Società quotate - Estratto Patti parasociali

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 E 131 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

 

 

Ai sensi degli articoli 122 del TUF, 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Le Informazioni Essenziali di seguito riportate costituiscono un ulteriore aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 3 maggio 2022, 6 luglio 2022, 19 luglio 2022, 5 gennaio 2023, 2 ottobre 2023 e 6 agosto 2024. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in data 6 agosto 2024.

Premessa

In data 28 aprile 2022 (la “Data di Sottoscrizione”), da una parte, Itaca Equity Holding S.p.A. (“IEH”) e, dall’altra parte, nella loro qualità di azionisti di controllo di Landi Renzo S.p.A. (“Landi Renzo” o la “Società”), Girefin S.p.A (“Girefin”) e Gireimm S.r.l. (“Gireimm” e, unitamente a Girefin, i “Soci Landi”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento 2022”) che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un’operazione di investimento indiretto di minoranza di IEH nella Società (l’“Operazione”), da realizzarsi attraverso una società di nuova costituzione, volto a supportare un piano di investimenti da parte di Landi Renzo nel mercato dei sistemi e componenti per veicoli a gpl, metano, biogas e idrogeno. L’Accordo di Investimento 2022 prevedeva che l’Operazione venisse attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi previste – delle seguenti attività:

(i)         la costituzione di NewCo (come di seguito definita) da parte di Girefin e Gireimm nella forma di società per azioni, con azioni prive di valore nominale, e capitale sociale pari a Euro 50.000,00;

(ii)        il conferimento in natura (il “Conferimento in Natura”), da parte di Girefin e Gireimm, della totalità delle azioni dalle stesse detenute nel capitale sociale di Landi Renzo, e dunque, rispettivamente, delle n. 61.495.130 azioni Landi Renzo, pari al 54,662% del capitale sociale, corrispondenti, alla data della sottoscrizione dell’Accordo di Investimento 2022, a n. 122.990.260 diritti di voto pari al 68,709% dei diritti di voto (la “Partecipazione Girefin”) e delle n. 5.000.000 azioni Landi Renzo, pari al 4,444% del capitale sociale, corrispondenti, alla data della sottoscrizione dell’Accordo di Investimento 2022 a n. 10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei diritti di voto (la “Partecipazione Gireimm”);

(iii)      la sottoscrizione in denaro, da parte di IEH, di un aumento di capitale ad essa riservato e inscindibile di NewCo (come di seguito definita), per un importo di Euro 39,4 milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo;

(iv)       la sottoscrizione in denaro, da parte del Dottor Cristiano Musi, attualea suo tempo amministratore delegato di Landi Renzo (“Cristiano Musi”), di un aumento di capitale a lui riservato e inscindibile di NewCo (come di seguito definita), per un importo di Euro 300.000, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo, con contestuale emissione, da parte di NewCo (come di seguito definita), di azioni di categoria speciale incorporanti taluni diritti particolari.

In linea con quanto previsto dall’Accordo di Investimento 2022 in data 14 luglio 2022, data del closing dell’Operazione (la “Data di Esecuzione”), i Soci Landi e IEH hanno sottoscritto il patto parasociale, nel testo allegato all’Accordo di Investimento 2022, che regola i rapporti tra tali parti all’esito del perfezionamento dell’Operazione e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF (il “Patto Parasociale”).

L’Accordo di Investimento 2022 contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, comma 1, del TUF, di cui viene data contestuale separata pubblicità ai sensi dell’art. 122 del TUF, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione.

Si rende altresì noto che, sempre in data 28 aprile 2022, i Soci Landi, IEH e Cristiano Musi hanno sottoscritto l’accordo di investimento che disciplinava i termini e le condizioni dell’investimento di Cristiano Musi in NewCo (come di seguito definita) da realizzarsi attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al punto (iv) che precede, nonché la disciplina delle azioni di categoria speciale emesse a valere sul medesimo (le “Azioni Speciali”), e che contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui è stata data contestuale separata pubblicità ai sensi dell’art. 122 del TUF, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione (l’“Accordo di Investimento Azioni Speciali”).

In esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Investimento 2022, (i) in data 13 giugno 2022 i Soci Landi hanno costituito una newco nella forma di società per azioni, con azioni prive di valore nominale, e capitale sociale pari a Euro 50.000,00, e denominata GBD Green by definition S.p.A. (“GBD o NewCo”); successivamente (ii) in data 30 giugno 2022, i Soci Landi hanno perfezionato il Conferimento in Natura, conferendo in NewCo, rispettivamente, la Partecipazione Girefin e la Partecipazione Gireimm, complessivamente rappresentative del 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo (la “Partecipazione di Controllo”), e (iii) in pari data NewCo ha aderito all’Accordo di Investimento Azioni Speciali con effetto dalla medesima data, divenendone “Parte” a tutti gli effetti a decorrere dal 30 giugno 2022. Per effetto delle operazioni testé descritte, NewCo –controllata dai Soci Landi – detiene ora il controllo di Landi Renzo, con una partecipazione che alla data del suddetto conferimento era rappresentativa del 59,1068% del relativo capitale sociale.

Altresì, in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Investimento 2022, in data 14 luglio 2022 l’Assemblea Straordinaria dei soci di NewCo ha deliberato all’unanimità, inter alia (i) un aumento di capitale a pagamento riservato ad Itaca Gas S.r.l., società interamente controllata da IEH e da quest’ultima designata ai sensi e per gli effetti dell’Accordo di Investimento 2022 e dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali (“Itaca Gas”), per un importo complessivo massimo di Euro 39.400.000, inscindibile per complessivi Euro 33.500.000; e (ii) un aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento riservato a E.M.A 2021 S.r.l., veicolo societario controllato da Cristiano Musi e da quest’ultimo designato ai sensi e per gli effetti dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali (“E.M.A.”), per un importo complessivo di Euro 300.000. In pari data, e contestualmente alle suddette delibere, Itaca Gas e E.M.A. hanno proceduto alla sottoscrizione degli aumenti di capitale loro riservati, rispettivamente per complessivi Euro 33.500.000 e Euro 300.000, con emissione delle relative azioni.

A seguito di tali sottoscrizioni, il capitale sociale di GBD risultava detenuto per il 51,08% da Girefin e Gireimm, società riconducibili al Trust Landi, per il 48,49% da Itaca Gas e per il 0,43% da E.M.A. Pertanto, il Trust Landi (tramite Girefin e Gireimm) continuava a detenere, indirettamente, il controllo di diritto di Landi Renzo.

In data 14 luglio, inoltre, in esecuzione di quanto previsto dall’Accordo di Investimento 2022, è stato sottoscritto il Patto Parasociale tra Girefin, Gireimm e Itaca Gas.

Altresì, in data 19 settembre 2022 l’Assemblea Straordinaria dei soci di NewCo ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale, in via inscindibile, per nominali Euro 8.587,68, oltre a sovrapprezzo di Euro 2.368.512,32, mediante emissione di n 858.768 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione, da offrire al socio Girefin S.p.A., con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2022; (ii) ridurre l’ammontare della tranche ancora da eseguire dell’aumento di capitale deliberato in data 15 luglio 2022 e offerto in sottoscrizione a Itaca Gas, a massimi nominali Euro 8.642,54, oltre a sovrapprezzo di massimi Euro 2.383.640,46, mediante emissione di massime n. 864.254 Azioni B.

In esecuzione di tale delibera, Girefin e Itaca Gas hanno sottoscritto interamente le porzioni di aumento di capitale ad esse riservate e sono state pertanto contestualmente emesse rispettivamente di n. 858.768 Azioni A in favore a Girefin e di n. 864.254 Azioni B in favore a Itaca Gas.

A seguito di tali sottoscrizioni, il capitale sociale di NewCo risulta detenuto per il 51% da Girefin e Gireimm, per il 48,594% da Itaca Gas e per il 0,406% da E.M.A.

Per completezza, si precisa che, nel contesto dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Landi Renzo del 29 aprile 2022 (l’“Aumento di Capitale”), offerto in sottoscrizione in data 14 luglio 2022, le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo in data 11 luglio 2022 durante il periodo di offerta in opzione e a seguito dell’asta dell’inoptato, NewCo ha sottoscritto, complessivamente, n. 134.834.988 azioni ordinarie, rappresentative in tale data di circa il 59,92666% del capitale sociale di Landi Renzo.

