Società quotate - Estratto Patti parasociali

Informazioni essenziali relative patto parasociale avente ad oggetto le azioni di Enervit S.p.A. (la “Società” o “Enervit”), stipulato in data 12 novembre 2025, depositato al Registro Imprese in data 14 novembre 2025, con estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 13 novembre 2025 ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs 58/98 (il “TUF”) e dell’articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).

 

Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

 

  1. Premesse
  1. In data 28 luglio 2023, Maurizia Maria Giulia Sorbini, nata a Milano (MI) il 25 aprile 1954 e residente in Milano (MI), Via Birolli 14, C.F. SRBMZM54D65F205M (“MS”), Giuseppe Sorbini, nato a Milano (MI) il 1° dicembre 1955 e residente in Zelbio (CO), Via Vidini 1, C.F. SRBGPP55T01F205E (“GS”) e Alberto Sorbini, nato a Milano (MI) il 12 dicembre 1957 e residente in Milano (MI), Viale Murillo 28, C.F. SRBLRT57T12F205A (“AS”), hanno sottoscritto un patto parasociale in relazione a Enervit rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF, di durata triennale e dunque con efficacia sino al 27 luglio 2026 (il “Patto Parasociale 2023”).
  2. In data 12 novembre 2025: (i) MS ha costituito la società M2PA S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Birolli n. 14, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 10.000 (“HMS”), mediante conferimento in natura di tutte le sue n. 2.630.226 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso di Enervit, rappresentanti il 14,78% del capitale della medesima Società; (ii) GS ha costituito la società MALMORIA S.r.l., con sede legale in Milano (MI), viale Andrea Doria n. 44, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 10.000 (“HGS”), mediante conferimento in natura di tutte le sue n. 3.157.851 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso di Enervit, rappresentanti il 17,74% del capitale della medesima Società; e (iii) AS ha costituito la società AMRAST S.r.l., con sede legale in Milano (MI), viale Murillo n. 28, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 10.000 (“HAS” e, unitamente a HMS e HGS, le “Holding”), mediante conferimento in natura di tutte le sue n. 3.158.201 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso di Enervit, rappresentanti il 17,74% del capitale della medesima Società (le azioni sub (i), (ii) e (iii), collettivamente, le “Azioni Sindacate”, e i conferimenti delle Azioni Sindacate alle rispettive Holding, i “Conferimenti”).
  3. Per effetto dei Conferimenti e a decorrere dalla data di efficacia degli stessi (i.e., a partire dall’ultima delle iscrizioni degli atti costitutivi delle Holding presso l’ufficio del registro delle imprese competente; la “Data di Efficacia”), ciascuno dei Soci Persone Fisiche, come infra definiti, diverrà titolare, indirettamente per il tramite della rispettiva Holding interamente posseduta, delle medesime percentuali di partecipazione sino ad oggi detenute, in via diretta e individuale, nella Società.
  4. MS, in proprio, nonché in qualità di legale rappresentante di HMS, GS, in proprio, nonché in qualità di legale rappresentante di HGS e infine AS, in proprio, nonché in qualità di legale rappresentante di HAS (MS, GS, AS sono di seguito anche definiti, congiuntamente, i “Soci Persone Fisiche” e, ciascuno singolarmente, il “Socio Persona Fisica”; HMS, HGS e HAS sono di seguito anche definite, congiuntamente, le “Holding” e, ciascuna singolarmente, la “Holding”; i Soci Persone Fisiche e le Holding sono di seguito anche definiti, congiuntamente, le “Parti”) hanno concluso in data 12 novembre 2025 (la “Data di Sottoscrizione”) un accordo che avrà durata sino al terzo anniversario della data di sottoscrizione (e quindi sino al 12 novembre 2028), la cui efficacia tra le Parti aderenti decorrerà dalla Data di Efficacia, contenente pattuizioni di natura parasociale rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il “Nuovo Patto Parasociale”), volto a (i) prendere atto dello scioglimento del Patto Parasociale 2023 a seguito e per effetto dell’esecuzione dei Conferimenti, (ii) prevedere alcune regole di corporate governance della Società e disciplinare i limiti e le modalità di trasferimento delle Azioni Sindacate, e (iii) stabilire alcuni vincoli al trasferimento delle partecipazioni detenute dai Soci Persone Fisiche nelle rispettive Holding unipersonali (le “Partecipazioni Holding”).

