Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

  ESPRINET S.P.A.

Pubblicazione per estratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del D.L.G.S. n. 58 del 24 febbraio 1998 e degli art. 127 e seguenti del regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11.971.

Si rende nota l'esistenza di pattuizioni di natura parasociale (d'ora in poi "Patto") stipulate dai soggetti di seguito indicati, con riferimento ad esprinet s.p.a. le cui azioni sono quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto stipulato dai soggetti indicati al successivo paragrafo 2 è stato sottoscritto in data 10 maggio 2001 ed ha per oggetto complessive numero 3.456.000 azioni ordinarie da Euro 1,50 ciascuna di esprinet s.p.a., rappresentati il 72,29% del capitale della società.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni ed azioni conferite al Patto

Il Patto è sottoscritto dagli azionisti indicati nella tabella che segue e riguarda, per ciascuno di essi, il numero di azioni specificatamente indicato in detta tabella

Azionista Azioni possedute Azioniconferite % sul totaleconferito % sul capitalesociale

Francesco Monti
Giuseppe Calì
Paolo Stefanelli
Maurizio Rota
Fulvio Caffù
Matteo Restelli

968.120
968.112
968.104
288.104
144.056
119.504

968.120
968.112
968.104
288.104
144.056
119.504

28,01
28,01
28,01
8,34
4,17
3,46

20,25
20,25
20,25
6,03
3,01
2,50

3. Contenuto del Patto: vincoli al trasferimento delle azioni conferite

Il Patto è inteso a disciplinare alcune limitazioni alla libera alienazione delle azioni conferite al Patto

Gli aderenti al Patto hanno assunto l'impegno di non alienare le azioni esprinet di loro proprietà. Tale impegno è inteso riguardare tutte le azioni di proprietà di ciascun aderente quanto al primo anno di durata, il 90% quanto al secondo anno ed il 72% quanto al terzo anno di durata del Patto. Il sindacato di blocco si estenderà automaticamente a tutte le azioni che ciascuno degli aderenti al Patto dovesse acquisire in futuro a qualsiasi titolo. Le azioni oggetto del Patto sono depositate presso Istifid al fine del corretto adempimento degli impegni di cui al Patto.

4. Durata del Patto

Il Patto ha durata di tre anni dall'ammissione delle azioni esprinet alla negoziazione sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana s.p.a.

5. Legge applicabile e clausola compromissioria; foro competente

Il Patto e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli aderenti al Patto in merito alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, è rimessa alla competenza di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'Arbitro Unico giudicherà in via rituale secondo il diritto italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Milano

6. Iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato ed iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano in data 31 luglio 2001 al n. PRA/224530/2001/CMI1480.

3 Agosto 2001

[EG.1.01.1]


  ESPRINET S.P.A.

Con riferimento al Patto parasociale del 10 maggio 2001 relativo alle azioni ordinarie della società esprinet S.p.A., stipulato tra i Signori Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota, Fulvio Caffù e Matteo Restelli, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 31 luglio 2001 e pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 03/08/2001, si rende noto che, alla scadenza del primo anno e precisamente in data 25 luglio 2002, l'impegno assunto dagli aderenti al Patto è passato dal 100% delle azioni possedute alla data di inizio delle negoziazioni, al 90% delle azioni possedute da ciascuna parte all'inizio delle negoziazioni, aumentate di eventuali acquisti eseguiti nel primo anno di durata del Patto.
Attualmente il Patto ha per oggetto numero 3.008.665 azioni ordinarie da Euro 1,50 ciascuna di esprinet S.p.A., rappresentanti il 62,936% del capitale della società.

Si riporta pertanto, nella tabella che segue, la situazione aggiornata delle azioni apportate da ciascun aderente al Patto e le relative percentuali sul totale delle azioni conferite e sul totale delle azioni che costituiscono il capitale sociale.

Azionista Azioni Possedute Azioni conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale

Francesco Monti

955.947

860.352

28,596%

17,997%

Giuseppe Calì

955.939

860.345

28,596%

17,997%

Paolo Stefanelli

955.931

860.338

28,595%

17,997%

Maurizio Rota

253.322

227.990

7,578%

4,769%

Fulvio Caffù

109.274

98.347

3,269%

2,057%

Matteo Restelli

112.548

101.293

3,367%

2,119%

Salvo la suddetta variazione, il Patto rimane invariato.

 Contenuto del Patto: vincoli al trasferimento delle azioni conferite

Il Patto è inteso a disciplinare alcune limitazioni alla libera alienazione delle azioni conferite al Patto

Gli aderenti al Patto hanno assunto l'impegno di non alienare le azioni esprinet di loro proprietà. Tale impegno è inteso riguardare tutte le azioni di proprietà di ciascun aderente quanto al primo anno di durata, il 90% quanto al secondo anno ed il 72% quanto al terzo anno di durata del Patto. Il sindacato di blocco si estenderà automaticamente a tutte le azioni che ciascuno degli aderenti al Patto dovesse acquisire in futuro a qualsiasi titolo. Le azioni oggetto del Patto sono depositate presso Istifid al fine del corretto adempimento degli impegni di cui al Patto.

 Durata del Patto

Il Patto ha durata di tre anni dall'ammissione delle azioni esprinet alla negoziazione sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana s.p.a.

 Legge applicabile e clausola compromissioria; foro competente

Il Patto e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli aderenti al Patto in merito alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, è rimessa alla competenza di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'Arbitro Unico giudicherà in via rituale secondo il diritto italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Milano

 Iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato ed iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano in data 13/02/2003 al n. 324792003

Nova Milanese, 11 marzo 2003

[EG.1.03.1]


ESPRINET S.P.A.

Si rende nota l'esistenza di pattuizioni di natura parasociale (di seguito "Patto") stipulate tra i soggetti di seguito indicati, aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito "Esprinet") quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Il Patto è stato sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito "Soci Sindacati") in data 14 Marzo 2003 ed ha ad oggetto complessivamente numero 57.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al 1,192% del capitale sociale.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite
Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

Socio Azioni conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale

CAP S.P.A

3.000

5,26%

0,0627%

CENTRO COMPUTER S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

CONVERGE S.P.A

3.000

5,26%

0,0627%

DATAPROGRESS S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

DELTADATOR S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

ELMEC INFORMATICA S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

INFOTEL S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

INFOWIT S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

KLIX S.P.A

3.000

5,26%

0,0627%

MIPS INFORMATICA S.P.A

3.000

5,26%

0,0627%

PROJECT INFORMATICA S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

SED S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

SISTEMI H. S. S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

TECNOINFORMATICA S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

VECOMP S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

VICENZA DATA S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

WINTECH S.R.L.

3.000

5,26%

0,0627%

ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.

3.000

5,26%

0,0627%

Totale

57.000

100%

1,192%

 

3. Contenuto del Patto
Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all'aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell'ambito di Esprinet, specialmente per l'eventualità che in futuro tale società possa adottare il voto di lista.

Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.
Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.

Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto
In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l'esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all'assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

I l sindacato di blocco
In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione - esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società - e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo
Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza e potrà realizzarsi solo qualora sia raggiunto il consenso alla prosecuzione del Patto da parte di tanti soci che siano proprietari almeno dello 0,5% di quello che sarà di volta in volta il capitale sociale di Esprinet.

Organi del Patto
L'assemblea dei Soci Sindacati è l'organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L'assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è annuale ed al rinnovo provvede con apposita delibera l'assemblea dei Soci Sindacati.
Il Consiglio di Gestione provvede all'adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l'istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all'atto di costituzione del Patto ed eletto annualmente dall'Assemblea.

Estensione soggettiva del Patto
Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch'essi rivenditori di Information Technology e che abbiano i requisiti minimi di qualità per dimensioni aziendali, per indice di liquidità, per indebitamento, per Ros e per tassi di crescita degli acquisti in Esprinet anno su anno secondo specifiche che saranno determinate in un regolamento da predisporre a cura del Consiglio di Gestione e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l'assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.
Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto
I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta dei tre quinti dei membri del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell'assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta l'esclusione).
Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.
A seguito dell'esclusione, i Soci Sindacati dovranno acquistare azioni di Esprinet sul mercato in quantità tale da riportare la quota di partecipazione complessiva del Patto al livello precedente alla esclusione.

Recesso dal Patto
Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l'avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati ai quali è riconosciuta facoltà di acquistare le azioni Esprinet del socio recedente.

Legge applicabile - clausola compromissoria
Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.

Iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese
Il Patto è stato depositato ed iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano in data 19 Marzo 2003 al n. 0000556472003.

24 marzo 2003

[EG.2.03.1]


ESPRINET S.P.A.

Si rende nota l'esistenza di pattuizioni di natura parasociale (d'ora in poi "Patto") stipulate dai soggetti di seguito indicati, con riferimento ad ESPRINET S.p.A. le cui azioni sono quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto, stipulato dai soggetti indicati al successivo paragrafo 2 e sottoscritto in data 10 maggio 2001, aveva per oggetto complessive n. 3.456.000 azioni ordinarie da Euro 1,50 ciascuna di Esprinet S.p.A., rappresentanti il 72,29% del capitale della società.

Alla scadenza del primo anno e precisamente in data 25 luglio 2002, l'impegno assunto dagli aderenti al Patto è passato dal 100% delle azioni possedute alla data di inizio delle negoziazioni, al 90% delle azioni possedute da ciascuna parte all'inizio delle negoziazioni, aumentate di eventuali acquisti eseguiti nel primo anno di durata del Patto.

Alla scadenza del secondo anno e precisamente in data 25 luglio 2003, l'impegno assunto dagli aderenti al Patto è passato dal 90% al 72% delle azioni possedute da ciascuna parte all'inizio delle negoziazioni, aumentate di eventuali acquisti eseguiti nel primo e nel secondo anno di durata del Patto.

Attualmente il Patto ha per oggetto numero 2.406.932 azioni ordinarie da Euro 1,50 ciascuna di Esprinet S.p.A., rappresentanti il 50,350% del capitale della società.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni ed azioni conferite al Patto

Si riporta, nella tabella che segue, la situazione aggiornata delle azioni apportate da ciascun aderente al Patto e le relative percentuali sul totale delle azioni conferite e sul totale delle azioni che costituiscono il capitale sociale.

Azionista Azioni Possedute Azioni conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale

Francesco Monti

955.947

688.282

28,596%

14,398%

Giuseppe Calì

955.939

688.276

28,596%

14,398%

Paolo Stefanelli

955.931

688.270

28,595%

14,398%

Maurizio Rota

253.322

182.392

7,578%

3,815%

Fulvio Caffù

109.274

78.677

3,269%

1,646%

Matteo Restelli

112.548

81.035

3,367%

1,695%

3. Contenuto del Patto: vincoli al trasferimento delle azioni conferite

Il Patto è inteso a disciplinare alcune limitazioni alla libera alienazione delle azioni conferite al Patto.

Gli aderenti al Patto hanno assunto l'impegno di non alienare le azioni Esprinet di loro proprietà. Tale impegno è inteso riguardare tutte le azioni di proprietà di ciascun aderente quanto al primo anno di durata, il 90% quanto al secondo anno e il 72% quanto al terzo anno di durata del Patto. Il sindacato di blocco si estenderà automaticamente a tutte le azioni che ciascuno degli aderenti al Patto dovesse acquisire in futuro a qualsiasi titolo. Le azioni oggetto del Patto sono depositate presso Istifid al fine del corretto adempimento degli impegni di cui al Patto.

4. Durata del Patto

Il Patto ha durata di tre anni dall'ammissione delle azioni Esprinet alla negoziazione sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

5. Legge applicabile e clausola compromissoria; foro competente

Il Patto e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli aderenti al Patto in merito alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, è rimessa alla competenza di un Arbrito Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'arbrito Unico giudicherà in via rituale secondo il diritto italiano.

Sede dell'arbritato sarà Milano.

5 agosto 2003

[EG.1.03.2]


ESPRINET S.P.A.

Si rende nota l'esistenza di pattuizioni di natura parasociale (d'ora in poi "Patto") stipulate dai soggetti di seguito indicati, con riferimento ad ESPRINET S.p.A. le cui azioni sono quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto, stipulato dai soggetti indicati al successivo paragrafo 2 e sottoscritto in data 10 maggio 2001, aveva per oggetto complessive n. 3.456.000 azioni ordinarie da Euro 1,50 ciascuna di Esprinet S.p.A., rappresentanti il 72,29% del capitale della società.

Alla scadenza del primo anno e precisamente in data 25 luglio 2002, l'impegno assunto dagli aderenti al Patto è passato dal 100% delle azioni possedute alla data di inizio delle negoziazioni, al 90% delle azioni possedute da ciascuna parte all'inizio delle negoziazioni, aumentate di eventuali acquisti eseguiti nel primo anno di durata del Patto.

Alla scadenza del secondo anno e precisamente in data 25 luglio 2003, l'impegno assunto dagli aderenti al Patto è passato dal 90% al 72% delle azioni possedute da ciascuna parte all'inizio delle negoziazioni, aumentate di eventuali acquisti eseguiti nel primo e nel secondo anno di durata del Patto.

Attualmente il Patto ha per oggetto numero 2.406.932 azioni ordinarie da Euro 1,50 ciascuna di Esprinet S.p.A., rappresentanti il 48,719% del capitale della società.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni ed azioni conferite al Patto

Si riporta, nella tabella che segue, la situazione aggiornata delle azioni apportate da ciascun aderente al Patto e le relative percentuali sul totale delle azioni conferite e sul totale delle azioni che costituiscono il capitale sociale.

Azionista Azioni Possedute Azioni conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale

Francesco Monti

955.947

688.282

28,596%

13,932%

Giuseppe Calì

955.939

688.276

28,596%

13,931%

Paolo Stefanelli

955.931

688.270

28,595%

13,931%

Maurizio Rota

253.322

182.392

7,578%

3,692%

Fulvio Caffù

99.274

78.677

3,269%

1,593%

Matteo Restelli

82.548

81.035

3,367%

1,640%

3. Contenuto del Patto: vincoli al trasferimento delle azioni conferite

Il Patto è inteso a disciplinare alcune limitazioni alla libera alienazione delle azioni conferite al Patto.

Gli aderenti al Patto hanno assunto l'impegno di non alienare le azioni Esprinet di loro proprietà. Tale impegno è inteso riguardare tutte le azioni di proprietà di ciascun aderente quanto al primo anno di durata, il 90% quanto al secondo anno e il 72% quanto al terzo anno di durata del Patto. Il sindacato di blocco si estenderà automaticamente a tutte le azioni che ciascuno degli aderenti al Patto dovesse acquisire in futuro a qualsiasi titolo. Le azioni oggetto del Patto sono depositate presso Istifid al fine del corretto adempimento degli impegni di cui al Patto.

4. Durata del Patto

Il Patto ha durata di tre anni dall'ammissione delle azioni Esprinet alla negoziazione sul Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

5. Legge applicabile e clausola compromissoria; foro competente

Il Patto e le obbligazioni che dallo stesso derivano sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli aderenti al Patto in merito alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, è rimessa alla competenza di un Arbrito Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'arbrito Unico giudicherà in via rituale secondo il diritto italiano.

Sede dell'arbritato sarà Milano.

6. Iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato ed iscritto all'Ufficio del registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano in data 07/06/2004 al n. PRA/151111/2004/CMI0958.

7 luglio 2004

[EG.1.04.1]


  ESPRINET S.P.A.

Con riferimento al Patto parasociale del 10 maggio 2001 relativo alle azioni ordinarie della società Esprinet spa si rende noto che, come previsto al punto 5 del Patto, alla scadenza del terzo e precisamente in data 25 luglio 2004, l'impegno assunto dagli aderenti è giunto a natura scadenza, Pertanto da tale data il Patto è da considerarsi sciolto.

29 luglio 2004

[EG.1.04.2]


 ESPRINET S.P.A.

In data 26 luglio 2004 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto la quantità di azioni ordinarie per ciascuno degli aderenti (di seguito le "Parti") descritta nella successiva tabella (di seguito le "Azioni") emesse da ESPRINET S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.410.651 diviso in n. 4.940.434 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 1,50 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

Formano oggetto del Patto n. 2.099.765 azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. rappresentanti complessivamente il 42,502% delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale.

I soggetti aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella, riportante il numero di azioni conferite da ciascun soggetto:

Azionista Azioni conferite % sul capitale sociale % sul totale delle azioni sindacate

Francesco Monti

642.260

13,000%

30,587%

Giuseppe Calì

642.255

13,000%

30,587%

Paolo Stefanelli

642.250

13,000%

30,587%

Maurizio Rota

173.000

3,502%

8,239%

TOTALE

2.099.765

42,502%

100,000%


3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Contenuto del Patto

Le parti si sono impegnate, per la durata del Patto a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati in sindacato.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal Patto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti, nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data preventiva notizia alle altre Parti, al fine degli adempimenti del caso presso e per il tramite della Fiduciaria.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata fino al 26 aprile 2006.

6. Organi del Patto

Le Parti nominano il Segretario del Patto.

7. Sede del Patto

Il Patto di sindacato avrà sede presso la società Esprinet S.p.A. in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat n. 4.

8. Disponibilità delle Azioni

Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A., con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51.

9. Clausola Arbitrale

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un unico arbitro nominato su richiesta di qualsiasi Parte vi abbia interesse, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano; l'arbitrato sarà rituale secondo il diritto ed avrà sede a Milano. Con il lodo, l'Arbitro potrà altresì stabilire a carico di quale delle Parti debbano essere poste le spese del procedimento.

10. Deposito

Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

30 luglio 2004

[EG.3.03.1]


ESPRINET S.P.A.

Pubblicazione per estratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 e degli artt. 127 e seguenti del regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente integrato e modificato.

