LOTTOMATICA SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
LOTTOMATICA S.P.A.
Estratto del patto parasociale e dell'atto integrativo-modificativo
tra
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale in via Vittorio Veneto 119, Roma (di seguito "BNL"), Sogei - Società Generale di Informatica S.p.A. con sede legale in Via Mario C arucci 99, Roma (oggi SODIP S.p.A.), Olivetti S.p.A. con sede legale in Via Jervis 77, Ivrea, Marconi Mobile S.p.A. con sede legale a Genova in via A. Neurone, 1/A, Consorzio Nazionale per l'Informatica S.c.p.a. con sede legale a Roma in via delle Strelitzie 35, ISI - Ital Sistemi per l'Informatica S.p.A. con sede in Roma, Piazza Santi Apostoli 66, Arianna 2001 s.r.l. con sede legale a Roma in via Leopoldo Serra 32 e Bull Italia S.p.A. con sede legale in Pregnan za Milanese (MI) in via dei Laboratori Olivetti 79 e Tecnost S.p.A. (oggi OLIVETTI S.p.A.), con sede legale in Ivrea, Via Jervis, 77.
Relativamente alle partecipazioni delle medesime nel capitale di
Lottomatica S.p.A.
SOCIO | N. AZIONI CONFERITE AL PATTO |
% |
% SU CAP.SOC. |
N. AZIONI LOCKUP 18 MESI |
N. AZIONI LOCK UP 6 MESI |
B.N.L. | 32.300.850 | 28,10 | 25,50 | 28.326.250 | 3.974.600 |
GRUPPO OLIVETTI | 57.001.500 | 49,59 | 25,50 | 49.987.500 | 7.014.000 |
(OLIVETTI+FINSIEL) | |||||
MARCONI MOBILE | 11.083.625 | 9,64 | 8,75 | 4.919.984 | 6.163.641 |
C.N.I. | 10.766.950 | 9,37 | 6,80 | 4.779.414 | 5.987.536 |
ARIANNA 2001 | 1.900.050 | 1,65 | 1,50 | 843.426 | 1.056.624 |
BULL ITALIA | 1.583.375 | 1,38 | 1,25 | 702.855 | 880.520 |
ISI | 316.675 | 0,27 | 0,25 | 140.571 | 176.104 |
114.953.025 | 100,00 | 69,55 | 89.700.000 |
25.253.025 |
1. Durata
Il presente patto (qui di seguito il "Patto") avrà vigore fra le parti fino al terzo anniversario della data di ammissione a quotazione delle azioni di Lottomatica S.p.A. (la "Società").
2. Impegni delle Parti
2.1 Organi della Società
Le Parti si impegnano a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario e per l'intera durata del Patto (come determinata al precedente punto 1) a :
(a) far si che il consiglio di amministrazione sia composto da 13 membri così nominati :
(i) 6 designati congiuntamente da Olivetti e Sodip (il "Gruppo Olivetti") fino a quando tali società, insieme, rappresentino il socio di maggioranza relativa della Società o comunque conservino una partecipazione non inferiore a 49.987.500 azioni nel capitale della Società;
(ii) 4 designati da BNL fino a quando la stessa conservi una partecipazione non inferiore a 28.326.250 azioni nel capitale della Società;
(iii) 1 designato da tutti gli altri soci partecipanti al Patto (i "Soci di Minoranza") (con le modalità che gli stessi riterranno più opportune) fintanto che gli stessi conservino congiuntamente una partecipazione non inferiore a 11.386.250 azioni nel capitale della Società, nonché ciascuno di essi - rispetto a tali 11.386.250 azioni - la medesima percentuale di azioni rispetto al totale di azioni dagli stessi complessivamente posseduta alla data di sottoscrizione del Patto come evidenziata nella tabella di cui al successivo punto (b) del presente estratto;
(iv) 2 designati da altri azionisti (ovverosia, dal mercato).
