Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto di patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 129 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

 IRIDE s.p.a.

Ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt.127 e ss. della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa.

(a) In data 25 gennaio 2006 i consigli di amministrazione di Amga s.p.a. e di AEM Torino s.p.a. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Amga S.p.A. (d’ora in avanti "Amga") in AEM Torino S.p.A. (d’ora in avanti, "Aem Torino"). Il progetto di fusione, depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di Torino e di Genova, rispettivamente in data 27 e 28 gennaio 2006, sarà sottoposto all’approvazione delle assemblee di Aem Torino e di AMGA, la cui convocazione è stata delegata ai legali rappresentanti delle stesse società;

(b) il Comune di Torino e il Comune di Genova hanno sottoscritto in data 30 gennaio 2006 lo "Schema di Accordo Quadro" avente ad oggetto le linee guida relative al progetto di riorganizzazione e fusione tra AEM e Amga ("Operazione"), e in particolare gli elementi essenziali della corporate governance (a) della holding Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. ("FSU"), il cui capitale sociale sarà pariteticamente detenuto dai due predetti Comuni, che acquisterà la maggioranza delle azioni della società risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino (la "Quotata" d’ora in avanti), (b) della società Quotata, controllata da FSU, risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino e (c) delle quattro società operative (d’ora on avanti: "Caposettore") controllate dalla Quotata, nelle quali saranno concentrate, previa la loro riorganizzazione, tutte le attività di AEM e di AMGA nei seguenti settori:

(i) servizi agli Enti Locali in genere, e gestione infrastrutture per le telecomunicazioni;

(ii) produzione di energia elettrica e calore, trasmissione-distribuzione di energia elettrica;

(iii) ciclo idrico e distribuzione gas;

(iv) approvvigionamento e vendita di gas, energia termica, energia elettrica;

(c) in pari data, il Comune di Torino e la Finanziaria Città di Torino s.r.l. (società partecipata al 100% dal Comune di Torino: "FCT"), da una parte, e il Comune di Genova e la FSU, dall’altra parte, hanno stipulato l’ "Accordo dei Comuni", un accordo attuativo dello Schema di Accordo Quadro con la specificazione delle rispettive obbligazioni;

(d) i predetti accordi ("Accordi") contengono pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.

(e) in data 25 ottobre 2006 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di AMGA in AEM Torino, con efficacia dal 31 ottobre 2006; da quest’ultima data la Società ha assunto la denominazione di IRIDE S.p.A.

Pertanto, con decorrenza 31 ottobre 2006 la società oggetto del presente patto parasociale è "IRIDE S.p.A.".

2. Tipo di accordo.

Le pattuizioni parasociali contenute negli Accordi, sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. b) e c) del TUF.

3. Strumenti finanziari oggetto degli Accordi

Il Patto parasociale in argomento, stipulato tra il Comune di Torino e la Finanziaria Città di Torino S.r.l. (FCT) da una parte e il Comune di Genova e la Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. (ora S.r.l.) (FSU), dall’altra, avente originariamente ad oggetto azioni ordinarie AMGA, azioni ordinare AEM Torino, Warrant AEM 2003-2008, con effetto dalla suddetta fusione ha ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:

a) n. 424.999.233 azioni ordinarie IRIDE S.p.A., pari al 58,344% del capitale sociale di IRIDE S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie, ed il 51,6% dell’intero capitale sociale, detenute da FSU S.r.l. (società partecipata pariteticamente dal Comune di Genova e dal Comune di Torino);

b) n. 94.500.000 azioni di Risparmio IRIDE S.p.A., assegnate a FCT a seguito i della conversione delle azioni AEM Torino detenute da FCT, e rappresentanti il 100% del capitale sociale di IRIDE S.p.A. costituito da azioni di Risparmio, e pari al 11,5% dell’intero capitale sociale.

4. Contenuto degli Accordi.

In conseguenza della predetta fusione, il contenuto degli accordi collegati alla fusione stessa ha avuto seguito.

Rimangono ancora in essere, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, i seguenti punti:

4.1 Impegni di stand still relativi alla Quotata.

I soggetti aderenti agli Accordi si sono impegnati, ciascuno per quanto di propria competenza e anche promettendo il fatto delle società e degli enti da essi direttamente e/o indirettamente controllati, ex art. 1381 c.c., con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione, a non acquistare, offrire di acquistare, assumere impegni e/o compiere atti diretti ad acquistare, direttamente o indirettamente (attraverso società da essi direttamente e/o indirettamente controllate, fiduciari, ecc.), la proprietà e/o la disponibilità di azioni della Quotata o di obbligazioni o warrant che attribuiscano il diritto di acquistare azioni della Quotata, e a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano azioni della Quotata, per la durata di 3 anni a partire dalla data di efficacia della fusione.

4.2 Principio di pariteticità: azioni eccedenti del Comune di Torino.

Tenuto conto che a base dell’Operazione vi è il principio della pariteticità del Comune di Torino e del Comune di Genova nella partecipazione al capitale di FSU, nonché nella corporate governance della Quotata (come descritta nel paragrafo 4.9), i soggetti aderenti agli Accordi hanno convenuto quanto segue:

(a) come previsto negli accordi originari, le azioni di proprietà indiretta del Comune di Torino, attraverso FCT, sono state convertite in azioni di risparmio prive del diritto di voto. Il Comune di Torino non potrà disporre di tali azioni per un periodo di due anni dalla data di efficacia della fusione. Decorso tale periodo, il Comune di Torino potrà disporre di tali azioni, fermo restando che FSU avrà un diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che il Comune di Torino intendesse vendere o comunque trasferire.

(b) Le azioni di risparmio, per clausola statutaria, saranno automaticamente "riconvertite" in azioni ordinarie (dotate del diritto di voto) a semplice richiesta dell’acquirente qualora:

(i) siano trasferite, a qualunque titolo, a FSU ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino (per la definizione di soggetto terzo non collegato v. sopra sub 4.1.c), e fermo restando che

(ii) l’acquirente, in tal caso, sarà comunque assoggettato alla disciplina che limita il possesso azionario al 5% prevista dall’attuale articolo 8 dello statuto di AEM.

4.3 Primo consiglio di amministrazione della Quotata.

Il consiglio di amministrazione della quotata, integrato come previsto negli accordi originari, ha convocato l’assemblea ordinaria della Quotata per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

4.4 Corporate governance della FSU.

I soggetti aderenti agli Accordi hanno convenuto che:

(a) il consiglio di amministrazione della FSU sarà composto da quattro amministratori, di cui due nominati dal Comune di Torino e due nominati dal Comune di Genova.

(b) Il presidente e il vice-presidente saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Torino e del Comune di Genova.

(c) Un quorum deliberativo qualificato per le deliberazioni del consiglio di amministrazione esigerà su tutte le materie il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

4.5 Stallo decisionale della FSU.

Lo statuto di FSU – che entrerà in vigore al momento di efficacia della fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino, prevederà una specifica procedura soluzione dei caso di "stallo decisionale", in forza della quale, nel caso in cui, per due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell’assemblea della Società, convocati per deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto:

(a) si darà corso a una procedura di "raffreddamento" (che consiste nel rinvio della decisione a un successivo consiglio di amministrazione ovvero, a seconda dei casi, a una successiva assemblea, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione), seguita se necessario dalla "elevazione" del livello decisionale ai sindaci dei due Comuni.

(b) Se dovesse permanere lo stallo, la relativa decisione sarà definitivamente abbandonata quando riguardi materie diverse da quelle indicate sub "c" e non potrà essere riproposta per un predeterminato periodo di tempo.

(c) Nel caso lo stallo riguardi: l'approvazione del bilancio della Quotata, la nomina del procuratore speciale che avrà la legale rappresentanza della società per la partecipazione alle assemblee della Quotata in caso di assenza, impedimento o inerzia del presidente e del vice presidente, la composizione e presentazione della lista da presentare per l’elezione degli amministratori e dei sindaci della Quotata, la, si attiverà la procedura di "arbitrato economico" prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 5/2003: la decisione sarà quindi rimessa ad arbitri, i quali dovranno - in ristrettissimo termine - scegliere fra una delle due soluzioni proposte dalle parti. Gli arbitri saranno tre, due dei quali nominati rispettivamente dai due soci, mentre il terzo sarà scelto dai primi due o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano.

4.6 Formazione della lista dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Quotata.

La nomina dei candidati da inserire nella lista da presentare per l’elezione degli amministratori della Quotata, sarà effettuata, con le modalità previste nello statuto della FSU, metà per ciascuno, dal presidente e dal vicepresidente della FSU sulla base della tempestiva designazione che a ciascuno di essi perverrà ai sensi dell’art. 2468, terzo comma, cod. civ. e anche ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. per quanto applicabile, rispettivamente da parte dei Sindaci di Torino e di Genova.

4.7 Corporate governance della Quotata.

Le parti aderenti agli Accordi si sono impegnate a votare in favore dell’approvazione del progetto di fusione che prevede l’adozione di un nuovo statuto della Quotata, nel quale fra l’altro si prevede che:

(a) il consiglio di amministrazione della Quotata sarà di dodici amministratori, da eleggere con voto di lista. In particolare:

- dalla ‘prima’ lista (quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti, ossia quella che sarà presentata da FSU) saranno tratti dieci amministratori;
- dalla ‘seconda’ lista un amministratore;
- dalla ‘terza’ lista un amministratore.

(b) Fra gli amministratori della Quotata verranno nominati il presidente e l’ amministratore delegato con modalità tali per cui essi saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Genova e del Comune di Torino.

(c) Il consiglio di amministrazione adotterà ogni sua deliberazione con il voto favorevole di almeno nove amministratori.

5. Deposito.

Il testo integrale degli Accordi è stato depositato presso gli uffici del registro delle imprese competenti nei termini previsti dall’art. 122 del TUF.

10 novembre 2006

[AV.1.06.3]


 IRIDE S.P.A.

Ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt.127 e ss. della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa.

(a) In data 25 gennaio 2006 i consigli di amministrazione di Amga S.p.A. e di AEM Torino S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Amga S.p.A. (d’ora in avanti "Amga") in AEM Torino S.p.A. (d’ora in avanti, "Aem Torino"), successivamente. Il progetto di fusione, depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di Torino e di Genova, rispettivamente in data 27 e 28 gennaio 2006, sarà sottoposto all anche approvato’approvazione daelle assemblee di Aem Torino e di AMGA, la cui convocazione è stata delegata ai legali rappresentanti delle stesse società;

(b) il Comune di Torino e il Comune di Genova hanno sottoscritto in data 30 gennaio 2006 lo "Schema di Accordo Quadro" avente ad oggetto le linee guida relative al progetto di riorganizzazione e fusione tra AEM e Amga ("Operazione"), e in particolaretra cui gli elementi essenziali della corporate governance (a) della holding Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. (ora S.r.l.) ("FSU"), il cui capitale sociale sarà è oggi pariteticamente detenuto dai due predetti Comuni, che acquisterà ha acquistato la maggioranza delle azioni della società risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino (la "Quotata" d’ora in avanti), e (b) della società Quotata, controllata da FSU, risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino e (c) delle quattro società operative (d’ora on avanti: "Caposettore") controllate dalla Quotata, nelle quali saranno concentrate, previa la loro riorganizzazione, tutte le attività di AEM e di AMGA nei seguenti settori:

(i) servizi agli Enti Locali in genere, e gestione infrastrutture per le telecomunicazioni;

(ii) produzione di energia elettrica e calore, trasmissione-distribuzione di energia elettrica;

(iii) ciclo idrico e distribuzione gas;

(iv) approvvigionamento e vendita di gas, energia termica, energia elettrica;

(c) in pari data, il Comune di Torino e la Finanziaria Città di Torino s.r.l. (società partecipata al 100% dal Comune di Torino: "FCT"), da una parte, e il Comune di Genova e la FSU, dall’altra parte, hanno stipulato l’ "Accordo dei Comuni", un accordo attuativo dello Schema di Accordo Quadro con la specificazione delle rispettive obbligazioni;

(d) in data 25 ottobre 2006 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di AMGA in AEM Torino, con efficacia dal 31 ottobre 2006; da quest’ultima data la Società ha assunto la denominazione di IRIDE S.p.A.;

(e) in data 17 marzo 2008 è stata sottoscritta una scrittura modificativa e integrativa dello "Schema di Accordo Quadro" e dell’ "Accordo dei Comuni" (la "Scrittura Modificativa e Integrativa"), la cui efficacia è sospensivamente subordinata alla approvazione delle rispettive Giunte Comunalidei rispettivi organi deliberativi competenti del Comune di Torino e del Comune di Genova;

(f) lo Schema di Accordo Quadro e l’Accordo dei Comunii predetti accordi ("Accordi") nonché la Scrittura Modificativa e Integrativa contengono pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF. (e) in data 25 ottobre 2006 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di AMGA in AEM Torino, con efficacia dal 31 ottobre 2006; da quest’ultima data la Società ha assunto la denominazione di IRIDE S.p.A.

Pertanto, con decorrenza 31 ottobre 2006 la società oggetto del presente patto parasociale è "IRIDE S.p.A.".

2. Tipo di accordo.

Le pattuizioni parasociali contenute negli Accordi, sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. b) e c) del TUF.

3. Strumenti finanziari oggetto degli Accordi.

Il patto parasociale in argomento, stipulato tra il Comune di Torino e la FCTinanziaria Città di Torino S.r.l. (FCT) da una parte e il Comune di Genova e la FSUinanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. (ora S.r.l.) (FSU), dall’altra, avente originariamente ad oggetto azioni ordinarie AMGA, azioni ordinare AEM Torino, Warrant AEM 2003-2008, con effetto dalla suddetta stipula dell’atto di fusione ha ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:

a) n. 424.999.233 azioni ordinarie IRIDE S.p.A., pari al 58,344% del capitale sociale di IRIDE S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie, ed il 51,6% dell’intero capitale sociale, detenute da FSU S.r.l. (società partecipata pariteticamente dal Comune di Genova e dal Comune di Torino);

b) n. 94.500.000 azioni di Risparmio IRIDE S.p.A., assegnate a FCT a seguito i della conversione delle azioni AEM Torino detenute da FCT, e rappresentanti il 100% del capitale sociale di IRIDE S.p.A. costituito da azioni di Risparmio, e pari al 11,5% dell’intero capitale sociale.

4. Contenuto degli Accordi.

In conseguenza della predetta fusione, il contenuto degli accordi Accordi collegati alla fusione stessa ha avuto seguito.

Pertanto, alla data di pubblicazione del presente estratto, rilevanoRimangono ancora in essere, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, i seguenti punti:

4.1 Impegni di stand still relativi alla Quotata.

I soggetti aderenti agli Accordi si sono impegnati, ciascuno per quanto di propria competenza e anche promettendo il fatto delle società e degli enti da essi direttamente e/o indirettamente controllati, ex art. 1381 c.c., con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione, a non acquistare, offrire di acquistare, assumere impegni e/o compiere atti diretti ad acquistare, direttamente o indirettamente (attraverso società da essi direttamente e/o indirettamente controllate, fiduciari, ecc.), la proprietà e/o la disponibilità di azioni della Quotata o di obbligazioni o warrant che attribuiscano il diritto di acquistare azioni della Quotata, e a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano azioni della Quotata, per la durata di 3 anni a partire dalla data di efficacia della fusione.

4.2 Principio di pariteticità: azioni eccedenti del Comune di Torino.

Tenuto conto che a base dell’Operazione vi è il principio della pariteticità del Comune di Torino e del Comune di Genova nella partecipazione al capitale di FSU, nonché nella corporate governance della Quotata (come descritta nel paragrafo 4.79), i soggetti aderenti agli Accordi hanno convenuto quanto segue:

(a) come previsto negli accordi originari, le azioni di proprietà indiretta del Comune di Torino, attraverso FCT, sono state convertite in azioni di risparmio prive del diritto di voto. Il Comune di Torino non potrà disporre di tali azioni per un periodo di due anni dalla data di efficacia della fusione. Decorso tale periodo, il Comune di Torino potrà disporre di tali azioni, fermo restando che FSU avrà un diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che il Comune di Torino intendesse vendere o comunque trasferire.

