Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

MOLECULAR MEDICINE S.P.A.

1 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse

In data 14 dicembre 2007 i soggetti di seguito indicati hanno stipulato un Patto Parasociale (Il "Patto"), avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Via Olgettina 58, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), la cui efficacia è stata sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle Azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In data 5 marzo 2008 sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinare MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b), TUF.

2 Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 Alla data di sottoscrizione del Patto, il numero di azioni oggetto del Patto era pari a 78.350.856 azioni ordinarie MolMed, corrispondenti al 100% delle azioni ordinarie MolMed in circolazione (di seguito, le "Azioni Sindacate").

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Molmed, alla data odierna, è pari a € 21.638.162,67, rappresentato da n. 104.467.808 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La tabella che segue indica gli aderenti al Patto, il numero di Azioni Sindacate di ciascuno, le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,182

21,136

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

22.063.374

28,160

21,120

Fininvest S.p.A

17.103.408

21,829

16,372

H-Equity Sarl, SICAR

8.551.695

10,915

8,186

Delfin s.à.r.l.

8.551.695

10,915

8,186

 Totale

78.350.856

100

75,000


2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

3 Contenuto del Patto

Organi sociali e gestione

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto almeno 15 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13 (tredici).

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

(i) 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;

(ii) 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e

(iii) i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 si procederà come segue:

(i) ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 12,5% del totale delle Azioni Sindacate (tale percentuale del 12,5%, di seguito la "Quota Rilevante") avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante posseduta (così, ad esempio, il partecipante che possegga il 25% delle Azioni Sindacate avrà diritto di designare due amministratori ai sensi del presente punto (i)).

(ii) ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente, restando inteso che (x) a tale scopo dalla percentuale di Azioni Sindacate posseduta dai Partecipanti che abbiano designato amministratori ai sensi del precedente punto (i) verrà sottratta la Quota Rilevante o le Quote Rilevanti che abbiano concorso alla designazione di amministratori ai sensi del precedente punto (i) e (y) in caso di parità delle percentuali di Azioni Sindacate, il diritto di designazione spetterà al socio che non ha ancora designato amministratori o che ha designato il minor numero di amministratori.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di presentazione di liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.6 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.7 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.8 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 (tre) Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo (e tali candidati saranno inseriti nella lista indicando al primo posto il candidato designato dal Partecipante che possegga la minore percentuale di Azioni Sindacate, al secondo posto quello designato dal Partecipante che possegga la seconda minore percentuale di Azioni Sindacate e al terzo posto quello designato dal Partecipante che possegga la terza minore percentuale di Azioni Sindacate), mentre i 2 (due) Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente (e tali candidati saranno inseriti nella lista partendo dal candidato designato dal Partecipante che detenga la minore partecipazione di Azioni Sindacate fra gli stessi). Nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.

4 Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto. Il primo Segretario del Patto sarà nominato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Patto. Il Segretario è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi all’interno di un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (di seguito, il "Comitato di Consultazione"), rimanendo inteso tra i Partecipanti che le previsioni contenute nel presente punto 5 non trovano applicazione in relazione alla nomina delle cariche sociali, la quale è disciplinata secondo quanto indicato al punto 3 che precede.

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre (3) Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate. Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum appena menzionati, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

5.3 La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 5.2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

6 Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la "Comunicazione di Offerta") contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le "Azioni Offerte"), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per "trasferimento" si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società (di seguito, i "Diritti"). In deroga alla procedura di prelazione di cui al presente punto 6, le Parti convengono che i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che l’atto costitutivo del pegno preveda espressamente: (i) che i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e non siano trasferiti al creditore pignoratizio e (ii) l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti in conformità a quanto previsto dal Patto. La costituzione del pegno dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario del Patto, al quale dovrà essere, altresì, trasmessa copia dei documenti costitutivi del pegno.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

6.4 (a) La prelazione potrà essere esercitata da ciascun Partecipante avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 10 (dieci) giorni di Borsa aperta dal ricevimento della comunicazione di Offerta, mediante l’invio al Partecipante offerente di comunicazione di esercizio (la "Comunicazione di Esercizio").

6.4 (b) In relazione a proposti trasferimenti di Azioni Sindacate e/o Diritti che rappresentino una percentuale inferiore al 2% dell’intero capitale sociale di MolMed, la procedura di prelazione troverà applicazione in una forma semplificata.

6.5 Ove la prelazione non venga esercitata da tutti i Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 6.4 (a), i Partecipanti che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione (di seguito, i "Partecipanti Acquirenti"), potranno, entro 5 giorni di Borsa aperta successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 6.4 (a), comunicare, con comunicazione (la "Comunicazione di Accrescimento") indirizzata al Partecipante offerente e per conoscenza a ciascuno degli altri Partecipanti e al Segretario del Patto, la propria intenzione di esercitare la prelazione anche con riferimento a quella parte delle Azioni Offerte in relazione alle quali non sia stata esercitata la prelazione da parte degli altri Partecipanti (le "Azioni Residue") e, in tal caso, le Azioni Residue saranno attribuite ai Partecipanti che hanno inviato la Comunicazione di Accrescimento in proporzione alle Azioni Sindacate dagli stessi rispettivamente possedute. A seguito dell’esercizio della prelazione, il trasferimento delle Azioni Offerte oggetto della prelazione e il pagamento del relativo corrispettivo dovranno avere luogo entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio della prelazione.

6.6 Ove ad esito della procedura di cui ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5, la prelazione non sia stata esercitata con riferimento a tutte le Azioni Offerte, la prelazione si intenderà come non esercitata dal o dai Partecipanti Acquirenti e il Partecipante offerente sarà tenuto a darne notizia agli altri Partecipanti e per conoscenza, al Segretario del Patto e potrà trasferire le Azioni Offerte al soggetto indicato nella comunicazione di Offerta, alle condizioni e ai termini ivi indicati, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti paragrafi 6.4 o 6.5, a seconda del caso. Ove tale trasferimento non si verifichi nel suindicato termine di 30 (trenta) giorni, il Partecipante offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo punto 6.

6.7 Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, - a norma del primo comma, punto 1) dell’art. 2359 c.c. - il Partecipante trasferente, a condizione che lo stesso ne dia previa notizia agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e che la società trasferitaria aderisca al Patto. Il Partecipante che si sia avvalso di tale facoltà resterà, comunque, obbligato in solido con il trasferitario per il rispetto delle disposizioni del Patto e, in caso in cui l’anzidetto rapporto di controllo cessi, sarà tenuto a riacquistare in via preventiva le Azioni Sindacate e/o i Diritti, come sopra trasferiti.

6.8 Nelle ipotesi di trasferimento nelle quali non vi sia un corrispettivo in denaro, i diritti di prelazione ivi previsti saranno esercitabili ad un prezzo per azione pari alla media ponderata delle quotazioni registrate al sistema telematico di Borsa Italiana S.p.A. nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di invio della Comunicazione di Offerta. Nel caso in cui per qualsiasi ragione la Società non fosse più quotata, il prezzo per ogni azione oggetto del trasferimento sarà determinato da un esperto nominato di comune accordo dalle parti ovvero dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente. L’esperto dovrà effettuare una valutazione della Società a norma degli articoli 1349, comma 1, e 1473 c.c.

6.9 In relazione alla vendita in Borsa di Azioni Sindacate e/o Diritti, la clausola di prelazione di cui al presente punto 6 troverà applicazione in una forma semplificata.

6.10 Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 Offerta pubblica di acquisto

Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo regolamento Consob n. 11971/1999 di attuazione concernente la disciplina degli emittenti. Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 Durata ed efficacia del Patto

L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Patto ha efficacia e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dal 5 marzo 2008, data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

9 Deposito

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 10 marzo 2008.

12 marzo 2008

[MO.1.08.1] 


 MOLECULAR MEDICINE S.P.A.

1 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse

In data 14 dicembre 2007 i soggetti di seguito indicati hanno stipulato un Patto Parasociale (Il "Patto"), avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Via Olgettina 58, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), la cui efficacia è stata sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle Azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
In data 5 marzo 2008 sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinare MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b), TUF.

2 Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 Alla data di sottoscrizione del Patto, il numero di azioni oggetto del Patto era pari a 78.350.856 azioni ordinarie MolMed, corrispondenti al 100% delle azioni ordinarie MolMed in circolazione (di seguito, le "Azioni Sindacate").
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Molmed, alla data odierna, è pari a € 21.638.162,67, rappresentato da n. 104.467.808 azioni ordinarie prive del valore nominale.
La tabella che segue indica gli aderenti al Patto, il numero di Azioni Sindacate di ciascuno, le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Data riferimento 23 dicembre 2009

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,182

21,136

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.963.374

19,097

14,323

Fininvest S.p.A

24.203.408

30,891

23,169

H-Equity Sarl, SICAR

8.551.695

10,915

8,186

Delfin s.à.r.l.

