MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO& FIGLI S.P.A.
In data 7 maggio 2003 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le quantità di azioni ordinarie (le "Azioni") e di azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie (nel seguito designate come "le Risparmio conv.") - con godimento 1/1/2003 (ex cedola esercizio 2002) - per ciascuno degli aderenti (di seguito le "parti") descritte nelle successive tabelle, emesse da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (di seguito "G.M.F."), che prevede tra l'altro:
a) impegni attinenti il trasferimento delle Azioni
b) impegni attinenti l'esercizio del voto.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto - motivazioni dello stesso:
Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di G.M.F. con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n. 1 capitale sociale di Euro 72.188.302 diviso in n. 66.340.157 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.355.179 azioni di risparmio convertibili con valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 00166580241.
Lo scopo del Patto di Sindacato è di assicurare l'uniformità di indirizzo del gruppo industriale facente capo alla G.M.F.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del patto n. 17.969.165 Azioni G.M.F. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 27,0864% delle Azioni rappresentative del capitale sociale.
Formano altresì oggetto del patto n. 2.236.078 Risparmio conv. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella successiva tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 66,6456% delle Risparmio conv.
Parte | N. Azioni conferite | % sulle Azioni del capitale |
% sul totale delle Azioni sindacate |
Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose | 1.600.124 | 2,4120 | 8,9048 |
Isabella Donà dalle Rose | 1.800.000 | 2,7133 | 10,0172 |
Marco Donà dalle Rose | 800.000 | 1,2059 | 4,4521 |
Rosanna Donà dalle Rose | 1.725.246 | 2,6006 | 9,6011 |
Luca Marzotto* | 1.875.000 | 2,8263 | 10,4345 |
LUMAR S.r.l.** | 1.875.000 | 2,8263 | 10,4345 |
Nicolò Marzotto*** | 2.075.000 | 3,1278 | 11,5476 |
LIBRA S.r.l.**** (Riconducibile alla persona di Nicolò Marzotto) |
2.075.000 | 3,1278 | 11,5476 |
GA.MA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
1.614.189 | 2,4332 | 8,9831 |
EBINVEST SA (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
825.000 | 1,2436 | 4,5912 |
Stefano Marzotto | 20.400 | 0,0308 | 0,1135 |
MARVIT S.r.l. (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.318.000 | 1,9867 | 7,3348 |
CROSSFIN SA (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.055.979 | 1,5918 | 5,8766 |
Umberto Marzotto | 772.605 | 1,1646 | 4,2996 |
Diamante Marzotto | 654.020 | 0,9859 | 3,6397 |
Matteo Marzotto | 565.061 | 0,8518 | 3,1446 |
Paola Marzotto | 655.020 | 0,9874 | 3,6452 |
Vittorio Marzotto | 613.521 | 0,9248 | 3,4143 |
TOTALE | 17.969.165 | 27,0864 | 100,0000 |
Note: * Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Lumar S.r.l.
** Quale usufruttuaria totale
*** Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Libra S.r.l.
**** Quale usufruttuaria totale
Parte | N. Risp. Conv. conferite |
% sulle Risp. Conv. |
% sul totale delle Risp. Conv. sindacate |
N. Azioni sottoscrivibili |
Diamante Marzotto | 559.019 | 16,6614 | 25,0000 | 559.019 |
Matteo Marzotto | 559.020 | 16,6614 | 25,0000 | 559.020 |
Paola Marzotto | 559.019 | 16,6614 | 25,0000 | 559.019 |
Vittorio Marzotto | 559.020 | 16,6614 | 25,0000 | 559.020 |
TOTALE | 2.236.078 | 66,6456 | 100,0000 | 2.236.078 |
Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di " G.M.F.". a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o le azioni di risparmio o privilegiate convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti a ciascuna Parte, in rapporto a quelle da essi già vincolate al Patto.
In caso di aumento di capitale a pagamento, le Parti si obbligano ad apportare al Patto le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, nonché le azioni di risparmio convertibili sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Patto, appartenenti alle categorie sopra specificate. Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto di opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del Comitato Direttivo del sindacato che sarà convocata a tal fine dal Segretario del Patto offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti "pro-quota" in rapporto alla partecipazione vincolata, specificando il prezzo ovvero i criteri di sua determinazione. Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al Patto.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui "G.M.F." proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili, o con warrant, azioni di risparmio convertibili, o warrants.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a vincolare al Sindacato tutte le azioni che vengano eventualmente ad essa trasferite a qualsiasi titolo da alcuna delle altri Parti, purché precedentemente già vincolate al Patto.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società
Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della "G.M.F." in virtù del presente Patto, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che non lo eserciterà attraverso la sottoscrizione del presente Patto di Sindacato.
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti, per la durata, originaria o prorogata, del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto , né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine , né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti derivati vincolati in Sindacato.
4.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato , fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto.
4.3 Il divieto di cui al punto 4.1 non si applica ai trasferimenti , anche indiretti , a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti , nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto , prima del trasferimento , di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Il divieto non si applica altresì ai trasferimenti delle azioni sindacate possedute da società controllate singolarmente da ciascun aderente al patto, purché tale controllo rimanga ad esso, direttamente o indirettamente, per la durata del Patto.
4.4 Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto, la vendita delle azioni vincolate in sindacato , sarà soggetta alla procedura di prelazione.
4.5 Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte , la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà vendere all'aspirante cessionario tutte le azioni da lui offerte in prelazione alle altre Parti , entro i successivi 30 giorni di calendario da quelle in cui gli sarà pervenuta dal Segretario del Patto la comunicazione dell'esito della prelazione. Verificandosi tale ipotesi, l'acquirente assumerà altresì la veste di partecipante al Sindacato con tutti i diritti ed obblighi relativi , a meno che le altre Parti, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, abbiano a respingere l'ammissione con votazione in tal senso espressa da almeno l'80% delle azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili ( secondo che si tratti di azioni dell'una , o dell'altra categoria , ovvero di entrambe le categorie ) incluse nel sindacato (ma non considerandosi quelle vendute) ovvero del 75% in seconda riunione.
La procedura di prelazione sarà adottata anche in caso di vendita di altri strumenti finanziari vincolati in sindacato azionario disgiunta dalla vendita delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria dei soci e/o delle azioni di risparmio convertibili.
L'ammissione di nuove Parti al Sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno dell'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate nel presente Patto , ovvero del 75% se deliberata in seconda riunione. L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutte le condizioni e clausole statuite nel presente Patto e nell'apporto di un numero di azioni non inferiore al 2% del capitale sociale avente al momento dell'apporto diritto di voto nelle assemblee ordinarie della " G.M.F. ".
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di detenere, direttamente o indirettamente, altre azioni ordinarie "G.M.F." o di risparmio convertibili, o altri strumenti finanziari non vincolati al Sindacato: essa deve comunque dare immediata comunicazione al Segretario del Patto di ogni operazione di acquisto o di vendita, anche frazionata, di azioni rappresentanti più dello 0,10% del capitale "G.M.F.", anche in forma indiretta trattandosi di strumenti finanziari convertibili in azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie dei soci di "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti si asterrà dall'effettuare operazioni che , in forma diretta o indiretta , possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare o di non fare per tutti gli aderenti al presente Patto (ad esempio di raggiungere una percentuale di possessi azionari complessiva tale da imporre un'O.P.A.) , senza aver ottenuto per tali operazioni il preventivo consenso del Comitato Direttivo
Le azioni di cui sopra, in quanto comunicate al Segretario del Patto, ovvero acquisite previo consenso del Comitato Direttivo del Patto, potranno in qualsiasi momento essere vincolate in sindacato, previo consenso da parte del Comitato Direttivo.
Le Parti si obbligano ad immettere, nel più breve termine e comunque entro trenta giorni dalla data di adesione al presente Patto, in conti di deposito intestati a ciascuna Parte , le azioni vincolate al presente Patto ed a conferire mandato irrevocabile alla Società Fiduciaria , di comune accordo incaricata, anche nell'interesse di tutte le altre Parti, di amministrare le suddette azioni ed altri strumenti finanziari inclusi nel Patto di Sindacato.
5. Durata del Patto
Il Patto avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio 2006 e quindi la sua efficacia decorrerà dal 1 giugno 2003. Il Patto si riterrà tacitamente rinnovato di triennio in triennio , con le medesime norme , per quelle Parti che non notifichino il loro recesso, anche parziale, dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Segretario del Patto entro il 31 marzo precedente la scadenza originaria o prorogata.
In caso di recesso, totale o parziale , di una o più Parti , il Patto resterà in vigore tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto, rappresentino complessivamente almeno il 5%, o la diversa minor percentuale, che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, riferita al capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di "G.M.F.".
6. Organi del Patto
Il Patto è gestito da un Comitato Direttivo cui partecipano tutte le Parti più un Segretario, che non ha diritto di voto. Il Segretario sarà nominato e potrà essere revocato dal suo incarico , dal Comitato Direttivo con voto favorevole delle Parti rappresentanti , in proprio o per delega , almeno l'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate in sindacato se trattasi di prima riunione, ovvero il 75% se l'adunanza avviene in seconda convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Patto questi è temporaneamente sostituito dal Vice-Segretario, nominato con le modalità indicate per il Segretario . Ogni comunicazione ed atto firmato dal Vice-Segretario farà di per sé fede nei confronti delle Parti e dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Segretario.
In sede di costituzione del Patto, per il primo triennio vengono nominati: Segretario il Dr. Carlo Domenico Vanoni e Vice Segretario il Dr. Carlo Pesce.
Il Comitato Direttivo si riunisce per:
a) esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea generale dei soci ed altresì quelle di competenza dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili ed infine quelle di competenza di entrambe le assemblee anzidette;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo per l'attività della società e del gruppo ad essa riconducibile; esaminare e discutere i problemi gestionali ed amministrativi del Patto.
Il Comitato Direttivo viene sempre convocato dal Segretario del Patto in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei portatori delle azioni di risparmio convertibili) della società, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Segretario , ovvero su richiesta , inoltrata al Segretario del Patto , da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un quinto delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili sindacate, corredando tale richiesta di una sintetica relazione sugli argomenti che si ritiene di sottoporre all'esame del Comitato Direttivo. Il Segretario del Patto provvederà alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso per telescritto); l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione delle materie da trattare. Salvo diverse indicazioni , le riunioni del Comitato Direttivo si terranno presso la sede del Sindacato.
Le decisioni del Comitato Direttivo in prima convocazione sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti almeno l'80% delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ovvero delle azioni di risparmio convertibili (ove gli argomenti oggetto delle votazioni si riferiscano esclusivamente ad una delle due categorie) o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili ) vincolate al Patto.
Non raggiungendosi l'80% di voti favorevoli in prima adunanza, il Comitato Direttivo si riunirà nuovamente , anche lo stesso giorno , ma con un intervallo di almeno quattro ore tra la chiusura della prima riunione e l'inizio della seconda adunanza, nel corso della quale saranno riesaminati solo gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori per i quali non si sia assunta in prima adunanza una valida decisione . In seconda adunanza le decisioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% riferito alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie , ovvero alle azioni di risparmio convertibili, o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili) partecipanti al Sindacato, secondo gli argomenti oggetto delle votazioni assembleari.
Ove anche in seconda adunanza non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità nei confronti di tutti gli aderenti al Patto di Sindacato delle determinazioni del Comitato Direttivo, il Segretario informerà la Fiduciaria , che dovrà prendere accordi con i singoli partecipanti al Sindacato per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea dei soci "G.M.F.", ove l'oggetto della votazione invalida in sede di Comitato Direttivo sia afferente l'assemblea generale , ovvero l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili "G.M.F." o anche di entrambe le assemblee.
In tutti i casi in cui, in prima , ovvero in seconda adunanza, si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Segretario del Patto di Sindacato fornirà alla fiduciaria univoche istruzioni per tutti i partecipanti al Patto.
7. Sede del Patto
Il Patto di sindacato avrà sede presso lo Studio Grimani & Pesce in Venezia - Mestre, Via Pescheria Vecchia n. 4; il trasferimento della sede avverrà con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.
8. Disponibilità delle azioni da parte dei partecipanti
Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A. con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, con facoltà per la stessa di subdepositare gli strumenti finanziari anzidetti presso altri intermediari finanziari per sopperire ad esigenze particolari delle Parti.
9. Clausola Penale
La violazione delle disposizioni in ordine agli obblighi assunti dalle Parti di immettere e mantenere vincolate le azioni e gli altri strumenti finanziari, di non disporre delle azioni vincolate al Patto, di non effettuare, senza il consenso del Comitato Direttivo del Patto, acquisti significativi di azioni non vincolate al Patto ed altresì di non effettuare operazioni che possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare e di non fare per tutti gli aderenti al Patto, comporterà a carico della Parte inadempiente l'obbligo di risarcimento del danno a favore delle altre Parti. Tale risarcimento viene dalle Parti predeterminato nella misura del 20% del valore delle azioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Parte inadempiente e vincolate in Sindacato, calcolato al prezzo di borsa alla chiusura delle contrattazioni del giorno in cui la violazione si è verificata, ovvero della media di detti prezzi rilevati nell'ultimo giorno di contrattazioni precedente e del giorno successivo al giorno in cui l'evento si è verificato, in carenza di prezzo ufficiale in tale giorno.
10. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
11. Arbitrato
Qualunque controversia relativa al, o derivante dal presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tra arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non Vi è stato accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Venezia secondo quanto previsto dagli art. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.
9 maggio 2003
[MI.1.03.1]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO& FIGLI S.P.A.
In data 7 maggio 2003 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le quantità di azioni ordinarie (le "Azioni") e di azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie (nel seguito designate come "le Risparmio conv.") - con godimento 1/1/2003 (ex cedola esercizio 2002) - per ciascuno degli aderenti (di seguito le "parti") descritte nelle successive tabelle, emesse da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (di seguito "G.M.F."), che prevede tra l'altro:
a) impegni attinenti il trasferimento delle Azioni
b) impegni attinenti l'esercizio del voto
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto - motivazioni dello stesso:
Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di G.M.F. con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n. 1 capitale sociale di Euro 72.188.302 diviso in n. 66.356.392 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.338.944 azioni di risparmio convertibili con valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 00166580241.
Lo scopo del Patto di Sindacato è di assicurare l'uniformità di indirizzo del gruppo industriale facente capo alla G.M.F.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del patto n. 17.969.165 Azioni G.M.F. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 27,0798% delle Azioni rappresentative del capitale sociale.
Formano altresì oggetto del patto n. 2.236.078 Risparmio conv. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella successiva tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 66,9696% delle Risparmio conv.
Parte | N. Azioni conferite | % sulle Azioni del capitale | % sul totale delle Azioni sindacate |
Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose | 1.600.124 | 2,4114 | 8,9048 |
CAETANA DIECI S.r.l. (Riconducibile alla persona di Isabella Donà dalle Rose) |
1.800.000 | 2,7126 | 10,0172 |
Marco Donà dalle Rose | 800.000 | 1,2056 | 4,4521 |
Rosanna Donà dalle Rose | 1.725.246 | 2,6000 | 9,6011 |
Luca Marzotto* | 1.875.000 | 2,8257 | 10,4345 |
LUMAR S.r.l.** | 1.875.000 | 2,8257 | 10,4345 |
Nicolò Marzotto*** | 2.075.000 | 3,1271 | 11,5476 |
LIBRA S.r.l.**** (Riconducibile alla persona di Nicolò Marzotto) |
2.075.000 | 3,1271 | 11,5476 |
GA.MA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
1.614.189 | 2,4326 | 8,9831 |
EBINVEST SA (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
825.000 | 1,2433 | 4,5912 |
Stefano Marzotto | 20.400 | 0,0307 | 0,1135 |
MARVIT S.r.l. (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.318.000 | 1,9862 | 7,3348 |
CROSSFIN SA (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.055.979 | 1,5914 | 5,8766 |
Umberto Marzotto | 772.605 | 1,1643 | 4,2996 |
Diamante Marzotto | 654.020 | 0,9856 | 3,6397 |
Matteo Marzotto | 565.061 | 0,8516 | 3,1446 |
Paola Marzotto | 655.020 | 0,9871 | 3,6452 |
Vittorio Marzotto | 613.521 | 0,9246 | 3,4143 |
TOTALE | 17.969.165 | 27,0798 | 100,0000 |
Note: * Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Lumar S.r.l.
** Quale usufruttuaria totale
*** Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Libra S.r.l.
**** Quale usufruttuaria totale
Parte | N. Risp. Conv. conferite | % sulle Risp. Conv. | % sul totale delle RIsp. Conv. sindacate | N. Azioni sottoscrivibili |
Diamante Marzotto | 559.019 | 16,7424 | 25,0000 | 559.019 |
Matteo Marzotto | 559.020 | 16,7424 | 25,0000 | 559.020 |
Paola Marzotto | 559.019 | 16,7424 | 25,0000 | 559.019 |
Vittorio Marzotto | 559.020 | 16,7424 | 25,0000 | 559.020 |
TOTALE | 2.236.078 | 66,9696 | 100,0000 | 2.236.078 |
Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di " G.M.F.". a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o le azioni di risparmio o privilegiate convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti a ciascuna Parte, in rapporto a quelle da essi già vincolate al Patto.
