ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - Estratto del patto parasociale 2025-12-01 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto Patti parasociali
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
Informazioni essenziali previste dall’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 si comunica che il patto parasociale (il "Patto") sottoscritto in data 3 agosto 2018, perfezionatosi a mezzo scambio di PEC in data 17 ottobre 2018 e avente efficacia dal giorno 19 giugno 2019, tra Rimini Congressi S.r.l. e la Regione Emilia Romagna, avente per oggetto azioni ordinarie di ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A., è stato oggetto di rinnovo tacito.
A) SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A., con sede in Rimini, Via Emilia, 155, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00139440408, capitale sociale i.v. pari ad Euro 52.214.897, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito, la "Società" o "IEG").
B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO
Le Parti (come infra definite) sono titolari complessivamente di numero 16.844.782 azioni ordinarie della Società (le "Azioni"), interamente conferite al Patto, rappresentative del 54,577% del capitale sociale della Società, che attribuiscono alla data odierna il 61,30% dei diritti di voto in assemblea, in considerazione del c.d. voto maggiorato.
C) SOGGETTI ADERENTI AL PATTO
Aderiscono al Patto:
- Rimini Congressi S.r.l., con sede legale in via Dario Campana 64, Rimini (RN), iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 03599070400 ("Rimini Congressi"), titolare di n. 15.394.781, interamente conferite al Patto, rappresentative del 49,897% del capitale sociale della Società, che attribuiscono alla data odierna il % dei diritti di voto in assemblea, in considerazione del c.d. voto maggiorato. Tali azioni attribuiscono alla data odierna il 55,98% dei diritti di voto totali conferiti al Patto; e
- Regione Emilia Romagna con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 52, C.F. 80062590379 (la "Regione" e congiuntamente a Rimini Congressi le "Parti"), titolare di n. 1.450.001 Azioni, interamente conferite al Patto, rappresentative del 4,70% del capitale sociale della Società, che attribuiscono alla data odierna il 5,32% dei diritti di voto in assemblea, in considerazione del c.d. voto maggiorato. Tali azioni attribuiscono, alla data odierna il 5,32% dei diritti di voto totali conferiti al Patto.
Ai sensi dell’articolo 93 del TUF (come di seguito definito) la Società è controllata da Rimini Congressi che detiene alla data odierna il 55,98% dei diritti di voto, in considerazione del c.d. voto maggiorato.
D) CONTENUTO DEL PATTO
Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il "TUF"), il Patto prevede obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (art. 122, co. 5, lett. a).
Il Patto prevede obblighi di preventiva consultazione relativamente alla determinazione delle liste per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, stante l’interesse delle Parti che il
Consiglio di Amministrazione sia composto da un membro designato dalla Regione al ricorrere di determinate condizioni. In particolare:
(i) fintanto che: (i) la lista presentata da Rimini Congressi risulti quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 16.10(i) dello Statuto della Società, e (ii) la Regione detenga un numero di azioni che rappresentino una partecipazione almeno pari al 3% dei diritti di voto nell’Assemblea della Società, la Regione avrà diritto di designare un amministratore di IEG, qualunque sia il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall’Assemblea ai sensi dello Statuto della Società (l’"Amministratore RER");
(ii) Rimini Congressi si impegna a presentare una lista – in conformità con le relative disposizioni dello Statuto della Società - che includa l’Amministratore RER contrassegnato in posizione tale da consentirne, almeno potenzialmente, la nomina in consiglio, il quale potrà anche non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF e non appartenere al genere meno rappresentato nella lista presentata da Rimini Congressi (la "Lista Comune"). In tal caso, Rimini Congressi e la Regione si impegnano a presentare congiuntamente e a votare a favore della Lista Comune in sede di Assemblea della Società convocata per nominare il Consiglio di Amministrazione;
(iii) in esecuzione di quanto precede, la Regione si impegna a comunicare a Rimini Congressi, entro otto giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il nominativo del candidato consigliere, e a trasmettere a Rimini Congressi tutta la documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto per la presentazione dei candidati da nominarsi in Consiglio di Amministrazione;
(iv) le Parti, per quanto di propria competenza, faranno quanto in proprio potere, nella misura massima consentita dalla legge applicabile e in conformità con le relative disposizioni dello Statuto, per far sì che, qualora un amministratore designato da uno di essi dovesse cessare, per qualsivoglia motivo, di ricoprire la carica (senza che tale evento comportasse la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione), tale amministratore sarà sostituito, non appena possibile, con una persona fisica designata dalla stessa Parte che aveva designato l’amministratore cessato e, se del caso, in possesso dei requisiti di indipendenza dell’amministratore cessato;
(v) le disposizioni del Patto sopra indicate saranno automaticamente non più applicabili qualora, in qualsiasi momento, (i) la Regione venisse, per qualsivoglia ragione, a detenere un numero di azioni ordinarie che rappresentassero una partecipazione inferiore al 3% dei diritti di voto della Società, e/o (ii) la lista presentata da Rimini Congressi non risultasse quella che avesse ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 16.10(i) dello Statuto della Società. Nel caso di cui al precedente punto (i), qualora Rimini Congressi lo richiedesse per iscritto, la Regione provvederà a richiedere all’Amministratore RER di valutare l’opportunità di rassegnare le proprie dimissioni.
