Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BANCHE POPOLARI UNITE SOC. COOP. A R.L.

1. Si rende noto che, in data 1° agosto 2003, è stato sottoscritto un impegno comune (di seguito, l'"Impegno") tra i seguenti Consiglieri di amministrazione di Banche Popolari Unite soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPU") di derivazione della Banca Popolare Commercio e Industria soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPCI") la quale ultima, fondendosi con la Banca Popolare di Luino e Varese s.p.a. e con la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPB"), ha dato luogo alla costituzione di BPU con effetto dal 1° luglio 2003:

- Giuseppe Vigorelli
- Mario Boselli
- Giampiero Auletta Armenise
- Antonio Bulgheroni
- Roberto Drago
- Loris Fontana
- Toti S. Musumeci
- Carlo Porcari

L'Impegno non prevede che siano in alcun modo sindacate azioni né altri strumenti finanziari da parte degli aderenti al medesimo.

2. L'Impegno, tenuto conto degli obiettivi dell'operazione di integrazione tra le Banche, mira a garantire un sistema di corporate governance solido ed unitario, fondato sull'adeguata rappresentazione delle originarie componenti sociali all'interno di BPU.

In data 1° luglio 2003, il Consiglio di amministrazione di BPU ha deliberato di istituire, come da previsione statutaria, un Comitato Nomine e ne ha approvato il relativo Regolamento, che prevede, tra l'altro, modalità di composizione degli organi di BPU e delle società del Gruppo e la rappresentatività delle originarie componenti riferibili a BPCI e BPB. Nel Comitato Nomine, composto da cinque membri, sono presenti due membri di derivazione BPCI.

Il Regolamento attribuisce ai membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI il compito di indicare i nominativi da proporre alle assemblee quali consiglieri e sindaci a conferma e/o in sostituzione di quelli di derivazione BPCI, nonché di esprimere il gradimento sui cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo indicati da BPB, ai sensi dell'art. 4.1.A).(iii) del Regolamento stesso.

L'Impegno, nel rispetto dell'esclusiva competenza gestionale dell'organo amministrativo e delle relative regole di governo, istituisce un sistema di preventiva consultazione tra i sottoscrittori in materia di designazioni e/o espressione del gradimento di competenza del Comitato Nomine di BPU e rimesse alla decisione dei membri di derivazione BPCI. La finalità dell'Impegno è di consentire la valutazione collegiale delle candidature e l'acquisizione degli elementi di giudizio provenienti da tutti i membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione BPCI.

3. Nell'ambito dell'Impegno è previsto che i membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI comunichino la presenza di cariche la cui nomina debba essere, direttamente o indirettamente, decisa o comunque proposta dal Consiglio di amministrazione di BPU, nonché la necessità di esprimere il gradimento sui cinque consiglieri di BPU designati da BPB, ai sensi di quanto sopra. In particolare, ogni anno gli aderenti all'Impegno designano i nominativi dei due membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI.

La convocazione delle riunioni di consultazione è effettuata da un Coordinatore designato, a maggioranza, ogni anno. Per il primo mandato sarà coordinatore il Cav. del Lav. Loris Fontana.

All'esito delle riunioni di consultazione, validamente costituite con la presenza della maggioranza degli aderenti all'Impegno, i membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI indicano in Comitato Nomine il nominativo espresso a maggioranza dei presenti, i quali designeranno con voto palese (anche a distanza) soggetti di indubbia competenza professionale,onorabilità ed idoneità alla realizzazione degli obiettivi dell'Impegno, ovvero manifestano il gradimento o il mancato gradimento, secondo l'esito della consultazione, in ordine ai cinque membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione BPB, ai sensi di quanto sopra.

4. Nell'Impegno è prevista sia la decadenza dal medesimo di chi non riveste più l'incarico di Consigliere di amministrazione di BPU sia l'integrazione della composizione degli aderenti, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimanenti, con gli ulteriori nominativi deiConsiglieri di amministrazione di BPU di derivazione BPCI, previa adesione all'Impegno.

5. Nell'Impegno è precisato il valore morale e non giuridico del vincolo assunto dagli aderenti con durata triennale e rinnovo automatico alla scadenza salvo disdetta da parte di uno o più degli aderenti almeno 6 mesi prima della scadenza.

6. L'Impegno è stato inviato in data 6 agosto 2003 per via telematica per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

10 agosto 2003

[BS.1.03.1]


BANCHE POPOLARI UNITE SOC. COOP. A R.L.

1. Si rende noto che, in data 1° agosto 2003, è stato sottoscritto un impegno comune (di seguito, l'"Impegno") tra i seguenti Consiglieri di amministrazione di Banche Popolari Unite soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPU") di derivazione della Banca Popolare Commercio e Industria soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPCI") la quale ultima, fondendosi con la Banca Popolare di Luino e Varese s.p.a. e con la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPB"), ha dato luogo alla costituzione di BPU con effetto dal 1° luglio 2003:

- Giuseppe Vigorelli
- Mario Boselli
- Giampiero Auletta Armenise
- Antonio Bulgheroni
- Roberto Drago
- Loris Fontana
- Toti S. Musumeci
- Carlo Porcari

Successivamente alla sottoscrizione dell'Impegno, i Signori Roberto Drago e Loris Fontana hanno cessato di aderirvi e vi sono entrati i Signori Enio Fontana e Gregorio Magnetti, questi ultimi essendo stati nominati Consiglieri di amministrazione di BPU in sostituzione dei primi due dalla Assemblea dei Soci di BPU svoltasi in data 30 aprile 2005. L'elenco aggiornato dei soggetti aderenti all'Impegno è il seguente:

- Giuseppe Vigorelli
- Mario Boselli
- Giampiero Auletta Armenise
- Antonio Bulgheroni
- Enio Fontana
- Gregorio Magnetti
- Toti S. Musumeci
- Carlo Porcari

L'Impegno non prevede che siano in alcun modo sindacate azioni né altri strumenti finanziari da parte degli aderenti al medesimo.

2. L'Impegno, tenuto conto degli obiettivi dell'operazione di integrazione tra le Banche, mira a garantire un sistema di corporate governance solido ed unitario, fondato sull'adeguata rappresentazione delle originarie componenti sociali all'interno di BPU.

In data 1° luglio 2003, il Consiglio di amministrazione di BPU ha deliberato di istituire, come da previsione statutaria, un Comitato Nomine e ne ha approvato il relativo Regolamento, che prevede, tra l'altro, modalità di composizione degli organi di BPU e delle società del Gruppo e la rappresentatività delle originarie componenti riferibili a BPCI e BPB. Nel Comitato Nomine, composto da cinque membri, sono presenti due membri di derivazione BPCI.

Il Regolamento attribuisce ai membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI il compito di indicare i nominativi da proporre alle assemblee quali consiglieri e sindaci a conferma e/o in sostituzione di quelli di derivazione BPCI, nonché di esprimere il gradimento sui cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo indicati da BPB, ai sensi dell'art. 4.1.A).(iii) del Regolamento stesso.

L'Impegno, nel rispetto dell'esclusiva competenza gestionale dell'organo amministrativo e delle relative regole di governo, istituisce un sistema di preventiva consultazione tra i sottoscrittori in materia di designazioni e/o espressione del gradimento di competenza del Comitato Nomine di BPU e rimesse alla decisione dei membri di derivazione BPCI. La finalità dell'Impegno è di consentire la valutazione collegiale delle candidature e l'acquisizione degli elementi di giudizio provenienti da tutti i membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione BPCI.

3. Nell'ambito dell'Impegno è previsto che i membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI comunichino la presenza di cariche la cui nomina debba essere, direttamente o indirettamente, decisa o comunque proposta dal Consiglio di amministrazione di BPU, nonché la necessità di esprimere il gradimento sui cinque consiglieri di BPU designati da BPB, ai sensi di quanto sopra. In particolare, ogni anno gli aderenti all'Impegno designano i nominativi dei due membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI.

La convocazione delle riunioni di consultazione è effettuata da un Coordinatore designato, a maggioranza, ogni anno. Per il primo mandato sarà coordinatore il Cav. del Lav. Loris Fontana.

All'esito delle riunioni di consultazione, validamente costituite con la presenza della maggioranza degli aderenti all'Impegno, i membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI indicano in Comitato Nomine il nominativo espresso a maggioranza dei presenti, i quali designeranno con voto palese (anche a distanza) soggetti di indubbia competenza professionale, onorabilità ed idoneità alla realizzazione degli obiettivi dell'Impegno, ovvero manifestano il gradimento o il mancato gradimento, secondo l'esito della consultazione, in ordine ai cinque membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione BPB, ai sensi di quanto sopra.

4. Nell'Impegno è prevista sia la decadenza dal medesimo di chi non riveste più l'incarico di Consigliere di amministrazione di BPU sia l'integrazione della composizione degli aderenti, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimanenti, con gli ulteriori nominativi dei Consiglieri di amministrazione di BPU di derivazione BPCI, previa adesione all'Impegno.

5. Nell'Impegno è precisato il valore morale e non giuridico del vincolo assunto dagli aderenti con durata triennale e rinnovo automatico alla scadenza salvo disdetta da parte di uno o più degli aderenti almeno 6 mesi prima della scadenza.

6. L'Impegno è stato inviato in data 6 agosto 2003 per via telematica per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

8 maggio 2005

[BS.1.05.1]


Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BANCHE POPOLARI UNITE SOC. COOP. A R.L.

1. Si rende noto che, in data 1° agosto 2003, è stato sottoscritto un impegno comune (di seguito, l'"Impegno") tra i seguenti Consiglieri di amministrazione di Banche Popolari Unite (di seguito, "BPU") di derivazione della Banca Popolare Commercio e Industria soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPCI") la quale ultima, fondendosi con la Banca Popolare di Luino e Varese s.p.a. e con la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino soc. coop. a r.l. (di seguito, "BPB"), ha dato luogo alla costituzione di BPU con effetto dal 1° luglio 2003:

- Giuseppe Vigorelli
- Mario Boselli
- Giampiero Auletta Armenise
- Antonio Bulgheroni
- Roberto Drago
- Loris Fontana
- Toti S. Musumeci
- Carlo Porcari

Successivamente alla sottoscrizione dell'Impegno i Signori Roberto Drago e Loris Fontana hanno cessato di aderirvi e vi sono entrati i Signori Enio Fontana e Gregorio Magnetti, questi ultimi essendo stati nominati Consiglieri di amministrazione di BPU in sostituzione dei primi due dalla Assemblea dei Soci di BPU svoltasi in data 30 aprile 2005. Inoltre, il Signor Giuseppe Vigorelli ha cessato di aderirvi e vi è entrato il Signor Carlo Garavaglia, quest’ultimo essendo stato nominato Consigliere di Amministrazione di BPU in sostituzione del primo dalla Assemblea dei Soci di BPU svoltasi in data 22 aprile 2006.

L'elenco aggiornato dei soggetti aderenti all'Impegno è il seguente:

- Giampiero Auletta Armenise
- Antonio Bulgheroni
- Mario Boselli (Coordinatore per l’anno 2006-2007)
- Enio Fontana
- Carlo Garavaglia
- Gregorio Magnetti
- Toti S. Musumeci
- Carlo Porcari

L'Impegno non prevede che siano in alcun modo sindacate azioni né altri strumenti finanziari da parte degli aderenti al medesimo.

2. L'Impegno, tenuto conto degli obiettivi dell'operazione di integrazione tra le Banche, mira a garantire un sistema di corporate governance solido ed unitario, fondato sull'adeguata rappresentazione delle originarie componenti sociali all'interno di BPU.

In data 1° luglio 2003, il Consiglio di amministrazione di BPU ha deliberato di istituire, come da previsione statutaria, un Comitato Nomine e ne ha approvato il relativo Regolamento, che prevede, tra l'altro, modalità di composizione degli organi di BPU e delle società del Gruppo e la rappresentatività delle originarie componenti riferibili a BPCI e BPB. Nel Comitato Nomine, composto da cinque membri, sono presenti due membri di derivazione BPCI.

Il Regolamento attribuisce ai membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI il compito di indicare i nominativi da proporre alle assemblee quali consiglieri e sindaci a conferma e/o in sostituzione di quelli di derivazione BPCI, nonché di esprimere il gradimento sui cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo indicati da BPB, ai sensi dell'art. 4.1.A).(iii) del Regolamento stesso.

L'Impegno, nel rispetto dell'esclusiva competenza gestionale dell'organo amministrativo e delle relative regole di governo, istituisce un sistema di preventiva consultazione tra i sottoscrittori in materia di designazioni e/o espressione del gradimento di competenza del Comitato Nomine di BPU e rimesse alla decisione dei membri di derivazione BPCI. La finalità dell'Impegno è di consentire la valutazione collegiale delle candidature e l'acquisizione degli elementi di giudizio provenienti da tutti i membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione BPCI.

3. Nell'ambito dell'Impegno è previsto che i membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI comunichino la presenza di cariche la cui nomina debba essere, direttamente o indirettamente, decisa o comunque proposta dal Consiglio di amministrazione di BPU, nonché la necessità di esprimere il gradimento sui cinque consiglieri di BPU designati da BPB, ai sensi di quanto sopra. In particolare, ogni anno gli aderenti all'Impegno designano i nominativi dei due membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI.

La convocazione delle riunioni di consultazione è effettuata da un Coordinatore designato, a maggioranza, ogni anno. Per il primo mandato sarà coordinatore il Cav. del Lav. Loris Fontana.

All'esito delle riunioni di consultazione, validamente costituite con la presenza della maggioranza degli aderenti all'Impegno, i membri del Comitato Nomine di derivazione BPCI indicano in Comitato Nomine il nominativo espresso a maggioranza dei presenti, i quali designeranno con voto palese (anche a distanza) soggetti di indubbia competenza professionale, onorabilità ed idoneità alla realizzazione degli obiettivi dell'Impegno, ovvero manifestano il gradimento o il mancato gradimento, secondo l'esito della consultazione, in ordine ai cinque membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione BPB, ai sensi di quanto sopra.

4. Nell'Impegno è prevista sia la decadenza dal medesimo di chi non riveste più l'incarico di Consigliere di amministrazione di BPU sia l'integrazione della composizione degli aderenti, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimanenti, con gli ulteriori nominativi dei Consiglieri di amministrazione di BPU di derivazione BPCI, previa adesione all'Impegno.

5. Nell'Impegno è precisato il valore morale e non giuridico del vincolo assunto dagli aderenti con durata triennale e rinnovo automatico alla scadenza salvo disdetta da parte di uno o più degli aderenti almeno 6 mesi prima della scadenza. L’Impegno è tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio a decorrere dal 1 agosto 2006.

6. L'Impegno è stato inviato in data 6 agosto 2003 per via telematica per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

30 aprile 2006

[BS.1.06.1]

*** PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 31 MARZO 2007


 Associazione Banca Lombarda e Piemontese

Premessa

Di seguito si riporta un estratto del contenuto di talune clausole dello Statuto (lo "Statuto") dell'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Banca Lombarda e Piemontese" (l'"Associazione"), con sede in Brescia, costituita a tempo indeterminato in data 28 maggio 2007 ed alla quale aderiscono, alla data odierna, n. 181 ex azionisti della cessata Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. ("BLP") già partecipanti al "Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese" (il "Sindacato") che, per effetto della fusione (la "Fusione") tra BLP e Banche Popolari Unite S.c.p.A. ("BPU"), sono divenuti soci di UBI Banca S.c.p.A. ("UBI Banca") titolari complessivamente di una percentuale del capitale sociale della stessa UBI Banca superiore al 10% circa. Con riferimento allo Statuto, nonostante lo stesso non sia qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, gli associati hanno concordato di provvedere comunque all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra indicata in relazione ad alcune clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.

1. Scopo dell'Associazione

L'Associazione si propone di preservare e valorizzare, nell'ambito della Fusione, efficace a decorrere dal 1° aprile 2007, quei fondamenti di sviluppo sociale, di economicità, di creazione di valore dell'impresa, di tutela degli interessi di tutti gli azionisti, di solidarietà e di pieno rispetto dei dipendenti e della clientela che hanno contraddistinto, nella chiara ripartizione, all'interno della nuova capogruppo UBI Banca e del gruppo ad essa facente capo (" Gruppo UBI"), di ruoli, competenze e funzioni, l'esperienza storica di BLP e delle sue principali componenti (Credito Agrario Bresciano, Banca San Paolo di Brescia, Banca Regionale Europea): storia che riflette i tradizionali valori che hanno legato tra loro persone, famiglie ed Enti storicamente impegnati nella tutela e promozione del tessuto sociale, produttivo e imprenditoriale dei territori dell'Italia del Nord in cui si è articolata la presenza di BLP. L'Associazione si propone altresì di rafforzare la coesione e la collaborazione dei propri Associati al fine di favorire lo sviluppo di UBI Banca, affinché nel quadro peculiare di una Banca Popolare si conservino i caratteri tipici di un'impresa orientata ad assicurare il sostegno allo sviluppo socio economico delle aree d'originario radicamento di BLP, la crescita di valore dell'investimento dei soci e la sua remunerazione, favorendo quindi la convivenza dei valori e dell'identità sia di BLP sia di BPU.

In particolare, l'Associazione si propone, anche mediante la sottoscrizione di eventuali patti parasociali con analoghe organizzazioni associative e largamente rappresentative che riuniscano soci di BPU, di:

i) garantire la stabilità degli assetti azionari nell'ambito di UBI Banca; ii) prevedere un sistema di  governance  volto ad assicurare, nel rispetto dei principi di cui sopra, continuità e stabilità nella gestione di UBI Banca ed una adeguata, paritaria presenza nell'ambito degli organi direttivi della stessa UBI Banca della componente di derivazione BLP espressa dall'Associazione.

2. Associati e condizioni e procedura di ammissione

All'Associazione aderiscono, alla data odierna, n. 181 ex azionisti, persone fisiche e giuridiche, di BLP partecipanti al Sindacato che, per effetto della Fusione, sono divenuti soci di UBI Banca titolari complessivamente di una percentuale del capitale sociale della stessa UBI Banca superiore al 10% circa.

A tale riguardo si segnala che hanno diritto di essere ammessi all'Associazione senz'uopo di alcuna delibera di ammissione tutti coloro che ne facciano richiesta essendo, o essendo stati, alla data del 13 novembre 2006, partecipanti al Sindacato.

Possono inoltre essere ammessi a far parte dell'Associazione i soggetti che, non trovandosi nelle situazioni di cui al precedente capoverso, siano titolari di un numero di azioni di UBI Banca (le " Azioni di UBI Banca ") non inferiore a 500, e precisamente: (i) previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo dell'Associazione approvata dalla maggioranza di almeno 11 su 15 dei membri, i soggetti che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca compreso tra 500 e 100.000, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo tale che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 100.000;  (ii) previa delibera dell'Assemblea dell'Associazione adottata da una maggioranza non inferiore al 60% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento, i soggetti che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca superiore a 100.000.

3. Partecipazioni azionarie di riferimento ai fini del voto in assemblea

Le partecipazioni azionarie di riferimento ai fini del voto dei singoli associati e del calcolo delle maggioranze in Assemblea, sono quelle indicate e documentate dagli associati nella domanda di adesione.

La partecipazione azionaria di riferimento - detenuta anche per il tramite di intestatario fiduciario - di ciascun associato non potrà eccedere la misura tempo per tempo prevista dalle disposizioni normative.

4.  Organi dell'Associazione e competenze

Organi dell'Associazione sono, tra gli altri, l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli associati: (i)  provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dei due segretari dell'Associazione; (ii)  delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nel rispetto dello scopo di cui sopra; (iii)  delibera sulle modifiche allo Statuto;  (iv)  approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; (v)  approva il bilancio consuntivo e preventivo; (vi)  delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione qualora ciò sia consentito dalla legge;  (vii) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e (viii)  assume le altre deliberazioni espressamente riservate alla sua competenza dallo Statuto. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, che rappresentino almeno il 50% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, che rappresentino almeno il 35% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In terza convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto degli associati, che rappresentino almeno il 15% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. Le deliberazioni dell'Assemblea, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, si intendono approvate, sia in prima sia in seconda convocazione sia in terza convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza della partecipazione azionaria di riferimento presente o rappresentata per delega.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 4 anni.

Salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione, modifica o risoluzione, da parte dell'Associazione di patti parasociali inerenti UBI Banca, in relazione alle quali il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di 11 su 15 membri e per le altre ipotesi in cui lo Statuto preveda specificamente  quorum  costitutivi o deliberativi qualificati, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre, in merito alle indicazioni di competenza dell'Associazione ai sensi del Regolamento del Comitato Nomine di UBI Banca e in merito a quelle altre da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca al fine dell'esercizio delle prerogative ad essi riservate dal Regolamento del Comitato Nomine, il Consiglio Direttivo provvede alla contestuale determinazione di tutte le indicazioni che occorre esprimere al tempo della deliberazione con la maggioranza di 14 su 15 membri.

Qualora non sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente capoverso: a) e occorra esprimere indicazioni circa la designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e, nel suo seno, dei membri del Comitato Nomine, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza la designazione di un membro del Consiglio di Sorveglianza; i membri del Comitato Nomine saranno indicati dal Consiglio Direttivo per la loro designazione in base al criterio proporzionale riferito ai voti ottenuti dalle singole liste; b) e occorra esprimere l'indicazione al Comitato Nomine circa la designazione dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza l'indicazione di un membro del Consiglio di Gestione a condizione che ottenga almeno un terzo dei voti validamente espressi.

Le persone da indicarsi quali membri del Comitato Nomine di UBI Banca dovranno essere membri dell'Associazione; nel caso l'associato sia una società, tale persona sarà il rappresentante; nel caso l'associato sia ente morale, tale persona sarà un procuratore nominato dall'organo amministrativo dell'ente ed in ordine al quale il Consiglio Direttivo formuli il proprio gradimento da esprimere con la maggioranza di almeno 11 su 15 membri.

L'indicazione delle persone che saranno chiamate a ricoprire, con la designazione del Comitato Nomine, le cariche sociali apicali in UBI Banca e nelle banche controllate dovrà essere approvata con la maggioranza di 10 su 15 membri del Consiglio Direttivo.

 5. Atti di disposizione

Le Azioni di UBI Banca detenute da associati, ma non indicate dagli stessi come partecipazioni azionarie di riferimento, sono liberamente trasferibili.

Le Azioni di UBI Banca da ciascun associato indicate come partecipazione azionaria di riferimento sono trasferibili senza alcuna formalità ai seguenti soggetti, anche se non associati (e che dichiarino preventivamente di aderire all'Associazione): a) coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il terzo grado, affini in linea retta dell'associato cedente; b) società controllate dall'associato cedente e società controllate a loro volta da tali società (per la definizione della nozione di controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, si rinvia all'art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.; il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, 2° comma, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385) nonché la società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta dai soggetti di cui alla precedente lettera a); nel caso di cessione del controllo della società controllata, le Azioni di UBI Banca dovranno essere tempestivamente ritrasferite all'originario associato; c) enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente.

 Inoltre, ciascun associato può alienare a chiunque senza alcuna formalità, anche in più tranches, azioni nell'arco di un triennio, nella misura massima di seguito indicata: a) per l'associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca: 4% di detta partecipazione; b) per l'associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca: 4% per la quota di detta partecipazione pari a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca e lo 0,50% per la quota di detta partecipazione eccedente 1.000.000 di Azioni di UBI Banca.

Al di fuori dei casi contemplati dai precedenti capoversi, nel caso in cui un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ad un determinato acquirente, che abbia dichiarato di aderire all'Associazione e abbia sottoscritto domanda in tal senso, l'associato dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, corredata della suddetta domanda, e il trasferimento sarà sottoposto: a) al gradimento del Consiglio Direttivo da esprimersi con la maggioranza di almeno 11 su 15 membri nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca; b) al gradimento dell'Assemblea da esprimersi con la maggioranza di almeno il 60% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca.