Laddove un partecipante al Patto (ovvero un gruppo di partecipanti) venga a detenere azioni in numero minore a quelle indicate per tale partecipante (o gruppo di partecipanti) ai precedenti paragrafi da (i) a (iii) tale partecipante dovrà immediatamente procurare le dimissioni degli amministratori di sua nomina.
(b) Il Socio di Minoranza che, ad esito della identificazione/selezione fatta da tutti i Soci di Minoranza risulterà aver eletto il rappresentante dei Soci di Minoranza (secondo quanto previsto al precedente punto (a)(iii), è obbligato ad ottenere le dimissioni di tale amministratore laddove alieni azioni della Società in un numero tale da ridurre la propria partecipazione del 12,5% rispetto al numero di azioni dallo stesso posseduto alla data di stipulazione del Patto (così come evidenziate nella seguente Tabella).
Marconi Mobile | CNI | Arianna 2001 | Bull Italia | ISI |
11.083.625 | 10.766.950 | 1.900.050 | 1.583.375 | 316.675 |
In tal caso i Soci di Minoranza avranno comunque il diritto di nominare (sempre secondo modalità che gli stessi saranno liberi di concordare) un proprio rappresentante sempre che gli stessi detengano complessivamente almeno il numero minimo di azioni di cui al precedente punto (a)(iii).
(c) Il Gruppo Olivetti e BNL sono impegnati a nominare un amministratore ciascuno che siano esperti del settore in cui opera la Società che dovranno essere identificati fra una rosa di candidati identificati uno da ciascuno dei Soci di Minoranza (ad eccezione di quello che risulterà aver designato l'amministratore di cui al precedente punto (a)(iii).
(d) il Presidente sarà designato da BNL.
(e) L'Amministratore Delegato / Direttore Generale ed il Vicepresidente (se sarà designato) saranno designati dal Gruppo Olivetti. All'Amministratore Delegato / Direttore Generale - salvo diverso accordo dei partecipanti al Patto - saranno confermati i poteri gia allo stesso attribuitigli prima della sottoscrizione del Patto.
(f) Il Collegio Sindacale sarà costituito dal presidente designato dal Gruppo Olivetti da un membro effettivo designato da BNL e da un terzo membro effettivo designato dalle minoranze in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 58/98. I due sindaci supplenti saranno designati uno dal Gruppo Olivetti ed uno da BNL.
Vendita di Azioni
(aa) I soggetti partecipanti al Patto si impegnano a non cedere le azioni della Società di loro proprietà così come riportate nella seguente tabella e complessivamente ammontanti a n. 89.700.000 azioni per 18 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.
Gruppo Olivetti | BNL | Marconi Mobile | CNI | Arianna 2001 | Bull Italia |
ISI |
49.987.500 | 28.326.250 | 4.919.984 | 4.779.414 | 843.426 | 702.855 | 140.571 |
(bb) I soggetti Partecipanti al Patto si impegnano altresì a non cedere le azioni della Società di loro proprietà - ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella tabella di cui al precedente paragrafo (aa) e meglio evidenziate nella seguente tabella - per un periodo di 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.
Gruppo Olivetti | BNL | Marconi Mobile | CNI | Arianna 2001 | Bull Italia |
ISI |
7.014.000 | 3.974.600 | 6.163.641 | 5.987.536 | 1.056.624 | 880.520 | 176.104 |
(cc) Gli impegni di non alienazione di cui ai precedenti paragrafi (aa) e (bb) sono da intendersi ulteriori rispetto agli impegni di non alienazione (c.d. Lock-up) assunti dai soci nei confronti nei confronti delle banche con le quali saranno sottoscritti gli accordi di collocamento e garanzia.
PATTO SCIOLTO A SEGUITO DEL BUON ESITO DELL'OPA PROMOSSA DALLA TYCHE SPA SU AZIONI LOTTOMATICA SPA
5 febbraio 2002
[LE.1.01.1]
LOTTOMATICA S.P.A.
TYCHE/OLIVETTI
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto.
Lottomatica S.p.A.
Sede legale: Roma, Via di Porta Latina 8
Capitale sociale deliberato: Euro 89.381.780
Registro Imprese Roma n. 718290
Codice fiscale 03977611007
Azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.
