ROSSS SPA - Estratto dei patti parasociali - AREA PUBBLICA
Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ROSSS S.P.A.
Sede legale in Scarperia (Firenze), Viale Kennedy n. 97
iscritta al Registro delle Imprese di Firenze n. 01813140488
Capitale sociale Euro 1.157.000 suddiviso in n. 11.570.000 azioni
Società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale e soggetti aderenti
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale stipulato, in data 4 marzo 2008 (il "Patto"), dai signori Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini (i "Paciscenti") è la Rosss S.p.A. con sede in Scarperia, Viale Kennedy n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero di codice fiscale 01813140488 (la "Società" o "Rosss").
Strumenti finanziari oggetto del Patto
I Paciscenti si sono impegnati ad apportare e vincolare tutte le azioni ordinarie di Rosss a qualsivoglia titolo detenute dai Paciscenti (le "Azioni Sindacate") alla data di chiusura dell'offerta globale prevista dal processo di quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l' "Offerta Globale").
La seguente tabella indica il numero di Azioni Sindacate alla data del 9 aprile 2008, data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Expandi.
Paciscente |
N. Azioni |
% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate |
% Azioni Sindacate rispetto al capitale sociale dell'Emittente |
Stefano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Silvano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Sandro Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Totale | 9.720.000 |
100 |
84,009 |
I Paciscenti si sono impegnati a conferire al Patto ogni altra azione della Società di cui dovessero divenire titolari durante la vigenza del Patto per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Non esiste alcun soggetto che, in virtù del Patto, esercita il controllo della Società
Contenuto del Patto
Lock-up
I Paciscenti si sono obbligati a non trasferire a terzi parte o tutte le Azioni Sindacate alla data di chiusura dell'Offerta Globale per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di efficacia del Patto ad eccezione dei trasferimenti: (a) effettuati tra Paciscenti; (b) effettuati nell'ambito dell'Offerta Globale.
Diritto di Prelazione
A) Successivamente alla scadenza del periodo di lock-up, i Paciscenti si sono obbligati a sottoporre il trasferimento per atto tra vivi delle Azioni Sindacate e dei relativi diritti di opzione alla preventiva offerta in prelazione in favore degli altri Paciscenti ("Paciscenti Oblati").
Nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, i Paciscenti Oblati avranno diritto di esercitare la prelazione che precede a condizione che abbia per oggetto la totalità delle Azioni Sindacate e/o i diritti di opzione che il Paciscente offerente intende trasferire. Il trasferimento (i) dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'esercizio della prelazione e (ii) potrà avvenire esclusivamente a fronte di un corrispettivo in denaro.
La prelazione non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti a favore di società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. dal Paciscente che intende effettuare il trasferimento e a condizione che il soggetto trasferitario sottoscriva - preventivamente all'acquisto - il Patto per adesione, ferma restando la responsabilità solidale del trasferente che rimarrà obbligato in caso di inadempimento del soggetto trasferitario alle obbligazioni di cui alle disposizioni del Patto.
È pattuito inoltre che, in relazione alla vendita in Borsa delle Azioni Sindacate, anche in deroga a quanto pattuito sopra, il diritto di prelazione troverà applicazione in forma semplificata.
I Paciscenti si sono impegnati a non costituire diritti di pegno, usufrutto o altri diritti di godimento sulle rispettive Azioni Sindacate che attribuiscano il diritto di voto a soggetti diversi dal singolo Paciscente.
B) Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta è pienamente libero; nel caso di pluralità di eredi e, quindi, di contitolarità delle azioni, essi devono nominare un rappresentante comune ai sensi di legge.
Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore di soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, invece, è sottoposto al diritto di prelazione dei Paciscenti.
Per quanto concerne il meccanismo di offerta in prelazione si applicherà mutatis mutandi la procedura prevista al precedente Paragrafo A) per i trasferimenti per atto tra vivi, mentre il corrispettivo a cui potrà essere esercitata la prelazione sarà pari alla media aritmetica del prezzo delle azioni Rosss degli ultimi 180 (centottanta) giorni di Borsa aperta antecedenti la data di apertura della successione. Resta inteso che l'offerta in prelazione dovrà essere effettuata dallo/dagli erede/i nominato/i entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'apertura della successione.
Offerta Pubblica di Acquisto
I Paciscenti si impegnano rispettivamente a non porre in essere operazioni di compravendita di azioni della Società che possano dar luogo all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Corporate Governance
Al fine di assicurare a Rosss un'operatività che, per tutta la durata del presente Patto, sia caratterizzata da un'unitarietà di gestione e di impostazione strategica nonché da stabilità degli assetti azionari, i Paciscenti hanno convenuto che il Patto venga coordinato da un comitato composto da 3 (tre) membri (il "Comitato Direttivo"), con funzioni di consultazione per la determinazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea della Società.
