Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

RICHARD GINORI 1735

In data 16 luglio 2004 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto azioni ordinarie emesse da Richard-Ginori 1735 S.p.A..

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società le cui azioni sono oggetto del Patto è Richard-Ginori 1735 S.p.A. con sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare n. 50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 01549500062, capitale sociale i.v. pari a Euro 23.608.000,00 suddiviso in 90.800.000 azioni ordinarie di Euro 0,26 ciascuna (di seguito "Richard-Ginori").

2. Strumenti finanziari conferiti nel Patto

Le azioni attualmente conferite nel Patto sono 49.940.000 azioni ordinarie di Richard-Ginori, che rappresentano il 55% del capitale sociale della società.

3. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che hanno aderito al Patto sono:

- Retma Holding B.V., con sede in Amsterdam (Olanda), Strawinskylaan 3111 (di seguito "Retma"), che ha conferito al Patto 49.940.000 azioni ordinarie, che rappresentano il 100% delle azioni conferite nel Patto e il 55% del capitale sociale di Richard-Ginori. Inoltre, Retma si obbliga a conferire nel Patto le azioni che dovessero esserle assegnate gratuitamente e le azioni che decidesse di sottoscrivere e/o acquistare a pagamento;

- Starfin S.r.l., con sede in Bologna, Via Toscana 71 (di seguito "Starfin"), che non ha conferito, né conferirà in futuro, al Patto alcuna azione di Richard-Ginori.

Nessun aderente, in virtù del Patto, esercita il controllo su Richard-Ginori. Tuttavia, Retma esercita singolarmente il controllo su Richard-Ginori.

4. Contenuto del Patto

Aumento di Capitale di Richard-Ginori

a) Retma si impegna a far si che l'Assemblea dei Soci di Richard-Ginori deliberi entro il 31 dicembre 2004 un aumento di capitale sociale scindibile per complessivi Euro 4.721.600, di cui Euro 2.360.800 a titolo di capitale nominale e Euro 2.360.800 a titolo di sovrapprezzo, da effettuarsi mediante offerta in opzione ai soci di complessive 9.080.000 azioni ordinarie, da attribuirsi in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 10 azioni possedute, da sottoscriversi entro il 30 marzo 2005 a fronte del pagamento di Euro 0,52 per azione, di cui Euro 0,26 a titolo di capitale nominale e Euro 0,26 a titolo di sovrapprezzo (l' "Aumento di Capitale");

b) Retma si impegna a cedere a Starfin, che si impegna ad acquistare da Retma, tutti i propri diritti di opzione derivanti dall'Aumento di Capitale a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari a Euro 1.000;

c) Starfin si impegna a sottoscrivere tutte le Azioni derivanti dai diritti di opzione ceduti da Retma nonché tutte le Azioni derivanti dall'Aumento di Capitale che rimarranno inoptate;

d) Retma e Starfin si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a far si che, entro il 31 luglio 2004, Starfin conceda a Richard-Ginori, e quest'ultima riceva da Starfin, un finanziamento per complessivi Euro 3.500.000 da rimborsarsi entro e non oltre il 30 marzo 2005 in denaro e, fino a capienza, mediante compensazione con il credito che Richard-Ginori avrà nei confronti di Starfin in relazione alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Trasferimento delle azioni

e) Il trasferimento da parte di Retma delle azioni conferite nel Patto (nonché dei diritti da esse derivanti che conferiscano il diritto a sottoscrivere o acquisire azioni della società) sarà soggetto alla procedura di covendita e di prelazione a favore di Starfin qualora il trasferimento, anche se effettuato in più tranches e/o con più controparti, comporti che Retma trasferisca almeno il 50% del capitale sociale di Richard-Ginori o comunque comporti che Retma cessi di essere il socio di maggioranza relativa di Richard-Ginori.

Sono esclusi dal diritto di covendita e di prelazione i trasferimenti a favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario di Retma, a condizione che il successore sottoscriva il Patto medesimo.

Consiglio di Amministrazione di Richard-Ginori

f) Retma si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Richard-Ginori sia nominato un consigliere designato da Starfin.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata triennale sino al 15 luglio 2007 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni se non disdettato da uno degli aderenti almeno sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

6. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 122, co. 5, lett. b) e c), del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

7. Clausola penale

In caso di violazione di uno degli obblighi derivanti dal Patto è previsto il pagamento di una penale pari a Euro un milione a carico del soggetto inadempiente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

25 luglio 2004

[RF.1.04.1]


Richard-Ginori 1735 S.p.A.