B. Numero delle azioni oggetto del patto.
Il patto ha ad oggetto n. 27.451.550 azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A., pari al 15,6% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.
C. Soggetti aderenti al patto.
I soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
1. TYCHE S.p.A., C.F. 03285890962, con sede in Milano, Via Montefeltro 6/A.
Numero di azioni oggetto del patto: nessuna.2. Olivetti S.p.A., C.F. 00488410010, con sede in Ivrea (TO), Via Jervis 77.
Numero di azioni oggetto del patto: n. 27.451.550 azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A., pari al 15,6% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria, e pari alla totalità delle azioni oggetto del patto.Il patto è stato stipulato da Olivetti S.p.A. anche per conto della sua controllata Olivetti International S.A.. Pertanto, nell'ambito delle azioni oggetto del patto imputate ad Olivetti S.p.A. sono incluse sia tutte le azioni Lottomatica possedute direttamente da Olivetti S.p.A., sia tutte le azioni Lottomatica possedute da Olivetti S.p.A. tramite la sua controllata Olivetti International S.A..
Nessun soggetto esercita il controllo della società in virtù del patto.
D. Contenuto e durata del patto.
Il patto è stato stipulato nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto preventiva promossa da TYCHE S.p.A. sulle azioni ordinarie di Lottomatica, di cui al documento di offerta pubblicato in data 7 dicembre 2001 (l' "Offerta").
Le principali pattuizioni oggetto del patto sono le seguenti:
a) TYCHE S.p.A. si è impegnata ad aumentare il prezzo offerto per azione nell'ambito dell'Offerta da Euro 6 a Euro 6,55, restando invariate tutte le altre modalità e condizioni risultanti dal documento di offerta;
b) a fronte dell'impegno suba., Olivetti S.p.A. e Olivetti International S.A. (congiuntamente, "Olivetti") si sono impegnate ad apportare all'Offerta, dopo che TYCHE S.p.A. abbia completato la procedura di modifica dell'Offerta di cui all'articolo 43 della Delibera Consob n. 11971/99, n. 27.451.550 azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A., pari al 15,6% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria nonché alla stessa percentuale del capitale sociale di Lottomatica S.p.A., e pari alla totalità delle azioni Lottomatica possedute da Olivetti;
c) nel caso in cui venissero promosse una o più offerte concorrenti ad un prezzo maggiore di quello aumentato dell'Offerta e TYCHE S.p.A. decidesse di non rilanciare o di non rilanciare ulteriormente, Olivetti potrà ritirare le azioni Lottomatica apportate all'Offerta per venderle, all'ultimo momento possibile, alla migliore offerta concorrente. L'impegno di Olivetti oggetto del patto rimarrà peraltro fermo qualora TYCHE S.p.A., a seguito di controfferte o rilanci, proponga un prezzo di acquisto maggiore o uguale a quello dell'eventuale miglior altra offerta;
d) Olivetti si è impegnata a non porre in essere alcun comportamento che possa, in qualsiasi modo, ostacolare o contrastare la buona riuscita dell'Offerta.
Il patto ha la durata necessaria a dare piena esecuzione alle pattuizioni in esso contenute.
E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato.
Il patto oggetto della presente comunicazione verrà depositato presso il registro delle imprese competente nei termini di cui all'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.
* * * *
Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.
2 Gennaio 2002
[LE.2.02.1]
PATTO VENUTO MENO PER IL VERIFICARSI DEGLI SCOPI IVI PREVISTI
LOTTOMATICA S.P.A.
TYCHE/BNL
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto.
Lottomatica S.p.A.
Sede legale: Roma, Via di Porta Latina 8
Capitale sociale deliberato: Euro 89.381.780
Registro Imprese Roma n. 718290
Codice fiscale 03977611007
Azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.
B. Numero delle azioni oggetto del patto.
Il patto ha ad oggetto n. 32.300.850 azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A., pari al 18,3% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.
