Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

RONCADINS.P.A.

In data 7 agosto 2002 è stata sottoscritta da F.lli Roncadin S.r.l., Roncadin S.p.A. e da alcune Banche creditrici del Gruppo Roncadin un accordo (di seguito definito "Convenzione") per la ristrutturazione del debito del Gruppo Roncadin. La stipula di tale Convenzione ha comportato la definizione di un Patto parasociale (di seguito definito "Patto") tra F.lli Roncadin e le stesse banche.

a. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

- Azioni ordinarie Roncadin S.p.A. negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

b. Tipologia e numero degli strumenti finanziari oggetto del Patto

- N. 3.528.747 warrants su azioni Roncadin S.p.A. su un totale di 31.657.080 warrants che saranno emessi in esecuzione della delibera di aumento di capitale presa dall'assemblea straordinaria della Roncadin S.p.A. il 19 luglio 2002;

- Azioni il cui importo totale sarà pari a 5.161.984 Euro, cioè l'importo complessivo dei crediti che le Banche hanno deciso di convertire in partecipazione di Roncadin S.p.A., grazie ad un futuro aumento di capitale a loro riservato che F.lli Roncadin S.r.l si è impegnata a far deliberare.

c. Soggetti aderenti

Il patto è stipulato dalla F.lli Roncadin S.r.l., società titolare del 100 % del capitale della Cibus N.V., che a sua volta è titolare del 56,547% del capitale della Roncadin S.p.A.. e da alcune banche partecipanti alla Convenzione, e in particolare dalle seguenti:

Banca Intesa BCI Banca Popolare di Vicenza
Banca Popolare Friuladria Banca Nazionale del Lavoro
San Paolo IMI Banco Popolare di Verona e Novara
Cassa di Risparmio Venezia Banca Monte dei Paschi di Siena
Unicredit Banca

Il numero di azioni attualmente emesse ed indirettamente vincolate per effetto del Patto dalla F.lli Roncadin S.r.l. è la totalità delle azioni detenute da Cibus N.V. e cioè il 56,547% (pari a 22.950.165 azioni) del capitale.

Il numero di warrants su azioni Roncadin S.p.A. vincolato a favore delle banche creditrici dalla F.lli Roncadin S.r.l. è di 3.528.747 e cioè l'11,1% dei warrants di futura emissione.

Il numero complessivo di azioni che potranno essere sottoscritte dalle banche beneficiarie dei warrants su azioni Roncadin S.p.A. è di 3.528.747 (tenendo conto che il rapporto di conversione è di 1 warrant per ogni azione).

In particolare, le banche potranno individualmente sottoscrivere, con l'esercizio dei warrants ad essa assegnati, il numero di azioni di seguito specificato:

Banca Intesa BCI 397.630
San Paolo IMI 279.211
Unicredit Banca 1.836.904
Banca popolare di Vicenza 931.468
Banco Popolare di Verona e Novara 83.534
                                     
In riferimento al futuro aumento di capitale da riservare alle banche il valore di emissione e collocamento delle azioni allo stato attuale deve essere ancora stabilito.

d. Contenuto e durata del Patto

Il Patto parasociale prevede l'impegno di F.lli Roncadin S.r.l. a:

- votare tramite la controllata Cibus N.V. nell'Assemblea di Roncadin S.p.A. in favore di un nuovo aumento di capitale, per l'importo di 5.161.984 Euro, con esclusione del diritto di opzione e collocamento delle azioni riservato alle banche aderenti al Patto. E' stabilito che la deliberazione sia presa in una data successiva all'esecuzione del primo aumento di capitale deciso dalla Roncadin S.p.A. il 19 luglio 2002.

- cedere tramite la controllata Cibus N.V. 3.528.747 warrants su azioni Roncadin S.p.A. indicati sopra, al punto b.

La natura del Patto esclude un rapporto avente carattere "di durata". Il patto realizza compiutamente i suoi effetti al momento dell'adempimento da parte di F.lli Roncadin s.r.l. degli obblighi sopra descritti.

e. Registrazione del Patto

La Convenzione, nella quale il Patto è inserito, è stata depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Pordenone in data 13 agosto 2002.

Meduno, 17 agosto 2002

[RD.1.02.1]


SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALERELATIVO ALLA RONCADIN S.P.A.SOTTOSCRITTO IN DATA 07 AGOSTO 2002

Si rende noto che il Patto Parasociale, stipulato tra F.lli Roncadin S.r.l. e le Banche creditrici del Gruppo Roncadin in seguito alla conclusione in data 07 agosto 2002 di un accordo per la ristrutturazione del debito del Gruppo Roncadin, è stato compiutamente realizzato in seguito all'adempimento di F.lli Roncadin S.r.l. degli impegni assunti.

