Società quotate - Estratto Patti parasociali

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

GameNet Group SpA

In data 30 luglio 2019, TCP Lux Eurinvest S.à r.l. ("TCP") – società controllata dal fondo di private equity Trilantic Capital Partners IV Europe ("Trilantic Europe") – e San Luca S.p.A. ("SL"; congiuntamente a TCP, le "Parti") hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’"Accordo") avente ad oggetto reciproci obblighi e impegni attinenti ad un’operazione relativa alle azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. ("Gamenet"), volta a far acquisire a G Partecipazioni S.r.l. (società che sarà soggetta al controllo di TCP e partecipata da SL) n. 8.600.000 azioni di Gamenet, pari al 28,67% del capitale sociale di quest’ultima (l’"Operazione").

Ai sensi dell’Accordo, tra l’altro:

TCP ha ceduto a una terza parte non correlata n. 470.162 azioni ordinarie di Gamenet (pari all’1,57% del capitale sociale di quest’ultima), passando da detenerne n. 9.070.162 (pari al 30,23% del capitale di Gamenet) a detenerne n. 8.600.000 (pari al 28,67% del capitale di Gamenet);

SL ha costituito una società denominata "G Partecipazioni S.r.l.", di cui si è impegnata a cedere a TCP una partecipazione pari al 50,1% del relativo capitale sociale, in vista della realizzazione dell’Operazione;

TCP si è impegnata, al verificarsi di determinate condizioni, a cedere a G Partecipazioni S.r.l. n. 8.600.000 azioni di Gamenet (pari al 28,67% del capitale di Gamenet);

le Parti si sono impegnate a stipulare un patto parasociale, in relazione alla gestione della partecipazione indicata sub 3., da stipularsi contestualmente alla cessione della stessa a G Partecipazioni S.r.l.

L’Accordo contiene alcune previsioni che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale e sono pertanto prudenzialmente oggetto delle relative formalità pubblicitarie. Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative a tali previsioni.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nell’Accordo possono essere ricondotte a pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), d) del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo

Sono oggetto dell’Accordo le azioni della società Gamenet Group S.p.A., con sede legale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 300, CAP 00163, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 13917321005, capitale sociale pari a Euro 30.000.000, diviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. Soggetti aderenti all’Accordo e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo

3.1. Soggetti aderenti all’Accordo

L’Accordo è stato stipulato tra:

TCP Lux Eurinvest S.à r.l., società di diritto lussemburghese, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al numero B157686, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 10.667.912, sede legale in 26 Boulevard Royal, L-2449, Lussemburgo; TCP Lux Eurinvest S.à r.l. è controllata in ultima istanza da Trilantic Capital Partners Management Limited, non cellular company con sede in Floor 2, Trafalgar Court, les Banques, St Peter Port, GY1 4LY, Guernsey;

San Luca S.p.A., società di diritto italiano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 06325160965, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 120.000, sede legale in via Montenapoleone, 16, Milano; San Luca S.p.A. è controllata da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., con sede in Galleria de Cristoforis, 3, 20100, Milano, C.F.: 00724870159.

3.2. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto dell’Accordo

Sono oggetto dell’Accordo le seguenti partecipazioni: n. 8.600.000 azioni ordinarie di Gamenet, che saranno oggetto di cessione a G Partecipazioni S.r.l. ai sensi dell’Accordo da parte di TCP.

Tale ammontare di azioni proprie corrisponde al 28,67% del capitale di Gamenet; assumendo che Gamenet acquisti interamente il numero massimo di azioni proprie attualmente autorizzate, le azioni ordinarie oggetto dell’accordo corrisponderebbero al 29,86% del capitale sociale di Gamenet.