(b) Le azioni di risparmio, per clausola statutaria, saranno automaticamente "riconvertite" in azioni ordinarie (dotate del diritto di voto) a semplice richiesta dell’acquirente qualora:

(i) siano trasferite, a qualunque titolo, a FSU ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino (per la definizione di soggetto terzo non collegato v. sopra sub 4.1.c), e fermo restando che

(ii) l’acquirente, in tal caso, sarà comunque assoggettato alla disciplina che limita il possesso azionario al 5% prevista dall’attuale articolo 8 dello statuto di AEMIRIDE.

4.3 Primo consiglio di amministrazione della Quotata.

Il consiglio di amministrazione della quotata, integrato come previsto negli accordi originari, ha convocato l’assemblea ordinaria della Quotata per l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

4.34 Corporate governance della FSU.

I soggetti aderenti agli Accordi hanno convenuto che:

(a) il consiglio di amministrazione della FSU sarà composto da quattro amministratori, di cui due nominati dal Comune di Torino e due nominati dal Comune di Genova.

(b) Il presidente e il vice-presidente saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Torino e del Comune di Genova.

(c) Un quorum deliberativo qualificato per le deliberazioni del consiglio di amministrazione esigerà su tutte le materie il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

4.45 Stallo decisionale della FSU.

Lo statuto di FSU – che entrerà in vigore al momento di efficacia della fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino, prevedeerà una specifica procedura soluzione dei caso di "stallo decisionale", in forza della quale, nel caso in cui, per due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell’assemblea della Società, convocati per deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto:

(a) si darà corso a una procedura di "raffreddamento" (che consiste nel rinvio della decisione a un successivo consiglio di amministrazione ovvero, a seconda dei casi, a una successiva assemblea, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione), seguita se necessario dalla "elevazione" del livello decisionale ai sindaci dei due Comuni.

(b) Se dovesse permanere lo stallo, la relativa decisione sarà definitivamente abbandonata quando riguardi materie diverse da quelle indicate sub "c" e non potrà essere riproposta per un predeterminato periodo di tempo.

(c) Nel caso lo stallo riguardi: l'approvazione del bilancio della Quotata, la nomina del procuratore speciale che avrà la legale rappresentanza della società per la partecipazione alle assemblee della Quotata in caso di assenza, impedimento o inerzia del presidente e del vice presidente, la composizione e presentazione della lista da presentare per l’elezione degli amministratori e dei sindaci della Quotata, la, si attiverà la procedura di "arbitrato economico" prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 5/2003: la decisione sarà quindi rimessa ad arbitri, i quali dovranno - in ristrettissimo termine - scegliere fra una delle due soluzioni proposte dalle parti. Gli arbitri saranno tre, due dei quali nominati rispettivamente dai due soci, mentre il terzo sarà scelto dai primi due o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano.

4.56 Formazione della lista dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Quotata.

La nomina dei candidati da inserire nella lista da presentare per l’elezione degli amministratori della Quotata, sarà effettuata, con le modalità previste nello statuto della FSU, metà per ciascuno, dal presidente e dal vicepresidente della FSU sulla base della tempestiva designazione che a ciascuno di essi perverrà ai sensi dell’art. 2468, terzo comma, cod. civ. e anche ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. per quanto applicabile, rispettivamente da parte dei Sindaci di Torino e di Genova.

4.67 Corporate governance della Quotata.

4.6.1 Le parti aderenti agli Accordi si sono impegnate a votare in favore dell’approvazione del progetto di fusione che prevede l’adozione di un nuovo statuto della Quotata, nel quale fra l’altro si prevede che:

(a) il consiglio di amministrazione della Quotata sarà di dodici amministratori, da eleggere con voto di lista. In particolare:

- dalla ‘prima’ lista (quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti, ossia quella che sarà presentata da FSU) saranno tratti dieci amministratori;

- dalla ‘seconda’ lista un amministratore;

- dalla ‘terza’ lista un amministratore.

(b) Fra gli amministratori della Quotata verranno nominati il presidente e l’ amministratore delegato con modalità tali per cui essi saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Genova e del Comune di Torino, salvo quanto specificato infra al punto 4.6.2(c).

(c) Il consiglio di amministrazione adotterà ogni sua deliberazione con il voto favorevole di almeno nove amministratori.

4.6.2 Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Modificativa e Integrativa, e subordinatamente alla approvazione delle rispettive Giunte Comunalidei rispettivi organi deliberativi competenti, il Comune di Genova e il Comune di Torino si sono impegnati a far tutto quanto in loro potere affinché l’assemblea della Quotata sia convocata ed approvi alcune modifiche dello statuto della stessa Quotata, tra cui (i) l’abrogazione del testo dell’art.17, attualmente rubricato come "Delega di attribuzioni e altri organi sociali" contenente l’attribuzione di poteri al Presidente e all’Amministratore Delegato, e (ii) la sostituzione con un nuovo testo, rubricato come "Rappresentanza, poteri e altri organi sociali ", che prevedrà tra l’altro che:

(a) il consiglio di amministrazione della Quotata potrà delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dallo Statuto alla propria competenza, all’amministratore delegato, stabilendone i limiti all’esercizio dei poteri e conferire deleghe a propri componenti per singoli atti o per categorie di atti o di affari;

(b) il consiglio di amministrazione della Quotata potrà costituire un comitato esecutivo al quale delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni. Il comitato esecutivo sarà formato da quattro amministratori tratti dalla lista che, in sede di nomina del consiglio di amministrazione, abbia ottenuto il maggior numero di voti: ne faranno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede, e l’amministratore delegato, e adotteranno ogni decisione con il voto favorevole di almeno tre componenti;

(c) nel caso in cui il Presidente o l’Amministratore Delegato, in corso di mandato, dovessero venir meno per qualsiasi ragione, il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione anche in deroga alle disposizioni contenute rispettivamente agli artt.15.9 e 17.2 dello statuto della Quotata.

5. Deposito.

Il testo integrale degli Accordi è stato depositato presso gli uffici del registro delle imprese competenti nei termini previsti dall’art. 122 del TUF.

27 marzo 2008

[AV.1.08.1]


  IRIDE S.P.A.

Ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt.127 e ss. della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa.


(a) In data 25 gennaio 2006 i consigli di amministrazione di Amga s.p.a. e di AEM Torino s.p.a. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Amga S.p.A. (d’ora in avanti "Amga") in AEM Torino S.p.A. (d’ora in avanti, "Aem Torino"), successivamente anche approvato dalle assemblee di Aem Torino e di AMGA.

(b) il Comune di Torino e il Comune di Genova hanno sottoscritto in data 30 gennaio 2006 lo "Schema di Accordo Quadro" avente ad oggetto le linee guida relative al progetto di riorganizzazione e fusione tra AEM e Amga ("Operazione"), tra cui gli elementi essenziali della corporate governance (a) della holding Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. (ora S.r.l.) ("FSU"), il cui capitale sociale è oggi pariteticamente detenuto dai due predetti Comuni, che ha acquistato la maggioranza delle azioni della società risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino (la "Quotata" d’ora in avanti), e (b) della società Quotata, controllata da FSU, risultante dalla fusione per incorporazione di Amga in Aem Torino;

(c) in pari data, il Comune di Torino e la Finanziaria Città di Torino s.r.l. (società partecipata al 100% dal Comune di Torino: "FCT"), da una parte, e il Comune di Genova e la FSU, dall’altra parte, hanno stipulato l’ "Accordo dei Comuni", un accordo attuativo dello Schema di Accordo Quadro con la specificazione delle rispettive obbligazioni;

(d) in data 25 ottobre 2006 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di AMGA in AEM Torino, con efficacia dal 31 ottobre 2006; da quest’ultima data la Società ha assunto la denominazione di IRIDE S.p.A;

(e) in data 17 marzo 2008 è stata sottoscritta una scrittura modificativa e integrativa dello “Schema di Accordo Quadro” e dell’ “Accordo dei Comuni” (la “Scrittura Modificativa e Integrativa”), la cui efficacia è sospensivamente subordinata alla approvazione dei rispettivi organi deliberativi competenti del Comune di Torino e del Comune di Genova;

(f) lo Schema di Accordo Quadro e l’Accordo dei Comuni (“Accordi”) nonché la Scrittura Modificativa e Integrativa contengono pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF.

2. Tipo di accordo.

Le pattuizioni parasociali contenute negli Accordi, sono riconducibili per quanto in appresso alle fattispecie disciplinate dall’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. b) e c) del TUF.

3. Strumenti finanziari oggetto degli Accordi

Il Patto parasociale in argomento, a seguito dell’esercizio dei “Warrant IRIDE (già AEM) 2003-2008” - concluso il 30 giugno 2008 ed efficace dalla data di deposito del relativo aumento di capitale, eseguito l’11 luglio 2008 – ha attualmente ad oggetto i seguenti strumenti finanziari:

a) n.  424.999.233  azioni ordinarie IRIDE S.p.A., pari al 57,623% del capitale sociale di IRIDE S.p.A. rappresentato da azioni ordinarie, ed il 51,079% dell’intero capitale sociale,  detenute da FSU S.r.l. (società partecipata pariteticamente dal Comune di Genova e dal Comune di Torino);

b) n. 94.500.000 azioni di Risparmio IRIDE S.p.A., assegnate a FCT  a seguito della conversione delle azioni AEM Torino detenute da FCT,  e rappresentanti  il 100% del capitale sociale di IRIDE S.p.A. costituito da azioni di Risparmio, e pari al 11,5% dell’intero capitale sociale.

4. Contenuto degli Accordi.

In conseguenza della fusione, il contenuto degli accordi ha avuto seguito.
Rimangono ancora in essere, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, i seguenti punti:

4.1 Impegni di stand still relativi alla Quotata.

I soggetti aderenti agli Accordi si sono impegnati, ciascuno per quanto di propria competenza e anche promettendo il fatto delle società e degli enti da essi direttamente e/o indirettamente controllati, ex art. 1381 c.c., con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione, a non acquistare, offrire di acquistare, assumere impegni e/o compiere atti diretti ad acquistare, direttamente o indirettamente (attraverso società da essi direttamente e/o indirettamente controllate, fiduciari, ecc.), la proprietà e/o la disponibilità di azioni della Quotata o di obbligazioni o warrant che attribuiscano il diritto di acquistare azioni della Quotata, e a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano azioni della Quotata, per la durata di 3 anni a partire dalla data di efficacia della fusione.

4.2 Principio di pariteticità: azioni eccedenti del Comune di Torino.

Tenuto conto che a base dell’Operazione vi è il principio della pariteticità del Comune di Torino e del Comune di Genova nella partecipazione al capitale di FSU, nonché nella corporate governance della Quotata (come descritta nel paragrafo 4.6), i soggetti aderenti agli Accordi hanno convenuto quanto segue:

(a) come previsto negli accordi originari, le azioni di proprietà indiretta del Comune di Torino, attraverso FCT, sono state convertite in azioni di risparmio prive del diritto di voto. Il Comune di Torino non potrà disporre di tali azioni per un periodo di due anni dalla data di efficacia della fusione. Decorso tale periodo, il Comune di Torino potrà disporre di tali azioni, fermo restando che FSU avrà un diritto di prelazione su tutte le azioni di risparmio che il Comune di Torino intendesse vendere o comunque trasferire.

(b) Le azioni di risparmio, per clausola statutaria, saranno automaticamente "riconvertite" in azioni ordinarie (dotate del diritto di voto) a semplice richiesta dell’acquirente qualora:

(i) siano trasferite, a qualunque titolo, a FSU ovvero a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, e fermo restando che

(ii) l’acquirente, in tal caso, sarà comunque assoggettato alla disciplina che limita il possesso azionario al 5% prevista dall’attuale articolo 8 dello statuto di IRIDE.

4.3 Corporate governance della FSU.

I soggetti aderenti agli Accordi hanno convenuto che:

(a) il consiglio di amministrazione della FSU sarà composto da quattro amministratori, di cui due nominati dal Comune di Torino e due nominati dal Comune di Genova.

(b) Il presidente e il vice-presidente saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Torino e del Comune di Genova.

(c) Un quorum deliberativo qualificato per le deliberazioni del consiglio di amministrazione esigerà su tutte le materie il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

4.4 Stallo decisionale della FSU.

Lo statuto di FSU prevede una specifica procedura soluzione dei casi di "stallo decisionale", in forza della quale, nel caso in cui, per due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o, a seconda dei casi, dell’assemblea della Società, convocati per deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente Statuto:

(a) si darà corso a una procedura di "raffreddamento" (che consiste nel rinvio della decisione a un successivo consiglio di amministrazione ovvero, a seconda dei casi, a una successiva assemblea, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione), seguita se necessario dalla "elevazione" del livello decisionale ai sindaci dei due Comuni.

(b) Se dovesse permanere lo stallo, la relativa decisione sarà definitivamente abbandonata quando riguardi materie diverse da quelle indicate sub "c" e non potrà essere riproposta per un predeterminato periodo di tempo.

(c) Nel caso lo stallo riguardi: l'approvazione del bilancio della Quotata, la nomina del procuratore speciale che avrà la legale rappresentanza della società per la partecipazione alle assemblee della Quotata in caso di assenza, impedimento o inerzia del presidente e del vice presidente, la composizione e presentazione della lista da presentare per l’elezione degli amministratori e dei sindaci della Quotata, si attiverà la procedura di "arbitrato economico" prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 5/2003: la decisione sarà quindi rimessa ad arbitri, i quali dovranno - in ristrettissimo termine - scegliere fra una delle due soluzioni proposte dalle parti. Gli arbitri saranno tre, due dei quali nominati rispettivamente dai due soci, mentre il terzo sarà scelto dai primi due o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano.

4.5 Formazione della lista dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Quotata.

La nomina dei candidati da inserire nella lista da presentare per l’elezione degli amministratori della Quotata, sarà effettuata, con le modalità previste nello statuto della FSU, metà per ciascuno, dal presidente e dal vicepresidente della FSU sulla base della tempestiva designazione che a ciascuno di essi perverrà ai sensi dell’art. 2468, terzo comma, cod. civ. e anche ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. per quanto applicabile, rispettivamente da parte dei Sindaci di Torino e di Genova.

4.6 Corporate governance della Quotata.

4.6.1 Le parti aderenti agli Accordi si sono impegnate a votare in favore dell’approvazione del progetto di fusione che prevede l’adozione di un nuovo statuto della Quotata, nel quale fra l’altro si prevede che:

(a) il consiglio di amministrazione della Quotata sarà di dodici amministratori, da eleggere con voto di lista. In particolare:
- dalla ‘prima’ lista (quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti, ossia quella che sarà presentata da FSU) saranno tratti dieci amministratori;
- dalla ‘seconda’ lista un amministratore;
- dalla ‘terza’ lista un amministratore.

(b) Fra gli amministratori della Quotata verranno nominati il presidente e l’ amministratore delegato con modalità tali per cui essi saranno espressione, rispettivamente, del Comune di Genova e del Comune di Torino, salvo quanto specificato infra al punto 4.6.2. (c).

(c) Il consiglio di amministrazione adotterà ogni sua deliberazione con il voto favorevole di almeno nove amministratori.