C. Soggetti aderenti al patto.
I soggetti aderenti al patto sono i seguenti:
1. TYCHE S.p.A., C.F. 03285890962, con sede in Milano, Via Montefeltro 6/A.
Numero di azioni oggetto del patto: nessuna.2. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., C.F. 00651990582, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 119.
Numero di azioni oggetto del patto: n. 32.300.850 azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A., pari al 18,3% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria nonché alla stessa percentuale del capitale sociale deliberato di Lottomatica S.p.A., e pari alla totalità delle azioni oggetto del patto.
Nessun soggetto esercita il controllo della società in virtù del patto.
D. Contenuto e durata del patto.
Il patto è stato stipulato nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto preventiva promossa da TYCHE S.p.A. sulle azioni ordinarie di Lottomatica, di cui al documento di offerta pubblicato in data 7 dicembre 2001 (l' "Offerta").
Le principali pattuizioni oggetto del patto sono le seguenti:
a) TYCHE S.p.A. si è impegnata ad aumentare il prezzo offerto per azione nell'ambito dell'Offerta da Euro 6 a Euro 6,55, restando invariate tutte le altre modalità e condizioni risultanti dal documento di offerta;
b) a fronte dell'impegno suba., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si è impegnata ad apportare all'Offerta, dopo che TYCHE S.p.A. abbia completato la procedura di modifica dell'Offerta di cui all'articolo 43 della Delibera Consob n. 11971/99, n. 32.300.850 azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A., pari al 18,3% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria, e pari alla totalità delle azioni Lottomatica possedute da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
c) nel caso in cui venissero promosse una o più offerte di acquisto ad un prezzo maggiore di quello aumentato dell'Offerta e TYCHE S.p.A. decidesse di non rilanciare o di non rilanciare ulteriormente, l'impegno si intenderà estinto e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. potrà revocare l'adesione all'Offerta per aderire ad altra offerta. L'impegno di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. oggetto del patto rimarrà peraltro fermo qualora TYCHE S.p.A., anche a seguito di controfferte o rilanci, proponga, ferma ogni altra modalità e condizione dell'Offerta, un prezzo di acquisto maggiore o uguale a quello dell'eventuale miglior altra offerta;
d) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si è impegnata a non porre in essere alcun comportamento comunque diretto o idoneo ad ostacolare o contrastare la buona riuscita dell'Offerta.
Il patto ha la durata necessaria a dare piena esecuzione alle pattuizioni in esso contenute.
E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato.
Il patto oggetto della presente comunicazione verrà depositato presso il registro delle imprese competente nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
* * * *
Il presente estratto costituisce una sintesi del patto ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.
2 Gennaio 2002
[LE.3.02.1]
PATTO VENUTO MENO PER IL VERIFICARSI DEGLI SCOPI IVI PREVISTI
LOTTOMATICA S.P.A.
Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, si rende nota al pubblico l'esistenza di un contratto stipulato, in data 27 febbraio 2002, tra De Agostini Invest S.A e Alfieri Associated Investors Serviços De Consultoria S.A. (l' " Accordo").
A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto.
L'Accordo ha ad oggetto le quote di FinEuroGames S.à.r.l., società di diritto lussemburghese con sede legale 18 Avenue de la Porte Neuve, 2227 Luxembourg, capitale sociale € 100.000.000, iscritta presso il Tribunale del Lussemburgo al n. 84838 della sezione B (" FinEuroGames").
L'Accordo ha inoltre effetto su:
(i) Tyche S.p.A., società con sede legale in Milano, via Montefeltro 6/A, capitale sociale € 52.321.268, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 03285890962 e R.E.A. n. 1663307 (" Tyche"), controllata da FinEuroGames attraverso una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.
(ii) Lottomatica S.p.A., società con sede legale in Roma, via di Porta Latina n. 8, capitale sociale deliberato € 89.381.780, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 718290 e R.E.A. n. 091-1990-11145, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (" Lottomatica"), controllata da Tyche attraverso una partecipazione pari al 59,31% del capitale sociale sottoscritto.