In caso di aumento di capitale a pagamento, le Parti si obbligano ad apportare al Patto le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, nonché le azioni di risparmio convertibili sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Patto, appartenenti alle categorie sopra specificate. Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto di opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del Comitato Direttivo del sindacato che sarà convocata a tal fine dal Segretario del Patto offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti "pro-quota" in rapporto alla partecipazione vincolata, specificando il prezzo ovvero i criteri di sua determinazione. Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al Patto.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui "G.M.F." proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili, o con warrant, azioni di risparmio convertibili, o warrants.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a vincolare al Sindacato tutte le azioni che vengano eventualmente ad essa trasferite a qualsiasi titolo da alcuna delle altri Parti, purché precedentemente già vincolate al Patto.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società
Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della "G.M.F." in virtù del presente Patto, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che non lo eserciterà attraverso la sottoscrizione del presente Patto di Sindacato.
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti, per la durata, originaria o prorogata, del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto , né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine , né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti derivati vincolati in Sindacato.
4.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato , fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto.
4.3 Il divieto di cui al punto 4.1 non si applica ai trasferimenti , anche indiretti , a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti , nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto , prima del trasferimento , di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Il divieto non si applica altresì ai trasferimenti delle azioni sindacate possedute da società controllate singolarmente da ciascun aderente al patto, purché tale controllo rimanga ad esso, direttamente o indirettamente, per la durata del Patto.
4.4 Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto, la vendita delle azioni vincolate in sindacato , sarà soggetta alla procedura di prelazione.
4.5 Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte , la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà vendere all'aspirante cessionario tutte le azioni da lui offerte in prelazione alle altre Parti , entro i successivi 30 giorni di calendario da quelle in cui gli sarà pervenuta dal Segretario del Patto la comunicazione dell'esito della prelazione. Verificandosi tale ipotesi, l'acquirente assumerà altresì la veste di partecipante al Sindacato con tutti i diritti ed obblighi relativi , a meno che le altre Parti, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, abbiano a respingere l'ammissione con votazione in tal senso espressa da almeno l'80% delle azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili ( secondo che si tratti di azioni dell'una , o dell'altra categoria , ovvero di entrambe le categorie ) incluse nel sindacato (ma non considerandosi quelle vendute) ovvero del 75% in seconda riunione.
La procedura di prelazione sarà adottata anche in caso di vendita di altri strumenti finanziari vincolati in sindacato azionario disgiunta dalla vendita delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria dei soci e/o delle azioni di risparmio convertibili.
L'ammissione di nuove Parti al Sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno dell'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate nel presente Patto , ovvero del 75% se deliberata in seconda riunione. L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutte le condizioni e clausole statuite nel presente Patto e nell'apporto di un numero di azioni non inferiore al 2% del capitale sociale avente al momento dell'apporto diritto di voto nelle assemblee ordinarie della " G.M.F. ".
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di detenere, direttamente o indirettamente, altre azioni ordinarie "G.M.F." o di risparmio convertibili, o altri strumenti finanziari non vincolati al Sindacato: essa deve comunque dare immediata comunicazione al Segretario del Patto di ogni operazione di acquisto o di vendita, anche frazionata, di azioni rappresentanti più dello 0,10% del capitale "G.M.F.", anche in forma indiretta trattandosi di strumenti finanziari convertibili in azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie dei soci di "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti si asterrà dall'effettuare operazioni che , in forma diretta o indiretta , possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare o di non fare per tutti gli aderenti al presente Patto (ad esempio di raggiungere una percentuale di possessi azionari complessiva tale da imporre un'O.P.A.) , senza aver ottenuto per tali operazioni il preventivo consenso del Comitato Direttivo
Le azioni di cui sopra, in quanto comunicate al Segretario del Patto, ovvero acquisite previo consenso del Comitato Direttivo del Patto, potranno in qualsiasi momento essere vincolate in sindacato, previo consenso da parte del Comitato Direttivo.
Le Parti si obbligano ad immettere, nel più breve termine e comunque entro trenta giorni dalla data di adesione al presente Patto, in conti di deposito intestati a ciascuna Parte , le azioni vincolate al presente Patto ed a conferire mandato irrevocabile alla Società Fiduciaria , di comune accordo incaricata, anche nell'interesse di tutte le altre Parti, di amministrare le suddette azioni ed altri strumenti finanziari inclusi nel Patto di Sindacato.
5. Durata del Patto
Il Patto avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio 2006 e quindi la sua efficacia decorrerà dal 1 giugno 2003. Il Patto si riterrà tacitamente rinnovato di triennio in triennio , con le medesime norme , per quelle Parti che non notifichino il loro recesso, anche parziale, dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Segretario del Patto entro il 31 marzo precedente la scadenza originaria o prorogata.
In caso di recesso, totale o parziale , di una o più Parti , il Patto resterà in vigore tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto, rappresentino complessivamente almeno il 5%, o la diversa minor percentuale, che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, riferita al capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di "G.M.F.".
6. Organi del Patto
Il Patto è gestito da un Comitato Direttivo cui partecipano tutte le Parti più un Segretario, che non ha diritto di voto. Il Segretario sarà nominato e potrà essere revocato dal suo incarico , dal Comitato Direttivo con voto favorevole delle Parti rappresentanti , in proprio o per delega , almeno l'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate in sindacato se trattasi di prima riunione, ovvero il 75% se l'adunanza avviene in seconda convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Patto questi è temporaneamente sostituito dal Vice-Segretario, nominato con le modalità indicate per il Segretario . Ogni comunicazione ed atto firmato dal Vice-Segretario farà di per sé fede nei confronti delle Parti e dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Segretario.
In sede di costituzione del Patto, per il primo triennio vengono nominati: Segretario il Dr. Carlo Domenico Vanoni e Vice Segretario il Dr. Carlo Pesce.
Il Comitato Direttivo si riunisce per:
a) esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea generale dei soci ed altresì quelle di competenza dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili ed infine quelle di competenza di entrambe le assemblee anzidette;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo per l'attività della società e del gruppo ad essa riconducibile; esaminare e discutere i problemi gestionali ed amministrativi del Patto.
Il Comitato Direttivo viene sempre convocato dal Segretario del Patto in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei portatori delle azioni di risparmio convertibili) della società, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Segretario , ovvero su richiesta , inoltrata al Segretario del Patto , da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un quinto delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili sindacate, corredando tale richiesta di una sintetica relazione sugli argomenti che si ritiene di sottoporre all'esame del Comitato Direttivo. Il Segretario del Patto provvederà alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso per telescritto); l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione delle materie da trattare. Salvo diverse indicazioni , le riunioni del Comitato Direttivo si terranno presso la sede del Sindacato.
Le decisioni del Comitato Direttivo in prima convocazione sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti almeno l'80% delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ovvero delle azioni di risparmio convertibili (ove gli argomenti oggetto delle votazioni si riferiscano esclusivamente ad una delle due categorie) o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili ) vincolate al Patto.
Non raggiungendosi l'80% di voti favorevoli in prima adunanza, il Comitato Direttivo si riunirà nuovamente , anche lo stesso giorno , ma con un intervallo di almeno quattro ore tra la chiusura della prima riunione e l'inizio della seconda adunanza, nel corso della quale saranno riesaminati solo gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori per i quali non si sia assunta in prima adunanza una valida decisione . In seconda adunanza le decisioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% riferito alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie , ovvero alle azioni di risparmio convertibili, o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili) partecipanti al Sindacato, secondo gli argomenti oggetto delle votazioni assembleari.
Ove anche in seconda adunanza non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità nei confronti di tutti gli aderenti al Patto di Sindacato delle determinazioni del Comitato Direttivo, il Segretario informerà la Fiduciaria , che dovrà prendere accordi con i singoli partecipanti al Sindacato per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea dei soci "G.M.F.", ove l'oggetto della votazione invalida in sede di Comitato Direttivo sia afferente l'assemblea generale , ovvero l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili "G.M.F." o anche di entrambe le assemblee.
In tutti i casi in cui, in prima , ovvero in seconda adunanza, si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Segretario del Patto di Sindacato fornirà alla fiduciaria univoche istruzioni per tutti i partecipanti al Patto.
7. Sede del Patto
Il Patto di sindacato avrà sede presso lo Studio Grimani & Pesce in Venezia - Mestre, Via Pescheria Vecchia n. 4; il trasferimento della sede avverrà con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.
8. Disponibilità delle azioni da parte dei partecipanti
Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A. con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, con facoltà per la stessa di subdepositare gli strumenti finanziari anzidetti presso altri intermediari finanziari per sopperire ad esigenze particolari delle Parti.
9. Clausola Penale
La violazione delle disposizioni in ordine agli obblighi assunti dalle Parti di immettere e mantenere vincolate le azioni e gli altri strumenti finanziari, di non disporre delle azioni vincolate al Patto, di non effettuare, senza il consenso del Comitato Direttivo del Patto, acquisti significativi di azioni non vincolate al Patto ed altresì di non effettuare operazioni che possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare e di non fare per tutti gli aderenti al Patto, comporterà a carico della Parte inadempiente l'obbligo di risarcimento del danno a favore delle altre Parti. Tale risarcimento viene dalle Parti predeterminato nella misura del 20% del valore delle azioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Parte inadempiente e vincolate in Sindacato, calcolato al prezzo di borsa alla chiusura delle contrattazioni del giorno in cui la violazione si è verificata, ovvero della media di detti prezzi rilevati nell'ultimo giorno di contrattazioni precedente e del giorno successivo al giorno in cui l'evento si è verificato, in carenza di prezzo ufficiale in tale giorno.
10. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
11. Arbitrato
Qualunque controversia relativa al, o derivante dal presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tra arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non Vi è stato accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Venezia secondo quanto previsto dagli art. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.
29 dicembre 2003
[MI.1.03.2]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO& FIGLI S.P.A.
In data 7 maggio 2003 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le quantità di azioni ordinarie (le "Azioni") e di azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie (nel seguito designate come "le Risparmio conv.") - con godimento 1/1/2003 (ex cedola esercizio 2002) - per ciascuno degli aderenti (di seguito le "parti") descritte nelle successive tabelle, emesse da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (di seguito "G.M.F."), che prevede tra l'altro:
a) impegni attinenti il trasferimento delle Azioni
b) impegni attinenti l'esercizio del voto
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto - motivazioni dello stesso:
Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di G.M.F. con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n. 1 capitale sociale di Euro 72.188.302 diviso in n. 66.356.392 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.338.944 azioni di risparmio convertibili con valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 00166580241.
Lo scopo del Patto di Sindacato è di assicurare l'uniformità di indirizzo del gruppo industriale facente capo alla G.M.F.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del patto n. 17.969.165 Azioni G.M.F. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 27,0798% delle Azioni rappresentative del capitale sociale.
Formano altresì oggetto del patto n. 2.236.078 Risparmio conv. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella successiva tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 66,9696% delle Risparmio conv.
Parte | N. Azioni conferite | % sulle Azioni del capitale | % sul totale delle Azioni sindacate |
CONTINENTALE S.r.l. (Riconducibile alla persona di Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose) |
1.600.124 | 2,4114 | 8,9048 |
CAETANA DIECI S.r.l. (Riconducibile alla persona di Isabella Donà dalle Rose) |
1.800.000 | 2,7126 | 10,0172 |
M.D.D.R. S.r.l. (Riconducibile alla persona di Marco Donà dalle Rose) |
800.000 | 1,2056 | 4,4521 |
ROSDO S.r.l. (Riconducibile alla persona di Rosanna Donà dalle Rose) |
1.725.246 | 2,6000 | 9,6011 |
Luca Marzotto* | 1.875.000 | 2,8257 | 10,4345 |
LUMAR S.r.l.** (Riconducibile alla persona di Luca Marzotto) |
1.875.000 | 2,8257 | 10,4345 |
Nicolò Marzotto*** | 2.075.000 | 3,1271 | 11,5476 |
LIBRA S.r.l.**** (Riconducibile alla persona di Nicolò Marzotto) |
2.075.000 | 3,1271 | 11,5476 |
GA.MA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
1.614.189 | 2,4326 | 8,9831 |
EBINVEST SA (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
825.000 | 1,2433 | 4,5912 |
Stefano Marzotto | 20.400 | 0,0307 | 0,1135 |
MARVIT S.r.l. (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.318.000 | 1,9862 | 7,3348 |
CROSSFIN SA (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.055.979 | 1,5914 | 5,8766 |
Umberto Marzotto | 772.605 | 1,1643 | 4,2996 |
Diamante Marzotto | 654.020 | 0,9856 | 3,6397 |
Matteo Marzotto | 565.061 | 0,8516 | 3,1446 |
Paola Marzotto | 655.020 | 0,9871 | 3,6452 |
Vittorio Marzotto | 613.521 | 0,9246 | 3,4143 |
TOTALE | 17.969.165 | 27,0798 | 100,0000 |
Note: | * Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Lumar S.r.l. |
** Quale usufruttuaria totale |
|
*** Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Libra S.r.l. |
|
**** Quale usufruttuaria totale |
Parte | N. Risp. Conv. conferite | % sulle Risp. Conv. | % sul totale delle RIsp. Conv. sindacate | N. Azioni sottoscrivibili |
Diamante Marzotto | 559.019 | 16,7424 | 25,0000 | 559.019 |
Matteo Marzotto | 559.020 | 16,7424 | 25,0000 | 559.020 |
Paola Marzotto | 559.019 | 16,7424 | 25,0000 | 559.019 |
Vittorio Marzotto | 559.020 | 16,7424 | 25,0000 | 559.020 |
TOTALE | 2.236.078 | 66,9696 | 100,0000 | 2.236.078 |
Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di " G.M.F.". a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o le azioni di risparmio o privilegiate convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti a ciascuna Parte, in rapporto a quelle da essi già vincolate al Patto.
In caso di aumento di capitale a pagamento, le Parti si obbligano ad apportare al Patto le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, nonché le azioni di risparmio convertibili sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Patto, appartenenti alle categorie sopra specificate. Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto di opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del Comitato Direttivo del sindacato che sarà convocata a tal fine dal Segretario del Patto offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti "pro-quota" in rapporto alla partecipazione vincolata, specificando il prezzo ovvero i criteri di sua determinazione. Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al Patto.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui "G.M.F." proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili, o con warrant, azioni di risparmio convertibili, o warrants.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a vincolare al Sindacato tutte le azioni che vengano eventualmente ad essa trasferite a qualsiasi titolo da alcuna delle altri Parti, purché precedentemente già vincolate al Patto.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società
Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della "G.M.F." in virtù del presente Patto, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che non lo eserciterà attraverso la sottoscrizione del presente Patto di Sindacato.
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti, per la durata, originaria o prorogata, del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto , né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine , né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti derivati vincolati in Sindacato.
4.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato , fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto.
4.3 Il divieto di cui al punto 4.1 non si applica ai trasferimenti , anche indiretti , a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti , nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto , prima del trasferimento , di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Il divieto non si applica altresì ai trasferimenti delle azioni sindacate possedute da società controllate singolarmente da ciascun aderente al patto, purché tale controllo rimanga ad esso, direttamente o indirettamente, per la durata del Patto.
4.4 Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto, la vendita delle azioni vincolate in sindacato , sarà soggetta alla procedura di prelazione.
4.5 Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte , la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà vendere all'aspirante cessionario tutte le azioni da lui offerte in prelazione alle altre Parti , entro i successivi 30 giorni di calendario da quelle in cui gli sarà pervenuta dal Segretario del Patto la comunicazione dell'esito della prelazione. Verificandosi tale ipotesi, l'acquirente assumerà altresì la veste di partecipante al Sindacato con tutti i diritti ed obblighi relativi , a meno che le altre Parti, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, abbiano a respingere l'ammissione con votazione in tal senso espressa da almeno l'80% delle azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili ( secondo che si tratti di azioni dell'una , o dell'altra categoria , ovvero di entrambe le categorie ) incluse nel sindacato (ma non considerandosi quelle vendute) ovvero del 75% in seconda riunione.
La procedura di prelazione sarà adottata anche in caso di vendita di altri strumenti finanziari vincolati in sindacato azionario disgiunta dalla vendita delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria dei soci e/o delle azioni di risparmio convertibili.
L'ammissione di nuove Parti al Sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno dell'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate nel presente Patto , ovvero del 75% se deliberata in seconda riunione. L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutte le condizioni e clausole statuite nel presente Patto e nell'apporto di un numero di azioni non inferiore al 2% del capitale sociale avente al momento dell'apporto diritto di voto nelle assemblee ordinarie della " G.M.F. ".
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di detenere, direttamente o indirettamente, altre azioni ordinarie "G.M.F." o di risparmio convertibili, o altri strumenti finanziari non vincolati al Sindacato: essa deve comunque dare immediata comunicazione al Segretario del Patto di ogni operazione di acquisto o di vendita, anche frazionata, di azioni rappresentanti più dello 0,10% del capitale "G.M.F.", anche in forma indiretta trattandosi di strumenti finanziari convertibili in azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie dei soci di "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti si asterrà dall'effettuare operazioni che , in forma diretta o indiretta , possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare o di non fare per tutti gli aderenti al presente Patto (ad esempio di raggiungere una percentuale di possessi azionari complessiva tale da imporre un'O.P.A.) , senza aver ottenuto per tali operazioni il preventivo consenso del Comitato Direttivo
Le azioni di cui sopra, in quanto comunicate al Segretario del Patto, ovvero acquisite previo consenso del Comitato Direttivo del Patto, potranno in qualsiasi momento essere vincolate in sindacato, previo consenso da parte del Comitato Direttivo.
Le Parti si obbligano ad immettere, nel più breve termine e comunque entro trenta giorni dalla data di adesione al presente Patto, in conti di deposito intestati a ciascuna Parte , le azioni vincolate al presente Patto ed a conferire mandato irrevocabile alla Società Fiduciaria , di comune accordo incaricata, anche nell'interesse di tutte le altre Parti, di amministrare le suddette azioni ed altri strumenti finanziari inclusi nel Patto di Sindacato.