In particolare il Patto prevedeva che F.lli Roncadin S.r.l. provvedesse a:

- Votare tramite la controllata Cibus N.V nell'Assemblea diRoncadin S.p.A. in favore di un aumento di capitale, per unimporto di 5.161.984 Euro, con esclusione del diritto di opzione e collocamento delle azioni riservato alle banche aderenti al Patto. Tale impegno è stato adempiuto da F.lli Roncadin S.r.l. in data 24 gennaio 2003.

- Cedere tramite la controllata Cibus N.V. 3.528.747 warrants su azioni Roncadin S.p.A. ad alcune Banche creditrici del Gruppo Roncadin. Tale impegno è stato adempiuto da F.lli Roncadin S.r.l.in data 12 febbraio 2003.

Meduno, 14 febbraio 2003

[RD.1.03.1]


Estratto di patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 129 della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

 ARENA AGROINDUSTRIE ALIMENTARI SPA

Bioagri S.r.l., anche nell'interesse di Agria Holding S.p.A. e Salumificio Marsilli S.p.A., in qualità di soci di Arena Agroindustrie Alimentari S.p.A. (in forma abbreviata Arena S.p.A., già Roncadin S.p.A.), ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato, il "TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/99 (come successivamente modificato, il "Regolamento Emittenti"), comunica che in data 24 luglio 2007 dette società hanno sottoscritto insieme a J.P. Morgan Securities Ltd. un accordo (il "Patto") contenente pattuizioni rilevanti ai sensi del citato art. 122 del TUF, il cui contenuto è sintetizzato di seguito.

* * * * *

1. Premessa

In data 24 luglio 2007 ARENA S.p.A. (già Roncadin S.p.A., la "Società" o "Arena") e i propri azionisti di maggioranza Bioagri S.r.l., Agria Holding S.p.A. e Salumificio Marsilli S.p.A. (società queste controllate direttamente e indirettamente da Dante Di Dario) hanno sottoscritto insieme a JP Morgan Securities Ltd ("JP Morgan") degli accordi che prevedono la disponibilità di JP Morgan a fornire dei mezzi finanziari per l'implementazione del piano industriale di Arena, mediante la sottoscrizione di un prestito obbligazionario di 25 milioni di euro e la facoltà della stessa di sottoscrivere ulteriori 39 milioni di euro in azioni ordinarie Arena di nuova emissione a partire da dicembre 2007 e fino ad agosto 2012. Più precisamente tali accordi, tra l'altro, prevedono:

(a) l'emissione da parte di Arena di un prestito obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario") interamente riservato a JP Morgan, da sottoscriversi alla pari da parte di quest'ultima entro la fine di agosto 2007, avente un valore nominale complessivo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni), assistito da garanzie reali a favore del sottoscrittore, suddiviso in n. 25 obbligazioni del valore di Euro 1.000.000,00 cadauna, avente una durata di cinque anni, con rimborso a tale scadenza in un'unica soluzione, che dia diritto al pagamento di interessi ad un tasso fisso annuo lordo nella misura del 7,5% del valore nominale individuale delle obbligazioni, da corrispondersi con cedola annuale a partire dal 30 giugno 2008, liberamente trasferibili ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento. In particolare, le garanzie reali che assisteranno il prestito insisteranno su alcuni assets immobiliari di proprietà di società detenute al 100%, in via diretta ed indiretta, dalla Società, nonché su alcuni assets mobiliari del Gruppo (principalmente, pegno sui marchi "Arena", "Agrarena" e "Tu in Cucina");

(b) l'emissione da parte di Arena di n. 244.340.355 "warrant azioni ordinarie Arena 2007 – 2012" (di seguito gli "Warrant"), da aggiudicare gratuitamente e integralmente a JP Morgan medesima, i quali conferiscono al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Arena (prive del valore nominale) di nuova emissione, in ragione di 1 azione per ogni Warrant, al prezzo di euro 0,16, esercitabili dal 1 dicembre 2007 e fino al 1 agosto 2012, liberamente trasferibili ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento;

(c) la deliberazione da parte di Arena di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c., per un importo massimo di nominali euro 39.094.456,80, da liberarsi anche in più riprese, mediante la sottoscrizione di massime n. 244.340.355 azioni ordinarie Arena prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Arena in circolazione alla data di emissione, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio degli Warrant (l'"Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant");

(d) alcuni impegni reciproci delle parti aventi lo scopo di consentire a JP Morgan di monitorare l'implementazione del business plan della Società, disciplinati nel Patto e sintetizzati di seguito nel presente estratto (vedi, tra l'altro, il successivo Paragrafo 7 e seguenti).

