PARMALAT SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
PARMALAT S.P.A.
Sede Legale: Collecchio (Parma) - Via Oreste Grassi n. 26
Capitale sociale deliberato € 2.010.087.908 sottoscritto e versato € 1.600.926.818
Iscritta al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968
Premessa
L'assemblea ordinaria dei soci di Parmalat S.p.A. ("Parmalat") è stata convocata il 7 e 8 novembre 2005, rispettivamente in prima e seconda convocazione, (l'"Assemblea dei Soci") per deliberare, tra l'altro, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società.
Il 29 ottobre 2005, alcuni dei soci di Parmalat di seguito elencati (le "Parti") hanno presentato congiuntamente una lista di candidati al consiglio di amministrazione ed una lista di candidati al collegio sindacale (congiuntamente, le "Liste").
Il 1 novembre 2005 le Parti hanno sottoscritto un patto parasociale con cui hanno preso atto della presentazione delle Liste e si sono obbligate a votare le Liste nell'Assemblea dei Soci (l'"Accordo"). Con un supplemento all'Accordo stipulato il 3 novembre 2005 con le parti originali dell'Accordo, P. Schoenfeld Asset Management LLC è divenuta parte dell'Accordo assumendone i relativi obblighi. L'Accordo è limitato alla sola Assemblea dei Soci, non contiene intese relative alla disponibilità delle azioni e cesserà automaticamente al completamento dell'Assemblea dei Soci.
Società oggetto dell'Accordo
Parmalat S.p.A., con sede a Collecchio (Parma) in Via Oreste Grassi, 26, avente un capitale sociale costituito da 1.600.926.818 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
Soggetti aderenti all'accordo e numero di azioni
Socio* | Numero azioni ordinarie conferite nell'Accordo | % su totale azioni di Parmalat oggetto dell'Accordo | % sul capitale sociale ordinario di Parmalat |
Lehman Brothers International (Europe) | 30.076.231 | 24,65 | 1,88 |
Lehman Brothers Bankhaus AG (London branch) | 4.361.725 | 3,57 | 0,27 |
Harbert Distressed Investment Master Fund, Ltd. | 45.642.208 | 37,40 | 2,85 |
D.E. Shaw Laminar Portfolios, L.L.C. | 7.979.263 | 6,54 | 0,50 |
D. E. Shaw Investment Group, Inc. | 167.616 | 0,14 | 0,01 |
D.E. Shaw Valence International, Inc. | 1.376.612 | 1,13 | 0,09 |
Angelo, Gordon & Co., L.P** | 14.261.770 | 11,69 | 0,89 |
Cargill Financial Markets, Plc. | 8.389.141 | 6,88 | 0,52 |
Strategic Value Master Fund, Ltd. | 4.840.490 | 3,97 | 0,3 |
Man Mac 3 Limited | 887.344 | 0,73 | 0,06 |
Davidson Kempner Distressed Opportunities International, Ltd. | 2.957.763 | 2,42 | 0,18 |
P. Schoenfeld Asset Management LLC*** | 1.074.449 | 0,88 | 0,07 |
Totale | 122.014.612 | 100 | 7,62 |
Nessuna delle Parti esercita il controllo di Parmalat per effetto dell'Accordo.
Contenuto dell'Accordo
L'Accordo ha ad oggetto esclusivamente gli obblighi delle Parti relativi alle Liste e al voto nell'Assemblea dei Soci.
In particolare, le Parti hanno preso atto che le Liste sono state depositate presso la società in conformità agli articoli 11 e 21 dello statuto di Parmalat ed alle leggi e regolamenti applicabili.