4.6.2  Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Modificativa e Integrativa, e subordinatamente alla approvazione dei rispettivi organi deliberativi competenti, il Comune di Genova e il Comune di Torino si sono impegnati a far tutto quanto in loro potere affinché l’Assemblea della Quotata sia convocata ed approvi alcune modifiche dello statuto della stessa Quotata, tra cui (i) l’abrogazione del testo dell’art. 17 , attualmente rubricato come “Delega di attribuzioni a altri organi sociali” contenente l’attribuzione di poteri al Presidente e all’Amministratore Delegato e (ii) la sostituzione con un nuovo testo, rubricato come “Rappresentanza, poteri e altri organi sociali”, che prevedrà tra l’altro che:

(a) il consiglio di amministrazione della Quotata potrà delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dallo Statuto alla propria competenza, all’amministratore delegato, stabilendone i limiti all’esercizio dei poteri e conferire deleghe a propri componenti per singoli atti o per categorie di atti o di affari;

(b) il consiglio di amministrazione della Quotata potrà costituire un comitato esecutivo al quale delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni. Il comitato esecutivo sarà formato da quattro amministratori tratti dalla lista che, in sede di nomina del consiglio di amministrazione, abbia ottenuto il maggior numero di voti: ne faranno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede, e l’amministratore delegato, e adotteranno ogni decisione con il voto favorevole di almeno tre componenti;

(c) nel caso in cui il Presidente o l’Amministratore Delegato, in corso di mandato, dovessero venir meno per qualsiasi ragione, il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione anche in deroga alle disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 15.9 e 17.2 dello statuto della Quotata.

5. Deposito.

Il testo integrale degli Accordi è stato depositato presso gli uffici del registro delle imprese competenti nei termini previsti dall’art. 122 del TUF.

9 gennaio 2009

[AV.1.09.1]

* * *

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.r.l.

Pubblicazione della cessazione di efficacia - per esecuzione e per scadenza temporale - dei patti parasociali contenuti nell’Accordo dei Comuni 30 gennaio 2006 avente ad oggetto azioni IRIDE S.p.A.

Si fa riferimento agli Accordi stipulati, senza espressa data di scadenza, in data 30 gennaio 2006 tra il Comune di Torino e la Finanziaria Città di Torino S.r.l. (FCT) da una parte, e il Comune di Genova e la Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU) dall’altra, aventi ad oggetto, tra l’altro, azioni IRIDE S.p.A.( gli “Accordi”).

Come espressamente previsto negli Accordi ed indicato nel relativo estratto, si dà conferma che la clausola di stand still, per la quale, in sintesi, i soggetti aderenti si erano impegnati, per la durata di tre anni a partire dalla data di efficacia della fusione (31 ottobre 2006), a non acquistare, offrire di acquistare, assumere impegni e/o compiere atti diretti ad acquistare, direttamente o indirettamente azioni IRIDE S.p.A. e a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgessero tali azioni, è da intendersi non più operativa a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Pertanto - con il venir meno della clausola sopra richiamata e con la esecuzione di quanto contenuto negli Accordi, mediante il compimento delle operazioni negli stessi previste e la trasposizione dei principi e dei contenuti degli stessi negli atti societari (quali in particolare lo Statuto di Iride S.p.A. e lo statuto della controllante di quest’ultima FSU S.r.l..) - le disposizioni a carattere parasociale contenute in tali Accordi hanno definitivamente esplicato ed esaurito la loro efficacia.

16 gennaio 2010

[AV.1.10.1]


IRIDE S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 i soggetti indicati nella colonna Aderenti nella tabella di cui al successivo paragrafo B (gli "Aderenti") hanno sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

Soggetti Aderenti all’Accordo

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 704.269.359 azioni ordinarie della Società post Fusione rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").

Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

%\ Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

14,0552

8,3764

80.059.166

12,3003

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,3108

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1097

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1622

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1810

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2037

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1463

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1358

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1306

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6034

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1175

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,3291

0,1961

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3056

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2612

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3840

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

0,9004

0,5366

5.128.722

0,7880

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2508

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1646

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,2280

0,1359

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4702

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2727

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3479

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,2116

0,1261

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2421

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2045

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1593

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3456

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2657

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2139

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9874

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0635

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,0705

0,0420

401.729

0,0617

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1828

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0987

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0313

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

78.017.566

11,0778

6,6020

63.099.863

9,6947

5,3396

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0580

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9619

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1299

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,3461

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

TOTALE

704.269.359

100,0000

59,5967

650.870.198

100,0000

55,0779

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE L'ACCORDO

 

 

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Sindacato di Voto

Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite). Nell'ambito del Patto in data 28 febbraio tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto(i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società post Fusione in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società Post Fusione sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo della Società Post Fusione

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enìa. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Non appena il Patto entrerà in vigore (dalla data di efficacia della Fusione) (i) i pattisti dovranno procurare la tempestiva convocazione di un'Assemblea dei soci della Società per la nomina dei consiglieri di amministrazione in sostituzione dei consiglieri dimissionari che rispecchi la composizione prevista dal Patto, quanto precede anche dando istruzioni agli amministratori da loro rispettivamente designati perché essi si dimettano dalla carica, nel caso in cui non decadano in forza di norma statutaria; e (ii) sino all'intervenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del Patto non si tengano riunioni del Comitato Esecutivo ovvero non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 25.2 del Statuto della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società post Fusione sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dai Parti ex ENÌA (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e i Parti ex ENÌA, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e i Parti ex ENÌA nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società post Fusione e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà ai Parti ex ENÌA. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati

Le delibere di modifica dello Statuto della Società post Fusione relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco

Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti.

Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

DURATA DEL PATTO

Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.

DEPOSITO DEL PATTO.

Il Patto verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

1 maggio 2010

[AV.2.10.1]


IRIDE S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che tra il giorno 28 aprile 2010 i soggetti indicati nella colonna Aderenti nella tabella di cui al successivo paragrafo B (gli "Aderenti") hanno sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iride S.p.A. post Fusione.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

Soggetti aderenti al Sub Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 279.270.126 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 23,6324 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.

La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").

Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

35,4446

8,3764

80.059.166

35,4446

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,7839

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2767

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4091

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4565

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5138

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3689

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3425

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3294

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5217

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2964

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,8300

0,1961

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7707

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6587

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9683

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

2,2706

0,5366

5.128.722

2,2706

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6324

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4150

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,5751

0,1359

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1857

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6877

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8774

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,5336

0,1261

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6106

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5158

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4018

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8715

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6699

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5395

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,4900

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1601

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,1779

0,0420

401.729

0,1779

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4611

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2490

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0790

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

78.017.566

27,9362

6,6020

63.099.863

27,9362

5,3396

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0017

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1462

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0061

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,4693

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3276

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

TOTALE

279.270.126

100,0000

23,6324

225.870.965

100,0000

19,1137

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

 

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo nonché (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) due Consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, uno dei quali assumerà la carica di Direttore Generale (ii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore designato dal Comune di Parma, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (iii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Patto Parasociale i pattisti designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società, quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto a rotazione con FSU di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.

Ove il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Società abbiano espresso voto divergente in merito ad una delibera posta al voto del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo il Comitato del Sub-Patto (come infra descritto) dovrà esaminare le ragioni che hanno portato al voto divergente e qualora tale divergenza fosse presente anche tra i pattisti che hanno designato tali membri del Comitato Esecutivo, il Comitato del Sub-Patto, prima di assumere qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento della divergenza - ivi inclusa la revoca di uno o entrambi i membri del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione - farà tutto quanto possibile per un componimento della medesima direttamente tra tali pattisti. Qualora vi fosse un'ulteriore situazione di divergenza imputabile unicamente a Vice Presidente e Direttore Generale i pattisti che hanno designato tali soggetti dovranno valutare la revoca del Consigliere che, a seconda dei casi, ha generato il contrasto tra i predetti membri del Comitato Esecutivo nonostante vi fosse l'accordo tra i pattisti sulla materia che ha occasionato il voto divergente. In difetto di soluzione, competerà al Comitato del Sub-Patto, l'assunzione di qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento di tale divergenza. In tale ultima evenienza il Comitato del Sub-Patto sarà competente a deliberare con almeno il 50,01% dei voti complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto.

Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno convenuto che i Consigli di Amministrazione della società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della società di primo livello "Ambiente" saranno composti da cinque membri di cui uno designato dal Direttore Generale della Società post Fusione, due dallo stesso Direttore Generale della Società Post Fusione previa consultazione con i Sindaci dei citati Comuni nel cui ambito tali società operano e due dal Comitato Esecutivo della Società.

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono il Comitato del Sub-Patto ed il Segretario del Sub Patto.

Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;

in cui si terrà il Comitato Esecutivo per deliberare in merito ad una delle materie di cui all'articolo 29.2 lett a), b) et f) dello Statuto della Società post Fusione ("Materie Rilevanti Comitato Esecutivo")

in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.2. punti (i), (ii), (iii), (iv) (vi) dello Statuto della Società post Fusione (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonchè, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le Materie Rilevanti Comitato Esecutivo.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto. Il Comitato del Sub-Patto delibererà validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle Fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

I pattisti si sono impegnati a revocare il Consigliere ovvero il componente del Comitato esecutivo che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco

Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere in tutto o in parte atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere/ Membro del Comitato Esecutivo che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente.

DURATA DEL SUB PATTO

Il Sub Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Sub Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dai pattisti ed apportate al Patto Parasociale. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto.

DEPOSITO DEL PATTO.

Il Sub Patto verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

1 maggio 2010

[AV.3.10.1]


 IREN S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").
La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").

Successivamente, in data 22 marzo 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 100%, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. n. 52.200.000 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Patto, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. ha aderito al medesimo.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07129470014.
Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

Soggetti Aderenti all’Accordo

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 704.269.359 azioni ordinarie della Società post Fusione rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").
La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

%\ Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

14,0552

8,3764

80.059.166

12,3003

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,3108

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1097

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1622

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1810

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2037

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1463

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1358

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1306

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6034

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1175

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,3291

0,1961

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3056

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2612

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3840

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

0,9004

0,5366

5.128.722

0,7880

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2508

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1646

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,2280

0,1359

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4702

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2727

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3479

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,2116

0,1261

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2421

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2045

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1593

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3456

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2657

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2139

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9874

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0635

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,0705

0,0420

401.729

0,0617

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1828

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0987

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0313

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

25.817.566

3,6659

2,1847

19.599.863

3,0113

1,6586

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0580

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9619

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1299

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,3461

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

7,4119

4,4173

43.500.000**

6,6834

3,6810

TOTALE

704.269.359

100,0000

59,5967

650.870.198

100,0000

55,0779

 

 

 

 

*      Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) come segue (i) su n. 43.500.000 azioni fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015, e (ii) su n. 8.700.000 azioni fino alla data del 30 giugno 2011.
**     Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE L'ACCORDO

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Sindacato di Voto
Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite). Nell'ambito del Patto in data 28 febbraio tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto (i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società post Fusione in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società Post Fusione sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo della Società Post Fusione
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enìa. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Non appena il Patto entrerà in vigore (dalla data di efficacia della Fusione) (i) i pattisti dovranno procurare la tempestiva convocazione di un'Assemblea dei soci della Società per la nomina dei consiglieri di amministrazione in sostituzione dei consiglieri dimissionari che rispecchi la composizione prevista dal Patto, quanto precede anche dando istruzioni agli amministratori da loro rispettivamente designati perché essi si dimettano dalla carica, nel caso in cui non decadano in forza di norma statutaria; e (ii) sino all'intervenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del Patto non si tengano riunioni del Comitato Esecutivo ovvero non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 25.2 del Statuto della Società.

Nomina del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale della Società post Fusione sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dai Parti ex ENÌA (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e i Parti ex ENÌA, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e i Parti ex ENÌA nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società post Fusione e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà ai Parti ex ENÌA. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati
Le delibere di modifica dello Statuto della Società post Fusione relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco
Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti.

Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

DURATA DEL PATTO

Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.

DEPOSITO DEL PATTO

Il Patto verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

26 marzo 2011

[AV.2.11.1]


IREN S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che tra il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").
Gli Aderenti hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iride S.p.A. post Fusione.

Successivamente, in data 22 marzo 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 100%, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. n. 52.200.000 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Sub Patto, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. ha aderito al medesimo. 

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

Soggetti aderenti al Sub Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 279.270.126 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 23,6324 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.
La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

35,4446

8,3764

80.059.166

35,4446

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,7839

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2767

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4091

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4565

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5138

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3689

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3425

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3294

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5217

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2964

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,8300

0,1961

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7707

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6587

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9683

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

2,2706

0,5366

5.128.722

2,2706

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6324

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4150

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,5751

0,1359

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1857

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6877

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8774

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,5336

0,1261

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6106

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5158

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4018

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8715

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6699

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5395

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,4900

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1601

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,1779

0,0420

401.729

0,1779

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4611

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2490

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0790

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

25.817.566

9,2446

2,1847

19.599.863

8,6775

1,6586

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0017

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1462

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0061

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,4693

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3276

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

18,6916

4,4173

43.500.000**

19,2587

3,6810

TOTALE

279.270.126

100,0000

23,6324

225.870.965

100,0000

19,1137

 

 

 

 

*              Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) come segue (i) su n. 43.500.000 azioni fino alla scadenza del Patto Parasociale e comunque sino alla data del 30 giugno 2015, e (ii) su n. 8.700.000 azioni fino alla data del 30 giugno 2011.
**            Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto Parasociale e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo nonché (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto
I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) due Consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, uno dei quali assumerà la carica di Direttore Generale (ii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore designato dal Comune di Parma, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (iii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Patto Parasociale i pattisti designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società, quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto a rotazione con FSU di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.

Ove il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Società abbiano espresso voto divergente in merito ad una delibera posta al voto del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo il Comitato del Sub-Patto (come infra descritto) dovrà esaminare le ragioni che hanno portato al voto divergente e qualora tale divergenza fosse presente anche tra i pattisti che hanno designato tali membri del Comitato Esecutivo, il Comitato del Sub-Patto, prima di assumere qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento della divergenza - ivi inclusa la revoca di uno o entrambi i membri del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione - farà tutto quanto possibile per un componimento della medesima direttamente tra tali pattisti. Qualora vi fosse un'ulteriore situazione di divergenza imputabile unicamente a Vice Presidente e Direttore Generale i pattisti che hanno designato tali soggetti dovranno valutare la revoca del Consigliere che, a seconda dei casi, ha generato il contrasto tra i predetti membri del Comitato Esecutivo nonostante vi fosse l'accordo tra i pattisti sulla materia che ha occasionato il voto divergente. In difetto di soluzione, competerà al Comitato del Sub-Patto, l'assunzione di qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento di tale divergenza. In tale ultima evenienza il Comitato del Sub-Patto sarà competente a deliberare con almeno il 50,01% dei voti complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto.

Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno convenuto che i Consigli di Amministrazione della società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della società di primo livello "Ambiente" saranno composti da cinque membri di cui uno designato dal Direttore Generale della Società post Fusione, due dallo stesso Direttore Generale della Società Post Fusione previa consultazione con i Sindaci dei citati Comuni nel cui ambito tali società operano e due dal Comitato Esecutivo della Società.

Organi del Sub Patto
Gli organi del Sindacato di Voto sono il Comitato del Sub-Patto ed il Segretario del Sub Patto.
Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

 

 

 

 

  • di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;
  • in cui si terrà il Comitato Esecutivo per deliberare in merito ad una delle materie di cui all'articolo 29.2 lett a), b) et f) dello Statuto della Società post Fusione ("Materie Rilevanti Comitato Esecutivo");
  • in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.2. punti (i), (ii), (iii), (iv) (vi) dello Statuto della Società post Fusione (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonchè, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le Materie Rilevanti Comitato Esecutivo.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto. Il Comitato del Sub-Patto delibererà validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle Fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

I pattisti si sono impegnati a revocare il Consigliere ovvero il componente del Comitato esecutivo che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco
Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere in tutto o in parte atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere/ Membro del Comitato Esecutivo che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente.

DURATA DEL SUB PATTO

Il Sub Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Sub Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dai pattisti ed apportate al Patto Parasociale. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto.

DEPOSITO DEL PATTO

Il Sub Patto verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

26 marzo 2011

[AV.3.11.1]


 IREN S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").
Successivamente, in data 22 marzo 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 100%, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. n. 52.200.000 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Patto, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. ha aderito al medesimo.