2. Efficacia del Patto

L'efficacia del Patto è sospensivamente condizionata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti circostanze che si prevede avranno luogo entro la fine di agosto 2007 (la "Data di Efficacia"):

(i) l'esecuzione da parte di Arena di tutti gli adempimenti societari necessari ad emettere il Prestito Obbligazionario, emettere i Warrant, deliberare l'Aumento di Capitale a Servizio degli Warrant e, comunque, dare esecuzione alle operazioni che precedono;

(ii) la stipula degli atti necessari alla costituzione delle garanzie reali che assistono il Prestito Obbligazionario;

(iii) la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario - e il versamento a favore di Arena del relativo importo - da parte di JP Morgan.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società le cui azioni sono oggetto del Patto è Arena Agroindustrie Alimentari S.p.A., con sede in Roma, Viale Cristoforo Colombo, 115, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 01198670935, capitale sociale di Euro 190.687.163,42, suddiviso in n. 733.412.167 Azioni, prive di indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 cod. civ. e ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni").

4. Parti del Patto

I soggetti aderenti al Patto sono:

(i) Bioagri S.r.l., con sede legale in Bojano (CB), località Monteverde, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Campobasso n. 03278600402 ("Bioagri");

(ii) Agria Holding S.p.A., con sede legale in Bojano (CB), località Monteverde, capitale sociale pari a Euro 45.000.360,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Campobasso n. 00375930948 ("Agria Holding");

(iii) Salumificio Marsilli S.p.A., con sede legale in Trambileno (TR), Via delle Ss. Trinità n. 17, capitale sociale pari a Euro 1.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento n. 09789250157 ("Salumificio Marsilli" e, insieme a Bioagri e Agra Holding, gli "Azionisti di Maggioranza"); e

(iv) J.P. Morgan Securities Ltd., società costituita ai sensi delle leggi di Inghilterra & Galles e ivi registrata al n. 2711006, con sede legale in Londra, 125 London Wall, EC2Y 5AJ (Regno Unito) ("JP Morgan" e, insieme a Bioagri, Agria Holding e Salumificio Marsilli, i "Partecipanti"), banca comunitaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 385/1993 (il "TUB"), autorizzata all'attività bancaria in Italia e iscritta al relativo albo ai sensi degli artt. 13 e ss. del TUB.

5. Azioni e altri strumenti finanziari apportati al Patto dai Partecipanti

La tabella di seguito riporta il numero delle Azioni complessivamente sindacate alla data di sottoscrizione del Patto e vincolate al Patto medesimo a partire dalla Data di Efficacia, con l'indicazione delle relative percentuali rispetto al totale delle Azioni in circolazione alla data di sottoscrizione del Patto.

n.

Partecipante

N. Azioni sindacate da ciascun Partecipante

% Azioni sindacate su totale Azioni detenute da ciascun Partecipante

% Azioni sindacate da ciascun Partecipante su totale Azioni sindacate

% Azioni sindacate da ciascun Partecipante su totale Azioni in circolazione dalla data di sottoscrizione del Patto

1.

Bioagri

335.953.862

100%

92,351%

45,807%

2.

Agria Holding

23.421.356

100%

6,438%

3,193%

3.

Salumificio Marsilli

4.404.995

100%

1,211%

0,601%

Totale

-

363.780.213

 

100%

49,601%



La tabella di seguito riporta il numero degli Warrant che saranno detenuti da JP Morgan alla Data di Efficacia e vincolati al Patto, che danno diritto a sottoscrivere Azioni in ragione di 1 Azione di nuova emissione per ogni Warrant esercitato, che ove emesse, saranno anch'esse e vincolate al Patto, con l'indicazione delle relative percentuali rispetto al numero totale degli Warrant conferiti al Patto e al numero totale degli Warrant emessi dalla Società.

n.

Partecipante

Numero di Warrant sindacati

% su totale Warrant sindacati

% su totale Warrant emessi dalla Società

4.

