Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A. 

1. In data 22 dicembre 2004 è stato stipulato un patto di sindacato dell'esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 lett. b), del Testo Unico (il "Patto"), avente ad oggetto complessivamente n. 176.161.114 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le "Azioni Sindacate") di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società"), con sede in Ravenna. Il Patto resterà in vigore per una durata di tre anni.

Le Azioni Sindacate sono possedute dagli aderenti al Patto Coop Adriatica S.c.a r.l. ("Coop Adriatica") e Unicoop Tirreno S.c.ar.l. ("Unicoop Tirreno"; ciascuna parte è anche indicata come la "Parte" e congiuntamente all'altra parte come le "Parti") nelle quantità descritte nella successiva tabella.

Azionista Numero azioni Percentuale delle
azioni conferite 
rispetto al numero
totale delle azioni
conferite
Percentuale delle
azioni conferite 
rispetto al capitale
sociale
Coop
Adriatica
132.591.402 75,3% 48,622%

Unicoop
Tirreno

43.569.712 24,7% 15,977%
Totale 176.161.114 100% 64,599%


Coop Adriatica eserciterà su IGD una influenza dominante sulla Società ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

2. Lo scopo del Patto è di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, con l'obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

3. Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a quindici e che, nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione prima dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società sul MTA (la "Quotazione"), 8 consiglieri di amministrazione siano espressione di Coop Adriatica e 7 consiglieri di Unicoop Tirreno. Al contrario, nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivamente alla Quotazione, con conseguente applicazione del meccanismo del voto di lista, il Patto prevede l'impegno delle Parti a proporre e votare una lista di 15 nominativi individuati secondo il seguente ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall'ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall'undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto.

Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie, siano presentate una o più liste di minoranza, a queste vengano complessivamente assegnati almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione e che, nel caso in cui non sia presentata alcuna lista di minoranza, risultino eletti i tre candidati di gradimento comune delle Parti ovvero, qualora non si raggiunga l'accordo sulla individuazione dei tre candidati di gradimento comune, due amministratori espressione di Coop Adriatica e uno di Unicoop Tirreno.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato - cui attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e che il Vice Presidente sia nominato tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, il Patto prevede che la facoltà di designazione dei nuovi amministratori da cooptare spetti alla Parte che abbia designato l'amministratore cessato o da sostituire.

Nell'organo di gestione delle società controllate le Parti si impegnano ad assicurare il medesimo rapporto previsto per IGD tra consiglieri espressione di Coop Adriatica e consiglieri espressione di Unicoop Tirreno. Con riguardo ai componenti il Consiglio di Amministrazione di Gescom S.r.l., pertanto, è previsto che Coop Adriatica ne designi tre e Unicoop Tirreno due.

4. Il Patto prevede che del Collegio Sindacale, da eleggersi mediante il meccanismo del voto di lista, facciano parte due sindaci effettivi e un sindaco supplente, espressione della lista di maggioranza presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, e un sindaco effettivo e un sindaco supplente, espressione della lista di minoranza. Con riferimento ai sindaci espressione della lista di maggioranza, il Patto precisa che un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente siano designati da Coop Adriatica e che un sindaco effettivo sia designato da Unicoop Tirreno.

5. Il Patto prevede che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano assunte con un quorum deliberativo non inferiore al 50% del capitale sociale, in prima convocazione e nelle successive. Le Parti pertanto si obbligano a consultarsi preventivamente e a sindacare l'esercizio del diritto di voto.

6. E' previsto che per tutta la durata del Patto ciascuna Parte non possa trasferire, alienare e/o comunque disporre ovvero incrementare a qualunque titolo la propria partecipazione in IGD, senza aver ottenuto il preventivo consenso dell'altra Parte. Nel caso in cui una delle Parti violi uno dei predetti obblighi sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte una penale pari al controvalore corrisposto o percepito in violazione di quanto sopra. In aggiunta, nel caso in cui fossero compiuti da una delle Parti o da soggetti terzi in accordo con essa, atti o negozi, che determinino l'insorgenza di obblighi di promuovere un'offerta pubblica obbligatoria, non preventivamente concordati per iscritto con l'altra Parte, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6, nel caso in cui una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento, anche a titolo gratuito, di parte o tutte le proprie azioni in IGD (le "Azioni") ovvero di diritti di opzione o di eventuali altri diritti attinenti alle Azioni, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all'altra Parte l'inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui la Parte Offerente intenda trasferire - dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente punto 6 - le Azioni, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni oggetto della trattativa all'altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l'"Offerta di Prelazione"), contenente l'indicazione del numero delle Azioni, l'identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l'Offerta di Prelazione, l'altra parte, che disporrà avrà del termine di 30 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l'Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l'altra Parte accetti l'Offerta di Prelazione, la stessa sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni indicato nell'Offerta di Prelazione. Al contrario, nel caso in cui l'altra Parte non accetti l'Offerta di Prelazione, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni alle condizioni indicate nell'Offerta di Prelazione entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell'Offerta di Prelazione dall'altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra indicato.

Tali previsioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del codice civile ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell'altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni trasferite in caso di cambiamento dell'assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell'altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

8. Il Patto prevede una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto il Patto.

9. Le Parti si impegnano a effettuare le comunicazioni e gli adempimenti previsti ai sensi di legge e di regolamento. Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna in data 17 febbraio 2005.

19 febbraio 2005

[IR.1.05.1]


IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

PREMESSO CHE

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n° 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

 

 

Soggetto aderente al Patto: Nr° Azioni Ordinarie di IGD conferite al Patto: % rispetto al totale delle azioni conferite: % del Capitale Sociale di IGD:
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 5.662.057 51,38% 2,006%
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna 4.233.739 38,42% 1,500%
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 1.125.000 10,21% 0,399%
TOTALE 11.020.796 100% 3,30%

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..   

