INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.P.A.
Sede Legale: Brescia - Corso Zanardelli n. 32
Capitale Sociale: Euro 10.400.000. = i.v.
Registro delle Impreso della C.C.I.A.A. di Brescia 67757/1999
CF. 12875640158 e P.I. 03536270170
Si comunica che Hopa S.p.A. si è obbligata ad approvare nell'Assemblea dei Soci di Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A. Ia proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata il 6 dicembre 2000 di:
1. aumentare il capitale sociale di n. 28.000.000 azioni pari a un valore nominale complessivo di Euro 29.120.000 e a garantirne la sottoscrizione, anche tramite soggetti terzi, per un importo complessivo pari all'equivalente di Lire 101.000.000.000 comprensivo di sovrapprezzo;
2. aumentare il capitale sociale di n. 9.500.000 azioni pari a un valore nominale complessivo di Euro 9.880.000 da liberarsi mediante conferimento in natura del ramo d'azienda della Ernesto Frabboni Impresa di Costruzioni S.p.A.;
3. modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.
7 maggio 2000
[IE.1.00.1]
BIPIELLE INVESTIMENTI S.P.A.
(già INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.P.A.)
Ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 127 e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto che, in data 14 maggio 2002, Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l. con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo, 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 00691360150 (in seguito, " BPL") e Magiste International S.A.con sede in Gran Ducato del Lussemburgo, 5 Rue Emile Bian, Capitale Sociale Euro 54.000 (in seguito, " Magiste") hanno concluso un accordo (in seguito, l'" Accordo") in relazione al progetto di ristrutturazione del gruppo bancario Bipielle, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BPL in data 20 marzo 2002 e descritto nel comunicato redatto e diffuso al mercato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998, in data 21 marzo 2002.
La società oggetto dell'Accordo è Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.(in seguito, " IIL").
Si riportano qui di seguito le partecipazioni conferite all'Accordo dalle sopra citate parti, con le percentuali rispetto al capitale sociale di IIL e alle partecipazioni conferite nell'Accordo:
Parte aderente |
Azioni ordinarie conferite nell'Accordo |
% su totale azioni conferite nell'Accordo | % su capitale sociale di IIL |
BPL | n. 14.225.150.= (di cui n. 9.465.150.= azioni ordinarie in piena proprietà e n. 4.760.000.= in pegno) (in seguito, la " Quota di Partecipazione di BPL") |
85,69% | 29,95% |
Magiste | n. 2.375.002.= (in seguito, la " Quota di Partecipazione") |
14,31% | 5% |
L'Accordo comprende, inter alia, le seguenti pattuizioni.
1. Contenuto dell'Accordo
1.1 Offerta Pubblica di Acquisto
Magiste si è impegnata a non apportare la Quota di Partecipazione all'offerta pubblica di acquisto (in seguito, l' " OPA") che verrà lanciata da BPL sul 100% del capitale sociale della società IIL, al prezzo di euro 4,38 per azione. Detto prezzo è stato determinato tenuto conto della media fra a) il maggior prezzo pagato per l'acquisto di partecipazioni da parte dell'offerente e b) il prezzo medio ponderato di mercato dei dodici mesi precedenti.
1.2 Fusione per incorporazione
Magiste, in qualità di azionista di IIL e per la propria Quota di Partecipazione, si impegna a (i) intervenire all'assemblea dei soci di IIL che verrà convocata per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Bipielle Partecipazioni S.p.A. (" Partecipazioni") e di ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A. (" BFE") in IIL (in seguito, la " Fusione") e (ii) votare in sede assembleare in favore dello stesso, secondo quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione di IIL, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'advisor all'uopo designato da IIL.
1.3 Ricostituzione del flottante di IIL
Magiste, per la propria Quota di Partecipazione, e BPL, per la Quota di Partecipazione di BPL, si sono impegnate a far sì che - ove necessario - entro 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione, IIL deliberi un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato al mercato, volto alla ricostituzione ovvero all'incremento del flottante delle azioni IIL.
Magiste, per la propria Quota di Partecipazione, si è impegnata altresì a votare in sede assembleare in favore dell'aumento del capitale sociale di IIL con esclusione del diritto di opzione. La relativa proposta assembleare prevederà un prezzo di emissione non inferiore al minore tra: (i) il prezzo corrisposto da BPL agli azionisti IIL in sede di offerta pubblica di acquisto e (ii) il rapporto di concambio della fusione per incorporazione di Partecipazioni e di BFE in IIL.