Ciascun Paciscente avrà diritto di designare 1 (uno) membro del Comitato Direttivo. I membri del Comitato potranno essere i Paciscenti stessi. Il Comitato Direttivo sarà presieduto dal componente nominato dalla maggioranza dei membri, che assumerà la carica di Presidente del Comitato Direttivo. Ciascun membro del Comitato Direttivo rappresenta il Paciscente che lo ha nominato.
I membri del Comitato Direttivo resteranno in carica per tutta la durata del Patto. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Comitato Direttivo, il Paciscente che abbia designato il componente del Comitato Direttivo cessato avrà il diritto di nominare il sostituto.
Il Comitato Direttivo avrà il compito di determinare, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, come esercitare il diritto di voto nelle relative assemblee. Le decisioni del Comitato Direttivo dovranno essere assunte all'unanimità tenendo conto dell'interesse della Società.
I Paciscenti si sono impegnati ad esprime il voto in assemblea secondo le determinazioni del Comitato Direttivo; essendo peraltro inteso che, al fine di evitare situazioni di stallo, qualora il Comitato Direttivo non addivenisse ad una determinazione condivisa, ciascun Paciscente sarà rispettivamente libero di esprime il voto in assemblea senza alcun vincolo derivante dal presente Patto.
Efficacia e durata del Patto
Il Patto avrà efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e scadrà al termine di un periodo di 3 (tre) anni dalla data di efficacia, salvo rinnovo concordato dai Paciscenti.
Deposito del Patto
Il Patto sarà depositato presso il Registro Imprese di Firenze.
16 aprile 2008
[RK.1.08.1]
ROSSS S.P.A.
Società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale e soggetti aderenti
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale originariamente stipulato in data 4 marzo 2008 e rinnovato in data 8 aprile 2011 (il “Patto Parasociale”) dai signori Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini (i “Paciscenti”) è la Rosss S.p.A. con sede in Scarperia, Viale Kennedy n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero di codice fiscale 01813140488 (la “Società” o “Rosss”).
Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Sono oggetto del Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del TUF, tutte le azioni ordinarie di Rosss a qualsivoglia titolo detenute dai Paciscenti (le “Azioni Sindacate”) alla data dell’8 aprile 2011.
Paciscente |
N. Azioni |
% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate |
% Azioni Sindacate rispetto al capitale sociale dell’Emittente |
Stefano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Silvano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Sandro Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Totale |
9.720.000 |
100 |
84,009 |
I Paciscenti si sono impegnati a conferire al Patto Parasociale ogni altra azione della Società di cui dovessero divenire titolari durante la vigenza del Patto Parasociale per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Non esiste alcun soggetto che, in virtù del Patto Parasociale, esercita il controllo della Società ai sensi dell’articolo 93, 1 comma, del TUF.
Contenuto del Patto Parasociale
Diritto di Prelazione
A) I Paciscenti si sono obbligati a sottoporre il trasferimento per atto tra vivi delle Azioni Sindacate e dei relativi diritti di opzione alla preventiva offerta in prelazione in favore degli altri Paciscenti.
La prelazione non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti a favore di società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., dal Paciscente, che intende effettuare il trasferimento e a condizione che il soggetto trasferitario sottoscriva - preventivamente all’acquisto - il Patto Parasociale per adesione.
È pattuito che, in relazione alla vendita in Borsa delle Azioni Sindacate, anche in deroga a quanto sopra pattuito, il diritto di prelazione troverà applicazione in forma semplificata.
I Paciscenti si sono impegnati a non costituire diritti di pegno, usufrutto o altri diritti di godimento sulle rispettive Azioni Sindacate che attribuiscano il diritto di voto a soggetti diversi dal singolo Paciscente.
B) Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta è pienamente libero; nel caso di pluralità di eredi e, quindi, di contitolarità delle azioni, essi devono nominare un rappresentante comune ai sensi di legge. Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore di soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, invece, è sottoposto al diritto di prelazione dei Paciscenti.