In data 14 settembre 2023, l’assemblea dei soci di GBD ha autorizzato quest’ultima all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

In data 28 settembre 2023,

(i)    E.M.A. ha ceduto in favore di GBD tutte le n. 108.380 Azioni Speciali dalla medesima detenute; e

(ii)   Girefin, Gireimm, Itaca Gas, GBD ed E.M.A. hanno consensualmente risolto l’Accordo Azioni Speciali mediante la sottoscrizione di un apposito accordo risolutivo (l’“Accordo Risolutivo”).

A seguito e per effetto dell’intervenuta risoluzione dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali, sempre in data 28 settembre 2023, sono state, altresì, apportate talune (limitate) modifiche al Patto Parasociale mediante la sottoscrizione di un apposito accordo modificativo del Patto Parasociale (l’“Accordo Modificativo 2023”), al fine di riflettere l’anzidetta intervenuta risoluzione dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali. Restavano invariati, invece, i termini dell’Accordo di Investimento 2022.

In data 1 agosto 2024, Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con sede in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 e azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze (“Invitalia”), quale soggetto gestore ex lege del Fondo salvaguardia imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il “Fondo”), GBD, i Soci Landi e Itaca Gas, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento 2024”) che disciplina i termini e le condizioni relativi al perfezionamento di un’operazione di ottimizzazione finanziaria di Landi Renzo (l’ “Operazione di Ottimizzazione Finanziaria”). L’Accordo di Investimento 2024 prevede, in sintesi, che l’Operazione di Ottimizzazione Finanziaria venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi previste – delle seguenti attività:

(i)    un aumento di capitale di Landi Renzo, a pagamento, pari a complessivi massimi Euro 25.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti di Landi Renzo ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria ai sensi dell’articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo, con impegno di GBD a sottoscrivere la sua quota parte di tale aumento di capitale e a garantire l’eventuale inoptato post asta dei diritti per un ammontare complessivo, incluso la sua quota parte di sottoscrizione dell’aumento di capitale, di Euro 20.000.000,00. L’Aumento in Opzione, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, si è concluso con la sottoscrizione di no. 10.436.965 nuove azioni LRG, per un controvalore di Euro 20.706.938,56; e

(ii)   la sottoscrizione in denaro, da parte di Invitalia quale gestore ex lege del Fondo, di un aumento di capitale riservato ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del Codice Civile di Landi Renzo, a pagamento, in una unica tranche, in via inscindibile, pari a complessivi Euro 20.000.000,00, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni speciali di categoria A non quotate e convertibili in qualsiasi momento, in tutto e/o in parte, in azioni ordinarie, da sottoscriversi al termine delle operazioni relative all’aumento di capitale di cui al punto (i) che precede. La sottoscrizione dell’Aumento Riservato, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, è stata integralmente effettuata.

LIn esecuzione dell’Accordo di Investimento 2024 prevede che, alla data del closing dell’Operazione di Ottimizzazione Finanziaria (i.e. il 18 dicembre 2024), sempre subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive: (i) i Soci Landi e Itaca Gas sottoscrivanohanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale ai fini di dare esecuzione all’Accordo di Investimento 2024 (l’“Accordo Modificativo 2024”); (ii) Itaca Gas, i Soci Landi e Invitalia sottoscrivanohanno sottoscritto un patto parasociale con Invitalia (il “Patto Parasociale Soci GBD Invitalia”), che regoleràa taluni impegni assunti dai Soci Landi e Itaca Gas con riferimento alla circolazione delle azioni della medesima GBD; (iii) GBD e Invitalia sottoscrivanohanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale GBD Invitalia”) avente ad oggetto alcune regole relative alla circolazione delle azioni dalle stesse detenute in Landi Renzo nonché alcuni diritti di Invitalia, soggetti al presupposto che (a) questa detenga un numero di azioni che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale di Landi Renzo; e/o (b) i Soci Landi e Itaca Gas detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente un numero di azioni che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale di Landi Renzo.

L’Accordo di Investimento 2024, il Patto Parasociale GBD Invitalia e il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia contengono talune disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui viene data contestuale separata pubblicità ai sensi dell’art. 122 del TUF, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione.

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Di seguito si riportano le principali disposizioni del Patto Parasociale.

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1.     Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

2.     Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni

·            NewCo, società per azioni che è stata costituita dai Soci Landi in data 13 giugno 2022 e il cui capitale alla data odierna è detenuto come segue:

o      i Soci Landi detengono una partecipazione rappresentativa, del 51% del capitale sociale di NewCo, (rispettivamente, il 47,407% è detenuto da Girefin e il 3,593% è detenuto da Gireimm);

o      IEH, tramite Itaca Gas, detiene una partecipazione rappresentativa del 48,594% del capitale sociale di NewCo;

o      GBD, detiene azioni proprie rappresentative dello 0,406% del capitale sociale di NewCo.

·            Landi Renzo S.p.A. società per azioni, con sede legale in Cavriago Frazione Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358, con capitale sociale di Euro 22.500.000,0023.525.880,55 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 225.000.00032.936.965 azioni ordinarie, quotate nel segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e da n. 10.080.646 azioni speciali di categoria A, prive di valore nominale e non quotate, la quale rileva ai sensi delle presenti Informazioni Essenziali in considerazione del fatto che, attualmente, NewCo ne detiene il controllo di fatto e di diritto.

Si precisa che, alla data odierna, (i) i Soci Landi detengono il 51% del capitale sociale di NewCo e (ii) NewCo controlla Landi Renzo ai sensi dell’art. 93 del TUF. Attualmente, dunque, i Soci Landi mantengono e manterranno il controllo esclusivo, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, mantiene e manterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

3.     Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano e vincoleranno tutte le azioni di NewCo che saranno tempo per tempo detenute dai Soci Landi e da IEH (tramite Itaca Gas), indipendentemente dalle modalità e dal tempo in cui siano state acquisite e, dunque, anche nel caso in cui siano acquisite successivamente alla Data di Esecuzione.

4.     Soggetti aderenti alle pattuizioni

Il Patto Parasociale è stato stipulato dalle seguenti società (le “Parti”):

·            Girefin S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA: 00742200355.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin è titolare di n. 12.650.134 azioni ordinarie NewCo, rappresentative di circa il 47,407% del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin non detiene, direttamente, azioni Landi Renzo.

·            Gireimm S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Larga n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 05733380967.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm è titolare di n. 958.634 azioni ordinarie NewCo, rappresentative di circa il 3,593% del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm non detiene, direttamente, azioni Landi Renzo.

·            Itaca Gas S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Pontaccio 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 12463920962, il cui capitale sociale è interamente detenuto da IEH.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH (tramite Itaca Gas) è titolare di n. 12.966.712 azioni ordinarie NewCo, rappresentative del 48,594% del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH e Itaca Gas non detengono, direttamente, azioni Landi Renzo.

5.     Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Ai sensi dell’art. 93 del TUF, i Soci Landi, congiuntamente, esercitano attualmente, tramite NewCo, il controllo di fatto e di diritto su Landi Renzo, in quanto NewCo risulta titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 134.834.98823.554.405 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,92754,755% del corrente capitale sociale di Landi Renzo e 59,92754,754% dei diritti di voto.

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo di Landi Renzo: i Soci Landi mantengono e manterranno, il controllo solitario, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, detiene e manterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

6.            Contenuto delle pattuizioni

6.1.             Governance di NewCo

Composizione del Consiglio di Amministrazione di NewCo

Il Consiglio di Amministrazione di NewCo sarà è composto da 5 membri che saranno nominati come segue:

(i)         3 membri, nominati su designazione dei Soci Landi;

(ii)        2 membri, nominati si designazione di IEH.

Il Consiglio di Amministrazione NewCo resterà in carica per periodi di 3 esercizi ciascuno e i consiglieri potranno essere rieletti.

Composizione del Collegio Sindacale di NewCo

Il Collegio Sindacale NewCo sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, che saranno nominati come segue:

(i)         2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente, nominati su designazione dei Soci Landi;

(ii)        1 sindaco effettivo, che ricoprirà la carica di Presidente del collegio sindacale e 1 sindaco supplente, saranno nominati su designazione di IEH.

Società di revisione di NewCo

L’attività di revisione legale dei conti di NewCo sarà affidata a una primaria società di revisione nominata dall’Assemblea di NewCo su proposta motivata del Collegio Sindacale di NewCo con le maggioranze previste dalla legge.