Le Liste depositate presso la sede sociale di Parmalat il 29 ottobre 2005 sono:
Candidati al Consiglio di Amministrazione | Candidati al Collegio Sindacale |
1. Enrico Bondi | 1 Alessandro Dolcetti (Effettivo) |
2. Vittorio Mincato (Indipendente) | 2. Enzio Bermani (Effetivo) |
3. Raffaele Picella | 3. Mario Magenes (Effettivo) |
4. Marco De Benedetti (Indipendente) | 4. Massimo Di Terlizzi (Supplente) |
5. Piergiorgio Alberti | 5. Marco Benvenuto Lovati (Supplente) |
6. Andrea Guerra (Indipendente) | |
7. Carlo Secchi (Indipendente) | |
8. Massimo Confortini (Indipendente) | |
9. Marzio Saà (Indipendente) | |
10. Erder Mingoli (Indipendente) | |
11. Ferdinando Superti Furga (Indipendente) |
Le Parti hanno inoltre concordato che, all'Assemblea dei Soci, ciascuna Parte eserciterà, a favore delle Liste, i diritti di voto relativi a tutte le azioni di Parmalat di cui sarà titolare alla data dell'Assemblea dei Soci. Per assicurare l'esercizio del voto, ciascuna Parte dovrà intervenire all'Assemblea dei Soci direttamente, attraverso un proprio rappresentante, o tramite delegato ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile. In caso di partecipazione tramite delegato, allo stesso dovranno essere fornite istruzioni di votare a favore delle Liste.
Non vi sono altri accordi, in qualsivoglia forma conclusi, anche orali, con cui le Parti regolino i rispettivi diritti ed obblighi quali azionisti di Parmalat. E' altresì inteso che l'Accordo non vincola le Parti nel disporre delle azioni di Parmalat.
Durata dell'Accordo
L'Accordo avrà termine al completamento dell'Assemblea dei Soci.
Registro delle imprese
L'Accordo è stato depositato in data 3 novembre 2005 presso il Registro delle Imprese di Parma. Il supplemento all'Accordo del 3 novembre 2005 sarà depositato nei termini di legge.
Tipo di patto
L'Accordo vincola le Parti ad esercitare il diritto di voto a favore delle Liste e, dunque, è un patto avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in una società con azioni quotate ai sensi dell'articolo 122, primo comma del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
* GLG Credit Fund e GLG Market Neutral Fund non sono elencate in quanto non detengono azioni di Parmalat.
** Il numero di azioni è riferito alle azioni dei seguenti fondi parte dell'Accordo: AG CNG Fund, L.P., AG Funds, L.P., AG MM, L.P., AG ARB Partners, L.P, PHS Bay Colony Fund, L.P, Commonfund Event-Driven Company, AGCR IV Master Account, L.P., AG Eleven Partners, L.P., GAM Arbitrage Investments, Inc., AG Super Fund International Partners, L.P., Nutmeg Partners, L.P., AG Offshore Convertibles, Ltd., PHS Patriot Fund, L.P., AG Princess, L.P., AG Super Fund, L.P.
*** Il numero di azioni è riferito alle azioni dei seguenti fondi parte dell'Accordo: PSAM Allegro Partners L.P., Xavex Risk Arbitrage 5 Fund, PSAM GPS Fund Ltd., HFR Ed Global Master Trust, PSAM WorldArb Partners L.P., Rebound Portfolio Ltd., Spartan Partners L.P., PSAM WorldArb Fund Ltd., West Bay International Co., WSCI Limited Partnership, Institutional Benchmarks Master Trust Ltd.
6 novembre 2005
[PF.1.05.1]
PATTO VENUTO MENO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI alla data del10 novembre 2005
PARMALAT S.P.A.
Sede Legale: Collecchio (Parma) 43044 – Via Oreste Grassi n. 26
Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.661.207.690
Iscritta al Registro delle Imprese di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04030970968
Premessa
L’assemblea ordinaria dei soci di Parmalat è stata convocata i giorni 8 e 9 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione, (l’"Assemblea dei Soci") per deliberare, tra l’altro, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società.
Il 20 marzo 2008, alcuni dei soci di Parmalat di seguito elencati (le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale con cui si sono obbligati a presentare una lista di candidati al consiglio di amministrazione e una lista di candidati al collegio sindacale (congiuntamente, le "Liste") e a votare le Liste nell’Assemblea dei Soci (l’"Accordo").
In data 21 marzo 2008, le Parti hanno presentato le Liste ai sensi dell’Accordo.
