HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) - Estratto dei patti parasociali - parte quinta - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
Hera S.p.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF") e degli articoli 129 e seguenti del regolamento approvato con delibera Consob del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") si rende noto quanto segue.
In data 23 giugno 2015 n. 118 azionisti pubblici di Hera S.p.A. ("Hera" o la "Società") hanno sottoscritto il "Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" (il "Patto") avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di voto e del trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute in Hera dagli aderenti, impegnandosi altresì ad un coordinato trasferimento delle azioni non soggette al Sindacato di Blocco (come infra definito). Il Patto avrà decorrenza dal 1° luglio 2015.
Il Patto è stipulato in prosecuzione dei precedenti patti, in particolare di quello stipulato in data 23 dicembre 2014 che produrrà i suoi effetti fino al 30 giugno 2015, mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi in tale accordo.
Hera pubblica le informazioni essenziali del Patto con le modalità di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società, i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto, è Hera S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Partita IVA n. 04245520376, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Le parti del Patto
Le parti del Patto sono n. 118 azionisti pubblici di Hera S.p.A. indicati nella tabella riportata di seguito (le "Parti" o singolarmente la "Parte").
Tutte le azioni Hera di volta in volta detenute dalle Parti ("Azioni") sono vincolate al Sindacato di Voto (di cui infra). Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Voto tutte le azioni Hera o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni Hera sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant, purché derivanti dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni Hera già vincolate al Sindacato di Voto, nonché qualunque altra azione ordinaria Hera che gli stessi dovessero, detenere, direttamente o indirettamente, al momento dell’esercizio del diritto di voto.
Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco (di cui infra) tutte le azioni Hera che a ciascuno di esse dovessero derivare dalle azioni Hera apportate al Sindacato di Blocco e/o dall’esercizio di diritti pertinenti alle medesime a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant, purché derivanti dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Blocco.
La seguente tabella indica gli aderenti attuali al Patto, il numero dei diritti di voto Hera conferiti (i "Diritti di Voto Conferiti") da ciascuno di essi:
- al Sindacato di Voto, con l’indicazione della percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del 100% del capitale sociale di Hera e rispetto al numero totale dei Diritti di Voto Conferiti al Sindacato di Voto;
- al Sindacato di Blocco nei tre periodi temporali di riferimento di cui al successivo punto 3.2, con l’indicazione per ciascun periodo della percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del 100% del capitale sociale di Hera e rispetto al numero totale dei Diritti di Voto Conferiti al Sindacato di Blocco;
Aderenti | Diritti di voto conferiti | % sul capitale sociale | % sul sindacato di Voto | Diritti di voto conferiti a Sindacato di Blocco | ||||||||
I° Periodo | % sul capitale sociale | % sul sindacato di Blocco | II° Periodo | % sul capitale sociale | % sul sindacato di Blocco | III° Periodo | % sul capitale sociale | % sul sindacato di Blocco | ||||
Acquedotto Dragone Impianti | 3.913 |
0,00026% |
0,00049% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
Comune di Alfonsine | 872.254 |
0,05856% |
0,10878% |
715.629 |
0,04804% |
0,09873% |
603.402 |
0,04051% |
0,08988% |
402.379 |
0,02701% |
0,06992% |
Comune di Anzola dell'Emilia | 1.237.858 |
0,08310% |
0,15437% |
1.126.853 |
0,07565% |
0,15546% |
1.047.315 |
0,07031% |
0,15601% |
904.843 |
0,06075% |
0,15722% |
Comune di Argelato | 1.317.099 |
0,08842% |
0,16425% |
1.213.804 |
0,08149% |
0,16746% |
1.139.790 |
0,07652% |
0,16978% |
1.007.212 |
0,06762% |
0,17501% |
Comune di Bagnacavallo | 793.509 |
0,05327% |
0,09896% |
696.920 |
0,04679% |
0,09615% |
627.711 |
0,04214% |
0,09350% |
503.742 |
0,03382% |
0,08753% |
Comune di Bagnara di Romagna | 39.708 |
0,00267% |
0,00495% |
36.149 |
0,00243% |
0,00499% |
33.599 |
0,00226% |
0,00500% |
29.030 |
0,00195% |
0,00504% |
Comune di Baricella | 695.451 |
0,04669% |
0,08673% |
633.087 |
0,04250% |
0,08734% |
588.402 |
0,03950% |
0,08765% |
508.357 |
0,03413% |
0,08833% |
Comune di Bentivoglio | 783.774 |
0,05262% |
0,09774% |
713.489 |
0,04790% |
0,09844% |
663.128 |
0,04452% |
0,09878% |
572.919 |
0,03846% |
0,09955% |
Comune di Bologna | 144.951.776 |
9,73132% |
18,07648% |
133.760.508 |
8,98000% |
18,45409% |
125.741.574 |
8,44165% |
18,73012% |
111.377.970 |
7,47735% |
19,35284% |
Comune di Bondeno | 623.725 |
0,04187% |
0,07778% |
571.273 |
0,03835% |
0,07881% |
533.690 |
0,03583% |
0,07950% |
466.369 |
0,03131% |
0,08104% |
Comune di Borgo Tossignano | 590 |
0,00004% |
0,00007% |
538 |
0,00004% |
0,00007% |
501 |
0,00003% |
0,00007% |
432 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Brisighella | 1.510 |
0,00010% |
0,00019% |
1.375 |
0,00009% |
0,00019% |
1.279 |
0,00009% |
0,00019% |
1.104 |
0,00007% |
0,00019% |
Comune di Budrio | 725.461 |
0,04870% |
0,09047% |
669.451 |
0,04494% |
0,09236% |
629.318 |
0,04225% |
0,09374% |
557.430 |
0,03742% |
0,09686% |
Comune di Calderara di Reno | 2.219.498 |
0,14901% |
0,27679% |
2.020.464 |
0,13564% |
0,27875% |
1.877.850 |
0,12607% |
0,27972% |
1.622.396 |
0,10892% |
0,28190% |
Comune di Campogalliano | 2.700 |
0,00018% |
0,00034% |
2.153 |
0,00014% |
0,00030% |
1.762 |
0,00012% |
0,00026% |
1.059 |
0,00007% |
0,00018% |
Comune di Casalecchio di Reno | 2.201.490 |
0,14780% |
0,27454% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,13796% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,14896% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,17376% |
Comune di Casalfiumanese | 580 |
0,00004% |
0,00007% |
529 |
0,00004% |
0,00007% |
493 |
0,00003% |
0,00007% |
425 |
0,00003% |
0,00007% |
Comune di Casola Valsenio | 680 |
0,00005% |
0,00008% |
619 |
0,00004% |
0,00009% |
576 |
0,00004% |
0,00009% |
497 |
0,00003% |
0,00009% |
Comune di Castel Bolognese | 1.300 |
0,00009% |
0,00016% |
1.184 |
0,00008% |
0,00016% |
1.101 |
0,00007% |
0,00016% |
951 |
0,00006% |
0,00017% |
Comune di Castel Del Rio | 470 |
0,00003% |
0,00006% |
428 |
0,00003% |
0,00006% |
398 |
0,00003% |
0,00006% |
344 |
0,00002% |
0,00006% |
Comune di Castel Guelfo | 1.060 |
0,00007% |
0,00013% |
965 |
0,00006% |
0,00013% |
897 |
0,00006% |
0,00013% |
775 |
0,00005% |
0,00013% |
Comune di Castel Maggiore | 2.613.334 |
0,17545% |
0,32590% |
2.287.740 |
0,15359% |
0,31562% |
2.054.441 |
0,13792% |
0,30602% |
1.636.550 |
0,10987% |
0,28436% |
Comune di Castel San Pietro Terme | 27.488 |
0,00185% |
0,00343% |
25.024 |
0,00168% |
0,00345% |
23.259 |
0,00156% |
0,00346% |
20.096 |
0,00135% |
0,00349% |
Comune di Castelfranco Emilia | 6.746.339 |
0,45291% |
0,84131% |
5.993.127 |
0,40235% |
0,82683% |
5.466.136 |
0,36697% |
0,81422% |
4.522.185 |
0,30360% |
0,78577% |
Comune di Castello d'Argile | 6.050 |
0,00041% |
0,00075% |
4.824 |
0,00032% |
0,00067% |
3.946 |
0,00026% |
0,00059% |
2.372 |
0,00016% |
0,00041% |
Comune di Castiglione dei Pepoli | 1.394.220 |
0,09360% |
0,17387% |
1.243.881 |
0,08351% |
0,17161% |
1.136.158 |
0,07628% |
0,16924% |
943.202 |
0,06332% |
0,16389% |
Comune di Cervia | 3.799.917 |
0,25511% |
0,47388% |
3.279.503 |
0,22017% |
0,45245% |
2.906.609 |
0,19513% |
0,43296% |
2.238.673 |
0,15029% |
0,38899% |
Comune di Cesena | 23.260.003 |
1,56156% |
2,90068% |
21.076.074 |
1,41494% |
2,90773% |
19.511.213 |
1,30988% |
2,90634% |
16.708.216 |
1,12170% |
2,90319% |
Comune di Codigoro | 613.827 |
0,04121% |
0,07655% |
564.514 |
0,03790% |
0,07788% |
529.180 |
0,03553% |
0,07883% |
465.888 |
0,03128% |
0,08095% |
Comune di Conselice | 213.531 |
0,01434% |
0,02663% |
194.390 |
0,01305% |
0,02682% |
180.675 |
0,01213% |
0,02691% |
156.106 |
0,01048% |
0,02712% |
Comune di Copparo | 1.525.425 |
0,10241% |
0,19023% |
1.235.157 |
0,08292% |
0,17041% |
1.027.170 |
0,06896% |
0,15300% |
654.620 |
0,04395% |
0,11375% |
Comune di Cotignola | 396.754 |
0,02664% |
0,04948% |
348.460 |
0,02339% |
0,04807% |
313.856 |
0,02107% |
0,04675% |
251.871 |
0,01691% |
0,04376% |
Comune di Ferrara | 1.310.640 |
0,08799% |
0,16345% |
1.209.450 |
0,08120% |
0,16686% |
1.136.944 |
0,07633% |
0,16936% |
1.007.069 |
0,06761% |
0,17499% |
Comune di Fiorano Modenese | 1.744.327 |
0,11711% |
0,21753% |
1.549.576 |
0,10403% |
0,21379% |
1.413.318 |
0,09488% |
0,21052% |
1.169.251 |
0,07850% |
0,20317% |
Comune di Firenzuola | 940 |
0,00006% |
0,00012% |
856 |
0,00006% |
0,00012% |
796 |
0,00005% |
0,00012% |
687 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Fontanelice | 600 |
0,00004% |
0,00007% |
546 |
0,00004% |
0,00008% |
508 |
0,00003% |
0,00008% |
438 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Formigine | 3.968.999 |
0,26646% |
0,49496% |
3.525.870 |
0,23671% |
0,48644% |
3.215.831 |
0,21589% |
0,47902% |
2.660.487 |
0,17861% |
0,46228% |
Comune di Frassinoro | 273.895 |
0,01839% |
0,03416% |
217.991 |
0,01463% |
0,03007% |
198.822 |
0,01335% |
0,02962% |
164.488 |
0,01104% |
0,02858% |
Comune di Fusignano | 362.885 |
0,02436% |
0,04525% |
318.714 |
0,02140% |
0,04397% |
287.064 |
0,01927% |
0,04276% |
230.370 |
0,01547% |
0,04003% |
Comune di Gaggio Montano | 2.000 |
0,00013% |
0,00025% |
1.595 |
0,00011% |
0,00022% |
1.305 |
0,00009% |
0,00019% |
784 |
0,00005% |
0,00014% |
Comune di Galliera | 602.882 |
0,04047% |
0,07518% |
548.819 |
0,03684% |
0,07572% |
510.081 |
0,03424% |
0,07598% |
440.692 |
0,02959% |
0,07657% |
Comune di Gambettola | 1.154.427 |
0,07750% |
0,14396% |
532.649 |
0,03576% |
0,07349% |
500.717 |
0,03362% |
0,07459% |
443.519 |
0,02978% |
0,07707% |
Comune di Gatteo | 1.106.324 |
0,07427% |
0,13797% |
1.020.909 |
0,06854% |
0,14085% |
959.707 |
0,06443% |
0,14296% |
850.077 |
0,05707% |
0,14771% |
Comune di Granarolo dell'Emilia | 1.165.182 |
0,07822% |
0,14531% |
1.060.695 |
0,07121% |
0,14634% |
985.827 |
0,06618% |
0,14685% |
851.719 |
0,05718% |
0,14799% |
Comune di Grizzana Morandi | 1.432.763 |
0,09619% |
0,17868% |
1.322.144 |
0,08876% |
0,18241% |
1.242.882 |
0,08344% |
0,18514% |
1.100.906 |
0,07391% |
0,19129% |
Comune di Guiglia | 1.399 |
0,00009% |
0,00017% |
1.100 |
0,00007% |
0,00015% |
1.004 |
0,00007% |
0,00015% |
828 |
0,00006% |
0,00014% |
Comune di Imola | 71.480 |
0,00480% |
0,00891% |
65.073 |
0,00437% |
0,00898% |
60.483 |
0,00406% |
0,00901% |
52.258 |
0,00351% |
0,00908% |
Comune di Lama Mocogno | 917.267 |
0,06158% |
0,11439% |
730.072 |
0,04901% |
0,10072% |
665.875 |
0,04470% |
0,09919% |
550.884 |
0,03698% |
0,09572% |
Comune di Lizzano in Belvedere | 15.480 |
0,00104% |
0,00193% |
12.343 |
0,00083% |
0,00170% |
10.096 |
0,00068% |
0,00150% |
6.067 |
0,00041% |
0,00105% |
Comune di Loiano | 735.919 |
0,04941% |
0,09177% |
586.742 |
0,03939% |
0,08095% |
479.852 |
0,03221% |
0,07148% |
288.388 |
0,01936% |
0,05011% |
Comune di Longiano | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
149 |
0,00001% |
0,00002% |
134 |
0,00001% |
0,00002% |
107 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Lugo | 1.356.907 |
0,09110% |
0,16922% |
991.473 |
0,06656% |
0,13679% |
729.627 |
0,04898% |
0,10868% |
260.603 |
0,01750% |
0,04528% |
Comune di Malalbergo | 932.306 |
0,06259% |
0,11626% |
846.804 |
0,05685% |
0,11683% |
785.539 |
0,05274% |
0,11701% |
675.798 |
0,04537% |
0,11743% |
Comune di Maranello | 2.884.560 |
0,19365% |
0,35972% |
2.562.505 |
0,17203% |
0,35353% |
2.337.178 |
0,15691% |
0,34814% |
1.933.569 |
0,12981% |
0,33597% |
Comune di Marano sul Panaro | 353.688 |
0,02374% |
0,04411% |
281.504 |
0,01890% |
0,03884% |
256.751 |
0,01724% |
0,03824% |
212.412 |
0,01426% |
0,03691% |
Comune di Marradi | 630 |
0,00004% |
0,00008% |
574 |
0,00004% |
0,00008% |
534 |
0,00004% |
0,00008% |
461 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Marzabotto | 3.123.916 |
0,20972% |
0,38957% |
2.684.547 |
0,18023% |
0,37037% |
2.369.724 |
0,15909% |
0,35299% |
1.805.807 |
0,12123% |
0,31377% |
Comune di Massa Lombarda | 201.537 |
0,01353% |
0,02513% |
183.471 |
0,01232% |
0,02531% |
170.527 |
0,01145% |
0,02540% |
147.338 |
0,00989% |
0,02560% |
Comune di Medicina | 2.070 |
0,00014% |
0,00026% |
1.885 |
0,00013% |
0,00026% |
1.753 |
0,00012% |
0,00026% |
1.514 |
0,00010% |
0,00026% |
Comune di Mesola | 109.111 |
0,00733% |
0,01361% |
88.347 |
0,00593% |
0,01219% |
73.469 |
0,00493% |
0,01094% |
46.817 |
0,00314% |
0,00813% |
Comune di Minerbio | 972.622 |
0,06530% |
0,12129% |
885.402 |
0,05944% |
0,12215% |
822.906 |
0,05525% |
0,12258% |
710.962 |
0,04773% |
0,12354% |
Comune di Misano Adriatico | 822.032 |
0,05519% |
0,10251% |
745.232 |
0,05003% |
0,10281% |
690.203 |
0,04634% |
0,10281% |
591.631 |
0,03972% |
0,10280% |
Comune di Modena | 102.227.948 |
6,86306% |
12,74853% |
90.814.452 |
6,09682% |
12,52909% |
82.828.913 |
5,56071% |
12,33797% |
68.525.125 |
4,60043% |
11,90681% |
Comune di Montefiore Conca | 35.892 |
0,00241% |
0,00448% |
17.518 |
0,00118% |
0,00242% |
16.188 |
0,00109% |
0,00241% |
14.066 |
0,00094% |
0,00244% |
Comune di Montefiorino | 175.517 |
0,01178% |
0,02189% |
139.694 |
0,00938% |
0,01927% |
127.410 |
0,00855% |
0,01898% |
105.408 |
0,00708% |
0,01832% |
Comune di Montegridolfo | 943 |
0,00006% |
0,00012% |
859 |
0,00006% |
0,00012% |
799 |
0,00005% |
0,00012% |
690 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Monterenzio | 33.044 |
0,00222% |
0,00412% |
16.128 |
0,00108% |
0,00223% |
14.903 |
0,00100% |
0,00222% |
12.950 |
0,00087% |