 

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L'Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calen-dario

prima della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell'assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

- approvazione del bilancio di esercizio;

- designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;

- designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All'Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L'Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all'1% del capitale sociale; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L'Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli ade-renti

del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l'Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell'assunzione dell'incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purchè non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell'Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell'adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna

nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

4 giugno 2005

[IR.2.05.1]


Estratto del patto di consultazione
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998
e degli artt. 129 e 130 del regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n° 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha ceduto parte del proprio pacchetto apportato al Patto pari a 566.205 azioni ordinarie di I.G.D.. Pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 10.454.591 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,704% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n° 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Soggetto aderente al Patto:

N° Azioni Ordinarie di IGD conferite al Patto:

% rispetto al totale delle azioni conferite:

% del Capitale Sociale di IGD:

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

5.095.852

48,74%

1,805%

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

4.233.739

40,50%

1,500%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

1.125.000

10,76%

0,399%

TOTALE

10.454.591

100%

3,704%

 

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L’Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
  • designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all’1% del capitale sociale; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purchè non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

Marco Zanchi- Presidente del Patto di Consultazione
Giovanni Bertelli - Segretario del Patto di Consultazione

25 novembre 2006

[IR.2.06.1]


Estratto del patto di consultazione
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998
e degli artt. 129 e 130 del regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n° 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha ceduto parte del proprio pacchetto apportato al Patto pari a 816.205 azioni ordinarie di I.G.D.. Pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 10.204.591 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,615% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n° 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Soggetto aderente al Patto:

N° Azioni Ordinarie di IGD conferite al Patto:

% rispetto al totale delle azioni conferite:

% del Capitale Sociale di IGD:

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.845.852

47,49%

1,717%

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

4.233.739

41,49%

1,500%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

1.125.000

11,02%

0,399%

TOTALE

10.204.591

100%

3,615%

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L’Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
  • designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all’1% del capitale sociale; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purchè non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

Marco Zanchi - Presidente del Patto di Consultazione

Giovanni Bertelli - Segretario del Patto di Consultazione

21 dicembre 2006

[IR.2.06.2]


Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n° 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, sono state cedute azioni ordinarie di I.G.D. apportate al Patto da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola in data 16 novembre 2006 pari a 566.205 azioni ordinarie ed in data 14 dicembre 2006 pari a 250.000 azioni ordinarie; in seguito, in data 22 dicembre 2006, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha ceduto 200.000 azioni ordinarie. Pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 10.004.591 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,545% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n° 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Soggetto aderente al Patto:

N° Azioni Ordinarie di IGD conferite al Patto:

% rispetto al totale delle azioni conferite:

% del Capitale Sociale di IGD:

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.845.852

48,436%

1,717%

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

4.233.739

42,318%

1,500%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

925.000

9,246%

0,328%

TOTALE

10.004.591

100%

3,545%

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L’Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
  • designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all’1% del capitale sociale; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

Marco Zanchi - Presidente del Patto di Consultazione

Giovanni Bertelli - Segretario del Patto di Consultazione

5 gennaio 2007

[IR.2.07.1]


 Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n° 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì hanno parzialmente ceduto le proprie partecipazioni, pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 9.724.591 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,445% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n° 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Soggetto aderente al Patto:

N° Azioni Ordinarie di IGD conferite al Patto:

% rispetto al totale delle azioni conferite:

% del Capitale Sociale di IGD:

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.565.852

46,952%

1,618%

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

4.233.739

43,536%

1,500%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

925.000

9,512%

0,328%

TOTALE

9.724.591

100%

3,446%

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L’Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
  • designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all’1% del capitale sociale; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

Marco Zanchi - Presidente del Patto di Consultazione
Giovanni Bertelli  - Segretario del Patto di Consultazione

26 gennaio 2007

[IR.2.07.2]


 Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n° 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, sono state cedute azioni ordinarie di I.G.D. apportate al Patto da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e per ultima di Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna la cui ultima cessione è stata pari a 385.500 azioni ordinarie. Pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n° 9.124.091 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,233% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n° 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte o socio di minoranza

Nr° Azioni Ordinarie IGD

% del Patto di Consultazione

% del Capitale Sociale di IGD

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.565.852

50,042%

1,618%

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

3.633.239

39,820%

1,287%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

925.000

10,138%

0,328%

TOTALE

9.124.091

100,000%

3,233%



In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L'Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell'assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

- approvazione del bilancio di esercizio;

- designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;

- designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All'Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L'Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all'1% del capitale sociale; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L'Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l'Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell'assunzione dell'incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell'Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell'adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

24 Aprile 2007

[IR.2.07.3]


IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.  


Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n. 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, sono state cedute azioni ordinarie di I.G.D. apportate al Patto da parte di tutti e tre i soggetti aderenti. L’ultima cessione avvenuta è stata effettuata da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per n. 200.000 azioni ordinarie I.G.D.. Pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n. 8.924.091 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,162% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n. 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte o socio di minoranza

N. Azioni Ordinarie IGD

% del Patto di Consultazione

% del Capitale Sociale di IGD

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.365.852

48,922%

1,547%

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

3.633.239

40,713%

1,287%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

925.000

10,365%

0,328%

TOTALE

8.924.091

100,000%

3,162%

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L’Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
  • designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all’1% del capitale sociale; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

30 agosto 2007

[IR.2.07.4]


 IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.  
 

1. "In data 22 dicembre 2004 Coop Adriatica S.c.ar.l. ("Coop Adriatica") e Unicoop Tirreno Società Cooperativa" ("Unicoop Tirreno"; ciascuna parte è anche indicata come la "Parte" e congiuntamente all’altra parte come le "Parti") hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. b), D.Lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto complessivamente n. 176.161.114 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società"), con sede in Ravenna. Il Patto ha durata di tre anni.

"Rispettivamente in data 12 maggio 2006 e in data 6 giugno 2006, i Consigli di Amministrazione di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno deliberato la cessione di parte delle azioni possedute nel capitale sociale di IGD, subordinatamente all’assenso l’una dell’altra nel rispetto delle condizioni inserite nel Patto, per un valore complessivo pari al 2%."

"A seguito dell’incarico conferito per il collocamento delle azioni, l’operazione si è conclusa in data 8 giugno 2006, e le azioni oggetto del Patto sono ora possedute dalle Parti nelle quantità descritte nella successiva tabella".

Azionista

Numero azioni

Percentuale delle azioni conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite

Percentuale delle azioni conferite
rispetto al capitale sociale

Coop Adriatica

128.329.438

75,26%

45,467%

Unicoop Tirreno

42.186.691

24,74%

14,947%

Totale

170.516.129

100%

60,414%

 

Coop Adriatica eserciterà su IGD una influenza dominante sulla Società ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico.