B. Numero delle azioni oggetto del patto.
L'Accordo ha ad oggetto n. 4.000.000 quote (" parts sociales") di FinEuroGames, pari al 100% del capitale sociale.
FinEuroGames detiene n. 52.321.268 azioni Tyche, pari al 100% del capitale sociale. Tyche è, pertanto, controllata da FinEuroGames ai sensi dell'art. 2359, 1 comma, n. 1), del Codice Civile.
Tyche, a sua volta, detiene n. 104.542.536 azioni Lottomatica, pari al 59,31% del capitale sociale sottoscritto. Lottomatica è, pertanto, controllata da Tyche ai sensi dell'art. 2359, 1 comma, n. 1), del Codice Civile.
C. Soggetti aderenti al patto.
De Agostini Invest S.A., società di diritto lussemburghese con sede legale 18 Avenue de la Porte Neuve, 2227 Luxembourg, capitale sociale € 9.098.000, iscritta presso il Tribunale del Lussemburgo al numero 41170 della sezione B (" DEAI"). DEAI è titolare di n. 3.073.600 quote di FinEuroGames (denominate come quote di categoria A), pari al 76,84% del capitale sociale.
Alfieri Associated Investors Serviços De Consultoria S.A., società di diritto portoghese con sede legale Rua João Tavira, nr. 22, 2 Floor F 9000-075 Funchal, Madeira, capitale sociale € 80.800, registrata nel Madeira Free Trade Zone Commercial Register al numero 04328 / 990722 (" AAI"). AAI è titolare di n. 926.400 quote di FinEurogames (denominate come quote di categoria B, dotate degli stessi diritti delle quote di categoria A detenute da DEAI), pari al 23,16% del capitale sociale.
DEAI, in virtù delle n. 3.073.600 quote di FinEuroGames da essa detenute, controlla la predetta società ai sensi dell'art. 2359, 1 comma, n. 1), del Codice Civile. Pertanto, nessun soggetto esercita il controllo di FinEuroGames in virtù dell'Accordo.
D. Contenuto e durata del patto.
d1. - Premessa.
La partecipazione pari al 59,31% del capitale sottoscritto di Lottomatica è stata recentemente acquisita da Tyche, in seguito al successo di un'offerta pubblica di acquisto lanciata sulla totalità del capitale di Lottomatica, conclusasi il giorno 25 gennaio 2002. Tyche è una società controllata al 100% da FineuroGames, che a sua volta - anteriormente alla stipulazione dell'Accordo - era controllata al 100% da DEAI, a sua volta controllata al 100% da De Agostini S.p.A.
d2. - Descrizione generale dell'Accordo.
L'Accordo è volto, in primo luogo, a disciplinare l'ingresso di AAI nel capitale di FinEuroGames. Sotto tale profilo l'Accordo ha già avuto esecuzione in quanto, in data 5 marzo 2002:
(i) l'assemblea straordinaria di FinEuroGames, dopo aver disposto la trasformazione della società da S.A. a S.à.r.l., ha deliberato un aumento di capitale per complessivi € 99.000.0000, riservato a DEAI, per un importo di € 75.840.000 e ad AAI, per un importo di € 23.160.000;
(ii) DEAI ed AAI (di seguito, congiuntamente, le " Parti") hanno sottoscritto l'aumento di capitale per l'importo sopra indicato, venendo a conseguire il quantitativo di quote FinEuroGames di cui alla precedente sezione C.
L'Accordo contiene, poi, una serie di disposizioni relative alla gestione di FinEuroGames e Lottomatica (clausole di governance)ed un'articolata disciplina concernente la cessione: (1) delle azioni FinEuroGames detenute da DEAI ed AAI; (2) delle azioni Tyche detenute da FinEuroGames; e (3) delle azioni Lottomatica detenute, a sua volta, da Tyche (clausole di uscita).
