Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.

Sandro Manuli, Gioia Elisabetta Manuli e Marco Manuli (Gruppo A)
e
Mario Manuli, Dardanio Manuli, Antonella Manuli (Gruppo B)

comunicano quanto segue:

1. Tipo di patto e relative finalità

In forza del patto denominato "Sindacato di Blocco e Consultazione di Azioni Ordinarie Manuli Rubber Industries S.p.A." sottoscritto in data 16 giugno 1997 i due gruppi familiari rappresentati l'uno da Mario Manuli, Dardanio Manuli, Antonella Manuli e l'altro da Sandro Manuli, Gioia Elisabetta Manuli e Marco Manuli (di seguito collettivamente i "Partecipanti") hanno stipulato un patto di sindacato teso ad assicurare uniformità di indirizzo nella gestione della Manuli Rubber Industries S.p.A. (la "Società") (di seguito il "Patto").

2. Durata

Il Patto ha durata iniziale fino all'assemblea della Società che approverà il bilancio dell'esercizio 2000 e si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di tre anni salvo recesso alle scadenze prestabilite.

3. Soggetti partecipanti al Patto e sua composizione

Il Patto ha ad oggetto n. 36.857.504 azioni ordinarie della Società delle n. 53.416.710 azioni ordinarie della Società delle quali i Partecipanti sono titolari.

L'ammontare delle azioni ordinarie oggetto del Patto risulta dalla seguente tabella:

53.416.710 57,971 36.857.504 40,000

[N.B.Si precisa che i dati relativi al numero totale delle azioni detenute da ciascun partecipante, e conseguentemente alla percentuale rappresentata dalle stesse rispetto all'intero capitale della società, si riferiscono alla situazione esistente alla data di pubblicazione dell'estratto ed hanno subito successive modificazioni.]

4. Soggetti che possono, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società

Non vi è nessun soggetto che singolarmente esercita il controllo sulla società.

5. Esistenza di vincoli alla cessione delle azioni oggetto del Patto

Il Patto contiene le seguenti principali previsioni:

  1. il divieto assoluto di cessione a terzi delle azioni conferite (mentre rimane libera l'alienazione delle azioni di proprietà dei Partecipanti che non sono conferite); ai fini di questo divieto non saranno considerati terzi né le società controllate né i familiari (ascendenti e discendenti) purché sia le une che gli altri assumano al momento del trasferimento gli stessi obblighi previsti dal Patto. Ai Partecipanti è consentito dare in pegno o riparto le azioni conferite riservandosi il diritto di voto.

  2. il divieto di acquistare (in Borsa o fuori Borsa) azioni ordinarie della società in misura superiore al 20% delle azioni conferite da ciascuno partecipante nel sindacato; tale limite potrà essere superato d'intesa con il Presidente del sindacato qualora si verificassero in Borsa o fuori Borsa acquisti di azioni della Società con le finalità di acquisirne il controllo o comunque con finalità ostili. Le azioni acquistate oltre il limite dovranno essere apportate al sindacato, salva diversa determinazione assunta dalla Direzione.

  3. particolari diritti di prelazione in caso di recesso di uno o più Partecipanti; il Partecipante recedente, qualora decidesse nei diciotto mesi dal momento del recesso, di cedere tutte o parte delle azioni precedentemente conferite in sindacato, dovrà infatti offrire le stesse in prelazione agli altri partecipanti; i membri del medesimo Gruppo familiare del soggetto alienante sono preferiti rispetto agli altri Partecipanti per quanto attiene al diritto di prelazione. Le compravendite suddette avranno luogo ad un prezzo pari alla media aritmetica delle quotazioni di chiusura registrate nelle novanta sedute di Borsa precedenti la comunicazione dell'intenzione del Partecipante di vendere le proprie azioni.

  4. l'impegno a conferire in sindacato (I) tutte le nuove azioni della Società rinvenienti da aumenti di capitale mediante emissione gratuita di azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili in azioni ordinarie così come (II) tutte le azioni ordinarie e/o azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili in azioni ordinarie sottoscritte in occasione di aumenti di capitale a pagamento in esercizio dei diritti di opzione spettanti alle azioni di proprietà dei Partecipanti conferite in sindacato; qualora uno o più Partecipanti intendano cedere a terzi i diritti di opzione suddetti dovranno prima offrirli in prelazione agli altri Partecipanti.

6. Organi di Sindacato

Il Patto prevede inoltre la formazione di una struttura direttiva del sindacato stesso (la "Direzione") composta da rappresentanti di quei Partecipanti (o gruppi di Partecipanti) che abbiano vincolato al sindacato una quota non inferiore al 3% del capitale ordinario della Società.

La direzione dovrà riunirsi:

  1. tre volte l'anno: la prima in occasione della presentazione del bilancio, la seconda in occasione della presentazione dei conti semestrali e la terza almeno quindici (15) giorni prima della chiusura di ciascun esercizio finanziario, in occasione della presentazione del budget per l'esercizio successivo;

  2. per prendere in esame eventuali proposte di aumento di capitale sociale o di altre modifiche dello Statuto della Società;

  3. per decidere sull'ammissione di nuovi Partecipanti, che sarà comunque subordinata alla previa adesione delle pattuizioni e disposizioni contenute nel Patto;

  4. ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente della Direzione od un socio o gruppo di soci che rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

La Direzione provvederà, inoltre, a definire le modalità di indicazione delle persone da proporre in sede di assemblea dei soci della Società per la nomina a membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

7. Quorum deliberativi

La Direzione assume le proprie decisioni con la maggioranza assoluta sia dei membri presenti sia delle azioni.