Inoltre, in data 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 99,2535%, Parma Infrastrutture S.p.A. n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Patto, Parma Infrastrutture S.p.A.. ha aderito al medesimo.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

Soggetti Aderenti all’Accordo

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 704.269.359 azioni ordinarie della Società post Fusione rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

%\ Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

14,0552

8,3764

80.059.166

12,3003

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,3108

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1097

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1622

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1810

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2037

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1463

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1358

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1306

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6034

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1175

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,3291

0,1961

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3056

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2612

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3840

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

0,9004

0,5366

5.128.722

0,7880

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2508

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1646

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,2280

0,1359

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4702

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2727

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3479

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,2116

0,1261

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2421

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2045

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1593

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3456

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2657

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2139

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9874

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0635

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,0705

0,0420

401.729

0,0617

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1828

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0987

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0313

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

0,7951

0,4738

5.599.863

0,8603

0,4738

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0580

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9619

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1299

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,3461

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

7,4119

4,4173

43.500.000**

6,6834

3,6810

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

2,8708

1,7109

14.000.000**

2,1510

1,1848

TOTALE

704.269.359

100,0000

59,5967

650.870.198

100,0000

55,0779

 

 

 

 

*  Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) come segue (i) su n. 57.500.000 azioni fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015, e (ii) su n. 14.917.703 azioni fino alla data del 30 giugno 2011.

** Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE L'ACCORDO

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Sindacato di Voto

Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite). Nell'ambito del Patto in data 28 febbraio tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto (i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società post Fusione in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società Post Fusione sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo della Società Post Fusione

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enìa. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.
Non appena il Patto entrerà in vigore (dalla data di efficacia della Fusione) (i) i pattisti dovranno procurare la tempestiva convocazione di un'Assemblea dei soci della Società per la nomina dei consiglieri di amministrazione in sostituzione dei consiglieri dimissionari che rispecchi la composizione prevista dal Patto, quanto precede anche dando istruzioni agli amministratori da loro rispettivamente designati perché essi si dimettano dalla carica, nel caso in cui non decadano in forza di norma statutaria; e (ii) sino all'intervenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del Patto non si tengano riunioni del Comitato Esecutivo ovvero non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 25.2 del Statuto della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società post Fusione sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dai Parti ex ENÌA (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e i Parti ex ENÌA, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e i Parti ex ENÌA nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società post Fusione e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà ai Parti ex ENÌA. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati

Le delibere di modifica dello Statuto della Società post Fusione relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco

Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti.

Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU.

Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato.

Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

DURATA DEL PATTO

Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.

DEPOSITO DEL PATTO.

Il Patto verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

9 aprile 2011

[AV.2.11.2]



IREN S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che tra il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").
Gli Aderenti hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iride S.p.A. post Fusione.
Successivamente, in data 22 marzo 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 100%, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. n. 52.200.000 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Sub Patto, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. ha aderito al medesimo.
 
Inoltre, in data 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 99,2535%, Parma Infrastrutture S.p.A. n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Sub Patto, Parma Infrastrutture S.p.A.. ha aderito al medesimo.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

Soggetti aderenti al Sub Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 279.270.126 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 23,6324 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.
La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").

 


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

35,4446

8,3764

80.059.166

35,4446

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,7839

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2767

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4091

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4565

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5138

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3689

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3425

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3294

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5217

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2964

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,8300

0,1961

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7707

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6587

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9683

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

2,2706

0,5366

5.128.722

2,2706

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6324

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4150

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,5751

0,1359

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1857

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6877

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8774

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,5336

0,1261

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6106

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5158

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4018

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8715

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6699

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5395

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,4900

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1601

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,1779

0,0420

401.729

0,1779

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4611

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2490

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0790

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

2,0052

0,4738

5.599.863

2,4793

0,4738

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0017

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1462

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0061

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,4693

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3276

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

18,6916

4,4173

43.500.000**

19,2587

3,6810

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

7,2394

1,7109

14.000.000**

6,1982

1,1848

TOTALE

279.270.126

100,0000

23,6324

225.870.965

100,0000

19,1137

 

 

 

 

*  Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) come segue (i) su n. 57.500.000 azioni fino alla scadenza del Patto Parasociale e comunque sino alla data del 30 giugno 2015, e (ii) su n. 14.917.703 azioni fino alla data del 30 giugno 2011.
** Su tali azioni il Comune di Parma ha il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto Parasociale e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo nonché (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) due Consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, uno dei quali assumerà la carica di Direttore Generale (ii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore designato dal Comune di Parma, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (iii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Patto Parasociale i pattisti designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società, quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto a rotazione con FSU di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.

Ove il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Società abbiano espresso voto divergente in merito ad una delibera posta al voto del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo il Comitato del Sub-Patto (come infra descritto) dovrà esaminare le ragioni che hanno portato al voto divergente e qualora tale divergenza fosse presente anche tra i pattisti che hanno designato tali membri del Comitato Esecutivo, il Comitato del Sub-Patto, prima di assumere qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento della divergenza - ivi inclusa la revoca di uno o entrambi i membri del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione - farà tutto quanto possibile per un componimento della medesima direttamente tra tali pattisti. Qualora vi fosse un'ulteriore situazione di divergenza imputabile unicamente a Vice Presidente e Direttore Generale i pattisti che hanno designato tali soggetti dovranno valutare la revoca del Consigliere che, a seconda dei casi, ha generato il contrasto tra i predetti membri del Comitato Esecutivo nonostante vi fosse l'accordo tra i pattisti sulla materia che ha occasionato il voto divergente. In difetto di soluzione, competerà al Comitato del Sub-Patto, l'assunzione di qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento di tale divergenza. In tale ultima evenienza il Comitato del Sub-Patto sarà competente a deliberare con almeno il 50,01% dei voti complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto.

Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno convenuto che i Consigli di Amministrazione della società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della società di primo livello "Ambiente" saranno composti da cinque membri di cui uno designato dal Direttore Generale della Società post Fusione, due dallo stesso Direttore Generale della Società Post Fusione previa consultazione con i Sindaci dei citati Comuni nel cui ambito tali società operano e due dal Comitato Esecutivo della Società.

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono il Comitato del Sub-Patto ed il Segretario del Sub Patto.
Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;
in cui si terrà il Comitato Esecutivo per deliberare in merito ad una delle materie di cui all'articolo 29.2 lett a), b) et f) dello Statuto della Società post Fusione ("Materie Rilevanti Comitato Esecutivo")
in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.2. punti (i), (ii), (iii), (iv) (vi) dello Statuto della Società post Fusione (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonchè, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le Materie Rilevanti Comitato Esecutivo.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto. Il Comitato del Sub-Patto delibererà validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle Fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

I pattisti si sono impegnati a revocare il Consigliere ovvero il componente del Comitato esecutivo che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco

Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere in tutto o in parte atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere/ Membro del Comitato Esecutivo che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente.

DURATA DEL SUB PATTO

Il Sub Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Sub Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dai pattisti ed apportate al Patto Parasociale. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto.

DEPOSITO DEL PATTO.

Il Sub Patto verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

 

 

 

 

9 aprile 2011

[AV.3.11.2]


IREN S.P.A. (gia' IRIDE S.P.A.)

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 i soggetti indicati nella colonna Aderenti nella tabella di cui al successivo paragrafo B (gli "Aderenti") hanno sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto Reggiano").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto (i) con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iride S.p.A. post Fusione; e (ii) un ulteriore accordo di natura parasociale con ulteriori soci pubblici di Enìa S.p.A. avente ad oggetto Iride S.p.A. post Fusione (il "Sub Patto").

SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL SUB PATTO REGGIANO

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferito la sede in Reggio Emilia.

SOGGETTI ADERENTI AL SUB PATTO REGGIANO

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto Reggiano sono costituiti da n. 144.731.302 azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni Conferite") pari al 12,2475 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto"). La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").

Aderenti

n. azioni della Società post Fusione detenute

n. Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite rispetto al totale delle Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite da ciascun Aderente rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

80.059.166

55,3157

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

1.770.575

1,2234

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Baiso

772.648

624.910

0,4318

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

923.975

0,6384

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

1.031.100

0,7124

0,0873

Comune di Busana

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

1.160.543

0,8019

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

833.216

0,5757

0,0705

Comune di Canossa

956.613

773.699

0,5346

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

743.938

0,5140

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

3.436.998

2,3747

0,2908

Comune di Casina

827.832

669.542

0,4626

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

1.874.728

1,2953

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

1.740.818

1,2028

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

1.487.880

1,0280

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

2.187.184

1,5112

0,1851

Comune di Collagna

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

5.128.722

3,5436

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

1.428.360

0,9869

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

937.359

0,6477

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

1.298.920

0,8975

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

2.678.181

1,8505

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

1.553.342

1,0733

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

1.981.854

1,3693

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

1.205.179

0,8327

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

1.379.264

0,9530

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

1.165.007

0,8049

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

907.605

0,6271

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

1.968.466

1,3601

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

1.513.171

1,0455

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

1.218.566

0,8420

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

5.624.183

3,8859

0,4759

Comune di Toano

447.031

361.554

0,2498

0,0306

Comune di Vetto

496.704

401.729

0,2776

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

1.041.515

0,7196

0,0881

Comune di Viano

695.381

562.417

0,3886

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

178.548

0,1234

0,0151

TOTALE

178.947.874

144.731.302

100%

12,2475

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO REGGIANO

 

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto Reggiano esercita in virtù del Sub Patto Reggiano il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto Reggiano è riconducibile ad un sindacato di voto avente la finalità di tra l'altro di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Sub-Patto nonché ulteriori impegni ai fini di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo.

CONTENUTO DELL'ACCORDO ED ORGANI DEL SUB PATTO REGGIANO

Gli organi del Sub Patto Reggiano sono l’"Assembla del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia", il "Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia" ed il "Coordinatore". L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia è l'organo che, in generale, esprime la volontà dei pattisti ed è composta dai sindaci dei Comuni localizzati nella Provincia di Reggio Emilia che hanno aderito al Sub Patto Reggiano. Tale organo si dovrà riunire in particolare:

(a) prima di ogni riunione del Comitato del Sub-Patto previsto dal Sub Patto avente ad oggetto la modifica dello statuto della Società relativa alle seguenti materie: (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (vi) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (vii) quelle previste dall’articolo 25.2 dello Statuto della Società post Fusione;

(b) in tempo utile per procedere all’indicazione degli amministratori il cui diritto di designazione spetta ai sensi del Sub Patto al Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia (le materie indicate alle lettere (a) e (b) le "Materie Speciali");

(c) a seguito di convocazione fatta dal Coordinatore, nonché

(d) ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei pattisti o dal Comune di Reggio Emilia.

A ciascun pattista spetterà un numero di voti corrispondente alle azioni della Società conferite al sindacato di blocco ai sensi del Patto Parasociale. L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia delibererà con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) spettanti ai Comuni, salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto le Materie Speciali e la nomina del Coordinatore, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno il 65% dei voti (arrotondati per difetto).

Il Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, composto dai Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, da altri Sindaci della Provincia di Reggio Emilia e dal Coordinatore del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, ha funzioni meramente consultive su materie di rilevanza strategica per la Società o per i Comuni in quanto soci della stessa oltre che, eventualmente, sulle Materie Speciali, sulle Materie Rilevanti Consiliari previste nel Sub Patto e sulle Materie Rilevanti del Comitato Esecutivo previste nel Sub Patto.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto Reggiano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo violazione dell'obbligo di esprimere il proprio voto in assemblea in conformità con le decisioni assunte dall'Assemblea del Sub – Patto o in mancanza di decisione assunta dall'assemblea violazione dell'obbligo di esprimere voto contrario) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

DURATA DEL PATTO

Il Sub Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Sub Patto Reggiano avrà efficacia tra le parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Il Sub Patto Reggiano potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno il 95% delle Azioni della Società detenute dagli Aderenti. Le modifiche del Sub Patto Reggiano dovranno essere comunicate a tutti gli Aderenti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto Reggiano.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto Reggiano non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto Reggiano

DEPOSITO DEL PATTO.

Il Sub Patto Reggiano verrà depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

1 maggio 2010

[AV.4.10.1]


IREN S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 ed ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Successivamente, in data 22 marzo 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 100%, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. n. 52.200.000 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Patto, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. ha aderito al medesimo.

Inoltre, in data 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 99,2535%, Parma Infrastrutture S.p.A. n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Patto, Parma Infrastrutture S.p.A.. ha aderito al medesimo.
In data 30 giugno 2011 è venuto meno il diritto di usufrutto (con diritto di voto) in favore del Comune di Parma su n. 8.700.000 azioni ordinarie Iren di proprietà di Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. e su n. 6.217.703 azioni ordinarie Iren di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

Soggetti Aderenti all’Accordo

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima(ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 704.269.359 azioni ordinarie della Società rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale della medesima.
Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni").

Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

%\ Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

14,0552

8,3764

80.059.166

12,3003

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,3108

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1097

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1622

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1810

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2037

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1463

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1358

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1306

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6034

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1175

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,3291

0,1961

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3056

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2612

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3840

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

0,9004

0,5366

5.128.722

0,7880

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2508

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1646

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,2280

0,1359

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4702

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2727

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3479

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,2116

0,1261

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2421

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2045

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1593

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3456

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2657

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2139

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9874

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0635

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,0705

0,0420

401.729

0,0617

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1828

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0987

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0313

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

0,7951

0,4738

5.599.863

0,8603

0,4738

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0580

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9619

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1299

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,3461

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

7,4119

4,4173

43.500.000**

6,6834

3,6810

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

2,8708

1,7109

14.000.000**

2,1510

1,1848

TOTALE

704.269.359

100,0000

59,5967

650.870.198

100,0000

55,0779

 

 


*    Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..

**  Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE L'ACCORDO

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Sindacato di Voto

Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite). Nell'ambito del Patto in data 28 febbraio tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto (i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo della Società

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enìa. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Dalla data di efficacia della Fusione (i) i pattisti dovranno procurare la tempestiva convocazione di un'Assemblea dei soci della Società per la nomina dei consiglieri di amministrazione in sostituzione dei consiglieri dimissionari che rispecchi la composizione prevista dal Patto, quanto precede anche dando istruzioni agli amministratori da loro rispettivamente designati perché essi si dimettano dalla carica, nel caso in cui non decadano in forza di norma statutaria; e (ii) sino all'intervenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del Patto non si tengano riunioni del Comitato Esecutivo ovvero non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 25.2 del Statuto della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dai Parti ex ENÌA (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e i Parti ex ENÌA, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e i Parti ex ENÌA nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà ai Parti ex ENÌA. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati

Le delibere di modifica dello Statuto della Società relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco

Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti.

Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".
Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

DURATA DEL PATTO

Il Patto, divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione), avrà effetto tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.
Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.

DEPOSITO DEL PATTO

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

4 luglio 2011

[AV.2.11.3]


IREN S.p.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che tra il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 ed ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iride S.p.A. post Fusione.
Successivamente, in data 22 marzo 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 100%, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. n. 52.200.000 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Sub Patto, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. ha aderito al medesimo. 

Inoltre, in data 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alla propria controllata al 99,2535%, Parma Infrastrutture S.p.A. n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren e che in pari data, ai sensi delle disposizioni del Sub Patto, Parma Infrastrutture S.p.A.. ha aderito al medesimo.
In data 30 giugno 2011 è venuto meno il diritto di usufrutto (con diritto di voto) in favore del Comune di Parma su n. 8.700.000 azioni ordinarie Iren di proprietà di Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. e su n. 6.217.703 azioni ordinarie Iren di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

Soggetti aderenti al Sub Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 279.270.126 azioni ordinarie della Società pari al 23,6324 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.
La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni").
 


