TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA - Obblighi di informativa periodici - AREA PUBBLICA
Società Quotate
Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Obblighi di informativa periodici
TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
Richiesta del 25 luglio 2024
- Con riferimento:
- alla nota del 26 ottobre 2017, come modificata in data 10 dicembre 2018, con la quale la Commissione ha comunicato alla Società, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("Tuf"), di pubblicare informazioni periodiche supplementari con cadenza mensile.
- alla nota del 4 luglio 2024, così come integrata con nota del 16 luglio 2024, con la quale la Società ha presentato istanza di revoca dai sopra citati obblighi di informativa mensili richiesti ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf.
Al riguardo si osserva che nelle relazioni di revisione sui bilanci consolidati di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. al 31 dicembre 2022 e 2023, emesse dalla società di revisione KPMG S.p.A., è stato espresso un giudizio senza rilievi. Tale giudizio seguiva l'avvenuta efficacia dell'accordo di risanamento ai sensi degli artt. 56 e 284 del Codice della Crisi d'Impresa (di seguito anche "accordo di risanamento") basato sul piano consolidato 2023-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 settembre 2022.
Si osserva altresì che il miglioramento del saldo dell'indebitamento finanziario netto Gruppo Trevi tra il 2022 e il 2023. Dalle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 114, c.5 del Tuf si apprende che l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Trevi nel corso dei primi mesi del 2024 non ha subito significative variazioni e si attesta a circa 203,6 mln di euro al 31 maggio 2024. Inoltre i risultati economici dell'esercizio 2023 del Gruppo Trevi, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, hanno consentito il rispetto dei covenant finanziari previsti dall'accordo di risanamento con le banche.
La Commissione, pertanto, tenuto conto (i) dei giudizi senza rilievi della società di revisione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 e (ii) del positivo andamento economico e finanziario dell'esercizio 2023 anche rispetto alle previsioni del piano attestato di risanamento, si ritiene che gli elementi sopra richiamati comportino il venir meno degli obblighi informativi su base mensile.
In tale contesto, ai fini della revoca degli obblighi di informativa periodica supplementare la Commissione ha finora richiesto non solo che siano superate le condizioni che li avevano determinati ma anche che, dal complesso dell'informazione fornita al mercato, emerga un superamento non temporaneo delle condizioni di crisi aziendale, superamento attestato anche dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani aziendali.
La Commissione, in proposito ha rilevato che in data 22 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento del Piano Consolidato 2022-2026, estendendone la durata di un anno al 2027 e confermando le originarie linee strategiche e gli obiettivi previsti dal piano di risanamento.
Al riguardo, nella suddetta istanza di revoca del 4 luglio 2024 la Società ha sottolineato che "le previsioni del Piano Consolidato 2022-2026, anche alla luce delle ultime risultanze circa l'andamento del Gruppo, appaiano idonee a consentire, nei modi e nei tempi ivi previsti (come confermati nell'ambito del Piano Consolidato 2023-2027) il raggiungimento di un riequilibrio economico-finanziario".
Secondo la Società, le suddette previsioni evidenzierebbero come i covenant finanziari previsti dall'accordo di risanamento con le banche e relativi al rapporto tra posizione finanziaria netta e EBITDA e al rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto consolidato vengano sempre rispettati.
Va inoltre tenuto conto della rilevanza delle analisi di liquidità prospettiche illustrate nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Sulla base di quanto rappresentato, da tali analisi "emerge la ragionevole aspettativa di una situazione positiva di cassa del Gruppo […] assumendo, tra le altre cose, l'utilizzo delle linee di credito – ivi incluse le linee di credito per firma necessarie nell'ambito delle commesse di cui le Società del Gruppo sono parte – previste dall'Accordo di Risanamento, ciò consentendo l'attuazione della Manovra Finanziaria […] e del Piano Consolidato 2022-2026".
La Commissione, considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, fissati con il soprarichiamato provvedimento del 26 ottobre 2017, come modificato in data 10 dicembre 2018, ha chiesto alla Società di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti informazioni:
a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del Tuf ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria.
Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed i comunicati stampa richiesti dovranno contenere l'indicazione che sono diffusi su richiesta della Consob.