ITALFONDIARIO SPA - ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO - Estratto del patto parasociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ITALFONDIARIO S.P.A.
Estratto del patto parasociale tra Luca Cordero di Montezemolo, Giuseppe Gazzoni Frascara, Giandomenico Martini, Angelo Rovati, Ieffe Holding s.p.a. e Frit Ital s.l. relativamente a Ieffe Acquisition s.p.a.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto, sottoscritto in data 5 Febbraio 2001, ha per oggetto gli strumenti finanziari della società IEFFE Acquisition S.p.A., iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero 13765/2000, con sede in via Castiglione 21, 40124 Bologna, con capitale sociale di Lire 1.000.000.000, codice fiscale e partita IVA numero 02031241207 (la Società), che detiene una partecipazione di Lire 102.217.976.000 pari al 94,646% del capitale sociale di Italfondiario S.p.A., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 219/1908, con sede in via Piacenza 6, 00184 Roma, con capitale sociale di Lire 108.000.000.000, codice fiscale e partita IVA numero 00399750587 ( Italfondiario).
Soggetti aderenti al Patto Parasociale
I soggetti aderenti al Patto, che rientra nella categoria di cui all'art. 122, comma 5, lett. (b), del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, sono: (i) Luca Cordero di Montezemolo, nato a Bologna il 31 Agosto 1947, Giuseppe Gazzoni Frascara, nato a Torino il 15 Ottobre 1935, Giandomenico Martini, nato a Bologna il 20 Agosto 1937, Angelo Rovati, nato a Monza il 3 Dicembre 1945, (collettivamente, gli Individui), detentori del 100% del capitale sociale di (ii) IEFFE Holding S.p.A. ( IEFFE Holding) e (iii) FRIT ITAL S.L. ( Fortress). IEFFE Holding e Fortress vengono congiuntamente indicate come le Parti.
Il capitale sociale di IEFFE Acquisition S.p.A. è rappresentato da n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000, ripartite tra i soggetti aderenti al Patto come indicato nella seguente tabella:
Azionisti | Numero di azioni possedute | % capitale sociale |
IEFFE Holding S.p.A. | 500.000 | 50% |
FRIT ITAL S.L. | 500.000 | 50% |
Contenuto del Patto Parasociale
a) Trasferimento di azioni
Limiti: il Patto prevede l'impegno di ciascuna delle Parti a non trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione nella Società (o altri diritti di acquistare o sottoscrivere azioni della Società) e a non costituire vincoli sulla medesima per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 febbraio 2001.
Diritto di prelazione: salvi i suddetti limiti, la parte che intenda vendere un pacchetto di azioni dovrà preventivamente darne avviso (l 'Avviso di Vendita) all'altra parte (la Parte Restante), affinché questa possa esercitare il proprio diritto di prelazione sulle relative azioni entro il termine di 14 giorni. Nel caso di mancato esercizio di tale diritto, il Venditorepotrà trovare un Terzo Acquirentecui vendere le azioni, purché alle stesse condizioni e al medesimo prezzo indicati nell'Avviso di Vendita.
Obbligo di co-vendita: qualora una parte, che detiene almeno il 60% delle azioni della Società, ( l'Azionista di Maggioranza) decida di vendere la propria partecipazione, e la Parte Restante non eserciti il proprio diritto di prelazione cosicché subentri un Terzo Acquirente, la Parte Restante sarà tenuta a vendere a quest'ultimo, qualora l'Azionista di Maggioranza ne faccia richiesta, tutte le proprie azioni alle stesse condizioni e al medesimo prezzo.
Diritto di co-vendita:qualora una parte (la Parte Alienante) intenda vendere un numero di azioni pari almeno al 20% del capitale sociale (il " Pacchetto"), ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta potrà vendere un quantitativo di azioni che concorra a formare il Pacchetto, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale della Società.
b) Organi della Società e di Italfondiario
Il Consiglio di Amministrazione della Società e parimenti il Consiglio di Amministrazione di Italfondiario sono composti di 8 membri, di cui 4 nominati da IEFFE Holding S.p.A. e 4 da Fortress; il quorum costitutivo per le riunioni di entrambi i Consigli è dato dalla maggioranza dei membri in carica alla data della relativa riunione, mentre il quorum deliberativo è dato dal voto favorevole di almeno 5 Consiglieri. Per entrambi i Consigli, il Presidente è indicato da IEFFE Holding S.p.A. previa consultazione con Fortress (che avrà diritto di veto), mentre l'Amministratore Delegato è nominato da Fortress previa consultazione con IEFFE Holding (che avrà diritto di veto). Al Presidente ed all'Amministratore Delegato saranno delegati dai rispettivi Consigli i poteri relativi all'amministrazione ordinaria della Società e di Italfondiario.
L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società delibererà con il voto favorevole di azionisti che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in assemblea.
L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società delibererà su determinate materie con il voto favorevole di azionisti che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
c) Impasse e Blocco
Qualora si verifichi una situazione di Impasse(mancanza di Voto Decisivosu una Materia Rilevante) in capo all'assemblea degli azionisti della Società ovvero al Consiglio di Amministrazione della Società o di Italfondiario, questa dovrà essere risolta entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, altrimenti si riterrà sopravvenuta una situazione di Blocco, che potrà risolversi qualora una Parte (la Parte Offerente) proponga di acquistare la totalità delle azioni dell' Altra Parte, e l'Altra Parte (i) eserciti la propria opzione di acquisto delle azioni della Parte Offerente al medesimo prezzo ovvero (ii) non eserciti la propria opzione, determinandosi così a vendere la propria partecipazione alla Parte Offerente.
d) Evento Rilevante
Qualora si verifichi un Evento Rilevante (che, ai sensi del Patto, può consistere nel fallimento di una parte, nel suo mancato adempimento a taluni obblighi sanciti dal Patto ovvero nell'acquisto di controllo da parte di un terzo su quella parte), la Parte Interessata dall'Evento Rilevante dovrà comunicare all'Altra Parte che un Evento Rilevante si è verificato, e l'Altra Parte potrà fare un'offerta di acquisto delle azioni detenute dalla Parte Interessata dall'Evento Rilevante; in caso di mancato accordo sul prezzo, questo verrà determinato da una Banca internazionalmente riconosciuta in veste di Esperto, con efficacia vincolante per entrambe le Parti. La Parte Interessata dall'Evento Rilevante sarà quindi obbligata a vendere le proprie azioni e l'Altra Parte sarà obbligata ad acquistarle.
e) Modifiche statutarie
Il Patto prevede l'impegno delle Parti a modificare lo statuto sociale della Società e quello di Italfondiario al fine di riflettere, per quanto possibile, il contenuto delle clausole del Patto stesso.
Durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale avrà una durata complessiva:
i. di dieci anni dalla data in cui è stato stipulato ovvero, in caso di quotazione della Società o di Italfondiario, per il termine massimo consentito dalla legge;
ii. salvo il punto (i), il Patto continuerà ad essere in vigore finché:
- le parti raggiungano un accordo per la risoluzione dello stesso attraverso mutuo consenso espresso per iscritto
- la Società debba essere liquidata
- sia spirato il termine di cui al punto (i)
Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale di cui al presente estratto sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.
14 febbraio 2001
[II.1.01.1]
LA SOCIETA' E' STATA REVOCATA DALLA QUOTAZIONE UFFICIALE A PARTIRE DAL 30 MAGGIO 2001