I singoli Partecipanti saranno comunque liberi relativamente all'esercizio del diritto di voto in assemblea anche per quanto attiene alle azioni conferite in sindacato.

8. Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione del Partecipante dal sindacato il superamento da parte dello stesso del limite di possesso delle azioni della Società di cui al precedente punto (b).

9. Deposito delle Azioni

Le azioni sono depositate presso la sede società.

23 luglio 1997

[MA.1.97.1]

PATTO RINNOVATO CON PUBBLICAZIONE IN DATA 6 LUGLIO 2001


MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.
Capitale sociale Euro 5.017.905,72 i.v.
Sede legale in Ascoli Piceno, Zona Industriale Campolungo
Registro Imprese di Ascoli Piceno n. 11582970155, REA di Ascoli Piceno n. 136513

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti") si rende nota l'esistenza di una convenzione parasociale, stipulata in data 10 giugno 2003 (la "Convenzione Parasociale") e avente ad oggetto le partecipazioni in Manuli Rubber Industries S.p.A., le cui azioni sono quotate sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

 

1.Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

Manuli Rubber Industries S.p.A. (" MRI" o la " Società") è una società di diritto italiano, con sede in Ascoli Piceno, Zona Industriale Campolungo e sede secondaria in Brugherio (MI), Viale Lombardia 51, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Ascoli Piceno 11582970155, numero di iscrizione al REA di Ascoli Piceno 136513, capitale sociale di Euro 5.017.905,72 i.v., suddiviso in n. 83.631.762 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna. Le azioni di MRI sono quotate presso il segmento STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

 

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

La tabella indica tutti i soggetti (collettivamente le "Parti Sindacate") che hanno sottoscritto la Convenzione Parasociale e la rispettiva quota di partecipazione al capitale di MRI:

 

Azionista N. di azionidetenute % N. di azionioggetto del Patto %
Gruppo A        
- Sandro Manuli

23.708.410

25,730 15.428.752 16,744
- Gioia Elisabetta Manuli 1.500.000 1,628 1.500.000 1,628
- Marco Manuli 1.500.000 1,628 1.500.000 1,628
Gruppo B        
- Mario Manuli 17.708.300 19,218 13.821.564 15,000
- Dardanio Manuli 5.400.000 5,860 2.764.313 3,000
- Antonella Manuli 3.600.000 3,907 1.842.875 2,000

Totale

Soggetto

Numero azioni
(valore nominale: Euro 0,06)

% sul capitale sociale di MRI

% sul capitale sociale apportato alla Convenzione Parasociale

FINM S.p.A.(1)

--

--

--

Mario Manuli

14.243.560

17,031%

22,97%

Antonella Manuli

4.060.713

4,855%

6,55%

Dardanio Manuli

6.782.137

8,110%

10,94%

Sandro Manuli

 18.428.610

22,035%

29,71%

Gioia Elisabetta Manuli

3.328.900

3,980%

5,37%

Marco Manuli

3.328.900

3,980%

5,37%

Antonella Manuli

11.850.052

14,169%

19,10%

TOTALE

62.022.872

74,160%

100%

__________________
nota:

1.FINM S.p.A. è una società di diritto italiano, con sede in Milano, Via Monti 25, il cui capitale sociale (pari ad Euro 1.000.000, suddiviso in n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1) è interamente detenuto da:
- Mario Manuli (quanto a n. 229.660 azioni, pari al 22,97% ca.del capitale sociale);
- Sandro Manuli (quanto a n. 297.135 azioni, pari al 29,71% ca. del capitale sociale);
- Antonello Manuli (quanto a n. 191.009 azioni, pari al 19,10% ca. del capitale sociale);
- Dardanio Manuli (quanto a n. 109.357 azioni, pari al 10,94% ca. del capitale sociale);
- Antonella Manuli (quanto a n. 65.479 azioni, pari al 6,55% ca. del capitale sociale);
- Gioia Elisabetta Manuli (quanto a n. 53.680 azioni, pari al 5,37 % ca. del capitale sociale);
- Marco Manuli (quanto a n. 53.680 azioni, pari al 5,37 % ca. del capitale sociale).
I soggetti sopra indicati sono collettivamente definiti la " Famiglia Manuli".
Alla data del presente estratto, FINM non è titolare di azioni della Società. In data 11 giugno 2003, peraltro, la stessa ha comunicato a CONSOB ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico e al mercato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, il lancio di un'offerta pubblica di acquisto, promossa ex art. 102 del Testo Unico sulla totalità delle n. 21.608.890 azioni MRI che costituiscono il flottante sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR e rappresentano il 25,840% del capitale della Società. Alla data di pagamento dell'offerta FINM sarà pertanto titolare del numero di azioni che saranno state portate in adesione all'offerta, nonché di quelle acquistate dal dichiarante sul mercato, al di fuori dell'offerta. A conclusione dell'offerta, FINM provvederà, nei termini prescritti, agli adempimenti previsti dall'art. 128, comma 1, lett. b) e dall'art. 131, 2 comma del Regolamento Emittenti.