In data 16 luglio 2004 è stato stipulato un patto di sindacato (di seguito il "Patto") avente ad oggetto azioni ordinarie emesse da Richard-Ginori 1735 S.p.A..

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società le cui azioni sono oggetto del Patto è Richard-Ginori 1735 S.p.A. con sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare n. 50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 01549500062, capitale sociale i.v. pari a Euro 23.608.000,00 suddiviso in 90.800.000 azioni ordinarie di Euro 0,26 ciascuna (alla data del 16 luglio 2004), successivamente modificato in data 7 dicembre 2004 e pertanto attualmente suddiviso in 99.980.000 azioni ordinarie di Euro 0,26 ciascuna, (di seguito "Richard-Ginori").

2. Strumenti finanziari conferiti nel Patto

Le azioni conferite nel Patto sono 49.940.000 azioni ordinarie di Richard-Ginori, che rappresentavano il 55% del capitale sociale della società alla data del 16 luglio 2004 e rappresentano attualmente il 50% del capitale sociale.

3. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che hanno aderito al Patto sono:

- Retma Holding B.V., con sede in Amsterdam (Olanda), Strawinskylaan 3111 (di seguito "Retma"), che ha conferito al Patto 49.940.000 azioni ordinarie, che rappresentano il 100% delle azioni conferite nel Patto e il 55% del capitale sociale di Richard-Ginori. Inoltre, Retma si obbliga a conferire nel Patto le azioni che dovessero esserle assegnate gratuitamente e le azioni che decidesse di sottoscrivere e/o acquistare a pagamento;

- Starfin S.r.l., con sede in Bologna, Via Toscana 71 (di seguito "Starfin"), che non ha conferito, né conferirà in futuro, al Patto alcuna azione di Richard-Ginori.

Nessun aderente, in virtù del Patto, esercita il controllo su Richard-Ginori. Tuttavia, Retma esercita singolarmente il controllo su Richard-Ginori.

4. Contenuto del Patto

Aumento di Capitale di Richard-Ginori

a) Retma si impegna a far si che l’Assemblea dei Soci di Richard-Ginori deliberi entro il 31 dicembre 2004 un aumento di capitale sociale scindibile per complessivi Euro 4.721.600, di cui Euro 2.360.800 a titolo di capitale nominale e Euro 2.360.800 a titolo di sovrapprezzo, da effettuarsi mediante offerta in opzione ai soci di complessive 9.080.000 azioni ordinarie, da attribuirsi in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 10 azioni possedute, da sottoscriversi entro il 30 marzo 2005 a fronte del pagamento di Euro 0,52 per azione, di cui Euro 0,26 a titolo di capitale nominale e Euro 0,26 a titolo di sovrapprezzo (l’ "Aumento di Capitale");

b) Retma si impegna a cedere a Starfin, che si impegna ad acquistare da Retma, tutti i propri diritti di opzione derivanti dall’Aumento di Capitale a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari a Euro 1.000;

c) Starfin si impegna a sottoscrivere tutte le Azioni derivanti dai diritti di opzione ceduti da Retma nonché tutte le Azioni derivanti dall’Aumento di Capitale che rimarranno inoptate;

d) Retma e Starfin si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a far si che, entro il 31 luglio 2004, Starfin conceda a Richard-Ginori, e quest’ultima riceva da Starfin, un finanziamento per complessivi Euro 3.500.000 da rimborsarsi entro e non oltre il 30 marzo 2005 in denaro e, fino a capienza, mediante compensazione con il credito che Richard-Ginori avrà nei confronti di Starfin in relazione alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.

Trasferimento delle azioni

e) Il trasferimento da parte di Retma delle azioni conferite nel Patto (nonché dei diritti da esse derivanti che conferiscano il diritto a sottoscrivere o acquisire azioni della società) sarà soggetto alla procedura di covendita e di prelazione a favore di Starfin qualora il trasferimento, anche se effettuato in più tranches e/o con più controparti, comporti che Retma trasferisca almeno il 50% del capitale sociale di Richard-Ginori o comunque comporti che Retma cessi di essere il socio di maggioranza relativa di Richard-Ginori.