5. Durata del Patto
Il Patto avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio 2006 e quindi la sua efficacia decorrerà dal 1 giugno 2003. Il Patto si riterrà tacitamente rinnovato di triennio in triennio , con le medesime norme , per quelle Parti che non notifichino il loro recesso, anche parziale, dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Segretario del Patto entro il 31 marzo precedente la scadenza originaria o prorogata.
In caso di recesso, totale o parziale , di una o più Parti , il Patto resterà in vigore tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto, rappresentino complessivamente almeno il 5%, o la diversa minor percentuale, che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, riferita al capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di "G.M.F.".
6. Organi del Patto
Il Patto è gestito da un Comitato Direttivo cui partecipano tutte le Parti più un Segretario, che non ha diritto di voto. Il Segretario sarà nominato e potrà essere revocato dal suo incarico , dal Comitato Direttivo con voto favorevole delle Parti rappresentanti , in proprio o per delega , almeno l'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate in sindacato se trattasi di prima riunione, ovvero il 75% se l'adunanza avviene in seconda convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Patto questi è temporaneamente sostituito dal Vice-Segretario, nominato con le modalità indicate per il Segretario . Ogni comunicazione ed atto firmato dal Vice-Segretario farà di per sé fede nei confronti delle Parti e dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Segretario.
In sede di costituzione del Patto, per il primo triennio vengono nominati: Segretario il Dr. Carlo Domenico Vanoni e Vice Segretario il Dr. Carlo Pesce.
Il Comitato Direttivo si riunisce per:
a) esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea generale dei soci ed altresì quelle di competenza dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili ed infine quelle di competenza di entrambe le assemblee anzidette;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo per l'attività della società e del gruppo ad essa riconducibile; esaminare e discutere i problemi gestionali ed amministrativi del Patto.
Il Comitato Direttivo viene sempre convocato dal Segretario del Patto in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei portatori delle azioni di risparmio convertibili) della società, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Segretario , ovvero su richiesta , inoltrata al Segretario del Patto , da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un quinto delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili sindacate, corredando tale richiesta di una sintetica relazione sugli argomenti che si ritiene di sottoporre all'esame del Comitato Direttivo. Il Segretario del Patto provvederà alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso per telescritto); l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione delle materie da trattare. Salvo diverse indicazioni , le riunioni del Comitato Direttivo si terranno presso la sede del Sindacato.
Le decisioni del Comitato Direttivo in prima convocazione sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti almeno l'80% delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ovvero delle azioni di risparmio convertibili (ove gli argomenti oggetto delle votazioni si riferiscano esclusivamente ad una delle due categorie) o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili ) vincolate al Patto.
Non raggiungendosi l'80% di voti favorevoli in prima adunanza, il Comitato Direttivo si riunirà nuovamente , anche lo stesso giorno , ma con un intervallo di almeno quattro ore tra la chiusura della prima riunione e l'inizio della seconda adunanza, nel corso della quale saranno riesaminati solo gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori per i quali non si sia assunta in prima adunanza una valida decisione . In seconda adunanza le decisioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% riferito alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie , ovvero alle azioni di risparmio convertibili, o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili) partecipanti al Sindacato, secondo gli argomenti oggetto delle votazioni assembleari.
Ove anche in seconda adunanza non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità nei confronti di tutti gli aderenti al Patto di Sindacato delle determinazioni del Comitato Direttivo, il Segretario informerà la Fiduciaria , che dovrà prendere accordi con i singoli partecipanti al Sindacato per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea dei soci "G.M.F.", ove l'oggetto della votazione invalida in sede di Comitato Direttivo sia afferente l'assemblea generale , ovvero l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili "G.M.F." o anche di entrambe le assemblee.
In tutti i casi in cui, in prima , ovvero in seconda adunanza, si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Segretario del Patto di Sindacato fornirà alla fiduciaria univoche istruzioni per tutti i partecipanti al Patto.
7. Sede del Patto
Il Patto di sindacato avrà sede presso lo Studio Grimani & Pesce in Venezia - Mestre, Via Pescheria Vecchia n. 4; il trasferimento della sede avverrà con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.
8. Disponibilità delle azioni da parte dei partecipanti
Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A. con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, con facoltà per la stessa di subdepositare gli strumenti finanziari anzidetti presso altri intermediari finanziari per sopperire ad esigenze particolari delle Parti.
9. Clausola Penale
La violazione delle disposizioni in ordine agli obblighi assunti dalle Parti di immettere e mantenere vincolate le azioni e gli altri strumenti finanziari, di non disporre delle azioni vincolate al Patto, di non effettuare, senza il consenso del Comitato Direttivo del Patto, acquisti significativi di azioni non vincolate al Patto ed altresì di non effettuare operazioni che possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare e di non fare per tutti gli aderenti al Patto, comporterà a carico della Parte inadempiente l'obbligo di risarcimento del danno a favore delle altre Parti. Tale risarcimento viene dalle Parti predeterminato nella misura del 20% del valore delle azioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Parte inadempiente e vincolate in Sindacato, calcolato al prezzo di borsa alla chiusura delle contrattazioni del giorno in cui la violazione si è verificata, ovvero della media di detti prezzi rilevati nell'ultimo giorno di contrattazioni precedente e del giorno successivo al giorno in cui l'evento si è verificato, in carenza di prezzo ufficiale in tale giorno.
10. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
11. Arbitrato
Qualunque controversia relativa al, o derivante dal presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tra arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non Vi è stato accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Venezia secondo quanto previsto dagli art. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.
14 aprile 2004
[MI.1.04.1]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO& FIGLI S.P.A.
n data 7 maggio 2003 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le quantità di azioni ordinarie (le "Azioni") e di azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie (nel seguito designate come "le Risparmio conv.") - con godimento 1/1/2003 (ex cedola esercizio 2002) - per ciascuno degli aderenti (di seguito le "parti") descritte nelle successive tabelle, emesse da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (di seguito "G.M.F."), che prevede tra l'altro:
a) impegni attinenti il trasferimento delle Azioni
b) impegni attinenti l'esercizio del voto
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto - motivazioni dello stesso:
Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di G.M.F. con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n. 1 capitale sociale di Euro 72.337.802 diviso in n. 66.505.892 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.338.944 azioni di risparmio convertibili con valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 00166580241.
Lo scopo del Patto di Sindacato è di assicurare l'uniformità di indirizzo del gruppo industriale facente capo alla G.M.F.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del patto n. 17.969.165 Azioni G.M.F. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 27,0189% delle Azioni rappresentative del capitale sociale.
Formano altresì oggetto del patto n. 2.236.078 Risparmio conv. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella successiva tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 66,9696% delle Risparmio conv.
Parte | N. Azioni conferite | % sulle Azioni del capitale | % sul totale delle Azioni sindacate |
CONTINENTALE S.r.l. (Riconducibile alla persona di Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose) |
1.600.124 | 2,4060 | 8,9048 |
CAETANA DIECI S.r.l. (Riconducibile alla persona di Isabella Donà dalle Rose) |
1.800.000 | 2,7065 | 10,0172 |
M.D.D.R. S.r.l. (Riconducibile alla persona di Marco Donà dalle Rose) |
800.000 | 1,2029 | 4,4521 |
ROSDO S.r.l. (Riconducibile alla persona di Rosanna Donà dalle Rose) |
1.725.246 | 2,5941 | 9,6011 |
Luca Marzotto* | 1.875.000 | 2,8193 | 10,4345 |
LUMAR S.r.l.** | 1.875.000 | 2,8193 | 10,4345 |
Nicolò Marzotto*** | 2.075.000 | 3,1200 | 11,5476 |
LIBRA S.r.l.**** (Riconducibile alla persona di Nicolò Marzotto) |
2.075.000 | 3,1200 | 11,5476 |
GA.MA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
1.614.189 | 2,4271 | 8,9831 |
EBINVEST SA (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
825.000 | 1,2405 | 4,5912 |
Stefano Marzotto | 20.400 | 0,0307 | 0,1135 |
MARVIT S.r.l. (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.318.000 | 1,9818 | 7,3348 |
CROSSFIN SA (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.055.979 | 1,5878 | 5,8766 |
Umberto Marzotto | 772.605 | 1,1617 | 4,2996 |
Diamante Marzotto | 654.020 | 0,9834 | 3,6397 |
Matteo Marzotto | 565.061 | 0,8496 | 3,1446 |
Paola Marzotto | 655.020 | 0,9849 | 3,6452 |
Vittorio Marzotto | 613.521 | 0,9225 | 3,4143 |
TOTALE | 17.969.165 | 27,0189 | 100,0000 |
Note: * Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Lumar S.r.l.
** Quale usufruttuaria totale
*** Azioni in nuda proprietà in quanto è riservato l'usufrutto totale a Libra S.r.l.
**** Quale usufruttuaria totale
Parte | N. Risp. Conv. conferite | % sulle Risp. Conv. | % sul totale delle RIsp. Conv. sindacate | N. Azioni sottoscrivibili |
Diamante Marzotto | 559.019 | 16,7424 | 25,0000 | 559.019 |
Matteo Marzotto | 559.020 | 16,7424 | 25,0000 | 559.020 |
Paola Marzotto | 559.019 | 16,7424 | 25,0000 | 559.019 |
Vittorio Marzotto | 559.020 | 16,7424 | 25,0000 | 559.020 |
TOTALE | 2.236.078 | 66,9696 | 100,0000 | 2.236.078 |
Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di " G.M.F.". a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o le azioni di risparmio o privilegiate convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti a ciascuna Parte, in rapporto a quelle da essi già vincolate al Patto.
In caso di aumento di capitale a pagamento, le Parti si obbligano ad apportare al Patto le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, nonché le azioni di risparmio convertibili sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Patto, appartenenti alle categorie sopra specificate. Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto di opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del Comitato Direttivo del sindacato che sarà convocata a tal fine dal Segretario del Patto offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti "pro-quota" in rapporto alla partecipazione vincolata, specificando il prezzo ovvero i criteri di sua determinazione. Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al Patto.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui "G.M.F." proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili, o con warrant, azioni di risparmio convertibili, o warrants.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a vincolare al Sindacato tutte le azioni che vengano eventualmente ad essa trasferite a qualsiasi titolo da alcuna delle altri Parti, purché precedentemente già vincolate al Patto.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società
Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della "G.M.F." in virtù del presente Patto, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che non lo eserciterà attraverso la sottoscrizione del presente Patto di Sindacato.
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti, per la durata, originaria o prorogata, del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto , né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine , né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti derivati vincolati in Sindacato.
4.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato , fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto.
4.3 Il divieto di cui al punto 4.1 non si applica ai trasferimenti , anche indiretti , a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti , nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto , prima del trasferimento , di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Il divieto non si applica altresì ai trasferimenti delle azioni sindacate possedute da società controllate singolarmente da ciascun aderente al patto, purché tale controllo rimanga ad esso, direttamente o indirettamente, per la durata del Patto.
4.4 Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto, la vendita delle azioni vincolate in sindacato , sarà soggetta alla procedura di prelazione.
4.5 Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte , la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà vendere all'aspirante cessionario tutte le azioni da lui offerte in prelazione alle altre Parti , entro i successivi 30 giorni di calendario da quelle in cui gli sarà pervenuta dal Segretario del Patto la comunicazione dell'esito della prelazione. Verificandosi tale ipotesi, l'acquirente assumerà altresì la veste di partecipante al Sindacato con tutti i diritti ed obblighi relativi , a meno che le altre Parti, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, abbiano a respingere l'ammissione con votazione in tal senso espressa da almeno l'80% delle azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili ( secondo che si tratti di azioni dell'una , o dell'altra categoria , ovvero di entrambe le categorie ) incluse nel sindacato (ma non considerandosi quelle vendute) ovvero del 75% in seconda riunione.
La procedura di prelazione sarà adottata anche in caso di vendita di altri strumenti finanziari vincolati in sindacato azionario disgiunta dalla vendita delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria dei soci e/o delle azioni di risparmio convertibili.
L'ammissione di nuove Parti al Sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno dell'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate nel presente Patto , ovvero del 75% se deliberata in seconda riunione. L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutte le condizioni e clausole statuite nel presente Patto e nell'apporto di un numero di azioni non inferiore al 2% del capitale sociale avente al momento dell'apporto diritto di voto nelle assemblee ordinarie della " G.M.F. ".
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di detenere, direttamente o indirettamente, altre azioni ordinarie "G.M.F." o di risparmio convertibili, o altri strumenti finanziari non vincolati al Sindacato: essa deve comunque dare immediata comunicazione al Segretario del Patto di ogni operazione di acquisto o di vendita, anche frazionata, di azioni rappresentanti più dello 0,10% del capitale "G.M.F.", anche in forma indiretta trattandosi di strumenti finanziari convertibili in azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie dei soci di "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti si asterrà dall'effettuare operazioni che , in forma diretta o indiretta , possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare o di non fare per tutti gli aderenti al presente Patto (ad esempio di raggiungere una percentuale di possessi azionari complessiva tale da imporre un'O.P.A.) , senza aver ottenuto per tali operazioni il preventivo consenso del Comitato Direttivo
Le azioni di cui sopra, in quanto comunicate al Segretario del Patto, ovvero acquisite previo consenso del Comitato Direttivo del Patto, potranno in qualsiasi momento essere vincolate in sindacato, previo consenso da parte del Comitato Direttivo.
Le Parti si obbligano ad immettere, nel più breve termine e comunque entro trenta giorni dalla data di adesione al presente Patto, in conti di deposito intestati a ciascuna Parte , le azioni vincolate al presente Patto ed a conferire mandato irrevocabile alla Società Fiduciaria , di comune accordo incaricata, anche nell'interesse di tutte le altre Parti, di amministrare le suddette azioni ed altri strumenti finanziari inclusi nel Patto di Sindacato.
5. Durata del Patto
Il Patto avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio 2006 e quindi la sua efficacia decorrerà dal 1 giugno 2003. Il Patto si riterrà tacitamente rinnovato di triennio in triennio , con le medesime norme , per quelle Parti che non notifichino il loro recesso, anche parziale, dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Segretario del Patto entro il 31 marzo precedente la scadenza originaria o prorogata.
In caso di recesso, totale o parziale , di una o più Parti , il Patto resterà in vigore tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto, rappresentino complessivamente almeno il 5%, o la diversa minor percentuale, che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, riferita al capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di "G.M.F.".
6. Organi del Patto
Il Patto è gestito da un Comitato Direttivo cui partecipano tutte le Parti più un Segretario, che non ha diritto di voto. Il Segretario sarà nominato e potrà essere revocato dal suo incarico , dal Comitato Direttivo con voto favorevole delle Parti rappresentanti , in proprio o per delega , almeno l'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate in sindacato se trattasi di prima riunione, ovvero il 75% se l'adunanza avviene in seconda convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Patto questi è temporaneamente sostituito dal Vice-Segretario, nominato con le modalità indicate per il Segretario . Ogni comunicazione ed atto firmato dal Vice-Segretario farà di per sé fede nei confronti delle Parti e dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Segretario.
In sede di costituzione del Patto, per il primo triennio vengono nominati: Segretario il Dr. Carlo Domenico Vanoni e Vice Segretario il Dr. Carlo Pesce.
Il Comitato Direttivo si riunisce per:
a) esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea generale dei soci ed altresì quelle di competenza dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili ed infine quelle di competenza di entrambe le assemblee anzidette;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo per l'attività della società e del gruppo ad essa riconducibile; esaminare e discutere i problemi gestionali ed amministrativi del Patto.
Il Comitato Direttivo viene sempre convocato dal Segretario del Patto in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei portatori delle azioni di risparmio convertibili) della società, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Segretario , ovvero su richiesta , inoltrata al Segretario del Patto , da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un quinto delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili sindacate, corredando tale richiesta di una sintetica relazione sugli argomenti che si ritiene di sottoporre all'esame del Comitato Direttivo. Il Segretario del Patto provvederà alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso per telescritto); l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione delle materie da trattare. Salvo diverse indicazioni , le riunioni del Comitato Direttivo si terranno presso la sede del Sindacato.
Le decisioni del Comitato Direttivo in prima convocazione sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti almeno l'80% delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ovvero delle azioni di risparmio convertibili (ove gli argomenti oggetto delle votazioni si riferiscano esclusivamente ad una delle due categorie) o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili ) vincolate al Patto.
Non raggiungendosi l'80% di voti favorevoli in prima adunanza, il Comitato Direttivo si riunirà nuovamente , anche lo stesso giorno , ma con un intervallo di almeno quattro ore tra la chiusura della prima riunione e l'inizio della seconda adunanza, nel corso della quale saranno riesaminati solo gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori per i quali non si sia assunta in prima adunanza una valida decisione . In seconda adunanza le decisioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% riferito alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie , ovvero alle azioni di risparmio convertibili, o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili) partecipanti al Sindacato, secondo gli argomenti oggetto delle votazioni assembleari.
Ove anche in seconda adunanza non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità nei confronti di tutti gli aderenti al Patto di Sindacato delle determinazioni del Comitato Direttivo, il Segretario informerà la Fiduciaria , che dovrà prendere accordi con i singoli partecipanti al Sindacato per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea dei soci "G.M.F.", ove l'oggetto della votazione invalida in sede di Comitato Direttivo sia afferente l'assemblea generale , ovvero l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili "G.M.F." o anche di entrambe le assemblee.
In tutti i casi in cui, in prima , ovvero in seconda adunanza, si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Segretario del Patto di Sindacato fornirà alla fiduciaria univoche istruzioni per tutti i partecipanti al Patto.