8.551.695

10,915

8,186

 Totale

78.350.856

100

75,000





2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

3 Contenuto del Patto

Organi sociali e gestione

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto almeno 15 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13 (tredici).

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

(i) 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;

(ii) 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e

(iii) i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 si procederà come segue:

(i) ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 12,5% del totale delle Azioni Sindacate (tale percentuale del 12,5%, di seguito la "Quota Rilevante") avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante posseduta (così, ad esempio, il partecipante che possegga il 25% delle Azioni Sindacate avrà diritto di designare due amministratori ai sensi del presente punto (i)).

(ii) ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente, restando inteso che (x) a tale scopo dalla percentuale di Azioni Sindacate posseduta dai Partecipanti che abbiano designato amministratori ai sensi del precedente punto (i) verrà sottratta la Quota Rilevante o le Quote Rilevanti che abbiano concorso alla designazione di amministratori ai sensi del precedente punto (i) e (y) in caso di parità delle percentuali di Azioni Sindacate, il diritto di designazione spetterà al socio che non ha ancora designato amministratori o che ha designato il minor numero di amministratori.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di presentazione di liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.6 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.7 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.8 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 (tre) Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo (e tali candidati saranno inseriti nella lista indicando al primo posto il candidato designato dal Partecipante che possegga la minore percentuale di Azioni Sindacate, al secondo posto quello designato dal Partecipante che possegga la seconda minore percentuale di Azioni Sindacate e al terzo posto quello designato dal Partecipante che possegga la terza minore percentuale di Azioni Sindacate), mentre i 2 (due) Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente (e tali candidati saranno inseriti nella lista partendo dal candidato designato dal Partecipante che detenga la minore partecipazione di Azioni Sindacate fra gli stessi). Nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.

4 Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto. Il primo Segretario del Patto sarà nominato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Patto. Il Segretario è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi all’interno di un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (di seguito, il "Comitato di Consultazione"), rimanendo inteso tra i Partecipanti che le previsioni contenute nel presente punto 5 non trovano applicazione in relazione alla nomina delle cariche sociali, la quale è disciplinata secondo quanto indicato al punto 3 che precede.

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre (3) Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate. Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum appena menzionati, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

5.3 La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 5.2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

6 Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la "Comunicazione di Offerta") contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le "Azioni Offerte"), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per "trasferimento" si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società (di seguito, i "Diritti"). In deroga alla procedura di prelazione di cui al presente punto 6, le Parti convengono che i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che l’atto costitutivo del pegno preveda espressamente: (i) che i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e non siano trasferiti al creditore pignoratizio e (ii) l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti in conformità a quanto previsto dal Patto. La costituzione del pegno dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario del Patto, al quale dovrà essere, altresì, trasmessa copia dei documenti costitutivi del pegno.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

6.4 (a) La prelazione potrà essere esercitata da ciascun Partecipante avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 10 (dieci) giorni di Borsa aperta dal ricevimento della comunicazione di Offerta, mediante l’invio al Partecipante offerente di comunicazione di esercizio (la "Comunicazione di Esercizio").

6.4 (b) In relazione a proposti trasferimenti di Azioni Sindacate e/o Diritti che rappresentino una percentuale inferiore al 2% dell’intero capitale sociale di MolMed, la procedura di prelazione troverà applicazione in una forma semplificata.

6.5 Ove la prelazione non venga esercitata da tutti i Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 6.4 (a), i Partecipanti che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione (di seguito, i "Partecipanti Acquirenti"), potranno, entro 5 giorni di Borsa aperta successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 6.4 (a), comunicare, con comunicazione (la "Comunicazione di Accrescimento") indirizzata al Partecipante offerente e per conoscenza a ciascuno degli altri Partecipanti e al Segretario del Patto, la propria intenzione di esercitare la prelazione anche con riferimento a quella parte delle Azioni Offerte in relazione alle quali non sia stata esercitata la prelazione da parte degli altri Partecipanti (le "Azioni Residue") e, in tal caso, le Azioni Residue saranno attribuite ai Partecipanti che hanno inviato la Comunicazione di Accrescimento in proporzione alle Azioni Sindacate dagli stessi rispettivamente possedute. A seguito dell’esercizio della prelazione, il trasferimento delle Azioni Offerte oggetto della prelazione e il pagamento del relativo corrispettivo dovranno avere luogo entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio della prelazione.

6.6 Ove ad esito della procedura di cui ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5, la prelazione non sia stata esercitata con riferimento a tutte le Azioni Offerte, la prelazione si intenderà come non esercitata dal o dai Partecipanti Acquirenti e il Partecipante offerente sarà tenuto a darne notizia agli altri Partecipanti e per conoscenza, al Segretario del Patto e potrà trasferire le Azioni Offerte al soggetto indicato nella comunicazione di Offerta, alle condizioni e ai termini ivi indicati, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti paragrafi 6.4 o 6.5, a seconda del caso. Ove tale trasferimento non si verifichi nel suindicato termine di 30 (trenta) giorni, il Partecipante offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo punto 6.

6.7 Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, - a norma del primo comma, punto 1) dell’art. 2359 c.c. - il Partecipante trasferente, a condizione che lo stesso ne dia previa notizia agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e che la società trasferitaria aderisca al Patto. Il Partecipante che si sia avvalso di tale facoltà resterà, comunque, obbligato in solido con il trasferitario per il rispetto delle disposizioni del Patto e, in caso in cui l’anzidetto rapporto di controllo cessi, sarà tenuto a riacquistare in via preventiva le Azioni Sindacate e/o i Diritti, come sopra trasferiti.

6.8 Nelle ipotesi di trasferimento nelle quali non vi sia un corrispettivo in denaro, i diritti di prelazione ivi previsti saranno esercitabili ad un prezzo per azione pari alla media ponderata delle quotazioni registrate al sistema telematico di Borsa Italiana S.p.A. nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di invio della Comunicazione di Offerta. Nel caso in cui per qualsiasi ragione la Società non fosse più quotata, il prezzo per ogni azione oggetto del trasferimento sarà determinato da un esperto nominato di comune accordo dalle parti ovvero dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente. L’esperto dovrà effettuare una valutazione della Società a norma degli articoli 1349, comma 1, e 1473 c.c.

6.9 In relazione alla vendita in Borsa di Azioni Sindacate e/o Diritti, la clausola di prelazione di cui al presente punto 6 troverà applicazione in una forma semplificata.

6.10 Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 Offerta pubblica di acquisto

Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo regolamento Consob n. 11971/1999 di attuazione concernente la disciplina degli emittenti. Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 Durata ed efficacia del Patto

L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Patto ha efficacia e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dal 5 marzo 2008, data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

9 Deposito

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 10 marzo 2008.

29 dicembre 2009

[MO.1.09.1]


MOLECULAR MEDICINE S.P.A.

1 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse

In data 14 dicembre 2007 i soggetti di seguito indicati hanno stipulato un Patto Parasociale (il "Patto"), avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Via Olgettina 58, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), la cui efficacia è stata sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle Azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In data 5 marzo 2008 sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinare MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b), TUF.

2 Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 Alla data di sottoscrizione del Patto, il numero di azioni oggetto del Patto era pari a 78.350.856 azioni ordinarie MolMed, corrispondenti al 100% delle azioni ordinarie MolMed in circolazione (di seguito, le "Azioni Sindacate").

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Molmed, alla data odierna, è pari a euro 21.791.437,07, rappresentato da n. 105.207.808 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La tabella che segue indica gli aderenti al Patto, il numero di Azioni Sindacate di ciascuno, le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Data riferimento 30 giugno 2010

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,182

20,988

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.963.374

19,097

14,223

Fininvest S.p.A

24.203.408

30,891

23,005

H-Equity Srl (già H-Equity Sarl, SICAR)

8.551.695

10,915

8,128

Delfin s.à.r.l.

8.551.695

10,915

8,128

 Totale

78.350.856

100

74,472



2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

3 Contenuto del Patto

Organi sociali e gestione


3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto almeno 15 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13 (tredici).