2. Durata dell'Accordo
L'Accordo è entrato in vigore alla data della sua sottoscrizione e pertanto il 14 maggio 2002 e cesserà di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) il 31 dicembre 2002; (ii) il 120esimo giorno dalla data di efficacia della Fusione.
3. Legge regolatrice e clausola compromissoria
L'Accordo è regolato dalla legge italiana e prevede una clausola compromissoria. La sede arbitrale sarà Milano
4. Deposito presso il Registro delle Imprese
L'Accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Brescia nei termini di legge.
Da ultimo, si precisa che l'Accordo integra la fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
* * * * *
Il presente estratto costituisce una sintesi dell'Accordo ai soli fini della pubblicazione richiesta dalla legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale che verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia.
23 maggio 2002
[IE.2.02.1]
BIPIELLE INVESTIMENTI S.P.A.
(già INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.P.A.)
Ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 127 e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto che, in data 14 maggio 2002, Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l.con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo, 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 0306210017 (in seguito, " BPL") e Hopa S.p.A., con sede in Corso Zanardelli, 32, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 03051180176, Capitale Sociale Euro 585.611.669 (in seguito, " Hopa") hanno concluso un accordo (in seguito, l' " Accordo") in relazione al progetto di ristrutturazione del gruppo bancario Bipielle, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BPL in data 20 marzo 2002 e descritto nel comunicato redatto e diffuso al mercato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998, in data 21 marzo 2002.
La società oggetto dell'Accordo è Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.(in seguito, " IIL").
Si riportano qui di seguito le partecipazioni conferite all'Accordo dalle sopra citate parti, con le percentuali rispetto al capitale sociale di IIL e alle partecipazioni conferite nell'Accordo:
Parte aderente |
Azioni ordinarie conferite nell'Accordo |
% su totale azioni conferite nell'Accordo | % su capitale sociale di IIL |
BPL | n. 14.225.150.= (di cui n. 9.465.150.= azioni ordinarie in piena proprietà e n. 4.760.000.= in pegno) (in seguito, la " Quota di Partecipazione di BPL") |
70,02% | 29,95% |
Hopa | n. 6.091.069.= (in seguito, la " Quota di Partecipazione") |
29,98% | 12,82% |
L'Accordo comprende, inter alia, le seguenti pattuizioni.
1. Contenuto dell'Accordo
1.1 Offerta Pubblica di Acquisto
Hopa si è impegnata a non apportare la Quota di Partecipazione all'offerta pubblica di acquisto (in seguito, l' " OPA") che verrà lanciata da BPL sul 100% del capitale sociale della società IIL, al prezzo di euro 4,38 per azione. Detto prezzo è stato determinato tenuto conto della media fra a) il maggior prezzo pagato per l'acquisto di partecipazioni da parte dell'offerente e b) il prezzo medio ponderato di mercato dei dodici mesi precedenti.
1.2 Fusione per incorporazione
Hopa, in qualità di azionista di IIL e per la propria Quota di Partecipazione, si impegna a (i) intervenire all'assemblea dei soci di IIL che verrà convocata per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Bipielle Partecipazioni S.p.A. (" Partecipazioni") e di ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A. (" BFE") in IIL (in seguito, la " Fusione") e (ii) votare in sede assembleare in favore dello stesso, secondo quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione di IIL, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'advisor all'uopo designato da IIL.
1.3 Ricostituzione del flottante di IIL
Hopa, per la propria Quota di Partecipazione, e BPL, per la Quota di Partecipazione di BPL, si sono impegnate a far sì che - ove necessario - entro 60giorni dalla data di efficacia della Fusione, IIL deliberi un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato al mercato, volto alla ricostituzione ovvero all'incremento del flottante delle azioni IIL.
Hopa, per la propria Quota di Partecipazione, si è impegnata altresì a votare in sede assembleare in favore dell'aumento del capitale sociale di IIL con esclusione del diritto di opzione. La relativa proposta assembleare prevederà un prezzo di emissione non inferiore al minore tra: (i) il prezzo corrisposto da BPL agli azionisti IIL in sede di offerta pubblica di acquisto e (ii) il rapporto di concambio della fusione per incorporazione di Partecipazioni e di BFE in IIL.