4. Contenuto dell’Accordo

4.1. L’Operazione

Ai sensi dell’Accordo:

TCP si è impegnata a cedere a soggetti non correlati né a Trilantic Capital Partners Management Limited né a SL (o a società del gruppo di appartenenza di quest’ultima) n. 470.162 azioni di Gamenet, pari all’1,57% del capitale sociale di quest’ultima (la "Cessione Preliminare"), passando così dal detenere una partecipazione superiore al 30% (pari a n. 9.070.162 azioni ordinarie) al detenere una partecipazione inferiore al 30% (pari a n. 8.600.000 azioni ordinarie, le "Azioni Vendute") del capitale sociale di Gamenet;

SL si è impegnata:

a costituire una società a responsabilità limitata di diritto italiano a socio unico denominata "G Partecipazioni s.r.l." ed avrà sede a Milano in Corso Italia 22; tale società è stata costituita in data 30 luglio 2019;

 

a cedere a TCP una partecipazione pari al 50,1% del relativo capitale sociale, in vista della realizzazione dell’Operazione;

TCP si è impegnata a vendere le Azioni Vendute a G Partecipazioni S.r.l. (la "Compravendita");

le Parti si sono impegnate a dotare G Partecipazioni S.r.l. delle risorse finanziarie necessarie per svolgere la Compravendita e sostenere i costi dell’Operazione.

L’efficacia dell’Accordo era condizionata alla realizzazione della Cessione Preliminare. Si precisa che detta condizione è stata soddisfatta in data 31 luglio 2019.

Ai sensi dell’Accordo, la Compravendita è sottoposta alle seguenti condizioni:

la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, che, previo conferimento del relativo incarico da parte di SL, attesti che il valore delle Azioni Vendute è almeno pari a quello ad esse attribuito ai fini della Compravendita;

la sottoscrizione dei ricordati finanziamenti bancari (o, alternativamente, del Finanziamento TCP), da parte di G Partecipazioni S.r.l.;

il verificarsi delle, ovvero la rinuncia alle, condizioni per l’erogazione previste dai contratti di finanziamento sub b).

Le condizioni di cui sopra sono rinunciabili ad opera di entrambe le Parti, con il comune consenso delle stesse.

4.2. Restrizioni alle negoziazioni sugli strumenti finanziari dell’Emittente

Per tutto il periodo di tempo che intercorre tra la data dell’Accordo e la data in cui G Partecipazioni S.r.l. abbia trasferito la proprietà delle Azioni Vendute, le Parti si sono impegnate (i) a non acquistare, offrire o accettare di acquistare, direttamente o indirettamente, e (ii) a garantire che nessuna delle persone che agiscono per loro conto, né alcuno dei loro amministratori, collaboratori, dipendenti, consulenti professionali o altri rappresentanti che siano a conoscenza dell’Accordo – o qualsiasi persona che agisce di concerto con le Parti ai sensi della normativa applicabile – acquisisca, offra o accetti di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione in azioni o altri titoli (incluse opzioni, derivati, ecc.) di Gamenet o di qualsiasi altra società del suo gruppo, o di un’attività o altri beni di Gamenet o di qualsiasi altra società del relativo gruppo.

4.3. Governance di Gamenet

Come anticipato, ai sensi dell’Accordo, le Parti si sono impegnate a stipulare, contestualmente alla realizzazione della Compravendita, un patto parasociale – di cui hanno già concordato termini e condizioni nell’Accordo – che prevede quanto segue.

Nell’immediato seguito dell’esecuzione della Compravendita, TCP si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile affinché:

due (2) amministratori di Gamenet rinunzino irrevocabilmente al proprio ufficio;

in luogo degli amministratori di Gamenet indicati sub (a), siano cooptati due (2) amministratori, indicati da SL a sua discrezione, stante la dichiarazione di TCP che i criteri di indipendenza e di genere applicabili al consiglio di amministrazione di Target trovano soddisfazione nell’ambito degli amministratori di Gamenet diversi dai dimissionari;

in caso di rinnovo del consiglio di amministrazione di Gamenet, a presentare per conto di G Partecipazioni S.r.l. una lista per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione, che contenga due amministratori indicati da SL a sua discrezione.