0,00225% |
Comune di Montiano | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
83 |
0,00001% |
0,00001% |
77 |
0,00001% |
0,00001% |
67 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Monzuno | 3.012.195 |
0,20222% |
0,37564% |
2.659.897 |
0,17857% |
0,36697% |
2.407.464 |
0,16162% |
0,35861% |
1.955.300 |
0,13127% |
0,33975% |
Comune di Mordano | 1.800 |
0,00012% |
0,00022% |
1.639 |
0,00011% |
0,00023% |
1.524 |
0,00010% |
0,00023% |
1.316 |
0,00009% |
0,00023% |
Comune di Ozzano Dell'Emilia | 1.794.278 |
0,12046% |
0,22376% |
1.655.748 |
0,11116% |
0,22843% |
1.556.487 |
0,10449% |
0,23185% |
1.378.687 |
0,09256% |
0,23956% |
Comune di Padova | 71.546.945 |
4,80330% |
8,92240% |
63.073.356 |
4,23442% |
8,70183% |
57.001.734 |
3,82680% |
8,49082% |
46.126.176 |
3,09668% |
8,01480% |
Comune di Palagano | 365.999 |
0,02457% |
0,04564% |
349.017 |
0,02343% |
0,04815% |
318.327 |
0,02137% |
0,04742% |
263.355 |
0,01768% |
0,04576% |
Comune di Palazzuolo sul Senio | 480 |
0,00003% |
0,00006% |
438 |
0,00003% |
0,00006% |
408 |
0,00003% |
0,00006% |
352 |
0,00002% |
0,00006% |
Comune di Pavullo nel Frignano | 3.266.750 |
0,21931% |
0,40739% |
2.600.049 |
0,17455% |
0,35871% |
2.371.420 |
0,15920% |
0,35324% |
1.961.898 |
0,13171% |
0,34090% |
Comune di Pianoro | 3.230.049 |
0,21685% |
0,40281% |
2.940.394 |
0,19740% |
0,40567% |
2.732.847 |
0,18347% |
0,40708% |
2.361.082 |
0,15851% |
0,41026% |
Comune di Pieve di Cento | 1.060.415 |
0,07119% |
0,13224% |
965.322 |
0,06481% |
0,13318% |
897.185 |
0,06023% |
0,13364% |
775.136 |
0,05204% |
0,13469% |
Comune di Poggio Torriana | 1.025 |
0,00007% |
0,00013% |
501 |
0,00003% |
0,00007% |
463 |
0,00003% |
0,00007% |
202 |
0,00001% |
0,00004% |
Comune di Polinago | 392.677 |
0,02636% |
0,04897% |
312.540 |
0,02098% |
0,04312% |
285.057 |
0,01914% |
0,04246% |
235.831 |
0,01583% |
0,04098% |
Comune di Portico-San Benedetto | 195.131 |
0,01310% |
0,02433% |
155.577 |
0,01044% |
0,02146% |
127.236 |
0,00854% |
0,01895% |
76.467 |
0,00513% |
0,01329% |
Comune di Portomaggiore | 205.764 |
0,01381% |
0,02566% |
188.897 |
0,01268% |
0,02606% |
176.812 |
0,01187% |
0,02634% |
155.161 |
0,01042% |
0,02696% |
Comune di Ravenna | 1.000 |
0,00007% |
0,00012% |
667 |
0,00004% |
0,00009% |
429 |
0,00003% |
0,00006% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
Comune di Riolo Terme | 980 |
0,00007% |
0,00012% |
893 |
0,00006% |
0,00012% |
831 |
0,00006% |
0,00012% |
717 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Riolunato | 420 |
0,00003% |
0,00005% |
329 |
0,00002% |
0,00005% |
301 |
0,00002% |
0,00004% |
248 |
0,00002% |
0,00004% |
Comune di Roncofreddo | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
136 |
0,00001% |
0,00002% |
112 |
0,00001% |
0,00002% |
67 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Russi | 353.208 |
0,02371% |
0,04405% |
310.215 |
0,02083% |
0,04280% |
279.410 |
0,01876% |
0,04162% |
224.227 |
0,01505% |
0,03896% |
Comune di S. Giovanni in Persiceto | 5.160 |
0,00035% |
0,00064% |
4.115 |
0,00028% |
0,00057% |
3.367 |
0,00023% |
0,00050% |
2.023 |
0,00014% |
0,00035% |
Comune di Sala Bolognese | 919.309 |
0,06172% |
0,11464% |
836.870 |
0,05618% |
0,11546% |
777.800 |
0,05222% |
0,11586% |
671.991 |
0,04511% |
0,11676% |
Comune di San Benedetto V.D.S. | 2.140.457 |
0,14370% |
0,26693% |
1.794.962 |
0,12050% |
0,24764% |
1.547.403 |
0,10388% |
0,23050% |
1.103.970 |
0,07411% |
0,19182% |
Comune di San Cesario sul Panaro | 1.459.048 |
0,09795% |
0,18195% |
1.161.271 |
0,07796% |
0,16021% |
1.059.157 |
0,07111% |
0,15777% |
876.251 |
0,05883% |
0,15226% |
Comune di San Giorgio di Piano | 694.677 |
0,04664% |
0,08663% |
640.196 |
0,04298% |
0,08832% |
601.159 |
0,04036% |
0,08955% |
531.233 |
0,03566% |
0,09231% |
Comune di San Lazzaro di Savena | 2.772.010 |
0,18610% |
0,34569% |
2.523.429 |
0,16941% |
0,34814% |
2.345.313 |
0,15745% |
0,34935% |
2.026.266 |
0,13603% |
0,35208% |
Comune di San Mauro Pascoli | 1.339.084 |
0,08990% |
0,16699% |
1.176082 |
0,07896 |
0,16226% |
1.059.286 |
0,07112% |
0,15779% |
850.077 |
0,05707% |
0,14771% |
Comune di San Pietro in Casale | 1.502.716 |
0,10088% |
0,18740% |
1.320.810 |
0,08867% |
0,18222% |
1.190.469 |
0,07992% |
0,17733% |
956.996 |
0,06425% |
0,16629% |
Comune di Santa Sofia | 782.945 |
0,05256% |
0,09764% |
692.592 |
0,04650% |
0,09555% |
627.851 |
0,04215% |
0,09352% |
511.886 |
0,03437% |
0,08894% |
Comune di Sant'Agata S. Santerno | 53.873 |
0,00362% |
0,00672% |
49.044 |
0,00329% |
0,00677% |
45.584 |
0,00306% |
0,00679% |
39.385 |
0,00264% |
0,00684% |
Comune di Santarcangelo di Rom. | 1.615.739 |
0,10847% |
0,20149% |
1.470.897 |
0,09875% |
0,20293% |
1.367.113 |
0,09178% |
0,20364% |
1.181.213 |
0,07930% |
0,20525% |
Comune di Sarsina | 289 |
0,00002% |
0,00004% |
231 |
0,00002% |
0,00003% |
190 |
0,00001% |
0,00003% |
114 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Sasso Marconi | 1.894.113 |
0,12716% |
0,23621% |
1.747.875 |
0,11734% |
0,24114% |
1.643.091 |
0,11031% |
0,24475% |
1.455.398 |
0,09771% |
0,25289% |
Comune di Sassuolo | 4.694.124 |
0,31514% |
0,58539% |
4.476.299 |
0,30052% |
0,61757% |
4.082.687 |
0,27409% |
0,60815% |
3.377.645 |
0,22676% |
0,58689% |
Comune di Savignano S. Rubicone | 1.746.628 |
0,11726% |
0,21782% |
1.534.018 |
0,10299% |
0,21164% |
1.381.676 |
0,09276% |
0,20581% |
1.108.797 |
0,07444% |
0,19266% |
Comune di Serramazzoni | 919.467 |
0,06173% |
0,11466% |
816.809 |
0,05484% |
0,11269% |
744.985 |
0,05001% |
0,11097% |
616.333 |
0,04138% |
0,10709% |
Comune di Sestola | 1.089.370 |
0,07313% |
0,13585% |
967.743 |
0,06497% |
0,13351% |
882.647 |
0,05926% |
0,13148% |
730.222 |
0,04902% |
0,12688% |
Comune di Sogliano al Rubicone | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
149 |
0,00001% |
0,00002% |
134 |
0,00001% |
0,00002% |
107 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Solarolo | 830 |
0,00006% |
0,00010% |
756 |
0,00005% |
0,00010% |
703 |
0,00005% |
0,00010% |
608 |
0,00004% |
0,00011% |
Comune di Trieste | 71.833.706 |
4,82255% |
8,95816% |
63.324.150 |
4,25126% |
8,73643% |
57.226.757 |
3,84191% |
8,52434% |
46.305.038 |
3,10868% |
8,04588% |
Comune di Udine | 44.134.948 |
2,96299% |
5,50393% |
38.988.000 |
2,61745% |
5,37893% |
35.300.033 |
2,36986% |
5,25820% |
28.694.103 |
1,92638% |
4,98584% |
Comune di Valsamoggia | 3.644.480 |
0,24467% |
0,45449% |
3.290.801 |
0,22093% |
0,45401% |
3.037.378 |
0,20391% |
0,45244% |
2.583.443 |
0,17344% |
0,44889% |
Comune di Vergato | 976.600 |
0,06556% |
0,12179% |
889.024 |
0,05968% |
0,12265% |
826.273 |
0,05547% |
0,12308% |
713.870 |
0,04793% |
0,12404% |
Comune di Verghereto | 154 |
0,00001% |
0,00002% |
76 |
0,00001% |
0,00001% |
70 |
0,00000% |
0,00001% |
64 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Vigarano Mainarda | 128.747 |
0,00864% |
0,01606% |
110.756 |
0,00744% |
0,01528% |
97.865 |
0,00657% |
0,01458% |
74.772 |
0,00502% |
0,01299% |
Comune di Zola Predosa | 231.508 |
0,01554% |
0,02887% |
213.634 |
0,01434% |
0,02947% |
200.827 |
0,01348% |
0,02991% |
177.886 |
0,01194% |
0,03091% |
Con.Ami | 103.294.164 |
6,93464% |
12,88149% |
96.761.821 |
6,49609% |
13,34961% |
91.973.690 |
6,17464% |
13,70015% |
83.397.134 |
5,59886% |
14,49094% |
Holding Ferrara Servizi S.r.l. | 24.235.320 |
1,62704% |
3,02231% |
22.364.188 |
1,50142% |
3,08544% |
21.023.457 |
1,41141% |
3,13160% |
18.621.923 |
1,25018% |
3,23571% |
Ravenna Holding S.p.A. | 86.873.337 |
5,83223% |
10,83370% |
80.571.858 |
5,40918% |
11,11599% |
76.056.628 |
5,10605% |
11,32919% |
67.968.898 |
4,56308% |
11,81016% |
Rimini Holding S.p.A. | 24.085.208 |
1,61696% |
3,00359% |
22.225.666 |
1,49212% |
3,06633% |
20.893.240 |
1,40267% |
3,11220% |
18.506.580 |
1,24244% |
3,21567% |
Unione Dei Comuni del Frignano | 208.496 |
0,01400% |
0,02600% |
165.944 |
0,01114% |
0,02289% |
151.352 |
0,01016% |
0,02254% |
125.215 |
0,00841% |
0,02176% |
Unione Terre di Castelli | 8.002.601 |
0,53725% |
0,99798% |
7.109.130 |
0,47727% |
0,98080% |
6.484.007 |
0,43530% |
0,96584% |
5.364.279 |
0,36013% |
0,93209% |
TOTALE PATTO DI SINDACATO | 801.880.330 |
53,83414% |
100% |
724.828.694 |
48,66129% |
100% |
671.333.415 |
45,06989% |
100% |
575.512.192 |
38,63694% |
100% |
3. Contenuto del Patto ed organi del Patto
3.1 Sindacato di Voto
Al fine di assumere le decisioni del Sindacato di Voto, le Parti hanno istituito un organo deliberativo del Sindacato di Voto (il "Comitato di Sindacato") composto come segue: 1 membro designato dal Comune di Bologna, al quale sono attribuiti 7 voti, 1 membro designato dagli azionisti minori dell’area di Bologna, al quale sono attribuiti 2 voti, 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A., al quale sono attribuiti 4 voti, 1 membro designato dal CON.AMI, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dal Comune di Cesena, al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dagli azionisti Modena, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3 voti, 1 membro designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti ed 1 membro designato dal Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti. Il numero di voti assegnato a ciascun socio principale, per il tramite del proprio membro del Comitato di Sindacato, è attribuito, per tutta la durata del Patto, sulla base di un voto per ogni 1% delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute nel III° Periodo (come infra definito), arrotondato per difetto qualora l’avanzo sia inferiore allo 0,50% ovvero per eccesso qualora l’avanzo sia stato pari o superiore allo 0,50% delle Azioni Bloccate. Il numero dei voti di competenza di ciascun socio principale viene verificato in apertura della prima riunione del Comitato di Sindacato e definitivamente accertato da parte del Presidente Comitato di Sindacato.
Il Comitato di Sindacato resta in carica sino alla scadenza del Patto.
Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato di Sindacato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per la quali il Patto prevede una diversa maggioranza.
Il Comitato di Sindacato si riunisce almeno un giorno prima:
(i) di ogni riunione dell’Assemblea che porti all’ordine del giorno una delle materie di seguito indicate:
1) liquidazione della Società;
2) fusione o scissione della Società;
3) modifica degli articoli 6 (Azioni e voto maggiorato) 7 (Partecipazione maggioritaria pubblica), 8 (Limiti al possesso azionario), 14 (Validità delle assemblee e diritto di veto), 17 (Nomina del Consiglio di Amministrazione), 21 (Validità delle deliberazioni), 23.4 (Esercizio dei poteri - materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.
Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato di Sindacato ed indicate nel presente Paragrafo (i). In caso di mancato raggiungimento nel Comitato di Sindacato di un voto favorevole sulla delibera da assumere ai sensi del presente Paragrafo (i), ciascuna Parte del Patto esprimerà nell’Assemblea voto contrario all’assunzione della delibera stessa.
(ii) di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che porti all’ordine del giorno:
1) la costituzione del Comitato Esecutivo di Hera, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste;
2) nei limiti di legge e di statuto la nomina (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sarà designato su indicazione degli Azionisti Area Territoriale Romagna; (ii) dell’Amministratore Delegato, che sarà designato – su indicazione degli Azionisti Bologna. Gli Azionisti Area Territoriale Romagna e gli Azionisti Bologna si consulteranno prima di procedere con le designazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato; (iii) del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato – nei limiti di legge e di statuto - fra uno dei componenti indicati dal Comune di Modena; une di Modena;
(iii) della scadenza del termine per la presentazione della Lista dei Consiglieri e della Lista dei Sindaci.
Il Comitato di Sindacato si riunisce: (i) almeno una volta l’anno entro la data dell’Assemblea di Hera convocata per approvare il bilancio di esercizio al fine di verificare eventuali piani di vendita delle Azioni Hera non soggette a Sindacato di Blocco previsti da ciascuna Parte; (ii) ogni qualvolta uno o più membri dello stesso ne facciano richiesta scritta al Presidente del Comitato di Sindacato.
Inoltre, al Comitato di Sindacato spetterà:
(a) la collazione e formazione della Lista dei Consiglieri. La lista dei Consiglieri sarà così formata: 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara; 4 componenti designati dagli Azionisti dell’Area Territoriale Romagna; 2 componenti designati dal Comune di Modena, anche nell’interesse degli Azionisti Modena; 1 componente designato dal Comune di Padova; e 1 componente designato dal Comune di Trieste;
(b) collazione e formazione della Lista dei Sindaci. La Lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere da parte della maggioranza e sarà determinata secondo le modalità seguenti: a) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente); b) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo);
(c) la deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della Parte inadempiente; il socio principale al quale fosse contestato tale inadempimento non potrà partecipare alla discussione e non avrà diritto di voto nella relativa delibera;
(d) deliberazioni in merito al coordinamento ed all’esecuzione dei piani di vendita delle Azioni nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione, anche in persona del Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del Comitato di Sindacato, ivi inclusa, tra l’altro, la facoltà di svolgere in nome e per conto delle Parti venditrici le procedure di selezione di consulenti, collocatori, società fiduciarie e provvedere alla loro individuazione, negoziare, sottoscrivere e se del caso modificare in nome e per conto delle parti venditrici i relativi contratti, impegni e mandati nonché darvi esecuzione.
