EVEREL GROUP SPA (già VEMER SIBER GROUP SPA) - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
VEMER SIBER GROUP S.P.A.
ESTRATTO RELATIVO AL PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 6 NOVEMBRE 2001 AVENTE AD OGGETTO HOPA S.P.A.
1. Tipo di accordo e relative finalità
In data 6 novembre 2001 è stato sottoscritto dagli Aderenti (come di seguito definiti) un patto parasociale (di seguito, il " Patto") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Hopa S.p.A. (di seguito, la " Società"), con sede in Brescia, Corso Zanardelli 32.
Si comunica che alla data del 6 novembre 2001 la Società, direttamente o per tramite di società controllate, detiene n. 18.638.518 azioni ordinarie di Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A. e n. 15.576.580 azioni ordinarie di Vemer Siber Group S.p.A., società quotate alla Borsa Valori di Milano.
Il Patto ha per oggetto le modalità di trasferimento delle azioni della Società detenute dagli Aderenti e i criteri di governo della Società medesima.
2. Soggetti aderenti al Patto e azioni dagli stessi detenute
Il Patto è stato sottoscritto dai seguenti soggetti (di seguito, gli " Aderenti" o " Patiscienti"):
- Fingruppo Holding S.p.A., con sede legale in Brescia, Corso Zanardelli n. 32; Primavera S.p.A., con sede legale in Brescia, Via 4 Novembre 2; Emilio Gnutti; Luciano Marinelli; Leonardo Bossini; Emilio Annovazzi; Sandro Bertoli; Enrico Consoli; Romano Marniga; Claudio Moreschi; Ettore Lonati; Marino Pasotti; (congiuntamente definiti anche quali gli " Azionisti Privati");
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, P.zza Salimbeni 3; Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45; Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo; (congiuntamente definiti anche quali gli " Azionisti Finanziari").
Si comunica che al 6 novembre 2001 il capitale sociale di Hopa S.p.A. è costituito da n. 1.170.000.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 ciascuna (di seguito, le " Azioni") e che le azioni complessivamente sindacate di proprietà, diretta o indiretta, degli Azionisti Privati sono n. 468.000.000 pari al 40,00% del capitale sociale della Società mentre le azioni sindacate di proprietà, diretta o indiretta, degli Azionisti Finanziari sono complessivamente n. 168.309.524 pari al 14,39% del capitale sociale della Società. Pertanto, le azioni Hopa S.p.A. complessivamente sindacate nel Patto rappresentano il 54,39% del capitale di Hopa S.p.A..
Tutte le Azioni vincolate nel Patto sono depositate presso la sede della Società.
3. Vincoli alla trasferimento delle azioni della Società
3.1 Lock-up
I Patiscienti si obbligano a non effettuare alcun trasferimento o cessione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, delle Azioni sotto qualsiasi forma realizzato (di seguito, " Trasferimento") per tutta la durata del Patto, se non nei modi e con le procedure previste dai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4.
3.2 Trasferimenti infra-gruppo
E' consentito ai Patiscienti il Trasferimento, in tutto o in parte, delle Azioni a favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario e a favore di familiari dei Patiscienti, a condizione che il successore sottoscriva il Patto medesimo.
3.3 Prelazione e gradimento
Per tutta la durata del Patto, qualora un Patisciente intenda Trasferire a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie Azioni ad altri Patiscienti o a terzi dovrà offrirle in prelazione agli altri Patiscienti in proporzione alle Azioni rispettivamente detenute da ciascuno di essi.
Per il valido Trasferimento a titolo oneroso delle Azioni a terzi è in ogni caso richiesto il preventivo gradimento del Comitato Direttivo (come oltre definito).
3.4 Covendita
Per tutta la durata del Patto, qualora un Patisciente intenda Trasferire a titolo oneroso, in tutto od in parte, delle proprie Azioni e tale Trasferimento, se effettuato, comporti che le azioni della Società complessivamente sindacate nel Patto scendano al di sotto della soglia del 50,1% delle azioni ordinarie in circolazione, gli altri Patiscienti avranno il diritto di covendita, in proporzione al numero delle Azioni rispettivamente detenute.
Qualora un Azionista Privato intenda Trasferire a titolo oneroso, in tutto od in parte, delle proprie Azioni e tale Trasferimento, se effettuato, comporti che le azioni della Società complessivamente sindacate nel Patto scendano al di sotto della soglia del 30% delle azioni ordinarie in circolazione, gli Azionisti Finanziari avranno il diritto di covendita di tutte o parte delle proprie Azioni in via prioritaria rispetto agli Azionisti Privati, in proporzione al numero delle Azioni rispettivamente detenute.