Si rende noto che i soggetti di seguito indicati hanno provveduto al rinnovo con modifiche delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito "Patto"), aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito "Esprinet") quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto, sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito "Soci Sindacati") in data 14 Marzo 2003 e rinnovato con modifiche l'8 Febbraio 2005 mediante sottoscrizione di un Addendum al Patto, ha ad oggetto complessivamente numero 38.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al 0,76% del capitale sociale.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

 

Socio Azioni conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale
CAP S.P.A 2.000 5,26% 0,040%
CENTRO COMPUTER S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
CONVERGE S.P.A 2.000 5,26% 0,040%
DATAPROGRESS S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
DELTADATOR S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
ELMEC INFORMATICA S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
INFOTEL S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
INFOWIT S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
KLIX S.P.A 2.000 5,26% 0,040%
MIPS INFORMATICA S.P.A 2.000 5,26% 0,040%
PROJECT INFORMATICA S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
SED S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
SISTEMI H. S. S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
TECNOINFORMATICA S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
VECOMP S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
VICENZA DATA S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
WINTECH S.R.L. 2.000 5,26% 0,040%
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 2.000 5,26% 0,040%
Totale 38.000 100% 0,76%

3. Contenuto del Patto

Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all'aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell'ambito di Esprinet, specialmente per l'eventualità che tale società possa adottare il voto di lista.

Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.

Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.

Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato di deposito alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto

In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l'esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all'assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

Il sindacato di blocco

In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione - esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società - e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo

Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza e potrà realizzarsi solo qualora sia raggiunto il consenso alla prosecuzione del Patto da parte di tanti soci che siano proprietari almeno dello 0,5% di quello che sarà di volta in volta il capitale sociale di Esprinet.

Organi del Patto

L'assemblea dei Soci Sindacati è l'organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L'assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è annuale ed al rinnovo provvede con apposita delibera l'assemblea dei Soci Sindacati.

Il Consiglio di Gestione provvede all'adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l'istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all'atto di costituzione del Patto ed eletto annualmente dall'Assemblea.

Estensione soggettiva del Patto

Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch'essi rivenditori di Information Technology e che abbiano i requisiti minimi di qualità per dimensioni aziendali, per indice di liquidità, per indebitamento, per Ros e per tassi di crescita degli acquisti in Esprinet anno su anno secondo specifiche che saranno determinate in un regolamento predisposto a cura del Consiglio di Gestione e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l'assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.

Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto

I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta dei tre quinti dei membri del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell'assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta l'esclusione).

Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.

Recesso dal Patto

Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l'avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati ai quali è riconosciuta facoltà di acquistare le azioni Esprinet del socio recedente.

Legge applicabile - clausola compromissoria

Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.

Iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese

L'Addendum al Patto sarà depositato ed iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano.

15 febbraio 2005

[EG.2.05.1]  


ESPRINET S.P.A.

Pubblicazione per estratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 e degli artt. 127 e seguenti del regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente integrato e modificato.

Si rende noto che i soggetti di seguito indicati hanno provveduto al rinnovo con modifiche delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito “Patto”), aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito “Esprinet”) quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto, sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito “Soci Sindacati”) in data 14 Marzo 2003 e rinnovato con modifiche l’8 Febbraio 2005 mediante sottoscrizione di un Addendum al Patto, ha ad oggetto complessivamente numero 360.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al 0,72% del capitale sociale.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

Socio Azioni conferite % sul totale conferito % sul capitale sociale
CAP S.P.A 20.000 5,26% 0,040%
CENTRO COMPUTER S.P.A. 20.000 5,26% 0,040%
CONVERGE S.P.A 20.000 5,26% 0,040%
DATAPROGRESS S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
DELTADATOR S.P.A. 20.000 5,26% 0,040%
ELMEC INFORMATICA S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
INFOTEL S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
INFOKLIX S.P.A 20.000 5,26% 0,040%
MIPS INFORMATICA S.P.A 20.000 5,26% 0,040%
PROJECT INFORMATICA S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
SED S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
SISTEMI H. S. S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
TECNOINFORMATICA S.P.A. 20.000 5,26% 0,040%
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. 20.000 5,26% 0,040%
VECOMP S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
VICENZA DATA S.P.A. 20.000 5,26% 0,040%
WINTECH S.R.L. 20.000 5,26% 0,040%
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 20.000 5,26% 0,040%
Totale 360.000 100% 0,72%
 

3. Contenuto del Patto

Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all’aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell’ambito di Esprinet, specialmente per l’eventualità che tale società possa adottare il voto di lista.

Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.

Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.

Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato di deposito alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto

In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l’esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all’assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

Il sindacato di blocco

In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione - esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società - e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo

Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza e potrà realizzarsi solo qualora sia raggiunto il consenso alla prosecuzione del Patto da parte di tanti soci che siano proprietari almeno dello 0,5% di quello che sarà di volta in volta il capitale sociale di Esprinet.

Organi del Patto

L’assemblea dei Soci Sindacati è l’organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L’assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è annuale ed al rinnovo provvede con apposita delibera l’assemblea dei Soci Sindacati.

Il Consiglio di Gestione provvede all’adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l’istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all’atto di costituzione del Patto ed eletto annualmente dall’Assemblea.

Estensione soggettiva del Patto

Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch’essi rivenditori di Information Technology e che abbiano i requisiti minimi di qualità per dimensioni aziendali, per indice di liquidità, per indebitamento, per Ros e per tassi di crescita degli acquisti in Esprinet anno su anno secondo specifiche che saranno determinate in un regolamento predisposto a cura del Consiglio di Gestione e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l’assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.

Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto

I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta dei tre quinti dei membri del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell’assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta l’esclusione).

Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.

Recesso dal Patto

Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’Ufficio di Segreteria. L’Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l’avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati ai quali è riconosciuta facoltà di acquistare le azioni Esprinet del socio recedente.

Legge applicabile - clausola compromissoria

Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L’arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.

Iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese

L’Addendum al Patto sarà depositato ed iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano.

13 settembre 2005

[EG.2.05.2]  


ESPRINET S.P.A.

In data 26 luglio 2004 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il “Patto”) avente ad oggetto la quantità di azioni ordinarie per ciascuno degli aderenti (di seguito le “Parti”) descritta nella successiva tabella (di seguito le “Azioni”) emesse da ESPRINET S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.410.651 diviso in n. 49.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

Formano oggetto del Patto n. 20.997.650 azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. rappresentanti complessivamente il 42,502% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

I soggetti aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella, riportante il numero di azioni conferite da ciascun soggetto:

Azionista Azioni conferite % sul capitale sociale % sul totale delle azioni sindacate
Francesco Monti 6.422.600 13,000% 30,587%
Giuseppe Calì 6.422.550 13,000% 30,587%
Paolo Stefanelli 6.422.500 13,000% 30,587%
Maurizio Rota 1.730.000 3,502% 8,239%
TOTALE 20.997.650 42,502% 100,000%

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Contenuto del Patto

Le parti si sono impegnate, per la durata del Patto a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati in sindacato.

Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal Patto.

Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti, nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente patto e ne sottoscrivano copia. Anche di tali trasferimenti dovrà essere data preventiva notizia alle altre Parti, al fine degli adempimenti del caso presso e per il tramite della Fiduciaria.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata fino al 26 aprile 2006.

6. Organi del Patto

Le Parti nominano il Segretario del Patto.

7. Sede del Patto

Il Patto di sindacato avrà sede presso la società Esprinet S.p.A. in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat n. 4.

8. Disponibilità delle Azioni

Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A., con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51.

9. Clausola Arbitrale

Qualunque controversia relativa al, o derivante dal Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un unico arbitro nominato su richiesta di qualsiasi Parte vi abbia interesse, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano; l’arbitrato sarà rituale secondo il diritto ed avrà sede a Milano. Con il lodo, l’Arbitro potrà altresì stabilire a carico di quale delle Parti debbano essere poste le spese del procedimento.

10. Deposito

Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

20 maggio 2005

[EG.3.04.1]  

PATTO SCIOLTO A DECORRERE DAL 26 APRILE 2006


 ESPRINET S.P.A.

Si rende noto che i soggetti di seguito indicati hanno provveduto al rinnovo con modifiche delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito "Patto"), aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito "Esprinet") quotate sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto, sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito "Soci Sindacati") in data 14 Marzo 2003 e rinnovato con modifiche l'8 Febbraio 2005 mediante sottoscrizione di un Addendum al Patto, ha ad oggetto complessivamente numero 360.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al 0,72% del capitale sociale.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

Socio

Azioni conferite

% sul
totale

% sul
capitale

1

CAP SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

2

CENTRO COMPUTER SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

3

CONVERGE SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

4

DELTADATOR SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

5

ELMEC INFORMATICA SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

6

INFOTEL SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

7

INFOKLIX SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

8

MIPS INFORMATICA SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

9

PROJECT INFORMATICA SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

10

SED SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

11

SISTEMI H.S. SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

12

TECNOINFORMATICA SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

13

T.T. TECNOSISTEMI SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

14

VECOMP SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

15

VICENZA DATA SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

16

WINTECH SRL

20.000

5,8824%

0,0405%

17

ZUCCHETTI INFORMATICA SPA

20.000

5,8824%

0,0405%

TOTALE

340.000

100,0000%

0,6882%


3. Contenuto del Patto

Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all'aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell'ambito di Esprinet, specialmente per l'eventualità che tale società possa adottare il voto di lista.

Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.

Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.

Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato di deposito alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto

In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l'esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all'assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

Il sindacato di blocco

In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione – esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società – e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo

Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza e potrà realizzarsi solo qualora sia raggiunto il consenso alla prosecuzione del Patto da parte di tanti soci che siano proprietari almeno dello 0,5% di quello che sarà di volta in volta il capitale sociale di Esprinet.

Organi del Patto

L'assemblea dei Soci Sindacati è l'organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L'assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è annuale ed al rinnovo provvede con apposita delibera l'assemblea dei Soci Sindacati.

Il Consiglio di Gestione provvede all'adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l'istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all'atto di costituzione del Patto ed eletto annualmente dall'Assemblea.

Estensione soggettiva del Patto

Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch'essi rivenditori di Information Technology e che abbiano i requisiti minimi di qualità per dimensioni aziendali, per indice di liquidità, per indebitamento, per Ros e per tassi di crescita degli acquisti in Esprinet anno su anno secondo specifiche che saranno determinate in un regolamento predisposto a cura del Consiglio di Gestione e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l'assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.

Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto

I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta dei tre quinti dei membri del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell'assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta l'esclusione).

Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.

Recesso dal Patto

Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l'avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati ai quali è riconosciuta facoltà di acquistare le azioni Esprinet del socio recedente.

Legge applicabile – clausola compromissoria

Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.

Iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese

L'Addendum al Patto sarà depositato ed iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano.

8 novembre 2005

[EG.2.05.3] 


ESPRINET S.P.A.
patto parasociale tra soci di esprinet s.p.a.

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 e dell’art. 131 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente integrato e modificato.

Il Patto di Sindacato di Voto e di Blocco avente ad oggetto azioni della Società Eprinet s.p.a. sottoscritto in data 14 Marzo 2003 e rinnovato con modifiche l’8 Febbraio 2005 (di seguito "Patto"), avente ad oggetto complessivamente numero 340.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna è stato sciolto anticipatamente.

I soci di Esprinet s.p.a. partecipanti al Patto (CAP S.p.a., Centro Computer S.p.a., Converge s.p.a., Deltadator S.p.a., Elmec Informatica s.r.l., Infotel s.r.l., Infoklix s.r.l., Mips Informatica s.p.a., Project Informatica s.p.a., Sed S.r.l., Sistemi Hardware & Software s.r.l., Tecnoinformatica s.p.a., T.T. Tecnosistemi s.p.a., Vecomp s.r.l., Vicenza Data s.p.a., Winning Technologies s.r.l., Zucchetti Informatica S.p.a.) hanno assunto la delibera di scioglimento all’unanimità con assemblea del Patto dello scorso 30 Giugno 2006.

7 luglio 2006

[EG.2.06.1]


ESPRINET S.P.A.

In data 20 aprile 2006 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il “Patto”) avente ad oggetto la quantità di azioni ordinarie per ciascuno degli aderenti (di seguito le “Parti”) descritta nella successiva tabella (di seguito le “Azioni”) emesse da Esprinet; il patto ha efficacia dal 27 aprile 2006 (in prosecuzione, senza soluzione di continuità, rispetto a precedente Patto di Sindacato stipulato in data 26 luglio 2004 tra alcuni degli attuali aderenti).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.410.651 diviso in n. 49.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite e conferende nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto inizialmente n. 26.108.880 azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. rappresentanti complessivamente il 52,847% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale (ricavate dal maggior numero complessivo di 28.558.880 azioni, pari a 57,867% del capitale della società attualmente di proprietà delle Parti).

2.2 I soggetti aderenti al Patto sono elencati nella seguente Tabella A, riportante il numero di azioni conferite in questa prima fase da ciascun soggetto:

Azionista

Azioni conferite

% su Capitale
Sociale

% sul totale delle
azioni sindacate

Francesco Monti

8.232.070

16,663%

31,530%

Giuseppe Calì

7.732.000

15,650%

29,614%

Paolo Stefanelli

7.730.500

15,647%

29,609%

Maurizio Rota

2.314.310

4,684%

8,864%

Alessandro Cattani

100.000

0,202%

0,383%

Totale

26.108.880

52,847%

100,000%

 

2.4. Ad avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale di Esprinet da € 7.410.651,00 sino ad un massimo di € 7.860.651,00 in forza della delibera assembleare 27 aprile 2004, le parti Maurizio Rota e Alessandro Cattani apporteranno nel Patto rispettivamente ulteriori 200.000 e ulteriori 400.000 azioni ordinarie Esprinet da nominali € 0,15 (ricavate da quelle che essi avranno rispettivamente ricevuto in forza dell’esecuzione del relativo Stock Option Plan), essendo prevista, al contrario, la libera vendita del maggior numero di azioni che ciascuna delle Parti già possiede oppure verrà a possedere in esecuzione del più volte menzionato Stock Option Plan rispetto ai quantitativi indicati nella Tabella A che precede e nella successiva ulteriore Tabella B, nella quale è rappresentata la configurazione del Patto nella seconda fase:

 

 

Azionista

Azioni conferite

% su Capitale
Sociale di € 7.860.651,00

% sul totale delle
azioni sindacate

Francesco Monti

8.232.070

15,709%

30,821%

Giuseppe Calì

7.732.000

14,755%

28,949%

Paolo Stefanelli

7.730.500

14,752%

28,944%

Maurizio Rota

2.514.310

4,798%

9,414%

Alessandro Cattani

500.000

0,954%

1,872%

Totale

26.708.880

50,967%

100,000%

 

 

2.5 Danno atto le Parti che, nel caso in cui uno o più tra gli altri aventi diritto alla sottoscrizione del Piano di Stock Option 27 aprile 2004 non esercitassero le rispettive opzioni, le percentuali sul capitale sociale evidenziate nella Tabella B subirebbero conseguente variazione, con un massimo del 52,469% (rispetto al 50,967%) del totale di azioni conferite al Patto rispetto al capitale sociale di Esprinet post aumento. 

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Contenuto del Patto

4.1 Sindacato di blocco.

4.1.1   Le Parti sono impegnate, per la durata del Patto, a non trasferire ad alcun titolo, in Borsa o fuori Borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati in sindacato.

4.1.2     Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal Patto.

4.1.3   Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo:

a) che vengano eseguiti all’interno dei partecipanti al Patto (non tali da comportare modifica rispetto a quanto indicato al precedente punto 3);

b) che siano approvati all’unanimità da tutte le Parti;

c) che avvengano a favore di parenti fino al 3° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia;

d) che avvengano, per quanto riguarda la Parte Alessandro Cattani, a favore di un Trust da esso costituito allo scopo.

4.1.4   Di tutti i trasferimenti consentiti dovrà essere data preventiva notizia alle altre Parti, al fine degli adempimenti del caso presso e per il tramite della Fiduciaria depositaria dei titoli.

4.1.5   Ciascuna Parte si impegna a non effettuare acquisti di azioni della società per tutta la durata del Patto senza preventiva autorizzazione delle altre Parti, con eccezione di acquisti di azioni eventualmente rivenienti da piani di stock option o incentivazione azionaria in genere.

4.1.6   Ciascuna Parte si impegna a conferire nel Patto, entro 5 giorni dall’acquisto, tutte le azioni di cui dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo, con la sola eccezione delle azioni eventualmente rivenienti da piani di stock option o incentivazione azionaria in genere; ciò peraltro, per quanto riguarda la Parte Alessandro Cattani, sino a concorrenza del massimo complessivo conferibile di numero 2.000.000 di azioni.

4.1.7   In deroga al principio dell’unanimità per la autorizzazione alle vendite sopra previsto al punto 4.1.3, per quanto riguarda numero 10.220.000 azioni ordinarie Esprinet conferite al Patto dalle Parti Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli e Maurizio Rota (pari complessivamente al 19,502% del capitale sociale massimo di € 7.860.451,00 quale risultante a valle dell’aumento previsto dal Piano di Stock Option 27 aprile 2004 o alla maggior percentuale risultante in caso di non totale sottoscrizione del capitale per mancato esercizio di opzioni da parte di terzi aventi diritto), le Parti stabiliscono che la vendita possa essere autorizzata, in una o più volte sino a concorrenza del totale, con il consenso di tre su quattro tra i suddetti titolari di azioni (con esclusione quindi della Parte Alessandro Cattani), peraltro unicamente nel caso di vendite da effettuarsi nell’ambito di placement ad investitori istituzionali e/o industriali del settore.

