Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

 TARGETTI SANKEY S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 127 e ss. del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni si rende noto che nell'ambito dell'operazione di integrazione del gruppo Neri nella Targetti Sankey S.p.A., con sede in Firenze, Via Pratese n. 164, capitale sociale di lire 15.000.000.000 i.v., Giampaolo Targetti, azionista di controllo di quest'ultima in quanto titolare di n. n. 7.614.438 azioni, pari al 50,76% del capitale sociale della Targetti Sankey S.p.A., con patto stipulato in data 24 ottobre 2000 ha assunto nei confronti della Domenico Neri S.r.l., della Flower S.s. e dei signori Antonio Neri, Domenico Neri e Raffaella Bassi, i seguenti impegni:

(i) intervenire all’assemblea straordinaria della Targetti Sankey S.p.A. che sarà convocata per deliberare un aumento di capitale riservato alla Domenico Neri S.r.l., da eseguire mediante il conferimento in natura di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale della Neri S.p.A. da parte della stessa Domenico Neri S.r.l. e l’emissione di n. 2.700.000 azioni ordinarie Targetti Sankey S.p.A.;

(ii) votare a favore della relativa delibera con tutte le azioni, aventi diritto al voto, costituenti la sua partecipazione in Targetti Sankey S.p.A. alla data della delibera stessa sul presupposto che, in merito alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione della Targetti all'assemblea di quest'ultima in relazione all'operazione in parola, il perito abbia reso attestazione positiva ai sensi dell'articolo 2343 Cod. Civ. e che la società di revisione abbia espresso ai sensi dell'articolo 158 del D.Lgs 58/1998 positivo parere di congruità;

(iii) intervenire all’assemblea ordinaria della Targetti Sankey S.p.A. che sarà convocata, contestualmente all’assemblea straordinaria di cui al punto (i) che precede, per deliberare la nomina di due nuovi componenti del consiglio di amministrazione della Targetti Sankey S.p.A. e votare a favore della nomina dei Signori Domenico Neri e Antonio Neri quali componenti del consiglio di amministrazione della Targetti Sankey S.p.A. sino all’approvazione del bilancio di quest'ultima relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002.

L'impegno di Paolo Targetti è subordinato alla circostanza che l'assemblea di cui ai punti (i) e (iii) sia tenuta entro la data ultima del 30 giugno 2001e si intenderà automaticamente caducato alla data in cui sarà tenuta l'anzidetta assemblea ovvero, nell'ipotesi in cui per qualunque motivo la stessa non dovesse tenersi, decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2001 di cui sopra.

Si comunica che Domenico Neri S.r.l., con sede in Longiano (FO), Via Emilia, 1622, è una società partecipata al 48,98 % da Flower S.s. in qualità di nuda proprietaria, nel mentre il diritto di usufrutto comprensivo del diritto di voto relativo alla anzidetta partecipazione spetta a Domenico Neri. La restante partecipazione nella Domenico Neri S.r.l. è ripartita tra Antonio Neri, titolare del 46,02% e Raffaella Bassi, titolare del restante 5%.

Flower S.s., con sede in Piazza della Libertà, 2, Cesena , è una società controllata al 90% da ISFRA S.s. e partecipata al 10% da Domenico Neri. ISFRA S.s. è partecipata al 50% da Antonio Neri e per il restante 50% da Raffaella Bassi.

Alla data di pubblicazione del presente estratto nessuno degli aderenti al patto, ad eccezione di Giampaolo Targetti come più sopra evidenziato, risulta detenere, direttamente o indirettamente, azioni della Targetti Sankey S.p.A..

Il patto sopraindicato sarà depositato presso il registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

31 ottobre 2000

[TA.1.00.1]

 

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 TARGETTI SANKEY S.P.A.

Si fa riferimento all'estratto pubblicato sul quotidiano MF in data 31 ottobre 2000 relativo al patto stipulato in data 24 ottobre 2000 (il "Patto") tra Giampaolo Targetti, Domenico Neri S.r.l., Flower S.s, Antonio Neri, Domenico Neri e Raffaella Bassi nell'ambito dell'operazione di integrazione del gruppo Neri nella Targetti Sankey S.p.A., con sede in Firenze, Via Pratese n. 164, capitale sociale di Euro 7.800.000 i.v. nell'ambito del quale Giampaolo Targetti ha assunto l'impegno di:

(i) intervenire all'assemblea straordinaria della Targetti Sankey S.p.A. che sarà convocata per deliberare un aumento di capitale riservato alla Domenico Neri S.r.l., da eseguire mediante il conferimento in natura di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale della Neri S.p.A. da parte della stessa Domenico Neri S.r.l. e l'emissione di n. 2.700.000 azioni ordinarie Targetti Sankey S.p.A.;

(ii) votare a favore della relativa delibera con tutte le azioni, aventi diritto al voto, costituenti la sua partecipazione in Targetti Sankey S.p.A. alla data della delibera stessa sul presupposto che, in merito alla proposta formulata dal consiglio di amministrazione della Targetti Sankey S.p.A. all'assemblea di quest'ultima in relazione all'operazione in parola, il perito abbia reso attestazione positiva ai sensi dell'articolo 2343 Cod. Civ. e che la società di revisione abbia espresso ai sensi dell'articolo 158 del D.Lgs 58/1998 positivo parere di congruità;

(iii) intervenire all'assemblea ordinaria della Targetti Sankey S.p.A. che sarà convocata, contestualmente all'assemblea straordinaria di cui al punto (i) che precede, per deliberare la nomina di due nuovi componenti del consiglio di amministrazione della Targetti Sankey S.p.A. e votare a favore della nomina dei Signori Domenico Neri e Antonio Neri quali componenti del consiglio di amministrazione della Targetti Sankey S.p.A. sino all'approvazione del bilancio di quest'ultima relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002.

