Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Informazioni essenziali su patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

EQUITA GROUP SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 25 ottobre 2017, Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara (le “Parti” o singolarmente la “Parte”), hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Primo Patto Parasociale”) avente ad oggetto tutte le azioni di categoria A, B e C (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) dagli stessi detenute, nonché tutte le altre future eventuali azioni Equita Group direttamente e/o indirettamente detenute dalle Parti stesse sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale medesimo, al fine di disciplinare i reciproci rapporti quali soci (diretti e indiretti) della Società.

Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni nell’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Primo Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute nonché tutte le altre future eventuali Azioni direttamente e/o indirettamente detenute dalla Parte stessa sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascuna Parte, il numero delle azioni detenute in Equita Group e conferite nel Primo Patto Parasociale, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni della Società e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni conferite nel Primo Patto Parasociale:

Aderente al Patto

Numero di Azioni detenute e conferite al Primo Patto Parasociale

% sul capitale sociale della Società

% sul numero di Azioni complessivamente conferite al Primo Patto Parasociale

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

11,6%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

14,5%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

11,0%

Francesco Perilli(1)

5.701.444

11,40%

40,5%

Andrea Vismara(2)

3.162.668

6,33%

22,4%

Totale

14.088.718

28,18%

100%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4. Contenuto del Patto

Esercizio del diritto di voto

Il Patto Parasociale dispone che:

a) ciascuna Parte che detenga indirettamente le Azioni dovrà essere l’unica legittimata a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di Azioni con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group;

b) le Parti esercitino il diritto di voto relativo alle Azioni nel corso delle riunioni assembleari, ivi incluse le assemblee speciali convocate ai sensi dell’art. 2376 del Codice Civile, in conformità alla volontà espressa per iscritto dalla maggioranza delle stesse in relazione a talune decisioni quali: (i) l’approvazione del bilancio, (ii) la nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, nonché (iii)le operazioni straordinarie rientranti nella competenza assembleare (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle Azioni, ivi compresa la conversione di azioni a voto plurimo in azioni a voto maggiorato, fusioni e trasformazioni).

Circolazione delle Azioni e opzione di acquisto

Il Primo Patto Parasociale contempla altresì talune previsioni in materia di circolazione delle rispettive partecipazioni azionarie. In particolare, ciascuna Parte: (i)non può effettuare acquisti o compiere altri atti tali da far sorgere l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica; (ii)è titolare di un’opzione di acquisto (c.d. call option), esercitabile in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare – nominata dalla maggioranza delle Parti non colpite dall’Evento Avverso (come di seguito definito) –, avente ad oggetto le Azioni della Parte che sia eventualmente colpita da infermità permanente o deceda (“Evento Avverso”), entro il termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun paciscente non colpito da tale Evento Avverso. La Parte che esercita tale opzione dovrà dichiarare, all’atto dell’esercizio, se intende esercitare anche l’opzione di acquisto spettante alle altre Parti che non esercitino il loro diritto d’opzione. Il corrispettivo per le azioni oggetto di opzione sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato del mese precedente alla data di esercizio della call option scontato del 10% (dieci per cento).

Scioglimento del Patto Parasociale

È altresì previsto lo scioglimento unilaterale del vincolo parasociale: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, incarichi ricoperti alla data di stipula del Primo Patto Parasociale e/o cariche sociali rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di una delle altri Parti (esclusi Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificato motivo soggettivo oppure in caso di dimissioni per giusta causa della Parte stessa; (iii) nei confronti di ciascuna Parte (senza alcuna distinzione) qualora venga colpita da un Evento Avverso (o, se del caso, nei confronti dei relativi eredi), ferma restando la call option.

Lock-Up

Per l’intera durata del Primo Patto Parasociale, le Parti hanno altresì assunto reciproci impegni di lock-up aventi ad oggetto le Azioni e in particolare si sono impegnate a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni.

5. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b) del TUF.

6. Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Primo Patto Parasociale ha acquisito efficacia a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Equita Group sull’AIM – Mercato Alternativo del Capitale, occorsa in data 21 novembre 2017, e avrà durata sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444067).

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web della Società: www.equita.eu.

26 ottobre 2018

[EQ.1.18.1]


EQUITA GROUP SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1.       Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe (le “Parti” o singolarmente la “Parte”), che detengono complessivamente n. 19.176.849 azioni ordinarie di Equita Group S.p.A. (“Equita Group”), pari al 38,35% del relativo capitale sociale, hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Secondo Patto Parasociale”) avente ad oggetto le azioni di categoria “C” (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) di Equita Group acquistate da tali Parti da Nicla S.r.l. e dalle stesse detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di efficacia del Secondo Patto Parasociale, rappresentative del 7,72%1 del capitale sociale.

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.
Con comunicazione in data 16 aprile 2018 le Parti hanno dato atto e riconosciuto irrevocabilmente ed incondizionatamente che tale Patto Parasociale deve intendersi avere ad oggetto anche eventuali azioni ordinarie e/o altre categorie di azioni e/o strumenti finanziari comunque risultanti dalla conversione delle azioni di categoria “C”.

Il Patto Parasociale è pertanto da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie precedentemente di titolarità di Nicla S.r.l. (le “Azioni del Secondo Patto Parasociale”).

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Secondo Patto Parasociale hanno ad oggetto le azioni di categoria “C” (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) di Equita Group, acquistate dalle Parti da Nicla S.r.l. e dalle stesse detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di efficacia del Secondo Patto Parasociale.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.         Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Secondo Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa acquistate da Nicla S.r.l. e dalla stessa detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di efficacia del Secondo Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.

Alla data della presente, il Secondo Patto Parasociale ha pertanto ad oggetto n. 3.860.025 azioni ordinarie di Equita Group che rappresentano complessivamente il 7,72% del capitale sociale della Società.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascuna Parte, il numero delle Azioni detenute in Equita Group e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni della Società, il numero delle Azioni conferite al Secondo Patto Parasociale e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni conferite nel Secondo Patto Parasociale:


Aderente al Patto

Numero di Azioni detenute

% sul capitale sociale della Società

Numero di Azioni conferite al Secondo Patto Parasociale

% sul numero di Azioni complessivamente  conferite al Secondo Patto Parasociale

% sul capitale sociale della Società delle Azioni complessivamente  conferite al Secondo Patto Parasociale

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

210.000

5,44%

0,42%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

270.000

6,99%

0,54%

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

750.025

19,43%

1,50%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

1.350.000

34,97%

2,70%

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

100.000

2,59%

0,20%

Fabio Arcari

414.066

0,83%

100.000

2,59%

0,20%

Gianmarco Bonacina

373.695

0,75%

40.000

1,04%

0,08%

Marco Clerici

492.582

0,99%

100.000

2,59%

0,20%

Fulvio Comino

354.066

0,71%

40.000

1,04%

0,08%

Marcello Daverio

226.477

0,45%

40.000

1,04%

0,08%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

100.000

2,59%

0,20%

Matthew Geran

506.323

1,01%

100.000

2,59%

0,20%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

100.000

2,59%

0,20%

Stefano Giampieretti

256.292

0,51%

60.000

1,55%

0,12%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

100.000

2,59%

0,20%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

100.000

2,59%

0,20%

Stefania Milanesi

324.993

0,65%

60.000

1,55%

0,12%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

100.000

2,59%

0,20%

Simone Riviera

246.106

0,49%

40.000

1,04%

0,08%

Carlo Andre Volpe

492.582

0,99%

100.000

2,59%

0,20%

Totale

19.176.849

38,35%

3.860.025

100%

7,72%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4.         Contenuto del Patto

Lock-up ed altri obblighi negativi

In particolare, con il Secondo Patto Parasociale ciascuno dei predetti azionisti si è impegnato nei confronti di Equita Group a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni del Secondo Patto Parasociale; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni del Secondo Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni del Secondo Patto Parasociale; e (iv) non acquistare e/o comunque a compiere atti aventi ad oggetto quantitativi di azioni Equita Group o altri titoli, tali da poter far sorgere a carico di tutti o parte degli azionisti aderenti al Secondo Patto Parasociale l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica.

Disposizioni generali

È prevista la cessazione del Secondo Patto Parasociale nei confronti della Parte eventualmente colpita da infermità permanente o decesso.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Secondo Patto Parasociale da ciascuna delle Parti non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui agli altri patti parasociali, denominati primo patto parasociale, terzo patto parasociale e quarto patto parasociale, ivi compresi i termini del lock-up e degli altri obblighi negativi eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Secondo Patto Parasociale.

5.         Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Secondo Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) del TUF.

6.         Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Secondo Patto Parasociale ha acquisito efficacia a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva relativa all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie di Equita Group sull’AIM, occorsa in data 21 novembre 2017.

Il Secondo Patto Parasociale ha durata di 3 (tre) anni, dalla ammissione delle azioni Equita Group alla negoziazione in mercati regolamentati (i.e. 19 ottobre 2021).

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444090).

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu

26 ottobre 2018

[EQ.2.18.1]

____________

(1) Tale percentuale precisa quanto indicato nel prospetto depositato presso Consob in data 19 ottobre 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 18 ottobre 2018 protocollo n. 0416585/18, in merito alle azioni - detenute dalle Parti - oggetto del Secondo Patto Parasociale.


Avviso di scioglimento di patti parasociali
di cui all’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)

Con il presente avviso, pubblicato ai sensi degli artt. 129 e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, si comunica lo scioglimento dei patti parasociali denominati “Primo Patto Parasociale” (rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – “TUF”) e “Secondo Patto Parasociale” (rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), del TUF), sottoscritti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e 15 novembre 2017 (i “Patti”) da azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group”). Per informazioni di dettaglio sui Patti, si rinvia ai relativi estratti pubblicati sul sito internet di Equita Group www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali). I Patti hanno cessato irrevocabilmente la loro efficacia in data 31 luglio 2019, contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo patto parasociale – denominato “Primo Patto Parasociale-Bis” – tra tutti gli aderenti ai Patti ed altri azionisti di Equita Group, divenuto efficace in pari data. Per informazioni di dettaglio sul Primo Patto Parasociale-Bis, si rinvia al relativo estratto e alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet di Equita Group www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

Della notizia dello scioglimento dei Patti è data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli artt. 128, 129 e 131 del Regolamento Emittenti. Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di Equita Group www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

1 agosto 2019

[EQ.1.19.1 - EQ.2.19.1]


EQUITA GROUP SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1.         Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran unitamente ad altri n. 62  azionisti (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Terzo Patto Parasociale”) avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”) direttamente e/o indirettamente detenute dalle Parti alla data di efficacia del Terzo Patto Parasociale nonché le altre future eventuali azioni Equita Group direttamente e/o indirettamente detenute dalle medesime Parti sino alla scadenza del Terzo Patto Parasociale medesimo.

Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.         Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Terzo Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascuna Parte avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto, il numero delle Azioni detenute in Equita Group e conferite nel Terzo Patto Parasociale, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni della Società e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni conferite nel Terzo Patto Parasociale:


Aderente al Patto

Numero di Azioni detenute e conferite al Terzo Patto Parasociale

% sul capitale sociale della Società

% sul numero di Azioni complessivamente conferite al Terzo Patto Parasociale

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

6,1%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

7,6%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

5,7%

Francesco Perilli(1)

5.701.444

11,40%

21,2%

Andrea Vismara(2)

3.162.668

6,33%

11,7%

Edward Giuseppe Duval

671.317

1,34%

2,5%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

2,0%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1,9%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1,9%

Altri 62 Azionisti

10.632.138

21,26%

39,4%

Totale

26.952.364

53,90%

100%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano05961150967, R.E.A.MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4.         Contenuto del Patto

Lock-up ed altri obblighi negativi

In particolare, con il Terzo Patto Parasociale si prevede che ciascuno dei predetti azionisti si impegni nei confronti di Equita Group a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni del Terzo Patto Parasociale; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni del Terzo Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni del Terzo Patto Parasociale; (iv) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle Azioni del Terzo Patto Parasociale; e (v) non acquistare e/o comunque compiere atti aventi ad oggetto quantitativi di Azioni del Terzo Patto Parasociale o altri titoli, tali da poter far sorgere a carico di tutti o parte delle Parti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica.

Disposizioni generali

È prevista la cessazione del Terzo Patto Parasociale nei confronti della Parte eventualmente colpita da infermità permanente o decesso.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Terzo Patto Parasociale da ciascuna delle Parti non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante gli altri patti parasociali, denominati primo patto parasociale datato 25 ottobre 2018, secondo patto parasociale datato 15 novembre 2017 e quarto patto parasociale datato 15 novembre 2017, ivi compresi i termini del lock-up e degli altri obblighi negativi eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Terzo Patto Parasociale.

5.         Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) del TUF.

6.         Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Terzo Patto Parasociale ha acquisito efficacia a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva relativa all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni di Equita Group sull’AIM – Mercato Alternativo del Capitale, occorsa in data 21 novembre 2017 (i.e. con scadenza il 21 novembre 2019).

Il Terzo Patto Parasociale ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM.

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444100).

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu.

26 ottobre 2018

[EQ.3.18.1]


Avviso di scioglimento del patto parasociale, ai sensi degli art. 129 e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)

Si comunica lo scioglimento – per scadenza del termine di durata – del patto parasociale denominato “Terzo Patto Parasociale” (rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – “TUF”), sottoscritto in data 15 novembre 2017 da 71 azionisti di Equita Group S.p.A. (la “Società”) ed avente efficacia a decorrere dal 21 novembre 2017 (il “Patto”). Al Patto erano state conferite dai predetti azionisti complessivamente n. 26.952.364 azioni della Società. Per informazioni di dettaglio sul Patto, si rinvia all’estratto ed alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali). Il Patto ha cessato irrevocabilmente la propria efficacia in data 21 novembre 2019.

Della notizia dello scioglimento del Patto è data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli artt. 128, 129 e 131 del Regolamento Emittenti. Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

26 novembre 2019

[EQ.3.19.1]


EQUITA GROUP SPA

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1.       Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita). Al Primo Patto Parasociale-Bis sono conferite n. 23.375.439 azioni ordinarie di Equita Group, pari al 46,75% del capitale sociale di Equita Group e al 51,43% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società.

La sottoscrizione del Primo Patto Parasociale-Bis è avvenuta contestualmente allo scioglimento del “Primo Patto Parasociale” e del “Secondo Patto Parasociale” sottoscritti, rispettivamente, in data 25 ottobre 2017 e 15 novembre 2017; il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge pertanto al “Terzo Patto Parasociale” e al “Quarto Patto Parasociale” che restano in vigore senza alcuna modifica.

Le azioni ordinarie di Equita Group sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.376.344,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.         Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Partecipante al Patto: (i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite al Primo Patto Parasociale-Bis, (ii) la percentuale da esse rappresentata rispetto al capitale sociale della Società, (iii) la percentuale da esse rappresentata rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group, e (iv) la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis:

Partecipante al Primo Patto Parasociale-Bis

Numero di
azioni con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

% sul capitale sociale della Società

 

% sul totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea

 

% sul numero totale di azioni con diritti di voto complessivamente  conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

1,08%

2,11%

Fabio Arcari

414.066

0,83%

0,91%

1,77%

Gianmarco Bonacina

373.695

0,75%

0,82%

1,60%

Marco Clerici

492.582

0,99%

1,08%

2,11%

Fulvio Comino

354.066

0,71%

0,78%

1,51%

Marcello Daverio

226.477

0,45%

0,50%

0,97%

Martino De Ambroggi

441.655

0,88%

0,97%

1,89%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

1,08%

2,11%

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

3,61%

7,02%

Edward Duval

671.317

1,34%

1,48%

2,87%

Stefano Gamberini

343.510

0,69%

0,76%

1,47%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1,11%

2,17%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

1,08%

2,11%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

4,49%

8,73%

Stefano Giampieretti

256.292

0,51%

0,56%

1,10%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

3,40%

6,61%

Giuseppe Mapelli

353.324

0,71%

0,78%

1,51%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

1,19%

2,32%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1,13%

2,19%

Stefania Milanesi

324.993

0,65%

0,72%

1,39%

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

12,54%

24,39%

Claudio Pesenti

255.179

0,51%

0,56%

1,09%

Giovanni Razzoli

333.695

0,67%

0,73%

1,43%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

0,91%

1,77%

Simone Riviera

246.106

0,49%

0,54%

1,05%

Alberto Schiesaro

255.179

0,51%

0,56%

1,09%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

6,96%

13,53%

Carlo Andre Volpe

492.582

0,99%

1,08%

2,11%

Totale

23.375.439

46,75%

51,43%

100,00%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.         Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

4.2 Lock-up

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.

I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto  non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis

Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali

Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime Parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-Bis da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui agli altri patti parasociali, denominati “Terzo Patto Parasociale” e “Quarto Patto Parasociale” datati 15 novembre 2017, ivi compresi i termini degli impegni di lock-up e degli altri obblighi negativi eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Primo Patto Parasociale-Bis.

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

6. Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto patto (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i) il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii) le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;

(iii) qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-Bis, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.

7. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.

8.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

1 agosto 2019

[EQ.5.19.1]


EQUITA GROUP SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1.         Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, unitamente ad altri 64 azionisti - di cui n. 2 hanno aderito in data 2 ottobre 2018 - (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Quarto Patto Parasociale”) avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”): (i) tutte le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) detenute dalle Parti direttamente e/o indirettamente alla data di quotazione sull’AIM (ossia al 21 novembre 2017), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre azioni derivanti dalla conversione delle azioni a voto plurimo detenute dalle Parti (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie), ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di piani di incentivazione (quali, ad esempio, stock option plan, stock grant plan, stock purchase plan), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato.

Il Quarto Patto Parasociale era subordinato all’entrata in vigore del terzo patto parasociale (sottoscritto in data 15 novembre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, unitamente ad altri 62 azionisti, al fine di disciplinare, inter alia, l’assunzione da parte di ciascuno dei predetti azionisti di impegni di lock-up aventi ad oggetto tutte le azioni Equita Group di cui gli stessi sono e saranno (direttamente o indirettamente) tempo per tempo titolari; il “Terzo Patto Parasociale”), ha una durata di 3 (tre) anni, che decorrono dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna Parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Fatte salve le ipotesi di scadenza anticipata degli impegni di trasferimento di cui al Terzo Patto Parasociale, il Quarto Patto Parasociale scadrà la prima volta in data 21 novembre 2022.

Fermo quanto precede, il Quarto Patto Parasociale rimane valido anche nel caso in cui Equita Group sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.         Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Quarto Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascuna Parte avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto, il numero delle Azioni detenute in Equita Group, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni della Società e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni conferite nel Patto Parasociale:

 

Aderente al Patto

Numero di Azioni detenute e conferite al Quarto Patto Parasociale

% sul capitale sociale della Società

% sul numero di Azioni complessivamente conferite al Quarto Patto Parasociale

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

6,0%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

7,5%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

5,7%

Francesco Perilli(1)

5.701.444

11,40%

21,0%

Andrea Vismara(2)

3.162.668

6,33%

11,6%

Edward Giuseppe Duval

671.317

1,34%

2,5%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

2,0%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1,9%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1,9%

Altri 64 Azionisti

10.832.138

21,70%

39,9%

Totale

27.152.364

54,30%

100%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l.; con sede legale in Milano, Viale Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4.         Contenuto del Patto

Trasferimento delle Azioni

Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che l’Aderente al Patto che intenda trasferire per atto tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l’“Offerente”), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri Aderenti al Patto rispettando una specifica procedura. Peraltro, sono fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti: (i) dal patto parasociale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara (il “Primo Patto Parasociale”), dal patto parasociale sottoscritto in data 15 novembre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe (il “Secondo Patto Parasociale”) e dal Terzo Patto Parasociale, ivi compresi i termini di lock-up e degli altri impegni eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Quarto Patto Parasociale; (ii) la normativa in materia di internal dealing incombente su ciascun Aderente al Patto considerato e, (iii) i divieti di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. closed periods).

In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile di vendita (la “Manifestazione di Vendita”) al presidente del patto – alla data di stipula del Quarto Patto Parasociale individuato nella persona del Dottor Edoardo Guffanti – (il “Presidente del Patto”). Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (“Data di Manifestazione”).

Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il quantitativo di azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (“Soglia Rilevante”), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri Aderenti al Patto (“Beneficiari”), entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti; (ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato1, con esclusione della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad acquistare (“Manifestazione di Acquisto”).

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto ne darà comunicazione agli Aderenti al Patto interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento), restando espressamente inteso che anche nel caso di trasferimento delle azioni B sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale” con la medesima detrazione (il “Prezzo”).

Gli Aderenti al Patto interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest’ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi Aderenti al Patto interessati e comunicata al Presidente del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell’Offerente.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino inoptate saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.

In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato agli Aderenti al Patto da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente definite), l’Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.

Altri obblighi

Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno degli Aderenti al Patto e, in particolare:

  • a non intestare fiduciariamente le azioni del Quarto Patto Parasociale; (ii) a conferire l’incarico irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del Quarto Patto Parasociale (“Banca Depositaria”) a Credem, o al diverso intermediario designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto; (iii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all’intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato agli Aderenti al Patto dal Presidente del Patto;
  • fino a quando è titolare anche parzialmente di azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale.

Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d’atto in merito al fatto che, tenuto conto anche del contenuto del Patto Parasociale medesimo, gli Aderenti al patto diversi dagli aderenti al Primo Patto Parasociale non potranno validamente presentare liste. Resta inteso tra gli Aderenti al Patto che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le azioni del Quarto Patto Parasociale che ciascun Aderente al Patto venga a detenere successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a) assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di stock option, stock grant e stock purchase), e/o (b) attribuzione di maggiorazione di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l’effetto che le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali azioni del Quarto Patto Parasociale, e ciò nel rispetto della normativa Banca d’Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all’esito della procedura di prelazione siano escluse dal Quarto Patto Parasociale.

Penalità

Il Quarto Patto Parasociale prevede che l’Aderente al Patto inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le “Penalità”): (i) in caso di trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al 30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell’ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il trasferimento, e (b) l’importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di uno degli obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte dell’Aderente al Patto inadempiente agli altri Aderenti al Patto, in misura uguale tra loro.

5.         Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) del TUF.

6.         Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Quarto Patto Parasociale è entrato in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del Terzo Patto Parasociale, ha una durata di 3 (tre) anni, che decorrono dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Fatte salve le ipotesi di scadenza anticipata degli impegni di trasferimento di cui al Terzo Patto Parasociale, il Quarto Patto Parasociale scadrà la prima volta in data 21 novembre 2022. Fermo quanto precede, il Quarto Patto Parasociale rimane valido anche nel caso in cui Equita Group sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444113).

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu.

26 ottobre 2018

[EQ.4.18.1]

__________________

(1) La procedura di “Esecuzione sul Mercato” è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul Mercato (il “Negoziatore”) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal Presidente del Patto. A tale fine, ciascun Aderente al Patto conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.


 EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamenti Emittenti, per dare atto (i) della variazione dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché (ii) delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti, entrambe intervenute per effetto del conseguimento della maggiorazione dei diritti di voto in capo ad alcuni azionisti di Equita Group S.p.A., tra i quali rientrano anche gli stessi soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis, avvenuta in data 23 novembre 2019 e perfezionatasi in data 25 novembre 2019.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 1 agosto 2019.

***

1.        Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita). Al Primo Patto Parasociale-Bis sono conferite n. 23.375.439 azioni ordinarie di Equita Group (corrispondenti a complessivi n. 46.670.878 diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società), che rappresentano complessivamente il 46,75% del capitale sociale di Equita Group, il 60,36% del totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie) e il 64,13% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società (ossia esclusi i diritti relativi alle azioni proprie).

La sottoscrizione del Primo Patto Parasociale-Bis è avvenuta contestualmente allo scioglimento del “Primo Patto Parasociale” e del “Secondo Patto Parasociale” sottoscritti, rispettivamente, in data 25 ottobre 2017 e 15 novembre 2017; il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge al “Quarto Patto Parasociale” che resta in vigore senza alcuna modifica. Si precisa che il Terzo Patto Parasociale ha cessato di avere efficacia, per scadenza del termine, in data 21 novembre 2019.

Le azioni ordinarie di Equita Group sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.376.344,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.           Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica:

i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;

iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;

iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);

v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.

Aderente al
Primo Patto
Parasociale-Bis

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

985.164

1,27%

2,11%

Fabio Arcari

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,77%

Gianmarco Bonacina

373.695

0,75%

747.390

0,97%

1,60%

Marco Clerici

492.582

0,99%

985.164

1,27%

2,11%

Fulvio Comino

354.066

0,71%

708.132

0,92%

1,52%

Marcello Daverio

226.477

0,45%

452.954

0,59%

0,97%

Martino De Ambroggi

441.655

0,88%

883.310

1,14%

1,89%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

985.164

1,27%

2,11%

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

3.279.800

4,24%

7,03%

Edward Duval

671.317

1,34%

1.342.634

1,74%

2,88%

Stefano Gamberini

343.510

0,69%

687.020

0,89%

1,47%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1.012.646

1,31%

2,17%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

985.164

1,27%

2,11%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

4.079.950

5,28%

8,74%

Stefano Giampieretti

256.292

0,51%

512.584

0,66%

1,10%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

3.089.462

4,00%

6,62%

Giuseppe Mapelli

353.324

0,71%

706.648

0,91%

1,51%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

1.083.312

1,40%

2,32%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1.024.424

1,32%

2,19%

Stefania Milanesi

324.993

0,65%

649.986

0,84%

1,39%

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

11.322.888

14,64%

24,26%

Claudio Pesenti

255.179

0,51%

510.358

0,66%

1,09%

Giovanni Razzoli

333.695

0,67%

667.390

0,86%

1,43%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,77%

Simone Riviera

246.106

0,49%

492.212

0,64%

1,05%

Alberto Schiesaro

255.179

0,51%

510.358

0,66%

1,09%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

6.325.336

8,18%

13,55%

Carlo Andrea Volpe

492.582

0,99%

985.164

1,27%

2,11%

Totale

23.375.439

46,75%

46.670.878

60,36%

100,00%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.           Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

4.2 Lock-up

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.

I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto  non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis

Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali

Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i   Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime Parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-Bis da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” datato 15 novembre 2017.

5.           Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

6.           Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto patto (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

  1. il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;
  2. le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;
  3. qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-Bis, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.

7.           Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.

8.           Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

6 dicembre 2019

[EQ.5.19.2]


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti, per dare atto (i) della variazione dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Quarto Patto Parasociale, nonché (ii) delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti, entrambe intervenute per effetto del conseguimento della maggiorazione dei diritti di voto in capo ad alcuni azionisti di Equita Group S.p.A., tra i quali rientrano anche alcuni azionisti aderenti al quarto Patto Parasociale, avvenuta in data 23 novembre 2019 e perfezionatasi in data 25 novembre 2019.

Ai sensi dell’Art. 122 del TUF e degli Artt. 127, 130 e 131 del Regolamenti Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 26 ottobre 2018.

***

1.           Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Francesco Perilli, Andrea Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Deotto, Stefano Lustig, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, Vincenzo Abbagnano, Marco Clerici, Luigi De Bellis, Domenico Ghilotti, Carlo Andrea Volpe, Martino De Ambroggi, Fabio Carlo Arcari, Cristiano Rho, unitamente ad altri 56 azionisti - di cui n. 2 hanno aderito in data 2 ottobre 2018 - (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Quarto Patto Parasociale”) avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”): (i) tutte le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) detenute dalle Parti direttamente e/o indirettamente alla data di quotazione sull’AIM (ossia al 21 novembre 2017), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre azioni derivanti dalla conversione delle azioni a voto plurimo detenute dalle Parti (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie), ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di piani di incentivazione (quali, ad esempio, stock option plan, stock grant plan, stock purchase plan), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato.

Il Quarto Patto Parasociale era subordinato alla preventiva entrata in vigore del Terzo Patto Parasociale, che (i) è stato sottoscritto da 71 azionisti di Equita Group in data 15 novembre 2017, (ii) ha assunto efficacia dal 21 novembre 2017 e (iii) si è sciolto, per scadenza del termine di durata, in data 21 novembre 2019.  Il Quarto Patto Parasociale prevede inoltre che lo stesso abbia una durata di tre anni decorrenti dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna Parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e che possa essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. In considerazione dell’avvenuta scadenza del Terzo Patto Parasociale, occorsa in data 21 novembre 2019, in pari data il Quarto Patto Parasociale ha assunto efficacia. Tale Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.
Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.           Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Quarto Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.
La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Aderente al Patto avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto:

(i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) e conferite nel Patto Parasociale;

(ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute rispetto al capitale sociale della Società;

(iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute e conferite nel Patto;

(iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);

(v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel Patto.

Aderente al
Quarto Patto
Parasociale

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Quarto Patto Parasociale

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

11.322.888

14,64%

21,20%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

6.325.336

8,18%

11,84%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

4.079.950

5,28%

7,64%

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

3.279.800

4,24%

6,14%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

3.089.462

4,00%

5,78%

Edward Giuseppe Duval

671.317

1,34%

1.342.634

1,74%

2,51%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

1.083.312

1,40%

2,03%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1.024.424

1,32%

1,92%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1.012.646

1,31%

1,90%

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

985.164

1,27%

1,84%

Marco Clerici

492.582

0,99%

985.164

1,27%

1,84%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

985.164

1,27%

1,84%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

985.164

1,27%

1,84%

Carlo Andrea Volpe

492.582

0,99%

985.164

1,27%

1,84%

Martino De Ambroggi

441.655

0,88%

883.310

1,14%

1,65%

Fabio Carlo Arcari

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,55%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,55%

Altri 56 azionisti

7.099.441

14,20%

13.380.497

17,30%

25,05%

Totale

27.152.364

54,30%

53.406.343

69,07%

100,00%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4.           Contenuto del Patto

Trasferimento delle Azioni

Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che l’Aderente al Patto che intenda trasferire per atto tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l’“Offerente”), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri Aderenti al Patto rispettando una specifica procedura. Peraltro, all’interno del Patto sono fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti (i) dalla normativa in materia di internal dealing incombente su ciascun Aderente al Patto considerato e, (ii) dai divieti di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. closed periods). Restano altresì salvi ulteriori eventuali impegni di lock-up assunti da uno o più degli Aderenti al Quarto Patto Parasociale.

In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile di vendita (la “Manifestazione di Vendita”) al presidente del patto – individuato nella persona del Dottor Edoardo Guffanti – (il “Presidente del Patto”). Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (“Data di Manifestazione”).

Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il quantitativo di azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (“Soglia Rilevante”), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri Aderenti al Patto (“Beneficiari”), entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti; (ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato1, con esclusione della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad acquistare (“Manifestazione di Acquisto”).

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto ne darà comunicazione agli Aderenti al Patto interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento), restando espressamente inteso che anche nel caso di trasferimento delle azioni B (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale” con la medesima detrazione (il “Prezzo”).
Gli Aderenti al Patto interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest’ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi Aderenti al Patto interessati e comunicata al Presidente del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell’Offerente.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino inoptate saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.

In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato agli Aderenti al Patto da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente definite), l’Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.

Altri obblighi

Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno degli Aderenti al Patto e, in particolare:

  • a non intestare fiduciariamente le azioni del Quarto Patto Parasociale; (ii) a conferire l’incarico irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del Quarto Patto Parasociale (“Banca Depositaria”) a Credem, o al diverso intermediario designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto; (iii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all’intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli Azionisti Senior così come definiti nel Quarto Patto Parasociale e comunicato agli Aderenti al Patto dal Presidente del Patto;
     
  • fino a quando è titolare anche parzialmente di azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale.

Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d’atto in merito al fatto che, tenuto conto anche del contenuto del Patto Parasociale medesimo, gli Aderenti al Patto diversi dagli Azionisti Senior (così come definiti dal predetto Patto Parasociale) non potranno validamente presentare liste. Resta inteso tra gli Aderenti al Patto che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le azioni del Quarto Patto Parasociale che ciascun Aderente al Patto venga a detenere successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a) assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di stock option, stock grant e stock purchase), e/o (b) attribuzione di maggiorazione di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l’effetto che le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali azioni del Quarto Patto Parasociale, e ciò nel rispetto della normativa Banca d’Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all’esito della procedura di prelazione siano escluse dal Quarto Patto Parasociale.

Penalità

Il Quarto Patto Parasociale prevede che l’Aderente al Patto inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le “Penalità”): (i) in caso di trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al 30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell’ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il trasferimento, e (b) l’importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di uno degli obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte dell’Aderente al Patto inadempiente agli altri Aderenti al Patto, in misura uguale tra loro.

5.           Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) del TUF.

6.           Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Quarto Patto Parasociale è stato stipulato il 15 novembre 2017, ha assunto efficacia contestualmente alla scadenza del Terzo Patto Parasociale ovverosia in data 21 novembre 2019, ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla predetta data del 21 novembre 2019, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Il Quarto Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.

7.           Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444113).

Le informazioni essenziali aggiornate di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

6 dicembre 2019

[EQ.4.19.1]

______________________
1 La procedura di “Esecuzione sul Mercato” è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul Mercato (il “Negoziatore”) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal Presidente del Patto. A tale fine, ciascun Aderente al Patto conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.


 EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata dalla vendita di azioni Equita Group da parte di alcuni aderenti al Quarto Patto Parasociale e alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni (quest’ultima comunicata dall’intermediario depositario alla Società in data 6 dicembre 2019).

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 6 dicembre 2019.

***

1.        Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita). Al Primo Patto Parasociale-Bis sono conferite n. 23.375.439 azioni ordinarie di Equita Group (corrispondenti a complessivi n. 46.670.878 diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società), che rappresentano complessivamente il 46,75% del capitale sociale di Equita Group, il 60,36% del totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie) e il 64,13% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società (ossia esclusi i diritti relativi alle azioni proprie).

La sottoscrizione del Primo Patto Parasociale-Bis è avvenuta contestualmente allo scioglimento del “Primo Patto Parasociale” e del “Secondo Patto Parasociale” sottoscritti, rispettivamente, in data 25 ottobre 2017 e 15 novembre 2017; il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge al “Quarto Patto Parasociale” che resta in vigore senza alcuna modifica. Si precisa che il Terzo Patto Parasociale ha cessato di avere efficacia, per scadenza del termine, in data 21 novembre 2019.

Le azioni ordinarie di Equita Group sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.376.344,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.           Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica:

i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;

iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;

iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);

v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.

Aderente al
Primo Patto
Parasociale-Bis

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,11%

Fabio Arcari

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,77%

Gianmarco Bonacina

373.695

0,75%

747.390

0,97%

1,60%

Marco Clerici

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,11%

Fulvio Comino

354.066

0,71%

708.132

0,92%

1,52%

Marcello Daverio

226.477

0,45%

452.954

0,59%

0,97%

Martino De Ambroggi

441.655

0,88%

883.310

1,15%

1,89%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,11%

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

3.279.800

4,25%

7,03%

Edward Duval

671.317

1,34%

1.342.634

1,74%

2,88%

Stefano Gamberini

343.510

0,69%

687.020

0,89%

1,47%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1.012.646

1,31%

2,17%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,11%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

4.079.950

5,29%

8,74%

Stefano Giampieretti

256.292

0,51%

512.584

0,66%

1,10%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

3.089.462

4,01%

6,62%

Giuseppe Mapelli

353.324

0,71%

706.648

0,92%

1,51%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

1.083.312

1,40%

2,32%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1.024.424

1,33%

2,19%

Stefania Milanesi

324.993

0,65%

649.986

0,84%

1,39%

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

11.322.888

14,68%

24,26%

Claudio Pesenti

255.179

0,51%

510.358

0,66%

1,09%

Giovanni Razzoli

333.695

0,67%

667.390

0,87%

1,43%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,77%

Simone Riviera

246.106

0,49%

492.212

0,64%

1,05%

Alberto Schiesaro

255.179

0,51%

510.358

0,66%

1,09%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

6.325.336

8,20%

13,55%

Carlo Andrea Volpe

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,11%

Totale

23.375.439

46,75%

46.670.878

60,50%

100,00%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.           Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

4.2 Lock-up

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.

I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto  non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis

Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali

Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i   Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime Parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-Bis da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” datato 15 novembre 2017.

5.           Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

6.           Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto patto (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

  1. il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;
  2. le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;
  3. qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-Bis, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.

7.           Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.

8.           Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

11 dicembre 2019

[EQ.5.19.3]


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto:

  1. di una modifica apportata al predetto Primo Patto Parasociale-Bis, in conseguenza dell’adesione “parziale” al Primo Patto Parasociale-Bis da parte di due nuovi soggetti;
  2. della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 11 dicembre 2019.


***

1. Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

In data 14 luglio 2020, al Primo Patto Parasociale-Bis hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9) del Primo Patto Parasociale-Bis, Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi (“Nuovi Partecipanti”) i quali hanno assunto la qualifica di partecipanti al patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti dei Nuovi Partecipanti, dagli impegni di lock-up assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti nei confronti di Equita Group, attraverso la sottoscrizione di due separati accordi di lock-up.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori –, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group rispettivamente detenute dai Nuovi Partecipanti, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

A seguito dell’adesione “parziale” dei Nuovi Partecipanti, al Primo Patto Parasociale-Bis sono conferite n. 23.788.662 azioni ordinarie di Equita Group (corrispondenti a complessivi n. 47.084.101 diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società), che rappresentano complessivamente il 47,58% del capitale sociale di Equita Group, il 61,10% del totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie) e il 64,49% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società (ossia esclusi i diritti relativi alle azioni proprie).

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.376.344,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3. Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori -, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica:

  1. il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;
  2. la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;
  3. il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;
  4. la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);
  5. la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.

 

Aderente al
Primo Patto
Parasociale-Bis

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,09%

Fabio Arcari

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,76%

Gianmarco Bonacina

373.695

0,75%

747.390

0,97%

1,59%

Marco Clerici

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,09%

Fulvio Comino

354.066

0,71%

708.132

0,92%

1,50%

Marcello Daverio

226.477

0,45%

452.954

0,59%

0,96%

Martino De Ambroggi

441.655

0,88%

883.310

1,15%

1,88%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,09%

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

3.279.800

4,26%

6,97%

Edward Duval

671.317

1,34%

1.342.634

1,74%

2,85%

Stefano Gamberini

343.510

0,69%

687.020

0,89%

1,46%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1.012.646

1,31%

2,15%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,09%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

4.079.950

5,29%

8,67%

Stefano Giampieretti

256.292

0,51%

512.584

0,67%

1,09%

Giuseppe Renato Grasso

222.505

0,45%

222.505

0,29%

0,47%

Filippo Guicciardi

190.718

0,38%

190.718

0,25%

0,41%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

3.089.462

4,01%

6,56%

Giuseppe Mapelli

353.324

0,71%

706.648

0,92%

1,50%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

1.083.312

1,41%

2,30%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1.024.424

1,33%

2,18%

Stefania Milanesi

324.993

0,65%

649.986

0,84%

1,38%

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

11.322.888

14,69%

24,05%

Claudio Pesenti

255.179

0,51%

510.358

0,66%

1,08%

Giovanni Razzoli

333.695

0,67%

667.390

0,87%

1,42%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,76%

Simone Riviera

246.106

0,49%

492.212

0,64%

1,05%

Alberto Schiesaro

255.179

0,51%

510.358

0,66%

1,08%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

6.325.336

8,21%

13,43%

Carlo Andrea Volpe

492.582

0,99%

985.164

1,28%

2,09%

Totale

23.788.662

47,58%

47.084.101

61,10%

100,00%

 

 

(1)Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4. Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

4.2 Lock-up

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Primo Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.

I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).

Ciascun Primo Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

I suddetti impegni di lock-up non si applicano ai Nuovi Partecipanti, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti medesimi nei confronti di Equita Group attraverso la sottoscrizione, in data 14 luglio 2020, di due separati accordi di lock-up (“Accordi di Lock-up”).

In forza dei predetti Accordi di Lock-up, ciascuno dei Nuovi Partecipanti ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up e sino alla scadenza degli stessi: (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.

