Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I)        In data 5 novembre 2009 Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e Azienda Sviluppo Multiservizi (ASM) S.p.A. (“ASM”) (congiuntamente le “Parti” e ciascuna una “Parte”) hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, come successivamente integrato e modificato in data 4 febbraio e 28 aprile 2010 (“Contratto”) ai sensi del quale, inter alia, ASM si è impegnata a vendere, e Kinexia si è impegnata ad acquistare, la partecipazione detenuta da ASM nella società S.E.I. – Servizi Energetici Integrati S.p.A., rappresentativa dell’85,45% del capitale sociale di quest’ultima, a fronte del pagamento da parte di Kinexia di un corrispettivo costituito in parte in denaro, in parte da obbligazioni convertibili in azioni di Kinexia e in parte da n. 4.000.000 azioni ordinarie Kinexia di nuova emissione, del valore di Euro 3,00 l’una, comprensivo di sovrapprezzo, corrispondenti, a seguito del relativo aumento di capitale Kinexia, ad una partecipazione pari al 15,79% del capitale sociale di Kinexia (“Azioni”).

(II)       In data 25 maggio 2010, in attuazione di quanto previsto dal Contratto e in esecuzione dell’atto di conferimento in data 28 aprile 2010 (con efficacia in data 22 maggio 2010), sono state emesse le Azioni quale componente del prezzo per l’acquisto della partecipazione in SEI e le Parti hanno contestualmente sottoscritto un accordo di lock-up avente ad oggetto dette Azioni (“Accordo di Lock-Up”).

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto le Azioni emesse da Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/5, capitale sociale deliberato per Euro 56.408.556,86, sottoscritto e versato per Euro 52.280.556,86, rappresentato da n. 25.329.305 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 4.000.000 azioni Kinexia, rappresentative del 15,79% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente alla data del 25 maggio 2010.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/5, capitale sociale deliberato per Euro 56.408.556,86, sottoscritto e versato per Euro 52.280.556,86, rappresentato da n. 25.329.305 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.
Azienda Sviluppo Multiservizi (ASM) S.p.A., società con sede in Settimo Torinese (TO), via Moglia n. 19, sociale integralmente sottoscritto e deliberato pari ad Euro 5.309.783,00, rappresentato da n. 5.309.783 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 03126960016, che ha conferito le Azioni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative dell’intera partecipazione detenuta da ASM in Kinexia.

D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, ASM si è impegnata fino al 31 dicembre 2012 (incluso) a (i) non offrire, vendere, trasferire o disporre in altro modo, impegnarsi a offrire o vendere, trasferire o disporre delle Azioni o, comunque, porre in essere, direttamente o indirettamente, atti di disposizione aventi ad oggetto le Azioni ovvero strumenti finanziari convertibili in azioni Kinexia, scambiabili con azioni Kinexia e che a seguito di esercizio attribuiscano il diritto al trasferimento o al ricevimento di azioni Kinexia e (ii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui al precedente punto (i), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up, senza il preventivo consenso scritto di Kinexia, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 26 maggio 2010 (N. PRA/135481/2010, Protocollo Automatico del 26 maggio 2010).

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Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

28 maggio 2010

[KB.1.10.1]

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AVVISO DI SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO DI LOCK-UP AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE KINEXIA S.P.A. PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (IL “REGOLAMENTO CONSOB”)

Con riferimento all’accordo di lock-up del 25 maggio 2010, avente ad oggetto n. 4.000.000 azioni ordinarie Kinexia S.p.A. (il “Lock Up”), in essere tra Kinexia S.p.A. e Azienda Sviluppo Multiservizi (ASM) S.p.A. (ora in liquidazione), si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Consob, il Lock Up ha cessato di avere efficacia tra le Parti per naturale scadenza a far data dal 1° gennaio 2013.

5 marzo 2013

[KB.1.13.1]


    

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I)        In data 23 giugno 2011 Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e Miro Radici Finance S.p.A. (“MRF”) (congiuntamente le “Parti” e ciascuna una “Parte”) hanno concluso un accordo (“Accordo”), successivamente modificato in data 5 ottobre 2011, ai sensi del quale MRF si è impegnata a vendere, e Kinexia si è impegnata ad acquistare una quota di nominali Euro 1.200.000,00 rappresentativa di una partecipazione pari al 51,95% del capitale sociale di Miro Radici Energia S.r.l. (“MRE”), a fronte del conferimento da parte di MRF di detta partecipazione in sottoscrizione di un aumento di capitale di Kinexia ad essa riservato (l’operazione, nel complesso, “Operazione MRE”).

(II)       In data 26 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 1.825.000,00, mediante emissione di n. 884.191 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,064033676, senza sovrapprezzo, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 1.825.000,00, corrispondenti ad una partecipazione pari al 3,373% del capitale sociale di Kinexia (“Azioni”) (l’“Aumento di Capitale”).

(III)      In pari data si è proceduto alla sottoscrizione da parte di MRF dell’atto di conferimento della Partecipazione MRE, sospensivamente condizionato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (l’“Atto di Conferimento”).

(IV)      Sempre in data 26 ottobre 2011, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo e subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva dedotta nell’Atto di Conferimento ed all’emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, le Parti hanno contestualmente sottoscritto un accordo di lock-up avente ad oggetto dette Azioni (l’“Accordo di Lock-Up).

A) SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto le Azioni emesse da Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 52.280.556,86, rappresentato da n. 25.329.305 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B) NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 884.191 azioni Kinexia, rappresentative del 3,373% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente.

C) SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 52.280.556,86, rappresentato da n. 25.329.305 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Miro Radici Finance S.p.A., società con sede in Treviolo (BG), via Gandhi n. 12, capitale sociale interamente sottoscritto e versato per Euro 15.000.000,00 rappresentato da n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 01724110067, che ha conferito le Azioni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 3,373% del capitale sociale di Kinexia

D) CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva dedotta nell’Atto di Conferimento ed all’emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, MRF si è impegnata per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), restando inteso che trasferimenti a società controllate da parte di MRF saranno escluse da tale vincolo, a condizione che queste ultime abbiano assunto i medesimi impegni di lock-up di cui all’Accordo; (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

E) UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 27 ottobre 2011 (N. PRA/M11A27L0044, Protocollo Automatico del 27 ottobre 2011).

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

28 ottobre 2011

[KB.2.11.1]

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AVVISO DI SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO DI LOCK-UP AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE KINEXIA S.P.A. PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 E DEGLI ARTT. 128, COMMA 1, LETT. C) E 131 COMMA 3, LETT. B) DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Con riferimento all’accordo di lock-up del 26 ottobre 2011, avente ad oggetto n. 884.191 azioni ordinarie Kinexia S.p.A. (il "Lock Up"), in essere tra Kinexia S.p.A. e Miro Radici Finance S.r.l. (già S.p.A.), il cui estratto era stato pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" in data 28 ottobre 2011, si rende noto che le parti hanno sciolto, per mutuo consenso, in data 15 maggio 2014, il suddetto Lock Up.

20 maggio 2014

[KB.2.14.1]


KINEXIA SPA

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 1.124.000 (l’"Aumento di Capitale RG") mediante emissione di n. 562.000 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alla società Cenciarini e Co. S.r.l. ("CenCo"), da liberare mediante conferimento di una quota di nominali Euro 9.530 di Roof Garden S.r.l., rappresentativa di circa il 47,65% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data, CenCo ha sottoscritto l’Aumento di Capitale RG mediante stipula di idoneo atto notarile di sottoscrizione di aumento di capitale con conferimenti in natura (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale RG e il relativo conferimento siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, alle seguenti circostanze: (i) mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile: e (ii) al perfezionamento e all’esecuzione definitiva ed incondizionata dell’intero Aumento di Capitale e dei relativi conferimenti.

(IV) Subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive dedotte nell’Atto di Conferimento e all’emissione delle Nuove Azioni, CenCo risulterà titolare di 562.000 Nuove Azioni (le "Azioni CenCo").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, CenCo ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni CenCo che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 562.000 azioni Kinexia, rappresentative del 1,917% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Cenciarini & Co. S.r.l., con sede legale in Via Mascheroni, 15 - Milano, capitale sociale Euro 51.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 12424810153, che ha conferito le Azioni CenCo nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 1,91% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, CenCo si è impegnata fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni CenCo (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni CenCo sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

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Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.5.13.1]

 

                                                                                *  *  *

AVVISO DI SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO DI LOCK-UP AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE KINEXIA S.P.A. PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 E DEGLI ARTT. 128, COMMA 1, LETT. C) E 131 COMMA 3, LETT. B) DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Con riferimento all’accordo di lock-up del 23 ottobre 2013, avente ad oggetto n. 562.000 azioni ordinarie Kinexia S.p.A. (il "Lock Up"), in essere tra Kinexia S.p.A. e Cenciarini & Co S.r.l., il cui estratto era stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 28 ottobre 2013, si rende noto che le parti hanno sciolto, per mutuo consenso, in data 26 maggio 2014, il suddetto Lock Up.

Milano, 31 maggio 2014


Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.r.l. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Paolo Giuseppe Annoni ("Annoni") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 731.182, mediante conferimento di n. 20.440 azioni ordinarie di Sun System S.r.l. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Annoni risulterà titolare di n. 365.591 Nuove Azioni (le "Azioni Annoni").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Annoni, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Annoni che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,466% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Paolo Giuseppe Annoni, nato a Paderno Dugnano, il 10/06/1966, residente a Bovisio Masciago (MB), via Gorizia n. 42, codice fiscale NNN PGS 66H10 G220Z, che ha conferito le Azioni Annoni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 1,247% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, Annoni si è impegnato fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Annoni (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni Annoni sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.9.13.1]


Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.r.l. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Luca Massimiliano Campaiola ("Campaiola") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 148.026, mediante conferimento di n. 4.138 azioni ordinarie di Sun System S.r.l. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Campaiola risulterà titolare di n. 74.013 Nuove Azioni (le "Azioni Campaiola").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Campaiola, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Campaiola che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,466% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Luca Massimiliano Campaiola, nato a Vizzolo Predabissi, il 17/05/ 1976, residente a Milano, Via San Damiano n.5, codice fiscale CMP LMS 76E17 M102E, che ha conferito le Azioni Campaiola nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 0,252% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, Campaiola si è impegnato fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Campaiola (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni Campaiola sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.10.13.1]


 KINEXIA SPA

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.r.l. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di HQ Industrial Assets S.r.l. ("HQ") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 1.962.640, mediante conferimento di n. 54.865 azioni ordinarie di Sun System S.r.l. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, HQ risulterà titolare di n. 981.320 Nuove Azioni (le "Azioni HQ").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, HQ, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni HQ che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie     prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,466% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

HQ Industrial Assets S.r.l., con sede legale in Via Carlo De Cristoforis 2 - Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 13111390152, che ha conferito le Azioni HQ nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 3,348% del capitale sociale di Kinexia

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, HQ si è impegnata fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni HQ (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni HQ sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.6.13.1]


    

Kinexia S.p.A.