3.2 Sindacato di Blocco
Le Parti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Patto a non Trasferire le Azioni apportate al Sindacato di Blocco (le "Azioni Bloccate"). Ai termini del Patto per "Trasferimento" ovvero "Trasferire" si indica il compimento di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, (ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni ovvero la costituzione in favore di terzi di diritti reali (pegno ed usufrutto) sulle Azioni nel caso in cui il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.
Le Parti si impegnano a mantenere iscritte nell’elenco istituito da Hera ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto di Hera (l’ "Elenco Speciale") le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi ai sensi del Patto. Le Parti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate.
Il Patto individua rispetto a ciascuna Parte il numero, di volta in volta, di Azioni Bloccate rispetto a tre periodi temporali di riferimento ovvero (a) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (I° Periodo); (b) dal 1° gennaio 2016 al giorno in cui sia stato attribuito il voto maggiorato di cui all’art. 6.4 dello Statuto di Hera ("Voto Maggiorato") ad Azioni Bloccate che rappresentino non meno del 45,1% del capitale sociale di HERA (II° Periodo); e (c) dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate sino alla scadenza del Patto (III° Periodo).
Le Parti, al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale di Hera, come modificato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2015 che ha eliminato l’indicazione della percentuale minima del 51% di capitale della società che deve essere di proprietà di soci pubblici, hanno convenuto che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore (i) al 45,1% del capitale sociale di Hera, dalla data di efficacia del Patto e sino al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato a Azioni Bloccate che rappresentino non meno di tale percentuale del capitale sociale; e (ii) al 35% del capitale sociale di Hera dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate e sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate non rispettasse le predette indefettibili condizioni sub (i) e (ii), le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Ove le predette condizioni sub (i) e (ii) non fossero state soddisfatte per l’inadempimento di una Parte troveranno comunque applicazione le previsioni relative all’inadempimento e alle penali.
Le Parti saranno libere di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici (Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o a altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero a Consorzi o a Società di capitale di cui Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale), inclusi le altre Parti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di capitale, anche in forma consortile, controllate da una Parte del Patto anche congiuntamente con altre parti del Patto, a condizione che la predetta società all’atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto. Le Parti saranno libere di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate. I Trasferimenti di Azioni Bloccate saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato di Sindacato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute.
Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso le Parti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni. A tal fine ciascuna Parte che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni, per un ammontare complessivo superiore a n. 300.000 Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato di Sindacato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell’incontro annuale e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri. L’incontro annuale sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascuna Parte di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, della medesima Parte, non soggette al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri parti del Patto che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco, fermo restando che il numero complessivo delle Azioni Bloccate in ciascuno dei periodi di riferimento sopra indicati non potrà essere modificato, salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti.
Ogni Parte ha il diritto di Trasferire, a qualsivoglia titolo, le Azioni di sua proprietà a qualsiasi società di capitale, anche in forma consortile, dallo stesso controllata anche congiuntamente con altre Parti, a condizione che la predetta società all’atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto. In tal caso, tutti i diritti e gli obblighi in capo alle Parti saranno posti in capo alla società cessionaria, fermo restando l’obbligo per la Parte del Patto che abbia effettuato tale cessione di riacquistare un numero di Azioni pari a quelle cedute, qualora la società (i) non sia più controllata da chi trasferisce, ovvero (ii) la società controllata sia sottoposta a procedure concorsuali di ogni tipo, ovvero (iii) in caso di fusione, scissione o di qualsiasi altra forma di trasformazione della società controllata.
Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Contratto, a non porre in essere, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite Società Controllate e/o Soggetti Collegati ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell’art. 109 del TUF, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i Trasferimenti, che comportino o possano comportare l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Hera (l’ "OPA"). La Parte inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all’insorgere dell’OPA e, ove possibile, beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa applicabile, esemplificativamente dovrà impegnarsi a cedere a parti non correlate le Azioni, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi della lettera e) dell’art. 49, comma 1) del Regolamento Emittenti e/o dovrà rinunciare all’attribuzione del Voto Maggiorato ai sensi e nei termini della normativa applicabile.
3.3 Organi del Patto
Gli organi del Patto oltre il Comitato di Sindacato sono il "Presidente" e il "Segretario".
Presidente
Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.
Segretario
Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà un Segretario, anche non facente parte del Comitato di Sindacato stesso, che, salvo revoca o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Patto. Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni del Comitato di Sindacato; b) conservare i verbali delle riunioni del Comitato di Sindacato; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Patto, a supporto delle attività del Comitato di Sindacato e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.
4. Natura del Patto e soggetti che esercitano il controllo sulla Società tramite il Patto
Tenuto conto di quanto indicato sopra indicato, si ritiene che il Patto abbia rilevanza ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a) e b) del TUF.
In considerazione della natura del Patto e in virtù delle disposizioni in esso previste, nessun soggetto è in grado di esercitare il controllo di Hera.
5. Penali
La Parte inadempiente a talune disposizioni del Patto, sarà tenuta al pagamento di una penale (a) in misura pari a euro 5.000.000 o (b) al minor valore da calcolarsi come segue: numero di Azioni detenute dalla Parte inadempiente al momento dell’inadempimento moltiplicato per 3 volte il valore dell’Azione risultante dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa del titolo nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di inadempimento. L’importo di cui al presente paragrafo, lettera (b), non potrà comunque essere inferiore a euro 3.000.000 e, pertanto, ove in applicazione del predetto calcolo risulti inferiore a tale importo, la penale sarà pari a euro 3.000.000. Resta salvo il diritto di ciascuna delle parti non inadempiente di agire per il risarcimento del maggior danno. La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera del Comitato del Sindacato assunta senza il voto della Parte inadempiente, dal Presidente del Comitato di Sindacato in nome e per conto delle Parti non inadempienti e verrà versata alle parti non inadempienti in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.
Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'OPA, il/i contraente/i inadempiente/i terrà/anno indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri, responsabilità e danni connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società ed i relativi obblighi di pagamento. Inoltre, in tale evenienza, l’importo della applicabile penale di cui al lettere (a) - (b) sarà applicato in misura duplicata, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata nel caso di violazione del divieto di Trasferimento delle Azioni Bloccate alla quale consegua la riduzione del numero complessivo delle Azioni Bloccate al di sotto del 45,1% del capitale sociale di Hera, nei periodi di riferimento indicati nel precedente paragrafo 3.2.
Ciascuna delle Parti non inadempiente potrà risolvere di diritto il Patto nei confronti della Parte inadempiente ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e con effetto retroattivo, e, ove necessario, richiedere al Collegio Arbitrale, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del Patto nei confronti della Parte inadempiente, restando comunque impregiudicata l’applicazione della disciplina delle penali per l’inadempimento.
6. Durata e modifiche del Patto
Il Patto ha decorrenza dal 1° luglio 2015 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2018. In previsione della scadenza del Patto, le parti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al Patto. A far tempo dalla data di efficacia del Patto ogni precedente patto parasociale in essere fra tutte le medesime Parti avente ad oggetto le Azioni e dalle stesse sottoscritto perde di efficacia.
Il Patto potrà essere modificato con l’accordo scritto delle Parti che detengano complessivamente almeno il 65% delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni del Patto.
7. Deposito del Patto
Il Patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 25 giugno 2015, deposito N. PRA/44177/2015/CBOAUTO.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.gruppohera.it.
26 giugno 2015
[HB.6.15.3]
Estratto del Patto di Consultazione
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998
e degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento di cui
alla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a., Carimonte Holding s.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, aderenti al Patto di Consultazione di Hera s.p.a. del 21.02.2013 ("Patto"),
premesso che
il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998, contenente il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. n. 52 del 6.2.1996" ("Tuf");
nel secondo semestre di esercizio del 2014, alcuni Soci aderenti al Patto di Consultazione hanno variato la propria partecipazione azionaria nel capitale sociale di Hera s.p.a.;
comunicano
ai sensi del Regolamento di attuazione del Tuf adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche, quanto segue:
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente ( "Hera"), con sede in Bologna, in viale Carlo Berti Pichat 2/4, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 123.640.484 azioni ordinarie della società Hera, pari all’8,300588% del capitale sociale della stessa, pari ad € 1.489.538.745,00, dalle Parti attualmente detenute o che verranno in seguito detenute in qualunque altra diversa misura;
3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:
I soggetti aderenti al Patto sono n° 5 azionisti di Hera, collettivamente denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", che detengono rispettivamente le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella:
soggetti aderenti al patto |
numero di azioni ordinarie di hera conferite nel patto |
% rispetto al totale delle azioni conferite nel patto |
% del capitale sociale di hera |
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a. |
30.771.269 |
24,887697 |
2,065825 |
Carimonte Holding s.p.a. |
29.800.000 |
24,102138 |
2,000619 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena |
28.426.737 |
22,991448 |
1,908425 |
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
21.531.218 |
17,414375 |
1,445496 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola |
13.111.260 |
10,604342 |
0,880223 |
TOTALE |
123.640.484 |
100,0000 |
8,300588 |
In virtù del Patto, nessuna delle Parti esercita il controllo di Hera.
4. Tipo di Patto tra quelli previsti dall’art. 122, comma 5, del Tuf.
Il Patto rientra fra i patti di preventiva consultazione di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), del Tuf ed ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti in ordine al voto da esprimere nelle assemblee straordinarie e in alcune assemblee ordinarie di Hera.
5. Organi del Patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento.
Le Parti convengono di istituire i seguenti organi coweqa n le seguenti funzioni e composizione:
Adunanza Consultiva
L'Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 8 (otto) giorni di calendario pri-ma della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di HERA S.P.A. che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:
i) Assemblea straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’Assemblea straordinaria;
ii) Assemblea ordinaria:
approvazione del bilancio di esercizio;
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
nomina dei membri del Collegio Sindacale;
nomina della società di revisione.
L'Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, ogni qualvolta una delle Parti intenda vendere o a qualunque titolo trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria nella Società. In tal caso, la Parte cedente ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto, a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta certificata, il Presidente, il quale provvederà a convocare l'Adunanza Consultiva entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
All'Adunanza Consultiva partecipano i rappresentanti, o loro delegati, di ciascun Socio di Minoranza.
L'Adunanza Consultiva è tempestivamente convocata dal Presidente ai sensi del punto 2.1.1): (i) ogniqualvolta sia convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di HERA S.P.A. portante all'ordine del giorno una o più delle materie di cui sopra; ovvero (ii) quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 (due) Soci di Minoranza; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i 15 (quindici) giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.
L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario. Delle riunioni dell’Adunanza Consultiva si redige processo verbale.
Presidente
Il Presidente del Patto è nominato nella prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della nomina. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Presidente.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal Patto;
ii) verifica la regolarità della partecipazione dei rappresentanti o dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;
iii) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;
iv) coordina il Segretario per l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
v) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del Patto.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.
Segretario
La prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza nominerà anche il Segretario, su proposta del Presidente. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Segretario. In caso assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte dalla persona indicata di volta in volta dal Presidente tra i rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.
Il Segretario rimane in carica per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:
i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;
ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;
iii) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
iv) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.
6. Durata e rinnovo del Patto.
Il Patto ha durata per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dal 21 febbraio 2013, e alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.
7. Clausole penali.
Il Patto non contiene clausole penali per la violazione degli impegni con il Patto stesso assunti.
8. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 21.02.2013.9.
Sito internet.
Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono riportate nel sito internet www.gruppohera.it.
5 gennaio 2015
[HB.10.15.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
HERA S.p.A.
Ai sensi dell’art. 131 del regolamento approvato con delibera Consob del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") si rende noto che, rispetto alla precedente pubblicazione avvenuta in data 26 giugno 2015 sul quotidiano "MF", sono intercorse le seguenti variazioni al "Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" (il "Patto"), sottoscritto in data 23 giugno 2015 da n. 118 azionisti pubblici di Hera S.p.A. ("Hera" o la "Società"), vigente dal 1° luglio 2015 ed avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di voto e del trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute in Hera dagli aderenti:
decremento del numero dei Diritti di Voto sottoposti a Sindacato di Voto:
o attraverso procedura di vendita coordinata dal Comitato del Sindacato, da parte dei Soci Comune di Casalecchio di Reno (-900.000), Comune di Grizzana Morandi (-44.000), Comune di Ozzano dell’Emilia (-415.591), Comune di Cesena (-2.183.929), Comune di Gatteo (-406.324), Comune di Savignano sul Rubicone (-212.610), Comune di Copparo (-290.268), Comune di Castelfranco Emilia (-753.212), Comune di Fiorano Modenese (-194.750), Comune di Formigine (-433.128), Comune di Maranello (-322.054), Comune di Modena (-5.120.000), Comune di Montefiorino (-17.557), Comune di Sassuolo (-611.437), Comune di Trieste (-3.263.723), e Ravenna Holding S.p.A. (-4.500.000);
o attraverso vendita autonoma effettuata dai Soci Comune di Codigoro (-49.313), Comune di Palagano (-102.644), Comune di Sestola (-200.000) e Comune di Padova (- 8.473.589),
con conseguente variazione del numero complessivo dei Diritti di Voto sottoposti a Sindacato di Voto e della relativa percentuale sul capitale sociale, della percentuale sul capitale sociale dei Diritti di Voto riferiti ai Soci sopra indicati e della percentuale sul Sindacato di Voto di ogni singolo aderente al Patto;
decremento del numero dei Diritti di Voto sottoposti a Sindacato di Blocco da parte dei Soci Comune di Ozzano dell’Emilia (-177.800 per II° periodo), Comune di Gatteo (-259.707 per II° periodo e -150.077 per III° periodo) e Comune di Palagano (-54.972 per II° periodo), con conseguente variazione del numero complessivo dei Diritti di Voto sottoposti a Sindacato di Blocco e della relativa percentuale sul capitale sociale, della percentuale sul capitale sociale dei Diritti di Voto riferiti ai Soci sopra indicati e della percentuale sul Sindacato di Blocco di ogni singolo aderente al Patto.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società, i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto, è Hera S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Partita IVA n. 04245520376, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le parti del Patto
Le parti del Patto sono n. 118 azionisti pubblici di Hera S.p.A. indicati nella tabella riportata di seguito (le "Parti" o singolarmente la "Parte"), dove vengono omesse, rispetto la precedente pubblicazione, le colonne riferite al I° Periodo (come infra definito).
Tutte le azioni Hera di volta in volta detenute dalle Parti ("Azioni") sono vincolate al Sindacato di Voto (di cui infra). Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Voto tutte le azioni Hera o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni Hera sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant, purché derivanti dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni Hera già vincolate al Sindacato di Voto, nonché qualunque altra azione ordinaria Hera che gli stessi dovessero, detenere, direttamente o indirettamente, al momento dell’esercizio del diritto di voto.
Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco (di cui infra) tutte le azioni Hera che a ciascuno di esse dovessero derivare dalle azioni Hera apportate al Sindacato di Blocco e/o dall’esercizio di diritti pertinenti alle medesime a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant, purché derivanti dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Blocco.