Sono esclusi dal diritto di covendita e di prelazione i trasferimenti a favore di società appartenenti al medesimo gruppo societario di Retma, a condizione che il successore sottoscriva il Patto medesimo.

Consiglio di Amministrazione di Richard-Ginori

f) Retma si impegna a far sì che nel Consiglio di Amministrazione di Richard-Ginori sia nominato un consigliere designato da Starfin.

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata triennale sino al 15 luglio 2007 e si rinnova automaticamente per ulteriori periodi di tre anni se non disdettato da uno degli aderenti almeno sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata. Poiché Retma ha dato disdetta del Patto a Starfin entro il 15 gennaio 2007, l’efficacia del Patto terminerà il 15 luglio 2007.

6. Tipo di Patto

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie dell’art. 122, co. 5, lett. b) e c), del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

7. Clausola penale

In caso di violazione di uno degli obblighi derivanti dal Patto è previsto il pagamento di una penale pari a Euro un milione a carico del soggetto inadempiente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

6 febbraio 2007

[RF.1.07.1]


 Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto che in data 27 giugno 2007 IPREI S.r.l., Carlo Rinaldini e Starfin S.p.A. hanno sottoscritto una scrittura privata (il "Contratto") contenente alcune pattuizioni che potrebbero avere natura di patto parasociale concernente Richard-Ginori 1735 S.p.A..

ll Contratto prevede che IPREI S.r.l. e Carlo Rinaldini, che congiuntamente controllano Pagnossin S.p.A. la quale, a sua volta, controlla indirettamente Richard-Ginori 1735 S.p.A., cedano a Starfin S.p.A. i diritti di opzione rivenienti dalla rispettiva partecipazione posseduta in Pagnossin S.p.A..

Inoltre, in forza del Contratto, IPREI S.r.l. e Rinaldini Carlo si sono impegnati nei confronti di Starfin S.p.A. a far si che, sino al 30 settembre 2007, Pagnossin S.p.A. non ponga in essere operazioni, né si obblighi a porre in essere operazioni, che comportino la perdita del controllo di Richard-Ginori 1735 S.pA..

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto

Le pattuizioni del Contratto che potrebbero avere natura di patto parasociale, come descritte nel successivo punto 4, riguardano Richard-Ginori 1735 S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino, via Giulio Cesare 50, codice fiscale 04782100483.

2. Soggetti aderenti al Contratto

La seguente tabella indica i soggetti aderenti al Contratto e le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di Richard-Ginori 1735 S.p.A., quali saranno detenute dagli stessi alla data di avvio dell'Aumento di Capitale:

SOCIO

N° azioni conferite

% su azioni conferite

% su capitale sociale

IPREI S.r.l.

-

-

-

Carlo Rinaldini

-

-

-

Starfin S.p.A.

-

-

-

TOTALE

-

-

-



3. Controllo della società quotata in virtù del Contratto

Nessun aderente, in virtù del Contratto, esercita il controllo di Richard-Ginori 1735 S.p.A..

Tuttavia, Carlo Rinaldini e IPREI S.r.l., indirettamente, esercitano il controllo di Richard-Ginori 1735 S.p.A.. Il Contratto non produce alcun effetto sul controllo di Richard-Ginori 1735 S.p.A..

4. Contenuto e durata del Contratto

Le pattuizioni del Contratto che potrebbero avere natura di patto parasociale prevedono l'impegno di IPREI S.r.l. e Rinaldini Carlo nei confronti di Starfin S.p.A. a far si che, sino al 30 settembre 2007, Pagnossin S.p.A. non ponga in essere operazioni, né si obblighi a porre in essere operazioni, che comportino la perdita del controllo di Richard-Ginori 1735 S.pA.

5. Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni che potrebbero avere natura di patto parasociale contenute nel Contratto potrebbero essere inquadrabili nella fattispecie dell'art. 122, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58.

6. Ufficio del Registro delle Imprese

Le pattuizioni che potrebbero avere natura di patto parasociale di cui al Contratto verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

05 luglio 2007

[RF.2.07.1 ]


Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 131 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999, visto il precedente avviso pubblicato su "Il Giornale" in data 5 luglio 2007 che riguardava la stipulazione in data 27 giugno 2007 tra IPREI S.r.l., Carlo Rinaldini e Starfin S.p.A. di una scrittura privata contenente disposizioni che potevano avere contenuto di pattuizione parasociale (il Contratto), si rende noto che in data 13 luglio 2007 il Contratto è stato sciolto e quindi è cessato di essere efficace.