Durata del Patto Parasociale

Il patto parasociale in oggetto avrà durata triennale e sarà rinnovabile per ulteriori periodi di 3 (tre) anni, salvo che una Parte dia disdetta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, e comunque non oltre lo scioglimento di G Partecipazioni S.r.l.

4.4. Statuto di G Partecipazioni S.r.l.

Si riportano, per completezza, anche le previsioni rilevanti dello statuto di G Partecipazioni S.r.l.

Lo statuto adottato da G Partecipazioni – in ossequio alle pertinenti disposizioni dell’Accordo – contiene le seguenti principali previsioni.

Vincoli al trasferimento delle quote di G Partecipazioni S.r.l.

Fatti salvi i trasferimenti consentiti, ai sensi dello statuto di G Partecipazioni S.r.l.:

per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione di G Partecipazioni S.r.l., i soci non possono:

 

effettuare trasferimenti parziali delle rispettive partecipazioni né trasferimenti a titolo diverso dalla compravendita;

 

assoggettare le rispettive partecipazioni a usufrutto o ad altri diritti di godimento o di garanzia (fatta eccezione per il pegno a favore di istituzioni che finanzino parte del prezzo di acquisto delle Azioni Vendute); né

 

accettare offerte di vendita delle rispettive partecipazioni per corrispettivi inferiori al più alto tra:

 

il Valore Minimo qualora uno o più degli altri soci abbia richiesto, con riferimento all’offerta in questione, la determinazione del Valore Rilevante, e

 

il pro-quota del valore di liquidazione della Società calcolato con applicazione dei criteri previsti per il recesso a norma dell’articolo 2473 cod. civ.

(dove per: "Valore Rilevante" si intende il valore ritenuto congruo, secondo i criteri indicati dallo statuto, da un advisor finanziario nominato dal socio che richiede la determinazione del Valore Rilevante entro il novero di quelli indicati dallo statuto medesimo; "Valore Minimo" si intende, con riferimento alla partecipazione nella Società detenuta da ciascun socio, una quota, proporzionale alla partecipazione in questione, dell’intero patrimonio netto contabile della Società rettificato attribuendo a ciascuna Azione Venduta il Valore Rilevante);

un diritto di covendita, in forza del quale, qualora un socio intenda vendere a un terzo la propria partecipazione (il "Socio Trasferente"), gli altri soci (ciascuno, un "Socio Richiedente") avranno il diritto di pretendere che il Socio Trasferente si adoperi affinché il potenziale acquirente (il "Terzo Acquirente") acquisti, oltre alla partecipazione del Socio Trasferente, anche l’intera partecipazione del Socio Richiedente (o una parte della stessa proporzionale alla parte della propria partecipazione venduta dal Socio Trasferente), a parità di condizioni – fermo restando che qualora il Terzo Acquirente non accetti, per qualsiasi motivo, di acquistare la partecipazione del Socio Richiedente, il Socio Trasferente dovrà, a sua scelta:

 

rinunciare alla vendita; ovvero

 

ridurre la percentuale del capitale della Società rappresentato dalla partecipazione che esso intende vendere al Terzo Acquirente in misura tale da consentire che il Socio Richiedente possa vendere al Terzo Acquirente la totalità della propria partecipazione; ovvero ancora

 

acquistare esso stesso, a parità di condizioni, la partecipazione del Socio Richiedente che il Terzo Acquirente abbia rifiutato di acquistare;