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

(i) 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;

(ii) 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e

(iii) i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 si procederà come segue:

(i) ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 12,5% del totale delle Azioni Sindacate (tale percentuale del 12,5%, di seguito la "Quota Rilevante") avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante posseduta (così, ad esempio, il partecipante che possegga il 25% delle Azioni Sindacate avrà diritto di designare due amministratori ai sensi del presente punto (i)).

(ii) ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente, restando inteso che (x) a tale scopo dalla percentuale di Azioni Sindacate posseduta dai Partecipanti che abbiano designato amministratori ai sensi del precedente punto (i) verrà sottratta la Quota Rilevante o le Quote Rilevanti che abbiano concorso alla designazione di amministratori ai sensi del precedente punto (i) e (y) in caso di parità delle percentuali di Azioni Sindacate, il diritto di designazione spetterà al socio che non ha ancora designato amministratori o che ha designato il minor numero di amministratori.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di presentazione di liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.6 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.7 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.6, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.8 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 (tre) Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo (e tali candidati saranno inseriti nella lista indicando al primo posto il candidato designato dal Partecipante che possegga la minore percentuale di Azioni Sindacate, al secondo posto quello designato dal Partecipante che possegga la seconda minore percentuale di Azioni Sindacate e al terzo posto quello designato dal Partecipante che possegga la terza minore percentuale di Azioni Sindacate), mentre i 2 (due) Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente (e tali candidati saranno inseriti nella lista partendo dal candidato designato dal Partecipante che detenga la minore partecipazione di Azioni Sindacate fra gli stessi). Nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.

4 Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto. Il primo Segretario del Patto sarà nominato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Patto. Il Segretario è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi all’interno di un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (di seguito, il "Comitato di Consultazione"), rimanendo inteso tra i Partecipanti che le previsioni contenute nel presente punto 5 non trovano applicazione in relazione alla nomina delle cariche sociali, la quale è disciplinata secondo quanto indicato al punto 3 che precede.

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre (3) Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate. Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum appena menzionati, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

5.3 La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 5.2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

6 Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la "Comunicazione di Offerta") contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le "Azioni Offerte"), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per "trasferimento" si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società (di seguito, i "Diritti"). In deroga alla procedura di prelazione di cui al presente punto 6, le Parti convengono che i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che l’atto costitutivo del pegno preveda espressamente: (i) che i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e non siano trasferiti al creditore pignoratizio e (ii) l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti in conformità a quanto previsto dal Patto. La costituzione del pegno dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario del Patto, al quale dovrà essere, altresì, trasmessa copia dei documenti costitutivi del pegno.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

6.4 (a) La prelazione potrà essere esercitata da ciascun Partecipante avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 10 (dieci) giorni di Borsa aperta dal ricevimento della comunicazione di Offerta, mediante l’invio al Partecipante offerente di comunicazione di esercizio (la "Comunicazione di Esercizio").

6.4 (b) In relazione a proposti trasferimenti di Azioni Sindacate e/o Diritti che rappresentino una percentuale inferiore al 2% dell’intero capitale sociale di MolMed, la procedura di prelazione troverà applicazione in una forma semplificata.

6.5 Ove la prelazione non venga esercitata da tutti i Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 6.4 (a), i Partecipanti che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione (di seguito, i "Partecipanti Acquirenti"), potranno, entro 5 giorni di Borsa aperta successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 6.4 (a), comunicare, con comunicazione (la "Comunicazione di Accrescimento") indirizzata al Partecipante offerente e per conoscenza a ciascuno degli altri Partecipanti e al Segretario del Patto, la propria intenzione di esercitare la prelazione anche con riferimento a quella parte delle Azioni Offerte in relazione alle quali non sia stata esercitata la prelazione da parte degli altri Partecipanti (le "Azioni Residue") e, in tal caso, le Azioni Residue saranno attribuite ai Partecipanti che hanno inviato la Comunicazione di Accrescimento in proporzione alle Azioni Sindacate dagli stessi rispettivamente possedute. A seguito dell’esercizio della prelazione, il trasferimento delle Azioni Offerte oggetto della prelazione e il pagamento del relativo corrispettivo dovranno avere luogo entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio della prelazione.

6.6 Ove ad esito della procedura di cui ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5, la prelazione non sia stata esercitata con riferimento a tutte le Azioni Offerte, la prelazione si intenderà come non esercitata dal o dai Partecipanti Acquirenti e il Partecipante offerente sarà tenuto a darne notizia agli altri Partecipanti e per conoscenza, al Segretario del Patto e potrà trasferire le Azioni Offerte al soggetto indicato nella comunicazione di Offerta, alle condizioni e ai termini ivi indicati, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti paragrafi 6.4 o 6.5, a seconda del caso. Ove tale trasferimento non si verifichi nel suindicato termine di 30 (trenta) giorni, il Partecipante offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo punto 6.

6.7 Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, - a norma del primo comma, punto 1) dell’art. 2359 c.c. - il Partecipante trasferente, a condizione che lo stesso ne dia previa notizia agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e che la società trasferitaria aderisca al Patto. Il Partecipante che si sia avvalso di tale facoltà resterà, comunque, obbligato in solido con il trasferitario per il rispetto delle disposizioni del Patto e, in caso in cui l’anzidetto rapporto di controllo cessi, sarà tenuto a riacquistare in via preventiva le Azioni Sindacate e/o i Diritti, come sopra trasferiti.

6.8 Nelle ipotesi di trasferimento nelle quali non vi sia un corrispettivo in denaro, i diritti di prelazione ivi previsti saranno esercitabili ad un prezzo per azione pari alla media ponderata delle quotazioni registrate al sistema telematico di Borsa Italiana S.p.A. nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di invio della Comunicazione di Offerta. Nel caso in cui per qualsiasi ragione la Società non fosse più quotata, il prezzo per ogni azione oggetto del trasferimento sarà determinato da un esperto nominato di comune accordo dalle parti ovvero dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente. L’esperto dovrà effettuare una valutazione della Società a norma degli articoli 1349, comma 1, e 1473 c.c.

6.9 In relazione alla vendita in Borsa di Azioni Sindacate e/o Diritti, la clausola di prelazione di cui al presente punto 6 troverà applicazione in una forma semplificata.
6.10 Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 Offerta pubblica di acquisto

Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo regolamento Consob n. 11971/1999 di attuazione concernente la disciplina degli emittenti. Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 Durata ed efficacia del Patto

L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Patto ha efficacia e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dal 5 marzo 2008, data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

9 Deposito

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 10 marzo 2008.

2 luglio 2010

[MO.1.10.1]


MOLECULAR MEDICINE S.P.A.


1 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse
In data 14 dicembre 2007 i soggetti di seguito indicati hanno stipulato un Patto Parasociale (il "Patto"), avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Via Olgettina 58, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), la cui efficacia è stata sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle Azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
In data 5 marzo 2008 sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinare MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b), TUF.

2 Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 Alla data di sottoscrizione del Patto, il numero di azioni oggetto del Patto era pari a 78.350.856 azioni ordinarie MolMed, corrispondenti al 100% delle azioni ordinarie MolMed in circolazione (di seguito, le "Azioni Sindacate").
A seguito dell’aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dall’assemblea degli azionisti del 26 aprile 2010 e posto in esecuzione dal 28 giugno al 30 luglio 2010, il capitale sociale sottoscritto e versato di Molmed, alla data odierna, è pari a euro 43.582.874,14, rappresentato da n. 210.415.616 azioni ordinarie prive del valore nominale.
La tabella che segue indica gli aderenti al Patto, il numero di Azioni Sindacate di ciascuno, le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale.

Data riferimento 5 agosto 2010

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,182

10,494%

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.963.374

19,097

7,111%

Fininvest S.p.A

24.203.408

30,891

11,503%

H-Equity Srl

8.551.695

10,915

4,064%

Delfin s.à.r.l.

8.551.695

10,915

4,064%

 Totale

78.350.856

100

37,236%

 

2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

3 Contenuto del Patto

Organi sociali e gestione

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto almeno 15 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2
I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13 (tredici).