Qualora il gradimento sia concesso, il trasferimento potrà aver luogo e l'acquirente assumerà la qualità di associato.

Qualora il gradimento non sia stato concesso, ovvero un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi, Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ma non indichi un acquirente determinato ovvero indichi un acquirente che non abbia sottoscritto domanda di ammissione all'Associazione non intendendo aderire alla medesima, ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, indicando le condizioni alle quali egli intende alienare le azioni; il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo si attiveranno per ricercare un acquirente che intenda aderire all'Associazione. Nel caso in cui la ricerca abbia dato esito positivo e a) il Consiglio Direttivo abbia espresso il gradimento all'ammissione dell'acquirente con la maggioranza di almeno 11 su 15 membri, nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca, ovvero b) l'Assemblea abbia espresso il gradimento con la maggioranza di almeno il 60% del totale delle partecipazioni di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca, l'associato interessato sarà tenuto ad alienare al soggetto individuato dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo secondo quanto precede.

Nel caso in cui l'esito positivo della ricerca e la positiva deliberazione di gradimento del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea non si verifichino entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione dell'associato al Presidente del Consiglio Direttivo, l'associato sarà libero di procedere all'alienazione, alle condizioni comunicate al Presidente, a qualsiasi soggetto.

5 giugno 2007

[UC.1.07.1]


 Associazione  "GLI AMICI DI UBI BANCA"

Avviso pubblicato con riferimento all’articolo 122 del  Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Premessa

Di seguito si riporta un estratto  dell’atto costitutivo ("Atto") dell'associazione denominata "Gli Amici di Ubi Banca" ("Associazione") con sede in Bergamo, Via Verdi, 11,  costituita a tempo indeterminato in data 23 novembre 2007 per iniziativa di n. 28 Soci di Ubi Banca scpa, risultante questa per effetto della fusione  (la”fusione”) per incorporazione nella Banche Popolari Unite scpa (BPU) di Banca Lombarda e Piemontese SpA.
Con riferimento all’Atto, nonostante lo stesso non sia qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, gli associati hanno concordato, per quanto occorrer possa, di provvedere comunque all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra indicata.

Articolo 1
E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione non riconosciuta denominata
"GLI AMICI DI UBI BANCA" Scpa

Articolo 2
L’Associazione ha sede in Bergamo, via Verdi n.11.

SCOPI ED ATTIVITA'

Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro.
L'associazione costituisce un momento di aggregazione fra i soci di Ubi Banca – Soc. cooperativa per azioni - e intende rappresentarli nel proprio programma di consolidare, proseguire e valorizzare il progetto di crescita intrapreso con l'operazione di aggregazione fra il Gruppo Banche Popolari Unite e il Gruppo Banca Lombarda.
Nell'ambito della natura di banca popolare cooperativa della Capogruppo, scopi dell’ Associazione sono la valorizzazione dell’ identità, dell’ autonomia e dell’ indipendenza del Gruppo e la conferma
del modello federale per il sostegno dello sviluppo economico e sociale dei territori di operatività delle banche federate, la valorizzazione di tutte le risorse umane ed imprenditoriali disponibili, nonchè la tutela dei risparmi in essa investiti e la salvaguardia dell'inestimabile patrimonio costituito dalle passate esperienze cui attingere sapientemente.       
A tal fine si adopererà affinchè la governance sia in grado di dare stabilità e continuità all'azione del Gruppo Ubi Banca.
L'Associazione si propone altresì di ricercare opportune intese con Organizzazioni associative che perseguano analoghi obiettivi in rappresentanza di gruppi significativi di soci di Ubi Banca.
Per il raggiungimento degli scopi sopra specificati gli Associati si impegnano ad intervenire direttamente (o a mezzo delega conferita ad altri Associati) alle assemblee di Ubi Banca ed a sostenere in sede assembleare le indicazioni dell'Associazione in ordine anche alle
nomine relative al Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 5
L’adesione all’Associazione impegna gli Associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie, li impegna pure a conformare la propria condotta a correttezza e buona fede allo scopo dell'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 6
Chi intende entrare a far parte dell'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste a tal fine dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Ai fini dell’ammissione ad Associato è richiesta la presentazione di un'autocertificazione attestante la qualità di socio di Ubi Banca, il numero delle azioni Ubi Banca possedute, la conseguente titolarità del diritto di voto senza limiti o impedimento al suo esercizio in
assemblea.
E' facoltà del Consiglio Direttivo determinare l’entità del rimborso spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Associato ammesso.

Articolo 7
Ogni decisione sull’accoglimento delle domande di ammissione ad Associato è adottata dal Consiglio Direttivo, avuto esclusivo riguardo agli interessi dell'Associazione.
Non possono essere ammessi all'Associazione coloro che già partecipano ad altre associazioni  che riuniscono soci di UBI Banca.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Revisore dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) la Segreteria dell'Associazione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15
L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli
Associati, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 16
L’Assemblea degli Associati:
a) nomina i membri del Consiglio Direttivo,
b) nomina il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Probiviri,
c) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo,
d) delinea gli indirizzi generali dell'Associazione nel rispetto degli
scopi di cui all'art.3 del presente statuto,
e) modifica il presente statuto,
f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio,
g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente
Statuto alla sua competenza oppure sottoposte al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 24
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, tra cui un Presidente e un Vice Presidente, eletti tra gli Associati.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 25
Alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si procede sulla base di liste, con due distinte votazioni.
Prima votazione
Numero 8 (otto) componenti del Consiglio Direttivo sono eletti sulla base di una o più liste, ciascuna delle quali può indicare non oltre 10 (dieci) candidati, ed è presentata da non meno di 50 (cinquanta)
Associati che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo.
Seconda votazione
Numero 7 (sette) componenti del Consiglio Direttivo sono eletti sulla base di una o più liste, ciascuna delle quali può indicare non oltre 9 (nove) candidati, ed è presentata da non meno di 20 (venti) Associati che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata
ad eleggere il Consiglio Direttivo i quali siano complessivamente titolari di non meno dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del capitale sociale di Ubi Banca.
Ai fini delle votazioni:
(i) le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano,
devono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
(ii) unitamente a ciascuna lista devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione,
con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura;
(iii) ciascun Associato può concorrere alla presentazione di una sola  lista in ciascuna delle due votazioni: in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista;
(iv) ciascun candidato può concorrere in una sola lista a pena di ineleggibilità;
(v) le liste presentate senza le modalità che precedono sono considerate come non presentate;
(vi) ciascun Associato può votare, in entrambe le votazioni, una sola lista, manifestando altresì le proprie preferenze su uno o più candidati indicati nella lista votata;
(vii) in entrambe le votazioni risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più preferenze nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità prevale il candidato più anziano; se due o più liste hanno ottenuto lo stesso numero di voti, prevale la lista presentata per prima;
(viii) se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o due Consiglieri il Consiglio Direttivo viene automaticamente completato dai candidati non eletti alla votazione nella cui lista apparteneva il Consigliere o appartenevano i Consiglieri da sostituire; se vengono a mancare più di tre Consiglieri eletti attraverso le liste si procede per cooptazione. I  Consiglieri cooptati devono essere approvati dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla loro nomina e la loro carica scade unitamente a quella degli altri Consiglieri.

Articolo 29
Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni o eccezioni ed in particolare i poteri di definire le indicazioni dell'Associazione anche in ordine alle proposte di nomine relative al Consiglio di Sorveglianza.

Si precisa che, all’esito dell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Associazione in data 23 marzo 2009, l’Associazione si compone di n. 770 aderenti, di cui n. 759 persone fisiche e n. 11 enti. Sulla base di quanto dichiarato da ciascun socio di UBI Banca al momento dell’ammissione all’Associazione, il totale delle azioni dichiarate dagli Associati ammonta complessivamente a 20.467.407, pari a circa il 3,20% del capitale sociale della Banca; soltanto n. 4 soci persone fisiche e n. 6 soci-enti detengono ciascuno oltre lo 0,1% del capitale sociale (rispettivamente, per le persone fisiche: Antonio Zanetti, n. 1.937.911 azioni, pari allo 0,30320323%; Paolo Zanetti, n. 687.595 azioni, pari allo 0,10758029%; Matteo Zanetti, n. 686.645, pari allo 0,10743165%; Laura Zanetti, n. 669.879 azioni, pari allo 0,10480846%; per gli enti: Miro Radici Family of Companies s.p.a. (già SIT-FIN s.p.a.), n. 690.353 azioni, pari allo 0,1080118%; Diciotto Settembre s.p.a., n. 1.762.200 azioni, pari allo 0,2757117%; Venti Ottobre s.p.a. n. 1.758.818 azioni, pari allo 0,27518255%; Istituto Diocesano Sostentamento Clero n. 1.250.000 azioni, pari allo 0,1955735%; Vittorina s.p.a., n. 1.450.000 azioni, pari allo 0,22686526%; Quattro Luglio s.p.a., n. 3.194.161 azioni, pari allo 0,49975459%). Peraltro l’Associazione prende atto di quanto dichiarato dagli Associati al momento dell’ammissione e non è in grado di aggiornare tali dati in aumento o in diminuzione rispetto ai valori come dichiarati. Si precisa che giusta l’art. 26 dello Statuto di UBI Banca ciascun Associato dispone comunque di un solo voto nell’Assemblea di UBI Banca.

20 novembre 2007

[UC.2.07.1]

Patto non più rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.58/98. Pubblicazione effettuata in data 5 marzo 2010


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Associazione Banca Lombarda e Piemontese

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato

PREMESSA

Di seguito si riporta un estratto del contenuto di talune clausole dello Statuto (lo “Statuto”) dell’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Banca Lombarda e Piemontese” (l’“Associazione”), con sede in Brescia, costituita a tempo indeterminato in data 28 maggio 2007, aggiornato, rispetto all’estratto dello Statuto pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” in data 5 giugno 2007, alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dell’Associazione in data 18 gennaio 2010.

All’Associazione aderiscono, alla data odierna, n. 297 azionisti di UBI Banca S.c.p.A. (“UBI Banca”), titolari complessivamente di una percentuale del capitale sociale della stessa UBI Banca pari al 16,312%.

Con riferimento allo Statuto, nonostante lo stesso non sia qualificabile, nel suo complesso, quale patto parasociale, gli associati hanno concordato – in ragione della possibile rilevanza di alcune sue clausole ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – di provvedere comunque all’assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra indicata in relazione a tali clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.
Le modifiche ed integrazioni rispetto all’estratto pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” in data 5 giugno 2007 sono evidenziate di seguito in carattere corsivo-sottolineato.

1. SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si propone di preservare e valorizzare, nell’ambito della fusione tra Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (“BLP”) e Banche Popolari Unite S.c.p.A. (“BPU”), efficace a decorrere dal 1° aprile 2007, quei fondamenti di sviluppo sociale, di economicità, di creazione di valore dell’impresa, di tutela degli interessi di tutti gli azionisti, di solidarietà e di pieno rispetto dei dipendenti e della clientela che hanno contraddistinto, nella chiara ripartizione, all’interno della nuova capogruppo UBI Banca e del gruppo ad essa facente capo (“Gruppo UBI”), di ruoli, competenze e funzioni, l’esperienza storica di BLP e delle sue principali componenti (Credito Agrario Bresciano, Banca San Paolo di Brescia, Banca Regionale Europea): storia che riflette i tradizionali valori che hanno legato tra loro persone, famiglie ed Enti storicamente impegnati nella tutela e promozione del tessuto sociale, produttivo e imprenditoriale dei territori dell’Italia del Nord in cui si è articolata la presenza di BLP. L’Associazione si propone altresì di rafforzare la coesione e la collaborazione dei propri Associati al fine di favorire lo sviluppo di UBI Banca, affinché nel quadro peculiare di una Banca Popolare si conservino i caratteri tipici di un’impresa orientata ad assicurare il sostegno allo sviluppo socio economico delle aree d’originario radicamento di BLP, la crescita di valore dell’investimento dei soci e la sua remunerazione, favorendo quindi la convivenza dei valori e dell’identità sia di BLP sia di BPU.

In particolare, l’Associazione si propone, anche mediante la sottoscrizione di eventuali patti parasociali con analoghe organizzazioni associative e largamente rappresentative che riuniscano soci di BPU, di: i) garantire la stabilità degli assetti azionari nell’ambito di UBI Banca; ii) prevedere un sistema di governance volto ad assicurare, nel rispetto dei principi di cui sopra, continuità e stabilità nella gestione di UBI Banca ed una adeguata, paritaria presenza nell’ambito degli organi direttivi della stessa UBI Banca della componente di derivazione BLP espressa dall’Associazione.

2. ASSOCIATI E CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Hanno diritto di essere ammessi all’Associazione senz’uopo di alcuna delibera di ammissione tutti coloro che ne facciano richiesta essendo, o essendo stati, alla data del 13 novembre 2006, partecipanti al “Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese”.
Possono inoltre essere ammessi a far parte dell’Associazione i soggetti che, non trovandosi nelle situazioni di cui al precedente capoverso, siano titolari di un numero di azioni di UBI Banca (le “Azioni di UBI Banca”) non inferiore a 250, e precisamente: (i) previa delibera di ammissione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, i soggetti che indichino nella domanda di adesione un numero di azioni UBI Banca compreso tra 250 e 500, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 500; (ii) previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo dell’Associazione approvata dalla maggioranza di almeno 11 su 15 dei membri i soggetti che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca  compreso tra 501 e 100.000, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo tale che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 100.000; (iii) previa delibera dell’Assemblea dell’Associazione adottata da una maggioranza non inferiore al 60% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento, i soggetti che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca superiore a 100.000.

3. PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI RIFERIMENTO AI FINI DEL VOTO IN ASSEMBLEA

Le partecipazioni azionarie di riferimento ai fini del voto dei singoli associati e del calcolo delle maggioranze in Assemblea, sono quelle indicate e documentate dagli associati nella domanda di adesione.

La partecipazione azionaria di riferimento - detenuta anche per il tramite di intestatario fiduciario - di ciascun associato non potrà eccedere la misura tempo per tempo prevista dalle disposizioni normative.

4. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E COMPETENZE

Organi dell’Associazione sono, tra gli altri, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea degli associati: (i) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dei due segretari dell’Associazione; (ii) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nel rispetto dello scopo di cui sopra; (iii) delibera sulle modifiche allo Statuto; (iv) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; (v) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo; (vi) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione qualora ciò sia consentito dalla legge; (vii) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e (viii) assume le altre deliberazioni espressamente riservate alla sua competenza dallo Statuto.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, che rappresentino almeno il 50% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto degli associati, che rappresentino almeno il 35% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In terza convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un dodicesimo degli associati, che rappresentino almeno il 15% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento.

Le deliberazioni dell’Assemblea, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, si intendono approvate, sia in prima sia in seconda convocazione sia in terza convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza della partecipazione azionaria di riferimento presente o rappresentata per delega.

Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste dall’Assemblea tra gli associati per la durata di 4 anni.

Salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione, modifica o risoluzione, da parte dell’Associazione di patti parasociali inerenti UBI Banca, in relazione alle quali il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di 11 su 15 membri e per le altre ipotesi in cui lo Statuto preveda specificamente quorum costitutivi o deliberativi qualificati, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre, in merito alle indicazioni da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca nel rispetto dei principi enunciati nell’ambito dello scopo dell’Associazione, come sopra specificato, il Consiglio Direttivo provvede alla contestuale determinazione di tutte le indicazioni che occorre esprimere al tempo della deliberazione con la maggioranza di 14 su 15 membri.

Qualora non sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente capoverso:

a) e occorra esprimere indicazioni circa la designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e, nel suo seno, dei membri del Comitato Nomine, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza la designazione di un membro del Consiglio di Sorveglianza; i membri del Comitato Nomine saranno indicati dal Consiglio Direttivo per la loro designazione in base al criterio proporzionale riferito ai voti ottenuti dalle singole liste;

b) e occorra esprimere l’indicazione al Comitato Nomine circa la designazione dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza l’indicazione di un membro del Consiglio di Gestione a condizione che ottenga almeno un terzo dei voti validamente espressi.

Le persone da indicarsi quali membri del Comitato Nomine di UBI Banca dovranno essere membri dell’Associazione; nel caso l’associato sia una società, tale persona sarà il rappresentante; nel caso l’associato sia ente morale, tale persona sarà un procuratore nominato dall’organo amministrativo dell’ente ed in ordine al quale il Consiglio Direttivo formuli il proprio gradimento da esprimere con la maggioranza di almeno 11 su 15 membri. I membri dell’Associazione che siederanno nel Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca saranno a loro volta tenuti a votare, in seno a tale organo, in modo che siano eletti, quali membri del Comitato Nomine di derivazione BLP, consiglieri di sorveglianza a loro volta membri dell’Associazione.

L’indicazione delle persone che saranno chiamate a ricoprire, con la designazione del Comitato Nomine, le cariche sociali apicali in UBI Banca dovrà essere approvata con la maggioranza di 10 su 15 membri del Consiglio Direttivo.

Con la medesima maggioranza dovrà altresì pronunciarsi il Consiglio Direttivo al fine di fornire indicazioni ai membri del Comitato Nomine di UBI Banca in ordine al parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza dovrà esprimere per quanto attiene alle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco delle società controllate da UBI Banca ed elencate all’art. 36, comma secondo, lett. b), dello statuto sociale di UBI Banca.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE

Le Azioni di UBI Banca detenute da associati, ma non indicate dagli stessi come partecipazioni azionarie di riferimento, sono liberamente trasferibili.

Le Azioni di UBI Banca da ciascun associato indicate come partecipazione azionaria di riferimento sono trasferibili senza alcuna formalità ai seguenti soggetti, anche se non associati (e che dichiarino preventivamente di aderire all’Associazione):

a) coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il terzo grado, affini in linea retta dell’associato cedente;

b) società controllate dall’associato cedente e società controllate a loro volta da tali società (per la definizione della nozione di controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, si rinvia all’art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.; il controllo nella forma dell’influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall’art. 23, 2° comma, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385) nonché la società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta dai soggetti di cui alla precedente lettera a); nel caso di cessione del controllo della società controllata, le Azioni di UBI Banca dovranno essere tempestivamente ritrasferite all’originario associato;

c) enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente.

Inoltre, ciascun associato può alienare a chiunque senza alcuna formalità, anche in più tranches, azioni nell’arco di un triennio, nella misura massima di seguito indicata:

a) per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 100.000 di Azioni di UBI Banca: 10% di detta partecipazione;

b) per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca:

- 10% per la quota di detta partecipazione pari a 100.000 di Azioni di UBI Banca;

- 4% per la quota di detta partecipazione eccedente 100.000 di Azioni di UBI Banca;

c) per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca:

- 10% per la quota di detta partecipazione pari a 100.000 di Azioni di UBI Banca;

- 4% per la quota di detta partecipazione eccedente 100.000 di Azioni di UBI Banca ma non superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca;

- 0,50% per la quota di detta partecipazione eccedente 1.000.000 di Azioni di UBI Banca.

Al di fuori dei casi contemplati dai precedenti capoversi, nel caso in cui un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ad un determinato acquirente, che abbia dichiarato di aderire all’Associazione e abbia sottoscritto domanda in tal senso, l’associato dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, corredata della suddetta domanda, e il trasferimento sarà sottoposto:

a) al gradimento del Consiglio Direttivo da esprimersi con la maggioranza di almeno 11 su 15 membri nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca;

b) al gradimento dell’Assemblea da esprimersi con la maggioranza di almeno il 60% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca.

Qualora il gradimento sia concesso, il trasferimento potrà aver luogo e l’acquirente assumerà la qualità di associato.

Qualora il gradimento non sia stato concesso, ovvero un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi, Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ma non indichi un acquirente determinato ovvero indichi un acquirente che non abbia sottoscritto domanda di ammissione all’Associazione non intendendo aderire alla medesima, ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, indicando le condizioni alle quali egli intende alienare le azioni; il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo si attiveranno per ricercare un acquirente che intenda aderire all’Associazione. Nel caso in cui la ricerca abbia dato esito positivo e

a) il Consiglio Direttivo abbia espresso il gradimento all’ammissione dell’acquirente con la maggioranza di almeno 11 su 15 membri, nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca, ovvero

b) l’Assemblea abbia espresso il gradimento con la maggioranza di almeno il 60% del totale delle partecipazioni di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca,

l’associato interessato sarà tenuto ad alienare al soggetto individuato dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo secondo quanto precede.

Nel caso in cui l’esito positivo della ricerca e la positiva deliberazione di gradimento del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea non si verifichino entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione dell’associato al Presidente del Consiglio Direttivo, l’associato sarà libero di procedere all’alienazione, alle condizioni comunicate al Presidente, a qualsiasi soggetto.

23 gennaio 2010

[UC.1.10.1]


 Associazione Banca Lombarda e Piemontese

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato

Premessa

Di seguito si riporta un estratto del contenuto di talune clausole dello Statuto (lo “Statuto”) dell’associazione non riconosciuta denominata “Associazione Banca Lombarda e Piemontese” (l’“Associazione”), con sede in Brescia, costituita a tempo indeterminato in data 28 maggio 2007, aggiornato, rispetto all’estratto dello Statuto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 23 gennaio 2010, alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dell’Associazione in data 19 gennaio 2012.

All’Associazione aderiscono, alla data odierna, n. 379 azionisti di UBI Banca S.c.p.A. (“UBI Banca”), titolari complessivamente di una percentuale del capitale sociale della stessa UBI Banca pari all’11,413%.

Con riferimento allo Statuto, nonostante lo stesso non sia qualificabile, nel suo complesso, quale patto parasociale, gli associati hanno concordato – in ragione della possibile rilevanza di alcune sue clausole ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – di provvedere comunque all’assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla norma sopra indicata in relazione a tali clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.
Le modifiche ed integrazioni rispetto all’estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 23 gennaio 2010 sono evidenziate di seguito in carattere corsivo-sottolineato.

1. Scopo dell’Associazione

L’Associazione si propone di preservare e valorizzare, nell’ambito della fusione tra Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (“BLP”) e Banche Popolari Unite S.c.p.A. (“BPU”), efficace a decorrere dal 1° aprile 2007, quei fondamenti di sviluppo sociale, di economicità, di creazione di valore dell’impresa, di tutela degli interessi di tutti gli azionisti, di solidarietà e di pieno rispetto dei dipendenti e della clientela che hanno contraddistinto, nella chiara ripartizione, all’interno della nuova capogruppo UBI Banca e del gruppo ad essa facente capo (“Gruppo UBI”), di ruoli, competenze e funzioni, l’esperienza storica di BLP e delle sue principali componenti (Credito Agrario Bresciano, Banca San Paolo di Brescia, Banca Regionale Europea): storia che riflette i tradizionali valori che hanno legato tra loro persone, famiglie ed Enti storicamente impegnati nella tutela e promozione del tessuto sociale, produttivo e imprenditoriale dei territori dell’Italia del Nord in cui si è articolata la presenza di BLP. L’Associazione si propone altresì di rafforzare la coesione e la collaborazione dei propri Associati al fine di favorire lo sviluppo di UBI Banca e delle società dalla stessa controllate, affinché nel quadro peculiare di una Banca Popolare si conservino i caratteri tipici di un’impresa orientata ad assicurare il sostegno allo sviluppo socio economico delle aree d’originario radicamento di BLP, la crescita di valore dell’investimento dei soci e la sua remunerazione, favorendo quindi la convivenza dei valori e dell’identità sia di BLP sia di BPU.
In particolare, al fine del perseguimento degli scopi di cui sopra, l’Associazione si propone di: i) garantire la stabilità degli assetti azionari nell’ambito di UBI Banca; ii) prevedere un sistema di governance volto ad assicurare, nel rispetto dei principi di cui sopra, continuità e stabilità nella gestione di UBI Banca ed una adeguata, paritaria presenza nell’ambito degli organi direttivi della stessa UBI Banca della componente di derivazione BLP espressa dall’Associazione.