La seguente tabella indica gli aderenti attuali al Patto, il numero dei diritti di voto Hera conferiti (i "Diritti di Voto Conferiti") da ciascuno di essi:
al Sindacato di Voto, con l’indicazione della percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del 100% del capitale sociale di Hera e rispetto al numero totale dei Diritti di Voto Conferiti al Sindacato di Voto;
al Sindacato di Blocco nei restanti due periodi temporali di riferimento di cui al successivo punto 3.2, con l’indicazione per ciascun periodo della percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del 100% del capitale sociale di Hera e rispetto al numero totale dei Diritti di Voto Conferiti al Sindacato di Blocco;
|
|||||||||
Aderenti | Diritti di Voto Conferiti
|
% sul Capitale Sociale
|
% sul Sindacato di Voto | II° Periodo | % sul Capitale Sociale | % sul Sindacato di Blocco | III° Periodo | % sul Capitale Sociale | % sul Sindacato di Blocco |
Acquedotto Dragone Impianti | 3.913 |
0,00026% |
0,00051% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
Comune di Alfonsine | 872.254 |
0,05856% |
0,11278% |
603.402 |
0,04051% |
0,08995% |
402.379 |
0,02701% |
0,06993% |
Comune di Anzola dell'Emilia | 1.237.858 |
0,08310% |
0,16006% |
1.047.315 |
0,07031% |
0,15612% |
904.843 |
0,06075% |
0,15726% |
Comune di Argelato | 1.317.099 |
0,08842% |
0,17030% |
1.139.790 |
0,07652% |
0,16990% |
1.007.212 |
0,06762% |
0,17506% |
Comune di Bagnacavallo | 793.509 |
0,05327% |
0,10260% |
627.711 |
0,04214% |
0,09357% |
503.742 |
0,03382% |
0,08755% |
Comune di Bagnara di Romagna | 39.708 |
0,00267% |
0,00513% |
33.599 |
0,00226% |
0,00501% |
29.030 |
0,00195% |
0,00505% |
Comune di Baricella | 695.451 |
0,04669% |
0,08992% |
588.402 |
0,03950% |
0,08771% |
508.357 |
0,03413% |
0,08835% |
Comune di Bentivoglio | 783.774 |
0,05262% |
0,10134% |
663.128 |
0,04452% |
0,09885% |
572.919 |
0,03846% |
0,09958% |
Comune di Bologna | 144.951.776 |
9,73132% |
18,74248% |
125.741.574 |
8,44165% |
18,74387% |
111.377.970 |
7,47735% |
19,35789% |
Comune di Bondeno | 623.725 |
0,04187% |
0,08065% |
533.690 |
0,03583% |
0,07956% |
466.369 |
0,03131% |
0,08106% |
Comune di Borgo Tossignano | 590 |
0,00004% |
0,00008% |
501 |
0,00003% |
0,00007% |
432 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Brisighella | 1.510 |
0,00010% |
0,00020% |
1.279 |
0,00009% |
0,00019% |
1.104 |
0,00007% |
0,00019% |
Comune di Budrio | 725.461 |
0,04870% |
0,09380% |
629.318 |
0,04225% |
0,09381% |
557.430 |
0,03742% |
0,09688% |
Comune di Calderara di Reno | 2.219.498 |
0,14901% |
0,28698% |
1.877.850 |
0,12607% |
0,27992% |
1.622.396 |
0,10892% |
0,28198% |
Comune di Campogalliano | 2.700 |
0,00018% |
0,00035% |
1.762 |
0,00012% |
0,00026% |
1.059 |
0,00007% |
0,00018% |
Comune di Casalecchio di Reno | 1.301.490 |
0,08738% |
0,16828% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,14907% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,17380% |
Comune di Casalfiumanese | 580 |
0,00004% |
0,00007% |
493 |
0,00003% |
0,00007% |
425 |
0,00003% |
0,00007% |
Comune di Casola Valsenio | 680 |
0,00005% |
0,00009% |
576 |
0,00004% |
0,00009% |
497 |
0,00003% |
0,00009% |
Comune di Castel Bolognese | 1.300 |
0,00009% |
0,00017% |
1.101 |
0,00007% |
0,00016% |
951 |
0,00006% |
0,00017% |
Comune di Castel Del Rio | 470 |
0,00003% |
0,00006% |
398 |
0,00003% |
0,00006% |
344 |
0,00002% |
0,00006% |
Comune di Castel Guelfo | 1.060 |
0,00007% |
0,00014% |
897 |
0,00006% |
0,00013% |
775 |
0,00005% |
0,00013% |
Comune di Castel Maggiore | 2.613.334 |
0,17545% |
0,33791% |
2.054.441 |
0,13792% |
0,30625% |
1.636.550 |
0,10987% |
0,28444% |
Comune di Castel San Pietro Terme | 27.488 |
0,00185% |
0,00355% |
23.259 |
0,00156% |
0,00347% |
20.096 |
0,00135% |
0,00349% |
Comune di Castelfranco Emilia | 5.993.127 |
0,40235% |
0,77492% |
5.466.136 |
0,36697% |
0,81482% |
4.522.185 |
0,30360% |
0,78597% |
Comune di Castello d'Argile | 6.050 |
0,00041% |
0,00078% |
3.946 |
0,00026% |
0,00059% |
2.372 |
0,00016% |
0,00041% |
Comune di Castiglione dei Pepoli | 1.394.220 |
0,09360% |
0,18027% |
1.136.158 |
0,07628% |
0,16936% |
943.202 |
0,06332% |
0,16393% |
Comune di Cervia | 3.799.917 |
0,25511% |
0,49133% |
2.906.609 |
0,19513% |
0,43328% |
2.238.673 |
0,15029% |
0,38909% |
Comune di Cesena | 21.076.074 |
1,41494% |
2,72517% |
19.511.213 |
1,30988% |
2,90847% |
16.708.216 |
1,12170% |
2,90395% |
Comune di Codigoro | 564.514 |
0,03790% |
0,07299% |
529.180 |
0,03553% |
0,07888% |
465.888 |
0,03128% |
0,08097% |
Comune di Conselice | 213.531 |
0,01434% |
0,02761% |
180.675 |
0,01213% |
0,02693% |
156.106 |
0,01048% |
0,02713% |
Comune di Copparo | 1.235.157 |
0,08292% |
0,15971% |
1.027.170 |
0,06896% |
0,15312% |
654.620 |
0,04395% |
0,11378% |
Comune di Cotignola | 396.754 |
0,02664% |
0,05130% |
313.856 |
0,02107% |
0,04679% |
251.871 |
0,01691% |
0,04378% |
Comune di Ferrara | 1.310.640 |
0,08799% |
0,16947% |
1.136.944 |
0,07633% |
0,16948% |
1.007.069 |
0,06761% |
0,17503% |
Comune di Fiorano Modenese | 1.549.577 |
0,10403% |
0,20036% |
1.413.318 |
0,09488% |
0,21068% |
1.169.251 |
0,07850% |
0,20322% |
Comune di Firenzuola | 940 |
0,00006% |
0,00012% |
796 |
0,00005% |
0,00012% |
687 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Fontanelice | 600 |
0,00004% |
0,00008% |
508 |
0,00003% |
0,00008% |
438 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Formigine | 3.535.871 |
0,23738% |
0,45719% |
3.215.831 |
0,21589% |
0,47937% |
2.660.487 |
0,17861% |
0,46240% |
Comune di Frassinoro | 273.895 |
0,01839% |
0,03542% |
198.822 |
0,01335% |
0,02964% |
164.488 |
0,01104% |
0,02859% |
Comune di Fusignano | 362.885 |
0,02436% |
0,04692% |
287.064 |
0,01927% |
0,04279% |
230.370 |
0,01547% |
0,04004% |
Comune di Gaggio Montano | 2.000 |
0,00013% |
0,00026% |
1.305 |
0,00009% |
0,00019% |
784 |
0,00005% |
0,00014% |
Comune di Galliera | 602.882 |
0,04047% |
0,07795% |
510.081 |
0,03424% |
0,07604% |
440.692 |
0,02959% |
0,07659% |
Comune di Gambettola | 1.154.427 |
0,07750% |
0,14927% |
500.717 |
0,03362% |
0,07464% |
443.519 |
0,02978% |
0,07709% |
Comune di Gatteo | 700.000 |
0,04699% |
0,09051% |
700.000 |
0,04699% |
0,10435% |
700.000 |
0,04699% |
0,12166% |
Comune di Granarolo dell'Emilia | 1.165.182 |
0,07822% |
0,15066% |
985.827 |
0,06618% |
0,14695% |
851.719 |
0,05718% |
0,14803% |
Comune di Grizzana Morandi | 1.388.763 |
0,09323% |
0,17957% |
1.242.882 |
0,08344% |
0,18527% |
1.100.906 |
0,07391% |
0,19134% |
Comune di Guiglia | 1.399 |
0,00009% |
0,00018% |
1.004 |
0,00007% |
0,00015% |
828 |
0,00006% |
0,00014% |
Comune di Imola | 71.480 |
0,00480% |
0,00924% |
60.483 |
0,00406% |
0,00902% |
52.258 |
0,00351% |
0,00908% |
Comune di Lama Mocogno | 917.267 |
0,06158% |
0,11860% |
665.875 |
0,04470% |
0,09926% |
550.884 |
0,03698% |
0,09575% |
Comune di Lizzano in Belvedere | 15.480 |
0,00104% |
0,00200% |
10.096 |
0,00068% |
0,00150% |
6.067 |
0,00041% |
0,00105% |
Comune di Loiano | 735.919 |
0,04941% |
0,09516% |
479.852 |
0,03221% |
0,07153% |
288.388 |
0,01936% |
0,05012% |
Comune di Longiano | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
134 |
0,00001% |
0,00002% |
107 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Lugo | 1.356.907 |
0,09110% |
0,17545% |
729.627 |
0,04898% |
0,10876% |
260.603 |
0,01750% |
0,04529% |
Comune di Malalbergo | 932.306 |
0,06259% |
0,12055% |
785.539 |
0,05274% |
0,11710% |
675.798 |
0,04537% |
0,11746% |
Comune di Maranello | 2.562.506 |
0,17203% |
0,33134% |
2.337.178 |
0,15691% |
0,34840% |
1.933.569 |
0,12981% |
0,33606% |
Comune di Marano sul Panaro | 353.688 |
0,02374% |
0,04573% |
256.751 |
0,01724% |
0,03827% |
212.412 |
0,01426% |
0,03692% |
Comune di Marradi | 630 |
0,00004% |
0,00008% |
534 |
0,00004% |
0,00008% |
461 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Marzabotto | 3.123.916 |
0,20972% |
0,40393% |
2.369.724 |
0,15909% |
0,35325% |
1.805.807 |
0,12123% |
0,31386% |
Comune di Massa Lombarda | 201.537 |
0,01353% |
0,02606% |
170.527 |
0,01145% |
0,02542% |
147.338 |
0,00989% |
0,02561% |
Comune di Medicina | 2.070 |
0,00014% |
0,00027% |
1.753 |
0,00012% |
0,00026% |
1.514 |
0,00010% |
0,00026% |
Comune di Mesola | 109.111 |
0,00733% |
0,01411% |
73.469 |
0,00493% |
0,01095% |
46.817 |
0,00314% |
0,00814% |
Comune di Minerbio | 972.622 |
0,06530% |
0,12576% |
822.906 |
0,05525% |
0,12267% |
710.962 |
0,04773% |
0,12357% |
Comune di Misano Adriatico | 822.032 |
0,05519% |
0,10629% |
690.203 |
0,04634% |
0,10289% |
591.631 |
0,03972% |
0,10283% |
Comune di Modena | 97.107.948 |
6,51933% |
12,55620% |
82.828.913 |
5,56071% |
12,34703% |
68.525.125 |
4,60043% |
11,90991% |
Comune di Montefiore Conca | 35.892 |
0,00241% |
0,00464% |
16.188 |
0,00109% |
0,00241% |
14.066 |
0,00094% |
0,00244% |
Comune di Montefiorino | 157.960 |
0,01060% |
0,02042% |
127.410 |
0,00855% |
0,01899% |
105.408 |
0,00708% |
0,01832% |
Comune di Montegridolfo | 943 |
0,00006% |
0,00012% |
799 |
0,00005% |
0,00012% |
690 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Monterenzio | 33.044 |
0,00222% |
0,00427% |
14.903 |
0,00100% |
0,00222% |
12.950 |
0,00087% |
0,00225% |
Comune di Montiano | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
77 |
0,00001% |
0,00001% |
67 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Monzuno | 3.012.195 |
0,20222% |
0,38948% |
2.407.464 |
0,16162% |
0,35887% |
1.955.300 |
0,13127% |
0,33984% |
Comune di Mordano | 1.800 |
0,00012% |
0,00023% |
1.524 |
0,00010% |
0,00023% |
1.316 |
0,00009% |
0,00023% |
Comune di Ozzano Dell'Emilia | 1.378.687 |
0,09256% |
0,17827% |
1.378.687 |
0,09256% |
0,20552% |
1.378.687 |
0,09256% |
0,23962% |
Comune di Padova | 63.073.356 |
4,23442% |
8,15548% |
57.001.734 |
3,82680% |
8,49706% |
46.126.176 |
3,09668% |
8,01689% |
Comune di Palagano | 263.355 |
0,01768% |
0,03405% |
263.355 |
0,01768% |
0,03926% |
263.355 |
0,01768% |
0,04577% |
Comune di Palazzuolo sul Senio | 480 |
0,00003% |
0,00006% |
408 |
0,00003% |
0,00006% |
352 |
0,00002% |
0,00006% |
Comune di Pavullo nel Frignano | 3.266.750 |
0,21931% |
0,42240% |
2.371.420 |
0,15920% |
0,35350% |
1.961.898 |
0,13171% |
0,34098% |
Comune di Pianoro | 3.230.049 |
0,21685% |
0,41765% |
2.732.847 |
0,18347% |
0,40738% |
2.361.082 |
0,15851% |
0,41036% |
Comune di Pieve di Cento | 1.060.415 |
0,07119% |
0,13711% |
897.185 |
0,06023% |
0,13374% |
775.136 |
0,05204% |
0,13472% |
Comune di Poggio Torriana | 1.025 |
0,00007% |
0,00013% |
463 |
0,00003% |
0,00007% |
202 |
0,00001% |
0,00004% |
Comune di Polinago | 392.677 |
0,02636% |
0,05077% |
285.057 |
0,01914% |
0,04249% |
235.831 |
0,01583% |
0,04099% |
Comune di Portico-San Benedetto | 195.131 |
0,01310% |
0,02523% |
127.236 |
0,00854% |
0,01897% |
76.467 |
0,00513% |
0,01329% |
Comune di Portomaggiore | 205.764 |
0,01381% |
0,02661% |
176.812 |
0,01187% |
0,02636% |
155.161 |
0,01042% |
0,02697% |
Comune di Ravenna | 1.000 |
0,00007% |
0,00013% |
429 |
0,00003% |
0,00006% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
Comune di Riolo Terme | 980 |
0,00007% |
0,00013% |
831 |
0,00006% |
0,00012% |
717 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Riolunato | 420 |
0,00003% |
0,00005% |
301 |
0,00002% |
0,00004% |
248 |
0,00002% |
0,00004% |
Comune di Roncofreddo | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
112 |
0,00001% |
0,00002% |
67 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Russi | 353.208 |
0,02371% |
0,04567% |
279.410 |
0,01876% |
0,04165% |
224.227 |
0,01505% |
0,03897% |
Comune di S. Giovanni in Persiceto | 5.160 |
0,00035% |
0,00067% |
3.367 |
0,00023% |
0,00050% |
2.023 |
0,00014% |
0,00035% |
Comune di Sala Bolognese | 919.309 |
0,06172% |
0,11887% |
777.800 |
0,05222% |
0,11594% |
671.991 |
0,04511% |
0,11679% |
Comune di San Benedetto V.D.S. | 2.140.457 |
0,14370% |
0,27676% |
1.547.403 |
0,10388% |
0,23067% |
1.103.970 |
0,07411% |
0,19187% |
Comune di San Cesario sul Panaro | 1.459.048 |
0,09795% |
0,18866% |
1.059.157 |
0,07111% |
0,15788% |
876.251 |
0,05883% |
0,15230% |
Comune di San Giorgio di Piano | 694.677 |
0,04664% |
0,08982% |
601.159 |
0,04036% |
0,08961% |
531.233 |
0,03566% |
0,09233% |
Comune di San Lazzaro di Savena | 2.772.010 |
0,18610% |
0,35843% |
2.345.313 |
0,15745% |
0,34961% |
2.026.266 |
0,13603% |
0,35217% |
Comune di San Mauro Pascoli | 1.339.084 |
0,08990% |
0,17315% |
1.059.286 |
0,07112% |
0,15790% |
850.077 |
0,05707% |
0,14775% |
Comune di San Pietro in Casale | 1.502.716 |
0,10088% |
0,19430% |
1.190.469 |
0,07992% |
0,17746% |
956.996 |
0,06425% |
0,16633% |
Comune di Santa Sofia | 782.945 |
0,05256% |
0,10124% |
627.851 |
0,04215% |
0,09359% |
511.886 |
0,03437% |
0,08897% |
Comune di Sant'Agata S. Santerno | 53.873 |
0,00362% |
0,00697% |
45.584 |
0,00306% |
0,00680% |
39.385 |
0,00264% |
0,00685% |
Comune di Santarcangelo di Rom. | 1.615.739 |
0,10847% |
0,20892% |
1.367.113 |
0,09178% |
0,20379% |
1.181.213 |
0,07930% |
0,20530% |
Comune di Sarsina | 289 |
0,00002% |
0,00004% |
190 |
0,00001% |
0,00003% |
114 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Sasso Marconi | 1.894.113 |
0,12716% |
0,24491% |
1.643.091 |
0,11031% |
0,24493% |
1.455.398 |
0,09771% |
0,25295% |
Comune di Sassuolo | 4.082.687 |
0,27409% |
0,52790% |
4.082.687 |
0,27409% |
0,60859% |
3.377.645 |
0,22676% |
0,58705% |
Comune di Savignano S. Rubicone | 1.534.018 |
0,10299% |
0,19835% |
1.381.676 |
0,09276% |
0,20596% |
1.108.797 |
0,07444% |
0,19271% |
Comune di Serramazzoni | 919.467 |
0,06173% |
0,11889% |
744.985 |
0,05001% |
0,11105% |
616.333 |
0,04138% |
0,10712% |
Comune di Sestola | 889.370 |
0,05971% |
0,11500% |
882.647 |
0,05926% |
0,13157% |
730.222 |
0,04902% |
0,12692% |
Comune di Sogliano al Rubicone | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
134 |
0,00001% |
0,00002% |
107 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Solarolo | 830 |
0,00006% |
0,00011% |
703 |
0,00005% |
0,00010% |
608 |
0,00004% |
0,00011% |
Comune di Trieste | 68.569.983 |
4,60344% |
8,86620% |
57.226.757 |
3,84191% |
8,53060% |
46.305.038 |
3,10868% |
8,04798% |
Comune di Udine | 44.134.948 |
2,96299% |
5,70672% |
35.300.033 |
2,36986% |
5,26206% |
28.694.103 |
1,92638% |
4,98714% |
Comune di Valsamoggia | 3.644.480 |
0,24467% |
0,47124% |
3.037.378 |
0,20391% |
0,45277% |
2.583.443 |
0,17344% |
0,44901% |
Comune di Vergato | 976.600 |
0,06556% |
0,12628% |
826.273 |
0,05547% |
0,12317% |
713.870 |
0,04793% |
0,12407% |
Comune di Verghereto | 154 |
0,00001% |
0,00002% |
70 |
0,00000% |
0,00001% |
64 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Vigarano Mainarda | 128.747 |
0,00864% |
0,01665% |
97.865 |
0,00657% |
0,01459% |
74.772 |
0,00502% |
0,01300% |
Comune di Zola Predosa | 231.508 |
0,01554% |
0,02993% |
200.827 |
0,01348% |
0,02994% |
177.886 |
0,01194% |
0,03092% |
Con.Ami | 103.294.164 |
6,93464% |
13,35609% |
91.973.690 |
6,17464% |
13,71021% |
83.397.134 |
5,59886% |
14,49472% |
Holding Ferrara Servizi S.r.l. | 24.235.320 |
1,62704% |
3,13366% |
21.023.457 |
1,41141% |
3,13390% |
18.621.923 |
1,25018% |
3,23656% |
Ravenna Holding S.p.A. | 82.373.337 |
5,53012% |
10,65100% |
76.056.628 |
5,10605% |
11,33751% |
67.968.898 |
4,56308% |
11,81324% |
Rimini Holding S.p.A. | 24.085.208 |
1,61696% |
3,11425% |
20.893.240 |
1,40267% |
3,11448% |
18.506.580 |
1,24244% |
3,21651% |
Unione Dei Comuni del Frignano | 208.496 |
0,01400% |
0,02696% |
151.352 |
0,01016% |
0,02256% |
125.215 |
0,00841% |
0,02176% |
Unione Terre di Castelli | 8.002.601 |
0,53725% |
1,03475% |
6.484.007 |
0,43530% |
0,96655% |
5.364.279 |
0,36013% |
0,93233% |
TOTALE PATTO DI SINDACATO | 773.386.201 |
51,92119% |
100% |
670.840.936 |
45,03682% |
100% |
575.362.115 |
38,62686% |
100% |
Contenuto del Patto ed organi del Patto
3.1 Sindacato di Voto
Al fine di assumere le decisioni del Sindacato di Voto, le Parti hanno istituito un organo deliberativo del Sindacato di Voto (il "Comitato di Sindacato") composto come segue: 1 membro designato dal Comune di Bologna, al quale sono attribuiti 7 voti, 1 membro designato dagli azionisti minori dell’area di Bologna, al quale sono attribuiti 2 voti, 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A., al quale sono attribuiti 4 voti, 1 membro designato dal CON.AMI, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dal Comune di Cesena, al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dagli azionisti Modena, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3 voti, 1 membro designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti ed 1 membro designato dal Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti. Il numero di voti assegnato a ciascun socio principale, per il tramite del proprio membro del Comitato di Sindacato, è attribuito, per tutta la durata del Patto, sulla base di un voto per ogni 1% delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute nel III° Periodo (come infra definito), arrotondato per difetto qualora l’avanzo sia inferiore allo 0,50% ovvero per eccesso qualora l’avanzo sia stato pari o superiore allo 0,50% delle Azioni Bloccate. Il numero dei voti di competenza di ciascun socio principale viene verificato in apertura della prima riunione del Comitato di Sindacato e definitivamente accertato da parte del Presidente Comitato di Sindacato.