 

un diritto di trascinamento, in forza del quale, qualora TCP o San Luca (a seconda dei casi, il "Socio Cedente") ricevano (e intendano accettare) un’offerta di un soggetto terzo, che non sia in alcun modo una parte correlata rispetto al Socio Cedente, quale definita ai sensi dei principi contabili internazionali, per l’intera partecipazione dallo stesso posseduta in G Partecipazioni S.r.l. e per l’intero capitale di G Partecipazioni S.r.l. con pagamento esclusivamente in denaro del prezzo, potranno comunicare agli altri soci le relative condizioni e l’intenzione di esercitare il diritto di trascinamento, obbligandoli a cedere l’intera loro rispettiva partecipazione in G Partecipazioni S.r.l. alle stesse condizioni previste per il trasferimento della quota di titolarità del Socio Cedente e per un corrispettivo pari al pro quota del prezzo offerto al Socio Cedente per la vendita della propria partecipazione.

Assemblea

Le decisioni dei soci sia in prima che in seconda convocazione che in forma totalitaria sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale fatte salve, tra le altre, le delibere di modifica dello Statuto (incluse, a fini di chiarezza, le delibere di aumento e riduzione del capitale sociale) ovvero di effettuazione di qualsiasi operazione straordinaria (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni e trasformazioni), tranne in caso di aumento di capitale ai sensi degli articoli 2446 o 2447 cod. civ., per le quali è necessario il voto favorevole di almeno il 67% del capitale sociale.

Consiglio di Amministrazione

G Partecipazioni S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri.

Ai sensi dell’articolo 2468, comma terzo, cod. civ., TCP ha il diritto di nominare tre (3) amministratori tra cui il Presidente mentre San Luca ha il diritto di nominare due (2) amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Salvo quanto in seguito specificato, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti.

Le seguenti deliberazioni, tra le altre, non potranno essere delegate e dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro (4) amministratori:

operazioni di investimento non strettamente funzionali alla gestione delle Azioni Vendute a qualsiasi titolo, che, individualmente o nel complesso, superino per ciascun esercizio sociale l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila//00);

 

il trasferimento a terzi di tutte le, o parte delle, Azioni Vendute a titolo diverso dalla vendita;

 

la vendita, anche nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto, (i) di parte della Partecipazione in ogni circostanza; ovvero (ii) di tutte le Azioni Vendute a un prezzo per azione inferiore al Valore Rilevante, qualora un socio ne abbia richiesto la determinazione.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

TCP attualmente esercita direttamente il controllo su Gamenet e, ai sensi dell’Accordo, lo eserciterà anche su G Partecipazioni S.r.l., in quanto diverrà titolare di una partecipazione pari al 50,1% del relativo capitale sociale.

TCP è controllata da Trilantic Capital Partners Management Limited, che è dunque controllante ultimo di Gamenet.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2019.

7. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all’Accordo

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet di Gamenet (www.gamenetgroup.it).

3 agosto 2019

[GS.1.19.1]

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Pubblicazione ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF").

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti").

Gamenet Group S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti si rende noto, per quanto occorrer possa, quanto segue.

Premesse

In data 22 ottobre 2019, Gamma Bidco S.r.l. ("Gamma" o l’"Acquirente"), una società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, L.P. (unitamente ad Apollo Global Management Inc. e alle sue controllate, "Apollo") (NYSE: APO), ha raggiunto un accordo con alcuni azionisti di Gamenet Group S.p.A. (la "Società"), rispettivamente TCP Lux Eurinvest S.à r.l. ("TCP") e Intralot Italian Investments B.V. ("Intralot" e, insieme a TCP, i "Venditori"), per l’acquisto di una partecipazione pari al 48,67% del capitale sociale della Società (l’ "Acquisizione").

Ai fini dell’Acquisizione, sono stati sottoscritti due distinti contratti di compravendita di azioni ordinarie della Società tra Gamma, in qualità di compratore, e: (i) TCP in qualità di venditore di n. 8.600.000 azioni rappresentative del 28,67% del capitale sociale della Società (il "Contratto di Compravendita TCP") e (ii) Intralot in qualità di venditore di n. 6.000.000 azioni rappresentative del 20,00% del capitale sociale della Società (il "Contratto di Compravendita Intralot" e, insieme al Contratto di Compravendita TCP, i "Contratti di Compravendita").