2. Associati e condizioni e procedura di ammissione

Hanno diritto di essere ammessi all’Associazione senz’uopo di alcuna delibera di ammissione tutti coloro che ne facciano richiesta essendo, o essendo stati, alla data del 13 novembre 2006, partecipanti al “Sindacato di Banca Lombarda e Piemontese”.
Possono inoltre essere ammessi a far parte dell’Associazione i soggetti che, non trovandosi nelle situazioni di cui al precedente capoverso, siano soci di UBI Banca, e precisamente: (i) previa delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione che delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri, le associazioni anche non riconosciute che riuniscano a loro volta -  fra gli altri - soci di UBI Banca; (ii) previa delibera di ammissione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, i soggetti, diversi dalle associazioni di cui al precedente punto, che indichino nella domanda di adesione un numero di azioni UBI Banca non superiore a 500, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 500; (iii) previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo dell’Associazione approvata dalla maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri i soggetti, diversi dalle associazioni di cui al precedente punto, che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca  compreso tra 501 e 100.000, ovvero richiedano di incrementare la loro partecipazione di riferimento in modo tale che la stessa sia costituita da un numero di azioni non superiore a 100.000; (iv) previa delibera dell’Assemblea dell’Associazione adottata con le maggioranze richiamate al successivo paragrafo 4 del presente estratto, i soggetti, diversi dalle associazioni di cui al precedente punto, che indichino nella loro domanda di adesione un numero di Azioni di UBI Banca superiore a 100.000.

3. Partecipazioni azionarie di riferimento ai fini del voto in assemblea

Le partecipazioni azionarie di riferimento ai fini della costituzione dell’Assemblea degli associati, del voto dei singoli associati e del calcolo delle maggioranze in Assemblea, sono quelle indicate e documentate dagli associati nella domanda di adesione.

4. Organi dell’Associazione e competenze

Organi dell’Associazione sono, tra gli altri, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea degli associati: (i) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dei due segretari dell’Associazione; (ii) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nel rispetto dello scopo di cui sopra; (iii) delibera sulle modifiche allo Statuto; (iv) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; (v) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo; (vi) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione qualora ciò sia consentito dalla legge; (vii) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e (viii) assume le altre deliberazioni espressamente riservate alla sua competenza dallo Statuto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, che rappresentino almeno il 50% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto degli associati, che rappresentino almeno il 35% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento. In terza convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un dodicesimo degli associati, che rappresentino almeno il 15% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento.
Le deliberazioni dell’Assemblea, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, si intendono approvate, in prima convocazione se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno un sesto più uno degli associati che rappresentino almeno il 26% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento; in seconda convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno un dodicesimo più uno degli associati, che rappresentino almeno il 18% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento; infine, in terza convocazione, se hanno ottenuto il voto favorevole di almeno un ventiquattresimo più uno degli associati, che rappresentino almeno l’8% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento.
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 19 membri eletti previa determinazione del loro numero,da parte dell’Assemblea tra gli associati per la durata di 4 anni.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene come segue: 4 membri sono nominati direttamente dai primi 4 associati per entità di partecipazione di riferimento, quale rilevata al momento della scadenza di ciascun mandato del Consiglio Direttivo, ciascuno dei quali ha diritto ad esprimere 1 componente. I restanti membri del Consiglio Direttivo sono eletti con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste.
Fatte salve le ipotesi in cui lo Statuto preveda specificamente quorum costitutivi o deliberativi qualificati, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Inoltre, in merito alle indicazioni da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca nel rispetto dei principi enunciati nell’ambito dello scopo dell’Associazione, come sopra specificato, il Consiglio Direttivo provvede alla contestuale determinazione di tutte le indicazioni che occorre esprimere al tempo della deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

Qualora non sia raggiunta la maggioranza di cui al precedente capoverso:

  • e occorra esprimere indicazioni circa la designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e, nel suo seno, dei membri del Comitato Nomine, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza la designazione di un membro del Consiglio di Sorveglianza; i membri del Comitato Nomine saranno indicati dal Consiglio Direttivo per la loro designazione in base al criterio proporzionale riferito ai voti ottenuti dalle singole liste;
  • e occorra esprimere l’indicazione al Comitato Nomine circa la designazione dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca, il Consiglio Direttivo provvederà con il metodo proporzionale e voto espresso sulla base di liste di nominativi da designarsi, essendo riservata alla lista di minoranza l’indicazione di un membro del Consiglio di Gestione a condizione che ottenga almeno un terzo dei voti validamente espressi.

Le persone da indicarsi quali membri del Comitato Nomine di UBI Banca dovranno essere membri dell’Associazione; nel caso l’associato sia una società, tale persona sarà il rappresentante; nel caso l’associato sia ente morale, tale persona sarà un procuratore nominato dall’organo amministrativo dell’ente ed in ordine al quale il Consiglio Direttivo formuli il proprio gradimento da esprimere con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri. I membri dell’Associazione che siederanno nel Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca saranno a loro volta tenuti a votare, in seno a tale organo, nell’osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari di UBI Banca.

L’indicazione delle persone che saranno chiamate a ricoprire, con la designazione del Comitato Nomine, le cariche sociali apicali in UBI Banca dovrà essere approvata con la maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
Con la medesima maggioranza dovrà altresì pronunciarsi il Consiglio Direttivo al fine di fornire indicazioni ai membri del Comitato Nomine di UBI Banca in ordine al parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza dovrà esprimere per quanto attiene alle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco delle società controllate da UBI Banca ed elencate all’art. 36, comma secondo, lett. b), dello statuto sociale di UBI Banca.

5. Atti di disposizione

Le Azioni di UBI Banca detenute da associati, ma non indicate dagli stessi come partecipazioni azionarie di riferimento, sono liberamente trasferibili.

Sono altresì liberamente trasferibili le azioni di UBI Banca indicate da ciascun associato come partecipazione azionaria di riferimento nella misura massima di 5.000 azioni di UBI Banca, a prescindere dall’ammontare complessivo di tale partecipazione azionaria di riferimento. Qualora il trasferimento avvenga in più tranches o attraverso differenti operazioni, detta misura massima deve intendersi riferita all’arco temporale di un triennio. Oltre tale soglia le Azioni di UBI Banca da ciascun associato indicate come partecipazione azionaria di riferimento sono trasferibili senza alcuna formalità ai seguenti soggetti, anche se non associati (e che dichiarino preventivamente di aderire all’Associazione):

  • coniuge, ascendenti o discendenti, parenti in linea collaterale entro il terzo grado, affini in linea retta dell’associato cedente;
  • società controllate dall’associato cedente e società controllate a loro volta da tali società (per la definizione della nozione di controllo, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, si rinvia all’art. 2359, 1° e 2° comma, cod. civ.; il controllo nella forma dell’influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall’art. 23, 2° comma, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385) nonché la società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta dai soggetti di cui alla precedente lettera a); nel caso di cessione del controllo della società controllata, le Azioni di UBI Banca dovranno essere tempestivamente ritrasferite all’originario associato;
  • enti morali, in forza di atto di disposizione a titolo gratuito o di successione prevista statutariamente.

Inoltre, fermo restando quanto sopra previsto in relazione alla soglia massima di 5.000 azioni di UBI Banca, indipendente dall’entità della partecipazione azionaria di riferimento, ciascun associato può alienare a chiunque senza alcuna formalità, anche in più tranches, azioni nell’arco di un triennio, nella misura massima di seguito indicata in rapporto all’entità della rispettiva partecipazione azionaria di riferimento:

a)      per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 100.000 di Azioni di UBI Banca: 10% di detta partecipazione;

b)      per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento pari o inferiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca:

- 10% per la quota di detta partecipazione pari a 100.000 di Azioni di UBI Banca;

- 4% per la quota di detta partecipazione eccedente 100.000 di Azioni di UBI Banca;

c)      per l’associato titolare di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca:

- 10% per la quota di detta partecipazione pari a 100.000 di Azioni di UBI Banca;

- 4% per la quota di detta partecipazione eccedente 100.000 di Azioni di UBI Banca ma non superiore a 1.000.000 di Azioni di UBI Banca;

- 0,50% per la quota di detta partecipazione eccedente 1.000.000 di Azioni di UBI Banca.

Al di fuori dei casi contemplati dai precedenti capoversi, nel caso in cui un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ad un determinato acquirente, che abbia dichiarato di aderire all’Associazione e abbia sottoscritto domanda in tal senso, l’associato dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, corredata della suddetta domanda, e il trasferimento sarà sottoposto:

  • al gradimento del Consiglio Direttivo da esprimersi con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca;
  • al gradimento dell’Assemblea da esprimersi con la maggioranza di almeno un sesto degli Associati che rappresentino almeno il 60% del totale delle partecipazioni azionarie di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca.

Qualora il gradimento sia concesso, il trasferimento potrà aver luogo e l’acquirente assumerà la qualità di associato.
Qualora il gradimento non sia stato concesso, ovvero un associato intenda alienare, in tutto o in parte, per atto tra vivi, Azioni di UBI Banca, le quali siano state indicate come partecipazione azionaria di riferimento, ma non indichi un acquirente determinato ovvero indichi un acquirente che non abbia sottoscritto domanda di ammissione all’Associazione non intendendo aderire alla medesima, ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, indicando le condizioni alle quali egli intende alienare le azioni; il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo si attiveranno per ricercare un acquirente che intenda aderire all’Associazione. Nel caso in cui la ricerca abbia dato esito positivo e

  • il Consiglio Direttivo abbia espresso il gradimento all’ammissione dell’acquirente con la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri, nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento non superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca, ovvero
  • l’Assemblea abbia espresso il gradimento con la maggioranza di almeno il 60% del totale delle partecipazioni di riferimento nel caso di alienazione di una partecipazione azionaria di riferimento superiore a 100.000 Azioni di UBI Banca,

l’associato interessato sarà tenuto ad alienare al soggetto individuato dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo secondo quanto precede.
Nel caso in cui l’esito positivo della ricerca e la positiva deliberazione di gradimento del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea non si verifichino entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione dell’associato al Presidente del Consiglio Direttivo, l’associato sarà libero di procedere all’alienazione, alle condizioni comunicate al Presidente, a qualsiasi soggetto.

24 gennaio 2012

[UC.1.12.1]


ASSOCIAZIONE ABLP

A seguito dell’adozione di delibera assembleare del 11 febbraio 2016 l’ASSOCIAZIONE ABLP (già Associazione Banca Lombarda e Piemontese) ha adottato un nuovo testo statutario eliminando ogni riferimento ad UBI Banca Spa.

Pertanto la suddetta Associazione non assume più alcun rilievo ai sensi dell’art.122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 , n°58 con riferimento a UBI Banca Spa.

Il testo del nuovo statuto è pubblicato sul sito www.ablp.it

11 febbraio 2016

[UC.1.16.1]


Patto dei Mille tra gli azionisti di
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430, interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 1° febbraio 2016 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 20.500.412 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 2,273% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto

Al 1° febbraio 2016 hanno aderito al Patto n. 65 azionisti, complessivamente titolari di n. 20.500.412 di Azioni Sindacate, pari al 2,273% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione dell’assemblea del Patto.
L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”) e il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo e il Presidente; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (4) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (5) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate e dal Presidente. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera; (2) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (3) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.

5.3. Presidente

Il Presidente resta in carica tre anni e cessa dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.

6. Durata e recesso dal Patto

Il Patto è a tempo indeterminato.

La sottoscrizione è avvenuta in data 27 gennaio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a sei mesi per il primo anno di partecipazione al Patto e di tre mesi per il periodo successivo. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° febbraio 2016.

2 febbraio 2016

[UC.3.16.1]


UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Accordo avente ad oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea convocata per il 2 aprile 2016 di UBI Banca S.p.A., ai  sensi dell’ art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998.

Tra le seguenti Parti:

  • Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., con sede in Brescia Via Brozzoni n.9 Codice Fiscale 98188440170   rappresentato dal suo Presidente Dott. Alberto Folonari in forza di deliberazione dell’Assemblea dei Capigruppo del 29 Febbraio 2016;
  • Patto dei Mille, con sede in Bergamo Via Divisione Julia n. 7 (presso lo Studio Associato Berlanda) rappresentato dal suo Presidente Cav. Emilio Zanetti in forza di deliberazione del 3 marzo 2016;
  • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con sede a Cuneo in Via Roma n. 17, rappresentata dal suo Presidente dott. Ezio Falco, in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2016.

(in seguito “Le Parti”)

Premesso

  • che il Sindacato Azionisti UBI Banca è un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 173 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430,00 interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni tutte con diritto di voto) ed al quale sono state apportate n. 107.765.134 azioni di UBI Banca, pari all’11,95% del suo capitale sociale;
    che il predetto Sindacato di voto ha tra l’altro per oggetto di  “approvare la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, che i Partecipanti si impegnano a votare in Assemblea UBI Banca con tutte le azioni UBI Banca di tempo in tempo possedute”, ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 17 febbraio 2016;
    che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it e che un estratto è stato pubblicato su Il Giornale in data 18 febbraio 2016.
  • che il Patto dei Mille è pure un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 82 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430,00 interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni tutte con diritto di voto) ed al quale sono state apportate n. 25.799.279 azioni di Ubi Banca, pari al 2,86% del suo capitale sociale;
    che il predetto Sindacato di voto ha tra l’altro per oggetto la preventiva consultazione anche con riferimento alle candidature alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza, ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 1 febbraio 2016
    che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it e che un estratto è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza  del 2 febbraio 2016 e del 27 febbraio 2016.
  • che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo non partecipa ad alcuno dei patti parasociali di cui sopra, né ad altri patti parasociali aventi ad oggetto azioni UBI Banca, ma intende aderire al presente Accordo, per le sole finalità e durata dello stesso con le n. 20.110.215 azioni UBI Banca di cui è titolare, pari al 2,23% del capitale sociale della stessa.

Quanto sopra premesso

Si conviene quanto segue:

  1. tra le Parti viene stipulato un accordo per la formazione ed il voto di una lista per la nomina del Consiglio di sorveglianza di UBI Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa convocata per il giorno 2 Aprile 2016  in Bergamo presso la Nuova Fiera, avente all’ordine del giorno tra l’altro “Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per gli esercizi 2016-2017-2018”.

Tale Accordo (l’Accordo) rappresenta un patto parasociale avente ad oggetto l’esercizio del voto in una società per azioni quotata a sensi art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998.

  1. L’Accordo aggrega le azioni apportate al Sindacato azionisti UBI Banca, le azioni apportate al Patto dei Mille, nonché le azioni possedute dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e così complessivamente aggrega n. 256 azionisti UBI Banca per complessive n.153.674.628 azioni pari al 17,04% del capitale sociale della stessa.

Dei soggetti che hanno aderito all’Accordo sono titolari di più dell’1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

  • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 20.110.215 azioni (2,23% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto);
  • Fondazione Banca del Monte di Lombardia  che detiene n. 14.411.631 azioni (1,598 % sulle azioni UBI Banca  con diritto di voto) tutte apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A..;
  • Upifra S.A. che detiene n. 9.710.178 azioni (1,077% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto e 8,35% su quelle sindacate) di cui n. 9.000.000 apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. e n. 710.178 azioni non apportate;

Nessuna delle Parti o soggetto  aderente all’Accordo eserciterà il controllo per effetto dell’Accordo stesso.

  1. Per effetto del presente Accordo le Parti, e così  i partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.,  i partecipanti al Patto dei Mille, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si impegnano a depositare, anche a firma solo di alcuni di essi che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di UBI Banca e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, una lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca per il triennio 2016/2018 in occasione della assemblea convocata per il 2 aprile 2016 così composta:

    1. Andrea MOLTRASIO
    2. Mario CERA
    3. Armando SANTUS
    4. Gian Luigi GOLA
    5. Pietro GUSSALLI BERETTA
    6. Pierpaolo CAMADINI
    7. Letizia BELLINI
    8. Renato GUERINI
    9. Giuseppe LUCCHINI
    10. Francesca BAZOLI
    11. Sergio PIVATO
    12. Alessandra DEL BOCA
    13. Luciana GATTINONI
    14. Simona PEZZOLO DE ROSSI
    15. Antonella BARDONI.

ed a votare  la lista di cui sopra ed i singoli suoi componenti, nonché i primi due nominativi della stessa per la carica, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente Vicario, il tutto sempre nell’ordine di elencazione nella lista.
Si impegnano a votare a favore del compenso annuo del Consiglio di Sorveglianza così come da proposta approvata dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in data 18 Febbraio 2016, sentito il Comitato per la Remunerazione: detta proposta prevede un compenso per ciascun Consigliere di Sorveglianza di Euro 80.000 per complessivi Euro 1.200.000 oltre ad un compenso complessivo di  Euro 1.650.000 da ripartire fra i Consiglieri investiti di particolari cariche, poteri e funzioni.

  1. L’Accordo ha durata dal 3 Marzo 2016 (data di sottoscrizione) alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca convocata per il 2 Aprile 2016.
  2. L’accordo sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate.  A tal fine viene data delega al dott. Alessandro Masetti Zannini, segretario del Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., affinchè provveda a notificare alle Autorità competenti, a depositare nel Registro delle Imprese di Bergamo e a UBI Banca il presente accordo.

Il presente Accordo viene pubblicato sul sito www.ubibanca.it.

5 Marzo 2016

[UC.5.16.1]

PATTO VENUTO MENO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI


Patto dei Mille tra gli azionisti di
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un'iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l'attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d'ora in poi "Patto"), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l'esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l'adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) in data 24 febbraio u.s. l'assemblea del Patto ha deliberato l'adesione di n. 17 azionisti che hanno vincolato n. 4.909.367 azioni ordinarie. Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate; ai sensi dell'art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. ("UBI Banca"), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430, interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 24 febbraio 2016 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 25.799.279 azioni ordinarie ("Azioni Sindacate"), pari al 2,861% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di VBI Banca.

3. Aderenti al Patto

Al 24 febbraio 2016 hanno aderito al Patto n. 82 azionisti, complessivamente titolari di n. 25.799.279 Azioni Sindacate, pari al 2,861% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione dell’assemblea del Patto.
L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”) e il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo e il Presidente; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (4) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (5) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate e dal Presidente. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera; (2) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (3) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.

5.3. Presidente

Il Presidente resta in carica tre anni e cessa dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.

6. Durata e recesso dal Patto

Il Patto è a tempo indeterminato.

La sottoscrizione è avvenuta in data 27 gennaio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a sei mesi per il primo anno di partecipazione al Patto e di tre mesi per il periodo successivo. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° febbraio 2016.

27 febbraio 2016

[UC.3.16.2]


UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

È stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. (di seguito, anche, UBI Banca) avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento:

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430,00 interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data di entrata in vigore del Patto (17 febbraio 2016) sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 107.765.134 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 11,95 % del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data di entrata in vigore del Patto vi hanno aderito n. 173 azionisti, raggruppati in 39 Gruppi, complessivamente titolari di n. 107.765.134 Azioni Sindacate, pari al 11,95% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 30% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

  • Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 14.411.631 azioni (1,598 % sulle azioni con diritto di voto e 13,37% su quelle sindacate;
  • Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 di azioni (0,998% sulle azioni con diritto di voto e 8,35% su quelle sindacate) e detiene ulteriori 710.178 azioni (0,079% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 51% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiori a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate nel corso del mese di giugno 2016, ovvero nel corso del mese di gennaio per gli anni successivi di vigenza del Patto.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 75% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

obblighi di voto
I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per approvare, con una maggioranza del 51% delle azioni sindacate, la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare.

obblighi di consultazione
Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria e straordinaria di UBI.

circolazione delle azioni
È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di gennaio e luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun partecipante può liberamente cedere in qualunque momento parte delle azioni conferite al Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente.

clausole penali
Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni
Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile fra 6 e 12 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, l’Assemblea dei Capigruppo per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato svolge altresì attività istruttoria per la presentazione all’Assemblea dei Capigruppo degli argomenti posti all’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate da UBI Banca.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto e sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto, durano in carica sino a rinuncia o revoca.
Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse ai due Segretari presso l'unico domicilio dagli stessi indicato all' atto della loro nomina.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 17 febbraio 2016.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it

18 febbraio 2016

[UC.4.16.1]


UBI BANCA S.p.A.

Premesso che

  • In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. (di seguito, anche, UBI Banca) avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;
  • In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);
  • Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute;

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430,00 interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 6 luglio 2016 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 112.714.507 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 12,50% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 6 luglio 2016 vi hanno aderito n. 175 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 112.714.507 Azioni Sindacate, pari al 12,50% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 30% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

  • Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 14.411.631 azioni (1,598% sulle azioni con diritto di voto e 12,79% su quelle sindacate);
  • Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 di azioni (0,998% sulle azioni con diritto di voto e 7,98% su quelle sindacate) e detiene ulteriori 810.178 azioni (0,090% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 51% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiori a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate nel corso del mese di giugno 2016, ovvero nel corso del mese di gennaio per gli anni successivi di vigenza del Patto.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 75% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

obblighi di voto
I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per approvare, con una maggioranza del 51% delle azioni sindacate, la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare.

obblighi di consultazione
Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria e straordinaria di UBI.

circolazione delle azioni
È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di gennaio e luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun partecipante può liberamente cedere in qualunque momento parte delle azioni conferite al Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente.

clausole penali
Non sono previste clausole penali

deposito delle azioni
Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile fra 6 e 12 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, l’Assemblea dei Capigruppo per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato svolge altresì attività istruttoria per la presentazione all’Assemblea dei Capigruppo degli argomenti posti all’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate da UBI Banca.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto e sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto, durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse ai due Segretari presso l'unico domicilio dagli stessi indicato all' atto della loro nomina.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 17 febbraio 2016.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it

11 luglio 2016

[UC.4.16.2]


Patto dei Mille tra gli azionisti di
Unione di Banche Italiane s.p.a. 

 Premesso che:

  1. a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento; 
  2. a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;
  3. in data 30 maggio u.s. l’assemblea del Patto ha deliberato: (1) la nomina del dott. Matteo Zanetti e del sig. Angelo Radici rispettivamente nella carica di Presidente e Vice Presidente del Patto; (2) l’introduzione di alcune modifiche nella disciplina degli organi del Patto e dei compiti ad essi attribuiti nonché del diritto di recesso; e (3) l’adesione di n. 6 azionisti che hanno vincolato n. 333.647 azioni ordinarie. Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate;

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto. 

***

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430, interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 1° giugno 2016 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 27.102.426 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 3,006% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto 

Al 1° giugno 2016 hanno aderito al Patto n. 88 azionisti, complessivamente titolari di n. 27.102.426 Azioni Sindacate, pari al 3,006% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto  

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate 

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione del comitato direttivo del Patto.

L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto. 

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.  

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di consigliere di sorveglianza della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea. 

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca. 

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto 

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° giugno 2016.

1 giugno 2016

[UC.3.16.3]


Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a modifica del testo dello Statuto e di variazione del numero di azioni apportate relativamente al patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

  • In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;
  • In data 18 novembre 2016 è stata completata la procedura di modifica del testo dello Statuto con l’ultima delle sottoscrizioni da parte dei Partecipanti al Patto; in pari data, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo, si precisa che, restando invariati il numero dei Partecipanti (175) ed il numero dei Gruppi di Partecipanti (40), il numero di azioni conferite al “Patto” ammonta a 112.814.507 (in precedenza 112.714.507);
  • Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute.

