Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

AISoftw@re S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, anche il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende nota l'esistenza di talune pattuizioni parasociali stipulate in data 30 Novembre 2004 (di seguito, anche la "Convenzione") tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H6220X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), ed Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, anche "Abaco"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione è AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano, Via C. Esterle 9, avente capitale sociale pari ad Euro 7.326.262,32, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano 00721090298 (di seguito, anche "AIS").

2. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Sono conferite alla Convenzione tutte le azioni detenute dal Prof. Gardin in AIS. Alla data del 10 Dicembre 2004, il Prof. Gardin detiene n. 3.122.819 azioni ordinarie (valore nominale: Euro 0,52), rappresentanti il 22,165% del capitale sociale di AIS(1).

(1)di cui: l'1.596% senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.

3. Soggetti aderenti alla Convenzione e controllo di AIS in virtù della Convenzione

Aderiscono alla Convenzione, come detto, il Prof. Gardin ed Abaco. Alla data del 10 Dicembre 2004, Abaco non detiene alcuna partecipazione effettiva al capitale sociale di AIS.

La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di AIS. Tuttavia, si evidenzia come, in considerazione del fatto che nel corso di un elevato numero di Assemblee dei Soci di AIS la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin ha rappresentato un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nelle Assemblee anzidette, si sia realizzato un controllo di fatto ai sensi degli Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Contenuto della Convenzione e durata

In data 10 Novembre 2004, AIS ed Abaco hanno sottoscritto un accordo quadro relativo ad un progetto di aggregazione tra i rispettivi Gruppi societari (di seguito, anche l'"Aggregazione"). Ciò necessariamente premesso, la Convenzione prevede:

A) l'acquisto, da parte di Abaco, di n. 1.073.451 azioni ordinarie di AIS (pari al 7,665% del capitale sociale di quest'ultima), attualmente detenute dal Prof. Gardin, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione. Tale acquisto è, tuttavia, subordinato:

A1) all'approvazione, da parte dei Consigli di Amministrazione di AIS ed Abaco, ai sensi dell'Art. 2503-ter, Codice Civile, di un progetto di fusione e/o scissione propedeutico all'Aggregazione; ed:

A2) alla contestuale convocazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei Soci per deliberare in merito a tale progetto, fermo restando che detta approvazione e contestuale convocazione dovranno avvenire entro e non oltre il 31 Dicembre 2004.

Una volta realizzatosi il trasferimento delle azioni di cui al paragrafo A) ad Abaco, quest'ultima depositerà dette azioni in un conto vincolato aperto presso una S.I.M. o società fiduciaria.

B) la concessione di una serie di opzioni "put" e "call", le quali, in caso di fusione o scissione di AIS, si applicheranno nei confronti delle azioni dell'entità societaria risultante dalla fusione o scissione. Tali opzioni sono disciplinate nei termini che seguono:

B1) un'opzione di vendita a favore del Prof. Gardin rispetto alla partecipazione residua dal medesimo detenuta in AIS, per n. 2.049.368 azioni ordinarie (id est, n. 3.122.819 - n. 1.073.451 azioni ordinarie), pari a circa il 14,5% del capitale sociale di quest'ultima (di seguito, anche le "Azioni Oggetto di Put"), da esercitarsi, su tutte o parte di tali azioni, nel periodo compreso tra il 30 Giugno 2005 ed il 30 Settembre 2005, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione;

B2) un'opzione di acquisto a favore di Abaco rispetto alle Azioni Oggetto di Put, da esercitarsi, su tutte o parte di tali azioni, nel periodo di tre mesi successivamente al 30 Settembre 2005, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione;

A garanzia dell'operatività delle summenzionate opzioni "put" e "call", le azioni potenzialmente oggetto di tali opzioni saranno depositate fiduciariamente, in conti vincolati, presso una S.I.M. o società fiduciaria, che agirà secondo specifici mandati per assicurare i trasferimenti derivanti dall'esercizio delle opzioni stesse;

C) la concessione al Prof. Gardin di un ulteriore diritto a riacquistare tutte o parte delle azioni eventualmente cedute ad ABACO in virtù della Convenzione (di seguito, anche il "Diritto di Riacquisto") e, pertanto, sia le azioni di cui al paragrafo A) che precede, sia le Azioni Oggetto di Put, diritto da esercitarsi nel periodo compreso tra il 30 Gennaio 2006 ed il 30 Gennaio 2008, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,6 per azione (di seguito, anche il "Prezzo di Riacquisto").

Contestualmente all'esercizio del Diritto di Riacquisto, il Prof. Gardin ed Abaco rilasceranno congiuntamente alle S.I.M. e/o alle società fiduciarie che - come detto - detengono in deposito le azioni potenzialmente oggetto delle opzioni "put" e "call" anzidette, un mandato a vendere le azioni così riacquistate, mediante collocamento di esse sul mercato, fatto comunque salvo il diritto di prelazione di Abaco su tali azioni; in tale ultimo caso, l'acquisto da parte di Abaco avverrà verso il pagamento di un prezzo pari al prezzo medio delle azioni AIS rilevato sul Nuovo Mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente alla data di esercizio di tale facoltà (di seguito, anche il "Prezzo Medio"), fermo restando il diritto di Abaco di compensare il pagamento del Prezzo Medio con il Prezzo di Riacquisto, corrispondendo esclusivamente la differenza tra detti Prezzo Medio e Prezzo di Riacquisto.

D) un reciproco diritto di riacquisto ed obbligo di rivendere le azioni di cui al paragrafo A) che precede, nell'eventualità in cui le Assemblee straordinarie dei Soci deliberassero negativamente in merito all'approvazione del progetto di fusione e/o scissione propedeutico all'Aggregazione, ad un importo complessivo pari ad Euro 2.395.486,30, fermo restando che tale reciproco diritto e obbligo di riacquistare e rivendere comporterà il venir meno di tutti gli altri diritti e obblighi nascenti dalla Convenzione non ancora esercitati e/o eseguiti.

A garanzia di tali reciproci diritti ed obblighi, vale il deposito in un conto vincolato di tali azioni, come illustrato nell'ultimo capoverso del paragrafo A) che precede;

E) le seguenti pattuizioni, strumentali al raggiungimento della continuità gestionale di AIS ed alla realizzazione dell'Aggregazione:

E1) Abaco si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS, ovvero assuma tale carica nell'eventuale nuova società che dovesse risultare all'esito dell'Aggregazione (di seguito, anche la "Nuova Società Post Aggregazione"), facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin sia pari all'emolumento percepito per tale carica nel corrente anno 2004, quale compenso annuo per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente dello stesso;

E2) contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l'eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della eventuale Nuova Società Post Aggregazione ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007;

E3) il Prof. Gardin, quale azionista di AIS, si impegna a cooperare con Abaco per la migliore e più rapida riuscita del progetto di Aggregazione, nonché ad esprimere voto favorevole in merito al progetto di Aggregazione nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci di AIS;

5. Altre Pattuizioni

Il Prof. Gardin ed Abaco hanno, inoltre, previsto:

A) che l'intera Convenzione si intenderà risolta per mutuo consenso qualora i Consigli di Amministrazione di AIS ed Abaco non approvassero, entro il 31 Dicembre 2004, il progetto di fusione e/o scissione propedeutico all'Aggregazione e non si procedesse alla contestuale convocazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei Soci che deliberino in merito a tale progetto;

B) la facoltà di Abaco, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1401 e seguenti, Codice Civile, di nominare un terzo soggetto tra uno o più degli attuali azionisti di Abaco che assuma i diritti e gli obblighi nascenti in capo ad essa dalla Convenzione.

6) Soggetto presso il quale sono depositate le azioni

Come illustrato nel paragrafo 4) che precede, a garanzia dell'operatività delle anzidette opzioni "put" e "call", nonché dei diritti di riacquisto ed obblighi di rivendere come innanzi illustrati, le azioni potenzialmente oggetto di tali opzioni, così come dei diritti di riacquisto ed obblighi di rivendere, saranno depositate fiduciariamente, in conti vincolati, presso una S.I.M. o società fiduciaria, che agirà secondo specifici mandati per assicurare i trasferimenti derivanti dall'esercizio delle opzioni stesse. Al momento, tale S.I.M. o società fiduciaria non è stata ancora individuata dalle parti che hanno sottoscritto la Convenzione.

7) Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. b), lett. c) e - per quanto detto nel paragrafo 3) che precede - lett. d), TUF.

8) Clausola penale

Nell'ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4(E) che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere (o rinominare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione) nella carica di Presidente, il Prof. Gardin sino al termine summenzionato (id est, sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007), quest'ultimo avrà diritto di ricevere, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l'ammontare globale dei suoi emolumenti come sopra quantificati (cfr. il paragrafo 4E1 che precede) a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

9) Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali stipulate dal Prof. Gardin e da Abaco verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche per conto di Abaco.

10 Dicembre 2004

[AR.1.04.1]


AISoftw@re S.p.A.

COMUNICATO RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DEI PATTI PARASOCIALI

Il Professor Francesco Gardin, socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re S.p.A. (di seguito, anche "AIS"), con sede legale in Milano, Via Carlo Esterle n. 9, comunica ai sensi dell'Art. 131, comma II, del Regolamento Consob n. 11971/1999, l'avvenuta risoluzione della Scrittura Privata contenente talune pattuizioni parasociali (di seguito, anche l'"Accordo"), stipulata in data 30 Novembre 2004 tra il medesimo ed Abaco Software & Consulting S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E (di seguito, anche "Abaco"), relative ad AIS. 

Tale risoluzione, con il conseguente scioglimento delle pattuizioni parasociali, si è perfezionata lo scorso 1 Gennaio, essendosi verificata la condizione risolutiva prevista dall'Art. 5.1. dell'Accordo.

Il contenuto della Scrittura Privata, nonché delle pattuizioni parasociali ivi contenute, è stato descritto nell'"Estratto dei Patti Parasociali", pubblicato sul quotidiano "Finanza&Mercati" del 10 Dicembre 2004.

La presente comunicazione viene effettuata dal Professor Gardin anche per conto di Abaco Software & Consulting S.p.A.

8 gennaio 2005

[AR.1.05.1]


AISoftw@re S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, anche il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende nota l'esistenza di talune pattuizioni parasociali Stipulate in data 17 Febbraio 2005 (di seguito, anche la "Convenzione") tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H620X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), ed Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, anche "Abaco"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720.

1. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da tutte le partecipazioni detenute dal Prof. Gardin in AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano, Via C. Esterle 9, avente capitale sociale pari ad Euro 7.326.262,32, interamente versato C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00721090298 - P.IVA 09320730154, (di seguito, anche "AIS").

Alla data del 17 Febbraio 2005, il Prof. Gardin detiene n. 3.122.819 azioni ordinarie (valore nominale: Euro 0,52), rappresentanti il 22,165% del capitale sociale di AIS(1).

(1) di cui: l'1.596% senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

Aderiscono alla Convenzione, come detto, il Prof. Gardin ed Abaco. Alla data del 17 Febbraio 2005, Abaco non è titolare di alcuna partecipazione effettiva al capitale sociale di AIS.

3. Controllo della società Quotata in virtù della Convenzione

La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di AIS. Tuttavia, si evidenzia come, in considerazione del fatto che nel corso di un elevato numero di Assemblee dei Soci di AIS la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin ha rappresentato un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nelle Assemblee anzidette, si sia realizzato un controllo di fatto ai sensi degli Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Contenuto della Convenzione e durata

In data 18 Febbraio 2005, AIS ed Abaco hanno sottoscritto un accordo quadro relativo ad un progetto di aggregazione tra i rispettivi Gruppi societari (di seguito, anche l' "Aggregazione"). Ciò necessariamente premesso, la Convenzione prevede:

A) l'acquisto, da parte di Abaco, di n. 1.073.451 azioni ordinarie di AIS (pari al 7,665% del capitale sociale di quest'ultima), attualmente detenute dal Prof. Gardin, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione, oltre ad un premio per l'ingresso in capitale di AIS. Tale acquisto è, tuttavia, condizionato sospensivamente alla circostanza che 1'Aggregazione diventi pienamente efficace a tutti i sensi di legge entro e non oltre il 30 settembre 2005, dovendo a quella data essere intervenute, nei competenti registri delle imprese, le iscrizioni dell'atto di fusione o di scissione propedeutico all'Aggregazione. Ulteriormente, le Parti hanno riconosciuto che, affinché l'Aggregazione divenga efficace entro il termine del 30 settembre 2005, è indispensabile che (i) la delibera di fusione o scissione - propedeutica alla stipula del relativo atto di fusione o scissione - ad opera delle assemblee di AIS e Abaco debba intervenire entro e non oltre il 30 giugno 2005; e (ii) l'approvazione ad opera dei consigli di amministrazione di AIS e Abaco del progetto di fusione o scissione propedeutico all'Aggregazione intervenga entro e non oltre il 30 aprile 2005. In caso di mancato rispetto di tali termini, le Parti si daranno atto dell'impossibilità di pervenire entro il 30 settembre 2005 alla Aggregazione con i consequenziali effetti derivanti dal mancato avveramento della condizione sopra menzionata. Ai fini del presente paragrafo, per Abaco si intende Abaco Software & Consulting S.p.A. ovvero una diversa società di capitali di nuova costituzione interamente posseduta da Abaco Software & Consulting S.p.A.

B) la concessione di una opzione "put" (opzione di vendita) a favore del Prof. Gardin rispetto alla partecipazione residua dal medesimo detenuta in AIS, per n. 2.049.368 azioni ordinarie (i.e. n. 3.122.819 - n. 1.073.451 azioni ordinarie), pari a circa il 14,5% del capitale sociale di quest'ultima (di seguito, anche le "Azioni Oggetto di Put"), da esercitarsi, su tutte o parte di tali azioni, anche a più riprese, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2006 ed il 31 Dicembre 2007, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione; in caso di fusione o scissione di AIS, detta opzione si applicherà nei confronti delle azioni dell'entità societaria risultante dalla fusione o scissione.

C) un limite alla cessione della azioni di AIS di proprietà del Professor Gardin, con impegno, per tutto il periodo in cui lo stesso rimarrà azionista di AIS, nel caso in cui intenda alienare le proprie azioni sul nuovo mercato, a non collocare azioni su detto mercato oltre a (i) 25.000 azioni al giorno e a (ii) 250.000 azioni al mese.

D) le seguenti pattuizioni, strumentali al raggiungimento della continuità gestionale di AIS ed alla realizzazione dell'Aggregazione:

D1) Abaco si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS, ovvero assuma tale carica nell'eventuale nuova società che dovesse risultare all'esito dell'Aggregazione (di seguito, anche la "Nuova Società Post Aggregazione"), facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin per la carica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso, e per le eventuali deleghe e compiti a lui assegnati dal Consiglio, sia pari all'emolumento globale percepito per tali cariche nell'anno 2004, e cioè sia pari alla somma di complessivi € 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui;

D2) contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l'eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della eventuale Nuova Società Post Aggregazione ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007;

D3) il Professor Gardin ed Abaco si impegnano inoltre a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che: (i) immediatamente dopo il perfezionamento dell'Aggregazione, venga nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione della Nuova Società Post Aggregazione, nell'ambito del quale, oltre alla conferma del Professor Gardin quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'attuale Amministratore Delegato di Abaco, dott. Domenico Favuzzi, sia nominato quale Amministratore Delegato; (ii) l'attuale Amministratore Delegato di AIS, Ing. Giorgio De Porcellinis, sia nominato dirigente responsabile della Divisione Prodotti della Nuova Società Post Aggregazione; (iii) il Presidente del Collegio Sindacale della Nuova Società Post Aggregazione sia costituito da una figura di garanzia indicata dal Professor Gardin.