2. Lo scopo del Patto è di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

3. Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a quindici e che, nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione prima dell’ammissione a quotazione delle azioni della Società sul MTA (la "Quotazione"), 8 consiglieri di amministrazione siano espressione di Coop Adriatica e 7 consiglieri di Unicoop Tirreno. Al contrario, nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivamente alla Quotazione, con conseguente applicazione del meccanismo del voto di lista, il Patto prevede l’impegno delle Parti a proporre e votare una lista di 15 nominativi individuati secondo il seguente ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto.

Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie, siano presentate una o più liste di minoranza, a queste vengano complessivamente assegnati almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione e che, nel caso in cui non sia presentata alcuna lista di minoranza, risultino eletti i tre candidati di gradimento comune delle Parti ovvero, qualora non si raggiunga l’accordo sulla individuazione dei tre candidati di gradimento comune, due amministratori espressione di Coop Adriatica e uno di Unicoop Tirreno.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato - cui attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e che il Vice Presidente sia nominato tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, il Patto prevede che la facoltà di designazione dei nuovi amministratori da cooptare spetti alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Nell’organo di gestione delle società controllate le Parti si impegnano ad assicurare il medesimo rapporto previsto per IGD tra consiglieri espressione di Coop Adriatica e consiglieri espressione di Unicoop Tirreno. Con riguardo ai componenti il Consiglio di Amministrazione di Gescom S.r.l., pertanto, è previsto che Coop Adriatica ne designi tre e Unicoop Tirreno due.

4. Il Patto prevede che del Collegio Sindacale, da eleggersi mediante il meccanismo del voto di lista, facciano parte due sindaci effettivi e un sindaco supplente, espressione della lista di maggioranza presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, e un sindaco effettivo e un sindaco supplente, espressione della lista di minoranza. Con riferimento ai sindaci espressione della lista di maggioranza, il Patto precisa che un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente siano designati da Coop Adriatica e che un sindaco effettivo sia designato da Unicoop Tirreno.

5. Il Patto prevede che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano assunte con un quorum deliberativo non inferiore al 50% del capitale sociale, in prima convocazione e nelle successive. Le Parti pertanto si obbligano a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto.

6. E’ previsto che per tutta la durata del Patto ciascuna Parte non possa trasferire, alienare e/o comunque disporre ovvero incrementare a qualunque titolo la propria partecipazione in IGD, senza aver ottenuto il preventivo consenso dell’altra Parte. Nel caso in cui una delle Parti violi uno dei predetti obblighi sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore corrisposto o percepito in violazione di quanto sopra. In aggiunta, nel caso in cui fossero compiuti da una delle Parti o da soggetti terzi in accordo con essa, atti o negozi, che determinino l’insorgenza di obblighi di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, non preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6, nel caso in cui una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento, anche a titolo gratuito, di parte o tutte le proprie azioni in IGD (le "Azioni") ovvero di diritti di opzione o di eventuali altri diritti attinenti alle Azioni, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui la Parte Offerente intenda trasferire – dopo aver ottenuto l’autorizzazione di cui al precedente punto 6 - le Azioni, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’"Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni verrebbero cedute o comunque trasferite. Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra parte, che disporrà avrà del termine di 30 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, la stessa sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni indicato nell’Offerta di Prelazione. Al contrario, nel caso in cui l’altra Parte non accetti l’Offerta di Prelazione, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra indicato.

Tali previsioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del codice civile ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

8. Il Patto prevede una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto il Patto.

9. Le Parti si impegnano a effettuare le comunicazioni e gli adempimenti previsti ai sensi di legge e di regolamento. Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna in data 17 febbraio 2005

13 giugno 2006

[IR.1.06.1]

PATTO VENUTO A SCADENZA NATURALE IL 22 DICEMBRE 2007 E NON RINNOVATO


 IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.  

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Premesso che

in data 25 maggio 2005 hanno perfezionato un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98,

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (di seguito "I.G.D."), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il MTA gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto erano originariamente costituiti da n. 11.020.796 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 3,905% del capitale sociale della stessa.

Successivamente, sono state cedute azioni ordinarie di I.G.D. apportate al Patto da parte di tutti e tre i soggetti aderenti. Le ultime transazioni avvenute sono state effettuate da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, che a maggio 2007 ha ceduto sul mercato n. 253.172 azioni ordinarie I.G.D, e da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ad agosto 2007 ha alienato complessive n. 200.000 azioni ordinarie I.G.D.. Pertanto attualmente gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n. 8.670.919 azioni ordinarie della società I.G.D., pari al 2,804% del capitale sociale della stessa. Le clausole del Patto non sono state modificate.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è stato stipulato tra n. 3 soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci della società I.G.D., che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte o socio di minoranza

N. Azioni Ordinarie IGD

% del Patto di Consultazione

% del Capitale Sociale di IGD

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.365.852

50,351%

1,412%

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

3.380.067

38,982%

1,093%

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

925.000

10,668%

0,299%

TOTALE

8.670.919

100,000%

2,804%

 

In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di I.G.D..

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di I.G.D.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L'Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l'Assemblea straordinaria e/o l'Assemblea ordinaria di I.G.D. che porti all'ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell'assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

- approvazione del bilancio di esercizio;

- designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;

- designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All'Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L'Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene facciano richiesta scritta almeno n. 2 Soci di Minoranza, che detengano una  partecipazione nel capitale sociale di I.G.D. complessivamente almeno pari all'1% del capitale sociale; in tal caso, l'Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L'Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza con voti favorevoli di almeno n. 2 Soci, che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di cui sono complessivamente portatori i Soci di Minoranza al momento della designazione.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l'Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell'Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell'assunzione dell'incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l'adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle  eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da  ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i Rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell'Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell'adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2005; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso di tutte le Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

12 gennaio 2008

[IR.2.08.1]


IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.  

Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998, si rende noto che in data 4 febbraio 2008 Coop Adriatica S.c.a r.l. ("Coop Adriatica") e Unicoop Tirreno Società Cooperativa" ("Unicoop Tirreno" e unitamente a Coop Adriatica le "Parti") hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 5 lett. A) e B), del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società"), con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna alla Via Agro Pontino 13.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 170.516.129 azioni ordinarie della Società, pari al 55,140% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 157.713.123, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Azionista

Numero Azioni
Sindacate

% azioni
rispetto al tot.
azioni conferite

% sul capitale
IGD

Numero
Azioni Bloccate

% azioni rispetto
al tot Azioni conferite

% sul capitale
IGD

Coop Adriatica

128.329.438

75,26

41,498

118.696.051

75,26

38,382

Unicoop Tirreno

42.186.691

24,74

13,642

39.021.072

24,74

12,618

Totale

170.516.129

100,00

55,140

157.713.123

100,00

51,00



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15 e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n.58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata di tre anni.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

6 febbraio 2008

[IR.3.08.1]


IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA


Si comunica che il patto parasociale stipulato il 4 febbraio 2008 tra le società Coop Adriatica Scarl e Unicoop Tirreno Società Cooperativa, il cui estratto è stato pubblicato sul quotidiano  Finanza e Mercati in data 06 febbraio 2008, ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore dal giorno 02 febbraio 2011.

7 febbraio 2011

[IR.3.11.1]


 IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.  

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Premesso che

in data 25 maggio 2005 Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna hanno perfezionato, unitamente a Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì un accordo denominato "Patto di consultazione" (di seguito "il Patto") contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/98. Detto Patto di consultazione è scaduto in data 25 maggio 2008. Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha espresso la volontà di non rinnovare il Patto relativo all’intera partecipazione conferita al Patto medesimo e pari a n. 925.000 azioni mentre le parti Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna hanno inteso rinnovare le statuizioni del Patto e pertanto

COMUNICANO

quanto segue:

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Società Immobiliare Grande Distribuzione Società d’Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (di seguito IGD SiiQ), con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, le cui azioni sono quotate presso il mercato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n. 7.745.919 azioni ordinarie della società IGD SiiQ., pari al 2,505% del capitale sociale della stessa.

3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione:

Il Patto è rinnovato tra due soggetti, denominati "Parti" o "Soci di Minoranza", tutti soci di IGD SiiQ che rispettivamente attualmente detengono azioni ordinarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte o socio di minoranza

N. Azioni Ordinarie IGD SiiQ

% del Patto di Consultazione

% del Capitale Sociale di IGD SiiQ

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

3.380.067

43,637%

1,093%

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

4.365.852

56,363%

1,412%

TOTALE

7.745.919

100,000%

2,505%



In virtù del presente Patto nessun soggetto esercita il controllo di IGD SiiQ.

4. Tipo di Patto e oggetto.

Il presente Patto, che rientra fra quelli indicati dall'art. 122, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98, ha ad oggetto la reciproca informazione e preventiva conoscenza delle valutazioni ed opinioni di ciascuna delle Parti relativamente al voto da esprimere nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie di IGD SiiQ.

5. Organi del Patto.

Le parti hanno convenuto di istituire i seguenti organi:

Adunanza Consultiva

L’Adunanza Consultiva di regola si riunisce, anche mediante audio/videoconferenza, almeno 7 (sette) giorni di calendario prima della data per la quale sia stata convocata l’Assemblea straordinaria e/o l’Assemblea ordinaria di IGD SiiQ. che porti all’ordine del giorno una o più delle seguenti materie:

i) Assemblea Straordinaria: qualsiasi materia di competenza per legge o per statuto dell’assemblea straordinaria;

ii) Assemblea Ordinaria:

  • approvazione del bilancio di esercizio;
  • designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Presidente;
  • designazione dei membri del Collegio Sindacale.

All’Adunanza Consultiva partecipano i delegati rappresentanti di ciascun Socio di Minoranza.

L’Adunanza Consultiva può essere altresì convocata dal Presidente quando gliene faccia richiesta scritta almeno un Socio di Minoranza; in tal caso, l’Adunanza Consultiva deve essere convocata per una data cadente entro i quindici giorni di calendario successivi a quello in cui sia pervenuta la richiesta al Presidente.

L’Adunanza Consultiva è presieduta dal Presidente del Patto, che si avvale di un Segretario.

Presidente

Il Presidente del Patto, individuato in persona di fiducia e competenza professionale anche esterna rispetto agli aderenti del Patto, è designato, di comune accordo, nella prima Adunanza Consultiva dai Soci di Minoranza.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

i) convoca l’Adunanza Consultiva con le modalità e nei tempi previsti dal presente Patto;

ii) verifica la regolarità della partecipazione dei delegati delle Parti e presiede le riunioni dell’Adunanza Consultiva;

iii) designa, al momento dell’assunzione dell’incarico, un Segretario;

iv) presiede alla verbalizzazione delle riunioni unitamente al Segretario;

v) cura l’adempimento degli obblighi informativi previsti per legge relativamente alle comunicazioni del Patto ed alle eventuali modifiche dello stesso;

vi) provvede alla tempestiva informazione di tutte le Parti in ordine alle comunicazioni ricevute da ogni Parte ai sensi del presente patto.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Patto; in caso di rinnovo del Patto alla scadenza, può essere rieletto.

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente tra i rappresentanti delle Parti o anche tra persone estranee alle stesse, purché non consti la formale opposizione anche di un solo Socio.

Il Segretario rimane in carico per tutta la durata del Patto e svolge le seguenti funzioni:

i) redige il verbale delle riunioni dell’Adunanza Consultiva;

ii) raccoglie e conserva i verbali delle riunioni;

iii) coadiuva il Presidente nell’adempimento delle funzioni di carattere operativo - esecutivo relative al presente Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto.

La durata del Patto è fissata per un periodo di tre anni dal 26 maggio 2008; alla scadenza potrà essere rinnovato con il consenso delle Parti.

7. Deposito del Patto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto oggetto della presente pubblicazione sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

8. Clausole penali.

Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto.

4 giugno 2008

[IR.2.08.2]

PATTO SCIOLTO PER MANCATO RINNOVO ALLA SCADENZA

28 maggio 2011

[IR.2.11.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA


Si comunica che il patto parasociale stipulato il 4 febbraio 2008 tra le società Coop Adriatica Scarl  e Unicoop Tirreno Società Cooperativa,  il cui estratto è stato pubblicato sul  quotidiano  Finanza e Mercati in data  06 febbraio 2008,  ha cessato di avere qualsiasi effetto  e non è più in vigore dal giorno 02 febbraio 2011.