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 2. (“Azioni Sindacate”), 3. (“Partecipanti al Patto”), 4. (“Nuove Adesioni”), 5. (“Contenuto e Tipologia del Patto”), 6. (“Organi del Patto”) e 8. (“Deposito del Patto. Sito Internet”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430,00 interamente versato, rappresentato da n. 901.748.572 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 18 novembre 2016 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 112.814.507 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 12,51% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 18 novembre 2016 vi hanno aderito n. 175 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 112.814.507 Azioni Sindacate, pari al 12,51% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso, così come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 14.411.631 azioni (1,598% sulle azioni con diritto di voto e 12,77% su quelle sindacate);

Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,998% sulle azioni con diritto di voto e 7,98% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 810.178 azioni (0,090% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

22 novembre 2016

[UC.4.16.3]


Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito di variazione del numero di azioni apportate relativamente al patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;

b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);

c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;

d) A seguito dell’efficacia delle fusione per incorporazione di Banca Popolare Commercio e Industria Spa e di Banca Regionale Europea S.p.A in UBI Banca S.p.A., è aumentato il Capitale sociale di UBI Banca che ora ammonta a € 2.440.750.027,50 ed è suddiviso in n. 976.300.395;

e) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507)

f) Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute.

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali a seguito delle modifiche di cui ai punti d) ed e) delle premesse, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 1. (“Società”), 2. (Azioni Sindacate) e 3. (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.440.750.027,50,00 interamente versato, rappresentato da n. 976.300.395 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 12 dicembre 2016 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 132.730.876 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 13,60% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 12 dicembre 2016 vi hanno aderito n. 175 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 132.730.876 Azioni Sindacate, pari al 13,60% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso, così come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 34.170.500 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 25,74% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 16.672.577 azioni (1,708% sulle azioni con diritto di voto), precisando che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all’esercizio del diritto di voto;

Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,922% sulle azioni con diritto di voto e 6,78% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 810.178 azioni (0,083% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

16/12/2016

[UC.4.16.4]


Patto dei Mille
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.

Premesso che:

a)
a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”) hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) in data 30 maggio u.s. l’assemblea del Patto ha deliberato: (1) la nomina del dott. Matteo Zanetti e del sig. Angelo Radici rispettivamente nella carica di Presidente e Vice Presidente del Patto; (2) l’introduzione di alcune modifiche nella disciplina degli organi del Patto e dei compiti ad essi attribuiti nonché del diritto di recesso; e (3) l’adesione di n. 6 azionisti che hanno vincolato n. 333.647 azioni ordinarie. Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate;

d)
a seguito dell’efficacia della fusione per incorporazione in UBI Banca di Banca di Banca Regionale Europea s.p.a. e di Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a, il capitale sociale di UBI Banca è attualmente diviso in n. 976.300.011 azioni. Alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno modificato il numero delle azioni vincolate e n. 5 azionisti hanno aderito al Patto. Non è stato, tuttavia, pubblicato l’estratto su un quotidiano a diffusione nazionale in quanto ci si è avvalsi dell’esenzione di cui all’art. 130, co. 1, lett. c., Regolamento Emittenti.

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.254.371.430, interamente versato, rappresentato da n. 976.300.011 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 25 novembre 2016 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 28.893.691 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 2,96% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto

Al 25 novembre 2016 hanno aderito al Patto n. 93 azionisti, complessivamente titolari di n. 28.893.691 Azioni Sindacate, pari al 2,96% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione del comitato direttivo del Patto.

L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di consigliere di sorveglianza della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.

6. Durata e recesso dal Patto

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° giugno 2016.

25 novembre 2016

[UC.3.16.4]


Accordo ai  sensi dell’ art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998, avente ad oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea convocata per il 7 aprile 2017 di

UBI Banca S.p.A.

Tra le seguenti Parti:

  • Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., con sede in Brescia Via Brozzoni n.9 Codice Fiscale 98188440170 rappresentato dal suo Presidente Rag. Franco Polotti in forza di deliberazione dell’Assemblea dei Capigruppo del 15 Marzo 2017;
  • Patto dei Mille, con sede in Bergamo Via Divisione Julia n. 7 (presso lo Studio Associato Berlanda) rappresentato dal suo Presidente Dott. Matteo Zanetti in forza di deliberazione del Comitato Direttivo del 13 Marzo 2017;

(in seguito “Le Parti”)                         

Premesso

  • che il Sindacato Azionisti UBI Banca è un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 176 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.443.094.485,00 interamente versato, rappresentato da n. 977.237.794 azioni) ed al quale sono state apportate n. 133.430.876 azioni di UBI Banca, pari al 13,654% del suo capitale sociale;
  • che il predetto Sindacato di voto ha tra l’altro per oggetto di  “approvare la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, che i Partecipanti si impegnano a votare in Assemblea UBI Banca con tutte le azioni UBI Banca di tempo in tempo possedute” e che le medesime regole si applicano nell’ipotesi in cui per la sostituzione dei consiglieri di Sorveglianza si debba procedere con deliberazione assembleare;
  • che il predetto Sindacato è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 17 febbraio 2016 e successivamente aggiornato il 18 novembre 2016;
  • che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it e che un estratto è stato pubblicato da ultimo su Quotidiano Nazionale in data 31 Gennaio 2017.
  • che il Patto dei Mille è pure un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 93 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.443.094.485,00 interamente versato, rappresentato da n. 977.237.794 azioni) ed al quale sono state apportate n. 29.328.691 azioni di Ubi Banca, pari al 3,001% del suo capitale sociale;
  • che il predetto Sindacato di voto ha tra l’altro per oggetto la preventiva consultazione anche con riferimento alle candidature alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza, ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 1 febbraio 2016 , successivamente aggiornato in data 1 giugno 2016;
  • che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it

Quanto sopra premesso

Si conviene quanto segue

1) tra le Parti viene stipulato un accordo per l’individuazione di un candidato del Consiglio di sorveglianza di UBI Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa convocata per il giorno 7 Aprile 2017 in Bergamo presso la Nuova Fiera, avente all’ordine del giorno tra l’altro “Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti”. Tale Accordo (l’Accordo) rappresenta un patto parasociale avente ad oggetto l’esercizio del voto in una società per azioni quotata a sensi art.122 primo comma d.lgs. 58/1998.

2) L’Accordo aggrega le azioni apportate al Sindacato azionisti UBI Banca, le azioni apportate al Patto dei Mille, e così complessivamente aggrega n. 269 azionisti UBI Banca per complessive n. 162.759.567 azioni pari al 16,655% del capitale sociale della stessa.

Dei soggetti  che hanno aderito  all’Accordo sono titolari di più dell’1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

  • Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene  n. 50.843.077 azioni (5,2% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 34.170.500 e che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all’esercizio del diritto di voto;
  • Upifra S.A. detiene n. 9.810.178 azioni (1,004% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 9.000.000.

Nessuna delle Parti o soggetto aderente all’Accordo eserciterà il controllo per effetto dell’Accordo stesso.

3) Per effetto del presente Accordo le Parti, e così i partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., e i partecipanti al Patto dei Mille, si impegnano a depositare, anche a firma solo di alcuni di essi e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, la proposta di candidatura di un membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in occasione della assemblea convocata per il 7 aprile 2017 relativa al dott. Ferruccio Dardanello nato a Mondovì il 29 giugno 1944 ed a votare il suddetto candidato.

4) L’Accordo ha durata dal 16 marzo 2017 (data di sottoscrizione) alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca convocata per il 7 Aprile 2017.

5) L’accordo sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate. A tal fine viene data delega al dott. Alessandro Masetti Zannini, segretario del Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., affinchè provveda a notificare alle Autorità competenti, a depositare nel Registro delle Imprese di Bergamo e a UBI Banca il presente accordo.

Il presente Accordo viene pubblicato sul sito www.ubibanca.it.

16 Marzo 2017

[UC.5.17.1]

PATTO VENUTO MENO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI IVI PREVISTI


 Patto dei Mille
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.

Premesso che:

a)
a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”) hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

dopo i precedenti aggiornamenti, da ultimo in data 21 novembre 2016, delle presenti informazioni essenziali del Patto, a seguito della fusione per incorporazione in UBI di Banca di Banca Regionale Europea s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a., Banco di Brescia s.p.a. e Banca di Valle Camonica s.p.a. e dell’emissione di nuove azioni di UBI Banca a servizio del concambio delle azioni di Banca Regionale Europea s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., nonché di Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Banca di Valle Camonica s.p.a., il capitale sociale di UBI Banca è attualmente diviso in n. 977.237.794 azioni. Alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno, ulteriormente, modificato il numero delle azioni vincolate.

Ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.443.094.485, interamente versato, rappresentato da n. 977.237.794 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 13 marzo 2017 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 29.328.691 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 3,001% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto

Al 25 novembre 2016 hanno aderito al Patto n. 93 azionisti, complessivamente titolari di n. 29.328.691 Azioni Sindacate, pari al 3,001% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione del comitato direttivo del Patto.

L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di consigliere di sorveglianza della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.

6. Durata e recesso dal Patto

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° giugno 2016.

13 marzo 2017

[UC.3.17.1]


Patto dei Mille 
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”) hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento; 

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) dopo i precedenti aggiornamenti, da ultimo in data 13 marzo 2017, delle presenti informazioni essenziali del Patto sono intervenute le seguenti variazioni: (1) a seguito dell’operazione di aumento di capitale conclusa in data 7 luglio 2017, il capitale sociale di UBI Banca è attualmente diviso in n. 1.144.244.506 azioni; (2) la maggior parte degli azionisti già aderenti al Patto hanno esercitato il diritto di opzione sottoscrivendo nuove azioni di UBI Banca e hanno modificato il numero delle azioni vincolate; (3) a seguito del recesso esercitato da un azionista e del decesso di un altro azionista, è variato il numero degli aderenti al Patto. Nel contempo, due azionisti hanno comunicato la propria volontà di recedere dal Patto con effetto dal 31 dicembre 2017;  

d) al 18 luglio 2017 le azioni complessivamente vincolate al Patto risultano inferiori alla soglia indicata nell’art. 120, co. 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d’ora in poi, “TUF”) e, pertanto, a norma dell’art. 122, co. 5-ter, TUF gli obblighi di comunicazione non si applicano al Patto. 

Ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto. 

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, con capitale sociale di € 2.843.075.560,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.244.506 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 18 luglio 2017 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 31.784.276 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 2,778% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto 

Al 18 luglio 2017 hanno aderito al Patto n. 91 azionisti, complessivamente titolari di n. 31.784.276 Azioni Sindacate, pari al 2,778% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto  

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate 

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione del comitato direttivo del Patto.

L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto. 

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.  

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di consigliere di sorveglianza della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea. 

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca. 

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente. 

6. Durata e recesso dal Patto 

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° giugno 2016.

18 luglio 2017

[UC.3.17.2]


Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a variazione del numero di partecipanti e del numero di azioni apportate al patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

  1. In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;
  2. In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);
  3. In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;
  4. In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);
  5. In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
  6. Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione al precedente punto e);

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.440.750.987,50 interamente versato, rappresentato da n. 976.300.395 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 25 gennaio 2017 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 133.430.876 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 25  gennaio 2017 vi hanno aderito n. 176 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 133.430.876 Azioni Sindacate, pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 34.170.500 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 25,61% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 16.672.577 azioni (1,708% sulle azioni con diritto di voto), precisando che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all’esercizio del diritto di voto;
 Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,922% sulle azioni con diritto di voto e 6,75% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 810.178 azioni (0,083% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

31 gennaio 2017

[UC.4.17.1]


 Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a variazione del numero di partecipanti e del numero di azioni apportate al patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;

b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);

c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;

d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);

e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

f) In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

g) Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione al precedente punto f) e all’aumento del numero di azioni emesse da UBI Banca;

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 1 (“Società”), 2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.843.075.560,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.114.244.506 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 12 settembre 2017 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 149.087.616 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 13,03% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 12 settembre 2017 vi hanno aderito n. 179 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 149.087.616 Azioni Sindacate, pari al 13,03% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.
Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 40.048.558 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 26,86% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 17.163.669 azioni (1,5% sulle azioni con diritto di voto);
 Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,786% sulle azioni con diritto di voto e 6,04% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 2.726.202 azioni (0,238% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

15 settembre 2017

[UC.4.17.2]


Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a variazione del numero di partecipanti e del numero di azioni apportate al patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;

b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);

c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;

d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);

e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

f) In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

g) In data 14 febbraio 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 148.133.159 (in precedenza n. 149.087.616), (ii) numero dei partecipanti 174 (in precedenza 179) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato); 

h) Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione al precedente punto g);

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.843.075.560,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.114.244.506 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 14 febbraio 2018 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 148.133.159azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 12,95% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 14 febbraio 2018 vi hanno aderito n. 174 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 148.133.159 Azioni Sindacate, pari al 12,95% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 40.048.558 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 27,04% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 17.163.669 azioni (1,5% sulle azioni con diritto di voto);

Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,786% sulle azioni con diritto di voto e 6,08% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 2.726.202 azioni (0,238% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.

Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

17 febbraio 2018

[UC.4.18.1]


 ESTRATTO DEL PATTO AI SENSI DELL’ART. 122, CO. 1, D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 AVENTE AD OGGETTO L’ESERCIZIO DEL VOTO NELL’ASSEMBLEA DI UBI BANCA S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2018

In data 22 novembre 2018 gli aderenti ai patti parasociali “Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A.” e “Patto dei Mille” relativi a Unione di Banche Italiane s.p.a., società quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato (d’ora in poi, “UBI Banca”) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno stipulato un patto parasociale ai sensi dell’art. 122, co. 1, d.lgs. 58/1998 avente ad oggetto la presentazione e il voto di un candidato alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in occasione dell’assemblea convocata per il 14 dicembre 2018 (d’ora in poi, “Accordo”).
L’Accordo raggruppa n. 264 azionisti di UBI Banca per complessive n. 246.157.311 azioni, pari al 21,518% del capitale sociale.
Tre soggetti che hanno aderito all’Accordo sono titolari di una partecipazione superiore all’1% del capitale sociale di UBI Banca. In ordine percentuale:

  • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del suo capitale sociale;
  • Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che detiene n. 45.212.227 azioni (pari al 3,95% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
  • Upifra S.A., che detiene n. 11.726.202 azioni (pari all’1,024% del capitale sociale di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Il candidato che sarà presentato e votato a seguito dell’Accordo è il dott. Alberto Carrara nato a Bergamo il 9 marzo 1961.
La durata dell’Accordo è sino alla conclusione dei lavori dell’assemblea di UBI Banca del 14 dicembre 2018.
L’Accordo è pubblicato anche sul sito www.ubibanca.it ai sensi dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 ed è depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo.

[UC.6.18.1]


 Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a variazione del numero di partecipanti e del numero di azioni apportate al patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;

b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);

c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto.

d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);

e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

f) In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

g) In data 14 febbraio 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 148.133.159 (in precedenza n. 149.087.616), (ii) numero dei partecipanti 174 (in precedenza 179) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

h) In data 3 settembre 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 142.992.113 (in precedenza n. 148.133.159), (ii) numero dei partecipanti 172 (in precedenza 174) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

i) Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione al precedente punto h);

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi  2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 3 settembre 2018 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 142.992.113 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 12,50% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 3 settembre 2018 vi hanno aderito n. 172 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 142.992.113 Azioni Sindacate, pari al 12,50% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.
Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.
I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.
Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 40.048.558 azioni (3,50% sulle azioni con diritto di voto e 28,01% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 17.163.669 azioni (1,50% sulle azioni con diritto di voto);

Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,79% sulle azioni con diritto di voto e 6,29% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 2.726.202 azioni (0,24% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.
Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.
Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.
Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1 Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2 Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4 Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5 Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.
Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.
L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.
Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.
Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

Brescia, 7 settembre 2018

[UC.4.18.2]


Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

Patto dei Mille 
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”) hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento; 

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) dopo l’aggiornamento in data 18 luglio 2017 delle presenti informazioni essenziali, dal quale è emerso che le azioni complessivamente vincolate al Patto risultano inferiori alla soglia indicata dall’art. 120, co. 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, diversi azionisti hanno incrementato il numero delle azioni sindacate. A oggi il Patto ha ad oggetto partecipazioni complessivamente superiori alla soglia rilevante, trovando così nuovamente applicazione gli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto. 

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 23 luglio 2018 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 35.563.830 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 3,108% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto 

Al 23 luglio 2018 hanno aderito al Patto n. 91 azionisti, complessivamente titolari di n. 35.563.830 Azioni Sindacate, pari al 3,108% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto  

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di membri del consiglio di sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate 

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate, sono subordinate all’espressa autorizzazione del comitato direttivo del Patto.

L’autorizzazione di cui al paragrafo precedente non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto. 

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 13.5 dello statuto della medesima. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.  

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di consigliere di sorveglianza della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea. 

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca. 

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente. 

6. Durata e recesso dal Patto 

Il Patto è a tempo indeterminato.

I titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 1° giugno 2016.

23 luglio 2018

[UC.3.18.1]


Patto dei Mille 
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

Informazioni essenziali
a norma dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento; 

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) in data 11 febbraio u.s. l’assemblea del Patto ha deliberato l’introduzione di alcune modifiche nella disciplina della circolazione delle azioni vincolate, della durata del Patto nonché del diritto di recesso. Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate;

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto. 

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 15 febbraio 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 41.438.830 azioni ordinarie (d’ora in poi, “Azioni Sindacate”), pari al 3,621% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto 

Al 15 febbraio 2019 hanno aderito al Patto n. 92 azionisti, complessivamente titolari di n. 41.438.830 Azioni Sindacate, pari al 3,621% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto  

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3 Circolazione delle Azioni Sindacate 

Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d’ora in poi, “Trasferimento”). 
Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell’assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto. 

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti. 
L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 
L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.  

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea. 
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca. 
Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto 

Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l’ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l’1% del capitale sociale della Banca.
Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto, quale aggiornato, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

Bergamo, 15 febbraio 2019

[UC.3.19.1]


Patto dei Mille 
tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

Informazioni essenziali
a norma dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) dopo i precedenti aggiornamenti, da ultimo in data 15 febbraio 2019, delle presenti informazioni essenziali del Patto, a seguito del recesso esercitato da un azionista è variato il numero degli aderenti al Patto. Non è stato, tuttavia, pubblicato l’estratto su un quotidiano a diffusione nazionale in quanto ci si è avvalsi dell’esenzione di cui all’art. 130, co. 1, lett. c, Regolamento Emittenti.

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società
Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate
Al 4 marzo 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 41.038.830 azioni ordinarie (d’ora in poi, “Azioni Sindacate”), pari al 3,586% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto
Al 4 marzo 2019 hanno aderito al Patto n. 91 azionisti, complessivamente titolari di n. 41.038.830 Azioni Sindacate, pari al 3,586% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto
Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione
Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto
I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate
Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d’ora in poi, “Trasferimento”).
Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell’assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto
Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea
L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.
Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto
Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l’ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l’1% del capitale sociale della Banca.
Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale
In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto
Il Patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

Bergamo, 4 marzo 2019

[UC.3.19.2]


Accordo avente ad oggetto la consultazione ed eventualmente la  presentazione e il voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione dell’assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2018, ai  sensi dell’ art. 122 primo comma d.lgs. 58/1998.

Tra le seguenti Parti:

  • Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A., con sede in Brescia Via Brozzoni n.9 Codice Fiscale 98188440170   rappresentato dal suo Presidente Rag. Franco Polotti in forza di deliberazione dell’Assemblea dei Capigruppo del 20 novembre 2018;
  • Patto dei Mille, con sede in Bergamo Via Divisione Julia n. 7 (presso lo Studio Associato Berlanda) rappresentato dal suo Presidente Dott. Matteo Zanetti in forza di deliberazione del Comitato Direttivo del 19 novembre 2018 e dell’assemblea del 29 novembre 2018;
  • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con sede a Cuneo in Via Roma n. 17, rappresentata dal suo Presidente dott. Giandomenico Genta;

        (in seguito “Le Parti”)                                                              

Premesso

  • che il Sindacato Azionisti UBI Banca è un patto parasociale in forma associativa

cui partecipano n. 172 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni) ed al quale sono state apportate n. 142.992.113 azioni di UBI Banca, pari al 12,50% del suo capitale sociale;

  • che il predetto Sindacato di voto ha tra l’altro per oggetto di  “approvare la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, che i Partecipanti si impegnano a votare in Assemblea UBI Banca con tutte le azioni UBI Banca di tempo in tempo possedute”;
  • che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it e che un estratto è stato pubblicato da ultimo su Quotidiano Nazionale in data 8 settembre 2018;
  • che il Patto dei Mille è pure un patto parasociale in forma associativa cui partecipano n. 91 azionisti di UBI Banca S.p.A., (con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di €  2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni) ed al quale sono state apportate n. 35.563.830 azioni di Ubi Banca, pari al 3,108% del suo capitale sociale;

che il predetto Sindacato di voto ha tra l’altro per oggetto la preventiva consultazione anche con riferimento alle candidature alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza, ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Bergamo il 1 febbraio 2016;
che le informazioni essenziali relative sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it

  • che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo non partecipa ad alcuno dei patti parasociali di cui sopra, né ad altri patti parasociali aventi ad oggetto azioni UBI Banca, ma intende aderire al presente Accordo, per le sole finalità e durata dello stesso con le n. 67.601.368 azioni UBI Banca di cui è titolare, pari al 5,91% del capitale sociale della stessa.
  • Che i predetti Sindacati provvederanno ad aggiornare i propri statuti per prevedere, a seguito della modifica dello statuto di UBI Banca Spa che ha adottato la forma di goveranance del sistema “monistico”, in modo che i riferimenti al Consiglio di Sorveglianza saranno da intendersi riferiti al Consiglio di Amministrazione.

                                          Quanto sopra premesso
Si conviene quanto segue

  • tra le Parti viene stipulato un accordo per la consultazione volto alla  formazione e alla eventuale successiva  presentazione ed eventualmente al voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa che sarà convocata nei primi mesi del 2019 che avrà  all’ordine del giorno tra l’altro la nomina del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalle norme statutarie approvate nell’assemblea straordinaria del 18 ottobre 2018.

 Tale Accordo (l’Accordo) rappresenta un patto parasociale avente ad oggetto la consultazione fra azionisti finalizzata , eventualmente, all’esercizio del voto in una società per azioni quotata a sensi art.122 primo comma d.lgs. 58/1998.

  • L’Accordo aggrega le azioni apportate al Sindacato azionisti UBI Banca, le azioni apportate al Patto dei Mille, nonché le azioni possedute dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo e così complessivamente aggrega n 264 azionisti di UBI banca per complessive . 246.157.311 azioni pari al 21,518% del capitale sociale della stessa.

Dei soggetti  che hanno aderito  all’Accordo sono titolari di più dell’1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

  • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo detiene n . 67.601.368 azioni di UBI Banca, pari al 5,91% del capitale sociale di UBI Banca.;
  • Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 45.212.227 azioni (3,95% sulle azioni di UBI Banca), di cui n. 40.048.558 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa;
  • Upifra S.A. che detiene n. 11.726.202 azioni (1,024% sulle azioni di UBI Banca), di cui n. 9.000.000 sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca spa.

Nessuna delle Parti o soggetto aderente all’Accordo eserciterà il controllo per effetto dell’Accordo stesso.

  • Per effetto del presente Accordo le Parti, e così  i partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.,   i partecipanti al Patto dei Mille e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo,  si impegnano ad avviare mediante loro rappresentanti consultazioni per la formazione di una lista di candidati per nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.a
  • Per effetto del presente Accordo le Parti, e così  i partecipanti al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.,   i partecipanti al Patto dei Mille e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo,  si impegnano, in caso di esito positivo del processo di consultazione di cui al punto precedente, a depositare, anche a firma solo di alcuni di essi che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale di UBI Banca e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione della assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2018 ed a votare  la lista di cui sopra ed i singoli suoi componenti, nonché i primi due   nominativi della stessa per la carica, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente.
  • L’Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione  fino alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà delle Parti di recedere mediante comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. alle altre parti.
  • L’accordo sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate.  A tal fine viene data delega al Dott. Alessandro Masetti Zannini  affinchè provveda a notificare alle Autorità competenti e a UBI Banca il presente accordo.