E) SOTTOSCRIZIONE, DURATA DEL PATTO
Il Patto è stato sottoscritto in data 3 agosto 2018 e si è perfezionato mediante scambio di PEC fra le Parti in data 17 ottobre 2018 con efficacia a partire dal 19 giugno 2019. In data 19 giugno 2022 il Patto si è tacitamente rinnovato.
In virtù dell’intervenuto rinnovo tacito, il Patto ha durata fino al 18 giugno 2025.
Il Patto si rinnova tacitamente per successivi periodi di 3 anni ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti all’altra, entro e non oltre il 120° giorno precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.
F) PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l’estratto del Patto è stato pubblicato su ITALIA OGGI in data 22/06/2019.
Copia del Patto è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini in data 21 giugno 2019.
G) CLAUSOLA PENALE
In caso di violazione degli impegni assunti dalle Parti del Patto, la Parte inadempiente sarà obbligata a corrispondere alla controparte che ne facesse richiesta, una penale pari a complessivi Euro 50.000 (cinquantamila/00), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
H) ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 120 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999
Al fine di assolvere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 120 del Regolamento Consob n. 11971/1999 si precisa che:
- né Rimini Congressi né la Regione sono sottoposte al controllo di alcun soggetto;
- le Parti hanno conferito al Patto tutti i diritti di voto riferiti alle Azioni di loro proprietà.
20 marzo 2023.
[IEG.2.23.1]
Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative al patto parasociale di cui all'art. 122 del Testo Unico della Finanza concernente le azioni di Italian Exhibition Group S.p.A.
Ai sensi degli artt. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti"), Rimini Congressi S.r.l. ("RC") e Vicenza Holding S.p.A. ("VH" e, congiuntamente a RC, le Parti), hanno sottoscritto in data 27 novembre 2025 un patto parasociale riguardante le azioni di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "Società" o "IEG") rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), del TUF (il "Patto Parasociale" o il "Patto").
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Italian Exhibition Group S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Via Emilia n. 155, 47921 - Rimini (RN), codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini e partita IVA n. 00139440408, REA n. RN - 224453, capitale sociale di Euro 52.214.897, interamente versato, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Numero e percentuale sul capitale sociale degli strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale si riferisce a:
- complessive n. 15.434.995 azioni ordinarie di IEG attualmente detenute da RC pari al 50.01% del capitale sociale della Società che, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto, conferiscono n. 30.648.121 diritti di voto, pari a circa il 57,40% del totale dei diritti di voto spettanti alle azioni che compongono il capitale sociale di IEG; e
- complessive n. 5.864.198 azioni ordinarie di IEG attualmente detenute da VH pari al 19,00% del capitale sociale della Società che, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto, conferiscono n. 11.728.396 diritti di voto, pari a circa il 21,97% del totale dei diritti di voto spettanti alle azioni che compongono il capitale sociale di IEG.
Le percentuali dei diritti di voto sopra indicate non sono calcolate includendo nel numero complessivo dei diritti di voto quelli relativi alle n. 319.000 azioni proprie detenute da IEG alla data odierna per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso.
Soggetti vincolati dal Patto Parasociale
Le Parti vincolate – nei limiti di seguito descritti – dal Patto Parasociale sono:
- Rimini Congressi S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Via Dario Campana, 64, 47922 Rimini (RN), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini e partita IVA n. 03599070400, REA n. RN - 300059, non soggetta ad alcun controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF;
- Vicenza Holding S.p.A. società di diritto italiano con sede legale in, Viale dell'Oreficeria n. 16, 36100 Vicenza (VI), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e partita IVA n. 00515900249, REA n. VI - 102383, non soggetta ad alcun controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF.
Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, si segnala che IEG sarà in ogni caso soggetta al controllo di RC ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF.
Tipo e contenuto del Patto Parasociale
Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a quelle di cui all'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), del TUF e sono qui di seguito sintetizzate.
Composizione degli organi di IEG
Le Parti concordano che è loro interesse che il Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del Patto sia composto anche da un soggetto designato da VH. In ragione di quanto precede, a partire dalla data di efficacia del Patto e per tutta la durata del Patto e fintanto che:
- la lista presentata da RC e/o dai soggetti cessionari di Azioni a norma del paragrafo 2.4 del Patto, da sola o insieme ad altri soci (ivi inclusi i soggetti cessionari di Azioni a norma del paragrafo 2.4) del Patto, risulti quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dello Statuto, e
- VH detenga un numero di Azioni ordinarie che rappresentano una partecipazione almeno pari al 4% del capitale sociale di IEG, ovvero almeno pari al 2% del capitale sociale di IEG, qualora la riduzione della partecipazione di VH al di sotto delle soglia del 4% (e comunque non inferiore al 2%) sia dovuta alla diluzione derivante da operazioni straordinarie di aggregazione di IEG (e.g. fusioni, scissioni, conferimenti o scorpori) o di aumento del capitale sociale di IEG ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione in capo a VH,
VH avrà diritto di designare nella Lista Comune (come di seguito definita) per la nomina nel Consiglio di Amministrazione della Società, e al mantenimento nella carica, 1 (uno) amministratore di IEG (l'Amministratore VH), essendo inteso che l'Amministratore VH così nominato costituirà il punto di riferimento del Consiglio di Amministrazione per la gestione degli aspetti connessi ai rapporti con gli interlocutori dell'ambito territoriale di Vicenza.
A tal fine, RC si impegna a presentare e votare (e/o a fare sì che i soggetti cessionari di Azioni a norma del paragrafo 2.4 del Patto presentino e votino), da soli o insieme ad altri soci, ivi inclusi i soggetti cessionari di Azioni a norma del paragrafo 2.4 del Patto (e in quest'ultimo caso anche a far votare da coloro con i quali la lista sia presentata), una lista - in conformità alle relative disposizioni dello Statuto - che includa l'Amministratore VH, contrassegnato con un numero e collocato in una posizione tale da consentirne la nomina in consiglio qualora tale lista risulti essere la lista di maggioranza, essendo inteso che l'Amministratore VH potrà anche non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e non appartenere al genere meno rappresentato nella lista presentata da RC (di seguito, la "Lista Comune"). In tal caso, VH si impegna a presentare la Lista Comune congiuntamente con RC e a votare a favore della Lista Comune in sede di assemblea di IEG convocata per nominare il Consiglio di Amministrazione. Resta inteso che ove nel tempo il rapporto tra i diritti di voto spettanti a RC e quelli spettanti a VH, oggi pari a 2,63, dovesse scendere al di sotto di 1,5 (uno virgola cinque) i diritti alla designazione dei componenti della Lista Comune dovranno essere rinegoziati in buona fede dalle Parti al fine di riflettere la nuova situazione.
Ai fini del Patto le Parti concordano che saranno considerati come rispettivamente imputabili a RC e VH anche i voti riferibili a partecipazioni trasferite a soggetti direttamente e/o indirettamente partecipati dalle medesime, ai soci attuali di RC e VH e a soggetti direttamente e/o indirettamente partecipati dagli stessi, ovvero a soggetti comunque riconducibili a RC e VH, restando fermo comunque che in ogni caso di trasferimento in qualsiasi forma realizzato, RC e VH avranno l'obbligo di far sì che il voto connesso alle Azioni così trasferite sia esercitato in modo da assicurare che non siano pregiudicati i diritti a favore dell'altra Parte previsti da questo Patto. Ciascuna Parte dà atto all'altra che alla Data di Sottoscrizione non ha in corso né prevede operazioni che comportino il trasferimento a qualsiasi titolo di Azioni che siano suscettibili di pregiudicare la sostanziale esecuzione del Patto.
In esecuzione di quanto precede, VH avrà l'onere di comunicare a RC, entro 8 (otto) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tre nominativi di candidati consiglieri di proprio gradimento e a trasmettere a RC tutta la documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di Legge e di Statuto per la presentazione dei candidati da nominarsi in Consiglio di Amministrazione relativa ai tre potenziali candidati. RC potrà scegliere, a propria discrezione, tra i tre candidati presentati da VH quale includere nella Lista Comune e designare come Amministratore VH.
