Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

  EEMS ITALIA S.P.A.

1. PARTI

Gianfranco Mutti, Paolo Andrea Mutti, Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovadia, Lina Spallazzi e Manuela Tagliabue (“Parti”).

Le Parti, in data 16 aprile 2010, hanno perfezionato un accordo denominato “Patto di consultazione” (“Patto”) contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98.

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Eems Italia S.p.A., con sede legale in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze 5 (“Eems” o “Emittente”) le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO E PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono n. 9.208.316 azioni ordinarie di Eems pari al 21,67% del capitale sociale della stessa.

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E SUA COMPOSIZIONE

Nella tabella che segue sono indicati il numero delle azioni apportate da ciascun aderente al Patto e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale e al totale delle azioni apportate al Patto alla data del 16 aprile 2010.

                Azionisti                 

     Numero Azioni       

% del capitale sociale 

% Patto di Consultazione

Gianfranco Mutti

800.000

1,88% (*)

8,69%

Paolo Andrea Mutti

4.127.763

9,71%

44,83%

Marco Stefano Mutti

2.737.246

6,44%

29,73%

Lina Spallazzi

843.307

1,98% (*)

9,16%

Simona Rebecca Ovadia

320.000

0,75% (*)

3,48%

Manuela Tagliabue

380.000

0,89% (*)

4,13%

Totale

9.208.316

21,67%

100,00%



(*) Soggetti che detengono una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale, i quali effettuano la presente comunicazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971/1999. Ad eccezione di Simona Rebecca Ovadia, la quale ha conferito nel Patto 320.000 azioni rispetto a una partecipazione complessiva pari a 380.000 azioni, gli altri soggetti hanno conferito integralmente nel Patto le azioni da questi detenute nell’Emittente.

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le ulteriori azioni dell’Emittente che dovessero essere sottoscritte dalle Parti nel periodo di durata del Patto.

In virtù del Patto nessun soggetto esercita il controllo dell’Emittente.

5. TIPO DI PATTO E OGGETTO

Il Patto istituisce fra le Parti obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’Emittente e rientra fra i patti parasociali indicati all’art. 122, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n. 58/1998.

6. ORGANI DEL PATTO

Le Parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi.

Adunanza Consultiva

Prima di ciascuna assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci di Eems (la “Convocata Assemblea”), le Parti si riuniscono per discutere delle materie poste all’ordine del giorno della Convocata Assemblea (la “Adunanza Consultiva”).
 
L’Adunanza Consultiva si tiene almeno 3 (tre) giorni prima del giorno di prima convocazione della Convocata Assemblea. L’Adunanza Consultiva è convocata dal Presidente o su richiesta di una delle Parti.
 
Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni: (i) convoca l’Adunanza Consultiva; (ii) cura la verbalizzazione delle riunione dell’Adunanza Consultiva e la tenuta dei verbali della Adunanza Consultiva; (iii) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto; (iv) riceve le comunicazioni da tutte le Parti aventi ad oggetto il Patto e provvede, se necessario, a darne tempestiva comunicazione alle altre Parti.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto ed è rieleggibile.

Le Parti hanno nominato quale presidente del Patto Paolo Andrea Mutti.

7. RECESSO DAL PATTO

Ciascun Socio potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso.

8. DURATA E RINNOVO DEL PATTO

Il Patto avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e alla scadenza potrà essere rinnovato.

9. PENALI

Non vi sono clausole penali.

10. DEPOSITO DEL PATTO PRESO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto viene depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Rieti.

11. ADEMPIMENTO OBBLIGHI EX ART. 120 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 1999

Con la pubblicazione dell’estratto del Patto le Parti interessate intendono anche assolvere agli obblighi di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

21 aprile 2010

[EO.1.10.1]


 EEMS ITALIA S.P.A.

1. Parti

Gianfranco Mutti, Paolo Andrea Mutti, Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovadia, Lina Spallazzi e Manuela Tagliabue (“Parti”).

Le Parti, in data 16 aprile 2010, hanno perfezionato un accordo denominato “Patto di consultazione” (“Patto”), contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Eems Italia S.p.A., con sede legale in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze 5 (“Eems” o “Emittente”) le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3. Strumenti finanziari oggetto del Patto e percentuale rispetto al capitale sociale

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono n. 9.208.336 azioni ordinarie di Eems pari al 21,12% del capitale sociale della stessa.

4. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione

Nella tabella che segue sono indicati il numero delle azioni apportate da ciascun aderente al Patto e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 2011 e al totale delle azioni apportate al Patto.