Si comunica inoltre che nella stessa data, 2 febbraio 2011, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998, Coop Adriatica S.c.a r.l. ("Coop Adriatica") e Unicoop Tirreno Società Cooperativa" ("Unicoop Tirreno" e unitamente a Coop Adriatica le "Parti") hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 5 lett. A) e B), del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società"), con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna alla Via Agro Pontino 13.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 170.516.129 azioni ordinarie della Società, pari al 55,140% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 157.713.123, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.


Azionista

Numero Azioni
Sindacate

% azioni
rispetto al tot.
azioni conferite

% sul capitale
IGD

Numero
Azioni Bloccate

% azioni rispetto
al tot Azioni conferite

% sul capitale
IGD

Coop Adriatica

128.329.438

75,26

41,497

118.696.051

75,26

38,382

Unicoop Tirreno

42.186.691

24,74

13,642

39.021.072

24,74

12,618

Totale

170.516.129

100,00

55,139

157.713.123

100,00

51,00



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15 e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n.58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 );); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale


Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto


Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco


Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.
Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione


Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto


Il Patto avrà durata sino al  30 giugno 2012.

Clausole penali


Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio
del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

7 febbraio 2011

[IR.4.11.1]

PATTO VENUTO A SCADENZA


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le "Parti" e singolarmente la “Parte”) hanno concordato lo scioglimento anticipato del patto parasociale stipulato dalle stesse in data 2 febbraio 2011 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto è stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 07 febbraio 2011. Pertanto, a far data dal 12 giugno 2012, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.
Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998, si comunica inoltre che nella stessa data, 12 giugno 2012, , le Parti hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 5 lett. A) e B), del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna alla Via Agro Pontino 13.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 187.567.741,00 azioni ordinarie della Società, pari al 56,834%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 168.312.894,00, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

  Azionista

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

sul totale  azioni conferite

sul capitale IGD

sul totale  azioni conferite

sul capitale IGD

Coop Adriatica

141.162.381,00

75,26%

 

42,773%

126.671.296,00

75,26%

 

38,382%

Unicoop Tirreno

46.405.360,00

24,74%

 

14,061%

41.641.598,00

24,74%

 

12,618%

Totale

187.567.741,00

100%

 

56,834%

168.312.894,00

100%

 

51,000%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15 e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.
Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  30 giugno 2013.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

15 giugno 2012

[IR.4.11.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le "Parti" e singolarmente la “Parte”) hanno concordato lo scioglimento anticipato del patto parasociale stipulato dalle stesse in data 2 febbraio 2011 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto è stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 07 febbraio 2011. Pertanto, a far data dal 12 giugno 2012, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.
Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998, si comunica inoltre che nella stessa data, 12 giugno 2012, , le Parti hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 5 lett. A) e B), del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna alla Via Agro Pontino 13.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 187.567.741,00 azioni ordinarie della Società, pari al 56,834%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 168.312.894,00, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale. In particolare, sono riportati, in grassetto e sottolineati, il numero delle azioni apportate al Patto e la relativa percentuale di partecipazione, come variati a seguito dell’acquisto di n. [965.000] azioni ordinarie IGD da parte di Unicoop Tirreno nel corso del primo semestre del 2012.


  Azionista

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

sul totale  azioni conferite

sul capitale IGD

sul totale  azioni conferite

sul capitale IGD

Coop Adriatica

141.162.381,00

74,874%
 

42,773%

126.671.296,00

75,26%
 

38,382%

Unicoop Tirreno

 47.370.360,00

 25,126%
 

 14,354%

41.641.598,00

24,74%
 

12,618%

Totale

188.532.741,00

100%
 

57,127%

168.312.894,00

100%
 

51,000%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15 e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  30 giugno 2013.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto e la variazione delle azioni oggetto dello stesso sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

5 luglio 2012

[IR.4.12.1]


IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le "Parti" e singolarmente la “Parte”) hanno concordato lo scioglimento anticipato del patto parasociale stipulato dalle stesse in data 2 febbraio 2011 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto è stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 07 febbraio 2011. Pertanto, a far data dal 12 giugno 2012, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.
Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998, si comunica inoltre che nella stessa data, 12 giugno 2012, , le Parti hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 5 lett. A) e B), del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna alla Via Agro Pontino 13.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

A seguito dell’acquisto di n. 965.000 e di n. 2.740.000 azioni ordinarie IGD da parte di Unicoop Tirreno, rispettivamente nel corso del primo e del secondo semestre del 2012, il Patto ha ad oggetto n. 191.272.741,00 azioni ordinarie della Società, pari al 57,957% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 168.312.894,00, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale. In particolare, sono riportati, in grassetto e sottolineati, il numero delle azioni apportate al Patto e la relativa percentuale di partecipazione, come variati a seguito dell’acquisto di n. 965.000 e di n. 2.740.000 azioni ordinarie IGD da parte di Unicoop Tirreno, rispettivamente nel corso del primo e del secondo semestre del 2012.


  Azionista

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

sul totale  azioni conferite

sul capitale IGD

sul totale  azioni conferite

sul capitale IGD

Coop Adriatica

141.162.381,00

73,802%
 

42,773%

126.671.296,00

75,26%
 

38,382%

Unicoop Tirreno

50.110.360,00

26.198%
 

15,184%

41.641.598,00

24,74%
 

12,618%

Totale

191.272.741,00

100%
 

57,957%

168.312.894,00

100%
 

51,000%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15 e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.
Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  30 giugno 2013.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto e la variazione delle azioni oggetto dello stesso sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

11 dicembre 2012

[IR.4.12.2]

PATTO SCIOLTO


 IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le "Parti" e singolarmente la “Parte”) hanno concordato lo scioglimento anticipato del patto parasociale stipulato dalle stesse in data  12 giugno 2012 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto è stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 15 giugno 2012. Pertanto, a far data dal 12 giugno 2013, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.

Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 129 ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, si comunica inoltre che nella stessa data, 12 giugno 2013, le Parti hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 5 lett. A) e B), del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna alla Via Agro Pontino 13.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n.  203.585.151,00 azioni ordinarie della Società, pari al 58,50%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n.  177.480.875,00, pari al  51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

 

Azionista

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Coop Adriatica

151.618.853,00

74,47%

43,57%

132.177.846,00

74,47%

37,98%

Unicoop Tirreno

51.966.298,00

25,53%

14,93%

45.303.029,00

25,53%

13,02%

Totale

203.585.151,00

100%

58,50%

177.480.875,00

100%

51,00%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali, e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e  tre sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998  e nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Due sindaci effettivi e due sindaci supplenti saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il terzo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  31 dicembre  2013.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna nei termini di legge.