Maggioranze Qualificate

·            Assemblea: le deliberazioni sulle seguenti materie dovranno essere approvate anche con il voto favorevole di IEH: (i) modifiche dell’oggetto sociale di NewCo; (ii) introduzione, eliminazione o modificazione di vincoli statutari alla circolazione delle azioni NewCo; (iii) modifica delle clausole statutarie di NewCo relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea di NewCo e del Consiglio di Amministrazione di NewCo; (iv) modifica delle clausole statutarie relative alla nomina degli organi sociali e alla corporate governance di NewCo; (v) aumenti o riduzioni del capitale sociale di NewCo (ivi inclusi quelli derivanti dalla conversione di titoli obbligazionari o strumenti finanziari) con esclusione o limitazione del diritto di opzione o, anche ove non vi sia l’esclusione di tale diritto, se eseguiti non osservando i criteri di determinazione del prezzo di emissione di cui all’articolo 2441, comma 6 del Codice Civile, diversi – in ogni caso – dagli aumenti di capitale obbligatori previsti dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, nei limiti della ricostituzione del capitale sociale esistente prima della perdita; (vi) operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento ovvero messa in liquidazione volontaria di NewCo; e (vii) emissione di strumenti finanziari di NewCo (le “Materie Assembleari Rilevanti”).

·            Consiglio di Amministrazione: le seguenti materie, di competenza esclusiva non delegabile del Consiglio di Amministrazione di NewCo, dovranno essere approvate anche con il voto favorevole di entrambi gli amministratori designati da IEH: (i) operazioni straordinarie aventi ad oggetto il capitale sociale di NewCo quali, in via esemplificativa e non esaustiva, fusioni, scissioni, aumenti di capitale, trasformazioni, scioglimento ovvero messa in liquidazione volontaria di NewCo; (ii) acquisizione o cessione di partecipazioni (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, azioni, quote, warrant, opzioni su azioni o quote, obbligazioni convertibili in azioni, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o meno) in altre società o entità di altro genere, nonché acquisizione, cessione o affitto di aziende, di rami di aziende e costituzione di joint venture; (iii) cessione, conferimento o scambio da parte di NewCo di azioni Landi Renzo, operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto le azioni Landi Renzo ovvero altre operazioni sul capitale sociale di Landi Renzo nella misura in cui abbiano un valore eccedente Euro 500.000 per anno; (iv) offerte pubbliche di acquisto su azioni Landi Renzo; (v) ogni proposta o decisione di assunzione di finanziamenti, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari superiori a Euro 100.000 per singolo contratto o che comportino un indebitamento complessivo di NewCo superiore a Euro 500.000 per tutta la durata del Patto Parasociale; (vi) concessione di finanziamenti o di altri strumenti finanziari verso la società controllante o controllata superiori a Euro 100.000 per singolo contratto o che comportino un indebitamento complessivo da parte dei soggetti finanziati nei confronti di NewCo superiore a Euro 500.000 per tutta la durata del Patto Parasociale; e (vii) espressione del voto di NewCo nell’Assemblea di Landi Renzo su deliberazioni assembleari riguardanti azioni strategiche volte a mutare la visione strategica di medio lungo periodo di Landi Renzo (le “Materie Consiliari Rilevanti”).

Stallo decisionale:

Nel caso in cui una Materia Consiliare Rilevante e/o una Materia Assembleare Rilevante, sia sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di NewCo e/o dell’Assemblea di NewCo, a seconda dei casi, in 3 adunanze consecutive e, in ciascuna adunanza, non consti il consenso dei 2 amministratori designati da IEH o dell’azionista IEH, e, quindi, il Consiglio di Amministrazione di NewCo e/o l’Assemblea di NewCo non sia in grado di deliberare sulla relativa materia a causa del mancato raggiungimento del necessario quorum, si considererà verificato uno stallo decisionale (lo “Stallo Decisionale”).

 

in qualsiasi momento e a prescendere dal decorso del Periodo di Lock-up, in caso di Stallo Decisionale sia i Soci Landi sia IEH potranno chiedere, a loro discrezione:

(i)   la liquidazione di NewCo con distribuzione e/o assegnazione (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e comunque seguendo forme tecniche più corrette anche nell’ottica di una efficienza fiscale) di azioni Landi Renzo in proporzione alle azioni NewCo di titolarità di ognuno di essi (restando inteso che le Parti daranno incarico al liquidatore di eseguire l’attività di liquidazione nel più breve tempo possibile);

(ii)        che NewCo acquisti dai Soci Landi o da IEH, a seconda del caso, tutte o parte delle azioni NewCo dagli stessi detenute in quel momento mediante permuta con azioni Landi Renzo detenute da NewCo; e

(iii)      di esercitare il diritto di recesso da NewCo ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile mediante assegnazione di azioni Landi Renzo.

In tali suddette ipotesi, ciascuna delle Parti avrà, tra l’altro, il diritto di procedere (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili), contestualmente alla distribuzione e/o assegnazione di azioni Landi Renzo e/o alla permuta tra azioni NewCo e azioni Landi Renzo, alla copertura – con modalità tecniche da stabilire di volta in volta – della quota del debito finanziario residuo di NewCo eventualmente contratto, corrispondente alla partecipazione in NewCo dei Soci Landi o di IEH, a seconda del caso, al momento della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta, con la precisazione che in tutti i casi le azioni Landi Renzo dovranno essere valutate ai fini della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta sulla base del prezzo di mercato delle azioni Landi Renzo ad una data prossima al momento dell’assegnazione e/o distribuzione e/o permuta.

Le anzidette previsioni si applicheranno anche nelle seguenti ipotesi, a prescindere dal decorso del Periodo di Lock-Up e fatti salvi diversi accordi tra le Parti:

(i)         delisting di Landi Renzo;

(ii)        mancato rinnovo per 1 mandato del Dottor Stefano Landi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di NewCo e/o di Landi Renzo, ad esclusione, in entrambi i casi, delle ipotesi in cui il mancato rinnovo dipenda da revoca per giusta causa, dimissioni volontarie senza giusta causa, decesso, l’impossibilità, per motivi di salute di poter rivestire la carica per un periodo prolungato e continuativo superiore a 6 mesi o qualora, nel caso del Dottor Stefano Landi, la carica diventi incompatibile ai sensi della normativa applicabile con una carica elettiva pubblica;

(iii)      mancata nomina dei soggetti designati da IEH quali amministratori di NewCo e/o di Landi Renzo;

(iv)       trasferimento da parte dei Soci Landi di una partecipazione in NewCo superiore al 5% del capitale sociale (a prescindere dai diritti di voto) o comunque tale per cui i Soci Landi non esercitino più il controllo di NewCo.

Alla scadenza del Patto Parasociale e nel caso di mancato rinnovo dello stesso dopo il primo periodo di 3 anni, i Soci Landi e IEH potranno chiedere, a loro discrezione:

(i)         la liquidazione di NewCo con distribuzione e/o assegnazione (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e comunque seguendo forme tecniche più corrette anche nell’ottica di una efficienza fiscale) di azioni Landi Renzo in proporzione alle azioni NewCo di titolarità di ognuno di essi (restando inteso che le Parti daranno incarico al liquidatore di eseguire l’attività di liquidazione nel più breve tempo possibile);

(ii)        che NewCo acquisti dai Soci Landi o da IEH, a seconda del caso, tutte o parte delle azioni NewCo dagli stessi detenute in quel momento mediante permuta con azioni Landi Renzo detenute da NewCo; e

(iii)      di esercitare il diritto di recesso da NewCo ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile mediante assegnazione di azioni Landi Renzo.

Anche in tale ipotesi le Parti avranno, tra l’altro, il diritto di procedere (nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili), contestualmente alla distribuzione e/o assegnazione di azioni Landi Renzo e/o alla permuta tra azioni NewCo e azioni Landi Renzo, alla copertura – con modalità tecniche da stabilire di volta in volta – della quota del debito finanziario residuo di NewCo eventualmente contratto, corrispondente alla partecipazione in NewCo dei Soci Landi o di IEH, a seconda del caso, al momento della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta, con la precisazione che in tutti i casi le azioni Landi Renzo dovranno essere valutate ai fini della distribuzione e/o assegnazione e/o permuta sulla base del prezzo di mercato delle azioni Landi Renzo ad una data prossima al momento dell’assegnazione e/o distribuzione e/o permuta.

6.2.             Governance di Landi Renzo

Composizione del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo sarà composto da 9 10 membri e tra gli amministratori eletti fra i candidati indicati nella lista presentata da NewCo saranno compresi 2 candidati designati da IEH (senza vincoli di genere), di cui uno assumerà la carica di vice-presidente di Landi Renzo. Per tutta la durata del Patto Parasociale, come verrà modificato dall’Accordo Modificativo 2024 e a partire dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo, IEH si impegneràimpegna a non presentare alcuna lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione diversa e/o concorrente dalla lista presentata da NewCo ai sensi dell’articolo 8.3 del Patto Parasociale GBD Invitalia.

