PITECO SPA - Estratto dei patti parasociali 2022-08-22 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto Patti parasociali
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, ("TUF") e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti").
Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, conseguenti a:
• l’esercizio, in data 22 aprile 2022, dell’opzione di vendita prevista dal primo lotto temporale indicato nel Patto Parasociale (come di seguito definito), a seguito del quale i soci Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani e Paolo Virenti hanno venduto, ciascuno, a Marco Podini e Maria Luisa Podini (soggetti designati da Lillo S.p.A.), n. 172.778 azioni Piteco (e così complessive n. 518.334 azioni Piteco).
• la sottoscrizione, in data 9 maggio 2022, di un contratto preliminare di compravendita tra Lillo S.p.A., Dedagroup S.p.A., Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani e Paolo Virenti (il "Contratto Preliminare di Compravendita"), in esecuzione della residua opzione di vendita di cui al secondo lotto temporale indicato nel Patto Parasociale (decorrente dalla data di approvazione del bilancio di Piteco per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021) e avente ad oggetto complessive n. 518.334 azioni Piteco detenute, in parti uguali tra loro, da Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani e Paolo Virenti (le "Azioni Oggetto di Compravendita") per mezzo del quale, tra l’altro, (i) ciascuno dei suddetti soci ha comunicato la propria volontà di esercitare integralmente la residua opzione di vendita in relazione alle Azioni Oggetto di Compravendita, (ii) Lillo S.p.A. ha designato Marco Podini e Maria Luisa Podini ai fini dell’acquisto delle Azioni Oggetto di Compravendita, e (iii) il prezzo delle Azioni Oggetto di Compravendita è stato determinato congiuntamente. La compravendita delle Azioni Oggetto di Compravendita è avvenuta in data 12 maggio 2022.
Piteco S.p.A.
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120, e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 1 agosto 2019 è stato stipulato un patto parasociale (il "Patto Parasociale") concernente la governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.
Il Patto Parasociale annulla e sostituisce il patto parasociale vigente tra le medesime parti, originariamente stipulato in data 28 settembre 2017 e da ultimo modificato in data 2 maggio 2019. Mediante la sottoscrizione del Patto Parasociale, le parti hanno inteso, tra l’altro, modificare i termini di esercizio del diritto di opzione previsto nel precedente accordo e rimuovere talune previsioni che non erano più applicabili.
Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 10.093.500 azioni di Piteco S.p.A., costituenti complessivamente il 50,01% circa del capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni previste nel Patto Parasociale rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d), del TUF.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie di Piteco S.p.A. con sede in Milano, Via Imbonati n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04109050965, R.E.A. 1726096, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 30.795.895,25, suddiviso in n. 20.184.245 azioni ordinarie senza valore nominale ("Piteco" o la "Società"). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti"):
- Dedagroup S.p.A. con sede in Trento, Loc. Palazzine 120/f, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.IVA 01763870225, società controllata da Sequenza S.p.A., che detiene il 97,29% del capitale sociale, la quale è interamente posseduta da Lillo S.p.A.;
- Lillo S.p.A., con sede in Gricignano di Aversa (CE), Zona A.S.I. – Capannone n. 18, snc, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, C.F. 06744850634, P. IVA n. 02322740610;
- Andrea Guido Guillermaz, nato a Milano il 16 aprile 1963 e residente in Milano, Via Romualdo Marenco 2, C.F. GLLNRG63D16F205R;
- Riccardo Veneziani, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1963 e residente in Reggio Emilia, Via Racchetta 18/00, C.F. VNZRCR63H29H223I;
- Paolo Virenti, nato a Varese il 2 agosto 1960 e residente in Varese, Via C. Paravicini 16, C. F. VRNPLA60M02L682N.
