Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Estratto dell'accordo relativo alla partecipazione al capitale delle società 

Bipielle Investimenti S.p.A. 
Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. 
Reti Bancarie Holding S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 19.158.074 azioni ordinarie, pari all'1,88% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.059.497.512,32, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,81% del capitale sociale, della società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 862.227.726,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"); (iii) n. 333.350 azioni ordinarie, pari all'1,02% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 16.976.649,56, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPL è titolare di n. 851.910.350 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all'83,62% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 26.208.088 azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari all'80,28% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPL e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

BPL Investimenti n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPL Investimenti
Aviva

19.158.074

2,20%

1,88%

BPL

851.910.350

97,80%

83,62%

Totale

871.068.424

100,00%

85,50%



 

BPL n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPL
Aviva

2.327.992

100%

0,81%

BPL

0

0%

0%

Totale

2.327.992

100,00%

0,81%



 

Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di Reti Bancarie Holding
Aviva

333.350

100%

1,02%

BPL

0

0%

0%

Totale

333.350

100,00%

1,02%



Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

9 aprile 2004

[BK.3.04.1]


Reti Bancarie Holding S.p.A.
Sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto 6
Capitale sociale Euro 16.976.649,56
Iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca, P.IVA e Cod. Fisc. 00240080101

I. PREMESSA: DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Il presente estratto descrive il patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") stipulato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito, "Fondazione Lucca") e dalla Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l. (di seguito, "Bipielle") nell'ambito del contratto dalle medesime sottoscritto in data 21-22 aprile 2004 (di seguito, il "Contratto") e che intende regolare un piano di investimenti di Fondazione Lucca con il Gruppo Bipielle. Nell'ambito del Contratto, Fondazione Lucca si è, tra l'altro, impegnata ad acquistare e/o sottoscrivere azioni di Reti Bancarie Holding S.p.A. (di seguito, "RBH").

II. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale contempla i seguenti impegni:

A) Fondazione Lucca si è impegnata ad acquistare e/o sottoscrivere azioni di RBH per un controvalore di Euro 20.000.000,00. Tale impegno (i) è sospensivamente condizionato all'ottenimento da parte di Fondazione Lucca del relativo nulla-osta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e (ii) è altresì subordinato al previo adempimento di altri obblighi contrattuali previsti a carico delle parti. Ai fini di determinare il numero di azioni RBH che Fondazione Lucca acquisterà/sottoscriverà, si attribuirà ad esse il valore unitario pari al prezzo medio di mercato dei 30 giorni di borsa aperta precedenti l'acquisto delle azioni o la relativa delibera assembleare di aumento di capitale di RBH.

B) Fondazione Lucca si è, altresì, impegnata a non cedere le azioni RBH che la stessa acquisti e/o sottoscriva in esecuzione dell'obbligo di cui alla precedente lett. A) fino al 30 giugno 2005.

C) Contestualmente all'acquisto/sottoscrizione delle azioni RBH, Bipielle si è impegnata a concedere a Fondazione Lucca un'opzione "put" di vendita su ciascuna e tutte le azioni RBH, esercitabile tra il 30 aprile 2005 e il 30 maggio 2005, con esecuzione il 30 giugno 2005.

III. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE-AZIONI DETENUTE

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dai seguenti soggetti e per le azioni RBH qui di seguito indicate:

Parti Numero di azioni RBH conferite nel patto % sulle azioni RBH conferite nel patto % sul capitale Reti Bancarie Holding
Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l.

 -

-

-

Fondazione di Risparmio di Lucca

Cassa da determinare in conformità a quanto indicato sub II A

100%

da determinare in conformità a quanto indicato sub II A



IV. SOGGETTO CHE IN VIRTÙ DEL PATTO PARASOCIALE ESERCITA IL CONTROLLO DI RBH

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al controllo di RBH.

V. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale dispiega i propri effetti a partire dalla data di efficacia del Contratto, come precisato sub II A, e rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2005.

VI. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non è stato ancora depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca, ove RBH ha la propria sede legale. Il deposito verrà effettuato nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

VII. TIPOLOGIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quelle di cui al 5° comma lett. (b) e (c) di tale disposizione, ove si tratta di:

- patti parasociali che prevedono limiti al trasferimento di azioni [II B)];

- patti parasociali che prevedono l'acquisto di azioni [II A) e C)].

VIII. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non prevede la costituzione di organi.

IX. CLAUSOLE PENALI

Il Patto Parasociale non prevede l'applicazione di clausole penali.

X. SOGGETTO PRESSO IL QUALE SONO DEPOSITATI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al deposito delle azioni RBH.

30 aprile 2004

[RE.1.04.1]


Reti Bancarie Holding S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.616.000 azioni ordinarie, pari all'8,01% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 16.976.649,56, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"), capogruppo del Gruppo Bancario Bipielle, è titolare di n. 26.208.088 azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari all'80,28% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie Holding hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie Holding, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassurance");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie Holding rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale delle azioni 
conferite
% del capitale di 
Reti Bancarie Holding
Aurora

2.616.000

9,08%

8,01%

BPL

26.208.088

90,92%

80,28%

Totale

28.824.088

100,00%

88,29%



Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie Holding

Ai sensi del Patto, BPL si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie Holding siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.616.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPL.