Composizione del Collegio Sindacale di Landi Renzo

Tra i sindaci effettivi di Landi Renzo eletti fra i candidati indicati nella lista presentata NewCo sarà compreso 1 candidato designato da IEH che, qualora non vengano presentate liste di minoranza, assumerà la carica di presidente del Collegio Sindacale Landi Renzo.

Società di revisione di Landi Renzo

L’attività di revisione legale dei conti di Landi Renzo sarà affidata a una primaria società di revisione nominata dall’Assemblea Landi Renzo su proposta motivata del Collegio Sindacale Landi Renzo con le maggioranze previste dalla legge.

Comitato Strategico

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo istituirà un comitato strategico, anche di natura non necessariamente endo-consiliare, composto da 5 membri di cui 2 membri nominati tra i consiglieri di amministrazione di Landi Renzo indicati da IEH nella lista presentata da NewCo per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo.

6.3.             Trasferimenti

Lock-up

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti, per l’intera durata del Patto Parasociale Soci GBD Invitalia (come eventualmente rinnovato) (il “Periodo di Lock-Up”) i soci di NewCo non potranno trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni NewCo, fatte salve talune ipotesi di trasferimenti consentiti (i “Trasferimenti Consentiti”) che includono, tra l’altro, i trasferimenti tra le Parti e i trasferimenti eseguiti delle Parti in favore di proprie controllanti, controllate o società sottoposte a comune controllo e, per i soli Soci Landi, i trasferimenti in favore di membri della famiglia Landi, delle loro controllanti o controllate o società sottoposte a comune controllo.

Diritto di Prelazione

Decorso il Periodo di Lock-Up, sarà riconosciuto ai Soci Landi e a IEH un diritto di prelazione esercitabile in caso di trasferimenti, anche parziali, di azioni NewCo.

Diritto di Covendita

È previsto il diritto di co-vendita dei soci di NewCo esercitabile qualora, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, uno o più soci di NewCo intendano trasferire, in un’unica soluzione o anche in più soluzioni, ad un terzo che non sia un socio di NewCo le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale di NewCo.

Lo statuto di NewCo che è entrato in vigore alla Data di Esecuzione – e che riflette, nella misura massima possibile, le pattuizioni previste nel Patto Parasociale (lo “Statuto NewCo”) verrà adeguato alle modifiche apportate al Patto Parasociale per effetto della risoluzione dell’Accordo Azioni Speciali alla prima occasione utileL’Accordo Modificativo 2024, a sua volta, prevede che, alla data di stipula dell’Accordo Modificativo 2024, l’Assemblea dei soci di GBD approverà di modificare In esecuzione degli impegni assunti nell’Accordo Modificativo 2024, l’Assemblea dei soci di GBD ha approvato, in data 10 dicembre 2024, di modificare lo statuto di GBD al fine di allinearne le previsioni con il contenuto del medesimo Accordo Modificativo 2024.

Diritto di Trascinamento

Lo Statuto NewCo prevede, inoltre, il diritto di trascinamento esercitabile dai Soci Landi e IEH sulle Azioni Speciali.

7.            Durata

Il Patto Parasociale sarà valido ed efficace a partire dalla Data di Esecuzione e sino al terzo anniversario di tale data. Alla scadenza di detto termine, il Patto Parasociale sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di 2 anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna Parte pervenuta per iscritto alle altre Parti con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla relativa scadenza. Fatte salve le ulteriori previsioni del Patto Parasociale, il Patto Parasociale cesserà di avere validità ed efficacia qualora IEH cessi di detenere azioni NewCo e/o entrambi i Soci Landi cessino di detenere azioni NewCo anche a seguito dell’esercizio delle facoltà previste al paragrafo “Stallo” che precede.

8.            Deposito delle pattuizioni

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 3 maggio 2022 e in data 19 luglio 2022. In data 2 ottobre 2023 sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Risolutivo e nell’Accordo Modificativo 2023In data 5 agosto 2024 e 19 dicembre 2024 sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, altresì, le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Modificativo 2024.

9.            Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale

Le Informazioni Essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Landi Renzo (www.landirenzogroup.com).

 

20 dicembre 2024

 

[LJ 1.24.2]


INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 E 131 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

 

Ai sensi degli articoli 122 del TUF, 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Le Informazioni Essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 6 agosto 2024. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in tale data.

PREMESSA

In data 1 agosto 2024 (la “Data di Sottoscrizione”), GBD Green by definition S.p.A. (“GBD”), in qualità di socio di maggioranza di Landi Renzo S.p.A. società per azioni con sede in Cavriago, Frazione Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358, quotata nel segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“LRG”), da un lato, e Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia” e congiuntamente con GBD, le “Parti”)in qualità di soggetto gestore ex lege del Fondo salvaguardia imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il “Fondo”), dall’altro, nonché, limitatamente ad alcune previsioni dell’Accordo di Investimento (come infra definito), Girefin S.p.A. (“Girefin”), Gireimm S.r.l. (“Gireimm” e, unitamente a Girefin, i “Soci Landi”) e Itaca GAS S.r.l., (“Itaca GAS” e, congiuntamente con i Soci Landi, i “Soci di GBD”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un’operazione di rafforzamento patrimoniale che prevede l’ingresso del Fondo nell’azionariato di LRG, il tutto al fine di supportare l’esecuzione di una manovra finanziaria finalizzata alla rimodulazione degli accordi di finanziamento a medio e lungo termine (l’“Operazione”), approvata dal Consiglio di Amministrazione di LRG il 17 luglio 2024, come comunicato al mercato in pari data.

In esecuzione dell’L’Accordo di Investimento, prevede che l’Operazione venga è stata attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi previste – delle seguenti attività:

(i)    un aumento di capitale di LRG, a pagamento, pari a complessivi massimi Euro 25.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, a godimento regolare, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti di LRG ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di LRG, con impegno di GBD a sottoscrivere la sua quota parte di tale aumento di capitale e a garantire l’eventuale inoptato post asta dei diritti (la “Quota Garantita”) per un ammontare complessivo, incluso la sua quota parte di sottoscrizione dell’aumento di capitale, di Euro 20.000.000,00 (l’“Aumento in Opzione”). L’Aumento in Opzione, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, si è concluso con la sottoscrizione di no. 10.436.965 nuove azioni LRG, per un controvalore di Euro 20.706.938,56; e

(ii)   la sottoscrizione in denaro, da parte di Invitalia quale gestore ex lege del Fondo, di un aumento di capitale riservato ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile di LRG, a pagamento, in un’unica tranche, in via inscindibile, pari a complessivi Euro 20.000.000,00, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni speciali di categoria A (le “Azioni di Categoria A”) non quotate e convertibili in qualsiasi momento, in tutto e/o in parte, in azioni ordinarie, da sottoscriversi al termine delle operazioni relative all’aumento di capitale di cui al punto (i) che precede (l’“Aumento Riservato”). La sottoscrizione dell’Aumento Riservato, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, è stata integralmente effettuata.

Conformemente a quanto previsto nellL’Accordo di Investimento, prevede che alla data del closing dell’Operazione, come ivi indicata i.e. il 18 dicembre 2024 (la “Data di Esecuzione”), subordinatamente al verificarsi di determinate essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste nell’Accordo di Investimento (i) i Soci Landi e Itaca GAS sottoscrivano hanno sottoscritto un accordo modificativo (l’“Accordo Modificativo 2024”) del patto parasociale stipulato tra gli stessi in data 14 luglio 2022, come in seguito modificato, (il “Patto Parasociale Soci GBD”) che regola, inter alia, la circolazione delle azioni di GBD e la governance di GBD e LRG (per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale Soci GBD si rimanda alle informazioni essenziali da ultimo pubblicate in data odierna e disponibili sul sito internet di LRG al seguente indirizzo: www.landirenzogroup.com, sezione Investors); (ii) i Soci di GBD sottoscrivanohanno sottoscritto un patto parasociale con Invitalia (il “Patto Parasociale Soci GBD Invitalia”), che regoleràa taluni impegni assunti dai Soci di GBD con riferimento alla circolazione delle azioni della medesima GBD; e (iii) GBD e Invitalia sottoscrivanohanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale GBD Invitalia”) avente ad oggetto alcune regole relative alla circolazione delle azioni dalle stesse detenute in LRG nonché alcuni diritti di Invitalia, soggetti al presupposto che (a) questa detenga un numero di azioni che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale di LRG; e/o (b) i Soci di GBD detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente un numero di azioni che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale di LRG.