13 giugno 2013

[IR.5.13.1]

PATTO SCIOLTO


IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le “Parti” e singolarmente la “Parte”) hanno concordato, in data 20 dicembre 2013, lo scioglimento anticipato del patto parasociale stipulato dalle stesse in data  12 giugno 2013 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto è stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 13 giugno 2013. Pertanto, a far data dal 20 dicembre 2013, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.

Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, si comunica inoltre che nella stessa data, 20 dicembre 2013, le Parti hanno stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. A) e B) del D.lgs. n. 58/1998 (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino 13, capitale sociale sottoscritto pari a euro 336.028.239.08, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n.  203.585.151,00 azioni ordinarie della Società, pari al 58,50%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n.  177.480.875,00, pari al  51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

 

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Coop Adriatica

151.618.853,00

74,47%

43,57%

132.177.846,00

74,47%

37,98%

Unicoop Tirreno

51.966.298,00

25,53%

14,93%

45.303.029,00

25,53%

13,02%

Totale

203.585.151,00

100%

58,50%

177.480.875,00

100%

51,00%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali, e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e  tre sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998  e nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Due sindaci effettivi e due sindaci supplenti saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il terzo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  31 dicembre 2014.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna in data 23 dicembre 2013.

 23 dicembre 2013

[IR.5.13.2]


IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 20 dicembre 2013 (il “Patto”) tra Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le “Parti” e singolarmente la “Parte”) avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, si comunica – ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 131 del Regolamento Emittenti - che le Parti hanno sottoscritto, in data 6 marzo 2014 un accordo modificativo del Patto (l’ “Accordo Modificativo”) al fine di evidenziare le variazioni del numero delle azioni apportate al Patto a seguito del perfezionamento, in data 5 marzo 2014, della vendita da parte di Unicoop Tirreno di n. 6.423.494 azioni ordinarie di IGD. Le altre pattuizioni del Patto sono rimaste invariate.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti con evidenza, in grassetto sottolineato, delle modifiche intervenute.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino 13, capitale sociale sottoscritto pari a euro 336.028.239.08, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n.  197.161.657 azioni ordinarie della Società, pari al 56,66%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 177.480.875 pari al  51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

 

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Su totale azioni bloccate

sul capitale IGD

Coop Adriatica

151.618.853,00

76,90%

43,57%

132.177.846,00

74,47%

37,98%

Unicoop Tirreno

45.542.804,00

23,10%

13,09%

45.303.029,00

25,53%

13,02%

Totale

197.161.657,00

100%

56,66%

177.480.875,00

100%

51,00%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali, e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e  tre sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998  e nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Due sindaci effettivi e due sindaci supplenti saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il terzo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  31 dicembre 2014.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto e l’Accordo Modificativo sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Ravenna rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e in data 10 marzo 2014.

10 marzo 2014

[IR.5.14.1]


 IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 20 dicembre 2013, come successivamente integrato e modificato, (il “Patto”) tra Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le “Parti” e singolarmente la “Parte”) avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, si comunica – ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 131, secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 - che le Parti hanno sottoscritto, in data 27 giugno 2014 un accordo modificativo del Patto (l’ “Accordo Modificativo”) al fine di evidenziare le variazioni del numero delle azioni apportate al Patto a seguito del perfezionamento, in data 30 maggio 2014, dell’operazione di aumento di capitale riservato ai soggetti aventi diritto al dividendo per l’esercizio 2013 (l’ “Aumento di Capitale”). Le altre pattuizioni del Patto sono rimaste invariate.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché, anche ai sensi dell’art. 131, secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999, le modifiche intervenute a seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte di Unicoop Tirreno e Coop Adriatica, evidenziate in grassetto sottolineato.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino 13, capitale sociale sottoscritto pari a euro 350.082.219,02, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 204.999.417 azioni ordinarie della Società, pari al 56,92% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n. 183.686.528 azioni, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

La tabella che segue indica i soggetti aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società, come variati a seguito della sottoscrizione nel quadro dell’Aumento di Capitale dagli aderenti al Patto di complessive n. 7.838.760 azioni ordinarie di IGD, di cui n. 6.814.328 azioni sottoscritte da parte di Coop Adriatica e n. 1.023.432 azioni sottoscritte da parte di Unicoop Tirreno.

 

Azioni Sindacate

% su totale azioni conferite

% sul capitale sociale di IGD

Azioni Bloccate

% su totale azioni bloccate

% sul capitale sociale di IGD

Coop Adriatica

158.433.181

77,28

43,99

141.961.579

77,28

39,42

Unicoop Tirreno

46.566.236

22,72

12,93

41.724.949

22,72

11,58

Totale

204.999.417

100,00

56,92

183.686.528

100,00

51,00



Alla data odierna, Coop Adriatica possiede n.16.471.602 Azioni Libere, pari al 4,57% del capitale sociale, e Unicoop Tirreno possiede n. 4.841.287Azioni Libere, pari al 1,34% del capitale sociale.

Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali, e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998 e nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Due sindaci effettivi e due sindaci supplenti saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il terzo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al 31 dicembre 2014.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto e l’Accordo Modificativo sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Ravenna rispettivamente in data 23 dicembre 2013, in data 10 marzo 2014 e in data 30 giugno 2014. L'estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è pubblicato sul sito della Società all'indirizzo http://www.gruppoigd.it/Investor-Relations.