4.1.8   Nell’ipotesi di decisioni di vendita delle azioni di cui al precedente punto, le Parti interessate (con esclusione quindi della Parte Alessandro Cattani) pattuiscono che la messa a disposizione per il placement comporterà in ogni caso automatico obbligo di co-vendita da parte di dette quattro Parti, secondo le seguenti percentuali (con arrotondamento di eventuali frazioni all'intiero superiore e sottrazione di eventuali differenze frazionali dall'ammontare netto previsto per la parte Francesco Monti):

Francesco Monti 32,377% del totale delle azioni vendute in ogni placement

Giuseppe Calì 27,484% del totale delle azioni vendute in  ogni placement

Paolo Stefanelli 28,246% del totale delle azioni vendute in ogni placement

Maurizio Rota 11,893% del totale delle azioni vendute in ogni placement

4.1.9   Ciascuna delle parti interessate si riserva la facoltà, in occasione degli eventuali placement ad investitori istituzionali e/o industriali e nel limite di quanto riguarda un massimo di un terzo delle azioni che dovrebbero essere conferite al placement secondo le percentuali definite al precedente punto, di limitare la propria partecipazione alla co-vendita a  minore percentuale rispetto a quella prevista al punto precedente; ciò peraltro alla essenziale condizione che la differenza di azioni a saturazione della percentuale sopra prevista venga preventivamente da essa donata ad una o più Fondazioni di diritto italiano aventi per scopo beneficenza ed assistenza.

4.2 Sindacato di Voto.

4.2.1   I partecipanti al Patto sono obbligati, per tutta la durata di esso, a trasferire l’esercizio dei diritti di voto sulle azioni sindacate al soggetto designato, di volta in volta, dalla Assemblea delle Parti, che dovrà essere tenuta almeno 5 giorni prima di ogni Assemblea Sociale di qualsiasi tipo, su convocazione da parte del Presidente del Patto.

4.2.2   I partecipanti al Patto stabiliscono che, nella Assemblea delle Parti, la designazione del soggetto delegato a partecipare all’Assemblea della società e le indicazioni e/o i principi ai quali dovrà attenersi saranno assunte con maggioranza di almeno il 67% delle azioni conferite al Patto, che rappresentino peraltro altresì la maggioranza del numero di votanti pari ad almeno il 67% dei votanti arrotondato al numero intero superiore (con la precisazione che in caso di cessione delle quote ad eredi in ipotesi di successione, varranno come numero di votanti le frazioni derivate dall’intero scisso).

4.2.3 In caso di mancato raggiungimento del quorum al punto 4.2.2 che precede, sarà il Presidente del Patto a partecipare all'Assemblea della società, con facoltà di decidere autonomamente su ogni singola deliberazione secondo quello che riterrà il miglior interesse dei partecipanti al Patto, tenuto peraltro conto degli interessi della società; il Presidente del Patto avrà facoltà di eventualmente designare il soggetto destinato a partecipare all’assemblea della società, dandogli le indicazioni e/o i principi da applicare nell'esercizio del suo mandato di voto.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata fino al 27 aprile 2009; tuttavia per quanto attiene le azioni apportate dalla Parte Alessandro Cattani (sia come previsti dalla Tabella A sia come previsti dalla ulteriore Tabella B, sia risultanti da ulteriori apporti), il caso di sua morte comporterà lo scioglimento parziale del Patto, con libera vendibilità delle relative azioni.

6. Organi del Patto

6.1 Le Parti nominano all’unanimità un Presidente ed un Segretario del Patto, che non possono essere Parti del Patto, che resteranno in carica per la durata del Patto; nel caso di dimissioni o di indisponibilità all’esercizio delle rispettive funzioni del Presidente o del Segretario nominato, il nuovo Presidente e/o il nuovo Segretario dovranno essere nominati a maggioranza semplice dei partecipanti al Patto, indipendentemente dal numero di azioni conferite.

6.2 Le Parti nominano inizialmente quali Presidente l’avvocato Paolo Fubini e quale Segretario l'avvocato Luca Jeantet.

7. Assemblea del Patto

7.1 Le Assemblee del Patto si terranno ogni volta che ne emerga necessità, su convocazione, con preavviso di 5 giorni, da parte del Presidente in carica e, in sua assenza o impedimento, da parte del Segretario. In caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi l’Assemblea potrà essere convocata da una qualsiasi delle Parti.

7.2 Alle Assemblee parteciperà, senza diritto di voto, il Presidente del Patto. L'Assemblea adotterà, all'unanimità o quanto meno con le diverse maggioranze rappresentative e deliberative previste dal Patto per specifiche ipotesi, tutte le decisioni opportune per la realizzazione degli obiettivi del Patto, fermo restando che in ogni caso, in assenza di raggiungimento di quorum costitutivo o deliberativo, le decisioni di competenza del Patto spetteranno autonomamente ed insindacabilmente al Presidente del Patto che provvederà ad adottarle ed eseguirle secondo quello che riterrà il miglior interesse dei partecipanti al Patto, tenuto peraltro conto degli interessi della società.

8. Sede del Patto

Il Patto di Sindacato ha sede presso il Segretario del Patto, presso il quale dovrà essere effettuata qualsiasi comunicazione tra le Parti.

9. Disponibilità delle Azioni

L'amministrazione delle azioni conferite al Patto viene affidata alla Società Istifid S.p.A., con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, fiduciaria per ciascuna delle Parti che hanno rilasciato ad essa girata per procura. Le Parti potranno depositare le azioni presso propri intermediari istituzionali, informandone il Patto e la società fiduciaria.

10. Deposito

Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

22 aprile 2006

[EG.4.06.1]  


  ESPRINET S.P.A.
 

Si rende nota l’esistenza di pattuizioni di natura parasociale (di seguito “Patto”) stipulate tra i soggetti di seguito indicati, aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito “Esprinet”).

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore
nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

Il Patto, sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito “Soci Sindacati”) in data 27 Settembre 2006, ha ad oggetto complessivamente numero 127.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al
0,243% del capitale sociale.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

 

Socio

Azioni conferite % sul
totale
 
% sul
capitale
1 CAP SPA 7.500 5,88% 0,0143%
2 CENTRO COMPUTER SPA 7.500 5,88% 0,0143%
3 CONVERGE SPA 7.500 5,88% 0,0143%
4 DELTADATOR SPA 7.500 5,88% 0,0143%
5 ELMEC INFORMATICA SRL 7.500 5,88% 0,0143%
6 INFOTEL SRL  7.500 5,88% 0,0143%
7 INFOKLIX SPA  7.500 5,88% 0,0143%
8 MIPS INFORMATICA SPA 7.500 5,88% 0,0143%
9 PROJECT INFORMATICA SRL 7.500 5,88% 0,0143%
10 SED SRL 7.500 5,88% 0,0143%
11 SISTEMI H.S. SRL 7.500 5,88% 0,0143%
12 GRUPPO TECNOINFORMATICA SPA 7.500 5,88% 0,0143%
13 T.T. TECNOSISTEMI SPA 7.500 5,88% 0,0143%
14 VECOMP SRL 7.500 5,88% 0,0143%
15 VICENZA DATA SPA 7.500 5,88% 0,0143%
16 WINTECH SRL 7.500 5,88% 0,0143%
17 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA 7.500 5,88% 0,0143%
  TOTALE 127.500 100%  0,243%
 


3. Contenuto del Patto

Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all’aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell’ambito di Esprinet.
Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.
Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.
Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato di deposito alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto

In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l’esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all’assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

Il sindacato di blocco

In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione – esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società – e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo

Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Organi del Patto

L’assemblea dei Soci Sindacati è l’organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L’assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.

Consultazione scritta Le decisioni dei Soci Sindacati potranno essere assunte anche attraverso consultazione scritta. In questo caso il testo della delibera da assumere sarà inviato a tutti i Soci Sindacati a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo Fax. Ciascun socio sindacato dovrà inviare conferma all’Ufficio di Segreteria 10 giorni dopo la ricezione della comunicazione contenente la delibera a mezzo fax o posta elettronica certificata. La decisione
sarà assunta se perviene all’Ufficio di Segreteria il consenso della maggioranza assoluta dei Soci Sindacati.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è biennale.

Il Consiglio di Gestione provvede all’adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l’istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all’atto di costituzione del Patto per la durata di 2 anni.

Estensione soggettiva del Patto

Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch’essi direttamente o indirettamente rivenditori di Information Technology e rispondano ai requisiti oggettivi che saranno determinati in un regolamento predisposto a cura del Consiglio di Gestione ed approvato dall’Assemblea e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l’Assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.

Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto

I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell’assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta
l’esclusione). Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.

Recesso dal Patto

Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’Ufficio di Segreteria. L’Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l’avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati.

Legge applicabile – clausola compromissoria

Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L’arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.
Iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese
L’Addendum al Patto sarà depositato ed iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano.

5 ottobre 2006

[EG.5.06.1]


 ESPRINET S.P.A.

Con riferimento al Patto parasociale del 20 aprile 2006 relativo alle azioni ordinarie della società Esprinet S.p.A. stipulato tra i Signori Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani, depositato presso il Registro Imprese in data 21 aprile 2006, si comunica:

  1. che si è verificata l’ipotesi prevista al punto 2.4 del Patto, essendo stata data esecuzione all’aumento del capitale di Esprinet all’importo di € 7.860.651,00;
  2. che non si è verificata l’ipotesi prevista al punto 2.5 del Patto, in quanto tutti gli aventi diritto alla sottoscrizione del Piano di Stock Option 27 aprile 2004 hanno esercitato le rispettive opzioni;
  3. che i signori Maurizio Rota e Alessandro Cattani hanno apportato, come previsto al già citato punto 2.4 del Patto, rispettivamente ulteriori 200.000 ed ulteriori 400.000 azioni ordinarie Esprinet da nominali euro 0,15;
  4. che, per effetto dei suddetti eventi, l’attuale consistenza del Patto di Sindacato di Blocco e di Voto è la seguente:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto n. 26.708.880 azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. rappresentanti complessivamente il 50,967% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

2.2 I soggetti aderenti al Patto sono elencati nella seguente Tabella riportante il numero di azioni conferite da ciascun soggetto:

Azionista

Azioni conferite

% su capitale
Sociale di
7.860.651,00

% sul totale delle
azioni sindacate

Francesco Monti

8.232.070

15,709%

30,821 %

Giuseppe Calì

7.732.000

14,755%

28,949%

Paolo Stefanelli

7.730.500

14,752%

28,944%

Maurizio Rota

2.514.310

4,798%

9,414%

Alessandro Cattani

500.000

0,954%

1,872%

Totale

26.708.880

50,967%

100,000%

 

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Contenuto del Patto

4.1 Sindacato di blocco.

4.1.1 Le Parti sono impegnate, per la durata del Patto, a non trasferire ad alcun titolo, in Borsa o fuori Borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati in sindacato.

4.1.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal Patto.

4.1.3 Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo:

a) che vengano eseguiti all’interno dei partecipanti al Patto (non tali da comportare modifica rispetto a quanto indicato al precedente punto 3);

b) che siano approvati all’unanimità da tutte le Parti;

c) che avvengano a favore di parenti fino al 3° grado a condizione che essi dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia;

d) che avvengano, per quanto riguarda la Parte Alessandro Cattani, a favore di un Trust da esso costituito allo scopo.

4.1.4 Di tutti i trasferimenti consentiti dovrà essere data preventiva notizia alle altre Parti, al fine degli adempimenti del caso presso e per il tramite della Fiduciaria depositaria dei titoli.

4.1.5 Ciascuna Parte si impegna a non effettuare acquisti di azioni della società per tutta la durata del Patto senza preventiva autorizzazione delle altre Parti, con eccezione di acquisti di azioni eventualmente rivenienti da piani di stock option o incentivazione azionaria in genere.

4.1.6 Ciascuna Parte si impegna a conferire nel Patto, entro 5 giorni dall’acquisto, tutte le azioni di cui dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo, con la sola eccezione delle azioni eventualmente rivenienti da piani di stock option o incentivazione azionaria in genere; ciò peraltro, per quanto riguarda la Parte Alessandro Cattani, sino a concorrenza del massimo complessivo conferibile di numero 2.000.000 di azioni.

4.1.7 In deroga al principio dell’unanimità per la autorizzazione alle vendite sopra previsto al punto 4.1.3, per quanto riguarda numero 10.220.000 azioni ordinarie Esprinet conferite al Patto dalle Parti Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli e Maurizio Rota (pari complessivamente al 19,502% del capitale sociale), le Parti stabiliscono che la vendita possa essere autorizzata, in una o più volte sino a concorrenza del totale, con il consenso di tre su quattro tra i suddetti titolari di azioni (con esclusione quindi della Parte Alessandro Cattani), peraltro unicamente nel caso di vendite da effettuarsi nell’ambito di placement ad investitori istituzionali e/o industriali del settore.

4.1.8 Nell’ipotesi di decisioni di vendita delle azioni di cui al precedente punto, le Parti interessate (con esclusione quindi della Parte Alessandro Cattani) pattuiscono che la messa a disposizione per il placement comporterà in ogni caso automatico obbligo di co-vendita da parte di dette quattro Parti, secondo le seguenti percentuali (con arrotondamento di eventuali frazioni all'intiero superiore e sottrazione di eventuali differenze frazionali dall'ammontare netto previsto per la parte Francesco Monti):

Francesco Monti 32,377% del totale delle azioni vendute in ogni placement

Giuseppe Calì 27,484% del totale delle azioni vendute in ogni placement

Paolo Stefanelli 28,246% del totale delle azioni vendute in ogni placement

Maurizio Rota 11,893% del totale delle azioni vendute in ogni placement

4.1.9 Ciascuna delle parti interessate si riserva la facoltà, in occasione degli eventuali placement ad investitori istituzionali e/o industriali e nel limite di quanto riguarda un massimo di un terzo delle azioni che dovrebbero essere conferite al placement secondo le percentuali definite al precedente punto, di limitare la propria partecipazione alla co-vendita a minore percentuale rispetto a quella prevista al punto precedente; ciò peraltro alla essenziale condizione che la differenza di azioni a saturazione della percentuale sopra prevista venga preventivamente da essa donata ad una o più Fondazioni di diritto italiano aventi per scopo beneficenza ed assistenza.

4.2 Sindacato di Voto.

4.2.1 I partecipanti al Patto sono obbligati, per tutta la durata di esso, a trasferire l’esercizio dei diritti di voto sulle azioni sindacate al soggetto designato, di volta in volta, dalla Assemblea delle Parti, che dovrà essere tenuta almeno 5 giorni prima di ogni Assemblea Sociale di qualsiasi tipo, su convocazione da parte del Presidente del Patto.

4.2.2 I partecipanti al Patto stabiliscono che, nella Assemblea delle Parti, la designazione del soggetto delegato a partecipare all’Assemblea della società e le indicazioni e/o i principi ai quali dovrà attenersi saranno assunte con maggioranza di almeno il 67% delle azioni conferite al Patto, che rappresentino peraltro altresì la maggioranza del numero di votanti pari ad almeno il 67% dei votanti arrotondato al numero intero superiore (con la precisazione che in caso di cessione delle quote ad eredi in ipotesi di successione, varranno come numero di votanti le frazioni derivate dall’intero scisso).

4.2.3 In caso di mancato raggiungimento del quorum al punto 4.2.2 che precede, sarà il Presidente del Patto a partecipare all'Assemblea della società, con facoltà di decidere autonomamente su ogni singola deliberazione secondo quello che riterrà il miglior interesse dei partecipanti al Patto, tenuto peraltro conto degli interessi della società; il Presidente del Patto avrà facoltà di eventualmente designare il soggetto destinato a partecipare all’assemblea della società, dandogli le indicazioni e/o i principi da applicare nell'esercizio del suo mandato di voto.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata fino al 27 aprile 2009; tuttavia per quanto attiene le azioni apportate dalla Parte Alessandro Cattani (sia come previsti dalla Tabella di cui al punto 2.2, sia risultanti da ulteriori apporti), il caso di sua morte comporterà lo scioglimento parziale del Patto, con libera vendibilità delle relative azioni.

6. Organi del Patto

6.1 Le Parti nominano all’unanimità un Presidente ed un Segretario del Patto, che non possono essere Parti del Patto, che resteranno in carica per la durata del Patto; nel caso di dimissioni o di indisponibilità all’esercizio delle rispettive funzioni del Presidente o del Segretario nominato, il nuovo Presidente e/o il nuovo Segretario dovranno essere nominati a maggioranza semplice dei partecipanti al Patto, indipendentemente dal numero di azioni conferite.

6.2 Le Parti nominano inizialmente quali Presidente l’avvocato Paolo Fubini e quale Segretario l'avvocato Luca Jeantet.

7. Assemblea del Patto

7.1 Le Assemblee del Patto si terranno ogni volta che ne emerga necessità, su convocazione, con preavviso di 5 giorni, da parte del Presidente in carica e, in sua assenza o impedimento, da parte del Segretario. In caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi l’Assemblea potrà essere convocata da una qualsiasi delle Parti.

7.2 Alle Assemblee parteciperà, senza diritto di voto, il Presidente del Patto. L'Assemblea adotterà, all'unanimità o quanto meno con le diverse maggioranze rappresentative e deliberative previste dal Patto per specifiche ipotesi, tutte le decisioni opportune per la realizzazione degli obiettivi del Patto, fermo restando che in ogni caso, in assenza di raggiungimento di quorum costitutivo o deliberativo, le decisioni di competenza del Patto spetteranno autonomamente ed insindacabilmente al Presidente del Patto che provvederà ad adottarle ed eseguirle secondo quello che riterrà il miglior interesse dei partecipanti al Patto, tenuto peraltro conto degli interessi della società.