PREMESSA(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.r.l. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. SAS ("Boschetti") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 273.228, mediante conferimento di n. 7.638 azioni ordinarie di Sun System S.r.l. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Boschetti risulterà titolare di n. 136.614 Nuove Azioni (le "Azioni Boschetti").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Boschetti, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Boschetti che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,466% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. SAS, con sede legale in via Torino n. 55, Nichelino (Torino) capitale sociale Euro 20.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 08955660017, che ha conferito le Azioni Boschetti nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 0,466 % del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, Boschetti si è impegnato fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Boschetti (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni Boschetti sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.11.13.1]


Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.r.l. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Focus SAS di Annoni Paolo e C. ("Focus") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 384.836, mediante conferimento di n. 10.758 azioni ordinarie di Sun System S.r.l. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Focus risulterà titolare di n. 192.418 Nuove Azioni (le "Azioni Focus").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Focus, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Focus che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,466% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Focus S.A.S di Annoni Paolo e C., con sede legale in C.so Milano, 11 – Bovisio Masciago (MB), capitale sociale Euro 2.582,28, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza-Brianza n. 03072600962, che ha conferito le Azioni Focus nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 0,656% del capitale sociale di Kinexia

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, Focus si è impegnata fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Focus(ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni Focus sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.8.13.1]


Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.r.l. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Dynameos S.A ("Dynameos") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 917.950, mediante conferimento di n. 25.661 azioni ordinarie di Sun System S.r.l. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Dynameos risulterà titolare di n. 458.975 Nuove Azioni (le "Azioni Dynameos").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Focus, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Dynameos che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,466% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.765.974,86, rappresentato da n. 26.543.705 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Dynameos S.A., con sede legale in 18, Rue de l’Eau, L – 1449 Luxembourg, codice fiscale e P. IVA 97486170158, iscritta al Registro delle Imprese di Luxembourg al numero B136597, che ha conferito le Azioni Dynameos nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 1,566% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, Dynameos si è impegnato fino al 30 giugno 2015 a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Dynameos (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 e allo scadere di ogni successivo quadrimestre (e quindi rispettivamente il 31 ottobre 2014, il 28 febbraio 2015 e il 30 giugno 2015)  l’impegno di lock-up verrà meno in relazione a tante Nuove Azioni rappresentative del 25% delle Azioni Dynameos sino a giungere al completo e definitivo scioglimento del relativo vincolo contrattuale alla data del 30 giugno 2015.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013.

TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 28 ottobre 2013

[KB.7.13.1]


    

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 11 marzo 2013 Kinexia S.p.A. ("Kinexia" o "Società" o "Emittente") e il sig. Stefano Guerzoni ("Guerzoni") e la sig.ra Angela Pedrazzi ("Pedrazzi") hanno concluso un accordo ("1°Accordo"), ai sensi del quale Guerzoni si è impegnato a vendere, e Kinexia si è impegnata ad acquistare i) una quota di nominali Euro 50.526,00 rappresentativa di una partecipazione pari al 48,12% circa del capitale sociale di Innovatec S.r.l. ("INNOVATEC") a fronte del conferimento da parte di Guerzoni di detta partecipazione in sottoscrizione di un aumento di capitale di Kinexia ad esso riservato (l’operazione, nel complesso," Operazione INNOVATEC")

(II) In data 25 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 533.332,00, mediante emissione di n. 266.666 nuove azioni ordinarie, Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 533.332,00, corrispondenti ad una partecipazione pari al 1,005% del capitale sociale di Kinexia ("Azioni") (l’"Aumento di Capitale")

(III) In pari data si è proceduto alla sottoscrizione da parte di Guerzoni dell’atto di conferimento della partecipazione Innovatec, sospensivamente condizionato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (l’"Atto di Conferimento").

(IV) Sempre in data 25 giugno 2013, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo e subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva dedotta nell’Atto di Conferimento ed all’emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, le Parti hanno contestualmente sottoscritto un accordo di lock-up avente ad oggetto dette Azioni (l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto le Azioni emesse da Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.105.556,86, rappresentato da n. 26.213.496 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 186.666 azioni Kinexia, rappresentative dello 0,703%del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale deliberato per Euro 58.233.556,86 sottoscritto e versato per Euro 54.105.556,86, rappresentato da n. 26.213.496 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Guerzoni nato a Bologna, il 10 settembre 1963, codice fiscale GRZ SFN 63P10 A944A, che ha conferito le Azioni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari allo 0,703% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva dedotta nell’Atto di Conferimento ed all’emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, Guerzoni si è impegnato per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Vincolate (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Azioni Vincolate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), restando inteso che trasferimenti a società controllate da parte di Guerzoni saranno escluse da tale vincolo, a condizione che queste ultime abbiano assunto i medesimi impegni di lock-up di cui all’Accordo; (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 26 giugno 2013 (N. PRA/M13626K2951, Protocollo Automatico del 26 giugno 2013).