Azionisti

Numero Azioni

% del capitale sociale (**)

% Patto di Consultazione

Gianfranco Mutti

800.000

1,83% (*)

8,69%

Paolo Andrea Mutti

4.127.763

9,47%

44,83%

Marco Stefano Mutti

2.737.266

6,28%

29,73%

Lina Spallazzi

843.307

1,93% (*)

9,16%

Simona Rebecca Ovadia

320.000

0,73% (*)

3,48%

Manuela Tagliabue

380.000

0,87% (*)

4,13%

Totale

9.208.336

21,12%

100,00%


 (*) Soggetti che detengono una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale, i quali effettuano la presente comunicazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971/1999. Ad eccezione di Simona Rebecca Ovadia, gli altri soggetti hanno conferito integralmente nel Patto le azioni da questi detenute nell’Emittente. Simona Rebecca Ovadia, oltre alle azioni conferite nel Patto, è titolare alla data del 30 giugno 2011 di n. 39.060 azioni che non sono state conferite al Patto.

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le ulteriori azioni dell’Emittente che dovessero essere sottoscritte dalle Parti nel periodo di durata del Patto.
In virtù del Patto nessun soggetto esercita il controllo dell’Emittente.

5. Tipo di Patto e oggetto

Il Patto istituisce fra le Parti obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’Emittente e rientra fra i patti parasociali indicati all’art. 122, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n. 58/1998.

6. Organi del patto

Le Parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi.

Adunanza Consultiva

Prima di ciascuna assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci di Eems (la “Convocata Assemblea”), le Parti si riuniscono per discutere delle materie poste all’ordine del giorno della Convocata Assemblea (la “Adunanza Consultiva”).

L’Adunanza Consultiva si tiene almeno 3 (tre) giorni prima del giorno di prima convocazione della Convocata Assemblea. L’Adunanza Consultiva è convocata dal Presidente o su richiesta di una delle Parti.

Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni: (i) convoca l’Adunanza Consultiva; (ii) cura la verbalizzazione delle riunione dell’Adunanza Consultiva e la tenuta dei verbali della Adunanza Consultiva; (iii) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto; (iv) riceve le comunicazioni da tutte le Parti aventi ad oggetto il Patto e provvede, se necessario, a darne tempestiva comunicazione alle altre Parti.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto ed è rieleggibile.

Le Parti hanno nominato quale presidente del Patto Paolo Andrea Mutti.

7. Recesso dal Patto

Ciascun Socio potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso.

8. DURATA e RINNOVO DEL PATTO

Il Patto avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e alla scadenza potrà essere rinnovato.

9. Penali

Non vi sono clausole penali.

10. Deposito del Patto preso il Registro delle Imprese

Il Patto viene depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Rieti.

11. Adempimento obblighi ex art. 120 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

Con la pubblicazione dell’estratto del Patto le Parti interessate intendono anche assolvere agli obblighi di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

5 luglio 2011

[EO.1.11.1]


Avviso ai sensi dell’art. 131, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

Si fa riferimento al patto parasociale rientrante fra i patti parasociali indicati all’art. 122, comma 5, lett. a) D.Lgs n. 58/98, perfezionato in data 16 aprile 2010, successivamente modificato in data 5 luglio 2011, tra Gianfranco Mutti, Paolo Andrea Mutti, Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovadia, Lina Spallazzi e Manuela Tagliabue (le "Parti"), di durata triennale, avente ad oggetto n. 9.208.336 azioni ordinarie, pari al 21,12% del capitale sociale della società EEMS Italia S.p.A., con sede legale in Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5 ("EEMS"), istituente fra le Parti obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie di EEMS (il "Patto"). A riguardo si rende noto che il Patto è giunto a scadenza in data 16 aprile 2013 e non è stato rinnovato.

Il presente avviso è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Rieti.

20 aprile 2013

[EO.1.13.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Eems Italia S.p.A.

1. Parti

In data 27 novembre 2013, gli azionisti di riferimento di EEMS Italia S.p.A. (di seguito "EEMS", o l’ "Emittente", o la "Società"), Ing. Paolo Andrea Mutti e Dr. Marco Stefano Mutti (di seguito gli "Azionisti di Riferimento"), da una parte, ed il Pool di banche creditrici composto da Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Royal Bank of Scotland plc - Milan Branch (di seguito le "Banche") dall’altra (complessivamente le "Parti"), hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito il "Patto Parasociale") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della Società ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l. fall., stipulato nella medesima data (di seguito l'"Accordo di Ristrutturazione").

Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall’articolo 130 del regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Eems Italia S.p.A., con sede legale in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze 5 le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale

Gli Azionisti di Riferimento della Società conferiscono al Patto Parasociale un numero di azioni della Società complessivamente pari a n. 6.865.029 azioni (complessivamente pari al 15,75% del capitale sociale della Società) così suddivise:

(a) quanto all’Ing. Paolo Andrea Mutti n. 4.127.763 azioni (pari al 9,47% del capitale sociale della Società);

(b) quanto al Dr. Marco Stefano Mutti n. 2.737.266 azioni (pari al 6,28% del capitale sociale della Società).

Le Banche conferiscono al Patto Parasociale un numero massimo di 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi (di seguito "SFP") convertibili in azioni ordinarie della Società che le Banche avranno facoltà di sottoscrivere ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione suddivisi secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 4.

Si segnala che gli SFP attribuiscono ai loro titolari i seguenti diritti:

(i) il diritto di partecipare pari passu con gli azionisti a: (a) la distribuzione degli utili di cui l’assemblea della Società abbia accertato l’esistenza e deliberato la distribuzione; (b) la distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile di cui l’assemblea dei soci della Società abbia deliberato la distribuzione; (c) il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società nonché al pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e al compenso dei liquidatori;

(ii) il diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 2351, comma 5, c.c.;

(iii) il diritto di approvare, ai sensi dell’art. 2376, comma 1, c.c., le deliberazioni dell’assemblea dei soci della Società che pregiudicano i diritti degli SFP;

(iv) il diritto di convertire gli SFP in azioni ordinarie della Società, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 SFP posseduto, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del nuovo statuto della Società e fino al settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del nuovo statuto della Società (fermo restando che il periodo di conversione si intenderà automaticamente anticipato al verificarsi dei seguenti eventi: (a) l'assunzione da parte dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP di una delibera nella quale si sia preso atto dell'esistenza di un evento risolutivo ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione; (b) l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea della Società di una delibera che approvi una fusione e/o scissione e/o trasformazione e/o scorporo della Società, ovvero il conferimento e/o trasferimento di un ramo d'azienda della Società, fatta eccezione per le operazioni espressamente consentite ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione; (c) l'assunzione da parte dell'assemblea della Società di una delibera che, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, approvi la riduzione del capitale sociale della Società senza provvedere al relativo aumento del capitale sociale della Società al di sopra del minimo di legge, ovvero la trasformazione della Società; (d) l’ammissione della Società al fallimento, ovvero ad altre procedure concorsuali (ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare diversi dall'Accordo di Ristrutturazione; (e) la cessione da parte dei Sig.ri Paolo Andrea Mutti e Marco Stefano Mutti di un numero di azioni ordinarie della Società da essi possedute tale da portare la partecipazione da ciascuno di essi direttamente o indirettamente posseduta al di sotto della soglia di comunicazione del 5% del capitale sociale; e (f) la comunicazione da parte di un terzo (ivi inclusi i soci della Società o parti che agiscano di concerto con i soci della Società) dell'intenzione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni della Società);

(v) il diritto di recesso nei casi previsti dall’art. 2437 c.c.; diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità e con gli effetti di cui all’art. 2437-bis c.c..

L’efficacia del Patto Parasociale è subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni (che sono anche condizioni di efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione):

il passaggio in giudicato del decreto di omologa dell’Accordo da parte del competente Tribunale entro e non oltre il 26 marzo 2014;

l'emissione da parte di Consob, entro e non oltre il 26 marzo 2014, di un provvedimento che disponga, ai sensi dell’art. 106, quinto e/o sesto comma, del TUF, la non obbligatorietà per le Banche di procedere, successivamente alla eventuale conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società, a un'offerta pubblica di acquisto delle azioni della Società nel caso in cui si verificasse l'eventuale superamento da parte delle Banche stesse della soglia del 30% ai sensi dell’art. 106, primo comma, del TUF (apposito quesito sarà rivolto a Consob in tal senso);

il mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437-bis del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% del capitale sociale della Società, in relazione alla delibera assembleare che approvi l'emissione degli SFP, il connesso aumento di capitale e la contestuale modifica dello statuto sociale della Società, restando in ogni caso ferma la facoltà della Società con il consenso di tutte le Banche di rinunciare a tale condizione;

l'adozione, entro il 31 gennaio 2014 in conformità a quanto previsto nell’Accordo di Ristrutturazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società, della delibera di approvazione (i) previa eliminazione del valore nominale delle azioni della Società e riduzione del capitale sociale della Società fino ad Euro 1.000.000,00, dell’emissione degli SFP ad un prezzo di emissione non inferiore a Euro 0,292620 ciascuno, (ii) del regolamento contenete la disciplina, le caratteristiche ed i diritti degli SFP, (iii) dell’aumento di capitale a servizio della conversione degli SFP, (iv) del nuovo statuto sociale, con conseguente integrale ripianamento delle perdite della Società.