3.3
I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:
(i) 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
(ii) 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
(iii) i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4
Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 si procederà come segue:
(i) ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 12,5% del totale delle Azioni Sindacate (tale percentuale del 12,5%, di seguito la "Quota Rilevante") avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante posseduta (così, ad esempio, il partecipante che possegga il 25% delle Azioni Sindacate avrà diritto di designare due amministratori ai sensi del presente punto (i)).
(ii) ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente, restando inteso che (x) a tale scopo dalla percentuale di Azioni Sindacate posseduta dai Partecipanti che abbiano designato amministratori ai sensi del precedente punto (i) verrà sottratta la Quota Rilevante o le Quote Rilevanti che abbiano concorso alla designazione di amministratori ai sensi del precedente punto (i) e (y) in caso di parità delle percentuali di Azioni Sindacate, il diritto di designazione spetterà al socio che non ha ancora designato amministratori o che ha designato il minor numero di amministratori.
L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di presentazione di liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.5
In applicazione del meccanismo di cui ai precedenti paragrafi 3.3. e 3.4 , il Consiglio di Amministrazione alla data odierna è così composto: …………..omissis  ……………………

3.6
Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.7
Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.6, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.8
I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 (tre) Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo (e tali candidati saranno inseriti nella lista indicando al primo posto il candidato designato dal Partecipante che possegga la minore percentuale di Azioni Sindacate, al secondo posto quello designato dal Partecipante che possegga la seconda minore percentuale di Azioni Sindacate e al terzo posto quello designato dal Partecipante che possegga la terza minore percentuale di Azioni Sindacate), mentre i 2 (due) Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente (e tali candidati saranno inseriti nella lista partendo dal candidato designato dal Partecipante che detenga la minore partecipazione di Azioni Sindacate fra gli stessi). Nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.

4 Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto. Il primo Segretario del Patto sarà nominato entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Patto. Il Segretario è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 Comitato di Consultazione


5.1
I Partecipanti si impegnano a riunirsi all’interno di un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (di seguito, il "Comitato di Consultazione"), rimanendo inteso tra i Partecipanti che le previsioni contenute nel presente punto 5 non trovano applicazione in relazione alla nomina delle cariche sociali, la quale è disciplinata secondo quanto indicato al punto 3 che precede.

5.2
Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno tre (3) Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate. Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum appena menzionati, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

5.3
La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 5.2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

6 Prelazione


6.1
Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la "Comunicazione di Offerta") contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le "Azioni Offerte"), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2
Per "trasferimento" si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società (di seguito, i "Diritti"). In deroga alla procedura di prelazione di cui al presente punto 6, le Parti convengono che i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che l’atto costitutivo del pegno preveda espressamente: (i) che i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e non siano trasferiti al creditore pignoratizio e (ii) l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti in conformità a quanto previsto dal Patto. La costituzione del pegno dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario del Patto, al quale dovrà essere, altresì, trasmessa copia dei documenti costitutivi del pegno.

6.3
Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

6.4 (a)
La prelazione potrà essere esercitata da ciascun Partecipante avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 10 (dieci) giorni di Borsa aperta dal ricevimento della comunicazione di Offerta, mediante l’invio al Partecipante offerente di comunicazione di esercizio (la "Comunicazione di Esercizio").

6.4 (b)
In relazione a proposti trasferimenti di Azioni Sindacate e/o Diritti che rappresentino una percentuale inferiore al 2% dell’intero capitale sociale di MolMed, la procedura di prelazione troverà applicazione in una forma semplificata.

6.5
Ove la prelazione non venga esercitata da tutti i Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 6.4 (a), i Partecipanti che hanno esercitato il proprio diritto di prelazione (di seguito, i "Partecipanti Acquirenti"), potranno, entro 5 giorni di Borsa aperta successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 6.4 (a), comunicare, con comunicazione (la "Comunicazione di Accrescimento") indirizzata al Partecipante offerente e per conoscenza a ciascuno degli altri Partecipanti e al Segretario del Patto, la propria intenzione di esercitare la prelazione anche con riferimento a quella parte delle Azioni Offerte in relazione alle quali non sia stata esercitata la prelazione da parte degli altri Partecipanti (le "Azioni Residue") e, in tal caso, le Azioni Residue saranno attribuite ai Partecipanti che hanno inviato la Comunicazione di Accrescimento in proporzione alle Azioni Sindacate dagli stessi rispettivamente possedute. A seguito dell’esercizio della prelazione, il trasferimento delle Azioni Offerte oggetto della prelazione e il pagamento del relativo corrispettivo dovranno avere luogo entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio della prelazione.

6.6 Ove ad esito della procedura di cui ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5, la prelazione non sia stata esercitata con riferimento a tutte le Azioni Offerte, la prelazione si intenderà come non esercitata dal o dai Partecipanti Acquirenti e il Partecipante offerente sarà tenuto a darne notizia agli altri Partecipanti e per conoscenza, al Segretario del Patto e potrà trasferire le Azioni Offerte al soggetto indicato nella comunicazione di Offerta, alle condizioni e ai termini ivi indicati, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai precedenti paragrafi 6.4 o 6.5, a seconda del caso. Ove tale trasferimento non si verifichi nel suindicato termine di 30 (trenta) giorni, il Partecipante offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo punto 6.

6.7
Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, - a norma del primo comma, punto 1) dell’art. 2359 c.c. - il Partecipante trasferente, a condizione che lo stesso ne dia previa notizia agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e che la società trasferitaria aderisca al Patto. Il Partecipante che si sia avvalso di tale facoltà resterà, comunque, obbligato in solido con il trasferitario per il rispetto delle disposizioni del Patto e, in caso in cui l’anzidetto rapporto di controllo cessi, sarà tenuto a riacquistare in via preventiva le Azioni Sindacate e/o i Diritti, come sopra trasferiti.

6.8
Nelle ipotesi di trasferimento nelle quali non vi sia un corrispettivo in denaro, i diritti di prelazione ivi previsti saranno esercitabili ad un prezzo per azione pari alla media ponderata delle quotazioni registrate al sistema telematico di Borsa Italiana S.p.A. nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di invio della Comunicazione di Offerta. Nel caso in cui per qualsiasi ragione la Società non fosse più quotata, il prezzo per ogni azione oggetto del trasferimento sarà determinato da un esperto nominato di comune accordo dalle parti ovvero dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente. L’esperto dovrà effettuare una valutazione della Società a norma degli articoli 1349, comma 1, e 1473 c.c.

6.9
In relazione alla vendita in Borsa di Azioni Sindacate e/o Diritti, la clausola di prelazione di cui al presente punto 6 troverà applicazione in una forma semplificata.

6.10
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 Offerta pubblica di acquisto


Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo regolamento Consob n. 11971/1999 di attuazione concernente la disciplina degli emittenti. Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 Durata ed efficacia del Patto


L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni MolMed sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Patto ha efficacia e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dal 5 marzo 2008, data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

9 Deposito

Il Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Milano in data 10 marzo 2008.

6 agosto 2010

[MO.1.10.2]


 MOLECULAR MEDICINE S.p.A.

1 - Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse

In data 4 marzo 2011 è stato stipulato un Patto Parasociale (il "Patto") tra i soggetti di seguito indicati (i "Partecipanti") avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Patto sostituisce quello previgente tra gli stessi Partecipanti, sottoscritto il 14 dicembre 2007 e in scadenza il 5 marzo 2011, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b) d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza").

2 - Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le "Azioni Sindacate"), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società, di euro 43.582.874,14 interamente versato, diviso in n. 210.415.616 azioni prive di valore nominale.

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

24.203.408

30,891%

11,503%

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,182%

10,494%

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.963.374

19,097%

7,111%

H-Equity S.r.l.

8.551.695

10,915%

4,064%

Delfin S.à.r.l.

8.551.695

10,915%

4,064%

 Totale

78.350.856

100%

37,236%




2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

Contenuto del Patto

3 - Organi sociali e gestione

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13.

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 che precede si procederà come segue:

  1. ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 10% del totale delle Azioni Sindacate (la "Quota Rilevante") avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante.
  2. ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.5 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.6 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.7 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente.

4 - Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 - Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il "Comitato di Consultazione").

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

5.3 Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

6 - Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la "Comunicazione di Offerta") contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le "Azioni Offerte"), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per "trasferimento" si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 - Offerta pubblica di acquisto

7.1 Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

7.2 Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 - Durata ed efficacia del Patto

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2011 e resterà in vigore per tre anni - fino al 4 marzo 2014 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

9 - Deposito Registro Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 – numero protocollo: RI/PRA/2011/47295 – codice pratica: 307J3843.

9 marzo 2011

[MO.2.11.1]


MOLECULAR MEDICINE S.p.A.

1 - Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse

In data 4 marzo 2011 è stato stipulato un Patto Parasociale (il "Patto") tra i soggetti di seguito indicati (i “Partecipanti”) avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il Patto sostituisce quello previgente tra gli stessi Partecipanti, sottoscritto il 14 dicembre 2007 e in scadenza il 5 marzo 2011, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b) d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

2 - Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società, di euro 43.609.036,42 interamente versato, diviso in n. 210.541.926 azioni prive di valore nominale.