Il presente Accordo viene pubblicato sul sito www.ubibanca.it.

L’Accordo viene pubblicato anche ai sensi art. 130 Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 sul sto www.ubibanca.it e sarà depositato al registro delle imprese di Bergamo.

Roma, 21 dicembre 2018

[UC.7.18.1]


  Patto dei Mille 

tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

 Informazioni essenziali

a norma dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)

 Premesso che:

 a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento; 

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) dopo i precedenti aggiornamenti, da ultimo in data 4 marzo 2019, delle presenti informazioni essenziali del Patto, a seguito del recesso esercitato da un azionista è variato il numero degli aderenti al Patto. Non è stato, tuttavia, pubblicato l’estratto su un quotidiano a diffusione nazionale in quanto ci si è avvalsi dell’esenzione di cui all’art. 130, co. 1, lett. c, Regolamento Emittenti. 

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto. 

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

All’11 marzo 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 40.738.830 azioni ordinarie (d’ora in poi, “Azioni Sindacate”), pari al 3,560% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto 

All’11 marzo 2019 hanno aderito al Patto n. 90 azionisti, complessivamente titolari di n. 40.738.830 Azioni Sindacate, pari al 3,560% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto  

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3 Circolazione delle Azioni Sindacate 

Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d’ora in poi, “Trasferimento”). 

Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell’assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto. 

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti. 

L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.  

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.  Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi

l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

 5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.

Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca. 

Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto 

Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l’ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l’1% del capitale sociale della Banca.

Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

Bergamo, 11 marzo 2019

[UC.3.19.3]


  Patto dei Mille 

tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

 Informazioni essenziali

a norma dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)

 Premesso che:

 
a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;
b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;
c) in data 27 maggio 2019 l’assemblea del Patto ha deliberato: (1) la nomina del Notaio dott. Armando Santus e del sig. Angelo radici rispettivamente nella carica di Presidente e Vice Presidente del Patto; (2) l’ampliamento del numero dei componenti il Comitato Direttivo; (3) la nomina quali membri del Comitato Direttivo dei signori: Gianfranco Andreoletti, Domenico Bosatelli, Giuseppe Pilenga, Roberto Sestini, Matteo Tiraboschi e Matteo Zanetti; (4) l’adesione di n. 6 azionisti che hanno vincolato n. 39.364.000 azioni ordinarie. Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate, mentre un azionista ha comunicato la propria volontà di recedere dal Patto.

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società
Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.


2. Azioni Sindacate
Al 27 maggio 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 79.413.170 azioni ordinarie (d’ora in poi, “Azioni Sindacate”), pari al 6,940% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto
Al 27 maggio 2019 hanno aderito al Patto n. 95 azionisti, complessivamente titolari di n. 79.413.170 Azioni Sindacate, pari al 6,940% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.
Tra gli aderenti al Patto hanno vincolato azioni rappresentative di una percentuale superiore all’1% del totale dei diritti di voto i seguenti soggetti:

  • il signor Gianfranco Andreoletti e le società a lui riconducibili, che hanno vincolato complessivamente n. 11.450.000 azioni ordinarie (1,001% sulle azioni con diritto di voto);
  • la famiglia Radici (eredi Gianni Radici) e le società ad essa riconducibili, che hanno vincolato complessivamente n. 11.587.090 azioni ordinarie (1,013% sulle azioni con diritto di voto);
  • Polifin s.p.a., facente capo al cav. Domenico Bosatelli, che ha vincolato n. 30.000.000 azioni ordinarie (2,622% sulle azioni con diritto di voto).

4. Contenuto e tipologia del Patto
Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione
Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto
I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate
Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d’ora in poi, “Trasferimento”).
Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell’assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto
Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea
L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.
Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto
Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l’ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l’1% del capitale sociale della Banca.
Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale
In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto
Il Patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

Bergamo, 29 maggio 2019

[UC.3.19.4]


 Patto dei Mille 

tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.

Informazioni essenziali
a norma dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento;

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) successivamente all’ultimo aggiornamento fornito in data 28 maggio 2019, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il numero delle azioni vincolate, mentre un azionista ha comunicato la propria volontà di recedere dal Patto.

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto.

* * *

1. Società
Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate
Al 9 luglio 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 88.181.501 azioni ordinarie (d’ora in poi, “Azioni Sindacate”), pari al 7,706% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto
Al 9 luglio 2019 hanno aderito al Patto n. 94 azionisti, complessivamente titolari di n. 88.181.501 Azioni Sindacate, pari al 7,706% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.
Tra gli aderenti al Patto hanno vincolato azioni rappresentative di una percentuale superiore all’1% del totale dei diritti di voto i seguenti soggetti:

  • il signor Gianfranco Andreoletti e le società a lui riconducibili, che hanno vincolato complessivamente n. 11.460.000 azioni ordinarie (1,001% sulle azioni con diritto di voto);
  • la famiglia Radici e le società ad essa riconducibili, che hanno vincolato complessivamente n. 11.892.502 azioni ordinarie (1,039% sulle azioni con diritto di voto);
  • Polifin s.p.a., facente capo al cav. Domenico Bosatelli, che ha vincolato n. 30.000.000 azioni ordinarie (2,622% sulle azioni con diritto di voto).

4. Contenuto e tipologia del Patto
Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione
Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

4.2. Esercizio del diritto di voto
I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate
Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d’ora in poi, “Trasferimento”).
Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell’assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto.

5. Organi del Patto
Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea
L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.

5.2. Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca.
Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto
Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l’ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l’1% del capitale sociale della Banca.
Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale
In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto
Il Patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

Bergamo, 9 luglio 2019

[UC.3.19.5]


Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

Premessa

(A) in data 19 settembre 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“UBI”, la “Banca”, o anche l’“Emittente”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship;

(B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.” (il “Patto dei Mille”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” (il “Sindacato Azionisti”), che ai sensi del Sindacato Azionisti sarà efficace a far data dal 1° gennaio 2020;

(C) è stata altresì manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti;

(D) l’efficacia del Patto è subordinata alle condizioni sospensive indicate al successivo punto 6.1 (le “Condizioni Sospensive”) ed entrerà in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020 (la “Data di Efficacia”).

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2.Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.
UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Sottoscrizione hanno aderito al Patto Parasociale n. 23 azionisti, complessivamente titolari di n. 190.621.488 azioni ordinarie UBI, pari al 16,659% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.
Con decorrenza dalla Data di Efficacia saranno conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

4. Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’engagement e alla stewardship.

4.1. Consultazione e attività di engagement e stewardship

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di engagement e stewardship; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CAR”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).
Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.
Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di engagement e stewardship nei confronti della Banca e del management della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.
È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.
Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative non-profit ovvero for-profit di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

4.2. Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l’acquisto non determini:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e dell’art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il “Decreto CICR”).

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l’acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.
Nel caso in cui l’Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall’acquisto, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.
Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all’approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

4.3. Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l’adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l’adesione comporti:

a) l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o

b) l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell’art. 5 del Decreto CICR.

5. Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l’eventuale partecipazione di terzi.

5.1. Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

a) almeno l’1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;

b) almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;

c) almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.
La decadenza di un membro del CAR si verifica se l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall’Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall’Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l’individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).
Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca nell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e interlocuzioni con il management della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell’Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del budget e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.
Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell’Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.
Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.
Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

5.2. Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all’approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest’ultimo.
Il Comitato di Presidenza, tra l’altro, convoca il CAR e ne fissa l’ordine del giorno nonché monitora nel durante l’assetto proprietario della Banca e, in particolare, l’entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.3. Il Presidente del Patto

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l’assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

6. Durata del Patto

6.1. Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Efficacia.
L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata: (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall’art. 20 TUB; (ii) all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l’efficacia del Patto, ivi inclusa l’autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinino l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente (le “Condizioni Sospensive”).
Gli effetti dell’avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione.
In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive di cui ai precedenti punti (i) e (ii) entro il 31 maggio 2020, il Patto sarà definitivamente inefficace.
Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l’esecuzione dello stesso determini l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sui titoli dell’Emittente.

6.2. Recesso dell’Aderente dal Patto

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all’Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all’Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

6.3. Esclusione dell’Aderente dal Patto

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all’1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l’adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell’Aderente.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell’Emittente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese dell’Accordo di Investimento

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it.

24 settembre 2019

[UC.8.19.1]


Allegato A alle Informazioni Essenziali relative al Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. pubblicate in data 24 settembre 2019

Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.

* * *

Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.

* * *

Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.
Domenico Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG) il 3 dicembre 1933, codice fiscale BSTDNC33T03A246I.
Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l’8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.
Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.
Luca Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), il 22 giugno 1967, codice fiscale BSTLCU67H22A246I.
Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.

* * *

Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.
Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).

* * *

Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.
P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.
Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 02477220160, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.


* * *

Radicifin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).
Gefira S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00977650167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.278.000,00 detenuto da Angelo Radici (Euro 2.050.200,00) e Olga Zambaiti (Euro 227.800,00).
Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.
Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radicifin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).
Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.
Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.
Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.
Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radicifin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).

* * *

Nuova Fourb S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03165690169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000,00 detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000, 00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei), Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei).

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale


Aderente

n. azioni possedute

n. azioni sindacate

% su capitale sociale

n. diritti di voto esercitabili

% su diritti di voto

% su azioni sindacate

Fondazione CRC

67.601.368

67.601.368

5,908

67.601.368

5,908

35,464

Fondazione BML*

45.212.227

45.212.227

3,951

45.212.227

3,951

23,718

Polifin S.p.A.

30.000.000

30.000.000

2,622

30.000.000

2,622

15,738

Domenico Bosatelli

500.000

500.000

0,044

500.000

0,044

0,262

Fabio Bosatelli

1.500.000

1.500.000

0,131

1.500.000

0,131

0,787

Matteo Bosatelli

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

0,131

Luca Bosatelli

100.000

100.000

0,009

100.000

0,009

0,052

Giovanna Terzi

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

0,131

Gianfranco Andreoletti

305.000

305.000

0,027

305.000

0,027

0,160

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.

2.400.000

2.400.000

0,210

2.400.000

0,210

1,259

Scame S.r.l.

8.855.000

8.855.000

0,774

8.855.000

0,774

4,645

Giuseppe Pilenga

6.506.000

6.506.000

0,569

6.506.000

0,569

3,413

P4P International S.r.l.

3.460.000

3.460.000

0,302

3.460.000

0,302

1,815

Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.

245.000

245.000

0,021

245.000

0,021

0,129

Radicifin S.A.P.A.

5.000.000

5.000.000

0,437

5.000.000

0,437

2,623

Gefira S.p.A.

7.048

7.048

0,001

7.048

0,001

0,004

Lurofin S.r.l.

320.968

320.968

0,028

320.968

0,028

0,168

Quattro Luglio S.r.l.

5.167.139

5.167.139

0,452

5.167.139

0,452

2,711

Angelo Radici

200.000

200.000

0,017

200.000

0,017

0,105

Bruna Radici

213.460

213.460

0,019

213.460

0,019

0,112

Paolo Radici

478.278

478.278

0,042

478.278

0,042

0,251

Radici Partecipazioni S.p.A.

550.000

550.000

0,048

550.000

0,048

0,289

Nuova Fourb S.r.l.

11.500.000

11.500.000

1,005

11.500.000

1,005

6,033

Totale

190.621.488

190.621.488

16,659%

190.621.488

16,659%

100%

* L’adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale è subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019 e diverrà efficace a far data dal 1° gennaio 2020.


Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento alla data del 14 ottobre 2019 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 24 settembre 2019 in conseguenza dell’adesione al Patto Parasociale da parte di UPIFRA S.A. Con l’occasione sono stati anche aggiornati alla data del 14 ottobre 2019 l’elenco degli Aderenti al Patto e le partecipazioni dai medesimi detenute come riportato nell’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.


* * *


Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.


Premessa

(A) in data 19 settembre 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“UBI”, la “Banca”, o anche l’“Emittente”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship;

(B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.” (il “Patto dei Mille”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” (il “Sindacato Azionisti”), che ai sensi del Sindacato Azionisti sarà efficace a far data dal 1° gennaio 2020;

(C) in data 19 settembre 2019 è stata manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti; in data 2 ottobre 2019 UPIFRA S.A. (“UPIFRA”) ha comunicato il proprio recesso dal Sindacato Azionisti che, ai sensi del medesimo, sarà efficace a far data dal 1° gennaio 2020; in data 14 ottobre 2019 (di seguito nelle presenti informazioni essenziali indicata come la “Data di Riferimento”) è stata formalizzata l’adesione al Patto di UPIFRA (l’“Atto di Adesione UPIFRA”);

(D) l’efficacia del Patto è subordinata alle condizioni sospensive indicate al successivo punto 6.1 (le “Condizioni Sospensive”) ed entrerà in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020 (la “Data di Efficacia”).

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.
UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Riferimento, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Riferimento hanno aderito al Patto Parasociale n. 23 azionisti, complessivamente titolari di n. 203.636.142 azioni ordinarie UBI, pari al 17,796% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.

Si segnala che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 24 settembre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente UPIFRA che ha apportato al Patto n. 11.726.202, sono variate: (i) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Pilenga per n. 1.245.500 azioni; nonché (ii) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Radici per n. 42.952 azioni, registrandosi tuttavia l’uscita dal Patto di Gefira S.p.A. (originariamente detentrice di n. 7048 azioni) che, alla Data di Riferimento, non risulta più detenere azioni ordinarie UBI. Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.


Con decorrenza dalla Data di Efficacia saranno conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

4. Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’engagement e alla stewardship.

4.1. Consultazione e attività di engagement e stewardship

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di engagement e stewardship; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CAR”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).
Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.
Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di engagement e stewardship nei confronti della Banca e del management della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.
È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.
Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative non-profit ovvero for-profit di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

4.2. Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l’acquisto non determini:

a) l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o

b) l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e dell’art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il “Decreto CICR”).

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l’acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.
Nel caso in cui l’Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall’acquisto, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.
Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all’approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

4.3. Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l’adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l’adesione comporti:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell’art. 5 del Decreto CICR.

4.4. Clausola arbitrale

Ai sensi del Patto, ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Aderenti in relazione al Patto Parasociale, alla sua validità, efficacia, applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà rimessa alla competenza di un collegio composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L’arbitrato sarà rituale, si svolgerà secondo il Regolamento approvato dalla Camera Arbitrale ed Internazionale di Milano e avrà sede a Milano. Gli Aderenti si sono impegnati a non opporsi, qualora siano istituiti uno o più procedimenti arbitrali ai sensi del Patto, alla riunione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento, per ragioni di economia processuale.

5. Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l’eventuale partecipazione di terzi.

5.1. Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

a) almeno l’1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;

b) almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;

c) almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.
La decadenza di un membro del CAR si verifica se l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall’Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall’Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l’individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).
Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca nell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e interlocuzioni con il management della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell’Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del budget e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.
Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell’Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.
Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.
Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

5.2.Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all’approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest’ultimo.
Il Comitato di Presidenza, tra l’altro, convoca il CAR e ne fissa l’ordine del giorno nonché monitora nel durante l’assetto proprietario della Banca e, in particolare, l’entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.3. Il Presidente del Patto

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l’assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

6. Durata del Patto

6.1. Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Efficacia.
L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata: (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall’art. 20 TUB; (ii) all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l’efficacia del Patto, ivi inclusa l’autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinino l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente (le “Condizioni Sospensive”).
Gli effetti dell’avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione.
In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive di cui ai precedenti punti (i) e (ii) entro il 31 maggio 2020, il Patto sarà definitivamente inefficace.
Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l’esecuzione dello stesso determini l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sui titoli dell’Emittente.

6.2. Recesso dell’Aderente dal Patto

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all’Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all’Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

6.3. Esclusione dell’Aderente dal Patto

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all’1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l’adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell’Aderente.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell’Emittente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese dell’Accordo di Investimento

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019. L’Atto di Adesione UPIFRA è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 15 ottobre 2019.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it.

17 ottobre 2019

[UC.8.19.2]

Allegato A alle informazioni essenziali relative al Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. pubblicate in data 17 ottobre 2019

Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.

* * *

Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.

* * *

Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.
Domenico Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG) il 3 dicembre 1933, codice fiscale BSTDNC33T03A246I.
Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l’8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.
Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.
Luca Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), il 22 giugno 1967, codice fiscale BSTLCU67H22A246I.
Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.

* * *

Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.
Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).

* * *

Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.
P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.
Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 02477220160, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.

* * *

Radicifin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).
Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.
Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radicifin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).
Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.
Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.
Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.
Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radicifin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).

* * *

Nuova Fourb S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03165690169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000,00 detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000, 00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei), Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei).

* * *

UPIFRA S.A.: sede legale in 26 Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), codice fiscale LU24493911 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo B55235, capitale sociale Euro 14.723.126 diviso in n. 28.478 azioni, detenute da Jenker S.à.r.l. (n. 9.660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Paterfamilias S.à.r.l. (n. 9660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Ugo Gussalli Beretta (n. 4572 azioni); Monique Poncelet (n. 531 azioni); Arce Gestioni S.p.A. (n. 1578 azioni); n. 735 azioni proprie.

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale

Aderente

n. azioni possedute

n. azioni sindacate

% su capitale sociale

n. diritti di voto esercitabili

% su diritti di voto

% su azioni sindacate

Fondazione CRC

67.601.368

67.601.368

5,908

67.601.368

5,908

33,197

Fondazione BML(a)

45.212.227

45.212.227

3,951

45.212.227

3,951

 

22,202

Polifin S.p.A.

30.000.000

30.000.000

2,622

30.000.000

2,622

 

14,732

Domenico Bosatelli

500.000

500.000

0,044

500.000

0,044

 

0,246

Fabio Bosatelli

1.500.000

1.500.000

0,131

1.500.000

0,131

 

0,737

Matteo Bosatelli

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Luca Bosatelli

100.000

100.000

0,009

100.000

0,009

 

0,049

Giovanna Terzi

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Gianfranco Andreoletti

305.000

305.000

0,027

305.000

0,027

 

0,150

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.

2.400.000

2.400.000

0,210

2.400.000

0,210

 

1,179

Scame S.r.l.

 

8.855.000

 

8.855.000

 

0,774

 

8.855.000

 

0,774

 

4,348

Giuseppe Pilenga (b)

7.461.500

7.461.500

0,652

7.461.500

0,652

 

3,664

P4P International S.r.l. (c)

3.750.000

3.750.000

0,328

3.750.000

0,328

 

1,842

Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.

245.000

245.000

0,021

245.000

0,021

 

0,120

Radicifin S.A.P.A.

5.000.000

5.000.000

0,437

5.000.000

0,437

 

2,455

Lurofin S.r.l.

320.968

320.968

0,028

320.968

0,028

0,158

Quattro Luglio S.r.l.

5.167.139

5.167.139

0,452

5.167.139

0,452

2,537

Angelo Radici

200.000

200.000

0,017

200.000

0,017

 

0,098

Bruna Radici

213.460

213.460

0,019

213.460

0,019

 

0,105

Paolo Radici

478.278

478.278

0,042

478.278

0,042

 

0,235

Radici Partecipazioni S.p.A.(d)

600.000

600.000

0,052

600.000

0,052

 

0,295

Nuova Fourb S.r.l.

11.500.000

11.500.000

1,005

11.500.000

1,005

 

5,647

UPIFRA S.A. (e)

11.726.202

11.726.202

1,025

11.726.202

1,025

5,758

Totale

 

203.636.142

 

203.636.142

 

17,796%

 

203.636.142

 

17,796%

100%

(a) L’adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale è subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019 e diverrà efficace a far data dal 1° gennaio 2020.
(b)  Rispetto alla data del 24 settembre 2019, la partecipazione detenuta da Giuseppe Pilenga è variata in aumento per n. 955.500 azioni. 
(c) Rispetto alla data del 24 settembre 2019, la partecipazione detenuta da P4P International S.r.l. è variata in aumento per n. 290.000 azioni. 
(d)  Rispetto alla data del 24 settembre 2019, la partecipazione detenuta da Radici Partecipazioni S.p.A. è variata in aumento per n. 50.000 azioni. 
(e) L’adesione di UPIFRA S.A. al Patto Parasociale è subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 2 ottobre 2019 e diverrà efficace a far data dal 1° gennaio 2020.


Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a rinnovo della durata e variazione di alcune clausole, del numero di partecipanti e del numero di azioni apportate, concernenti il patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;

b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);

c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;

d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);

e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

f) In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

g) In data 14 febbraio 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 148.133.159 (in precedenza n. 149.087.616), (ii) numero dei partecipanti 174 (in precedenza 179) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

h) In data 3 settembre 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e  il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 142.992.113 (in precedenza n. 148.133.159), (ii) numero dei partecipanti 172 (in precedenza 174) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

i) In data 30 gennaio 2019, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è stato modificato il testo del Patto e, non essendo intervenute disdette, ne è stata prorogata la durata al 10 febbraio 2022 (in precedenza 10 febbraio 2019). Sono altresì variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 143.492.113 (in precedenza n. 142.992.113), (ii) numero dei partecipanti 173 (in precedenza 172) e (iii) numero dei Gruppi 41 (in precedenza 40);

j) Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione al precedente punto i);

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi  2 (“Azioni Sindacate”), 3 (“Partecipanti al Patto”),  5 (“Contenuto e tipologia del Patto”), 6 (“Organi del Patto”) e 7 (“Durata del Patto – Rinnovo”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 30 gennaio 2019 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 143.492.113 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 12,54% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 30 gennaio 2019 vi hanno aderito n. 173 azionisti, raggruppati in n. 41 Gruppi, complessivamente titolari di n. 143.492.113 Azioni Sindacate, pari al 12,54% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.
Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.
I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.
Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha sindacato n. 40.048.558 azioni (3,50% sulle azioni con diritto di voto e 27,91% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 5.163.669 azioni (0,45% sulle azioni con diritto di voto);
Upifra S.A., che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,79% sulle azioni con diritto di voto e 6,27% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 2.726.202 azioni (0,24% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.
Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.
Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.
Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1. Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2. Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3. Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite. All’atto della nomina è stabilita la durata della carica.
Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.
Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4. Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.
Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.
Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.
Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.
Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.
I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5. Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.
Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto o per la diversa durata stabilita all’atto della nomina. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.
Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti a seguito di rinnovo del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, determinando la durata in carica degli stessi.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto, non essendo intervenuta alcuna disdetta, è rinnovata di ulteriori tre anni e pertanto fissata al 10 febbraio 2022.
L’ultima sottoscrizione del Patto originario è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.
Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.
Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

Brescia, 4 febbraio 2019

[UC.4.19.1]


Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento alla data del 29 novembre 2019 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 17 ottobre 2019, in conseguenza della variazione degli Aderenti al Patto per effetto della mera riallocazione delle partecipazioni detenute in UBI Banca S.p.A. da parte di alcuni Aderenti in veicoli interamente posseduti dai medesimi. Conseguentemente è stato aggiornato alla data del 29 novembre 2019 l’elenco degli Aderenti al Patto e delle partecipazioni dai medesimi detenute riportato nell’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.

* * *

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

Premessa

(A) in data 19 settembre 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“UBI”, la “Banca”, o anche l’“Emittente”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship;

(B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.” (il “Patto dei Mille”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” (il “Sindacato Azionisti”), che ai sensi del Sindacato Azionisti sarà efficace a far data dal 1° gennaio 2020;

(C) in data 19 settembre 2019 è stata manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti; in data 2 ottobre 2019 UPIFRA S.A. (“UPIFRA”) ha comunicato il proprio recesso dal Sindacato Azionisti che, ai sensi del medesimo, sarà efficace a far data dal 1° gennaio 2020; in data 14 ottobre 2019 è stata formalizzata l’adesione al Patto di UPIFRA (l’“Atto di Adesione UPIFRA”);

(D) in data 29 novembre 2019 (di seguito nelle presenti informazioni essenziali indicata come la “Data di Riferimento”) l’originario aderente Nuova Fourb S.r.l. ha conferito l’intera partecipazione detenuta in UBI nella società interamente posseduta Next Investment S.r.l. e, in pari data, si è formalizzata l’adesione al Patto da parte di Next Investment S.r.l. (l’“Atto di Adesione Next Investment”);

(E) l’efficacia del Patto è subordinata alle condizioni sospensive indicate al successivo punto 6.1 (le “Condizioni Sospensive”) ed entrerà in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020 (la “Data di Efficacia”).