Per quanto riguarda i punti (2) e (3) di cui sopra, le clausole di uscita sono fondate sul presupposto che la partecipazione detenuta da Tyche in Lottomatica, o da FinEuroGames in Tyche, debba - idealmente - essere suddivisa in due quote, l'una di pertinenza di DEAI e l'altra di pertinenza di AAI, calcolate in ragione della partecipazione rispettivamente detenuta, da DEAI ed AAI, in FinEuroGames (su questo punto, cfr. anche ,alla sezione d4, la definizione di "Quota DEAI" e "Quota AAI").
d3. - Clausole di governance.
FinEuroGames e Tyche.
(a) Esclusivamente nell'ambito delle decisioni da assumersi da parte di FinEuroGames, vengono riservate alla competenza dell'assemblea, che potrà deliberare soltanto con il voto favorevole di entrambe le Parti, le delibere relative a: la cessione e l'acquisto di partecipazioni, aziende o rami di azienda (fatta salva la cessione delle partecipazioni in Tyche e in Lottomatica, disciplinata nell'ambito delle clausole di uscita), la modifica, l'estinzione o il rinnovo dei finanziamenti correlati all'acquisto della partecipazione di controllo in Lottomatica, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, la realizzazione di fusioni e scissioni, e più in generale, qualsiasi modifica statutaria, nonchè l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle controllate sulle medesime materie sopra elencate.
(b) I bilanci civilistici di FinEuroGames e Tyche ed il bilancio consolidato di FinEuroGames dovranno essere certificati da una primaria società di revisione.
Lottomatica.
(c) Ciascuna Parte avrà il diritto di designare un numero di membri del consiglio di amministrazione di Lottomatica proporzionale alla partecipazione da essa detenuta nel capitale sociale di FinEuroGames, fermo restando che: (i) a tal fine, non si terrà conto degli amministratori indipendenti che verranno nominati su designazione concorde delle Parti; (ii) DEAI avrà diritto, in ogni caso, di designare la maggioranza dell'intero consiglio; (iii) AAI avrà diritto, in ogni caso, di designare almeno un consigliere.
(d) Saranno riservate alla competenza del consiglio di amministrazione di Lottomatica e dovranno essere assunte con il voto favorevole del rappresentante di AAI, le delibere relative a: l'approvazione del piano economico-finanziario triennale e di alcune rilevanti variazioni allo stesso, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie cui sia connesso un rilevante impatto economico, la proposta all'assemblea di operazioni di fusione, scissione, aumento o riduzione del capitale sociale, l'acquisizione o la vendita di partecipazioni, aziende e rami d'aziende, sia da parte di Lottomatica sia da parte di società da essa controllate (purché eccedenti il valore di EUR 20.000.000 per singola operazione).
(e) AAI avrà diritto di esprimere il proprio gradimento, che non sarà irragionevolmente negato, sulle persone designate alla carica di amministratore delegato, con funzioni esecutive, di Lottomatica.
(f) Le Parti concorderanno un piano di stock optionsper i managers,volto a stabilire forme di incentivazione orientate sul medio periodo, coerenti con le modalità e i tempi del disinvestimento di AAI di cui infraalla sezione d4.
d4. - Clausole di uscita.
Ai fini della presente sezione, le definizioni di seguito elencate hanno il significato a ciascuna di esse attribuito:
"Quota AAI":la quota del capitale sociale di Tyche, o di Lottomatica, pari al prodotto tra la quota del capitale sociale di Tyche, o di Lottomatica, detenuta (anche indirettamente) da FinEuroGames e la quota del capitale sociale di FinEuroGames detenuta da AAI.
"Quota DEAI":la quota del capitale sociale di Tyche, o di Lottomatica, pari al prodotto tra la quota del capitale sociale di Tyche, o di Lottomatica, detenuta (anche indirettamente) da FinEuroGames, e la quota del capitale sociale di FineuroGames detenuta da DEAI.
Lock-up
(a) Per un periodo di 12 mesi a partire dalla stipulazione dell'Accordo, AAI non potrà vendere la partecipazione da essa detenuta in FinEuroGames. Inoltre, per tutta la durata dell'Accordo, le azioni Tyche o Lottomatica corrispondenti alla Quota AAI non potranno essere cedute, se non in seguito ad una richiesta proveniente dalla stessa AAI.