___________________

I signori Mario Manuli, Dardanio Manuli e Antonella Manuli costituiscono, ai fini della Convenzione Parasociale il " Gruppo Mario Manuli".

I signori Sandro Manuli, Gioia Elisabetta Manuli e Marco Manuli costituiscono, ai fini della Convenzione Parasociale il " Gruppo Sandro Manuli".

In caso di cessione di azioni MRI da parte di Antonello Manuli a favore di suoi discendenti, lo stesso e i suoi aventi causa costituiranno il " Gruppo Antonello Manuli".

 

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione

Nessuno dei soci di MRI ha il potere di esercitare, singolarmente considerato, il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il " Testo Unico").

 

4. Contenuto della Convenzione

Con la Convenzione Parasociale le Parti Sindacate hanno assunto reciproci diritti e obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'Offerta (come definita nel successivo punto a)) ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni MRI dalla quotazione; d'altro lato, a regolare l'esercizio dei loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla loro rispettiva qualità di azionisti (attuali, o quanto, a FINM, futuri, in caso di esito positivo dell'Offerta) di MRI. In particolare la Convenzione Parasociale prevede quanto segue.

a) Offerta Pubblica di Acquisto su azioni di MRI e successive operazioni: ciascuna delle Parti Sindacate ha assunto l'obbligo di fare quanto in proprio potere affinché (i) FINM dia corso ad un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico, sulla totalità delle n. 21.608.890 azioni MRI che costituiscono il flottante sul Mercato Telematico Azionario, pari al 25,840% del capitale sociale (l' " Offerta"); (ii) ove ne ricorrano i presupposti, FINM dia corso ad una successiva offerta pubblica di acquisto residuale, volta ad ottenere da Borsa Italiana il provvedimento di revoca delle azioni MRI dalla quotazione (l' " OPA Residuale"); (iii) successivamente all'OPA Residuale FINM eserciti, ricorrendone i presupposti, il diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del Testo Unico (lo " Squeeze Out" e, congiuntamente all'Offerta e all'OPA Residuale, le " Operazioni Straordinarie"), affinché le Parti Sindacate - congiuntamente considerate - conseguano la titolarità dell'intero capitale sociale; (iv) all'esito delle Operazioni Straordinarie, i membri della Famiglia Manuli deliberino, a maggioranza assoluta, calcolata sulla rispettiva partecipazione detenuta in FINM, in merito alla fusione tra FINM e la Società, da realizzarsi con le modalità che risulteranno più opportune, fermo restando che - salvo diverso accordo tra le Parti Sindacate - detta fusione non potrà essere deliberata, qualora, in applicazione del rapporto di cambio stabilito per la fusione, la quota di capitale sociale della società risultante dalla fusione spettante a terzi, diversi dalle Parti Sindacate - risulti superiore al 10%.

b) Impegno della Famiglia Manuli in relazione all'Offerta: ciascuno dei membri della Famiglia Manuli si è impegnato a non aderire all'Offerta e di non apportarvi alcuna delle azioni MRI da esso detenute e a non compiere - per tutta la durata dell'Offerta - atti di disposizione di qualsiasi natura aventi ad oggetto le proprie azioni in MRI.

c) Rinunzia alla facoltà di recesso ex art. 123 del Testo Unico: tutte le Parti Sindacate hanno espressamente rinunziato ad avvalersi della facoltà di recesso dalla Convenzione Parasociale prevista dall'art. 123 del Testo Unico, dandosi atto che gli impegni ivi previsti sono finalizzati alla realizzazione di interessi comuni alle stesse.

d) Patto di Sindacato di Consultazione e di Blocco. Le Parti Sindacate hanno espressamente convenuto che la sottoscrizione della Convenzione Parasociale da parte delle stesse non costituisce causa di recesso, risoluzione o revoca del "Sindacato di Blocco e Consultazione", sottoscritto dalla Famiglia Manuli (con la sola esclusione di Antonello Manuli) in data 17 giugno 1997 e rinnovato in data 19 giugno 2001. Detto Sindacato, che vincola il 44,071% del capitale sociale di MRI, continuerà pertanto a spiegare i suoi effetti nei confronti dei soggetti che lo hanno sottoscritto fino alla data di scadenza ( i.e.data di approvazione del bilancio MRI relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2003), salvo rinnovo per un ulteriore triennio.

e) Diritti di prelazione. La Convenzione Parasociale prevede i seguenti obblighi di offerta in prelazione, in caso di atti di disposizione inter vivosdi qualsiasi natura su azioni MRI (o su diritti afferenti alle stesse):

(A) obbligo del dott. Antonello Manuli di offerta in prelazione a favore dell'Ing. Mario Manuli e del dott. Sandro Manuli (in parti uguali);

(B) obbligo di FINM di offerta in prelazione a favore di tutte le altre Parti Sindacate, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale di MRI;

(C) obbligo di qualsiasi membro del "Gruppo Mario Manuli" e del "Gruppo Sandro Manuli" di offerta in prelazione a favore: in prima istanza, degli altri membri del gruppo di appartenenza; in subordine, dei membri dell'altro gruppo (diverso da quello di appartenenza) e, infine, del dott. Antonello Manuli (in quanto estraneo ad entrambi i sopra menzionati gruppi).