L’Accordo è limitato alla sola Assemblea dei Soci, non contiene intese relative alla disponibilità delle azioni e cesserà automaticamente al completamento dell’Assemblea dei Soci.
Società oggetto dell’Accordo
Parmalat S.p.A., con sede a Collecchio (Parma) 43044 in Via Oreste Grassi, 26, avente un capitale sociale costituito da 1.661.207.690 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
Soggetti aderenti all’accordo e numero di azioni
Socio |
Numero azioni ordinarie conferite nell’Accordo |
% su totale azioni di Parmalat oggetto dell’Accordo | % sul capitale sociale ordinario di Parmalat |
Lehman Brothers International (Europe) | 19.500.000 |
18,384% |
1,174% |
Angelo, Gordon & Co., L.P.* |
20.521.833 |
19,347% |
1,235% |
Stark Master Fund Ltd |
32.180.337 |
30,338% |
1,937% |
Stark Global Opportunities Master Fund Ltd. |
937.759 |
0,884% |
0,056% |
Stark Criterion Master Fund Ltd. |
245.194 |
0,231% |
0,015% |
MKM Longboat Multi-Strategy Master Fund Ltd. |
4.686.305 |
4,418% |
0,282% |
Zenit Fund |
28.000.000 |
26,397% |
1,686% |
Totale |
106.071.428 |
100,000% |
6,385% |
Nessuna delle Parti esercita il controllo di Parmalat per effetto dell’Accordo.
Contenuto dell’Accordo
L’Accordo ha ad oggetto esclusivamente gli obblighi delle Parti relativi alle Liste e al voto nell’Assemblea dei Soci.
In particolare, le Parti hanno concordato di presentare le Liste presso la società in conformità agli articoli 11 e 21 dello statuto di Parmalat (lo "Statuto") ed alle leggi e regolamenti applicabili.
Le Liste depositate presso la sede sociale di Parmalat il 21 marzo 2008 sono:
Candidati al Consiglio di Amministrazione |
Candidati al Collegio Sindacale |
1. Raffaele Picella (Non indipendente) | 1. Alessandro Dolcetti (Presidente) |
2. Massimo Confortini (Indipendente) | 2. Enzio Bermani (Effettivo) |
3. Enrico Bondi (Non indipendente) | 3. Mario Magenes (Effettivo) |
4. Vittorio Mincato (Indipendente) | 4. Renato Colavolpe (Supplente) |
5. Marzio Saà (Indipendente) | 5. Marco Lovati (Supplente) |
6. Carlo Secchi (Indipendente) | |
7. Ferdinando Superti Furga (Indipendente) | |
8. Piergiorgio Alberti (Indipendente) | |
9. Marco De Benedetti (Indipendente) | |
10. Andrea Guerra (Indipendente) | |
11. Erder Mingoli (Indipendente) |
Le Parti hanno inoltre concordato che, all’Assemblea dei Soci, ciascuna Parte eserciterà, a favore delle Liste, i diritti di voto relativi a tutte le azioni di Parmalat di cui sarà titolare la Parte alla data dell’Assemblea dei Soci. Per assicurare l’esercizio del voto, ciascuna Parte dovrà intervenire all’Assemblea dei Soci direttamente, attraverso un proprio rappresentante, o tramite delegato ai sensi dell’articolo 2372 del codice civile. In caso di partecipazione tramite delegato, allo stesso dovranno essere fornite istruzioni di votare a favore delle Liste.
Non vi sono altri accordi, in qualsivoglia forma conclusi, anche orali, con cui le Parti regolino i rispettivi diritti ed obblighi quali azionisti di Pamalat. E’ altresì inteso che l’Accordo non vincola le Parti nel disporre delle azioni di Parmalat.
Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà termine al completamento dell’Assemblea dei Soci.
Modifiche
Le modifiche all’Accordo, incluse le modifiche al numero di azioni apportate al patto, saranno pubblicate nei modi e termini di legge.
Registro delle imprese
L’Accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Parma nei termini di legge.