7. Sede del Patto
Il Patto di sindacato avrà sede presso lo Studio Grimani & Pesce in Venezia - Mestre, Via Pescheria Vecchia n. 4; il trasferimento della sede avverrà con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.
8. Disponibilità delle azioni da parte dei partecipanti
Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A. con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, con facoltà per la stessa di subdepositare gli strumenti finanziari anzidetti presso altri intermediari finanziari per sopperire ad esigenze particolari delle Parti.
9. Clausola Penale
La violazione delle disposizioni in ordine agli obblighi assunti dalle Parti di immettere e mantenere vincolate le azioni e gli altri strumenti finanziari, di non disporre delle azioni vincolate al Patto, di non effettuare, senza il consenso del Comitato Direttivo del Patto, acquisti significativi di azioni non vincolate al Patto ed altresì di non effettuare operazioni che possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare e di non fare per tutti gli aderenti al Patto, comporterà a carico della Parte inadempiente l'obbligo di risarcimento del danno a favore delle altre Parti. Tale risarcimento viene dalle Parti predeterminato nella misura del 20% del valore delle azioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Parte inadempiente e vincolate in Sindacato, calcolato al prezzo di borsa alla chiusura delle contrattazioni del giorno in cui la violazione si è verificata, ovvero della media di detti prezzi rilevati nell'ultimo giorno di contrattazioni precedente e del giorno successivo al giorno in cui l'evento si è verificato, in carenza di prezzo ufficiale in tale giorno.
10. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
11. Arbitrato
Qualunque controversia relativa al, o derivante dal presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tra arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non Vi è stato accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Venezia secondo quanto previsto dagli art. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.
7 luglio 2004
[MI.1.04.2]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.p.A.
1.In data 14 giugno 2004 è stato stipulato un patto di sindacato di blocco, ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) del D.lgs. 58/1998 (il " Sindacato di Blocco"), avente ad oggetto complessivamente n. 18.593.633 azioni ordinarie (le " Azioni Sindacate"), pari al 27,97% del capitale sociale di Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (" G.M.F."), con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n.1, con capitale sociale di Euro 72.302.802, suddiviso in n. 72.302.802 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 66.470.892 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.338.944 azioni di risparmio convertibili.
Il Sindacato di Blocco resterà in vigore per una durata di tre anni e sarà rinnovabile alla sua scadenza.
Le Azioni Sindacate sono possedute dagli aderenti al Sindacato di Blocco (le " Parti") nelle quantità descritte nella successiva tabella.
Azionista | Piena |
Percentuale capitale sociale ordinario |
Percentuale del Sindacato di Blocco |
Paolo Marzotto | 1.320.002 |
1,99% |
7,10% |
Florine Daniel Marzotto |
1.320.000 |
1,99% |
7,10% |
Veronica Marzotto |
1.320.000 |
1,99% |
7,10% |
Dominique Marzotto |
1.320.000 |
1,99% |
7,10% |
Veninvest S.p.A.* |
600.000 |
0,90% |
3,23% |
Canova** |
11.771.131 |
17,71% |
63,31% |
Dario Federico Segre |
342.500 |
0,52% |
1,84% |
Antonio Favrin |
600.000 |
0,90% |
3,23% |
Totale |
18.593.633 |
27,97% |
100,00% |
Totale Azioni Sindacate |
18.593.633 |
27,97% |
100,00% |
* Veninvest S.p.A. è partecipata dai Signori Marzotto Dominique, Marzotto Florine Daniel, Marzotto Paolo e Marzotto Veronica con una quota azionaria del 25% ciascuno.
** Finanziaria Canova S.p.A. è controllata al 56% da Filos Partecipazioni Finanziarie S.r.l. che a sua volta è interamente posseduta dai Signori Castiglione Marco, Giacobone Roberto e Segre Dario Federico.
Le Parti del Sindacato di Blocco ( i) non sono titolari di ulteriori azioni G.M.F., di qualunque categoria o di ulteriori diritti relativi alle stesse diversi da quelli indicati nella tabella di cui sopra e (ii) non hanno stipulato con terzi, direttamente o indirettamente, accordi o patti di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, riguardanti le azioni o i diritti relativi alle azioni da essi possedute.
Non esistono soggetti aderenti al Sindacato di Blocco che, singolarmente, direttamente e/o tramite il Sindacato di Blocco, esercitino il controllo sulla G.M.F. ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia.
2.Lo scopo del Sindacato di Blocco è di costituire un nucleo stabile di azionisti, diretto a perseguire un programma di valorizzazione delle Azioni Sindacate.
Ciascuna Parte si obbliga nei confronti delle altre Parti - per un periodo di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Sindacato di Blocco (il " Periodo di Intrasferibilità") - a non stipulare e a non partecipare - direttamente o indirettamente - ad accordi o impegni di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero il trasferimento di altro diritto sulle Azioni Sindacate, ivi inclusi diritti di opzione, fatto salvo:
(i)il caso in cui tutte le altre Parti diano il proprio preventivo consenso scritto al trasferimento delle Azioni Sindacate; ovvero
(i)il caso in cui si verifichi uno dei seguenti trasferimenti, tutti autorizzati ai sensi del Sindacato di Blocco: A. la vendita a termine da Finanziaria Canova S.p.A. a Paolo Marzotto, Florine Daniel Marzotto, Veronica Marzotto e Dominique Marzotto della nuda proprietà di n. 6.100.000 azioni ordinarie di G.M.F. e la concessione del diritto di usufrutto (con diritto di voto) a favore di Finanziaria Canova S.p.A. per un periodo di due anni a decorrere dalla data di trasferimento 1; B. la vendita a termine da Finanziaria Canova S.p.A. ad Antonio Favrin di n. 1.800.000 azioni ordinarie di G.M.F., con diritto di usufrutto in favore di Faber Finanziaria S.r.l., società interamente detenuta da Antonio Favrin 2; C. l'acquisto da parte di Antonio Favrin di massime n. 1.200.000 azioni ordinarie di G.M.F., in forza del piano di stock option approvato dal Consiglio di Amministrazione di G.M.F. del 9 maggio 2003, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria della stessa società del 17 dicembre 2001. È altresì previsto - quale condizione di efficacia dei su indicati trasferimenti - che ove taluno dei trasferimenti avvenga in favore di un soggetto che non sia parte del Sindacato di blocco (x) l'intenzione di procedere al trasferimento medesimo sia preventivamente comunicata per iscritto a tutte le Parti e al Segretario del Sindacato di Blocco di cui infra, (w) le Azioni Sindacate, tenuto anche conto delle azioni possedute a qualunque titolo dal cessionario, non superino il 30% del capitale sociale di G.M.F., (y) l'acquirente diventi parte del Sindacato di Blocco mediante adesione incondizionata per iscritto al medesimo contestualmente al trasferimento e (z) contestualmente al trasferimento, la parte che effettua il trasferimento si obblighi irrevocabilmente a riacquistare e il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento si obblighi irrevocabilmente a ritrasferire tutte le proprie Azioni Sindacate alla parte che gliele ha inizialmente trasferite, qualora cessi per qualsiasi ragione il rapporto di controllo o il rapporto fiduciario. In caso di trasferimento delle Azioni Sindacate o dei diritti relativi alle stesse ai sensi del presente punto in favore di un soggetto che non sia Parte del Sindacato di Blocco, il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento subentrerà negli stessi diritti e obblighi del gruppo a cui appartiene la Parte che ha effettuato il trasferimento ovvero, qualora il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento sia controllato da una delle Parti, negli stessi diritti e obblighi del gruppo cui appartiene tale Parte controllante; ovvero
(iii)il caso di trasferimento di tutte le Azioni Sindacate ad un terzo in buona fede, che abbia presentato un'offerta scritta irrevocabile, supportata da adeguata evidenza della relativa copertura finanziaria, avente ad oggetto l'acquisto di tutte le Azioni Sindacate per un prezzo complessivo superiore a quello pagato da Finanziaria Canova S.p.A. (€ 9,10) sulla base del contratto di compravendita di cui al successivo punto (iv), a condizione che tale prezzo sia stato preventivamente giudicato congruo dal Comitato di Consultazione, di cui al successivo paragrafo 3., all'unanimità, come adeguata valorizzazione delle Azioni Sindacate per tutte le Parti; ovvero
(iv)il caso di concessione di garanzie sulle Azioni Sindacate a favore di istituti bancari o finanziari nell'ambito del finanziamento e/o rifinanziamento dell'acquisto ai blocchi di complessive n. 11.561.131 azioni ordinarie G.M.F., pari al 17,39% del capitale ordinario della stessa, effettuato da Finanziaria Canova S.p.A. con contratto di compravendita in data 14 giugno 2004, ovvero;
(v)il caso di trasferimenti delle Azioni Sindacate, o dei diritti relativi alle stesse, da ciascuna Parte - se persona giuridica - alla sua società controllante, a una sua società controllata o a società controllata dalla medesima controllante o a società fiduciaria, ovvero - se persona fisica - al coniuge e/o ai discendenti o ascendenti in linea retta o a una società controllata o a società fiduciaria. Tali trasferimenti sono sottoposti alle stesse condizioni previste al presente paragrafo 2 (ii) lett. (x), (w), (y) e (z).
Successivamente alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, ciascuna Parte sarà obbligata a comunicare immediatamente a tutte le altre Parti l'eventuale avvio di trattative o contatti con soggetti terzi, aventi ad oggetto il trasferimento - in tutto o in parte - delle Azioni Sindacate o di diritti ad esse relativi. Nel medesimo periodo successivo alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, qualora una Parte riceva da terzi o da taluna delle altre Parti un'offerta per il trasferimento - in tutto o in parte - delle proprie Azioni Sindacate, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione alle altre Parti per consentire loro di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle loro rispettive quote di partecipazione al Sindacato di Blocco e al medesimo prezzo dell'offerta ricevuta. Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, trasferimenti in blocco, conferimenti, scissioni e fusioni, il prezzo di esercizio della prelazione verrà determinato - con effetti vincolanti e incontestabili per le Parti - da un esperto indipendente, nominato all'unanimità dai rappresentanti del Comitato di Consultazione o, in caso di disaccordo, dal Rettore dell'Università Bocconi di Milano. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, alle altre Parti spetterà il diritto di co-vendita in proporzione al numero di azioni possedute all'interno del Sindacato di Blocco.
3.Le Parti istituiscono altresì un Comitato di Consultazione per tutta la durata del Sindacato di Blocco, cui parteciperanno tre rappresentanti: (i)uno nominato, nella persona di Paolo Marzotto, dal gruppo di soci composto da Paolo Marzotto, Florine Daniel Marzotto, Veronica Marzotto, Dominique Marzotto e Veninvest S.p.A., (ii) uno nominato, nella persona di Dario Federico Segre, dal gruppo di soci composto da Finanziaria Canova S.p.A. e Dario Federico Segre e (iii) il terzo nella persona di Antonio Favrin.
Il Comitato di Consultazione, che si intende regolarmente costituito quando sono presenti e partecipano alla riunione, anche per delega, audio e/o videoconferenza i tre rappresentati, si riunisce per:
- esaminare e discutere le questioni di rilievo relative alla valorizzazione delle Azioni Sindacate e le connesse iniziative;
- esaminare e discutere ogni questione di rilievo relativa ai rapporti con gli altri azionisti di G.M.F;
- assumere deliberazioni - all'unanimità - sull'adeguatezza del prezzo eventualmente offerto da un terzo che intenda acquistare tutte le Azioni Sindacate ai sensi del precedente punto 2 (iii).
Il Comitato di Consultazione nominerà al proprio interno un rappresentante comune, con il compito di rappresentare tutte le Parti nei rapporti con gli altri azionisti di G.M.F. e con la comunità finanziaria. Per i primi tre anni il rappresentante comune sarà Antonio Favrin. Il Comitato di Consultazione nominerà altresì un Segretario con funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del Comitato stesso e del Sindacato di Blocco. Per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione Segretario sarà l'avv. Alessandro Pedersoli ovvero, in caso di suo impedimento, l'avv. Antonio Pedersoli. Il Comitato di Consultazione potrà essere convocato su richiesta di uno dei rappresentanti. Le riunioni del Comitato di Consultazione avranno ad oggetto soltanto l'esame e la discussione delle materie sopra precisate, nonché lo scambio di informazioni al fine di realizzare gli obiettivi di reciproca consultazione perseguiti dalle Parti e, pertanto, con l'unica eccezione delle deliberazioni sull'adeguatezza del prezzo sopra indicate, il Comitato di Consultazione non avrà funzioni o compiti deliberativi sulle materie e le questioni sottoposte al suo esame.
La violazione di una delle Parti (i) dell'obbligo di non procedere all'acquisto di azioni della G.M.F. o alla sottoscrizione di accordi o patti relativi a tali Azioni e (ii) dell'obbligo di non effettuare trasferimenti delle Azioni Sindacate secondo quanto indicato al precedente punto 2, comporterà a favore delle Parti non inadempienti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Sindacato di Blocco, il pagamento di una penale pari al 50% del corrispettivo pagato o ricevuto per le azioni acquistate o trasferite in violazione del Sindacato di Blocco e fatto comunque salvo il maggior danno.
Ciascuno degli azionisti deterrà le Azioni Sindacate attraverso un intermediario di propria fiducia.
Il Sindacato di Blocco sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
________________
1. Il contratto di vendita a termine della nuda proprietà è stato stipulato in data 14/06/2004 e la data di efficacia traslativa della nuda proprietà è prevista per il giorno 14/06/2005.
2. Il contratto di vendita a termine è stato stipulato in data 14/06/2004 e la data di efficacia traslativa della nuda proprietà è prevista per il giorno 14/06/2005.
22 giugno 2004
[MI.2.04.1]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
In data 7 maggio 2003 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le quantità di azioni ordinarie (le "Azioni") e di azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie (nel seguito designate come "le Risparmio conv.") - con godimento 1/1/2003 (ex cedola esercizio 2002) - per ciascuno degli aderenti (di seguito le "parti") descritte nelle successive tabelle, emesse da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (di seguito "G.M.F."), che prevede tra l'altro:
a) impegni attinenti il trasferimento delle Azioni
b) impegni attinenti l'esercizio del voto
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto - motivazioni dello stesso:
Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di G.M.F. con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n. 1 capitale sociale di Euro 72.337.802 diviso in n. 66.505.892 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.338.944 azioni di risparmio convertibili con valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 00166580241.
Lo scopo del Patto di Sindacato è di assicurare l'uniformità di indirizzo del gruppo industriale facente capo alla G.M.F.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del patto n. 17.969.165 Azioni G.M.F. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 27,0189% delle Azioni rappresentative del capitale sociale.
Formano altresì oggetto del patto n. 2.236.078 Risparmio conv. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella successiva tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 66,9696% delle Risparmio conv.
Parte | N. Azioni conferite | % sulle Azioni del capitale | % sul totale delle Azioni sindacate |
CONTINENTALE S.r.l. (Riconducibile alla persona di Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose) |
1.600.124 |
2,4060 |
8,9048 |
CAETANA DIECI S.r.l. (Riconducibile alla persona di Isabella Donà dalle Rose) |
1.800.000 |
2,7065 |
10,0172 |
M.D.D.R. S.r.l. (Riconducibile alla persona di Marco Donà dalle Rose) |
800.000 |
1,2029 |
4,4521 |
ROSDO S.r.l. (Riconducibile alla persona di Rosanna Donà dalle Rose) |
1.725.246 |
2,5941 |
9,6011 |
LUMAR S.r.l. | 1.875.000 |
2,8193 |
10,4345 |
LIBRA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Nicolò Marzotto) |
2.075.000 |
3,1200 |
11,5476 |
GA.MA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
1.614.189 |
2,4271 |
8,9831 |
EBINVEST SA (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
825.000 |
1,2405 |
4,5912 |
Stefano Marzotto | 20.400 |
0,0307 |
0,1135 |
MARVIT S.r.l. (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.318.000 |
1,9818 |
7,3348 |
CROSSFIN SA (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.055.979 |
1,5878 |
5,8766 |
Umberto Marzotto | 772.605 |
1,1617 |
4,2996 |
Diamante Marzotto | 654.020 |
0,9834 |
3,6397 |
Matteo Marzotto | 565.061 |
0,8496 |
3,1446 |
Paola Marzotto | 655.020 |
0,9849 |
3,6452 |
Vittorio Marzotto | 613.521 |
0,9225 |
3,4143 |
TOTALE | 17.969.165 |
27,0189 |
100,0000 |
Parte | N. Risp. Conv. conferite |
% sulle Risp. Conv. |
% sul totale delle RIsp. Conv. sindacate |
N. Azioni sottoscrivibili |
Diamante Marzotto | 559.019 |
16,7424 |
25,0000 |
559.019 |
Matteo Marzotto | 559.020 |
16,7424 |
25,0000 |
559.020 |
Paola Marzotto | 559.019 |
16,7424 |
25,0000 |
559.019 |
Vittorio Marzotto | 559.020 |
16,7424 |
25,0000 |
559.020 |
TOTALE | 2.236.078 |
66,9696 |
100,0000 |
2.236.078 |
Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di " G.M.F.". a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o le azioni di risparmio o privilegiate convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti a ciascuna Parte, in rapporto a quelle da essi già vincolate al Patto.