4. Organi sociali della Società
4.1 Consiglio di Amministrazione della Società
Nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata del Patto: (i) il consiglio di amministrazione della Società (il " Consiglio di Amministrazione") è composto da 21 membri, tre dei quali su designazione degli Azionisti Finanziari; (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato su indicazione di Fingruppo; (iii) uno dei due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su indicazione congiunta degli Azionisti Finanziari; e (iv) i due Amministratori Delegati sono nominati su indicazione degli Azionisti Privati.
4.2 Collegio Sindacale della Società
L'individuazione delle persone da designare alla carica di sindaco della Società viene effettuata dal Comitato Direttivo, restando inteso che il Presidente del Collegio Sindacale sarà scelto congiuntamente dagli Azionisti Finanziari.
5. Organo del Patto - Comitato Direttivo
5.1 Composizione
Organo del Patto è il Comitato Direttivo, composto da 14 membri di cui uno con funzione di Presidente, eletto tra i membri del Comitato stesso con voto favorevole di almeno 8 dei suoi membri.
L'individuazione delle persone da designare alla carica di membro del Comitato Direttivo è effettuata secondo il seguente criterio: (i) un membro è il presidente del consiglio di amministrazione di Fingruppo Holding S.p.A.; (ii) 10 membri sono designati dagli altri Azionisti Privati; e (iii) un membro è designato da ciascuno degli Azionisti Finanziari.
5.2 Materie di competenza del Comitato Direttivo
Sono sottoposti all'esame preventivo del Comitato Direttivo le seguenti materie aventi per oggetto la Società: la strategia di sviluppo, i piani strategici, la politica dei dividendi, qualsiasi materia di competenza dell'assemblea straordinaria, le operazioni aventi per oggetto società controllate e rami di azienda ed investimenti in genere, purchè di rilevante valore economico e strategico.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla deliberazione. Tuttavia, gli Azionisti Finanziari hanno, individualmente, potere di veto in ordine alle deliberazioni di cui sopra.
5.3 Esercizio del diritto di voto negli organi della Società
Nei limiti consentiti dalla legge, i Patiscienti si impegnano a portare all'attenzione dei propri organi deliberanti le proposte di voto da esprimere negli organi sociali della Società in modo che tali proposte di voto siano conformi alle decisioni del Comitato Direttivo.
6. Penali
La violazione dei paragrafi 3.3 e 3.4 comporterà: (i) per il Patisciente inadempiente l'obbligo di pagare ai Patiscienti non inadempienti una penale complessiva di Lire 80 miliardi da suddividersi tra i Patiscienti non inadempienti in proporzione alle Azioni detenute da ciascuno di essi, e (ii) il diritto del Comitato Direttivo di escludere di diritto dal Patto il Patisciente inadempiente, impregiudicato ogni altro diritti ivi incluso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Durata
Il Patto ha durata triennale con decorrenza dalla data odierna ed è rinnovabile ad ogni scadenza per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, ove non sia comunicata disdetta da parte di uno dei Patiscienti almeno centoventi giorni precedenti allo scadere del triennio.
8. Controversie
Qualsiasi controversia inerente al Patto sarà sottoposta ad un collegio arbitrale.
9. Deposito presso il registro delle Imprese
Il Patto verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia nei termini di legge.
15 novembre 2001.
[VB.1.01.1]
VEMER SIBER GROUP S.P.A.
ESTRATTO RELATIVO AL PATTO PARASOCIALE DI HOPA S.P.A.
Premesso che:
- tra Fingruppo Holding S.p.A., Primavera Finance S.A., Emilio Gnutti, Luciano Marinelli, Leonardo Bossini, Emilio Annovazzi, Sandro Bertoli, Enrico Consoli, Romano Marniga, Claudio Moreschi, Ettore Lonati, Marino Pasotti, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. e Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. (i " Patiscienti ") è stato stipulato in data 6 novembre 2001 un patto parasociale (il " Patto ") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Hopa S.p.A. (sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, in seguito la " Società ");
- tra Pirelli S.p.A., Edizione Holding S.p.A., IntesaBCI S.p.A., Unicredito Italiano S.p.A., Olimpia S.p.A e la Società è stato stipulato in data 24 dicembre 2002 un accordo (pubblicato integralmente in pari data, in seguito " Accordo ") avente ad oggetto, direttamente e indirettamente, le azioni emesse da Olivetti S.p.A.;
- l'Accordo prevede che i Patiscienti modifichino il Patto nel senso che la detenzione di azioni Olivetti in numero superiore a 1 milione di pezzi da parte di un qualunque Patisciente comporti l'automatica risoluzione del Patto nei confornti del medesimo Patisciente;
- in data 20 febbraio 2003 i Patiscienti hanno stipulato 2 scritture private (rispettivamente " Addendum " e "Proroga" ) modificative del Patto al fine di adeguarlo alle previsioni dell'Accordo;
si riassume di seguito l'intero contenuto del Patto:
1. Tipo di accordo e relative finalità
Tra i Patiscienti è stato stipulato un patto parasociale (il " Patto ") avente ad oggetto le azioni ordinarie di Hopa S.p.A. (sede in Brescia, Corso Zanardelli 32, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 709.800.000,00 rappresentato da n. 1.365.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, in seguito la " Società ").