  1. Tipo di accordo

Le disposizioni contenute nel Nuovo Patto Parasociale, riprodotte in sintesi nei paragrafi che seguono, sono riconducibili ad un patto di consultazione, ad un patto volto a disciplinare i limiti e le modalità di trasferimento (i) delle Azioni Sindacate da parte di ciascuna Holding e (ii) delle Partecipazioni Holding da parte dei Soci Persone Fisiche, e ad un patto avente per effetto l’esercizio congiunto di un’influenza dominante, rilevanti ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e  5, lett. a), b) e d), del TUF.

 

  1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Nuovo Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale hanno ad oggetto:

  1. le partecipazioni sociali rappresentative del 100% del capitale sociale di ciascuna delle Holding singolarmente detenute da ognuno dei Soci Persone Fisiche; e  
  2. le azioni ordinarie di Enervit S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Achille Papa, 30, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi: 01765290067, partita I.V.A. 02375690134, negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla Data di Sottoscrizione il capitale sociale di Enervit ammonta ad Euro 4.628.000,00, suddiviso in 17.800.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

 

  1. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale vincolano:

Come indicato nella premessa (c) delle presenti “Informazioni essenziali”, con decorrenza dalla Data di Efficacia, ciascuna Holding deterrà il numero di Azioni Sindacate della Società qui di seguito descritto con indicazione della corrispondente percentuale rappresentata dalle stesse in relazione sia al capitale sociale della Società che al totale delle Azioni Sindacate apportate al Nuovo Patto Parasociale.

 

Holding

Numero Azioni Sindacate

% del capitale sociale

% Azioni Sindacate

HAS

3.158.201

17,74%

35,30%

HGS

3.157.851

17,74%

35,30%

HMS

2.630.226

14,78%

29,40%

HAS HGS HMS

8.946.278

50,26%

100%

  1. Contenuto del Nuovo Patto Parasociale

5.1 Sezione I – Patto Parasociale 2023

Per effetto dei Conferimenti e con decorrenza dalla Data di Efficacia, il Patto Parasociale 2023 deve intendersi sciolto e privo di qualsiasi efficacia, con conseguente integrale e definitiva liberazione dei Soci Persone Fisiche da ogni obbligo e/o responsabilità derivante a loro carico dal medesimo Patto Parasociale 2023.

Sezione II – Pattuizioni tra le Holding in relazione a Enervit

5.2 Azioni Sindacate

La Sezione II del Nuovo Patto Parasociale ha ad oggetto le Azioni Sindacate detenute dalle Holding come riportato nella tabella di cui al precedente punto 4.

Le Holding non hanno assunto alcun obbligo di apportare le ulteriori azioni, diverse dalle Azioni Sindacate, che dovessero detenere nel corso di validità del Nuovo Patto Parasociale e le disposizioni dello stesso non troveranno applicazione con riferimento alle eventuali ulteriori azioni della Società che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, dalle Holding o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni della Società. Le suddette disposizioni non troveranno applicazione con riferimento alle Azioni Sindacate che dovessero essere trasferite, a qualsiasi titolo, (i) alle altre Holding, e/o (ii) a soggetti interamente controllati da una Holding, a condizione, per i soggetti di cui al punto (ii), che i medesimi sottoscrivano per accettazione il Nuovo Patto Parasociale e che manterranno la natura di Azioni Sindacate soggette al Nuovo Patto Parasociale.

5.3 Regole di corporate governance

Le Holding si impegnano a riunirsi almeno dieci giorni prima della data prevista per ciascuna assemblea della Società in prima convocazione, su iniziativa di una qualunque delle Holding, da formalizzarsi anche a mezzo e-mail, per consultarsi preventivamente in relazione all’esercizio dei diritti sociali ed economici derivanti dalle Azioni Sindacate conferite al Patto (la “Riunione di Consultazione”).