Il Comitato di Sindacato resta in carica sino alla scadenza del Patto.
Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato di Sindacato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per la quali il Patto prevede una diversa maggioranza.
Il Comitato di Sindacato si riunisce almeno un giorno prima:
(i) di ogni riunione dell’Assemblea che porti all’ordine del giorno una delle materie di seguito indicate:
1) liquidazione della Società;
2) fusione o scissione della Società;
3) modifica degli articoli 6 (Azioni e voto maggiorato) 7 (Partecipazione maggioritaria pubblica), 8 (Limiti al possesso azionario), 14 (Validità delle assemblee e diritto di veto), 17 (Nomina del Consiglio di Amministrazione), 21 (Validità delle deliberazioni), 23.4 (Esercizio dei poteri - materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.
Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato di Sindacato ed indicate nel presente Paragrafo (i). In caso di mancato raggiungimento nel Comitato di Sindacato di un voto favorevole sulla delibera da assumere ai sensi del presente Paragrafo (i), ciascuna Parte del Patto esprimerà nell’Assemblea voto contrario all’assunzione della delibera stessa.
(ii) di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che porti all’ordine del giorno:
la costituzione del Comitato Esecutivo di Hera, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste;
nei limiti di legge e di statuto la nomina (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sarà designato su indicazione degli Azionisti Area Territoriale Romagna; (ii) dell’Amministratore Delegato, che sarà designato – su indicazione degli Azionisti Bologna. Gli Azionisti Area Territoriale Romagna e gli Azionisti Bologna si consulteranno prima di procedere con le designazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato; (iii) del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato – nei limiti di legge e di statuto - fra uno dei componenti indicati dal Comune di Modena;
(iii) della scadenza del termine per la presentazione della Lista dei Consiglieri e della Lista dei Sindaci.
Il Comitato di Sindacato si riunisce: (i) almeno una volta l’anno entro la data dell’Assemblea di Hera convocata per approvare il bilancio di esercizio al fine di verificare eventuali piani di vendita delle Azioni Hera non soggette a Sindacato di Blocco previsti da ciascuna Parte; (ii) ogni qualvolta uno o più membri dello stesso ne facciano richiesta scritta al Presidente del Comitato di Sindacato.
Inoltre, al Comitato di Sindacato spetterà:
la collazione e formazione della Lista dei Consiglieri. La lista dei Consiglieri sarà così formata: 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara; 4 componenti designati dagli Azionisti dell’Area Territoriale Romagna; 2 componenti designati dal Comune di Modena, anche nell’interesse degli Azionisti Modena; 1 componente designato dal Comune di Padova; e 1 componente designato dal Comune di Trieste;
collazione e formazione della Lista dei Sindaci. La Lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere da parte della maggioranza e sarà determinata secondo le modalità seguenti: a) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente); b) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo);
la deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della Parte inadempiente; il socio principale al quale fosse contestato tale inadempimento non potrà partecipare alla discussione e non avrà diritto di voto nella relativa delibera;
deliberazioni in merito al coordinamento ed all’esecuzione dei piani di vendita delle Azioni nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione, anche in persona del Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del Comitato di Sindacato, ivi inclusa, tra l’altro, la facoltà di svolgere in nome e per conto delle Parti venditrici le procedure di selezione di consulenti, collocatori, società fiduciarie e provvedere alla loro individuazione, negoziare, sottoscrivere e se del caso modificare in nome e per conto delle parti venditrici i relativi contratti, impegni e mandati nonché darvi esecuzione.
3.2 Sindacato di Blocco
Le Parti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Patto a non Trasferire le Azioni apportate al Sindacato di Blocco (le "Azioni Bloccate"). Ai termini del Patto per "Trasferimento" ovvero "Trasferire" si indica il compimento di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, (ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni ovvero la costituzione in favore di terzi di diritti reali (pegno ed usufrutto) sulle Azioni nel caso in cui il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.
Le Parti si impegnano a mantenere iscritte nell’elenco istituito da Hera ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto di Hera (l’ "Elenco Speciale") le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi ai sensi del Patto. Le Parti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate.
Il Patto individua rispetto a ciascuna Parte il numero, di volta in volta, di Azioni Bloccate rispetto a tre periodi temporali di riferimento ovvero (a) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (I° Periodo); (b) dal 1° gennaio 2016 al giorno in cui sia stato attribuito il voto maggiorato di cui all’art. 6.4 dello Statuto di Hera ("Voto Maggiorato") ad Azioni Bloccate che rappresentino non meno del 45,1% del capitale sociale di HERA (II° Periodo); e (c) dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate sino alla scadenza del Patto (III° Periodo).
Le Parti, al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale di Hera, come modificato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2015 che ha eliminato l’indicazione della percentuale minima del 51% di capitale della società che deve essere di proprietà di soci pubblici, hanno convenuto che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore (i) al 45,1% del capitale sociale di Hera, dalla data di efficacia del Patto e sino al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato a Azioni Bloccate che rappresentino non meno di tale percentuale del capitale sociale; e (ii) al 35% del capitale sociale di Hera dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate e sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate non rispettasse le predette indefettibili condizioni sub (i) e (ii), le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Ove le predette condizioni sub (i) e (ii) non fossero state soddisfatte per l’inadempimento di una Parte troveranno comunque applicazione le previsioni relative all’inadempimento e alle penali.
Le Parti saranno libere di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici (Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o a altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero a Consorzi o a Società di capitale di cui Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale), inclusi le altre Parti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di capitale, anche in forma consortile, controllate da una Parte del Patto anche congiuntamente con altre parti del Patto, a condizione che la predetta società all’atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto. Le Parti saranno libere di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate. I Trasferimenti di Azioni Bloccate saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato di Sindacato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute.
Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso le Parti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni. A tal fine ciascuna Parte che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni, per un ammontare complessivo superiore a n. 300.000 Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato di Sindacato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell’incontro annuale e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri. L’incontro annuale sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascuna Parte di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, della medesima Parte, non soggette al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri parti del Patto che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco, fermo restando che il numero complessivo delle Azioni Bloccate in ciascuno dei periodi di riferimento sopra indicati non potrà essere modificato, salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti.
Ogni Parte ha il diritto di Trasferire, a qualsivoglia titolo, le Azioni di sua proprietà a qualsiasi società di capitale, anche in forma consortile, dallo stesso controllata anche congiuntamente con altre Parti, a condizione che la predetta società all’atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto. In tal caso, tutti i diritti e gli obblighi in capo alle Parti saranno posti in capo alla società cessionaria, fermo restando l’obbligo per la Parte del Patto che abbia effettuato tale cessione di riacquistare un numero di Azioni pari a quelle cedute, qualora la società (i) non sia più controllata da chi trasferisce, ovvero (ii) la società controllata sia sottoposta a procedure concorsuali di ogni tipo, ovvero (iii) in caso di fusione, scissione o di qualsiasi altra forma di trasformazione della società controllata.
Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Contratto, a non porre in essere, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite Società Controllate e/o Soggetti Collegati ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell’art. 109 del TUF, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i Trasferimenti, che comportino o possano comportare l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Hera (l’ "OPA"). La Parte inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all’insorgere dell’OPA e, ove possibile, beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa applicabile, esemplificativamente dovrà impegnarsi a cedere a parti non correlate le Azioni, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi della lettera e) dell’art. 49, comma 1) del Regolamento Emittenti e/o dovrà rinunciare all’attribuzione del Voto Maggiorato ai sensi e nei termini della normativa applicabile.
3.3 Organi del Patto
Gli organi del Patto oltre il Comitato di Sindacato sono il "Presidente" e il "Segretario".
Presidente
Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.
Segretario
Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà un Segretario, anche non facente parte del Comitato di Sindacato stesso, che, salvo revoca o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Patto. Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni del Comitato di Sindacato; b) conservare i verbali delle riunioni del Comitato di Sindacato; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Patto, a supporto delle attività del Comitato di Sindacato e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.
Natura del Patto e soggetti che esercitano il controllo sulla Società tramite il Patto
Tenuto conto di quanto indicato sopra indicato, si ritiene che il Patto abbia rilevanza ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a) e b) del TUF.
In considerazione della natura del Patto e in virtù delle disposizioni in esso previste, nessun soggetto è in grado di esercitare il controllo di Hera.
Penali
La Parte inadempiente a talune disposizioni del Patto, sarà tenuta al pagamento di una penale (a) in misura pari a euro 5.000.000 o (b) al minor valore da calcolarsi come segue: numero di Azioni detenute dalla Parte inadempiente al momento dell’inadempimento moltiplicato per 3 volte il valore dell’Azione risultante dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa del titolo nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di inadempimento. L’importo di cui al presente paragrafo, lettera (b), non potrà comunque essere inferiore a euro 3.000.000 e, pertanto, ove in applicazione del predetto calcolo risulti inferiore a tale importo, la penale sarà pari a euro 3.000.000. Resta salvo il diritto di ciascuna delle parti non inadempiente di agire per il risarcimento del maggior danno. La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera del Comitato del Sindacato assunta senza il voto della Parte inadempiente, dal Presidente del Comitato di Sindacato in nome e per conto delle Parti non inadempienti e verrà versata alle parti non inadempienti in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.
Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'OPA, il/i contraente/i inadempiente/i terrà/anno indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri, responsabilità e danni connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società ed i relativi obblighi di pagamento. Inoltre, in tale evenienza, l’importo della applicabile penale di cui al lettere (a) - (b) sarà applicato in misura duplicata, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata nel caso di violazione del divieto di Trasferimento delle Azioni Bloccate alla quale consegua la riduzione del numero complessivo delle Azioni Bloccate al di sotto del 45,1% del capitale sociale di Hera, nei periodi di riferimento indicati nel precedente paragrafo 3.2.
Ciascuna delle Parti non inadempiente potrà risolvere di diritto il Patto nei confronti della Parte inadempiente ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e con effetto retroattivo, e, ove necessario, richiedere al Collegio Arbitrale, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del Patto nei confronti della Parte inadempiente, restando comunque impregiudicata l’applicazione della disciplina delle penali per l’inadempimento.
Durata e modifiche del Patto
Il Patto ha decorrenza dal 1° luglio 2015 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2018. In previsione della scadenza del Patto, le parti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al Patto. A far tempo dalla data di efficacia del Patto ogni precedente patto parasociale in essere fra tutte le medesime Parti avente ad oggetto le Azioni e dalle stesse sottoscritto perde di efficacia.
Il Patto potrà essere modificato con l’accordo scritto delle Parti che detengano complessivamente almeno il 65% delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni del Patto.
Deposito del Patto
Il Patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 25 giugno 2015, deposito N. PRA/44177/2015/CBOAUTO.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.gruppohera.it
31 dicembre 2015
[HB.6.15.4]
Estratto del Patto di Consultazione ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 e degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a., Carimonte Holding s.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, aderenti al Patto di Consultazione di Hera s.p.a. del 21.02.2013 ("Patto"),
premesso che
il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998, contenente il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. n. 52 del 6.2.1996" ("Tuf");
nel corso dell’esercizio 2015, alcuni Soci aderenti al Patto di Consultazione hanno variato la propria partecipazione azionaria nel capitale sociale di Hera s.p.a.;
comunicano
ai sensi del Regolamento di attuazione del Tuf adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche, quanto segue:
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente ( "Hera"), con sede in Bologna, in viale Carlo Berti Pichat 2/4, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 122.529.224 azioni ordinarie della società Hera, pari all’8,225984% del capitale sociale della stessa, pari ad € 1.489.538.745,00, dalle Parti attualmente detenute o che verranno in seguito detenute in qualunque altra diversa misura;
3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:
I soggetti aderenti al Patto sono n° 5 azionisti di Hera, collettivamente denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", che detengono rispettivamente le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella:
soggetti aderenti al patto | numero di azioni ordinarie di hera conferite nel patto |
% rispetto al totale delle azioni conferite nel patto |
% del capitale sociale di hera |
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a. |
30.771.269 |
25,113412 |
2,065825 |
Carimonte Holding s.p.a. |
29.800.000 |
24,320729 |
2,000619 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena |
28.426.737 |
23,199965 |
1,908425 |
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
21.531.218 |
17,572312 |
1,445496 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola |
12.000.000 |
9,793582 |
0,805619 |
TOTALE |
122.529.224,00 |
100,00 |
8,225984 |
In virtù del Patto, nessuna delle Parti esercita il controllo di Hera.
4. Tipo di Patto tra quelli previsti dall’art. 122, comma 5, del Tuf.
Il Patto rientra fra i patti di preventiva consultazione di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), del Tuf ed ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti in ordine al voto da esprimere nelle assemblee straordinarie e in alcune assemblee ordinarie di Hera.
5. Organi del Patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento.
Le Parti convengono di istituire i seguenti organi con le seguenti funzioni e composizione:
Adunanza Consultiva
L'Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 8 (otto) giorni di calendario pri-ma della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di HERA S.P.A. che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:
i) Assemblea straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’Assemblea straordinaria;
ii) Assemblea ordinaria:
approvazione del bilancio di esercizio;
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
nomina dei membri del Collegio Sindacale;
nomina della società di revisione.