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

35,4446

8,3764

80.059.166

35,4446

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,7839

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2767

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4091

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4565

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5138

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3689

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3425

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3294

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5217

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2964

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,8300

0,1961

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7707

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6587

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9683

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

2,2706

0,5366

5.128.722

2,2706

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6324

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4150

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,5751

0,1359

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1857

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6877

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8774

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,5336

0,1261

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6106

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5158

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4018

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8715

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6699

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5395

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,4900

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1601

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,1779

0,0420

401.729

0,1779

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4611

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2490

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0790

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

2,0052

0,4738

5.599.863

2,4793

0,4738

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0017

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1462

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0061

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,4693

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3276

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

18,6916

4,4173

43.500.000**

19,2587

3,6810

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

7,2394

1,7109

14.000.000**

6,1982

1,1848

TOTALE

279.270.126

100,0000

23,6324

225.870.965

100,0000

19,1137

 

 

*   Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
** Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo nonché (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) due Consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, uno dei quali assumerà la carica di Direttore Generale (ii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore designato dal Comune di Parma, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (iii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Patto Parasociale i pattisti designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società, quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto a rotazione con FSU di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.
Ove il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Società abbiano espresso voto divergente in merito ad una delibera posta al voto del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo il Comitato del Sub-Patto (come infra descritto) dovrà esaminare le ragioni che hanno portato al voto divergente e qualora tale divergenza fosse presente anche tra i pattisti che hanno designato tali membri del Comitato Esecutivo, il Comitato del Sub-Patto, prima di assumere qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento della divergenza - ivi inclusa la revoca di uno o entrambi i membri del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione - farà tutto quanto possibile per un componimento della medesima direttamente tra tali pattisti. Qualora vi fosse un'ulteriore situazione di divergenza imputabile unicamente a Vice Presidente e Direttore Generale i pattisti che hanno designato tali soggetti dovranno valutare la revoca del Consigliere che, a seconda dei casi, ha generato il contrasto tra i predetti membri del Comitato Esecutivo nonostante vi fosse l'accordo tra i pattisti sulla materia che ha occasionato il voto divergente. In difetto di soluzione, competerà al Comitato del Sub-Patto, l'assunzione di qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento di tale divergenza. In tale ultima evenienza il Comitato del Sub-Patto sarà competente a deliberare con almeno il 50,01% dei voti complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto.

Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno convenuto che i Consigli di Amministrazione della società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della società di primo livello "Ambiente" saranno composti da cinque membri di cui uno designato dal Direttore Generale della Società, due dallo stesso Direttore Generale della Società previa consultazione con i Sindaci dei citati Comuni nel cui ambito tali società operano e due dal Comitato Esecutivo della Società.

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono il Comitato del Sub-Patto ed il Segretario del Sub Patto.
Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;

in cui si terrà il Comitato Esecutivo per deliberare in merito ad una delle materie di cui all'articolo 29.2 lett a), b) et f) dello Statuto della Società ("Materie Rilevanti Comitato Esecutivo")

in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.2. punti (i), (ii), (iii), (iv) (vi) dello Statuto della Società (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonchè, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le Materie Rilevanti Comitato Esecutivo.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto. Il Comitato del Sub-Patto delibererà validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle Fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

I pattisti si sono impegnati a revocare il Consigliere ovvero il componente del Comitato esecutivo che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco

Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere in tutto o in parte atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere/ Membro del Comitato Esecutivo che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente.

DURATA DEL SUB PATTO

Il Sub Patto, divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione), avrà effetto tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dai pattisti ed apportate al Patto Parasociale. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto.

DEPOSITO DEL PATTO

Il Sub Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

4 luglio 2011

[AV.3.11.3]


 IREN S.P.A. (gia' IRIDE S.P.A.)

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito.

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 e ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Successivamente, in data 22 marzo 2011 e 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alle proprie controllate, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. e Parma Infrastrutture S.p.A.- le quali hanno aderito al Patto - rispettivamente n. 52.200.000 e n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren, con i diritti di usufrutto come specificato nella tabella che segue.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

Soggetti Aderenti all’Accordo

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima(ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 704.269.359 azioni ordinarie della Società rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale della medesima.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica gli aderenti al Patto (gli "Aderenti"), il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni").


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

%\ Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

14,0552

8,3764

80.059.166

12,3003

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,3108

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1097

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1622

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1810

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,3268

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2037

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1463

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1358

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1306

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6034

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1175

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,3291

0,1961

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3056

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2612

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3840

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

0,9004

0,5366

5.128.722

0,7880

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2508

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1646

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,2280

0,1359

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4702

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2727

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3127

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3479

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,2116

0,1261

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0261

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2421

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2045

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1593

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3456

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2657

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2139

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4388

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9874

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0635

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,0705

0,0420

401.729

0,0617

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1828

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0987

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0313

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

0,7951

0,4738

5.599.863

0,8603

0,4738

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0580

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0006

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9619

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1299

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,3461

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

7,4119

4,4173

43.500.000**

6,6834

3,6810

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

2,8708

1,7109

14.000.000**

2,1510

1,1848

TOTALE

704.269.359

100,0000

59,5967

650.870.198

100,0000

55,0779


*  Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
**  Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE L'ACCORDO

 

 

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.


CONTENUTO DELL'ACCORDO

Sindacato di Voto
Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite). Nell'ambito del Patto in data 28 febbraio tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto (i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo della Società
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enìa. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Nomina del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dai Parti ex ENÌA (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e i Parti ex ENÌA, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e i Parti ex ENÌA nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà ai Parti ex ENÌA. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati
Le delibere di modifica dello Statuto della Società relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco
Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti.

Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.


ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.


PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.


DURATA DEL PATTO

Il Patto, divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione), avrà effetto tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Nessuno degli Aderenti al Patto ha esercitato il diritto di recesso dal medesimo entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, avrà efficacia sino al 1 luglio 2015. Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.


SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.


DEPOSITO DEL PATTO

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

4 luglio 2012

[AV.2.12.1]


IREN S.p.A.  (gia' IRIDE S.P.A.)

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che tra il giorno 28 aprile 2010,  è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 ed ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iren S.p.A..

Successivamente, in data 22 marzo 2011 e 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alle proprie controllate, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. e Parma Infrastrutture S.p.A.- le quali hanno aderito al Patto - rispettivamente n. 52.200.000 e n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren, con i diritti di usufrutto come specificato nella tabella che segue.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

Soggetti aderenti al Sub Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 279.270.126 azioni ordinarie della Società pari al 23,6324 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima.
Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.

La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni").



Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

35,4446

8,3764

80.059.166

35,4446

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

0,7839

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2767

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4091

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4565

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

0,8241

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5138

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3689

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3425

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3294

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5217

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2964

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

0,8300

0,1961

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7707

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6587

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9683

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

2,2706

0,5366

5.128.722

2,2706

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6324

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4150

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

0,5751

0,1359

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1857

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6877

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7885

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8774

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

0,5336

0,1261

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0659

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6106

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5158

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4018

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8715

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6699

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5395

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1067

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,4900

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1601

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

496.704

0,1779

0,0420

401.729

0,1779

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4611

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2490

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0790

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

2,0052

0,4738

5.599.863

2,4793

0,4738

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0017

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1462

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0061

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,4693

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3276

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

18,6916

4,4173

43.500.000**

19,2587

3,6810

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

7,2394

1,7109

14.000.000**

6,1982

1,1848

TOTALE

279.270.126

100,0000

23,6324

225.870.965

100,0000

19,1137

 


*  Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
** Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

 

SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

 

 

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo nonché (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) due Consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, uno dei quali assumerà la carica di Direttore Generale (ii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore designato dal Comune di Parma, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (iii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Patto Parasociale i pattisti designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società, quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto a rotazione con FSU di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.

Ove il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Società abbiano espresso voto divergente in merito ad una delibera posta al voto del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo il Comitato del Sub-Patto (come infra descritto) dovrà esaminare le ragioni che hanno portato al voto divergente e qualora tale divergenza fosse presente anche tra i pattisti che hanno designato tali membri del Comitato Esecutivo, il Comitato del Sub-Patto, prima di assumere qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento della divergenza - ivi inclusa la revoca di uno o entrambi i membri del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione - farà tutto quanto possibile per un componimento della medesima direttamente tra tali pattisti. Qualora vi fosse un'ulteriore situazione di divergenza imputabile unicamente a Vice Presidente e Direttore Generale i pattisti che hanno designato tali soggetti dovranno valutare la revoca del Consigliere che, a seconda dei casi, ha generato il contrasto tra i predetti membri del Comitato Esecutivo nonostante vi fosse l'accordo tra i pattisti sulla materia che ha occasionato il voto divergente. In difetto di soluzione, competerà al Comitato del Sub-Patto, l'assunzione di qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento di tale divergenza. In tale ultima evenienza il Comitato del Sub-Patto sarà competente a deliberare con almeno il 50,01% dei voti complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto.

Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno convenuto che i Consigli di Amministrazione della società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della società di primo livello "Ambiente" saranno composti da cinque membri di cui uno designato dal Direttore Generale della Società, due dallo stesso Direttore Generale della Società previa consultazione con i Sindaci dei citati Comuni nel cui ambito tali società operano e due dal Comitato Esecutivo della Società.

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono il Comitato del Sub-Patto ed il Segretario del Sub Patto.

Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

  • di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;
  • in cui si terrà il Comitato Esecutivo per deliberare in merito ad una delle materie di cui all'articolo 29.2 lett a), b) et f) dello Statuto della Società ("Materie Rilevanti Comitato Esecutivo")
  • in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.2. punti (i), (ii), (iii), (iv) (vi) dello Statuto della Società (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonchè, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le Materie Rilevanti Comitato Esecutivo.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto. Il Comitato del Sub-Patto delibererà validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle Fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

I pattisti si sono impegnati a revocare il Consigliere ovvero il componente del Comitato esecutivo che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco

Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere in tutto o in parte atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere/ Membro del Comitato Esecutivo che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente.

DURATA DEL SUB PATTO

Il Sub Patto, divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione), avrà effetto tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Nessuno degli aderenti al Patto Parasociale ha esercitato il diritto di recesso dal medesimo entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto Parasociale si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, avrà efficacia sino al 1 luglio 2015. Conseguentemente, anche il Sub Patto al medesimo Patto Parasociale collegato è da intendersi rinnovato nei medesimi termini.

Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dai pattisti ed apportate al Patto Parasociale. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto.

DEPOSITO DEL PATTO

Il Sub Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

4 luglio 2012

[AV.3.12.1]


IREN S.P.A.  (gia' IRIDE S.P.A.)

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 i soggetti indicati nella colonna Aderenti nella tabella di cui al successivo paragrafo (gli "Aderenti") hanno sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto Reggiano").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 e ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto (i) con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iren S.p.A.; e (ii) un ulteriore accordo di natura parasociale con ulteriori soci pubblici di ex Enìa S.p.A. avente ad oggetto Iren S.p.A. post Fusione (il "Sub Patto").

SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL SUB PATTO REGGIANO

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

SOGGETTI ADERENTI AL SUB PATTO REGGIANO

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto Reggiano sono costituiti da n. 144.731.302 azioni ordinarie di Iren (le "Azioni Conferite") pari al 12,2475 % del capitale sociale.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto"). La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie di Iren (le "Azioni").


Aderenti

n. azioni della Società post Fusione detenute

n. Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite rispetto al totale delle Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite da ciascun Aderente rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

98.986.288

80.059.166

55,3157

6,7748

Comune di Albinea

2.189.166

1.770.575

1,2234

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Baiso

772.648

624.910

0,4318

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

923.975

0,6384

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

1.031.100

0,7124

0,0873

Comune di Busana

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

2.301.385

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

1.160.543

0,8019

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

833.216

0,5757

0,0705

Comune di Canossa

956.613

773.699

0,5346

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

743.938

0,5140

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

3.436.998

2,3747

0,2908

Comune di Casina

827.832

669.542

0,4626

0,0567

Comune di Castellarano

2.317.942

1.874.728

1,2953

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

1.740.818

1,2028

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

1.487.880

1,0280

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

2.187.184

1,5112

0,1851

Comune di Collagna

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Correggio

6.341.227

5.128.722

3,5436

0,4340

Comune di Fabbrico

1.766.045

1.428.360

0,9869

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

937.359

0,6477

0,0793

Comune di Gualtieri

1.606.004

1.298.920

0,8975

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

2.678.181

1,8505

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

1.553.342

1,0733

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

1.981.854

1,3693

0,1677

Comune di Poviglio

1.490.101

1.205.179

0,8327

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

1.379.264

0,9530

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

1.165.007

0,8049

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

907.605

0,6271

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

1.968.466

1,3601

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

1.513.171

1,0455

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

1.218.566

0,8420

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

5.624.183

3,8859

0,4759

Comune di Toano

447.031

361.554

0,2498

0,0306

Comune di Vetto

496.704

401.729

0,2776

0,0340

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

1.041.515

0,7196

0,0881

Comune di Viano

695.381

562.417

0,3886

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

178.548

0,1234

0,0151

TOTALE

178.947.874

144.731.302

100%

12,2475

 


SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO REGGIANO

 

 

 

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto Reggiano esercita in virtù del Sub Patto Reggiano il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

 

 

TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto Reggiano è riconducibile ad un sindacato di voto avente la finalità di tra l'altro di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Sub-Patto nonché ulteriori impegni ai fini di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo.

CONTENUTO DELL'ACCORDO ED ORGANI DEL SUB PATTO REGGIANO

Gli organi del Sub Patto Reggiano sono l’"Assembla del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia", il "Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia" ed il "Coordinatore". L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia è l'organo che, in generale, esprime la volontà dei pattisti ed è composta dai sindaci dei Comuni localizzati nella Provincia di Reggio Emilia che hanno aderito al Sub Patto Reggiano. Tale organo si dovrà riunire in particolare:

(a) prima di ogni riunione del Comitato del Sub-Patto previsto dal Sub Patto avente ad oggetto la modifica dello statuto della Società relativa alle seguenti materie: (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (vi) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (vii) quelle previste dall’articolo 25.2 dello Statuto della Società;

(b) in tempo utile per procedere all’indicazione degli amministratori il cui diritto di designazione spetta ai sensi del Sub Patto al Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia (le materie indicate alle lettere (a) e (b) le "Materie Speciali");

(c) a seguito di convocazione fatta dal Coordinatore; nonché

(d) ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei pattisti o dal Comune di Reggio Emilia.

A ciascun pattista spetterà un numero di voti corrispondente alle azioni della Società conferite al sindacato di blocco ai sensi del Patto Parasociale. L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia delibererà con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) spettanti ai Comuni, salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto le Materie Speciali e la nomina del Coordinatore, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno il 65% dei voti (arrotondati per difetto).

Il Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, composto dai Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, da altri Sindaci della Provincia di Reggio Emilia e dal Coordinatore del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, ha funzioni meramente consultive su materie di rilevanza strategica per la Società o per i Comuni in quanto soci della stessa oltre che, eventualmente, sulle Materie Speciali, sulle Materie Rilevanti Consiliari previste nel Sub Patto e sulle Materie Rilevanti del Comitato Esecutivo previste nel Sub Patto.

PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto Reggiano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo violazione dell'obbligo di esprimere il proprio voto in assemblea in conformità con le decisioni assunte dall'Assemblea del Sub – Patto o in mancanza di decisione assunta dall'assemblea violazione dell'obbligo di esprimere voto contrario) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

DURATA DEL PATTO

Il Sub Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione) a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Sub Patto Reggiano avrà efficacia tra le parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Nessuno degli aderenti al Patto Parasociale ha esercitato il diritto di recesso dal medesimo entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto Parasociale si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, avrà efficacia sino al 1 luglio 2015. Conseguentemente, anche il Sub Patto Reggiano al medesimo Patto Parasociale collegato è da intendersi rinnovato nei medesimi termini.

Il Sub Patto Reggiano potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno il 95% delle Azioni della Società detenute dagli Aderenti. Le modifiche del Sub Patto Reggiano dovranno essere comunicate a tutti gli Aderenti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto Reggiano.

SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto Reggiano non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto Reggiano

DEPOSITO DEL PATTO

Il Sub Patto Reggiano è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

4 luglio 2012

[AV.4.12.1]


IREN S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito.

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 e ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

In data 22 marzo 2011 e 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alle proprie controllate, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. e Parma Infrastrutture S.p.A.- le quali hanno aderito al Patto - rispettivamente n. 52.200.000 e n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren, con i diritti di usufrutto come specificato nella tabella che segue.

Successivamente, il Comune di Vetto in data 19 settembre 2012 ha venduto sul mercato n. 94.975 azioni ordinarie Iren e, in data 17 dicembre 2012 ha ceduto al Comune di Reggio Emilia ed al Comune di Correggio, già parti del Patto, rispettivamente n. 141.176 e n. 117.647 azioni ordinarie Iren, le quali sono tutte state apportate al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco.