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 27 giugno 2013

[KB.3.13.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


  KINEXIA SPA

 

PREMESSA

(I) In data 11 marzo 2013 Kinexia S.p.A. ("Kinexia" o "Società" o "Emittente") e Gestioni Arcotecnica S.r.l. ("Arcotecnica") hanno concluso un accordo ("2°Accordo"), ai sensi del quale Arcotecnica si è impegnata a vendere, e Kinexia si è impegnata ad acquistare una quota di nominali Euro 12.039,00 rappresentativa di una partecipazione pari al 11,466% circa del capitale sociale di Innovatec S.r.l. ("INNOVATEC") a fronte del conferimento da parte di Arcotecnica di detta partecipazione in sottoscrizione di un aumento di capitale di Kinexia ad esso riservato (l’operazione, nel complesso," Operazione INNOVATEC")

(II) In data 25 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 127.086,00, mediante emissione di n. 63.543 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, per un controvalore complessivo totale pari ad Euro 127.086,00, corrispondenti ad una partecipazione pari al 0,239% del capitale sociale di Kinexia ("Azioni") (l’"Aumento di Capitale" )

(III) In pari data si è proceduto alla sottoscrizione da parte di Arcotecnica dell’atto di conferimento della partecipazione Innovatec, sospensivamente condizionato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (l’"Atto di Conferimento").

(IV) Sempre in data 25 giugno 2013, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo e subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva dedotta nell’Atto di Conferimento ed all’emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, le Parti hanno contestualmente sottoscritto un accordo di lock-up avente ad oggetto dette Azioni (l’"Accordo di Lock-Up").

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto le Azioni emesse da Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 54.105.556,86, rappresentato da n. 26.213.496 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 44.480 azioni Kinexia, rappresentative dello 0,168%del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale deliberato per Euro 58.233.556,86 sottoscritto e versato per Euro 54.105.556,86, rappresentato da n. 26.213.496 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Gestioni Arcotecnica S.r.l., con sede legale in Milano, Galleria Unione 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 06732230153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato per Euro 46.800,00 rappresentato da n. 46.800 quote del valore nominale di 1 Euro ciascuna, ha conferito le Azioni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari allo 0,168% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva dedotta nell’Atto di Conferimento ed all’emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, Arcotecnica si è impegnato per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione delle Azioni ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale a (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Vincolate (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Azioni Vincolate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), restando inteso che trasferimenti a società controllate da parte di Arcotecnica saranno escluse da tale vincolo, a condizione che queste ultime abbiano assunto i medesimi impegni di lock-up di cui all’Accordo; (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 26 giugno 2013 (N. PRA/M13626K3353, Protocollo Automatico del 26 giugno 2013).

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

27 giugno 2013

[KB.4.13.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998COME MODIFICATO

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di HQ Industrial Assets S.r.l. ("HQ") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 1.962.640, mediante conferimento di n. 54.865 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, HQ risulterà titolare di n. 981.320 Nuove Azioni (le "Azioni HQ").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, HQ, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni HQ che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

(VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ "Accordo Modificativo") volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’"Indennizzo"); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

 

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 981.320 azioni Kinexia, rappresentative del 3,3479% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

HQ Industrial Assets S.r.l., con sede legale in Via Carlo De Cristoforis 2 - Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 13111390152, che ha conferito le Azioni HQ nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 3,3479% del capitale sociale di Kinexia

D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni HQ Residue (come di seguito definite) (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, HQ ha assunto l’Impegno di Lock-Up:

(i) quanto a complessive n. 583.151 Azioni HQ sino al 1 luglio 2014;

(ii) quanto a complessive n. 194.384 Azioni HQ sino al 30 giugno 2015 (le "Azioni HQ sotto (i) e (ii), collettivamente, le "Azioni HQ Residue").

Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, per la porzione rilevante, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 203.785 Azioni HQ (le "Azioni Vincolate all’Indennizzo"), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a HQ da parte di Kinexia.

Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, HQ non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede.

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014.

F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 31 maggio 2014

[KB.6.14.1]

*      *      *

Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME MODIFICATO

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Dynameos S.A ("Dynameos") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 917.950, mediante conferimento di n. 25.661 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Dynameos risulterà titolare di n. 458.975 Nuove Azioni (le "Azioni Dynameos").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Dynameos, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Dynameos che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (l’"Accordo di Lock-Up").

(VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ "Accordo Modificativo") volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’"Indennizzo"); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 458.975 azioni Kinexia, rappresentative del 1,5659% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Dynameos S.A., con sede legale in 18, Rue de l’Eau, L – 1449 Luxembourg, codice fiscale e P. IVA 97486170158, iscritta al Registro delle Imprese di Luxembourg al numero B136597, che ha conferito le Azioni Dynameos nell’Accordo di Lock-Up.

D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Dynameos Residue (come di seguito definite)(ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, Dynameos ha assunto l’Impegno di Lock-Up:

(i) quanto a complessive n. 272.747 Azioni Dynameos sino al 1 luglio 2014;

(ii) quanto a complessive n. 90.915 Azioni Dynameos sino al 30 giugno 2015 (le "Azioni Dynameos sotto (i) e (ii), collettivamente, le "Azioni Dynameos Residue").

Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 95.313 Azioni Dynameos (le "Azioni Vincolate all’Indennizzo"), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a Dynameos da parte di Kinexia.

Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, Dynameos non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede.

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014.

F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 31 maggio 2014

[KB.7.14.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME MODIFICATO

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Focus SAS di Annoni Paolo e C. ("Focus") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 384.836, mediante conferimento di n. 10.758 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Focus risulterà titolare di n. 192.418 Nuove Azioni (le "Azioni Focus").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Focus, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Focus che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

(VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ "Accordo Modificativo") volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’"Indennizzo"); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

 

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 192.418 azioni Kinexia, rappresentative del 0,6565% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Focus S.A.S di Annoni Paolo e C., con sede legale in C.so Milano, 11 – Bovisio Masciago (MB), capitale sociale Euro 2.582,28, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza-Brianza n. 03072600962, che ha conferito le Azioni Focus nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 0,656% del capitale sociale di Kinexia

D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Focus Residue (come di seguito definite) (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, Focus ha assunto l’Impegno di Lock-Up:

(i) Quanto a complessive n. 114.345 Azioni Focus sino al 1 luglio 2014;

(ii) Quanto a complessive n. 38.115 Azioni Focus sino al 30 giugno 2015 (le "Azioni Focus sotto (i) e (ii), collettivamente, le "Azioni Focus Residue").

Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, per la porzione rilevante, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 39.958 Azioni Focus (le "Azioni Vincolate all’Indennizzo"), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a Focus da parte di Kinexia.

Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, Focus non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede.

 

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014.

F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 31 maggio 2014

[KB.8.14.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF. 


ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME MODIFICATO

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Paolo Giuseppe Annoni ("Annoni") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 731.182, mediante conferimento di n. 20.440 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Annoni risulterà titolare di n. 365.591 Nuove Azioni (le "Azioni Annoni").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Annoni, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Annoni che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

(VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ "Accordo Modificativo") volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’"Indennizzo"); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

 

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 365.591 azioni Kinexia, rappresentative del 1,2473% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Paolo Giuseppe Annoni, nato a Paderno Dugnano, il 10/06/1966, residente a Bovisio Masciago (MB), via Gorizia n. 42, codice fiscale NNN PGS 66H10 G220Z, che ha conferito le Azioni Annoni nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 1,2473% del capitale sociale di Kinexia.

D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Annoni Residue (come di seguito definite) (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, Annoni ha assunto l’Impegno di Lock-Up:

(i)quanto a complessive n. 217.253 Azioni Annoni sino al 1 luglio 2014;

(ii) quanto a complessive n. 72.418 Azioni Annoni sino al 30 giugno 2015 (le "Azioni Annoni sotto (i) e (ii), collettivamente, le "Azioni Annoni Residue").

Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, per la porzione rilevante, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 75.920 Azioni Annoni (le "Azioni Vincolate all’Indennizzo"), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a Annoni da parte di Kinexia.

Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, Annoni non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede.

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014.

F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 31 maggio 2014

[KB.9.14.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME MODIFICATO

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Luca Massimiliano Campaiola ("Campaiola") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 148.026, mediante conferimento di n. 4.138 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Campaiola risulterà titolare di n. 74.013 Nuove Azioni (le "Azioni Campaiola").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Campaiola, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Campaiola che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

(VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ "Accordo Modificativo") volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’"Indennizzo"); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 74.013 azioni Kinexia, rappresentative del 0.2525% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Luca Massimiliano Campaiola, nato a Vizzolo Predabissi, il 17/05/ 1976, residente a Milano, Via San Damiano n.5, codice fiscale CMP LMS 76E17 M102E, che ha conferito le Azioni Campaiola nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 0,252% del capitale sociale di Kinexia.

CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

D. Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Campaiola Residue (come di seguito definite) (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, Campaiola ha assunto l’Impegno di Lock-Up:

(i)quanto a complessive n. 43.982 Azioni Campaiola sino al 1 luglio 2014;

(ii)quanto a complessive n. 14.661 Azioni Campaiola sino al 30 giugno 2015 (le "Azioni Campaiola sotto (i) e (ii), collettivamente, le "Azioni Campaiola Residue").

Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, per la porzione rilevante, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 15.370 Azioni Campaiola (le "Azioni Vincolate all’Indennizzo"), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a Campaiola da parte di Kinexia.

Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, Campaiola non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede.

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014.

F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

Milano, 31 maggio 2014

[KB.10.14.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


    

ESTRATTO DELL’ACCORDO DI LOCK UP COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME MODIFICATO

* * *

Kinexia S.p.A.

PREMESSA

(I) In data 23 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Kinexia ha deliberato, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria del 17 settembre 2013, di aumentare il capitale sociale a pagamento con conferimenti di beni in natura e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, del Codice Civile, per nominali Euro 5.541.862,00, mediante emissione di n. 2.770.831 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive di valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 2,00, senza sovrapprezzo, inizialmente non ammesse a quotazione (le "Nuove Azioni"), di cui un importo per complessivi Euro 4.417.862 (l’"Aumento di Capitale SS") mediante emissione di n. 2.208.931 Nuove Azioni riservate in sottoscrizione alle società "HQ Industrial Assets S.r.l.", "Dynameos S.A.", "Focus S.a.s. di Annoni Paolo e Co.", "Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. S.a.s.", e ai Sigg. Annoni Paolo Giuseppe e Campaiola Luca Massimiliano (i "Venditori SS"), da liberare mediante conferimento delle partecipazioni dagli stessi detenuti nella società Sun System S.p.A. pari a complessive n. 123.500 azioni ordinarie, rappresentative di circa l’84,44% dell’intero capitale sociale.