A seguito del perfezionamento dell’Acquisizione, l’Acquirente sarà tenuto a lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria relativa alla totalità delle restanti azioni della Società (l’"Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria" o l’"OPA").

I Contratti di Compravendita contengono, tra l’altro, alcune pattuizioni (le "Pattuizioni"), che sono suscettibili di assumere natura parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF e come tali soggette all’adempimento delle relative formalità pubblicitarie.

1. società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioniLe azioni di Gamenet Group S.p.A., società con sede legale in via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 - Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 13917321005, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 30.000.000 ed è suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono oggetto delle Pattuizioni.

2. soggetti aderenti alle pattuizioni

Gamma Bidco S.r.l., una società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo;

TCP Lux Eurinvest S.à r.l.;

Intralot Italian Investments B.V..

3. strumenti finanziari oggetto delle pattuizioniLa seguente tabella riassume per ciascuna parte: (a) il numero di azioni ordinarie oggetto delle Pattuizioni; (b) la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero complessivo di azioni oggetto delle Pattuizioni e (c) la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’intero capitale sociale della Società.

Parte (a) n. di azioni ordinarie oggetto delle Pattuizioni (b) % rispetto alle azioni oggetto delle Pattuizioni (c) % rispetto al capitale sociale della Società
TCP

8.600.000

100%

28,67%

Intralot

6.000.000

100%

20,00%

Totale

14.600.000

100%

48,67%



 

4. contenuto delle pattuizioni

4.1 Previsioni relative alle dimissioni degli Amministratori UscentiAlla data in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei Contratti di Compravendita, le parti completeranno l’Acquisizione (la "Data di Esecuzione"), i Venditori consegneranno le lettere di dimissioni:

(i) con effetto dalla Data di Esecuzione, da parte di 3 amministratori non indipendenti e di 1 amministratore indipendente della Società nominati rispettivamente da TCP e Intralot e da parte di qualsiasi altro amministratore di qualsiasi controllata della Società (le "Società del Gruppo") il cui nome sia stato individuato da Gamma prima della Data di Esecuzione ( gli "Amministratori Uscenti"); e

(ii) con effetto dalla data della prima assemblea dei soci successiva al completamento dell’OPA, da parte dei 2 restanti amministratori non indipendenti della Società nominati dai Venditori.

Siccome, successivamente alle dimissioni dei 4 Amministratori Uscenti della Società (su 9 amministratori che compongono il consiglio di amministrazione della Società) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione rimarrà in carica, il consiglio resterà in carica e provvederà a cooptare 4 nuovi amministratori.

4.2 Previsioni relative all’organo amministrativo della SocietàAlla Data di Esecuzione TCP provvederà a che si tenga validamente una riunione del consiglio di amministrazione della Società e che siano adottati tutti gli altri provvedimenti necessari per approvare alla Data di Esecuzione la nomina per cooptazione di 4 membri del consiglio di amministrazione della Società, al fine di sostituire gli Amministratori Uscenti della Società dimissionari con effetto dalla Data di Esecuzione (gli "Amministratori Cooptati").

Gli Amministratori Cooptati saranno individuati e comunicati da Gamma ai Venditori prima della Data di Esecuzione.

4.3 Previsioni relative alla rinuncia alle azioni di responsabilità e manleva nei confronti degli Amministratori UscentiL’Acquirente si adopererà affinché sia validamente convocata o comunque regolarmente tenuta dopo il completamento dell’OPA un’assemblea della Società e delle altre Società del Gruppo (l’"Assemblea Post OPA") al fine di deliberare in merito alla manleva incondizionata ed irrevocabile – nella misura massima consentita dalla legge – degli Amministratori Uscenti rispetto ad ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle funzioni e attività da questi svolte in relazione alla carica di amministratore e rinunciare irrevocabilmente e incondizionatamente ad ogni azione di responsabilità, pretesa o diritto di agire e tenere indenni gli Amministratori Uscenti da qualsiasi responsabilità ivi collegata, per l’intera durata della loro carica e fino alla data di efficacia delle rispettive dimissioni (inclusa).