In tale Riunione di Consultazione le Holding convengono di procedere ad una consultazione in merito ai temi posti all’ordine del giorno dell’assemblea della Società, con l’obiettivo di addivenire, per quanto ragionevolmente possibile e comunque nel rispetto delle finalità del Patto, alla determinazione di indicazioni di voto comuni. Qualora all’interno della Riunione di Consultazione non si raggiunga l’unanimità dei consensi, le Holding si impegnano ad esprimere il voto in assemblea ordinaria o straordinaria nella Società seguendo l’indicazione di voto espressa dalla maggioranza delle Holding nella Riunione di Consultazione, fatti salvi i casi particolari di cui ai successivi paragrafi.

Con specifico riferimento alle delibere portanti la nomina degli amministratori e dei Sindaci della Società, le Holding si impegnano a consultarsi nei tempi opportuni al fine di predisporre una lista comune e a votare in favore di tale lista in sede di assemblea della Società.

Con riferimento alla nomina degli amministratori, per la definizione della lista dei candidati alla nomina occorrerà il consenso unanime delle Holding qualora nei primi tre posti della lista stessa non siano indicati tutti e tre i Soci Persone Fisiche.

Per quanto riguarda la distribuzione dell’utile di esercizio sotto forma di dividendi, le Holding si impegnano a fare in modo che, fatto salvo quanto indicato nelle ultime righe del presente paragrafo, l’assemblea della Società deliberi una politica di payout che preveda la distribuzione di una percentuale fra il 20% e il 50% dell’utile annuo distribuibile. All’interno dell’intervallo percentuale precitato, lo specifico ammontare del dividendo sarà indicato dalle Holding alla Riunione di Consultazione a maggioranza delle stesse.

Al contrario, le Holding potranno indicare un dividendo al di fuori dell’intervallo percentuale precitato solo con il consenso unanime delle medesime Holding alla Riunione di Consultazione.

 

    1. Circolazione delle Azioni Sindacate delle Holding

Avuto riguardo delle finalità espresse dal Nuovo Patto Parasociale, il trasferimento a qualunque titolo della titolarità delle Azioni Sindacate da parte delle Holding è consentito nel rispetto dei seguenti vincoli, fermi, comunque, i limiti previsti in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

Il trasferimento delle Azioni Sindacate (i) alle altre Holding e (ii) soggetti interamente controllati da una Holding è liberamente consentito a qualsiasi titolo, a condizione, per i soggetti di cui al punto (ii), che i medesimi sottoscrivano per accettazione il Nuovo Patto Parasociale.

In tutti gli altri casi, il trasferimento delle Azioni Sindacate è soggetto al consenso di tutte le Holding (il “Consenso Unanime al Trasferimento delle Azioni Sindacate”).

La Holding (il “Potenziale Venditore delle Azioni Sindacate”) che intenda Trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni Sindacate (le “Azioni Sindacate da Trasferire”) a soggetti diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di libera trasferibilità di cui al precedente paragrafo, dovrà tempestivamente informare dettagliatamente le altre Holding di tale volontà a mezzo di lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata (la “Comunicazione di Vendita delle Azioni Sindacate”), indicando l’ammontare di Azioni Sindacate da Trasferire e le condizioni del relativo trasferimento.

Ciascuna Holding che abbia ricevuto la Comunicazione di Vendita delle Azioni Sindacate potrà comunicare per iscritto al Potenziale Venditore delle Azioni Sindacate nei successivi venti giorni il proprio consenso al trasferimento, fermo restando che il Potenziale Venditore delle Azioni Sindacate dovrà rinunciare al Trasferimento delle Azioni Sindacate da Trasferire in caso di mancato Consenso Unanime al Trasferimento delle Azioni Sindacate. In caso di mancata risposta da parte di alcuna delle altre Holding entro il termine precitato, si intende che tale Holding abbia prestato il proprio consenso.