Le Parti, per quanto di propria competenza, faranno quanto in proprio potere, nella misura massima consentita dalla Legge applicabile e in conformità con le relative disposizioni dello Statuto, per far sì che qualora un amministratore designato da una delle Parti dovesse cessare, per qualsivoglia motivo, di ricoprire la carica (senza che tale evento comporti la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione), tale amministratore sarà sostituito non appena possibile con una persona fisica designata dalla stessa Parte che aveva designato con la procedura prevista al par. 2.3 del Patto l'amministratore cessato e, se del caso, in possesso dei requisiti di indipendenza dell'amministratore cessato e/o appartenente al genere dell'amministratore cessato qualora ciò sia necessario per garantire la composizione del consiglio di amministrazione richiesta dalla legge.
Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 2 del Patto saranno automaticamente non più applicabili qualora, in qualsiasi momento VH venga, per qualsivoglia ragione, a detenere un numero di Azioni ordinarie che rappresentino una partecipazione inferiore rispetto a quella prevista, secondo i casi, al paragrafo 2.2 (ii) del Patto, nel qual caso, qualora RC lo richieda per iscritto, VH dovrà fare quanto in proprio potere per far sì che l'Amministratore VH, dalla stessa designato, rassegni le proprie dimissioni.
Cessione di azioni IEG a terzi
Per l'intera durata del Patto Parasociale, ogni volta in cui RC intendesse trasferire a terzi, per le finalità indicate alla premessa e) (ii) del Patto Parasociale, un certo numero di azioni ordinarie IEG dalla medesima detenute nella Società (le "Azioni RC Oggetto di Vendita"), RC avrà il diritto (ma non l'obbligo) di richiedere a VH di trasferire, e, in tal caso, VH avrà l'obbligo di trasferire ai terzi nel medesimo contesto e ai medesimi termini e condizioni di RC (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo, nonché eventuali dichiarazioni, garanzie e indennizzi che RC si impegni a rilasciare) un numero di azioni così determinato, arrotondato per eccesso all’unità superiore in caso il primo numero decimale sia maggiore uguale a 0,5 (le “Azioni VH Oggetto di Vendita”):
Azioni VH Oggetto di Vendita = (Azioni RC Oggetto di Vendita / Azioni RC) X Azioni VH
Il diritto di RC di richiedere a VH di trasferire le Azioni VH Oggetto di Vendita è esercitabile a condizione che:
- le azioni ordinarie IEG oggetto di vendita da parte, rispettivamente, di RC e VH per singola operazione non rappresentino più del 17% della partecipazione complessiva dai medesimi rispettivamente detenuta nel capitale della Società di volta in volta emesso e il numero di azioni ordinarie IEG oggetto di vendita da parte di RC per le quali quest'ultima eserciti, in una o più volte, il diritto di cui al par. 3.1 del Patto non sia complessivamente superiore a 1.000.000 (un milione) per l'intera durata del Patto; e
- il prezzo di vendita per Azione nel contesto di ciascuna operazione sia
- oggetto di una fairness opinion di un esperto (l'Esperto) che ne accerti la ragionevolezza. L'Esperto dovrà essere individuato di comune accordo tra RC e VH oppure individuato da VH tra una terna di soggetti proposti da RC, e
- almeno pari al 150% del valore unitario di iscrizione delle Azioni nel bilancio di VH al 31 dicembre 2024.
Qualora RC intenda, a propria discrezione, esercitare il diritto di cui al par. 3.1 del Patto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- RC dovrà inviare a VH una comunicazione contenente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al par. 3.1 del Patto, specificando le condizioni, i termini e le modalità del previsto trasferimento e, in particolare, il numero di Azioni RC Oggetto di Vendita e il numero di Azioni VH Oggetto di Vendita, determinato ai sensi del par. 3.1 del Patto;
- RC e VH si confronteranno in buona fede in merito ai contenuti della comunicazione di cui al punto (i) e all'operazione nella medesima rappresentata. VH potrà chiedere informazioni e fornire le proprie valutazioni e i propri suggerimenti in merito, restando inteso che tale processo di consultazione dovrà essere concluso entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione da parte di VH della comunicazione di cui al punto (i) e che, qualunque siano gli esiti di tale consultazione, RC avrà comunque il diritto di determinare autonomamente i termini e le modalità del trasferimento delle Azioni RC Oggetto di Vendita e della Azioni VH Oggetto di Vendita nei limiti di quanto previsto al par. 3.1 del Patto e VH sarà tenuta a cedere le Azioni VH Oggetto di Vendita ai sensi del medesimo paragrafo;
- il trasferimento delle Azioni RC Oggetto di Vendita e delle Azioni VH Oggetto di Vendita dovrà essere perfezionato contestualmente e ai medesimi termini e condizioni nel giorno, allora e nel luogo che RC avrà comunicato a VH con preavviso di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi rispetto a tale data;
- nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la modalità del trasferimento, non sia possibile trasferire a terzi il numero complessivo di Azioni originariamente indicato nella comunicazione, ossia la somma delle Azioni RC Oggetto di Vendita e delle Azioni VH Oggetto di Vendita, RC rideterminerà il numero di Azioni RC Oggetto di Vendita in modo tale che, all'esito dell'applicazione della formula di cui al par.3.1 del Patto, la somma delle Azioni RC Oggetto di Vendita e delle Azioni VH Oggetto di Vendita, possa essere trasferita ai terzi.