8. Sede del Patto

Il Patto di Sindacato ha sede presso il Segretario del Patto, presso il quale dovrà essere effettuata qualsiasi comunicazione tra le Parti.

9. Disponibilità delle Azioni

L'amministrazione delle azioni conferite al Patto viene affidata alla Società Istifid S.p.A., con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, fiduciaria per ciascuna delle Parti che hanno rilasciato ad essa girata per procura. Le Parti potranno depositare le azioni presso propri intermediari istituzionali, informandone il Patto e la società fiduciaria.

10. Deposito

Il Patto è stato depositato entro i termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

22 luglio 2006

[EG.4.06.2]


  ESPRINET S.P.A.

Si rende nota l’esistenza di pattuizioni di natura parasociale (di seguito "Patto") stipulate tra i soggetti di seguito indicati, aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito "Esprinet").

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

Il Patto è stato sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito "Soci Sindacati") in data 27 Settembre 2006 ed ha ad oggetto complessivamente numero 127.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al 0,243% del capitale sociale. In data 5 Giugno 2008 i Soci Sindacati hanno dichiarato all’unanimità il rinnovo del Patto fino al 27 Settembre 2010.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

  

Socio

Azioni conferite

% sul
totale

% sul
capitale

1

CAP SPA

7.500

5,88%

0,0143%

2

CENTRO COMPUTER SPA

7.500

5,88%

0,0143%

3

CONVERGE SPA

7.500

5,88%

0,0143%

4

DADAGROUP SPA(*)

7.500

5,88%

0,0143%

5

ELMEC INFORMATICA SRL

7.500

5,88%

0,0143%

6

INFOTEL SRL

7.500

5,88%

0,0143%

7

INFOKLIX SPA

7.500

5,88%

0,0143%

8

MIPS INFORMATICA SPA

7.500

5,88%

0,0143%

9

PROJECT INFORMATICA SRL

7.500

5,88%

0,0143%

10

SED SRL

7.500

5,88%

0,0143%

11

SISTEMI H.S. SRL

7.500

5,88%

0,0143%

12

GRUPPO TECNOINFORMATICA SPA

7.500

5,88%

0,0143%

13

T.T. TECNOSISTEMI SPA

7.500

5,88%

0,0143%

14

VECOMP SRL

7.500

5,88%

0,0143%

15

VICENZA DATA SPA

7.500

5,88%

0,0143%

16

WINTECH SPA

7.500

5,88%

0,0143%

17

ZUCCHETTI INFORMATICA SPA

7.500

5,88%

0,0143%

 

TOTALE

127.500

100%

0,243%



(*) La società DELTADATOR SPA ha modificato la propria ragione sociale in DADAGROUP SPA.

3. Contenuto del Patto

Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all’aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell’ambito di Esprinet.

Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.

Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.

Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato di deposito alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto

In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l’esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all’assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

Il sindacato di blocco

In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione – esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società – e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo

Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Organi del Patto

L’assemblea dei Soci Sindacati è l’organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L’assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.

Consultazione scritta Le decisioni dei Soci Sindacati potranno essere assunte anche attraverso consultazione scritta. In questo caso il testo della delibera da assumere sarà inviato a tutti i Soci Sindacati a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo Fax. Ciascun socio sindacato dovrà inviare conferma all’Ufficio di Segreteria 10 giorni dopo la ricezione della comunicazione contenente la delibera a mezzo fax o posta elettronica certificata. La decisione sarà assunta se perviene all’Ufficio di Segreteria il consenso della maggioranza assoluta dei Soci Sindacati.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è biennale.

Il Consiglio di Gestione provvede all’adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l’istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all’atto di costituzione del Patto per la durata di 2 anni.

Estensione soggettiva del Patto

Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch’essi direttamente o indirettamente rivenditori di Information Technology e rispondano ai requisiti oggettivi che saranno determinati in un regolamento predisposto a cura del Consiglio di Gestione ed approvato dall’Assemblea e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l’Assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.

Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto

I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell’assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta l’esclusione).

Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.

Recesso dal Patto

Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’Ufficio di Segreteria. L’Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l’avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati.

Legge applicabile – clausola compromissoria

Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L’arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.

Iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è depositato ed iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano.

10 giugno 2008

[EG.5.08.1]


 ESPRINET S.P.A.

Si rende nota l’esistenza di pattuizioni di natura parasociale (di seguito “Patto”) stipulate tra i soggetti di seguito indicati, aventi ad oggetto azioni della società Esprinet S.p.A. (di seguito “Esprinet”).

1. La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 05091320159, avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

Il Patto è stato sottoscritto dai soggetti indicati nel successivo paragrafo 2 (di seguito “Soci Sindacati”) in data 27 Settembre 2006 ed ha ad oggetto complessivamente numero 120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna di Esprinet, corrispondenti al 0,229% del capitale sociale. In data 5 Giugno 2008 i Soci Sindacati hanno dichiarato all’unanimità il rinnovo del Patto fino al 27 Settembre 2010.

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Il Patto è sottoscritto dai soggetti indicati nella tabella che segue e riporta, per ciascuno di essi, il numero delle azioni specificamente indicato. Si indica, inoltre, la percentuale di azioni da ciascuno conferite sia rispetto al numero totale delle azioni del capitale sociale, sia rispetto al totale delle azioni sindacate.

   Socio

Azioni conferite

% sul totale

% sul capitale

1 CAP SPA

7.500

6,25%

0,0143%

2 CENTRO COMPUTER SPA

7.500

6,25%

0,0143%

3 CONVERGE SPA

7.500

6,25%

0,0143%

4 DEDAGROUP SPA

7.500

6,25%

0,0143%

5 ELMEC INFORMATICA SRL

7.500

6,25%

0,0143%

6 INFOTEL SRL

7.500

6,25%

0,0143%

7 MIPS INFORMATICA SPA

7.500

6,25%

0,0143%

8 PROJECT INFORMATICA SRL

7.500

6,25%

0,0143%

9 SED SRL

7.500

6,25%

0,0143%

10 SISTEMI H.S. SRL

7.500

6,25%

0,0143%

11 GRUPPO TECNOINFORMATICA SPA

7.500

6,25%

0,0143%

12 T.T. TECNOSISTEMI SPA

7.500

6,25%

0,0143%

13 VECOMP SRL

7.500

6,25%

0,0143%

14 VICENZA DATA SPA

7.500

6,25%

0,0143%

15 WINTECH SPA

7.500

6,25%

0,0143%

16 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA

7.500

6,25%

0,0143%

TOTALE

120.000

100,00%

0,229%



3. Contenuto del Patto

Il Patto raggruppa e rappresenta le rispettive partecipazioni dei Soci Sindacati, tutti rivenditori di Information Technologies e clienti di Esprinet, allo scopo di dare maggiore evidenza alla loro presenza nel corpo sociale di Esprinet, per la diversa portata conseguente all’aggregazione e per poter utilizzare la rilevanza della sommatoria dei singoli apporti azionari nell’ambito di Esprinet.

Il Patto contiene vincoli di voto e di blocco per tutte le azioni sindacate e sarà automaticamente esteso a tutte le azioni acquisite dai Soci Sindacati a seguito di eventuali aumenti di capitale a titolo gratuito di Esprinet durante la vigenza del Patto.
Il Patto potrà essere esteso, a date condizioni, a soggetti che abbiano la medesima vocazione soggettiva e collocazione oggettiva rispetto ai Soci Sindacati.

Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi nascenti dal sindacato di blocco, è conferito mandato di deposito alla società fiduciaria Istifid S.p.A., corrente in Milano, viale Edoardo Jenner 51.

Il sindacato di voto

In forza del Patto di voto ciascuno dei Soci Sindacati per tutta la durata originaria e prorogata di esso dovrà trasferire l’esercizio dei diritti di voto sulle azioni alle persone designate, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci sindacati. Il delegato parteciperà all’assemblea dei soci di Esprinet e voterà secondo le indicazioni espresse nella delibera dei Soci Sindacati.

Il sindacato di blocco

In forza del sindacato di blocco vige per tutta la durata originaria e prorogata del Patto un divieto di alienazione – esteso anche a qualsiasi tipo di azione o titolo emesso da Esprinet o convertibile o scambiabile con azioni o con altri titoli della società – e un divieto di costituire pegno e di compiere o annunciare operazioni sulle azioni sindacate.

Durata e rinnovo

Il Patto ha durata di 2 anni dalla stipula e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di 2 anni. La proroga dovrà essere effettuata dai Soci Sindacati con dichiarazione da rendersi in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Organi del Patto

L’assemblea dei Soci Sindacati è l’organo attraverso cui i Soci Sindacati esprimono deliberazioni e indirizzi per la gestione del Patto stesso.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Sindacati, salvo maggioranze più elevate per specifici argomenti. L’assemblea si riunisce 20 giorni prima di ogni assemblea dei soci della Esprinet e ogni volta che ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio di Gestione o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci Sindacati.
Consultazione scritta Le decisioni dei Soci Sindacati potranno essere assunte anche attraverso consultazione scritta. In questo caso il testo della delibera da assumere sarà inviato a tutti i Soci Sindacati a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo Fax. Ciascun socio sindacato dovrà inviare conferma all’Ufficio di Segreteria 10 giorni dopo la ricezione della comunicazione contenente la delibera a mezzo fax o posta elettronica certificata. La decisione sarà assunta se perviene all’Ufficio di Segreteria il consenso della maggioranza assoluta dei Soci Sindacati.
Al Consiglio di Gestione spetta la gestione strategica ed economica del Patto ed è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e quattro componenti ordinari. I primi componenti del Comitato di Gestione sono nominati nel Patto. Il mandato è biennale.

Il Consiglio di Gestione provvede all’adempimento di tutte le procedure previste a carico del Patto nei confronti dei soggetti sindacati e della Esprinet nonché nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato attraverso l’istituzione di un Ufficio di Segreteria nominato per la prima volta all’atto di costituzione del Patto per la durata di 2 anni.

Estensione soggettiva del Patto

Il Patto potrà essere esteso a soci di Esprinet che siano anch’essi direttamente o indirettamente rivenditori di Information Technology e rispondano ai requisiti oggettivi che saranno determinati in un regolamento predisposto a cura del Consiglio di Gestione ed approvato dall’Assemblea e purché, su proposta unanime del Consiglio di Gestione, l’Assemblea del Patto esprima voto favorevole superiore ai due terzi dei Soci Sindacati.
Le azioni dei nuovi aderenti saranno vincolate sino alla successiva scadenza del Patto e i nuovi aderenti dovranno espressamente accettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal Patto medesimo.

Esclusione dal Patto

I Soci Sindacati potranno essere esclusi prima della scadenza su proposta del Consiglio di Gestione o di un terzo degli altri Soci Sindacati, con deliberazione dell’assemblea del Patto approvata da due terzi dei componenti (escluso il voto del soggetto di cui è proposta l’esclusione).
Le azioni dei Soci Sindacati esclusi saranno immediatamente liberate.

Recesso dal Patto

Ogni Socio Sindacato potrà recedere con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’Ufficio di Segreteria. L’Ufficio di Segreteria dovrà comunicare l’avvenuto esercizio del diritto agli altri Soci Sindacati.
 
Legge applicabile – clausola compromissoria

Qualunque controversia è rimessa alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato su richiesta di qualsiasi parte vi abbia interesse dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. L’arbitrato sarà rituale e inappellabile e avrà sede a Milano.

Iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto è depositato ed iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano.

30 giugno 2009

[EG.5.09.1]

Patto non più rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/98


 ESPRINET S.P.A.

 Con riferimento al Patto parasociale del 20 aprile 2006 relativo alle azioni ordinarie della società Esprinet S.p.A. stipulato tra i Signori Francesco Monti, Giuseppe Calì, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani, depositato presso il Registro Imprese in data 21 aprile 2006, si comunica:

- che in data 18/03/2009, per accordo tra i soggetti indicati in epigrafe, l’art. 9, avente oggetto "Disponibilità delle Azioni", del testo originario del Patto è stato abrogato con efficacia immediata;

- che in data 18 marzo 2009 tra i soggetti indicati in epigrafe, è stato sottoscritto un accordo modificativo del Patto di Sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto la quantità di azioni ordinarie per ciascuno degli aderenti (di seguito le "Parti" o alternativamente "Soggetti Aderenti") descritta nella successiva Tabella (di seguito le "Azioni") emesse da Esprinet s.p.a.; tale accordo modificativo ha efficacia dal 27 aprile 2009 (in prosecuzione, senza soluzione di continuità rispetto al precedente Patto di Sindacato stipulato in data 26 luglio 2004 e rinnovato in data 20 aprile 2006 tra gli attuali partecipanti);

- che per effetto dei suddetti eventi, la formulazione del Patto di Sindacato risulta la seguente, con le date di efficacia sopra specificate (si riporta la versione modificata).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese (MI), Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, C.F. 05091320159, (di seguito anche la "Società") avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto n. 26.708.880 azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. rappresentanti complessivamente il 50,967% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

2.2 I soggetti aderenti al Patto sono elencati nella seguente Tabella riportante il numero di azioni conferite da ciascun soggetto:

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Azionista

Azioni conferite

% su Capitale Sociale di € 7.860.651,00

% sul totale delle azioni sindacate

Francesco Monti

8.232.070

15,709%

30,821%

Giuseppe Calì

7.732.000

14,755%

28,949%

Paolo Stefanelli

7.730.500

14,752%

28,944%

Maurizio Rota

2.514.310

4,798%

9,414%

Alessandro Cattani

500.000

0,954%

1,872%

Totale 26.708.880

50,967%

100,000%


3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Contenuto del Patto

Le Parti costituiscono con il presente accordo:

i. un sindacato di disciplina del trasferimento delle Azioni ("Sindacato di Blocco"), nei termini di cui al successivo articolo 4.1; e

ii. un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") nei termini di cui al successivo articolo 4.2.

Gli organi del sindacato sono: l’Assemblea, il Presidente e il Segretario disciplinati nei successivi articoli 6 e 7.

4.1 Sindacato di blocco

4.1.1 Le Parti sono impegnate, per la durata del Patto, a non trasferire ad alcun titolo, in Borsa o fuori Borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati in sindacato.

4.1.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest’ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal Patto.

4.1.3 Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo:

a) che vengano eseguiti all’interno dei Soggetti aderenti al Patto (non tali da comportare modifica rispetto a quanto indicato al precedente articolo 3) sempreché:

i. il Soggetto Aderente che intenda trasferire a titolo oneroso tutte o parte delle proprie Azioni si conformi all’obbligo di offrirle agli altri Soggetti Aderenti i quali avranno il diritto di acquistarle pro-quota ad un prezzo pari alla media aritmetica delle quotazioni registrate nei 45 giorni di calendario anteriori alla data di comunicazione al Presidente del proprio intendimento di vendere, e nei 30 giorni di calendario successivi a tale data. Le Azioni poste in vendita che formeranno oggetto di cessione, come quelle che risultassero eventualmente invendute, resteranno vincolate al Sindacato a tutti gli effetti; o

ii. nel caso di aumento di capitale a pagamento mediante emissione di Azioni ordinarie o di titoli convertibili in Azioni ordinarie, il Soggetto Aderente che intende cedere i relativi diritti a pagamento dovrà offrirli pro-quota agli altri Soggetti Aderenti, ad un prezzo pari alla media aritmetica dei corsi di chiusura della Borsa di Milano per le prime dieci sedute di Borsa. In caso di rilievo parziale dei diritti come sopra offerti, il Soggetto Aderente potrà disporre dei diritti di opzione rimasti invenduti;

b) che siano approvati con delibera assunta all’unanimità dall’Assemblea del Sindacato;

c) che siano posti in essere inter vivos da una Parte originaria del Patto (tale intendendosi ciascuno dei Soggetti Aderenti al Patto secondo quanto indicato al precedente articolo 2.2) a favore di propri parenti fino al 3° grado, a condizione che tutti i beneficiari della cessione dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia; in tal caso la Parte originaria ed i beneficiari (in ipotesi di cessione parziale) oppure i beneficiari (in ipotesi di cessione totale) saranno considerati ad ogni effetto un unico soggetto avente i diritti e i doveri appartenenti alla Parte originaria cui saranno subentrati e, per poter esercitare i relativi diritti, dovranno unanimemente provvedere – mediante comunicazione al Presidente del Patto - alla nomina di un Rappresentante Comune che peraltro, nella ipotesi in cui e sin tanto che la Parte originaria resti ancora titolare di Azioni conferite, sarà necessariamente essa stessa;

d) che avvengano, per quanto riguarda la Parte Alessandro Cattani, a favore di un Trust da esso costituito allo scopo. Resta inteso che qualora la Parte Alessandro Cattani si avvalga della facoltà di trasferire Azioni a favore di un Trust, quest’ultimo comporterà lo scioglimento parziale del Patto a far data dal trasferimento, per la parte Alessandro Cattani.

4.1.4 Di tutti i trasferimenti consentiti dovrà essere data preventiva notizia alle altre Parti, mediante comunicazione ai sensi dell’articolo 11.

4.1.5 Ciascuna Parte si impegna a non effettuare acquisti di azioni della società per tutta la durata del Patto senza preventiva autorizzazione dell’Assemblea del Sindacato approvata con deliberazione assunta all’unanimità.

4.1.6 Le Parti sono tenute a conferire al Patto, entro 5 (cinque) giorni dall’acquisto, tutte le ulteriori Azioni della Società da esse acquisite o di cui dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo.

4.2 Sindacato di Voto

4.2.1 Consiglio di Amministrazione di ESPRINET

Nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata del Patto, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di 12 membri e i Soggetti Aderenti s’impegnano a presentare congiuntamente e votare un'unica lista di 12 candidati secondo i criteri di seguito indicati;

i. 2 candidati saranno designati dalla Parte Francesco Monti;

ii.