L'Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, ogni qualvolta una delle Parti intenda vendere o a qualunque titolo trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria nella Società. In tal caso, la Parte cedente ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto, a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta certificata, il Presidente, il quale provvederà a convocare l'Adunanza Consultiva entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
All'Adunanza Consultiva partecipano i rappresentanti, o loro delegati, di ciascun Socio di Minoranza.
L'Adunanza Consultiva è tempestivamente convocata dal Presidente ai sensi del punto 2.1.1): (i) ogniqualvolta sia convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di HERA S.P.A. portante all'ordine del giorno una o più delle materie di cui sopra; ovvero (ii) quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 (due) Soci di Minoranza; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i 15 (quindici) giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.
L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario. Delle riunioni dell’Adunanza Consultiva si redige processo verbale.
Presidente
Il Presidente del Patto è nominato nella prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della nomina. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Presidente.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal Patto;
ii) verifica la regolarità della partecipazione dei rappresentanti o dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;
iii) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;
iv) coordina il Segretario per l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
v) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del Patto.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.
Segretario
La prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza nominerà anche il Segretario, su proposta del Presidente. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Segretario. In caso assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte dalla persona indicata di volta in volta dal Presidente tra i rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.
Il Segretario rimane in carica per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:
i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;
ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;
iii) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
iv) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.
6. Durata e rinnovo del Patto.
Il Patto ha durata per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dal 21 febbraio 2013, e alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.
7. Clausole penali.
Il Patto non contiene clausole penali per la violazione degli impegni con il Patto stesso assunti.
8. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 21.02.2013.
9. Sito internet.
Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono riportate nel sito internet www.gruppohera.it.
31 dicembre 2015
[HB.10.16.1]
HERA S.p.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF") e dell’art. 127 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il giorno 10 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra il Comune di Trieste ed il Comune di Padova l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto, il quale è divenuto efficace dal 1 gennaio 2013, a seguito della efficacia della fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera S.p.A. (il "Sub Patto").
Il Sub Patto ha ad oggetto la costituzione di un sindacato di consultazione e voto strumentale all’attuazione di alcune disposizioni (i) del patto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari avente ad oggetto azioni ordinarie di Hera S.p.A., originariamente stipulato in data 21 dicembre 2011 e successivamente integrato e modificato, al quale il Comune di Trieste ed il Comune di Padova hanno aderito in data 10 dicembre 2012 ("Patto Hera"); e (ii) della convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2012 tra Hera S.p.A., il Comune di Trieste ed il Comune di Padova avente ad oggetto, principalmente, le modalità di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Acegas-APS S.p.A.. In data 3 maggio 2013, le azioni di Acegas-APS S.p.A. sono state revocate dalla quotazione a conclusione dell’offerta pubblica obbligatoria totalitaria di acquisto e di scambio promossa da Hera S.p.A. sulla totalità delle azioni Acegas-APS S.p.A.
Successivamente, a seguito dell’incremento del capitale sociale di Hera S.p.A. da Euro 1.342.876.078 agli attuali Euro 1.421.342.617, derivante dal perfezionamento dell’aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, offerto in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441 commi 1, 2 e 3 del codice civile, con conseguente emissione di numero 78.466.539 azioni ordinarie Hera S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, sono variate le percentuali delle azioni conferite, sia singolarmente che complessivamente, dei Comuni di Padova e Trieste, così come indicato nella tabella riportata di seguito.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto
Hera S.p.A. ("HERA") - con sede in Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale pari ad euro 1.421.342.617, iscritta al n. 04245520376 del Registro delle Imprese di Bologna ed al n. 363550 di REA.
Soggetti aderenti al Sub Patto
I partecipanti al Sub Patto sono i seguenti:
§ Comune di Trieste, con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia n. 4, partita IVA 00210240321;
§ Comune di Padova, con sede in Padova, Via del Municipio n. 1, partita IVA 00644060287.
Azioni o strumenti finanziari oggetto del Sub Patto
La seguente tabella indica gli aderenti al Sub Patto, il numero delle azioni HERA dagli stessi detenute, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale delle azioni apportate nonché rispetto al numero totale di azioni ordinarie HERA.
ADERENTI | AZIONI APPORTATE AL SUB PATTO |
% AZIONI APPORTATE AL SUB PATTO |
% CAPITALE SOCIALE |
Comune di Trieste | 71.833.706 |
50,1% |
5,054% |
Comune di Padova | 71.546.945 |
49,9% |
5,034% |
TOTALE | 143.380.651 |
100,0% |
10,088% |
Il Comune di Trieste ed il Comune di Padova sottopongono alla disciplina del Sub Patto tutte le azioni tempo per tempo da ciascuno di essi detenute che risulteranno apportate e vincolate al sindacato di voto di cui agli articoli 2 e 3 del Patto HERA di cui al successivo punto 5.
Soggetto che esercita il controllo sulla Società tramite il Sub Patto
Nessun soggetto che aderisce al Sub Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del TUF HERA.
Oggetto del Sub Patto
Il Sub Patto ha ad oggetto la designazione congiunta di un componente del Comitato Esecutivo di HERA, ai sensi del Patto HERA. A tal fine, i Comuni di Trieste e Padova si consulteranno tempestivamente in buona fede per individuare e concordare quale tra i due amministratori eletti nel Consiglio di Amministrazione di HERA su designazione dei due Comuni sia l’amministratore da designare per la nomina alla carica di componente del Comitato Esecutivo di HERA. La scelta verrà effettuata con criteri che tengano conto della professionalità e specifica esperienza dei candidati disponibili. I Comuni provvederanno ad effettuare ogni comunicazione conseguente a detta designazione congiunta.
Durata
Le disposizioni del Sub Patto inerenti alla designazione congiunta di un componente del Comitato Esecutivo di HERA avranno la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 1 gennaio 2013. In previsione della scadenza delle disposizioni del Sub Patto le parti si impegnano, secondo principi di buona fede, a fare quanto nelle loro possibilità, nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare una nuova convenzione nel rispetto dello spirito di cui al Sub Patto.
Deposito del Patto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.
Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna e presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Trieste in data 11 dicembre 2012 rispettivamente n. PRA/80425/2012/CBOAUTO e n. PRA/13400/2012/CTSAUTO.
24 gennaio 2014
[HB.13.14.1]
PATTO SCADUTO IN DATA 1° GENNAIO 2016
HERA S.p.A.
Ai sensi dell’art. 130 del regolamento approvato con delibera Consob del 19 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") si rende noto quanto segue.
In data 23 giugno 2015, con effetti decorrenti dal 1° luglio 2015, n. 118 azionisti pubblici di Hera S.p.A. ("Hera" o la "Società") hanno sottoscritto il "Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" (il "Patto") avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di voto e del trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute in Hera dagli aderenti.
Si rende noto altresì che in data 15 febbraio 2016 è pervenuta comunicazione indicante che l’azionista Comune di Russi ha conferito in Ravenna Holding S.p.A. l’intera partecipazione detenuta nella Società, rappresentata da n. 353.208 azioni Hera: in seguito a tale conferimento il Comune di Russi non è più aderente al Patto, e Ravenna Holding S.p.A., già aderente al Patto, è subentrata a quest’ultimo confermando integralmente gli impegni prima d’ora assunti quale aderente al Patto.
Pertanto, alla luce delle citate variazioni, con l’uscita del Comune di Russi si è ridotto a 117 in numero degli aderenti al Patto, non è variato il numero complessivo dei diritti di voto assoggettati a Sindacato di Voto (773.386.201) ed a Sindacato di Blocco (670.840.936 per il II° periodo e 575.362.115 per il III° periodo) e relative percentuali, mentre si è incrementato per Ravenna Holding il numero dei diritti di voto conferiti a sindacato di Voto (+ 353.208) ed a sindacato di Blocco (+ 279.410 per il II° periodo / + 224.227 per il III° periodo) per il corrispondente numero dei diritti di voto in precedenza conferiti dal Comune di Russi.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società, i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto, è Hera S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e Partita IVA n. 04245520376, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le parti del Patto
Le parti del Patto sono n. 117 azionisti pubblici di Hera S.p.A. indicati nella tabella riportata di seguito (le "Parti" o singolarmente la "Parte").
Tutte le azioni Hera di volta in volta detenute dalle Parti ("Azioni") sono vincolate al Sindacato di Voto (di cui infra). Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Voto tutte le azioni Hera o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle azioni Hera sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant, purché derivanti dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni Hera già vincolate al Sindacato di Voto, nonché qualunque altra azione ordinaria Hera che gli stessi dovessero, detenere, direttamente o indirettamente, al momento dell’esercizio del diritto di voto.
Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco (di cui infra) tutte le azioni Hera che a ciascuno di esse dovessero derivare dalle azioni Hera apportate al Sindacato di Blocco e/o dall’esercizio di diritti pertinenti alle medesime a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant, purché derivanti dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Blocco.
La seguente tabella indica gli aderenti attuali al Patto, il numero dei diritti di voto Hera conferiti (i "Diritti di Voto Conferiti") da ciascuno di essi:
al Sindacato di Voto, con l’indicazione della percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del 100% del capitale sociale di Hera e rispetto al numero totale dei Diritti di Voto Conferiti al Sindacato di Voto;
al Sindacato di Blocco nei restanti due periodi temporali di riferimento di cui al successivo punto 3.2, con l’indicazione per ciascun periodo della percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del 100% del capitale sociale di Hera e rispetto al numero totale dei Diritti di Voto Conferiti al Sindacato di Blocco;
Diritti di Voto Conferiti a Sindacato di Blocco |
|||||||||
Acquedotto Dragone Impianti | 3.913 |
0,00026% |
0,00051% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
Comune di Alfonsine | 872.254 |
0,05856% |
0,11278% |
603.402 |
0,04051% |
0,08995% |
402.379 |
0,02701% |
0,06993% |
Comune di Anzola dell'Emilia | 1.237.858 |
0,08310% |
0,16006% |
1.047.315 |
0,07031% |
0,15612% |
904.843 |
0,06075% |
0,15726% |
Comune di Argelato | 1.317.099 |
0,08842% |
0,17030% |
1.139.790 |
0,07652% |
0,16990% |
1.007.212 |
0,06762% |
0,17506% |
Comune di Bagnacavallo | 793.509 |
0,05327% |
0,10260% |
627.711 |
0,04214% |
0,09357% |
503.742 |
0,03382% |
0,08755% |
Comune di Bagnara di Romagna | 39.708 |
0,00267% |
0,00513% |
33.599 |
0,00226% |
0,00501% |
29.030 |
0,00195% |
0,00505% |
Comune di Baricella | 695.451 |
0,04669% |
0,08992% |
588.402 |
0,03950% |
0,08771% |
508.357 |
0,03413% |
0,08835% |
Comune di Bentivoglio | 783.774 |
0,05262% |
0,10134% |
663.128 |
0,04452% |
0,09885% |
572.919 |
0,03846% |
0,09958% |
Comune di Bologna | 144.951.776 |
9,73132% |
18,74248% |
125.741.574 |
8,44165% |
18,74387% |
111.377.970 |
7,47735% |
19,35789% |
Comune di Bondeno | 623.725 |
0,04187% |
0,08065% |
533.690 |
0,03583% |
0,07956% |
466.369 |
0,03131% |
0,08106% |
Comune di Borgo Tossignano | 590 |
0,00004% |
0,00008% |
501 |
0,00003% |
0,00007% |
432 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Brisighella | 1.510 |
0,00010% |
0,00020% |
1.279 |
0,00009% |
0,00019% |
1.104 |
0,00007% |
0,00019% |
Comune di Budrio | 725.461 |
0,04870% |
0,09380% |
629.318 |
0,04225% |
0,09381% |
557.430 |
0,03742% |
0,09688% |
Comune di Calderara di Reno | 2.219.498 |
0,14901% |
0,28698% |
1.877.850 |
0,12607% |
0,27992% |
1.622.396 |
0,10892% |
0,28198% |
Comune di Campogalliano | 2.700 |
0,00018% |
0,00035% |
1.762 |
0,00012% |
0,00026% |
1.059 |
0,00007% |
0,00018% |
Comune di Casalecchio di Reno | 1.301.490 |
0,08738% |
0,16828% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,14907% |
1.000.000 |
0,06713% |
0,17380% |
Comune di Casalfiumanese | 580 |
0,00004% |
0,00007% |
493 |
0,00003% |
0,00007% |
425 |
0,00003% |
0,00007% |
Comune di Casola Valsenio | 680 |
0,00005% |
0,00009% |
576 |
0,00004% |
0,00009% |
497 |
0,00003% |
0,00009% |
Comune di Castel Bolognese | 1.300 |
0,00009% |
0,00017% |
1.101 |
0,00007% |
0,00016% |
951 |
0,00006% |
0,00017% |
Comune di Castel Del Rio | 470 |
0,00003% |
0,00006% |
398 |
0,00003% |
0,00006% |
344 |
0,00002% |
0,00006% |
Comune di Castel Guelfo | 1.060 |
0,00007% |
0,00014% |
897 |
0,00006% |
0,00013% |
775 |
0,00005% |
0,00013% |
Comune di Castel Maggiore | 2.613.334 |
0,17545% |
0,33791% |
2.054.441 |
0,13792% |
0,30625% |
1.636.550 |
0,10987% |
0,28444% |
Comune di Castel San Pietro Terme | 27.488 |
0,00185% |
0,00355% |
23.259 |
0,00156% |
0,00347% |
20.096 |
0,00135% |
0,00349% |
Comune di Castelfranco Emilia | 5.993.127 |
0,40235% |
0,77492% |
5.466.136 |
0,36697% |
0,81482% |
4.522.185 |
0,30360% |
0,78597% |
Comune di Castello d'Argile | 6.050 |
0,00041% |
0,00078% |
3.946 |
0,00026% |
0,00059% |
2.372 |
0,00016% |
0,00041% |
Comune di Castiglione dei Pepoli | 1.394.220 |
0,09360% |
0,18027% |
1.136.158 |
0,07628% |
0,16936% |
943.202 |
0,06332% |
0,16393% |
Comune di Cervia | 3.799.917 |
0,25511% |
0,49133% |
2.906.609 |
0,19513% |
0,43328% |
2.238.673 |
0,15029% |
0,38909% |