In caso di aumento di capitale a pagamento, le Parti si obbligano ad apportare al Patto le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, nonché le azioni di risparmio convertibili sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Patto, appartenenti alle categorie sopra specificate. Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto di opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del Comitato Direttivo del sindacato che sarà convocata a tal fine dal Segretario del Patto offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti "pro-quota" in rapporto alla partecipazione vincolata, specificando il prezzo ovvero i criteri di sua determinazione. Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al Patto.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui "G.M.F." proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili, o con warrant, azioni di risparmio convertibili, o warrants.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a vincolare al Sindacato tutte le azioni che vengano eventualmente ad essa trasferite a qualsiasi titolo da alcuna delle altri Parti, purché precedentemente già vincolate al Patto.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società
Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della "G.M.F." in virtù del presente Patto, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che non lo eserciterà attraverso la sottoscrizione del presente Patto di Sindacato.
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti, per la durata, originaria o prorogata, del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto , né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine , né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti derivati vincolati in Sindacato.
4.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato , fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto.
4.3 Il divieto di cui al punto 4.1 non si applica ai trasferimenti , anche indiretti , a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti , nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto , prima del trasferimento , di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Il divieto non si applica altresì ai trasferimenti delle azioni sindacate possedute da società controllate singolarmente da ciascun aderente al patto, purché tale controllo rimanga ad esso, direttamente o indirettamente, per la durata del Patto.
4.4 Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto, la vendita delle azioni vincolate in sindacato , sarà soggetta alla procedura di prelazione.
4.5 Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte , la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà vendere all'aspirante cessionario tutte le azioni da lui offerte in prelazione alle altre Parti , entro i successivi 30 giorni di calendario da quelle in cui gli sarà pervenuta dal Segretario del Patto la comunicazione dell'esito della prelazione. Verificandosi tale ipotesi, l'acquirente assumerà altresì la veste di partecipante al Sindacato con tutti i diritti ed obblighi relativi , a meno che le altre Parti, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, abbiano a respingere l'ammissione con votazione in tal senso espressa da almeno l'80% delle azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili ( secondo che si tratti di azioni dell'una , o dell'altra categoria , ovvero di entrambe le categorie ) incluse nel sindacato (ma non considerandosi quelle vendute) ovvero del 75% in seconda riunione.
La procedura di prelazione sarà adottata anche in caso di vendita di altri strumenti finanziari vincolati in sindacato azionario disgiunta dalla vendita delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria dei soci e/o delle azioni di risparmio convertibili.
L'ammissione di nuove Parti al Sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno dell'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate nel presente Patto , ovvero del 75% se deliberata in seconda riunione. L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutte le condizioni e clausole statuite nel presente Patto e nell'apporto di un numero di azioni non inferiore al 2% del capitale sociale avente al momento dell'apporto diritto di voto nelle assemblee ordinarie della " G.M.F. ".
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di detenere, direttamente o indirettamente, altre azioni ordinarie "G.M.F." o di risparmio convertibili, o altri strumenti finanziari non vincolati al Sindacato: essa deve comunque dare immediata comunicazione al Segretario del Patto di ogni operazione di acquisto o di vendita, anche frazionata, di azioni rappresentanti più dello 0,10% del capitale "G.M.F.", anche in forma indiretta trattandosi di strumenti finanziari convertibili in azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie dei soci di "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti si asterrà dall'effettuare operazioni che , in forma diretta o indiretta , possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare o di non fare per tutti gli aderenti al presente Patto (ad esempio di raggiungere una percentuale di possessi azionari complessiva tale da imporre un'O.P.A.) , senza aver ottenuto per tali operazioni il preventivo consenso del Comitato Direttivo
Le azioni di cui sopra, in quanto comunicate al Segretario del Patto, ovvero acquisite previo consenso del Comitato Direttivo del Patto, potranno in qualsiasi momento essere vincolate in sindacato, previo consenso da parte del Comitato Direttivo.
Le Parti si obbligano ad immettere, nel più breve termine e comunque entro trenta giorni dalla data di adesione al presente Patto, in conti di deposito intestati a ciascuna Parte , le azioni vincolate al presente Patto ed a conferire mandato irrevocabile alla Società Fiduciaria , di comune accordo incaricata, anche nell'interesse di tutte le altre Parti, di amministrare le suddette azioni ed altri strumenti finanziari inclusi nel Patto di Sindacato.
5. Durata del Patto
Il Patto avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio 2006 e quindi la sua efficacia decorrerà dal 1 giugno 2003. Il Patto si riterrà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, con le medesime norme , per quelle Parti che non notifichino il loro recesso, anche parziale, dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Segretario del Patto entro il 31 marzo precedente la scadenza originaria o prorogata.
In caso di recesso, totale o parziale , di una o più Parti , il Patto resterà in vigore tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto, rappresentino complessivamente almeno il 5%, o la diversa minor percentuale, che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, riferita al capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di "G.M.F.".
6. Organi del Patto
Il Patto è gestito da un Comitato Direttivo cui partecipano tutte le Parti più un Segretario, che non ha diritto di voto. Il Segretario sarà nominato e potrà essere revocato dal suo incarico , dal Comitato Direttivo con voto favorevole delle Parti rappresentanti , in proprio o per delega , almeno l'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate in sindacato se trattasi di prima riunione, ovvero il 75% se l'adunanza avviene in seconda convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Patto questi è temporaneamente sostituito dal Vice-Segretario, nominato con le modalità indicate per il Segretario . Ogni comunicazione ed atto firmato dal Vice-Segretario farà di per sé fede nei confronti delle Parti e dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Segretario.
In sede di costituzione del Patto, per il primo triennio vengono nominati: Segretario il Dr. Carlo Domenico Vanoni e Vice Segretario il Dr. Carlo Pesce.
Il Comitato Direttivo si riunisce per:
a) esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea generale dei soci ed altresì quelle di competenza dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili ed infine quelle di competenza di entrambe le assemblee anzidette;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo per l'attività della società e del gruppo ad essa riconducibile; esaminare e discutere i problemi gestionali ed amministrativi del Patto.
Il Comitato Direttivo viene sempre convocato dal Segretario del Patto in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei portatori delle azioni di risparmio convertibili) della società, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Segretario , ovvero su richiesta , inoltrata al Segretario del Patto , da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un quinto delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili sindacate, corredando tale richiesta di una sintetica relazione sugli argomenti che si ritiene di sottoporre all'esame del Comitato Direttivo. Il Segretario del Patto provvederà alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso per telescritto); l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione delle materie da trattare. Salvo diverse indicazioni , le riunioni del Comitato Direttivo si terranno presso la sede del Sindacato.
Le decisioni del Comitato Direttivo in prima convocazione sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti almeno l'80% delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ovvero delle azioni di risparmio convertibili (ove gli argomenti oggetto delle votazioni si riferiscano esclusivamente ad una delle due categorie) o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili ) vincolate al Patto.
Non raggiungendosi l'80% di voti favorevoli in prima adunanza, il Comitato Direttivo si riunirà nuovamente , anche lo stesso giorno , ma con un intervallo di almeno quattro ore tra la chiusura della prima riunione e l'inizio della seconda adunanza, nel corso della quale saranno riesaminati solo gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori per i quali non si sia assunta in prima adunanza una valida decisione . In seconda adunanza le decisioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% riferito alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie , ovvero alle azioni di risparmio convertibili, o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili) partecipanti al Sindacato, secondo gli argomenti oggetto delle votazioni assembleari.
Ove anche in seconda adunanza non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità nei confronti di tutti gli aderenti al Patto di Sindacato delle determinazioni del Comitato Direttivo, il Segretario informerà la Fiduciaria , che dovrà prendere accordi con i singoli partecipanti al Sindacato per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea dei soci "G.M.F.", ove l'oggetto della votazione invalida in sede di Comitato Direttivo sia afferente l'assemblea generale , ovvero l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili "G.M.F." o anche di entrambe le assemblee.
In tutti i casi in cui, in prima , ovvero in seconda adunanza, si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Segretario del Patto di Sindacato fornirà alla fiduciaria univoche istruzioni per tutti i partecipanti al Patto.
7. Sede del Patto
Il Patto di sindacato avrà sede presso lo Studio Grimani & Pesce in Venezia - Mestre, Via Pescheria Vecchia n. 4; il trasferimento della sede avverrà con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.
8. Disponibilità delle azioni da parte dei partecipanti
Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A. con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, con facoltà per la stessa di subdepositare gli strumenti finanziari anzidetti presso altri intermediari finanziari per sopperire ad esigenze particolari delle Parti.
9. Clausola Penale
La violazione delle disposizioni in ordine agli obblighi assunti dalle Parti di immettere e mantenere vincolate le azioni e gli altri strumenti finanziari, di non disporre delle azioni vincolate al Patto, di non effettuare, senza il consenso del Comitato Direttivo del Patto, acquisti significativi di azioni non vincolate al Patto ed altresì di non effettuare operazioni che possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare e di non fare per tutti gli aderenti al Patto, comporterà a carico della Parte inadempiente l'obbligo di risarcimento del danno a favore delle altre Parti. Tale risarcimento viene dalle Parti predeterminato nella misura del 20% del valore delle azioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Parte inadempiente e vincolate in Sindacato, calcolato al prezzo di borsa alla chiusura delle contrattazioni del giorno in cui la violazione si è verificata, ovvero della media di detti prezzi rilevati nell'ultimo giorno di contrattazioni precedente e del giorno successivo al giorno in cui l'evento si è verificato, in carenza di prezzo ufficiale in tale giorno.
10. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
11. Arbitrato
Qualunque controversia relativa al, o derivante dal presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tra arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non Vi è stato accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Venezia secondo quanto previsto dagli art. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.
4 agosto 2004
[MI.1.04.3]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
In data 7 maggio 2003 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto le quantità di azioni ordinarie (le "Azioni") e di azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie (nel seguito designate come "le Risparmio conv.") - con godimento 1/1/2003 (ex cedola esercizio 2002) - per ciascuno degli aderenti (di seguito le "parti") descritte nelle successive tabelle, emesse da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (di seguito "G.M.F."), che prevede tra l'altro:
a) impegni attinenti il trasferimento delle Azioni
b) impegni attinenti l'esercizio del voto
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto - motivazioni dello stesso:
Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di G.M.F. con sede sociale in Milano, Via Turati 16/18, capitale sociale di Euro 72.337.802 diviso in n. 66.560.463 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.284.373 azioni di risparmio convertibili con valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. 00166580241.
Lo scopo del Patto di Sindacato è di assicurare l'uniformità di indirizzo del gruppo industriale facente capo alla G.M.F.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del patto n. 17.969.165 Azioni G.M.F. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 26,9968% delle Azioni rappresentative del capitale sociale.
Formano altresì oggetto del patto n. 2.236.078 Risparmio conv. detenute dai sotto elencati soggetti secondo la ripartizione indicata nella successiva tabella, azioni rappresentanti complessivamente il 68,0823% delle Risparmio conv.
Azioni ordinarie
Parte | N. Azioni conferite | % sulle Azioni del capitale | % sul totale delle Azioni sindacate |
CONTINENTALE S.r.l. (Riconducibile alla persona di Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose) |
1.600.124 | 2,4040 | 8,9048
|
CAETANA DIECI S.r.l. (Riconducibile alla persona di Isabella Donà dalle Rose) |
1.800.000 | 2,7043 | 10,0172 |
M.D.D.R. S.r.l. (Riconducibile alla persona di Marco Donà dalle Rose) |
800.000 | 1,2019 | 4,4521 |
ROSDO S.r.l. (Riconducibile alla persona di Rosanna Donà dalle Rose) |
1.725.246 | 2,5920 | 9,6011 |
LUMAR S.r.l. (Riconducibile alla persona di Luca Marzotto) |
1.875.000 | 2,8170 | 10,4345 |
LIBRA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Nicolò Marzotto) |
2.075.000 | 3,1175 | 11,5476 |
GA.MA S.r.l. (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
1.614.189 | 2,4251 | 8,9831 |
EBINVEST SA (Riconducibile alla persona di Gaetano Marzotto) |
825.000 | 1,2395 | 4,5912 |
Stefano Marzotto | 20.400 | 0,0306 | 0,1135 |
MARVIT S.r.l. (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.318.000 | 1,9802 | 7,3348 |
CROSSFIN SA (Riconducibile alla persona di Stefano Marzotto) |
1.055.979 | 1,5865 | 5,8766 |
Umberto Marzotto | 772.605 | 1,1608 | 4,2996 |
Diamante Marzotto | 654.020 | 0,9826 | 3,6397 |
Matteo Marzotto | 565.061 | 0,8489 | 3,1446 |
Paola Marzotto | 655.020 | 0,9841 | 3,6452 |
Vittorio Marzotto | 613.521 | 0,9217 | 3,4143 |
TOTALE | 17.969.165 | 26,9968 | 100,0000 |
Azioni di risparmio convertibili
Parte | N. Risp. Conv. conferite |
% sulle Risp. Conv. |
% sul totale delle RIsp. Conv. sindacate |
N. Azioni sottoscrivibili |
Diamante Marzotto | 559.019 | 17,0206 | 25,0000 | 559.019 |
Matteo Marzotto | 559.020 | 17,0206 | 25,0000 | 559.020 |
Paola Marzotto | 559.019 | 17,0206 | 25,0000 | 559.019 |
Vittorio Marzotto | 559.020 | 17,0206 | 25,0000 | 559.020 |
TOTALE | 2.236.078 | 68,0823 | 100,0000 | 2.236.078 |
Le Parti si obbligano, in caso di aumento di capitale gratuito di " G.M.F.". a vincolare in sindacato le nuove azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o le azioni di risparmio o privilegiate convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie spettanti a ciascuna Parte, in rapporto a quelle da essi già vincolate al Patto.
In caso di aumento di capitale a pagamento, le Parti si obbligano ad apportare al Patto le azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, nonché le azioni di risparmio convertibili sottoscritte in esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Patto, appartenenti alle categorie sopra specificate. Qualora una o più Parti non intendessero esercitare il diritto di opzione, esse dovranno darne notizia nella riunione del Comitato Direttivo del sindacato che sarà convocata a tal fine dal Segretario del Patto offrendo contestualmente i relativi diritti alle altre Parti "pro-quota" in rapporto alla partecipazione vincolata, specificando il prezzo ovvero i criteri di sua determinazione. Le Parti che sottoscrivono le azioni esercitando i diritti di opzione così acquisiti si obbligano a vincolare le suddette azioni al Patto.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui "G.M.F." proceda ad operazioni sul capitale che prevedano l'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie o che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ordinarie, come ad esempio obbligazioni convertibili, o con warrant, azioni di risparmio convertibili, o warrants.
Ciascuna delle Parti si impegna inoltre a vincolare al Sindacato tutte le azioni che vengano eventualmente ad essa trasferite a qualsiasi titolo da alcuna delle altri Parti, purché precedentemente già vincolate al Patto.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società
Le Parti riconoscono e danno atto che nessuna di esse esercita singolarmente il controllo della "G.M.F." in virtù del presente Patto, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che non lo eserciterà attraverso la sottoscrizione del presente Patto di Sindacato.
4. Contenuto del Patto
4.1 Le Parti, per la durata, originaria o prorogata, del presente Patto, si impegnano a non trasferire ad alcun titolo, in borsa o fuori borsa, a non costituire usufrutto, totale o parziale, o altro diritto reale limitato sulle azioni da esse vincolate in base al presente Patto , né ad iniziare per esse trattative di vendita, nemmeno a termine , né a concludere contratti di opzione o di swap aventi ad oggetto le azioni e gli altri strumenti derivati vincolati in Sindacato.
4.2 Le Parti possono utilizzare in tutto o in parte le azioni e gli altri strumenti finanziari da esse vincolati in Sindacato per costituirle in garanzia o in pegno presso un ente bancario o creditizio a garanzia di un finanziamento da quest'ultimo ad esse erogato , fermo restando che dette azioni resteranno vincolate al presente Patto e che le Parti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente Patto.
4.3 Il divieto di cui al punto 4.1 non si applica ai trasferimenti , anche indiretti , a qualsiasi titolo approvati da tutte le Parti , nonché ai trasferimenti a favore di parenti fino al 3 grado a condizione che essi dichiarino per iscritto , prima del trasferimento , di accettare tutti i vincoli previsti dal presente Patto e ne sottoscrivano copia. Il divieto non si applica altresì ai trasferimenti delle azioni sindacate possedute da società controllate singolarmente da ciascun aderente al patto, purché tale controllo rimanga ad esso, direttamente o indirettamente, per la durata del Patto.
4.4 Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto, la vendita delle azioni vincolate in sindacato , sarà soggetta alla procedura di prelazione.
4.5 Ove le Parti oblate non esercitino il diritto di prelazione su tutte le azioni offerte , la prelazione non si intenderà validamente esercitata e l'aspirante cedente potrà vendere all'aspirante cessionario tutte le azioni da lui offerte in prelazione alle altre Parti , entro i successivi 30 giorni di calendario da quelle in cui gli sarà pervenuta dal Segretario del Patto la comunicazione dell'esito della prelazione. Verificandosi tale ipotesi, l'acquirente assumerà altresì la veste di partecipante al Sindacato con tutti i diritti ed obblighi relativi , a meno che le altre Parti, con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo, abbiano a respingere l'ammissione con votazione in tal senso espressa da almeno l'80% delle azioni ordinarie e/o di risparmio convertibili ( secondo che si tratti di azioni dell'una , o dell'altra categoria , ovvero di entrambe le categorie ) incluse nel sindacato (ma non considerandosi quelle vendute) ovvero del 75% in seconda riunione.
La procedura di prelazione sarà adottata anche in caso di vendita di altri strumenti finanziari vincolati in sindacato azionario disgiunta dalla vendita delle azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria dei soci e/o delle azioni di risparmio convertibili.