Dello scioglimento intervenuto sarà anche data pubblicità mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

20 luglio 2007

[RF.2.07.2 ]


Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto che in data 27 luglio 2007 Retma Holding B.V. ("Retma") (che, attraverso Pagnossin Spa e Iprei Spa, è controllata dal Dott. Carlo Rinaldini) e Starfin S.p.A. ("Starfin"), controllata al 100% da Mariscal Consultadoria e Servicos LDA, hanno sottoscritto una scrittura privata (il "Contratto") contenente, tra l'altro, alcune pattuizioni aventi natura di patto parasociale concernente Richard-Ginori 1735 S.p.A. ("Richard-Ginori").

Il Contratto prevede che Retma, che detiene una partecipazione di controllo nella Richard-Ginori, ceda a Starfin, già titolare di n5.000.000 azioni ordinarie di Richard-Ginori 1735 S.p.A., complessivamente rappresentative di una quota pari a circa il 5 ,006%, i diritti di opzione (la "Cessione dei Diritti di Opzione") relativi all'aumento di capitale sociale deliberato il 9 luglio 2007 dall'assemblea dei soci di Richard-Ginori (l' "Aumento di Capitale Sociale").

Inoltre, subordinatamente alla suddetta Cessione dei Diritti di Opzione sono state convenute talune pattuizioni parasociali.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto

Le pattuizioni del Contratto che hanno natura di patto parasociale, come descritte nel successivo punto 4, riguardano Richard-Ginori 1735 S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino, via Giulio Cesare 50, codice fiscale 04782100483.

2. Soggetti aderenti al Contratto

La seguente tabella indica i soggetti aderenti al Contratto e le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di Richard-Ginori allo stesso conferite :

SOCIO N° azioni conferite % su azioni conferite % su capitale sociale
Retma Holding B.V. 55.887.474 100% 55,955%
Starfin S.p.A. - - -
TOTALE 55.887.474 100% 55,955%


 

3. Controllo della società quotata in virtù del Contratto

Nessun aderente, in virtù del Contratto, esercita il controllo di Richard-Ginori.

Tuttavia, Retma esercita il controllo di Richard-Ginori. Il Contratto non produce alcun effetto sul controllo di Richard-Ginori.

4. Contenuto e durata del Contratto

4.1 Retma, si obbliga a non disporre della propria partecipazione in Richard Ginori, salvo in favore di Starfin, sino al perfezionamento dell'Aumento di Capitale Sociale.

4.2 Starfin, subordinatamente al perfezionamento della Cessione dei Diritti di Opzione, garantisce l'integrale collocamento e sottoscrizione nonché liberazione dell'Aumento di Capitale Sociale di Richard-Ginori.

4.3 Retma, subordinatamente al perfezionamento della Cessione dei Diritti di Opzione, farà si che, non oltre la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Sociale, siano rinnovati gli organi sociali di Richard-Ginori e di tutte le società controllate e/o collegate e siano nominati soggetti designati da Starfin con esclusione di un consigliere di Richard-Ginori che sarà designato da Retma.

4.4 Retma, subordinatamente al perfezionamento della Cessione dei Diritti di Opzione, si obbliga ad esercitare il diritto di voto, afferente a tante azioni Richard Ginori sufficienti per consentire a Starfin di raggiungere la maggioranza del capitale sociale di Richard-Ginori, in conformità alle indicazioni che le verranno, di volta in volta, fornite da Starfin. Tale pattuizione è efficace sin tanto che Starfin possieda una partecipazione inferiore alla maggioranza del capitale sociale di Richard Ginori e comunque non oltre il 30 giugno 2009.

4.5 Retma, subordinatamente al perfezionamento della Cessione dei Diritti di Opzione e all'assunzione da parte di Starfin di una partecipazione di maggioranza in Richard Ginori all'esito dell'Aumento del Capitale Sociale, avrà diritto di acquistare (da Starfin e/o da terzi indicati da quest'ultima) e/o sottoscrivere, dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, fino a n. 18.500.000 azioni ordinarie Richard-Ginori 1735 S.p.A. per un prezzo di ? 0,108 cadauna.