Nel caso in cui le Holding non abbiano manifestato il Consenso Unanime al Trasferimento delle Azioni Sindacate, ciascuna Holding avrà la facoltà di acquistare pro quota le Azioni Sindacate da Trasferire (il “Diritto di Call delle Azioni Sindacate”) a un prezzo che le Holding sin d’ora convengono di fissare nella misura pari al valore risultante dalla media del prezzo ponderato per il volume, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, fatto registrare dalle azioni della Società sul mercato Euronext Milan (il VWAP) nei trenta giorni di Borsa aperta che precedono la data della Comunicazione di Vendita delle Azioni Sindacate, diminuito del 20% (il “Prezzo delle Azioni Sindacate”).

Entro i cinquanta giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Vendita delle Azioni Sindacate, ciascuna Holding potrà informare, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, le altre Holding della volontà di esercitare o meno il Diritto di Call delle Azioni Sindacate (la “Comunicazione Call delle Azioni Sindacate”).

Qualora una Holding non eserciti il proprio Diritto di Call delle Azioni Sindacate, l’altra Holding potrà sostituirlo nell’acquisto delle Azioni Sindacate da Trasferire dandone comunicazione alle altre Holding nel termine di venti giorni successivi alla data della Comunicazione Call delle Azioni Sindacate.

Nel caso in cui una o entrambe le altre Holding esercitino il Diritto di Call delle Azioni Sindacate, il Prezzo delle Azioni Sindacate, come sopra definito, sarà pagato nel termine di ventiquattro mesi dalla data del trasferimento delle Azioni Sindacate da Trasferire, restando inteso che per i primi sei mesi non verrà corrisposto alcun interesse e successivamente gli interessi saranno calcolati sulla base del tasso Euribor a tre mesi, più uno spread del 2%.

 

Qualora una Holding manifesti la volontà di costituire un diritto di pegno su tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate, essa dovrà tempestivamente informare le altre Holding di tale volontà a mezzo lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, con l’indicazione del nome o della denominazione del potenziale creditore pignoratizio, delle Azioni Sindacate da costituire in pegno e dei termini e delle condizioni del relativo atto di costituzione del pegno (la “Comunicazione di Pegno delle Azioni Sindacate”).

Ciascuna Holding che abbia ricevuto la Comunicazione di Pegno delle Azioni Sindacate si impegna sin d’ora, con la sottoscrizione del Patto, a manifestare il proprio consenso alla costituzione in pegno delle Azioni Sindacate, a condizione che (i) vengano espressamente assegnati il diritto di voto, il diritto di opzione e i diritti amministrativi relativi alle Azioni Sindacate da costituire in pegno, a favore della Holding datrice di pegno, con esclusione del creditore pignoratizio e (ii) contestualmente all’atto di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate venga  stipulato un contratto di opzione tra la Holding datrice di pegno, le altre Holding e il creditore pignoratizio (il “Contratto di Opzione delle Azioni Sindacate”), convenendo i termini e le modalità con cui potrà essere esercitato da parte delle altre Holding il diritto di opzione per l’acquisto di tutte le Azioni Sindacate gravate da pegno, laddove il creditore pignoratizio manifestasse la volontà di avviare la procedura di escussione del pegno (il “Diritto di Opzione delle Azioni Sindacate”).