4.4 Previsioni relative al divieto di acquisto di azioni della SocietàDurante il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dei Contratti di Compravendita e la Data di Esecuzione (il "Periodo Transitorio"), i Venditori si sono impegnati a non acquistare (e a far sì che nessuno dei soggetti ad essi collegati acquisti) azioni (o altri strumenti convertibili/scambiabili in azioni della Società), fatta eccezione per la sottoscrizione e l’acquisto di azioni della Società (o di altri strumenti convertibili o scambiabili in azioni della Società), eventualmente emesse durante il Periodo Transitorio al fine di soddisfare i requisiti patrimoniali imposti dalla legge, ma solo se e nella misura in cui tale emissione sia rivolta a tutti gli azionisti della Società.

Inoltre, i Venditori si sono impegnati a non acquistare azioni della Società (o altri strumenti convertibili/scambiabili in azioni della Società): (a) dalla sottoscrizione dei Contratti di Compravendita fino al completamento dell’OPA, nel caso in cui il perfezionamento delle acquisizioni previste dai Contratti di Compravendita comporti l’obbligo per l’Acquirente di lanciare un’offerta pubblica di acquisto; o (b) dalla sottoscrizione dei Contratti di Compravendita fino al completamento di un'offerta pubblica di acquisto volontaria dell'Acquirente, nel caso in cui il perfezionamento delle acquisizioni previste dai Contratti di Compravendita non comporti l’obbligo per l’Acquirente di lanciare un’offerta pubblica di acquisto, ma l'Acquirente scelga di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria entro 9 (nove) mesi dal perfezionamento di dette acquisizioni; (c) dalla sottoscrizione dei Contratti di Compravendita fino alla data che cade a 9 (nove) mesi dal perfezionamento delle acquisizioni previste dai Contratti di Compravendita, nel caso in cui (i) il perfezionamento delle acquisizioni previste dai Contratti di Compravendita non comporti l’obbligo per l’Acquirente di lanciare un’offerta pubblica di acquisto e (ii) l'Acquirente non scelga di lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria entro 9 (nove) mesi dal perfezionamento di dette acquisizioni; tali obblighi non troveranno applicazione, per tutto il tempo in cui i Venditori rimarranno azionisti della Società, in relazione alla sottoscrizione e l'acquisizione di ulteriori azioni della Società (o di strumenti convertibili / scambiabili in azioni della Società), eventualmente emesse al fine di soddisfare i requisiti patrimoniali imposti dalla legge, ma solo se e nella misura in cui tali requisiti patrimoniali obblighino tutti gli Azionisti della Società ad osservare tali requisiti.

5. durata delle pattuizioniLe Pattuizioni hanno efficacia dalla data di esecuzione dei Contratti di Compravendita fino alla data in cui si terrà l’Assemblea Post OPA.

I Contratti di Compravendita non contengono clausole di rinnovo delle Pattuizioni.

6. tipologia di pattuizioniLe Pattuizioni possono essere ricondotte a pattuizioni relative all’esercizio del diritto di voto in una società quotata o, comunque, possono essere considerate quali patti parasociali ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

7. deposito delle pattuizioniLe Pattuizioni contenute nei Contratti di Compravendita descritte nei precedenti paragrafi sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 24 ottobre 2019.

8. ulteriori informazioniLe Pattuizioni non prevedono l’istituzione di alcun organo del patto parasociale.

Le presenti informazioni essenziali sono rese disponibili ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet www.gamenetgroup.it.

 

25 ottobre 2019[GS.3.19.1]