D4) al fine di favorire il processo di transizione necessario al progetto di Aggregazione, il Professore Gardin si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far si che: (i) contestualmente all'approvazione del progetto di Fusione, venga cooptato nel consiglio di amministrazione di AIS un amministratore designato da Abaco; nonché (ii) in sede di approvazione del bilancio di AIS al 31 dicembre 2004, venga nominato un nuovo consiglio di amministrazione di AIS, composto da 5 membri, di cui 3 (tre), ivi incluso un amministratore indipendente, designati da AIS, e 2 ( due), ivi incluso un amministratore indipendente, designati da Abaco.

D5) il Prof. Gardin, quale azionista di AIS, si impegna a cooperare con Abaco per la migliore e più rapida riuscita del progetto di Aggregazione, nonché ad esprimere voto favorevole in merito al progetto di Aggregazione nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci di AIS;

5. Altre Pattuizioni

Il Prof. Gardin ed Abaco hanno, inoltre, previsto:

A) che l'intera Convenzione si intenderà priva di effetti qualora l'Aggregazione non diventi pienamente efficace a tutti i sensi di legge entro e non oltre il 30 settembre 2005, dovendo a quella data essere intervenute, nei competenti registri delle imprese, le iscrizioni dell'atto di fusione o di scissione propedeutico all'Aggregazione. Ulteriormente, le Parti hanno riconosciuto che, affinché l'Aggregazione divenga efficace entro il termine del 30 settembre 2005, è indispensabile che (i) la delibera di fusione o scissione - propedeutica alla stipula del relativo atto di fusione o scissione - ad opera delle assemblee di AIS e Abaco debba intervenire entro e non oltre il 30 giugno 2005 e (ii) l'approvazione ad opera dei consigli di amministrazione di AIS e Abaco del progetto di fusione o scissione propedeutico all'Aggregazione intervenga entro e non oltre il 30 aprile 2005. In caso di mancato rispetto di tali termini, le Parti si daranno atto dell'impossibilità di pervenire entro il 30 settembre 2005 alla Aggregazione e l'intera Convenzione resterà definitivamente priva di effetti. Ai fini del presente paragrafo, per Abaco si intende Abaco Software & Consulting S.p.A. ovvero una diversa società di capitali di nuova costituzione interamente posseduta da Abaco Software & Consulting S.p.A.

B) la facoltà di Abaco, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1401 e seguenti, Codice Civile, di nominare un terzo soggetto tra uno o più degli attuali azionisti di Abaco che assuma i diritti e gli obblighi nascenti in capo ad essa relativamente all'acquisto da parte di Abaco, di n. 1.073.451 azioni ordinarie di AIS (pari al 7,665% del capitale sociale di quest'ultima), attualmente detenute dal Prof. Gardin, di cui al paragrafo 4A che precede.

C) la facoltà di Abaco di poter liberamente trasferire a terze parti gli obblighi e i diritti nascenti in capo ad essa dall'esercizio della put option di cui al paragrafo 4B che precede, sempre che (i) tali terze parti non appalesino una solidità finanziaria significativamente inferiore a quella di Abaco e manifestamente inadeguata rispetto agli impegni da assumere; (li) rendano opportune dichiarazioni e garanzie con assunzione di obblighi di indennizzo per la violazione delle stesse.

6. Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. b), lett. c) e - per quanto detto nel paragrafo 3) che precede - lett. d), TUF.

7) Clausola penale

Nell'ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4D che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere (o rinominare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione) nella carica di Presidente, il Prof. Gardin sino al termine summenzionato (i.e. sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007), salvo il caso di giusta causa di revoca, quest'ultimo avrà diritto di ricevere, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l'ammontare globale dei suoi emolumenti come sopra quantificati (cfr. il paragrafo 4D1 che precede) a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

8) Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali stipulate dal Prof. Gardin e da Abaco verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche per conto di Abaco.

26 febbraio 2005

[AR.2.05.1]


AISoftw@re S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, anche il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rende nota l'esistenza di talune pattuizioni parasociali (di seguito, anche il "Patto") contenute nell'Accordo Quadro stipulato in data 18 febbraio 2005 (di seguito, anche l'"Accordo Quadro") tra AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano alla Via Carlo Esterle n. 9, avente capitale sociale pari ad Euro 7.326.262,32, interamente versato, C.F. e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano 00721090298, P. IVA 09320730154 (di seguito, anche "AIS"), ed Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, anche "ABACO"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720.

Si premette che in data 17 febbraio 2005 tra Abaco ed il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H620X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), Presidente del Consiglio di Amministrazione ed attuale socio di riferimento di AISoftw@re, è stata stipulata una scrittura privata mediante la quale il Prof. Gardin si è impegnato a trasferire ad ABACO n. 1.073.451 azioni di AIS. Tale patto, inoltre, prevede la concessione di una "put option" da parte di ABACO ed a favore del Prof. Gardin esercitabile nel periodo 01/01/2006 - 31/12/2007 ad un valore di 1,3 Euro per azione per un numero massimo di azioni pari a 2.049.368.

Pertanto, alla luce della scrittura privata sopra citata e della propria partecipazione potenziale in AIS, ABACO ha concluso con AIS il Patto relativo alla designazione degli amministratori di quest'ultima secondo i termini riportati in dettaglio nel paragrafo 4 che segue.

1. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Alla data del 18 febbraio 2005, Abaco non è titolare di alcuna partecipazione effettiva al Capitale sociale di AIS.

2. Soggetti aderenti al Patto

Aderiscono al Patto, come detto, AIS ed Abaco.

3. Controllo della società quotata in virtù del Patto

Il Patto non produce di per se stesso alcun effetto circa il controllo di AIS.

4. Contenuto del Patto e durata

In data 18 febbraio 2005, AIS ed Abaco hanno sottoscritto l'Accordo Quadro relativo ad un progetto di aggregazione tra i rispettivi Gruppi societari (di seguito, anche l'"Aggregazione"), contenente il Patto, avente ad oggetto la designazione degli amministratori di AIS. Detto Patto, che risponde all'esigenza, condivisa dalle Parti, di assicurare una continuità nella gestione e nell'amministrazione di AIS a seguito del perfezionamento dell'Aggregazione e che viene ritenuto strumentale per la realizzazione dell'Aggregazione, prevede quanto segue:

A) AIS ed ABACO si sono impegnate, secondo quanto di propria competenza, adottando comportamenti con ciò coerenti, a far sì che AIS adotti, successivamente al perfezionamento dell'Aggregazione, un assetto di Corporate Governance che preveda quanto segue: (i) al preciso scopo di garantire la continuità nella gestione e nell'amministrazione di AIS, l'attuale Presidente del consiglio di amministrazione di AIS, Prof. Francesco Gardin, venga nominato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007; (ii) l'attuale Amministratore Delegato di ABACO, Dott. Domenico Favuzzi, venga nominato, immediatamente dopo il perfezionamento della fusione, Amministratore Delegato di AIS; (iii) l'attuale Amministratore Delegato di AIS, Ing. Giorgio De Porcellinis, venga nominato dirigente responsabile della Divisione Prodotti di AIS; (iv) il Presidente del Collegio Sindacale di AIS sia costituito da una figura di garanzia indicata dall'attuale Presidente di AIS;

B) inoltre, al fine di favorire il processo di transizione necessario per la realizzazione del progetto di Aggregazione, AIS ed ABACO si sono impegnate secondo quanto di propria competenza, a far si che: (i) subito dopo l'approvazione del progetto di fusione, e nel corso della medesima riunione del CdA che approva detto progetto di fusione, venga cooptato nel consiglio di amministrazione di AIS un amministratore designato da ABACO; nonché (ii) in sede di approvazione del bilancio di AIS al 31 dicembre 2004, venga nominato un nuovo consiglio di amministrazione di AIS, composto da 5 membri, di cui 3 (tre), ivi incluso un amministratore indipendente, designati da AIS, e 2 (due), ivi incluso un amministratore indipendente, designati da ABACO.

Non è stabilita espressamente una durata del Patto, tuttavia questo, in base a quanto stabilito nel medesimo, è destinato ad esaurire tutti i propri effetti con la nomina del primo Consiglio di Amministrazione di AIS, successivamente al perfezionamento dell'Aggregazione, ovvero il 30 giugno 2005, qualora entro detta data le assemblee di AIS e della nuova società costituita da ABACO (di seguito, anche la "Newco"), che si dovrà fondere con AIS al fine del perfezionamento dell'Aggregazione, non approvino il progetto di fusione.

5. Altre Pattuizioni

AIS ed Abaco hanno, inoltre, convenuto di subordinare il perfezionamento dell'Aggregazione e, quindi, anche del Patto:

(i) alla circostanza che, tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data delle assemblee di AIS e di Newco chiamate a deliberare in merito al progetto di fusione, la CONSOB non abbia rilasciato parere negativo in merito all'esenzione dell'operazione di Aggregazione dalla procedura di offerta pubblica di acquisto di cui all'Art. 106, comma 5, lettera (e) del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 e all'articolo 49, lettera (f) del Regolamento n. 11971 adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

(ii) alla circostanza che ABACO, entro e non oltre la data della riunione del Consiglio di Amministrazione di AIS chiamato a deliberare sul progetto di fusione, produca evidenza della disponibilità dei mezzi finanziari da apportare al momento del perfezionamento dell'Aggregazione;

(iii) al fatto che entro e non oltre il 30 aprile 2005 sia intervenuta la delibera di approvazione del progetto di fusione da parte dei Consigli di Amministrazione di AIS e di Newco, società quest'ultima in cui ABACO dovrà conferire le proprie attività e passività di ABACO (incluso il risultato dell'esercizio 2004 e le partecipazioni detenute in Spring Consulting SpA ed escluse le partecipazioni in Infobyte SpA ed in Network Services Srl), il tutto nei limiti di quanto necessario ai fini di dotare Newco di un capitale sociale pari a € 1.000.000 (unmilione) e di un patrimonio netto non inferiore a € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e di un indebitamento finanziario di circa € 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);

(iv) al fatto che le assemblee di AIS e Newco, deliberino la Fusione entro e non oltre il 30 giugno 2005.

6. Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali stipulate da AIS e da Abaco verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata da AIS anche per conto di Abaco.

26 febbraio 2005

[AR.3.05.1]


AISoftw@re S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, anche il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende nota l'esistenza della variazione, intervenuta in data 3 giugno 2005, del contenuto di pattuizioni parasociali stipulate in data 17 Febbraio 2005 (di seguito, anche la "Convenzione") tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H6220X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), ed Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, anche "Abaco"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720.

1. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da tutte le partecipazioni detenute dal Prof. Gardin in AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano, Via C. Esterle 9, avente capitale sociale pari ad Euro 7.326.262,32, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano 00721090298 (di seguito, anche "AIS").

Alla data del 17 Febbraio 2005, il Prof. Gardin detiene n. 3.122.819 azioni ordinarie (valore nominale: Euro 0,52), rappresentanti il 22,165% del capitale sociale di AIS(1).

(1) di cui: l'1.596% senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

Aderiscono alla Convenzione, come detto, il Prof. Gardin ed Abaco. Alla data del 17 Febbraio 2005, Abaco non è titolare di alcuna partecipazione effettiva al capitale sociale di AIS.

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione

La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di AIS.Tuttavia, si evidenzia come, in considerazione del fatto che nel corso di un elevato numero di Assemblee dei Soci di AIS la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin ha rappresentato un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nelle Assemblee anzidette, si sia realizzato un controllo di fatto ai sensi degli Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Contenuto della Convenzione e durata

In data 18 Febbraio 2005,AIS ed Abaco hanno sottoscritto un accordo quadro relativo ad un progetto di aggregazione tra i rispettivi Gruppi societari (di seguito, anche l'"Aggregazione"). In data 3 giugno, le Parti hanno modificato parzialmente alcuni termini previsti dalla Convenzione, entro i quali determinate fasi dell'Aggregazione devono intervenire. Ciò necessariamente premesso, la Convenzione così come emendata, prevede:

A) l'acquisto, da parte di Abaco, di n. 1.073.451 azioni ordinarie di AIS (pari al 7,665% del capitale sociale di quest'ultima), attualmente detenute dal Prof. Gardin, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione, oltre ad un premio per l'ingresso in capitale di AIS.Tale acquisto è, tuttavia, condizionato sospensivamente alla circostanza che l'Aggregazione diventi pienamente efficace a tutti i sensi di legge entro e non oltre il 31 ottobre 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 settembre 2005), dovendo a quella data essere intervenute, nei competenti registri delle imprese, le iscrizioni dell'atto di fusione o di scissione propedeutico all'Aggregazione. Ulteriormente, le Parti hanno riconosciuto che, affinché l'Aggregazione divenga efficace entro il termine del 31 ottobre 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 settembre 2005), è indispensabile che (i) la delibera di fusione o scissione - propedeutica alla stipula del relativo atto di fusione o scissione - ad opera delle assemblee di AIS e Abaco debba intervenire entro e non oltre il 31 luglio 2005 (termine modificato.

Precedentemente il termine era previsto al 30 giungo 2005); e (ii) l'approvazione ad opera dei consigli di amministrazione di AIS e Abaco del progetto di fusione o scissione propedeutico all'Aggregazione intervenga entro e non oltre il 30 aprile 2005. In caso di mancato rispetto di tali termini, le Parti si daranno atto dell'impossibilità di pervenire entro il 31 ottobre 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 settembre 2005) alla Aggregazione con i consequenziali effetti derivanti dal mancato avveramento della condizione sopra menzionata.Ai fini del presente paragrafo, per Abaco si intende Abaco Software & Consulting S.p.A. ovvero una diversa società di capitali di nuova costituzione interamente posseduta da Abaco Software & Consulting S.p.A.

B) la concessione di una opzione "put" (opzione di vendita) a favore del Prof. Gardin rispetto alla partecipazione residua dal medesimo detenuta in AIS, per n. 2.049.368 azioni ordinarie (i.e. n. 3.122.819 - n. 1.073.451 azioni ordinarie), pari a circa il 14,5% del capitale sociale di quest'ultima (di seguito, anche le "Azioni Oggetto di Put"), da esercitarsi, su tutte o parte di tali azioni, anche a più riprese, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2006 ed il 31 Dicembre 2007, verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione; in caso di fusione o scissione di AIS, detta opzione si applicherà nei confronti delle azioni dell'entità societaria risultante dalla fusione o scissione.

C) un limite alla cessione della azioni di AIS di proprietà del Professor Gardin, con impegno, per tutto il periodo in cui lo stesso rimarrà azionista di AIS, nel caso in cui intenda alienare le proprie azioni sul nuovo mercato, a non collocare azioni su detto mercato oltre a (i) 25.000 azioni al giorno e a (ii) 250.000 azioni al mese.