 

4. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione

Nella tabella che segue sono indicati: (a) il numero delle azioni apportate al Patto Parasociale da ciascuno degli Azionisti di Riferimento e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale della Società e rispetto alle azioni apportate al Patto Parasociale; (b) il numero massimo degli SFP che potranno essere apportati da ciascuna Banca al Patto Parasociale e la percentuale rappresentata da tali SFP rispetto al totale degli SFP apportati al Patto.

 

 

Azionisti

Numero Azioni

% sul capitale sociale

% sulle azioni apportate

Paolo Andrea Mutti

4.127.763

9,47%

60,13%

Marco Stefano Mutti

2.737.266

6,28%

39,87%

Totale

6.865.029

15,75%

100,00%

 

 

 

 



 

 

 

Titolari SFP

Numero max SFP

% sul numero max di SFP

Unicredit S.p.A.

41.971.634

42,31%

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

20.985.817

21,15%

Royal Bank of Scotland plc - Milan Branch

15.262.412

15,38%

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

10.492.908

10,58%

Unione di Banche Italiane S.C.p.A.

10.492.908

10,58%

Banco Popolare Soc. Coop.*

0

0%

Totale

99.205.680

100,00%



*ai sensi dell’Accordo di ristrutturazione a Banco Popolare non è stata attribuita alcuna facoltà di sottoscrivere gli SFP avendo la stessa deciso di rinunciare preventivamente ad esercitare tale facoltà.

Si fornisce di seguito l’indicazione del numero massimo di azioni ordinarie che gli azionisti e le Banche potranno detenere e apportare al Patto Parasociale e le relative % rispetto al capitale sociale della Società e rispetto alle azioni apportate al Patto Parasociale, nel caso in cui le Banche sottoscrivano tutti i n. 99.205.680 SFP e convertano tutti gli SFP sottoscritti in azioni ordinarie:

 

Azionisti

Numero Azioni

% sul capitale sociale

% sulle azioni apportate

Paolo Andrea Mutti

4.127.763

2,89%

3,89%

Marco Stefano Mutti

2.737.266

1,92%

2,58%

Unicredit S.p.A.

41.971.634

29,39%

39,57%

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

20.985.817

14,70%

19,79%

Royal Bank of Scotland plc - Milan Branch

15.262.412

10,68%

14,39%

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

10.492.908

7,35%

9,89%

Unione di Banche Italiane S.C.p.A.

10.492.908

7,35%

9,89%

Banco Popolare Soc. Coop.*

0

0,00%

0,00%

Totale

106.070.709

74,28%

100,00%

 
*ai sensi dell’Accordo di ristrutturazione a Banco Popolare non è stata attribuita alcuna facoltà di sottoscrivere gli SFP avendo la stessa deciso di rinunciare preventivamente ad esercitare tale facoltà.

In virtù del Patto Parasociale nessun soggetto esercita il controllo sull’Emittente.

 

Un componente indipendente del consiglio di amministrazione della Società potrà essere nominato, ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile, dai titolari pro tempore degli SFP tramite delibera dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP da adottarsi (i) in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione, e (ii) in seconda convocazione, con la presenza di tanti titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione ed il favorevole di tanti titolari che rappresentino la maggioranza degli SFP rappresentati in assemblea.

5. Tipo di Patto e oggetto

Il Patto Parasociale prevede ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera b), del TUF, limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse. Ai sensi del Patto Parasociale, in caso di vendita da parte di un Azionista di Riferimento di tutte le, o parte delle, azioni della Società da esso possedute (le "Azioni degli Azionisti di Riferimento"), ciascuna Banca avrà diritto di esercitare il diritto di co-vendita in relazione alle azioni o agli SFP posseduti da tale Banca (il "Diritto di Co-Vendita"). Se la potenziale cessione da parte degli Azionisti di Riferimento ricomprende solo una parte delle Azioni degli Azionisti di Riferimento, il Diritto di Co-Vendita spetterà a ciascuna Banca per un numero di azioni della Società e/o di SFP corrispondente ad una percentuale del totale delle azioni della Società e/o degli SFP posseduti da tale Banca pari alla percentuale esistente tra il numero delle Azioni degli Azionisti di Riferimento oggetto di potenziale cessione e il totale delle Azioni degli Azionisti di Riferimento possedute complessivamente dagli Azionisti di Riferimento.