JP Morgan

244.340.355

100%

88,608%


(*) Tale percentuale è stata calcolata tenendo conto dei "Warrant Azioni Roncadin S.p.A. 2005-2007" (di seguito i "Warrant 2005-2007") emessi da Arena nell'ambito di un aumento del capitale sociale eseguito dalla stessa nel 2002 e ammessi alla quotazione in borsa, che danno diritto ai portatori di sottoscrivere, a partire dal 30 ottobre 2005 e fino al 15 ottobre 2007, n. 1 azione ordinaria Arena del valore nominale di € 0,26 per ogni Warrant 2005-2007 presentato, ad un prezzo di € 0,26. Alla data di sottoscrizione del Patto parte dei Warrant 2005-2007 risultano già esercitati e ne restano in circolazione n. 31.412.874. Non si è, invece, tenuto conto degli n. 33.885.000 Warrant emessi da Agria Finance S.A. e assegnati agli obbligazionisti nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Scambio lanciata nel giugno 2006 da Agria Finance S.A. medesima, che incorporano il diritto di ricevere gratuitamente azioni Arena in ragione di n. 1 azione ogni Warrant Agria Finance presentato e sono esercitabili a partire dal 17 dicembre 2007 per il periodo di un anno (pertanto fino al 16 dicembre 2008); per maggior informazioni sull'Offerta Pubblica di Scambio si veda il Prospetto Informativo a disposizione sul sito di Arena www.arenaholding.it.

La tabella di seguito illustra gli effetti sul capitale sociale di Arena nel caso di integrale esercizio degli Warrant riservati a JP Morgan, nonché nel caso di eventuale esercizio degli Warrants 2005-2007 ancora in circolazione.

Ipotesi di integrale esercizio degli Warrant riservati a JPM (calcolata senza tenere conto degli Warrant 2005-2007)

Numero di azioni

%

Valore unitario

Valore di esercizio

Nuove Azioni emesse in caso di esercizio degli Warrant

244.340.355

24.99%

0.16

39.094.456,80

Azioni attuali

733.412.167

75.01%

0.26

190.687.163,42

TOTALE

977.752.522

100%

0.23501

229.781.620,.22

Ipotesi di integrale esercizio sia degli Warrant riservati a JPM sia degli Warrant 2005-2007

Numero di azioni

%

Valore unitario

Valore di esercizio

Nuove Azioni emesse in caso di esercizio degli Warrants 2005-2007

31.412.874

3.11%

0.26

8.167.347,24

Nuove Azioni emesse in caso di esercizio degli Warrant

244.340.355

24.21%

0.16

39.094.456,80

Attuali azioni

733.412.167

72.68%

0.26

190.687.163,42

TOTALE

1.009.165.396

100%

0.23579

237.948.967,46



Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.

6. Soggetti che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 93 TUF

La sottoscrizione del Patto non modifica la precedente situazione di controllo della Società.

7. Contenuto del Patto

Il Patto può essere ricondotto alle fattispecie disciplinate all'articolo 122 primo comma (in quanto contiene accordi di voto; si veda i successivi Paragrafi 7.1 e 7.2) e quinto comma, lettera b) (in quanto pone dei limiti al trasferimento delle Azioni; si veda il successivo Paragrafo 7.3), TUF.

Più precisamente il Patto si divide sostanzialmente in due parti principali applicabili in due periodi differenti:

(i) una parte (vedi il successivo Paragrafo 7.1) contenente delle previsioni applicabili nel periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e la prima tra le seguenti date: (i) il terzo anniversario della Data di Efficacia, oppure (ii) la data in cui JP Morgan avrà esercitato almeno il 50% degli Warrant (la "Data di Esercizio degli Warrant") (iii) la data in cui JP Morgan avrà trasferito almeno il 60% degli Warrant, oppure (iv) la data in cui JP Morgan avrà trasferito almeno il 50,1% del Prestito Obbligazionario.

Al riguardo si precisa che nel caso in cui JP Morgan trasferisca almeno il 60% degli Warrant, ovvero trasferisca almeno il 50,1% del Prestito Obbligazionario ogni previsione di cui al Patto cesserà di avere efficacia.

Nel caso in cui JP Morgan eserciti almeno il 50% degli Warrant, le previsioni di cui al Patto relative al periodo precedente alla Data di Esercizio degli Warrant cesseranno di avere efficacia, ed entreranno in vigore le previsioni relative al periodo successivo alla Data di Esercizio degli Warrant (si veda la lettera (ii) che segue);

(ii) una parte (vedi il successivo Paragrafo 7.2) contenente delle previsioni applicabili nel periodo intercorrente tra la Data di Esercizio degli Warrant e la prima tra le seguenti date: (i) il terzo anniversario della Data di Esercizio degli Warrant, oppure (ii) la data in cui JP Morgan sarà titolare di una partecipazione nella Società minore del 12% dell'ammontare complessivo delle Azioni in circolazione a tale momento.