Tipo di patto
L’Accordo vincola le Parti ad esercitare il diritto di voto a favore delle Liste e, dunque, è un patto avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto in una società con azioni quotate ai sensi dell’articolo 122, primo comma del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
_________________________
Nota:
* Il numero di azioni è riferito alle azioni dei seguenti fondi parte dell’Accordo: AG CNG Fund, L.P., AG Funds, L.P., AG MM, L.P., PHS Bay Colony Fund, L.P., AGCR V Master Account L.P., AG Eleven Partners, L.P., GAM Arbitrage Investors, Inc, AG Garden Partners, L.P., AG Super Fund International Partners, L.P., Nutmeg Partners, L.P., PHS Patriot Fund, L.P., AG Princess, L.P., AG Super Fund, L.P.
22 marzo 2008
[PF.2.08.1]
PARMALAT S.P.A.
Premessa
L’assemblea ordinaria di Parmalat che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 (l’“Assemblea”) dovrà provvedere, tra l’altro, anche alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale della Società, in quanto in tale data scadrà il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Parmalat.
Il 25 gennaio 2011, alcuni dei soci di Parmalat di seguito elencati (le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale con cui si sono impegnati ad individuare ed a presentare congiuntamente una lista di undici candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione ed una lista di cinque candidati per l’elezione del collegio sindacale di Parmalat (congiuntamente, le “Liste”) e a votare le Liste in Assemblea (l’“Accordo”).
L’Accordo è limitato alla sola Assemblea e contiene, tra l’altro, un impegno di lock-up delle Parti relativamente alle azioni oggetto dell’Accordo, con alcune eccezioni nelle ipotesi previste da leggi o regolamenti ovvero in cui si verifichi un Cambiamento Significativo (come di seguito definito), e il divieto di sollecitare deleghe di voto. L’Accordo cesserà automaticamente al completamento dell’Assemblea.
Società oggetto dell’Accordo
Parmalat S.p.A., con sede in Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (Parma), avente un capitale sociale costituito da 1.733.584.642 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.
Soggetti aderenti all’accordo e numero di azioni
Socio |
Numero azioni ordinarie conferite nell’Accordo |
% su totale azioni di Parmalat oggetto dell’Accordo |
% sul capitale sociale ordinario di Parmalat |
ZENIT ASSET MANAGEMENT AB, in qualità di gestore del fondo indicato nel presente estratto* |
34.396.826 |
12,9% |
1,98% |
SKAGEN AS, in qualità di gestore dei fondi indicati nel presente estratto ** |
95.375.464 |
35,9% |
5,50% |
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION, in qualità di gestore dei fondi indicati nel presente estratto *** |
135.972.662 |
51,2% |
7,84% |
|
|
|
|
Totale |
265.744.952 |
100% |
15,33% |
Nessuna delle Parti esercita il controllo di Parmalat per effetto dell’Accordo. Nessuna delle Parti detiene azioni ulteriori rispetto a quelle conferite all’Accordo.
Contenuto dell’Accordo
L’Accordo ha ad oggetto gli obblighi delle Parti di individuare congiuntamente, ed in via esclusiva tra le stesse, i candidati per la formazione delle Liste, di depositare le Liste – ai sensi degli articoli 11 e 21 dello statuto di Parmalat (lo “Statuto”) e dalle applicabili norme di legge e regolamento – e di votare le Liste in Assemblea.
In particolare, qualora i candidati delle Liste siano stati identificati ed abbiano accettato di far parte delle relative Liste, le Parti si sono impegnate (i) a depositare congiuntamente le Liste presso la sede sociale di Parmalat entro il 25° giorno antecedente l’Assemblea e a (ii) mettere le Liste a disposizione del pubblico entro il 21° giorno antecedente l’Assemblea, conformemente a quanto previsto dall’Articolo 147-ter, paragrafo 1-bis, TUF.
Le Parti hanno inoltre concordato che, all’Assemblea, ciascuna di esse eserciterà, in favore delle Liste, i diritti di voto relativi a tutte le azioni di Parmalat di cui la stessa sarà titolare alla chiusura del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea (le “Azioni Votate”).