Gli impegni di lock-up assunti dai Nuovi Partecipanti: (i) dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 14 luglio 2021), avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti alla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 15 luglio 2021) sino alla scadenza degli Accordi di Lock-up (ossia sino al 14 luglio 2023), avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 15 luglio 2021).
Ciascuno dei Nuovi Partecipanti potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dagli Accordi di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di Equita Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto  non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis

Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali

Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i  Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-Bis da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” datato 15 novembre 2017.

Pertanto, il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge al “Quarto Patto Parasociale” che resta in vigore senza alcuna modifica.

5. Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

Gli Accordi di Lock-up sono stati sottoscritti rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, il 14 luglio 2020, hanno acquisito efficacia in pari data e avranno, rispettivamente, una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 14 luglio 2023.

6. Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto Primo Patto Parasociale-Bis (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i) il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii) le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;

(iii) qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-Bis, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.

7. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).

La lettera di adesione “parziale” al Primo Patto Parasociale-Bis dei Nuovi Partecipanti, nonché gli Accordi di Lock-Up sottoscritti, rispettivamente, tra ciascuno dei Nuovi Partecipanti ed Equita Group, sono stati depositati in data 16 luglio 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. RI/PRA/2020/272963).
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

16 luglio 2020

[EQ.5.20.1]


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Quarto Patto Parasociale, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata dalla vendita di azioni Equita Group da parte di alcuni aderenti al Quarto Patto Parasociale e alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni (quest’ultima comunicata dall’intermediario depositario alla Società in data 6 dicembre 2019).

Ai sensi dell’Art. 122 del TUF e degli Artt. 127, 130 e 131 del Regolamenti Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 6 dicembre 2019.

***

1.           Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Francesco Perilli, Andrea Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Deotto, Stefano Lustig, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, Vincenzo Abbagnano, Marco Clerici, Luigi De Bellis, Domenico Ghilotti, Carlo Andrea Volpe, Martino De Ambroggi, Fabio Carlo Arcari, Cristiano Rho, unitamente ad altri 56 azionisti - di cui n. 2 hanno aderito in data 2 ottobre 2018 - (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Quarto Patto Parasociale”) avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”): (i) tutte le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) detenute dalle Parti direttamente e/o indirettamente alla data di quotazione sull’AIM (ossia al 21 novembre 2017), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre azioni derivanti dalla conversione delle azioni a voto plurimo detenute dalle Parti (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie), ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di piani di incentivazione (quali, ad esempio, stock option plan, stock grant plan, stock purchase plan), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato.

Il Quarto Patto Parasociale era subordinato alla preventiva entrata in vigore del Terzo Patto Parasociale, che (i) è stato sottoscritto da 71 azionisti di Equita Group in data 15 novembre 2017, (ii) ha assunto efficacia dal 21 novembre 2017 e (iii) si è sciolto, per scadenza del termine di durata, in data 21 novembre 2019.  Il Quarto Patto Parasociale prevede inoltre che lo stesso abbia una durata di tre anni decorrenti dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna Parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e che possa essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. In considerazione dell’avvenuta scadenza del Terzo Patto Parasociale, occorsa in data 21 novembre 2019, in pari data il Quarto Patto Parasociale ha assunto efficacia. Tale Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.
Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.376.344,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.           Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Quarto Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.
La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Aderente al Patto avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto:

(i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) e conferite nel Patto Parasociale;

(ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute rispetto al capitale sociale della Società;

(iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute e conferite nel Patto;

(iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);

(v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel Patto.


Aderente al
Quarto Patto
Parasociale

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Quarto Patto Parasociale

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,40%

11.322.888

14,68%

21,35%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,33%

6.325.336

8,20%

11,93%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,08%

4.079.950

5,29%

7,69%

Fabio Deotto

1.639.900

3,28%

3.279.800

4,25%

6,18%

Stefano Lustig

1.544.731

3,09%

3.089.462

4,01%

5,83%

Edward Giuseppe Duval

671.317

1,34%

1.342.634

1,74%

2,53%

Sergio Martucci

541.656

1,08%

1.083.312

1,40%

2,04%

Gaia Mazzalveri

512.212

1,02%

1.024.424

1,33%

1,93%

Matthew Geran

506.323

1,01%

1.012.646

1,31%

1,91%

Vincenzo Abbagnano

492.582

0,99%

985.164

1,28%

1,86%

Marco Clerici

492.582

0,99%

985.164

1,28%

1,86%

Luigi De Bellis

492.582

0,99%

985.164

1,28%

1,86%

Domenico Ghilotti

492.582

0,99%

985.164

1,28%

1,86%

Carlo Andrea Volpe

492.582

0,99%

985.164

1,28%

1,86%

Martino De Ambroggi

441.655

0,88%

883.310

1,15%

1,67%

Fabio Carlo Arcari

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,56%

Cristiano Rho

414.066

0,83%

828.132

1,07%

1,56%

Altri 56 azionisti

6.913.117

13,83%

13.007.849

16,86%

24,53%

Totale

26.966.040

53,93%

53.033.695

68,75%

100,00%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.

(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4.           Contenuto del Patto

Trasferimento delle Azioni

Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che l’Aderente al Patto che intenda trasferire per atto tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l’“Offerente”), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri Aderenti al Patto rispettando una specifica procedura. Peraltro, all’interno del Patto sono fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti (i) dalla normativa in materia di internal dealing incombente su ciascun Aderente al Patto considerato e, (ii) dai divieti di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. closed periods). Restano altresì salvi ulteriori eventuali impegni di lock-up assunti da uno o più degli Aderenti al Quarto Patto Parasociale.

In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile di vendita (la “Manifestazione di Vendita”) al presidente del patto – individuato nella persona del Dottor Edoardo Guffanti – (il “Presidente del Patto”). Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (“Data di Manifestazione”).

Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il quantitativo di azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (“Soglia Rilevante”), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri Aderenti al Patto (“Beneficiari”), entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti; (ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato1, con esclusione della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad acquistare (“Manifestazione di Acquisto”).

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto ne darà comunicazione agli Aderenti al Patto interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento), restando espressamente inteso che anche nel caso di trasferimento delle azioni B (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale” con la medesima detrazione (il “Prezzo”).
Gli Aderenti al Patto interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest’ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi Aderenti al Patto interessati e comunicata al Presidente del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell’Offerente.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino inoptate saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.

In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato agli Aderenti al Patto da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente definite), l’Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.

Altri obblighi

Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno degli Aderenti al Patto e, in particolare:

  • a non intestare fiduciariamente le azioni del Quarto Patto Parasociale; (ii) a conferire l’incarico irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del Quarto Patto Parasociale (“Banca Depositaria”) a Credem, o al diverso intermediario designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto; (iii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all’intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli Azionisti Senior così come definiti nel Quarto Patto Parasociale e comunicato agli Aderenti al Patto dal Presidente del Patto;
     
  • fino a quando è titolare anche parzialmente di azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale.

Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d’atto in merito al fatto che, tenuto conto anche del contenuto del Patto Parasociale medesimo, gli Aderenti al Patto diversi dagli Azionisti Senior (così come definiti dal predetto Patto Parasociale) non potranno validamente presentare liste. Resta inteso tra gli Aderenti al Patto che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le azioni del Quarto Patto Parasociale che ciascun Aderente al Patto venga a detenere successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a) assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di stock option, stock grant e stock purchase), e/o (b) attribuzione di maggiorazione di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l’effetto che le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali azioni del Quarto Patto Parasociale, e ciò nel rispetto della normativa Banca d’Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all’esito della procedura di prelazione siano escluse dal Quarto Patto Parasociale.

Penalità

Il Quarto Patto Parasociale prevede che l’Aderente al Patto inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le “Penalità”): (i) in caso di trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al 30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell’ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il trasferimento, e (b) l’importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di uno degli obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte dell’Aderente al Patto inadempiente agli altri Aderenti al Patto, in misura uguale tra loro.

5.           Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) del TUF.

6.           Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Quarto Patto Parasociale è stato stipulato il 15 novembre 2017, ha assunto efficacia contestualmente alla scadenza del Terzo Patto Parasociale ovverosia in data 21 novembre 2019, ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla predetta data del 21 novembre 2019, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Il Quarto Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.

7.           Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444113).

Le informazioni essenziali aggiornate di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

11 dicembre 2019

[EQ.4.19.2]

______________________
1 La procedura di “Esecuzione sul Mercato” è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul Mercato (il “Negoziatore”) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal Presidente del Patto. A tale fine, ciascun Aderente al Patto conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.


 Equita Group Spa

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Quarto Patto Parasociale, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute, nel corso del 2021, a seguito della vendita di azioni non munite di maggiorazione da parte di azionisti aderenti al Quarto Patto Parasociale ed a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata (i) dall’aumento gratuito del capitale sociale deliberato, ex artt. 2443 e 2349 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base della delega conferita al Consiglio di Amministrazione medesimo dall’Assemblea degli Azionisti in data 16 aprile 2018 e dalla relativa assegnazione di una parte delle azioni oggetto del predetto aumento del capitale sociale ad alcuni azionisti firmatari del predetto Quarto Patto Parasociale, (ii) dalla vendita di azioni Equita Group da parte di alcuni aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e al Quarto Patto Parasociale ed alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni, munite di maggiorazione, nonché (iii) dal conseguimento della maggiorazione dei diritti di voto relativi ad azioni Equita Group detenute da alcuni azionisti di Equita Group medesima.

Ai sensi dell’Art. 122 del TUF e degli Artt. 127, 130 e 131 del Regolamenti Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1.           Premessa

In data 15 novembre 2017 gli azionisti Francesco Perilli, Andrea Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Deotto, Stefano Lustig, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, Vincenzo Abbagnano, Marco Clerici, Luigi De Bellis, Domenico Ghilotti, Carlo Andrea Volpe, Martino De Ambroggi, Fabio Carlo Arcari, Cristiano Rho, unitamente ad altri 56 azionisti - di cui n. 2 hanno aderito in data 2 ottobre 2018 - (congiuntamente, le “Parti” e/o gli “Aderenti al Patto” e, singolarmente, la “Parte” e/o l’ “Aderente al Patto”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Quarto Patto Parasociale”) avente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”): (i) tutte le azioni ordinarie e le azioni a voto plurimo (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) detenute dalle Parti direttamente e/o indirettamente alla data di quotazione sull’AIM (ossia al 21 novembre 2017), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre azioni derivanti dalla conversione delle azioni a voto plurimo detenute dalle Parti (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie), ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di piani di incentivazione (quali, ad esempio, stock option plan, stock grant plan, stock purchase plan), sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato.

Il Quarto Patto Parasociale era subordinato alla preventiva entrata in vigore del Terzo Patto Parasociale, che (i) è stato sottoscritto da 71 azionisti di Equita Group in data 15 novembre 2017, (ii) ha assunto efficacia dal 21 novembre 2017 e (iii) si è sciolto, per scadenza del termine di durata, in data 21 novembre 2019.  Il Quarto Patto Parasociale prevede inoltre che lo stesso abbia una durata di tre anni decorrenti dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna Parte nei confronti di Equita Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e che possa essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. In considerazione dell’avvenuta scadenza del Terzo Patto Parasociale, occorsa in data 21 novembre 2019, in pari data il Quarto Patto Parasociale ha assunto efficacia. Tale Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.

Il Patto Parasociale è da intendersi riferito ai soli strumenti finanziari attualmente emessi da Equita Group, ossia alle sole azioni ordinarie (le “Azioni”).

In data 21 novembre 2017 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; in data 19 ottobre 2018 le Azioni sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

2.           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto le Azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari a euro 11.427.910,50 (i.v.), suddiviso in complessive n. 50.224.200 Azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nessun azionista esercita singolarmente il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.           Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascuna Parte ha conferito al Quarto Patto Parasociale tutte le Azioni dalla stessa detenute alla data di efficacia del Patto Parasociale sino alla scadenza del Patto Parasociale medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Aderente al Patto avente una partecipazione pari o superiore all’1% dei diritti di voto:

(i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) e conferite nel Patto Parasociale;
(ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute rispetto al capitale sociale della Società;
(iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute e conferite nel Patto;
(iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);
(v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute e conferite nel Patto, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel Patto.


Aderente al
Quarto Patto
Parasociale

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Quarto Patto Parasociale

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Francesco Perilli (1)

5.701.444  

11,35%

11.402.888  

14,52%

21,83%

Andrea Vismara (2)

3.184.668  

6,34%

6.347.336  

8,08%

12,15%

Matteo Ghilotti

2.052.975  

4,09%

4.092.950  

5,21%

7,84%

Fabio Deotto

1.639.900  

3,27%

3.279.800  

4,18%

6,28%

Stefano Lustig

1.544.731  

3,08%

3.089.462  

3,93%

5,92%

Edward Giuseppe Duval

671.317  

1,34%

1.342.634  

1,71%

2,57%

Sergio Martucci

546.156  

1,09%

1.087.812  

1,39%

2,08%

Gaia Mazzalveri

512.212  

1,02%

1.024.424  

1,30%

1,96%

Matthew Geran

506.323  

1,01%

1.012.646  

1,29%

1,94%

Vincenzo Abbagnano

502.382  

1,00%

994.964  

1,27%

1,90%

Marco Clerici

499.082  

0,99%

991.664  

1,26%

1,90%

Luigi De Bellis

495.782  

0,99%

988.364  

1,26%

1,89%

Domenico Ghilotti

496.782  

0,99%

989.364  

1,26%

1,89%

Carlo Andrea Volpe

499.082  

0,99%

991.664  

1,26%

1,90%

Martino De Ambroggi

444.455  

0,88%

886.110  

1,13%

1,70%

Fabio Carlo Arcari

423.866  

0,84%

837.932  

1,07%

1,60%

Cristiano Rho

419.466  

0,84%

833.532  

1,06%

1,60%

Altri 56 azionisti

6.362.245

12,67%

12.036.805

15,33%

23,05%

Totale

26.502.868

52,77%

52.230.351

66,52%

100,00%

 

 

(1)Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

4.           Contenuto del Patto

Trasferimento delle Azioni
Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che l’Aderente al Patto che intenda trasferire per atto tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l’“Offerente”), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri Aderenti al Patto rispettando una specifica procedura. Peraltro, all’interno del Patto sono fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti (i) dalla normativa in materia di internal dealing incombente su ciascun Aderente al Patto considerato e, (ii) dai divieti di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. closed periods). Restano altresì salvi ulteriori eventuali impegni di lock-up assunti da uno o più degli Aderenti al Quarto Patto Parasociale.

In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile di vendita (la “Manifestazione di Vendita”) al presidente del patto – individuato nella persona del Dottor Edoardo Guffanti – (il “Presidente del Patto”). Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (“Data di Manifestazione”).

Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il quantitativo di azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (“Soglia Rilevante”), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri Aderenti al Patto (“Beneficiari”), entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti; (ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato1, con esclusione della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad acquistare (“Manifestazione di Acquisto”).

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto ne darà comunicazione agli Aderenti al Patto interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento), restando espressamente inteso che anche nel caso di trasferimento delle azioni B (tutte attualmente convertite in azioni ordinarie) sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale” con la medesima detrazione (il “Prezzo”).

Gli Aderenti al Patto interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest’ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi Aderenti al Patto interessati e comunicata al Presidente del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi, mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell’Offerente.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.

Laddove le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino inoptate saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.

In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato agli Aderenti al Patto da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente definite), l’Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.

Altri obblighi
Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno degli Aderenti al Patto e, in particolare:

  • a non intestare fiduciariamente le azioni del Quarto Patto Parasociale; (ii) a conferire l’incarico irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del Quarto Patto Parasociale (“Banca Depositaria”) a Credem, o al diverso intermediario designato su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto; (iii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all’intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli Azionisti Senior così come definiti nel Quarto Patto Parasociale e comunicato agli Aderenti al Patto dal Presidente del Patto;
  • fino a quando è titolare anche parzialmente di azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle azioni del Quarto Patto Parasociale.

Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d’atto in merito al fatto che, tenuto conto anche del contenuto del Patto Parasociale medesimo, gli Aderenti al Patto diversi dagli Azionisti Senior (così come definiti dal predetto Patto Parasociale) non potranno validamente presentare liste. Resta inteso tra gli Aderenti al Patto che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le azioni del Quarto Patto Parasociale che ciascun Aderente al Patto venga a detenere successivamente alla data di inizio delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a) assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di stock option, stock grant e stock purchase), e/o (b) attribuzione di maggiorazione di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l’effetto che le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali azioni del Quarto Patto Parasociale, e ciò nel rispetto della normativa Banca d’Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all’esito della procedura di prelazione siano escluse dal Quarto Patto Parasociale.

Penalità

Il Quarto Patto Parasociale prevede che l’Aderente al Patto inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le “Penalità”): (i) in caso di trasferimento delle azioni del Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al 30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell’ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il trasferimento, e (b) l’importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di uno degli obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte dell’Aderente al Patto inadempiente agli altri Aderenti al Patto, in misura uguale tra loro.

5.           Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 5, lett. c) del TUF.

6.           Durata dell’Accordo del Patto Parasociale

Il Quarto Patto Parasociale è stato stipulato il 15 novembre 2017, ha assunto efficacia contestualmente alla scadenza del Terzo Patto Parasociale ovverosia in data 21 novembre 2019, ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla predetta data del 21 novembre 2019, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Il Quarto Patto Parasociale scadrà quindi in data 21 novembre 2022.

7.           Deposito presso il Registro delle Imprese
Il Patto è oggetto di comunicazione alla Consob ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge (protocollo n. 444113).
Le informazioni essenziali aggiornate di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web: www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).


5 gennaio 2022

[EQ.4.22.1]
______________________
1 La procedura di “Esecuzione sul Mercato” è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul Mercato (il “Negoziatore”) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal Presidente del Patto. A tale fine, ciascun Aderente al Patto conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.


Avviso di scioglimento Quarto Patto Parasociale

Si comunica lo scioglimento anticipato – per volontà degli aderenti e con efficacia 10 febbraio 2022 – del patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” (il “Quarto Patto”, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – “TUF”), sottoscritto in data 15 novembre 2017 da 71 azionisti di Equita Group (la “Società”) – a cui si sono aggiunti in data 2 ottobre 2018 altri 2 azionisti – ed avente efficacia a decorrere dal 21 novembre 2019. Alla data di scioglimento sono conferite al Quarto Patto complessivamente n. 26.502.868 di azioni della Società (52.230.351 diritti di voto), pari al 52,8% del capitale sociale (70,1% dei diritti di voto esercitabili in assemblea degli azionisti). Si ricorda che il Quarto Patto stabiliva procedure e modalità per l’eventuale vendita di azioni Equita Group da parte degli aderenti.

Più in dettaglio, il Quarto Patto regolava diritti di prelazione in capo agli aderenti per l’acquisto di azioni eventualmente offerte in vendita – su base mensile – dagli altri aderenti al patto, nonché ulteriori modalità di vendita ordinata sul mercato di tali azioni, anche queste su base mensile. Vista la limitata quantità di azioni effettivamente messe in vendita dagli aderenti in questi due anni di vigenza del Quarto Patto e il limitato ricorso alla procedura prevista dal Quarto Patto stesso, gli aderenti hanno ritenuto che tale patto non fosse più necessario. Per informazioni di dettaglio sui patti parasociali si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali). Della notizia dello scioglimento del Quarto Patto è data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli artt. 128, 129 e 131 del Regolamento Emittenti. Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

11 febbraio 2022

[EQ.4.22.2]


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute, nel corso del 2021, a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata (i) dall’aumento gratuito del capitale sociale deliberato, ex artt. 2443 e 2349 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base della delega conferita al Consiglio di Amministrazione medesimo dall’Assemblea degli Azionisti in data 16 aprile 2018 e dalla relativa assegnazione di una parte delle azioni oggetto del predetto aumento del capitale sociale ad alcuni azionisti firmatari del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, (ii) dalla vendita di azioni Equita Group da parte di alcuni aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e al Quarto Patto Parasociale ed alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni, munite di maggiorazione, nonché (iii) dal conseguimento della maggiorazione dei diritti di voto relativi ad azioni Equita Group detenute da alcuni azionisti di Equita Group medesima.