Offerta Pubblica di Acquisto
I Paciscenti si impegnano rispettivamente a non porre in essere operazioni di compravendita di azioni della Società che possano dar luogo all'obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Corporate Governance
Al fine di assicurare a Rosss un’operatività che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, sia caratterizzata da un’unitarietà di gestione e di impostazione strategica, nonché da stabilità degli assetti azionari, i Paciscenti hanno convenuto di consultarsi prima di ciascuna adunanza delle assemblee di Rosss per discutere sul voto da assumere in relazione alle materie poste all’ordine del giorno. Le decisioni dovranno essere assunte all’unanimità, tenendo conto dell’interesse della Società, essendo peraltro inteso che, al fine di evitare situazioni di stallo, qualora i Paciscenti non addivenissero ad una determinazione condivisa, ciascun Paciscente sarà rispettivamente libero di esprimere il voto in assemblea senza alcun vincolo derivante dal presente Patto Parasociale
Efficacia e durata del Patto Parasociale - foro competente
Il Patto Parasociale avrà efficacia dal 8 aprile 2011 (“Data di Efficacia”), scadrà al termine di un periodo di 3 (tre) anni dalla Data di Efficacia e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 (mesi) prima della data di scadenza del Patto Parasociale. Qualsiasi controversia o vertenza derivante dal Patto Parasociale sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale sarà depositato presso il Registro Imprese di Firenze.
12 aprile 2011
[RK.1.11.1]
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ROSSS S.P.A.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale e soggetti aderenti
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale, originariamente stipulato in data 4 marzo 2008, già rinnovatosi in data 8 aprile 2011 e da ultimo rinnovato tacitamente in data 8 aprile 2014 (il “Patto Parasociale”) dai signori Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini (i “Paciscenti”), è la Rosss S.p.A. con sede in Scarperia, Viale Kennedy n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero di codice fiscale 01813140488 (la “Società” o “Rosss”).
Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Sono oggetto del Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del TUF, tutte le azioni ordinarie di Rosss a qualsivoglia titolo detenute dai Paciscenti (le “Azioni Sindacate) alla data dell’8 aprile 2014.
Paciscente |
N. Azioni |
% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate |
% Azioni Sindacate rispetto al capitale sociale dell’Emittente |
Stefano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Silvano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Sandro Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Totale |
9.720.000 |
100 |
84,009 |
I Paciscenti si sono impegnati a conferire al Patto Parasociale ogni altra azione della Società di cui dovessero divenire titolari durante la vigenza del Patto Parasociale per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Non esiste alcun soggetto che, in virtù del Patto Parasociale, esercita il controllo della Società ai sensi dell’articolo 93, 1 comma, del TUF.
Contenuto del Patto Parasociale
Diritto di Prelazione
A) I Paciscenti si sono obbligati a sottoporre il trasferimento per atto tra vivi delle Azioni Sindacate e dei relativi diritti di opzione alla preventiva offerta in prelazione in favore degli altri Paciscenti.
La prelazione non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti a favore di società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., dal Paciscente, che intende effettuare il trasferimento e a condizione che il soggetto trasferitario sottoscriva - preventivamente all’acquisto - il Patto Parasociale per adesione.
È pattuito che, in relazione alla vendita in Borsa delle Azioni Sindacate, anche in deroga a quanto sopra pattuito, il diritto di prelazione troverà applicazione in forma semplificata.
I Paciscenti si sono impegnati a non costituire diritti di pegno, usufrutto o altri diritti di godimento sulle rispettive Azioni Sindacate che attribuiscano il diritto di voto a soggetti diversi dal singolo Paciscente.
B) Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta è pienamente libero; nel caso di pluralità di eredi e, quindi, di contitolarità delle azioni, essi devono nominare un rappresentante comune ai sensi di legge. Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore di soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, invece, è sottoposto al diritto di prelazione dei Paciscenti.
Offerta Pubblica di Acquisto
I Paciscenti si impegnano rispettivamente a non porre in essere operazioni di compravendita di azioni della Società che possano dar luogo all'obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Corporate Governance
Al fine di assicurare a Rosss un’operatività che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, sia caratterizzata da un’unitarietà di gestione e di impostazione strategica, nonché da stabilità degli assetti azionari, i Paciscenti hanno convenuto di consultarsi prima di ciascuna adunanza delle assemblee di Rosss per discutere sul voto da assumere in relazione alle materie poste all’ordine del giorno. Le decisioni dovranno essere assunte all’unanimità, tenendo conto dell’interesse della Società, essendo peraltro inteso che, al fine di evitare situazioni di stallo, qualora i Paciscenti non addivenissero ad una determinazione condivisa, ciascun Paciscente sarà rispettivamente libero di esprimere il voto in assemblea senza alcun vincolo derivante dal presente Patto Parasociale
Durata del Patto Parasociale - foro competente
Il Patto Parasociale, rinnovatosi tacitamente in data 8 aprile 2014, scadrà al termine di un periodo di 3 (tre) anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 (mesi) prima della data di scadenza del Patto Parasociale. Qualsiasi controversia o vertenza derivante dal Patto Parasociale sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale sarà depositato nei termini di legge presso il Registro Imprese di Firenze.