D) le seguenti pattuizioni, strumentali al raggiungimento della continuità gestionale di AIS ed alla realizzazione dell'Aggregazione:

D1) Abaco si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS, ovvero assuma tale carica nell'eventuale nuova società che dovesse risultare all'esito dell'Aggregazione (di seguito, anche la "Nuova Società Post Aggregazione"), facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin per la carica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso, e per le eventuali deleghe e compiti a lui assegnati dal Consiglio, sia pari all'emolumento globale percepito per tali cariche nell'anno 2004, e cioè sia pari alla somma di complessivi 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui;

D2) contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l'eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della eventuale Nuova Società Post Aggregazione ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007;

D3) il Professor Gardin ed Abaco si impegnano inoltre a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che: (i) immediatamente dopo il perfezionamento dell'Aggregazione, venga nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione della Nuova Società Post Aggregazione, nell'ambito del quale, oltre alla conferma del Professor Gardin quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'attuale Amministratore Delegato di Abaco, dott. Domenico Favuzzi, sia nominato quale Amministratore Delegato; (ii) l'attuale Amministratore Delegato di AIS, Ing. Giorgio De Porcellinis, sia nominato dirigente responsabile della Divisione Prodotti della Nuova Società Post Aggregazione; (iii) il Presidente del Collegio Sindacale della Nuova Società Post Aggregazione sia costituito da una figura di garanzia indicata dal Professor Gardin.

D4) al fine di favorire il processo di transizione necessario al progetto di Aggregazione, il Professore Gardin si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che: (i) contestualmente all'approvazione del progetto di Fusione, venga cooptato nel consiglio di amministrazione di AIS un amministratore designato da Abaco; nonché (ii) in sede di approvazione del bilancio di AIS al 31 dicembre 2004, venga nominato un nuovo consiglio di amministrazione di AIS, composto da 5 membri, di cui 3 (tre), ivi incluso un amministratore indipendente, designati da AIS, e 2 (due), ivi incluso un amministratore indipendente, designati da Abaco.

D5) il Prof. Gardin, quale azionista di AIS, si impegna a cooperare con Abaco per la migliore e più rapida riuscita del progetto di Aggregazione, nonché ad esprimere voto favorevole in merito al progetto di Aggregazione nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci di AIS;

5. Altre Pattuizioni

Il Prof. Gardin ed Abaco hanno, inoltre, previsto:

A) che l'intera Convenzione si intenderà priva di effetti qualora l'Aggregazione non diventi pienamente efficace a tutti i sensi di legge entro e non oltre il 31 ottobre 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 settembre 2005), dovendo a quella data essere intervenute, nei competenti registri delle imprese, le iscrizioni dell'atto di fusione o di scissione propedeutico all'Aggregazione. Ulteriormente, le Parti hanno riconosciuto che, affinché l'Aggregazione divenga efficace entro il termine del 31 ottobre 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 settembre 2005), è indispensabile che (i) la delibera di fusione o scissione - propedeutica alla stipula del relativo atto di fusione o scissione - ad opera delle assemblee di AIS e Abaco debba intervenire entro e non oltre il 31 luglio 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 giugno 2005) e (ii) l'approvazione ad opera dei consigli di amministrazione di AIS e Abaco del progetto di fusione o scissione propedeutico all'Aggregazione intervenga entro e non oltre il 30 aprile 2005. In caso di mancato rispetto di tali termini, le Parti si daranno atto dell'impossibilità di pervenire entro il 31 ottobre 2005 (termine modificato. Precedentemente il termine era previsto al 30 settembre 2005) alla Aggregazione e l'intera Convenzione resterà definitivamente priva di effetti. Ai fini del presente paragrafo, per Abaco si intende Abaco Software & Consulting S.p.A. ovvero una diversa società di capitali di nuova costituzione interamente posseduta da Abaco Software & Consulting S.p.A.

B) la facoltà di Abaco, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1401 e seguenti, Codice Civile, di nominare un terzo soggetto tra uno o più degli attuali azionisti di Abaco che assuma i diritti e gli obblighi nascenti in capo ad essa relativamente all'acquisto da parte di Abaco, di n. 1.073.451 azioni ordinarie di AIS (pari al 7,665% del capitale sociale di quest'ultima), attualmente detenute dal Prof. Gardin, di cui al paragrafo 4A che precede.

C) la facoltà di Abaco di poter liberamente trasferire a terze parti gli obblighi e i diritti nascenti in capo ad essa dall'esercizio della put option di cui al paragrafo 4B che precede, sempre che (i) tali terze parti non appalesino una solidità finanziaria significativamente inferiore a quella di Abaco e manifestamente inadeguata rispetto agli impegni da assumere; (ii) rendano opportune dichiarazioni e garanzie con assunzione di obblighi di indennizzo per la violazione delle stesse.

6) Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. b), lett. c) e - per quanto detto nel paragrafo 3) che precede - lett. d),TUF.

7) Clausola penale

Nell'ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4D che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere (o rinominare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione) nella carica di Presidente, il Prof. Gardin sino al termine summenzionato (i.e. sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007), salvo il caso di giusta causa di revoca, quest'ultimo avrà diritto di ricevere, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l'ammontare globale dei suoi emolumenti come sopra quantificati (cfr. il paragrafo 4D1 che precede) a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

8) Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali stipulate dal Prof. Gardin e da Abaco verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche per conto di Abaco.

11 giugno 2005

[AR.2.05.2]

PATTO SCIOLTO IN DATA 23 NOVEMBRE 2005


 AISoftw@re S.p.A.

Ai sensi dell’Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto (i) lo scioglimento di pattuizioni parasociali originariamente stipulate in data 17 febbraio 2005 e successivamente modificate in data 3 Giugno 2005 tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H6220X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), ed Abaco Innovazione S.p.A. precedentemente denominata Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, "Abaco"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 nonché (ii) la stipulazione di nuove pattuizioni parasociali tra le medesime parti avvenuta in data 23 novembre 2005 (di seguito, la "Convenzione").

Lo scioglimento delle pattuizioni parasociali stipulate in data 17 febbraio 2005 è avvenuto in ragione dei nuovi accordi novativi contenuti nella Convenzione i cui principali elementi sono indicati di seguito.

1. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

L’oggetto della Convenzione è rappresentato da tutta la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin e, per quanto descritto al paragrafo 4D1), da tutta la partecipazione detenuta da ABACO in AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano, Via C. Esterle 9, avente capitale sociale pari ad Euro 17.642.458,24 interamente versato, rappresentato da n. 33.927.862 azioni (valore nominale: Euro 0,52), C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano 00721090298 (di seguito, anche "AIS").

Il Prof. Gardin detiene n. 2.647.889 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 7,80% del capitale sociale di AIS, di cui n. 225.000, pari a circa il 0,66% senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.

Abaco detiene n. 18.430.000 azioni ordinarie rappresentanti circa il 54,32 % del capitale sociale di AIS.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

Aderiscono alla Convenzione il Prof. Francesco Gardin ed Abaco.

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione

La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di AIS. Tuttavia, si evidenzia che Abaco detiene un controllo di diritto su AIS ai sensi degli Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Contenuto della Convenzione e durata

La Convenzione prevede quanto segue:

A) la liberazione da parte di Abaco in data 22 novembre 2005 del vincolo pignoratizio su n. 1.073.451 azioni costituite in pegno in proprio favore (le "Azioni Oggetto di Pegno");

B) l’acquisto da parte di Abaco delle n. 1.073.451 Azioni Oggetto di Pegno, pari complessivamente al 3,16% del capitale sociale di AIS, , verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione, oltre ad un premio per l’ingresso in capitale di AIS. Detto acquisto avviene in due tranches, una al momento della sottoscrizione della Convenzione per n. 917.961 Azioni Oggetto di Pegno ed una seconda per le restanti 155.490 Azioni Oggetto di Pegno entro e non oltre il 28 febbraio 2006.

C) la concessione di una opzione "put" (opzione di vendita) a favore del Prof. Gardin per n. 2.049.368 azioni ordinarie (le "Azioni Oggetto di Put"), pari a circa il 6,04% del capitale sociale di AIS, da esercitarsi, su tutte o parte di tali azioni, anche a più riprese, a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AIS del progetto di bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2006 o, se precedente, dal 30 aprile 2007, e sino al il 31 dicembre 2007, verso un corrispettivo ad azione pari alla media del prezzo di mercato delle Azioni AIS negli ultimi 10 giorni di borsa aperta precedenti alla data di comunicazione di esercizio della put option maggiorato della percentuale del 10% dello stesso a condizione che il prezzo di mercato delle Azioni AIS non sia superiore a € 1,19 per Azione. Pertanto, il Prezzo per le Azioni Oggetto di Put non potrà superare € 1,30. Al fine dell’esercizio della put option, il Professor Gardin ha diritto di acquistare e cedere sul mercato, o fuori mercato, azioni AIS in ogni tempo anche e proprio strumentalmente e preordinatamene a detto esercizio. Tuttavia, nel caso in cui il Professor Gardin ceda a terzi azioni AIS, il numero di azioni oggetto di dette cessioni, laddove superanti il 10% delle Azioni Oggetto di Put, dovranno essere, di volta in volta, detratte dall'ammontare delle n. 2.049.368 Azioni Oggetto di Put. Pertanto, a fini di chiarezza, il Professor Gardin è libero di disporre delle Azioni Oggetto di Put sino al 10% delle stesse, mentre oltre detto limite, le disposizioni andranno a diminuire il numero di Azioni Oggetto di Put.

D) le seguenti pattuizioni, strumentali alla continuità gestionale di AIS:

D1) Abaco si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS, facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin per la carica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso, e per le eventuali deleghe e compiti a lui assegnati dal Consiglio, sia pari all’emolumento globale percepito per tali cariche nell'anno 2004, e cioè sia pari alla somma di complessivi € 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui, salvo rinuncia del professor Gardin a fronte della sostituzione di tutto o parte di tali emolumenti con un piano di stock option da lui accettato;

D2) contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l’eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007;

5. Il Prof. Gardin ed Abaco hanno, inoltre, previsto la facoltà di Abaco di poter liberamente trasferire a terze parti gli obblighi e i diritti nascenti in capo ad essa dall'esercizio della put option di cui al paragrafo 4C che precede, sempre che tali terze parti non appalesino una credibilità od una solidità finanziaria significativamente inferiore a quella di Abaco e manifestamente inadeguata rispetto agli impegni da assumere.

6) Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. b), lett. c) TUF.

7) Clausola penale

Nell’ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4D che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere (o rinominare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione) nella carica di Presidente, il Prof. Gardin sino al termine summenzionato (i.e. sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007), salvo il caso di giusta causa di revoca, quest’ultimo avrà diritto di ricevere da Abaco, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l’ammontare globale dei suoi emolumenti come sopra quantificati (cfr. il paragrafo 4D1 che precede) a titolo di penale, salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

8) Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali risolte e le pattuizioni parasociali di cui alla Convenzione verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche in nome e per conto di Abaco. 

3 dicembre 2005

[AR.4.05.1]


EXPRIVIA S.P.A. (già AISoftw@re S.p.A.)

Ai sensi dell’Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto (i) lo scioglimento di pattuizioni parasociali originariamente stipulate in data 17 febbraio 2005 e successivamente modificate in data 3 Giugno 2005 tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H6220X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), ed Abaco Innovazione S.p.A. precedentemente denominata Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, "Abaco"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 nonché (ii) la stipulazione di nuove pattuizioni parasociali tra le medesime parti avvenuta in data 23 novembre 2005 (di seguito, la "Convenzione"). Successivamente, in data 30 maggio, mediante scambio di corrispondenza, le Parti hanno provveduto a modificare un elemento della Convenzione.

Lo scioglimento delle pattuizioni parasociali stipulate in data 17 febbraio 2005 è avvenuto in ragione dei nuovi accordi novativi contenuti nella Convenzione i cui principali elementi sono indicati di seguito.

1. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

L’oggetto della Convenzione è rappresentato da tutta la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin e, per quanto descritto al paragrafo 4D1), da tutta la partecipazione detenuta da ABACO in AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano, Via C. Esterle 9, avente capitale sociale pari ad Euro 17.642.458,24 interamente versato, rappresentato da n. 33.927.862 azioni (valore nominale: Euro 0,52), C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano 00721090298 (di seguito, anche "AIS").

Il Prof. Gardin detiene n. 2.647.889 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 7,80% del capitale sociale di AIS, di cui n. 225.000, pari a circa il 0,66% senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.

Abaco detiene n. 18.430.000 azioni ordinarie rappresentanti circa il 54,32 % del capitale sociale di AIS.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

Aderiscono alla Convenzione il Prof. Francesco Gardin ed Abaco.

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione

La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di AIS. Tuttavia, si evidenzia che Abaco detiene un controllo di diritto su AIS ai sensi degli Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Contenuto della Convenzione e durata

La Convenzione prevede quanto segue:

A) la liberazione da parte di Abaco in data 22 novembre 2005 del vincolo pignoratizio su n. 1.073.451 azioni costituite in pegno in proprio favore (le "Azioni Oggetto di Pegno");

B) l’acquisto da parte di Abaco delle n. 1.073.451 Azioni Oggetto di Pegno, pari complessivamente al 3,16% del capitale sociale di AIS, , verso un corrispettivo pari ad Euro 1,3 per azione, oltre ad un premio per l’ingresso in capitale di AIS. Detto acquisto avviene in due tranches, una al momento della sottoscrizione della Convenzione per n. 917.961 Azioni Oggetto di Pegno ed una seconda per le restanti 155.490 Azioni Oggetto di Pegno entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In data 30 maggio 2006 è intervenuto un accordo tra le parti affinché il trasferimento della seconda tranche della Azioni Oggetto di Pegno fosse acquistato da Network Services S.r.l., controllata da Abaco, in luogo di quest’ultima.

C) la concessione di una opzione "put" (opzione di vendita) a favore del Prof. Gardin per n. 2.049.368 azioni ordinarie (le "Azioni Oggetto di Put"), pari a circa il 6,04% del capitale sociale di AIS, da esercitarsi, su tutte o parte di tali azioni, anche a più riprese, a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AIS del progetto di bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2006 o, se precedente, dal 30 aprile 2007, e sino al il 31 dicembre 2007, verso un corrispettivo ad azione pari alla media del prezzo di mercato delle Azioni AIS negli ultimi 10 giorni di borsa aperta precedenti alla data di comunicazione di esercizio della put option maggiorato della percentuale del 10% dello stesso a condizione che il prezzo di mercato delle Azioni AIS non sia superiore a € 1,19 per Azione. Pertanto, il Prezzo per le Azioni Oggetto di Put non potrà superare € 1,30. Al fine dell’esercizio della put option, il Professor Gardin ha diritto di acquistare e cedere sul mercato, o fuori mercato, azioni AIS in ogni tempo anche e proprio strumentalmente e preordinatamene a detto esercizio. Tuttavia, nel caso in cui il Professor Gardin ceda a terzi azioni AIS, il numero di azioni oggetto di dette cessioni, laddove superanti il 10% delle Azioni Oggetto di Put, dovranno essere, di volta in volta, detratte dall'ammontare delle n. 2.049.368 Azioni Oggetto di Put. Pertanto, a fini di chiarezza, il Professor Gardin è libero di disporre delle Azioni Oggetto di Put sino al 10% delle stesse, mentre oltre detto limite, le disposizioni andranno a diminuire il numero di Azioni Oggetto di Put.