2 candidati saranno designati dalla Parte Giuseppe Calì;

iii.

2 candidati saranno designati dalla Parte Paolo Stefanelli;

iv.

1 candidato sarà designato dalla Parte Maurizio Rota;

v.

1 candidato sarà designato dalla Parte Alessandro Cattani;

vi.

4 candidati, tra cui tre in possesso dei requisiti di indipendenza, saranno designati dall’Assemblea del Patto con i quorum di cui all’articolo 4.2.4, fermo restando che, qualora azionisti terzi presentino una lista che abbia diritto alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società, detto componente verrà eletto in luogo di uno dei tre candidati in possesso dei requisiti d’indipendenza di cui al presente punto (vi).



Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di ESPRINET, i Soggetti Aderenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il componente cessato.

I Soggetti Aderenti s’impegnano nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata del Patto a confermare: Francesco Monti in qualità di Presidente, Maurizio Rota in qualità di Vice Presidente e Alessandro Cattani in qualità di Amministratore Delegato.

4.2.2 Collegio Sindacale

Ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale, le Parti si impegnano a presentare congiuntamente e votare un'unica lista di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente, composta, nell’ordine qui indicato, come segue:

i. 1° Sindaco Effettivo, con funzione di Presidente, designato congiuntamente dalle Parti Giuseppe Calì, Francesco Monti e Paolo Stefanelli, fermo restando che, qualora azionisti terzi presentino una lista che abbia diritto alla nomina di un componente del collegio sindacale di ESPRINET, con funzione di Presidente, detto componente verrà eletto in luogo del Sindaco Effettivo di cui al presente punto (i);

ii. 2° Sindaco Effettivo designato dalle Parti Giuseppe Calì, Francesco Monti e Paolo Stefanelli;

iii. 3° Sindaco Effettivo designato dalle Parti Alessandro Cattani e Maurizio Rota;

iv. 1° Sindaco Supplente designato dalle Parti Giuseppe Calì, Francesco Monti e Paolo Stefanelli;

v. 2° Sindaco Supplente designato dalle Parti Alessandro Cattani e Maurizio Rota.

Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, i Soggetti Aderenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

4.2.3 All’Assemblea del Patto oltre alle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al precedente articolo 4.1, spetterà l’assunzione delle deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea di ESPRINET aventi ad oggetto:

a) liquidazione di ESPRINET;

b) fusione o scissione di ESPRINET;

c) modificazioni dello Statuto di ESPRINET.

4.2.4 Il voto favorevole alle decisioni s’intenderà assunto con almeno il 75 per cento di voti favorevoli delle Azioni conferite al Patto, come determinato in Colonna 4 della Tabella di cui all’articolo 2 del presente Patto, arrotondato per eccesso, indipendentemente dai Soggetti Aderenti intervenuti alla riunione.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata fino al 27 aprile 2012; tuttavia per quanto attiene le azioni apportate dalla Parte Alessandro Cattani (sia come previsti dalla Tabella di cui all’articolo 2.2, sia risultanti da ulteriori apporti), il caso di sua morte o trasferimento al Trust comporterà lo scioglimento parziale del Patto, con libera vendibilità delle relative azioni. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle altre quattro Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto; peraltro l’effettivo esercizio da parte loro dei diritti ad esso connessi potrà avvenire unicamente attraverso un Rappresentante Comune, da essi designato all’unanimità, con comunicazione al Presidente del Patto di Sindacato.

6. Presidente e Segretario

6.1 Le Parti nominano all’unanimità un Presidente scelto fra i Soggetti Aderenti ed un Segretario del Patto che resteranno in carica per la durata del Patto; nel caso di dimissioni o di indisponibilità all’esercizio delle rispettive funzioni del Presidente o del Segretario nominato, il nuovo Presidente e/o il nuovo Segretario dovranno essere nominati a maggioranza semplice dei Soggetti Aderenti al Patto, indipendentemente dal numero di azioni conferite. Sino alla nomina come in sua assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal più anziano di età tra i Soggetti Aderenti che partecipano all’Assemblea del Patto.

6.2 Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede l’Assemblea, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dall’Assemblea.

6.3 Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni dell’Assemblea; b) conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Sindacato, a supporto dell’attività dell’Assemblea e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.

6.4 Le Parti nominano inizialmente quali Presidente Giuseppe Calì e quale Segretario Stefania Calì.

7. Assemblea del Patto

7.1 Le Assemblee del Patto si terranno ogni volta che ne emerga necessità e, in ogni caso, prima di ogni riunione dell’Assemblea di ESPRINET che porti all’ordine del giorno una delle materie indicate agli articoli 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 su convocazione, con preavviso di 5 giorni, da parte del Presidente in carica e, in sua assenza o impedimento, da parte del Segretario. L’Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di una qualsiasi delle Parti. La convocazione, che deve indicare l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, deve essere inviata in conformità al successivo articolo 11. Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del periodo che precede, l’Assemblea si riterrà validamente costituita ed idonea a deliberare con la presenza di tutti i Soggetti Aderenti.

7.2 Il diritto di partecipazione all’Assemblea è attribuito personalmente ai Soggetti Aderenti e, nel caso in cui una Parte si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4.1.3 sub c) oppure nel caso in cui si sia verificata una successione mortis causa, al Rappresentante Comune.

7.3 L'Assemblea adotterà con le maggioranze rappresentative e deliberative previste dal presente Patto tutte le decisioni di competenza del Patto.

7.4 I Soggetti Aderenti si obbligano a conformare il proprio voto nei competenti organi sociali della Società alle deliberazioni assunte dall’Assemblea del Patto.

7.5 In caso di mancato raggiungimento nell’Assemblea del Patto di un voto favorevole sul partito di delibera da assumere, ciascun Soggetto Aderente esprimerà nei competenti organi sociali della Società voto contrario all’assunzione della delibera stessa.

7.6 Le decisioni assunte dall’Assemblea saranno fatte constare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Sindacato e dal Segretario.

8. Inadempimento

8.1 Ciascun Soggetto Aderente sarà considerato inadempiente qualora (i) non abbia espresso nei competenti organi sociali di ESPRINET il proprio voto in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea del Sindacato così come previsto all’articolo 7.4, ovvero (ii) non abbia espresso voto contrario nei competenti organi sociali all’assunzione della delibera nel caso di cui all’art. 7.5 ovvero (iii) non si sia conformato ad una delle previsioni di cui gli articoli 4.2.1 e 4.2.2 ovvero (iv) abbia trasferito a terzi in tutto o in parte le proprie Azioni o i relativi diritti di voto in violazione del Sindacato di Blocco di cui all’articolo 4.1 ovvero (v) impregiudicati i casi di forza maggiore, versi in uno stato di impossibilità ad adempiere tale da pregiudicare l’attuazione stessa degli scopi perseguiti con il Patto.

8.2 I Soggetti Aderenti si danno atto e convengono che lo stato di impossibilità di cui al numero (v) dell’articolo che precede si considererà esistente, a titolo esemplificativo, qualora (a) il Soggetto Aderente non intervenga nei competenti organi sociali di ESPRINET in conformità alle norme vigenti al fine di esercitare il voto sulla base delle deliberazioni assunte dall’Assemblea del Patto, (b) il Soggetto Aderente abbia alienato parte delle Azioni possedute dopo che l’Assemblea del Patto aveva deliberato sul voto da esprimere nei competenti organi sociali di ESPRINET, (c) le Azioni del Soggetto Aderente siano state sottoposte a sequestro o pignoramento e ciò comporti la perdita della disponibilità del diritto al voto nell’assemblea di ESPRINET, (d) la Società deliberi la sospensione del diritto di voto del Soggetto Aderente.

8.3 Tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti articoli 8.1 e 8.2 costituiscono ipotesi di risoluzione espressa del presente Patto nei confronti del Soggetto Aderente inadempiente che sarà fatta valere da parte del Presidente in seguito alla delibera dell’Assemblea del Sindacato che abbia accertato l’inadempimento, impregiudicato il ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita.

9. Penali per l’inadempimento

9.1 Il Soggetto Aderente inadempiente, in tutti i casi di inadempimento di cui agli articoli 8.1 e 8.2, sarà tenuto al pagamento di una penale in misura pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) o al minor valore da calcolarsi come segue: numero di Azioni detenute dal Soggetto Aderente inadempiente al momento dell’inadempimento moltiplicato per 3 volte il valore dell’azione risultante dalla media aritmetica del titolo nei 15 giorni di borsa aperta antecedente la data di inadempimento.

Resta salvo il diritto di ciascuno dei Soggetti Aderenti non inadempiente di agire per il risarcimento del maggior danno.

9.2 La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera dell’Assemblea del Patto di Sindacato assunta senza il voto dei Soggetti Aderenti inadempienti, dal Presidente del Sindacato in nome e per conto dei Soggetti Aderenti non inadempienti e verrà versata ai Soggetti Aderenti non inadempienti in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.

9.3 Il mancato pagamento della penale entro cinque giorni dalla richiesta darà diritto alla Parte adempiente di attivare la procedura arbitrale di cui all’articolo 13.

10. Sede del Patto

Il Patto di Sindacato ha sede presso il Segretario del Patto, presso il quale dovrà essere effettuata qualsiasi comunicazione tra le Parti (Viale Tunisia 42 – Milano).

11. Comunicazioni

11.1 Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto e s’intenderà debitamente e validamente recapitata (i) nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) nel caso di comunicazione spedita via telefax, all’esplicito riscontro (anch’esso via telefax) del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.

11.2 Destinatario delle comunicazioni

Le comunicazioni di cui all’articolo che precede saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti nei cui confronti, ai sensi del Patto, devono essere inviate, se trasmesse ai Soggetti Aderenti al Patto al domicilio da questi eletto.

12.Disponibilità delle Azioni

Le Azioni sono depositate su conti individuali dei Soggetti Aderenti al Patto e comunicati al Segretario del Patto.

13. Arbitrato

Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Soggetti Aderenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Soggetto Aderente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Sede dell'arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

14. Deposito

Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Monza e Brianza.

28 marzo 2009

[EG.4.09.1]


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

ESPRINET S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 127 e seguenti del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, si rende noto che in data 26 marzo 2012, è stato rinnovato il Patto di Sindacato (di seguito il “Patto”) avente ad oggetto la quantità di azioni ordinarie per ciascuno degli aderenti (di seguito le “Parti” o alternativamente “Soggetti aderenti”) descritta nella successiva Tabella (di seguito le “Azioni”) emesse da ESPRINET S.p.A., emittente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.
Il Patto ha efficacia dal 26 marzo 2012, in prosecuzione, senza soluzione di continuità – salvo il mancato rinnovo nei confronti del socio Paolo Stefanelli – rispetto al precedente Patto di Sindacato stipulato in data 26 luglio 2004 e rinnovato una prima volta in data 20 aprile 2006 e successivamente in data 18 marzo 2009.

1.Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di ESPRINET S.p.A. con sede in Nova Milanese, Via G. Saragat 4, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza C.F. 05091320159, (di seguito “ESPRINET” o la “Società”) avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto n. 18.978.380 Azioni ordinarie di ESPRINET rappresentanti complessivamente il 36,215% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

2.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente Tabella riportante il numero di azioni conferite da ciascun soggetto:


Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Azionista

Azioni Conferite

% su capitale sociale di 7.860.651,00

% su totale delle azioni indicate

Francesco Monti

8.232.070

15,709%

43,376%

Giuseppe Calì

7.732.000

14,755%

40,741%

Maurizio Rota

2.514.310

4,798%

13,248%

Alessandro Cattani

500.000

0,954%

2,635%

Totale

18.978.380

36,215%

100,000%



3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Contenuto del Patto

Le Parti costituiscono con il presente accordo:
(i) un sindacato di disciplina del trasferimento delle Azioni (“Sindacato di Blocco”) nei termini di cui al successivo articolo 4.1; e
(ii) un sindacato di voto (“Sindacato di Voto”) nei termini di cui al successivo articolo 4.2.
Gli organi del sindacato sono: l’Assemblea, il Presidente e il Segretario disciplinati nei successivi articoli 6 e 7.

4.1 Sindacato di blocco

4.1.1 Le Parti sono impegnate, per la durata del Patto, a non trasferire ad alcun titolo (anche per il tramite di operazioni di fusione e/o scissione con terze parti), in Borsa o fuori Borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle Azioni da esse vincolate in base al presente Patto, né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le Azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati in sindacato.

4.1.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le Azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest`ultimo ad esse erogato, fermo restando che dette Azioni resteranno vincolate al Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal Patto.
4.1.3 Il divieto di cui sopra non si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo:

a)         che vengano eseguiti all’interno dei Soggetti Aderenti al Patto (non tali da comportare modifica rispetto a quanto indicato al precedente articolo 3) sempreché:

i)          il Soggetto Aderente che intenda trasferire a titolo oneroso tutte o parte delle proprie Azioni si conformi all’obbligo di offrirle agli altri Soggetti Aderenti i quali avranno il diritto di acquistarle pro-quota ad un prezzo pari alla media aritmetica delle quotazioni registrate nei 45 giorni di calendario anteriori alla data di comunicazione al Presidente del proprio intendimento di vendere, e nei 30 giorni di calendario successivi a tale data. Le Azioni poste in vendita che formeranno oggetto di cessione come quelle che risultassero eventualmente invendute, resteranno vincolate al Sindacato a tutti gli effetti; o

ii)          nel caso di aumento di capitale a pagamento mediante emissione di Azioni ordinarie o di titoli convertibili in Azioni ordinarie, il Soggetto Aderente che intende cedere i relativi diritti a pagamento dovrà offrirli pro-quota agli altri Soggetti Aderenti, ad un prezzo pari alla media aritmetica dei corsi di chiusura della Borsa di Milano per le prime dieci sedute di Borsa. In caso di rilievo parziale dei diritti come sopra offerti, il Soggetto Aderente potrà disporre dei diritti di opzione rimasti invenduti;

b)     che siano approvati con delibera assunta all’unanimità dall’Assemblea del Sindacato;

c)     che siano posti in essere inter vivos da una Parte originaria del Patto (tale intendendosi ciascuno dei Soggetti Aderenti al Patto secondo quanto indicato al precedente articolo 2.2) a favore di propri parenti fino al 3° grado, a condizione che tutti i beneficiari della cessione dichiarino per iscritto, prima del trasferimento, di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia; in tal caso la Parte originaria ed i beneficiari (in ipotesi di cessione parziale) oppure i beneficiari (in ipotesi di cessione totale) saranno considerati ad ogni effetto un unico soggetto avente i diritti e i doveri appartenenti alla Parte originaria cui saranno subentrati e, per poter esercitare i relativi diritti, dovranno unanimemente provvedere - mediante comunicazione al Presidente del Patto - alla nomina di un Rappresentante Comune che peraltro, nella ipotesi in cui e sin tanto che la Parte originaria resti ancora titolare di Azioni conferite, sarà necessariamente essa stessa;

d)    che avvengano, per quanto riguarda la Parte Alessandro Cattani, a favore di un Trust da esso costituito allo scopo. Resta inteso che qualora la Parte Alessandro Cattani si avvalga della facoltà di trasferire Azioni a favore di un Trust, quest’ultimo comporterà lo scioglimento parziale del Patto a far data dal trasferimento, per la parte Alessandro Cattani.

4.1.4 Di tutti i trasferimenti consentiti dovrà essere data preventiva notizia alle altre Parti mediante comunicazione ai sensi dell’articolo 9.

4.1.5 Ciascuna Parte s’impegna a non effettuare acquisti di Azioni della Società per tutta la durata del Patto senza preventiva autorizzazione dell’Assemblea del Patto approvata con deliberazione assunta all’unanimità.

4.1.6 Le Parti sono tenute a conferire al Patto, entro 5 (cinque) giorni dall’acquisto, tutte le ulteriori Azioni della Società da esse acquisite o di cui dovesse entrare in possesso a qualsiasi titolo.

4.2 Sindacato di Voto

4.2.1 Consiglio di Amministrazione di ESPRINET

Per gli esercizi 2012-2014 e, comunque, sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 (il “Periodo”), il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di 12 membri e i Soggetti Aderenti s’impegnano a presentare congiuntamente e votare un’unica lista di 12 candidati secondo i criteri di seguito indicati;

i)          2 candidati saranno designati dalla Parte Francesco Monti;

ii)          2 candidati saranno designati dalla Parte Giuseppe Calì;

iii)          1 candidato sarà designato dalla Parte Maurizio Rota;

iv)          1 candidato sarà designato dalla Parte Alessandro Cattani;

v)          6 candidati, di cui 5 in possesso dei requisiti di indipendenza, saranno designati dall’Assemblea del Patto con i quorum di cui all’articolo 4.2.4, fermo restando che, qualora azionisti terzi presentino una lista che abbia diritto alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione della Società, detto componente verrà eletto in luogo di uno dei cinque candidati in possesso dei requisiti d’indipendenza di cui al presente punto (v).

Qualora nel Periodo debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di ESPRINET, i Soggetti Aderenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il componente cessato.
I Soggetti Aderenti s’impegnano, nei limiti consentiti dalla legge e per tutto il Periodo, a confermare: Francesco Monti in qualità di Presidente, Maurizio Rota in qualità di Vice Presidente e Alessandro Cattani in qualità di Amministratore Delegato.