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

24.203.408

30,891%

11,496%

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,182%

10,487%

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.963.374

19,097%

7,107%

H-Equity S.r.l.

8.551.695

10,915%

4,062%

Delfin S.à.r.l.

8.551.695

10,915%

4,062%

 Totale

78.350.856

100%

37,214%



2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

CONTENUTO DEL PATTO

3 - Organi sociali e gestione

3.1
I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13.

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:
(i) 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
(ii) 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
(iii) i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 che precede si procederà come segue:

(i) ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 10% del totale delle Azioni Sindacate (la “Quota Rilevante”) avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante.
(ii) ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.5 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del  Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.6 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.7 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente.

4 - Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 - Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

5.3 Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

6 - Prelazione

6.1
Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

6.3
Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 – Offerta pubblica di acquisto

7.1
Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

7.2 Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 - Durata ed efficacia del Patto

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2011 e resterà in vigore per tre anni - fino al 4 marzo 2014 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

9 – DepositoRegistro Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 – numero protocollo: RI/PRA/2011/47295 – codice pratica: 307J3843.

4 luglio 2011

[MO.2.11.2]


MOLECULAR MEDICINE S.p.A.

1 - Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse

In data 4 marzo 2011 è stato stipulato un Patto Parasociale (il "Patto") tra i soggetti di seguito indicati (i “Partecipanti”) avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Patto sostituisce quello previgente tra gli stessi Partecipanti, sottoscritto il 14 dicembre 2007 e in scadenza il 5 marzo 2011, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b) d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

2 - Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società, di euro 43.609.036,42 interamente versato, diviso in n. 210.541.926 azioni prive di valore nominale.

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni
 Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

24.203.408

31,089%

11,496%

Science Park Raf S.p.A.

22.080.684

28,363%

10,487%

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.463.374

18,578%

6,869%

H-Equity S.r.l.

8.551.695

10,985%

4,062%

Delfin S.à.r.l.

8.551.695

10,985%

4,062%

 Totale

77.850.856

100%

36,976%



2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

CONTENUTO DEL PATTO

3 - Organi sociali e gestione

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13.

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 che precede si procederà come segue:

  1. ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 10% del totale delle Azioni Sindacate (la “Quota Rilevante”) avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante.
  2. ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.5 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del  Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.6 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.7 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente.

4 - Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 - Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

5.3 Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

6 - Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 – Offerta pubblica di acquisto

7.1 Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

7.2 Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 - Durata ed efficacia del Patto

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2011 e resterà in vigore per tre anni - fino al 4 marzo 2014 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

9 – DepositoRegistro Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 – numero protocollo: RI/PRA/2011/47295 – codice pratica: 307J3843.

2 gennaio 2013

[MO.2.13.1]


MOLECULAR MEDICINE S.p.A.

1 - Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto e tipo di patto

1.1 Premesse
In data 4 marzo 2011 è stato stipulato un Patto Parasociale (il "Patto") tra i soggetti di seguito indicati (i “Partecipanti”) avente ad oggetto azioni e strumenti finanziari di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Il Patto sostituisce quello previgente tra gli stessi Partecipanti, sottoscritto il 14 dicembre 2007 e in scadenza il 5 marzo 2011, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

1.2 Le pattuizioni previste dal Patto possono essere ricondotte alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. a) e b) d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

2 - Soggetti aderenti al Patto, numero di azioni conferite ed esercizio del controllo

2.1 La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società, di euro 27.070.992,30 interamente versato, diviso in n. 222.806.502 azioni prive di valore nominale.

Data riferimento 5 marzo 2013


Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni
 Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

24.203.408

31,089%

10,863%

Science Park Raf S.p.A. in liquidazione

22.080.684

28,363%

9,910%

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

14.463.374

18,578%

6,492%

H-Equity S.r.l.

8.551.695

10,985%

3,838%

Delfin S.à.r.l.

8.551.695

10,985%

3,838%

 Totale

77.850.856

100%

34,941%



2.2 Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società.

CONTENUTO DEL PATTO

3 - Organi sociali e gestione

3.1 I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

3.2 I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13.

3.3 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

3.4 Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo 3.3 che precede si procederà come segue:

  1. ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 10% del totale delle Azioni Sindacate (la “Quota Rilevante”) avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante.
  2. ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

3.5 Le Parti convengono che qualora nel corso della durata del  Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo 3.4, non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo 3.4 sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

3.6 Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo 3.5, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

3.7 I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente.

4 - Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

5 - Comitato di Consultazione

5.1 I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

5.2 Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

5.3 Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

6 - Prelazione

6.1 Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

6.2 Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

6.3 Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

7 – Offerta pubblica di acquisto

7.1 Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

7.2 Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

8 - Durata ed efficacia del Patto

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2011 e resterà in vigore per tre anni - fino al 4 marzo 2014 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

9 – Deposito Registro Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 – numero protocollo: RI/PRA/2011/47295 – codice pratica: 307J3843.

7 marzo 2013

[MO.2.13.2]


MOLECULAR MEDICINE (MOLMED) S.p.A.

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO

N. 73.850.856 azioni ordinarie MolMed S.p.A., pari al 33,145% del capitale sociale di euro 27.070.992,30 sottoscritto e versato, diviso in n. 222.806.502 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

-Fininvest S.p.A., con sede in Roma Largo del Nazareno, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03202170589, società controllata dal dott. Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, codice fiscale BRL SLV 36P29 F205W;

-Science Park Raf S.p.A. in liquidazione, con sede in Milano via Olgettina, 60, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07757040154, società controllata da Armonia Società Semplice, codice fiscale 97440800155;

- Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda, con sede in Rua do Esmeraldo, n.° 47 - 3° andar, Funchal, Madeira, Portogallo, iscritta alla Conservatoria del Registro Commerciale al n. 511117329, società controllata dalla Compagnie d’Investissements Monaco – Asie SAM, con sede in 3, Boulevard des Moulins, Monaco, in qualità di investment manager del fondo Biotech Global Fund LTD, che controlla Airain;

-H-Equity S.r.l., con sede in Milano via Senato, 12, iscritta al Registro della Imprese di Milano al n. 07086540965, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

-Delfin S.à.r.l., con sede in 26B, Boulevard Royal, Lussemburgo, iscritta al Registro di Commercio del Lussemburgo al n. B 117420, società controllata dal dott. Leonardo Del Vecchio, nato a Milano il 22 maggio 1935, codice fiscale DLV LRD 35E22 F205X;

 (di seguito singolarmente "Partecipante" o insieme "Partecipanti")

AZIONI CONFERITE AL PATTO

La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

La tabella è aggiornata alla data del 17 dicembre 2013.

I dati indicati tra parentesi “(...)” sono quelli delle posizioni al 7 marzo 2013, precedentemente resi pubblici.

Le variazioni intervenute si riferiscono a vendite nel frattempo effettuate, per complessive n. 3.500.000 azioni da parte di Science Park Raf S.p.A. in liquidazione (7 ottobre e 17 dicembre 2013) e per complessive n. 500.000 azioni da parte di Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda (1 luglio 2013).

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni
 Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

 

Fininvest S.p.A.

(24.203.408)

24.203.408

(31,089%)

32,773%

(10,863%)

10,863%

 

Science Park Raf S.p.A. in liquidazione

(22.080.684)

18.580.684

(28,363%)

25,160%

(9,910%)

8,339%

 

Airain Serviços de Consultadoría e Marketing Lda

(14.463.374)

13.963.374

(18,578%)

18,907%

(6,492%)

6,267%

 

H-Equity S.r.l.

(8.551.695)

8.551.695

(10,985%)

11,580%

(3,838%)

3,838%

 

Delfin S.à.r.l.

(8.551.695)

8.551.695

(10,985%)

11,580%

(3,838%)

3,838%

 

Totale

(77.850.856)

73.850.856

(100%)

100%

(34,941%)

33,145%



TIPO E CONTENUTO DEL PATTO

Il presente patto parasociale (“Patto”) è stato sottoscritto il 4 marzo 2011 e sostituisce quello previgente tra gli stessi Partecipanti, sottoscritto il 14 dicembre 2007 e in scadenza il 5 marzo 2011, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), il Patto prevede: obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (art. 122, c. 5, lett. a); limiti al trasferimento delle azioni (art. 122, c. 5, lett. b), sulla Società.

In virtù del Patto nessuno dei Partecipanti esercita il controllo di MolMed.

Organi sociali e gestione

-1- I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

-2- I Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 13.

-3- I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 2 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon e della dott.ssa Marina Del Bue ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 8 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti.