L'impegno di Paolo Targetti era subordinato alla circostanza che l'assemblea di cui ai punti (i) e (iii) si fosse tenuta entro la data ultima del 30 giugno 2001 e si intendeva automaticamente caducato alla data in cui si fosse tenuta l'anzidetta assemblea ovvero, nell'ipotesi in cui per qualunque motivo la stessa non si fosse tenuta, decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2001 di cui sopra.

A norma dell'articolo 131 del Regolamento Consob 11971/1999 si comunica che in data 29 giugno 2001 gli aderenti al Patto, a parziale deroga di quest'ultimo, hanno sottoscritto un accordo mediante il quale hanno convenuto la proroga al 31 luglio 2001 della scadenza degli impegni di Giampaolo Targetti di cui ai paragrafi sub (i) e (ii), atteso che l'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di conferimento ivi contemplata è stata convocata per il 24 luglio 2001, in prima convocazione, ed il 25 luglio 2001, in seconda convocazione. Il Patto, come modificato con l'accordo integrativo, si intenderà pertanto automaticamente caducato alla data in cui avranno avuto esecuzione gli impegni ivi assunti da Giampaolo Targetti.

Si informa inoltre che i Signori Domenico Neri ed Antonio Neri, in esecuzione di quanto previsto al paragrafo sub (iii), nel corso dell'assemblea ordinaria di Targetti Sankey S.p.A. del 24 aprile 2001 stati nominati componenti del consiglio di amministrazione della Targetti Sankey S.p.A. sino all'approvazione del bilancio di quest'ultima relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002.

Rimangono invariate tutte le disposizioni contenute nel Patto non espressamente derogate nell'accordo integrativo e le informazioni relative agli aderenti al Patto indicate nel relativo estratto pubblicato il 31 ottobre 2000 sul quotidiano MF.

L'accordo integrativo di cui sopra sarà depositato presso il registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

Firenze, 6 luglio 2001

[TA.1.01.1]

PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI IN DATA 24 LUGLIO 2001 E PUBBLICATO IL 31 LUGLIO 2001


 TARGETTI SANKEY S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 129 e 130 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, si rende noto che - contestualmente al conferimento nella Targetti Sankey S.p.A., con sede in Firenze, Via Pratese n. 164, da parte della società conferente Domenico Neri S.r.l., con sede in Longiano (Forlì), via Emilia, 1622 di una partecipazione rappresentativa il 100% del capitale sociale della società Neri S.p.A., - con patto stipulato in data 27 settembre 2001 la Domenico Neri S.r.l. ha assunto, nei confronti della Targetti Sankey S.p.A., i seguenti impegni con riferimento alle n. 2.700.000 azioni ordinarie Targetti Sankey S.p.A., pari al 15,3% del capitale sociale di quest'ultima, emesse in suo favore a fronte del conferimento (le "Azioni"):

(i) non trasferire le Azioni, non concludere preliminari di vendita, non cedere o concedere opzioni o diritti per l'acquisto delle Azioni, non sottoscrivere contratti o altri accordi di qualsiasi natura con cui venga anche soltanto finanziariamente trasferita la titolarità delle Azioni, astenersi dal porre in essere qualunque negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento del diritto di voto sulle Azioni, non costituire in pegno o concedere usufrutto e comunque mantenere le Azioni libere da ogni vincolo, gravame, diritto di terzi che ne limiti la piena disponibilità o l'esercizio del diritto di voto e, più in generale, astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa che possa produrre l'effetto, diretto o indiretto, di far venir meno la titolarità delle Azioni da parte della Domenico Neri S.r.l..

In caso di violazione degli impegni di cui al punto (i) che precede, la Domenico Neri S.r.l. sarà obbligata a pagare alla Targetti Sankey S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 cod. civ., una penale di importo pari al valore complessivo delle Azioni trasferite in violazione delle predette disposizioni. A tal fine il valore di ciascuna Azione sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa nei 30 giorni di Borsa aperti precedenti la data di trasferimento, fatto espressamente salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il patto in oggetto, che rientra tra le fattispecie di cui all'art. 122, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 58/1998, ha una durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà depositato presso il registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

Firenze, 4 ottobre 2001

[TA.2.01.1]


TARGETTI SANKEY S.P.A.

La Targetti Sankey S.p.A. comunica che il giorno 27 settembre 2004 è scaduto il Patto Parasociale da essa stipulato il 27 settembre 2001, con Domenico Neri S.r.l..

Il suddetto patto, avente per oggetto vincoli al trasferimento delle azioni, è scaduto per il naturale decorso di tre anni dalla sottoscrizione dello stesso e nessuna delle clausole in esso contenuta è stata rinnovata o prorogata.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, la presente comunicazione è resa anche per conto di Domenico Neri S.r.l..

13 ottobre 2004

[TA.2.04.1]