L'ammissione di nuove Parti al Sindacato dovrà essere deliberata da apposita riunione del Comitato Direttivo, con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino non meno dell'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate nel presente Patto , ovvero del 75% se deliberata in seconda riunione. L'ammissione resta comunque subordinata alla previa accettazione incondizionata da parte della nuova Parte di tutte le condizioni e clausole statuite nel presente Patto e nell'apporto di un numero di azioni non inferiore al 2% del capitale sociale avente al momento dell'apporto diritto di voto nelle assemblee ordinarie della "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti ha la facoltà di detenere, direttamente o indirettamente, altre azioni ordinarie "G.M.F." o di risparmio convertibili, o altri strumenti finanziari non vincolati al Sindacato: essa deve comunque dare immediata comunicazione al Segretario del Patto di ogni operazione di acquisto o di vendita, anche frazionata, di azioni rappresentanti più dello 0,10% del capitale "G.M.F.", anche in forma indiretta trattandosi di strumenti finanziari convertibili in azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie dei soci di "G.M.F.".
Ciascuna delle Parti si asterrà dall'effettuare operazioni che , in forma diretta o indiretta , possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare o di non fare per tutti gli aderenti al presente Patto (ad esempio di raggiungere una percentuale di possessi azionari complessiva tale da imporre un'O.P.A.) , senza aver ottenuto per tali operazioni il preventivo consenso del Comitato Direttivo
Le azioni di cui sopra, in quanto comunicate al Segretario del Patto, ovvero acquisite previo consenso del Comitato Direttivo del Patto, potranno in qualsiasi momento essere vincolate in sindacato, previo consenso da parte del Comitato Direttivo.
Le Parti si obbligano ad immettere, nel più breve termine e comunque entro trenta giorni dalla data di adesione al presente Patto, in conti di deposito intestati a ciascuna Parte , le azioni vincolate al presente Patto ed a conferire mandato irrevocabile alla Società Fiduciaria , di comune accordo incaricata, anche nell'interesse di tutte le altre Parti, di amministrare le suddette azioni ed altri strumenti finanziari inclusi nel Patto di Sindacato.
5. Durata del Patto
Il Patto avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio 2006 e quindi la sua efficacia decorrerà dal 1 giugno 2003. Il Patto si riterrà tacitamente rinnovato di triennio in triennio , con le medesime norme , per quelle Parti che non notifichino il loro recesso, anche parziale, dal Patto stesso con lettera raccomandata inviata al Segretario del Patto entro il 31 marzo precedente la scadenza originaria o prorogata.
In caso di recesso, totale o parziale , di una o più Parti , il Patto resterà in vigore tra le rimanenti Parti con le medesime norme, sempre che le residue partecipazioni vincolate nel Patto, rappresentino complessivamente almeno il 5%, o la diversa minor percentuale, che le rimanenti Parti dovessero in seguito convenire, riferita al capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di "G.M.F.".
6. Organi del Patto
Il Patto è gestito da un Comitato Direttivo cui partecipano tutte le Parti più un Segretario, che non ha diritto di voto. Il Segretario sarà nominato e potrà essere revocato dal suo incarico , dal Comitato Direttivo con voto favorevole delle Parti rappresentanti , in proprio o per delega , almeno l'80% delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili vincolate in sindacato se trattasi di prima riunione, ovvero il 75% se l'adunanza avviene in seconda convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Patto questi è temporaneamente sostituito dal Vice-Segretario, nominato con le modalità indicate per il Segretario . Ogni comunicazione ed atto firmato dal Vice-Segretario farà di per sé fede nei confronti delle Parti e dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Segretario.
In sede di costituzione del Patto, per il primo triennio vengono nominati: Segretario il Dr. Carlo Domenico Vanoni e Vice Segretario il Dr. Carlo Pesce.
Il Comitato Direttivo si riunisce per:
a) esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea generale dei soci ed altresì quelle di competenza dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili ed infine quelle di competenza di entrambe le assemblee anzidette;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo per l'attività della società e del gruppo ad essa riconducibile; esaminare e discutere i problemi gestionali ed amministrativi del Patto.
Il Comitato Direttivo viene sempre convocato dal Segretario del Patto in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei portatori delle azioni di risparmio convertibili) della società, almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Segretario , ovvero su richiesta , inoltrata al Segretario del Patto , da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un quinto delle azioni ordinarie e di risparmio convertibili sindacate, corredando tale richiesta di una sintetica relazione sugli argomenti che si ritiene di sottoporre all'esame del Comitato Direttivo. Il Segretario del Patto provvederà alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della riunione (3 giorni in caso di preavviso per telescritto); l'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione delle materie da trattare. Salvo diverse indicazioni , le riunioni del Comitato Direttivo si terranno presso la sede del Sindacato.
Le decisioni del Comitato Direttivo in prima convocazione sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti almeno l'80% delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, ovvero delle azioni di risparmio convertibili (ove gli argomenti oggetto delle votazioni si riferiscano esclusivamente ad una delle due categorie) o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili ) vincolate al Patto.
Non raggiungendosi l'80% di voti favorevoli in prima adunanza, il Comitato Direttivo si riunirà nuovamente , anche lo stesso giorno , ma con un intervallo di almeno quattro ore tra la chiusura della prima riunione e l'inizio della seconda adunanza, nel corso della quale saranno riesaminati solo gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori per i quali non si sia assunta in prima adunanza una valida decisione . In seconda adunanza le decisioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% riferito alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie , ovvero alle azioni di risparmio convertibili, o infine di tutte le azioni (ordinarie e di risparmio convertibili) partecipanti al Sindacato, secondo gli argomenti oggetto delle votazioni assembleari.
Ove anche in seconda adunanza non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità nei confronti di tutti gli aderenti al Patto di Sindacato delle determinazioni del Comitato Direttivo, il Segretario informerà la Fiduciaria , che dovrà prendere accordi con i singoli partecipanti al Sindacato per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea dei soci "G.M.F.", ove l'oggetto della votazione invalida in sede di Comitato Direttivo sia afferente l'assemblea generale , ovvero l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio convertibili "G.M.F." o anche di entrambe le assemblee.
In tutti i casi in cui, in prima , ovvero in seconda adunanza, si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Segretario del Patto di Sindacato fornirà alla fiduciaria univoche istruzioni per tutti i partecipanti al Patto.
7. Sede del Patto
Il Patto di sindacato avrà sede presso lo Studio Grimani & Pesce in Venezia - Mestre, Via Pescheria Vecchia n. 4; il trasferimento della sede avverrà con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.
8. Disponibilità delle azioni da parte dei partecipanti
Le azioni e gli altri strumenti finanziari vincolati al Patto sono depositati presso la Società Fiduciaria Istifid S.p.A. con sede in Milano, Viale E. Jenner n. 51, con facoltà per la stessa di subdepositare gli strumenti finanziari anzidetti presso altri intermediari finanziari per sopperire ad esigenze particolari delle Parti.
9. Clausola Penale
La violazione delle disposizioni in ordine agli obblighi assunti dalle Parti di immettere e mantenere vincolate le azioni e gli altri strumenti finanziari, di non disporre delle azioni vincolate al Patto, di non effettuare, senza il consenso del Comitato Direttivo del Patto, acquisti significativi di azioni non vincolate al Patto ed altresì di non effettuare operazioni che possano comportare l'assunzione di obbligazioni di fare e di non fare per tutti gli aderenti al Patto, comporterà a carico della Parte inadempiente l'obbligo di risarcimento del danno a favore delle altre Parti. Tale risarcimento viene dalle Parti predeterminato nella misura del 20% del valore delle azioni possedute, direttamente o indirettamente, dalla Parte inadempiente e vincolate in Sindacato, calcolato al prezzo di borsa alla chiusura delle contrattazioni del giorno in cui la violazione si è verificata, ovvero della media di detti prezzi rilevati nell'ultimo giorno di contrattazioni precedente e del giorno successivo al giorno in cui l'evento si è verificato, in carenza di prezzo ufficiale in tale giorno.
10. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
11. Arbitrato
Qualunque controversia relativa al, o derivante dal presente Patto, che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle concernenti la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o risoluzione del Patto stesso, sarà demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tra arbitri nominati di comune accordo tra le Parti in conflitto o, in mancanza, per i membri per i quali non Vi è stato accordo di tutte le Parti, dal Presidente del Tribunale di Venezia secondo quanto previsto dagli art. 806 e segg. c.p.c.. Il Collegio giudicherà secondo diritto nel rispetto del principio del contraddittorio.
7 gennaio 2005
[MI.1.05.1]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
Con riferimento al patto di sindacato (di seguito il "Patto") stipulato in data 7 maggio 2003 Sindacato avente ad oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio convertibili di Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A., si rende noto che in data 3 febbraio 2005 gli aderenti al Patto, riuniti in Comitato Direttivo:
- preso atto della volontà manifestata da tutti gli aderenti al Patto di procedere al suo scioglimento anticipato rispetto alla scadenza del 31 maggio 2006
- hanno conseguentemente deliberato di procedere allo scioglimento del Patto dal giorno 3 febbraio 2005.
9 febbraio 2005
[MI.1.05.2]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1. In data 14 giugno 2004 è stato stipulato un patto di sindacato di blocco, ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) del D.lgs. 58/1998 (il "Sindacato di Blocco"), avente ad oggetto complessivamente n. 18.593.633 azioni ordinarie (le "Azioni Sindacate"), pari al 27,935% del capitale sociale di Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. ("G.M.F."), con sede in Valdagno (VI), Largo Santa Margherita, n.1, con capitale sociale di Euro 72.302.802, suddiviso in n. 72.337.802 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 66.560.463 azioni ordinarie, n. 2.492.966 azioni di risparmio e n. 3.284.373 azioni di risparmio convertibili.
Il Sindacato di Blocco resterà in vigore per una durata di tre anni e sarà rinnovabile alla sua scadenza.
Le Azioni Sindacate sono possedute dagli aderenti al Sindacato di Blocco (le "Parti") nelle quantità descritte nella successiva tabella.
Azionista | Piena Proprietà |
Percentuale capitale sociale ordinario |
Percentuale del Sindacato di Blocco |
Paolo Marzotto | 1.320.002 | 1,983% | 7,10% |
Florine Daniel Marzotto | 1.320.000 | 1,983% | 7,10% |
Veronica Marzotto | 1.320.000 | 1,983% | 7,10% |
Dominique Marzotto | 1.320.000 | 1,983% | 7,10% |
Veninvest S.p.A.* | 600.000 | 0,901% | 3,23% |
Canova | 11.771.131 | 17,685% | 63,31% |
Dario Federico Segre | 342.500 | 0,515% | 1,84% |
Antonio Favrin | 600.000 | 0,901% | 3,23% |
Totale | 18.593.633 | 27,935% | 100,00% |
Totale Azioni Sindacate | 18.593.633 | 27,935% | 100,00% |
* Veninvest S.p.A. è partecipata dai Signori Marzotto Dominique, Marzotto Florine Daniel, Marzotto Paolo e Marzotto Veronica con una quota azionaria del 25% ciascuno.
Le Parti del Sindacato di Blocco (i) non sono titolari di ulteriori azioni G.M.F., di qualunque categoria o di ulteriori diritti relativi alle stesse diversi da quelli indicati nella tabella di cui sopra e (ii) non hanno stipulato con terzi, direttamente o indirettamente, accordi o patti di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, riguardanti le azioni o i diritti relativi alle azioni da essi possedute.
Non esistono soggetti aderenti al Sindacato di Blocco che, singolarmente, direttamente e/o tramite il Sindacato di Blocco, esercitino il controllo sulla G.M.F. ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia.
2. Lo scopo del Sindacato di Blocco è di costituire un nucleo stabile di azionisti, diretto a perseguire un programma di valorizzazione delle Azioni Sindacate.
Ciascuna Parte si obbliga nei confronti delle altre Parti - per un periodo di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Sindacato di Blocco (il "Periodo di Intrasferibilità") - a non stipulare e a non partecipare - direttamente o indirettamente - ad accordi o impegni di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero il trasferimento di altro diritto sulle Azioni Sindacate, ivi inclusi diritti di opzione, fatto salvo:
(i) il caso in cui tutte le altre Parti diano il proprio preventivo consenso scritto al trasferimento delle Azioni Sindacate; ovvero
(ii) il caso in cui si verifichi uno dei seguenti trasferimenti, tutti autorizzati ai sensi del Sindacato di Blocco: A. la vendita a termine da Finanziaria Canova S.p.A. a Paolo Marzotto, Florine Daniel Marzotto, Veronica Marzotto e Dominique Marzotto della nuda proprietà di n. 6.100.000 azioni ordinarie di G.M.F. e la concessione del diritto di usufrutto (con diritto di voto) a favore di Finanziaria Canova S.p.A. per un periodo di due anni a decorrere dalla data di trasferimento(1); B. la vendita a termine da Finanziaria Canova S.p.A. ad Antonio Favrin di n. 1.800.000 azioni ordinarie di G.M.F., con diritto di usufrutto in favore di Faber Finanziaria S.r.l., società interamente detenuta da Antonio Favrin(2); C. l'acquisto da parte di Antonio Favrin di massime n. 1.200.000 azioni ordinarie di G.M.F., in forza del piano di stock option approvato dal Consiglio di Amministrazione di G.M.F. del 9 maggio 2003, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria della stessa società del 17 dicembre 2001. È altresì previsto - quale condizione di efficacia dei su indicati trasferimenti - che ove taluno dei trasferimenti avvenga in favore di un soggetto che non sia parte del Sindacato di blocco (x) l'intenzione di procedere al trasferimento medesimo sia preventivamente comunicata per iscritto a tutte le Parti e al Segretario del Sindacato di Blocco di cui infra, (w) le Azioni Sindacate, tenuto anche conto delle azioni possedute a qualunque titolo dal cessionario, non superino il 30% del capitale sociale di G.M.F., (y) l'acquirente diventi parte del Sindacato di Blocco mediante adesione incondizionata per iscritto al medesimo contestualmente al trasferimento e (z) contestualmente al trasferimento, la parte che effettua il trasferimento si obblighi irrevocabilmente a riacquistare e il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento si obblighi irrevocabilmente a ritrasferire tutte le proprie Azioni Sindacate alla parte che gliele ha inizialmente trasferite, qualora cessi per qualsiasi ragione il rapporto di controllo o il rapporto fiduciario. In caso di trasferimento delle Azioni Sindacate o dei diritti relativi alle stesse ai sensi del presente punto in favore di un soggetto che non sia Parte del Sindacato di Blocco, il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento subentrerà negli stessi diritti e obblighi del gruppo a cui appartiene la Parte che ha effettuato il trasferimento ovvero, qualora il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento sia controllato da una delle Parti, negli stessi diritti e obblighi del gruppo cui appartiene tale Parte controllante; ovvero
(iii) il caso di trasferimento di tutte le Azioni Sindacate ad un terzo in buona fede, che abbia presentato un'offerta scritta irrevocabile, supportata da adeguata evidenza della relativa copertura finanziaria, avente ad oggetto l'acquisto di tutte le Azioni Sindacate per un prezzo complessivo superiore a quello pagato da Finanziaria Canova S.p.A. (€ 9,10) sulla base del contratto di compravendita di cui al successivo punto (iv), a condizione che tale prezzo sia stato preventivamente giudicato congruo dal Comitato di Consultazione, di cui al successivo paragrafo 3., all'unanimità, come adeguata valorizzazione delle Azioni Sindacate per tutte le Parti; ovvero
(iv) il caso di concessione di garanzie sulle Azioni Sindacate a favore di istituti bancari o finanziari nell'ambito del finanziamento e/o rifinanziamento dell'acquisto ai blocchi di complessive n. 11.561.131 azioni ordinarie G.M.F., pari al 17,369% del capitale ordinario della stessa, effettuato da Finanziaria Canova S.p.A. con contratto di compravendita in data 14 giugno 2004, ovvero;
(v) il caso di trasferimenti delle Azioni Sindacate, o dei diritti relativi alle stesse, da ciascuna Parte - se persona giuridica - alla sua società controllante, a una sua società controllata o a società controllata dalla medesima controllante o a società fiduciaria, ovvero - se persona fisica - al coniuge e/o ai discendenti o ascendenti in linea retta o a una società controllata o a società fiduciaria. Tali trasferimenti sono sottoposti alle stesse condizioni previste al presente paragrafo 2 (ii) lett. (x), (w), (y) e (z).
Successivamente alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, ciascuna Parte sarà obbligata a comunicare immediatamente a tutte le altre Parti l'eventuale avvio di trattative o contatti con soggetti terzi, aventi ad oggetto il trasferimento - in tutto o in parte - delle Azioni Sindacate o di diritti ad esse relativi. Nel medesimo periodo successivo alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, qualora una Parte riceva da terzi o da taluna delle altre Parti un'offerta per il trasferimento - in tutto o in parte - delle proprie Azioni Sindacate, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione alle altre Parti per consentire loro di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle loro rispettive quote di partecipazione al Sindacato di Blocco e al medesimo prezzo dell'offerta ricevuta. Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, trasferimenti in blocco, conferimenti, scissioni e fusioni, il prezzo di esercizio della prelazione verrà determinato - con effetti vincolanti e incontestabili per le Parti - da un esperto indipendente, nominato all'unanimità dai rappresentanti del Comitato di Consultazione o, in caso di disaccordo, dal Rettore dell'Università Bocconi di Milano. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, alle altre Parti spetterà il diritto di co-vendita in proporzione al numero di azioni possedute all'interno del Sindacato di Blocco.