Tutti gli obblighi di prelazione sopra indicati operano in caso di atti di disposizione a favore sia di terzi che di altre Parti Sindacate. Sono peraltro esclusi gli atti di disposizione a favore di società controllate ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 1), nonché a favore di ascendenti e discendenti fino al secondo grado, che abbiano dichiarato di aderire alla Convenzione Parasociale.

f) Diritto e obbligo di covendita.In caso di cessione a terzi (ossia a soggetti diversi dalle Parti Sindacate, da ascendenti e discendenti fino al secondo grado delle stesse o di società dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, i " Terzi") di un numero di azioni MRI che rappresenti la maggioranza assoluta del suo capitale sociale, la Convenzione sancisce il diritto delle altre Parti Sindacate di partecipare alla cessione, vendendo le azioni da esse detenute in MRI ai medesimi Terzi, nelle medesime proporzioni e ai medesimi termini e condizioni pattuiti dalle Parte Sindacate che intendano cedere il pacchetto di maggioranza. Analogamente, in caso di cessione a Terzi di un numero di azioni MRI che rappresenti la maggioranza assoluta del capitale sociale dell'Emittente, le Parti Sindacate titolari della partecipazione di maggioranza posta in vendita, avranno il diritto di forzare la vendita delle azioni detenute dalle altre Parti Sindacate, le quali saranno pertanto obbligate a cedere le proprie partecipazioni nell'Emittente ai medesimi terzi e ai medesimi termini e condizioni previsti per il pacchetto di maggioranza. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti di FINM fino alla data di scadenza dell'opzione di vendita di cui al successivo punto g).

g) Diritto di put. La Convenzione Parasociale prevede il diritto di FINM, esercitabile anche più volte al verificarsi degli eventi più oltre indicati, di cedere tutta la partecipazione di volta in volta detenuta in MRI alle altre Parti Sindacate, obbligate in solido all'acquisto ad un corrispettivo pari all'ammontare residuo del finanziamento erogato a FINM da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. per consentire a FINM di far fronte agli obblighi connessi e derivanti dall'Offerta e dalle altre eventuali Operazioni Straordinarie (il "Finanziamento"). Il diritto di put, che assolve funzioni di garanzia del Finanziamento, potrà essere esercitato ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

(A) qualora l'ammontare del patrimonio netto di FINM si riduca - per effetto di perdite - ad un importo inferiore ad Euro 200.000 e non venga ricostituito a tale ammontare entro i 10 (dieci) giorni di calendario successivi;

(B) qualora alla data del 31 ottobre 2005, il margine operativo lordo di FINM - come definito nel contratto di Finanziamento - sia inferiore ad Euro 30 milioni;

(C) qualora si verifichi un Grave Inadempimento (come definito nel contratto relativo al Finanziamento) alle obbligazioni ivi previste e disciplinate.

Il diritto di put verrà a scadenza al raggiungimento, da parte di FINM, di un margine operativo lordo consolidato (come definito nel contratto relativo al Finanziamento), pari ad Euro 30 milioni.

h) Composizione del Consiglio di Amministrazione di MRI.La Convenzione Parasociale prevede che successivamente alla scadenza dalla carica degli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione della Società (data di approvazione del bilancio MRI relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2003), il nuovo Consiglio di Amministrazione di MRI sarà composto da 11 membri, di cui 3 aventi le caratteristiche di amministratori indipendenti, designati: (a) quanto a n. 1 membro, su indicazione di FINM; (b) quanto a n. 4 membri, di cui uno avente le caratteristiche di amministratore indipendente, su indicazione del Gruppo Mario Manuli; (c) quanto a n. 4 membri, di cui uno avente le caratteristiche di amministratore indipendente, su indicazione del Gruppo Sandro Manuli; (d) quanto ai restanti n. 2 membri, di cui uno avente le caratteristiche di amministratore indipendente, gli stessi saranno designati dal Gruppo Antonello Manuli, fino a quando lo stesso detenga più del 10% del capitale sociale di MRI; successivamente e fino a quando il gruppo Antonello Manuli detenga almeno il 4% del capitale sociale di MRI, lo stesso designerà n. 1 membro, mentre l'altro membro sarà indicato da FINM; infine, qualora la percentuale di partecipazione in MRI complessivamente detenuta dal Gruppo Antonello Manuli scenda al di sotto del 4%, entrambi i membri saranno indicati da FINM. Il Presidente e uno o più amministratori delegati saranno nominati su indicazione congiunta del Gruppo Mario Manuli e del Gruppo Sandro Manuli.