Il Patto ha per oggetto le modalità di trasferimento delle azioni della Società detenute dai Patiscienti e i criteri di governo della Società medesima.
2. Soggetti aderenti al Patto e azioni dagli stessi detenute
Il Patto è stato sottoscritto dai seguenti soggetti (i " Patiscienti ") che conferiscono, direttamente e/o per il tramite di società partecipate, le azioni Hopa innanzi specificate:
Patisciente | numero azioni conferite | percentuale del capitale con diritto di voto |
Fingruppo Holding S.p.A. | 291.666.670 |
21,369 % |
Primavera Finance S.A. | 23.333.333 |
1,709 % |
Emilio Gnutti | 53.666.666 |
3,931 % |
Luciano Marinelli | 30.333.333 |
2,222 % |
Leonardo Bossini | 29.166.666 |
2,136 % |
Emilio Annovazzi | 23.333.333 |
1,709 % |
Sandro Bertoli | 17.500.000 |
1,282 % |
Enrico Consoli | 9.333.333 |
0,684 % |
Romano Marniga | 5.833.333 |
0,428 % |
Claudio Moreschi | 14.000.000 |
1,026 % |
Ettore Lonati | 37.333.333 |
2,735 % |
Marino Pasotti | 10.500.000 |
0,769 % |
(congiuntamente, gli " Azionisti Privati ") | ||
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 68.250.000 |
5,018 % |
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. | 68.250.000 |
5,018 % |
Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. | 59.861.111 |
4,400 % |
(congiuntamente, gli " Azionisti Finanziari ") | ||
Totale | 742.361.111 |
54,436 % |
Tutte le Azioni vincolate nel Patto sono depositate presso la sede della Società.
Nessuno dei Patiscienti ha, in virt¨´ del Patto o altrimenti, il potere di esercitare individualmente il controllo, diretto o indiretto, della Società.
3. Vincoli alla trasferimento delle azioni della Società
3.1 Lock-up
I Patiscienti si obbligano a non effettuare alcun trasferimento o cessione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, delle Azioni sotto qualsiasi forma realizzato (di seguito, " Trasferimento ") per tutta la durata del Patto, se non nei modi e con le procedure previste dai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4.
3.2 Trasferimenti infra-gruppo
E' consentito ai Patiscienti il Trasferimento, in tutto o in parte, delle Azioni a favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario e a favore di familiari dei Patiscienti, a condizione che il successore sottoscriva il Patto medesimo.
3.3 Prelazione e gradimento
Per tutta la durata del Patto, qualora un Patisciente intenda Trasferire a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie Azioni ad altri Patiscienti o a terzi dovrà offrirle in prelazione agli altri Patiscienti in proporzione alle Azioni rispettivamente detenute da ciascuno di essi.
Per il valido Trasferimento a titolo oneroso delle Azioni a terzi è in ogni caso richiesto il preventivo gradimento del Comitato Direttivo (come oltre definito).
3.4 Covendita
Per tutta la durata del Patto, qualora un Patisciente intenda Trasferire a titolo oneroso, in tutto od in parte, delle proprie Azioni e tale Trasferimento, se effettuato, comporti che le azioni della Società complessivamente sindacate nel Patto scendano al di sotto della soglia del 50,1% delle azioni ordinarie in circolazione, gli altri Patiscienti avranno il diritto di covendita, in proporzione al numero delle Azioni rispettivamente detenute.
Qualora un Azionista Privato intenda Trasferire a titolo oneroso, in tutto od in parte, delle proprie Azioni e tale Trasferimento, se effettuato, comporti che le azioni della Società complessivamente sindacate nel Patto scendano al di sotto della soglia del 30% delle azioni ordinarie in circolazione, gli Azionisti Finanziari avranno il diritto di covendita di tutte o parte delle proprie Azioni in via prioritaria rispetto agli Azionisti Privati, in proporzione al numero delle Azioni rispettivamente detenute.
4. Organi sociali della Società
4.1 Consiglio di Amministrazione della Società
Nei limiti consentiti dalla legge e per tutta la durata del Patto: (i) il consiglio di amministrazione della Società (il " Consiglio di Amministrazione ") è composto da 21 membri, tre dei quali su designazione degli Azionisti Finanziari; (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato su indicazione di Fingruppo; (iii) uno dei due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su indicazione congiunta degli Azionisti Finanziari; e (iv) i due Amministratori Delegati sono nominati su indicazione degli Azionisti Privati.