Conformemente a quanto previsto dallL’Accordo di Investimento 2024, prevede altresì che GBD si impegni a votare ha votato a favore dell’adozione, da parte dell’Assemblea straordinaria dei soci di LRG, di talune modifiche statutarie volte, inter alia, ad allinearne il contenuto a quello del Patto Parasociale GBD Invitalia (si veda infra, par. 6.1.3 e par. 6.3.6), divenute efficaci alla Data di Esecuzione con efficacia a far data e contestualmente all’integrale sottoscrizione da parte di Invitalia dell’Aumento Riservato.

Lo stesso Accordo di Investimento contiene, tra l’altro, alcune previsioni, funzionali all’esecuzione dell’Operazione, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale e sono, pertanto, prudenzialmente oggetto delle relative formalità pubblicitarie, per quanto occorrer possa. Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative a tali previsioni.

1.     TIPOLOGIA DI ACCORDO PARASOCIALE

1.1. Accordo di Investimento

L’Accordo di Investimento contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

1.2. Patto Parasociale Soci GBD Invitalia

Il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

1.3. Patto Parasociale GBD Invitalia

Il Patto Parasociale GBD Invitalia contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

2.          SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI

2.1. Accordo di Investimento

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo di Investimento hanno ad oggetto le azioni di LRG detenute da GBD, secondo quanto dettagliato infra, par. 3.1. Si riportano di seguito i dati identificativi integrali di LRG:

Landi Renzo S.p.A., società per azioni con sede in Cavriago, Frazione Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358, quotata nel segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2.2. Patto Parasociale Soci GBD Invitalia

Le pattuizioni parasociali di cui al Patto Parasociale Soci GBD Invitalia hanno ad oggetto, secondo quanto dettagliato infra, par. 3.2., la totalità delle azioni di GBD, i cui dati identificativi integrali sono i seguenti:

GBD Green by definition S.p.A. o in forma abbreviata “GBD S.p.A.”, società per azioni con sede in Milano (MI), via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12451750967.

2.3. Patto Parasociale GBD Invitalia

Le pattuizioni parasociali di cui al Patto Parasociale GBD Invitalia hanno ad oggetto le azioni di LRG che saranno tempo per tempo detenute da GBD e da Invitalia (rispettivamente), secondo quanto dettagliato infra, par. 3.3.

3.     DIRITTI DI VOTO RIFERITI ALLE AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE

3.1. Accordo di Investimento

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento vincolano (i) le azioni LRG tempo per tempo detenute da GBD, pari, alla Data di SottoscrizioneEsecuzione, a 134.834.98823.554.405 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,92754,755% del capitale sociale di LRG e a 134.834.98823.554.405 diritti di voto, pari al 59,92554,754% dei diritti di voto, nonché (ii) le azioni LRG che saranno tempo per tempo detenute da Invitalia a seguito e in conseguenza del perfezionamento dell’Operazione, pari, alla Data di Esecuzione, a 10.080.646 Azioni di Categoria A, rappresentative di circa il 23,434% del capitale sociale di LRG e a 10.080.646 diritti di voto, pari al 23,433% dei diritti di voto.

Si precisa, altresì, che i Soci Landi, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercitano il controllo di fatto e di diritto su GBD, che a sua volta esercita il controllo di fatto e di diritto su LRG ai sensi dell’art. 93 TUF.

3.2. Patto Parasociale Soci GBD Invitalia

Il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia vincoleràa (i) la totalità delle azioni e dei diritti di voto di GBD tempo per tempo detenuti dai Soci Landi e da Itaca GAS, rispettivamente, nonché (ii) le azioni LRG eventualmente detenute dai Soci di GBD ove questi ultimi dovessero rendersi cessionari delle stesse ai sensi del paragrafo 6.6 del Patto Parasociale Soci GBD (per il dettaglio del quale si rimanda alle informazioni essenziali da ultimo pubblicate in data odierna e disponibili sul sito internet di LRG al seguente indirizzo: www.landirenzogroup.com, sezione Investors). Alla data delle presenti informazioni essenziali:

·       Girefin è titolare di n. 12.650.134 azioni ordinarie di GBD, rappresentative di circa il 47,407% del capitale sociale e dei diritti di voto di GBD;

·       Gireimm è titolare di n. 958.634 azioni ordinarie GBD, rappresentative di circa il 3,593% del capitale sociale e dei diritti di voto di GBD;

·       Itaca GAS è titolare di n. 12.966.712 azioni ordinarie GBD, rappresentative del 48,594% del capitale sociale e dei diritti di voto di GBD;

·       GBD, è titolare di 108.380 azioni proprie (i.e. azioni ordinarie GBD), rappresentative dello 0,406% del capitale sociale di GBD.

3.3. Patto Parasociale GBD Invitalia

Il Patto Parasociale GBD Invitalia avràha ad oggetto le azioni LRG che saranno detenute, a seguito e in conseguenza del perfezionamento dell’Operazione, da GBD e da Invitalia, rispettivamente.

4.     SOGGETTI ADERENTI ALLE PATTUIZIONI

4.1. Accordo di Investimento

L’Accordo di Investimento è stato sottoscritto dalle seguenti società, di cui si riportano i dati identificativi integrali:

·       Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con sede in Roma, via Calabria n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 e azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto gestore ex lege Fondo. Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Invitalia non detiene n. 10.080.646 azioni di LRG Azioni di Categoria A, rappresentative di circa il 23,434% del capitale sociale di LRG.

·       GBD Green by definition S.p.A. o in forma abbreviata “GBD S.p.A.” con sede in Milano (MI), via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12451750967. Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, GBD è titolare di n. 134.834.988 23.554.405 azioni ordinarie di LRG, rappresentative di circa il 59,92754,755% del capitale sociale.

·       Girefin S.p.A., società per azioni con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00742200355. Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin non è titolare diretto di azioni LRG; tuttavia detiene una partecipazione rappresentativa 47,407% del capitale sociale di GBD, la quale esercita il controllo di diritto e di fatto su LRG.

·       Gireimm S.r.l., società a responsabilità limitata con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 05733380967. Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm non è titolare diretto di azioni LRG; tuttavia detiene una partecipazione rappresentativa 3,593% del capitale sociale di GBD, la quale esercita il controllo di diritto e di fatto su LRG;

·       Itaca GAS S.r.l., società a responsabilità limitata con sede in Milano, via Pontaccio, n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12463920962, con socio unico Itaca Equity Holding S.p.A. Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Itaca GAS non è titolare diretto di azioni LRG; tuttavia detiene una partecipazione rappresentativa 48,594% del capitale sociale di GBD, la quale esercita il controllo di diritto e di fatto su LRG.

4.2. Patto Parasociale Soci GBD Invitalia

Il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia saràè stato sottoscritto, alla Data di Esecuzione, tra Invitalia, da un lato, e Girefin, Gireimm e Itaca Gas, dall’altro. Si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 che precede per i dettagli su ciascuna delle società aderenti al Patto Parasociale Soci GBD Invitalia.

4.3. Patto Parasociale GBD Invitalia

Il Patto Parasociale GBD Invitalia saràè stato sottoscritto, alla Data di Esecuzione, tra Invitalia, da un lato, e GBD, dall’altro. Si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 che precede per i dettagli su ciascuna delle società aderenti al Patto Parasociale GBD Invitalia.

5.     SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 93 TUF

Ai sensi dell’art. 93 TUF, i Soci Landi, congiuntamente, esercitano attualmente il controllo di fatto e di diritto su LRG, in quanto complessivamente titolari, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di una partecipazione rappresentativa del 51% del capitale sociale di GBD (rispettivamente, per il 47,407% da Girefin e per il 3,593% da Gireimm), che a sua volta è titolare di n. 134.834.988 23.554.405 azioni di LRG, pari al 59,92754,755% del capitale sociale di LRG.

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento, nel Patto Parasociale Soci GBD Invitalia e nel Patto Parasociale GBD Invitalia non influiscono sul controllo di LRG che, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, è controllata, di fatto e di diritto, da GDB, a sua volta controllata in via esclusiva, di fatto e di diritto, dai Soci Landi.