Ai sensi dell’Art. 122 del TUF e degli Artt. 127, 130 e 131 del Regolamenti Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1.        Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).
In data 14 luglio 2020, al Primo Patto Parasociale-Bis hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9) del Primo Patto Parasociale-Bis, Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi (“Nuovi Partecipanti”) i quali hanno assunto la qualifica di partecipanti al patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti dei Nuovi Partecipanti, dagli impegni di lock-up assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti nei confronti di Equita Group, attraverso la sottoscrizione di due separati accordi di lock-up.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori –, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group rispettivamente detenute dai Nuovi Partecipanti, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

2.           Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.427.910,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.224.200 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.           Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori -, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica:

  1. il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;
  2. la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;
  3. il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;
  4. la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);
  5. la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.

Aderente al
Primo Patto
Parasociale-Bis

Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

% sul capitale sociale
della Società

Numero diritti
di voto

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Vincenzo Abbagnano

502.382  

1,00%

994.964  

1,27%

2,11%

Fabio Arcari

423.866  

0,84%

837.932  

1,07%

1,78%

Gianmarco Bonacina

375.895  

0,75%

749.590  

0,95%

1,59%

Marco Clerici

499.082  

0,99%

991.664  

1,26%

2,10%

Fulvio Comino

359.466  

0,72%

713.532  

0,91%

1,51%

Marcello Daverio

232.477  

0,46%

458.954  

0,58%

0,97%

Martino De Ambroggi

444.455  

0,88%

886.110  

1,13%

1,88%

Luigi De Bellis

495.782  

0,99%

988.364  

1,26%

2,10%

Fabio Deotto

1.639.900  

3,27%

3.279.800  

4,18%

6,96%

Edward Duval

671.317  

1,34%

1.342.634  

1,71%

2,85%

Stefano Gamberini

346.110  

0,69%

689.620  

0,88%

1,46%

Matthew Geran

506.323  

1,01%

1.012.646  

1,29%

2,15%

Domenico Ghilotti

496.782  

0,99%

989.364  

1,26%

2,10%

Matteo Ghilotti

2.052.975  

4,09%

4.092.950  

5,21%

8,68%

Stefano Giampieretti

267.792  

0,53%

524.084  

0,67%

1,11%

Giuseppe Renato Grasso

222.505  

0,44%

222.505  

0,28%

0,47%

Filippo Guicciardi

190.718  

0,38%

190.718  

0,24%

0,40%

Stefano Lustig

1.544.731  

3,08%

3.089.462  

3,93%

6,56%

Giuseppe Mapelli

356.924  

0,71%

710.248  

0,90%

1,51%

Sergio Martucci

546.156  

1,09%

1.087.812  

1,39%

2,31%

Gaia Mazzalveri

512.212  

1,02%

1.024.424  

1,30%

2,17%

Stefania Milanesi

329.193  

0,66%

654.186  

0,83%

1,39%

Francesco Perilli (1)

5.701.444  

11,35%

11.402.888  

14,52%

24,20%

Claudio Pesenti

257.879  

0,51%

513.058  

0,65%

1,09%

Giovanni Razzoli

250.272  

0,50%

500.544  

0,64%

1,06%

Cristiano Rho

419.466  

0,84%

833.532  

1,06%

1,77%

Simone Riviera

251.106  

0,50%

497.212  

0,63%

1,06%

Alberto Schiesaro

255.179  

0,51%

510.358  

0,65%

1,08%

Andrea Vismara (2)

3.184.668  

6,34%

6.347.336  

8,08%

13,47%

Carlo Andrea Volpe

499.082  

0,99%

991.664  

1,26%

2,10%

Totale

23.836.139

47,46%

47.128.155

60,02%

100,00%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.           Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance
Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

4.2 Lock-up
Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Primo Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.

I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) hanno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) hanno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).
Ciascun Primo Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

I suddetti impegni di lock-up non si applicano ai Nuovi Partecipanti, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti medesimi nei confronti di Equita Group attraverso la sottoscrizione, in data 14 luglio 2020, di due separati accordi di lock-up (“Accordi di Lock-up”).

In forza dei predetti Accordi di Lock-up, ciascuno dei Nuovi Partecipanti ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up e sino alla scadenza degli stessi: (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.

Gli impegni di lock-up assunti dai Nuovi Partecipanti: (i) dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 14 luglio 2021), hanno ad oggetto la totalità delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti alla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 15 luglio 2021) sino alla scadenza degli Accordi di Lock-up (ossia sino al 14 luglio 2023), hanno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 15 luglio 2021).

Ciascuno dei Nuovi Partecipanti potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dagli Accordi di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di Equita Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”
In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto  non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis
Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali
Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-Bis da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” datato 15 novembre 2017.

Pertanto, il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge al “Quarto Patto Parasociale” che resta in vigore senza alcuna modifica.

5.           Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

Gli Accordi di Lock-up sono stati sottoscritti rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, il 14 luglio 2020, hanno acquisito efficacia in pari data e avranno, rispettivamente, una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 14 luglio 2023.

6.          Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto Primo Patto Parasociale-Bis (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

  1. il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;
  2. le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;
  3. qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-Bis, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.

7.          Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.

8.           Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).
La lettera di adesione “parziale” al Primo Patto Parasociale-Bis dei Nuovi Partecipanti, nonché gli Accordi di Lock-Up sottoscritti, rispettivamente, tra ciascuno dei Nuovi Partecipanti ed Equita Group, sono stati depositati in data 16 luglio 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. RI/PRA/2020/272963).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

5 gennaio 2022

[EQ.5.22.1]


Equita Group Spa

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1.       Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale Equita Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza (prevista per il 31 luglio 2022) del Primo Patto Parasociale-Bis attualmente in vigore e sottoscritto da quasi tutti i Partecipante al Patto.

La sottoscrizione del Patto è inoltre avvenuta contestualmente allo scioglimento anticipato, per mutuo consenso degli aderenti, perfezionatosi in data 10 febbraio 2022, del “Quarto Patto Parasociale” sottoscritto in data 15 novembre 2017 ed in vigore dal 21 novembre 2019.

Alla data della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie Equita Group).

Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.427.910,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.224.200 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Partecipante al Patto: (i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto, (ii) il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto, (iii) la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto stesso rispetto al capitale sociale della Società, (iv) la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto stesso rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), (v) la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto stesso rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e (vi) la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto stesso rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di sottoscrizione del Patto medesimo:


Partecipante al Patto

Numero di
azioni con diritto di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto

Numero di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto

% di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto rispetto al capitale sociale della Società

% di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie)

 

% di diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie)

 

% di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di sottoscrizione del Patto rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di sottoscrizione del Patto

Vincenzo Abbagnano

502.382

994.964

1,0%

1,3%

1,3%

2,2%

Fabio Carlo Arcari

423.866

837.932

0,8%

1,1%

1,1%

1,9%

Gianmarco Bonacina

375.895

749.590

0,7%

1,0%

1,0%

1,7%

Marco Clerici

499.082

991.664

1,0%

1,3%

1,3%

2,2%

Fulvio Comino

359.466

713.532

0,7%

0,9%

1,0%

1,6%

Marcello Daverio

232.477

458.954

0,5%

0,6%

0,6%

1,0%

Martino De Ambroggi

444.455

886.110

0,9%

1,1%

1,2%

2,0%

Luigi De Bellis

495.782

988.364

1,0%

1,3%

1,3%

2,2%

Fabio Deotto

1.644.458

3.284.358

3,3%

4,2%

4,4%

7,3%

Edward Duval

671.317

1.342.634

1,3%

1,7%

1,8%

3,0%

Stefano Gamberini

346.110

689.620

0,7%

0,9%

0,9%

1,5%

Matthew Geran

506.323

1.012.646

1,0%

1,3%

1,4%

2,2%

Domenico Ghilotti

496.782

989.364

1,0%

1,3%

1,3%

2,2%

Matteo Ghilotti

2.058.681

4.098.656

4,1%

5,2%

5,5%

9,1%

Stefano Giampieretti

267.792

524.084

0,5%

0,7%

0,7%

1,2%

Giuseppe Renato Grasso

222.505

222.505

0,4%

0,3%

0,3%

0,5%

Filippo Guicciardi

190.718

190.718

0,4%

0,2%

0,3%

0,4%

Stefano Lustig

1.549.025

3.093.756

3,1%

3,9%

4,2%

6,9%

Giuseppe Mapelli

356.924

710.248

0,7%

0,9%

1,0%

1,6%

Sergio Martucci

546.156

1.087.812

1,1%

1,4%

1,5%

2,4%

Stefania Milanesi

329.193

654.186

0,7%

0,8%

0,9%

1,4%

Francesco Perilli (1)

5.717.292

11.418.736

11,4%

14,5%

15,3%

25,3%

Claudio Pesenti

257.879

513.058

0,5%

0,7%

0,7%

1,1%

Cristiano Rho

419.466

833.532

0,8%

1,1%

1,1%

1,8%

Simone Riviera

251.106

497.212

0,5%

0,6%

0,7%

1,1%

Andrea Vismara (2)

3.193.520

6.356.188

6,4%

8,1%

8,5%

14,1%

Carlo Andre Volpe

499.082

991.664

1,0%

1,3%

1,3%

2,2%

Totale

22.857.734

45.132.087

45,5%

57,5%

60,6%

100,0%

 

 

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manin n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Francesco Perilli.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.         Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di Equita Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo art. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipante al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3 Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da Equita Group e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascuna Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto e sino alla scadenza dello stesso:

(i) a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

a) per ciascuna Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

b) per ciascun Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022), (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

c) non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Patto potrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

4.6 Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;
(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);
(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.

Resta inteso che, laddove nessuna dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i) modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii) modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i) entrerà in vigore:

(a) il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b) in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii) cesserà i propri effetti:

(a) il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b) al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c) il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii) potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto. I Partecipanti al Patto hanno reciprocamente dato atto che restano in ogni caso fermi gli ulteriori patti che siano eventualmente sottoscritti in tutto o in parte anche tra i medesimi Partecipanti al Patto ed aventi ad oggetto azioni Equita Group.

6. Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i) il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii) le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii) qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato in data 10 febbraio 2022 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. 65525). In pari data, è stato altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l’atto di scioglimento del Quarto Patto Parasociale (protocollo n. 65516).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

11 febbraio 2022

[EQ.6.22.1]


Equita Group S.p.A.

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute, nel corso del mese di maggio 2022, a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata:

(i)            dal perfezionamento della vendita parziale di azioni Equita Group S.p.A. da parte di taluni azionisti, partecipanti al Primo Patto Parasociale-Bis, che avevano conseguito la maggiorazione, nell’ambito dell’iniziativa comunicata al mercato in data 13 maggio 2022. Il regolamento dell’operazione, con il trasferimento delle azioni Equita Group agli investitori, è avvenuto il 20 maggio;

(ii)           dalla conseguente perdita di maggiorazione dei diritti di voto relativi alla quasi totalità delle azioni oggetto della vendita, comunicata dall’intermediario ad Equita Group in data 20 maggio 2022.

 

 Ai sensi dell’Art. 122 del TUF e degli Artt. 127, 130 e 131 del Regolamenti Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1.       Premessa

In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Alberto Schiesaro, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

In data 14 luglio 2020, al Primo Patto Parasociale-Bis hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9) del Primo Patto Parasociale-Bis, Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi (“Nuovi Partecipanti”) i quali hanno assunto la qualifica di partecipanti al patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, iPartecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti dei Nuovi Partecipanti, dagli impegni di lock-up assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti nei confronti di Equita Group, attraverso la sottoscrizione di due separati accordi di lock-up.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori –, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group rispettivamente detenute dai Nuovi Partecipanti, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

 

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis

Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.528.504,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.666.296 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.

Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.

 

3.         Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori -, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).

La seguente tabella indica:

i)             il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

ii)            il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;

iii)           la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;

iv)           la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);

v)            la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.

  

Aderente al
Primo Patto
Parasociale-Bis

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis

Numero diritti
di voto

% sul capitale sociale
della Società

% sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto

Vincenzo Abbagnano

515.382

1.007.964

1,0%

1,4%

2,9%

Fabio Arcari

435.866

849.932

0,9%

1,2%

2,4%

Gianmarco Bonacina

259.395

513.090

0,5%

0,7%

1,5%

Marco Clerici

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

2,9%

Fulvio Comino

367.466

721.532

0,7%

1,0%

2,1%

Marcello Daverio

239.477

465.954

0,5%

0,6%

1,3%

Martino De Ambroggi

361.157

712.812

0,7%

1,0%

2,0%

Luigi De Bellis

512.782

1.005.364

1,0%

1,4%

2,9%

Fabio Deotto

894.458

1.784.358

1,8%

2,5%

5,1%

Edward Duval

521.317

1.042.634

1,0%

1,4%

3,0%

Stefano Gamberini

348.610

692.120

0,7%

1,0%

2,0%

Matthew Geran

380.000

760.000

0,8%

1,0%

2,2%

Domenico Ghilotti

503.782

996.364

1,0%

1,4%

2,9%

Matteo Ghilotti

1.566.681

3.119.656

3,1%

4,3%

9,0%

Stefano Giampieretti

290.792

547.084

0,6%

0,8%

1,6%

Giuseppe Renato Grasso

272.505

272.505

0,5%

0,4%

0,8%

Filippo Guicciardi

210.718

210.718

0,4%

0,3%

0,6%

Stefano Lustig

1.169.025

2.333.756

2,3%

3,2%

6,7%

Giuseppe Mapelli

356.924

710.248

0,7%

1,0%

2,0%

Sergio Martucci

552.156

1.093.812

1,1%

1,5%

3,1%

Gaia Mazzalveri

512.212

1.024.424

1,0%

1,4%

2,9%

Stefania Milanesi

355.193

680.186

0,7%

0,9%

2,0%

Francesco Perilli

2.715.269

5.430.538

5,4%

7,5%

15,6%

Claudio Pesenti

264.879

520.058

0,5%

0,7%

1,5%

Giovanni Razzoli

250.272

500.544

0,5%

0,7%

1,4%

Cristiano Rho

431.466

845.532

0,9%

1,2%

2,4%

Simone Riviera

271.106

517.212

0,5%

0,7%

1,5%

Alberto Schiesaro

255.179

510.358

0,5%

0,7%

1,5%

Andrea Vismara *

2.020.520

3.983.188

4,0%

5,5%

11,4%

Carlo Andrea Volpe

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

2,9%

Totale

17.853.753

34.856.271

35,2%

48,0%

100,00%

 

 

*Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.         Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis

4.1 Governance

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.

Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie: i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.

 

4.2 Lock-up

Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Primo Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.

I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) hanno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) hanno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).

Ciascun Primo Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock-up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

I suddetti impegni di lock-up non si applicano ai Nuovi Partecipanti, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti medesimi nei confronti di Equita Group attraverso la sottoscrizione, in data 14 luglio 2020, di due separati accordi di lock-up (“Accordi di Lock-up”).

In forza dei predetti Accordi di Lock-up, ciascuno dei Nuovi Partecipanti ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up e sino alla scadenza degli stessi: (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.

Gli impegni di lock-up assunti dai Nuovi Partecipanti: (i) dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 14 luglio 2021), hanno ad oggetto la totalità delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti alla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 15 luglio 2021) sino alla scadenza degli Accordi di Lock-up (ossia sino al 14 luglio 2023), hanno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 15 luglio 2021).

Ciascuno dei Nuovi Partecipanti potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dagli Accordi di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di Equita Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto  non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.

4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis

Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.

4.5 Disposizioni generali

Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.

 

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.

Gli Accordi di Lock-up sono stati sottoscritti rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, il 14 luglio 2020, hanno acquisito efficacia in pari data e avranno, rispettivamente, una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 14 luglio 2023.

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato a Francesco Perilli l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Andrea Vismara l’incarico di vice-presidente del predetto Primo Patto Parasociale-Bis (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i)     il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii)    le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;

(iii)   qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale-Bis, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.

7.           Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.

8.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).

La lettera di adesione “parziale” al Primo Patto Parasociale-Bis dei Nuovi Partecipanti, nonché gli Accordi di Lock-Up sottoscritti, rispettivamente, tra ciascuno dei Nuovi Partecipanti ed Equita Group, sono stati depositati in data 16 luglio 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. RI/PRA/2020/272963).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

24 maggio 2022

[EQ.5.22.2]


Avviso di scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis per scadenza del termine di durata

Con il presente avviso, si comunica lo scioglimento – in data 31 luglio 2022 – del patto parasociale denominato “Primo Patto Parasociale-Bis” (rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del Testo Unico della Finanza – “TUF”), sottoscritto in data 31 luglio 2019 da alcuni azionisti  di Equita Group S.p.A. (“Equita Group”) per scadenza del termine di durata. Alla data di scioglimento risultavano conferite al Primo Patto Parasociale-Bis complessivamente n. 17.835.153 azioni della Società, pari al 35% circa del capitale sociale, e n. 34.779.071 voti, pari al 48% circa del totale dei diritti di voto. Per maggiori dettagli sul Primo Patto Parasociale-Bis, si rinvia all’estratto ed alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali). Dello scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis è data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli artt. 128, 129 e 131 del Regolamento Emittenti. Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

[EQ.5.22.3]


 

Equita Group S.p.A.

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del Patto Parasociale Equita Group, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute, nel corso del mese di maggio 2022, a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata:

(i)            dal perfezionamento della vendita parziale di azioni Equita Group S.p.A. da parte di taluni azionisti, aderenti al Patto Parasociale Equita Group, che avevano conseguito la maggiorazione, nell’ambito dell’iniziativa comunicata al mercato in data 13 maggio 2022. Il regolamento dell’operazione, con il trasferimento delle azioni Equita Group agli investitori, è avvenuto il 20 maggio;

(ii)           dalla conseguente perdita di maggiorazione dei diritti di voto relativi alla quasi totalità delle azioni oggetto della vendita, comunicata dall’intermediario ad Equita Group in data 20 maggio 2022.

 

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato

***

1.       Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale Equita Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza (prevista per il 31 luglio 2022) del Primo Patto Parasociale-Bis attualmente in vigore e sottoscritto da quasi tutti i Partecipante al Patto.

La sottoscrizione del Patto è inoltre avvenuta contestualmente allo scioglimento anticipato, per mutuo consenso degli aderenti, perfezionatosi in data 10 febbraio 2022, del “Quarto Patto Parasociale” sottoscritto in data 15 novembre 2017 ed in vigore dal 21 novembre 2019.

Alla data di sottoscrizione del Patto, i Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie Equita Group). Mentre, a seguito di quanto si è dato atto sub (i) e (ii) al principio della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano complessivamente il 33,2% del capitale sociale, il 45,2% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 47,9% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 16.836.090 azioni ordinarie Equita Group).

Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.528.504,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.666.296 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Partecipante al Patto: (i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) alla data della presente comunicazione, (ii) il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione, (iii) la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al capitale sociale della Società, (iv) la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), (v) la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e (vi) la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data della presente comunicazione.