D) le seguenti pattuizioni, strumentali alla continuità gestionale di AIS:

D1) Abaco si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS, facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin per la carica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso, e per le eventuali deleghe e compiti a lui assegnati dal Consiglio, sia pari all’emolumento globale percepito per tali cariche nell'anno 2004, e cioè sia pari alla somma di complessivi € 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui, salvo rinuncia del professor Gardin a fronte della sostituzione di tutto o parte di tali emolumenti con un piano di stock option da lui accettato;

D2) contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l’eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007;

5. Altre Pattuizioni

Il Prof. Gardin ed Abaco hanno, inoltre, previsto:

A) la facoltà di Abaco di poter liberamente trasferire a terze parti gli obblighi e i diritti nascenti in capo ad essa dall'esercizio della put option di cui al paragrafo 4B che precede, sempre che tali terze parti non appalesino una credibilità od una solidità finanziaria significativamente inferiore a quella di Abaco e manifestamente inadeguata rispetto agli impegni da assumere.

6) Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. b), lett. c) TUF.

7) Clausola penale

Nell’ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4C che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere (o rinominare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione) nella carica di Presidente, il Prof. Gardin sino al termine summenzionato (i.e. sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007), salvo il caso di giusta causa di revoca, quest’ultimo avrà diritto di ricevere da Abaco, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l’ammontare globale dei suoi emolumenti come sopra quantificati (cfr. il paragrafo 4C1 che precede) a titolo di penale, salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

8) Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali risolte e le pattuizioni parasociali di cui alla Convenzione verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche in nome e per conto di Abaco.

9 giugno 2006

[AR.4.06.1]


EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto la modifica, mediante accordo stipulato in data 13 novembre 2006 ("Accordo di Modifica") di alcune pattuizioni parasociali stipulate in data 23 novembre 2005 successivamente modificate in data 30 maggio 2006, tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H620X ("Prof. Gardin"), ed Abaco Innovazione S.p.A. precedentemente denominata Abaco Software & Consulting S.p.A. ("Abaco"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 ("Convenzione").

1. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativapercentuale rispetto al capitale sociale. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da tutta la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin e, per quanto descritto al paragrafo 4C1), da tutta la partecipazione detenuta da ABACO in Exprivia S.p.A., società con sede legale in Molfetta (BA), Viale A. Olivetti s.n.c., capitale sociale sottoscritto di Euro 17.642.488,24; REA BA-481202, P. IVA 09320730154, C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00721090298 (di seguito, anche "Exprivia").

Il Prof. Gardin detiene n. 1.055.101 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 3,11% del capitale sociale sottoscritto di AIS ("Azioni Gardin"), di cui n. 225.000, pari a circa il 0,66%, senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.

Abaco detiene n. 19.227.961 azioni ordinarie rappresentanti circa il 56,67% del capitale sociale sottoscritto di Exprivia.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

Aderiscono alla Convenzione il Prof. Francesco Gardin ed Abaco.

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione

La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di Exprivia.

Tuttavia, si evidenzia che Abaco detiene un controllo di diritto su Exprivia ai sensi degli Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Contenuto della Convenzione e durata

L'Accordo di Modifica è intervenuto tra le Parti per (i) aggiornare la Convenzione, privando di efficacia le disposizione già attuate; (ii) individuare determinati limiti alla libera disponibilità del Prof. Gardin relativamente alle Azioni Gardin; (iii) risolvere le ulteriori pattuizioni della Convenzione, salvo quelle relative alla continuità gestionale di Exprivia.

Pertanto, la Convenzione, prevede quanto segue:

A) Le Parti hanno novato in senso oggettivo l'opzione di vendita concessa da Abaco al Prof Gardin su attuali n 1.055.101 azioni AIS/EXPRIVIA ai sensi della Convenzione dello scorso 23 novembre 2005 (le Azioni Gardin); per l'effetto, Abaco non sarà obbligata ad alcun titolo ad acquistare dal Prof. Gardin le Azioni Gardin oggetto dell'opzione di vendita e le Azioni Gardin rimarranno in proprietà e nella libera disponibilità del Prof. Gardin, salvo quanto disposto al successivo paragrafo B):

B) L'obbligo del Prof Gardin a (I) laddove intenda cedere parte delle Azioni Gardin, comunicare per iscritto ad Abaco con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi il numero di Azioni Gardin oggetto della prevista cessione; nonché (II) a non cedere n. 655.101 Azioni Gardin fino alla data del 31 dicembre 2007.

C ) le seguenti pattuizioni, strumentali alla continuità gestionale di Exprivia:

C1) Abaco si impegna a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia, facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin per la carica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso, e per le eventuali deleghe e compiti a lui assegnati dal Consiglio, sia pari all'emolumento globale percepito per tali cariche nell'anno 2004, e cioè sia pari alla somma di complessivi € 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui, salvo rinuncia del professor Gardin a fronte della sostituzione di tutto o parte di tali emolumenti con un piano di stock option dallo stesso accettato;

C2) contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l'eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007.

5. Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. b), lett. c) TUF.

6. Clausola penale

Nell'ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4C che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere (o rinominare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere per qualsiasi ragione) nella carica di Presidente, il Prof. Gardin sino al termine summenzionato (i.e. sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007), salvo il caso di giusta causa di revoca, quest'ultimo avrà diritto di ricevere da Abaco, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l'ammontare globale dei suoi emolumenti come sopra quantificati (cfr. il paragrafo 4C1 che precede) a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

7. Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali modificate di cui alla Convenzione verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Bari nei termini di legge. Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche in nome e per conto di Abaco.

23 novembre 2006

[AR.4.06.2]


EXPRIVIA SPA

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, la "Delibera Consob") si rende nota l'esistenza di pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") tra Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Lotto 2/S - Zona AS.I - Maglia E, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, (di seguito, "Abaco") e Merula S.r.l. con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 03408380727 e iscritta al Registro delle Imprese di Bari (di seguito, "Merula").

Le Pattuizioni Parasociali sono contenute in un contratto (di seguito, il "Contratto") avente ad oggetto l'acquisto da parte di Exprivia S.p.A. (come nel seguito definita) della totalità del capitale sociale della società Svimservice S.p.A, con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 04051440727, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 08336080588 (di seguito, "Svimservice"), stipulato in data 9 agosto 2007 tra la stessa Exprivia S.p.A. in qualità di acquirente, i soci di Svimservice (tra cui Merula quale socio di controllo della stessa) in qualità di venditori, nonché Abaco, limitatamente ad alcuni impegni di garanzia dalla stessa assunti ai sensi del Contratto e agli impegni di cui alle Pattuizioni Parasociali.

Il trasferimento dell'intero capitale sociale avverrà in due tranche; la prima tranche azionaria verrà trasferita entro e non oltre il 31 ottobre 2007 mediante cessione a Exprivia di circa il 77% del capitale sociale a fronte di pagamento in cash (di seguito, il "Primo Closing") mentre la seconda tranche corrispondente al restante 23% del capitale sociale verrà attribuita a Exprivia in sede di Aumento di Capitale Riservato (come nel seguito definito) da tenersi entro e non oltre il 30 novembre 2007 (di seguito, il "Secondo Closing").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto la società Exprivia S.p.A., con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale deliberato di Euro 19.358.488,24, di cui sottoscritti e versati Euro 17.642.488,24, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTAX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia").

2. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali prevedono un vincolo di intrasferibilità sul numero di azioni ordinarie Exprivia che verranno attribuite a Merula a seguito dell'effettuazione - entro e non oltre la data del Secondo Closing - di un aumento di capitale di Exprivia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441, comma quarto, c.c. (di seguito, l'"Aumento di Capitale Riservato"), da liberarsi in natura mediante conferimento da parte di Merula della seconda tranche di azioni Svimservice corrispondente al restante 23% del capitale sociale detenute dalla stessa Merula.

Al fine di determinare l'esatto numero di azioni ordinarie Exprivia offerte in sottoscrizione a Merula in sede di Aumento di Capitale Riservato, si segnala che il prezzo di emissione dello stesso sarà pari al 97% del prezzo medio ufficiale ponderato per quantità (come sarà fornito da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie Exprivia negoziate sul MTAX di Borsa Italiana S.p.A. (esclusi i blocchi di negoziazione e le operazioni fuori mercato) durante i 90 (novanta) giorni di calendario precedenti la data di esecuzione del trasferimento della prima tranche dell'intero capitale sociale di Svimservice ad Exprivia, prevista entro e non oltre il 31 ottobre 2007.

Pertanto, l'esatto numero di azioni ordinarie Exprivia soggette al detto vincolo di inalienabilità e la conseguente percentuale di capitale sociale di Exprivia rappresentato saranno determinabili soltanto al momento dell'effettuazione dell'Aumento di Capitale Riservato.

3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

Le parti delle Pattuizioni Parasociali sono Abaco e Merula.

4. Controllo di Exprivia in virtù delle Pattuizioni Parasociali

All'esito dell'operazione di acquisizione prevista dal Contratto ed in forza delle Pattuizioni Parasociali contenute nello stesso, Abaco eserciterà il controllo di diritto su Exprivia ai sensi degli articoli 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 93 del Testo Unico.

5. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali

5.1. Vincolo di intrasferibilità sulle azioni ordinarie Exprivia

Il vincolo di intrasferibilità descritto al paragrafo 2 che precede (di seguito, il "Lock-Up") avrà durata, alternativamente, (i) per un periodo di 24 mesi a far tempo dalla data di effettuazione dell'Aumento di Capitale Riservato oppure - nel caso in cui non fosse data esecuzione all'Aumento di Capitale Riservato entro il previsto termine del 30 novembre 2007 - (ii) per un periodo di 21 mesi dalla data (che non sarà successiva al 28 febbraio 2008) in cui Abaco avrà attribuito a titolo gratuito a Merula un numero di azioni ordinarie Exprivia dalla stessa detenute pari al numero di azioni ordinarie Exprivia che sarebbero state attribuite a Merula a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato.

Il Lock-Up non troverà applicazione nei seguenti casi:

(1) trasferimento da effettuarsi in sede di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ordinarie Exprivia (anche se effettuata per procedere all’acquisto di azioni proprie) secondo le disposizioni del TUF e della Delibera Consob;

(2) trasferimento da Merula a società controllata dagli stessi soci di Merula (anche se in diversa proporzione) o ad una società controllata da Merula, a condizione che la società a cui siano trasferite le azioni ordinarie Exprivia assuma il medesimo impegno di Lock-Up in oggetto;

(3) trasferimento da effettuarsi a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria;

(4) trasferimento di un numero di azioni ordinarie Exprivia tale da procurare a Merula i mezzi monetari per adempiere, di volta in volta, agli obblighi di indennizzo in capo alla stessa ai sensi delle previsioni del Contratto, nei limiti di indennizzo massimo e nei termini di pagamento dallo stesso previsti.

Alla scadenza del periodo di Lock-Up, Merula potrà trasferire le azioni ordinarie Exprivia dallo stesso detenute (a) liberamente, se tali azioni saranno trasferite fuori mercato e (b) previa comunicazione per iscritto ad Exprivia con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, se tali azioni saranno trasferite sul MTAX e purché in numero non superiore al maggiore tra (x) il 30% del volume delle azioni ordinarie Exprivia scambiate sul MTAX il giorno lavorativo precedente la prevista cessione e (y) l’1,5% del capitale sociale di Exprivia.

5.2. Composizione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia

Alla data del Primo Closing, Abaco stipulerà con Merula un accordo di natura parasociale ai sensi del quale Abaco si impegnerà, all'atto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Exprivia previsto in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, ad inserire nella lista che sarà presentata dalla stessa in qualità di primo azionista di Exprivia il nominativo di un candidato designato da Merula e a far sì che il candidato designato da Merula sia nominato amministratore per un triennio.

6. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno durata limitata a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Testo Unico.

E' fatto salvo il recesso in qualunque momento ai sensi dell'art. 123, comma 3, del Testo Unico.

7. Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) del Testo Unico e hanno effetto ai sensi dell'art. 144 quinquies comma 1, lett. f) della Delibera Consob.

Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge.

Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata congiuntamente da Abaco e Merula.

8. Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Il Contratto, contenente le Pattuizioni Parasociali, verrà depositato entro il termine previsto dall'art. 122, comma 1, lettera c) del Testo Unico presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bari.

10 agosto 2007

[AR.5.07.1]


AISoftw@re S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, anche il "TUF") e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rende nota l'esistenza di talune pattuizioni parasociali (di seguito, anche il "Patto") contenute nell'Accordo Quadro stipulato in data 18 febbraio 2005 (di seguito, anche l'"Accordo Quadro") tra AISoftw@re S.p.A., società con sede legale in Milano alla Via Carlo Esterle n. 9, avente capitale sociale pari ad Euro 7.882.662,32, interamente versato, C.F. e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano 00721090298, P. IVA 09320730154 (di seguito, anche "AIS"), ed Abaco Software & Consulting S.p.A. (di seguito, anche "ABACO"), società con sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, avente capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720.

Si premette che in data 17 febbraio 2005 tra Abaco ed il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo,Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H620X (di seguito, anche il "Prof. Gardin"), Presidente del Consiglio di Amministrazione ed attuale socio di riferimento di AISoftw@re, è stata stipulata una scrittura privata mediante la quale il Prof. Gardin si è impegnato a trasferire ad ABACO n. 1.073.451 azioni di AIS.Tale patto, inoltre, prevede la concessione di una "put option" da parte di ABACO ed a favore del Prof. Gardin esercitabile nel periodo 01/01/2006 - 31/12/2007 ad un valore di 1,3 Euro per azione per un numero massimo di azioni pari a 2.049.368.

Pertanto, alla luce della scrittura privata sopra citata e della propria partecipazione potenziale in AIS,ABACO ha concluso con AIS il Patto relativo alla designazione degli amministratori di quest'ultima secondo i termini riportati in dettaglio nel paragrafo 4 che segue.

1. Strumenti finanziari oggetto del Patto

Alla data del 29 giugno 2005, Abaco non è titolare di alcuna partecipazione effettiva al Capitale sociale di AIS.

2. Soggetti aderenti al Patto

Aderiscono al Patto, come detto, AIS ed Abaco.

3. Controllo della società quotata in virtù del Patto

Il Patto non produce di per se stesso alcun effetto circa il controllo di AIS.

4. Contenuto del Patto e durata

In data 18 febbraio 2005,AIS ed Abaco hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (oggetto di talune modifiche in data 30 aprile 2005, 3 giugno 2005 e 29 giugno 2005) relativo ad un progetto di aggregazione tra i rispettivi Gruppi societari (di seguito, anche l'"Aggregazione"), contenente il Patto, avente ad oggetto la designazione degli amministratori di AIS. Detto Patto, che risponde all'esigenza, condivisa dalle Parti, di assicurare una continuità nella gestione e nell'amministrazione di AIS a seguito del perfezionamento dell'Aggregazione e che viene ritenuto strumentale per la realizzazione dell'Aggregazione, prevede quanto segue:

A) AIS ed ABACO si sono impegnate, secondo quanto di propria competenza, adottando comportamenti con ciò coerenti, a far sì che AIS adotti, successivamente al perfezionamento dell'Aggregazione, un assetto di Corporate Governance che preveda quanto segue: (i) al preciso scopo di garantire la continuità nella gestione ed amministrazione di AIS, l'attuale Presidente del consiglio di amministrazione di AIS, Prof. Francesco Gardin, venga nominato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AIS fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007; (ii) l'attuale Amministratore Delegato di ABACO, Dott. Domenico Favuzzi, venga nominato, immediatamente dopo il perfezionamento della fusione, Amministratore Delegato di AIS; (iii) l'attuale Amministratore Delegato di AIS, Ing. Giorgio De Porcellinis, venga nominato dirigente responsabile della Divisione Prodotti di AIS; (iv) il Presidente del Collegio Sindacale di AIS sia costituito da una figura di garanzia indicata dall'attuale Presidente di AIS;

B) inoltre, al fine di favorire il processo di transizione necessario per la realizzazione del progetto di Aggregazione, AIS ed ABACO si sono impegnate secondo quanto di propria competenza, a far si che: (i) subito dopo l'approvazione del progetto di fusione, e nel corso della medesima riunione del CdA che approva detto progetto di fusione, venga cooptato nel consiglio di amministrazione di AIS un amministratore designato da ABACO; nonché (ii) in sede di approvazione del bilancio di AIS al 31 dicembre 2004, venga nominato un nuovo consiglio di amministrazione di AIS, composto da 7 membri, di cui 3 (tre), ivi incluso il Presidente ed un amministratore indipendente, indicati da AIS, e 4 (quattro), ivi incluso due amministratori indipendenti, indicati da ABACO.