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale complessive n. 10.093.500 azioni ordinarie di Piteco rappresentanti complessivamente il 50,01% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati – unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti – nella seguente tabella:
Soggetto Aderente |
Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale |
% del capitale della Società avente diritto di voto |
N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale |
% sul capitale sociale di Euro 30.795.895,25 suddiviso in n. 20.184.245 azioni |
% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
Dedagroup S.p.A.(*) |
10.053.500 | 10.053.500 | 49,81% | - | 49,81% | 99,6% |
Lillo S.p.A. |
40.000 | 40.000 | 0,20% | 25.000 | 0,20% | 0,40% |
Andrea Guido Guillermaz |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
Riccardo Veneziani |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
Paolo Virenti |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
TOTALE |
10.093.500 | 10.093.500 | 50,1% | 325.000 | 50,1% | 100% |
(*) Dedagroup S.p.A. è indirettamente controllata da Lillo S.p.A.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Lillo S.p.A. detiene indirettamente il controllo di Piteco. Il Patto Parasociale non determina il cambiamento del controllo della Società. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Obbligo di non concorrenza dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un obbligo, a carico dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea Guido Guillermaz (amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) (i "Soci Operativi"), a non svolgere attività in concorrenza con le attività svolte da Piteco e a non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in società concorrenti e a non sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro ai dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti di Piteco o di tutte le società, consorzi, associazioni, imprese, joint-venture e simili, nazionali o estere, nelle quali Piteco acquisti o detenga una partecipazione sociale, interessenza, diritto di opzione che non sia di natura meramente finanziaria, per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in conformità alle disposizioni statutarie e alle disposizioni normative e regolamentari applicabili. La designazione dei candidati amministratori da inserire nelle rispettive liste è effettuata in modo da assicurare che almeno quattro (i.e., la maggioranza) dei componenti da eleggere sia designata da Dedagroup S.p.A. (e/o dalle altre società del gruppo controllato da Lillo S.p.A. che detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni Piteco pari alla metà più uno del capitale sociale) e che tre dei componenti da eleggere siano designati dai Soci Operativi (e coincidano con la persona del Socio Operativo stesso), fintantoché (i) i Soci Operativi continuino a ricoprire i propri incarichi all’interno della Società e (ii) il controllo di Piteco sia detenuto da una o più società congiuntamente, che siano controllate, direttamente o indirettamente, da Lillo S.p.A. Il diritto di ciascun Socio Operativo a rivestire la carica di Amministratore della Società sussisterà anche quando lo stesso non detenga più alcuna azione della Società.
5. Durata del patto Parasociale
Il Patto Parasociale prevede una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di tre anni in caso di mancata comunicazione delle Parti, entro il termine di tre mesi prima della scadenza, della volontà di non rinnovare il Patto Parasociale.
6. Legge applicabile e foro competente
Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, invalidità, causa di risoluzione e simili è competente in via esclusiva il foro di Milano.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 5 agosto 2019 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo 368736. Una copia del Contratto Preliminare di Compravendita è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
* * *
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.
13 maggio 2022
[PT.2.22.1]
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Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell’art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.
Accordo Quadro relativo a Piteco S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.
Premessa
Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti, si comunica che, in data 15 giugno 2022, Lillo S.p.A. ("Lillo"), Dedagroup S.p.A. ("Dedagroup"), Limbo S.r.l. ("Limbo"), Marco Podini ("MP"), Maria Luisa Podini ("MLP"), Francesca Zanella ("FZ"), Alfredo De Rivo ("ADR"), Margherita De Rivo ("MADR"), Massimo De Rivo ("MASDR"), Marianna De Rivo ("MARDR") e Matteo De Rivo ("MATDR") (complessivamente le "Parti" e con riferimento ai soli MP, MLP, FZ, ADR, MADR, MASDR, MARDR, MATDR i "Soci Persone Fisiche" o "Soci PF") – come meglio qualificati nel successivo paragrafo C) – hanno sottoscritto un accordo ("Accordo Quadro") rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122, comma 5, lettera d-bis) del TUF, avente ad oggetto n. 14.352.238 azioni ordinarie di Piteco S.p.A. (le "Azioni Piteco" o le "Azioni") rappresentative del 71,11% del capitale sociale della stessa.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Le pattuizioni contenute nell’Accordo Quadro hanno ad oggetto le Azioni di Piteco S.p.A. con sede legale in Via Imbonati 18, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 04109050965, con capitale sociale pari ad Euro 30.795.895,00, suddiviso in n. 20.184.245 azioni ordinarie senza valore nominale quotate sul Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Piteco" o la "Società").
SOGGETTI ADERENTI ALL’ACCORDO QUADRO
Le pattuizioni contenute nell’Accordo Quadro vincolano:
Lillo, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona A.S.I. – Capannone 18 snc, 80100, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 06744850634; Dedagroup, con sede legale in Via di Spini 50, Trento, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01763870225;Limbo, con sede legale in Milano, Via Imbonati 18, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 12427200964;Marco Podini, nato a Bolzano il 05/06/1966 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale PDNMRC66H05A952A;Maria Luisa Podini, nata a Bolzano il 31/03/1965 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale PDNMLS65C71A952T;Francesca Zanella, nata a Riva (TN) il 25/02/1968 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale ZNLFNC68B65H330X;Alfredo De Rivo, nato a Bolzano il 21/10/1961 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale DRVLRD61R21A952J;Margherita De Rivo, nata a Bolzano il 08/08/1994 e residente in Via Principe Eugenio di Savoia n. 22, Bolzano (BZ), codice fiscale DRVMGH94M48A952J;Massimo De Rivo, nato a Bolzano il 22/07/1996 e residente in Via Sandri Sandro n. 1, Milano (MI), codice fiscale DRVMSM96L22A952J;Marianna De Rivo, nata a Bolzano il 17/12/1997 e residente in Via Sandri Sandro n. 1, Milano (MI), codice fiscale DRVMNN97T57A952S; e Matteo De Rivo, nato a Bolzano il 12/06/2000 e residente in Via Fago n. 16, Bolzano (BZ), codice fiscale DRVMTT00H12A952E.