A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

B. Soggetti Aderenti all’Accordo

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima(ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 702.778.694 azioni ordinarie della Società rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale della medesima.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica gli aderenti al Patto (gli "Aderenti"), il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni") e tiene, altreì, conto delle vendite di Azioni Conferite effettuate sul mercato dal Comune di Cadelbosco di Sopra, dal Comune di Castellarano, dal Comune di Gualtieri e dal Comune di Poviglio.

Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

99.127.464

14,1051

8,3884

80.200.342

12,3220

6,7867

Comune di Albinea

2.189.166

0,3115

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3275

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1099

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3133

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1626

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1814

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

1.861.338

0,2649

0,1575

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2042

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1466

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1361

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1309

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6047

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1178

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

1.954.305

0,2781

0,1654

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3063

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2618

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3848

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.458.874

0,9190

0,5466

5.246.369

0,8061

0,4440

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2513

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1649

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.298.920

0,1848

0,1099

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4712

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2733

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3133

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3487

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.205.179

0,1715

0,1020

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4398

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2427

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2050

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1597

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3463

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2662

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2144

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4398

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9895

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0636

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

142.906

0,0203

0,0121

142.906

0,0220

0,0121

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1832

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0989

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0314

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

0,7968

0,4739

5.599.863

0,8604

0,4739

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0581

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0007

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0007

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9682

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1302

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,4741

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

7,4277

4,4173

43.500.000**

6,6834

3,6811

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

2,8768

1,7109

14.000.000**

2,1510

1,1847

TOTALE

702.778.694

100,0000

59,4705

650.870.198

100,0000

55,0779

 

* Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
** Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE L'ACCORDO

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

E. CONTENUTO DELL'ACCORDO

Sindacato di Voto

Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite). Nell'ambito del Patto in data 28 febbraio tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto (i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo della Società

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enìa. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dai Parti ex ENÌA (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e i Parti ex ENÌA, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e i Parti ex ENÌA nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà ai Parti ex ENÌA. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati

Le delibere di modifica dello Statuto della Società relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco

Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti.

Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

F. ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.

G. PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

H. DURATA DEL PATTO

Il Patto, divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione), avrà effetto tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l’efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Nessuno degli Aderenti al Patto ha esercitato il diritto di recesso dal medesimo entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, avrà efficacia sino al 1 luglio 2015. Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

I. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.

J. DEPOSITO DEL PATTO

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

22 dicembre 2012

[AV.2.12.2]


 IREN S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che tra il giorno 28 aprile 2010,  è stato sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito (gli "Aderenti").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 ed ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iren S.p.A..

In data 22 marzo 2011 e 5 aprile 2011 il Comune di Parma ha conferito alle proprie controllate, Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A. e Parma Infrastrutture S.p.A.- le quali hanno aderito al Patto - rispettivamente n. 52.200.000 e n. 20.217.703 azioni ordinarie Iren, con i diritti di usufrutto come specificato nella tabella che segue.

Successivamente, il Comune di Vetto in data 19 settembre 2012 ha venduto sul mercato n. 94.975 azioni ordinarie Iren e, in data 17 dicembre 2012 ha ceduto al Comune di Reggio Emilia ed al Comune di Correggio, già parti del Sub Patto, rispettivamente n. 141.176 e n. 117.647 azioni ordinarie Iren, le quali sono tutte state apportate al Sindacato di Voto e al Sindacato di Blocco.

A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub Patto

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

B. Soggetti aderenti al Sub Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 277.779.461 azioni ordinarie della Società pari al 23,5063% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.

La seguente tabella indica gli Aderenti al Sub Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni"), e tiene conto delle vendite di Azioni Conferite effettuate sul mercato dal Comune di Cadelbosco di Sopra, dal Comune di Castellarano, dal Comune di Gualtieri e dal Comune di Poviglio.

 

Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

99.127.464

35,6857

8,3884

80.200.342

35,5071

6,7867

Comune di Albinea

2.189.166

0,7881

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8285

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2782

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7927

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4113

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4589

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

1.861.338

0,6701

0,1575

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5166

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3709

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3444

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3311

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5298

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2980

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

1.954.305

0,7035

0,1654

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7748

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6623

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9735

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.458.874

2,3252

0,5466

5.246.369

2,3227

0,4440

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6358

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4172

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.298.920

0,4676

0,1099

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1921

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6914

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7927

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8821

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.205.179

0,4339

0,1020

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1126

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6139

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5186

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4040

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8762

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6735

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5424

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1126

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,5034

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1609

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

142.906

0,0514

0,0121

142.906

0,0633

0,0121

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4636

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2503

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0795

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

2,0159

0,4739

5.599.863

2,4792

0,4739

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0018

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1470

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0062

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,5094

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3294

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

18,7919

4,4173

43.500.000**

19,2588

3,6811

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

7,2783

1,7109

14.000.000**

6,1982

1,1847

TOTALE

277.779.461

100,0000

23,5063

225.870.965

100,0000

19,1137

 

*  Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Societa’ per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
** Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo nonché (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

E. CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) due Consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, uno dei quali assumerà la carica di Direttore Generale (ii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore designato dal Comune di Parma, il quale assumerà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (iii) un Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Patto Parasociale i pattisti designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società, quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto a rotazione con FSU di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.

Ove il Vice-Presidente e il Direttore Generale della Società abbiano espresso voto divergente in merito ad una delibera posta al voto del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo il Comitato del Sub-Patto (come infra descritto) dovrà esaminare le ragioni che hanno portato al voto divergente e qualora tale divergenza fosse presente anche tra i pattisti che hanno designato tali membri del Comitato Esecutivo, il Comitato del Sub-Patto, prima di assumere qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento della divergenza - ivi inclusa la revoca di uno o entrambi i membri del Comitato Esecutivo nonché del Consiglio di Amministrazione - farà tutto quanto possibile per un componimento della medesima direttamente tra tali pattisti. Qualora vi fosse un'ulteriore situazione di divergenza imputabile unicamente a Vice Presidente e Direttore Generale i pattisti che hanno designato tali soggetti dovranno valutare la revoca del Consigliere che, a seconda dei casi, ha generato il contrasto tra i predetti membri del Comitato Esecutivo nonostante vi fosse l'accordo tra i pattisti sulla materia che ha occasionato il voto divergente. In difetto di soluzione, competerà al Comitato del Sub-Patto, l'assunzione di qualsivoglia decisione ritenuta adeguata per il superamento di tale divergenza. In tale ultima evenienza il Comitato del Sub-Patto sarà competente a deliberare con almeno il 50,01% dei voti complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto.

Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza hanno convenuto che i Consigli di Amministrazione della società di primo livello "Reti gas e coordinamento SOT" e della società di primo livello "Ambiente" saranno composti da cinque membri di cui uno designato dal Direttore Generale della Società, due dallo stesso Direttore Generale della Società previa consultazione con i Sindaci dei citati Comuni nel cui ambito tali società operano e due dal Comitato Esecutivo della Società.

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono il Comitato del Sub-Patto ed il Segretario del Sub Patto.

Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

· di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le " Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;

· in cui si terrà il Comitato Esecutivo per deliberare in merito ad una delle materie di cui all'articolo 29.2 lett. a), b) et f) dello Statuto della Società ("Materie Rilevanti Comitato Esecutivo")

· in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.2. punti (i), (ii), (iii), (iv) (vi) dello Statuto della Società (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonché, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le Materie Rilevanti Comitato Esecutivo.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto. Il Comitato del Sub-Patto delibererà validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle Fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

I pattisti si sono impegnati a revocare il Consigliere ovvero il componente del Comitato esecutivo che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco

Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere in tutto o in parte atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

F. PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere/ Membro del Comitato Esecutivo che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente.

G. DURATA DEL SUB PATTO

Il Sub Patto, divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione), avrà effetto tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Nessuno degli aderenti al Patto Parasociale ha esercitato il diritto di recesso dal medesimo entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto Parasociale si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, avrà efficacia sino al 1 luglio 2015. Conseguentemente, anche il Sub Patto al medesimo Patto Parasociale collegato è da intendersi rinnovato nei medesimi termini.

Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dai pattisti ed apportate al Patto Parasociale. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto.

H. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto.

I. DEPOSITO DEL PATTO

Il Sub Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

22 dicembre 2012

[AV.3.12.2]


 IREN S.P.A. 

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 i soggetti indicati nella colonna Aderenti nella tabella di cui al successivo paragrafo (gli "Aderenti") hanno sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (il "Sub Patto Reggiano").

La fusione tra Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 e ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010 (la "Fusione").

Gli Aderenti hanno sottoscritto (i) con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto Iren S.p.A.; e (ii) un ulteriore accordo di natura parasociale con ulteriori soci pubblici di ex Enìa S.p.A. avente ad oggetto Iren S.p.A. post Fusione (il "Sub Patto").

Successivamente, il Comune di Vetto in data 19 settembre 2012 ha venduto sul mercato n. 94.975 azioni ordinarie Iren e, in data 17 dicembre 2012 ha ceduto al Comune di Reggio Emilia ed al Comune di Correggio, già parti del Sub Patto Reggiano, rispettivamente n. 141.176 e n. 117.647 azioni ordinarie Iren, le quali sono tutte state apportate al Sindacato di Voto.

A. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL SUB PATTO REGGIANO

Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società"), con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

B. SOGGETTI ADERENTI AL SUB PATTO REGGIANO

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto Reggiano sono costituiti da n. 144.731.302 azioni ordinarie di Iren (le "Azioni Conferite") pari al 12,2475 % del capitale sociale.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto"). La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie di Iren (le "Azioni") e tiene conto delle vendite di Azioni Conferite effettuate sul mercato dal Comune di Cadelbosco di Sopra, dal Comune di Castellarano, dal Comune di Gualtieri e dal Comune di Poviglio.


Aderenti

n. azioni della Società post Fusione detenute

n. Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite rispetto al totale delle Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite da ciascun Aderente rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

99.127.464

80.200.342

55,4133

6,7867

Comune di Albinea

2.189.166

1.770.575

1,2234

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Baiso

772.648

624.910

0,4318

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

923.975

0,6384

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

1.031.100

0,7124

0,0873

Comune di Busana

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

1.861.338

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

1.160.543

0,8019

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

833.216

0,5757

0,0705

Comune di Canossa

956.613

773.699

0,5346

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

743.938

0,5140

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

3.436.998

2,3747

0,2908

Comune di Casina

827.832

669.542

0,4626

0,0567

Comune di Castellarano

1.954.305

1.874.728

1,2953

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

1.740.818

1,2028

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

1.487.880

1,0280

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

2.187.184

1,5112

0,1851

Comune di Collagna

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Correggio

6.458.874

5.246.369

3,6249

0,4440

Comune di Fabbrico

1.766.045

1.428.360

0,9869

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

937.359

0,6477

0,0793

Comune di Gualtieri

1.298.920

1.298.920

0,8975

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

2.678.181

1,8505

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

1.553.342

1,0733

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

1.981.854

1,3693

0,1677

Comune di Poviglio

1.205.179

1.205.179

0,8327

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

1.379.264

0,9530

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

1.165.007

0,8049

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

907.605

0,6271

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

1.968.466

1,3601

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

1.513.171

1,0455

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

1.218.566

0,8420

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

5.624.183

3,8859

0,4759

Comune di Toano

447.031

361.554

0,2498

0,0306

Comune di Vetto

142.906

142.906

0,0987

0,0121

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

1.041.515

0,7196

0,0881

Comune di Viano

695.381

562.417

0,3886

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

178.548

0,1234

0,0151

TOTALE

177.457.209

144.731.302

100,0000

12,2475

 

 

C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO REGGIANO

 

 

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto Reggiano esercita in virtù del Sub Patto Reggiano il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto Reggiano è riconducibile ad un sindacato di voto avente la finalità di tra l'altro di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Sub-Patto nonché ulteriori impegni ai fini di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo.

E. CONTENUTO DELL'ACCORDO ED ORGANI DEL SUB PATTO REGGIANO

Gli organi del Sub Patto Reggiano sono l’"Assembla del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia", il "Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia" ed il "Coordinatore". L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia è l'organo che, in generale, esprime la volontà dei pattisti ed è composta dai sindaci dei Comuni localizzati nella Provincia di Reggio Emilia che hanno aderito al Sub Patto Reggiano. Tale organo si dovrà riunire in particolare:

(a) prima di ogni riunione del Comitato del Sub-Patto previsto dal Sub Patto avente ad oggetto la modifica dello statuto della Società relativa alle seguenti materie: (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (vi) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (vii) quelle previste dall’articolo 25.2 dello Statuto della Società;

(b) in tempo utile per procedere all’indicazione degli amministratori il cui diritto di designazione spetta ai sensi del Sub Patto al Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia (le materie indicate alle lettere (a) e (b) le "Materie Speciali");

(c) a seguito di convocazione fatta dal Coordinatore; nonché

(d) ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei pattisti o dal Comune di Reggio Emilia.

A ciascun pattista spetterà un numero di voti corrispondente alle azioni della Società conferite al sindacato di blocco ai sensi del Patto Parasociale. L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia delibererà con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) spettanti ai Comuni, salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto le Materie Speciali e la nomina del Coordinatore, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno il 65% dei voti (arrotondati per difetto).

Il Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, composto dai Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, da altri Sindaci della Provincia di Reggio Emilia e dal Coordinatore del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, ha funzioni meramente consultive su materie di rilevanza strategica per la Società o per i Comuni in quanto soci della stessa oltre che, eventualmente, sulle Materie Speciali, sulle Materie Rilevanti Consiliari previste nel Sub Patto e sulle Materie Rilevanti del Comitato Esecutivo previste nel Sub Patto.

F. PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto Reggiano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo violazione dell'obbligo di esprimere il proprio voto in assemblea in conformità con le decisioni assunte dall'Assemblea del Sub – Patto o in mancanza di decisione assunta dall'assemblea violazione dell'obbligo di esprimere voto contrario) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

G. DURATA DEL PATTO

Il Sub Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dal 1 luglio 2010 (data di efficacia della Fusione) a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto Parasociale sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Sub Patto Reggiano avrà efficacia tra le parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Nessuno degli aderenti al Patto Parasociale ha esercitato il diritto di recesso dal medesimo entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto Parasociale si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, avrà efficacia sino al 1 luglio 2015. Conseguentemente, anche il Sub Patto Reggiano al medesimo Patto Parasociale collegato è da intendersi rinnovato nei medesimi termini.

Il Sub Patto Reggiano potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno il 95% delle Azioni della Società detenute dagli Aderenti. Le modifiche del Sub Patto Reggiano dovranno essere comunicate a tutti gli Aderenti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso dal Sub Patto Reggiano.

H. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto Reggiano non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto Reggiano

I. DEPOSITO DEL PATTO

Il Sub Patto Reggiano è stato depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

22 dicembre 2012

[AV.4.12.2]


IREN S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in data 28 aprile 2010 è stato sottoscritto un accordo di natura parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie di Iren S.p.A. ("Iren" o la "Società") (il' "Patto Originario").

In data 23 maggio 2013, è stato stipulato un atto integrativo e modificativo (l’ “Addendum”) del Patto Originario volto ad aggiornare la governance della Società mantenendone inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le parti del Patto Originario (l’Addendum unitamente al Patto Originario, il “Patto come Modificato”). L’Addendum avrà efficacia dal 29 maggio 2013 a condizione che entro e non oltre tale termine l’Addendum sia stato sottoscritto da parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto (come infra definito). In data 23 maggio 2013, l’Addendum è stato sottoscritto dai quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.
Si segnala che in data 16 maggio 2013, Iren ha convocato per il giorno 19 giugno 2013 l’Assemblea Straordinaria in unica convocazione per approvare, fra l’altro, modifiche al proprio statuto sociale coerenti al fine dell’adeguamento della governance con quanto previsto nel Patto come Modificato (il “Nuovo Statuto”).

A. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Iren S.p.A., con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07129470014.

B. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto come Modificato ("Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società pari al 55,0779% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Iren; (ii) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da tutte le azioni ordinarie Iren  detenute dagli Aderenti (come infra definiti) durante il periodo di validità del Patto come Modificato ed attualmente pari a n. 702.778.694 azioni ordinarie della Società rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale della medesima. Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica le parti del Patto come Modificato (gli "Aderenti" o le “Parti”), il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le “Azioni”).


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

99.127.464°

14,1051

8,3884

80.200.342°

12,3220

6,7867

Comune di Albinea

2.189.166

0,3115

0,1853

1.770.575

0,2720

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,3275

0,1947

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,1099

0,0654

624.910

0,0960

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,3133

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,1626

0,0967

923.975

0,1420

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,1814

0,1079

1.031.100

0,1584

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

1.861.338

0,2649

0,1575

1.861.338

0,2860

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,2042

0,1214

1.160.543

0,1783

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,1466

0,0872

833.216

0,1280

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,1361

0,0810

773.699

0,1189

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,1309

0,0778

743.938

0,1143

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

0,6047

0,3596

3.436.998

0,5281

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,1178

0,0701

669.542

0,1029

0,0567

Comune di Castellarano

1.954.305

0,2781

0,1654

1.874.728

0,2880

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,3063

0,1821

1.740.818

0,2675

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,2618

0,1557

1.487.880

0,2286

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,3848

0,2288

2.187.184

0,3360

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Correggio

6.458.874°°

0,9190

0,5466

5.246.369°°

0,8061

0,4440

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,2513

0,1494

1.428.360

0,2195

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,1649

0,0981

937.359

0,1440

0,0793

Comune di Gualtieri

1.298.920

0,1848

0,1099

1.298.920

0,1996

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

0,4712

0,2802

2.678.181

0,4115

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,2733

0,1625

1.553.342

0,2387

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,3133

0,1863

1.780.994

0,2736

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,3487

0,2074

1.981.854

0,3045

0,1677

Comune di Poviglio

1.205.179

0,1715

0,1020

1.205.179

0,1852

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

0,4398

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0262

0,0156

148.788

0,0229

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,2427

0,1443

1.379.264

0,2119

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,2050

0,1219

1.165.007

0,1790

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,1597

0,0950

907.605

0,1394

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,3463

0,2060

1.968.466

0,3024

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,2662

0,1583

1.513.171

0,2325

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,2144

0,1275

1.218.566

0,1872

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

0,4398

0,2615

2.499.636

0,3840

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

0,9895

0,5884

5.624.183

0,8641

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,0636

0,0378

361.554

0,0555

0,0306

Comune di Vetto

142.906

0,0203

0,0121

142.906

0,0220

0,0121

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,1832

0,1090

1.041.515

0,1600

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,0989

0,0588

562.417

0,0864

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0314

0,0187

178.548

0,0274

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

0,7968

0,4739

5.599.863

0,8604

0,4739

Comune di Busseto

1.789

0,0003

0,0002

1.447

0,0002

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0017

0,0010

9.867

0,0015

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0007

0,0004

3.950

0,0006

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0003

0,0002

1.973

0,0003

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0018

0,0011

10.299

0,0016

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0004

0,0002

2.303

0,0004

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0014

0,0008

7.721

0,0012

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,0581

0,0346

330.309

0,0507

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0009

0,0005

5.153

0,0008

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0007

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0024

0,0014

13.818

0,0021

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0005

0,0003

2.574

0,0004

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0002

0,0001

968

0,0001

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0007

0,0004

3.695

0,0006

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0005

0,0003

2.890

0,0004

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

2,9682

1,7652

16.871.003

2,5921

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0012

0,0007

6.593

0,0010

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,1302

0,0774

739.997

0,1137

0,0626

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.

424.999.233

60,4741

35,9643

424.999.233

65,2971

35,9643

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

7,4277

4,4173

43.500.000**

6,6834

3,6811

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

2,8768

1,7109

14.000.000**

2,1510

1,1847

TOTALE

702.778.694

100,0000

59,4705

650.870.198

100,0000

55,0779

 

 

°     Nell’ambito di tali azioni su n. 141.176 azioni, acquistate dal Comune di Reggio Emilia e cedute dal Comune di Vetto, il Comune di Vetto mantiene i diritti amministrativi.
°°    Nell’ambito di tali azioni su n. 117.647 azioni, acquistate dal Comune di Correggio e cedute dal Comune di Vetto, il Comune di Vetto mantiene i diritti amministrativi.
*     Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
**   Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ TRAMITE IL PATTO PARASOCIALE

Nessuno degli Aderenti esercita in virtù del Patto come Modificato il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITÀ

Il Patto come Modificato è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

E. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

Sindacato di Voto

Il Patto come Modificato prevede l'impegno degli Aderenti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto come Modificato, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione alle disposizioni del Patto come Modificato (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come infra definite).

Nomina del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 consiglieri di cui: 5 consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), 3 consiglieri designati dalle "Parti ex Enìa" (intendendo per "Parti ex Enìa" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU), 3 consiglieri designati dal Comitato del Sindacato che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto. Nell’ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei Consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l’altro della Parti ex Enìa. Per tutta la durata del Patto come Modificato, Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato saranno designati da parte del Comitato del Sindacato. Il Patto come Modificato prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore proposti dagli Aderenti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Nomina del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 supplenti, di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dalle Parti ex Enìa (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e le Parti ex Enìa, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e le Parti ex Enìa nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà alle Parti ex Enìa. Il Patto come Modificato prevede inoltre disposizioni relative alla presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco proposti dagli Aderenti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

Quorum qualificati
Le delibere di modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto come Modificato (le "Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

Sindacato di Blocco

Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Bloccate i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti. Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Conferite). Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da una o più pattisti, a condizione che la stessa sottoscriva il Patto come Modificato. Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l’affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi. Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto come Modificato sorga in capo ad una o più degli Aderenti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate gli altri Aderenti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

Ai sensi del Patto come Modificato, ciascuna Parte, si è impegnata (i) a votare nell’Assemblea convocata per il giorno 19 giugno 2013 a favore dell’approvazione del Nuovo Statuto e a votare in Assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato del Sindacato; (ii) a fare tutto quanto possibile  affinché - per tutta la durata del Patto come Modificato - le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato del Sindacato e che agli stessi siano attribuite le responsabilità in linea con quelle indicate nella struttura di vertice del macro assetto organizzativo descritto nel Patto come Modificato; (iii) a revocare ciascun amministratore della Società dalla stessa designato che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto precede.

F. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato", il Coordinatore del Patto ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto come Modificato ed è composto dal Sindaco pro tempore del Comune di Genova ed il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FSU, nonché dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutte le Parti ex Enìa che hanno sottoscritto il Patto. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto come Modificato. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta che uno dei membri ne faccia richiesta e delibera all’unanimità.

Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, del Vice Presidente e dell’Amministratore Delegato della Società sulla base di professionalità e competenze.

Il Patto come Modificato prevede disposizioni relative alle modalità di designazione del Presidente, del Vice Presidente e dell’Amministratore Delegato a seconda che la nomina debba avvenire da parte dell’Assemblea della Società ovvero da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Ove il Comitato di Sindacato non designi all’unanimità, a seconda dei casi, il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l’Amministratore Delegato, il Patto come Modificato si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto ai sensi dell’art. 1360, comma 2, del codice civile con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti.

Il Coordinatore del Patto

Il Coordinatore del Patto coordina le attività del Comitato del Sindacato ed è nominato dal Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.

Il Segretario del Sindacato

Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi del Patto come Modificato; (ii) trasmette agli Aderenti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri Aderenti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto come Modificato; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato viene nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all’unanimità. Il Segretario del Sindacato partecipa alle riunioni del Comitato del Sindacato.

G. PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto come Modificato (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto come Modificato ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in tema di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

H. DURATA E MODIFICHE DEL PATTO

Il Patto Originario, divenuto efficace in data 1° luglio 2010, si è rinnovato tacitamente sino al 1° luglio 2015 (“la Data di Scadenza”). Dopodiché, ai sensi di quanto previsto nell’Addendum, il Patto come Modificato si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta per ulteriori due anni e, pertanto, sino al 1° luglio 2017 (la “Seconda Data di Scadenza”); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia, a seconda dei casi, dalla Data di Scadenza o dalla Seconda Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre parti con un preavviso di almeno 12 mesi rispetto, a seconda dei casi, alla Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l’efficacia del Patto come Modificato per tutte le altre Parti solo ove, a seconda dei casi, alla Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dalle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società.  Ad eccezione di quest’ultima evenienza il Patto come Modificato proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso. Il Patto come Modificato potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto come Modificato dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato dal Patto come Modificato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni.

I. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Patto come Modificato non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il Patto come Modificato.

J. DEPOSITO DEL PATTO

Il Patto come Modificato è stato depositato presso il registro delle imprese di Reggio Emilia in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del Testo Unico (protocollo n. 24056).

28 maggio 2013

[AV.2.13.1]


IREN S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in data 28 aprile 2010 è stato sottoscritto un accordo di natura parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie di Iren S.p.A. ("Iren" o la "Società") (il' "Sub Patto Originario") dai soggetti indicati tabella riportata di seguito i quali in pari data hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale  avente ad oggetto Iren (il "Patto Originario").

In data 23 maggio 2013, è stato sottoscritto tra gli Aderenti e FSU un atto integrativo e modificativo del Patto Originario (l’ “Addendum”) medesimo volto ad aggiornare la governance della Società mantenendo inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le parti del Patto Originario.

Sempre in data 23 maggio 2013 è stato sottoscritto un addendum al Sub Patto Originario (l’“Addendum al Sub Patto”) al fine di mantenere il coordinamento con il Patto Originario come modificato dall’Addendum (l’Addendum al Sub Patto unitamente al Sub Patto Originario, il “Sub Patto come Modificato”).

L’Addendum avrà efficacia dal 29 maggio 2013 a condizione che entro e non oltre tale termine l’Addendum al Sub Patto e l’Addendum siano stati entrambi sottoscritti da rispettive parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle azioni oggetto del Sindacato di Voto. In data 23 maggio 2013, l’Addendum e l’Addendum al Sub Patto sono stati sottoscritti da oltre i quattro quinti delle azioni oggetto del Sindacato di Voto.

Si segnala che in data 16 maggio 2013, Iren ha convocato per il giorno 19 giugno 2013 l’Assemblea Straordinaria in unica convocazione per approvare, fra l’altro, modifiche al proprio statuto sociale coerenti al fine dell’adeguamento della governance con quanto previsto nel Patto Originario come modificato dall’Addendum (il “Nuovo Statuto”).

A. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL SUB PATTO

Iren S.p.A., con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

B. SOGGETTI ADERENTI AL SUB PATTO

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto come Modificato (le "Azioni Conferite") (i) apportati al Sindacato di Voto (come infra definito) sono costituiti da n. 225.870.965 azioni ordinarie della Società pari al 19,1137% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima, (ii) apportati al Sindacato di Blocco (come infra definito) sono costituite da n. 277.779.461 azioni ordinarie della Società pari al 23,5063% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della medesima.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui infra (il "Sindacato di Blocco"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Patto.

La seguente tabella indica gli aderenti (gli “Aderenti” o le “Parti”) al Sub Patto come Modificato, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società (le "Azioni").


Aderenti

n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

n. Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto

% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

99.127.464°

35,6857

8,3884

80.200.342°

35,5071

6,7867

Comune di Albinea

2.189.166

0,7881

0,1853

1.770.575

0,7839

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

0,8285

0,1947

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Baiso

772.648

0,2782

0,0654

624.910

0,2767

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

0,7927

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

0,4113

0,0967

923.975

0,4091

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

0,4589

0,1079

1.031.100

0,4565

0,0873

Comune di Busana

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

1.861.338

0,6701

0,1575

1.861.338

0,8241

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

0,5166

0,1214

1.160.543

0,5138

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

0,3709

0,0872

833.216

0,3689

0,0705

Comune di Canossa

956.613

0,3444

0,0810

773.699

0,3425

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

0,3311

0,0778

743.938

0,3294

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

1,5298

0,3596

3.436.998

1,5217

0,2908

Comune di Casina

827.832

0,2980

0,0701

669.542

0,2964

0,0567

Comune di Castellarano

1.954.305

0,7035

0,1654

1.874.728

0,8300

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

0,7748

0,1821

1.740.818

0,7707

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

0,6623

0,1557

1.487.880

0,6587

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

0,9735

0,2288

2.187.184

0,9683

0,1851

Comune di Collagna

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Correggio

6.458.874°°

2,3252

0,5466

5.246.369°°

2,3227

0,4440

Comune di Fabbrico

1.766.045

0,6358

0,1494

1.428.360

0,6324

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

0,4172

0,0981

937.359

0,4150

0,0793

Comune di Gualtieri

1.298.920

0,4676

0,1099

1.298.920

0,5751

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

1,1921

0,2802

2.678.181

1,1857

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

0,6914

0,1625

1.553.342

0,6877

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

0,7927

0,1863

1.780.994

0,7885

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

0,8821

0,2074

1.981.854

0,8774

0,1677

Comune di Poviglio

1.205.179

0,4339

0,1020

1.205.179

0,5336

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

1,1126

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

0,0662

0,0156

148.788

0,0659

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

0,6139

0,1443

1.379.264

0,6106

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

0,5186

0,1219

1.165.007

0,5158

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

0,4040

0,0950

907.605

0,4018

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

0,8762

0,2060

1.968.466

0,8715

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

0,6735

0,1583

1.513.171

0,6699

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

0,5424

0,1275

1.218.566

0,5395

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

1,1126

0,2615

2.499.636

1,1067

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

2,5034

0,5884

5.624.183

2,4900

0,4759

Comune di Toano

447.031

0,1609

0,0378

361.554

0,1601

0,0306

Comune di Vetto

142.906

0,0514

0,0121

142.906

0,0633

0,0121

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

0,4636

0,1090

1.041.515

0,4611

0,0881

Comune di Viano

695.381

0,2503

0,0588

562.417

0,2490

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

0,0795

0,0187

178.548

0,0790

0,0151

Comune di Parma

5.599.863

2,0159

0,4739

5.599.863

2,4792

0,4739

Comune di Busseto

1.789

0,0006

0,0002

1.447

0,0006

0,0001

Comune di Collecchio

12.201

0,0044

0,0010

9.867

0,0044

0,0008

Comune di Felino

4.884

0,0018

0,0004

3.950

0,0017

0,0003

Comune di Fontevivo

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Fornovo di Taro

2.440

0,0009

0,0002

1.973

0,0009

0,0002

Comune di Langhirano

12.734

0,0046

0,0011

10.299

0,0046

0,0009

Comune di Medesano

2.847

0,0010

0,0002

2.303

0,0010

0,0002

Comune di Mezzani

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Montechiarugolo

9.546

0,0034

0,0008

7.721

0,0034

0,0007

Comune di Noceto

408.403

0,1470

0,0346

330.309

0,1462

0,0280

Comune di Polesine Parmense

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Roccabianca

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di San Secondo Parmense

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Sala Baganza

6.371

0,0023

0,0005

5.153

0,0023

0,0004

Comune di Sissa

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Soragna

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Sorbolo

17.085

0,0062

0,0014

13.818

0,0061

0,0012

Comune di Tizzano Val Parma

3.183

0,0011

0,0003

2.574

0,0011

0,0002

Comune di Torrile

1.197

0,0004

0,0001

968

0,0004

0,0001

Comune di Traversetolo

4.569

0,0016

0,0004

3.695

0,0016

0,0003

Comune di Trecasali

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Zibello

3.574

0,0013

0,0003

2.890

0,0013

0,0002

Comune di Piacenza

20.859.547

7,5094

1,7652

16.871.003

7,4693

1,4277

Comune di Lugagnano Val d’Arda

8.152

0,0029

0,0007

6.593

0,0029

0,0006

Consorzio Ambientale Pedemontano

914.953

0,3294

0,0774

739.997

0,3276

0,0626

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

52.200.000*

18,7919

4,4173

43.500.000**

19,2588

3,6811

Parma Infrastrutture S.p.A.