4.6 Retma, subordinatamente al perfezionamento della Cessione dei Diritti di Opzione e all'assunzione da parte di Starfin di una partecipazione di maggioranza in Richard Ginori all'esito dell'Aumento del Capitale Sociale, avrà diritto di vendere a Starfin, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, fino a n. 55.887.474 azioni ordinarie Richard Ginori 1735 S.p.A., attualmente di proprietà di Retma, per un prezzo di ? 0,108 cadauna.

4.7 Retma, subordinatamente al perfezionamento della Cessione dei Diritti di Opzione e all'assunzione da parte di Starfin di una partecipazione di maggioranza in Richard Ginori all'esito dell'Aumento del Capitale Sociale, avrà diritto di vendere a Starfin, nel periodo compreso tra il perfezionamento dell'Aumento di Capitale Sociale e il 30 giugno 2009, fino a n. 55.887.474 azioni ordinarie Richard Ginori 1735 S.p.A., attualmente di proprieta' di Retma, aumentate delle n. 18.500.000 azioni eventualmente acquisite in forza della call option di cui al precedente punto 4.5, alle medesime condizioni e nei medesimi termini offerti a Starfin da un terzo acquirente al quale Starfin trasferisca tante azioni Richard Ginori 1735 S.p.A. tali per cui, in conseguenza di una o più operazioni, perda il controllo di Richard Ginori.

4.8 Retma, sin tanto che Starfin all'esito dell'Aumento di Capitale Sociale possieda una partecipazione inferiore alla maggioranza del capitale sociale di Richard Ginori, si obbliga a offrire in prelazione a Starfin le azioni Richard Ginori 1735 S.p.A. che intendesse trasferire a terzi.

5. Penali

In caso di violazione del divieto di alienazione cui al precedente punto 4.1, Retma dovrà corrispondere a Starfin una penale pari al maggior valore tra 1/3 del prezzo del bene venduto e l'importo di Euro 1.000.000,00, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni aventi natura di patto parasociale contenute nel Contratto sono inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 14 Febbraio 1998 n. 58.

7. Ufficio del Registro delle Imprese

Le parti del Contratto aventi natura di patto parasociale verranno depositate presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

5 agosto 2007

[RF.3.07.1]


RICHARD-GINORI 1735 S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 129 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, si rende noto che in data 27 luglio 2007 Retma Holding B.V. ("Retma") e Starfin S.p.A. ("Starfin") hanno sottoscritto nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria della Richard-Ginori 1735 S.p.A. ("Richard-Ginori") del 9 luglio 2007 una scrittura privata (il "Contratto") contenente, tra l'altro, alcune pattuizioni aventi natura di patto parasociale.

Successivamente agli accordi, di cui al Contratto, Starfin ha provveduto (i) in data 5 novembre 2007 a sottoscrivere tutte le n. 179.784.000 azioni di nuova emissione con versamento del 100 % del controvalore della quota parte di azioni di nuova emissione spettante a Starfin stessa (n. 9.000.000) nonchè della quota parte di azioni di nuova emissione spettante a Retma (pari a n. 100.597.453), che comunque Starfin si era impegnata a sottoscrivere ai sensi del Contratto, e con versamento del 25% della restante parte delle azioni sottoscritte (pari a n. 70.186.547); (ii) in data 30 novembre 2007 a versare il restante 75% del controvalore delle azioni di nuova emissione, fino a tale data non ancora liberate, impegnandosi, quando si verificassero i presupposti, a proporre in offerta tale quota di n. 70.186.547 azioni a tutti gli aventi diritto, fatta eccezione di Retma (l’"Offerta").

In conseguenza dei summenzionati eventi le pattuizioni tuttora vigenti del Contratto che hanno natura di patto parasociale sono di seguito rappresentate.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto

Le pattuizioni del Contratto che hanno natura di patto parasociale, come descritte nel successivo punto 4, riguardano Richard-Ginori 1735 S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare 50, codice fiscale 01549500062.