Si segnala, inoltre, quanto segue:
il capitale sociale di Limbo è interamente detenuto da Dedagroup, società controllata indirettamente – attraverso la società Sequenza S.p.A. – da Lillo. Pertanto, Limbo e Dedagroup sono controllate indirettamente da Lillo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; e
il 99,99% del capitale sociale di Lillo è ripartito per metà ciascuno tra MP e MLP.
AZIONI COMPLESSIVAMENTE OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il numero delle Azioni e dei diritti di voto riferibili alle Azioni che sono complessivamente oggetto dell’Accordo Quadro è n. 14.352.238.
La seguente tabella indica per ciascuna Parte il numero delle Azioni e dei diritti di voto oggetto dell’Accordo Quadro rispetto a (i) il capitale sociale della Società e (ii) i diritti di voto complessivamente esercitabili in assemblea ordinaria, alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro:
Aderenti all’Accordo Quadro | n. azioni oggetto dell’Accordo Quadro |
% partecipazione sul capitale sociale |
% sul totale azioni oggetto dell’Accordo Quadro |
n. diritti di voto oggetto dell’Accordo Quadro |
% sui diritti di voto esercitabili |
Lillo | 65.000 |
0,32% |
0,45% |
65.000 |
0,32% |
Dedagroup | 10.053.500 |
49,81% |
70,05% |
10.053.500 |
49,81% |
MP | 1.920.861 |
9,52% |
13,38% |
1.920.861 |
9,52% |
MLP | 1.919.076 |
9,51% |
13,37% |
1.919.076 |
9,51% |
FZ | 167.114 |
0,83% |
1,16% |
167.114 |
0,83% |
ADR | 210.687 |
1,04% |
1,47% |
210.687 |
1,04% |
MADR | 4.000 |
0,02% |
0,03% |
4.000 |
0,02% |
MASDR | 4.000 |
0,02% |
0,03% |
4.000 |
0,02% |
MARDR | 4.000 |
0,02% |
0,03% |
4.000 |
0,02% |
MATDR | 4.000 |
0,02% |
0,03% |
4.000 |
0,02% |
TOTALE |
14.352.238 |
71,11% |
100% |
14.352.238 |
71,11% |
CONTROLLO DI PITECO
Si segnala che Piteco è controllata indirettamente, ai sensi dell’art. 93 del TUF, da Lillo. Inoltre, la stipula dell’Accordo Quadro non muta il controllo di Piteco che – anche ad esito della stipula dello stesso – continuerà a fare capo a Lillo.CONTENUTO DELLE
PATTUIZIONIL’Accordo Quadro è volto a disciplinare, tra l’altro:
l’impegno di Lillo e dei Soci PF a portare in adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’"Offerta") promossa da Limbo in data 15 giugno 2022, entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio del periodo di offerta, complessive n. 2.598.738 Azioni Piteco dagli stessi detenute rappresentative del 12,88% del capitale sociale dell’Emittente (le "Azioni in Adesione"), di cui: n. 65.000 Azioni Piteco detenute da Lillo; n. 1.070.861 Azioni Piteco detenute da MP; n. 1.069.076 Azioni Piteco detenute da MLP; n. 167.114 Azioni Piteco detenute da FZ; n. 210.687 Azioni Piteco detenute da ADR; n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MADR; n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MASDR; n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MARDR; e n. 4.000 Azioni Piteco detenute da MATDR;
l’impegno di Limbo, Dedagroup, MP e MLP a: (i) deliberare prima della data di pubblicazione del documento di offerta un aumento di capitale di Limbo condizionato al successo dell’offerta da sottoscriversi mediante il conferimento di n. 10.053.500 Azioni Piteco detenute da Dedagroup e, contestualmente, le n. 850.000 Azioni Piteco detenute da MP e le n. 850.000 Azioni detenute da MLP (le "Azioni da Conferirsi"); e (ii) conferire nel capitale di Limbo, prima della data di pubblicazione del documento di offerta e condizionatamente al successo dell’Offerta, tutte le Azioni da Conferirsi; e
gli impegni di Dedagroup a fornire a Limbo le risorse finanziarie in relazione all’operazione nel suo complesso.
SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PATTO
Le pattuizioni previste nell’Accordo Quadro, sottoscritto in data 15 giugno 2022, hanno efficacia dalla data di sottoscrizione (15 giugno 2022) e durata fino alla data nella quale si saranno completate le previsioni dell’Accordo Quadro descritte ai punti (i) e (ii) del paragrafo che precede, corrispondenti agli articoli 3 e 4 dell’Accordo Quadro.
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PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESEAi sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l’estratto delle pattuizioni contenute nell’Accordo Quadro è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 19 giugno 2022.
Copia dell’Accordo Quadro è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 20 giugno 2022.
SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE
Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Quadro sono pubblicate, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lettera b), del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Piteco (www.pitecolab.it).
20 giugno 2022
[PT.3.22.1]