Ulteriori impegni delle Parti
Per l'intera durata del Patto, le Parti si impegnano a riunirsi per preventiva consultazione rispetto alle deliberazioni assembleari a cui dovessero essere chiamate a pronunciarsi, con il fine di discutere e verificare previamente la possibilità, da entrambe auspicata, di addivenire ad un medesimo orientamento di voto rispetto a deliberazioni ritenute di rilevante importanza dalla Parte che ne dovrà fare specifica richiesta all'altra.
Ferme le previsioni statutarie e quanto previsto nel par. 6.3 del Patto Parasociale, qualora sia convocata un'assemblea per deliberare in relazione al trasferimento, anche parzialmente, dal quartiere fieristico di Vicenza, delle manifestazioni fieristiche relative al comparto oro, oreficeria, gioielleria, orologeria, lusso e affini, che realizzino un fatturato superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni), ovvero un fatturato pari o inferiore alla predetta soglia qualora tale fatturato sia stato registrato a causa di circostanze di natura straordinaria non riconducibili all'attività di IEG, RC si impegna a non esprimere voto favorevole salvo diverso accordo con VH. Fermo quanto sopra, RC si impegna, salva diversa indicazione di VH, a fare tutto quanto in suo potere affinché le manifestazioni di cui sopra non vengano trasferite, anche parzialmente, dal quartiere fieristico di Vicenza.
RC si impegna a votare in senso contrario, e a fare quanto possibile perché altri azionisti con i quali dovesse stipulare accordi di voto o di consultazione votino a loro volta in senso contrario, all'assemblea straordinaria dei soci in relazione ad eventuali proposte di deliberazione di modifica degli articoli 14.1 lett. (f) e 18.4 dello Statuto vigente che comportino il trasferimento o la cessione di marchi o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi.
Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che le informazioni pubblicate con riferimento alle rispettive partecipazioni al capitale di IEG ed alla vigenza di patti di natura parasociale di cui sono parti sono veritiere e si impegna ad astenersi dalla realizzazione di qualsiasi condotta e/o dal compimento di qualsiasi atto che possano determinare in capo all'altra Parte l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 109 del TUF e relative disposizioni regolamentari ed a tenere integralmente manlevata indenne da ogni costo, onere, spesa e danno che l'altra Parte dovesse sopportare o in cui dovesse incorrere in conseguenza della violazione delle dichiarazioni e garanzie e/o dell'obbligo qui previsto.
Clausola penale
In caso di ogni singolo inadempimento degli obblighi di cui al Patto, la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra Parte di una penale di importo pari ad Euro 1.500.000 (un milione e cinquecentomila), ferma la risarcibilità del maggiore danno. In caso di inadempimento di uno o più degli impegni di cui ai par. 2.3, 2.4 e 6.3 del Patto Parasociale la precedente penale deve intendersi triplicata.
Durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale entra in vigore dal 27 novembre 2025 (data di sottoscrizione) e avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla stessa.
Altre informazioni sul Patto Parasociale
Ai sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) ed e), del Regolamento Emittenti, si precisa che il Patto Parasociale non prevede la costituzione di alcun organo per l'esecuzione del Patto medesimo, né l'obbligo di depositare gli strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale presso un soggetto diverso dal relativo titolare.
Deposito del Patto Parasociale e pubblicazione delle informazioni essenziali
Il Patto Parasociale è depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di IEG, e le informazioni essenziali sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet di IEG, all'indirizzo www.iegexpo.it.
1° dicembre 2025
[IEG.4.25.1]