In particolare, il Contratto di Opzione delle Azioni Sindacate dovrà stabilire, tra l’altro, che (i) il creditore pignoratizio deve trasmettere alle Holding ogni comunicazione indirizzata alla Holding datrice di pegno avente ad oggetto l’intenzione di avviare la procedura per l’escussione del pegno (la “Comunicazione di Escussione delle Azioni Sindacate”), (ii) nella Comunicazione di Escussione delle Azioni Sindacate il creditore pignoratizio deve indicare l’ammontare dovuto e non ancora pagato, oltre agli interessi maturati e maturandi nonché agli altri costi e spese (il “Credito Garantito dalle Azioni Sindacate”), (iii) il prezzo di acquisto delle azioni gravate dal pegno sarà pari al valore risultante dalla media del prezzo ponderato per il volume, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, fatto registrare dalle azioni della Società sul mercato Euronext Milan (il VWAP) nei quindici giorni di Borsa aperta precedenti la data della Comunicazione di Escussione delle Azioni Sindacate (il “Prezzo di Acquisto delle Azioni Sindacate”), (iv) le altre Holding, diverse dalla Holding datrice di pegno, hanno il diritto di esercitare il Diritto di Opzione delle Azioni Sindacate entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Escussione delle Azioni Sindacate, tramite l’invio di una comunicazione scritta alla Holding datrice di pegno e al creditore pignoratizio con la quale venga espressa la volontà di acquistate tutte le Azioni Sindacate della Società gravate da pegno al Prezzo di Acquisto delle Azioni Sindacate, che sarà versato a favore del creditore pignoratizio sino a concorrenza del Credito Garantito dalle Azioni Sindacate e, per la parte eventualmente restante, alla Holding datrice di pegno. Il Diritto di Opzione delle Azioni Sindacate potrà essere esercitato solo per tutte le Azioni Sindacate della Società gravate dal pegno. Nel caso in cui il Diritto di Opzione delle Azioni Sindacate venga esercitato da due Holding, le Azioni Sindacate della Società gravate da pegno saranno acquistate da essi pro quota, in base alla proporzione tra le Azioni Sindacate possedute da ciascuna delle due Holding.

 

Sezione III – Pattuizioni tra i Soci Persone Fisiche in relazione alle Holding

 

    1. Circolazione delle Partecipazioni Holding

Avuto riguardo alle finalità perseguite dal Nuovo Patto Parasociale, qualsiasi atto od operazione che comporti, direttamente o indirettamente, il trasferimento - in piena o nuda proprietà, anche parziale - della titolarità delle Partecipazioni Holding (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la donazione e il trasferimento fiduciario), nonché la costituzione di diritti di usufrutto sulle medesime, da parte dei Soci Persone Fisiche è consentito nel rispetto dei seguenti vincoli.

Il trasferimento delle Partecipazioni Holding, in tutto o in parte, (i) agli altri Soci Persone Fisiche, e/o (ii) a discendenti di primo grado in linea retta del Socio Persona Fisica trasferente, e/o (iii) al coniuge del Socio Persona Fisica trasferente non legalmente separato che sia contestualmente genitore di figli del medesimo Socio Persona Fisica trasferente è liberamente consentito a qualsiasi titolo, a condizione, per i soggetti di cui ai punti (ii) e (iii), che gli stessi sottoscrivano per accettazione il Nuovo Patto Parasociale e, per i soggetti di cui al punto (ii), che, in caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso, tali soggetti non si trovino in regime di comunione dei beni tra coniugi al momento del trasferimento. Inoltre, il diritto di usufrutto sulle Partecipazioni Holding è liberamente trasferibile a qualsiasi titolo qualora il trasferimento avvenga in favore del coniuge del Socio Persona Fisica trasferente non legalmente separato che sia contestualmente genitore di figli del medesimo Socio Persona Fisica trasferente, purché (i) il coniuge sottoscriva per accettazione il Nuovo Patto Parasociale, e (ii) la nuda proprietà delle Partecipazioni Holding in oggetto rimanga in capo al Socio Persona Fisica trasferente e/o venga trasferita a discendenti di primo grado in linea retta del Socio Persona Fisica trasferente stesso (in quest’ultima fattispecie, sempre a condizione che, in caso di trasferimento della nuda proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso, i discendenti di primo grado in linea retta del Socio Persona Fisica trasferente ai quali è trasferita la nuda proprietà non si trovino in regime di comunione dei beni tra coniugi al momento del trasferimento).

In tutti i casi diversi da quelli di cui al precedente paragrafo, il trasferimento delle Partecipazioni Holding è soggetto al consenso unanime di tutti i Soci Persone Fisiche (il “Consenso Unanime al Trasferimento delle Partecipazioni Holding”).

Il Socio Persona Fisica (il “Potenziale Venditore delle Partecipazioni Holding”) che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Partecipazioni Holding (le “Partecipazioni Holding da Trasferire”) a soggetti diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di libera trasferibilità di cui al precedente paragrafo, dovrà tempestivamente informare per iscritto gli altri Soci Persone Fisiche di tale intenzione, mediante lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata (la “Comunicazione di Vendita delle Partecipazioni Holding”), indicando le Partecipazioni Holding da Trasferire e le condizioni del relativo trasferimento.