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.
UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Riferimento, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

3) Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Riferimento hanno aderito al Patto Parasociale n. 22 azionisti, complessivamente titolari di n. 203.636.142 azioni ordinarie UBI, pari al 17,796% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.

Si segnala che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 24 settembre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente UPIFRA che ha apportato al Patto n. 11.726.202, sono variate: (i) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Pilenga per n. 1.245.500 azioni; nonché (ii) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Radici per n. 42.952 azioni, registrandosi tuttavia l’uscita dal Patto di Gefira S.p.A. (originariamente detentrice di n. 7048 azioni) che, alla data del 14 ottobre 2019, non risulta più detenere azioni ordinarie UBI.
Si segnala altresì che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 17 ottobre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente Next Investment S.r.l. (con conseguente uscita dal Patto dell’originario Aderente Nuova Fourb S.r.l., cfr. Premessa D), è variata in aumento la partecipazione dell’Aderente P4P International S.r.l. (società interamente posseduta da Giuseppe Pilenga), per effetto del trasferimento in favore di detta società di n. 2.000.000 azioni UBI (già sindacate) da parte di Giuseppe Pilenga e di n. 245.000 azioni UBI (già sindacate) da parte di Agricola Immobiliare Albarella S.r.l. (società interamente posseduta da Giuseppe Pilenga) corrispondenti all’intera partecipazione dalla stessa detenuta nell’Emittente, registrandosi pertanto l’uscita dal Patto di Agricola Immobiliare Albarella S.r.l. Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.


Con decorrenza dalla Data di Efficacia saranno conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

4) Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’engagement e alla stewardship.

4.1. Consultazione e attività di engagement e stewardship

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di engagement e stewardship; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CAR”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).
Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.
Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di engagement e stewardship nei confronti della Banca e del management della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.
È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.
Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative non-profit ovvero for-profit di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

4.2. Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l’acquisto non determini:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e dell’art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il “Decreto CICR”).

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l’acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.
Nel caso in cui l’Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall’acquisto, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.
Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all’approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

4.3. Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l’adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l’adesione comporti:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell’art. 5 del Decreto CICR.

4.4. Clausola arbitrale

Ai sensi del Patto, ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Aderenti in relazione al Patto Parasociale, alla sua validità, efficacia, applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà rimessa alla competenza di un collegio composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L’arbitrato sarà rituale, si svolgerà secondo il Regolamento approvato dalla Camera Arbitrale ed Internazionale di Milano e avrà sede a Milano. Gli Aderenti si sono impegnati a non opporsi, qualora siano istituiti uno o più procedimenti arbitrali ai sensi del Patto, alla riunione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento, per ragioni di economia processuale.

5. Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l’eventuale partecipazione di terzi.

5.1. Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

  • almeno l’1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;
  • almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;
  • almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.
La decadenza di un membro del CAR si verifica se l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall’Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall’Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l’individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).
Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca nell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e interlocuzioni con il management della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell’Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del budget e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.
Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell’Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.
Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.
Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

5.2. Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all’approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest’ultimo.
Il Comitato di Presidenza, tra l’altro, convoca il CAR e ne fissa l’ordine del giorno nonché monitora nel durante l’assetto proprietario della Banca e, in particolare, l’entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.3. Il Presidente del Patto

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l’assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

6. Durata del Patto

6.1. Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Efficacia.
L’efficacia del Patto è sospensivamente condizionata: (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall’art. 20 TUB; (ii) all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l’efficacia del Patto, ivi inclusa l’autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinino l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente (le “Condizioni Sospensive”).
Gli effetti dell’avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione.
In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive di cui ai precedenti punti (i) e (ii) entro il 31 maggio 2020, il Patto sarà definitivamente inefficace.
Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l’esecuzione dello stesso determini l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sui titoli dell’Emittente.

6.2. Recesso dell’Aderente dal Patto

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all’Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all’Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

6.3. Esclusione dell’Aderente dal Patto

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all’1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l’adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell’Aderente.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell’Emittente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019. L’Atto di Adesione UPIFRA è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 15 ottobre 2019. L’Atto di Adesione Next Investment è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 29 novembre 2019.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it.

2 dicembre 2019

[UC.8.19.3]


Allegato A alle informazioni essenziali relative al Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. pubblicate in data 2 dicembre 2019

Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.
* * *
Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.
* * *
Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.
Domenico Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG) il 3 dicembre 1933, codice fiscale BSTDNC33T03A246I.
Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l’8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.
Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.
Luca Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), il 22 giugno 1967, codice fiscale BSTLCU67H22A246I.
Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.
* * *
Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.
Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).
* * *
Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.
P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.
* * *
Radicifin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).
Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.
Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radicifin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).
Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.
Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.
Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.
Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radicifin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).
* * *
Next Investment S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 04396390165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 50.000,00 interamente detenuto da Nuova Fourb S.r.l.
Il capitale sociale di Nuova Fourb S.r.l., pari a Euro 20.000,00 interamente sottoscritto e versato, è detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei) e Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei). Alberto Bombassei è inoltre Amministratore Unico sia di Next Investment S.r.l. che di Nuova Fourb S.r.l.
* * *
UPIFRA S.A.: sede legale in 26 Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), codice fiscale LU24493911 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo B55235, capitale sociale Euro 14.723.126 diviso in n. 28.478 azioni, detenute da Jenker S.à.r.l. (n. 9.660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Paterfamilias S.à.r.l. (n. 9660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Ugo Gussalli Beretta (n. 4572 azioni); Monique Poncelet (n. 531 azioni); Arce Gestioni S.p.A. (n. 1578 azioni); n. 735 azioni proprie.

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale

Aderente

n. azioni possedute

n. azioni sindacate

% su capitale sociale

n. diritti di voto esercitabili

% su diritti di voto

% su azioni sindacate

Fondazione CRC

67.601.368

67.601.368

5,908

67.601.368

5,908

33,197

Fondazione BML(a)

45.212.227

45.212.227

3,951

45.212.227

3,951

 

22,202

Polifin S.p.A.

30.000.000

30.000.000

2,622

30.000.000

2,622

 

14,732

Domenico Bosatelli

500.000

500.000

0,044

500.000

0,044

 

0,246

Fabio Bosatelli

1.500.000

1.500.000

0,131

1.500.000

0,131

 

0,737

Matteo Bosatelli

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Luca Bosatelli

100.000

100.000

0,009

100.000

0,009

 

0,049

Giovanna Terzi

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Gianfranco Andreoletti

305.000

305.000

0,027

305.000

0,027

 

0,150

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.

2.400.000

2.400.000

0,210

2.400.000

0,210

 

1,179

Scame S.r.l.

 

8.855.000

 

8.855.000

 

0,774

 

8.855.000

 

0,774

 

4,348

Giuseppe Pilenga (b)

5.461.500

5.461.500

0,477

5.461.500

0,477

 

2,682

P4P International S.r.l. (c)

5.995.000

5.995.000

0,524

5.995.000

0,524

 

2,944

Radicifin S.A.P.A.

5.000.000

5.000.000

0,437

5.000.000

0,437

 

2,455

Lurofin S.r.l.

320.968

320.968

0,028

320.968

0,028

0,158

Quattro Luglio S.r.l.

5.167.139

5.167.139

0,452

5.167.139

0,452

2,537

Angelo Radici

200.000

200.000

0,017

200.000

0,017

 

0,098

Bruna Radici

213.460

213.460

0,019

213.460

0,019

 

0,105

Paolo Radici

478.278

478.278

0,042

478.278

0,042

 

0,235

Radici Partecipazioni S.p.A.(d)

600.000

600.000

0,052

600.000

0,052

 

0,295

Next Investment S.r.l.

11.500.000

11.500.000

1,005

11.500.000

1,005

 

5,647

UPIFRA S.A. (e)

11.726.202

11.726.202

1,025

11.726.202

1,025

5,758

Totale

 

203.636.142

 

203.636.142

 

17,796%

 

203.636.142

 

17,796%

100%

(a) L’adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale è subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019 e diverrà efficace a far data dal 1° gennaio 2020.
(b)  Con riferimento alla partecipazione detenuta da Giuseppe Pilenga, si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 955.500 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla Data di Riferimento si registra una variazione in diminuzione per n. 2.000.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.     
(c) Con riferimento alla partecipazione detenuta da P4P International S.r.l., si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 290.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla Data di Riferimento si registra una variazione in aumento per n. 2.245.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.      
(d)  Alla data del 17 ottobre 2019, la partecipazione detenuta da Radici Partecipazioni S.p.A. era variata in aumento per n. 50.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019.
(e) L’adesione di UPIFRA S.A. al Patto Parasociale è subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 2 ottobre 2019 e diverrà efficace a far data dal 1° gennaio 2020.


Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.
Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento alla data del 27 gennaio 2020 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 2 dicembre 2019, in conseguenza della intervenuta efficacia del Patto a far data dal 27 gennaio 2020 (cfr. Premessa (E) e punto 6.1 delle presenti informazioni essenziali).

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.


Premessa

(A) in data 19 settembre 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“UBI”, la “Banca”, o anche l’“Emittente”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship;

(B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.” (il “Patto dei Mille”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” (il “Sindacato Azionisti”); a seguito dell’efficacia del recesso a far data dal 1° gennaio 2020, in pari data è divenuta efficace l’adesione al Patto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

(C) in data 19 settembre 2019 è stata manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti; in data 2 ottobre 2019 UPIFRA S.A. (“UPIFRA”) ha comunicato il proprio recesso dal Sindacato Azionisti; in data 14 ottobre 2019 è stata formalizzata l’adesione al Patto di UPIFRA (l’“Atto di Adesione UPIFRA”); a seguito dell’efficacia del recesso a far data dal 1° gennaio 2020, in pari data è divenuta efficace l’adesione al Patto di UPIFRA;

(D) in data 29 novembre 2019 (di seguito nelle presenti informazioni essenziali indicata come la “Data di Riferimento”) l’originario aderente Nuova Fourb S.r.l. ha conferito l’intera partecipazione detenuta in UBI nella società interamente posseduta Next Investment S.r.l. e, in pari data, si è formalizzata l’adesione al Patto da parte di Next Investment S.r.l. (l’“Atto di Adesione Next Investment”);

(E) ai sensi del Patto Parasociale:

(1) l’efficacia del Patto era sospensivamente condizionata (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall’art. 20 TUB; (ii) all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l’efficacia del Patto, ivi inclusa l’autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinassero l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente (le “Condizioni Sospensive”);

(2) il Patto entra in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020;

(3) gli effetti dell’avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione.

In data 27 gennaio 2020, Banca d’Italia, in accordo con le competenti strutture della Banca Centrale Europea (BCE), ha comunicato che, con riferimento al Patto Parasociale, la BCE non darà corso al procedimento autorizzativo di acquisizione di partecipazioni qualificate in quanto, sulla base dell’interpretazione del vigente quadro normativo italiano, l’attuale composizione dell’azionariato aderente al Patto non assume rilevanza ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB, nonché ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR. Pertanto, essendosi avverate le Condizioni Sospensive, tenuto conto delle previsioni parasociali sopra richiamate ai nn. (1), (2) e (3), il Patto è divenuto efficace in data 27 gennaio 2020 (la “Data di Efficacia”).

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.
UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Riferimento, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Riferimento hanno aderito al Patto Parasociale n. 22 azionisti, complessivamente titolari di n. 203.636.142 azioni ordinarie UBI, pari al 17,796% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.

Si segnala che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 24 settembre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente UPIFRA che ha apportato al Patto n. 11.726.202, sono variate: (i) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Pilenga per n. 1.245.500 azioni; nonché (ii) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Radici per n. 42.952 azioni, registrandosi tuttavia l’uscita dal Patto di Gefira S.p.A. (originariamente detentrice di n. 7048 azioni) che, alla data del 14 ottobre 2019, non risulta più detenere azioni ordinarie UBI.
Si segnala altresì che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 17 ottobre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente Next Investment S.r.l. (con conseguente uscita dal Patto dell’originario Aderente Nuova Fourb S.r.l., cfr. Premessa D), è variata in aumento la partecipazione dell’Aderente P4P International S.r.l. (società interamente posseduta da Giuseppe Pilenga), per effetto del trasferimento in favore di detta società di n. 2.000.000 azioni UBI (già sindacate) da parte di Giuseppe Pilenga e di n. 245.000 azioni UBI (già sindacate) da parte di Agricola Immobiliare Albarella S.r.l. (società interamente posseduta da Giuseppe Pilenga) corrispondenti all’intera partecipazione dalla stessa detenuta nell’Emittente, registrandosi pertanto l’uscita dal Patto di Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.
Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.


Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

4. Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’engagement e alla stewardship.

4.1. Consultazione e attività di engagement e stewardship

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di engagement e stewardship; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CAR”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).
Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.
Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di engagement e stewardship nei confronti della Banca e del management della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.
È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.
Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative non-profit ovvero for-profit di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

4.2. Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l’acquisto non determini:

a) l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o

b) l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e dell’art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il “Decreto CICR”).

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l’acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.
Nel caso in cui l’Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall’acquisto, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.
Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all’approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

4.3. Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l’adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l’adesione comporti:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell’art. 5 del Decreto CICR.

4.4. Clausola arbitrale

Ai sensi del Patto, ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Aderenti in relazione al Patto Parasociale, alla sua validità, efficacia, applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà rimessa alla competenza di un collegio composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L’arbitrato sarà rituale, si svolgerà secondo il Regolamento approvato dalla Camera Arbitrale ed Internazionale di Milano e avrà sede a Milano. Gli Aderenti si sono impegnati a non opporsi, qualora siano istituiti uno o più procedimenti arbitrali ai sensi del Patto, alla riunione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento, per ragioni di economia processuale.

5. Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l’eventuale partecipazione di terzi.

5.1. Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

a) almeno l’1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;

b) almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;

c)almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.
La decadenza di un membro del CAR si verifica se l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall’Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall’Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l’individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).
Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca nell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e interlocuzioni con il management della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell’Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del budget e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.
Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell’Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.
Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.
Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

5.2. Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all’approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest’ultimo.
Il Comitato di Presidenza, tra l’altro, convoca il CAR e ne fissa l’ordine del giorno nonché monitora nel durante l’assetto proprietario della Banca e, in particolare, l’entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.3. Il Presidente del Patto

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l’assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

6. Durata del Patto

6.1. Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 27 gennaio 2020.
Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l’esecuzione dello stesso determini l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sui titoli dell’Emittente.

6.2. Recesso dell’Aderente dal Patto

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all’Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all’Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

6.3. Esclusione dell’Aderente dal Patto

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all’1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l’adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell’Aderente.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell’Emittente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019. L’Atto di Adesione UPIFRA è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 15 ottobre 2019. L’Atto di Adesione Next Investment è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 29 novembre 2019.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it.
31 gennaio 2020

[UC.8.20.1]


Allegato A alle informazioni essenziali relative al Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. pubblicate in data 31 gennaio 2020

Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.

* * *

Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.

* * *

Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.
Domenico Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG) il 3 dicembre 1933, codice fiscale BSTDNC33T03A246I.
Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l’8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.
Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.
Luca Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), il 22 giugno 1967, codice fiscale BSTLCU67H22A246I.
Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.

* * *

Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.
Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).

* * *

Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.
P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.

* * *

Radicifin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).
Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.
Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radicifin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).
Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.
Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.
Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.
Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radicifin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).

* * *

Next Investment S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 04396390165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 50.000,00 interamente detenuto da Nuova Fourb S.r.l.
Il capitale sociale di Nuova Fourb S.r.l., pari a Euro 20.000,00 interamente sottoscritto e versato, è detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei) e Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei). Alberto Bombassei è inoltre Amministratore Unico sia di Next Investment S.r.l. che di Nuova Fourb S.r.l.

* * *

UPIFRA S.A.: sede legale in 26 Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), codice fiscale LU24493911 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo B55235, capitale sociale Euro 14.723.126 diviso in n. 28.478 azioni, detenute da Jenker S.à.r.l. (n. 9.660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Paterfamilias S.à.r.l. (n. 9660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Ugo Gussalli Beretta (n. 4572 azioni); Monique Poncelet (n. 531 azioni); Arce Gestioni S.p.A. (n. 1578 azioni); n. 735 azioni proprie.

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale

Aderente

n. azioni possedute

n. azioni sindacate

% su capitale sociale

n. diritti di voto esercitabili

% su diritti di voto

% su azioni sindacate

Fondazione CRC

67.601.368

67.601.368

5,908

67.601.368

5,908

33,197

Fondazione BML(a)

45.212.227

45.212.227

3,951

45.212.227

3,951

 

22,202

Polifin S.p.A.

30.000.000

30.000.000

2,622

30.000.000

2,622

 

14,732

Domenico Bosatelli

500.000

500.000

0,044

500.000

0,044

 

0,246

Fabio Bosatelli

1.500.000

1.500.000

0,131

1.500.000

0,131

 

0,737

Matteo Bosatelli

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Luca Bosatelli

100.000

100.000

0,009

100.000

0,009

 

0,049

Giovanna Terzi

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Gianfranco Andreoletti

305.000

305.000

0,027

305.000

0,027

 

0,150

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.

2.400.000

2.400.000

0,210

2.400.000

0,210

 

1,179

Scame S.r.l.

 

8.855.000

 

8.855.000

 

0,774

 

8.855.000

 

0,774

 

4,348

Giuseppe Pilenga (b)

5.461.500

5.461.500

0,477

5.461.500

0,477

2,682

P4P International S.r.l. (c)

5.995.000

5.995.000

0,524

5.995.000

0,524

 

2,944

Radicifin S.A.P.A.

5.000.000

5.000.000

0,437

5.000.000

0,437

 

2,455

Lurofin S.r.l.

320.968

320.968

0,028

320.968

0,028

0,158

Quattro Luglio S.r.l.

5.167.139

5.167.139

0,452

5.167.139

0,452

2,537

Angelo Radici

200.000

200.000

0,017

200.000

0,017

 

0,098

Bruna Radici

213.460

213.460

0,019

213.460

0,019

 

0,105

Paolo Radici

478.278

478.278

0,042

478.278

0,042

 

0,235

Radici Partecipazioni S.p.A.(d)

600.000

600.000

0,052

600.000

0,052

 

0,295

Next Investment S.r.l.

11.500.000

11.500.000

1,005

11.500.000

1,005

 

5,647

UPIFRA S.A. (e)

11.726.202

11.726.202

1,025

11.726.202

1,025

5,758

Totale

 

203.636.142

 

203.636.142

 

17,796%

 

203.636.142

 

17,796%

100%

(a) L’adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale era subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019; tale adesione è divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2020.
(b)  Con riferimento alla partecipazione detenuta da Giuseppe Pilenga, si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 955.500 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla Data di Riferimento si registra una variazione in diminuzione per n. 2.000.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.     
(c) Con riferimento alla partecipazione detenuta da P4P International S.r.l., si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 290.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla Data di Riferimento si registra una variazione in aumento per n. 2.245.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.      
(d)  Alla data del 17 ottobre 2019, la partecipazione detenuta da Radici Partecipazioni S.p.A. era variata in aumento per n. 50.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019.
(e) L’adesione di UPIFRA S.A. al Patto Parasociale era subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 2 ottobre 2019; tale adesione è divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2020. 


Patto dei Mille

tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. 

 

Informazioni essenziali
a norma dell’art. 130, Regolamento Consob, 14 maggio 1999, n. 11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)

 

Premesso che:

a) a seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a. hanno ritenuto di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento; 

b) a tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato Patto dei Mille (d’ora in poi “Patto”), che disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate, l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime. Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti della banca che ne condividano le ragioni costitutive;

c) in data 19 settembre 2019 l’assemblea del Patto ha deliberato: (1) la nomina del sig. Matteo Zanetti e del sig. Alberto Barcella nella carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente del Patto; (2) la nomina quali membri del Comitato Direttivo dei signori: Roberto Sestini, Alberto Cazzani e Alfredo Gusmini. Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno comunicato la propria volontà di recedere dal Patto;

d) al 18 settembre 2019 le azioni complessivamente vincolate al Patto risultano inferiori alla soglia indicata nell’art. 120, co. 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d’ora in poi, “TUF”) e, pertanto, a norma dell’art. 122, co. 5-ter, TUF gli obblighi di comunicazione non si applicano al Patto. 

ai sensi dell’art. 130, Regolamento Emittenti sono di seguito indicate le informazioni essenziali relative al Patto. 

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane s.p.a. (d’ora in poi, “UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, con capitale sociale di € 2.843.177.160,24, interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale.

2. Azioni Sindacate

Al 18 settembre 2019 sono state complessivamente vincolate al Patto n. 18.342.999 azioni ordinarie (d’ora in poi, “Azioni Sindacate”), pari all’1,603% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Aderenti al Patto 

Al 18 settembre 2019 hanno aderito al Patto n. 75 azionisti, complessivamente titolari di n. 18.342.999 Azioni Sindacate, pari all’1,603% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

4. Contenuto e tipologia del Patto  

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni
Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

4.1. Obblighi di preventiva consultazione

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsiper definire un’azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all’approvazione dell’assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

4.2. Esercizio del diritto di voto

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall’assemblea del Patto. L’assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

4.3. Circolazione delle Azioni Sindacate 

Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate (d’ora in poi, “Trasferimento”). 
Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell’assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell’adesione al Patto. 

5. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l’assemblea (d’ora in poi, “Assemblea”), il comitato direttivo (d’ora in poi, “Comitato Direttivo”), il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”) e il Vice Presidente (d’ora in poi, “Vice Presidente”).

5.1. Assemblea

L’Assemblea rappresenta i titolari delle Azioni Sindacate. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e delle previsioni del Patto, vincolano tutti i titolari delle Azioni Sindacate, anche se non intervenuti o dissenzienti. 
L’Assemblea: (1) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente; (2) delibera sulle materie disciplinate dal Patto; (3) determina il contributo annuo a carico dei titolari delle Azioni Sindacate; (4) delibera sulle modifiche dell’oggetto e sullo scioglimento del Patto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, almeno una volta all’anno, prima dell’assemblea ordinaria di UBI Banca prevista dall’art. 2364, co. 2, c.c. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano domanda coloro che siano titolari o rappresentino almeno il 20% delle Azioni Sindacate. La convocazione è inviata ai titolari delle Azioni Sindacate, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea, e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 
L’Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando sono rappresentate, anche per delega, almeno la metà delle Azioni Sindacate; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di Azioni Sindacate rappresentate. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Sindacate rappresentate. Le modifiche dell’oggetto e lo scioglimento del Patto sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi delle Azioni Sindacate rappresentate.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza dall’Assemblea su indicazione del Presidente.  

5.2. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) nominati dall’Assemblea tra i titolari di Azioni Sindacate. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Comitato Direttivo: (1) identifica le materie da sottoporre all’Assemblea e formula al riguardo proposte di delibera, anche in merito ai nominativi dei candidati alla carica di amministratore della Banca; (2) delibera sulle richieste di adesione al Patto; (3) se del caso, predispone la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea; (4) formula le proposte di modifica dell’oggetto del Patto da sottoporre all’Assemblea. 
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, quando ne facciano domanda almeno 2 (due) membri. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta individuato dal Comitato Direttivo. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, anche terzi che il Comitato Direttivo ritenga opportuno far partecipare.

5.3. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea.
Il Presidente: (1) stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e il Comitato Direttivo, e ne presiede i lavori; (2) provvede, anche a mezzo di un apposito ufficio di segreteria, alla tenuta dell’elenco delle Azioni Sindacate, agli adempimenti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento del Patto; (3) comunica ai titolari delle Azioni Sindacate le deliberazioni assunte dall’Assemblea; (4) se del caso, deposita la lista con le candidature alla carica di amministratore di UBI Banca in conformità alle decisioni dell’Assemblea e alle previsioni dello statuto della banca. 
Le funzioni attribuite al Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, sono esercitate dal Vice Presidente.  