Per assicurare l’esercizio del voto, ciascuna Parte potrà intervenire in Assemblea direttamente, attraverso un proprio rappresentante autorizzato, ovvero delegando un terzo ai sensi dell’articolo 2372 del codice civile e dell’Articolo 135-novies TUF. In caso di partecipazione tramite un rappresentante autorizzato o delegato, allo stesso dovranno essere fornite istruzioni per esercitare a favore delle Liste i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Votate. Ciascuna Parte dovrà, pertanto, porre in essere tutte le attività necessarie per fornire piena evidenza della titolarità delle Azioni Votate ai sensi dello Statuto e delle leggi e regolamenti applicabili.
Restrizioni
L’Accordo contiene, inoltre, un impegno di lock-up, in forza del quale le Parti si sono impegnate – fino al completamento dell’Assemblea e ad eccezione del verificarsi di un Cambiamento Significativo – a non trasferire, o accettare di trasferire, direttamente o indirettamente, alcuna delle proprie azioni e a non costituire garanzie, vincoli reali o personali, diritti di pegno o diritti di parti terze in qualsivoglia maniera, che abbiano come effetto l’attribuzione, ad un soggetto diverso dalla relativa Parte, del diritto di esercitare il voto connesso alle Azioni (“Atti di Trasferimento”). Le Parti potranno, tuttavia, trasferire le proprie azioni nella misura in cui ciò risulti necessario per rispettare i limiti di investimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Ai sensi dell’Accordo è considerato un Cambiamento Significativo uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- (x) qualunque cambiamento o accadimento che comporti un futuro cambiamento nelle condizioni (finanziare o di altro genere), nell’attività, nella proprietà o nel risultato dell’attività della Società o delle sue controllate, che sia, secondo il giudizio di tutte le Parti dell’Accordo in buona fede, significativo, pregiudizievole e che renda impraticabile o sconsigliabile continuare ad investire nelle azioni di Parmalat; (y) si verifichi un mutamento sfavorevole delle condizioni finanziare, politiche o economiche, un mutamento anomalo dei tassi di cambio delle valute o nel controllo dei mercati finanziari italiani, svedesi, norvegesi, statunitensi o canadesi, o si verifichi una moratoria generale sulle attività commerciali degli istituti bancari in tali paesi;
- gli investitori di una delle Parti riscattino più del 30% del capitale totale investito o impegnato in tale Parte alla data dell’Accordo;
- il prezzo di mercato delle azioni, alla chiusura del quinto giorno lavorativo consecutivo, sia pari o superiore a € 3.00 per azione.
Nell’ipotesi in cui si verifichi o persista un Cambiamento Significativo, ognuna delle Parti potrà effettuare Atti di Trasferimento delle proprie azioni, purché siano rispettati i seguenti termini e condizioni:
- in caso di un Cambiamento Significativo ai sensi del precedente punto 1, la Parte interessata potrà eseguire un Atto di Trasferimento avente ad oggetto tutte o parte delle proprie azioni;
- in caso di un Cambiamento Significativo ai sensi del precedente punto 2, la Parte interessata potrà eseguire un Atto di Trasferimento delle proprie azioni in una percentuale massima corrispondente alla percentuale degli investimenti riscattati, alla data del trasferimento, dai rispettivi investitori;
- in caso di un Cambiamento Significativo ai sensi del precedente punto 3, la Parte interessata potrà eseguire un Atto di Trasferimento avente ad oggetto un numero di azioni necessario in funzione delle limitazioni all’investimento connesse alla valutazione del rischio (risk management) della Parte interessata.
Le Parti prendono altresì atto che, a partire dalla data dell’Accordo, potrebbero essere soggette a limitazioni nella negoziazione o di altro genere ai sensi di leggi e regolamenti applicabili e convengono, ciascuna nei confronti dell’altra, di rispettare senza eccezioni tali normative.
Non vi sono altri accordi, in qualsivoglia forma conclusi, anche orali, con cui le Parti regolino i rispettivi diritti ed obblighi quali azionisti di Parmalat.