2. Durata dell'Accordo
L'Accordo è entrato in vigore alla data della sua sottoscrizione e pertanto il 14 maggio 2002 e cesserà di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) il 31 dicembre 2002; (ii) il 120esimo giorno dalla data di efficacia della Fusione.
3. Legge regolatrice e clausola compromissoria
L'Accordo è regolato dalla legge italiana e prevede una clausola compromissoria. La sede arbitrale sarà Milano
4. Deposito presso il Registro delle Imprese
L'Accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Brescia nei termini di legge.
Da ultimo, si precisa che l'Accordo integra la fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
* * * * *
Il presente estratto costituisce una sintesi dell'Accordo ai soli fini della pubblicazione richiesta dalla legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale che verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia.
23 maggio 2002
[IE.3.02.1]
BIPIELLE INVESTIMENTI S.P.A.
(già INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.P.A.)
Ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 127 e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto che, in data 14 maggio 2002, Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l.con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo, 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 00691360150 (in seguito, " BPL") e Franco Frabboni Finanziaria S.p.A., con sede in Bologna, Via del Porto, 30, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 01131470229, Capitale Sociale Euro: 12.838.950 i.v. (in seguito, " Frabboni") hanno concluso un accordo (di seguito, l' " Accordo") in relazione al progetto di ristrutturazione del gruppo bancario Bipielle, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BPL in data 20 marzo 2002 e descritto nel comunicato redatto e diffuso al mercato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998, in data 21 marzo 2002 .
La società oggetto dell'Accordo è Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.(in seguito, " IIL").
Si riportano qui di seguito le partecipazioni conferite all'Accordo dalle sopra citate parti, con le percentuali rispetto al capitale sociale di IIL e alle partecipazioni conferite nell'Accordo:
Parte aderente |
Azioni ordinarie conferite nell'Accordo |
% su totale azioni conferite nell'Accordo | % su capitale sociale di IIL |
BPL | n. 14.225.150.= (di cui n. 9.465.150.= azioni ordinarie in piena proprietà e n. 4.760.000.= in pegno) (in seguito, la " Quota di Partecipazione di BPL") |
59,96% | 29,95% |
Frabboni | n. 9.500.000.= (in seguito, la " Quota di Partecipazione") |
40,04% | 20% |
L'Accordo comprende, inter alia, le seguenti pattuizioni.
1. Contenuto dell'Accordo
1.1 Offerta Pubblica di Acquisto
Frabboni si è impegnata a non apportare la Quota di Partecipazione all'offerta pubblica di acquisto (in seguito, l' " OPA") che verrà lanciata da BPL sul 100% del capitale sociale della società IIL, al prezzo di euro 4,38 per azione. Detto prezzo è stato determinato tenuto conto della media fra a) il maggior prezzo pagato per l'acquisto di partecipazioni da parte dell'offerente e b) il prezzo medio ponderato di mercato dei dodici mesi precedenti.
1.2 Fusione per incorporazione
Frabboni, in qualità di azionista di IIL e per la propria Quota di Partecipazione, si impegna a (i) intervenire all'assemblea dei soci di IIL che verrà convocata per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Bipielle Partecipazioni S.p.A. (" Partecipazioni") e di ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A. (" BFE") in IIL (in seguito, la " Fusione") e (ii) votare in sede assembleare in favore dello stesso, secondo quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione di IIL, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'advisor all'uopo designato da IIL.
1.3 Ricostituzione del flottante di IIL
Frabboni, per la propria Quota di Partecipazione, e BPL, per la Quota di Partecipazione di BPL, si sono impegnate a far sì che - ove necessario - entro 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione, IIL deliberi un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato al mercato, volto alla ricostituzione ovvero all'incremento del flottante delle azioni IIL.
Frabboni, per la propria Quota di Partecipazione, si è impegnata altresì a votare in sede assembleare in favore dell'aumento del capitale sociale di IIL con esclusione del diritto di opzione. La relativa proposta assembleare prevederà un prezzo di emissione non inferiore al minore tra: (i) il prezzo corrisposto da BPL agli azionisti IIL in sede di offerta pubblica di acquisto e (ii) il rapporto di concambio della fusione per incorporazione di Partecipazioni e di BFE in IIL.
2. Durata dell'Accordo
L'Accordo è entrato in vigore alla data della sua sottoscrizione e pertanto il 14 maggio 2002 e cesserà di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) il 31 dicembre 2002; (ii) il 120esimo giorno dalla data di efficacia della Fusione.