4.2.2 Collegio Sindacale

Per gli esercizi 2012-2014 e, comunque, sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale, le Parti si impegnano a presentare congiuntamente e votare un’unica lista di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente, composta, nell’ordine qui indicato, come segue:

(i)         2 sindaci effettivi, di cui uno con funzione di presidente, designati congiuntamente dalle Parti Giuseppe Calì e Francesco Monti fermo restando che, qualora azionisti terzi presentino una lista che abbia diritto alla nomina di un componente del collegio sindacale di ESPRINET, con funzione di presidente, detto componente verrà eletto in luogo di uno dei due sindaci effettivi di cui al presente punto (i);

(ii)        1 sindaco effettivo designato dalle Parti Alessandro Cattani e Maurizio Rota;

(iii)        1 sindaco supplente designato dalle Parti Giuseppe Calì e Francesco Monti;

(iv)       1 sindaco supplente designato dalle Parti Alessandro Cattani e Maurizio Rota.
Qualora nel Periodo debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, i Soggetti Aderenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

4.2.3 All’Assemblea del Patto spetterà l’assunzione delle deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea di ESPRINET aventi ad oggetto:

a) la liquidazione di ESPRINET;

b) le modificazioni dello Statuto di ESPRINET.

4.2.4 Il voto favorevole alle decisioni s’intenderà assunto con almeno il 75% di voti favorevoli delle Azioni conferite al Patto, come determinato in Colonna 4 della Tabella di cui all’articolo 2 del presente Patto, arrotondato per eccesso, indipendentemente dai Soggetti Aderenti intervenuti alla riunione.

5. Durata del Patto

II Patto ha durata fino al 26 marzo 2015; tuttavia per quanto attiene le azioni apportate dalla Parte Alessandro Cattani (sia come previste dalla Tabella di cui all’articolo 2.2, sia risultanti da ulteriori apporti), il caso di sua morte o trasferimento al Trust comporterà lo scioglimento parziale del Patto, con libera vendibilità delle relative azioni. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle altre tre Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto; peraltro l’effettivo esercizio da parte loro dei diritti ad esso connessi potrà avvenire unicamente attraverso un Rappresentante Comune, da essi designato all’unanimità, con comunicazione al Presidente del Patto di Sindacato.

6. Presidente e Segretario

6.1 Le Parti nominano all’unanimità un Presidente scelto fra i Soggetti Aderenti ed un Segretario del Patto, che resteranno in carica per la durata del Patto; nel caso di dimissioni o di indisponibilità all’esercizio delle rispettive funzioni del Presidente o del Segretario nominato, il nuovo Presidente e/o il nuovo Segretario dovranno essere nominati a maggioranza semplice dei Soggetti Aderenti al Patto, indipendentemente dal numero di azioni conferite. Sino alla nomina come in sua assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal più anziano di età tra i Soggetti Aderenti che partecipano all’Assemblea del Patto.

6.2 Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede l’Assemblea, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dall’Assemblea.

6.3 Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni dell’Assemblea; b) conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo - esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Sindacato, a supporto dell’attività dell’Assemblea e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.

6.4 Le Parti nominano quale Presidente Alessandro Cattani e quale Segretario Fulvio Di Domenico.

7. Assemblea del Patto

7.1 Le Assemblee del Patto si terranno ogni volta che ne emerga necessità e, in ogni caso, prima di ogni riunione dell’Assemblea di ESPRINET che porti all’ordine del giorno una delle materie indicate all’articolo 4.2.3 su convocazione, con preavviso di 5 giorni, da parte del Presidente in carica e, in sua assenza o impedimento, da parte del Segretario. L’Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di una qualsiasi delle Parti. La convocazione, che deve indicare l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, deve essere inviata in conformità al successivo articolo 9. Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del periodo che precede, l’Assemblea si riterrà validamente costituita ed idonea a deliberare con la presenza di tutti i Soggetti Aderenti.

7.2 Il diritto di partecipazione all’Assemblea è attribuito personalmente ai Soggetti Aderenti e, nel caso in cui una Parte si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4.1.3 sub c) oppure nel caso in cui si sia verificata una successione mortis causa, al Rappresentante Comune.

7.3. L’Assemblea adotterà con le maggioranze rappresentative e deliberative previste dal presente Patto tutte le decisioni di competenza del Patto.

7.4 I Soggetti Aderenti si obbligano a conformare il proprio comportamento e/o il proprio voto nei competenti organi sociali della Società alle deliberazioni assunte dall’Assemblea del Patto.

7.5 In caso di mancato raggiungimento nell’Assemblea del Patto di un voto favorevole sul partito di delibera da assumere, ciascun Soggetto Aderente esprimerà nei competenti organi sociali della Società voto contrario all’assunzione della delibera stessa.

7.6 Le decisioni assunte dall’Assemblea saranno fatte constare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Sindacato e dal Segretario.

8. Sede del Patto

Il Patto di Sindacato ha sede presso il Segretario dei Patto, presso il quale dovrà essere effettuata qualsiasi comunicazione tra le Parti.

9. Comunicazioni

9.1          Modalità di effettuazione delle comunicazioni.
Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto e s’intenderà debitamente e validamente recapitata (i) nel caso di comunicazione inviata tramite lettera o telegramma, al ricevimento della stessa, e (ii) nel caso di comunicazione spedita via telefax, all’esplicito riscontro (anch’esso via telefax) del ricevimento della trasmissione da parte del ricevente.

9.2          Destinatario delle comunicazioni
Le comunicazioni di cui all’articolo che precede saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti nei cui confronti, ai sensi del Patto, devono essere inviate, se trasmesse ai Soggetti Aderenti al Patto al domicilio da questi eletto.

10. Disponibilità delle Azioni

Le Azioni sono depositate su conti individuali dei Soggetti Aderenti al Patto e comunicati al Segretario del Patto.

11. Arbitrato

Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Soggetti Aderenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Soggetto Aderente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Sede dell’arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d’arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell’Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

 

12. Deposito
Il Patto di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Monza e Brianza in data 29 marzo 2012 (N. PRA/12083/2012, Protocollo Automatico del 29 marzo 2012).

13. Effetti del rinnovo

Con effetto dal 26 marzo 2012, il presente Patto supera e sostituisce il patto parasociale stipulato in data 18 marzo 2009, tenuto anche conto dell’intervenuto recesso da parte del socio Paolo Stefanelli.

30 marzo 2012

[EG.4.12.1]

 

   *        *        *   

Avviso di scioglimento del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 26 marzo 2015 è venuto a scadenza per decorso del termine triennale di durata il patto di sindacato (il "Patto") vigente fra i Sig.ri Francesco Monti, Giuseppe Calì, Maurizio Rota, e Alessandro Cattani stipulato in data 26 luglio 2004, come successivamente rinnovato (i) in data 20 aprile 2006, (ii) in data 18 marzo 2009 e, da ultimo, (iii) in data 26 marzo 2012, in relazione alle n. 18.978.380 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate, Via Energy Park, 20, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, Codice Fiscale 05091320159, società quotata sul Mercato Telematico Azionario ("Esprinet" o "Società"), costituenti complessivamente il 36,215% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società.

Della notizia dello scioglimento del Patto è data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza e mediante pubblicazione dell’avviso di scioglimento del Patto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" nell’edizione del 31 marzo 2015.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.esprinet.com, sezione Investor Relations/Informazioni sul Titolo/Patto di Sindacato, ove sono disponibili inoltre le informazioni essenziali relative al Patto, ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 31 marzo 2015 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra i Sig.ri Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago, il 1 aprile 1946, residente in Bovisio Masciago, Via Col di Lana n.7, C.F. MNTFNC46D01B105E, Paolo Stefanelli, nato ad Ascoli Piceno, il 6 maggio 1938, residente in Milano, via Sismondi n. 6, C.F. STFPLA38E06A462S, Tommaso Stefanelli, nato a Milano, il 19 gennaio 1982, residente in Milano, via Zanella n. 10, C.F. STFTMS82A19F205K, Matteo Stefanelli, nato a Milano, il 2 gennaio 1975, residente in Milano, via Rosmini n. 3, C.F. STFMTT75A02F205K, Maurizio Rota, nato a Milano, il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza, Via G. Mazzini n. 87, C.F. RTOMRZ57T22F205R, e Alessandro Cattani nato a Milano, il 15 agosto 1963, residente in Milano, Via L. Anelli n. 4, C.F. CTTLSN63M15F205R (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A.; il Patto ha efficacia dal 31 marzo 2015 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5 (Durata del Patto).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. con sede in 20871 Vimercate (MB), Via Energy Park 20, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza C.F. 05091320159, (di seguito "Esprinet" o la "Società") avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto n. 17.577.985 Azioni ordinarie di ESPRINET rappresentanti complessivamente il 33,541% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

2.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Azionista

Azioni Conferite

% su capitale sociale di Euro 7.860.651,00 suddiviso in n. azioni ordinarie 52.404.340

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Francesco Monti *

8.232.070

15,709%

46,831%

Paolo Stefanelli

4.606.298

8,789%

26,205%

Tommaso Stefanelli

885.000

1,603%

5,035%

Matteo Stefanelli

840.307

1,688%

4,780%

Maurizio Rota

2.514.310

4,798%

14,304%

Alessandro Cattani

500.000

0,954%

2,845%

Totale

17.577.985

33,541%

100,000%



* Titolare della piena proprieta' relativamente a n. 2.058.019 Azioni e del diritto di usufrutto relativamente a n. 6.174.051 Azioni

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

4. Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") da valersi con riferimento, e limitatamente, alla parte ordinaria dell’assemblea di approvazione del bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2014, in ogni sua convocazione, e prevista, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2015 ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015 (l’"Assemblea").

4.1 Sindacato di Voto

4.1.1 Consiglio di Amministrazione di ESPRINET

Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, i Soggetti Aderenti si sono impegnati: (i) a votare un Consiglio di Amministrazione composto di dodici membri e a presentare congiuntamente e votare una lista unica e (ii) a votare favorevolmente sulla retribuzione dei membri degli organi sociali e sul piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, in conformità alla proposta di delibera di cui alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società e del relativo documento informativo già a disposizione del pubblico.

4.1.2 Collegio Sindacale di ESPRINET

Ai fini della nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società, i Soggetti Aderenti si sono impegnati a presentare congiuntamente e votare una unica lista.

4.1.3 Altre materie oggetto di delibera

I Soggetti Aderenti si sono impegnati a votare la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie di Esprinet in conformità alla proposta di delibera di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e già a disposizione del pubblico.

4.1.4 Assenza di ulteriori impegni di voto

I Soggetti Aderenti non hanno assunto alcun impegno con riguardo all’esercizio del voto sulle materie poste nella parte straordinaria dell’ordine del giorno dell’Assemblea.

5. Durata del Patto

II Patto ha durata e validità fino alla chiusura dei lavori dell’Assemblea, previa nomina dei candidati indicati nelle liste che saranno presentate congiuntamente, rispettivamente, con riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società e voto favorevole sulle delibere indicate nel Patto. Successivamente a tale termine, il Patto si intenderà privo di efficacia.

6. Dichiarazione di assenza di acquisti

Ciascuno dei Soggetti Aderenti al Patto ha dichiarato e garantito agli altri paciscenti di non aver incrementato il numero di azioni ordinarie ESPRINET possedute nel corso dei 12 mesi precedenti la data del Patto.

7. Disponibilità delle Azioni

Le Azioni sono depositate su conti individuali dei Soggetti Aderenti al Patto.

8. Arbitrato

Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Soggetti Aderenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Soggetto Aderente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Sede dell’arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d’arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell’Autorità Giudiziaria comunque relativo al Patto.

9. Deposito

Il Patto è stato depositato in data 2 aprile 2015 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Monza e Brianza con numero di protocollo PRA/14521/2015/CMBAUTO.

3 aprile 2015

[EG.6.15.1]                 

*      *      *

Avviso di scioglimento del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

 

ESPRINET S.p.A.

 

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 30 aprile 2015 è venuto a scadenza per decorso del termine di durata il patto di sindacato (il "Patto") vigente fra i Sig.ri Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota, e Alessandro Cattani stipulato in data 31 marzo 2015, in relazione alle n. 17.577.985 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate, Via Energy Park, 20, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, Codice Fiscale 05091320159, società quotata sul Mercato Telematico, costituenti complessivamente il 33,541% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società.

Della notizia dello scioglimento del Patto è data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza e mediante pubblicazione dell’avviso di scioglimento del Patto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" nell’edizione del 5 maggio 2015.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.esprinet.com, sezione Investor Relations/Informazioni sul Titolo/Patto di Sindacato, ove sono disponibili inoltre le informazioni essenziali relative al Patto, ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

 05 maggio 2015


 Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 23 febbraio 2016 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra i Sig.ri Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago, il 1 aprile 1946, residente in Bovisio Masciago, Via Col di Lana n.7, C.F. MNTFNC46D01B105E, Paolo Stefanelli, nato ad Ascoli Piceno, il 6 maggio 1938, residente in Milano, via Sismondi n. 6, C.F. STFPLA38E06A462S, Tommaso Stefanelli, nato a Milano, il 19 gennaio 1982, residente in Milano, via Zanella n. 10, C.F. STFTMS82A19F205K, Matteo Stefanelli, nato a Milano, il 2 gennaio 1975, residente in Milano, via Rosmini n. 3, C.F. STFMTT75A02F205K, Maurizio Rota, nato a Milano, il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza, Via G. Mazzini n. 87, C.F. RTOMRZ57T22F205R, e Alessandro Cattani nato a Milano, il 15 agosto 1963, residente in Milano, Via L. Anelli n. 4, C.F. CTTLSN63M15F205R (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A.; il Patto ha efficacia dal 23 febbraio 2016 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5 (Durata del Patto).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. con sede in 20871 Vimercate (MB), Via Energy Park 20, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza C.F. 05091320159, (di seguito "Esprinet" o la "Società") avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,15 ciascuna.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto n. 16.819.135 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 32,095% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

2.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale di Euro 7.860.651,00 suddiviso in n. azioni ordinarie 52.404.340

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Francesco Monti1

8.232.070

15,709%

48,945%

Paolo Stefanelli

3.900.000

7,442%

23,188%

Tommaso Stefanelli

750.000

1,431%

4,459%

Matteo Stefanelli

750.000

1,431%

4,459%

Maurizio Rota

2.625.458

5,010%

15,610%

Alessandro Cattani

561.607

1,072%

3,339%

Totale

16.819.135

32,095%

100%




Titolare della piena proprietà relativamente a n. 2.058.019 Azioni e del diritto di usufrutto relativamente a n. 6.174.051 Azioni

Ai fini del Patto, i Soggetti Aderenti Paolo Stefanelli, Matteo Stefanelli e Tommaso Stefanelli (la "Famiglia Stefanelli") costituiscono un’unica parte sostanziale, con l’obbligo di agire conseguentemente ed assumendo i rispettivi obblighi in via solidale tra loro.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

4. Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono organi sociali della Società per tutta la durata del Patto (come indicata al successivo paragrafo 5), nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società e (ii) un sindacato di blocco ("Sindacato di Blocco"), ai termini ed alle condizioni meglio descritti al successivo paragrafo 4.2 (Sindacato di Blocco).

4.1 Sindacato di Voto

4.1.1 Consiglio di Amministrazione di Esprinet

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società per un ulteriore triennio e quindi sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così composta:

(i) 2 nominativi designati dalla Famiglia Stefanelli;

(ii) 2 nominativi designati da Francesco Monti;

(iii) Maurizio Rota;

(iv) Alessandro Cattani;

(v) 1 nominativo dotato dei requisiti di indipendenza designato dalla Famiglia Stefanelli;

(vi) 1 nominativo dotato dei requisiti di indipendenza designato da Francesco Monti;

(vii) 2 nominativi dotati dei requisiti di indipendenza designati da tanti Soggetti Aderenti complessivamente titolari della maggioranza delle Azioni;

(viii) 2 nominativi anche non dotati dei requisiti di indipendenza – designati da tanti Soggetti Aderenti complessivamente titolari della maggioranza delle Azioni – uno dei quali da posizionare all’ultimo posto della lista formata ai sensi del Patto così da comportare la sua elezione solo in caso di mancata elezione di rappresentanti di liste di minoranza.

Qualora, durante il periodo di validità del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, i Soggetti Aderenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il componente cessato.

I Soggetti Aderenti si sono impegnati, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché, per l’intera durata del Patto, venga nominato: (i) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione un soggetto indicato da Francesco Monti, (ii) Maurizio Rota Vice Presidente ed Amministratore Delegato e (iii) Alessandro Cattani Amministratore Delegato e (iii) un comitato endo consigliare composto dagli Amministratori Delegati, almeno un amministratore tra quelli designati dalla Famiglia Stefanelli ed almeno un amministratore tra quelli designati da Francesco Monti, che si riunisca periodicamente al fine di svolgere un confronto sull’andamento sociale.

Inoltre, gli Aderenti al Patto si sono impegnati a fare quanto in loro potere perché Esprinet adotti una politica di remunerazione degli Amministratori Delegati (compreso il Vice Presidente) sostanzialmente equivalente a quella attualmente in vigore nonché una struttura delle deleghe e dei poteri agli Amministratori Delegati conforme a quella attualmente in essere.

4.1.2 Collegio Sindacale di Esprinet

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Società così composta:

1 nominativo per la carica di sindaco effettivo ed 1 nominativo per la carica di sindaco supplente designato da Francesco Monti;

1 nominativo per la carica di sindaco effettivo ed 1 nominativo per la carica di sindaco supplente designato dalla Famiglia Stefanelli;

1 nominativo designato da tanti Soggetti Aderenti complessivamente titolari della maggioranza delle Azioni, così da comportare la sua elezione solo in caso di mancata elezione di rappresentanti di liste di minoranza, che rivestirà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

4.1.3 Impegno di consultazione

Le Parti, con la sottoscrizione del Patto, non hanno alcun impegno con riguardo all’esercizio del voto sulle materie che: (i) saranno in qualsiasi momento sottoposte all’assemblea straordinaria e (ii) saranno sottoposte all’assemblea ordinaria, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2. Tuttavia, le Parti si sono impegnate, su impulso della Parte più diligente, a consultarsi, in buona fede e con spirito di piena cooperazione, prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, restando comunque libere di esercitare il proprio diritto di voto qualora il processo di consultazione non si concluda con una posizione condivisa. Qualora, ad esito del processo di consultazione, si raggiunga una posizione condivisa tra tutte le Parti sostanziali, tutti i Soggetti Aderenti al Patto saranno tenuti a votare in assemblea in conformità alla posizione condivisa.