7.1. Diritti di Voto prima della Data di Esercizio degli Warrant

Durante il periodo di cui al presente Paragrafo 7, prima parte, lettera (i) (si veda anche il successivo Paragrafo 9), si applicheranno le seguenti regole.

7.1.a Designazione di membri del consiglio di amministrazione

Nei limiti loro consentiti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili, nonché dallo Statuto sociale della Società:

(1) gli Azionisti di Maggioranza, eserciteranno i loro diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società in modo da far sì che il consiglio di amministrazione della Società sia composto da non più di 9 membri;

(2) 1 membro privo di deleghe operative e avente i requisiti di indipendenza di volta in volta previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili potrà essere nominato a seguito di designazione da parte di JP Morgan. Si precisa che JP Morgan ha la facoltà, ma non il dovere di designare detto amministratore.

7.1.b Designazione di membri del collegio sindacale

Al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (a) scadenza del mandato dell'attuale collegio sindacale nominato dall'assemblea degli azionisti tenuta in data 30 aprile 2007; oppure (b) richiesta scritta da parte di JP Morgan, da effettuarsi non prima di diciotto e non più tardi di ventiquattro mesi dalla Data di Efficacia, nei limiti loro consentiti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili, nonché dallo Statuto sociale della Società, gli Azionisti di Maggioranza faranno sì che 1 membro effettivo del collegio sindacale della Società sia nominato a seguito di designazione da parte di JP Morgan. Si precisa che JP Morgan ha la facoltà, ma non il dovere di chiedere di designare detto sindaco.

7.2. Diritti di Voto dopo la Data di Esercizio degli Warrant

Durante il periodo di cui al presente Paragrafo 7, prima parte, lettera (ii) (si veda anche il successivo Paragrafo 9) si applicheranno le seguenti regole.

7.2.a Designazione di membri del consiglio di amministrazione

(1) Gli Azionisti di Maggioranza, nei limiti loro consentiti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili, nonché dallo Statuto sociale della Società, eserciteranno i loro diritti di voto nell'assemblea ordinaria in modo da far sì che il consiglio di amministrazione della Società sia composto da non più di 9 membri, dei quali 2 membri privi di deleghe operative, uno dei quali avente i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili, potranno essere nominati a seguito di designazione da parte di JP Morgan. Si precisa che JP Morgan ha la facoltà ma non il dovere di designare detti amministratori.

(2) A condizione che i membri del consiglio indicati al precedente paragrafo 1 siano inclusi nella lista proposta dagli Azioni di Maggioranza, JP Morgan – se presente alla relativa assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione – eserciterà, nei limiti ad essa consentiti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili, nonché dallo Statuto sociale della Società, i propri diritti di voto nell'ambito di tale riunione dell'assemblea a favore della suddetta lista proposta dagli Azioni di Maggioranza. Si precisa che JP Morgan non ha l'obbligo di partecipare ad alcuna delle assemblee degli azionisti di Arena.

(3) Nel caso in cui uno dei membri del consiglio indicati al precedente paragrafo 1 sia nominato direttamente sulla base di una lista presentata da JP Morgan quale azionista di minoranza, gli Azionisti di Maggioranza saranno liberi da qualsiasi obbligo in relazione alla nomina di tale membro, mentre tale obbligo sussisterà in relazione alla nomina dell'altro membro del consiglio da designarsi a cura di JP Morgan.

7.2.b Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Qualsiasi decisione del consiglio di amministrazione della Società in relazione alle seguenti materie dovrà essere approvata, nel caso in cui il consiglio sia composto da nove membri, col voto favorevole dei 7/9 dei membri del consiglio e, nel caso in cui il consiglio sia composto da 7 membri, con il voto favorevole dei 5/7 dei membri del consiglio:

(i) proposte di fusione, scissione, trasformazione e scorporo della Società, eccezion fatta per la fusione per incorporazione di società interamente partecipate;

(ii) proposte di cessazione dell'attività o liquidazione;

(iii) cessione d'azienda o ramo d'azienda, eccezion fatta per le operazioni di ammontare netto inferiore a Euro 20 milioni o quelle previste nel business plan della Società.