3. Legge regolatrice e clausola compromissoria
L'Accordo è regolato dalla legge italiana e prevede una clausola compromissoria. La sede arbitrale sarà Milano
4. Deposito presso il Registro delle Imprese
L'Accordo verrà depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Brescia nei termini di legge.
Da ultimo, si precisa che l'Accordo integra la fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
* * * * *
Il presente estratto costituisce una sintesi dell'Accordo ai soli fini della pubblicazione richiesta dalla legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale che verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia.
23 maggio 2002
[IE.4.02.1]
______________________
AVVISO
Si rende noto che in data 11 ottobre 2002 sono stati sciolti per mutuo consenso i patti parasociali tra la Banca Popolare di Lodi S.c.a. r.l., Hopa S.p.A. Holding di Partecipazioni Aziendali, Franco Frabboni Finanziaria S.p.A. e Magiste International S.A. sottoscritti in data 14 maggio 2002 e pubblicati il 23 maggio 2002 per estratto sul quotidiano "Il Giornale", aventi ad oggetto complessivamente il 67,77% del capitale sociale della Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A., con sede in Brescia. Corso Zanardelli 32.
16 Ottobre 2002
BIPIELLE INVESTIMENTI S.P.A.
(già INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.P.A.)
In data 18 settembre 2002, Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede in Via Polenghi Lombardo 13, Lodi, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n.3 (di seguito " BPL") e Pearl Assurance Plc, con sede in Lynch Wood Petersborough PE2 6FY, Regno Unito, n. 1419 (di seguito " Pearl") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito il " Patto") su azioni rappresentative del capitale sociale di Investimenti Immobiliari Lombardi S.p.A.con sede in Corso Zanardelli 32, Brescia iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 67757/1999 (di seguito la " Società").
Attualmente Pearl è azionista di ICCRI-BFE S.p.a. con sede in Via Boncompagni 71/H, Roma iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00140810193 (di seguito " ICCRI-BFE").
La fusione per incorporazione di ICCRI-BFE nella Società costituisce argomento all'ordine del giorno delle assemblee di ICCRI-BFE e della Società convocate rispettivamente per il giorno 24 settembre, in prima convocazione e 26 settembre in seconda convocazione e per il giorno 26 settembre 2002, in prima convocazione e 27 settembre 2002, in seconda convocazione.
Il Patto oggetto della presente comunicazione è subordinato alla fusione per incorporazione di ICCRI-BFE nella Società, per effetto della quale Pearl diverrà socio di quest'ultima.
Il Patto, contiene le pattuizioni qui di seguito indicate:
1. Soggetti aderenti al Patto
BPL è attualmente titolare di n. 27.675.316 azioni ordinarie della Società, pari al 58,264% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie. La partecipazione al capitale sociale della Società che BPL verrà a detenere per effetto della predetta fusione di ICCRI-BFE nella Società sarà pari a circa il 70% del capitale sociale;
Pearl non è attualmente titolare di azioni ordinarie della Società. Per effetto della predetta fusione di ICCRI-BFE nella Società, Pearl verrà presumibilmente a detenere n. 14.912.898 azioni ordinarie della Società, pari presumibilmente al 2,51% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.
BPL e Pearl conferiranno nel Patto le azioni ordinarie della Società ad esse rivenienti per effetto della fusione per incorporazione di ICCRI-BFE nella Società.
2. Finalità del Patto
Il Patto è finalizzato ad assicurare: (i) la nomina nel consiglio di amministrazione della Società di un amministratore designato da Pearl e (ii) la nomina nel collegio sindacale di un sindaco effettivo designato da Pearl con il consenso (che non potrà essere negato senza motivo) di BPL. Pearl and BPL discuteranno le iniziative più appropriate nel caso in cui la partecipazione di Pearl nel capitale sociale della Società sia pari o superi il 4%.
3. Durata
La durata del Patto è fissata fino al termine più breve tra il 31 luglio 2005 e il giorno in cui la partecipazione detenuta da Pearl nella Società si dovesse ridurre al di sotto dell'1% del capitale sociale.
4. Soggetto che esercita il controllo in virtù del Patto
La Società, allo stato, risulta controllata di diritto da BPL in forza della sua partecipazione azionaria di quest'ultima. Il Patto nulla aggiunge a tale situazione di controllo.
5. Deposito del Patto
Il Patto verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia.
24 settembre 2002
[IE.5.02.1]