2.4. Impegni di BPL

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPL - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPL o direttamente a quest'ultima.

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

27 maggio 2004

[RE.2.04.1]


Estratto dell'accordo relativo alla partecipazione al capitale delle società

Bipielle Investimenti S.p.A.
Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l.
Reti Bancarie Holding S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 4.789.518 azioni ordinarie, pari all'1,88% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.146.091.059,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,81% del capitale sociale, della società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 885.127.227,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"); (iii) n. 358.351 azioni ordinarie, pari allo 0,737% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPL è titolare di n. 219.551.416 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all' 86,204% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 32.896.427azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari al 67,656% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPL e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

 

BPL Investimenti n. azioni conferite % sul totale
delle azioni conferite
% del capitale
di BPL
Investimenti
Aviva 4.789.518 2,135% 1,881%
BPL 219.551.416 97,865% 86,204%
Totale 224.340.934 100,00% 88,085%

 

 

BPL n. azioni conferite % sul totale delle % del capitale di BPL
Aviva 2.327.992 100% 0,789%
BPL 0 0% 0%
Totale 2.327.992 100,00% 0,789%

 

 

Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale
delle azioni conferite
% del capitale
di Reti Bancarie Holding
Aviva 358.351 100% 0,737%
BPL 0 0% 0%
Totale 358.351 100,00% 0,737%

Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

4 novembre 2004

[BK.3.04.2]


RETI BANCARIE HOLDING S.P.A.

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.816.000 azioni ordinarie, pari al 5,791% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"), capogruppo del Gruppo Bancario Bipielle, è titolare di n. 32.896.427 azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari al 67,656% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie Holding hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie Holding, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassurance");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie Holding rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

 

Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale delle
azioni conferite
% del capitale di
Reti Bancarie Holding
Aurora 2.816.000 7,89% 5,791%
BPL 32.896.427 92,11% 67,656%
Totale 35.712.427 100,00% 73,447%

Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie Holding

Ai sensi del Patto, BPL si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie Holding siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.816.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPL.

2.4. Impegni di BPL

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPL - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPL o direttamente a quest'ultima.

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

4 novembre 2004

[RE.2.04.2]


 Estratto dell'accordo relativo alla partecipazione al capitale delle società

Bipielle Investimenti S.p.A.
Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l.
Reti Bancarie Holding S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 4.789.518 azioni ordinarie, pari all'1,744% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.236.091.059,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,789% del capitale sociale, della società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 885.127.227,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"); (iii) n. 358.351 azioni ordinarie, pari allo 0,737% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPL è titolare di n. 239.509.274 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all'87,194% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 32.971.072 azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari al 67,809% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPL e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

 

BPL Investimenti

n. azioni conferite

% sul totale delle
azioni
conferite
% del capitale 
di BPL
Investimenti
Aviva 4.789.518 1,961% 1,744%
BPL 239.509.274 98,039% 87,194%
Totale 244.298.792 100,00% 88,938%

 

 

BPL

n. azioni conferite

% sul totale delle
azioni conferite
% del capitale
di BPL
Aviva 2.327.992 100% 0,789%
BPL 0 0% 0%
Totale 2.327.992 100,00% 0,789%

 

 

Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale delle 
azioni conferite
% del capitale di 
Reti Bancarie Holding
Aviva 358.351 100% 0,737%
BPL 0 0% 0%
Totale 358.351 100,00% 0,737%

Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

7 gennaio 2005

[BK.3.05.1]


 RETI BANCARIE HOLDING S.P.A.
Sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto 6
Capitale sociale Euro 145.869.663,00
Iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca, P.IVA e Cod. Fisc. 00240080101

I. PREMESSA: DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Il presente estratto descrive il patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") stipulato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito, "Fondazione Lucca") e dalla Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l. (di seguito, "Bipielle") nell'ambito del contratto dalle medesime sottoscritto in data 21-22 aprile 2004 (di seguito, il "Contratto") e che intende regolare un piano di investimenti di Fondazione Lucca con il Gruppo Bipielle. Nell'ambito del Contratto, Fondazione Lucca si è, tra l'altro, impegnata ad acquistare e/o sottoscrivere azioni di Reti Bancarie Holding S.p.A. (di seguito, "RBH").

II. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale contempla i seguenti impegni:

A) Fondazione Lucca si è impegnata ad acquistare e/o sottoscrivere azioni di RBH per un controvalore di Euro 20.000.000,00. Tale impegno (i) è sospensivamente condizionato all'ottenimento da parte di Fondazione Lucca del relativo nulla-osta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e (ii) è altresì subordinato al previo adempimento di altri obblighi contrattuali previsti a carico delle parti. Ai fini di determinare il numero di azioni RBH che Fondazione Lucca acquisterà/sottoscriverà, si attribuirà ad esse il valore unitario pari al prezzo medio di mercato dei 30 giorni di borsa aperta precedenti l'acquisto delle azioni o la relativa delibera assembleare di aumento di capitale di RBH.

B) Fondazione Lucca si è, altresì, impegnata a non cedere le azioni RBH che la stessa acquisti e/o sottoscriva in esecuzione dell'obbligo di cui alla precedente lett. A) fino al 30 giugno 2005.