Non è stabilita espressamente una durata del Patto, tuttavia questo, in base a quanto stabilito nel medesimo, è destinato ad esaurire tutti i propri effetti con la nomina del primo Consiglio di Amministrazione di AIS, successivamente al perfezionamento dell'Aggregazione, ovvero il 31 luglio 2005, qualora entro detta data le assemblee di AIS e della nuova società costituita da ABACO (di seguito, anche la "Newco"), che si dovrà fondere con AIS al fine del perfezionamento dell'Aggregazione, non approvino il progetto di fusione.

5. Altre Pattuizioni

AIS ed Abaco hanno, inoltre, convenuto di subordinare il perfezionamento dell'Aggregazione e, quindi, anche del Patto:

(i) alla circostanza che, tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data delle assemblee di AIS e di Newco chiamate a deliberare in merito al progetto di fusione, la CONSOB non abbia rilasciato parere negativo in merito all'esenzione dell'operazione di Aggregazione dalla procedura di offerta pubblica di acquisto di cui all'Art. 106, comma 5, lettera (e) del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 e all'articolo 49, lettera (f) del Regolamento n. 11971 adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

(ii) alla circostanza che ABACO, entro e non oltre la data della riunione del Consiglio di Amministrazione di AIS chiamato a deliberare sul progetto di fusione, produca evidenza della disponibilità dei mezzi finanziari da apportare al momento del perfezionamento dell'Aggregazione;

(iii) al fatto che entro e non oltre il 31 maggio 2005 sia intervenuta la delibera di approvazione del progetto di fusione da parte dei Consigli di Amministrazione di AIS e di Newco, società quest'ultima in cui ABACO dovrà conferire le proprie attività e passività di ABACO (incluso il risultato dell'esercizio 2004 e le partecipazioni detenute in Spring Consulting SpA ed escluse le partecipazioni in Infobyte SpA ed in Network Services Srl), il tutto nei limiti di quanto necessario ai fini di dotare Newco di un capitale sociale pari a € 1.000.000 (unmilione) e di un patrimonio netto non inferiore a € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e di un indebitamento finanziario di circa € 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);

(iv) al fatto che le assemblee di AIS e Newco, deliberino la Fusione entro e non oltre il 31 luglio 2005.

6) Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni parasociali stipulate da AIS e da Abaco verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate.

La presente comunicazione viene effettuata da AIS anche per conto di Abaco.

2 luglio 2005

[AR.3.05.2]

PATTI VENUTI MENO IN DATA 2 APRILE 2008 PER L'ADEMPIMENTO DEGLI SCOPI PREVISTI


EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 (TUF) e degli Artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende nota la modifica, mediante accordo stipulato in data 2 febbraio 2007 ("Accordo di Modifica") di alcune pattuizioni parasociali, stipulate in data 13 novembre 2006, tra il Professor Francesco Gardin, residente in Rovigo, Via Rosmini n. 7, C.F. GRDFNC54T02H620X ("Prof. Gardin"), ed Abaco Innovazione S.p.A. ("Abaco"), sede legale in Molfetta (BA), Lotto 2/S, Zona A.S.I., Maglia E, capitale sociale Euro 1.000.000,00, interamente versato, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 ("Convenzione").

1. Strumenti finanziari oggetto della Convenzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione
L'oggetto della Convenzione è rappresentato da tutta la partecipazione detenuta dal Prof. Gardin e da ABACO (per quanto previsto sub lett. 4.B) in Exprivia S.p.A., sede legale in Molfetta (BA), Viale A. Olivetti s.n.c., capitale sociale sottoscritto Euro 17.642.488,24; REA BA-481202, P. IVA 09320730154, C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00721090298 (Exprivia).

Il Prof. Gardin detiene n. 510.938 azioni ordinarie, rappresentanti circa 1,5% del capitale sociale sottoscritto di Exprivia ("Azioni Gardin"), di cui n. 225.000, pari a circa il 0,66%, senza diritto di voto, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena.
Abaco detiene n. 19.227.961 azioni ordinarie rappresentanti circa il 56,67% del capitale sociale sottoscritto di Exprivia.

2. Soggetti aderenti alla Convenzione
Aderiscono alla Convenzione il Prof. Francesco Gardin ed Abaco.

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione
La Convenzione non produce alcun effetto sul controllo di Exprivia. Si evidenzia che Abaco detiene un controllo di diritto su Exprivia ex Artt. 2359, Codice Civile, e 93, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.

4. Modifica e Contenuto della Convenzione e durata
L'Accordo di Modifica è intervenuto tra le Parti per autorizzare la cessione ed eliminare il vincolo di inalienabilità sino al sino al 31 Dicembre 2007 insistenti su n. 655.101 Azioni Gardin. Pertanto, ad oggi, la Convenzione prevede:
4.A) l'obbligo del Prof Gardin a, laddove intenda cedere parte di o tutte le Azioni Gardin, comunicare per iscritto ad Abaco con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi il numero di Azioni Gardin oggetto della prevista cessione;
4.B) relativamente alla continuità gestionale di Exprivia, limpegno di Abaco a far tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che il Prof. Gardin permanga, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2007, nella sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia, facendo altresì tutto quanto nelle proprie legittime possibilità per far sì che l'emolumento spettante al Prof. Gardin per la carica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso, e per le eventuali deleghe e compiti a lui assegnati dal Consiglio, sia pari all'emolumento globale percepito per tali cariche nell'anno 2004, e cioè sia pari alla somma di complessivi 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui, salvo rinuncia del Prof. Gardin a fronte della sostituzione di tutto o parte di tali emolumenti con un piano di stock option dallo stesso accettato. Contestualmente, il Prof. Gardin si impegna ad accettare l'eventuale nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia ed a svolgere tale carica nell'interesse di detta società sino all'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007.

5) Natura delle pattuizioni parasociali
Le pattuizioni parasociali contenute nella Convenzione sono inquadrabili nella fattispecie dell'Art. 122, comma 5, lett. a) e b) TUF.

6) Clausola penale
Nell'ambito delle pattuizioni di cui al paragrafo 4.B) che precede, la Convenzione prevede che, laddove Abaco non ritenesse di nominare o mantenere il Prof. Gardin nella carica di Presidente sino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2007, salvo il caso di giusta causa di revoca, quest'ultimo avrà diritto di ricevere da Abaco, alle scadenze previste nell'atto di nomina, l'ammontare globale dei suoi emolumenti a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

8) Ufficio del Registro delle Imprese
Le pattuizioni parasociali modificate di cui alla Convenzione verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Bari nei termini di legge.

Il presente Estratto costituisce una sintesi di tali pattuizioni ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni depositate e comunicate. La presente comunicazione viene effettuata dal Prof. Gardin anche in nome e per conto di Abaco.

10 febbraio 2007

[AR.4.07.1]

PATTI VENUTI MENO IN DATA 2 APRILE 2008 PER L'ADEMPIMENTO DEGLI SCOPI PREVISTI


EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, la "Delibera Consob") si rende nota l'avvenuta attuazione in data 30 novembre 2007 (la "Data del Closing") delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, (di seguito, "Abaco") e Merula S.r.l. con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 03408380727 e iscritta al Registro delle Imprese di Bari (di seguito, "Merula").

Le Pattuizioni Parasociali sono contenute in un contratto (di seguito, il "Contratto") avente ad oggetto l'acquisto da parte di Exprivia S.p.A. (come nel seguito definita) della totalità del capitale sociale della società Svimservice S.p.A, con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 04051440727, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 08336080588 (di seguito, "Svimservice"), stipulato in data 9 agosto 2007 tra la stessa Exprivia S.p.A. in qualità di acquirente, i soci di Svimservice (tra cui Merula quale socio di controllo della stessa) in qualità di venditori, nonché Abaco, limitatamente ad alcuni impegni di garanzia dalla stessa assunti ai sensi del Contratto e agli impegni di cui alle Pattuizioni Parasociali.

Il contenuto delle Pattuizioni Parasociali di cui al Contratto sono state già pubblicate ai sensi di legge con estratto del 10 agosto 2007 pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" (il "Precedente Estratto"), al quale si richiama integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente estratto.

Le Pattuizioni Parasociali hanno avuto attuazione alla Data del Closing a seguito dell'avvenuto perfezionamento del trasferimento dell’intero capitale sociale di Svimservice, come previsto dal Contratto.

In particolare, alla Data del Closing è stata trasferita la prima tranche azionaria mediante cessione a Exprivia di circa il 77% del capitale sociale a fronte di pagamento in cash; sempre in tale data, la seconda tranche corrispondente al restante 23% del capitale sociale è stata attribuita a Exprivia in sede di Aumento di Capitale Riservato a Merula (come nel seguito definito

In esecuzione della previsione contenuta nell’articolo 7.3 del Contratto, sempre in pari data Abaco e Merula hanno stipulato un accordo di natura parasociale meramente riproduttivo delle Pattuizioni Parasociali contenute nel Contratto relative alla governance di Exprivia.

Pertanto, alla Data del Closing è' stata data attuazione alle Pattuizioni Parasociali (le "Pattuizioni Parasociali Attuate") nei termini che seguono:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali Attuate

Le Pattuizioni Parasociali Attuate hanno ad oggetto la società Exprivia S.p.A., con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale deliberato di Euro 23.517.518,96, di cui sottoscritti e versati Euro 21.801.518,96, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia").

2. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali Attuate e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali Attuate prevedono un vincolo di intrasferibilità su 2.794.207 (duemilioni settecentonovantaquattromila duecentosette) azioni ordinarie Exprivia del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, rappresentanti il 6,66% del capitale sociale sottoscritto e versato di Exprivia, che sono state attribuite a Merula a seguito dell'effettuazione alla Data del Closing di un aumento di capitale di Exprivia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441, comma quarto, c.c. (di seguito, l'"Aumento di Capitale Riservato"), liberato in natura mediante conferimento da parte di Merula della seconda tranche di azioni Svimservice, corrispondente al restante 23% del capitale sociale, detenute dalla stessa Merula.

3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali Attuate

Le parti delle Pattuizioni Parasociali Attuate sono Abaco e Merula.

 

Soggetto aderente al patto Numero azioni
sindacate
in % sul totale
azioni sindacate
nel patto
in % sul capitale
sociale di Exprivia SpA
Merula Srl

2.794.207

100%

6,66%

Abaco Innovazione SPA

0

0%

0%

TOTALE

2.794.207

 

6,66%

 

4. Controllo di Exprivia in virtù delle Pattuizioni Parasociali Attuate

Abaco esercita il controllo di diritto su Exprivia ai sensi degli articoli 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 93 del Testo Unico.

5. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali Attuate

5.1 Vincolo di intrasferibilità sulle azioni ordinarie Exprivia

A seguito dell'attuazione delle Pattuizioni Parasociali il vincolo di intrasferibilità descritto al paragrafo 2 che precede (di seguito, il "Lock-Up") ha durata fino al 30 novembre 2009, pari ad un periodo di 24 mesi a far tempo dal 30 novembre 2007.

Trova applicazione quanto descritto nel Precedente Estratto in merito a eccezioni al Lock-Up e modalità e tempistiche dei trasferimenti azionari successivi alla scadenza del periodo di Lock-Up.

5.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia

Con la stipula alla Data del Closing di uno specifico accordo meramente riproduttivo delle Pattuizioni Parasociali, Abaco si è impegnata, all'atto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Exprivia previsto in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, ad inserire nella lista che sarà presentata dalla stessa in qualità di azionista di controllo di Exprivia il nominativo di un candidato designato da Merula e a far sì che il candidato designato da Merula sia nominato componente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia per un triennio.

6. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno durata limitata a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Testo Unico.

E' fatto salvo il recesso in qualunque momento ai sensi dell'art. 123, comma 3, del Testo Unico.

15 febbraio 2008

[AR.5.08.1]


EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, la "Delibera Consob") si rende nota la variazione delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, (di seguito, "Abaco") e Merula S.r.l. con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 03408380727 e iscritta al Registro delle Imprese di Bari (di seguito, "Merula").

Le Pattuizioni Parasociali sono contenute in un contratto (di seguito, il "Contratto") avente ad oggetto l’acquisto da parte di Exprivia S.p.A. (come nel seguito definita) della totalità del capitale sociale della società Svimservice S.p.A, con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 04051440727, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 08336080588 (di seguito, "Svimservice"), stipulato in data 9 agosto 2007 tra la stessa Exprivia S.p.A. in qualità di acquirente, i soci di Svimservice (tra cui Merula quale socio di controllo della stessa) in qualità di venditori, nonché Abaco, limitatamente ad alcuni impegni di garanzia dalla stessa assunti ai sensi del Contratto e agli impegni di cui alle Pattuizioni Parasociali.

Il contenuto delle Pattuizioni Parasociali di cui al Contratto sono state già pubblicate ai sensi di legge con estratto del 10 agosto 2007 pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" (l’ "Estratto 2007"), al quale si richiama integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente estratto.

In data 30 novembre 2007 (la "Data del Closing"), a seguito dell’avvenuto perfezionamento del trasferimento dell’intero capitale sociale di Svimservice, così come previsto dal Contratto, è stata data attuazione alle Pattuizioni Parasociali (le "Pattuizioni Parasociali Attuate") nei termini che sono già stati pubblicati ai sensi di legge con estratto del 14 febbraio 2008 pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" (il "Precedente Estratto") al quale si richiama integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente estratto.

In data 19 novembre 2008 è stato sottoscritto un accordo tra Merula, Abaco ed Exprivia che modifica alcune delle Pattuizioni Parasociali Attuate (le "Pattuizioni Parasociali Modificate") nei termini che seguono:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali Modificate

Le Pattuizioni Parasociali Modificate hanno ad oggetto la società Exprivia, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.368.918,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia").

2. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali Modificate e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali Modificate hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 2.794.207 (duemilioni settecentonovantaquattromila duecentosette) azioni ordinarie Exprivia del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, rappresentanti il 5,510 % del capitale sociale sottoscritto e versato di Exprivia, che sono state attribuite a Merula a seguito dell’effettuazione alla Data del Closing di un aumento di capitale di Exprivia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2440 e 2441, comma quarto, c.c. (di seguito, l’"Aumento di Capitale Riservato"), liberato in natura mediante conferimento da parte di Merula della seconda tranche di azioni Svimservice, corrispondente al restante 23% del capitale sociale, detenute dalla stessa Merula.

3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali Modificate

Le parti delle Pattuizioni Parasociali Modificate sono Abaco e Merula.