Acquisto di azioni Lottomatica
(b) Per tutta la durata dell'Accordo, le Parti non potranno acquistare azioni Lottomatica, salvo che l'acquisto delle azioni Lottomatica venga direttamente effettuato da parte di FinEuroGames o di Tyche. Qualora l'acquisto delle azioni Lottomatica venga effettuato da una Parte, la Parte dovrà, entro 90 giorni, trasferire tali azioni a FinEuroGames o a Tyche.
Disinvestimento da parte di AAI.
(c) Trascorsi 12 mesi dalla stipulazione dell'Accordo, AAI avrà il diritto di richiedere la vendita delle azioni Tyche o Lottomatica corrispondenti alla Quota AAI. Il ricavato di tale vendita sarà destinato, nei limiti e con le modalità indicate nell'Accordo, al rimborso o al riacquisto delle quote FinEuroGames detenute da AAI.
Diritti di prelazione.
(d) Nel caso in cui AAI intenda trasferire, alla scadenza del periodo di lock updi cui sopra, le quote FinEuroGames da essa detenute, AAI dovrà offrire tali quote in prelazione a DEAI. DEAI, inoltre, godrà di un diritto di prelazione sulle azioni Tyche o Lottomatica corrispondenti alla Quota AAI, nel caso in cui esse vengano cedute secondo quanto specificato alla precedente lettera (c).
(e) Nel caso in cui DEAI intenda trasferire le quote Fineurogames da essa detenute, DEAI dovrà offrire tali quote in prelazione ad AAI. AAI, inoltre, godrà di un diritto di prelazione in caso di cessione delle azioni Tyche o Lottomatica corrispondenti alla Quota DEAI. In ogni caso, la prelazione a favore di AAI sussisterà soltanto laddove il prezzo di cessione delle quote FinEuroGames, o delle azioni Tyche o Lottomatica, sia tale da esprimere un multiplo di valutazione, determinato secondo parametri indicati nell'Accordo, inferiore rispetto allo stesso multiplo calcolato al momento dell'acquisizione, da parte di Tyche, del controllo di Lottomatica.
Modalità di esercizio dei diritti di prelazione
(f) L'esercizio dei diritti di prelazione di cui sopra è disciplinato secondo differenti procedure, a seconda che la vendita delle azioni oggetto di prelazione sia destinata, o meno, ad essere effettuata su un mercato regolamentato. In particolare, nel caso in cui la vendita sia destinata ad essere effettuata su un mercato regolamentato, la prelazione dovrà essere esercitata sull'intera partecipazione offerta in vendita ovvero, in alternativa, su un numero di azioni tali da corrispondere, se sommate alle azioni riconducibili alla Quota DEAI o alla Quota AAI (a seconda di quale sia la Parte chiamata ad esercitare la prelazione), al 50%+1 azione del capitale sociale della società le cui azioni siano oggetto dell'offerta di vendita. Nel caso, invece, in cui la vendita delle azioni oggetto di prelazione non sia destinata ad essere effettuata su un mercato regolamentato, la prelazione potrà essere esercitata soltanto sull'intera partecipazione posta in vendita.
Diritti di co-vendita.
(g) Nel caso in cui DEAI intenda cedere, in tutto o in parte, la partecipazione detenuta in FinEuroGames, in modo tale che DEAI cessi di detenere più del 50% del capitale sociale di tale società, sussisterà un diritto di co-vendita a favore di AAI, per l'intera partecipazione da essa detenuta in FinEuroGames.
(h) Nel caso in cui DEAI intenda cedere una quota della partecipazione detenuta in FinEuroGames, tale per cui DEAI venga a detenere una partecipazione, nel capitale sociale di tale società, compresa tra il 65% e il 50%+1 azione, sussisterà un diritto di co-vendita, pro-quota, a favore di AAI.