1 luglio 2014

[IR.5.14.2]


 IGD –IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, lett. b) del Regolamento si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le “Parti” e singolarmente la “Parte”)  in data 22 dicembre 2014, hanno consensualmente risolto anticipatamente il patto parasociale stipulato dalle stesse in data 20 dicembre 2013 ed avente ad oggetto le azioni  di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD" o la "Società") con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto era stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 23 dicembre 2013. Pertanto, a far data dal 22  dicembre 2014, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.
L’accordo risolutivo sarà depositato  presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

* * *

Ai sensi dell’art. 122 del Tuf e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti, si comunica inoltre che nella stessa data, 22 dicembre 2014, le Parti hanno stipulato un nuovo patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. A) e B) del Tuf (il "Patto"), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.
Il Patto evidenzia inoltre, ai sensi dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti le variazioni del numero delle azioni apportate al Patto Parasociale dalle Parti a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale della Società deliberato dall’assemblea straordinaria del 7 agosto 2014 (il “Secondo Aumento di Capitale 2014”).
Più precisamente Unicoop Tirreno e Coop Adriatica, nel quadro del Secondo Aumento di Capitale 2014, rispettivamente in data 17/10/2014 e  in data 15/10/2014, hanno sottoscritto, quanto a Unicoop Tirreno, n. 51.222.853 e, quanto a Coop Adriatica, n. 174.276.498 azioni di IGD di nuova emissione.
Per effetto di suddetta sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale 2014, è variato il numero delle azioni di IGD possedute dalle Parti secondo la seguente tabella  (le “Azioni”):

 

 

Azioni possedute

%
sul capitale di IGD

Coop Adriatica

 332.709.679

 43,99

Unicoop Tirreno

 97.789.089

 12,93

Totale

 430.498.768

 56.92



Le Azioni sopra indicate sono quelle possedute dalle Parti alla data odierna.
Il presente estratto riporta le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino 13, capitale sociale sottoscritto pari a euro 549.760.278,52 , codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n.  430.498.768 azioni ordinarie della Società, pari al 56,92%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le "Azioni Sindacate") e n.  385.741.707, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le "Azioni Bloccate").

C. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto Parasociale sono:

  • Coop Adriatica S.c.a r.l., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), Via Villanova 29/7, Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 00779480375, REA n. 0191161, iscritta all’Albo delle Cooperative Sezione a Mutualità Prevalente al n. A108794;
  • Unicoop Tirreno Società Cooperativa, con sede legale in Piombino, frazione Vignale Riotorto S.S. Aurelia Km 237, Codice fiscale e Partita Iva 00103530499.

La tabella che segue indica il numero delle azioni di IGD conferite al patto da ciascuno dei soggetti aderenti e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

 

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Su totale azioni bloccate

sul capitale IGD

Coop Adriatica

332.709.679

77,28%

43,99%

298.119.319

77,28%

39,42%

Unicoop Tirreno

 97.789.089

22,72%

12,93%

87.622.388

22,72%

11,58%

Totale

 430.498.768

100%

56,92%

385.741.707

100%

51,00%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 15, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali, e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 15 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 2 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 3 consiglieri designati congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).
La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) tre amministratori di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana). Nel caso in cui le Parti non siano in grado di nominare congiuntamente i tre candidati chiamati a ricoprire il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, due di detti amministratori saranno indicati da Coop Adriatica e uno da Unicoop Tirreno. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.
Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.
Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e  tre sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998  e nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Due sindaci effettivi e due sindaci supplenti saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il terzo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.
Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.
Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.
Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.
Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. ("Società Controllata"), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  31 dicembre 2015.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna in data 23 dicembre 2014. L'estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è pubblicato sul sito della Società all'indirizzo http://www.gruppoigd.it/Investor-Relations.

23 dicembre 2014

[IR.5.14.3]

* * *

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le “Parti” e singolarmente la “Parte”)  in data 9 marzo 2015 hanno consensualmente risolto anticipatamente il patto parasociale stipulato dalle stesse in data 22 dicembre 2014 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (“IGD” o la “Società”) con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto era stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 23 dicembre 2014 . Pertanto, a far data dal 9 marzo 2015, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.

L’accordo risolutivo è stato comunicato alla Consob ed è stato depositato in data 11 marzo 2015 presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

11 marzo 2015


IGD – IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento si comunica che le società Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop Adriatica”) e Unicoop Tirreno Società Cooperativa (“Unicoop Tirreno” e unitamente a Coop Adriatica le “Parti” e singolarmente la “Parte”)  in data 9 marzo 2015 hanno consensualmente risolto anticipatamente il patto parasociale stipulato dalle stesse in data 22 dicembre 2014 ed avente ad oggetto le azioni di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (“IGD” o la “Società”) con sede legale a Ravenna, Via Agro Pontino n. 13, n. di iscrizione al Registro delle imprese e codice fiscale 00397420399, il cui estratto era stato pubblicato sul  quotidiano Italia Oggi in data 23 dicembre 2014 . Pertanto, a far data dal 9 marzo 2015, il suddetto patto parasociale ha cessato di avere qualsiasi effetto e non è più in vigore.

L’accordo risolutivo è stato comunicato alla Consob ed è stato depositato in data 11 marzo 2015 presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

* * *

Ai sensi dell’art. 122 del Tuf e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si comunica inoltre che nella stessa data, 9 marzo 2015, le Parti hanno stipulato un nuovo patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. A) e B) del Tuf (il “Patto”), avente ad oggetto azioni di IGD, con l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella gestione della stessa.

Le Azioni nel seguito indicate sono quelle possedute dalle Parti alla data odierna:

 

Azioni possedute

% sul capitale di IGD

Coop Adriatica

 332.709.679

 43,99

Unicoop Tirreno

 97.789.089

 12,93

Totale

 430.498.768

 56.92



Il presente estratto riporta le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.

A. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. con sede legale in Ravenna, Via Agro Pontino 13, capitale sociale sottoscritto pari a Euro 549.760.278,52, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399.

B. Numero di azioni IGD complessivamente conferite al Patto, loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 430.498.768 azioni ordinarie della Società, pari al 56,92%  del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di voto (le “Azioni Sindacate”) e n.  385.741.707, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della stessa, apportate al sindacato di blocco (le “Azioni Bloccate”).

C. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto Parasociale sono:

  • Coop Adriatica S.c.a r.l., con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), Via Villanova 29/7, Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 00779480375, REA n. 0191161, iscritta all’Albo delle Cooperative Sezione a Mutualità Prevalente al n. A108794;
  • Unicoop Tirreno Società Cooperativa, con sede legale in Piombino, frazione Vignale Riotorto S.S. Aurelia Km 237, Codice fiscale e Partita Iva 00103530499.

