Società Quotate




Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Obblighi di informativa periodici

SOFTLAB S.P.A.
(ex ACOTEL GROUP S.P.A.)

Richiesta del 25 luglio 2024

Con riferimento:

- alla nota dell'8 luglio 2016, come modificata in data 8 novembre 2016, con la quale la Commissione ha comunicato alla Società, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("Tuf"), di pubblicare informazioni periodiche supplementari con cadenza mensile;

- alla nota del 22 dicembre 2023, così come integrata con nota del 2 luglio e del 15 luglio 2024, con la quale la Società ha presentato istanza di revoca dai sopra citati obblighi di informativa mensili richiesti ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf;

Al riguardo si osserva che nelle relazioni di revisione sui bilanci consolidati di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2022 e 2023, emesse dalla società di revisione RSM S.p.A., è stato espresso un giudizio senza rilievi. Si osserva altresì che l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Softlab al 31 dicembre 2023 è pari a 0,3 mln di euro (1,2 mln di euro al 31 dicembre 2022). Dalle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 114, c.5 del Tuf si apprende che l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Softlab nel corso dei primi mesi del 2024 non ha subito significative variazioni. Inoltre al 31 dicembre 2023 il Gruppo Softlab ha registrato ricavi pari a circa 24 mln di euro, sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente e un EBITDA pari a pari a 4,6 mln di euro, in aumento (+14%) rispetto ai 4,1 mln di euro dell'anno precedente.

La Commissione, pertanto, tenuto conto (i) dei giudizi senza rilievi della società di revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, (ii) dell'attuale livello di indebitamento del Gruppo e (iii) del positivo andamento dei ricavi e dell'EBITDA, ha ritenuto che gli elementi sopra richiamati comportino il venir meno degli obblighi informativi su base mensile.

In tale contesto ai fini della revoca degli obblighi di informativa periodica supplementare la Commissione ha finora richiesto non solo che siano superate le condizioni che li avevano determinati ma anche che, dal complesso dell'informazione fornita al mercato, emerga un superamento non temporaneo delle condizioni di crisi aziendale, superamento attestato anche dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani aziendali.

La Commissione, in proposito ha rilevato che nell'esercizio 2023 il Gruppo Softlab ha realizzato una perdita di 0,4 mln di euro rispetto ad una previsione da budget in linea con quanto fatto registrare negli esercizi 2022 e 2021 (i.e. utile di circa 3 mln di euro). Secondo quanto indicato dalla Società, il risultato netto negativo del 2023 deriva da oneri non ricorrenti (i) per l'accantonamento di circa 1,6 mln di euro a fondo svalutazione di un credito finanziario iscritto originariamente per circa 3,2 mln di euro (ii) per la svalutazione degli interessi maturati sul suddetto credito per 0,5 mln di euro e (iii) per la svalutazione di una partecipazione in una società collegata per circa 0,9 mln di euro.

In aggiunta, in data 28 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 2024-2028 in cui vengono stimati risultati economici in crescita per il Gruppo.

Va inoltre tenuto conto della rilevanza dei rapporti con parti correlate, che forniscono, tra l'altro, personale specializzato e servizi in outsourcing.

La Commissione, considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, fissati con il soprarichiamato provvedimento dell'8 luglio 2016, come modificato in data 8 novembre 2016 ha chiesto alla Società di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti informazioni:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del Tuf ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria.

Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed i comunicati stampa richiesti dovranno contenere l'indicazione che sono diffusi su richiesta della Consob.