C) Contestualmente all'acquisto/sottoscrizione delle azioni RBH, Bipielle si è impegnata a concedere a Fondazione Lucca un'opzione "put" di vendita su ciascuna e tutte le azioni RBH, esercitabile tra il 30 aprile 2005 e il 30 maggio 2005, con esecuzione il 30 giugno 2005.

III. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE-AZIONI DETENUTE

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dai seguenti soggetti e per le azioni RBH qui di seguito indicate:

 

Parti Numero di azioni RBH conferite nel patto % sulle azioni RBH conferite nel patto % sul capitale Reti Bancarie Holding
Banca Popolare di Lodi s.c.a.r.l. - - -
Fondazione di Risparmio di Lucca 500.550 100 1,029
Totale 550.550 100 1,029

IV. SOGGETTO CHE IN VIRTÙ DEL PATTO PARASOCIALE ESERCITA IL CONTROLLO DI RBH

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al controllo di RBH.

V. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale dispiega i propri effetti a partire dalla data di efficacia del Contratto, come precisato sub II A, e rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2005.

VI. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca, ove RBH ha la propria sede legale.

VII. TIPOLOGIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quelle di cui al 5 comma lett. (b) e (c) di tale disposizione, ove si tratta di:

- patti parasociali che prevedono limiti al trasferimento di azioni [II B)];

- patti parasociali che prevedono l'acquisto di azioni [II A) e C)].

VIII. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non prevede la costituzione di organi.

IX. CLAUSOLE PENALI

Il Patto Parasociale non prevede l'applicazione di clausole penali.

X. SOGGETTO PRESSO IL QUALE SONO DEPOSITATI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al deposito delle azioni RBH.

4 novembre 2004

[RE.1.04.2]


RETI BANCARIE HOLDING S.P.A.

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.816.000 azioni ordinarie, pari al 5,791% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"), capogruppo del Gruppo Bancario Bipielle, è titolare di n. 32.971.072 azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari al 67,809% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie Holding hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie Holding, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassuranc e");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie Holding rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale delle
azioni
conferite
% del capitale di
Reti Bancarie Holding
Aurora 2.816.000 7,869% 5,791%
BPL 32.971.072 92,131% 67,809%
Totale 35.787.072 100,00% 73,600%


Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie Holding

Ai sensi del Patto, BPL si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie Holding siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.816.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPL.

2.4. Impegni di BPL

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPL - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPL o direttamente a quest'ultima.

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

7 gennaio 2005

[RE.2.05.1]


Si procede alla pubblicazione dell'estratto del patto parasociale, con aderenti la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Banca Popolare Italiana Soc. Coop., avente ad oggetto azioni ordinarie della società quotata Reti Bancarie S.p.A.,con evidenziazione grafica delle modifiche apportate allo stesso a seguito della stipulazione, avvenuta tra gli aderenti in data 21-22 giugno 2005, di un Addendum al Contratto, come infra definito.

Reti Bancarie S.p.A.

Sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto 6, capitale sociale Euro 145.869.663,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca, P.IVA e Cod. Fisc. 00240080101.

I. Premessa: descrizione dell'operazione

Il presente estratto descrive il patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") stipulato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito, "Fondazione Lucca") e dalla Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (già Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l., di seguito, "BPI") nell'ambito del contratto dalle medesime sottoscritto in data 21-22 aprile 2004 (di seguito, il "Contratto") e che intende regolare un piano di investimenti di Fondazione Lucca con il Gruppo Bipielle. Nell'ambito del Contratto, Fondazione Lucca si è, tra l'altro, impegnata ad acquistare e/o sottoscrivere azioni di Reti Bancarie S.p.A. (già Reti Bancarie Holding S.p.A., di seguito, "RB").

II. Contenuto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale contempla i seguenti impegni: 

A) Fondazione Lucca si è impegnata ad acquistare e/o sottoscrivere azioni di RB per un controvalore di Euro 20.000.000,00. Tale impegno (i) è sospensivamente condizionato all'ottenimento da parte di Fondazione Lucca del relativo nulla-osta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e (ii) è altresì subordinato al previo adempimento di altri obblighi contrattuali previsti a carico delle parti. Ai fini di determinare il numero di azioni RB che Fondazione Lucca acquisterà/sottoscriverà, si attribuirà ad esse il valore unitario pari al prezzo medio di mercato dei 30 giorni di borsa aperta precedenti l'acquisto delle azioni o la relativa delibera assembleare di aumento di capitale di RB. Peraltro, BPI avrà la facoltà di offrire a Fondazione Lucca, in luogo delle azioni RB, l'acquisto o la sottoscrizione di altri valori mobiliari non quotati, per il medesimo controvalore della somma di Euro 20.000.000,00, in conformità a quanto previsto nel Contratto.

B) Fondazione Lucca si è, altresì, impegnata a non cedere le azioni RB che la stessa acquisti e/o sottoscriva in esecuzione dell'obbligo di cui alla precedente lett. A) fino al 29 luglio 2005 [anziché 30 giugno 2005].

C) Contestualmente all'acquisto/sottoscrizione delle azioni RB, BPI si è impegnata a concedere a Fondazione Lucca un'opzione "put" di vendita su ciascuna e tutte le azioni RB, esercitabile entro il 27 luglio 2005 [anziché tra il 30 aprile 2005 e il 30 maggio 2005, con esecuzione il 29 luglio 2005 [anziché 30 giugno 2005].