(II) In pari data si è proceduto, mediante stipula di idoneo atto notarile, alla sottoscrizione, inter alia, da parte di Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. SAS ("Boschetti") della porzione di Aumento di Capitale SS ad essa riservata pari a complessivi Euro 273.228, mediante conferimento di n. 7.638 azioni ordinarie di Sun System S.p.A. (l’"Atto di Conferimento").

(III) L’Atto di Conferimento prevede che le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale SS e i relativi conferimenti siano sospensivamente condizionati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1353 del Codice Civile, al mancato esercizio da parte dei soci di Kinexia del diritto loro riconosciuto dall’articolo 2443, quarto comma, del Codice Civile, ovverosia la mancata richiesta entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343 quater, comma terzo, del Codice Civile – da parte di tanti soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il 5% del capitale sociale – di una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile (la "Condizione Sospensiva").

(IV) Subordinatamente all’avveramento della Condizione Sospensiva e all’emissione delle Nuove Azioni, Boschetti risulterà titolare di n. 136.614 Nuove Azioni (le "Azioni Boschetti").

(V) Contestualmente alla stipula dell’Atto di Conferimento, Boschetti, analogamente agli altri Venditori SS, ha sottoscritto con Kinexia un accordo di lock-up avente ad oggetto le Azioni Boschetti che costituisce pattuizione parasociale in relazione a Kinexia rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(l’"Accordo di Lock-Up").

(VI) In data 26 maggio 2014, Kinexia e i Venditori SS hanno stipulato un accordo transattivo e modificativo (l’ "Accordo Modificativo") volto a definire in via transattiva l’ammontare dell’indennizzo dovuto a Kinexia da parte dei Venditori SS come conseguenza della violazione di talune dichiarazioni e garanzie relative a Sun System S.p.A. rilasciate dai Venditori SS in favore di Kinexia nell’ambito dell’operazione descritta in premessa (I) (l’"Indennizzo"); in tale contesto le Parti hanno modificato alcune previsioni dell’Accordo di Lock-Up, in particolare per quanto riguarda la durata del relativo vincolo, come meglio indicato nel presente estratto. L’Accordo Modificativo costituisce pertanto un accordo di modifica di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

A. SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto Kinexia S.p.A., società con sede legale in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011.

B. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DEL PATTO

L’Accordo di Lock-Up ha ad oggetto n. 136.614 azioni Kinexia, rappresentative del 0,4661% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, unica categoria di azioni emesse dall’Emittente, inizialmente non ammesse a quotazione.

C. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Kinexia S.p.A., società con sede in Milano, via G. Bensi n. 12/3, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 60.301.318,86, rappresentato da n. 29.311.377 azioni ordinarie prive del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00471800011, che non ha conferito alcuno strumento finanziario nell’Accordo di Lock-Up.

Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. SAS, con sede legale in via Torino n. 155, Nichelino (Torino) capitale sociale Euro 20.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 08955660017, che ha conferito le Azioni Boschetti nell’Accordo di Lock-Up, rappresentative di una partecipazione pari al 0,4661 % del capitale sociale di Kinexia.

D. CONTENUTO E DURATA DEL PATTO

Ai sensi dell’Accordo di Lock-Up, per Impegno di Lock-Up si intende: (i) non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione, salva la costituzione del diritto di pegno in favore di istituti di credito, o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni Boschetti Residue (come di seguito definite) (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Nuove Azioni o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (ii) non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) non annunciare pubblicamente, salvo che ciò non sia imposto da specifici obblighi di legge, il compimento di alcuna delle operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), anche qualora tali operazioni debbano perfezionarsi successivamente al termine del periodo di lock-up.

In base all’Accordo Modificativo, in parziale deroga a quanto precedentemente previsto dall’Accordo di Lock-Up, Boschetti ha assunto l’Impegno di Lock-Up:

(i) quanto a complessive n. 81.183 Azioni Boschetti sino al 1 luglio 2014;

(ii) quanto a complessive n. 27.061 Azioni Boschetti sino al 30 giugno 2015 (le "Azioni Boschetti sotto (i) e (ii), collettivamente, le "Azioni Boschetti Residue").

Inoltre, in base all’Accordo Modificativo, le relative parti hanno previsto, come modalità di estinzione dell’Indennizzo, per la porzione rilevante, il riconoscimento a favore di Kinexia del corrispettivo lordo rinveniente dalla vendita sul mercato (o a terzi designati da Kinexia) di n. 28.370 Azioni Boschetti (le "Azioni Vincolate all’Indennizzo"), vendita che potrà avvenire sulla base di specifiche istruzioni impartite a Boschetti da parte di Kinexia.

Per il massimo periodo consentito dalle legge, decorrente dalla data di stipula dell’Accordo Modificativo, Boschetti non potrà cedere le Azioni Vincolate all’Indennizzo se non su istruzioni di Kinexia ai fini di cui al periodo che precede.