4.2 Collegio Sindacale della Società
L'individuazione delle persone da designare alla carica di sindaco della Società viene effettuata dal Comitato Direttivo, restando inteso che il Presidente del Collegio Sindacale sarà scelto congiuntamente dagli Azionisti Finanziari.
5. Organo del Patto - Comitato Direttivo
5.1 Composizione
Organo del Patto è il Comitato Direttivo, composto da 14 membri di cui uno con funzione di Presidente, eletto tra i membri del Comitato stesso con voto favorevole di almeno 8 dei suoi membri.
L'individuazione delle persone da designare alla carica di membro del Comitato Direttivo è effettuata secondo il seguente criterio: (i) un membro è il presidente del consiglio di amministrazione di Fingruppo Holding S.p.A.; (ii) 10 membri sono designati dagli altri Azionisti Privati; e (iii) un membro è designato da ciascuno degli Azionisti Finanziari.
5.2 Materie di competenza del Comitato Direttivo
Sono sottoposti all'esame preventivo del Comitato Direttivo le seguenti materie aventi per oggetto la Società: la strategia di sviluppo, i piani strategici, la politica dei dividendi, qualsiasi materia di competenza dell'assemblea straordinaria, le operazioni aventi per oggetto società controllate e rami di azienda ed investimenti in genere, purchè di rilevante valore economico e strategico.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla deliberazione. Tuttavia, gli Azionisti Finanziari hanno, individualmente, potere di veto in ordine alle deliberazioni di cui sopra.
5.3 Esercizio del diritto di voto negli organi della Società
Nei limiti consentiti dalla legge, i Patiscienti si impegnano a portare all'attenzione dei propri organi deliberanti le proposte di voto da esprimere negli organi sociali della Società in modo che tali proposte di voto siano conformi alle decisioni del Comitato Direttivo.
6. Penali
6.1 La violazione dei paragrafi 3.3 e 3.4 comporterà: (i) per il Patisciente inadempiente l'obbligo di pagare ai Patiscienti non inadempienti una penale complessiva di Euro 41 milioni da suddividersi tra i Patiscienti non inadempienti in proporzione alle Azioni detenute da ciascuno di essi, e (ii) il diritto del Comitato Direttivo di escludere di diritto dal Patto il Patisciente inadempiente, impregiudicato ogni altro diritti ivi incluso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6.2 A decorrere dal 20 febbraio 2003, la detenzione per qualunque causa e a qualunque titolo da parte di un Patisciente di azioni Olivetti in numero superiore a 1 milione di azioni Olivetti comporter¨¤ l'immediata automatica risoluzione del Patto nei confronti del Patisciente medesimo e l'immediata decadenza dello stesso dalla carica di consigliere di amministrazione della Società e dalla carica di componente del Comitato Direttivo del Patto.
7. Durata
Il Patto ha durata triennale con decorrenza dalla data odierna ed è rinnovabile ad ogni scadenza per ulteriori periodi di tre anni ciascuno, ove non sia comunicata disdetta da parte di uno dei Patiscienti almeno centoventi giorni precedenti allo scadere del triennio.
8. Altre pattuizioni
8.1 Ciascun Patisciente si obbliga a dismettere, entro il 20 febbraio 2003, ogni azione Olivetti detenuta in eccesso a numero 1 milione di azioni Olivetti.
8.2 Il Patto può essere revocato o modificato con il consenso unanime dei Patiscienti salvo per le disposizioni di cui ai paragrafi 6.2 e 8.1, che, essendo pattuite a favore di Olimpia S.p.A., possono essere revocate o modificate dai Patiscienti a condizione che la Società e Olimpia S.p.A. vi abbiano consentito.
8.3 Le disposizioni del Patto di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 8.1 diventeranno automaticamente inefficaci qualora l'Accordo sia risolto per qualunque causa, ovvero sia eseguita la Scissione (come definita nell'Accordo) con effetto, rispettivamente, dalla data di risoluzione ovvero dalla data di stipula dell'atto pubblico di scissione.
8.4 Qualsiasi controversia inerente al Patto sarà sottoposta ad un collegio arbitrale.
9. Deposito presso il Registro delle Imprese
Il Patto verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia nei termini di legge.
28 febbraio 2003
[VB.1.03.1]
*** PATTO RINNOVATO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 6 AGOSTO 2004. IL PATTO E' STATO RINNOVATO FINO AL 1° SETTEMBRE 2007 ***
*** CON PUBBLICAZIONI AVVENUTE IN DATA 24 FEBBRAIO 2007 E 2 MARZO 2007 E' STATO COMUNICATO CHE L'ACCORDO SI INTENDERA' RISOLTO ALLA SCADENZA ***