Comune di Cesena | 21.076.074 |
1,41494% |
2,72517% |
19.511.213 |
1,30988% |
2,90847% |
16.708.216 |
1,12170% |
2,90395% |
Comune di Codigoro | 564.514 |
0,03790% |
0,07299% |
529.180 |
0,03553% |
0,07888% |
465.888 |
0,03128% |
0,08097% |
Comune di Conselice | 213.531 |
0,01434% |
0,02761% |
180.675 |
0,01213% |
0,02693% |
156.106 |
0,01048% |
0,02713% |
Comune di Copparo | 1.235.157 |
0,08292% |
0,15971% |
1.027.170 |
0,06896% |
0,15312% |
654.620 |
0,04395% |
0,11378% |
Comune di Cotignola | 396.754 |
0,02664% |
0,05130% |
313.856 |
0,02107% |
0,04679% |
251.871 |
0,01691% |
0,04378% |
Comune di Ferrara | 1.310.640 |
0,08799% |
0,16947% |
1.136.944 |
0,07633% |
0,16948% |
1.007.069 |
0,06761% |
0,17503% |
Comune di Fiorano Modenese | 1.549.577 |
0,10403% |
0,20036% |
1.413.318 |
0,09488% |
0,21068% |
1.169.251 |
0,07850% |
0,20322% |
Comune di Firenzuola | 940 |
0,00006% |
0,00012% |
796 |
0,00005% |
0,00012% |
687 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Fontanelice | 600 |
0,00004% |
0,00008% |
508 |
0,00003% |
0,00008% |
438 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Formigine | 3.535.871 |
0,23738% |
0,45719% |
3.215.831 |
0,21589% |
0,47937% |
2.660.487 |
0,17861% |
0,46240% |
Comune di Frassinoro | 273.895 |
0,01839% |
0,03542% |
198.822 |
0,01335% |
0,02964% |
164.488 |
0,01104% |
0,02859% |
Comune di Fusignano | 362.885 |
0,02436% |
0,04692% |
287.064 |
0,01927% |
0,04279% |
230.370 |
0,01547% |
0,04004% |
Comune di Gaggio Montano | 2.000 |
0,00013% |
0,00026% |
1.305 |
0,00009% |
0,00019% |
784 |
0,00005% |
0,00014% |
Comune di Galliera | 602.882 |
0,04047% |
0,07795% |
510.081 |
0,03424% |
0,07604% |
440.692 |
0,02959% |
0,07659% |
Comune di Gambettola | 1.154.427 |
0,07750% |
0,14927% |
500.717 |
0,03362% |
0,07464% |
443.519 |
0,02978% |
0,07709% |
Comune di Gatteo | 700.000 |
0,04699% |
0,09051% |
700.000 |
0,04699% |
0,10435% |
700.000 |
0,04699% |
0,12166% |
Comune di Granarolo dell'Emilia | 1.165.182 |
0,07822% |
0,15066% |
985.827 |
0,06618% |
0,14695% |
851.719 |
0,05718% |
0,14803% |
Comune di Grizzana Morandi | 1.388.763 |
0,09323% |
0,17957% |
1.242.882 |
0,08344% |
0,18527% |
1.100.906 |
0,07391% |
0,19134% |
Comune di Guiglia | 1.399 |
0,00009% |
0,00018% |
1.004 |
0,00007% |
0,00015% |
828 |
0,00006% |
0,00014% |
Comune di Imola | 71.480 |
0,00480% |
0,00924% |
60.483 |
0,00406% |
0,00902% |
52.258 |
0,00351% |
0,00908% |
Comune di Lama Mocogno | 917.267 |
0,06158% |
0,11860% |
665.875 |
0,04470% |
0,09926% |
550.884 |
0,03698% |
0,09575% |
Comune di Lizzano in Belvedere | 15.480 |
0,00104% |
0,00200% |
10.096 |
0,00068% |
0,00150% |
6.067 |
0,00041% |
0,00105% |
Comune di Loiano | 735.919 |
0,04941% |
0,09516% |
479.852 |
0,03221% |
0,07153% |
288.388 |
0,01936% |
0,05012% |
Comune di Longiano | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
134 |
0,00001% |
0,00002% |
107 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Lugo | 1.356.907 |
0,09110% |
0,17545% |
729.627 |
0,04898% |
0,10876% |
260.603 |
0,01750% |
0,04529% |
Comune di Malalbergo | 932.306 |
0,06259% |
0,12055% |
785.539 |
0,05274% |
0,11710% |
675.798 |
0,04537% |
0,11746% |
Comune di Maranello | 2.562.506 |
0,17203% |
0,33134% |
2.337.178 |
0,15691% |
0,34840% |
1.933.569 |
0,12981% |
0,33606% |
Comune di Marano sul Panaro | 353.688 |
0,02374% |
0,04573% |
256.751 |
0,01724% |
0,03827% |
212.412 |
0,01426% |
0,03692% |
Comune di Marradi | 630 |
0,00004% |
0,00008% |
534 |
0,00004% |
0,00008% |
461 |
0,00003% |
0,00008% |
Comune di Marzabotto | 3.123.916 |
0,20972% |
0,40393% |
2.369.724 |
0,15909% |
0,35325% |
1.805.807 |
0,12123% |
0,31386% |
Comune di Massa Lombarda | 201.537 |
0,01353% |
0,02606% |
170.527 |
0,01145% |
0,02542% |
147.338 |
0,00989% |
0,02561% |
Comune di Medicina | 2.070 |
0,00014% |
0,00027% |
1.753 |
0,00012% |
0,00026% |
1.514 |
0,00010% |
0,00026% |
Comune di Mesola | 109.111 |
0,00733% |
0,01411% |
73.469 |
0,00493% |
0,01095% |
46.817 |
0,00314% |
0,00814% |
Comune di Minerbio | 972.622 |
0,06530% |
0,12576% |
822.906 |
0,05525% |
0,12267% |
710.962 |
0,04773% |
0,12357% |
Comune di Misano Adriatico | 822.032 |
0,05519% |
0,10629% |
690.203 |
0,04634% |
0,10289% |
591.631 |
0,03972% |
0,10283% |
Comune di Modena | 97.107.948 |
6,51933% |
12,55620% |
82.828.913 |
5,56071% |
12,34703% |
68.525.125 |
4,60043% |
11,90991% |
Comune di Montefiore Conca | 35.892 |
0,00241% |
0,00464% |
16.188 |
0,00109% |
0,00241% |
14.066 |
0,00094% |
0,00244% |
Comune di Montefiorino | 157.960 |
0,01060% |
0,02042% |
127.410 |
0,00855% |
0,01899% |
105.408 |
0,00708% |
0,01832% |
Comune di Montegridolfo | 943 |
0,00006% |
0,00012% |
799 |
0,00005% |
0,00012% |
690 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Monterenzio | 33.044 |
0,00222% |
0,00427% |
14.903 |
0,00100% |
0,00222% |
12.950 |
0,00087% |
0,00225% |
Comune di Montiano | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
77 |
0,00001% |
0,00001% |
67 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Monzuno | 3.012.195 |
0,20222% |
0,38948% |
2.407.464 |
0,16162% |
0,35887% |
1.955.300 |
0,13127% |
0,33984% |
Comune di Mordano | 1.800 |
0,00012% |
0,00023% |
1.524 |
0,00010% |
0,00023% |
1.316 |
0,00009% |
0,00023% |
Comune di Ozzano Dell'Emilia | 1.378.687 |
0,09256% |
0,17827% |
1.378.687 |
0,09256% |
0,20552% |
1.378.687 |
0,09256% |
0,23962% |
Comune di Padova | 63.073.356 |
4,23442% |
8,15548% |
57.001.734 |
3,82680% |
8,49706% |
46.126.176 |
3,09668% |
8,01689% |
Comune di Palagano | 263.355 |
0,01768% |
0,03405% |
263.355 |
0,01768% |
0,03926% |
263.355 |
0,01768% |
0,04577% |
Comune di Palazzuolo sul Senio | 480 |
0,00003% |
0,00006% |
408 |
0,00003% |
0,00006% |
352 |
0,00002% |
0,00006% |
Comune di Pavullo nel Frignano | 3.266.750 |
0,21931% |
0,42240% |
2.371.420 |
0,15920% |
0,35350% |
1.961.898 |
0,13171% |
0,34098% |
Comune di Pianoro | 3.230.049 |
0,21685% |
0,41765% |
2.732.847 |
0,18347% |
0,40738% |
2.361.082 |
0,15851% |
0,41036% |
Comune di Pieve di Cento | 1.060.415 |
0,07119% |
0,13711% |
897.185 |
0,06023% |
0,13374% |
775.136 |
0,05204% |
0,13472% |
Comune di Poggio Torriana | 1.025 |
0,00007% |
0,00013% |
463 |
0,00003% |
0,00007% |
202 |
0,00001% |
0,00004% |
Comune di Polinago | 392.677 |
0,02636% |
0,05077% |
285.057 |
0,01914% |
0,04249% |
235.831 |
0,01583% |
0,04099% |
Comune di Portico-San Benedetto | 195.131 |
0,01310% |
0,02523% |
127.236 |
0,00854% |
0,01897% |
76.467 |
0,00513% |
0,01329% |
Comune di Portomaggiore | 205.764 |
0,01381% |
0,02661% |
176.812 |
0,01187% |
0,02636% |
155.161 |
0,01042% |
0,02697% |
Comune di Ravenna | 1.000 |
0,00007% |
0,00013% |
429 |
0,00003% |
0,00006% |
0 |
0,00000% |
0,00000% |
Comune di Riolo Terme | 980 |
0,00007% |
0,00013% |
831 |
0,00006% |
0,00012% |
717 |
0,00005% |
0,00012% |
Comune di Riolunato | 420 |
0,00003% |
0,00005% |
301 |
0,00002% |
0,00004% |
248 |
0,00002% |
0,00004% |
Comune di Roncofreddo | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
112 |
0,00001% |
0,00002% |
67 |
0,00000% |
0,00001% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comune di S. Giovanni in Persiceto | 5.160 |
0,00035% |
0,00067% |
3.367 |
0,00023% |
0,00050% |
2.023 |
0,00014% |
0,00035% |
Comune di Sala Bolognese | 919.309 |
0,06172% |
0,11887% |
777.800 |
0,05222% |
0,11594% |
671.991 |
0,04511% |
0,11679% |
Comune di San Benedetto V.D.S. | 2.140.457 |
0,14370% |
0,27676% |
1.547.403 |
0,10388% |
0,23067% |
1.103.970 |
0,07411% |
0,19187% |
Comune di San Cesario sul Panaro | 1.459.048 |
0,09795% |
0,18866% |
1.059.157 |
0,07111% |
0,15788% |
876.251 |
0,05883% |
0,15230% |
Comune di San Giorgio di Piano | 694.677 |
0,04664% |
0,08982% |
601.159 |
0,04036% |
0,08961% |
531.233 |
0,03566% |
0,09233% |
Comune di San Lazzaro di Savena | 2.772.010 |
0,18610% |
0,35843% |
2.345.313 |
0,15745% |
0,34961% |
2.026.266 |
0,13603% |
0,35217% |
Comune di San Mauro Pascoli | 1.339.084 |
0,08990% |
0,17315% |
1.059.286 |
0,07112% |
0,15790% |
850.077 |
0,05707% |
0,14775% |
Comune di San Pietro in Casale | 1.502.716 |
0,10088% |
0,19430% |
1.190.469 |
0,07992% |
0,17746% |
956.996 |
0,06425% |
0,16633% |
Comune di Santa Sofia | 782.945 |
0,05256% |
0,10124% |
627.851 |
0,04215% |
0,09359% |
511.886 |
0,03437% |
0,08897% |
Comune di Sant'Agata S. Santerno | 53.873 |
0,00362% |
0,00697% |
45.584 |
0,00306% |
0,00680% |
39.385 |
0,00264% |
0,00685% |
Comune di Santarcangelo di Rom. | 1.615.739 |
0,10847% |
0,20892% |
1.367.113 |
0,09178% |
0,20379% |
1.181.213 |
0,07930% |
0,20530% |
Comune di Sarsina | 289 |
0,00002% |
0,00004% |
190 |
0,00001% |
0,00003% |
114 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Sasso Marconi | 1.894.113 |
0,12716% |
0,24491% |
1.643.091 |
0,11031% |
0,24493% |
1.455.398 |
0,09771% |
0,25295% |
Comune di Sassuolo | 4.082.687 |
0,27409% |
0,52790% |
4.082.687 |
0,27409% |
0,60859% |
3.377.645 |
0,22676% |
0,58705% |
Comune di Savignano S. Rubicone | 1.534.018 |
0,10299% |
0,19835% |
1.381.676 |
0,09276% |
0,20596% |
1.108.797 |
0,07444% |
0,19271% |
Comune di Serramazzoni | 919.467 |
0,06173% |
0,11889% |
744.985 |
0,05001% |
0,11105% |
616.333 |
0,04138% |
0,10712% |
Comune di Sestola | 889.370 |
0,05971% |
0,11500% |
882.647 |
0,05926% |
0,13157% |
730.222 |
0,04902% |
0,12692% |
Comune di Sogliano al Rubicone | 170 |
0,00001% |
0,00002% |
134 |
0,00001% |
0,00002% |
107 |
0,00001% |
0,00002% |
Comune di Solarolo | 830 |
0,00006% |
0,00011% |
703 |
0,00005% |
0,00010% |
608 |
0,00004% |
0,00011% |
Comune di Trieste | 68.569.983 |
4,60344% |
8,86620% |
57.226.757 |
3,84191% |
8,53060% |
46.305.038 |
3,10868% |
8,04798% |
Comune di Udine | 44.134.948 |
2,96299% |
5,70672% |
35.300.033 |
2,36986% |
5,26206% |
28.694.103 |
1,92638% |
4,98714% |
Comune di Valsamoggia | 3.644.480 |
0,24467% |
0,47124% |
3.037.378 |
0,20391% |
0,45277% |
2.583.443 |
0,17344% |
0,44901% |
Comune di Vergato | 976.600 |
0,06556% |
0,12628% |
826.273 |
0,05547% |
0,12317% |
713.870 |
0,04793% |
0,12407% |
Comune di Verghereto | 154 |
0,00001% |
0,00002% |
70 |
0,00000% |
0,00001% |
64 |
0,00000% |
0,00001% |
Comune di Vigarano Mainarda | 128.747 |
0,00864% |
0,01665% |
97.865 |
0,00657% |
0,01459% |
74.772 |
0,00502% |
0,01300% |
Comune di Zola Predosa | 231.508 |
0,01554% |
0,02993% |
200.827 |
0,01348% |
0,02994% |
177.886 |
0,01194% |
0,03092% |
Con.Ami | 103.294.164 |
6,93464% |
13,35609% |
91.973.690 |
6,17464% |
13,71021% |
83.397.134 |
5,59886% |
14,49472% |
Holding Ferrara Servizi S.r.l. | 24.235.320 |
1,62704% |
3,13366% |
21.023.457 |
1,41141% |
3,13390% |
18.621.923 |
1,25018% |
3,23656% |
Ravenna Holding S.p.A. | 82.726.545 |
5,55383% |
10,69667% |
76.336.038 |
5,12481% |
11,37916% |
68.193.125 |
4,57813% |
11,85221% |
Rimini Holding S.p.A. | 24.085.208 |
1,61696% |
3,11425% |
20.893.240 |
1,40267% |
3,11448% |
18.506.580 |
1,24244% |
3,21651% |
Unione Dei Comuni del Frignano | 208.496 |
0,01400% |
0,02696% |
151.352 |
0,01016% |
0,02256% |
125.215 |
0,00841% |
0,02176% |
Unione Terre di Castelli | 8.002.601 |
0,53725% |
1,03475% |
6.484.007 |
0,43530% |
0,96655% |
5.364.279 |
0,36013% |
0,93233% |
TOTALE PATTO DI SINDACATO | 773.386.201 |
51,92119% |
100% |
670.840.936 |
45,03682% |
100% |
575.362.115 |
38,62686% |
100% |
Contenuto del Patto ed organi del Patto
3.1 Sindacato di Voto
Al fine di assumere le decisioni del Sindacato di Voto, le Parti hanno istituito un organo deliberativo del Sindacato di Voto (il "Comitato di Sindacato") composto come segue: 1 membro designato dal Comune di Bologna, al quale sono attribuiti 7 voti, 1 membro designato dagli azionisti minori dell’area di Bologna, al quale sono attribuiti 2 voti, 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A., al quale sono attribuiti 4 voti, 1 membro designato dal CON.AMI, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A., al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dal Comune di Cesena, al quale è attribuito 1 voto, 1 membro designato dagli azionisti Modena, al quale sono attribuiti 6 voti, 1 membro designato dal Comune di Padova al quale sono attribuiti 3 voti, 1 membro designato dal Comune di Trieste al quale sono attribuiti 3 voti ed 1 membro designato dal Comune di Udine al quale sono attribuiti 2 voti. Il numero di voti assegnato a ciascun socio principale, per il tramite del proprio membro del Comitato di Sindacato, è attribuito, per tutta la durata del Patto, sulla base di un voto per ogni 1% delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute nel III° Periodo (come infra definito), arrotondato per difetto qualora l’avanzo sia inferiore allo 0,50% ovvero per eccesso qualora l’avanzo sia stato pari o superiore allo 0,50% delle Azioni Bloccate. Il numero dei voti di competenza di ciascun socio principale viene verificato in apertura della prima riunione del Comitato di Sindacato e definitivamente accertato da parte del Presidente Comitato di Sindacato.
Il Comitato di Sindacato resta in carica sino alla scadenza del Patto.
Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato di Sindacato presenti a tale riunione, salvo per le decisioni per la quali il Patto prevede una diversa maggioranza.
Il Comitato di Sindacato si riunisce almeno un giorno prima:
(i) di ogni riunione dell’Assemblea che porti all’ordine del giorno una delle materie di seguito indicate:
1) liquidazione della Società;
2) fusione o scissione della Società;
3) modifica degli articoli 6 (Azioni e voto maggiorato) 7 (Partecipazione maggioritaria pubblica), 8 (Limiti al possesso azionario), 14 (Validità delle assemblee e diritto di veto), 17 (Nomina del Consiglio di Amministrazione), 21 (Validità delle deliberazioni), 23.4 (Esercizio dei poteri - materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.
Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato di Sindacato ed indicate nel presente Paragrafo (i). In caso di mancato raggiungimento nel Comitato di Sindacato di un voto favorevole sulla delibera da assumere ai sensi del presente Paragrafo (i), ciascuna Parte del Patto esprimerà nell’Assemblea voto contrario all’assunzione della delibera stessa.
(ii) di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che porti all’ordine del giorno:
la costituzione del Comitato Esecutivo di Hera, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste;
nei limiti di legge e di statuto la nomina (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sarà designato su indicazione degli Azionisti Area Territoriale Romagna; (ii) dell’Amministratore Delegato, che sarà designato – su indicazione degli Azionisti Bologna. Gli Azionisti Area Territoriale Romagna e gli Azionisti Bologna si consulteranno prima di procedere con le designazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato; (iii) del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato – nei limiti di legge e di statuto - fra uno dei componenti indicati dal Comune di Modena;
(iii) della scadenza del termine per la presentazione della Lista dei Consiglieri e della Lista dei Sindaci.
Il Comitato di Sindacato si riunisce: (i) almeno una volta l’anno entro la data dell’Assemblea di Hera convocata per approvare il bilancio di esercizio al fine di verificare eventuali piani di vendita delle Azioni Hera non soggette a Sindacato di Blocco previsti da ciascuna Parte; (ii) ogni qualvolta uno o più membri dello stesso ne facciano richiesta scritta al Presidente del Comitato di Sindacato.