A fini di chiarezza si precisa che il Patto non richiede che le delibere aventi ad oggetto le materie di cui sopra siano assunte con il voto favorevole degli amministratori eventualmente nominati a seguito di designazione da parte di JP Morgan, né, più in generale, prevede alcun potere di veto a favore di JP Morgan. Il Patto precisa che lo scopo del Patto medesimo è unicamente quello di consentire a JP Morgan di monitorare l'implementazione del business plan della Società approvato in data 29 maggio 2007 e di contribuire così alla crescita del gruppo, restando inteso che JP Morgan non è interessata a partecipare alla gestione della Società e/o ad operare nel settore in cui Arena ed il gruppo ad essa facente capo operano.

7.2.c Designazione di membri del collegio sindacale

(1) Al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (a) scadenza del mandato dell'attuale collegio sindacale nominato dall'assemblea degli azionisti tenuta in data 30 aprile 2007; oppure (b) richiesta scritta da parte di JP Morgan, da effettuarsi non prima di diciotto e non più tardi di ventiquattro mesi dalla Data di Esercizio degli Warrant, gli Azionisti di Maggioranza, nei limiti loro consentiti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili, nonché dallo Statuto sociale della Società, eserciteranno i loro diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società in modo da far sì che 1 membro effettivo del collegio sindacale della Società sia nominato a seguito di designazione da parte di JP Morgan.

(2) Nel caso in cui un membro del collegio sindacale della Società sia nominato direttamente da una lista presentata da JP Morgan in conformità alla legge e ai regolamenti di volta in volta applicabili, nonché allo Statuto sociale della Società, gli Azionisti di Maggioranza saranno liberi da qualsiasi obbligo in relazione alla nomina di tale membro.

7.3. Limiti al trasferimento delle Azioni

Gli Azionisti di Maggioranza potranno trasferire in tutto o in parte le loro rispettive Azioni a qualsiasi soggetto terzo (l' "Investitore"), alle seguenti condizioni.

(1) Qualora l'Azionista di Maggioranza interessato trasferisca Azioni in misura superiore al 15% dell'ammontare complessivo delle Azioni in circolazione a tale momento a un singolo Investitore ovvero a più Investitori agenti di concerto (gli "Investitori Associati") o ad una qualsiasi parte collegata a/controllata dagli Azionisti di Maggioranza e, in conseguenza di tale trasferimento, la partecipazione degli Azionisti di Maggioranza complessivamente considerata scenda: (i) prima della Data di Esercizio degli Warrant, a meno del 30% dell'ammontare complessivo delle Azioni in circolazione a tale momento; oppure (ii) dopo la Data di Esercizio degli Warrant, a meno del 15% dell'ammontare complessivo delle Azioni in circolazione a tale momento, gli Azionisti di Maggioranza faranno sì che l'Investitore o gli Investitori Associati aderiscano al Patto.

(2) Gli Azionisti di Maggioranza hanno inoltre assunto l'impegno a non negoziare sul mercato, per ciascun giorno lavorativo, un numero di Azioni superiore al 1% dell'ammontare complessivo delle Azioni in circolazione a tale momento, senza il preventivo consenso scritto di JP Morgan.

8. Organi del sindacato e loro compiti, composizione e funzionamento

Nessun organo è previsto dal Patto.

9. Durata del Patto

Le previsioni di cui al paragrafo 7.1 saranno efficaci dalla Data di Efficacia e cesseranno alla prima tra le seguenti date: (i) il terzo anniversario di tale data, oppure (ii) la Data di Esercizio degli Warrant, oppure (iii) la data in cui JP Morgan avrà trasferito almeno il 60% dei Warrant, oppure (iv) la data in cui JP Morgan avrà trasferito almeno il 50,1% del Prestito Obbligazionario. Le previsioni di cui al paragrafo 7.2 saranno efficaci (se del caso) dalla Data di Esercizio degli Warrant e cesseranno alla prima tra le seguenti date: (i) il terzo anniversario di tale data, oppure (ii) la data in cui JP Morgan sarà titolare di una partecipazione nella Società minore del 12% dell'ammontare complessivo delle Azioni emesse.

Si veda anche il precedente Paragrafo 5.

10. Clausole penali

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Patto.

11. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate

Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni sindacate.

12. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto sarà depositato

Il Patto verrà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in conformità al disposto dell'art. 122, primo comma, lett. c), TUF.

3 agosto 2007

[AAA.1.07.1]