III. Soggetti aderenti al Patto Parasociale azioni detenute

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dai seguenti soggetti e per le azioni RB qui di seguito indicate:

 

Parti  Numero di azioni RB conferite nel patto % sulle azioni RB conferite nel patto % sul capitale di Reti Bancarie S.p.A.

Banca Popolare Italiana Soc. Coop. 

- - -

 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca   

500.550 100% 1,029

IV. Soggetto che in virtù del Patto Parasociale esercita il controllo di RB

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al controllo di RB.

V. Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale dispiega i propri effetti a partire dalla data di efficacia del Contratto, come precisato sub II A, e rimarrà in vigore sino al 29 luglio 2005 [anziché 30 giugno 2005].

VI. Deposito presso il Registro delle Imprese del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non è stato ancora depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca, ove RB ha la propria sede legale. Il deposito verrà effettuato nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

VII. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quelle di cui al 5° comma lett. (b) e (c) di tale disposizione, ove si tratta di:

- patti parasociali che prevedono limiti al trasferimento di azioni [II B)];

- patti parasociali che prevedono l'acquisto di azioni [II A e C)]

VIII. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede la costituzione di organi.

IX. Clausole Penali

Il Patto Parasociale non prevede l'applicazione di clausole penali.

X. Soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al deposito delle azioni RB.

1° luglio 2005

[RE.1.05.1]

* * *

RETI BANCARIE S.P.A.
Sede legale in Lucca, via Vittorio Veneto 6
Capitale sociale Euro 145.869.663
Registro Imprese di Lucca - P. IVA e Cod. Fisc. 00240080101

Si comunica che, in data 29 luglio 2005, è intervenuto, per decorso del termine di durata, lo scioglimento del patto parasociale stipulato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (già Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l.) avente ad oggetto limitazioni al trasferimento di azioni di Reti Bancarie S.p.A. (già Reti Bancarie Holding S.p.A.), stipulato in data 21-22 aprile 2004. 

5 agosto 2005

[RE.1.05.2]


RETI BANCARIE S.P.A.

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.816.000 azioni ordinarie, pari al 5,791% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare Italiana Soc Coop., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"), capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Italiana, è titolare di n. 32.988.945 azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 67,846% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassuranc e");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

Reti Bancarie n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di Reti Bancarie
Aurora 2.816.000 7,865% 5,791%
BPI 32.988.945 92,135% 67,846%
Totale 35.804.945 100% 73,637%
 

Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie

Ai sensi del Patto, BPI si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.816.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPI.

2.4. Impegni di BPI

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPI - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPI o direttamente a quest'ultima.

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

8 luglio 2005

[RE.2.05.2]


 Bipielle Investimenti S.p.A.
Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l.
Reti Bancarie Holding S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 4.789.518 azioni ordinarie, pari all'1,744% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.236.091.059,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,789% del capitale sociale, della società Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 885.127.227,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPL"); (iii) n. 358.351 azioni ordinarie, pari allo 0,737% del capitale sociale, della società Reti Bancarie Holding S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie Holding"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPL è titolare di n. 232.952.625 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all'84,807% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 32.971.072 azioni ordinarie di Reti Bancarie Holding, pari al 67,809% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPL e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPL (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

BPL Investimenti n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPL Investimenti
Aviva 4.789.518 2,015% 1,744%
BPL 232.952.625 97,985% 84,807%
Totale 237.742.143 100% 86,551%


BPL n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPL
Aviva 2.327.992 100% 0,789%
BPL 0 0% 0%
Totale 2.327.992 100,00% 0,789%


Reti Bancarie Holding n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di Reti Bancarie Holding
Aviva 358.351 100% 0,737%
BPL 0 0% 0%
Totale 358.351 100,00% 0,737%
 

Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPL e Reti Bancarie Holding in virtù del Patto, ancorché BPL controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie Holding ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

23 giugno 2005

[BK.3.05.2]


RETI BANCARIE S.P.A.
(già Reti Bancarie Holding S.p.A.)

Sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto 6, capitale sociale Euro 145.869.663,00,
Codice Fiscale e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 00240080101

I. PREMESSA: DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Il presente estratto descrive il patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") stipulato in data 25 agosto 2005 tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito, "Fondazione") e la Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. (di seguito, "BPI"), nell'ambito (i) del contratto dalle medesime sottoscritto in data 21-22 aprile 2004 (di seguito, la "Scrittura 2004") e (ii) del contratto sottoscritto in data 6 maggio 2005 (di seguito, la "Scrittura 2005"), come modificato da un addendum del 21-22 giugno 2005 e da un secondo addendum del 25 luglio 2005 e che intende regolare un piano industriale riguardante la Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., connesso ad investimenti della Fondazione con il Gruppo Banca Popolare Italiana.

II. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale contempla l'impegno da parte di BPI di far in modo che la Fondazione possa designare tre membri del Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie S.p.A. ("RB"), di cui uno assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione di RB sarà comunque composto da non meno di sette membri. Le regole di governance relative a RB rimarranno pienamente valide ed efficaci fin tanto che la Fondazione manterrà una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., con impegno a fare quanto in suo potere per procurare le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da essa eventualmente designati, qualora tale condizione venisse meno.

III. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E AZIONI DETENUTE

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dai seguenti soggetti e per le azioni RB qui di seguito indicate:

 

Parti

Numero di azioni RB conferite nel patto

% sulle azioni RB conferite nel patto

% sul capitale di Reti Bancarie S.p.A.

Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi Soc. Coop.

33.785.523

100

69,484

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

0

0

0

IV. SOGGETTO CHE IN VIRTÙ DEL PATTO PARASOCIALE ESERCITA IL CONTROLLO DI RB

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al controllo di RB.

V. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

La durata del Patto Parasociale, che prevede anche regole di governance e di consultazione relativamente alla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. (società non quotata), è fissata in cinque anni (dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2010), da intendersi ridotti a tre (dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2008) per quanto concerne le pattuizioni relative a RB in quanto società quotata, salvo rinnovo automatico per un uguale periodo qualora alla scadenza la Fondazione detenga una partecipazione nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. non inferiore al 5% del capitale sociale.

VI. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non è stato ancora depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca, ove RB ha la propria sede legale. Il deposito verrà effettuato nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

VII. TIPOLOGIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quella di cui al 1° comma di tale disposizione, ove si tratta di:

- patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto.

VIII. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non prevede la costituzione di organi.

IX. CLAUSOLE PENALI

Il Patto Parasociale non prevede l'applicazione di clausole penali.

X. SOGGETTO PRESSO IL QUALE SONO DEPOSITATI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al deposito delle azioni RB.

1° settembre 2005

[RE.3.05.1]


RETI BANCARIE S.P.A.

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.816.000 azioni ordinarie, pari al 5,791% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare Italiana Soc Coop., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"), capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Italiana, è titolare di n. 34.189.343 azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 70,315% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassurance");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

 

Reti Bancarie n. azioni conferite % sul totale delle
azioni conferite
% del capitale di
Reti Bancarie
Aurora 2.816.000 7,610% 5,791%
BPI 34.189.343 92,390% 70,315%
Totale 37.005.343 100% 76,106%

Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie

Ai sensi del Patto, BPI si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.816.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPI.

2.4. Impegni di BPI

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPI - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPI o direttamente a quest'ultima.

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

9 novembre 2005

[RE.2.05.3]


Estratto dell'accordo relativo alla partecipazione al capitale delle società

Bipielle Investimenti S.p.A.
Banca Popolare Italiana Soc. Coop.
Reti Bancarie S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 4.789.518 azioni ordinarie, pari all'1,744% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.236.091.059,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,789% del capitale sociale, della società Banca Popolare Italiana Soc. Coop., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.456.497.609,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"); (iii) n. 358.351 azioni ordinarie, pari allo 0,737% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPI è titolare di n. 240.793.894 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all'87,661% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 34.164.618 azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 70,264% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPI e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

 

BPL Investimenti

n. azioni conferite

% sul totale delle azioni conferite

% del capitale di BPL Investimenti

Aviva

4.789.518

1,950%

1,744%

BPI

240.793.894

98,050%

87,661%

Totale

245.583.412

100%

89,405%

 

BPI

n. azioni conferite

% sul totale delle azioni conferite

% del capitale di BPI

Aviva

2.327.992

100%

0,789%

BPI

0

0%

0%

Totale

2.327.992

100,00%

0,789%

 

 

Reti Bancarie

n. azioni conferite

% sul totale delle azioni conferite

% del capitale di Reti Bancarie

Aviva

358.351

100%

0,737%

BPI

0

0%

0%

Totale

358.351

100,00%

0,737%

 

Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

29 novembre 2005

[BK.3.05.3]


Bipielle Investimenti S.p.A.
Banca Popolare Italiana Soc. Coop.
Reti Bancarie S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 4.789.518 azioni ordinarie, pari all'1,744% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.236.091.059,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,789% del capitale sociale, della società Banca Popolare Italiana Soc. Coop., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.456.497.609,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"); (iii) n. 358.351 azioni ordinarie, pari allo 0,737% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPI è titolare di n. 240.793.894 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all'87,661% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 34.656.395azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 71,227% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPI e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

 

BPL Investimenti n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPI Investimenti
Aviva 4.789.518 1,950% 1,744%
BPI 240.793.894 98,050% 87,661%
Totale 245.583.412 100% 89,405%
 

 

 

BPI n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPI
Aviva 2.327.992 100% 0,479%
BPI 0 0% 0%
Totale 2.327.992 100,00% 0,479%
 

 

 

Reti Bancarie n. azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di Reti Bancarie
Aviva 358.351 100% 0,737%
BPI 0 0% 0%
Totale 358.351 100,00% 0,737%
 

Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

10 gennaio 2006

[BK.3.06.1]


RETI BANCARIE S.P.A.

Sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto 6, capitale sociale Euro 145.869.663,00, Codice Fiscale e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 00240080101

I. Premessa: descrizione dell'operazione

Il presente estratto descrive il patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") stipulato in data 25 agosto 2005 tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito, "Fondazione") e la Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. (di seguito, "BPI"), nell'ambito (i) del contratto dalle medesime sottoscritto in data 21-22 aprile 2004 (di seguito, la "Scrittura 2004") e (ii) del contratto sottoscritto in data 6 maggio 2005 (di seguito, la "Scrittura 2005"), come modificato da un addendum del 21-22 giugno 2005 e da un secondo addendum del 25 luglio 2005 e che intende regolare un piano industriale riguardante la Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., connesso ad investimenti della Fondazione con il Gruppo Banca Popolare Italiana.

II. Contenuto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale contempla l'impegno da parte di BPI di far in modo che la Fondazione possa designare tre membri del Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie S.p.A. ("RB"), di cui uno assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione di RB sarà comunque composto da non meno di sette membri. Le regole di governance relative a RB rimarranno pienamente valide ed efficaci fin tanto che la Fondazione manterrà una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., con impegno a fare quanto in suo potere per procurare le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da essa eventualmente designati, qualora tale condizione venisse meno.

III. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e azioni detenute

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dai seguenti soggetti e per le azioni RB qui di seguito indicate:

 

Parti

Numero di
azioni RB
conferite nel patto
% sulle
azioni RB
conferite nel patto
% sul capitale di
Reti Bancarie
S.p.A.
Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. 34.656.395 100 71,275
Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca
0 0 0
 

IV. Soggetto che in virtù del Patto Parasociale esercita il controllo di RB

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al controllo di RB.

V. Durata del Patto Parasociale

La durata del Patto Parasociale, che prevede anche regole di governance e di consultazione relativamente alla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. (società non quotata), è fissata in cinque anni (dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2010), da intendersi ridotti a tre (dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2008) per quanto concerne le pattuizioni relative a RB in quanto società quotata, salvo rinnovo automatico per un uguale periodo qualora alla scadenza la Fondazione detenga una partecipazione nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. non inferiore al 5% del capitale sociale.

VI. Deposito presso il Registro delle Imprese del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non è stato ancora depositato. Il deposito del Patto Parasociale presso il Registro delle Imprese di Lucca, ove RB ha la propria sede legale, è stato effettuato nei termini di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

VII. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quella di cui al 1 comma di tale disposizione, ove si tratta di:

- patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto.

VIII. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede la costituzione di organi.

IX. Clausole Penali

Il Patto Parasociale non prevede l'applicazione di clausole penali.

X. Soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al deposito delle azioni RB.

10 gennaio 2006

[RE.3.06.1]


RETI BANCARIE S.P.A.

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.816.000 azioni ordinarie, pari al 5,791% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.869.663,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare Italiana Soc Coop., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"), capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Italiana, è titolare di n. 34.189.343 azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 70,315% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassurance");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

 

Reti Bancarie

n. azioni conferite % sul totale delle
azioni
conferite
% del capitale di
Reti Bancarie
Aurora 2.816.000 7,515% 5,791%
BPI 34.656.395 92,485% 71,275%
Totale 37.472.395 100% 77,066%
 

Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie

Ai sensi del Patto, BPI si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.816.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPI.

2.4. Impegni di BPI

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPI - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPI o direttamente a quest'ultima.

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

10 gennaio 2006

[RE.2.06.1.]


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

 

Bipielle Investimenti S.p.A.
Banca Popolare Italiana Soc. Coop.
Reti Bancarie S.p.A.

Premesso che

(a) la società Aviva Italia Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 372.840.665,88, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03298950969 ("Aviva") è titolare di: (i) n. 4.789.518 azioni ordinarie, pari all'1,744% del capitale sociale, della società Bipielle Investimenti S.p.A., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.236.091.059,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 12875640158 ("BPL Investimenti"); (ii) n. 2.327.992 azioni ordinarie, pari allo 0,480% del capitale sociale, della società Banca Popolare Italiana Soc. Coop., con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.456.197.609,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"); (iii) n. 358.351 azioni ordinarie, pari allo 0,73698% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A, con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.873.359,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie possedute da Aviva ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche le "Azioni dell'Investimento";

(b) BPI è titolare di n. 240.793.894 azioni ordinarie di BPL Investimenti, pari all'87,661% del capitale sociale di quest'ultima, nonché di n. 34.584.445 azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 71,126% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) nell'ambito del rinnovo degli accordi esistenti tra i due gruppi con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, BPI e Aviva, unitamente ad altri soggetti dalle stesse rispettivamente controllati, hanno sottoscritto in data 1 aprile 2004 una serie di accordi strumentali alla prosecuzione di tale collaborazione;

si comunica che

in data 1 aprile 2004 Aviva e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo a BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

1. Soggetti aderenti al Patto e azioni conferite

Le azioni di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie conferite nel Patto sono rispettivamente indicate nelle tre tabelle che seguono:

 

BPL Investimenti

n.azioni conferite % sul totale delle azioni conferite % del capitale di BPI Investimenti

Aviva

4.789.518

1,950%

1,744%

BPI

240.793.894

98,050%

87,661%

Totale

245.583.412

100%

89,405%

 

 

BPI

n. azioni conferite

% sul totale delle azioni conferite

% del capitale di BPI

Aviva

2.327.992

100%

0,480%

BPI

0

0%

0%

Totale

2.327.992

100,00%

0,480%

 

Reti Bancarie

n. azioni conferite

% sul totale delle azioni conferite

% del capitale di Reti Bancarie

Aviva

358.351

100%

0,73698%

BPI

0

0%

0%

Totale

358.351

100,00%

0,73698%

 

Nessun soggetto esercita il controllo di BPL Investimenti, BPI e Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli BPL Investimenti e Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle predette società.