Inoltre, al Comitato di Sindacato spetterà:
la collazione e formazione della Lista dei Consiglieri. La lista dei Consiglieri sarà così formata: 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara; 4 componenti designati dagli Azionisti dell’Area Territoriale Romagna; 2 componenti designati dal Comune di Modena, anche nell’interesse degli Azionisti Modena; 1 componente designato dal Comune di Padova; e 1 componente designato dal Comune di Trieste;
collazione e formazione della Lista dei Sindaci. La Lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere da parte della maggioranza e sarà determinata secondo le modalità seguenti: a) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell’interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente); b) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo);
la deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della Parte inadempiente; il socio principale al quale fosse contestato tale inadempimento non potrà partecipare alla discussione e non avrà diritto di voto nella relativa delibera;
deliberazioni in merito al coordinamento ed all’esecuzione dei piani di vendita delle Azioni nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione, anche in persona del Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del Comitato di Sindacato, ivi inclusa, tra l’altro, la facoltà di svolgere in nome e per conto delle Parti venditrici le procedure di selezione di consulenti, collocatori, società fiduciarie e provvedere alla loro individuazione, negoziare, sottoscrivere e se del caso modificare in nome e per conto delle parti venditrici i relativi contratti, impegni e mandati nonché darvi esecuzione.
3.2 Sindacato di Blocco
Le Parti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Patto a non Trasferire le Azioni apportate al Sindacato di Blocco (le "Azioni Bloccate"). Ai termini del Patto per "Trasferimento" ovvero "Trasferire" si indica il compimento di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, (ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni ovvero la costituzione in favore di terzi di diritti reali (pegno ed usufrutto) sulle Azioni nel caso in cui il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.
Le Parti si impegnano a mantenere iscritte nell’elenco istituito da Hera ai sensi dell’art. 6.4 dello Statuto di Hera (l’ "Elenco Speciale") le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi ai sensi del Patto. Le Parti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate.
Il Patto individua rispetto a ciascuna Parte il numero, di volta in volta, di Azioni Bloccate rispetto a tre periodi temporali di riferimento ovvero (a) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (I° Periodo); (b) dal 1° gennaio 2016 al giorno in cui sia stato attribuito il voto maggiorato di cui all’art. 6.4 dello Statuto di Hera ("Voto Maggiorato") ad Azioni Bloccate che rappresentino non meno del 45,1% del capitale sociale di HERA (II° Periodo); e (c) dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate sino alla scadenza del Patto (III° Periodo).
Le Parti, al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale di Hera, come modificato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2015 che ha eliminato l’indicazione della percentuale minima del 51% di capitale della società che deve essere di proprietà di soci pubblici, hanno convenuto che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore (i) al 45,1% del capitale sociale di Hera, dalla data di efficacia del Patto e sino al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato a Azioni Bloccate che rappresentino non meno di tale percentuale del capitale sociale; e (ii) al 35% del capitale sociale di Hera dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate e sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate non rispettasse le predette indefettibili condizioni sub (i) e (ii), le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Ove le predette condizioni sub (i) e (ii) non fossero state soddisfatte per l’inadempimento di una Parte troveranno comunque applicazione le previsioni relative all’inadempimento e alle penali.
Le Parti saranno libere di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici (Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o a altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero a Consorzi o a Società di capitale di cui Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale), inclusi le altre Parti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di capitale, anche in forma consortile, controllate da una Parte del Patto anche congiuntamente con altre parti del Patto, a condizione che la predetta società all’atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto. Le Parti saranno libere di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate. I Trasferimenti di Azioni Bloccate saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.
Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato di Sindacato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute.
Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso le Parti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni. A tal fine ciascuna Parte che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni, per un ammontare complessivo superiore a n. 300.000 Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato di Sindacato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell’incontro annuale e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri. L’incontro annuale sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascuna Parte di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, della medesima Parte, non soggette al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri parti del Patto che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco, fermo restando che il numero complessivo delle Azioni Bloccate in ciascuno dei periodi di riferimento sopra indicati non potrà essere modificato, salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti.
Ogni Parte ha il diritto di Trasferire, a qualsivoglia titolo, le Azioni di sua proprietà a qualsiasi società di capitale, anche in forma consortile, dallo stesso controllata anche congiuntamente con altre Parti, a condizione che la predetta società all’atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto. In tal caso, tutti i diritti e gli obblighi in capo alle Parti saranno posti in capo alla società cessionaria, fermo restando l’obbligo per la Parte del Patto che abbia effettuato tale cessione di riacquistare un numero di Azioni pari a quelle cedute, qualora la società (i) non sia più controllata da chi trasferisce, ovvero (ii) la società controllata sia sottoposta a procedure concorsuali di ogni tipo, ovvero (iii) in caso di fusione, scissione o di qualsiasi altra forma di trasformazione della società controllata.
Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Contratto, a non porre in essere, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite Società Controllate e/o Soggetti Collegati ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell’art. 109 del TUF, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i Trasferimenti, che comportino o possano comportare l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Hera (l’ "OPA"). La Parte inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all’insorgere dell’OPA e, ove possibile, beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa applicabile, esemplificativamente dovrà impegnarsi a cedere a parti non correlate le Azioni, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi della lettera e) dell’art. 49, comma 1) del Regolamento Emittenti e/o dovrà rinunciare all’attribuzione del Voto Maggiorato ai sensi e nei termini della normativa applicabile.
3.3 Organi del Patto
Gli organi del Patto oltre il Comitato di Sindacato sono il "Presidente" e il "Segretario".
Presidente
Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.
Segretario
Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà un Segretario, anche non facente parte del Comitato di Sindacato stesso, che, salvo revoca o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Patto. Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni del Comitato di Sindacato; b) conservare i verbali delle riunioni del Comitato di Sindacato; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Patto, a supporto delle attività del Comitato di Sindacato e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.
Natura del Patto e soggetti che esercitano il controllo sulla Società tramite il Patto
Tenuto conto di quanto indicato sopra indicato, si ritiene che il Patto abbia rilevanza ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a) e b) del TUF.
In considerazione della natura del Patto e in virtù delle disposizioni in esso previste, nessun soggetto è in grado di esercitare il controllo di Hera.
Penali
La Parte inadempiente a talune disposizioni del Patto, sarà tenuta al pagamento di una penale (a) in misura pari a euro 5.000.000 o (b) al minor valore da calcolarsi come segue: numero di Azioni detenute dalla Parte inadempiente al momento dell’inadempimento moltiplicato per 3 volte il valore dell’Azione risultante dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa del titolo nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di inadempimento. L’importo di cui al presente paragrafo, lettera (b), non potrà comunque essere inferiore a euro 3.000.000 e, pertanto, ove in applicazione del predetto calcolo risulti inferiore a tale importo, la penale sarà pari a euro 3.000.000. Resta salvo il diritto di ciascuna delle parti non inadempiente di agire per il risarcimento del maggior danno. La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera del Comitato del Sindacato assunta senza il voto della Parte inadempiente, dal Presidente del Comitato di Sindacato in nome e per conto delle Parti non inadempienti e verrà versata alle parti non inadempienti in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.
Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'OPA, il/i contraente/i inadempiente/i terrà/anno indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri, responsabilità e danni connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società ed i relativi obblighi di pagamento. Inoltre, in tale evenienza, l’importo della applicabile penale di cui al lettere (a) - (b) sarà applicato in misura duplicata, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata nel caso di violazione del divieto di Trasferimento delle Azioni Bloccate alla quale consegua la riduzione del numero complessivo delle Azioni Bloccate al di sotto del 45,1% del capitale sociale di Hera, nei periodi di riferimento indicati nel precedente paragrafo 3.2.
Ciascuna delle Parti non inadempiente potrà risolvere di diritto il Patto nei confronti della Parte inadempiente ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e con effetto retroattivo, e, ove necessario, richiedere al Collegio Arbitrale, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del Patto nei confronti della Parte inadempiente, restando comunque impregiudicata l’applicazione della disciplina delle penali per l’inadempimento.
Durata e modifiche del Patto
Il Patto ha decorrenza dal 1° luglio 2015 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2018. In previsione della scadenza del Patto, le parti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al Patto. A far tempo dalla data di efficacia del Patto ogni precedente patto parasociale in essere fra tutte le medesime Parti avente ad oggetto le Azioni e dalle stesse sottoscritto perde di efficacia.
Il Patto potrà essere modificato con l’accordo scritto delle Parti che detengano complessivamente almeno il 65% delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni del Patto.
Deposito del Patto
Il Patto è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 25 giugno 2015, deposito N. PRA/44177/2015/CBOAUTO.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet www.gruppohera.it
19 febbraio 2016
[HB.6.16.1]
Estratto del Patto di Consultazione ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 e degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a., Carimonte Holding s.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, aderenti al Patto di Consultazione di Hera s.p.a. del 21.02.2013 ("Patto"),
premesso che
in data 21 febbraio 2013, hanno sottoscritto il Patto di Consultazione di Hera s.p.a. ("Patto");
in data 22 febbraio 2016, hanno rinnovato il Patto;
il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998, contenente il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. n. 52 del 6.2.1996" ("Tuf");
comunicano
le informazioni essenziali relative al Patto, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento di attuazione del Tuf adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Hera s.p.a. Holding Energia Risorse Ambiente ( "Hera"), con sede in Bologna, in viale Carlo Berti Pichat 2/4, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 122.529.224 azioni ordinarie della società Hera, pari all’8,225984% del capitale sociale della stessa, pari ad € 1.489.538.745,00, dalle Parti attualmente detenute o che verranno in seguito detenute in qualunque altra diversa misura;
3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:
I soggetti aderenti al Patto sono n° 5 azionisti di Hera, collettivamente denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", che detengono rispettivamente le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella:
soggetti aderenti al patto | numero di azioni ordinarie di hera conferite nel patto |
% rispetto al totale delle azioni conferite nel patto |
% del capitale sociale di hera |
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a. |
30.771.269 |
25,113412 |
2,065825 |
Carimonte Holding s.p.a. |
29.800.000 |
24,320729 |
2,000619 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena |
28.426.737 |
23,199965 |
1,908425 |
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
21.531.218 |
17,572312 |
1,445496 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola |
12.000.000 |
9,793582 |
0,805619 |
TOTALE |
122.529.224,00 |
100,00 |
8,225984 |
In virtù del Patto, nessuna delle Parti esercita il controllo di Hera.
-
4. Tipo di Patto tra quelli previsti dall’art. 122, comma 5, del Tuf.
Il Patto rientra fra i patti di preventiva consultazione di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), del Tuf ed ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti in ordine al voto da esprimere nelle assemblee straordinarie e in alcune assemblee ordinarie di Hera.
5. Organi del Patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento.
Le Parti convengono di istituire i seguenti organi con le seguenti funzioni e composizione:
Adunanza Consultiva
L'Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 8 (otto) giorni di calendario pri-ma della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di Hera che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:
i) Assemblea straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’Assemblea straordinaria;
ii) Assemblea ordinaria:
-
approvazione del bilancio di esercizio;
-
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
-
nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- nomina della società di revisione.
Ogni qualvolta una delle Parti intenda vendere o a qualunque titolo trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria nella Società, la Parte cedente ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto il Presidente.
All'Adunanza Consultiva partecipano i rappresentanti, o loro delegati, di ciascun Socio di Minoranza.
L'Adunanza Consultiva è tempestivamente convocata dal Presidente ai sensi del punto 2.1.1): (i) ogniqualvolta sia convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di Hera portante all'ordine del giorno una o più delle materie di cui sopra; ovvero (ii) quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 (due) Soci di Minoranza; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i 15 (quindici) giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.
L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario. Delle riunioni dell’Adunanza Consultiva si redige processo verbale.
Presidente
Il Presidente del Patto è nominato nella prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della nomina. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Presidente.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal Patto;
ii) verifica la regolarità della partecipazione dei rappresentanti o dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;
iii) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;
iv) coordina il Segretario per l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
v) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del Patto.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.
Segretario
La prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza nominerà anche il Segretario, su proposta del Presidente. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Segretario. In caso assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte dalla persona indicata di volta in volta dal Presidente tra i rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.
Il Segretario rimane in carica per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:
i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;
ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;
iii) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
iv) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.
6. Durata e rinnovo del Patto.
Il Patto ha durata per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dal 22 febbraio 2016, e alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.
7. Clausole penali.
Il Patto non contiene clausole penali per la violazione degli impegni con il Patto stesso assunti.
8. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 22 febbraio 2016.
9. Sito internet.
Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono riportate nel sito internet www.gruppohera.it.
24 febbraio 2016
[HB.10.16.2]
Estratto del Patto di Consultazione
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998
e degli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento di cui
alla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a., Carimonte Holding s.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, aderenti al Patto di Consultazione di Hera s.p.a. del 22.02.2016 ("Patto"),
premesso che
il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998, contenente il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. n. 52 del 6.2.1996" ("Tuf");
nel corso dell’esercizio 2016, alcuni Soci aderenti al Patto di Consultazione hanno variato la propria partecipazione azionaria nel capitale sociale di Hera s.p.a.;
comunicano
ai sensi del Regolamento di attuazione del Tuf adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche, quanto segue:
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente ( "Hera"), con sede in Bologna, in viale Carlo Berti Pichat 2/4, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 123.429.224 azioni ordinarie della società Hera, pari all’8,286406% del capitale sociale della stessa, pari ad € 1.489.538.745,00, dalle Parti attualmente detenute o che verranno in seguito detenute in qualunque altra diversa misura;
3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:
I soggetti aderenti al Patto sono n° 5 azionisti di Hera, collettivamente denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", che detengono rispettivamente le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella:
soggetti aderenti al patto | numero di azioni ordinarie di hera conferite nel patto |
% rispetto al totale delle azioni conferite nel patto |
% del capitale sociale di hera |
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a. |
30.771.269 |
24,930294 |
2,065825 |
Carimonte Holding s.p.a. |
30.700.000 |
24,872554 |
2,061041 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena |
28.426.737 |
23,030799 |
1,908425 |
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
21.531.218 |
17,444182 |
1,445496 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola |
12.000.000 |
9,722171 |
0,805619 |
TOTALE |
123.429.224 |
100,00 |
8,286406 |
In virtù del Patto, nessuna delle Parti esercita il controllo di Hera.
4. Tipo di Patto tra quelli previsti dall’art. 122, comma 5, del Tuf.
Il Patto rientra fra i patti di preventiva consultazione di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), del Tuf ed ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti in ordine al voto da esprimere nelle assemblee straordinarie e in alcune assemblee ordinarie di Hera.
5. Organi del Patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento.
Le Parti convengono di istituire i seguenti organi con le seguenti funzioni e composizione:
Adunanza Consultiva
L'Adunanza Consultiva si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di Hera che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:
i) Assemblea straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’Assemblea straordinaria;
ii) Assemblea ordinaria:
approvazione del bilancio di esercizio;
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
nomina dei membri del Collegio Sindacale;
nomina della società di revisione.
Ogni qualvolta una delle Parti intenda vendere o a qualunque titolo trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione azionaria nella Società, la Parte cedente ha l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto il Presidente.
All'Adunanza Consultiva partecipano i rappresentanti, o loro delegati, di ciascun Socio di Minoranza.
L'Adunanza Consultiva è tempestivamente convocata dal Presidente ai sensi del punto 2.1.1): (i) ogniqualvolta sia convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di Hera portante all'ordine del giorno una o più delle materie di cui sopra; ovvero (ii) quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 (due) Soci di Minoranza; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i 15 (quindici) giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.
L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario. Delle riunioni dell’Adunanza Consultiva si redige processo verbale.
Presidente
Il Presidente del Patto è nominato nella prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della nomina. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Presidente.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal Patto;
ii) verifica la regolarità della partecipazione dei rappresentanti o dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;
iii) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;
iv) coordina il Segretario per l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
v) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del Patto.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.
Segretario
La prima Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza nominerà anche il Segretario, su proposta del Presidente. Con la stessa maggioranza, l’Adunanza Consultiva dei Soci di Minoranza potrà procedere alla revoca del Segretario. In caso assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte dalla persona indicata di volta in volta dal Presidente tra i rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.
Il Segretario rimane in carica per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:
i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;
ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;
iii) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;
iv) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.
6. Durata e rinnovo del Patto.
Il Patto ha durata per un periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dal 22 febbraio 2016, e alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.
7. Clausole penali.
Il Patto non contiene clausole penali per la violazione degli impegni con il Patto stesso assunti.
8. Deposito del Patto presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna in data 22 febbraio 2016.
9. Sito internet.
Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono riportate nel sito internet www.gruppohera.it.
31 dicembre 2016
[HB.10.17.1]
* * *
Le Parti comunicano di aver sciolto consensualmente e anticipatamente il Patto, a far data dal 28 marzo 2017. Da tale data, il Patto si intende privo di efficacia fra le Parti le quali sono, pertanto, definitivamente e irrevocabilmente liberate da tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dal Patto.
29 marzo 2017
[HB.10.17.2]