2. Soggetti aderenti al Contratto

I soggetti aderenti al Contratto sono:

Retma Holding BV, che risulta controllata indirettamente dalla signora Maria Luisa Leoni, ha conferito le azioni attualmente possedute pari a n. 52.887.474 az con diritto di voto, rappresentanti il 18, 911% del capitale sociale di Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Starfin SpA, che attualmente possiede n. 187.784.000 az. con diritto di voto, rappresentanti il 67, 146 % del capitale sociale di Richard-Ginori 1735 S.p.A, che potranno diminuire al termine dell’Offerta.

3. Controllo della società quotata in virtù del Contratto

Nessun aderente, in virtù del Contratto, esercita il controllo di Richard -Ginori.

Si informa, tuttavia, che in conseguenza del perfezionamento dell’aumento di capitale nelle modalità e nei termini sopradescritti Starfin possiede temporaneamente una quota di partecipazione pari al 67,146% del capitale sociale della Richard-Ginori, che potrà diminuire di una quota massima pari al 25,096% al termine dell’Offerta.

Il Contratto non produce alcun effetto sul controllo di Richard-Ginori.

4. Contenuto e durata del Contratto

4.1 Retma si obbliga ad esercitare il diritto di voto, afferente a tante azioni Richard Ginori sufficienti per consentire a Starfin di raggiungere la maggioranza del capitale sociale di Richard-Ginori, in conformità alle indicazioni che le verranno, di volta in volta, fornite da Starfin. Tale pattuizione è efficace nelle ipotesi in cui Starfin si trovi a possedere una partecipazione inferiore alla maggioranza del capitale sociale di Richard- Ginori e comunque non oltre il 30 giugno 2009.

4.2 Retma, subordinatamente al possesso da parte di Starfin di una partecipazione di maggioranza in Richard Ginori al termine dell’Offerta, avrà diritto di acquistare (da Starfin e/o da terzi indicati da quest'ultima) e/o sottoscrivere, dall’1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, fino a n. 18.500.000 azioni ordinarie Richard-Ginori 1735 S.p.A. per un prezzo di 0,108 cadauna.

4.3 Retma, subordinatamente al possesso da parte di Starfin di una partecipazione di maggioranza in Richard Ginori al termine dell’Offerta, avrà diritto di vendere a Starfin, dal 1 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, fino a n. 52.887.474 azioni ordinarie Richard-Ginori 1735 S.p.A., attualmente di proprietà di Retma, per un prezzo di 0,108 cadauna.

4.4 Retma, subordinatamente al possesso da parte di Starfin di una partecipazione di maggioranza in Richard-Ginori al termine dell’Offerta, avrà diritto di vendere a Starfin, fino a n. 52.887.474 azioni ordinarie Richard- Ginori 1735 S.p.A., attualmente di proprieta' di Retma, aumentate delle n. 18.500.000 azioni eventualmente acquisite in forza della call option di cui al precedente punto 4.2, alle medesime condizioni e nei medesimi termini offerti a Starfin da un terzo acquirente al quale Starfin trasferisca tante azioni Richard-Ginori 1735 S.p.A. tali per cui, in conseguenza di una o più operazioni, perda il controllo di Richard-Ginori. Tale pattuizione è efficace sino al 30 giugno 2009.

4.5 Retma, sin tanto che Starfin all’esito dell’Offerta possieda una partecipazione inferiore alla maggioranza, si obbliga a offrire in prelazione a Starfin le azioni Richard-Ginori 1735 S.p.A. che intendesse trasferire a terzi.

5. Natura delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni aventi natura di patto parasociale contenute nel Contratto sono inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.

6. Ufficio del Registro delle Imprese

Le parti del Contratto aventi natura di patto parasociale sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

10 luglio 2008

[RF.3.08.1] 




Scioglimento dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

RICHARD-GINORI 1735 S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 128 e segg. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 Maggio 1999 e successive modifiche, con riferimento alla  scrittura privata (il "Contratto") contenente, tra l'altro, alcune pattuizioni aventi natura di patto parasociale sottoscritto in data 27 luglio 2007 (patto parasociale) tra Retma Holding B.V. ("Retma")  e Starfin S.p.A. ("Starfin"), (insieme le Parti) nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria della Richard-Ginori 1735 S.p.A. ("Richard-Ginori") del 9 luglio 2007

si rende noto

che in data 19 dicembre 2008 le Parti di comune accordo hanno deciso di risolvere il patto parasociale a decorrere dalla stessa data.

24 dicembre 2008

[RF.3.08.2]