11 aprile 2014
[RK.1.14.1]
ROSSS S.P.A.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale e soggetti aderenti
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale, originariamente stipulato in data 4 marzo 2008, rinnovato in data 8 aprile 2011, poi tacitamente rinnovato alla scadenza di ogni triennio, da ultimo in data 8 aprile 2017 (il "Patto Parasociale") dai signori Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini (i "Paciscenti"), è la Rosss S.p.A. con sede in Scarperia e San Piero, Viale Kennedy n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero di codice fiscale 01813140488 (la "Società" o "Rosss").
Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Sono oggetto del Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del TUF, tutte le azioni ordinarie di Rosss a qualsivoglia titolo detenute dai Paciscenti (le "Azioni Sindacate) alla data dell’8 aprile 2017.
Paciscente |
N. Azioni |
% Azioni Sindacate rispetto al totale Azioni Sindacate |
% Azioni Sindacate rispetto al capitale sociale dell’Emittente |
Stefano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Silvano Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Sandro Bettini |
3.240.000 |
33,3 |
28,003 |
Totale | 9.720.000 |
100 |
84,009 |
I Paciscenti si sono impegnati a conferire al Patto Parasociale ogni altra azione della Società di cui dovessero divenire titolari durante la vigenza del Patto Parasociale per qualsivoglia ragione e/o titolo.
Non esiste alcun soggetto che, in virtù del Patto Parasociale, esercita il controllo della Società ai sensi dell’articolo 93, 1 comma, del TUF.
Contenuto del Patto Parasociale
Diritto di Prelazione
A) I Paciscenti si sono obbligati a sottoporre il trasferimento per atto tra vivi delle Azioni Sindacate e dei relativi diritti di opzione alla preventiva offerta in prelazione in favore degli altri Paciscenti.
La prelazione non troverà applicazione con riferimento ai trasferimenti a favore di società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., dal Paciscente, che intende effettuare il trasferimento e a condizione che il soggetto trasferitario sottoscriva - preventivamente all’acquisto - il Patto Parasociale per adesione.
È pattuito che, in relazione alla vendita in Borsa delle Azioni Sindacate, anche in deroga a quanto sopra pattuito, il diritto di prelazione troverà applicazione in forma semplificata.
I Paciscenti si sono impegnati a non costituire diritti di pegno, usufrutto o altri diritti di godimento sulle rispettive Azioni Sindacate che attribuiscano il diritto di voto a soggetti diversi dal singolo Paciscente.
B) Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta è pienamente libero; nel caso di pluralità di eredi e, quindi, di contitolarità delle azioni, essi devono nominare un rappresentante comune ai sensi di legge. Il trasferimento a causa di morte delle Azioni Sindacate e/o i relativi diritti di opzione a favore di soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, invece, è sottoposto al diritto di prelazione dei Paciscenti.
Offerta Pubblica di Acquisto
I Paciscenti si impegnano rispettivamente a non porre in essere operazioni di compravendita di azioni della Società che possano dar luogo all'obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
Corporate Governance
Al fine di assicurare a Rosss un’operatività che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, sia caratterizzata da un’unitarietà di gestione e di impostazione strategica, nonché da stabilità degli assetti azionari, i Paciscenti hanno convenuto di consultarsi prima di ciascuna adunanza delle assemblee di Rosss per discutere sul voto da assumere in relazione alle materie poste all’ordine del giorno. Le decisioni dovranno essere assunte all’unanimità, tenendo conto dell’interesse della Società, essendo peraltro inteso che, al fine di evitare situazioni di stallo, qualora i Paciscenti non addivenissero ad una determinazione condivisa, ciascun Paciscente sarà rispettivamente libero di esprimere il voto in assemblea senza alcun vincolo derivante dal presente Patto Parasociale
Durata del Patto Parasociale - foro competente
Il Patto Parasociale, rinnovatosi tacitamente in data 8 aprile 2017, scadrà al termine di un periodo di 3 (tre) anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salvo disdetta da comunicarsi almeno 3 (mesi) prima della data di scadenza del Patto Parasociale. Qualsiasi controversia o vertenza derivante dal Patto Parasociale sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale sarà depositato nei termini di legge presso il Registro Imprese di Firenze.
12 aprile 2017
[RK.1.17.1]