 

In virtù del patto parasociale l’Azionista di Riferimento che intenda cedere una o più Azioni degli Azionisti di Riferimento dallo stesso possedute dovrà inviare, a mezzo raccomandata a.r., all’agente che ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione agisce in nome e per conto delle Banche (l’ "Agente") un’apposita comunicazione scritta (la "Comunicazione di Vendita"), nella quale dovrà indicare:

(a) le generalità del potenziale acquirente;

(b) il numero delle Azioni degli Azionisti di Riferimento oggetto della potenziale cessione;

(c) il corrispettivo per Azione degli Azionisti di Riferimento offerto dal potenziale acquirente; e

(d) le modalità di pagamento del prezzo e le altre condizioni dell’operazione.

Il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato da ciascuna delle Banche che intenda esercitarlo, a pena di decadenza, entro il termine di 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della Comunicazione di Vendita da parte dell'Agente, mediante comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata dall’Agente all’Azionista di Riferimento potenziale cedente, recante indicazione delle Banche che intendono esercitare il Diritto di Co-Vendita e del numero di azioni e/o SFP per i quali il Diritto di Co-Vendita è esercitato.

Nel caso in cui alcuna delle Banche non eserciti il Diritto di Co-Vendita in relazione a tutte le azioni o agli SFP per i quali detto diritto poteva essere esercitato, il numero delle azioni o degli SFP in relazione ai quali le altre Banche potranno esercitare il Diritto di Co-Vendita resterà inalterato e non subirà alcun accrescimento.

In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte di anche una sola delle Banche, l’Azionista di Riferimento cedente potrà procedere alla prospettata operazione di vendita oggetto della Comunicazione di Vendita solo ed esclusivamente a condizione che il terzo potenziale acquirente, contestualmente all’acquisto delle Azioni dell'Azionista di Riferimento oggetto di cessione in conformità ai termini riportati nella Comunicazione di Vendita, acquisti, agli stessi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Vendita, le azioni e/o gli SFP in relazione ai quali le Banche hanno esercitato il Diritto di Co-Vendita. Il trasferimento delle Azioni dell'Azionista di Riferimento oggetto della Comunicazione di Vendita e delle azioni e/o degli SFP in relazione ai quali le Banche hanno esercitato il Diritto di Co-Vendita dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Co-Vendita.

In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita da parte di anche una sola delle Banche in connessione alla cessione di Azioni dell'Azionista di Riferimento, l'Azionista di Riferimento cedente dovrà prontamente trasmettere all'Agente copia della documentazione relativa alla cessione delle Azioni dell'Azionista di Riferimento oggetto di cessione e, in ogni caso, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di efficacia della cessione stessa.

Nel caso in cui nessuna delle Banche abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita sulla base di quanto previsto nel Patto Parasociale, l’Azionista di Riferimento cedente potrà procedere alla prospettata operazione di vendita oggetto della Comunicazione di Vendita a condizione che (i) il trasferimento avvenga in conformità alle condizioni e ai termini riportati nella Comunicazione di Vendita, e (ii) il trasferimento avvenga entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Co-Vendita.

Qualora il trasferimento al terzo potenziale acquirente non abbia luogo in conformità alle condizioni e nei termini previsti nel Patto Parasociale, l'Azionista di Riferimento non potrà più trasferire tutte le, o parte delle, Azioni degli Azionisti di Riferimento da esso possedute se non previo nuovo esperimento della procedura prevista nel Patto Parasociale.

6. Durata e rinnovo del patto

Il Patto Parasociale avrà una durata di 3 anni a partire dalla data di efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione. Alla scadenza di tale periodo, le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale si intenderanno rinnovate per un ulteriore triennio, salvo che gli Azionisti di Riferimento o le Banche non abbiano comunicato il proprio recesso con un preavviso di almeno 90 giorni prima della data di scadenza.

Il Patto Parasociale diverrà automaticamente inefficace nel momento in cui tutte le Banche cessino di possedere gli SFP sottoscritti, ovvero le azioni della Società possedute per effetto della conversione degli SFP.

7. Penali

Non vi sono clausole penali.

8. Deposito del patto presso il Registro delle Imprese

Copia del Patto Parasociale contenuto all’interno dell’Accordo di Ristrutturazione è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Rieti in data 29 novembre 2013, protocollo n. PRA/13217/2013/CRIAUTO.

Milano, 2 dicembre 2013

[EO.2.13.1]

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PATTO AUTOMATICAMENTE RISOLTO A PARTIRE DAL 15 MAGGIO 2014 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CON EFFETTO IMMEDIATO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DEL POOL DI BANCHE CREDITRICI COMUNICATA ALLA EEMS ITALIA SPA IN PARI DATA.