Divieto di sollecitazione di deleghe di voto
Ciascuna Parte si è impegnata a (i) non sollecitare altri azionisti della Società o qualunque altro soggetto titolare del diritto di voto in Assemblea a fornire deleghe per la votazione delle Liste (le “Deleghe”); e/o (ii) a non promuovere la sollecitazione di Deleghe.
Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà termine al completamento dell’Assemblea e non è previsto un impegno di rinnovo alla scadenza.
Modifiche
Le modifiche all’Accordo, incluse le modifiche al numero di azioni apportate al patto, così come l’eventuale rinnovo, scioglimento, recesso delle Parti saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge.
Registro delle imprese
L’Accordo viene depositato presso il Registro delle Imprese di Parma nei termini di legge.
Tipo di patto
L’Accordo obbliga le Parti (i) previa individuazione dei candidati, ad esercitare il diritto di voto a favore delle Liste e (ii) a non trasferire le azioni oggetto dell’Accordo, salvo che si verifichi un Cambiamento Significativo.
L’Accordo è, pertanto, sia un patto avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto in una società con azioni quotate ai sensi dell’articolo 122, primo comma, TUF, sia un patto che pone limiti al trasferimento delle relative azioni, ai sensi dell’articolo 122, quinto comma, lett. b), TUF.
Il numero di azioni è riferito alle azioni dei seguenti fondi parte dell’Accordo:
* Zenit Fund
** SKAGEN Global, SKAGEN Global II e SKAGEN Global III
*** Mackenzie Cundill Value Fund, Mackenzie Cundill Global Balanced Fund Mackenzie, Cundill Canadian Security Fund Mackenzie, Cundill Canadian Balanced Fund Mackenzie, Cundill Value Class, Manulife Mackenzie, Cundill Global Balanced Fund Ivy, Cundill Global Value Fund D Growth Fund, Mackenzie Cundill International Class, Mackenzie Cundill Global Dividend Fund, CIBC Global Monthly Income Fund Counsel International Value, Mackenzie Focus Fund – Cundill, Symmetry Equity Class – Cundill, Mackenzie Cundill Canadian Security Class IG, Mackenzie Cundill Global Value Fund, Perpetual Investment Management Limited, Mackenzie Focus International Class – Cundill, Cundill Global Value, L.P., FMC Technologies Pension Fund, IG Mackenzie Cundill Global Value Corp, FMC Corporation Pension Fund, Hospital for Sick Children Pension Fund, Global Hospital for Sick Children Foundation, Global Mackenzie Focus Class – Cundill, Hospital for Sick Children Trust Fund Global
28 gennaio 2011
[PF.3.11.1]
* * * * *
PARMALAT S.P.A.
Avviso dello scioglimento anticipato del patto parasociale avente ad oggetto il 15,3% del capitale sociale di Parmalat S.p.A. pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971
Con riferimento al patto parasociale sottoscritto il 25 gennaio 2011 tra Skagen AS, Zenit Asset Management AB e Mackenzie Financial Corporation, per conto dei fondi dagli stessi rispettivamente rappresentati (le “Parti”), avente ad oggetto il 15,3% del capitale sociale di Parmalat S.p.A. (la “Società”) dagli stessi possedute (il “Patto Parasociale”), pubblicato per estratto – ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche ed integrazioni – su “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” il 28 gennaio 2011, si comunica quanto segue:
(i) il 22 marzo 2011, le Parti hanno risolto per mutuo consenso il Patto Parasociale;
(ii) contestualmente, le Parti hanno sottoscritto con BSA S.A., che controlla il Gruppo Lactalis, un contratto per la vendita di tutte le loro partecipazioni nella Società a Lactalis, o a controparti di equity swap, al prezzo di 2,80 Euro per azione.
Per effetto, si comunica che, a far tempo dal 22 marzo 2011, il Patto Parasociale si intende privo di efficacia tra le Parti, le quali sono definitivamente e irrevocabilmente liberate da tutte le obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale, con estinzione di ogni diritto, facoltà e/o azione derivante dallo stesso.
26 marzo 2011
[PF.3.11.2]