3. Le Parti istituiscono altresì un Comitato di Consultazione per tutta la durata del Sindacato di Blocco, cui parteciperanno tre rappresentanti: (i)uno nominato, nella persona di Paolo Marzotto, dal gruppo di soci composto da Paolo Marzotto, Florine Daniel Marzotto, Veronica Marzotto, Dominique Marzotto e Veninvest S.p.A., (ii) uno nominato, nella persona di Dario Federico Segre, dal gruppo di soci composto da Finanziaria Canova S.p.A. e Dario Federico Segre e (iii) il terzo nella persona di Antonio Favrin.
Il Comitato di Consultazione, che si intende regolarmente costituito quando sono presenti e partecipano alla riunione, anche per delega, audio e/o videoconferenza i tre rappresentati, si riunisce per:
- esaminare e discutere le questioni di rilievo relative alla valorizzazione delle Azioni Sindacate e le connesse iniziative;
- esaminare e discutere ogni questione di rilievo relativa ai rapporti con gli altri azionisti di G.M.F;
- assumere deliberazioni - all'unanimità - sull'adeguatezza del prezzo eventualmente offerto da un terzo che intenda acquistare tutte le Azioni Sindacate ai sensi del precedente punto 2 (iii).
Il Comitato di Consultazione nominerà al proprio interno un rappresentante comune, con il compito di rappresentare tutte le Parti nei rapporti con gli altri azionisti di G.M.F. e con la comunità finanziaria. Per i primi tre anni il rappresentante comune sarà Antonio Favrin. Il Comitato di Consultazione nominerà altresì un Segretario con funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del Comitato stesso e del Sindacato di Blocco. Per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione Segretario sarà l'avv. Alessandro Pedersoli ovvero, in caso di suo impedimento, l'avv. Antonio Pedersoli. Il Comitato di Consultazione potrà essere convocato su richiesta di uno dei rappresentanti. Le riunioni del Comitato di Consultazione avranno ad oggetto soltanto l'esame e la discussione delle materie sopra precisate, nonché lo scambio di informazioni al fine di realizzare gli obiettivi di reciproca consultazione perseguiti dalle Parti e, pertanto, con l'unica eccezione delle deliberazioni sull'adeguatezza del prezzo sopra indicate, il Comitato di Consultazione non avrà funzioni o compiti deliberativi sulle materie e le questioni sottoposte al suo esame.
La violazione di una delle Parti (i) dell'obbligo di non procedere all'acquisto di azioni della G.M.F. o alla sottoscrizione di accordi o patti relativi a tali Azioni e (ii) dell'obbligo di non effettuare trasferimenti delle Azioni Sindacate secondo quanto indicato al precedente punto 2, comporterà a favore delle Parti non inadempienti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Sindacato di Blocco, il pagamento di una penale pari al 50% del corrispettivo pagato o ricevuto per le azioni acquistate o trasferite in violazione del Sindacato di Blocco e fatto comunque salvo il maggior danno.
Ciascuno degli azionisti deterrà le Azioni Sindacate attraverso un intermediario di propria fiducia.
Il Sindacato di Blocco sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
_____________________
1. Il contratto di vendita a termine della nuda proprietà è stato stipulato in data 14/06/2004 e la data di efficacia traslativa della nuda proprietà è prevista per il giorno 14/06/2005.
2. Il contratto di vendita a termine è stato stipulato in data 14/06/2004 e la data di efficacia traslativa della nuda proprietà è prevista per il giorno 14/06/2005.
10 gennaio 2005
[MI.2.05.1]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1. In data 14 giugno 2004 è stato stipulato un patto di sindacato di blocco, ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) e c) del D.lgs. 58/1998 (il “Sindacato di Blocco”), avente ad oggetto complessivamente n. 19.793.633 azioni ordinarie (le “Azioni Sindacate”), pari al 29,019% del capitale sociale di Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (“G.M.F.”), con sede in Milano (MI), Via Filippo Turati, n. 16/18, con capitale sociale di Euro 73.986.302, suddiviso in n. 73.986.302 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 68.208.963 azioni ordinarie, n. 3.284.373 azioni di risparmio e n. 2.492.966 azioni di risparmio convertibili.
Il Sindacato di Blocco resterà in vigore per una durata di tre anni e sarà rinnovabile alla sua scadenza.
Le Azioni Sindacate sono possedute dagli aderenti al Sindacato di Blocco (le “Parti”) nelle quantità descritte nella successiva tabella.
Azionista | n. azioni apportate |
% su capitale sociale ordinario |
% su totale azioni apportate al Sindacato di Blocco |
Paolo Marzotto | 1.320.002 | 1,935% | 6,67% |
Florine Daniel Marzotto | 1.320.000 | 1,935% | 6,67% |
Veronica Marzotto | 1.320.000 | 1,935% | 6,67% |
Dominique Marzotto | 1.320.000 | 1,935% | 6,67% |
Veninvest S.p.A.(1) | 600.000 | 0,880% | 3,03% |
Finanziaria Canova S.p.A. | 11.771.131 | 17,257% | 59,47% |
Dario Segre | 342.500 | 0,502% | 1,73% |
Antonio Favrin | 1.200.000 | 1,759% | 6,06% |
Faber Finanziaria Srl (2) | 600.000 | 0,880% | 3,03% |
Totale Azioni Sindacate | 19.793.633 | 29,019% | 100,00% |
(1) Veninvest S.p.A. è partecipata dai Signori Marzotto Dominique, Marzotto Florine Daniel, Marzotto Paolo e Marzotto Veronica con una quota azionaria del 25% ciascuno.
(2) Azioni concesse in usufrutto dall’Ing. Favrin che ne detiene la nuda proprietà
Le Parti del Sindacato di Blocco (i) non sono titolari di ulteriori azioni G.M.F., di qualunque categoria o di ulteriori diritti relativi alle stesse diversi da quelli indicati nella tabella di cui sopra e (ii) non hanno stipulato con terzi, direttamente o indirettamente, accordi o patti di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, riguardanti le azioni o i diritti relativi alle azioni da essi possedute.
Non esistono soggetti aderenti al Sindacato di Blocco che, singolarmente, direttamente e/o tramite il Sindacato di Blocco, esercitino il controllo sulla G.M.F. ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia.
2. Lo scopo del Sindacato di Blocco è di costituire un nucleo stabile di azionisti, diretto a perseguire un programma di valorizzazione delle Azioni Sindacate.
Ciascuna Parte si obbliga nei confronti delle altre Parti - per un periodo di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del Sindacato di Blocco (il “Periodo di Intrasferibilità”) - a non stipulare e a non partecipare - direttamente o indirettamente - ad accordi o impegni di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero il trasferimento di altro diritto sulle Azioni Sindacate, ivi inclusi diritti di opzione, fatto salvo:
(i) il caso in cui tutte le altre Parti diano il proprio preventivo consenso scritto al trasferimento delle Azioni Sindacate; ovvero
(ii) il caso in cui si verifichi uno dei seguenti trasferimenti, tutti autorizzati ai sensi del Sindacato di Blocco: A. la vendita a termine da Finanziaria Canova S.p.A. ad Antonio Favrin di n. 1.800.000 azioni ordinarie di G.M.F., con diritto di usufrutto in favore di Faber Finanziaria S.r.l., società interamente detenuta da Antonio Favrin(1) . È altresì previsto - quale condizione di efficacia dei su indicati trasferimenti - che ove taluno dei trasferimenti avvenga in favore di un soggetto che non sia parte del Sindacato di blocco (x) l’intenzione di procedere al trasferimento medesimo sia preventivamente comunicata per iscritto a tutte le Parti e al Segretario del Sindacato di Blocco di cui infra, (w) le Azioni Sindacate, tenuto anche conto delle azioni possedute a qualunque titolo dal cessionario, non superino il 30% del capitale sociale di G.M.F., (y) l’acquirente diventi parte del Sindacato di Blocco mediante adesione incondizionata per iscritto al medesimo contestualmente al trasferimento e (z) contestualmente al trasferimento, la parte che effettua il trasferimento si obblighi irrevocabilmente a riacquistare e il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento si obblighi irrevocabilmente a ritrasferire tutte le proprie Azioni Sindacate alla parte che gliele ha inizialmente trasferite, qualora cessi per qualsiasi ragione il rapporto di controllo o il rapporto fiduciario. In caso di trasferimento delle Azioni Sindacate o dei diritti relativi alle stesse ai sensi del presente punto in favore di un soggetto che non sia Parte del Sindacato di Blocco, il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento subentrerà negli stessi diritti e obblighi del gruppo a cui appartiene la Parte che ha effettuato il trasferimento ovvero, qualora il soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento sia controllato da una delle Parti, negli stessi diritti e obblighi del gruppo cui appartiene tale Parte controllante; ovvero
(iii) il caso di trasferimento di tutte le Azioni Sindacate ad un terzo in buona fede, che abbia presentato un’offerta scritta irrevocabile, supportata da adeguata evidenza della relativa copertura finanziaria, avente ad oggetto l’acquisto di tutte le Azioni Sindacate per un prezzo complessivo superiore a quello pagato da Finanziaria Canova S.p.A. (€ 9,10) sulla base del contratto di compravendita di cui al successivo punto (iv), a condizione che tale prezzo sia stato preventivamente giudicato congruo dal Comitato di Consultazione, di cui al successivo paragrafo 3., all’unanimità, come adeguata valorizzazione delle Azioni Sindacate per tutte le Parti; ovvero
(iv) il caso di concessione di garanzie sulle Azioni Sindacate a favore di istituti bancari o finanziari nell’ambito del finanziamento e/o rifinanziamento dell’acquisto ai blocchi di complessive n. 11.561.131 azioni ordinarie G.M.F., pari al 17,369% del capitale ordinario della stessa, effettuato da Finanziaria Canova S.p.A. con contratto di compravendita in data 14 giugno 2004, ovvero;
(v) il caso di trasferimenti delle Azioni Sindacate, o dei diritti relativi alle stesse, da ciascuna Parte - se persona giuridica - alla sua società controllante, a una sua società controllata o a società controllata dalla medesima controllante o a società fiduciaria, ovvero - se persona fisica - al coniuge e/o ai discendenti o ascendenti in linea retta o a una società controllata o a società fiduciaria. Tali trasferimenti sono sottoposti alle stesse condizioni previste al presente paragrafo 2 (ii) lett. (x), (w), (y) e (z).
Successivamente alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, ciascuna Parte sarà obbligata a comunicare immediatamente a tutte le altre Parti l’eventuale avvio di trattative o contatti con soggetti terzi, aventi ad oggetto il trasferimento - in tutto o in parte - delle Azioni Sindacate o di diritti ad esse relativi. Nel medesimo periodo successivo alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, qualora una Parte riceva da terzi o da taluna delle altre Parti un’offerta per il trasferimento - in tutto o in parte - delle proprie Azioni Sindacate, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione alle altre Parti per consentire loro di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle loro rispettive quote di partecipazione al Sindacato di Blocco e al medesimo prezzo dell’offerta ricevuta. Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, trasferimenti in blocco, conferimenti, scissioni e fusioni, il prezzo di esercizio della prelazione verrà determinato - con effetti vincolanti e incontestabili per le Parti - da un esperto indipendente, nominato all’unanimità dai rappresentanti del Comitato di Consultazione o, in caso di disaccordo, dal Rettore dell’Università Bocconi di Milano. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, alle altre Parti spetterà il diritto di co-vendita in proporzione al numero di azioni possedute all’interno del Sindacato di Blocco.
3. Le Parti istituiscono altresì un Comitato di Consultazione per tutta la durata del Sindacato di Blocco, cui parteciperanno tre rappresentanti: (i)uno nominato, nella persona di Paolo Marzotto, dal gruppo di soci composto da Paolo Marzotto, Florine Daniel Marzotto, Veronica Marzotto, Dominique Marzotto e Veninvest S.p.A., (ii) uno nominato, nella persona di Dario Federico Segre, dal gruppo di soci composto da Finanziaria Canova S.p.A. e Dario Federico Segre e (iii) il terzo nella persona di Antonio Favrin.
Il Comitato di Consultazione, che si intende regolarmente costituito quando sono presenti e partecipano alla riunione, anche per delega, audio e/o videoconferenza i tre rappresentati, si riunisce per:
- esaminare e discutere le questioni di rilievo relative alla valorizzazione delle Azioni Sindacate e le connesse iniziative;
- esaminare e discutere ogni questione di rilievo relativa ai rapporti con gli altri azionisti di G.M.F;
- assumere deliberazioni - all’unanimità - sull’adeguatezza del prezzo eventualmente offerto da un terzo che intenda acquistare tutte le Azioni Sindacate ai sensi del precedente punto 2 (iii).
Il Comitato di Consultazione nominerà al proprio interno un rappresentante comune, con il compito di rappresentare tutte le Parti nei rapporti con gli altri azionisti di G.M.F. e con la comunità finanziaria. Per i primi tre anni il rappresentante comune sarà Antonio Favrin. Il Comitato di Consultazione nominerà altresì un Segretario con funzioni di coordinamento delle attività amministrative connesse al funzionamento del Comitato stesso e del Sindacato di Blocco. Per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione Segretario sarà l’avv. Alessandro Pedersoli ovvero, in caso di suo impedimento, l’avv. Antonio Pedersoli. Il Comitato di Consultazione potrà essere convocato su richiesta di uno dei rappresentanti. Le riunioni del Comitato di Consultazione avranno ad oggetto soltanto l’esame e la discussione delle materie sopra precisate, nonché lo scambio di informazioni al fine di realizzare gli obiettivi di reciproca consultazione perseguiti dalle Parti e, pertanto, con l’unica eccezione delle deliberazioni sull’adeguatezza del prezzo sopra indicate, il Comitato di Consultazione non avrà funzioni o compiti deliberativi sulle materie e le questioni sottoposte al suo esame.
La violazione di una delle Parti (i) dell’obbligo di non procedere all’acquisto di azioni della G.M.F. o alla sottoscrizione di accordi o patti relativi a tali Azioni e (ii) dell’obbligo di non effettuare trasferimenti delle Azioni Sindacate secondo quanto indicato al precedente punto 2, comporterà a favore delle Parti non inadempienti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Sindacato di Blocco, il pagamento di una penale pari al 50% del corrispettivo pagato o ricevuto per le azioni acquistate o trasferite in violazione del Sindacato di Blocco e fatto comunque salvo il maggior danno.
Ciascuno degli azionisti deterrà le Azioni Sindacate attraverso un intermediario di propria fiducia.
Il Sindacato di Blocco sarà depositato entro i termini di legge presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.
______
nota:
28 maggio 2005
[MI.2.05.2]
* * *
Si comunica che il sindacato di blocco avente ad oggetto n. 19.793.633 azioni ordinarie di Marzotto S.p.A., costituito il 14 giugno 2004 da Finanziaria Canova S.p.A., Dario Segre, Antonio Favrin, Paolo Marzotto, Florine Daniel Marzotto, Veronica Marzotto, Dominique Marzotto, Veninvest S.p.A. e Faber Finanziaria S.r.l., è stato di comune accordo anticipatamente sciolto in data 28 giugno 2005.
5 luglio 2005
[MI.2.05.3]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO& FIGLI S.P.A.
Si rende noto che, in data 29 giugno 2005, Finanziaria Canova S.p.A. ("CA"), Dario Segre ("DS"), Antonio Favrin ("AF") e Faber Finanziaria S.r.l. - società interamente controllata da AF - ("FA") (CA, DS, AF e FA di seguito le "Parti" o gli "Aderenti al Patto "), nell'ambito di un progetto di concentrazione delle partecipazioni rispettivamente detenute in Manifattura Lane Gaetano Marzotto &
Figli S.p.A. ("Marzotto") nonché delle partecipazioni rivenienti dalla scissione parziale proporzionale di Marzotto (la "Scissione") in favore di Valentino Fashion Group S.p.A. ("VFG") in una struttura di veicoli societari individuati in Canova Partecipazioni S.r.l., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 3, partita IVA n. 04841860960 ("HI") e nella sua controllata al 100% Canova Investimenti S.r.l., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 3, partita IVA n. 04848070969 ("HII"), hanno concordato alcune modifiche da apportare agli statuti di HI e HII, al fine di regolare statutariamente i propri reciproci rapporti (l'"Accordo").
Alla data di sottoscrizione dell'Accordo, HII è interamente controllata da HI che a sua volta è interamente controllata da CA.
Nell'ambito del progetto di concentrazione delle partecipazione detenute dalle Parti in Marzotto e delle partecipazioni rivenienti Scissione in VFG:
(i) DS, AF e FA hanno venduto a HII complessivamente n. 2.142.500 azioni ordinarie Marzotto ed hanno acquisito il diritto di sottoscrivere un aumento di capitale a loro riservato in HI;
(ii) CA ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita impegnandosi a cedere n. 11.771.131 azioni ordinarie Marzotto e n. 11.771.131 azioni ordinarie VFG, che le saranno assegnate ad esito della Scissione ad HI e/o ad HII e si è impegnata a sottoscrivere un aumento di capitale ad essa riservato in HI.
All'esito delle transazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono:
A. HI deterrà, direttamente o indirettamente attraverso HII, numero 13.913.631 azioni ordinarie Marzotto pari al 20,399% del capitale sociale ordinario di Marzotto e, subordinatamente all'efficacia della Scissione, numero 13.913.631 azioni ordinarie VFG pari al 20,363% del capitale sociale ordinario di VFG.
B. Le Parti avranno le seguenti partecipazioni in HI:
- CA una partecipazione pari al 49,80%,
- AF, ovvero FA, una partecipazione pari al 39,79% e
- DS una partecipazione pari al 10,41%.