-4- Alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al punto (iii) del paragrafo -3- che precede si procederà come segue:

  1. ogni Partecipante che possegga una percentuale di Azioni Sindacate almeno pari al 10% del totale delle Azioni Sindacate (la “Quota Rilevante”) avrà il diritto di designare un amministratore per ciascuna intera Quota Rilevante.
  2. ove ad esito della procedura di cui al punto (i) non siano stati designati 8 amministratori, il diritto di designazione dei rimanenti amministratori sarà ripartito assegnando a ciascun Partecipante il diritto di designare un amministratore, fino a concorrenza del numero di amministratori residui da nominare, partendo dal Partecipante che possegga la percentuale di Azioni Sindacate più alta in ordine decrescente.

L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

-5- I Partecipanti convengono che qualora nel corso della durata del  Patto, a seguito di mutamenti nelle percentuali di Azioni Sindacate possedute dai Partecipanti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto agli amministratori designabili dai Partecipanti ai sensi del precedente paragrafo    -4- non risulti conforme ai diritti di designazione ivi previsti, il Partecipante il cui diritto di designazione sia venuto, in tutto o in parte, meno, dovrà tempestivamente comunicarlo agli altri Partecipanti e al Segretario del Patto e fare quanto in suo potere affinché l’amministratore o, a seconda del caso, gli amministratori dallo stesso designati rassegnino le proprie dimissioni. In tal caso, i Partecipanti faranno in modo che il consiglio di amministrazione della Società coopti, e la successiva assemblea della Società confermi, in sostituzione degli amministratori cessati, uno o più nuovi amministratori designati dal/dai Partecipanti titolari del diritto di designazione ai sensi del precedente paragrafo -4- sulla base delle mutate percentuali di partecipazione delle Azioni Sindacate.

-6- Qualora la cessazione dalla carica di un amministratore abbia luogo per un motivo diverso rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo -5- i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di sostituzione mediante delibera dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

-7- I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente.

Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

Comitato di Consultazione

-1-I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

-2- Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

-3- Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

Prelazione

-1- Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

-2- Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

-3-Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

Offerta pubblica di acquisto

-1- Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

-2- Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2011 e resterà in vigore per tre anni - fino al 4 marzo 2014 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 7 marzo 2011 – numero protocollo: RI/PRA/2011/47295 – codice pratica: 307J3843.

20 dicembre 2013

[MO.2.13.3]


MOLECULAR MEDICINE (MOLMED) S.p.A.

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO

N. 66.841.952 azioni ordinarie MolMed S.p.A., pari al 30,000% del capitale sociale di euro 10.485.541,89 * sottoscritto e versato, diviso in n. 222.806.502 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

* Il capitale sociale è stato così ridotto a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria di MolMed S.p.A. del 3 marzo 2014.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

-Fininvest S.p.A., con sede in Roma Largo del Nazareno, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03202170589, società controllata dal dott. Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, codice fiscale BRL SLV 36P29 F205W;

-Science Park Raf S.p.A. in liquidazione, con sede in Milano via Olgettina, 60, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07757040154, società controllata da Armonia società semplice con sede in Milano, Via Borgogna 3, codice fiscale 9744080155;

- Airain Serviços de Consultadoría e Marketing, Sociedade unipessoal Lda, con sede in Rua do Esmeraldo, n.° 47 - 3° andar, 9000-051 Funchal, Madeira, Portogallo, iscritta alla Conservatoria del Registro Commerciale al n. 511117329, società controllata dalla Compagnie d’Investissements Monaco – Asie - Pte Ltd, con sede in Six Battery Road 09-01, 10-01 Singapore 049909- r.n. 201017609C, in qualità di investment manager del fondo Biotech Global Fund LTD, che controlla Airain;

-H-Equity S.r.l., con sede in Milano via Senato, 12, iscritta al Registro della Imprese di Milano al n. 07086540965, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

-H-INVEST S.p.A., con sede in Milano Via Senato, 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08997260156, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

 (di seguito singolarmente "Partecipante" o insieme "Partecipanti")

AZIONI CONFERITE AL PATTO

La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Soggetti aderenti al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

31.000.000

46,378%

13,913%

Science Park Raf S.p.A. in liquidaz.

7.500.000

11,221%

3,366%

Airain Servicos de Consultadoria e Marketing

14.805.900

22,151%

6,645%

H-Equity S.r.l.

6.536.052

9,778%

2,934%

H-Invest S.p.A.

7.000.000

10,472%

3,142%

 Totale

66.841.952

100%

30,000%



TIPO E CONTENUTO DEL PATTO

Il presente patto parasociale (“Patto”) è stato sottoscritto il 4 marzo 2014 e sostituisce quello previgente sottoscritto il 4 marzo 2011 e in scadenza il 5 marzo 2014 del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), il Patto prevede: obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (art. 122, c. 5, lett. a); limiti al trasferimento delle azioni (art. 122, c. 5, lett. b),  sulla Società.

In virtù del Patto nessuno dei Partecipanti esercita il controllo di MolMed.

Organi sociali e gestione

-1- I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

-2- Qualora durante l’anno di vigenza del presente Patto si verificasse la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 11 e, in tal caso,  si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 3 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon, della dott.ssa Marina Del Bue e del dr. Germano Carganico, ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 5 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti (due amministratori designati da Fininvest, un amministratore designato da Airain, un amministratore designato da Science Park in liq. e un amministratore designato congiuntamente da H-Equity e da H-Invest).

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno un terzo, arrotondato per eccesso nel caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti.L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente.

-3- Qualora nel corso della durata del presente Patto un amministratore cessi dalla carica, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di nomina da parte dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

-4- I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente. Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente.

Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

Comitato di Consultazione

-1- I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

-2- Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

-3- Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i  quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del paragrafo 2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

Prelazione

-1- Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

-2- Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.
In deroga alla procedura di prelazione, i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che (i) i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e (ii) vi sia l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti.

-3- Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

-4- Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, a norma del primo comma, punto 1) dell’articolo 2359 c.c..

Offerta pubblica di acquisto

-1- Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

-2- Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2014 e resterà in vigore per un anno - fino al 4 marzo 2015 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 marzo 2014 – numero PRA/50704/2014/CMIAUTO.

7 marzo 2014

[MO.2.14.1]


 MOLECULAR MEDICINE (MOLMED) S.p.A.

Informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO

N. 66.841.952 azioni ordinarie MolMed S.p.A., pari al 28,928% del capitale sociale di euro 10.874.215,42(*) sottoscritto e versato, diviso in n. 231.058.594 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

* Il capitale sociale è di Euro 10.874.215,42 a seguito delle delibere dell’assemblea MolMed S.p.A. del 3 marzo 2014.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

-Fininvest S.p.A., con sede in Roma Largo del Nazareno, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03202170589, società controllata dal dott. Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, codice fiscale BRL SLV 36P29 F205W;

-Science Park Raf S.p.A. in liquidazione, con sede in Milano via Olgettina, 60, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07757040154, società controllata da Armonia società semplice con sede in Milano, Via Borgogna 3, codice fiscale 9744080155;

-Airain Serviços de Consultadoría e Marketing, Sociedade unipessoal Lda, con sede in Rua do Esmeraldo, n.° 47 - 3° andar, 9000-051 Funchal, Madeira, Portogallo, iscritta alla Conservatoria del Registro Commerciale al n. 511117329, società controllata dalla Compagnie d’Investissements Monaco – Asie - Pte Ltd, con sede in Six Battery Road 09-01, 10-01 Singapore 049909- r.n. 201017609C, in qualità di investment manager del fondo Biotech Global Fund LTD, che controlla Airain;

-H-Equity S.r.l., con sede in Milano via Senato, 12, iscritta al Registro della Imprese di Milano al n. 07086540965, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

-H-Invest S.p.A., con sede in Milano Via Senato, 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08997260156, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

 (di seguito singolarmente "Partecipante" o insieme "Partecipanti")

AZIONI CONFERITE AL PATTO

La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Azionisti Partecipanti

al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

31.000.000

46,378%

13,416%

Science Park Raf S.p.A. in liquidaz.

7.500.000

11,221%

3,246%

Airain Servicos de Consultadoria e Marketing

14.805.900

22,151%

6,408%

H-Equity S.r.l.

6.536.052

9,778%

2,829%

H-Invest S.p.A.