6. Durata e recesso dal Patto 

Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l’ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l’1% del capitale sociale della Banca.
Salvo che nel periodo indicato nel precedente art. 4.3, par. 2, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

7. Clausola penale

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall’Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

8. Deposito del Patto

Il Patto è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo.

Bergamo, 23 settembre 2019

[UC.3.19.6]


Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento alla data del 18 febbraio 2020 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 31 gennaio 2020, al fine di tenere conto della vendita di complessive n. 1.100.000 azioni effettuata in pari data da parte di alcuni aderenti e della conseguente uscita dal Patto di n. 2 aderenti, come meglio precisato alla Premessa (F) delle presenti informazioni essenziali).

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

Premessa

(A) in data 19 settembre 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“UBI”, la “Banca”, o anche l’“Emittente”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship;

(B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.” (il “Patto dei Mille”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” (il “Sindacato Azionisti”); a seguito dell’efficacia del recesso a far data dal 1° gennaio 2020, in pari data è divenuta efficace l’adesione al Patto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

(C) in data 19 settembre 2019 è stata manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti; in data 2 ottobre 2019 UPIFRA S.A. (“UPIFRA”) ha comunicato il proprio recesso dal Sindacato Azionisti; in data 14 ottobre 2019 è stata formalizzata l’adesione al Patto di UPIFRA (l’“Atto di Adesione UPIFRA”); a seguito dell’efficacia del recesso a far data dal 1° gennaio 2020, in pari data è divenuta efficace l’adesione al Patto di UPIFRA;

(D) in data 29 novembre 2019 l’originario aderente Nuova Fourb S.r.l. ha conferito l’intera partecipazione detenuta in UBI nella società interamente posseduta Next Investment S.r.l. e, in pari data, si è formalizzata l’adesione al Patto da parte di Next Investment S.r.l. (l’“Atto di Adesione Next Investment”);

(E) ai sensi del Patto Parasociale:

(1) l’efficacia del Patto era sospensivamente condizionata (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall’art. 20 TUB; (ii) all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l’efficacia del Patto, ivi inclusa l’autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinassero l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente (le “Condizioni Sospensive”);

(2) il Patto entra in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020;

(3) gli effetti dell’avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione;

In data 27 gennaio 2020, Banca d’Italia, in accordo con le competenti strutture della Banca Centrale Europea (BCE), ha comunicato che, con riferimento al Patto Parasociale, la BCE non darà corso al procedimento autorizzativo di acquisizione di partecipazioni qualificate in quanto, sulla base dell’interpretazione del vigente quadro normativo italiano, l’attuale composizione dell’azionariato aderente al Patto non assume rilevanza ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB, nonché ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR. Pertanto, essendosi avverate le Condizioni Sospensive, tenuto conto delle previsioni parasociali sopra richiamate ai nn. (1), (2) e (3), il Patto è divenuto efficace in data 27 gennaio 2020 (la “Data di Efficacia”).

(F) in data 18 febbraio 2020 (la “Data di Riferimento”), alcuni aderenti al Patto riconducibili alla Famiglia Bosatelli hanno venduto complessive n. 1.100.000 azioni ordinarie UBI sindacate e segnatamente: per n. 500.000 azioni, Domenico Bosatelli che ha cessato di aderire al Patto direttamente, mantenendo l’adesione in via indiretta tramite Polifin S.p.A.; per n. 100.000 azioni, Luca Bosatelli che ha cessato di aderire al Patto; per n. 500.000 azioni, Fabio Bosatelli.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.
UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Riferimento, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

  • Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Riferimento hanno aderito al Patto Parasociale n. 20 azionisti, complessivamente titolari di n. 202.581.142 azioni ordinarie UBI, pari al 17,704% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.
Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

  • Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’engagement e alla stewardship.

  • Consultazione e attività di engagement e stewardship

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di engagement e stewardship; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CAR”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).
Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.
Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di engagement e stewardship nei confronti della Banca e del management della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.
È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.
Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative non-profit ovvero for-profit di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

  • Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l’acquisto non determini:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e dell’art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il “Decreto CICR”).

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l’acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.
Nel caso in cui l’Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall’acquisto, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.
Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all’approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

  • Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l’adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l’adesione comporti:

  • l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o
  • l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell’art. 5 del Decreto CICR.
  • Clausola arbitrale

Ai sensi del Patto, ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Aderenti in relazione al Patto Parasociale, alla sua validità, efficacia, applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà rimessa alla competenza di un collegio composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L’arbitrato sarà rituale, si svolgerà secondo il Regolamento approvato dalla Camera Arbitrale ed Internazionale di Milano e avrà sede a Milano. Gli Aderenti si sono impegnati a non opporsi, qualora siano istituiti uno o più procedimenti arbitrali ai sensi del Patto, alla riunione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento, per ragioni di economia processuale.

  • Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l’eventuale partecipazione di terzi.

  • Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

  • almeno l’1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;
  • almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;
  • almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.
La decadenza di un membro del CAR si verifica se l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall’Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall’Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l’individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).
Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca nell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e interlocuzioni con il management della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell’Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del budget e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.
Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell’Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.
Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.
Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

  • Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all’approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest’ultimo.
Il Comitato di Presidenza, tra l’altro, convoca il CAR e ne fissa l’ordine del giorno nonché monitora nel durante l’assetto proprietario della Banca e, in particolare, l’entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

  • Il Presidente del Patto

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l’assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

  • Durata del Patto
    • Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 27 gennaio 2020.
Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l’esecuzione dello stesso determini l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sui titoli dell’Emittente.

  • Recesso dell’Aderente dal Patto

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all’Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all’Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

  • Esclusione dell’Aderente dal Patto

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all’1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l’adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell’Aderente.

  • Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell’Emittente.

  • Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019. L’Atto di Adesione UPIFRA è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 15 ottobre 2019. L’Atto di Adesione Next Investment è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 29 novembre 2019.

  • Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it.

23 febbraio 2020

[UC.8.20.2]

Allegato A alle informazioni essenziali relative al Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. pubblicate in data 23 febbraio 2020
Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.
* * *
Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.
* * *
Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.
Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l’8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.
Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.
Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.
* * *
Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.
Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).
* * *
Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.
P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.
* * *
Radicifin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).
Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.
Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radicifin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).
Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.
Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.
Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.
Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radicifin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).
* * *
Next Investment S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 04396390165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 50.000,00 interamente detenuto da Nuova Fourb S.r.l.
Il capitale sociale di Nuova Fourb S.r.l., pari a Euro 20.000,00 interamente sottoscritto e versato, è detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei) e Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei). Alberto Bombassei è inoltre Amministratore Unico sia di Next Investment S.r.l. che di Nuova Fourb S.r.l.
* * *
UPIFRA S.A.: sede legale in 26 Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), codice fiscale LU24493911 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo B55235, capitale sociale Euro 14.723.126 diviso in n. 28.478 azioni, detenute da Jenker S.à.r.l. (n. 9.660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Paterfamilias S.à.r.l. (n. 9660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Ugo Gussalli Beretta (n. 4572 azioni); Monique Poncelet (n. 531 azioni); Arce Gestioni S.p.A. (n. 1578 azioni); n. 735 azioni proprie.

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale

Aderente

n. azioni possedute

n. azioni sindacate

% su capitale sociale

n. diritti di voto esercitabili

% su diritti di voto

% su azioni sindacate

Fondazione CRC

67.601.368

67.601.368

5,908

67.601.368

5,908

33,197

Fondazione BML(a)

45.212.227

45.212.227

3,951

45.212.227

3,951

 

22,202

Polifin S.p.A.

30.000.000

30.000.000

2,622

30.000.000

2,622

 

14,732

Fabio Bosatelli(b)

1.000.000

1.000.000

0,087

1.000.000

0,087

 

0,494

Matteo Bosatelli

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Giovanna Terzi

250.000

250.000

0,022

250.000

0,022

 

0,123

Gianfranco Andreoletti

305.000

305.000

0,027

305.000

0,027

 

0,150

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.

2.400.000

2.400.000

0,210

2.400.000

0,210

 

1,179

Scame S.r.l. (c)

8.900.000

8.900.000

0,778

8.900.000

0,778

4,393

Giuseppe Pilenga (d)

5.461.500

5.461.500

0,477

5.461.500

0,477

2,682

P4P International S.r.l. (e)

5.995.000

5.995.000

0,524

5.995.000

0,524

 

2,944

Radicifin S.A.P.A.

5.000.000

5.000.000

0,437

5.000.000

0,437

 

2,455

Lurofin S.r.l.

320.968

320.968

0,028

320.968

0,028

0,158

Quattro Luglio S.r.l.

5.167.139

5.167.139

0,452

5.167.139

0,452

2,537

Angelo Radici

200.000

200.000

0,017

200.000

0,017

 

0,098

Bruna Radici

213.460

213.460

0,019

213.460

0,019

 

0,105

Paolo Radici

478.278

478.278

0,042

478.278

0,042

 

0,235

Radici Partecipazioni S.p.A.(f)

600.000

600.000

0,052

600.000

0,052

 

0,295

Next Investment S.r.l.

11.500.000

11.500.000

1,005

11.500.000

1,005

 

5,647

UPIFRA S.A. (g)

11.726.202

11.726.202

1,025

11.726.202

1,025

5,758

Totale

 

202.581.142

 

202.581.142

 

17,704%

 

202.581.142

 

17,704%

100%

(a) L’adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale era subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019; tale adesione è divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2020.
(b) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Fabio Bosatelli si segnala che alla Data di Riferimento si registra una variazione in diminuzione per n. 500.000 azioni.
(c) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Scame S.r.l. si segnala che alla Data di Riferimento si registra una variazione in aumento per n. 45.000 azioni.
(d) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Giuseppe Pilenga, si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 955.500 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla data del 29 novembre 2019 si era registrata una variazione in diminuzione per n. 2.000.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.     
(e) Con riferimento alla partecipazione detenuta da P4P International S.r.l., si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 290.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla data del 29 novembre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 2.245.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.      
(f) Alla data del 17 ottobre 2019, la partecipazione detenuta da Radici Partecipazioni S.p.A. era variata in aumento per n. 50.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019.
(g) L’adesione di UPIFRA S.A. al Patto Parasociale era subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 2 ottobre 2019; tale adesione è divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2020. 


Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Modifica delle informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a variazione del numero di partecipanti, del numero di gruppi e del numero di azioni apportate, concernenti il patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;

b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);

c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;

d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);

e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

f) In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

g) In data 14 febbraio 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 148.133.159 (in precedenza n. 149.087.616), (ii) numero dei partecipanti 174 (in precedenza 179) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

h) In data 3 settembre 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 142.992.113 (in precedenza n. 148.133.159), (ii) numero dei partecipanti 172 (in precedenza 174) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);

i) In data 30 gennaio 2019, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è stato modificato il testo del Patto e, non essendo intervenute disdette, ne è stata prorogata la durata al 10 febbraio 2022 (in precedenza 10 febbraio 2019). Sono altresì variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 143.492.113 (in precedenza n. 142.992.113), (ii) numero dei partecipanti 173 (in precedenza 172) e (iii) numero dei Gruppi 41 (in precedenza 40);

j) Con decorrenza 1° gennaio 2020, a seguito delle lettere di recesso di alcuni aderenti pervenute al Sindacato e delle variazioni nella consistenza delle azioni comunicate, sono variati il numero di azioni apportate al Patto, il numero dei partecipanti ed il numero dei gruppi: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 85.871.626 (in precedenza n. 143.492.113), (ii) numero dei partecipanti 166 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 37 (in precedenza 41). Il totale delle azioni possedute dagli aderenti al Sindacato, ivi incluse quelle non apportate, ammonta a complessive n. 93.722.705 azioni pari all’8,19% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca;

k) A seguito della richiesta di adesione di un nuovo membro e della comunicazione di riorganizzazione interna di un gruppo, che saranno ratificate ufficialmente con la prima Assemblea successiva al 1° gennaio 2020, varieranno il numero di azioni apportate al Patto, il numero dei partecipanti ed il numero dei gruppi: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 87.871.626 (in precedenza n. 85.871.626), (ii) numero dei partecipanti 168 (in precedenza 166) e (iii) numero dei Gruppi 38 (in precedenza 37). Il totale delle azioni possedute dagli aderenti al Sindacato, ivi incluse quelle non apportate, ammonterà a complessive n. 95.722.705 azioni pari all’8,37% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca;

l) Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione ai precedenti punti j) e k);

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.843.177.160,24 interamente versato, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 1° gennaio 2020 risulteranno complessivamente apportate al Sindacato n. 85.871.626 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 7,50% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca (n. 87.871.626 Azioni Sindacate, pari al 7,68% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca, a seguito delle variazioni di cui alla precedente premessa k). 

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 1° gennaio 2020 risulteranno aderenti n. 166 azionisti, raggruppati in n. 37 Gruppi, complessivamente titolari di n. 85.871.626 Azioni Sindacate, pari al 7,50% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca (n. 168 azionisti, raggruppati in n. 38 Gruppi, complessivamente titolari di n. 87.871.626 Azioni Sindacate, pari al 7,68% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca, a seguito delle variazioni di cui alla precedente premessa k). I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.
Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.
I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.

Con decorrenza 1° gennaio 2020 non risulterà nessun partecipante del Sindacato apportante azioni rappresentative di più dell’1% dei diritti di voto del Capitale Sociale di UBI Banca.

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.
Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all’Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.
Sulle domande di nuova adesione delibera l’Assemblea dei Capogruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L’ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

  • predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare;
  • determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

  • ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
  • modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.
Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell’Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell’Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d’ora in poi, “Presidente”), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l’Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Probiviri.

6.1. Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2. Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono eserciate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3. Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall’Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite. All’atto della nomina è stabilita la durata della carica.
Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell’Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.
Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l’Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l’individuazione di candidati per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall’Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4. Assemblea dei Capigruppo

L’Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, facsimile o email, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l’indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.
Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l’Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.
Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del quorum deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.
Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.
Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.
I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5. Segreteria del Patto

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.
Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all’indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto o per la diversa durata stabilita all’atto della nomina. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.
Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l’amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti a seguito di rinnovo del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, determinando la durata in carica degli stessi.

7. Durata del Patto - Rinnovo

La durata del Patto, non essendo intervenuta alcuna disdetta, è rinnovata di ulteriori tre anni e pertanto fissata al 10 febbraio 2022.
L’ultima sottoscrizione del Patto originario è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.
Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. Deposito del Patto. Sito internet

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.
Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

Brescia, 1° gennaio 2020

[UC.4.20.1]


Patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento alla data del 28 febbraio 2020 (la “Data di Riferimento”) (ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 22 febbraio 2020 in conseguenza dell’adesione al Patto Parasociale da parte di Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa. Con l’occasione sono stati anche aggiornati alla Data di Riferimento l’elenco degli Aderenti al Patto e le partecipazioni dai medesimi detenute come riportato nell’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

Premessa

(A) in data 19 settembre 2019 (la “Data di Sottoscrizione”) è stato sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale” o il “Patto”) tra azionisti di UBI Banca S.p.A. (“UBI”, la “Banca”, o anche l’“Emittente”), come meglio indicato al successivo punto 3, volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship;

(B) in data 17 settembre 2019 alcuni aderenti al “Patto dei Mille tra gli azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a.” (il “Patto dei Mille”) hanno esercitato il diritto di recesso dal Patto dei Mille con comunicazione che ha avuto efficacia in pari data; in data 12 settembre 2019 Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha comunicato il recesso dal “sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” (il “Sindacato Azionisti”); a seguito dell’efficacia del recesso a far data dal 1° gennaio 2020, in pari data è divenuta efficace l’adesione al Patto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

(C) in data 19 settembre 2019 è stata manifestata l’intenzione da parte delle società riconducibili alla Famiglia Beretta di aderire al Patto, non appena formalizzato il recesso dal Sindacato Azionisti; in data 2 ottobre 2019 UPIFRA S.A. (“UPIFRA”) ha comunicato il proprio recesso dal Sindacato Azionisti; in data 14 ottobre 2019 è stata formalizzata l’adesione al Patto di UPIFRA (l’“Atto di Adesione UPIFRA”); a seguito dell’efficacia del recesso a far data dal 1° gennaio 2020, in pari data è divenuta efficace l’adesione al Patto di UPIFRA;

(D) in data 29 novembre 2019 l’originario aderente Nuova Fourb S.r.l. ha conferito l’intera partecipazione detenuta in UBI nella società interamente posseduta Next Investment S.r.l. e, in pari data, si è formalizzata l’adesione al Patto da parte di Next Investment S.r.l. (l’“Atto di Adesione Next Investment”);

(E) ai sensi del Patto Parasociale:

(1) l’efficacia del Patto era sospensivamente condizionata (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli Aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall’art. 20 TUB; (ii) all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l’efficacia del Patto, ivi inclusa l’autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del Patto non determinassero l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente (le “Condizioni Sospensive”);

(2) il Patto entra in vigore l’ultima, in ordine di tempo, tra: (i) la data in cui tutte le Condizioni Sospensive del Patto risultino avverate; e (ii) il 1° gennaio 2020;

(3) gli effetti dell’avveramento delle Condizioni Sospensive non retroagiscono alla Data di Sottoscrizione;

In data 27 gennaio 2020, Banca d’Italia, in accordo con le competenti strutture della Banca Centrale Europea (BCE), ha comunicato che, con riferimento al Patto Parasociale, la BCE non darà corso al procedimento autorizzativo di acquisizione di partecipazioni qualificate in quanto, sulla base dell’interpretazione del vigente quadro normativo italiano, l’attuale composizione dell’azionariato aderente al Patto non assume rilevanza ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB, nonché ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR. Pertanto, essendosi avverate le Condizioni Sospensive, tenuto conto delle previsioni parasociali sopra richiamate ai nn. (1), (2) e (3), il Patto è divenuto efficace in data 27 gennaio 2020 (la “Data di Efficacia”).

(F) in data 18 febbraio 2020, alcuni aderenti al Patto riconducibili alla Famiglia Bosatelli hanno venduto complessive n. 1.100.000 azioni ordinarie UBI sindacate e segnatamente: per n. 500.000 azioni, Domenico Bosatelli che ha cessato di aderire al Patto direttamente, mantenendo l’adesione in via indiretta tramite Polifin S.p.A.; per n. 100.000 azioni, Luca Bosatelli che ha cessato di aderire al Patto; per n. 500.000 azioni, Fabio Bosatelli;

(G) in data 26 febbraio 2020 si è formalizzata l’adesione al Patto da parte di Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa (l’“Atto di Adesione Cattolica Assicurazione”).  

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un accordo che istituisce obblighi di preventiva consultazione e pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto le azioni ordinarie di UBI e gli altri strumenti finanziari dell’Emittente come indicato al punto 3 che segue.
UBI è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, CF e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, P. IVA n. 04334690163, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2, Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2. Alla Data di Riferimento, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 2.843.177.160,24, rappresentato da n. 1.144.285.146 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

3. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Alla Data di Riferimento hanno aderito al Patto Parasociale n. 21 azionisti, complessivamente titolari di n. 214.738.422 azioni ordinarie UBI, pari al 18,766% del capitale sociale della Banca (gli “Aderenti”), come indicato all’Allegato A alle presenti informazioni essenziali.

Si segnala che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 24 settembre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente UPIFRA che ha apportato al Patto n. 11.726.202, sono variate: (i) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Pilenga per n. 1.245.500 azioni; nonché (ii) in aumento le partecipazioni degli Aderenti riconducibili alla Famiglia Radici per n. 42.952 azioni, registrandosi tuttavia l’uscita dal Patto di Gefira S.p.A. (originariamente detentrice di n. 7048 azioni) che, alla data del 14 ottobre 2019, non risulta più detenere azioni ordinarie UBI.
Si segnala altresì che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 17 ottobre 2019, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente Next Investment S.r.l. (con conseguente uscita dal Patto dell’originario Aderente Nuova Fourb S.r.l., cfr. Premessa D), è variata in aumento la partecipazione dell’Aderente P4P International S.r.l. (società interamente posseduta da Giuseppe Pilenga), per effetto del trasferimento in favore di detta società di n. 2.000.000 azioni UBI (già sindacate) da parte di Giuseppe Pilenga e di n. 245.000 azioni UBI (già sindacate) da parte di Agricola Immobiliare Albarella S.r.l. (società interamente posseduta da Giuseppe Pilenga) corrispondenti all’intera partecipazione dalla stessa detenuta nell’Emittente, registrandosi pertanto l’uscita dal Patto di Agricola Immobiliare Albarella S.r.l.
Si segnala altresì che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 31 gennaio 2020, oltre alla vendita di n. 1.100.000 azioni da parte di Aderenti riconducibili alla Famiglia Bosatelli come descritto nella Premessa (F), è variata in aumento la partecipazione dell’Aderente Scame S.r.l. per n. 45.000 azioni.
Si segnala infine che, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 22 febbraio 2020, oltre all’ingresso nel Patto dell’Aderente Società Cattolica di Assicurazione che ha apportato al Patto n. 11.557.280 azioni, sono variate: (i) in aumento, per complessive n. 500.000 azioni, le partecipazioni detenute da alcuni Aderenti riconducibili alla Famiglia Bosatelli per effetto dell’acquisto da parte di Matteo Bosatelli e di Giovanna Terzi di n. 250.000 azioni ciascuno; nonché (ii) in aumento la partecipazione detenuta da Radici Partecipazioni S.p.A. per n. 100.000 azioni.
Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato A delle presenti informazioni essenziali.


Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono conferite al Patto Parasociale tutte le Partecipazioni detenute dagli Aderenti, incluse quelle acquistate prima dell’adesione e quelle acquisite successivamente (le “Partecipazioni Sindacate”). Ai sensi del Patto si intendono per “Partecipazioni”: (i) azioni ordinarie UBI; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

4. Contenuto del Patto

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli Aderenti hanno inteso stabilire i principi, le regole e le linee guida cui intendono attenersi per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni attitudini all’engagement e alla stewardship.

4.1. Consultazione e attività di engagement e stewardship

Il Patto disciplina (i) la consultazione fra gli Aderenti in relazione alle determinazioni di competenza dei soci di UBI; (ii) la condivisione circa le prospettive di UBI e gli scenari economici, finanziari e regolamentari di riferimento e il monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca, secondo le modalità allineate alla miglior prassi relative alle attività di engagement e stewardship; (iii) le interlocuzioni con il vertice societario della Banca anche ai fini di cui al precedente punto (ii); il tutto nel quadro dei principi e delle regole che verranno approvate e aggiornate nel tempo dal Comitato Azionisti (di seguito anche “CA”), nella sua qualità di organo del Patto (cfr. successivo punto 5.1).

Gli Aderenti si sono impegnati, con decorrenza dalla Data di Efficacia, a consultarsi preventivamente in merito alle materie in relazione alle quali è chiamata a deliberare l’assemblea dei soci di UBI e, più in generale, ad altre materie di interesse degli azionisti, incluse iniziative ed operazioni straordinarie o strategiche, secondo le modalità approvate e aggiornate dal CAR.

Il Patto Parasociale prevede che – dopo la Data di Efficacia, e previa adeguata interlocuzione con le Autorità competenti – il CAR predisponga e approvi i principi cui ispirare l’esercizio delle attività di engagement e stewardship nei confronti della Banca e del management della stessa, nel rispetto di ogni disciplina vigente.

È convenuto tra gli Aderenti che, né dalla partecipazione al Patto, né da alcuna delle attività ivi contemplate, può discendere in capo agli Aderenti alcun vincolo relativo all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’Emittente.
Gli Aderenti si sono obbligati a non stipulare e a non partecipare a patti parasociali aventi ad oggetto o, comunque, relativi a UBI e/o alle Partecipazioni, ferma restando la facoltà per gli Aderenti di (i) valutare di volta in volta se concorrere alla presentazione di liste di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca a mezzo di separati accordi; (ii) presentare ed eventualmente intraprendere ulteriori iniziative non-profit ovvero for-profit di interesse loro e/o di alcune di esse, nel quadro di intese ulteriori e distinte rispetto al Patto.