2. Contenuto rilevante del Patto

2.1 Nomine di espressione Aviva in BPL Investimenti

Ai sensi del Patto Aviva avrà diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo del Collegio Sindacale di BPL Investimenti. Laddove, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003, fossero in qualsiasi momento previsti, in luogo dell'assetto gestorio e di controllo attuale basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale: (i) un Consiglio di Gestione ed un Consiglio di Sorveglianza, secondo il modello c.d. 'dualistico', Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Gestione ed un membro del Consiglio di Sorveglianza, ovvero (ii) un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato per il Controllo sulla Gestione, Aviva avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ed un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In caso di impossibilità, impedimento o cessazione dalla carica dei membri di nomina Aviva, questa potrà procedere alla nomina di un sostituto.

2.2 Impegni di Aviva in relazione alle Azioni dell'Investimento

Il Patto prevede l'impegno di Aviva a mantenere, direttamente e/o attraverso società del gruppo Aviva, la proprietà delle Azioni dell'Investimento. Sarà consentita solo la cessione delle Azioni dell'Investimento in misura non superiore al 30% della partecipazione detenuta alla data del Patto da Aviva.

3. Durata del Patto

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, sino alla scadenza del contratto di bancassurance vita (che avrà durata massima fino al 31 dicembre 2009), salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

4. Eventuali controversie

Le Parti hanno eletto il Foro di Milano competente in via esclusiva a conoscere eventuali controversie derivanti dal Patto.

5. Deposito

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lodi ed il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

7 luglio 2006

[BK.3.06.2]

* * * * * * * * * *

In data 30 settembre 2006 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione in Banca Popolare Italiana Soc. Coop. ("BPI") di Bipielle Investimenti SpA e di Reti Bancarie SpA. La fusione ha comportato l'annullamento delle azioni Bipielle Investimenti e Reti Bancarie. Conseguentemente, in data 30 settembre 2006 è intervenuto lo scioglimento del Patto parasociale stipulato da Aviva Italia Holding SpA e BPI in data 1 aprile 2004 relativamente alle azioni Bipielle Investimenti e Reti Bancarie.  


RETI BANCARIE S.P.A.

 

Premesso che

(a) la società Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Missori n. 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 245.269.814,94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01417330154 ("Aurora") è titolare di n. 2.816.000 azioni ordinarie, pari al 5,791% del capitale sociale, della società Reti Bancarie S.p.A., con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 145.873.359,00, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n. 00240080101 ("Reti Bancarie"); le azioni ordinarie di Reti Bancarie possedute da Aurora ed indicate nella presente premessa (a) saranno congiuntamente definite anche "la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora";

(b) la società Banca Popolare Italiana Soc Coop., con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150 ("BPI"), capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Italiana, è titolare di n. 34.584.445 azioni ordinarie di Reti Bancarie, pari al 71,126% del capitale sociale di quest'ultima;

(c) le azioni ordinarie di Reti Bancarie sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) in data 20 maggio 2004 Aurora e Reti Bancarie hanno stipulato un accordo relativo alla distribuzione in esclusiva, tramite le reti delle banche possedute da Reti Bancarie, di prodotti assicurativi Vita di Aurora (detto accordo avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico per la medesima durata, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da comunicare all'altra Parte con preavviso di sei mesi) ("l'Accordo di Bancassurance");

si comunica che

in data 20 maggio 2004 Aurora e BPI (congiuntamente anche le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") relativo alle azioni Reti Bancarie rispettivamente detenute dalle stesse.

Si riportano di seguito, per estratto, gli elementi essenziali e rilevanti del Patto.

 

1. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI CONFERITE

Le azioni di Reti Bancarie conferite nel Patto sono indicate nella tabella che segue:

 

Reti Bancarie

n. azioni conferite

% sul totale delle
azioni
conferite

% del capitale di
Reti Bancarie

Aurora

2.816.000

7,529%

5,791%

BPI

34.584.445

92,471%

71,126%

Totale

37.400.445

100%

76,917%

 


Nessun soggetto esercita il controllo di Reti Bancarie in virtù del Patto, ancorché BPI controlli Reti Bancarie ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della predetta società.

 

2. CONTENUTO RILEVANTE DEL PATTO

2.1 Nomine di espressione Aurora in Reti Bancarie

Ai sensi del Patto, BPI si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie siano nominati due membri designati da Aurora. In caso di cessazione dalla carica dei membri designati da Aurora, questa potrà procedere alla designazione dei sostituti.

2.2 Impegni di Aurora in relazione alla Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede l'impegno di Aurora a mantenere, direttamente e/o indirettamente, la proprietà della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora sino alla scadenza dell'Accordo di Bancassurance. In caso di violazione del sopra menzionato impegno il Patto e l'Accordo di Bancassurance si intenderanno automaticamente risolti.