Soggetto aderente al patto

Numero azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Exprivia

Merula Srl

2.794.207

100 %

5,510 %

Abaco Innovazione SpA

0

0 %

0 %

Totale

2.794.207

 

5,510 %



4. Controllo di Exprivia in virtù delle Pattuizioni Parasociali Modificate

Abaco esercita il controllo di diritto su Exprivia ai sensi degli articoli 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 93 del Testo Unico.

5. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali Modificate

5.1 Vincolo di intrasferibilità sulle azioni ordinarie Exprivia

A seguito della sottoscrizione delle Pattuizioni Parasociali Modificate il vincolo di intrasferibilità, così come descritto al paragrafo 2 dell’Estratto 2007 e del Precedente Estratto (di seguito, il "Lock-Up"), che aveva durata fino al 30 novembre 2009, è stato annullato a far data dal 20 novembre 2008.

5.2 Modalità e tempistiche dei trasferimenti azionari successivi alla scadenza del periodo di Lock-Up

Rimangono inalterate le modalità e tempistiche dei trasferimenti azionari successivi alla scadenza del periodo di Lock-Up così come descritte nell’Estratto 2007 ovvero: Merula potrà trasferire le azioni ordinarie Exprivia dallo stesso detenute (a) liberamente, se tali azioni saranno trasferite fuori mercato e (b) previa comunicazione per iscritto ad Exprivia con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, se tali azioni saranno trasferite sul MTA-segmento STAR e purché in numero non superiore al maggiore tra (x) il 30% del volume delle azioni ordinarie Exprivia scambiate sul MTA-segmento STAR il giorno lavorativo precedente la prevista cessione e (y) l’1,5% del capitale sociale di Exprivia.

5.3 Composizione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia

In data 31 marzo 2008, all’atto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Exprivia, il candidato designato da Merula è stato inserito nella lista presentata da Abaco in qualità di azionista di controllo di Exprivia ed è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia per un triennio così come previsto e descritto nel Precedente Estratto.

6. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno durata limitata a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto ai sensi dell’art. 123, comma 1, del Testo Unico.

È fatto salvo il recesso in qualunque momento ai sensi dell’art. 123, comma 3, del Testo Unico.

27 novembre 2008

[AR.5.08.2]

Patto parasociale tra Abaco Innovazione S.p.A. e Merula S.r.l.

SCIOGLIMENTO PER SCADENZA DEL PATTO PARASOCIALE

Si comunica che, a far tempo dal 8 agosto 2010, il Patto Parasociale stipulato in data 9 agosto 2007 e successivamente modificato in data 19 novembre 2008 tra Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, (di seguito, “Abaco”) e Merula S.r.l. con sede legale in Bari, Via De Rossi, Partita IVA n. 03408380727 e iscritta al Registro delle Imprese di Bari (di seguito, “Merula”), è venuto a regolare scadenza e pertanto si intende privo di efficacia fra le Parti, le quali sono definitivamente e irrevocabilmente liberate da tutte le obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale, con estinzione di ogni diritto, facoltà e/o riserva derivante dal Patto Parasociale.

Le Pattuizioni Parasociali Modificate avevano per oggetto alcune limitazioni alla trasferibilità su 2.794.207 (duemilioni settecentonovantaquattromila duecentosette) azioni ordinarie Exprivia del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, rappresentanti il 5,3855 % dell’attuale capitale sociale sottoscritto e versato di Exprivia SpA, detenute da Merula.

Il contenuto del Patto Parasociale Modificato era stato pubblicato ai sensi di legge con estratto del 25 novembre 2008 sul quotidiano “Finanza e Mercati” al quale ci si richiama integralmente.

12 agosto 2010

[AR.5.10.1]


EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, la “Delibera Consob”) si rendono note le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le “Pattuizioni Parasociali”) esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito “Abaco”), con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720.

Ai sensi degli articoli 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo di diritto su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.368.918,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “Exprivia”)

Alla data di pubblicazione del presente estratto, la Società Abaco System & Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c. iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 03739180721, detiene indirettamente ai sensi dell’art. 93 del TUF, tramite Abaco, il controllo della società Exprivia.

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la  propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale
Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 951.156 (novecentocinquantunomila centocinquantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 95,11 % del capitale sociale sottoscritto e versato.

1. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i “Soci” se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che in data 9/05/2009 hanno sottoscritto le Pattuizioni Parasociali sono:


Soggetti aderenti al patto

   n.ro azioni sindacate

   % sul totale azioni sindacate nel patto  

 % sul capitale sociale di Abaco
Abaco Systems & Services S.r.l., C.F. 03739180721

500.000

52,57%

50,00%

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

128.011

13,46%

12,80%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,51%

10,00%

D’Imperio Marco,  C.F. DMPMRC66C11C983F

14.502

1,52%

1,45%

Daloiso Rosa,  C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,47%

1,40%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,47%

1,40%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,47%

1,40%

Bellifemine Graziano, C.F. BLLGZN56P16F284S

12.500

1,31%

1,25%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

11.500

1,21%

1,15%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,05%

1,00%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,05%

1,00%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

0,95%

0,90%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

7.500

0,79%

0,75%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,79%

0,75%

Rossella Andriano, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,68%

0,65%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

6.500

0,68%

0,65%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,68%

0,65%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,68%

0,65%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,68%

0,65%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,68%

0,65%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

6.500

0,68%

0,65%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,68%

0,65%

Fasciano Antonio, C.F. FSCNTN73M23A662T

5.000

0,53%

0,50%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,39%

0,38%

Laera Luca, C.F. LRALCU72A22C134V

3.750

0,39%

0,38%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,39%

0,38%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,39%

0,38%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,33%

0,31%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,26%

0,25%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

2.500

0,26%

0,25%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,26%

0,25%

Magnifico Raffaella, C.F. MGNRFL71R59A662H

2.500

0,26%

0,25%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,26%

0,25%

Sidella Giacomo, C.F. SDLGCM70E14A048Y

2.500

0,26%

0,25%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,26%

0,25%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,11%

0,10%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,11%

0,10%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,11%

0,10%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,11%

0,10%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,11%

0,10%

Mancini Celestino, C.F. MNCCST60A12F284O

1.000

0,11%

0,10%

Totale 951.156 100,00% 95,11%



2. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche “Patto”)

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1    Nell'ipotesi in cui uno o più Soci le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione del Patto che successivamente alla sua sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 10% (Soci Rilevanti nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni, o parte delle stesse, e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per raccomandata A/R, tutti gli altri Soci (Soci Rimanenti nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I Soci Rilevanti avranno, inoltre, l’obbligo  di garantire ai Soci Rimanenti la facoltà di cedere le Azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I Soci Rilevanti debbono garantire ai Soci Rimanenti un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2    I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso. 
Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi anche Soci Venditori di seguito) superi il numero delle Azioni  richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute  dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori).

2.3    Nell’ ipotesi descritta all'artt.  2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art.  2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2.4   In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci.

2.5   Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni  contenute negli artt. 2.1, 2.3  e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

3. Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1   Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2   Qualora il Socio aderente al Patto, Abaco Systems & Services s.r.l., dovesse procedere a modificazioni in ordine all’assetto societario, ovvero dovesse procedere ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione,  farà in modo che siano in ogni caso rispettate le pattuizioni del Patto, anche da parte dei suoi aventi causa, assumendo in tal senso il corrispondente obbligo ai sensi dell’artt. 1381 c.c..

3.3   Nei casi previsti negli artt. 3.1 e 3.2 il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

4. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il presente Patto ha durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Il Patto, alla scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi rispettivamente entro 180 (centottanta) giorni alla prima scadenza triennale ed entro 90 (novanta) giorni alle successive eventuali proroghe triennali.
In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

5. Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) del Testo Unico e hanno effetto ai sensi dell’art. 144 quinquies comma 1, lett. f) della Delibera Consob.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

6. Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali, verranno depositate entro il termine previsto dall’art. 122, comma 1, lettera c) del Testo Unico presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari.

15 maggio 2009

[AR.6.09.1]


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, la “Delibera Consob”) si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le “Pattuizioni Parasociali”) esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito “Abaco”), con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 scadute lo scorso 9 maggio 2012 sono state rinnovate in modo tacito per altri 3 anni fino al 9 maggio 2015.

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11/a, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “Exprivia”)

Alla data di pubblicazione del presente estratto, la Società Abaco System & Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11/a iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 03739180721, detiene indirettamente ai sensi dell’art. 93 del TUF, tramite Abaco, il controllo della società Exprivia.

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la  propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 951.156 (novecentocinquantunomila centocinquantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 95,11 % del capitale sociale sottoscritto e versato.

1. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i “Soci” se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che in data 9/05/2009 hanno sottoscritto le Pattuizioni Parasociali sono:


Soggetti aderenti al patto

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Abaco Systems & Services S.r.l., C.F. 03739180721

500.000

52,57%

50,00%

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

128.011

13,46%

12,80%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,51%

10,00%

D’Imperio Marco,  C.F. DMPMRC66C11C983F

14.502

1,52%

1,45%

Daloiso Rosa,  C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,47%

1,40%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,47%

1,40%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,47%

1,40%

Bellifemine Graziano, C.F. BLLGZN56P16F284S

12.500

1,31%

1,25%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

11.500

1,21%

1,15%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,05%

1,00%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,05%

1,00%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

0,95%

0,90%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

7.500

0,79%

0,75%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,79%

0,75%

Rossella Andriano, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,68%

0,65%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

6.500

0,68%

0,65%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,68%

0,65%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,68%

0,65%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,68%

0,65%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,68%

0,65%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

6.500

0,68%

0,65%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,68%

0,65%

Fasciano Antonio, C.F. FSCNTN73M23A662T

5.000

0,53%

0,50%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,39%

0,38%

Laera Luca, C.F. LRALCU72A22C134V

3.750

0,39%

0,38%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,39%

0,38%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,39%

0,38%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,33%

0,31%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,26%

0,25%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

2.500

0,26%

0,25%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,26%

0,25%

Magnifico Raffaella, C.F. MGNRFL71R59A662H

2.500

0,26%

0,25%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,26%

0,25%

Sidella Giacomo, C.F. SDLGCM70E14A048Y

2.500

0,26%

0,25%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,26%

0,25%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,11%

0,10%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,11%

0,10%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,11%

0,10%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,11%

0,10%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,11%

0,10%

Mancini Celestino, C.F. MNCCST60A12F284O

1.000

0,11%

0,10%

Totale

951.156

100,00%

95,11%



2. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche “Patto”)

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione del Patto che successivamente alla sua sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 10% (Soci Rilevanti nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni, o parte delle stesse, e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per raccomandata A/R, tutti gli altri Soci (Soci Rimanenti nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I Soci Rilevanti avranno, inoltre, l’obbligo  di garantire ai Soci Rimanenti la facoltà di cedere le Azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I Soci Rilevanti debbono garantire ai Soci Rimanenti un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.  
Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi anche Soci Venditori di seguito) superi il numero delle Azioni  richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute  dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt.  2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art.  2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni  contenute negli artt. 2.1, 2.3  e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

3. Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Qualora il Socio aderente al Patto, Abaco Systems & Services s.r.l., dovesse procedere a modificazioni in ordine all’assetto societario, ovvero dovesse procedere ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione,  farà in modo che siano in ogni caso rispettate le pattuizioni del Patto, anche da parte dei suoi aventi causa, assumendo in tal senso il corrispondente obbligo ai sensi dell’artt. 1381 c.c..

3.3 Nei casi previsti negli artt. 3.1 e 3.2 il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

4. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, scaduto il 9 maggio 2012, è stato rinnovato tacitamente, senza variazioni, per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2015.
Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.
In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

5. Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122, comma 1 e comma 5,lett. b) del Testo Unico e hanno effetto ai sensi dell’art. 144 quinquies comma 1, lett. f) della Delibera Consob.
Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge.
Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

6. Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali, verranno depositate entro il termine previsto dall’art. 122, comma 1, lettera c) del Testo Unico presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari.

14 maggio 2012

[AR.6.12.1]

____________________________________________________________________________

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

EXPRIVIA S.P.A.

 Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, il "Regolamento Emittenti") si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito "Abaco"), con sede legale in Molfetta (Bari), Lotto 2/s maglia E zona ASI (Viale Adriano Olivetti 11), C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 scadute lo scorso 9 maggio 2015 sono state rinnovate in modo tacito per altri 3 anni fino al 9 maggio 2018, senza modificazioni di clausole.

Si rende noto inoltre che, a seguito dei decessi dei sigg. D’Imperio Marco e Mancini Celestino e conseguente trasferimento di proprietà a seguito di successione avvenuta rispettivamente il 9/12/2013 e il 18/05/2012, la signora Tandoi Angela, erede del sig. D’Imperio Marco, ha dichiarato di aderire alle Pattuizioni Parasociali come in effetti ha aderito in data 11/05/2015 per nr. 14.502 azioni (corrispondenti al 1,52% del totale delle azioni sindacate), e i sig nori Mancini Cosimo, Mancini Nicola e Gadaleta Lucia, eredi del sig. Mancini Celestino, hanno dichiarato di aderire alle Pattuizioni Parasociali come in effetti hanno aderito in data 11/05/2015 per nr. 1.000 azioni (corrispondenti al 0,11% del totale delle azioni sindacate).

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo, con una quota del 46,50% al 31 marzo 2015, su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. BA 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia")

Alla data di pubblicazione del presente estratto, la Società Abaco System & Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale PIO XI nr. 40 iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 03739180721, detiene indirettamente ai sensi dell’art. 93 del TUF, tramite Abaco, il controllo della società Exprivia.

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 951.156 (novecentocinquantunomila centocinquantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 95,11 % del capitale sociale sottoscritto e versato.

1. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i "Soci" se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che alla data del 12 maggio 2015 risultano aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono 43, così come dettagliati di seguito:

Soggetti aderenti al patto

 

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Abaco Systems & Services S.r.l., C.F. 03739180721

500.000

52,57%

50,00%

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

128.011

13,46%

12,80%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,51%

10,00%

Tandoi Angela, C.F. TNDNGL66M48C983R

14.502

1,52%

1,45%

Daloiso Rosa, C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,47%

1,40%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,47%

1,40%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,47%

1,40%

Bellifemine Graziano, C.F. BLLGZN56P16F284S

12.500

1,31%

1,25%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

11.500

1,21%

1,15%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,05%

1,00%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,05%

1,00%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

0,95%

0,90%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

7.500

0,79%

0,75%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,79%

0,75%

Rossella Andriano, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,68%

0,65%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

6.500

0,68%

0,65%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,68%

0,65%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,68%

0,65%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,68%

0,65%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,68%

0,65%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

6.500

0,68%

0,65%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,68%

0,65%

Fasciano Antonio, C.F. FSCNTN73M23A662T

5.000

0,53%

0,50%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,39%

0,38%

Laera Luca, C.F. LRALCU72A22C134V

3.750

0,39%

0,38%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,39%

0,38%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,39%

0,38%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,33%

0,31%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,26%

0,25%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

2.500

0,26%

0,25%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,26%

0,25%

Magnifico Raffaella, C.F. MGNRFL71R59A662H

2.500

0,26%

0,25%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,26%

0,25%

Sidella Giacomo, C.F. SDLGCM70E14A048Y

2.500

0,26%

0,25%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,26%

0,25%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,11%

0,10%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,11%

0,10%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,11%

0,10%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,11%

0,10%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,11%

0,10%

Mancini Cosimo, C.F. MNCSCM93C29F284L

333

0,04%

0,03%

Mancini Nicola, C.F. MNCNCL90D29A662M

333

0,04%

0,03%

Gadaleta Lucia, C.F. GDLLCU60A42F284G

334

0,04%

0,03%

Totale

951.156

100,00%

95,12%



2. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche "Patto")

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione del Patto che successivamente alla sua sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 10% (Soci Rilevanti nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni, o parte delle stesse, e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per raccomandata A/R, tutti gli altri Soci (Soci Rimanenti nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I Soci Rilevanti avranno, inoltre, l’obbligo di garantire ai Soci Rimanenti la facoltà di cedere le Azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I Soci Rilevanti debbono garantire ai Soci Rimanenti un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.

Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi anche Soci Venditori di seguito) superi il numero delle Azioni richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt. 2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art. 2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2.1, 2.3 e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

3. Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Qualora il Socio aderente al Patto, Abaco Systems & Services s.r.l., dovesse procedere a modificazioni in ordine all’assetto societario, ovvero dovesse procedere ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione, farà in modo che siano in ogni caso rispettate le pattuizioni del Patto, anche da parte dei suoi aventi causa, assumendo in tal senso il corrispondente obbligo ai sensi dell’artt. 1381 c.c..

3.3 Nei casi previsti negli artt. 3.1 e 3.2 il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

4. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, scaduto una prima volta il 9 maggio 2012 e rinnovato per tre anni, è nuovamente scaduto il 9 maggio 2015, ed è stato rinnovato tacitamente per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2018.

Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.

In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

5.  Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122 comma 5, lett. b) del Testo Unico. Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

6. Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali nonché i successivi rinnovi sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, da ultimo in data 12 maggio. L’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenente le informazioni richieste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito web www.exprivia.it

13 maggio 2015

[AR.6.15.1]


 

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, il "Regolamento Emittenti") si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito "Abaco"), con sede legale in Molfetta (Bari), Lotto 2/s maglia E zona ASI (Viale Adriano Olivetti 11), C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 sono state modificate in quanto (i) il socio Abaco Systems & Services Srl si è estinto a seguito di fusione per incorporazione della società Abaco Systems & Services Srl in Abaco Innovazione SpA iscritta il 30 dicembre 2015 al Registro delle Imprese di Bari, e (ii) i signori Angela Tandoi, Valeria Anna Savelli e Domenico Favuzzi, già soci della Abaco Systems & Services Srl, hanno ricevuto in concambio nuove azioni della Abaco.

Pertanto, come previsto dall’art. 3.2 delle Pattuizioni Parasociali, la signora Tandoi Angela ha aderito alle Pattuizioni Parasociali per nr. 107.702 azioni (corrispondenti al 11,3% del totale delle azioni sindacate) che si aggiungono alle nr. 14.502 azioni già sindacate, la signora Valeria Anna Savelli ha aderito alle Pattuizioni Parasociali per nr. 166.160 azioni (corrispondenti al 17,5% del totale delle azioni sindacate), e il signor Domenico Favuzzi ha aderito alle Pattuizioni Parasociali per nr. 227.078 azioni (corrispondenti al 23,9% del totale delle azioni sindacate) che si aggiungono alle nr. 128.011 azioni già sindacate.

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo, con una quota del 46,5% al 30 novembre 2015, su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. BA 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia")

Alla data di pubblicazione del presente estratto, la Società Abaco System & Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale PIO XI nr. 40 iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 03739180721, risulta estinta, essendosi fusa per incorporazione in Abaco.

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 952.096 (novecentocinquantaduemila novantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 95,1 % del capitale sociale sottoscritto e versato.

Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i "Soci" se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che alla data del 30 dicembre 2015 risultano aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono 43, così come dettagliati di seguito:

Soggetti aderenti al patto

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

355.089

37,3%

35,5%

Savelli Valeria Anna, C.F. SVLVRN62R55F052I

166.160

17,5%

16,6%

Tandoi Angela, C.F. TNDNGL66M48C983R

122.204

12,8%

12,2%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,5%

10,0%

Daloiso Rosa, C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,5%

1,4%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,5%

1,4%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,5%

1,4%

Bellifemine Graziano, C.F. BLLGZN56P16F284S

12.500

1,3%

1,2%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

11.500

1,2%

1,1%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,1%

1,0%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,1%

1,0%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

0,9%

0,9%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

7.500

0,8%

0,7%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,8%

0,7%

Rossella Andriano, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,7%

0,6%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

6.500

0,7%

0,6%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,7%

0,6%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,7%

0,6%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,7%

0,6%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,7%

0,6%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

6.500

0,7%

0,6%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,7%

0,6%

Fasciano Antonio, C.F. FSCNTN73M23A662T

5.000

0,5%

0,5%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,4%

0,4%

Laera Luca, C.F. LRALCU72A22C134V

3.750

0,4%

0,4%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,4%

0,4%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,4%

0,4%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,3%

0,3%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,3%

0,2%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

2.500

0,3%

0,2%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,3%

0,2%

Magnifico Raffaella, C.F. MGNRFL71R59A662H

2.500

0,3%

0,2%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,3%

0,2%

Sidella Giacomo, C.F. SDLGCM70E14A048Y

2.500

0,3%

0,2%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,3%

0,2%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,1%

0,1%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,1%

0,1%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,1%

0,1%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,1%

0,1%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,1%

0,1%

Mancini Cosimo, C.F. MNCSCM93C29F284L

333

0,03%

0,03%

Mancini Nicola, C.F. MNCNCL90D29A662M

333

0,03%

0,03%

Gadaleta Lucia, C.F. GDLLCU60A42F284G

334

0,03%

0,03%

Totale

952.096

100,00%

95,1%




Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche "Patto")

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione del Patto che successivamente alla sua sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 10% (Soci Rilevanti nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni, o parte delle stesse, e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per raccomandata A/R, tutti gli altri Soci (Soci Rimanenti nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I Soci Rilevanti avranno, inoltre, l’obbligo di garantire ai Soci Rimanenti la facoltà di cedere le Azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I Soci Rilevanti debbono garantire ai Soci Rimanenti un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.

Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi anche Soci Venditori di seguito) superi il numero delle Azioni richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt. 2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art. 2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2.1, 2.3 e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Qualora il Socio aderente al Patto, Abaco Systems & Services s.r.l., dovesse procedere a modificazioni in ordine all’assetto societario, ovvero dovesse procedere ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione, farà in modo che siano in ogni caso rispettate le pattuizioni del Patto, anche da parte dei suoi aventi causa, assumendo in tal senso il corrispondente obbligo ai sensi dell’artt. 1381 c.c..

3.3 Nei casi previsti negli artt. 3.1 e 3.2 il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, scaduto una prima volta il 9 maggio 2012 e rinnovato per tre anni, è nuovamente scaduto il 9 maggio 2015, ed è stato rinnovato tacitamente per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2018.

Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.

In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122 comma 5, lett. b) del Testo Unico. Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali nonché i successivi rinnovi sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, da ultimo in data 30 dicembre 2015. L’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenente le informazioni richieste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito web www.exprivia.it e sul sito web www.consob.it.

31 dicembre 2015

[AR.6.15.2]


Estratto relativo a pattuizioni parasociali modificate e comunicate alla Consob ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato; di seguito, il "Testo Unico") e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, il "Regolamento Emittenti") si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito "Abaco"), con sede legale in Molfetta (Bari), Lotto 2/s maglia E zona ASI (Viale Adriano Olivetti 11), capitale sociale di Euro 1.000.940,00, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720 sono state modificate in quanto (i) i soci Antonio Fasciano, Graziantonio Bellifemine, Raffaella Magnifico, Giacomo Sidella e Luca Laera hanno ceduto alla Società la totalità delle azioni Abaco da loro possedute e sindacate, complessivamente pari a numero 26.250 azioni, mentre (ii) i soci Luigi Gangale, Gaspare Lo Turco, Francesco Bellifemine, Valentina Tandoi e Donato Dalbis hanno ceduto alla Società una parte delle azioni Abaco da loro possedute e sindacate, complessivamente pari a numero 11.100 azioni, giusta atto di compravendita a rogito notaio dott. Pasquale de Candia in data 22 maggio 2017.

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo, con una quota del 46,5% al 30 Aprile 2017, su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. BA 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia")

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 914.746 (novecento quattordicimila settecento quarantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 91,39% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i "Soci" se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che alla data del 24 maggio 2017 risultano aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono 38, così come dettagliati di seguito:

Soggetti aderenti al patto

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

355.089

38,8%

35,5%

Savelli Valeria Anna, C.F. SVLVRN62R55F052I

166.160

18,2%

16,6%

Tandoi Angela, C.F. TNDNGL66M48C983R

122.204

13,4%

12,2%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,9%

10,0%

Daloiso Rosa, C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,5%

1,4%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,5%

1,4%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,5%

1,4%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

10.000

1,1%

1,0%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,1%

1,0%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,1%

1,0%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

1,0%

0,9%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

6.000

0,7%

0,6%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,8%

0,7%

Andriano Rossella, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,7%

0,6%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

3.250

0,4%

0,3%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,7%

0,6%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,7%

0,6%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,7%

0,6%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,7%

0,6%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

4.000

0,4%

0,4%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,7%

0,6%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,4%

0,4%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,4%

0,4%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,4%

0,4%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,3%

0,3%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,3%

0,2%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

150

0,0%

0,0%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,3%

0,2%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,3%

0,2%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,3%

0,2%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,1%

0,1%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,1%

0,1%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,1%

0,1%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,1%

0,1%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,1%

0,1%

Gadaleta Lucia, C.F. GDLLCU60A42F284G

334

0,0%

0,0%

Mancini Cosimo, C.F. MNCSCM93C29F284L

333

0,0%

0,0%

Mancini Nicola, C.F. MNCNCL90D29A662M

333

0,0%

0,0%

Totale

914.746

100,00%

91,39%




2. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche "Patto")

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione del Patto che successivamente alla sua sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 10% (Soci Rilevanti nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni, o parte delle stesse, e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per raccomandata A/R, tutti gli altri Soci (Soci Rimanenti nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I Soci Rilevanti avranno, inoltre, l’obbligo di garantire ai Soci Rimanenti la facoltà di cedere le Azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I Soci Rilevanti debbono garantire ai Soci Rimanenti un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.

Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi di seguito anche Soci Venditori) superi il numero delle Azioni richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt. 2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art. 2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2.1, 2.3 e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Nel caso previsto nell’artt. 3.1, il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, scaduto una prima volta il 9 maggio 2012 e rinnovato per tre anni, è nuovamente scaduto il 9 maggio 2015, ed è stato rinnovato tacitamente per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2018.

Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.

In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122, comma 5, lett. b) del Testo Unico. Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali nonché i successivi rinnovi sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, da ultimo in data 23 maggio 2017. L’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenente le informazioni richieste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito web www.exprivia.it e sul sito web www.consob.it.

25 maggio 2017

[AR.6.17.1]


Estratto relativo a pattuizioni parasociali modificate e comunicate alla Consob ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato; di seguito, il "Testo Unico") e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, il "Regolamento Emittenti") si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito "Abaco"), con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale di Euro 1.000.940,00, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, scadute lo scorso 9 maggio 2018 sono state rinnovate in modo tacito per altri 3 anni fino al 9 maggio 2021, senza modificazioni di clausole.

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo, con una quota del 46,5% al 30 Aprile 2018, su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. BA 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia")

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 914.746 (novecento quattordicimila settecento quarantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 91,39% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i "Soci" se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che alla data del 6 giugno 2018 risultano aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono 38, così come dettagliati di seguito:

Soggetti aderenti al patto

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

355.089

38,8%

35,5%

Savelli Valeria Anna, C.F. SVLVRN62R55F052I

166.160

18,2%

16,6%

Tandoi Angela, C.F. TNDNGL66M48C983R

122.204

13,4%

12,2%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,9%

10,0%

Daloiso Rosa, C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,5%

1,4%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,5%

1,4%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,5%

1,4%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

10.000

1,1%

1,0%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,1%

1,0%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,1%

1,0%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

1,0%

0,9%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

6.000

0,7%

0,6%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,8%

0,7%

Andriano Rossella, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,7%

0,6%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

3.250

0,4%

0,3%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,7%

0,6%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,7%

0,6%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,7%

0,6%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,7%

0,6%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

4.000

0,4%

0,4%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,7%

0,6%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,4%

0,4%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,4%

0,4%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,4%

0,4%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,3%

0,3%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,3%

0,2%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

150

0,0%

0,0%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,3%

0,2%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,3%

0,2%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,3%

0,2%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,1%

0,1%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,1%

0,1%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,1%

0,1%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,1%

0,1%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,1%

0,1%

Gadaleta Lucia, C.F. GDLLCU60A42F284G

334

0,0%

0,0%

Mancini Cosimo, C.F. MNCSCM93C29F284L

333

0,0%

0,0%

Mancini Nicola, C.F. MNCNCL90D29A662M

333

0,0%

0,0%

Totale

914.746

100,00%

91,39%





Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche "Patto")

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione del Patto che successivamente alla sua sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 10% (Soci Rilevanti nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni, o parte delle stesse, e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per raccomandata A/R, tutti gli altri Soci (Soci Rimanenti nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I Soci Rilevanti avranno, inoltre, l’obbligo di garantire ai Soci Rimanenti la facoltà di cedere le Azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I Soci Rilevanti debbono garantire ai Soci Rimanenti un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.

Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi di seguito anche Soci Venditori) superi il numero delle Azioni richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt. 2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art. 2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2.1, 2.3 e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Nel caso previsto nell’artt. 3.1, il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, è stato più volte rinnovato ad ogni successiva scadenza triennale, ed è da ultimo stato rinnovato tacitamente per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2021.

Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.

In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122, comma 5, lett. b) del Testo Unico. Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali nonché i successivi rinnovi sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, da ultimo in data 6 giugno 2018. L’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenente le informazioni richieste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti sarà disponibile sul sito web www.exprivia.it e sul sito web www.consob.it nei termini di legge.

8 giugno 2018

[AR.6.18.1]


 Estratto relativo a pattuizioni parasociali modificate e comunicate alla Consob ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato; di seguito, il "Testo Unico") e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

 Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, il "Regolamento Emittenti") si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito "Abaco"), con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale di Euro 1.000.940,00, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, rinnovate in modo tacito fino al 9 maggio 2021, in data 7 settembre 2018 sono state modificate nei seguenti termini: (i) la soglia, prevista all’art. 2.1, oltre la quale un Socio è considerato Socio Rilevante è stata ridotta dal 10% all’8%, (ii) all’articolo 2.4 è stata inserita una deroga che esclude il diritto/dovere di seguito nei trasferimenti che avvengano da parte di un Socio Rilevante a favore di altri Soci Rilevanti ovvero nei trasferimenti da parte di un Socio Rilevante ad altro Socio, nella misura in cui l’entità del trasferimento non determini la perdita della qualità di Socio Rilevante; si rende noto inoltre che il Socio Rilevante Angela Tandoi ha ceduto al Socio Rilevante Domenico Favuzzi numero 22.204 azioni sindacate, giusta atto di compravendita a rogito notaio dott. Mauro Zanna in data 7 settembre 2018.

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo, con una quota del 46,5% al 31 Agosto 2018, su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. BA 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia")

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 914.746 (novecento quattordicimila settecento quarantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 91,39% del capitale sociale sottoscritto e versato.

1. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i "Soci" se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che alla data del 12 settembre 2018 risultano aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono 38, così come dettagliati di seguito:

Soggetti aderenti al patto

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

377.293

41,2%

37,7%

Savelli Valeria Anna, C.F. SVLVRN62R55F052I

166.160

18,2%

16,6%

Tandoi Angela, C.F. TNDNGL66M48C983R

100.000

10,9%

10,0%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,9%

10,0%

Daloiso Rosa, C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,5%

1,4%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,5%

1,4%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,5%

1,4%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

10.000

1,1%

1,0%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,1%

1,0%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,1%

1,0%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

1,0%

0,9%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

6.000

0,7%

0,6%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,8%

0,7%

Andriano Rossella, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,7%

0,6%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

3.250

0,4%

0,3%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,7%

0,6%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,7%

0,6%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,7%

0,6%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,7%

0,6%

Tandoi Valentina, C.F. TNDVNT77H55C983J

4.000

0,4%

0,4%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,7%

0,6%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,4%

0,4%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,4%

0,4%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,4%

0,4%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,3%

0,3%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,3%

0,2%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

150

0,0%

0,0%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,3%

0,2%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,3%

0,2%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,3%

0,2%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,1%

0,1%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,1%

0,1%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,1%

0,1%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,1%

0,1%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,1%

0,1%

Gadaleta Lucia, C.F. GDLLCU60A42F284G

334

0,0%

0,0%

Mancini Cosimo, C.F. MNCSCM93C29F284L

333

0,0%

0,0%

Mancini Nicola, C.F. MNCNCL90D29A662M

333

0,0%

0,0%

Totale

914.746

100,00%

91,39%





2. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche "Patto")

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci, le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione che successivamente alla sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 8% (SOCI RILEVANTI nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni (o parte delle stesse) e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per iscritto (RACCOMANDATA A.R.), tutti gli altri Soci aderenti al presente accordo (SOCI RIMANENTI nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I SOCI RILEVANTI avranno, inoltre, l’obbligo di garantire ai SOCI RIMANENTI la facoltà di cedere le azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I SOCI RILEVANTI debbono garantire ai SOCI RIMANENTI un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.

Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi di seguito anche Soci Venditori) superi il numero delle Azioni richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt. 2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art. 2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci. Il diritto / dovere di seguito è escluso nei trasferimenti che avvengano da parte di un SOCIO RILEVANTE a favore di altri SOCI RILEVANTI della società medesima, ovvero nei trasferimenti da parte di un SOCIO RILEVANTE ad altro Socio, nella misura in cui l’entità del trasferimento non determini la perdita della qualità di SOCIO RILEVANTE.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2.1, 2.3 e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

3. Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Nel caso previsto nell’artt. 3.1, il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

4. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, è stato più volte rinnovato ad ogni successiva scadenza triennale, ed è da ultimo stato rinnovato tacitamente per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2021.

Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.

In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

5. Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122, comma 5, lett. b) del Testo Unico. Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

6. Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali nonché i successivi rinnovi e modificazioni sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, da ultimo in data 12 settembre 2018. L’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenente le informazioni richieste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti sarà disponibile sul sito web www.exprivia.it e sul sito web www.consob.it nei termini di legge.

14 settembre 2018

[AR.6.18.2]

_________________________________________________________________________________

Estratto relativo a pattuizioni parasociali modificate e comunicate alla Consob ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato; di seguito, il "Testo Unico") e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata; di seguito, il "Regolamento Emittenti") si rende noto che le pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni Parasociali") esistenti tra la maggioranza dei soci di Abaco Innovazione S.p.A. (di seguito "Abaco"), con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale di Euro 1.000.940,00, C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720, scadute lo scorso 9 maggio 2021 sono state rinnovate in modo tacito per altri 3 anni fino al 9 maggio 2024, senza modificazioni di clausole; si rende noto inoltre che il Socio non Rilevante Valentina Tandoi ha ceduto al Socio Rilevante Domenico Favuzzi numero 4.000 azioni sindacate, giusta atto di compravendita intervenuto in data 11 dicembre 2020.

Ai sensi degli articoli 2359, del codice civile, e 93 del Testo Unico, Abaco esercita il controllo, con una quota del 46,54% al 30 aprile 2021, su Exprivia SpA, con sede in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 11, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero 00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. BA 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154, società quotata presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Exprivia")

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto la tutela dei soci di minoranza di Abaco prevedendo e regolamentando il diritto del singolo socio di godere delle condizioni ottenute dal socio avente una partecipazione rilevante e che voglia vendere la propria partecipazione azionaria o parte della stessa.

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali e relativa percentuale rispetto al capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno per oggetto limitazioni alla trasferibilità su 914.746 (novecento quattordicimila settecento quarantasei) azioni ordinarie Abaco del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti il 91,39% del capitale sociale sottoscritto e versato.

1. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti (di seguito i "Soci" se intesi congiuntamente come azionisti di Abaco aderenti al patto) che alla data del 14 maggio 2021 risultano aderenti alle Pattuizioni Parasociali sono 37, così come dettagliati di seguito:

Soggetti aderenti al patto

n.ro azioni sindacate

% sul totale azioni sindacate nel patto

% sul capitale sociale di Abaco

Favuzzi Domenico, C.F. FVZDNC62D19F284X

381.293

41,7%

38,1%

Savelli Valeria Anna, C.F. SVLVRN62R55F052I

166.160

18,2%

16,6%

Tandoi Angela, C.F. TNDNGL66M48C983R

100.000

10,9%

10,0%

Altomare Dante, C.F. LTMDNT54P18F284U

100.000

10,9%

10,0%

Daloiso Rosa, C.F. DLSRSO66D45E946G

14.000

1,5%

1,4%

Facchini Zaccaria Enrico, C.F. FCCZCR71S24A883M

14.000

1,5%

1,4%

Farinola Vito, C.F. FRNVTI74A14F284W

14.000

1,5%

1,4%

Dalbis Donato, C.F. DLBDNT73P18A662Z

10.000

1,1%

1,0%

Savelli Aristeo, C.F. SVLRST71B27F284T

10.000

1,1%

1,0%

Semeraro Giovanni, C.F. SMRGNN65A31D508A

10.000

1,1%

1,0%

Giannelli Filippo, C.F. GNNFPP71P16B563F

9.000

1,0%

0,9%

Bellifemine Francesco, C.F. bllfnc73h02a662g

6.000

0,7%

0,6%

Gadaleta Antonio Lucio, C.F. GDLNNL72L14A662V

7.500

0,8%

0,7%

Andriano Rossella, C.F. NDRRSL73B49A662M

6.500

0,7%

0,6%

Lo Turco Gaspare, C.F. LTRGPR74S03F537F

3.250

0,4%

0,3%

Marangelli Giulio, C.F. MRNGLI71A26F280Y

6.500

0,7%

0,6%

Modugno Simone, C.F. MDGSMN68R04F284W

6.500

0,7%

0,6%

Mosca Luigi, C.F. MSCLGU64H29B619C

6.500

0,7%

0,6%

Spano Giuseppe, C.F. SPNGPP61L07A048C

6.500

0,7%

0,6%

Testini Vincenzo, C.F. TSTVCN69R30H645E

6.500

0,7%

0,6%

De Tommaso Francesco, C.F. DTMFNC71D28C136H

3.750

0,4%

0,4%

Spagnoletta Silvana, C.F. SPGSVN73T47F284J

3.750

0,4%

0,4%

Vitulano Felice, C.F. VTLFLC74S16F284Q

3.750

0,4%

0,4%

Bafunno Giovanni, C.F. BFNGNN71S16A85G

3.143

0,3%

0,3%

Gadaleta Daniele, C.F. GDLDNL75L13A662M

2.500

0,3%

0,2%

Gangale Luigi, C.F. GNGLGU71T28A883U

150

0,0%

0,0%

Gerbino Dario, C.F. GRBDRA72M16L049D

2.500

0,3%

0,2%

Polimeno Antonio, C.F. plmntn69l30d237c

2.500

0,3%

0,2%

Tedeschi Mauro, C.F. TDSMRA75R20F284F

2.500

0,3%

0,2%

Altamura Paolo, C.F. LTMPLA73D09F284F

1.000

0,1%

0,1%

Cannone Vito, C.F. CNNVTI70A22A285C

1.000

0,1%

0,1%

De Gennaro Gianfranco, C.F. DGNGFR71L19A883R

1.000

0,1%

0,1%

Divella Giuseppe, C.F. DVLGPP69H10F923E

1.000

0,1%

0,1%

Leccese Giuseppe, C.F. LCCGPP66A22F284N

1.000

0,1%

0,1%

Gadaleta Lucia, C.F. GDLLCU60A42F284G

334

0,0%

0,0%

Mancini Cosimo, C.F. MNCSCM93C29F284L

333

0,0%

0,0%

Mancini Nicola, C.F. MNCNCL90D29A662M

333

0,0%

0,0%

Totale

914.746

100,00%

91,39%





2. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali (di seguito anche "Patto")

Diritto / dovere di seguito - Fatto salvo quanto previsto dallo statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione all’esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società, in capo ai Soci sono posti i seguenti diritti e doveri:

2.1 Nell'ipotesi in cui uno o più Soci, le cui Azioni, sia al momento della sottoscrizione che successivamente alla sottoscrizione, complessivamente considerate siano pari o superiori al 8% (SOCI RILEVANTI nel seguito), intendessero vendere le loro Azioni (o parte delle stesse) e/o risultassero destinatari da parte di terzi interessati, di offerta di acquisto di loro Azioni, avranno l'obbligo di avvisare per iscritto (RACCOMANDATA A.R.), tutti gli altri Soci aderenti al presente accordo (SOCI RIMANENTI nel seguito), indicando l’acquirente, il numero delle Azioni richieste ed il corrispettivo prezzo. I SOCI RILEVANTI avranno, inoltre, l’obbligo di garantire ai SOCI RIMANENTI la facoltà di cedere le azioni di loro proprietà, qualunque sia il numero delle stesse in quel momento possedute, ai medesimi terzi interessati o anche ad altri soggetti, alle stesse condizioni dell'offerta ricevuta ed in proporzione alle Azioni oggetto della vendita. I SOCI RILEVANTI debbono garantire ai SOCI RIMANENTI un termine massimo ed inderogabile di 30 giorni per assumere le loro decisioni in proposito.

2.2 I Soci Rimanenti avranno a disposizione il termine massimo ed inderogabile di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2.1, entro il quale dovranno dichiarare per iscritto la volontà di cedere anch'essi le loro Azioni (dal momento in cui esprimeranno la propria volontà in maniera favorevole alla cessione, tali Soci Rimanenti saranno considerati Soci Cedenti). Il Socio Rimanente che non effettuerà la comunicazione entro il termine sopra indicato si intenderà non interessato alla vendita e quindi rinunciatario rispetto ad ogni diritto che con la sottoscrizione del presente Patto gli fosse stato concesso.

Qualora il numero complessivo delle Azioni dei Soci Rilevanti e dei Soci Cedenti (entrambi di seguito anche Soci Venditori) superi il numero delle Azioni richieste dall’acquirente, si procederà al calcolo del numero di Azioni da alienare da parte di ciascun singolo Socio Venditore attraverso una ripartizione proporzionale, descritta dalla seguente formula: AS = RA * DS / CS (Dove: AS = Numero Azioni da alienare del Socio Venditore; RA = Numero Azioni richieste dall’acquirente; DS = Numero Azioni detenute dal Socio Venditore; CS = Numero Azioni complessive Soci Venditori)

2.3 Nell’ ipotesi descritta all'artt. 2.2, i Soci Venditori formuleranno per iscritto espressa rinuncia al diritto di prelazione, come previsto in statuto e/o eventuali successive modifiche e/o agli eventuali altri diritti o facoltà previsti dal presente Patto onde rendere possibile quanto previsto all'art. 2.1, con preventiva rinuncia altresì a qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo e quant'altro derivante dagli obblighi di vendita sopra previsti.

2 .4 In deroga a quanto sopra, l’intera partecipazione azionaria detenuta dal Socio, o parte di essa, è trasferibile a favore di parenti, ascendenti o discendenti, entro il 2° grado, sempre che i destinatari si impegnino in forma scritta ad accettare i vincoli previsti dal Patto e con preventiva comunicazione ai Soci. Il diritto / dovere di seguito è escluso nei trasferimenti che avvengano da parte di un SOCIO RILEVANTE a favore di altri SOCI RILEVANTI della società medesima, ovvero nei trasferimenti da parte di un SOCIO RILEVANTE ad altro Socio, nella misura in cui l’entità del trasferimento non determini la perdita della qualità di SOCIO RILEVANTE.

2.5 Costituisce causa di risoluzione immediata del patto la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 2.1, 2.3 e 2.4. Una volta rilevata la violazione, ciascun Socio potrà provvedere a contestarla al Socio inadempiente e agli altri Soci. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2.1, i Soci non in colpa potranno richiedere al Socio inadempiente il pagamento, a titolo di penale e risarcimento del danno, di una somma pari al prezzo unitario delle Azioni alienate moltiplicato il numero di Azioni che il singolo Socio, non in colpa avrebbe potuto alienare qualora l'art. 2.1 non fosse stato violato. Nel caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.3 e 2.4, il socio non in colpa avrà diritto al risarcimento del danno.

3. Efficacia del Patto rispetto ai terzi

3.1 Qualora uno o più dei Soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto e/o eventuali successive modifiche in relazione al diritto di prelazione per i soci e/o quanto previsto dal presente Patto, dovesse cedere tutta o in parte, la propria partecipazione azionaria ad un soggetto terzo, si obbliga ad informare preventivamente i potenziali acquirenti della presenza e del contenuto del presente Patto e a porre quale condizione essenziale dell'acquisto delle quote azionarie l'accettazione dello stesso, senza riserve di sorta.

3.2 Nel caso previsto nell’artt. 3.1, il Socio alienante tutte le Azioni in suo possesso o parte di esse e/o promotore delle operazioni di riassetto societario o quant'altro determini l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine societaria, si impegna, antecedentemente all'acquisizione della qualifica di socio da parte dei terzi interessati, di ottenere dagli stessi dichiarazione scritta di conoscenza e adesione al presente accordo, da inviarsi ai Soci.

4. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Il Patto, della durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione avvenuta il 9 maggio 2009, è stato più volte rinnovato ad ogni successiva scadenza triennale, ed è da ultimo stato rinnovato tacitamente per un periodo di ulteriori 3 anni fino al 9 maggio 2024.

Il Patto, alla nuova scadenza prefissata, si prorogherà automaticamente di ulteriori tre anni a condizione che nessun Socio invii disdetta agli altri Soci da riceversi dagli stessi entro 90 (novanta) giorni.

In ogni caso il presente Patto potrà risolversi in ogni momento ed in via anticipata rispetto alla prima scadenza o alle successive scadenze annuali con decisione assunta all’unanimità dagli aderenti.

5. Natura delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 122, comma 5, lett. b) del Testo Unico. Il presente estratto costituisce una sintesi delle Pattuizioni Parasociali ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle Pattuizioni Parasociali depositate e comunicate.

6. Deposito delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali nonché i successivi rinnovi e modificazioni sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, da ultimo in data 14 maggio 2021. L’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenente le informazioni richieste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti sarà disponibile sul sito web www.exprivia.it e sul sito web www.consob.it nei termini di legge.

 

18 maggio 2021

[AR.6.21.1]