4.2. Trasferimento di Partecipazioni Sindacate e acquisti di Partecipazioni

Gli Aderenti possono acquistare Partecipazioni solo se l’acquisto non determini:

a) l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o

b) l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”) e dell’art. 5 del Decreto CICR n. 675/2011 (il “Decreto CICR”).

Al fine di garantire il rispetto delle predette condizioni, (i) ogni Aderente, che intenda acquistare Partecipazioni, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comitato di Presidenza del Patto (cfr. successivo punto 5.2), indicando tutte le informazioni rilevanti del progettato acquisto (ad es. quantità, prezzo e tempi); (ii) ove abbia verificato la sussistenza delle predette condizioni, il predetto Comitato di Presidenza autorizza l’acquisto con comunicazione scritta al richiedente, il quale è tenuto a conformarsi alle relative prescrizioni; (iii) le Partecipazioni acquistate si intendono vincolate al Patto e costituiscono a tutti gli effetti Partecipazioni Sindacate.

Nel caso in cui l’Aderente acquisti azioni in violazione delle previsioni del Patto Parasociale descritte al presente punto 4.2, è obbligato a dismetterle entro 7 (sette) giorni dall’acquisto, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto per tutte le Partecipazioni detenute alla data, e a indennizzare gli altri Aderenti di ogni pregiudizio conseguente.

Il Patto Parasociale prevede che il CAR predisponga e approvi i principi e le regole relative ai trasferimenti di Partecipazioni Sindacate, sempre ferma la possibilità per ogni Aderente di trasferire le Partecipazioni Sindacate a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Fino all’approvazione di dette regole e principi, gli Aderenti che trasferiscano Partecipazioni Sindacate dovranno darne comunicazione scritta al CAR.

4.3. Nuove adesioni al Patto

Il Patto prevede che il CAR possa autorizzare, in base a proprio regolamento, l’adesione al Patto Parasociale di altri azionisti di UBI, inclusi i soci che siano stati parte del Patto dei Mille o del Sindacato Azionisti, salvo che l’adesione comporti:

a) l’obbligo in capo agli Aderenti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su titoli dell’Emittente; e/o

b) l’obbligo in capo agli Aderenti di richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB e dell’art. 5 del Decreto CICR.

4.4. Clausola arbitrale

Ai sensi del Patto, ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Aderenti in relazione al Patto Parasociale, alla sua validità, efficacia, applicazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà rimessa alla competenza di un collegio composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L’arbitrato sarà rituale, si svolgerà secondo il Regolamento approvato dalla Camera Arbitrale ed Internazionale di Milano e avrà sede a Milano. Gli Aderenti si sono impegnati a non opporsi, qualora siano istituiti uno o più procedimenti arbitrali ai sensi del Patto, alla riunione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento, per ragioni di economia processuale.

5. Organi del Patto

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l’eventuale partecipazione di terzi.

5.1. Il CAR

Con decorrenza dalla Data di Efficacia, il CAR è composto da un numero variabile di membri nominati dagli Aderenti in misura proporzionale alla partecipazione dai medesimi detenuta nella Banca e, in particolare, ogni aderente che, individualmente o congiuntamente a propri familiari e direttamente e/o per il tramite di società controllate, detenga:

a) almeno l’1% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 1 (uno) membro del CAR;

b) almeno il 3% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 2 (due) membri del CAR;

c) almeno il 5% del capitale sociale di UBI, ha diritto di nominare 3 (tre) membri del CAR.

I membri del CAR restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento del Patto, salvo cessazione per morte, dimissioni, sostituzione, revoca o decadenza. Salvo il caso di decadenza, in caso di cessazione di un membro del CAR, l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato, hanno diritto di sostituirlo con un nuovo membro.

La decadenza di un membro del CAR si verifica se l’Aderente o gli Aderenti che, congiuntamente, l’hanno nominato (i) cessino di essere parte del Patto per esclusione o recesso (in tal caso la decadenza riguarda tutti i membri nominati dall’Aderente o dagli Aderenti cessati); (ii) vengano a detenere Partecipazioni Sindacate inferiori ad alcuna delle soglie di cui ai precedenti punti a), b) e c) (in tal caso la decadenza riguarda solo il membro o i membri, che saranno indicati dall’Aderente o dagli Aderenti, le cui Partecipazioni Sindacate si siano ridotte, con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza; in mancanza di tale comunicazione, l’individuazione dei membri decaduti spetta al Comitato di Presidenza).

Il CAR discute e delibera sulle seguenti materie: (i) nomina del Presidente del Patto, da selezionarsi fra i membri del Comitato di Presidenza; (ii) eventuali modifiche del Patto; (iii) rapporti con le Autorità; (iv) monitoraggio dell’andamento e della gestione della Banca nell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e interlocuzioni con il management della Banca (senza alcun vincolo in capo agli aderenti relativamente all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dell’Emittente); (v) nuove adesioni al Patto; (vi) approvazione del budget e rendiconto annuale del Patto, su proposta del Comitato di Presidenza; (vii) costituzione di comitati; (viii) revoca di alcuno dei membri del CAR per giusta causa; (ix) altre materie non riservate alla competenza di altri organi del Patto.

Il CAR è convocato dal Comitato di Presidenza e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di ogni assemblea degli azionisti dell’Emittente, nonché (i) quando ne facciano richiesta tanti membri del CAR che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale di UBI; (ii) quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno. La prima riunione del CAR avrà luogo dopo la Data di Efficacia.

Le riunioni del CAR sono presiedute dal Presidente del Patto o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto da selezionarsi fra i componenti del Comitato di Presidenza.
Le deliberazioni del CAR saranno adottate con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sindacate e saranno vincolanti per tutti gli Aderenti.

5.2. Il Comitato di Presidenza

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e fino all’approvazione, da parte del CAR, dei principi e delle regole relativi alla nomina del Comitato di Presidenza, tale organo è composto da tre membri, individuati nelle persone di Mario Cera, Giandomenico Genta e Armando Santus e si avvale, per il suo funzionamento, delle attività di coordinamento tecnico di quest’ultimo.

Il Comitato di Presidenza, tra l’altro, convoca il CAR e ne fissa l’ordine del giorno nonché monitora nel durante l’assetto proprietario della Banca e, in particolare, l’entità delle quote di partecipazione di ognuno degli Aderenti sulla base delle informazioni che gli stessi provvedono a fornire.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del Patto, che ne presiede altresì le riunioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5.3. Il Presidente del Patto

Il Presidente sarà nominato dal CAR, fra i membri del Comitato di Presidenza, resterà in carica fino a scadenza o scioglimento del Patto (salvo morte, dimissioni, revoca) e sarà titolare delle seguenti attribuzioni: (i) presiederà il CAR, ne coordinerà i lavori e ne redigerà i verbali con l’assistenza di un segretario; e (ii) sottoscriverà in nome e per conto degli Aderenti, previa delibera del CAR/Comitato di Presidenza, gli accordi di confidenzialità con la Banca, oltre a qualunque altro atto ai fini dell’esercizio delle attività di engagement e stewardship e le comunicazioni di ogni altro genere con la Banca e con le Autorità competenti.

6. Durata del Patto

6.1. Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto

Il Patto ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 27 gennaio 2020.

Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l’esecuzione dello stesso determini l’obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sui titoli dell’Emittente.

6.2. Recesso dell’Aderente dal Patto

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal Patto Parasociale nel caso di modifica del Patto stesso deliberata dal CAR, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all’Aderente membro del CAR che abbia votato a favore della modifica e all’Aderente il cui designato nel CAR abbia votato a favore della modifica.

6.3. Esclusione dell’Aderente dal Patto

Con decorrenza dalla Data di Efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di Partecipazioni, da cui risulti che le Partecipazioni complessivamente detenute da un Aderente siano inferiori all’1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l’adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell’Aderente.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo dell’Emittente.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019. L’Atto di Adesione UPIFRA è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 15 ottobre 2019. L’Atto di Adesione Next Investment è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 29 novembre 2019. L’Atto di Adesione Cattolica Assicurazione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 2 marzo 2020.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it.

2 marzo 2020

[UC.8.20.3]


Allegato A alle informazioni essenziali relative al Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca S.p.A. pubblicate in data 2 marzo 2020

Aderenti al Patto Parasociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: sede in Cuneo, Via Roma n. 17, codice fiscale 96031120049, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Cuneo n. 278.

* * *

Fondazione Banca del Monte della Lombardia: sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, codice fiscale 08908470159, iscrizione al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pavia n. 449.

* * *

Polifin S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Frizzoni n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03440020166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 20.000.000,00 interamente detenuto da Domenico Bosatelli.
Fabio Livio Bosatelli: nato a Alzano Lombardo (BG), l’8 gennaio 1966, codice fiscale BSTFLV66A08A246X.
Matteo Bosatelli: nato a Milano, il 21 luglio 1993, codice fiscale BSTMTT93L21F205A.
Giovanna Terzi: nata a Trescore Balneario (BG), il 25 agosto 1955, codice fiscale TRZGNN55M65L388L.

* * *

Gianfranco Andreoletti: nato a Bergamo, il 21 ottobre 1954, codice fiscale NDRGFR54R21A794Z.
C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.: sede legale in Vertova (BG), Via Canale n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01652000165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.530.850,00 interamente detenuto da LuDo-fin S.r.l.
Scame S.r.l.: sede legale in Suisio (BG), Via Einstein n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00338040165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.797.375,00 detenuto da C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A. (Euro 1.324.026,00) e da Laura Vannini (Euro 473.349,00).

* * *

Giuseppe Pilenga: nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, codice fiscale PLNGPP61C30A794O.
P4P International S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.500.000,00 interamente detenuto da Giuseppe Pilenga.

* * *

Radicifin S.A.P.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01612320166, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 45.905.600,00 detenuto da Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 7.667.000,00), Paolo Radici Holding II S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Macre 2014 S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Luro Partecipazioni S.r.l. (Euro 5.339.580,00), Paolo Radici (Euro 2.295.280,00), Angelo Radici (Euro 2.295.280,00), Maurizio Radici (Euro 2.295.280,00) e Paolo Radici, Maurizio Radici e Angelo Radici (Euro 20,00, in ragione di 1/3 ognuno).
Lurofin S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Camozzi n. 77, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01235360169, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 3.000.000,00 interamente detenuto da Maurizio Radici.
Quattro luglio S.r.l.: con sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03413950167, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 100.000,00 detenuto da Radici Partecipazioni S.p.A. (Euro 22.959,18), Immobiliare Casalino S.p.A. (Euro 10.714,28), Radicifin S.a.p.a. (Euro 9.183,70), Bruna Radici (Euro 7.142,86), Diocesi di Bergamo (Euro 7.142,86), Pecuvio Rondini (Euro 7.142,85), Società elettrica Radici S.p.A. (Euro 7.142,85), Francesco Parimbelli (Euro 4.724,85), Giovanni Parimbelli (Euro 4.724,85), Alberto Barcella (Euro 3.571,43), Maria Giuseppina Barcella (Euro 3.571,43), Marco Paganoni (Euro 1.785,69), Federica Paganoni (Euro 1.339,28), Piero Paganoni (Euro 1.339,28), Antonio Parimbelli (Euro 1.264,59), Gianfranco Paganoni (Euro 892,86), Giampiero Paganoni (Euro 892,86), Mariella Paganoni (Euro 892,86), Monica Paganoni (Euro 892,86), Anna Paganoni (Euro 892,86), Paola Paganoni (Euro 892,86), Silvia Paganoni (Euro 892,86).
Angelo Radici: nato a Bergamo, il 26 agosto 1951, codice fiscale RDCNGL51M26A794J.
Bruna Radici: nata a Bergamo, il 13 ottobre 1949, codice fiscale RDCBRN49R53A794H.
Paolo Radici: nato a Bergamo, il 13 dicembre 1946, codice fiscale RDCPLA46T13A794D.
Radici Partecipazioni S.p.A.: sede legale in Bergamo, Via Verdi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00644560161, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 60.000.000,00 detenuto da Radicifin S.a.p.a. (Euro 59.999.997,00), Maurizio Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Paolo Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00), Angelo Radici Partecipazioni S.r.l. (Euro 1,00).

* * *

Next Investment S.r.l.: sede legale in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 04396390165, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 50.000,00 interamente detenuto da Nuova Fourb S.r.l.
Il capitale sociale di Nuova Fourb S.r.l., pari a Euro 20.000,00 interamente sottoscritto e versato, è detenuto da Luca Bombassei (Euro 3.800,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei) e Cristina Bombassei (Euro 4.200,00 a titolo di proprietà; Euro 6.000,00 nuda proprietà con usufrutto di Alberto Bombassei). Alberto Bombassei è inoltre Amministratore Unico sia di Next Investment S.r.l. che di Nuova Fourb S.r.l.

* * *

UPIFRA S.A.: sede legale in 26 Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), codice fiscale LU24493911 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo B55235, capitale sociale Euro 14.723.126 diviso in n. 28.478 azioni, detenute da Jenker S.à.r.l. (n. 9.660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Paterfamilias S.à.r.l. (n. 9660 azioni a titolo di proprietà e n. 871 azioni a titolo di nuda proprietà); Ugo Gussalli Beretta (n. 4572 azioni); Monique Poncelet (n. 531 azioni); Arce Gestioni S.p.A. (n. 1578 azioni); n. 735 azioni proprie.

* * *

Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa: sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16; CF, P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 00320160237; P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230; numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative A100378 e numero di iscrizione all'Albo imprese tenuto da IVASS 1.00012.
Società Cattolica di Assicurazione è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e capogruppo dell'omonimo Gruppo Assicurativo, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi tenuto da IVASS al n. 019.

Strumenti finanziari detenuti dagli Aderenti al Patto Parasociale

Aderente

n. azioni possedute

n. azioni sindacate

% su capitale sociale

n. diritti di voto esercitabili

% su diritti di voto

% su azioni sindacate

Fondazione CRC

67.601.368

67.601.368

5,908

67.601.368

5,908

31,481

Fondazione BML(a)

45.212.227

45.212.227

3,951

45.212.227

3,951

21,055

Polifin S.p.A.

30.000.000

30.000.000

2,622

30.000.000

2,622

 

13,970

Fabio Bosatelli(b)

1.000.000

1.000.000

0,087

1.000.000

0,087

 

0,466

Matteo Bosatelli(c)

500.000

500.000

0,044

500.000

0,044

 

0,233

Giovanna Terzi(d)

500.000

500.000

0,044

500.000

0,044

 

0,233

Gianfranco Andreoletti

305.000

305.000

0,027

305.000

0,027

 

0,142

C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A.

2.400.000

2.400.000

0,210

2.400.000

0,210

 

1,118

Scame S.r.l. (e)

8.900.000

8.900.000

0,778

8.900.000

0,778

4,145

Giuseppe Pilenga (f)

5.461.500

5.461.500

0,477

5.461.500

0,477

2,543

P4P International S.r.l. (g)

5.995.000

5.995.000

0,524

5.995.000

0,524

 

2,792

Radicifin S.A.P.A.

5.000.000

5.000.000

0,437

5.000.000

0,437

 

2,328

Lurofin S.r.l.

320.968

320.968

0,028

320.968

0,028

0,149

Quattro Luglio S.r.l.

5.167.139

5.167.139

0,452

5.167.139

0,452

2,406

Angelo Radici

200.000

200.000

0,017

200.000

0,017

 

0,093

Bruna Radici

213.460

213.460

0,019

213.460

0,019

0,099

Paolo Radici

478.278

478.278

0,042

478.278

0,042

 

0,223

Radici Partecipazioni S.p.A.(h)

700.000

700.000

0,061

700.000

0,061

 

0,326

Next Investment S.r.l.

11.500.000

11.500.000

1,005

11.500.000

1,005

5,355

UPIFRA S.A. (i)

11.726.202

11.726.202

1,025

11.726.202

1,025

5,461

Società Cattolica di Assicurazione (l)

11.557.280

11.557.280

1,010

11.557.280

1,010

5,382

Totale

 

214.738.422

 

214.738.422

 

18,766%

 

214.738.422

 

18,766%

100%

(a) L’adesione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia al Patto Parasociale era subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 12 settembre 2019; tale adesione è divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2020.
(b) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Fabio Bosatelli si segnala che alla data del 18 febbraio 2020 si era registrata una variazione in diminuzione per n. 500.000 azioni rispetto alla data del 29 novembre 2019.
(c) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Matteo Bosatelli si segnala che alla Data di Riferimento si registra una variazione in aumento per n. 250.000 azioni rispetto alla data del 18 febbraio 2020.
(d) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Giovanna Terzi si segnala che alla Data di Riferimento si registra una variazione in aumento per n. 250.000 azioni rispetto alla data del 18 febbraio 2020.
(e) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Scame S.r.l. si segnala che alla data del 18 febbraio 2020 si era registrata una variazione in aumento per n. 45.000 azioni rispetto alla data del 29 novembre 2019.
(f) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Giuseppe Pilenga, si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 955.500 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla data del 29 novembre 2019 si era registrata una variazione in diminuzione per n. 2.000.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.     
(g) Con riferimento alla partecipazione detenuta da P4P International S.r.l., si segnala che (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 290.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla data del 29 novembre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 2.245.000 rispetto alla data del 17 ottobre 2019.      
(h) Con riferimento alla partecipazione detenuta da Radici Partecipazioni S.p.A. si segnala che: (i) alla data del 17 ottobre 2019 si era registrata una variazione in aumento per n. 50.000 azioni rispetto alla data del 24 settembre 2019 mentre (ii) alla Data di Riferimento si registra una ulteriore variazione in aumento per n. 100.000 azioni rispetto alla data del 18 febbraio 2020.
(i) L’adesione di UPIFRA S.A. al Patto Parasociale era subordinata all’efficacia del suo recesso dal Sindacato Azionisti, che essa ha comunicato in data 2 ottobre 2019; tale adesione è divenuta efficace a far data dal 1° gennaio 2020.
(l) L’adesione di Società Cattolica di Assicurazione al Patto Parasociale è efficace dal 26 febbraio 2020.


Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

Comunicazione dello scioglimento ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito all’esito positivo dell’Offerta pubblica di scambio preventiva volontaria (OPS) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca S.p.A. lanciata da parte di Intesa Sanpaolo, ivi incluse pertanto quelle concernenti il patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche “UBI Banca”)

Premesso che

  1. In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il Patto) per la costituzione di un Sindacato azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;
  2. In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);
  3. In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;
  4. In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è variato il numero di azioni apportate al “Patto” come di seguito precisato: numero di azioni apportate al “Patto” 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);
  5. In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
  6. In data 12 settembre 2017, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” 149.087.616 (in precedenza 133.430.876), (ii) numero dei partecipanti 179 (in precedenza 176) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
  7. In data 14 febbraio 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 148.133.159 (in precedenza n. 149.087.616), (ii) numero dei partecipanti 174 (in precedenza 179) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
  8. In data 3 settembre 2018, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, sono variati il numero di azioni apportate al “Patto” e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 142.992.113 (in precedenza n. 148.133.159), (ii) numero dei partecipanti 172 (in precedenza 174) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
  9. In data 30 gennaio 2019, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Capigruppo del “Patto”, è stato modificato il testo del Patto e, non essendo intervenute disdette, ne è stata prorogata la durata al 10 febbraio 2022 (in precedenza 10 febbraio 2019). Sono altresì variati il numero di azioni apportate al “Patto”, il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 143.492.113 (in precedenza n. 142.992.113), (ii) numero dei partecipanti 173 (in precedenza 172) e (iii) numero dei Gruppi 41 (in precedenza 40);
  10. A seguito della richiesta di adesione di un nuovo membro e della comunicazione di riorganizzazione interna di un gruppo, che saranno ratificate ufficialmente con la prima Assemblea successiva al 1° gennaio 2020, varieranno il numero di azioni apportate al Patto, il numero dei partecipanti ed il numero dei gruppi: (i) numero di azioni apportate al “Patto” n. 87.871.626 (in precedenza n. 85.871.626), (ii) numero dei partecipanti 168 (in precedenza 166) e (iii) numero dei Gruppi 38 (in precedenza 37). Il totale delle azioni possedute dagli aderenti al Sindacato, ivi incluse quelle non apportate, ammonterà a complessive n. 95.722.705 azioni pari all’8,37% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca;
  11. In data 17 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha comunicato la sua intenzione di promuovere un’offerta pubblica di scambio preventiva volontaria (OPS) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca S.p.A., dandone comunicazione al mercato;
  12. Nella finestra temporale dal 6 luglio 2020 al 30 luglio 2020 prevista per l’adesione all’offerta, l’OPS ha raccolto il 90,21% di adesioni;
  13. In data 3 agosto 2020 è stato comunicato il dato definitivo delle adesioni, pari al 91%, con contestuale avveramento delle condizioni previste con riferimento all’offerta e, pertanto, ritiro di tutte le azioni in circolazione da parte di Intesa Sanpaolo.

Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario comunicare lo scioglimento del Patto di Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A..

Tutto ciò premesso, si comunica che il Patto di Sindacato Azionisti UBI S.P.A. in data odierna, 05.08.2020, darà avvio alla fase di scioglimento del Patto stesso.

Brescia, 5 Agosto 2020

[UC.4.20.2]


Avviso di scioglimento del patto parasociale ai sensi degli articoli 129 e 131, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”)

Si fa riferimento al patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), stipulato in data 19 settembre 2019, come successivamente modificato ed integrato in data 28 febbraio 2020 (il “Patto Parasociale CAR”), tra i seguenti azionisti di UBI Banca S.p.A. (la “Banca” o “UBI”), complessivamente titolari di n. 214.738.422 azioni ordinarie UBI, pari al 18,766% del capitale sociale della Banca, e, segnatamente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte della Lombardia, Polifin S.p.A., Fabio Livio Bosatelli, Matteo Bosatelli, Giovanna Terzi, Gianfranco Andreoletti, C.O.S.P.A. di Andreoletti S.p.A., Scame S.r.l., Giuseppe Pilenga, P4P International S.r.l., Radicifin S.A.P.A., Lurofin S.r.l., Quattro luglio S.r.l., Angelo Radici, Bruna Radici, Paolo Radici, Radici Partecipazioni S.p.A., Next Investment S.r.l., UPIFRA S.A. e Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa (congiuntamente, i “Pattisti”).

A tale riguardo, si comunica che i soci Cattolica Assicurazioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia hanno comunicato il recesso dal Patto Parasociale CAR ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 3, del TUF, con efficacia dalla data di perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. su azioni UBI (l’“OPAS”). Gli altri Pattisti, con comunicato stampa diffuso in data 28 luglio 2020, hanno, altresì, reso nota l’intenzione di aderire all’OPAS.

Conseguentemente, essendosi l’OPAS perfezionata in data 5 agosto 2020 (la “Data di Riferimento”), si rede noto, ai sensi degli artt. 129 e 131, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, che il Patto Parasociale CAR si è automaticamente risolto con efficacia dalla Data di Riferimento, avendo tutti i Pattisti ceduto la totalità delle azioni UBI sindacate.

Si ricorda, per completezza, che il Patto Parasociale CAR era volto a definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi della Banca, animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilitaÌ€ e lo sviluppo della Banca, nonché per favorire la creazione di valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il management e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di engagement e stewardship.

Si informa che il Patto Parasociale CAR è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 24 settembre 2019. La comunicazione dello scioglimento del Patto Parasociale CAR è stata depositata in data odierna.

Il presente avviso è, altresì, pubblicato sul sito internet di UBI Banca S.p.A. (www.ubibanca.com) ed è, inoltre, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (disponibile all’indirizzo www.1info.it).

Bergamo, 6 agosto 2020

[UC.8.20.4]