(i) Nel caso in cui sia prevista la cessione delle azioni Tyche corrispondenti alla Quota DEAI, in modo tale che la Quota DEAI cessi di rappresentare più del 50% del capitale sociale di Tyche, dovranno, in primo luogo, essere cedute tutte le azioni Tyche corrispondenti alla Quota AAI. Il ricavato della vendita delle azioni corrispondenti alla Quota AAI sarà destinato, nei limiti e con le modalità indicate nell'Accordo, al rimborso o al riacquisto delle quote FinEuroGames detenute da AAI.
(j) Nel caso in cui sia prevista la cessione delle azioni Tyche corrispondenti alla Quota DEAI, in modo tale che la Quota DEAI continui a rappresentare più del 50% del capitale sociale di Tyche, il ricavato di tale vendita sarà destinato pro-quota, nei limiti e con le modalità indicate nell'Accordo, al rimborso o al riacquisto di una parte delle quote FinEuroGames detenute da AAI.
(k) Nel caso in cui sia prevista la cessione delle azioni Lottomatica corrispondenti alla Quota DEAI, in modo tale che la Quota DEAI cessi di rappresentare più del 30% del capitale sociale di Lottomatica, dovranno, in primo luogo, essere cedute tutte le azioni Lottomatica corrispondenti alla Quota AAI. Il ricavato della vendita delle azioni corrispondenti alla Quota AAI sarà destinato, nei limiti e con le modalità indicate nell'Accordo, al rimborso o al riacquisto delle quote FinEuroGames detenute da AAI.
(l) Nel caso in cui sia prevista la cessione delle azioni Lottomatica corrispondenti alla Quota DEAI, in modo tale che la Quota DEAI continui a rappresentare più del 30% del capitale sociale di Lottomatica, il ricavato di tale vendita sarà destinato pro-quota, nei limiti e con le modalità indicate nell'Accordo, al rimborso o al riacquisto di una parte delle quote FinEuroGames detenute da AAI.
Cessioni infragruppo.
(m) Le disposizioni in materia di lock-up, prelazione e co-vendita non si applicheranno ai trasferimenti di partecipazioni effettuati da una delle Parti nell'ambito del gruppo di rispettiva appartenenza, purché il cessionario aderisca, a sua volta, all'Accordo.
Preventiva rinuncia a gradimento statutario.
(n) Per tutta la durata dell'Accordo, le Parti hanno rinunciato ad avvalersi del diritto di gradimento contenuto nello statuto di FinEuroGames.
Operazioni straordinarie.
(o) Per l'intera durata dell'Accordo, Lottomatica resterà quotata presso la Borsa di Milano, ovvero presso la Borsa di Londra, Francoforte, Parigi o New York.
d5. - Durata.
L'Accordo avrà durata per un periodo di tre anni a partire dalla data della stipulazione. L'Accordo si intenderà risolto nel caso in cui una Parte cessi di detenere una partecipazione nel capitale di FinEuroGames.
E. Ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato.
L'Accordo verrà depositato, per quanto riguarda Lottomatica presso il registro delle imprese di Roma e per quanto riguarda Tyche presso il registro delle imprese di Milano, nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
* * * *
Il presente estratto costituisce una sintesi dell'Accordo ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale depositato e comunicato ai sensi di legge.
De Agostini Invest S.A.
9 marzo 2002
[LE.4.02.1]
Si comunica che in data 21 febbraio 2003 De Agostini Invest S.A. ha acquistato da Alfieri Associated Investors Servicos de Consultoria S.A. il 23,6% del capitale sociale di FinEuroGames S.à.r.l. che ora controlla al 100%. Per effetto di questa operazione l'accordo sottoscritto in data 27 febbraio 2002traDe Agostini Invest S.A. e Alfieri Associated Investors Servicos de Consultoria S.A. avente ad oggetto le quote di FinEuro Games S.à.r.l. ed, inoltre, effetto su Lottomatica S.p.A. è venuto meno. Il patto in questione era stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 12 marzo 2002 e presso il Registro delle Imprese di Roma in data 13 marzo 2002 e pubblicato, ai sensi di legge, in data 9 marzo 2002 sul quotidiano Italia Oggi.
De Agostini Invest S.A.
1 marzo 2003
[LE.4.03.1]