4.2 Sindacato di blocco

Per tutto il periodo di durata del Patto, le Parti si sono impegnate a non trasferire ad alcun titolo, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato con riferimento ad un quantitativo di Azioni pari a 2/3 delle Azioni vincolate in base al Patto, né ad iniziare per dette Azioni trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti derivati aventi ad oggetto le Azioni vincolate.

Il predetto divieto non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti tra Soggetti Aderenti, purché non tali da comportare il sorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società in capo ad alcuno dei Soggetti Aderenti.

Le Parti potranno disporre liberamente – a qualsiasi titolo – di una quota pari ad 1/3 delle Azioni conferite da ciascuna Parte nel Patto, purché – anche in questo caso – tale operazione di cessione e/o disposizione non comporti il sorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società in capo ad alcuno dei Soggetti Aderenti.

5. Durata del Patto

Il Patto rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula (i.e. 23 febbraio 2016), e fino al 22 febbraio 2019. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto.

6. Dichiarazione di assenza di acquisti e acquisti futuri

6.1 Dichiarazione di assenza di acquisti

Ciascuno dei Soggetti Aderenti ha dichiarato e garantito agli altri di (i) non aver incrementato il numero di azioni ordinarie Esprinet possedute nel corso dei 12 mesi precedenti la data di stipula del patto (i.e. 23 febbraio 2016), fatta eccezione per Maurizio Rota e Alessandro Cattani che hanno dichiarato di aver ricevuto a titolo gratuito, n. 308.036 Azioni ciascuno a seguito dell’esaurimento del piano di stock grant 2012-2014 e (ii) di non aver assunto posizioni lunghe su azioni ordinarie della Società nel corso del medesimo periodo.

6.2 Acquisti futuri

Ciascuno dei Soggetti Aderenti, fermo quanto previsto nel successivo capoverso in tema di offerta pubblica obbligatoria, si è impegnato per tutta la durata del Patto a comunicare preventivamente alle altre Parti qualunque acquisto di ulteriori azioni ordinarie di Esprinet da eseguirsi nel termine massimo di 20 giorni di Borsa aperta, con precisazione del quantitativo massimo di azioni che si intendono acquistare in detto periodo. Resta inteso che non vi è alcun obbligo di conferire tali nuove azioni nel Patto, fermo restando l’obbligo di comunicare successivamente alle altre Parti il numero di azioni ordinarie Esprinet effettivamente acquistato a seguito della comunicazione preventiva di cui sopra.

In ogni caso, ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di azioni Esprinet, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

7. Arbitrato

Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Soggetti Aderenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Soggetto Aderente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Sede dell’arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d’arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell’Autorità Giudiziaria comunque relativo al Patto.

8. Deposito

Il Patto è stato depositato in data 24 febbraio 2016 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Monza e Brianza con numero di protocollo PRA/9773/2016/CMBAUTO.

27 febbraio 2016

[EG.7.16.1]


Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e degli articoli 130 e 131, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 131, comma 2 del Regolamento Emittenti per dare atto che è intervenuta una variazione del numero e delle percentuali delle Azioni conferite al Patto. Tale variazione fa seguito all’intervenuta cessione, tra il giorno 15 maggio 2018 e il giorno 29 giugno 2018, di n. 1.251.818 Azioni conferite, con conseguente riduzione delle Azioni conferite al Patto da complessive n. 16.819.135, pari complessivamente al 32,095% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Esprinet, a n. 15.567.317 Azioni conferite al Patto, complessivamente pari al 29,706% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società.

Le variazioni apportate al testo dell’estratto sono evidenziate in carattere sottolineato. I termini sopra indicati con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.

***

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 23 febbraio 2016 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra i Sig.ri Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago, il 1 aprile 1946, residente in Bovisio Masciago, Via Col di Lana n.7, C.F. MNTFNC46D01B105E, Paolo Stefanelli, nato ad Ascoli Piceno, il 6 maggio 1938, residente in Milano, via Sismondi n. 6, C.F. STFPLA38E06A462S, Tommaso Stefanelli, nato a Milano, il 19 gennaio 1982, residente in Milano, via Zanella n. 10, C.F. STFTMS82A19F205K, Matteo Stefanelli, nato a Milano, il 2 gennaio 1975, residente in Milano, via Rosmini n. 3, C.F. STFMTT75A02F205K, Maurizio Rota, nato a Milano, il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza, Via G. Mazzini n. 87, C.F. RTOMRZ57T22F205R, e Alessandro Cattani nato a Milano, il 15 agosto 1963, residente in Milano, Via L. Anelli n. 4, C.F. CTTLSN63M15F205R (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A.; il Patto ha efficacia dal 23 febbraio 2016 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5 (Durata del Patto).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. con sede in 20871 Vimercate (MB), Via Energy Park 20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza – Lodi, C.F. 05091320159, (di seguito "Esprinet" o la "Società") avente un capitale sociale di Euro 7.860.651,00 diviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

2. Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

2.1 Formano oggetto del Patto n. 15.567.317 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 29,706% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

2.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale di Euro 7.860.651,00 suddiviso in n. azioni ordinarie 52.404.340

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Francesco Monti1

8.232.070

15,709%

52,880%

Paolo Stefanelli

2.648.182

5,053%

17,011%

Tommaso Stefanelli

750.000

1,431%

4,818%

Matteo Stefanelli

750.000

1,431%

4,818%

Maurizio Rota

2.625.458

5,010%

16,865%

Alessandro Cattani

561.607

1,072%

3,608%

Totale

15.567.317

29,706%

100%




Titolare della piena proprietà relativamente a n. 2.058.019 Azioni e del diritto di usufrutto relativamente a n. 6.174.051 Azioni

Ai fini del Patto, i Soggetti Aderenti Paolo Stefanelli, Matteo Stefanelli e Tommaso Stefanelli (la "Famiglia Stefanelli") costituiscono un’unica parte sostanziale, con l’obbligo di agire conseguentemente ed assumendo i rispettivi obblighi in via solidale tra loro.

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

4. Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono organi sociali della Società per tutta la durata del Patto (come indicata al successivo paragrafo 5), nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società e (ii) un sindacato di blocco ("Sindacato di Blocco"), ai termini ed alle condizioni meglio descritti al successivo paragrafo 4.2 (Sindacato di Blocco).

4.1 Sindacato di Voto

4.1.1 Consiglio di Amministrazione di Esprinet

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società per un ulteriore triennio e quindi sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così composta:

(i) 2 nominativi designati dalla Famiglia Stefanelli;

(ii) 2 nominativi designati da Francesco Monti;

(iii) Maurizio Rota;

(iv) Alessandro Cattani;

(v) 1 nominativo dotato dei requisiti di indipendenza designato dalla Famiglia Stefanelli;

(vi) 1 nominativo dotato dei requisiti di indipendenza designato da Francesco Monti;

(vii) 2 nominativi dotati dei requisiti di indipendenza designati da tanti Soggetti Aderenti complessivamente titolari della maggioranza delle Azioni;

(viii) 2 nominativi anche non dotati dei requisiti di indipendenza – designati da tanti Soggetti Aderenti complessivamente titolari della maggioranza delle Azioni – uno dei quali da posizionare all’ultimo posto della lista formata ai sensi del Patto così da comportare la sua elezione solo in caso di mancata elezione di rappresentanti di liste di minoranza.

Qualora, durante il periodo di validità del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, i Soggetti Aderenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il componente cessato.

I Soggetti Aderenti si sono impegnati, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché, per l’intera durata del Patto, venga nominato: (i) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione un soggetto indicato da Francesco Monti, (ii) Maurizio Rota Vice Presidente ed Amministratore Delegato e (iii) Alessandro Cattani Amministratore Delegato e (iii) un comitato endo consigliare composto dagli Amministratori Delegati, almeno un amministratore tra quelli designati dalla Famiglia Stefanelli ed almeno un amministratore tra quelli designati da Francesco Monti, che si riunisca periodicamente al fine di svolgere un confronto sull’andamento sociale.

Inoltre, gli Aderenti al Patto si sono impegnati a fare quanto in loro potere perché Esprinet adotti una politica di remunerazione degli Amministratori Delegati (compreso il Vice Presidente) sostanzialmente equivalente a quella attualmente in vigore nonché una struttura delle deleghe e dei poteri agli Amministratori Delegati conforme a quella attualmente in essere.

4.1.2 Collegio Sindacale di Esprinet

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Società così composta:

1 nominativo per la carica di sindaco effettivo ed 1 nominativo per la carica di sindaco supplente designato da Francesco Monti;

1 nominativo per la carica di sindaco effettivo ed 1 nominativo per la carica di sindaco supplente designato dalla Famiglia Stefanelli;

1 nominativo designato da tanti Soggetti Aderenti complessivamente titolari della maggioranza delle Azioni, così da comportare la sua elezione solo in caso di mancata elezione di rappresentanti di liste di minoranza, che rivestirà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

4.1.3 Impegno di consultazione

Le Parti, con la sottoscrizione del Patto, non hanno alcun impegno con riguardo all’esercizio del voto sulle materie che: (i) saranno in qualsiasi momento sottoposte all’assemblea straordinaria e (ii) saranno sottoposte all’assemblea ordinaria, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2. Tuttavia, le Parti si sono impegnate, su impulso della Parte più diligente, a consultarsi, in buona fede e con spirito di piena cooperazione, prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, restando comunque libere di esercitare il proprio diritto di voto qualora il processo di consultazione non si concluda con una posizione condivisa. Qualora, ad esito del processo di consultazione, si raggiunga una posizione condivisa tra tutte le Parti sostanziali, tutti i Soggetti Aderenti al Patto saranno tenuti a votare in assemblea in conformità alla posizione condivisa.

4.2 Sindacato di blocco

Per tutto il periodo di durata del Patto, le Parti si sono impegnate a non trasferire ad alcun titolo, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato con riferimento ad un quantitativo di Azioni pari a 2/3 delle Azioni vincolate in base al Patto, né ad iniziare per dette Azioni trattative di vendita, nemmeno a termine, né a concludere contratti derivati aventi ad oggetto le Azioni vincolate.

Il predetto divieto non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti tra Soggetti Aderenti, purché non tali da comportare il sorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società in capo ad alcuno dei Soggetti Aderenti.

Le Parti potranno disporre liberamente – a qualsiasi titolo – di una quota pari ad 1/3 delle Azioni conferite da ciascuna Parte nel Patto, purché – anche in questo caso – tale operazione di cessione e/o disposizione non comporti il sorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società in capo ad alcuno dei Soggetti Aderenti.

5. Durata del Patto

Il Patto rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula (i.e. 23 febbraio 2016), e fino al 22 febbraio 2019. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto.

6. Dichiarazione di assenza di acquisti e acquisti futuri

6.1 Dichiarazione di assenza di acquisti

Ciascuno dei Soggetti Aderenti ha dichiarato e garantito agli altri di (i) non aver incrementato il numero di azioni ordinarie Esprinet possedute nel corso dei 12 mesi precedenti la data di stipula del patto (i.e. 23 febbraio 2016), fatta eccezione per Maurizio Rota e Alessandro Cattani che hanno dichiarato di aver ricevuto a titolo gratuito, n. 308.036 Azioni ciascuno a seguito dell’esaurimento del piano di stock grant 2012-2014 e (ii) di non aver assunto posizioni lunghe su azioni ordinarie della Società nel corso del medesimo periodo.

6.2 Acquisti futuri

Ciascuno dei Soggetti Aderenti, fermo quanto previsto nel successivo capoverso in tema di offerta pubblica obbligatoria, si è impegnato per tutta la durata del Patto a comunicare preventivamente alle altre Parti qualunque acquisto di ulteriori azioni ordinarie di Esprinet da eseguirsi nel termine massimo di 20 giorni di Borsa aperta, con precisazione del quantitativo massimo di azioni che si intendono acquistare in detto periodo. Resta inteso che non vi è alcun obbligo di conferire tali nuove azioni nel Patto, fermo restando l’obbligo di comunicare successivamente alle altre Parti il numero di azioni ordinarie Esprinet effettivamente acquistato a seguito della comunicazione preventiva di cui sopra.

In ogni caso, ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di azioni Esprinet, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

7. Arbitrato

Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Soggetti Aderenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Soggetto Aderente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Sede dell’arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d’arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell’Autorità Giudiziaria comunque relativo al Patto.8. Deposito

Il Patto è stato depositato in data 24 febbraio 2016 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Monza e Brianza con numero di protocollo PRA/9773/2016/CMBAUTO.

***

La variazione del numero e delle percentuali delle Azioni conferite al Patto è stata depositata in data 3 agosto 2018 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo PRA/366902/2018/CMBAUTO.

3 agosto 2018

[EG.7.17.1]

***

Avviso di scioglimento del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

 

ESPRINET S.p.A.

 

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 22 febbraio 2019 è venuto a scadenza per decorso del termine di durata il patto di sindacato (il "Patto") vigente fra i Sig.ri Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota, e Alessandro Cattani stipulato in data 23 febbraio 2016 e da ultimo aggiornato in data 3 agosto 2018, in relazione alle n. 15.567.317 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate, Via Energy Park, 20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale 05091320159, società quotata sul Mercato Telematico, costituenti complessivamente il 29,706% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società.

Della notizia dello scioglimento del Patto è data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi e mediante pubblicazione dell’avviso di scioglimento del Patto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" nell’edizione del 27 febbraio 2019.

Si ricorda che il Patto prevedeva: (i) un sindacato di voto con riferimento all’elezione dei membri degli organi sociali; (ii) obblighi di preventiva consultazione delle parti con riferimento alle altre materie sottoposte all’assemblea dei soci; (iii) un sindacato di blocco.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.esprinet.com, sezione Investor Relations/Informazioni sul Titolo/Patto di Sindacato, ove sono disponibili inoltre le informazioni essenziali relative al Patto, ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

 

27 febbraio 2019

[EG.7.19.1]

______________________________________________________________________________

ESPRINET

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 6 luglio 2020 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Axopa S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 11221770966 ("Axopa"), e il Sig. Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago, il 1 aprile 1946, C.F. MNTFNC46D01B105E, residente in Bovisio Masciago, Via Col di Lana n.7 ("Monti" e, congiuntamente con Axopa, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A. Il Patto ha efficacia dal 6 luglio 2020 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8) (Durata del Patto).

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 05091320159 ("Esprinet" o la "Società").

Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto rilevano ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF.

Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

3.1 Formano oggetto del Patto n. 12.850.975 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 25,23% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

3.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale suddiviso in n. azioni ordinarie 50.934.123

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Francesco Monti

8.232.070

16,16%

64,06%

Axopa S.r.l.

4.618.905

9,07%

35,94%

Totale

12.850.975

25,23%

100%





 

Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società per tutta la durata del Patto, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società (come meglio precisato al successivo paragrafo 6), (ii) un impegno di preventiva consultazione, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, al fine di verificare la possibilità di uniformare l’espressione del diritto di voto in assemblea ("Preventiva Consultazione") e (iii) un obbligo di informativa, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni a terzi, in modo parziale o totale ("Obbligo di Informativa").

Sindacato di Voto

6.1 Consiglio di Amministrazione

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, un’unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Esprinet che contenga i seguenti nominativi:

Maurizio Rota;

Marco Monti;

Alessandro Cattani.

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché vengano nominati: (i) Maurizio Rota quale Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione; (ii) Marco Monti quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e (iii) Alessandro Cattani quale Amministratore Delegato.

Al fine di completare la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate ad identificare gli ulteriori candidati – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e del Codice di Autodisciplina tempo per tempo vigenti - entro i 5 giorni precedenti il termine per la presentazione delle liste previsto dallo statuto sociale di Esprinet.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a consultarsi al fine di individuare congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione.

 

6.2. Collegio Sindacale

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel presente Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, un’unica lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Esprinet, così composta:

1 membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente, su comune designazione di Monti e Axopa;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Monti;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Axopa.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti si sono impegnate a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

Segretario del Patto

Per l’intera durata del Patto, le Parti nominano di comune accordo il segretario del Patto (il "Segretario del Patto"), al quale è affidato il compito:

di provvedere alle comunicazioni nell’ambito dell’Obbligo di Informativa;

di provvedere alla compilazione e alle formalità per la presentazione delle liste;

di provvedere a consultarsi con le Parti nell’ambito della Preventiva Consultazione.Durata del Patto

Il Patto rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula (i.e. 6 luglio 2020), ovvero fino al 5 luglio 2023. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto.

Acquisti futuri

Ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di Azioni, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

Deposito

Il Patto è stato depositato in data 8 luglio 2020 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo n. PRA/253244/2020/CMBAUTO.

10 luglio 2020

[EG.8.20.1]

____________________________________________________________________

 

 Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

***

ESPRINET S.p.A.

Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e  degli articoli 130 e 131, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 131, comma 2 del Regolamento Emittenti per dare atto che è intervenuta una variazione del numero e delle percentuali delle Azioni conferite nel Patto. Tale variazione fa seguito all’acquisto in data 8 aprile 2021 da parte di Axopa, già titolare di 4.618.905 Azioni, di ulteriori numero 371.584 Azioni.