 

Aderente al
Patto
Parasociale Equita Group

Numero di
azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente)
alla data della presente comunicazione

Numero diritti
di voto

% di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data della presente comunicazione sul capitale sociale
della Società

% di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% di diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea

% di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto

Vincenzo Abbagnano

515.382

1.007.964

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Fabio Arcari

435.866

849.932

0,9%

1,2%

1,2%

2,6%

Gianmarco Bonacina

259.395

513.090

0,5%

0,7%

0,7%

1,6%

Marco Clerici

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Fulvio Comino

367.466

721.532

0,7%

1,0%

1,1%

2,2%

Marcello Daverio

239.477

465.954

0,5%

0,6%

0,7%

1,4%

Martino De Ambroggi

361.157

712.812

0,7%

1,0%

1,0%

2,2%

Luigi De Bellis

512.782

1.005.364

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Fabio Deotto

894.458

1.784.358

1,8%

2,5%

2,6%

5,4%

Edward Duval

521.317

1.042.634

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Stefano Gamberini

348.610

692.120

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

Matthew Geran

380.000

760.000

0,8%

1,0%

1,1%

2,3%

Domenico Ghilotti

503.782

996.364

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Matteo Ghilotti

1.566.681

3.119.656

3,1%

4,3%

4,6%

9,5%

Stefano Giampieretti

290.792

547.084

0,6%

0,8%

0,8%

1,7%

Giuseppe Renato Grasso

272.505

272.505

0,5%

0,4%

0,4%

0,8%

Filippo Guicciardi

210.718

210.718

0,4%

0,3%

0,3%

0,6%

Stefano Lustig

1.169.025

2.333.756

2,3%

3,2%

3,4%

7,1%

Giuseppe Mapelli

356.924

710.248

0,7%

1,0%

1,0%

2,2%

Sergio Martucci

552.156

1.093.812

1,1%

1,5%

1,6%

3,3%

Stefania Milanesi

355.193

680.186

0,7%

0,9%

1,0%

2,1%

Francesco Perilli

2.715.269

5.430.538

5,4%

7,5%

7,9%

16,5%

Claudio Pesenti

264.879

520.058

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Cristiano Rho

431.466

845.532

0,9%

1,2%

1,2%

2,6%

Simone Riviera

271.106

517.212

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Andrea Vismara *

2.020.520

3.983.188

4,0%

5,5%

5,8%

12,1%

Carlo Andrea Volpe

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Totale

16.836.090

32.820.945

33,2%

45,2%

47,9%

100,00%

 

 

  (*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

 

4.         Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di Equita Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo art. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipante al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3   Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da Equita Group e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascuna Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto e sino alla scadenza dello stesso:

(i) a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

a) per ciascuna Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

b) per ciascun Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022), (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

c) non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Pattopotrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

 

4.6Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;

(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);

(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.

Resta inteso che, laddove nessuna dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

 

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

 

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i)            modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii)           modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

 

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i)           entrerà in vigore:

(a)   il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b)   in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii)          cesserà i propri effetti:

(a)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b)   al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii)         potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto. I Partecipanti al Patto hanno reciprocamente dato atto che restano in ogni caso fermi gli ulteriori patti che siano eventualmente sottoscritti in tutto o in parte anche tra i medesimi Partecipanti al Patto ed aventi ad oggetto azioni Equita Group.

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i)     il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii)    le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii)   qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

 

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato in data 10 febbraio 2022 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. 65525). In pari data, è stato altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l’atto di scioglimento del Quarto Patto Parasociale (protocollo n. 65516).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

24 maggio 2022

[EQ.6.22.2]

***

Avviso di entrata in vigore del Patto Parasociale Equita Group

Con il presente avviso, si comunica che il 1° agosto 2022 è entrato in vigore il patto parasociale (il “Patto”) denominato “Patto Parasociale Equita Group” (rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF), sottoscritto in data 10 febbraio 2022 da alcuni azionisti di Equita Group. Il Patto ha ad oggetto tutte le azioni Equita Group detenute dagli aderenti, direttamente e/o indirettamente, nel corso della vigenza dello stesso. Alla data di entrata in vigore risultano conferite al Patto complessivamente n. 16.817.490 azioni della Società, pari al 33% circa del capitale sociale, e n. 32.743.745 voti, pari al 45% circa del totale dei diritti di voto. Per maggiori dettagli sul Patto si rinvia all’estratto ed alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali), redatte ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti e già oggetto di pubblicazione al momento della sottoscrizione del Patto. Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

2 agosto 2022

[EQ.6.22.3]


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto:

(i)     della avvenuta adesione al Patto Parasociale Equita Group da parte di due nuovi soggetti, azionisti di Equita Group S.p.A.;

(ii)   della variazione dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Patto Parasociale Equita Group, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti, intervenute nel corso del mese di settembre 2022, a seguito della adesione al Patto Parasociale Equita Group di cui al precedente punto (i) da parte di due nuovi soggetti.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1.       Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale Equita Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia dal 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto è entrato in vigore il 1° agosto 2022.

Successivamente, in data 27 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola (i “Nuovi Partecipanti”). In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

Alla data di sottoscrizione del Patto, i Primi Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie Equita Group). Mentre, a seguito di quanto si è dato atto sub (i) e (ii) al principio della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano oggi complessivamente il 33,4% del capitale sociale, il 45,4% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,1% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 16.992.349 azioni ordinarie e n. 32.957.863 diritti di voto della Società).

Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

 

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.560.652,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.807.581 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

 

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica:

(i)            il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;

(ii)           il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;

(iii)          la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al capitale sociale della Società;

(iv)          la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie);

(v)           la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e

(vi)          la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data della presente comunicazione.

Aderente al Patto

Numero azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione)

Numero di diritti di voto

% di azioni detenute

(direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) sul capitale sociale della Società

% di diritti di voto

(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% di diritti di voto

(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea

 

% di diritti di voto (riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto

Vincenzo Abbagnano

515.382

1.007.964

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Fabio Arcari

435.866

849.932

0,9%

1,2%

1,2%

2,6%

Gianmarco Bonacina

259.395

513.090

0,5%

0,7%

0,7%

1,5%

Marco Clerici

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Fulvio Comino

367.466

721.532

0,7%

1,0%

1,1%

2,2%

Marcello Daverio

239.477

465.954

0,5%

0,6%

0,7%

1,4%

Martino De Ambroggi

361.157

712.812

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

Luigi De Bellis

512.782

1.005.364

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Fabio Deotto

894.458

1.784.358

1,8%

2,5%

2,6%

5,3%

Edward Duval

541.317

1.062.634

1,1%

1,5%

1,5%

3,2%

Stefano Gamberini

290.010

574.920

0,6%

0,8%

0,8%

1,7%

Matthew Geran

380.000

760.000

0,7%

1,0%

1,1%

2,2%

Domenico Ghilotti

503.782

996.364

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Matteo Ghilotti

1.566.681

3.119.656

3,1%

4,3%

4,6%

9,2%

Stefano Giampieretti

290.792

547.084

0,6%

0,8%

0,8%

1,7%

Giuseppe Renato Grasso

272.505

272.505

0,5%

0,4%

0,4%

1,6%

Filippo Guicciardi

210.718

210.718

0,4%

0,3%

0,3%

1,2%

Stefano Lustig

1.169.025

2.333.756

2,3%

3,2%

3,4%

6,9%

Giuseppe Mapelli

356.924

710.248

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

Sergio Martucci

552.156

1.093.812

1,1%

1,5%

1,6%

3,2%

Stefania Milanesi

355.193

680.186

0,7%

0,9%

1,0%

2,1%

Paolo Pendenza

49.859

89.118

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Francesco Perilli

2.715.269

5.430.538

5,3%

7,5%

7,9%

16,0%

Claudio Pesenti

264.879

520.058

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Cristiano Rho

431.466

845.532

0,8%

1,2%

1,2%

2,5%

Simone Riviera

271.106

517.212

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Fabrizio Viola

125.000

125.000

0,2%

0,2%

0,2%

0,7%

Andrea Vismara *

2.040.520

4.003.188

4,0%

5,5%

5,8%

12,0%

Carlo Andrea Volpe

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Totale

16.992.349

32.957.863

33,4%

45,4%

48,1%

100,0%

(*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

 

4.         Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di Equita Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo art. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipante al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3   Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da Equita Group e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto[i] e sino alla scadenza dello stesso:

(i)     a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(ii)    a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(iii)   a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

a)   per ciascun Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)[ii] (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale[iii] e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

b)   per ciascun Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)[iv], (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

c)   non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Pattopotrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

4.6Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;

(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);

(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.

Resta inteso che, laddove nessuno dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i)            modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii)           modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto[v], i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i)            entrerà in vigore:

(a)   il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b)   in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii)           cesserà i propri effetti:

(a)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b)   al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii)          potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Sul punto, si ricorda che il predetto Patto Parasociale è entrato in vigore il 1° agosto 2022 e, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra descritte, lo stesso avrà durata sino al 31 marzo 2025.

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto. I Partecipanti al Patto hanno reciprocamente dato atto che restano in ogni caso fermi gli ulteriori patti che siano eventualmente sottoscritti in tutto o in parte anche tra i medesimi Partecipanti al Patto ed aventi ad oggetto azioni Equita Group.

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i)     il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii)    le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii)   qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale e la lettera di adesione al Patto Parasociale da parte dei Nuovi Partecipanti al Patto sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

28 settembre 2022

[EQ.6.22.3]

 

[i] Si precisa che, in considerazione del fatto che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022 assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tale data, le disposizioni del Patto in materia di lock-up si applicano nei confronti di tali Nuovi Partecipanti a decorrere dalla data di adesione al Patto medesimo.

[ii] Si precisa che, in considerazione del fatto che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022 assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tale data, nei confronti di tali Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione al Patto medesimo.

[iii] Vedasi precedente nota 2.

[iv] Vedasi precedente nota n. 2

[v] Si ricorda, che nei confronti dei Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione degli stessi al Patto Parasociale medesimo e quindi il 27 settembre 2022.


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto (a) della variazione di alcune informazioni di cui all’art. 128 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale Equita Group, nonché (b) delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.

Tali modifiche sono intervenute, nel corso del 2022 a seguito della variazione del numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata:

(i) dall’aumento gratuito del capitale sociale deliberato, ex artt. 2443 e 2349 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base della delega conferita al Consiglio di Amministrazione medesimo dall’Assemblea degli Azionisti in data 16 aprile 2018 e dalla relativa assegnazione di una parte delle azioni oggetto del predetto aumento del capitale sociale ad alcuni azionisti firmatari del predetto Patto Parasociale;

(ii) dalla vendita di azioni Equita Group da parte di alcuni azionisti Equita Group, tra cui azionisti aderenti al Patto Parasociale, ed alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni, munite di maggiorazione;

(iii) dalla rinuncia alla maggiorazione dei diritti di voto su azioni Equita Group munite di voto maggiorato da parte di azionisti Equita Group, tra cui azionisti aderenti al Patto;

(iv) dall’aumento a pagamento del capitale sociale, deliberato dall’Assemblea del 29 aprile 2021 ed attuato dalla Società nel corso del 2022, in conformità alla predetta delibera assembleare ai fini dell’emissione di nuove azioni ordinarie Equita Group derivanti dall’esercizio di stock options da parte di beneficiari del piano di incentivazione denominato “Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021” e dalla relativa assegnazione di una parte delle azioni oggetto del predetto aumento decapitale sociale ad alcuni azionisti firmatari del predetto Patto.

Le variazioni delle informazioni di cui agli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti tengono altresì conto dell’avvenuta adesione, nel mese di settembre 2022, al Patto Parasociale Equita Group da parte di due azionisti di Equita Group S.p.A..

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1.       Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale Equita Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia dal 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto è entrato in vigore il 1° agosto 2022.

Successivamente, in data 27 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola (i “Nuovi Partecipanti”). In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

Alla data di sottoscrizione del Patto, i Primi Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie Equita Group). Mentre, a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2022 e descritte al principio della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano oggi complessivamente il 32,4% del capitale sociale, il 44,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 47,0% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 16.488.349 azioni ordinarie e n. 31.893.863 diritti di voto della Società).

Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.587.376,30 i.v., suddiviso in complessive n. 50.925.028 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

 

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni Equita Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica:

(i)            il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;

(ii)           il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;

(iii)          la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al capitale sociale della Società;

(iv)          la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie);

(v)           la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e

(vi)          la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data della presente comunicazione.

Aderente al Patto

Numero azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione)

Numero di diritti di voto

% di azioni detenute

(direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) sul capitale sociale della Società

% di diritti di voto

(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale

% di diritti di voto

(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea

 

% di diritti di voto (riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione) rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto

Vincenzo Abbagnano

515.382

1.007.964

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Fabio Arcari

435.866

849.932

0,9%

1,2%

1,3%

2,7%

Gianmarco Bonacina

259.395

513.090

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Marco Clerici

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Fulvio Comino

387.466

741.532

0,8%

1,0%

1,1%

2,3%

Marcello Daverio

239.477

465.954

0,5%

0,6%

0,7%

1,5%

Martino De Ambroggi

370.157

721.812

0,7%

1,0%

1,1%

2,3%

Luigi De Bellis

512.782

1.005.364

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Fabio Deotto

894.458

1.784.358

1,8%

2,5%

2,6%

5,6%

Edward Duval

541.317

1.062.634

1,1%

1,5%

1,6%

3,3%

Stefano Gamberini

290.010

574.920

0,6%

0,8%

0,8%

1,8%

Matthew Geran

380.000

760.000

0,7%

1,1%

1,1%

2,4%

Domenico Ghilotti

503.782

996.364

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Matteo Ghilotti

1.566.681

3.119.656

3,1%

4,3%

4,6%

9,8%

Stefano Giampieretti

290.792

547.084

0,6%

0,8%

0,8%

1,7%

Giuseppe Renato Grasso

272.505

272.505

0,5%

0,4%

0,4%

0,9%

Filippo Guicciardi

210.718

210.718

0,4%

0,3%

0,3%

0,7%

Stefano Lustig

1.189.025

2.353.756

2,3%

3,3%

3,5%

7,4%

Giuseppe Mapelli

356.924

710.248

0,7%

1,0%

1,0%

2,2%

Sergio Martucci

552.156

1.093.812

1,1%

1,5%

1,6%

3,4%

Stefania Milanesi

355.193

680.186

0,7%

0,9%

1,0%

2,1%

Paolo Pendenza

49.859

89.118

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Francesco Perilli

2.165.269

4.330.538

4,3%

6,0%

6,4%

13,6%

Claudio Pesenti

261.879

507.058

0,5%

0,7%

0,7%

1,6%

Cristiano Rho

431.466

845.532

0,8%

1,2%

1,2%

2,7%

Simone Riviera

271.106

517.212

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Fabrizio Viola

125.000

125.000

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Andrea Vismara *

2.040.520

4.003.188

4,0%

5,6%

5,9%

12,6%

Carlo Andrea Volpe

509.582

1.002.164

1,0%

1,4%

1,5%

3,1%

Totale

16.488.349

31.893.863

32,4%

44,5%

47,0%

100,0%

(*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

 

4.         Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di Equita Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo art. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipante al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3   Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da Equita Group e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascun Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto[i] e sino alla scadenza dello stesso:

(i)     a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(ii)    a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(iii)   a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

a)   per ciascun Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)[ii] (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale[iii] e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

b)   per ciascun Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)[iv], (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

c)   non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Pattopotrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

4.6Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;

(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);

(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.

Resta inteso che, laddove nessuno dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i)            modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii)           modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto[v], i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i)            entrerà in vigore:

(a)   il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b)   in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii)           cesserà i propri effetti:

(a)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b)   al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii)          potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Sul punto, si ricorda che il predetto Patto Parasociale è entrato in vigore il 1° agosto 2022 e, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra descritte, lo stesso avrà durata sino al 31 marzo 2025.

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto. I Partecipanti al Patto hanno reciprocamente dato atto che restano in ogni caso fermi gli ulteriori patti che siano eventualmente sottoscritti in tutto o in parte anche tra i medesimi Partecipanti al Patto ed aventi ad oggetto azioni Equita Group.

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i)     il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii)    le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii)   qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale e la lettera di adesione al Patto Parasociale da parte dei Nuovi Partecipanti al Patto sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).

2 gennaio 2023

[EQ.6.23.1]

 

[i] Si precisa che, in considerazione del fatto che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022 assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tale data, le disposizioni del Patto in materia di lock-up si applicano nei confronti di tali Nuovi Partecipanti a decorrere dalla data di adesione al Patto medesimo.

[ii] Si precisa che, in considerazione del fatto che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022 assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tale data, nei confronti di tali Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione al Patto medesimo.

[iii] Vedasi precedente nota 2.

[iv] Vedasi precedente nota n. 2

[v] Si ricorda, che nei confronti dei Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione degli stessi al Patto Parasociale medesimo e quindi il 27 settembre 2022.


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto (a) della variazione di alcune informazioni di cui all’art. 128 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale EQUITA Group, nonché (b) delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.

Tali modifiche sono intervenute, nel corso del 2023, a seguito della variazione del numero totale delle azioni e dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata:

(i)    dalla cessione parziale di azioni non soggette a lock-up da parte di alcuni azionisti aderenti al Patto;

(ii)   dalla vendita di azioni EQUITA Group da parte di alcuni azionisti EQUITA Group, tra cui azionisti aderenti al Patto Parasociale, e alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni, munite di maggiorazione;

(iii)  dalla rinuncia alla maggiorazione dei diritti di voto su azioni EQUITA Group munite di voto maggiorato da parte di azionisti EQUITA Group, tra cui azionisti aderenti al Patto;

(iv) dall’aumento a pagamento del capitale sociale, deliberato dall’Assemblea del 29 aprile 2021 ed attuato dalla Società nel corso del 2023, in conformità alla predetta delibera assembleare ai fini dell’emissione di nuove azioni ordinarie EQUITA Group derivanti dall’esercizio di stock options da parte di beneficiari del piano di incentivazione denominato “Piano EQUITA Group basato su strumenti finanziari 2019-2021” e dalla relativa assegnazione di una parte delle azioni oggetto del predetto aumento di capitale sociale ad alcuni azionisti firmatari del predetto Patto.

Le variazioni delle informazioni di cui agli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti tengono altresì conto (i) dell’avvenuta adesione, nel mese di dicembre 2023, al Patto Parasociale EQUITA Group da parte di due nuovi soggetti, azionisti di EQUITA Group S.p.A. e della conseguente variazione del numero di azioni e di diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Patto Parasociale EQUITA Group; e (ii) della modifica apportata al predetto Patto Parasociale EQUITA Group, in conseguenza dell’adesione “parziale” al medesimo da parte di uno dei due azionisti di cui al precedente punto (i).

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1.          Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di EQUITA Group S.p.A. (“EQUITAGroup” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale EQUITA Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni EQUITA Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia dal 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto è entrato in vigore il 1° agosto 2022.

In data 27 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola (congiuntamente, i “Secondi Partecipantial Patto” e, singolarmente, il “Secondo Partecipante al Patto”). In particolare, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto.

I Secondi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

Successivamente, in data 21 dicembre 2023, al Patto Parasociale hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11) del medesimo Patto, Silvia Maria Rovere e Antonio Scarabosio (congiuntamente, i “Nuovi Partecipanti” e, singolarmente, il “Nuovo Partecipante”) i quali hanno assunto la qualifica di partecipanti al patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto e ai Secondi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno assunto gli impegni che seguono:

(i)            per quanto riguarda il dott. Scarabosio, ogni impegno ed obbligo contenuti all’interno del medesimo Patto ed accettazione delle relative disposizioni;

(ii)           per quanto riguarda la dott.ssa Rovere, ogni impegno ed obbligo contenuti all’interno del medesimo Patto ed accettazione delle relative disposizioni, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Patto medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti della dott.ssa Rovere, dagli impegni di lock-up dalla stessa assunti nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione di un separato accordo di lock-up.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group rispettivamente detenute dai Nuovi Partecipanti, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

Alla data di sottoscrizione del Patto, i Primi Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie EQUITA Group).

Alla data di adesione dei Secondi Partecipanti al Patto, ossia il 27 settembre 2022, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 33,4% del capitale sociale, il 45,4% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,1% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.992.349 azioni ordinarie e n. 32.957.863 diritti di voto della Società).

Alla data di adesione dei Nuovi Partecipanti al Patto, ossia il 21 dicembre 2023, i Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 32,8% del capitale sociale, il 44,7% dei diritti di voto e il 46,8% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.856.986 azioni ordinarie e n. 31.969.176 diritti di voto della Società).

Infine, a seguito delle variazioni intervenute nel corso del 2023 e descritte al principio della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano oggi complessivamente il 32,8% del capitale sociale, il 44,7% dei diritti di voto e il 46,7% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.849.986 azioni ordinarie e n. 31.962.176 diritti di voto della Società).

Le azioni ordinarie di EQUITA Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

 

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di EQUITA Group.

EQUITA Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.678.162,90 i.v., suddiviso in complessive n. 51.324.020 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

 

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni EQUITA Group dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

I Secondi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica:

(i)            il numero delle azioni EQUITA Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;

(ii)           il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;

(iii)         la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al capitale sociale della Società;

(iv)         la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie);

(v)          la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea EQUITA Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea EQUITA Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e

(vi)         la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data della presente comunicazione.