i) Composizione del Collegio Sindacale di MRI.La Convenzione Parasociale prevede che successivamente alla scadenza dalla carica degli attuali componenti il Collegio Sindacale della Società (data di approvazione del bilancio MRI relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2003), il nuovo Collegio Sindacale di MRI sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, designati: (a) quanto a n. 1 sindaco effettivo, su indicazione del Gruppo Mario Manuli; (b) quanto a n. 1 sindaco effettivo, su indicazione del Gruppo Sandro Manuli; (c) quanto a n. 1 sindaco effettivo e a n. 1 sindaco supplente gli stessi saranno designati dal Gruppo Antonello Manuli, fino a quando lo stesso detenga più del 7% del capitale sociale di MRI; al di sotto di tale soglia gli stessi saranno nominati su indicazione congiunta del Gruppo Mario Manuli e del Gruppo Sandro Manuli; (d) quanto all'altro membro supplente, su indicazione congiunta del gruppo Mario Manuli e del Gruppo Mario Manuli. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà indicato congiuntamente dal Gruppo Mario Manuli e dal Gruppo Sandro Manuli.

j) Relazioni periodiche e certificazioni. La Convenzione Parasociale prevede l'obbligo delle Parti Sindacate di fare quanto possibile, affinché, per tutta la durata della stessa, MRI continui a sottoporre a certificazione contabile i propri bilanci d'esercizio e consolidato, nonché predisponga e metta a disposizione dei suoi azionisti relazioni trimestrali e semestrali sulla gestione, redatte in conformità a quanto previsto dagli artt. 81 e 82 del Regolamento Emittenti.

k) Pay out. La Convenzione Parasociale prevede l'obbligo di tutte le Parti Sindacate di fare quanto possibile affinché, per tutta la durata della stessa, MRI distribuisca dividendi da calcolarsi in misura equivalente al 30% dell'utile netto consolidato conseguito dal gruppo facente capo a MRI nell'esercizio di riferimento.

l) Apporto di nuove azioni: è fatto obbligo alle Parti Sindacate di apportare alla Convenzione tutte le azioni e/o le obbligazioni convertibili di MRI che le stesse dovessero acquisire per effetto della sottoscrizione di aumenti di capitale gratuiti o a pagamento della Società.

m) Controversie: un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati su accordo delle Parti (o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano), è competente a conoscere di ogni controversia derivante dalla Convenzione Parasociale.

 

5. Durata della Convenzione Parasociale

La Convenzione Parasociale ha acquisito efficacia alla data della sua sottoscrizione, quanto alle disposizioni descritte nei precedenti punti a), b) c), g) ed m), mentre le disposizioni di cui ai punti d), e), f) h), i), j), k) ed l) diverranno efficaci a partire dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta. La Convenzione Parasociale avrà la durata massima consentita dalla legge, con automatico adeguamento, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei Partecipanti, alle norme di volta in volta applicabili; peraltro, in caso di fusione tra MRI e FINM, ove questa venisse realizzata con modalità tali da comportare l'estinzione della Società, la Convenzione Parasociale cesserà i propri effetti alla data di efficacia della fusione, se anteriore alla data della sua naturale scadenza. La stessa si riterrà tacitamente prorogata - anche più volte - per il medesimo periodo, salvo recesso da comunicarsi entro il sesto (6) mese precedente la scadenza originaria o prorogata. In caso di recesso alla scadenza originaria o prorogata di una o più Parti Sindacate, essa resterà comunque in essere tra le rimanenti Parti Sindacate sempre che le partecipazioni in MRI dagli stessi detenute rappresentino complessivamente la maggioranza assoluta del capitale ordinario della Società.

 

6.Deposito della Convenzione

La Convenzione verrà depositata, entro il termine previsto dall'art. 122.1, lettera c) del D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ascoli Piceno.

18 giugno 2003

[MA.2.03.1]


MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.

Capitale sociale Euro 5.017.905,72 i.v.
Sede legale in Ascoli Piceno, Zona Industriale Campolungo
Registro Imprese di Ascoli Piceno n. 11582970155, REA di Ascoli Piceno n. 136513

ANNUNCIO AI SENSI DELL'ART. 122 DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 E DEGLI ARTT. 127 e ss. DELIBERA CONSOB N. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti") si rende nota l'esistenza di una convenzione parasociale, stipulata in data 10 giugno 2003 (la "Convenzione Parasociale") e avente ad oggetto le partecipazioni in Manuli Rubber Industries S.p.A., le cui azioni sono quotate sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto della Convenzione

Manuli Rubber Industries S.p.A. (" MRI"o la "Società") è una società di diritto italiano, con sede in Ascoli Piceno, Zona Industriale Campolungo e sede secondaria in Brugherio (MI), Viale Lombardia 51, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Ascoli Piceno 11582970155, numero di iscrizione al REA di Ascoli Piceno 136513, capitale sociale di Euro 5.017.905,72 i.v., suddiviso in n. 83.631.762 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna. Le azioni di MRI sono quotate presso il segmento STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti) del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. Soggetti aderenti alla Convenzione

La tabella indica tutti i soggetti (collettivamente le "Parti Sindacate") che hanno sottoscritto la Convenzione Parasociale e la rispettiva quota di partecipazione al capitale di MRI:

Soggetto Numero azioni
(valore nominale:Euro 0,06)
% sul capitale sociale diMRI % sul capitale socialeapportato alla Convenzione Parasociale
FINM S.p.A. (1) 14.018.103 16,761% 18,43%
Mario Manuli 14.243.560 17,031% 18,73%
Antonella Manuli 4.060.713 4,855% 5,34%
Dardanio Manuli 6.782.137 8,110% 8,92%
Sandro Manuli 18.428.610 22,035% 24,23%
Gioia ElisabettaManuli 3.328.900 3,980% 4,38%
Marco Manuli 3.328.900 3,980% 4,38%
Antonello Manuli 11.850.052 14,169% 15,59%
TOTALE 76.040.975 90,923% 100%

_______________

1. FINM S.p.A. è una società di diritto italiano, con sede in Milano, Via Monti 25, il cui capitale sociale (pari ad Euro 1.000.000, suddiviso in n. 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1) è interamente detenuto da:

- Mario Manuli (quanto a n. 229.660 azioni, pari al 22,97% ca.del capitale sociale);

- Sandro Manuli (quanto a n. 297.135 azioni, pari al 29,71% ca. del capitale sociale);

- Antonello Manuli (quanto a n. 191.009 azioni, pari al 19,10% ca. del capitale sociale);

- Dardanio Manuli (quanto a n. 109.357 azioni, pari al 10,94% ca. del capitale sociale);

- Antonella Manuli (quanto a n. 65.479 azioni, pari al 6,55% ca. del capitale sociale);

- Gioia Elisabetta Manuli (quanto a n. 53.680 azioni, pari al 5,37 % ca. del capitale sociale);

- Marco Manuli (quanto a n. 53.680 azioni, pari al 5,37 % ca. del capitale sociale).

I soggetti sopra indicati sono collettivamente definiti la "Famiglia Manuli".

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I signori Mario Manuli, Dardanio Manuli e Antonella Manuli costituiscono, ai fini della Convenzione Parasociale il "Gruppo Mario Manuli".

I signori Sandro Manuli, Gioia Elisabetta Manuli e Marco Manuli costituiscono, ai fini della Convenzione Parasociale il "Gruppo Sandro Manuli".

In caso di cessione di azioni MRI da parte di Antonello Manuli a favore di suoi discendenti, lo stesso e i suoi aventi causa costituiranno il "Gruppo Antonello Manuli".

3. Controllo della società quotata in virtù della Convenzione

Nessuno dei soci di MRI ha il potere di esercitare, singolarmente considerato, il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico").

4. Contenuto della Convenzione

Con la Convenzione Parasociale le Parti Sindacate hanno assunto reciproci diritti e obblighi volti, da un lato, a disciplinare i loro rapporti con riferimento all'Offerta (come definita nel successivo punto a)) ed alle successive operazioni finalizzate alla revoca delle azioni MRI dalla quotazione; d'altro lato, aregolare l'esercizio dei loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla loro rispettiva qualità di azionisti (attuali, o quanto, a FINM, futuri, in caso di esito positivo dell'Offerta) di MRI. In particolare la Convenzione Parasociale prevede quanto segue.

a) Offerta Pubblica di Acquisto su azioni di MRI e successive operazioni: ciascuna delle Parti Sindacate ha assunto l'obbligo di fare quanto in proprio potere affinché (i) FINM dia corso ad un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico, sulla totalità delle n. 21.608.890 azioni MRI che costituiscono il flottante sul Mercato Telematico Azionario, pari al 25,840% del capitale sociale (l' "Offerta"); (ii) ove ne ricorrano i presupposti, FINM dia corso ad una successiva offerta pubblica di acquisto residuale, volta ad ottenere da Borsa Italiana il provvedimento di revoca delle azioni MRI dalla quotazione (l' "OPA Residuale"); (iii) successivamente all'OPA Residuale FINM eserciti, ricorrendone i presupposti, il diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del Testo Unico (lo "Squeeze Out"e, congiuntamente all'Offerta e all'OPA Residuale, le "Operazioni Straordinarie"), affinché le Parti Sindacate - congiuntamente considerate - conseguano la titolarità dell'intero capitale sociale; (iv) all'esito delle Operazioni Straordinarie, i membri della Famiglia Manuli deliberino, a maggioranza assoluta, calcolata sulla rispettiva partecipazione detenuta in FINM, in merito alla fusione tra FINM e la Società, da realizzarsi con le modalità che risulteranno più opportune, fermo restando che - salvo diverso accordo tra le Parti Sindacate - detta fusione non potrà essere deliberata, qualora, in applicazione del rapporto di cambio stabilito per la fusione, la quota di capitale sociale della società risultante dalla fusione spettante a terzi, diversi dalle Parti Sindacate - risulti superiore al 10%.

b) Impegno della Famiglia Manuli in relazione all'Offerta: ciascuno dei membri della Famiglia Manuli si è impegnato a non aderire all'Offerta e di non apportarvi alcuna delle azioni MRI da esso detenute e a non compiere - per tutta la durata dell'Offerta - atti di disposizione di qualsiasi natura aventi ad oggetto le proprie azioni in MRI.