Ciascun Socio Persona Fisica che abbia ricevuto la Comunicazione di Vendita delle Partecipazioni Holding dovrà comunicare per iscritto al Potenziale Venditore delle Partecipazioni Holding, entro venti giorni dal ricevimento, il proprio consenso al trasferimento, fermo restando che il Potenziale Venditore delle Partecipazioni Holding dovrà rinunciare al trasferimento delle Partecipazioni Holding da Trasferire in caso di mancato Consenso Unanime al Trasferimento delle Partecipazioni Holding. In caso di mancata risposta da parte di alcuno dei Soci Persone Fisiche entro il termine precitato, si intenderà che tale Socio Persona Fisica abbia prestato il proprio consenso.

Nel caso in cui i Soci Persone Fisiche non abbiano manifestato il Consenso Unanime al Trasferimento delle Partecipazioni Holding, ciascun Socio Persona Fisica avrà la facoltà di acquistare pro quota le Partecipazioni Holding da Trasferire (il “Diritto di Call delle Partecipazioni Holding”), a un prezzo che i Soci Persone Fisiche convengono sin d’ora di determinare in misura pari al valore che rifletta implicitamente il valore delle azioni della Società di titolarità della relativa Holding, determinato in base alla media del prezzo ponderato per il volume, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, fatto registrare dalle medesime azioni sul mercato Euronext Milan (il VWAP) nei trenta giorni di Borsa aperta che precedono la data della Comunicazione di Vendita delle Partecipazioni Holding, diminuito del 20% (il “Prezzo delle Partecipazioni Holding”).

Entro cinquanta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita delle Partecipazioni Holding, ciascun Socio Persona Fisica potrà informare, mediante lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, gli altri Soci Persone Fisiche della volontà di esercitare il Diritto di Call delle Partecipazioni Holding (la “Comunicazione di Call delle Partecipazioni Holding”).

Qualora un Socio Persona Fisica non eserciti il proprio Diritto di Call delle Partecipazioni Holding, l’altro Socio Persona Fisica potrà sostituirlo nell’acquisto delle Partecipazioni Holding da Trasferire, dandone comunicazione agli altri Soci Persone Fisiche entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della Comunicazione di Call delle Partecipazioni Holding.

Nel caso in cui uno o entrambi gli altri Soci Persone Fisiche esercitino il Diritto di Call delle Partecipazioni Holding, il Prezzo delle Partecipazioni Holding, come sopra determinato, sarà pagato entro ventiquattro mesi dalla data di trasferimento delle Partecipazioni Holding da Trasferire, restando inteso che per i primi sei mesi non verrà corrisposto alcun interesse, e che successivamente gli interessi saranno calcolati sulla base del tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 2%.

 

Qualora un Socio Persona Fisica manifesti la volontà di costituire un diritto di pegno su tutte o parte delle proprie Partecipazioni Holding, lo stesso dovrà tempestivamente informare gli altri Soci Persone Fisiche di tale volontà a mezzo lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, con l’indicazione del nome o della denominazione del potenziale creditore pignoratizio, delle Partecipazioni Holding da costituire in pegno e dei termini e delle condizioni del relativo atto di costituzione del pegno (la “Comunicazione di Pegno delle Partecipazioni Holding”).

Ciascun Socio Persona Fisica che abbia ricevuto la Comunicazione di Pegno delle Partecipazioni Holding si impegna sin d’ora, con la sottoscrizione del Patto, a manifestare il proprio consenso alla costituzione in pegno delle Partecipazioni Holding, a condizione che (i) vengano espressamente assegnati il diritto di voto, il diritto di opzione e i diritti amministrativi relativi alle Partecipazioni Holding da costituire in pegno a favore del Socio Persona Fisica datore di pegno, con esclusione del creditore pignoratizio, e (ii) contestualmente all’atto di costituzione in pegno delle Partecipazioni Holding venga stipulato un contratto di opzione tra il Socio Persona Fisica datore di pegno, gli altri Soci Persone Fisiche e il creditore pignoratizio (il “Contratto di Opzione delle Partecipazioni Holding”), convenendo i termini e le modalità con cui potrà essere esercitato da parte degli altri Soci Persone Fisiche il diritto di opzione per l’acquisto di tutte le Partecipazioni Holding gravate da pegno, laddove il creditore pignoratizio manifesti la volontà di avviare la procedura di escussione del pegno (il “Diritto di Opzione delle Partecipazioni Holding”).