 

Aderente al Patto

Numero azioni (complessivamente detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione)

Numero di diritti di voto

% di azioni detenute

(direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul capitale sociale della Società)

% di diritti di voto

(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale)

% di diritti di voto

(esercitabili in assemblea relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea)

 

% di diritti di voto (riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto)

Abbagnano Vincenzo

543.014

1.035.596

1,1%

1,4%

1,5%

3,2%

Arcari Fabio Carlo

461.655

875.721

0,9%

1,2%

1,3%

2,7%

Bonacina Gianmarco

179.395

353.090

0,3%

0,5%

0,5%

1,1%

Clerici Marco

535.082

1.027.664

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Comino Fulvio

407.019

761.085

0,8%

1,1%

1,1%

2,4%

Daverio Marcello

250.477

476.954

0,5%

0,7%

0,7%

1,5%

De Ambroggi Martino

379.011

730.666

0,7%

1,0%

1,1%

2,3%

De Bellis Luigi

525.887

1.018.469

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Deotto Fabio Enrico

894.458

1.784.358

1,7%

2,5%

2,6%

5,6%

Duval Edward Giuseppe

494.317

985.634

1,0%

1,4%

1,4%

3,1%

Gamberini Stefano

270.010

534.920

0,5%

0,7%

0,8%

1,7%

Geran Matthew

403.000

783.000

0,8%

1,1%

1,1%

2,4%

Ghilotti Domenico

516.887

1.009.469

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Ghilotti Matteo

1.566.681

3.119.656

3,1%

4,4%

4,6%

9,8%

Giampieretti Stefano

345.239

601.531

0,7%

0,8%

0,9%

1,9%

Grasso Giuseppe Renato

311.979

311.979

0,6%

0,4%

0,5%

1,0%

Guicciardi Filippo

250.192

250.192

0,5%

0,3%

0,4%

0,8%

Lustig Stefano

1.189.025

2.353.756

2,3%

3,3%

3,4%

7,4%

Mapelli Giuseppe

215.000

430.000

0,4%

0,6%

0,6%

1,3%

Martucci Sergio

569.195

1.110.851

1,1%

1,6%

1,6%

3,5%

Milanesi Stefania

367.667

692.660

0,7%

1,0%

1,0%

2,2%

Pendenza Paolo

60.859

100.118

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Perilli Francesco

2.177.585

4.342.854

4,2%

6,1%

6,4%

13,6%

Pesenti Claudio

241.458

461.637

0,5%

0,6%

0,7%

1,4%

Rho Cristiano

463.716

877.782

0,9%

1,2%

1,3%

2,7%

Riviera Simone

303.948

550.054

0,6%

0,8%

0,8%

1,7%

Rovere Silvia

56.180

56.180

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Scarabosio Antonio

155.000

155.000

0,3%

0,2%

0,2%

0,5%

Viola Fabrizio

125.000

125.000

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Vismara Andrea (*)

2.052.836

4.015.504

4,0%

5,6%

5,9%

12,6%

Volpe Carlo Andrea

538.214

1.030.796

1,0%

1,4%

1,5%

3,2%

Totale

16.849.986

31.962.176

32,8%

44,7%

46,7%

100,0%

 

 

(*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo

4.         Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di EQUITA Group, per conto del socio di EQUITA Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di EQUITA Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da EQUITA Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto EQUITA Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo art. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipante al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3  Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da EQUITA Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni EQUITA Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente EQUITA Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da EQUITAGroup e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da EQUITA Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da EQUITA Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su EQUITA Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Nuova Partecipante Silvia Maria Rovere) si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto [i] e sino alla scadenza dello stesso:

(i)   a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(ii)  a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;

(iii)  a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

a) per ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Nuova Partecipante Silvia Maria Rovere) che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)[ii] (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale[iii] e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

b) per ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Nuova Partecipante Silvia Maria Rovere)  che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)[iv], (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);

c) non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto (ad esclusione della Nuova Partecipante Silvia Maria Rovere) che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Patto(ad esclusione della Nuova Partecipante Silvia Maria Rovere) potrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti EQUITA Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Nuova Partecipante Silvia Maria Rovere) che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

I suddetti impegni di lock-up non si applicano al Nuovo Partecipante Silvia Maria Rovere, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti dalla medesima nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione, in data 21 dicembre 2023, di un separato accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up”).

In forza del predetto Accordo di Lock-up, il Nuovo Partecipante Silvia Maria Rovere ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Lock-up e sino alla scadenza dello stesso (ossia sino al 20 dicembre 2026): (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.

Gli impegni di lock-up assunti dal Nuovo Partecipante Silvia Rovere: (i) dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 20 dicembre 2024), avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute dal Nuovo Partecipante Silvia Rovere alla data di sottoscrizione dell’ Accordo di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 21 dicembre 2024) sino alla scadenza dell’ Accordo di Lock-up (ossia sino al 20 dicembre 2026), avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute dal Nuovo Partecipante Silvia Rovere nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 21 dicembre 2024).

Il Nuovo Partecipante Silvia Rovere potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dall’Accordo di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di EQUITA Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

 

4.6  Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;

(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);

(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.

Resta inteso che, laddove nessuno dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

 

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

 

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i)            modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii)           modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

 

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto[v], i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i)           entrerà in vigore:

(a)  il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b)  in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii)         cesserà i propri effetti:

(a)  il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b)  al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c)   il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii)        potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Sul punto, si ricorda che il predetto Patto Parasociale è entrato in vigore il 1° agosto 2022 e, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra descritte, lo stesso avrà durata sino al 31 marzo 2025.

L’Accordo di Lock-up è stato sottoscritto dal Nuovo Partecipante Silvia Maria Rovere il 21 dicembre 2021, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 20 dicembre 2026.

 

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i)     il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii)    le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii)   qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

 

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale e le lettere di adesione al Patto Parasociale sottoscritte da parte, rispettivamente, dei Secondi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Azionariato e Capitale).

4 gennaio 2024

[EQ.6.24.1]

 


[i] Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022 e il Nuovo Partecipante Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, le disposizioni del Patto in materia di lock-up si applicano nei confronti di tali soggetti a decorrere dalla data di adesione al Patto medesimo.

[ii] Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022 e il Nuovo Partecipante Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, nei confronti di tali soggetti, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione al Patto medesimo.

[iii]Vedasi precedente nota 2.

[iv]Vedasi precedente nota n. 2

[v] Si ricorda, che nei confronti dei Secondi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione degli stessi al Patto Parasociale medesimo e quindi, rispettivamente, il 27 settembre 2022 e il 21 dicembre 2023.


EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto:

  1. della avvenuta adesione al Patto Parasociale EQUITA Group da parte di due nuovi soggetti, azionisti di EQUITA Group S.p.A.;
  2. della cessazione del Patto Parasociale EQUITA Group nei confronti di un paciscente;
  3. del conferimento automatico nel Patto Parasociale EQUITA Group delle azioni Equita Group di nuova emissione, sottoscritte dai paciscenti Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi in data 23 maggio 2024, contestualmente al perfezionamento dell’operazione di acquisto da parte di Equita Group S.p.A. della residua quota di minoranza di EQUITA Mid Cap Advisory S.r.l. (già EQUITA K Finance S.r.l.);
  4. della conseguente variazione del numero di azioni e di diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Patto Parasociale EQUITA Group, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti.

 Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1. Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di EQUITA Group S.p.A. (“EQUITA Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (tutti gli azionisti sopra elencati salvo l’azionista Gianmarco Bonacina per i motivi che si dirà nel prosieguo, congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale EQUITA Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni EQUITA Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia dal 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto è entrato in vigore il 1° agosto 2022.

In data 27 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola (congiuntamente, i “Secondi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Secondo Partecipante al Patto”).

In particolare, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto.

I Secondi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

Successivamente, in data 21 dicembre 2023, al Patto Parasociale hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11) del medesimo Patto, Silvia Maria Rovere e Antonio Scarabosio (congiuntamente, i “Terzi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Terzo Partecipante al Patto”), assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto.

In particolare, i Terzi Partecipanti al Patto hanno assunto gli impegni che seguono:

(i) per quanto riguarda il dott. Scarabosio, ogni impegno ed obbligo contenuti all’interno del medesimo Patto ed accettazione delle relative disposizioni;

(ii) per quanto riguarda la dott.ssa Rovere, ogni impegno ed obbligo contenuti all’interno del medesimo Pattoed accettazione delle relative disposizioni, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Patto medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti della dott.ssa Rovere, dagli impegni di lock-up dalla stessa assunti nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione di un separato accordo di lock-up.

I Terzi Partecipanti al Patto hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group rispettivamente detenute dai Terzi Partecipanti al Patto, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

Da ultimo, in data 28 maggio 2024, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Silvia Foa e Paola Carboni (congiuntamente, i “Nuovi Partecipanti” e, singolarmente, il “Nuovo Partecipante”), le quali hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’esse la qualifica di partecipanti al Patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, ai Secondi Partecipanti al Patto e ai Terzi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

I Nuovi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 28 maggio 2024), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

In data 28 maggio 2024, contestualmente all’adesione dei Nuovi Partecipanti al Patto, in considerazione dell’intervenuta cessazione del suo rapporto di lavoro con il Gruppo Equita, i Primi Partecipanti al Patto, i Secondi Partecipanti al Patto ed i Terzi Partecipanti al Patto hanno espresso il proprio consenso alla cessazione del Patto Parasociale EQUITA Group nei confronti di Gianmarco Bonacina, in conformità all’articolo 12), lettera e), del Patto medesimo.

Alla data di sottoscrizione del Patto, i Primi Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie EQUITA Group).

Alla data di adesione dei Secondi Partecipanti al Patto, ossia il 27 settembre 2022, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 33,4% del capitale sociale, il 45,4% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,1% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.992.349 azioni ordinarie e n. 32.957.863 diritti di voto della Società).

Alla data di adesione dei Terzi Partecipanti al Patto, ossia il 21 dicembre 2023, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto e ai Terzi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 32,8% del capitale sociale, il 44,7% dei diritti di voto e il 46,8% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.856.986 azioni ordinarie e n. 31.969.176 diritti di voto della Società).

Infine, a seguito di quanto si è dato atto sub (i), (ii) e (iii) al principio della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano oggi complessivamente il 34,9% del capitale sociale, il 46,6% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,4% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 18.302.620 azioni ordinarie e n. 33.968.597 diritti di voto della Società).

Le azioni ordinarie di EQUITA Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di EQUITA Group.

EQUITA Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.919.586,74 i.v., suddiviso in complessive n. 52.385.046 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni EQUITA Group dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

I Secondi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

I Terzi Partecipanti al Patto hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 28 maggio 2024), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

Infine, con la cessazione del Patto nei confronti dell’azionista Gianmarco Bonacina, la totalità delle azioni EQUITA Group dallo stesso detenute alla data di sottoscrizione della cessazione (28 maggio 2024), non saranno più conferite al Patto.

La seguente tabella indica:

  1. il numero delle azioni EQUITA Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;
  2. il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;
  3. la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al capitale sociale della Società;
  4. la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie);
  5. la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea EQUITA Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea EQUITA Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e
  6. la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data della presente comunicazione.

Aderente al Patto

Numero azioni
(complessivamente detenute
direttamente ed indirettamente
alla data della presente comunicazione)

Numero di diritti di voto

% di azioni detenute
(direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul capitale sociale della Società)

% di diritti di voto
(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale)

% di diritti di voto
(esercitabili in assemblea relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea)

% di diritti di voto
(riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti nel Patto)

Abbagnano Vincenzo

560.339

1.052.921

1,1%

1,4%

1,5%

3,1%

Arcari Fabio Carlo

467.403

881.469

0,9%

1,2%

1,3%

2,6%

Carboni Paola

182.729

350.558

0,3%

0,5%

0,5%

1,0%

Clerici Marco

553.901

1.046.483

1,1%

1,4%

1,5%

3,1%

Comino Fulvio

410.682

764.748

0,8%

1,0%

1,1%

2,3%

Daverio Marcello

254.422

480.899

0,5%

0,7%

0,7%

1,4%

De Ambroggi Martino

379.011

730.666

0,7%

1,0%

1,0%

2,2%

De Bellis Luigi

530.038

1.022.620

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Deotto Fabio Enrico

894.458

1.784.358

1,7%

2,4%

2,5%

5,3%

Duval Edward Giuseppe

494.317

985.634

0,9%

1,4%

1,4%

2,9%

Foa Silvia

149.130

290.460

0,3%

0,4%

0,4%

0,9%

Gamberini Stefano

270.010

540.020

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Geran Matthew

403.000

783.000

0,8%

1,1%

1,1%

2,3%

Ghilotti D. Domenico

521.038

1.013.620

1,0%

1,4%

1,4%

3,0%

Ghilotti M. Matteo

1.566.681

3.119.656

3,0%

4,3%

4,4%

9,2%

Giampieretti Stefano

385.506

641.798

0,7%

0,9%

0,9%

1,9%

Grasso Giuseppe Renato

842.155

1.064.660

1,6%

1,5%

1,5%

3,1%

Guicciardi Filippo

801.750

992.468

1,5%

1,4%

1,4%

2,9%

Lustig Stefano

1.192.604

2.357.335

2,3%

3,2%

3,4%

6,9%

Mapelli Giuseppe

215.000

430.000

0,4%

0,6%

0,6%

1,3%

Martucci Sergio

578.566

1.120.222

1,1%

1,5%

1,6%

3,3%

Milanesi Stefania

378.046

703.039

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

Pendenza Paolo

60.859

100.118

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Perilli Francesco Michele Marco

2.203.118

4.368.387

4,2%

6,0%

6,2%

12,9%

Pesenti Claudio

241.055

461.234

0,5%

0,6%

0,7%

1,4%

Rho Cristiano

486.223

900.289

0,9%

1,2%

1,3%

2,7%

Riviera Simone

309.020

555.126

0,6%

0,8%

0,8%

1,6%

Rovere Silvia

56.180

56.180

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Scarabosio Antonio

155.000

155.000

0,3%

0,2%

0,2%

0,5%

Viola Fabrizio

125.000

125.000

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Vismara Andrea Attilio Mario

2.076.734

4.039.402

4,0%

5,5%

5,8%

11,9%

Volpe Carlo Andrea

558.645

1.051.227

1,1%

1,4%

1,5%

3,1%

Totale

18.302.620

33.968.597

34,9%

46,6%

48,4%

100,0%

(*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.            Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di EQUITA Group, per conto del socio di EQUITA Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di EQUITA Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da EQUITA Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto EQUITA Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo articolo. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipante al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3 Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da EQUITA Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni EQUITA Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente EQUITA Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da EQUITAGroup e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da EQUITA Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da EQUITA Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su EQUITA Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto1 e sino alla scadenza dello stesso:

  1. a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  2. a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  3. a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

  1. per ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)2 (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale3 e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);
  2. per ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere)  che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)4, (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);
  3. non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) potrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti EQUITA Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

I suddetti impegni di lock-up non si applicano alla Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti dalla medesima nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione, in data 21 dicembre 2023, di un separato accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up”).

In forza del predetto Accordo di Lock-up, la Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Lock-up e sino alla scadenza dello stesso (ossia sino al 20 dicembre 2026): (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.

Gli impegni di lock-up assunti dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere: (i) dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 20 dicembre 2024), avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere alla data di sottoscrizione dell’ Accordo di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 21 dicembre 2024) sino alla scadenza dell’ Accordo di Lock-up (ossia sino al 20 dicembre 2026), avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 21 dicembre 2024).

Il Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dall’Accordo di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di EQUITA Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.6 Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;

(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);

(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.
Resta inteso che, laddove nessuno dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett.c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i) modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii) modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

5.            Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto5, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i) entrerà in vigore:

(a) il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b) in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii) cesserà i propri effetti:

(a) il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b) al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c) il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii) potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Sul punto, si ricorda che il predetto Patto Parasociale è entrato in vigore il 1° agosto 2022 e, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra descritte, lo stesso avrà durata sino al 31 marzo 2025.

L’Accordo di Lock-up è stato sottoscritto dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere il 21 dicembre 2023, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 20 dicembre 2026.

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i) il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii) le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii) qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7.            Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale e le lettere di adesione al Patto Parasociale sottoscritte da parte, rispettivamente, dei Secondi Partecipanti al Patto, dei Terzi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, nonché la lettera di cessazione del Patto nei confronti dell’azionista Gianmarco Bonacina, sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Azionariato e Capitale).

Milano, 28 maggio 2024

[EQ.6.24.2]

________________________

(1) Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022, che il Terzo Partecipante al Patto Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023 e che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito in data 28 maggio 2024, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, le disposizioni del Patto in materia di lock-up si applicano nei confronti di tali soggetti a decorrere dalla data di adesione al Patto medesimo.

(2) Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022, che il Terzo Partecipante al Patto Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023 e che i Nuovi Partecipanti hanno aderito al Patto in data 28 maggio 2024, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, nei confronti di tali soggetti, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione al Patto medesimo.

(3) Vedasi precedente nota 2.

(4) Vedasi precedente nota n. 2

(5) Si ricorda, che nei confronti dei Secondi Partecipanti al Patto, dei terzi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione degli stessi al Patto Parasociale medesimo e quindi, rispettivamente, il 27 settembre 2022, il 21 dicembre 2023 e il 28 maggio 2024.


 

EQUITA GROUP SPA

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto (a) della variazione di alcune informazioni di cui all’art. 128 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale EQUITA Group, nonché (b) delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Tali modifiche sono intervenute, nel corso del 2024, a seguito della variazione del numero totale delle azioni e dei diritti di voto che compongono il capitale sociale, determinata:

(i) dalla cessione parziale di azioni non soggette a lock-up da parte di alcuni azionisti aderenti al Patto;
(ii) dalla vendita di azioni EQUITA Group da parte di alcuni azionisti EQUITA Group e alla conseguente perdita della maggiorazione dei diritti di voto su tali azioni, munite di maggiorazione;
(iii) dalla rinuncia alla maggiorazione dei diritti di voto su azioni EQUITA Group munite di voto maggiorato da parte di azionisti EQUITA Group;
(iv) dal conseguimento della maggiorazione da parte di azionisti EQUITA Group, tra cui alcuni azionisti aderenti al Patto;
(v) dall’aumento a pagamento del capitale sociale, deliberato dall’Assemblea del 29 aprile 2021 ed attuato dalla Società nel corso del 2024, in conformità alla predetta delibera assembleare ai fini dell’emissione di nuove azioni ordinarie EQUITA Group derivanti dall’esercizio di stock options da parte di beneficiari del piano di incentivazione denominato “Piano EQUITA Group basato su strumenti finanziari 2019-2021” e dalla relativa assegnazione di una parte delle azioni oggetto del predetto aumento di capitale sociale ad alcuni azionisti firmatari del predetto Patto.

Le variazioni delle informazioni di cui agli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti tengono altresì conto (i) dell’avvenuta adesione, nel mese di maggio 2024, al Patto Parasociale EQUITA Group da parte di due nuovi soggetti, azionisti di EQUITA Group S.p.A. e della conseguente variazione del numero di azioni e di diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Patto Parasociale EQUITA Group; (ii) della cessazione del Patto Parasociale EQUITA Group nei confronti di un paciscente avvenuta sempre nel mese di maggio 2024; (iii) del conferimento automatico nel Patto Parasociale EQUITA Group delle azioni Equita Group di nuova emissione, sottoscritte dai paciscenti Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi in data 23 maggio 2024, contestualmente al perfezionamento dell’operazione di acquisto da parte di Equita Group S.p.A. della residua quota di minoranza di EQUITA Mid Cap Advisory S.r.l. (già EQUITA K Finance S.r.l.) e (iv) del conferimento automatico nel Patto Parasociale EQUITA Group di azioni Equita Group attribuite ad alcuni degli aderenti al Patto nell’ambito dei piani di incentivazione.

 Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già precedentemente reso noto al mercato.