 

E. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO PARASOCIALE E’ DEPOSITATO

L’Accordo di Lock-Up di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2013. L’Accordo Modificativo è stato depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 30 maggio 2014.

F. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni dell’Accordo di Lock-up che rilevano ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. B) del TUF. L’Accordo Modificativo rileva, anche ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99, quale accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi dell’Accordo di Lock-Up, come modificato e integrato per effetto dell’Accordo Modificativo, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.

 

Milano, 31 maggio 2014

[KB.11.14.1]

*      *      *

 Accordo non più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF a partire dal 11 agosto 2014, data del deposito presso il registro delle imprese dell’aumento del capitale sociale di Kinexia S.p.A..

A fronte di tale aumento, la percentuale complessiva delle azioni oggetto dei separati accordi di lock-up sottoscritti in data 26/06/2013 ed in data 23/10/2013 tra Kinexia S.p.A. e Gestioni Arcotecnica Srl, Stefano Guerzoni, Hq Industrial Assets Srl, Dynameos S.A., Focus SaS di Annoni Paolo e C., Paolo Giuseppe Annoni, Massimiliano Lica Campaiola, Elena di Boschetti Dr. Giancarlo e C. Sas, non risulta essere più rilevante ai sensi dell’art.122 del TUF.


Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito all’impegno di sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie della societa' risultante dalla prospettata fusione tra GRUPPO WASTE ITALIA SPA (gia' KINEXIA SPA) E BIANCAMANO S.P.A.

1. Premessa

In data 5 agosto 2015, le società Kinexia S.p.A. ("Kinexia") e Biancamano S.p.A. ("Biancamano") hanno sottoscritto un accordo volto alla realizzazione di un’operazione di integrazione, da attuarsi mediante la fusione per incorporazione di Biancamano in Kinexia (la "Fusione").

Sulla base di quanto comunicato in pari data al mercato dalle due società, tra l’altro:

(A) la suddetta integrazione (e quindi la stipula dell’atto di Fusione) è sospensivamente condizionata alle seguenti condizioni:

- completamento della due diligence al fine di confermare le assunzioni delle linee guida del piano industriale che Kinexia e Biancamano hanno predisposto e condiviso ai fini dell’integrazione;

- ristrutturazione del debito finanziario di Biancamano con i propri istituti finanziatori secondo quanto condiviso nei suoi elementi essenziali da Kinexia e Biancamano;

- perfezionamento di un piano di riorganizzazione societaria in Kinexia da attuarsi mediante il trasferimento delle attività rinnovabili da Kinexia a Innovatec e con la successiva distribuzione agli azionisti di Kinexia di tutte le azioni possedute da Kinexia in Innovatec S.p.A., nella forma di dividendo straordinario in natura e ad esito della quale Kinexia opererà principalmente nel settore dell’ambiente, tramite il Gruppo Waste e temporaneamente, fino all’avvenuta dismissione, anche nel settore del teleriscaldamento, tramite la controllata Sei Energia e nel settore delle biomasse tramite le società agricole facenti capo a Sun RT 02 S.r.l.;

- mancato verificarsi di un evento di rimborso anticipato ovvero di default ai sensi del prestito obbligazionario di Euro 200 milioni emesso dalla società Waste Italia S.p.A.;

- conferma, da parte dell’esperto, della congruità del rapporto di cambio ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile;

- approvazione del progetto di Fusione da parte, rispettivamente, delle assemblee di Kinexia e Biancamano;

- non applicabilità della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie;

- ottenimento di tutte le autorizzazioni aventi carattere antitrust, amministrativo e regolamentare necessarie per il perfezionamento dell’operazione;

(B) ad esito della Fusione, gli azionisti di Kinexia deterranno circa i due terzi del capitale sociale della società post-Fusione e gli azionisti di Biancamano il restante un terzo della società post-Fusione;

(C) il closing dell’operazione, subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni sospensive, è previsto per il primo quadrimestre del 2016;

(D) Kinexia (quale società risultante dalla fusione) continuerà a essere quotata presso la Borsa di Milano e ad avere sede legale in Italia.

* * *

Sempre in data 5 agosto 2015, le società Sostenya Group Plc (società che controlla di fatto Kinexia, "Sostenya") e Biancamano Holding S.A. (società che controlla di diritto Biancamano, "Biancamano Holding" e, congiuntamente a Sostenya, le "Parti") hanno sottoscritto un impegno a stipulare un patto parasociale (il "Patto") avente a oggetto azioni della società risultante dalla Fusione (vale a dire la stessa Kinexia a seguito dell’incorporazione di Biancamano, di seguito definita "Kinexia Post-Fusione") e, limitatamente ad alcune disposizioni, talune società dalla stessa controllate.

La sottoscrizione del Patto, che è previsto avvenga alla data di stipula dell’atto di Fusione, è condizionata, oltre che alla firma dell’atto di Fusione medesimo, anche alla mancata applicabilità della disciplina relativa all’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto avrà a oggetto azioni ordinarie di Kinexia S.p.A. (come precisato, ad esito della Fusione con Biancamano), >con sede legale in Milano, Via Giovanni Bensi 12/3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00471800011.

Il capitale sociale di Kinexia è pari a Euro 93.902.051,17 ed è suddiviso in complessive n. 56.103.250 azioni, senza indicazione del valore nominale.