c) Rinunzia alla facoltà di recesso ex art. 123 del Testo Unico: tutte le Parti Sindacate hanno espressamente rinunziato ad avvalersi della facoltà di recesso dalla Convenzione Parasociale prevista dall'art. 123 del Testo Unico, dandosi atto che gli impegni ivi previsti sono finalizzati alla realizzazione di interessi comuni alle stesse.

d) Patto di Sindacato di Consultazione e di Blocco. Le Parti Sindacate hanno espressamente convenuto che la sottoscrizione della Convenzione Parasociale da parte delle stesse non costituisce causa di recesso, risoluzione o revoca del "Sindacato di Blocco e Consultazione", sottoscritto dalla Famiglia Manuli (con la sola esclusione di Antonello Manuli) in data 17 giugno 1997 e rinnovato in data 19 giugno 2001. Detto Sindacato, che vincola il 44,071% del capitale sociale di MRI, continuerà pertanto a spiegare i suoi effetti nei confronti dei soggetti che lo hanno sottoscritto fino alla data di scadenza (i.e. data di approvazione del bilancio MRI relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2003), salvo rinnovo per un ulteriore triennio.

e) Diritti di prelazione. La Convenzione Parasociale prevede i seguenti obblighi di offerta in prelazione, in caso di atti di disposizione inter vivos di qualsiasi natura su azioni MRI (o su diritti afferenti alle stesse):

(A) obbligo del dott. Antonello Manuli di offerta in prelazione a favore dell'Ing. Mario Manuli e del dott. Sandro Manuli (in parti uguali);

(B) obbligo di FINM di offerta in prelazione a favore di tutte le altre Parti Sindacate, in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale di MRI;

(C) obbligo di qualsiasi membro del "Gruppo Mario Manuli" e del "Gruppo Sandro Manuli" di offerta in prelazione a favore: in prima istanza, degli altri membri del gruppo di appartenenza; in subordine, dei membri dell'altro gruppo (diverso da quello di appartenenza) e, infine, del dott. Antonello Manuli (in quanto estraneo ad entrambi i sopra menzionati gruppi).

Tutti gli obblighi di prelazione sopra indicati operano in caso di atti di disposizione a favore sia di terzi che di altre Parti Sindacate. Sono peraltro esclusi gli atti di disposizione a favore di società controllate ai sensi dell'art. 2359, I° comma, n. 1), nonché a favore di ascendenti e discendenti fino al secondo grado, che abbiano dichiarato di aderire alla Convenzione Parasociale.

f) Diritto e obbligo di covendita. In caso di cessione a terzi (ossia a soggetti diversi dalle Parti Sindacate, da ascendenti e discendenti fino al secondo grado delle stesse o di societàdalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile, i "Terzi") di un numero di azioni MRI che rappresenti la maggioranza assoluta del suo capitale sociale, la Convenzione sancisce il diritto delle altre Parti Sindacate di partecipare alla cessione, vendendo le azioni da esse detenute in MRI ai medesimi Terzi, nelle medesime proporzioni e ai medesimi termini e condizioni pattuiti dalle Parte Sindacate che intendano cedere il pacchetto di maggioranza. Analogamente, in caso di cessione a Terzi di un numero di azioni MRI che rappresenti la maggioranza assoluta del capitale sociale dell'Emittente, le Parti Sindacate titolari della partecipazione di maggioranza posta in vendita, avranno il diritto di forzare la vendita delle azioni detenute dalle altre Parti Sindacate, le quali saranno pertanto obbligate a cedere le proprie partecipazioni nell'Emittente ai medesimi terzi e ai medesimi termini e condizioni previsti per il pacchetto di maggioranza. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti di FINM fino alla data di scadenza dell'opzione di vendita di cui al successivo punto g).

g) Diritto di put. La Convenzione Parasociale prevede il diritto di FINM, esercitabile anche più volte al verificarsi degli eventi più oltre indicati, di cedere tutta la partecipazione di volta in volta detenuta in MRI alle altre Parti Sindacate, obbligate in solido all'acquisto ad un corrispettivo pari all'ammontare residuo del finanziamento erogato a FINM da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. per consentire a FINM di far fronte agli obblighi connessi e derivanti dall'Offerta e dalle altre eventuali Operazioni Straordinarie (il "Finanziamento"). Il diritto di put, che assolve funzioni di garanzia del Finanziamento, potrà essere esercitato ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

(A) qualora l'ammontare del patrimonio netto di FINM si riduca - per effetto di perdite - ad un importo inferiore ad Euro 200.000 e non venga ricostituito a tale ammontare entro i 10 (dieci) giorni di calendario successivi;

(B) qualora alla data del 31 ottobre 2005, il margine operativo lordo di FINM - come definito nel contratto di Finanziamento - sia inferiore ad Euro 30 milioni;

(C) qualora si verifichi un Grave Inadempimento (come definito nel contratto relativo al Finanziamento) alle obbligazioni ivi previste e disciplinate.