20.217.703*

7,2783

1,7109

14.000.000**

6,1982

1,1847

TOTALE

277.779.461

100,0000

23,5063

225.870.965

100,0000

19,1137

 

 

°     Nell’ambito di tali azioni su n. 141.176 azioni, acquistate dal Comune di Reggio Emilia e cedute dal Comune di Vetto, il Comune di Vetto mantiene i diritti amministrativi.
°°    Nell’ambito di tali azioni su n. 117.647 azioni, acquistate dal Comune di Correggio e cedute dal Comune di Vetto, il Comune di Vetto mantiene i diritti amministrativi.
*     Nell'ambito di tali azioni è stato attribuito al Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015 su n. 43.500.000 azioni di proprietà di Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.; e (ii) su n. 14.000.000 azioni di proprietà di Parma Infrastrutture S.p.A..
**   Su tali azioni è stato attribuito in favore del Comune di Parma il diritto di usufrutto (con diritto di voto) fino alla scadenza del Patto e comunque sino alla data del 30 giugno 2015.

 

 

C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti esercita in virtù del Sub Patto come Modificato il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto come Modificato è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo; (iii) attribuire un diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco a favore dei pattisti; nonché (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto Parasociale.

E. CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

I pattisti che hanno sottoscritto il Sub Patto come Modificato designeranno 3 membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, (ii) 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Parma e (iii) 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza.

Nell'ambito del Sub Patto come Modificato i pattisti designeranno 1 Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente della Società; quest'ultimo sarà designato dai pattisti a rotazione con FSU. Ai sensi del Sub Patto come Modificato la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Comune di Piacenza avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Reggio Emilia avrà diritto - a rotazione con FSU - di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società.

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono il “Comitato del Sub-Patto” ed il “Segretario del Sub Patto”.

Il Comitato del Sub-Patto è l'organo che esprime, in generale, la volontà dei pattisti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un componente del Comitato del Sub Patto ovvero in particolare prima della data:

  • di prima convocazione di una assemblea della Società chiamata a deliberare la modifica dello statuto della Società relative alle seguenti materie (le "Materie Rilevanti Assembleari"): (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società;
  • in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.5. punti (i), (ii), (iii), (iv) et (vi) del Nuovo Statuto (le "Materie Rilevanti Consiliari") nonché, ove sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato del Sub Patto è composto: (a) dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Reggio Emilia, (b) dal Sindaco del Comune di Parma quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni localizzati entro la provincia di Parma e (c) dal Sindaco del Comune di Piacenza quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri Enti localizzati entro la provincia di Piacenza. Il numero di voti all'interno del Comitato Sub-Patto spettante a ciascun membro sarà determinato in proporzione alle Azioni vincolate nel Patto Parasociale detenute dai pattisti rappresentati dal componente del Comitato del Sub-Patto.

Il Comitato del Sub-Patto delibera validamente con il voto favorevole di almeno: (i) il 75% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto sulle Materie Rilevanti Assembleari diverse da delibere in merito a fusioni (ii) il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti al Comitato del Sub-Patto nelle delibere in merito alle fusioni e nelle delibere relative alla Materie Consiliari Rilevanti.

Gli Aderenti si sono impegnati a revocare il Consigliere che essi hanno designato ai sensi del Sub Patto ove lo stesso abbia votato in modo difforme rispetto alla delibera assunta dal Comitato del Sub-Patto e a nominare ovvero a far sì che sia nominato un nuovo consigliere in sua sostituzione.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Sub -Patto e provvede alla convocazione del Comitato del Sub-Patto. Il Segretario del Sub-Patto è il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

Sindacato di blocco

Ove uno dei pattisti intendesse porre in essere, in tutto o in parte, atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri pattisti alle medesime condizioni. Il Sub Patto come Modificato contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del diritto di prelazione.

F. PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto come Modificato (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Sindacato di Blocco o mancata revoca del Consigliere che abbia votato in modo difforme alla delibera assunta dal Comitato del Sub Patto) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del diritto di prelazione la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dall’Aderente cedente.

G. DURATA E MODIFICHE DEL SUB PATTO

Il Sub Patto Originario, divenuto efficace in data 1° luglio 2010, si è rinnovato tacitamente sino al 1° luglio 2015 (la “Data di Scadenza”). Dopodiché, ai sensi di quanto previsto nell’Addendum al Sub Patto, il Sub Patto come Modificato si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta per ulteriori due anni e, pertanto, sino al 1° luglio 2017 (la “Seconda Data di Scadenza”); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia, a seconda dei casi, dalla Data di Scadenza o dalla Seconda Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre parti con un preavviso di almeno 12  mesi rispetto, a seconda dei casi, alla Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. Il Sub patto come Modificato proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso. Lo scioglimento del Patto Originario comporterà lo scioglimento del Sub Patto come Modificato e il recesso dal Patto Originario comporterà il recesso dal Sub Patto come Modificato. Il Sub Patto come Modificato potrà essere modificato con l'accordo scritto dei pattisti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dagli Aderenti ed apportate al Patto Originario. Le modifiche del Sub Patto come Modificato dovranno essere comunicate a tutti i pattisti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato dal Sub Patto come Modificato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni.

H. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto come Modificato non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il Sub Patto come Modificato.

I. DEPOSITO DEL SUB PATTO

Il Sub Patto come Modificato è stato depositato presso il registro delle imprese di Reggio nell’Emilia in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del Testo Unico (protocollo n. 24078).

28 maggio 2013

[AV.3.13.1]


IREN S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in data 28 aprile 2010 è stato sottoscritto un accordo di natura parasociale avente ad oggetto azioni ordinarie di Iren S.p.A. ("Iren" o la "Società") (il' "Sub Patto Reggiano Originario") dai soggetti indicati nella tabella riportata di seguito i quali, in pari data, hanno sottoscritto con Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU") un accordo di natura parasociale (il "Patto Originario") e (ii) un ulteriore accordo di natura parasociale con ulteriori soci pubblici di ex Enìa S.p.A., aventi ad oggetto Iren (il "Sub Patto Originario").

In data 23 maggio 2013, è stato stipulato (i) tra gli Aderenti e FSU un atto integrativo e modificativo del Patto Originario (l’ “Addendum”) volto ad aggiornare la governance della Società mantenendone inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le parti del Patto Originario; (ii) un ulteriore accordo di natura parasociale tra soci pubblici di ex Enìa S.p.A. (l’ “Addendum al Sub Patto Originario”) al fine di mantenere il coordinamento con il Patto Originario come modificato dall’Addendum.

Sempre in data 23 maggio 2013 gli Aderenti hanno stipulato un accordo (l’“Addendum al Sub Patto Reggiano Originario”) al fine di mantenere il coordinamento con il Sub Patto Originario come modificato dall’Addendum al Sub Patto Originario (l’Addendum al Sub Patto Reggiano Originario unitamente al Sub Patto Reggiano Originario il “Sub Patto Reggiano come Modificato”).

L’Addendum al Sub Patto Reggiano avrà efficacia dal 29 maggio 2013 a condizione che entro e non oltre tale termine l’Addendum al Sub Patto Reggiano, l’Addendum al Sub Patto e l’Addendum siano stati tutti sottoscritti da rispettive parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. In data 23 maggio 2013, tutti tali accordi sono stati sottoscritti da oltre i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

Si segnala che in data 16 maggio 2013, Iren ha convocato per il giorno 19 giugno 2013 l’Assemblea Straordinaria in unica convocazione per approvare, fra l’altro, modifiche al proprio statuto sociale coerenti al fine dell’adeguamento della igovernance icon quanto previsto nel Patto Originario come modificato dall’Addendum (il “Nuovo Statuto”).

A. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL SUB PATTO REGGIANO

Iren S.p.A., con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

B. SOGGETTI ADERENTI AL SUB PATTO REGGIANO

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto Reggiano come Modificato sono costituiti da n. 144.731.302 azioni ordinarie di Iren (le "Azioni Conferite") pari al 12,2475 % del capitale sociale.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto"). La seguente tabella indica gli aderenti al Sub Patto Reggiano come Modificato (gli “Aderenti” o le “Parti”), il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie di Iren (le "Azioni").


Aderenti

n. azioni della Società post Fusione detenute

n. Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite rispetto al totale delle Azioni Conferite

% delle Azioni Conferite da ciascun Aderente rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società

Comune di Reggio Emilia

99.127.464

80.200.342

55,4133

6,7867

Comune di Albinea

2.189.166

1.770.575

1,2234

0,1498

Comune di Bagnolo in Piano

2.301.385

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Baiso

772.648

624.910

0,4318

0,0529

Comune di Bibbiano

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Boretto

1.142.416

923.975

0,6384

0,0782

Comune di Brescello

1.274.868

1.031.100

0,7124

0,0873

Comune di Busana

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Cadelbosco di Sopra

1.861.338

1.861.338

1,2861

0,1575

Comune di Campagnola Emilia

1.434.913

1.160.543

0,8019

0,0982

Comune di Campegine

1.030.201

833.216

0,5757

0,0705

Comune di Canossa

956.613

773.699

0,5346

0,0655

Comune di Carpineti

919.816

743.938

0,5140

0,0630

Comune di Casalgrande

4.249.555

3.436.998

2,3747

0,2908

Comune di Casina

827.832

669.542

0,4626

0,0567

Comune di Castellarano

1.954.305

1.874.728

1,2953

0,1586

Comune di Castelnovo di Sotto

2.152.374

1.740.818

1,2028

0,1473

Comune di Castelnovo né Monti

1.839.637

1.487.880

1,0280

0,1259

Comune di Cavriago

2.704.266

2.187.184

1,5112

0,1851

Comune di Collagna

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Correggio

6.458.874

5.246.369

3,6249

0,4440

Comune di Fabbrico

1.766.045

1.428.360

0,9869

0,1209

Comune di Gattatico

1.158.964

937.359

0,6477

0,0793

Comune di Gualtieri

1.298.920

1.298.920

0,8975

0,1099

Comune di Guastalla

3.311.343

2.678.181

1,8505

0,2266

Comune di Ligonchio

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Luzzara

1.920.576

1.553.342

1,0733

0,1314

Comune di Montecchio Emilia

2.202.047

1.780.994

1,2306

0,1507

Comune di Novellara

2.450.393

1.981.854

1,3693

0,1677

Comune di Poviglio

1.205.179

1.205.179

0,8327

0,1020

Comune di Quattro Castella

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Ramiseto

183.964

148.788

0,1028

0,0126

Comune di Reggiolo

1.705.342

1.379.264

0,9530

0,1167

Comune di Rio Saliceto

1.440.432

1.165.007

0,8049

0,0986

Comune di Rolo

1.122.177

907.605

0,6271

0,0768

Comune di Rubiera

2.433.841

1.968.466

1,3601

0,1666

Comune di San Martino in Rio

1.870.906

1.513.171

1,0455

0,1280

Comune di San Polo d'Enza

1.506.653

1.218.566

0,8420

0,1031

Comune di Sant'Ilario d'Enza

3.090.586

2.499.636

1,7271

0,2115

Comune di Scandiano

6.953.822

5.624.183

3,8859

0,4759

Comune di Toano

447.031

361.554

0,2498

0,0306

Comune di Vetto

142.906

142.906

0,0987

0,0121

Comune di Vezzano sul Crostolo

1.287.745

1.041.515

0,7196

0,0881

Comune di Viano

695.381

562.417

0,3886

0,0476

Comune di Villa Minozzo

220.760

178.548

0,1234

0,0151

TOTALE

177.457.209

144.731.302

100,0000

12,2475

 

 

C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE IL SUB PATTO REGGIANO

 

 

Nessuno degli Aderenti al Sub Patto Reggiano come Modificato esercita in virtù del medesimo il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITA'

Il Sub Patto Reggiano come Modificato è riconducibile ad un sindacato di voto avente la finalità, tra l'altro, di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai pattisti nell’ambito di quanto previsto dal Sub-Patto come Modificato, nonché ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo.

E. CONTENUTO DELL'ACCORDO ED ORGANI DEL SUB PATTO REGGIANO

Gli organi del Sub Patto Reggiano sono l’ "Assembla del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia", il "Comitato del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia" ed il "Coordinatore". L’Assemblea del Sub-Patto tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia è l'organo che, in generale, esprime la volontà dei pattisti ed è composta dai Sindaci dei Comuni localizzati nella Provincia di Reggio Emilia che hanno aderito al Sub Patto Reggiano come Modificato. Tale organo si dovrà riunire in particolare:

(a)   prima di ogni riunione del Comitato del Sub Patto come Modificato avente ad oggetto la modifica dello statuto della Società relativa alle seguenti materie: (i) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (ii) il limite al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione; (v) la sede sociale; (vi) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge;

(b)   in tempo utile per procedere all’indicazione dell’amministratore il cui diritto di designazione spetta, ai sensi del Sub Patto come Modificato, al Sindaco del Comune di Reggio Emilia (le materie indicate alle lettere (a) e (b) le "Materie Speciali");

(c)   a seguito di convocazione fatta dal Coordinatore; nonché

(d)   ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei pattisti o dal Comune di Reggio Emilia. A ciascun Aderente spetta un numero di voti corrispondente alle azioni della Società conferite al Sindacato di Blocco. L’Assemblea del Sub Patto Reggiano tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia delibererà con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) spettanti ai Comuni, salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto le Materie Speciali e la nomina del Coordinatore, per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno il 65% dei voti (arrotondati per difetto) spettanti alle Parti.

Il Comitato del Sub-Patto Reggiano tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, composto dai Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, da altri Sindaci della Provincia di Reggio Emilia e dal Coordinatore del Sub-Patto Reggiano tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, ha funzioni meramente consultive su materie di rilevanza strategica per la Società o per i Comuni in quanto soci della stessa oltre che, eventualmente, sulle Materie Speciali, sulle Materie Rilevanti Consiliari previste nel Sub Patto come Modificato.

F. PENALI

La parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto Reggiano come Modificato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo violazione dell'obbligo di esprimere il proprio voto in assemblea in conformità con le decisioni assunte dall'Assemblea del Sub – Patto o in mancanza di decisione assunta dall'assemblea violazione dell'obbligo di esprimere voto contrario) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10  milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

G. DURATA E MODIFICHE DEL SUB PATTO REGGIANO

Il Sub Patto Reggiano Originario, divenuto efficace in data 1° luglio 2010, si è rinnovato tacitamente sino al 1° luglio 2015 (la “Data di Scadenza”). Dopodiché, ai sensi di quanto previsto nell’Addendum al Sub Patto Reggiano, si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni e, pertanto, sino al 1° luglio 2017 (la “Seconda Data di Scadenza”); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia, a seconda dei casi, dalla Data di Scadenza o dalla Seconda Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre parti con un preavviso di almeno 12  mesi rispetto, a seconda dei casi, alla Data di Scadenza o alla Seconda Data di Scadenza. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto alle altri Parti.  Il Sub Patto Reggiano come Modificato proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso. Lo scioglimento del Patto Originario e/o lo scioglimento del Sub patto Originario comporterà lo scioglimento del Sub Patto Reggiano come Modificato e il recesso dal Patto Originario e dal Sub Patto Originario comporterà il recesso dal Sub Patto Reggiano come Modificato. Il Sub Patto come Modificato potrà essere modificato con l’accordo scritto delle Parti rappresentanti complessivamente almeno il 95% delle Azioni detenute dalle Parti. Le modifiche del Sub Patto come Modificato dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza gli Aderenti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato dal Sub Patto Reggiano come Modificato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni.

H. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto Reggiano come Modificato non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Sub Patto Reggiano come Modificato.

I. DEPOSITO DEL SUB PATTO REGGIANO

Il Sub Patto Reggiano come Modificato è stato depositato presso il registro delle imprese di Reggio nell’Emilia in conformità al disposto dell’art. 122, comma 1, lett. c), del Testo Unico (protocollo n. 24097).

28 maggio 2013

[AV.4.13.1]