Pertanto nessun soggetto eserciterà il controllo su HI ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza.
Contenuto dell'Accordo
L'Accordo è volto a definire le modifiche che le Parti hanno concordato di apportare agli statuti sociali di HI e di HII.
In particolare le Parti si sono impegnate a far sì che si tenga un'assemblea totalitaria di HI e un'assemblea totalitaria di HII per approvare le seguenti principali modifiche statutarie:
(i) inserimento nello statuto di HI di una clausola di covendita, funzionale a consentire che in caso di vendita di quote superiori al 51% del capitale sociale di HI gli altri soci possano anch'essi disporre della propria partecipazione agli stessi termini e condizioni alle quali siano posti in essere gli atti di alienazione da parte dei soci venditori;
(ii) inserimento di una previsione nello statuto di HI che attribuisca a ciascun socio il diritto di nominare e revocare un amministratore fino a che tale socio possieda una partecipazione almeno pari al 5% del capitale di HI.
Inoltre, sempre nell'ambito dell'Accordo, AF si è impegnato a non cedere le quote di FA qualora quest'ultima diventasse socia di HI.
Clausola penale
La violazione degli impegni contenuti nell'Accordo comporterà il pagamento a favore delle altre Parti di una penale pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione//00) e fatto comunque salvo il maggior danno. La predetta penale sarà dovuta anche nel caso di violazione della clausola di prelazione dello statuto di HI.
Durata dell'Accordo
Le clausole parasociali contenute nell'Accordo avranno durata fino all'approvazione da parte delle assemblee di HI e HII delle modifiche statutarie pattuite dalle Parti con l'Accordo stesso.
Ufficio del registro delle imprese presso il quale l'Accordo sarà depositato
L'Accordo è stato stipulato in data 29 giugno 2005 e verrà depositato, nei termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
8 luglio 2005
[MI.3.05.1]
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO& FIGLI S.P.A.
Con riferimento all'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2005 (l'"Accordo") tra Finanziaria Canova S.p.A., Dario Segre, Antonio Favrin e Faber Finanziaria S.r.l. - società interamente controllata da Antonio Favrin - volto a disciplinare alcune modifiche da apportare agli statuti di Canova Partecipazioni S.r.l. e Canova Investimenti S.r.l., si comunica che lo stesso ha avuto esecuzione in data 4 agosto 2005, con l'approvazione di un nuovo statuto sociale di Canova Partecipazioni S.r.l. e Canova Investimenti S.r.l..
Pertanto l'Accordo, essendo stato eseguito, non è più in vigore.
10 agosto 2005
[MI.3.05.2]
VALENTINO FASHION GROUP S.P.A.
MARZOTTO S.P.A.
In data 23 dicembre 2005 è stato stipulato un Patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto:
- la quantità di azioni ordinarie (le "Azioni Vincolate V"), per ciascuno degli aderenti (di seguito le "Parti") descritta nella successiva tabella, emesse da Valentino Fashion Group S.p.A.;
- la quantità di azioni ordinarie (le "Azioni Vincolate M"), per ciascuna delle Parti descritta nella successiva tabella, emesse da Marzotto S.p.A..
(Le Azioni Vincolate V ed M e gli altri strumenti finanziari di cui al punto 7.1 (ii) sono designati di seguito "Azioni Vincolate")
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Valentino Fashion Group S.p.A.(di seguito "Valentino") con sede in Milano, Via Turati 16/18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, CF 04740370962, avente un capitale sociale di Euro 74.106.302 suddiviso in n. 74.106.302 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
Marzotto S.p.A. (di seguito "Marzotto") con sede in Milano, Via Turati 16/18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, CF 00166580241, avente un capitale sociale di Euro 73.986.302 suddiviso in n. 70.717.428 azioni ordinarie, n. 775.908 azioni di risparmio convertibili e n. 2.492.966 azioni di risparmio non convertibili con valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite nel Patto
Formano oggetto del Patto:
- n. 13.339.134 azioni ordinarie di Valentino, rappresentanti complessivamente il 18% delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale;
- n. 12.729.138 azioni ordinarie di Marzotto, rappresentanti complessivamente il 18% delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale.
I soggetti aderenti al Patto per entrambe le società sono: Umberto Marzotto, Diamante Marzotto, Matteo Marzotto, Paola Marzotto, Vittorio Emanuele Marzotto, Coinvest Immobiliare S.r.l. (Componenti della Famiglia Marzotto); Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose, Isabella Donà dalle Rose, Rosanna Donà dalle Rose, Continentale S.r.l., ROSDO S.r.l. e Caetana Dieci S.r.l. (Componenti della Famiglia Donà dalle Rose).
Le seguenti tabelle indicano il numero delle azioni conferite al Patto:
Valentino
Parte |
N. Azioni Ordinarie conferite |
% sulle Azioni Ordinarie del capitale |
% sul totale delle Azioni sindacate |
CONTINENTALE S.r.l. |
1.700.126 |
2,294 |
12,745 |
CAETANA DIECI S.r.l. |
2.527.445 |
3,411 |
18,948 |
ROSDO S.r.l. |
2.441.996 |
3,295 |
18,307 |
COINVEST IMMOBILIARE S.r.l. |
6.669.567 |
9,000 |
50,000 |
TOTALE |
13.339.134 |
18,000 |
100,000 |
* La Società Gencor S.p.A. è partecipata al 35% dalla società TRENORA Sapa, al 15,75% da Vittorio Marzotto, al 15,75% da Matteo Marzotto, al 15,75% da Paola Marzotto, al 15,75% da Diamante Marzotto e al 2% da Umberto Marzotto. Nessuno di tali soggetti detiene il controllo sulla società Gencor S.p.A.
Marzotto
Parte |
N. Azioni Ordinarie conferite |
% sulle Azioni Ordinarie del capitale |
% sul totale delle Azioni sindacate |
CONTINENTALE S.r.l. |
1.600.126 |
2,263 |
12,571 |
CAETANA DIECI S.r.l. |
2.256.694 |
3,191 |
17,729 |
ROSDO S.r.l. |
2.507.749 |
3,546 |
19,700 |
COINVEST IMMOBILIARE S.r.l. |
6.364.569 |
9,000 |
50,000 |
TOTALE |
12.729.138 |
18,000 |
100,000 |
* La Società Gencor S.p.A. è partecipata al 35% dalla società TRENORA Sapa, al 15,75% da Vittorio Marzotto, al 15,75% da Matteo Marzotto, al 15,75% da Paola Marzotto, al 15,75% da Diamante Marzotto e al 2% da Umberto Marzotto. Nessuno di tali soggetti detiene il controllo sulla società Gencor S.p.A.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulle società emittenti
Non esistono soggetti aderenti al Patto che singolarmente, direttamente e/o tramite il Patto, esercitano il controllo di Valentino e di Marzotto ai sensi della normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Durata del Patto
Il Patto avrà scadenza decorsi venti mesi dalla data di sottoscrizione, salvo che alla Data della Decisione (vedi punto 7.5) le Parti, a maggioranza assoluta di ciascuno dei due gruppi familiari calcolata per numero di Azioni Vincolate da essi direttamente o indirettamente detenute, decidano il suo scioglimento, ovvero lo proroghino nei limiti di legge.
5. Sede e Segreteria del Patto
La direzione della Società Fiduciaria ISTIFID S.p.A., con sede in Milano, Viale Jenner, 51 (di seguito "Società Fiduciaria") costituisce sede e segreteria del patto.
6. Professionisti
Per le comunicazioni relative a costituzioni di diritti reali minori e/o altri vincoli su Azioni Vincolate e/o su altre azioni e/o altri strumenti finanziari rilevanti ai sensi dell'art. 120 tuf di Valentino e Marzotto, nonché all'acquisto e/o vendita di azioni e/o altri strumenti finanziari di Valentino e/o Marzotto ex artt. 120 e 105 t.u.f. oltre alle Azioni Vincolate, la Società Fiduciaria farà riferimento ai Professionisti designati da ciascun gruppo familiare.
7. Contenuto del Patto
7.1. Il Patto prevede: (i) la disciplina dell'esercizio concordato del diritto di voto relativo alle Azioni Vincolate; (ii) l'impegno delle Parti a mantenere vincolati, per tutta la durata del Patto, azioni ordinarie di Valentino e Marzotto, nonché altri strumenti finanziari aventi pieno diritto di voto eventualmente emessi dalle due società successivamente alla stipulazione del Patto, nella predetta percentuale del 18% del totale di tali azioni e/o strumenti finanziari per ciascuna società emittente, ripartita paritariamente tra i due gruppi familiari, ferma restando la possibilità di distribuire la titolarità delle Azioni Vincolate all'interno di ciascun gruppo familiare diversamente rispetto alla situazione attuale; (iii) l'impegno delle Parti a decidere, entro la data di scadenza del Patto, di far confluire le predette quote di partecipazione in una o più società (di seguito la "Società"), con le modalità giuridiche che saranno a suo tempo ritenute più opportune, ovvero lo scioglimento del Patto o la sua prosecuzione nei termini consentiti dalla legge.
7.2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del Patto e per tutta la durata dello stesso le Azioni Vincolate devono essere depositate,presso la Società Fiduciaria, anche senza intestazione fiduciaria.
7.3. Dalla data di deposito delle Azioni Vincolate presso la Società Fiduciaria, le Parti si riuniscono per :
a) esaminare tutte le proposte di competenza dell'assemblea dei soci;
b) esaminare e discutere ogni questione di rilievo dell'attività di Valentino e Marzotto.
Le Parti si riuniscono sempre in occasione delle assemblee (ivi comprese quelle dei titolari di Azioni Vincolate diverse dalle azioni ordinarie) di Valentino e Marzotto, almeno venti giorni prima della data della prima convocazione delle stesse. Inoltre le Parti si riuniscono su invito di uno dei Professionisti, ovvero su richiesta, inoltrata ad almeno uno dei Professionisti, da almeno due delle Parti rappresentanti complessivamente almeno un terzo delle Azioni Vincolate.
Le decisioni delle Parti riguardanti le Azioni Vincolate ordinarie sono prese con il voto favorevole di tante Parti rappresentanti la maggioranza assoluta delle Azioni Vincolate ordinarie; nell'ipotesi in cui le decisioni sottoposte alle Parti dai Professionisti riguardino tutte le Azioni Vincolate, la maggioranza di cui sopra sarà calcolata su tutte le Azioni Vincolate; qualora invece le decisioni sottoposte alle Parti dai Professionisti riguardino Azioni Vincolate diverse dalle azioni ordinarie, le riunioni saranno tenute dalle sole Parti titolari di tale speciale categoria di strumenti finanziari e la maggioranza di cui sopra sarà calcolata solo su tali Azioni Vincolate diverse dalle azioni ordinarie.
Ove non sia raggiunto il "quorum" prescritto per la validità delle decisioni, uno dei Professionisti informerà la Società Fiduciaria, che dovrà prendere accordi con le singole Parti per l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea di Valentino e/o di Marzotto, ove l'oggetto della votazione invalida in sede di riunione delle Parti sia afferente ad una delle due assemblee.
In tutti i casi in cui si raggiungano sui singoli argomenti all'ordine del giorno le maggioranze prescritte, il Professionista che presiederà le riunioni fornirà tempestivamente alla Società Fiduciaria univoche istruzioni per tutte le Parti.
7.4. Linee guida dell'organizzazione della Società.
L'organizzazione della Società in cui confluiranno le Azioni Vincolate sarà stabilita dalla legge e dal suo statuto. Lo statuto della Società dovrà prevedere, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) quorum non inferiori al 70 % del capitale sociale per l'approvazione delle deliberazioni di assemblea straordinaria ed assemblea ordinaria di nomina di amministratori e, ove previsti, del collegio sindacale e del revisore contabile;
b) il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero da tre a cinque membri, che delibereranno sempre a maggioranza assoluta; il presidente sarà nominato dall'assemblea;
c) applicazione della regola "simul stabunt simul cadent" nell'ipotesi di cessazione dalla carica di almeno la metà degli amministratori;
d) il collegio sindacale, se nominato, sarà composto da tre membri, oltre ai sindaci supplenti;
e) opportune clausole di limitazione della circolazione delle partecipazioni della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, clausole di prelazione e di gradimento;
f) opportuni meccanismi di superamento di eventuali situazioni di stallo nel funzionamento degli organi, al fine di evitare lo scioglimento della Società;
g) una durata non inferiore a tre anni.
7.5. Tra il 60° e il 30° giorno prima della scadenza del Patto o alla data precedente che sarà decisa dalle Parti (Data della Decisione), le Parti si impegnano a decidere di trasferire e/o a far trasferire la titolarità delle Azioni Vincolate in una o più Società preesistente/i o da costituirsi e con le modalità giuridiche che valuteranno più opportune, ovvero se sciogliere il Patto o se prorogarlo nei limiti consentiti dalla legge
7.6. Fino alla Data della Decisione, le Parti potranno costituire in pegno le Azioni Vincolate, o costituire su di esse altri vincoli e gravami, o diritti reali minori, fermo restando in capo alle Parti l'obbligo di conservare la disponibilità del diritto di voto. Le Parti si impegnano e garantiscono che, a partire dalla Data della Decisione, avranno la piena disponibilità delle Azioni Vincolate e le stesse Azioni saranno libere da qualunque pegno, vincolo o gravame di qualunque genere.
8. Clausola Penale
Fermo restando l'obbligo di risarcire l'eventuale danno ulteriore, la violazione di alcuni degli impegni assunti dalle Parti comporterà l'obbligo di pagare una penale, come segue:
a) in caso di violazione dell'obbligo di trasferire o fare trasferire le Azioni Vincolate alla Società, e nel caso in cui alla Data della Decisione le Azioni Vincolate non risultino libere da qualunque vincolo o gravame, una somma pari al 30 % del valore di mercato alla Data della Decisione delle Azioni Vincolate che non risulteranno trasferite alla Società in piena proprietà e libere da ogni vincolo o gravame;
b) per la violazione dell'impegno di depositare le Azioni Vincolate presso la Società Fiduciaria, una somma pari al 30% del valore di mercato alla data dell'inadempimento del numero di Azioni Vincolate pari alla differenza tra quelle che dovrebbero essere depositate da ciascuna Parte e quelle che sono effettivamente depositate;
c) in caso di violazione della clausola in base alla quale le Parti: (i) si danno reciprocamente atto che alla data di stipulazione del Patto le azioni Valentino e Marzotto da esse detenute, direttamente e/o indirettamente, non superano la quota del 30% delle azioni con diritto di voto ex art. 105 t.u.f.; e (ii) s'impegnano a non detenere, direttamente e/o indirettamente, alla Data della Decisione – e parimenti nel periodo intercorrente fino a tale Data -, azioni e/o altri strumenti finanziari di cui all'art. 105 t.u.f. in una percentuale tale da fare sorgere in capo alla Società l'obbligo previsto dall'art. 106 t.u.f., il 30 % del prezzo che dovrà essere corrisposto dalla Società per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 106 t.u.f;
d) in caso di violazione della clausola in base alla quale le Parti dichiarano che, alla data di stipulazione del Patto, non hanno stipulato con terzi, direttamente, indirettamente o per interposta persona, accordi o patti di qualunque natura e in qualsiasi forma, che possano essere incompatibili con gli impegni assunti nel Patto, il 30 % del valore di mercato alla data della stipulazione di questo Patto delle azioni di Valentino e/o Marzotto e/o altri strumenti finanziari di cui agli artt. 120 e 105 t.u.f. di cui sia titolare la Parte inadempiente alla medesima data;
e) in caso di violazione dell'impegno di comunicare alla Società Fiduciaria le ulteriori azioni di Valentino e/o Marzotto di cui agli artt. 120 e 105 t.u.f. possedute, nonché di comunicare, entro tre giorni dall'esecuzione, le eventuali ulteriori operazioni di acquisto e/o vendita di qualunque azioni e/o strumento finanziario di cui agli artt. 105 e 120 t.u.f. non compreso tra le Azioni Vincolate, il 30% del valore di mercato alla data dell'inadempimento delle azioni e/o altri strumenti finanziari ex artt. 105 e 120 t.u.f. per i quali non sia stata eseguita la comunicazione prescritta nei termini dovuti.
9. Deposito
Il Patto sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
10. Arbitrato
Tutte le controversie derivanti dal – o relative al – presente Patto saranno risolte mediante arbitrato rituale e di diritto, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.Il procedimento arbitrale avrà sede in Milano, salvo diverso accordo scritto fra le Parti.
30 dicembre 2005
[VD.1.05.1]
VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.
MARZOTTO S.p.A.
Il presente estratto viene pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e degli artt. 129 e 131, c. 3 lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni
Con riferimento al patto di sindacato (di seguito il "Patto") Valentino – Marzotto, stipulato in data 23 dicembre 2005, avente ad oggetto azioni ordinarie Valentino Fashion Group S.p.A. ed azioni ordinarie Marzotto S.p.A., si rende noto che in data 13 giugno 2006 gli aderenti al Patto all’unanimità hanno deliberato con effetto immediato l’anticipato scioglimento del Patto, come previsto alla clausola 9 del Patto stesso e ciò in quanto le parti hanno ritenuto che, con lo svolgimento delle assemblee dei soci di entrambe le società avvenuto l’11 maggio 2006 per Valentino e il 12 maggio 2006 per Marzotto, che hanno comportato l’approvazione dei rispettivi bilanci d’esercizio al 31.12.2005 e il rinnovo triennale delle cariche del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Marzotto, lo scopo primario ed essenziale di conferire un indirizzo stabile e unitario alla gestione delle società sia stato raggiunto.
16 giugno 2006
[VD.1.06.1]