6.     CONTENUTO DELLE PATTUIZIONI

6.1. Accordo di Investimento

6.1.1.      Previsioni relative all’esercizio del diritto di voto in LRG

-        Delibere relative all’Aumento in Opzione e all’Aumento Riservato: GBD si è impegnata a votare a favore delle proposte di deliberazione assembleare relative al conferimento al Consiglio di Amministrazione di LRG di una delega ex art. 2443 Codice Civile ad eseguire l’Aumento in Opzione e l’Aumento Riservato, stabilendo altresì nel medesimo contesto che il prezzo di sottoscrizione delle azioni nel contesto dell’Aumento in Opzione e dell’Aumento Riservato (e conseguentemente il numero di azioni da emettere) sia uguale e determinato, secondo la migliore prassi di mercato, dal Consiglio di amministrazione di LRG in prossimità dell’inizio del periodo di sottoscrizione dell’Aumento in Opzione in base al valore del patrimonio netto contabile civilistico di LRG risultante dall’ultima situazione patrimoniale approvata disponibile di LRG, all’andamento dei prezzi di borsa delle azioni LRG negli ultimi 12 mesi, potendo prendere in considerazione anche periodi di riferimento inferiori, alla situazione economica e finanziaria consolidata di LRG e all’andamento in generale dei mercati finanziari con la precisazione che al prezzo così determinato andrà applicato uno sconto rispetto al TERP - prezzo teorico ex diritto, delle Azioni LRG, quest’ultimo a sua volta calcolato, secondo le metodologie e la prassi corrente.

Si precisa che i Soci Landi e Itaca GAS, ciascuno pro quota rispetto alla loro rispettiva partecipazione in GBD, faranno sì che, in tempo utile ai fini del rilascio del nulla osta di Consob per la pubblicazione del prospetto informativo in conformità con la normativa applicabile e per dare esecuzione all’Aumento in Opzione, GBD sia in possesso delle risorse finanziarie per poter rilasciare in favore di LRG un impegno di sottoscrizione volto a garantire la sottoscrizione della Quota Garantita dell’Aumento in Opzione; contestualmente, Invitalia rilascerà in favore di LRG un impegno a sottoscrivere l’Aumento Riservato, subordinatamente all’integrale sottoscrizione da parte di GBD del proprio pro quota dell’Aumento in Opzione (e, se ne sussistono le condizioni, della restante parte della Quota Garantita).

-        Altre delibere assembleariGBD si è impegnata a votare a favore delle proposte di deliberazione assembleare relative e funzionali a (i) l’adozione del Nuovo Statuto (come infra definito); (ii) a fare sì che, fino a scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione di LRG (i.e. sino all’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024), il Consiglio di Amministrazione di LRG sia costituito da 10 (dieci) componenti e che siano nominati 2 (due) amministratori di designazione di Invitalia; e (iii) a fare sì che, fino a scadenza dell’attuale Collegio Sindacale di LRG (i.e. sino all’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024), il Collegio Sindacale sia costituito da 3 (tre) componenti, di cui 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente di designazione di Invitalia nel rispetto dei requisiti (anche di genere) ai sensi sia del testo unico della finanza che del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

6.1.2.      Previsioni relative al Periodo Interinale

Come di prassi in operazioni analoghe, l’Accordo di Investimento prevede delle clausole c.d. di interim management. In forza di tali clausole, dalla Data di Sottoscrizione alla Data di Esecuzione, ciascuna delle Parti e ciascuno dei Soci di GBD non potrà, direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona e/o in concerto con altri soggetti, (i) acquistare, offrire, assumere impegni ad acquistare, indurre o incoraggiare qualsiasi Persona (come definita nell’Accordo di Investimento) ad acquistare, azioni LRG o altri strumenti finanziari emessi da LRG; (ii) stipulare qualsiasi contratto, accordo o intesa, ovvero compiere o omettere di compiere qualsiasi atto, annunciato o effettuato, o indurre un’altra Persona (come definita nell’Accordo di Investimento) ad annunciare o effettuare qualsiasi offerta o proposta, in conseguenza della quale detta parte, direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona e/o in concerto con altri soggetti, possa acquistare o sia obbligata ad acquistare azioni LRG o altri strumenti finanziari emessi da LRG; e (iii) porre in essere qualsiasi altra operazione, anche derivata e/o di swap, che abbia ad oggetto e/o come sottostante Azioni LRG ovvero che sia in grado di trasferire gli effetti e/o i rischi economici collegati direttamente e/o indirettamente con le Azioni LRG; il tutto salvo quanto previsto nell’Accordo di Investimento o comunque necessario al fine di dare corso all’Operazione.

6.1.3.      Nuovo Statuto

GBD ha assunto l’impegno a far fatto sì che l’Assemblea straordinaria di LRG approviasse, tra l’altro, talune modifiche allo statuto (il “Nuovo Statuto”) attualmente vigente di LRG (aventi ad oggetto, inter alia, i diritti amministrativi connessi alle Azioni di Categoria A, come meglio precisato infra, par.6.3.4.)., prevedendo che tTali modifiche diventerannosono divenute efficaci solo alla data e contestualmente all’integrale sottoscrizione da parte di Invitalia dell’Aumento Riservato, fatta eccezione per alcune modifiche di adeguamento al cd. “DDL Capitali” efficace dal 27 marzo 2024 che entrerannosono entrate immediatamente in vigore, nonché l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni LRG.

6.2. Patto Parasociale Soci GBD Invitalia

6.2.1.      Trasferimenti di azioni

-        Trasferimenti: Il Trasferimento (come definito nel Patto Parasociale Soci GBD Invitalia), in ogni forma effettuato, delle azioni di GBD è soggetto, fatti salvi i Trasferimenti Consentiti (come definiti nel Patto Parasociale Soci GBD Invitalia), ai limiti e/o vincoli previsti dallo statuto di GBD e dal Patto Parasociale Soci GBD (rispetto al quale si rimanda alle informazioni essenziali da ultimo pubblicate in data odierna e disponibili sul sito internet di LRG al seguente indirizzo: www.landirenzogroup.com, sezione Investors).

-        Lock-up: Salvo sia diversamente concordato per iscritto dalle parti e anche in deroga a quanto previsto nel Patto Parasociale Soci GBD, per l’intera durata del Patto Parasociale Soci GBD Invitalia (come eventualmente rinnovata), i Soci di GBD, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano – fatto salvo quanto previsto da apposite previsioni in materia di Trasferimenti Consentiti (come definiti nel Patto Parasociale Soci GBD Invitalia), nonché in caso di modifica dei cd. ultimate beneficial owners, a condizione che tali modifiche avvengano all’interno della Famiglia Landi (come definita nel Patto Parasociale Soci GBD Invitalia) – a non trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni in GBD. I Soci Landi e Itaca Gas si impegnano, per quanto occorrer possa, a osservare tale impegno di lock-up anche con riferimento alle azioni LRG, qualora, in forza delle previsioni relative allo stallo decisionale in GBD previste al paragrafo 6.6 del Patto Parasociale Soci GBD (per il dettaglio delle quali si rimanda alle informazioni essenziali da ultimo pubblicate in data odierna e disponibili sul sito internet di LRG al seguente indirizzo: www.landirenzogroup.com, sezione Investors), durante il periodo di lock-up gli stessi dovessero rendersi cessionari di azioni LRG. In tali casi (e dunque con riferimento alle azioni LRG che dovessero venire a detenere i Soci Landi e Itaca GAS in forza delle previsioni di cui al paragrafo 6.6 del Patto Parasociale Soci GBD), troveranno integrale applicazione le previsioni in materia di Trasferimenti Consentiti (come definiti nel Patto Parasociale Soci GBD Invitalia) menzionate nel presente par. 6.2.1.

I vincoli di lock-up devono ritenersi integrativi e modificativi, ove rilevante, del Patto Parasociale Soci GBD (rispetto al quale si rimanda alle informazioni essenziali da ultimo pubblicate in data odierna e disponibili sul sito internet di LRG al seguente indirizzo: www.landirenzogroup.com, sezione Investors).

6.3. Patto Parasociale GBD Invitalia

6.3.1.      Trasferimenti di azioni – lock-up

Per l’intera durata del Patto Parasociale GBD Invitalia (come eventualmente rinnovata), GBD e Invitalia, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano – fatto salvo quanto previsto da apposite previsioni in materia di Trasferimenti Consentiti (come definiti nel Patto Parasociale GBD Invitalia) (a condizione che, a seguito di Trasferimenti (come definiti nel Patto Parasociale GBD Invitalia) effettuati da GBD, la misura della partecipazione detenuta da Invitalia in LRG risulti inferiore a quella nella stessa detenuta da GBD o dal relativo trasferitario) e a quanto previsto in relazione all’Opzione Put (come infra definita) – a non Trasferire, in tutto o in parte, le azioni ordinarie e, con riferimento a Invitalia, le Azioni di Categoria A in LRG, con la precisazione che nel caso in cui Invitalia, in violazione di tale obbligo, procedesse a Trasferire le suddette Azioni di Categoria A, le medesime azioni trasferite si convertiranno automaticamente, nel rapporto di 1:1, in azioni ordinarie con la conseguenza perdita dei Diritti Speciali (come infra definiti) alle stesse riconosciuti.