Le variazioni apportate al testo dell’estratto sono evidenziate in carattere sottolineato. I termini sopra indicati con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo delle presenti informazioni essenziali.

***

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo degli articoli 130 e 131, comma 2, del Regolamento Emittenti si comunica (i) che in data 6 luglio 2020 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Axopa S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 11221770966 ("Axopa"), e il Sig. Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago, il 1 aprile 1946, C.F. MNTFNC46D01B105E, residente in Bovisio Masciago, Via Col di Lana n.7 ("Monti" e, congiuntamente con Axopa, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A. Il Patto ha efficacia dal 6 luglio 2020 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8) (Durata del Patto).

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 05091320159 ("Esprinet" o la "Società").

Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto rilevano ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF.

Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

3.1 Formano oggetto del Patto n. 12.850.975 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 25,23 25,96% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

3.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

 

 

 

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale suddiviso in n. azioni ordinarie 50.934.123

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Francesco Monti*

8.232.070

16,16%

64,06%

62,26%

Axopa S.r.l.

4.618.905

4.990.489

9,07%

9,79%

35,94%

37,74%

Totale

12.850.975

13.222.559

25,23%

25,96%

100%




* Titolare del diritto di usufrutto relativamente alla totalità delle azioni oggetto del Patto

Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società per tutta la durata del Patto, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società (come meglio precisato al successivo paragrafo 6), (ii) un impegno di preventiva consultazione, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, al fine di verificare la possibilità di uniformare l’espressione del diritto di voto in assemblea ("Preventiva Consultazione") e (iii) un obbligo di informativa, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni a terzi, in modo parziale o totale ("Obbligo di Informativa").

Sindacato di Voto

6.1 Consiglio di Amministrazione

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, un’unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Esprinet che contenga i seguenti nominativi:

Maurizio Rota;

Marco Monti;

Alessandro Cattani.

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché vengano nominati: (i) Maurizio Rota quale Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione; (ii) Marco Monti quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e (iii) Alessandro Cattani quale Amministratore Delegato.

Al fine di completare la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate ad identificare gli ulteriori candidati – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e del Codice di Autodisciplina tempo per tempo vigenti - entro i 5 giorni precedenti il termine per la presentazione delle liste previsto dallo statuto sociale di Esprinet.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a consultarsi al fine di individuare congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione.

 

6.2. Collegio Sindacale

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel presente Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, un’unica lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Esprinet, così composta:

1 membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente, su comune designazione di Monti e Axopa;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Monti;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Axopa.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti si sono impegnate a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

Segretario del Patto

Per l’intera durata del Patto, le Parti nominano di comune accordo il segretario del Patto (il "Segretario del Patto"), al quale è affidato il compito:

di provvedere alle comunicazioni nell’ambito dell’Obbligo di Informativa;

di provvedere alla compilazione e alle formalità per la presentazione delle liste;

di provvedere a consultarsi con le Parti nell’ambito della Preventiva Consultazione.

Durata del Patto

Il Patto rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula (i.e. 6 luglio 2020), ovvero fino al 5 luglio 2023. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto.

Acquisti futuri

Ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di Azioni, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

Deposito

Il Patto è stato depositato in data 8 luglio 2020 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo n. PRA/253244/2020/CMBAUTO.

***

La variazione del numero e delle percentuali delle Azioni conferite al Patto è stata depositata in data 12 aprile 2021 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo PRA/146921/2021/CMBAUTO.

12 aprile 2021

[EG.8.21.1]

__________________________________________________________________________

Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli articoli 130 e 131, commi 1 e 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 131, commi 1 e 2 del Regolamento Emittenti per dare atto che (i) è intervenuta una variazione del numero e delle percentuali delle Azioni conferite nel Patto a seguito dell’acquisto in data 8 aprile 2021 da parte di Axopa, già titolare di 4.618.905 Azioni, di ulteriori numero 371.584 Azioni e (ii) è intervenuta una modifica dei soggetti aderenti al Patto, a seguito del consolidamento in data 17 maggio 2021 in capo ai Nuovi Soci Pattisti della piena proprietà sulle azioni Esprinet conferite al Patto da Francesco Monti (già titolare del relativo diritto di usufrutto), secondo quanto di seguito precisato.

***

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 130 e 131, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti si comunica che in data 6 luglio 2020 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Axopa S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 11221770966 ("Axopa"), e il Sig. Francesco Monti, nato a Bovisio Masciago, il 1 aprile 1946, C.F. MNTFNC46D01B105E, residente in Bovisio Masciago, Via Col di Lana n.7 ("Monti" e, congiuntamente con Axopa, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A. Il Patto ha efficacia dal 6 luglio 2020 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8) (Durata del Patto).

In data 17 maggio 2021, si è consolidata in capo ai signori Luigi Monti, nato a Milano, il 19 giugno 1976, c.f. MNTLGU76H19F205U, Marco Monti, nato a Milano, il 16 aprile 1978, c.f. MNTMRC78D16F205I e Stefano Monti, nato a Milano, il 9 settembre 1991, c.f. MNTSFN91P09F205C (i "Nuovi Soci Pattisti") la piena proprietà sulle azioni Esprinet S.p.A. conferite al Patto da Monti (già titolare del relativo diritto di usufrutto), secondo quanto indicato nella tabella che segue. Conseguentemente, ad esito della sottoscrizione di appositi accordi di adesione (la "Lettera di Adesione"), i Nuovi Soci Pattisti hanno aderito al Patto e, viceversa, F. Monti ha cessato di essere parte del Patto. Nessuna ulteriore variazione è stata apportata al testo del Patto.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 05091320159 ("Esprinet" o la "Società").

Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto rilevano ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF.

Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

3.1 Formano oggetto del Patto n. 13.222.559 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 25,96% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

3.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale suddiviso in n. azioni ordinarie 50.934.123

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Luigi Monti

2.744.024

5,38%

20,76%

Marco Monti

2.744.023

5,38%

20,75%

Stefano Monti

2.744.023

5,38%

20,75%

Axopa S.r.l.

4.990.489

9,79%

37,74%

Totale

13.222.559

25,96%

100,00%





Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società per tutta la durata del Patto, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società (come meglio precisato al successivo paragrafo 6), (ii) un impegno di preventiva consultazione, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, al fine di verificare la possibilità di uniformare l’espressione del diritto di voto in assemblea ("Preventiva Consultazione") e (iii) un obbligo di informativa, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni a terzi, in modo parziale o totale ("Obbligo di Informativa").

Sindacato di Voto

6.1 Consiglio di Amministrazione

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, un’unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Esprinet che contenga i seguenti nominativi:

Maurizio Rota;

Marco Monti;

Alessandro Cattani.

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché vengano nominati: (i) Maurizio Rota quale Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione; (ii) Marco Monti quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e (iii) Alessandro Cattani quale Amministratore Delegato.

Al fine di completare la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate ad identificare gli ulteriori candidati – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e del Codice di Autodisciplina tempo per tempo vigenti - entro i 5 giorni precedenti il termine per la presentazione delle liste previsto dallo statuto sociale di Esprinet.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a consultarsi al fine di individuare congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione.

 

6.2. Collegio Sindacale

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel presente Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, un’unica lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Esprinet, così composta:

1 membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente, su comune designazione dei Nuovi Soci Pattisti e Axopa;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione dei Nuovi Soci Pattisti;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Axopa.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti si sono impegnate a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

Segretario del Patto

Per l’intera durata del Patto, le Parti nominano di comune accordo il segretario del Patto (il "Segretario del Patto"), al quale è affidato il compito:

di provvedere alle comunicazioni nell’ambito dell’Obbligo di Informativa;

di provvedere alla compilazione e alle formalità per la presentazione delle liste;

di provvedere a consultarsi con le Parti nell’ambito della Preventiva Consultazione.

Durata del Patto

Il Patto rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula (i.e. 6 luglio 2020), ovvero fino al 5 luglio 2023. In caso di successione mortis causa relativamente a ciascuna delle Parti originarie del Patto, gli aventi causa saranno automaticamente vincolati al Patto.

Acquisti futuri

Ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di Azioni, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

Deposito

Il Patto è stato depositato in data 8 luglio 2020 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo n. PRA/253244/2020/CMBAUTO.

***

La variazione del numero e delle percentuali delle Azioni conferite al Patto è stata depositata in data 12 aprile 2021 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo PRA/146921/2021/CMBAUTO.

La modifica dei soggetti aderenti al Patto è stata depositata in data 21 maggio 2021 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo

22 Maggio 2021

[EG.8.21.2]

___________________________________________________________________

Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

***

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 24 marzo 2023 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Axopa S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 11221770966 ("Axopa") e Montinvest S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05644240961 ("Montinvest" e, congiuntamente con Axopa, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A.

Contestualmente alla sottoscrizione del Patto, Axopa e i signori Luigi Monti, nato a Milano, il 19 giugno 1976, codice fiscale MNTLGU76H19F205U, Marco Monti, nato a Milano, il 16 aprile 1978, codice fiscale MNTMRC78D16F205I e Stefano Monti, nato a Milano, il 9 settembre 1991, codice fiscale MNTSFN91P09F205C (le "Parti Patto 2020") hanno ritenuto di risolvere per mutuo consenso il patto parasociale del 6 luglio 2020, come successivamente aggiornato in data 8 aprile 2021 e 17 maggio 2021 ed in scadenza il 5 luglio 2023 (il "Patto 2020"), che, conseguentemente, è divenuto privo di efficacia ed è integralmente sostituito dal Patto a decorrere dalla data di stipula del Patto.

Il Patto sostituisce pertanto il Patto 2020, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale, ed ha efficacia dal 24 marzo 2023 e durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8) (Durata del Patto).

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 05091320159 ("Esprinet" o la "Società").

Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto rilevano ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF.

Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

3.1 Formano oggetto del Patto n. 13.222.559 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 26,23% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

3.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale suddiviso in n. azioni ordinarie 50.417.417

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Montinvest S.r.l.

8.232.070

16,33%

62,26%

Axopa S.r.l.

4.990.489

9,90%

37,74%

Totale

13.222.559

26,23%

100%





 

Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società per tutta la durata del Patto, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società (come meglio precisato al successivo paragrafo 6), (ii) un impegno di preventiva consultazione, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, al fine di verificare la possibilità di uniformare l’espressione del diritto di voto in assemblea ("Preventiva Consultazione") e (iii) un obbligo di informativa, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni a terzi, in modo parziale o totale ("Obbligo di Informativa").

Sindacato di Voto

6.1 Consiglio di Amministrazione

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, un’unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Esprinet che contenga i seguenti nominativi:

Maurizio Rota;

Marco Monti;

Alessandro Cattani.

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché vengano nominati: (i) Maurizio Rota quale Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione; (ii) Marco Monti quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e (iii) Alessandro Cattani quale Amministratore Delegato.

Al fine di completare la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate ad identificare gli ulteriori candidati – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e del Codice di Autodisciplina tempo per tempo vigenti - entro i 5 giorni precedenti il termine per la presentazione delle liste previsto dallo statuto sociale di Esprinet.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a consultarsi al fine di individuare congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione.

 

6.2. Collegio Sindacale

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel presente Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, un’unica lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Esprinet, così composta:

1 membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente, su comune designazione di Montinvest e Axopa;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Montinvest;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Axopa.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti si sono impegnate a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.

Segretario del Patto

Per l’intera durata del Patto, le Parti nominano di comune accordo il segretario del Patto (il "Segretario del Patto"), al quale è affidato il compito:

di provvedere alle comunicazioni nell’ambito dell’Obbligo di Informativa;

di provvedere alla compilazione e alle formalità per la presentazione delle liste;

di provvedere a consultarsi con le Parti nell’ambito della Preventiva Consultazione.

Durata del Patto – sostituzione del Patto 2020

Il Patto rimarrà in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di stipula (i.e. 24 marzo 2023) (la "Data di Efficacia"), ovvero fino al 23 marzo 2026.

Con la sottoscrizione del Patto, le Parti Patto 2020 hanno risolto consensualmente il Patto 2020 che, conseguentemente, a decorrere dalla Data di Efficacia è divenuto privo di efficacia ed è integralmente sostituito dal Patto.

Acquisti futuri

Ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di Azioni, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

Deposito

Il Patto è stato depositato in data 28 marzo 2023 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo n. PRA/175323/2023/CMBAUTO.

29 marzo 2023

[EG.8.23.1]

___________________________________________________________________________

Informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 29 marzo 2023. Di seguito, in corsivo sottolineato le parti aggiunte o riformulate e in corsivo barrato quelle eliminate.

***

ESPRINET S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 24 marzo 2023 è stato stipulato un patto di sindacato (il "Patto") tra Axopa S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 11221770966 ("Axopa") e Montinvest S.r.l., con sede legale in Milano, via Principe Amedeo, 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi n. 05644240961 ("Montinvest" e, congiuntamente con Axopa, i "Soggetti Aderenti" o "Parti") avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A.

In data 14 marzo 2024, a seguito della presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali di Esprinet S.p.A. nel contesto dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, le Parti hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto al fine di prevedere il relativo scioglimento a decorrere dal giorno successivo a quello di tale assemblea, avendo il Patto esaurito la relativa funzione (l’"Accordo Modificativo").

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Esprinet S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 05091320159 ("Esprinet" o la "Società").

Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto rilevano ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF.

Soggetti aderenti e Azioni conferite nel Patto

3.1 Formano oggetto del Patto n. 13.222.559 Azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 26,23% delle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

3.2 I Soggetti Aderenti al Patto sono elencati nella seguente tabella riportante il numero di Azioni conferite da ciascun Soggetto Aderente:

Soggetto Aderente

Azioni Conferite

% su capitale sociale suddiviso in n. 50.417.417 azioni ordinarie

% su totale delle azioni oggetto del Patto

Montinvest S.r.l.

8.232.070

16,33%

62,26%

Axopa S.r.l.

4.990.489

9,90%

37,74%

Totale

13.222.559

26,23%

100%




Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non esistono Soggetti Aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto esercitano il controllo sulla Società ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Contenuto del Patto

I Soggetti Aderenti hanno costituito con il Patto (i) un sindacato di voto ("Sindacato di Voto") per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società per tutta la durata del Patto, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie della Società (come meglio precisato al successivo paragrafo 6), (ii) un impegno di preventiva consultazione, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), prima dello svolgimento di ogni assemblea ordinaria e/o straordinaria, al fine di verificare la possibilità di uniformare l’espressione del diritto di voto in assemblea ("Preventiva Consultazione") e (iii) un obbligo di informativa, anche per il tramite del Segretario del Patto (come definito infra), in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni a terzi, in modo parziale o totale ("Obbligo di Informativa").

Sindacato di Voto

6.1 Consiglio di Amministrazione

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare, un’unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Esprinet che contenga i seguenti nominativi:

Maurizio Rota;

Marco Monti;

Alessandro Cattani.

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate, nei limiti consentiti dalla legge, a fare quanto in proprio potere affinché vengano nominati: (i) Maurizio Rota quale Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione; (ii) Marco Monti quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e (iii) Alessandro Cattani quale Amministratore Delegato.

Al fine di completare la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate ad identificare gli ulteriori candidati – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e del Codice di Corporate Governance tempo per tempo vigenti - entro i 5 giorni precedenti il termine per la presentazione delle liste previsto dallo statuto sociale di Esprinet.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a consultarsi al fine di individuare congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione.

6.2. Collegio Sindacale

Per tutta la durata del Patto, le Parti si sono impegnate ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni conferite nel presente Patto in modo da presentare congiuntamente, e votare unicamente, un’unica lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di Esprinet, così composta:

1 membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente, su comune designazione di Montinvest e Axopa;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Montinvest;

1 membro effettivo e uno supplente su designazione di Axopa.

Qualora, per l’intera durata del Patto, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti si sono impegnate a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta del Soggetto Aderente che aveva designato il sindaco cessato.Segretario del Patto

Per l’intera durata del Patto, le Parti nominano di comune accordo il segretario del Patto (il "Segretario del Patto"), al quale è affidato il compito:

di provvedere alle comunicazioni nell’ambito dell’Obbligo di Informativa;

di provvedere alla compilazione e alle formalità per la presentazione delle liste;

di provvedere a consultarsi con le Parti nell’ambito della Preventiva Consultazione

Durata del Patto

Il Patto rimarrà in vigore  sino al giorno successivo a quello in cui si terrà l’assemblea dei soci di Esprinet che delibererà, tra le altre cose, l’approvazione bilancio al 31 dicembre 2023 ed il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2024-2026.

Acquisti futuri

Ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di Azioni, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico dei Soggetti Aderenti.

Deposito

Il Patto, come modificato dall’Accordo Modificativo, è stato depositato in data 15 marzo 2024 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con numero di protocollo n. PRA/169156/2024/CMBAUTO.

15 marzo 2024

[EG.8.24.1]

*    *    *

Avviso di scioglimento del patto parasociale relativo a Esprinet S.p.A., pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b), del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

 

Axopa S.r.l. e Montinvest S.r.l. (le "Parti") rendono noto che si è sciolto, per decorso del termine di durata, il patto di sindacato di voto e consultazione avente ad oggetto azioni Esprinet S.p.A. ("Esprinet") stipulato dalle Parti in data 24 marzo 2023, come successivamente modificato (il "Patto Parasociale").

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale avevano rilevanza ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), del TUF. Formavano oggetto del Patto Parasociale n. 13.222.559 azioni ordinarie di Esprinet rappresentanti complessivamente il 26,23% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale.

Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale è data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi di legge e di regolamento sul sito www.esprinet.com nella sezione Governance/Sistema di Governance/Patti Parasociali, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

16 maggio 2024