La tabella che segue indica il numero delle azioni di IGD conferite al patto da ciascuno dei soggetti aderenti e le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto e al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

 

Numero Azioni Sindacate

%

%

Azioni Bloccate

%

%

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Su totale azioni conferite

sul capitale IGD

Coop Adriatica

332.709.679

77,28%

43,99%

298.119.319

77,28%

39,42%

Unicoop Tirreno

 97.789.089

22,72%

12,93%

87.622.388

22,72%

11,58%

Totale

 430.498.768

100%

56,92%

385.741.707

100%

51,00%



Coop Adriatica eserciterà su IGD un’influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998.

D. Contenuto e durata del Patto

Il Patto ha ad oggetto gli specifici accordi tra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno relativi (i) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale della Società, (ii) al sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) al sindacato di blocco, nonché (iv) al diritto di prelazione.

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 13, nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali, e lo stesso sia mantenuto inalterato per tutta la durata del Patto. Nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, le Parti si sono impegnate a proporre e votare una lista di 13 nominativi, composta da 7 consiglieri di amministrazione designati da Coop Adriatica (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998), 5 consiglieri di amministrazione designati da Unicoop Tirreno (di cui 3 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, dei quali almeno uno possieda i requisiti di cui all’art. 148 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998) e 1 consigliere designato congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

La lista dovrà essere composta secondo il seguente criterio e ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal quinto al sesto posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, dal settimo al nono posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);); (iv) tre amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dal decimo al dodicesimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e, quanto a uno di essi, ai sensi dell’art. 148 comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); (v) un amministratore di indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, al tredicesimo posto (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana).

Nel caso in cui, entro i quindici giorni precedenti il termine per la presentazione delle liste, le Parti non fossero in grado di nominare congiuntamente il candidato chiamato a ricoprire il tredicesimo posto, fatto salvo quanto sotto previsto, tale amministratore sarà indicato da Coop Adriatica. Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie ex articolo 16.7, siano presentate una o più liste di minoranza, un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza. Pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina, statutariamente previsti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato della lista di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato, comunque, nel rispetto dell’equilibrio dei genere, di cui alla già citata legge 12 luglio 2011, n. 120.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, la facoltà di designazione del o dei nuovi amministratore/i da cooptare spetta alla Parte che abbia designato l’amministratore cessato o da sostituire.

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato – al quale attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop Adriatica e il Vice Presidente tra quelli espressione di Unicoop Tirreno.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Patto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e  tre sindaci supplenti, da eleggere mediante il meccanismo del voto di lista, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 58/1998  e nel rispetto, altresì, delle previsioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Due sindaci effettivi e due sindaci supplenti saranno scelti dalla lista di maggioranza che sarà presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno; il terzo sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e il terzo sindaco supplente saranno scelti dalla lista di minoranza che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In particolare, un sindaco effettivo, e un sindaco supplente saranno designati da Coop Adriatica; un sindaco effettivo sarà designato da Unicoop Tirreno.

Sindacato di voto

Le Parti si sono impegnate a far si che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano approvate con il voto favorevole di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si sono obbligate a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio del diritto di voto spettante a tutte le Azioni Sindacate. Il Patto prevede che qualora per effetto di compravendite o di altri atti di trasferimento, a qualunque titolo effettuati nel rispetto delle disposizioni del Patto, le Parti incrementino il numero di azioni possedute, tali ulteriori azioni si intenderanno automaticamente apportate al sindacato di voto.

Sindacato di blocco

Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento.

Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate in misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

Diritto di prelazione

Nel caso in cui, una delle Parti (la "Parte Offerente") inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento di parte o tutte le Azioni Bloccate possedute, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui, la Parte Offerente intenda trasferire le Azioni Bloccate, la stessa sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni Bloccate oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’ "Offerta di Prelazione"), contenente l’indicazione del numero delle Azioni Bloccate oggetto del trasferimento, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni Bloccate verrebbero cedute o comunque trasferite.

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra Parte disporrà del termine di 90 giorni per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione. La Parte che intenda accettare l’Offerta di Prelazione invierà una lettera raccomandata A.R alla Parte Offerente, entro il suddetto termine di 90 giorni, indicando la propria accettazione; nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, le Azioni Bloccate si intenderanno definitivamente e incondizionatamente cedute a detta Parte. La Parte che abbia accettato l’Offerta di Prelazione sarà obbligata al pagamento del prezzo delle Azioni Bloccate indicato nell’Offerta di Prelazione.

Nel caso in cui l’altra Parte non intenda accettare l’Offerta di Prelazione, entro il termine di 90 giorni sopra previsto, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni Bloccate alle condizioni indicate nell’Offerta di Prelazione. La cessione delle Azioni Bloccate dovrà avvenire entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni sopra indicato.

Tali disposizioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie Azioni Bloccate a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 n. 1 e 2 del c.c. (“Società Controllata”), a condizione che, contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni Bloccate trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni Bloccate trasferite alla Parte Offerente; (iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente).

Durata del Patto

Il Patto avrà durata sino al  31 dicembre 2015.

Clausole penali

Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno.

E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il Patto è depositato

Il Patto Parasociale, in versione integrale, è stato comunicato alla Consob ed è stato depositato in data 9 marzo 2015 presso il Registro delle Imprese di Ravenna.

Il presente estratto del Patto, contenente le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.gruppoigd.it/Investor-Relations/L-azione-IGD/Codici-indici-e-azionisti,ed è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it)

11 marzo 2015

[IR.5.15.1]


SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A IGD – IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A.

Ai sensi degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che in data 31 dicembre 2015 è venuto a scadenza per decorso del relativo termine di durata il patto di sindacato dell’esercizio del diritto di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “Patto”), sottoscritto in data 9 marzo 2015 tra Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Società Cooperativa, avente ad oggetto azioni di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.P.A., con sede in Ravenna, Via Agro Pontino 13, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399 (“IGD”).

Il Patto aveva complessivamente ad oggetto n. 430.498.768 azioni ordinarie di IGD apportate al sindacato di voto e n. 385.741.707 azioni ordinarie IGD apportate al sindacato di blocco.
La notizia dello scioglimento del Patto viene comunicata anche a Consob in data odierna ed è stata depositata in data 04 gennaio 2016 presso il Registro delle Imprese di Ravenna.
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet di IGD all’indirizzo http://www.gruppoigd.it/Investor-Relations/L-azione-IGD/Codici-indici-e-azionisti e sono disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR_NIS, www.emarketstorage.com.

05 gennaio 2016

[IR.5.16.1]