I Soci Landi e Itaca Gas si impegnano, per quanto occorrer possa, a osservare tale impegno di lock-up anche con riferimento alle azioni LRG, qualora, in forza delle previsioni relative allo stallo decisionale in GBD previste al paragrafo 6.6 del Patto Parasociale Soci GBD (per il dettaglio delle quali si rimanda alle informazioni essenziali da ultimo pubblicate in data odierna e disponibili sul sito internet di LRG al seguente indirizzo: www.landirenzogroup.com, sezione Investors), durante il periodo di lock-up gli stessi dovessero rendersi cessionari di azioni LRG. In tali casi (e dunque con riferimento alle azioni LRG che dovessero venire a detenere i Soci Landi e Itaca GAS in forza delle previsioni di cui al paragrafo 6.6 del Patto Parasociale Soci GBD), troveranno integrale applicazione le previsioni in materia di Trasferimenti Consentiti menzionate nel presente par. 6.3.1.

6.3.2.      Dismissione della partecipazione Invitalia

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter, lett. c), del D.M. 29/10/2020, la Partecipazione Invitalia (come di seguito definita) deve essere detenuta per un arco temporale non superiore a 5 (cinque) anni, alla scadenza del periodo di lock up di cui al precedente par. 6.3.1, GBD farà quanto possibile e ogni ragionevole sforzo (obbligazione di mezzo e non di risultato) al fine di agevolare, ove richiesto da Invitalia, la vendita di tutta e/o parte della Partecipazione Invitalia (come di seguito definita) che potrà avvenire, tra l’altro, mediante (i) cessione delle Azioni di Categoria A (che si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie) direttamente sul mercato e/o attraverso ABB (accelerated book building) e/o ad uno o più investitori istituzionali senza ricorso alla procedura ABB; e/o (ii) qualora nel semestre antecedente al 5° (quinto) anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale GBD Invitalia sussistano le condizioni patrimoniali e finanziarie per un acquisto di azioni proprie da parte di LRG adesione ad un’OPA lanciata da LRG su azioni proprie (ad un prezzo in linea con quello corrente). GBD, qualora ciò sia stato preventivamente richiesto da Invitalia per iscritto, e Invitalia aderiranno all’OPA nella misura massima loro consentita e all’esito dell’OPA, Invitalia venderà a GBD, che avrà l’obbligo di acquistare, al medesimo prezzo pagato da LRG, tante azioni quante GBD ne abbia cedute nell’ambito dell’OPA, restando inteso che le Azioni di Categoria A cedute da Invitalia si convertiranno in azioni ordinarie.

6.3.3.      Opzione Put

GBD concede irrevocabilmente a Invitalia, che accetta, un’opzione di vendita (put) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 del Codice Civile, impegnandosi irrevocabilmente ad acquistare da Invitalia, che avrà facoltà di vendere, ai termini e alle condizioni indicate nel Patto Parasociale GBD Invitalia (l’“Opzione Put”) tutte e non meno di tutte le Azioni di Categoria A sottoscritte da Invitalia nel contesto dell’Aumento Riservato (la “Partecipazione Invitalia”), restando, pertanto, inteso che, in nessun caso, potranno essere oggetto dell’Opzione Put, azioni LRG acquistate e/o sottoscritte da Invitalia al di fuori dell’Aumento Riservato.

L’Opzione Put potrà essere esercitata da Invitalia solamente in caso di mancato rinnovo alla scadenza del Patto Parasociale GBD Invitalia (su cui infra, par. 7.3) e del Patto Parasociale Soci GBD Invitalia (su cui infra, par. 7.2) dopo il 3° (terzo) anniversario dalla Data di Esecuzione – e a condizione che Invitalia non sia venuta a detenere meno del al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di LRG e/o che i Soci di GBD non siano venuti a detenere, direttamente e/o indirettamente, complessivamente meno del 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG - entro, a pena di decadenza, i 6 (sei) mesi successivi dalla ricezione da parte di Invitalia della suddetta disdetta.

GBD avrà il diritto (ma non l’obbligo) di designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss. del Codice Civile un terzo affinché acquisti la Partecipazione Invitalia, subentrando in tutti gli obblighi e diritti di GBD e ferma restando la responsabilità solidale di GBD per l’adempimento del pagamento del prezzo dell’Opzione Put, determinato secondo criteri predeterminati.

Alla data del closing relativo all’Opzione Put, le parti, ognuna per quanto di rispettiva competenza, dovranno inter alia: (i) sottoscrivere e scambiare tutti i documenti necessari e opportuni per trasferire la piena proprietà della Partecipazione Invitalia a GBD (ovvero al terzo acquirente eventualmente nominato), libera da ogni gravame; e (ii) GBD (ovvero il terzo acquirente eventualmente nominato) corrisponderà a Invitalia il prezzo relativo all’Opzione Put (calcolato secondo criteri predeterminati). Invitalia dovrà far sì che siano presentate le lettere di dimissioni debitamente firmate dai Consiglieri Invitalia e dai Sindaci Invitalia (come definiti al par. 6.3.5 che segue), con efficacia dalla data del closing relativo all’Opzione Put, con dichiarazione di null’altro a pretendere da LRG a qualsivoglia titolo (con la sola eccezione dei compensi maturati e non ancora liquidati).

6.3.4.      Azioni di categoria A

Le Azioni di Categoria A saranno sono non quotate, convertibili in ogni momento in azioni ordinarie LRG nel rapporto di 1:1, e incorporerannoincorporano gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie LRG oltre ai diritti amministrativi speciali previsti dal Patto Parasociale GBD Invitalia (nonché riprodotti nel Nuovo Statuto) e riportati nelle presenti Informazioni Essenziali (i “Diritti Speciali”) con la precisazione che tali Diritti Speciali verrannosono riconosciuti ad Invitalia fintantoché (i) Invitalia, detenga una partecipazione in LRG almeno pari al 5% (cinque per cento) del suo capitale sociale; e/o (ii) i Soci di GBD detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG, restando inteso che nel caso (a) di trasferimento di Azioni di Categoria A a terzi in violazione del lock-up di cui al precedente par. 6.3.1; e (b) in cui Invitalia venga a detenere una partecipazione inferiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di LRG e/o i Soci di GBD cessino di detenere, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG, le Azioni di Categoria A si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie LRG nel rapporto si 1:1 con conseguente venir meno di tutti i Diritti Speciali.

Per tutta la durata del Patto Parasociale e fintantoché (i) Invitalia detenga una partecipazione in LRG almeno pari al 5% (cinque per cento) del suo capitale sociale; e/o (ii) i Soci di GBD detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG, le Azioni di Categoria A incorporerannoincorporano i seguenti Diritti Speciali:

-        Assemblea - funzionamento: le seguenti deliberazioni dell’assemblea straordinaria di LRG potrannopossono essere validamente adottate purché, oltre alle maggioranze di legge, vi sia anche il voto favorevole del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A:

o   aumenti di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, che prevedano l’emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 20% (venti per cento) del valore delle azioni in circolazione, salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;

o   aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, che prevedano l’emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 25% (venticinque per cento) del valore delle azioni in circolazione, salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;

o   compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione (anche mediante scorporo) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano a LRG, direttamente e/o indirettamente, l’esercizio di attività che alterino in modo sostanziale e diretto – secondo l’insindacabile giudizio di Invitalia – le condizioni economiche e patrimoniali di LRG. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente fattispecie le operazioni concluse con o tra società controllate da LRG;

o   ove di competenza assembleare, delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o parziale, di asset strategici di LRG, per tali intendendosi quegli asset la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 20% (venti percento) (x) del totale delle attività o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato di LRG; con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni di LRG in SAFE&CEC S.r.l. (ovvero in SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.) conseguenti l’esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l. (ovvero di SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.);

o   ove di competenza assembleare, qualsiasi delibera che possa comportare la riduzione della misura della partecipazione di LRG in SAFE&CEC S.r.l. (ovvero in SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.) al di sotto del 51,00% (cinquantuno per cento), ovvero possa comportarne la perdita del controllo ex art. 2359 c.c., con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni di LRG in SAFE&CEC S.r.l. (ovvero in SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.) conseguenti l’esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l. (ovvero di SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.);

o   scioglimento anticipato e messa in liquidazione di LRG ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6) del Codice Civile;

o   deliberazioni aventi ad oggetto fusioni inverse;

o   trasferimento della sede legale e/o operativa di LRG al di fuori del territorio italiano;

o   modifiche statutarie della clausola dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività di LRG;

o   delibere previste dall’art. 133 TUF; e

o   modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione degli articoli 6-quinquies, 12 e 19 del Nuovo Statuto.