7.000.000

10,472%

3,029%

 Totale

66.841.952

100%

28,928%



TIPO E CONTENUTO DEL PATTO

Il presente Patto Parasociale (“Patto”) è stato sottoscritto il 4 marzo 2014 con efficacia dal giorno successivo e sostituisce quello previgente sottoscritto il 4 marzo 2011 scaduto il 5 marzo 2014, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), il Patto prevede: obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (art. 122, c. 5, lett. a); limiti al trasferimento delle azioni (art. 122, c. 5, lett. b),  sulla Società.

In virtù del Patto nessuno dei Partecipanti esercita il controllo di MolMed.

Organi sociali e gestione

-1- I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

-2- Qualora durante l’anno di vigenza del presente Patto si verificasse la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 11 e, in tal caso,  si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 3 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon, della dott.ssa Marina Del Bue e del dr. Germano Carganico, ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 5 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti (due amministratori designati da Fininvest, un amministratore designato da Airain, un amministratore designato da Science Park in liq. e un amministratore designato congiuntamente da H-Equity e da H-Invest).

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno un terzo, arrotondato per eccesso nel caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente. L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti,.

-3- Qualora nel corso della durata del presente Patto un amministratore cessi dalla carica, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di nomina da parte dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

-4- I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente. Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente.

Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

Comitato di Consultazione

-1- I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

-2- Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

-3- Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i  quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del paragrafo 2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

Prelazione

-1- Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

-2- Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

In deroga alla procedura di prelazione, i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che (i) i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e (ii) vi sia l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti.

-3- Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

-4- Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, a norma del primo comma, punto 1) dell’articolo 2359 c.c..

Offerta pubblica di acquisto

-1- Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

-2- Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2014 e resterà in vigore per un anno - fino al 4 marzo 2015 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 marzo 2014 – numero PRA/50704/2014/CMIAUTO.

Le Informazioni essenziali del Patto sono pubblicate sul sito www.molmed.com

4 luglio 2014

[MO.2.14.2]


 MOLECULAR MEDICINE (MOLMED) S.p.A.

Informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

 

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO

N. 66.841.952 azioni ordinarie MolMed S.p.A., pari al 28,928% del capitale sociale di euro 10.874.215,42 sottoscritto e versato, diviso in n. 231.058.594 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

-Fininvest S.p.A., con sede in Roma Largo del Nazareno, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03202170589, società controllata dal dott. Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, codice fiscale BRL SLV 36P29 F205W;

-Science Park Raf S.p.A. in liquidazione, con sede in Milano via Olgettina, 60, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07757040154, società controllata da Armonia società semplice con sede in Milano, Via Borgogna 3, codice fiscale 9744080155;

- Airain Ltd, con sede in Malta, Level 1, LM Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, iscritta alla Conservatoria del Registro Commerciale al n. 65077, società controllata dalla Compagnie d’Investissements Monaco – Asie - Pte Ltd, con sede in Six Battery Road 09-01, 10-01 Singapore 049909- r.n. 201017609C, in qualità di investment manager del fondo Biotech Global Fund LTD, che controlla Airain;

-H-Equity S.r.l., con sede in Milano via Senato, 12, iscritta al Registro della Imprese di Milano al n. 07086540965, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

-H-INVEST S.p.A., con sede in Milano Via Senato, 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08997260156, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

 (di seguito singolarmente "Partecipante" o insieme "Partecipanti")

AZIONI CONFERITE AL PATTO

La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Azionisti Partecipanti

al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

33.000.000

49,370%

14,282%

Science Park Raf S.p.A. in liquidaz.

7.500.000

11,221%

3,246%

Airain Ltd.

12.805.900

19,159%

5,542%

H-Equity S.r.l.

6.536.052

9,778%

2,829%

H-Invest S.p.A.

7.000.000

10,472%

3,029%

 Totale

66.841.952

100%

28,928%



TIPO E CONTENUTO DEL PATTO

Il presente Patto Parasociale (“Patto”) è stato sottoscritto il 4 marzo 2014 con efficacia dal giorno successivo e sostituisce quello previgente sottoscritto il 4 marzo 2011 scaduto il 5 marzo 2014, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), il Patto prevede: obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (art. 122, c. 5, lett. a); limiti al trasferimento delle azioni (art. 122, c. 5, lett. b),  sulla Società.

In virtù del Patto nessuno dei Partecipanti esercita il controllo di MolMed.

Organi sociali e gestione

-1- I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

-2- Qualora durante l’anno di vigenza del presente Patto si verificasse la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 11 e, in tal caso,  si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 3 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon, della dott.ssa Marina Del Bue e del dr. Germano Carganico, ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 5 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti (due amministratori designati da Fininvest, un amministratore designato da Airain, un amministratore designato da Science Park in liq. e un amministratore designato congiuntamente da H-Equity e da H-Invest).

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno un terzo, arrotondato per eccesso nel caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente. L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti,.

-3- Qualora nel corso della durata del presente Patto un amministratore cessi dalla carica, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di nomina da parte dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

-4- I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente. Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente.

Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

Comitato di Consultazione

-1- I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

-2- Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

-3- Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i  quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del paragrafo 2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

Prelazione

-1- Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

-2- Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

In deroga alla procedura di prelazione, i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che (i) i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e (ii) vi sia l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti.

-3- Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.
Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

- 4 - Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, a norma del primo comma, punto 1) dell’articolo 2359 c.c..

Offerta pubblica di acquisto

-1- Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

-2- Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2014 e resterà in vigore per un anno - fino al 4 marzo 2015 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 marzo 2014 – numero PRA/50704/2014/CMIAUTO.

Le Informazioni essenziali del Patto sono pubblicate sul sito www.molmed.com

28 luglio 2014

[MO.2.14.3]


MOLECULAR MEDICINE (MOLMED) S.p.A.

Informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

SOCIETA’ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., con sede in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11887610159 (di seguito anche solo "MolMed" o la "Società"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO

N. 66.841.952 azioni ordinarie MolMed S.p.A., pari al 28,546 % del capitale sociale di euro 11.019.314,98 sottoscritto e versato, diviso in n. 234.139.264 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

-Fininvest S.p.A., con sede in Roma Largo del Nazareno, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03202170589, società controllata dal dott. Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, codice fiscale BRL SLV 36P29 F205W;

-Science Park Raf S.p.A. in liquidazione, con sede in Milano via Olgettina, 60, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07757040154, società controllata da Armonia società semplice con sede in Milano, Via Borgogna 3, codice fiscale 9744080155;

- Airain Ltd, con sede in Malta - Mriehel, Birkirkara BKR 3000,Brewery Street,LM Complex Level 1 iscritta alla Conservatoria del Registro Commerciale al n. 65077, società controllata dalla Compagnie d’Investissements Monaco – Asie - Pte Ltd, con sede in Six Battery Road 09-01, 10-01 Singapore 049909- r.n. 201017609C, in qualità di investment manager del fondo Biotech Global Fund LTD, che controlla Airain;

-H-Equity S.r.l., con sede in Milano via Senato, 12, iscritta al Registro della Imprese di Milano al n. 07086540965, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

H-INVEST S.p.A., con sede in Milano Via Senato, 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08997260156, società controllata dal dott. Ennio Doris, nato a Tombolo il 3 luglio 1940, codice fiscale DRS NNE 40L03 L199E;

 (di seguito singolarmente "Partecipante" o insieme "Partecipanti")

AZIONI CONFERITE AL PATTO

La tabella che segue indica i Partecipanti, il numero delle azioni vincolate al Patto (le “Azioni Sindacate”), le percentuali delle Azioni Sindacate di ciascuno rispetto al numero totale delle Azioni Sindacate e rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Azionisti Partecipanti
al Patto

N. Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate

% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni in circolazione

Fininvest S.p.A.

33.000.000

49,370%

14,094%

Science Park Raf S.p.A. in liquidaz.

7.500.000

11,221%

3,203%

Airain Ltd.

12.805.900

19,159%

5,469%

H-Equity S.r.l.

6.536.052

9,778%

2,791%

H-Invest S.p.A.

7.000.000

10,472%

2,989%

 Totale

66.841.952

100,000%

28,546%



TIPO E CONTENUTO DEL PATTO

Il presente Patto Parasociale (“Patto”) è stato sottoscritto il 4 marzo 2014 con efficacia dal giorno successivo e sostituisce quello previgente sottoscritto il 4 marzo 2011 scaduto il 5 marzo 2014, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.
Ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), il Patto prevede: obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di voto (art. 122, c. 5, lett. a); limiti al trasferimento delle azioni (art. 122, c. 5, lett. b),  sulla Società.

In virtù del Patto nessuno dei Partecipanti esercita il controllo di MolMed.