2.3. Deposito delle azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora

Il Patto prevede che le n. 2.816.000 azioni rappresentative della Partecipazione Reti Bancarie di Aurora restino depositate, per tutta la durata del Patto, in apposito dossier titoli presso BPI.

2.4. Impegni di BPI

Il Patto, infine, nell'ipotesi in cui BPI - attraverso uno o più trasferimenti di azioni e/o titoli e/o diritti - perda il controllo di Reti Bancarie ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., prevede il diritto di Aurora a vendere la Partecipazione Reti Bancarie di Aurora all'acquirente la partecipazione di BPI o direttamente a quest'ultima.

 

3. DURATA DEL PATTO

Il Patto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 58/1998 e si rinnoverà tacitamente di triennio in triennio, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da significare all'altra Parte con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza del triennio.

 

4. EVENTUALI CONTROVERSIE

Le Parti hanno convenuto che qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Patto venga sottoposta alla competenza di un Collegio di tre arbitri, il quale deciderà in via rituale secondo diritto. Per ogni controversia non dirimibile per legge in base al procedimento arbitrale, le Parti hanno eletto, come competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

 

5. DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il testo integrale del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca nei termini di legge.

 

7 luglio 2006

[RE.2.06.2]

* * * * * * * * * *

In data 30 settembre 2006 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione in Banca Popolare Italiana Soc. Coop. ("BPI") di Bipielle Investimenti SpA e di Reti Bancarie SpA. La fusione ha comportato l'annullamento delle azioni Bipielle Investimenti e Reti Bancarie. Conseguentemente, in data 30 settembre 2006 è intervenuto lo scioglimento del Patto parasociale stipulato in data 20 maggio 2004 tra Aurora Assicurazioni SpA e BPI avente ad oggetto azioni Reti Bancarie.  

10 ottobre 2006

 


 

Reti Bancarie S.p.A.

Sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto 6, capitale sociale Euro 145.873.359,00 Codice Fiscale e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 00240080101

I. Premessa: descrizione dell’operazione

Il presente estratto descrive il patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") stipulato in data 25 agosto 2005 tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito, "Fondazione") e la Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. (di seguito, "BPI"), nell’ambito (i) del contratto dalle medesime sottoscritto in data 21-22 aprile 2004 (di seguito, la "Scrittura 2004") e (ii) del contratto sottoscritto in data 6 maggio 2005 (di seguito, la "Scrittura 2005"), come modificato da un addendum del 21-22 giugno 2005 e da un secondo addendum del 25 luglio 2005 e che intende regolare un piano industriale riguardante la Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., connesso ad investimenti della Fondazione con il Gruppo Banca Popolare Italiana.

II. Contenuto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale contempla l’impegno da parte di BPI di far in modo che la Fondazione possa designare tre membri del Consiglio di Amministrazione di Reti Bancarie S.p.A. ("RB"), di cui uno assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione di RB sarà comunque composto da non meno di sette membri. Le regole di governance relative a RB rimarranno pienamente valide ed efficaci fin tanto che la Fondazione manterrà una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., con impegno a fare quanto in suo potere per procurare le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da essa eventualmente designati, qualora tale condizione venisse meno.

III. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e azioni detenute

Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dai seguenti soggetti e per le azioni RB qui di seguito indicate:

 

Parti

Numero di
azioni RB
conferite nel patto
% sulle
azioni RB
conferite nel patto
% sul capitale di
Reti Bancarie
S.p.A.

Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi Soc. Coop.

34.584.445

100

71,126

Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca

0

0

0

 

IV. Soggetto che in virtù del Patto Parasociale esercita il controllo di RB

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al controllo di RB.

V. Durata del Patto Parasociale

La durata del Patto Parasociale, che prevede anche regole di governance e di consultazione relativamente alla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. (società non quotata), è fissata in cinque anni (dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2010), da intendersi ridotti a tre (dal 25 agosto 2005 al 24 agosto 2008) per quanto concerne le pattuizioni relative a RB in quanto società quotata, salvo rinnovo automatico per un uguale periodo qualora alla scadenza la Fondazione detenga una partecipazione nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. non inferiore al 5% del capitale sociale.

VI. Deposito presso il Registro delle Imprese del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non è stato ancora depositato. Il deposito del Patto Parasociale presso il Registro delle Imprese di Lucca, ove RB ha la propria sede legale, è stato effettuato nei termini di cui all’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

VII. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all’art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quella di cui al 1° comma di tale disposizione, ove si tratta di:

- patti parasociali aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto.

VIII. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede la costituzione di organi.

IX. Clausole Penali

Il Patto Parasociale non prevede l’applicazione di clausole penali.

X. Soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari

Il Patto Parasociale non contiene alcuna disposizione in ordine al deposito delle azioni RB.

7 luglio 2006

[RE.3.06.2]

* * * * * * * * * *

In data 30 settembre 2006 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione in Banca Popolare Italiana Soc. Coop. ("BPI") di Bipielle Investimenti SpA e di Reti Bancarie SpA. La fusione ha comportato l'annullamento delle azioni Bipielle Investimenti e Reti Bancarie. Conseguentemente, in data 30 settembre 2006 è intervenuto lo scioglimento del Patto parasociale stipulato in data 25 agosto 2005 tra Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e BPI avente ad oggetto azioni Reti Bancarie.  

10 ottobre 2006