-        Consiglio di Amministrazione – funzionamento: le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione di LRG non sarannosono delegabili e potrannopossono essere adottate purché, oltre alle maggioranze di legge, vi sia anche voto favorevole di almeno uno, a seconda dei casi, dei consiglieri tempo per tempo nominati da Invitalia:

o   proposta all’assemblea dei soci di LRG e/o delibere consiliari aventi ad oggetto gli argomenti di cui al precedente punto I, punti da (i) a (xi);

o   a seguito dell’esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l. (ovvero di SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.) con riferimento alla partecipazione di LRG in SAFE&CEC S.r.l. (ovvero in SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.), nei casi previsti dall’art. 9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l. (ovvero di SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.), delibere aventi a oggetto la verifica della corretta implementazione dei presupposti e della procedura prevista dal medesimo articolo 9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l. (ovvero di SAFE S.p.A., a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di SAFE&CEC S.r.l. in SAFE S.p.A.);

o   le delibere nelle materie indicate all’articolo 18, comma 2°, romanino (i) del Nuovo Statuto; e

o   delibere finalizzate ad autorizzare l’espressione del diritto di voto nell’ambito dell’assemblea delle società controllate (ove presenti) per quanto attiene alle delibere rientranti nelle materie di competenza dell’assemblea delle controllate elencate al precedente punto denominato “Assemblea – funzionamento”.

6.3.5.      Composizione degli organi sociali

-        Consiglio di amministrazione: fino a scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione di LRG (i.e. sino all’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024), il Consiglio di Amministrazione di LRG sarà costituito da 10 (dieci) componenti, di cui 2 (due) di designazione di Invitalia, quale soggetto gestore ex lege del Fondo (i “Primi Consiglieri Invitalia”).

Per tutta la durata del Patto Parasociale GBD Invitalia, a partire dal termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di LRG (i.e. l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024) e fintantoché (i) Invitalia, quale soggetto gestore ex lege del Fondo, detenga una partecipazione in LRG almeno pari al 5% (cinque per cento) del suo capitale sociale; e/o (ii) i Soci di GBD detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che LRG sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di 10 (dieci) membri di cui 2 (due) tratti da una lista presentata da Invitalia conformemente a dal Nuovo Statuto (i “Consiglieri Invitalia”) con la precisazione che nel caso in cui il Consiglio di amministrazione di LRG fosse composto da un numero di componenti superiore a 10 (dieci), Invitalia avrà diritto di nominare almeno un quarto degli amministratori con arrotondamento per difetto o per eccesso al numero intero più prossimo di cui 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice e nel rispetto del genere meno rappresentato.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse cessare dalla carica di amministratore di LRG alcuno dei Primi Consiglieri Invitalia o dei Consiglieri Invitalia, le Parti faranno, per quanto di rispettiva competenza, tutto quanto in loro potere, nella misura consentita dalla Legge e dal Nuovo Statuto, affinché la sostituzione avvenga, mediante cooptazione e/o nomina assembleare, con un soggetto di designazione di Invitalia.

-        Collegio Sindacale: fino a scadenza dell’attuale Collegio Sindacale di LRG (i.e. sino all’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024), il Collegio Sindacale sarà costituito da 3 (tre) componenti, di cui 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente di designazione di Invitalia nel rispetto dei requisiti (anche di genere) ai sensi sia del TUF che del Codice (i “Primi Sindaci Invitalia”).

Per tutta la durata del Patto Parasociale, a partire dal termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di LRG (i.e. l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024) e fintantoché (i) Invitalia, quale soggetto gestore ex lege del Fondo, detenga una partecipazione in LRG almeno pari al 5% (cinque per cento) del suo capitale sociale; e/o (ii) i Soci di GBD detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che LRG abbia un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 3 (tre) supplenti di cui un sindaco effettivo e uno supplente di designazione di Invitalia nel rispetto dei requisiti (anche di genere) ai sensi sia del TUF che del Codice (i “Sindaci Invitalia”); a tal fine Invitalia e GBD presenteranno una lista congiunta, suddivisa in due sezioni, composte come segue: no. 3 (tre) sindaci effettivi, di cui uno di designazione Invitalia; e no. 3 (tre) sindaci supplenti, di cui uno di designazione Invitalia.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse cessare dalla carica di sindaco di LRG alcuno dei Primi Sindaci Invitalia o dei Sindaci Invitalia, le Parti faranno, per quanto di rispettiva competenza, tutto quanto in loro potere, nella misura consentita dalla legge e dal Nuovo Statuto, affinché la sostituzione avvenga, mediante nomina assembleare, con un soggetto di designazione di Invitalia, sempre nel rispetto dei sopra citati criteri di indipendenza e di genere ai sensi del TUF e del Codice.

6.3.6.      Nuovo Statuto

Le disposizioni del Nuovo Statuto (i) sarannosono conformi a quanto previsto nel Patto Parasociale GBD Invitalia; (ii) integrerannointegrano le disposizioni del Patto Parasociale GBD Invitalia per quanto non espressamente regolato nello stesso e dovranno essere interpretate come se fossero integralmente trascritte nel testo del Patto Parasociale GBD Invitalia; e (iii) dovrannodevono essere mantenute fintantoché (a) Invitalia detenga una partecipazione in LRG almeno pari al 5% (cinque per cento) del suo capitale sociale; e/o (b) i Soci di GBD detengano, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG, salve le modifiche che debbano in futuro essere eventualmente apportate per legge o in conformità a specifiche previsioni del Patto Parasociale GBD Invitalia.

7.     DURATA

7.1. Accordo di Investimento

Le pattuizioni di cui al par. 6.1 che precede resteranno efficaci fino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica alla data delle presenti Informazioni Essenzialihanno efficacia dalla Data di Sottoscrizione ed esauriranno la loro efficacia alla Data di Esecuzione, che avrà luogo il giorno lavorativo successivo all’avveramento dell’ultima, in ordine di tempo, delle condizioni sospensive previste nell’Accordo di Investimento, ovvero la diversa data che dovesse essere convenuta per iscritto tra le Parti.

7.2. Patto Parasociale Soci GBD Invitalia

Le pattuizioni di cui al par. 6.2 che precede sarannosono valide ed efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale Soci GBD Invitalia (i.e. 18 dicembre 2024) e sino al 3° (terzo) anniversario di tale data. Il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 2 (due) anni, qualora dalla scadenza del terzo anniversario dalla data di sottoscrizione dello stesso, sia stato rinnovato il Patto Parasociale GBD Invitalia.

Il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia si intenderàintende automaticamente risolto e privo di efficacia qualora Invitalia cessi di detenere almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di LRG e/o i Soci di GBD cessino di detenere, direttamente o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG.

7.3. Patto Parasociale GBD Invitalia

Le pattuizioni di cui al par. 6.3 che precede sarannosono valide ed efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale GBD Invitalia (i.e. 18 dicembre 2024) e sino al 3° (terzo) anniversario di tale data.

Il Patto Parasociale GBD Invitalia sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna parte pervenuta per iscritto all’altra parte con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla relativa scadenza.

Patto Parasociale GBD Invitalia si intenderàintende automaticamente risolto e privo di efficacia qualora Invitalia cessi di detenere almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di LRG e/o i Soci di GBD cessino di detenere, direttamente e/o indirettamente, complessivamente almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale di LRG.

8.     DEPOSITO DELLE PATTUIZIONI

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento, nonché il Patto Parasociale Soci GBD Invitalia e il Patto Parasociale GBD Invitalia sono stati depositati nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 5 agosto 2024 e 19 dicembre 2024.

9.     SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALL’ACCORDO DI INVESTIMENTO

Le Informazioni Essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Investimento, nonché al Patto Parasociale Soci GBD Invitalia e al Patto Parasociale GBD Invitalia sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di LRG (www.landirenzogroup.com). Per una più ampia descrizione dell’Accordo Modificativo 2024 e del Patto Parasociale Soci GBD (come sarà modificato dall’Accordo Modificativo 2024), si rimanda alle modifiche alle informazioni essenziali pubblicate in data odierna ex art. 131 del Regolamento Emittenti sul sito internet di LRG (www.landirenzogroup.com, sezione Investors).

6 agosto 20 dicembre 2024

[LJ 2.24.2]