Il diritto di put verrà a scadenza al raggiungimento, da parte di FINM, di un margine operativo lordo consolidato (come definito nel contratto relativo al Finanziamento), pari ad Euro 30 milioni.

h) Composizione del Consiglio di Amministrazione di MRI. La Convenzione Parasociale prevede che successivamente alla scadenza dalla carica degli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione della Società (data di approvazione del bilancio MRI relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2003), il nuovo Consiglio di Amministrazione di MRI sarà composto da 11 membri, di cui 3 aventi le caratteristiche di amministratori indipendenti, designati: (a) quanto a n. 1 membro, su indicazione di FINM; (b) quanto a n. 4 membri, di cui uno avente le caratteristiche di amministratore indipendente, su indicazione del Gruppo Mario Manuli; (c) quanto a n. 4 membri, di cui uno avente le.caratteristiche di amministratore indipendente, su indicazione del Gruppo Sandro Manuli; (d) quanto ai restanti n. 2 membri, di cui uno avente le caratteristiche di amministratore indipendente, gli stessi saranno designati dal Gruppo Antonello Manuli, fino a quando lostesso detenga più del 10% del capitale sociale di MRI; successivamente e fino a quando il gruppo Antonello Manuli detenga almeno il 4% del capitale sociale di MRI, lo stesso designerà n. 1 membro, mentre l'altro membro sarà indicato da FINM; infine, qualora la percentuale di partecipazione in MRI complessivamente detenuta dal Gruppo Antonello Manuli scenda al di sotto del 4%, entrambi i membri saranno indicati da FINM. IlPresidente e uno o più amministratori delegati saranno nominati su indicazione congiunta del Gruppo Mario Manuli e del Gruppo Sandro Manuli.

i) Composizione del Collegio Sindacale di MRI. La Convenzione Parasociale prevede che successivamente alla scadenza dalla carica degli attuali componenti il Collegio Sindacale della Società (data di approvazione del bilancio MRI relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2003), il nuovo Collegio Sindacale di MRI sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, designati: (a) quanto a n. 1 sindaco effettivo, su indicazione del Gruppo Mario Manuli; (b) quanto a n. 1 sindaco effettivo, su indicazione del Gruppo Sandro Manuli; (c) quanto a n. 1 sindaco effettivo e a n. 1 sindaco supplente gli stessi saranno designati dal Gruppo Antonello Manuli, fino a quando lo stesso detenga più del 7% del capitale sociale di MRI; al di sotto di tale soglia gli stessi saranno nominati su indicazione congiunta del Gruppo Mario Manuli e del Gruppo Sandro Manuli; (d) quanto all'altro membro supplente, su indicazione congiunta del gruppo Mario Manuli e del Gruppo Mario Manuli. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà indicato congiuntamente dal Gruppo Mario Manuli e dal Gruppo Sandro Manuli.

j) Relazioni periodiche e certificazioni. La Convenzione Parasociale prevede l'obbligo delle Parti Sindacate di fare quanto possibile, affinché, per tutta la durata della stessa, MRI continui a sottoporre a certificazione contabile i propri bilanci d'esercizio e consolidato, nonché predisponga e metta a disposizione dei suoi azionisti relazioni trimestrali e semestrali sulla gestione, redatte in conformità a quanto previsto dagli artt. 81 e 82 del Regolamento Emittenti.

k) Pay out. La Convenzione Parasociale prevede l'obbligo di tutte le Parti Sindacate di fare quanto possibile affinché, per tutta la durata della stessa, MRI distribuisca dividendi da calcolarsi in misura equivalente al 30% dell'utile netto consolidato conseguito dal gruppo facente capo a MRI nell'esercizio di riferimento.

l) Apporto di nuove azioni: è fatto obbligo alle Parti Sindacate di apportare alla Convenzione tutte le azioni e/o le obbligazioni convertibili di MRI che le stesse dovessero acquisire per effetto della sottoscrizione di aumenti di capitale gratuiti o a pagamento della Società.

m) Controversie: un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati su accordo delle Parti (o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Milano), è competente a conoscere di ogni controversia derivante dalla Convenzione Parasociale.

5. Durata della Convenzione Parasociale

La Convenzione Parasociale ha acquisito efficacia alla data della sua sottoscrizione, quanto alle disposizioni descritte nei precedenti punti a), b) c), g) ed m), mentre le disposizioni di cui ai punti d), e), f) h), i), j), k) ed l) diverranno efficaci a partire dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta. La Convenzione Parasociale avrà la durata massima consentita dalla legge, con automatico adeguamento, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei Partecipanti, alle norme di volta in volta applicabili; peraltro, in caso di fusione tra MRI e FINM, ove questa venisse realizzata con modalità tali da comportare l'estinzione della Società, la Convenzione Parasociale cesserà i propri effetti alla data di efficacia della fusione, se anteriore alla data della sua naturale scadenza. La stessa si riterrà tacitamente prorogata - anche più volte - per il medesimo periodo, salvo recesso da comunicarsi entro il sesto (6°) mese precedente la scadenza originaria o prorogata. In caso di recesso alla scadenza originaria o prorogata di una o più Parti Sindacate, essa resterà comunque in essere tra le rimanenti Parti Sindacate sempre che le partecipazioni in MRI dagli stessi detenute rappresentino complessivamente la maggioranza assoluta del capitale ordinario della Società.

6. Deposito della Convenzione.

La Convenzione verrà depositata, entro il termine previsto dall'art. 122.1, lettera c) del D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ascoli Piceno.

8 agosto 2003

[MA.2.03.2]