In particolare, il Contratto di Opzione delle Partecipazioni Holding dovrà stabilire, tra l’altro, che (i) il creditore pignoratizio deve trasmettere ai Soci Persone Fisiche ogni comunicazione indirizzata al Socio Persona Fisica datore di pegno avente a oggetto l’intenzione di avviare la procedura per l’escussione del pegno (la “Comunicazione di Escussione delle Partecipazioni Holding”); (ii) nella Comunicazione di Escussione delle Partecipazioni Holding il creditore pignoratizio deve indicare l’ammontare allo stesso dovuto e non ancora pagato, oltre agli interessi maturati e maturandi nonché agli altri costi e spese (il “Credito Garantito dalle Partecipazioni Holding”); (iii) il prezzo di acquisto delle Partecipazioni Holding gravate dal pegno sarà determinato in misura pari al valore che rifletta implicitamente il valore delle azioni della Società di titolarità della relativa Holding, determinato in base alla media del prezzo ponderato per il volume, pubblicato da Bloomberg ovvero da altro provider abilitato, fatto registrare dalle medesime sul mercato Euronext Milan (il VWAP) nei quindici giorni di Borsa aperta che precedono la data della Comunicazione di Escussione delle Partecipazioni Holding (il “Prezzo di Acquisto delle Partecipazioni Holding”); e (iv) gli altri Soci Persone Fisiche, diversi dal Socio Persona Fisica datore di pegno, hanno il diritto di esercitare il Diritto di Opzione delle Partecipazioni Holding entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Escussione delle Partecipazioni Holding, tramite l’invio di una comunicazione scritta al Socio Persona Fisica datore di pegno e al creditore pignoratizio con la quale venga espressa la volontà di acquistare tutte le Partecipazioni Holding gravate da pegno al Prezzo di Acquisto delle Partecipazioni Holding, che sarà versato a favore del creditore pignoratizio sino a concorrenza del Credito Garantito dalle Partecipazioni Holding e, per la parte eventualmente restante, al Socio Persona Fisica datore di pegno. Il Diritto di Opzione delle Partecipazioni Holding potrà essere esercitato solo per tutte le Partecipazioni Holding gravate da pegno. Nel caso in cui il Diritto di Opzione delle Partecipazioni Holding venga esercitato da due Soci Persone Fisiche, le Partecipazioni Holding gravate da pegno saranno acquistate da essi pro quota

 

Sezione IV – Disposizioni comuni

 

  1. Durata

Il Nuovo Patto Parasociale entrerà in vigore tra le Parti alla Data di Efficacia e avrà durata sino al terzo anniversario della Data di Sottoscrizione (e quindi sino al 12 novembre 2028), salvo scioglimento anticipato che potrà essere disposto con il consenso scritto di tutte le Parti.

 

  1. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 93 del TUF

Le Holding in virtù del Nuovo Patto Parasociale esercitano un’influenza determinante sulla Società. In forza del Nuovo Patto Parasociale, nessuna delle Holding aderenti, e indirettamente nessuno dei Soci Persone Fisiche, ha il potere di esercitare individualmente il controllo sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

 

  1. Deposito del Nuovo Patto Parasociale

Il Nuovo Patto Parasociale è stato depositato presso l’Ufficio Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14/11/2025, numero protocollo  RI/PRA/2025/828688; l’estratto con le informazioni ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento Emittenti è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” del 13 novembre 2025.

 

  1. Sito Internet

Il sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130 del Regolamento Emittenti è www.enervit.it sezione investor relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

 

14 novembre 2025

 

[EN.5.25.1]