Organi sociali e gestione

-1- I Partecipanti si impegnano ad incontrarsi, su convocazione del Segretario del Patto, almeno 10 giorni prima della scadenza prevista dallo statuto di MolMed per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali, al fine di definire la proposta di nomina sulla base di quanto di seguito previsto.

-2- Qualora durante l’anno di vigenza del presente Patto si verificasse la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei membri del consiglio di amministrazione sia pari a 11 e, in tal caso,  si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed così composta:

  1. 3 componenti, finché saranno dirigenti o consulenti di MolMed, nelle persone del prof. Claudio Bordignon, della dott.ssa Marina Del Bue e del dr. Germano Carganico, ovvero delle altre persone individuate di comune accordo dai Partecipanti;
  2. 3 componenti indipendenti, nominati di comune accordo dai Partecipanti; e
  3. i rimanenti 5 componenti, nominati su designazione dei Partecipanti (due amministratori designati da Fininvest, un amministratore designato da Airain, un amministratore designato da Science Park in liq. e un amministratore designato congiuntamente da H-Equity e da H-Invest).

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno un terzo, arrotondato per eccesso nel caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente. L’ultimo candidato della lista, eventualmente destinato a non essere eletto in caso di nomina di altro amministratore presentato da liste di minoranza, sarà uno dei candidati amministratori indipendenti.

-3- Qualora nel corso della durata del presente Patto un amministratore cessi dalla carica, i Partecipanti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di nomina da parte dell’assemblea, il componente del consiglio di amministrazione nominato sia designato dal Partecipante o dai Partecipanti che aveva/no designato l’amministratore cessato dalla carica.

-4- I Partecipanti si impegnano a presentare e votare nell’assemblea di MolMed una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale della Società designati dai Partecipanti. In caso di disaccordo tra i Partecipanti sulla scelta dei candidati, i 3 Partecipanti che posseggano le minori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco effettivo, mentre i 2 Partecipanti che detengano le maggiori percentuali di Azioni Sindacate avranno ciascuno il diritto di designare un sindaco supplente. Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi, in conformità alla disciplina vigente, la lista deve contenere candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente.

Segretario del Patto

I Partecipanti nominano all’unanimità il Segretario del Patto che è chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli dal Patto, verificando il corretto adempimento delle procedure previste nello stesso, nonché i compiti assegnatigli di comune accordo dai Partecipanti.

Comitato di Consultazione

-1- I Partecipanti si impegnano a riunirsi in un comitato di consultazione costituito da un rappresentante per ciascuno dei Partecipanti, al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società (il “Comitato di Consultazione”).

-2- Il Comitato di Consultazione delibererà con la partecipazione e il voto favorevole di almeno 3 Partecipanti che siano titolari complessivamente di più della metà delle Azioni Sindacate.

-3- Ciascun Partecipante sarà tenuto ad esprimere nell’assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell’ordine del giorno, in modo conforme alle deliberazioni assunte al riguardo dal Comitato di Consultazione. Al contrario, in caso di mancato raggiungimento di determinazioni con i  quorum indicati nel precedente paragrafo, ciascuno dei Partecipanti resterà libero di manifestare il proprio voto in assemblea nel senso dallo stesso ritenuto più opportuno.

La mancata partecipazione di un Partecipante alla fase di consultazione preventiva comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti ai sensi del paragrafo 2, con conseguente obbligo del Partecipante assente di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.

Prelazione

-1- Il Partecipante che intenda compiere atti di trasferimento aventi per oggetto le proprie Azioni Sindacate e/o Diritti ad esse connessi, in tutto o in parte, sarà tenuto ad offrire tali Azioni Sindacate e/o Diritti agli altri Partecipanti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno di essi possedute, inviando a ciascuno di essi e al Segretario del Patto una comunicazione (la “Comunicazione di Offerta”) contenente tutti gli elementi relativi all’atto di trasferimento, ivi inclusi, in particolare, il numero di Azioni Sindacate e/o Diritti oggetto del proposto trasferimento (le “Azioni Offerte”), l’identità del soggetto interessato all’acquisto, il corrispettivo e tutte le altre condizioni del trasferimento.

-2- Per “trasferimento” si intenderà qualsivoglia operazione di vendita o altro atto di disposizione inter vivos di qualunque natura, che abbia per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di Azioni Sindacate ovvero di diritti reali di godimento e/o garanzia inerenti alle Azioni Sindacate e/o altri diritti che potrebbero tradursi in diritti di voto con riferimento alle Azioni Sindacate ovvero ancora di diritti (anche eventualmente incorporati in strumenti finanziari) ad acquistare Azioni Sindacate o sottoscrivere nuove azioni della Società.

In deroga alla procedura di prelazione, i Partecipanti potranno costituire in pegno, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate dagli stessi possedute esclusivamente a condizione che (i) i diritti amministrativi inerenti alle Azioni Sindacate, ivi incluso il diritto di voto, spettino al Partecipante titolare delle Azioni Sindacate oggetto del pegno e (ii) vi sia l’obbligo a carico del creditore pignoratizio, in caso di vendita o di richiesta di assegnazione delle Azioni Sindacate, di offrire le stesse in prelazione ai Partecipanti.

-3- Ciascun Partecipante destinatario della Comunicazione di Offerta avrà diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto delle Azioni Offerte che si intendono trasferire in proporzione alle Azioni Sindacate dallo stesso possedute, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Offerta.

Per tutta la durata del Patto nessun Partecipante potrà porre in essere operazioni di prestito titoli, strumenti derivati, ivi inclusi equity swaps, con riferimento alle Azioni Sindacate.

- 4 - Resta escluso dall’ambito di applicazione della procedura di prelazione il trasferimento di Azioni Sindacate e/o Diritti a favore di società controllanti, controllate da, o soggette al comune controllo con, a norma del primo comma, punto 1) dell’articolo 2359 c.c..

Offerta pubblica di acquisto

-1- Ciascuno dei Partecipanti si impegna, per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, e art. 93 del Testo Unico della Finanza, a non porre in essere azioni, comportamenti, accordi, patti o intese in qualunque forma stipulati, che facciano sorgere l’obbligo, solidale a carico dei Partecipanti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, ai sensi delle applicabili disposizioni del Testo Unico della Finanza e del relativo Regolamento Consob n. 11971/1999, concernente la disciplina degli emittenti.

-2- Qualora, per effetto della violazione di tale obbligo da parte di uno o più Partecipanti, sugli altri dovesse gravare l’obbligo di procedere in via solidale ad un’offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie di MolMed, questi ultimi Partecipanti avranno azione di regresso nei confronti degli autori della violazione qui prevista, per il ristoro di ogni pregiudizio.

DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO

Il Patto ha efficacia dal 5 marzo 2014 e resterà in vigore per un anno - fino al 4 marzo 2015 - salvo diverso accordo raggiunto tra i Partecipanti.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 marzo 2014 – numero PRA/50704/2014/CMIAUTO.

Le Informazioni essenziali del Patto sono pubblicate sul sito www.molmed.com

5 gennaio 2015

[MO.2.15.1]


 PATTO PARASOCIALE MOLECULAR MEDICINE S.p.A. - MOLMED - SCIOGLIMENTO

Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131, 4° comma, lettera b) del Regolamento
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli Emittenti.

Le società AIRAIN Ltd, Fininvest S.p.A., H-Equity s.r.l., H-Invest S.p.A. e Science Park Raf S.p.A. in liquidazione, già Azionisti Partecipanti al Patto Parasociale concernente la società Molecular Medicine S.p.A. - MOLMED - le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario presso Borsa Italiana S.p.A., comunicano che il Patto Parasociale è scaduto alla prevista data del 4 marzo 2015.

Da tale data il Patto è sciolto ad ogni effetto e ciascuno dei sopracitati azionisti si riserva piena autonomia per ogni decisione in ordine all'esercizio dei diritti inerenti le proprie azioni MOLMED.

Si ricorda che al momento dello scioglimento risultavano vincolate al Patto Parasociale n. 66.841.952 azioni ordinarie, pari al 28,546% del capitale sociale della MOLMED e che il Patto prevedeva obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto (art. 122, c. 5 lett. a - del D.Lgs. n. 58/1998) e limiti al trasferimento delle azioni (art.122, c. 5 lett. b - del D.Lgs. n. 58/1998).

Il Patto Parasociale e la comunicazione dello scioglimento sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano rispettivamente in data 5 marzo 2014 e in data 6 marzo 2015.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.molmed.com e reso disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato" lINFO-Storage".

7 marzo 2015

[MO.2.15.2]