***

1. Premessa

In data 10 febbraio 2022, 27 azionisti di EQUITA Group S.p.A. (“EQUITA Group” o “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Stefano Gamberini, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Andrea Attilio Mario Vismara e Carlo Andrea Volpe (tutti gli azionisti sopra elencati salvo l’azionista Gianmarco Bonacina per i motivi che si dirà nel prosieguo, congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale EQUITA Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni EQUITA Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia dal 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto è entrato in vigore il 1° agosto 2022.

In data 27 settembre 2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola (congiuntamente, i “Secondi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Secondo Partecipante al Patto”).

In particolare, Paolo Pendenza e Fabrizio Viola hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto.

I Secondi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

Successivamente, in data 21 dicembre 2023, al Patto Parasociale hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11) del medesimo Patto, Silvia Maria Rovere e Antonio Scarabosio (congiuntamente, i “Terzi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Terzo Partecipante al Patto”), assumendo così anch’essi la qualifica di partecipanti al Patto.

In particolare, i Terzi Partecipanti al Patto hanno assunto gli impegni che seguono:

(i) per quanto riguarda il dott. Scarabosio, ogni impegno ed obbligo contenuti all’interno del medesimo Patto ed accettazione delle relative disposizioni;

(ii) per quanto riguarda la dott.ssa Rovere, ogni impegno ed obbligo contenuti all’interno del medesimo Pattoed accettazione delle relative disposizioni, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Patto medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti della dott.ssa Rovere, dagli impegni di lock-up dalla stessa assunti nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione di un separato accordo di lock-up.

I Terzi Partecipanti al Patto hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group rispettivamente detenute dai Terzi Partecipanti al Patto, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

Da ultimo, in data 28 maggio 2024, in conformità a quanto previsto dall’art. 11) del Patto Parasociale, hanno aderito al Patto medesimo, Silvia Foa e Paola Carboni (congiuntamente, i “Nuovi Partecipanti” e, singolarmente, il “Nuovo Partecipante”), le quali hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Patto Parasociale assumendo così anch’esse la qualifica di partecipanti al Patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, ai Secondi Partecipanti al Patto e ai Terzi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).

I Nuovi Partecipanti al Patto hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 28 maggio 2024), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

In data 28 maggio 2024, contestualmente all’adesione dei Nuovi Partecipanti al Patto, in considerazione dell’intervenuta cessazione del suo rapporto di lavoro con il Gruppo Equita, i Primi Partecipanti al Patto, i Secondi Partecipanti al Patto ed i Terzi Partecipanti al Patto hanno espresso il proprio consenso alla cessazione del Patto Parasociale EQUITA Group nei confronti di Gianmarco Bonacina, in conformità all’articolo 12), lettera e), del Patto medesimo.

Alla data di sottoscrizione del Patto, i Primi Partecipanti al Patto rappresentavano complessivamente il 45,5% del capitale sociale, il 57,5% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 60,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 22.857.734 azioni ordinarie EQUITA Group).

Alla data di adesione dei Secondi Partecipanti al Patto, ossia il 27 settembre 2022, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 33,4% del capitale sociale, il 45,4% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,1% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.992.349 azioni ordinarie e n. 32.957.863 diritti di voto della Società).

Alla data di adesione dei Terzi Partecipanti al Patto, ossia il 21 dicembre 2023, i Primi Partecipanti al Patto, unitamente ai Secondi Partecipanti al Patto e ai Terzi Partecipanti al Patto, rappresentavano complessivamente il 32,8% del capitale sociale, il 44,7% dei diritti di voto e il 46,8% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 16.856.986 azioni ordinarie e n. 31.969.176 diritti di voto della Società).

Infine, a seguito di quanto si è dato atto al principio della presente comunicazione (tenendo quindi conto delle variazioni intercorse nel 2024), i Partecipanti al Patto rappresentano oggi complessivamente il 34,9% del capitale sociale, il 46,8% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,5% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di EQUITA Group (con n. 18.364.052 azioni ordinarie e n. 34.030.029 diritti di voto della Società).

Le azioni ordinarie di EQUITA Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di EQUITA Group.

EQUITA Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.969.425,70 i.v., suddiviso in complessive n. 52.604.080 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni EQUITA Group dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) nonché tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto (ossia alla data del 1° agosto 2022) sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

I Secondi Partecipanti hanno conferito al Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 27 settembre 2022), e (ii) in generale, in conformità con quanto previsto dal Patto, tutte le altre eventuali future azioni EQUITA Group che saranno da essi direttamente e/o indirettamente detenute sino alla scadenza del Patto medesimo.

I Terzi Partecipanti al Patto hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 21 dicembre 2023), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Patto Parasociale (i) la totalità delle azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 28 maggio 2024), e (ii) in generale, in conformità con il Patto Parasociale, tutte le eventuali future azioni EQUITA Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Patto medesimo.

Infine, con la cessazione del Patto nei confronti dell’azionista Gianmarco Bonacina, la totalità delle azioni EQUITA Group dallo stesso detenute alla data di sottoscrizione della cessazione (28 maggio 2024), non sono più conferite al Patto.

La seguente tabella indica:

  1. il numero delle azioni EQUITA Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;
  2. il numero dei diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione;
  3. la percentuale di azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al capitale sociale della Società;
  4. la percentuale di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero complessivo dei diritti di voto che costituiscono il capitale sociale (inclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie);
  5. la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea EQUITA Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea EQUITA Group (esclusi quindi i diritti relativi alle azioni proprie), e
  6. la percentuale di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto alla data della presente comunicazione rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data della presente comunicazione.

Aderente al Patto

Numero azioni
(complessivamente detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione)

Numero di diritti di voto

% di azioni detenute
(direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul capitale sociale della Società)

% di diritti di voto
(relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale)

% di diritti di voto  
(esercitabili in assemblea relativi alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea)

% di diritti di voto
 
(riferiti alle azioni detenute direttamente ed indirettamente alla data della presente comunicazione rispetto al totale dei diritti di voto complessivamente detenuti nel Patto)

Abbagnano Vincenzo

560.339

1.052.921

1,1%

1,4%

1,5%

3,1%

Arcari Fabio Carlo

467.403

881.469

0,9%

1,2%

1,3%

2,6%

Carboni Paola

191.151

358.980

0,4%

0,5%

0,5%

1,1%

Clerici Marco

583.375

1.075.957

1,1%

1,5%

1,5%

3,2%

Comino Fulvio

410.682

764.748

0,8%

1,1%

1,1%

2,2%

Daverio Marcello

254.422

480.899

0,5%

0,7%

0,7%

1,4%

De Ambroggi Martino

379.011

730.666

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

De Bellis Luigi

530.038

1.022.620

1,0%

1,4%

1,5%

3,0%

Deotto Fabio Enrico

894.458

1.784.358

1,7%

2,5%

2,5%

5,2%

Duval Edward Giuseppe

494.317

985.634

0,9%

1,4%

1,4%

2,9%

Foa Silvia

155.693

297.023

0,3%

0,4%

0,4%

0,9%

Gamberini Stefano

270.010

540.020

0,5%

0,7%

0,8%

1,6%

Geran Matthew

383.000

763.000

0,7%

1,0%

1,1%

2,2%

Ghilotti D. Domenico

521.038

1.013.620

1,0%

1,4%

1,4%

3,0%

Ghilotti M. Matteo

1.566.681

3.119.656

3,0%

4,3%

4,4%

9,2%

Giampieretti Stefano

385.506

641.798

0,7%

0,9%

0,9%

1,9%

Grasso Giuseppe Renato

842.155

1.064.660

1,6%

1,5%

1,5%

3,1%

Guicciardi Filippo

801.750

992.468

1,5%

1,4%

1,4%

2,9%

Lustig Stefano

1.218.499

2.383.230

2,3%

3,3%

3,4%

7,0%

Mapelli Giuseppe

215.000

430.000

0,4%

0,6%

0,6%

1,3%

Martucci Sergio

561.527

1.103.183

1,1%

1,5%

1,6%

3,2%

Milanesi Stefania

368.046

693.039

0,7%

1,0%

1,0%

2,0%

Pendenza Paolo

60.859

100.118

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Perilli Francesco Michele Marco

2.228.118

4.393.387

4,2%

6,0%

6,3%

12,9%

Pesenti Claudio

229.172

449.351

0,4%

0,6%

0,6%

1,3%

Rho Cristiano

486.223

900.289

0,9%

1,2%

1,3%

2,6%

Riviera Simone

309.020

555.126

0,6%

0,8%

0,8%

1,6%

Rovere Silvia

56.180

56.180

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Scarabosio Antonio

155.000

155.000

0,3%

0,2%

0,2%

0,5%

Viola Fabrizio

125.000

125.000

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Vismara Andrea Attilio Mario (*)

2.101.734

4.064.402

4,0%

5,6%

5,8%

11,9%

Volpe Carlo Andrea

558.645

1.051.227

1,1%

1,4%

1,5%

3,1%

Totale

18.364.052

34.030.029

34,9%

46,8%

48,5%

100,0%

(*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

4.            Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di EQUITA Group, per conto del socio di EQUITA Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di EQUITA Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da EQUITA Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto EQUITA Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire incarico a Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, per il deposito ed il trasferimento delle Azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto di cui al successivo articolo. Resta inteso che i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto potranno decidere che i Partecipanti al Patto eventualmente interessati potranno incaricare – per il deposito ed il trasferimento delle loro Azioni che non siano soggette ai vincoli di lock-up di cui all’art. 4.5) – un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario precedentemente incaricato.

4.3 Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da EQUITA Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni EQUITA Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente EQUITA Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da EQUITAGroup e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da EQUITA Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da EQUITA Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su EQUITA Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su EQUITA Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto1 e sino alla scadenza dello stesso:

  1. a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  2. a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  3. a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

  1. per ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)2 (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale3 e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);
  2. per ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere)  che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 60 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022)4, (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 10 febbraio 2022) e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale);
  3. non troveranno applicazione nei confronti di ciascuna Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che abbia un’età anagrafica superiore ai 60 anni.

Ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) potrà in ogni caso compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche alle ragioni della deroga nonché – ove applicabile – all’eventuale acquirente delle Azioni da trasferire e, più in generale, alla prospettata operazione.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti EQUITA Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Infine, ciascun Partecipante al Patto (ad esclusione della Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere) che intendesse vendere Azioni non soggette a vincoli di lock-up ai sensi del Patto Parasociale, dovrà informarne per iscritto il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), entro il giorno successivo all’inserimento dell’ordine di vendita, indicando altresì il numero di Azioni poste in vendita.

I suddetti impegni di lock-up non si applicano alla Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti dalla medesima nei confronti di EQUITA Group attraverso la sottoscrizione, in data 21 dicembre 2023, di un separato accordo di lock-up (“Accordo di Lock-up”).

In forza del predetto Accordo di Lock-up, la Terza Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Lock-up e sino alla scadenza dello stesso (ossia sino al 20 dicembre 2026): (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.

Gli impegni di lock-up assunti dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere: (i) dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 20 dicembre 2024), avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere alla data di sottoscrizione dell’ Accordo di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 21 dicembre 2024) sino alla scadenza dell’Accordo di Lock-up (ossia sino al 20 dicembre 2026), avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 21 dicembre 2024).

Il Terzo Partecipante al Patto Silvia Rovere potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dall’Accordo di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di EQUITA Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.

4.6 Opzione d’acquisto in caso di Evento avverso

In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (di seguito, “Evento Avverso”), ciascuno degli altri Partecipanti al Patto avrà, in proporzione alle Azioni detenute dallo stesso ed oggetto del Patto (fermo quanto previsto dalla successiva lett. d)) e non in solido con gli altri Partecipanti al Patto, nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., avente ad oggetto le Azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni:

a) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – entro tre (3) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento;

b) l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – dovrà essere esercitata, da ciascun Partecipante al Patto eventualmente interessato, con comunicazione scritta da inviare all’intermediario di cui al precedente art. 4.2) indicato dal Presidente del Patto o dal Vice-Presidente del Patto nella comunicazione di cui alla precedente lett. a), con in copia il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto;

c) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c.:

(i) la nomina di tale persona dovrà essere approvata dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale; nell’ambito di tale approvazione, i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stabiliranno altresì se tale persona dovrà o meno subentrare nel presente Patto Parasociale;

(ii) in caso di mancata approvazione ai sensi della precedente lett. c)(i), tale persona non potrà legittimamente acquistare, in tutto o in parte, le Azioni del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, e il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione d’acquisto per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. potrà proporre in alternativa un’altra persona, per la cui nomina si applicherà quanto previsto dalla precedente lett. c)(i);

(iii) laddove i Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale abbiano stabilito – ai sensi della precedente lett. c)(i) – che la persona nominata dovrà subentrare nel presente Patto Parasociale, il Partecipante al Patto che ha esercitato l’opzione di acquisto per persona da nominare farà si, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che la persona da essa nominata invii al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), un’adesione scritta al Patto stesso, adesione che dovrà essere controfirmata per accettazione dai Partecipanti al Patto non colpiti dall’Evento Avverso che rappresentano almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale e che hanno approvato il subentro di tale persona nel presente Patto Parasociale ai sensi della precedente lett. c)(i);

d) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c. – spettante agli altri Partecipanti al Patto che eventualmente non esercitino la loro opzione d’acquisto. Resta inteso che, ove la dichiarazione di voler beneficiare dell’opzione d’acquisto altrui sia resa da più Partecipanti al Patto, tale opzione d’acquisto si accrescerà automaticamente su un pari numero di Azioni a favore di ciascun Partecipante al Patto che ha reso la dichiarazione;

e) nel caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per sé (e non per persona da nominare), le Azioni trasferite a ciascun Partecipante al Patto che abbia esercitato tale opzione d’acquisto saranno conferite nel presente Patto Parasociale;

f) il prezzo di acquisto sarà pari al prezzo per Azione medio di mercato ponderato per i volumi, scontato del 10% (dieci per cento), calcolato con riferimento al mese precedente la data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto;

g) il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione d’acquisto dovrà essere corrisposto, senza interessi, mediante bonifico bancario, al trasferimento delle Azioni.
Resta inteso che, laddove nessuno dei Partecipanti al Patto esercitasse l’opzione d’acquisto – per sé o per persona da nominare – nei termini alla precedente lett. a), o laddove per qualsiasi ragione l’esercizio dell’opzione d’acquisto non andasse comunque a buon fine, le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso o, se del caso, agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del presente Patto Parasociale.

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente:

a) nei confronti di Francesco Perilli, Andrea Vismara e Fabio Deotto, nonché nei confronti di altri eventuali Partecipanti al Patto che non abbiano più un rapporto di dipendenza con il Gruppo ma che siano membri di organi sociali del Gruppo, in caso di revoca senza giusta causa in tutto o in parte degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, oppure in caso di scadenza/decadenza senza rinnovo degli/dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali nel Gruppo rispettivamente conferiti a ciascuno di essi;

b) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da quelli indicate alla precedente lett. a)), in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con il Gruppo;

c) nei confronti di una qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi della stessa, fermo quanto previsto dall’art. 4.6, lett.c)(iii) in caso di esercizio dell’opzione d’acquisto per persona da nominare;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

e) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione (i) sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale, e (ii) sia motivata (ad esempio, con la cessazione da parte di tale Partecipante al Patto del proprio rapporto di lavoro con il Gruppo);

f) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale.

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

(i) modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) il quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto o dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti; e

(ii) modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) i quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) il rafforzamento dei processi, ivi previsti.

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.6, lett. c)(iii),  l’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) adesione scritta del terzo al citato Patto, inviata al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto; e b) approvazione e controfirma per accettazione della predetta adesione scritta dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutte le Parti.

5.            Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto5, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

(i) entrerà in vigore:

(a) il giorno successivo alla data di scadenza “naturale” del Primo Patto Parasociale-Bis, ossia il 1° agosto 2022; oppure

(b) in caso di scioglimento “anticipato” del Primo Patto Parasociale-Bis, il giorno successivo alla data di scadenza “anticipata” del predetto Primo Patto Parasociale-Bis;

(ii) cesserà i propri effetti:

(a) il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore il 1° agosto 2022; oppure

(b) al decorrere di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022, in particolare prima del 31 marzo 2022; oppure

(c) il 31 marzo 2025, nel caso il presente Patto Parasociale sia entrato in vigore prima del 1° agosto 2022 ma dopo il 31 marzo 2022; e

(iii) potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto.

Sul punto, si ricorda che il predetto Patto Parasociale è entrato in vigore il 1° agosto 2022 e, pertanto, ai sensi delle disposizioni sopra descritte, lo stesso avrà durata sino al 31 marzo 2025.

L’Accordo di Lock-up è stato sottoscritto dal Terzo Partecipante al Patto Silvia Maria Rovere il 21 dicembre 2023, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 20 dicembre 2026.

6.            Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

(i) il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Patto Parasociale;

(ii) le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;

(iii) qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7.            Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale e le lettere di adesione al Patto Parasociale sottoscritte da parte, rispettivamente, dei Secondi Partecipanti al Patto, dei Terzi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, nonché la lettera di cessazione del Patto nei confronti dell’azionista Gianmarco Bonacina, sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Azionariato e Capitale).

2 gennaio 2025

[EQ.6.25.1]

________________________

(1) Si precisa che, in considerazione del fatto che i Secondi Partecipanti al Patto hanno aderito al Patto in data 27 settembre 2022, che il Terzo Partecipante al Patto Antonio Scarabosio ha aderito al Patto in data 21 dicembre 2023 e che i Nuovi Partecipanti al Patto hanno aderito in data 28 maggio 2024, assumendo la qualifica di Partecipante al Patto a decorrere da tali date, le disposizioni del Patto in materia di lock-up si applicano nei confronti di tali soggetti a decorrere dalla data di adesione al Patto medesimo.

(2) Vedasi precedente nota 1.

(3) Vedasi precedente nota 1.

(4) Vedasi precedente nota 1.

(5) Si ricorda, che nei confronti dei Secondi Partecipanti al Patto, dei terzi Partecipanti al Patto e dei Nuovi Partecipanti al Patto, per data di sottoscrizione deve intendersi la data di adesione degli stessi al Patto Parasociale medesimo e quindi, rispettivamente, il 27 settembre 2022, il 21 dicembre 2023 e il 28 maggio 2024.

 


 

EQUITA GROUP SPA

Aisensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

 

1.      Premessa

In data 31 marzo 2025, 38 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o “Società”), tra cui manager, collaboratori e altri azionisti di Equita Group – ossia Vincenzo Abbagnano, Fabio Carlo Arcari, Paola Carboni,  Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Fabio Enrico Deotto, Edward Giuseppe Duval, Silvia Foa, Matthew Jeremiah Geran, Domenico Ghilotti, Matteo Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giuseppe Renato Grasso, Filippo Guicciardi, Stefano Lustig, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Stefania Milanesi, Paolo Pendenza, Francesco Michele Marco Perilli, Claudio Pesenti, Cristiano Rho, Simone Riviera, Silvia Maria Rovere, Antonio Scarabosio, Fabrizio Viola, Andrea Attilio Mario Vismara,  Carlo Andrea Volpe, Claudio Belotti, Andrea Ferrari, Alessandro Fustinoni, Alessia Pistritto, Giuliano Ronchi, Rossano Rufini e Gennaro Vicidomini (congiuntamente, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale denominato “Patto Parasociale Equita Group” (il “Patto Parasociale” o il “Patto”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group che saranno dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre ulteriori azioni Equita Group che saranno dagli stessi eventualmente detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo (di seguito, collettivamente, le “Azioni”).

Il Patto entra in vigore in data odierna, ossia il 1° aprile 2025.

La sottoscrizione del Patto è inoltre avvenuta contestualmente allo scioglimento per scadenza del termine di durata del Patto Parasociale Equita Group sottoscritto in data 10 febbraio 2022, entrato in vigore il 1° agosto 2022 e cessato il 31 marzo 2025.

Alla data della presente comunicazione, i Partecipanti al Patto rappresentano complessivamente il 35,6% del capitale sociale, il 46,3% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie) e il 48,0% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Equita Group (con n. 18.713.712 azioni ordinarie Equita Group).

Le azioni ordinarie di Equita Group sono azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018).

 

2.         Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Oggetto del Patto Parasociale sono le azioni ordinarie di Equita Group.

Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via F. Turati 9, 20121 Milano, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.969.425,70 i.v., suddiviso in complessive n. 52.604.080 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan (già Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

 

3.         Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Ciascun Partecipante al Patto ha conferito al Patto tutte le azioni Equita Group che saranno dallo stesso detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del Patto nonché tutte le altre ulteriori azioni Equita Group che saranno dallo stesso eventualmente detenute, direttamente e/o indirettamente, dalla data di entrata in vigore del Patto sino alla data di scadenza del Patto medesimo.

La seguente tabella indica, con riferimento a ciascun Partecipante al Patto: (i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto, (ii) il numero di diritti di voto relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente), (iii) la percentuale delle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al capitale sociale della Società, (iv) la percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group relativi alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea Equita Group (escluse quindi le azioni proprie), e (v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto stesso rispetto al numero totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di entrata in vigore del Patto medesimo:

Partecipante al Patto

Numero di azioni con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Patto

Numero di diritti di voto riferiti alle azioni detenute (direttamente ed indirettamente) alla data di entrata in vigore del Patto e conferite nel Nuovo Patto

% di azioni sul capitale sociale della Società

% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto (incluse le azioni proprie)

% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea (escluse le azioni proprie)

% di diritti di voto sul totale dei diritti di voto complessivamente detenuti dal Patto alla data di entrata in vigore del Patto

Vincenzo Abbagnano

560.339

1.075.721

1,1%

1,5%

1,6%

3,3%

Fabio Carlo Arcari

481.794

895.860

0,9%

1,3%

1,3%

2,7%

Claudio Belotti

70.000

140.000

0,1%

0,2%

0,2%

0,4%

Paola Carboni

194.012

361.841

0,4%

0,5%

0,5%

1,1%

Marco Clerici

583.375

1.092.957

1,1%

1,5%

1,6%

3,3%

Fulvio Comino

416.677

804.143

0,8%

1,1%

1,2%

2,5%

Marcello Daverio

260.008

499.485

0,5%

0,7%

0,7%

1,5%

Martino De Ambroggi

381.191

751.348

0,7%

1,1%

1,1%

2,3%

Luigi De Bellis

540.644

1.043.426

1,0%

1,5%

1,5%

3,2%

Fabio Enrico Deotto

894.458

894.458

1,7%

1,3%

1,3%

2,7%

Edward Giuseppe Duval

494.317

985.634

0,9%

1,4%

1,4%

3,0%

Andrea Ferrari

118.522

118.522

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Silvia Foa

158.145

299.475

0,3%

0,4%

0,4%

0,9%

Alessandro Fustinoni

80.000

80.000

0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

Matthew Geran

383.000

763.000

0,7%

1,1%

1,1%

2,3%

Domenico Ghilotti

531.644

1.024.226

1,0%

1,5%

1,5%

3,1%

Matteo Ghilotti

1.566.681

3.133.362

3,0%

4,4%

4,6%

9,6%

Stefano Giampieretti

388.176

678.968

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

Giuseppe Renato Grasso

842.155

1.064.660

1,6%

1,5%

1,6%

3,3%

Filippo Guicciardi

801.750

992.468

1,5%

1,4%

1,5%

3,0%

Stefano Lustig

1.218.499

2.403.230

2,3%

3,4%

3,5%

7,4%

Giuseppe Mapelli

215.000

430.000

0,4%

0,6%

0,6%

1,3%

Sergio Martucci

561.527

1.113.683

1,1%

1,6%

1,6%

3,4%

Stefania Milanesi

368.046

693.039

0,7%

1,0%

1,0%

2,1%

Paolo Pendenza

60.859

100.118

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Francesco Michele Marco Perilli

2.255.122

3.368.309

4,3%

4,8%

4,9%

10,3%

Claudio Pesenti

230.000

455.179

0,4%

0,6%

0,7%

1,4%

Alessia Pistritto

41.438

80.696

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Cristiano Rho

486.223

917.689

0,9%

1,3%

1,3%

2,8%

Simone Riviera

316.377

562.483

0,6%

0,8%

0,8%

1,7%

Giuliano Davide Ronchi

58.024

88.024

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

Silvia Rovere

56.180

56.180

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

Rossano Rufini

91.561

130.820

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Antonio Scarabosio

155.000

155.000

0,3%

0,2%

0,2%

0,5%

Gennaro Vicidomini

67.589

105.589

0,1%

0,1%

0,2%

0,3%

Fabrizio Viola

125.000

125.000

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

Andrea Attilio Mario Vismara (1)

2.101.734

4.142.254

4,0%

5,9%

6,1%

12,7%

Carlo Andrea Volpe

558.645

1.051.227

1,1%

1,5%

1,5%

3,2%

Totale

18.713.712

32.678.074

35,6%

46,3%

48,0%

100,0%

(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI- 2503111, società integralmente controllata da Andrea Vismara.

 

Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.

 

4.         Contenuto del Patto

4.1 Partecipazione e voto in assemblea

Ai sensi delle disposizioni del Patto, ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente Azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group che sia partecipato da tale Partecipante al Patto e sia titolare di Azioni, fatta salva in ogni caso la facoltà di partecipare e votare nell’assemblea di Equita Group tramite il cd. “rappresentante designato” eventualmente individuato da Equita Group, e (ii) nell’assemblea della società partecipata da tale Partecipante al Patto e che sia titolare di Azioni, con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group.

4.2 Intermediario incaricato del deposito e del trasferimento delle Azioni

Ciascun Partecipante al Patto si impegna a tenere in deposito presso Credito Emiliano Banca S.p.A (di seguito, “CREDEM”), ovvero presso il diverso intermediario di volta in volta deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto, tutte le Azioni direttamente e indirettamente detenute dal Partecipante al Patto medesimo.

Resta inteso che il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto potranno autorizzare i Partecipanti al Patto eventualmente richiedenti a depositare tutte o parte delle proprie Azioni (anche ove siano ancora soggette agli obblighi di lock-up di cui all’art. 4.5), detenute direttamente e indirettamente, presso un intermediario diverso da CREDEM o dall’intermediario deciso dai Partecipanti al Patto. I predetti Partecipanti al Patto richiedenti dovranno comunicare al Presidente del Patto e al Vice-Presidente del Patto, i riferimenti dell’intermediario presso cui saranno depositate tutte o parte delle Azioni da esse detenute direttamente e indirettamente.   

4.3 Esercizio del diritto di voto su determinate materie

Con riferimento all’Assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, e conferite nel Patto Parasociale, in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale stesso, sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio, b) nomina, in caso di scadenza del mandato dell’intero organo amministrativo e di controllo, dei nuovi organi sociali di amministrazione e di controllo, c) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale diverse da quelle a servizio di piani di incentivazione adottati da Equita Group, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni Equita Group, fusioni, scissioni e trasformazioni riguardanti direttamente Equita Group).

4.4 Divieto di acquisto di strumenti finanziari (incluse azioni) emessi da Equita Group e di compimento di altri atti

Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group (fatta eccezione per gli strumenti finanziari eventualmente attribuiti/acquistati nell’ambito di piani di incentivazione adottati dal Gruppo o comunque offerti/attribuiti/assegnati dal Gruppo), e/o comunque a non compiere atti e/o a non stipulare ulteriori patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group.

Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del predetto divieto previsto esclusivamente nel caso in cui: (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Patto medesimo e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’effettiva assenza di presupposti che possano far sorgere a carico di tale Partecipante al Patto, anche eventualmente di concerto con altri Partecipanti al Patto, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e (ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito favorevole della menzionata valutazione.

In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto previsto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra descritti.

4.5 Divieto di vendita di Azioni (lock-up) e di compimento di altre operazioni

Con il Patto Parasociale, ciascuna Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di entrata in vigore del Patto e sino alla data di scadenza dello stesso:

  1. a non compiere “atti di trasferimento e/o dispositivi” per atto tra vivi aventi ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  2. a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni, con qualsiasi scadenza, come meglio precisato nei paragrafi successivi;
  3. a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni, come meglio precisato nei paragrafi successivi.

Ai fini del presente art. 4.5), per “atti di trasferimento e/o dispositivi” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, il pegno e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni.

In particolare, i suddetti impegni di lock-up:

  1. per ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni, avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale);
  2. per ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 59 anni (inclusi), avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40% si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale);
  3. non troveranno applicazione nei confronti di ciascun Partecipante al Patto, persona fisica, che abbia un’età anagrafica pari o superiore ai 60 anni.

Con riferimento a ciascun Partecipante al Patto, persona giuridica, i suddetti impegni di lock-up:

  1. avranno ad oggetto esclusivamente il 60% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 60%, si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale) ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, che sia una persona fisica, abbia un’età anagrafica inferiore o pari a 49 anni (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l’età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi);
  2. avranno ad oggetto esclusivamente il 40% della totalità delle Azioni detenute da tale Partecipante al Patto alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (ossia il 31 marzo 2025) o, ove applicabile, alla successiva data di ingresso nel Patto Parasociale (pertanto, ai fini del computo della predetta quota del 40%, si considereranno esclusivamente le Azioni detenute a tale data e non anche le eventuali ulteriori Azioni che saranno acquistate/attribuite e/o cedute/trasferite successivamente alla data di sottoscrizione del/data di ingresso nel Patto Parasociale) ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, che sia una persona fisica, abbia un’età anagrafica compresa tra i 50 anni e i 59 anni (inclusi) (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l’età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi);
  3. non troveranno applicazione ove il titolare effettivo di tale persona giuridica, ove sia una persona fisica, abbia un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni (restando inteso che, nel caso di più titolari effettivi, rileverà l’età anagrafica del più giovane dei titolari effettivi).

Ciò premesso, ciascuna Partecipante al Patto potrà in ogni caso:

  1. previo assenso scritto del Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto, trasferire o cedere (con qualsiasi modalità) tutte o parte delle proprie Azioni (anche se ancora soggette ad obblighi di lock-up) ad una società o ad un veicolo di cui il Partecipante al Patto trasferente/cedente abbia il controllo o comunque di cui detenga a qualsiasi titolo (ad esempio tramite usufrutto) la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di tale società o veicolo, posto che in tal caso il Partecipante al Patto trasferente/cedente dovrà garantire – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c. – l’osservanza da parte di tale società/veicolo di tutti gli obblighi e/o divieti che si applicherebbero al Partecipante al Patto trasferente/cedente nel corso della vigenza del Patto (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i predetti obblighi di lock-up), tenuto conto dell’età anagrafica del Partecipante al Patto trasferente/cedente anche successivamente al trasferimento/alla cessione delle Azioni alla società/al veicolo); e  
  2. nel caso di fattispecie diverse da quella disciplinata dal precedente (i), compiere uno degli atti oggetto dei predetti divieti di lock-up esclusivamente previo assenso scritto del Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto, il quale potrà concedere la deroga avuto riguardo alle ragioni della richiesta.

I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale potranno inoltre stabilire che gli impegni e i divieti sopra descritti non trovino applicazione con riferimento alle Azioni che i Partecipanti al Patto interessati intendano trasferire nell’ambito di operazioni strategiche o straordinarie riguardanti Equita Group e/o il Gruppo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di M&A, fusioni, scissioni, OPA, altre operazioni citate all’interno del predetto Patto ecc.).

Inoltre, ciascun Partecipante al Patto che intendesse vendere, cedere o trasferire tutte o parte delle proprie Azioni in conformità con quanto consentito dal Patto Parasociale, dovrà informare per iscritto preventivamente il Presidente del Patto ed il Vice-Presidente del Patto (come definiti all’interno del Patto), dell’intenzione di vendere, cedere o trasferire, e tempestivamente, subito dopo l’esecuzione dell’operazione, dovrà comunicare per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto, il numero di Azioni oggetto di vendita, cessione o trasferimento, per consentire l’invio delle necessarie comunicazioni/segnalazioni alle autorità di vigilanza nonché per effettuare la necessaria pubblicità richiesta dalla normativa applicabile in materia di diritti di voto complessivi sia del Patto Parasociale sia del capitale sociale di Equita Group.

Resta infine inteso che i predetti vincoli di lock-up non troveranno applicazione nel caso di deroghe espressamente previste negli atti di adesione al Patto Parasociale eventualmente sottoscritti con nuovi paciscenti. 

 

4.6 Evento avverso

In caso di accertata infermità mentale permanente o di decesso di uno dei Partecipanti al Patto (ove tale Partecipante al Patto sia una persona fisica) (di seguito, “Evento Avverso PF”), le Azioni appartenenti al Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso PF o, se del caso, al tutore o agli eredi della stessa, non saranno più oggetto del Patto Parasociale e, di conseguenza, il Patto Parasociale cesserà definitivamente nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso PF e del proprio tutore o dei propri eredi.

In caso di scioglimento, liquidazione o procedure simili afferenti ad un Partecipante al Patto (ove tale Parte sia una persona giuridica) (di seguito, “Evento Avverso PG”), i diritti e gli obblighi di cui al Patto Parasociale si trasferiranno in capo ai soci/aventi causa del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso PG cui verranno attribuite le Azioni originariamente di titolarità di tale Partecipante al Patto.

 

4.7 Scioglimento del Patto

Il Patto cesserà definitivamente di applicarsi:

a) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto in caso di licenziamento/dimissioni/revoca di tale Partecipante al Patto da, o comunque in caso di scioglimento per qualsiasi ragione di, ogni rapporto lavorativo di dipendenza e di collaborazione (incluso eventuali cariche assunte in organi sociali del Gruppo) tra tale Partecipante al Patto e il Gruppo, salvo diversa decisione del Presidente del Patto o del Vice-Presidente del Patto assunta tenuto conto delle circostanze; in tale ultimo caso, il Partecipante al Patto potrà comunque comunicare al Presidente del Patto e Vice-Presidente del Patto, in qualsiasi momento prima della scadenza del Patto, la propria decisione di far cessare il Patto stesso nei propri confronti e detta comunicazione sarà efficace e vincolante nei confronti di tutte le altre Parti del Patto;

b) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso PF, del tutore e/o degli eredi dello stesso;

c) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto di quanto consentito dal Patto Parasociale, abbia integralmente venduto/ceduto/trasferito a terzi (da intendersi quali soggetti diversi dalla società o dal veicolo di cui all’art. 4.5(i)), per atto tra vivi, le Azioni dallo stesso detenute e conferite nel Patto Parasociale medesimo;

d) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto, anche eventualmente su richiesta di tale Partecipante al Patto, ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato da Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa);

e) tra tutti i Partecipanti al Patto ove tale cessazione sia deliberata e risulti da atto scritto firmato dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa).

 

4.8 Disposizioni generali

Deroghe ed eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto

Salvo diversamente previsto da specifiche clausole del Patto Parasociale, i Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono stabilire, con motivazione, deroghe e/o eccezioni all’applicazione di disposizioni del Patto Parasociale medesimo, a favore di tutti gli altri Partecipanti al Patto o esclusivamente dei Partecipanti al Patto che ne abbiano fatto richiesta.

Modifiche al Patto

Qualsiasi modifica al Patto deve essere concordata in forma scritta tra tutti i Partecipanti al Patto. I Partecipanti al Patto che rappresentino almeno il 67% dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale possono tuttavia stabilire, con atto scritto firmato da tali Partecipanti al Patto (o, in alternativa, firmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa) e con effetto vincolante nei confronti di tutti i Partecipanti al Patto:

  1. modifiche all’art. 3 del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) l’incremento del quorum e/o (b) l’ampliamento delle materie oggetto di voto e/o dei divieti/degli obblighi e/o (c) l’introduzione di processi più rigidi o complessi, ivi previsti; e
  2. modifiche ai restanti articoli del Patto Parasociale che non abbiano ad oggetto (a) l’incremento dei quorum e/o (b) l’ampliamento dei divieti/degli obblighi e/o (c) l’introduzione di processi più rigidi o complessi, ivi previsti.

 

Ingresso nel Patto di ulteriori paciscenti

L’eventuale ingresso di ulteriori paciscenti nel Patto Parasociale è subordinato alla sussistenza di entrambi i seguenti presupposti: a) assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale (e, nell’ipotesi in cui, nell’accettare l’ingresso di un terzo nel presente Patto, siano deliberate deroghe e/o eccezioni applicabili a tale terzo aderente rispetto a quanto previsto dal Patto, nel rispetto delle diverse maggioranze richiese dal Patto per la concessione della specifica deroga e/o eccezione); e b) atto scritto di adesione del terzo al Patto, inviato al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto, firmato dal terzo aderente al Patto e controfirmato dai Partecipanti al Patto di cui alla precedente lett. a) o, in alternativa, controfirmato per loro conto dal Presidente del Patto e/o dal Vice-Presidente del Patto in caso di delega concessa.

Come anticipato, nell’accettare l’ingresso di un terzo nel Patto, i Partecipanti al Patto possono altresì deliberare deroghe e/o eccezioni applicabili a tale terzo aderente rispetto a quanto previsto dal Patto, purché nel rispetto delle diverse maggioranze previste dal Patto per tali deroghe e/o eccezioni. Le eventuali deroghe e/o eccezioni sono indicate nell’atto scritto di adesione.

Nullità / annullabilità / inapplicabilità / inattuabilità di disposizioni del Patto

Nel caso in cui una o più disposizioni del Patto Parasociale dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili/applicabili, le rimanenti disposizioni del Patto Parasociale rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Patto Parasociale medesimo. Inoltre: (i) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili in quanto contrarie a norme di legge, saranno (a) sostituite dal Presidente del Patto (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Patto) con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al presente Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dai Partecipanti al Patto e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto, mentre (ii) le disposizioni dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili/applicabili per ragioni diverse dalla contrarietà a norme di legge, saranno (a) sostituite dai Partecipanti al Patto che rappresentino almeno la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del Patto Parasociale con disposizioni legalmente consentite che permettano di dare al Patto un contenuto il più vicino possibile a quello che i Partecipanti al Patto avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dello stesso conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti e (b) comunicate per iscritto a tutti i Partecipanti al Patto.

5.         Tipo di accordo e durata

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

Con la sottoscrizione del Patto, i Partecipanti al Patti hanno espressamente dato atto e concordato che il Patto Parasociale:

  1. entrerà in vigore il 1° aprile 2025; e
  2. cesserà i propri effetti in data 31 marzo 2028, ossia decorsi 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del Patto medesimo.

Il Patto Parasociale costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto.

 

6.         Organi del Patto

I Partecipanti al Patto hanno affidato ad Andrea Vismara l’incarico di presidente del Patto (il “Presidente del Patto”), e a Matteo Ghilotti l’incarico di vice-presidente del Patto (il “Vice-Presidente del Patto”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:

  1. il Presidente del Patto e il Vice-Presidente del Patto hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Patto Parasociale;
  2. in relazione alle eventuali delibere assunte dai Partecipanti al Patto conformemente a quanto previsto dal Patto, al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto possono essere conferiti da alcuni o tutti i Partecipanti al Patto, in forma scritta (da intendersi anche a mezzo e-mail), i poteri per sottoscrivere anche in via disgiunta, per conto degli altri Partecipanti al Patto deleganti, atti e/o documenti (riguardanti inter alia ingressi/modifiche/deroghe/eccezioni al Patto nonché cessazioni del Patto e ogni altra questione disciplinata dal Patto) in esecuzione delle predette delibere;
  3. le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto sono gratuite;
  4. le cariche di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto cessano automaticamente con la cessazione del Patto nei loro confronti;
  5. qualora il Presidente del Patto e/o il Vice-Presidente del Patto dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente del Patto e/o Vice-Presidente del Patto è designato dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti alle Azioni oggetto del presente Patto Parasociale, entro 10 (dieci) giorni dalla rinuncia o cessazione.

7.         Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato in data odierna, 1° aprile 2025, presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (protocollo n. MI/RI/PRA/2025/187691). In pari data, è stato altresì comunicato al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi l’avvenuto scioglimento del Patto Parasociale Equita Group sottoscritto in data 10 febbraio 2022 per scadenza naturale del termine di durata (protocollo n. RI/PRA/2025/187671).

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Investor Relations, area Patto Parasociale).

1° aprile 2025

[EQ.7.25.1]