3. Azioni che saranno oggetto del Patto

Il Patto conterrà disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Kinexia Post-Fusione.

Più precisamente, le Parti si sono impegnate a conferire al Patto tutte le azioni che ciascuna di esse deterrà nel capitale sociale di Kinexia Post-Fusione per tutta la durata del Patto medesimo. Alla data di pubblicazione delle presenti informazioni essenziali, peraltro, non è possibile determinare quale sarà la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, ovvero il numero complessivo dei diritti di voto che saranno conferiti al Patto.

Si segnala in ogni caso che:

(i) Sostenya è titolare di una partecipazione rappresentativa di circa il 43,98% del capitale sociale di Kinexia;

(ii) Biancamano Holding è titolare di una partecipazione rappresentativa di circa il 50,29% del capitale sociale di Biancamano

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che hanno sottoscritto l’impegno e che aderiranno al Patto sono:

(a) Sostenya Group plc, società di diritto inglese con sede in Londra (Regno Unito), 44 Welbeck Street, company number: 08926790, controllata dal dott. Pietro Colucci, il quale è a sua volta titolare in proprio di una partecipazione rappresentativa di circa lo 0,02% del capitale sociale di Kinexia;

(b) Biancamano Holding S.A., società di diritto svizzero con sede in Lugano (Svizzera), Via Ferruccio Pelli 2, codice fiscale n. 91033260083, controllata dal geom. Giovanni Battista Pizzimbone.

Come meglio descritto nella successiva Sezione 5, in virtù delle previsioni del Patto Sostenya esprimerà la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Kinexia Post-Fusione.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle pattuizioni rilevanti contenute nel Patto.

5.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Kinexia Post-Fusione

Le Parti converranno che il Consiglio di Amministrazione di Kinexia Post-Fusione sarà composto da nove amministratori, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati sulla base del voto di lista, secondo i seguenti criteri:

(a) Sostenya designerà cinque amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal comitato per la corporate governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(b) Biancamano Holding designerà tre amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal suddetto Codice di Autodisciplina;

(c) il restante consigliere, ove non venga tratto dall’eventuale lista di minoranza, sarà designato congiuntamente dalle Parti;

(d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto da Biancamano Holding in una rosa di tre candidati, presentati da Sostenya, che dovranno avere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità;

(e) il Vice-Presidente sarà scelto tra i candidati designati da Biancamano Holding;

(f) l’Amministratore Delegato sarà scelto tra i candidati designati da Sostenya;

(g) il Consiglio di Amministrazione stabilirà i poteri che saranno delegati sia al Vice-Presidente, sia all’Amministratore Delegato;

(h) la designazione dei candidati di cui alla precedente lettera (a) da parte di Sostenya dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due dei propri candidati;

(i) la designazione dei candidati di cui alla precedente lettera (b) da parte di Biancamano Holding dovrà essere effettuata in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno uno dei propri candidati.

Le Parti si impegneranno a presentare e votare un’unica lista nella quale saranno indicati i candidati alla carica di consiglieri di amministrazione in modo da rispettare i criteri sopra indicati.

Nel caso in cui cessino uno o più amministratori designati da una delle Parti ai sensi di quanto precede, le Parti si impegneranno a far sì che detti amministratori cessati siano sostituiti - nel rispetto delle regole statutarie di Kinexia Post-Fusione - con altri amministratori designati dalla stessa Parte che aveva designato l’amministratore (e/o gli amministratori) cessati.

5.2 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Kinexia Post-Fusione

Le Parti converranno che il Collegio Sindacale di Kinexia Post-Fusione sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, che verranno nominati come segue:

(a) Sostenya designerà un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

(b) Biancamano Holding designerà un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

(c) il Presidente del Collegio Sindacale, ove non venga tratto dall’eventuale lista di minoranza, sarà designato congiuntamente dalle Parti;

(d) la designazione dei candidati di cui alle precedenti lettere (a) e (b) dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno uno dei propri candidati.

Le Parti si impegneranno a presentare e votare un’unica lista nella quale saranno indicati i candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale in modo da rispettare i criteri sopra indicati.

5.3 Altre pattuizioni

Per completezza, si segnala che il Patto conterrà, altresì, disposizioni afferenti alla nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo delle società Waste Italia Partecipazioni S.r.l., Waste Italia Holding S.p.A. e Waste Italia S.p.A., controllate da Kinexia.

5.4 Foro competente

Il Patto sarà retto dalla legge italiana. É previsto che il foro di Milano sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto, che si prevede sarà sottoscritto alla data di stipula dell’atto di Fusione, acquisterà efficacia a decorrere dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese dell’atto di Fusione medesimo e resterà valido ed efficace per i successivi tre anni.

Le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità qualora una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l’insorgere dell’obbligo di promuovere l’offerta pubblico d’acquisto totalitaria sulle azioni di Kinexia Post-Fusione ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui si verifichi l’evento di cui sopra, la Parte che avrà contribuito con il proprio comportamento all’avveramento della suddetta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne l’altra Parte da ogni, costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell’avveramento di detta circostanza.

7. Deposito del Patto

Il testo del Patto è stato depositato in data 6 agosto 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano.

10 agosto 2015

[KB.12.15.1]

IMPEGNO RISOLTO IN VIA CONSENSUALE TRA LE PARTI IN DATA 21.12.2016