Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob e pubblicato ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto

Valsoia S.p.A.

Si rende noto che in data 19 dicembre 2006, Finsalute S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Bellombra 1/2 ("Finsalute") e il dottor Ruggero Ariotti (il "dott. Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto") teso a disciplinare i termini e le condizioni di nomina del dott. Ariotti quale amministratore di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5 ("Valsoia" o la "Società").

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni del suddetto Patto che si ritengono avere rilevanza parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 129 ss. del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n.11971 in data 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.450.408,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono

  • Finsalute S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Bellombra 1/2 ("Finsalute") che detiene n. 6.746.176 azioni Valsoia, rappresentative del 64,521% del capitale sociale della stessa; e
  • il dottor Ruggero Ariotti (il "dott. Ariotti"). Si precisa che: (i) il dott. Ariotti aderisce al Patto esclusivamente per l’impegno di cui al successivo punto 3. b) e (ii) è titolare di n. 521.000 azioni Valsoia, rappresentative del 4,983% del capitale sociale della stessa non conferite al Patto.

Il Patto, quindi, aggrega esclusivamente n. 6.746.176 azioni di Valsoia, rappresentative del 64,521% del capitale sociale della stessa, di proprietà di Finsalute.

Valsoia è società controllata da Lorenzo Sassoli de Bianchi ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 detenendo indirettamente n. 6.746.176 azioni tramite Finsalute, della quale detiene n. 9.999 azioni, pari al 98,029% del capitale sociale della stessa. Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

3. Contenuto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, in sintesi, prevedono:

  1. l'impegno di Finsalute a proporre il nominativo del dott. Ariotti e a far sì che lo stesso venga nominato quale componente del consiglio di amministrazioni di Valsoia (la "Nomina") nel corso dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2006;
  2. l'impegno irrevocabile del dott. Ariotti ad accettare la Nomina;

4. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata sino al 30 giugno 2007 ovvero, se precedente, sino al giorno successivo alla data in cui l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2006 avrà provveduto alla nomina del dott. Ariotti quale componente del consiglio di amministrazione

5. Deposito

Il Patto parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

6. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto avente ad oggetti l’esercizio dei diritti di voto rilevante a norma dell’art. 122, comma 1.

7. Legge regolatrice

Il presente Patto parasociale sarà disciplinato esplicitamente dalla legge italiana.

21 dicembre 2006

PATTO SCIOLTO IN DATA 27 APRILE CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 5 MAGGIO 2007

[VE.1.06.1]


Valsoia S.p.A.

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti (“Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto") teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni del suddetto Patto che si ritengono avere rilevanza parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 127 ss. del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n.11971 in data 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.450.408,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono
- Il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5 ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene una partecipazione pari al 99,01% del capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l. detiene n. 6.790.589 azioni, pari al 64,946% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.

- il Signor Ruggero Ariotti,  nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5 ("Ariotti"). Ariotti è titolare di n. 521.000 azioni Valsoia, rappresentative del 4,983% del capitale sociale della stessa.

Il Patto, quindi, aggrega n. 7.311.589 azioni di Valsoia, rappresentative del 69,929% del capitale sociale della stessa, di proprietà di Finsalute S.r.l.. Inoltre, le parti si sono obbligate a conferire al Patto qualsiasi ulteriore quantitativo di azioni che le stesse abbiano ad acquistare, direttamente e/o indirettamente, in futuro.

Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

3. Contenuto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, in sintesi, prevedono:

(a) l'impegno di Sassoli, qualora lo stesso intenda trasferire in qualsiasi forma ad un terzo un quantitativo di azioni di Valsoia (le “Azioni”) che comporti la perdita del possesso – diretto o indiretto - da parte di Finsalute S.r.l. stessa della maggioranza di diritto (da intendersi ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile) del capitale sociale della Società, a fare sì che Ariotti, qualora lo desideri, venda le proprie azioni al terzo insieme alla cessione delle Azioni da parte di Sassoli, ai medesimi termini e condizioni.

(b) l’impegno di procurare la vendita delle azioni Valsoia detenute dal Signor Ariotti viene assunto dal Signor Sassoli anche nel caso in cui lo stesso abbia a cedere a terzi una partecipazione in Finsalute S.r.l. pari alla maggioranza di diritto del capitale sociale. In tale caso, Sassoli si impegna a fare sì che Ariotti venda le proprie azioni Valsoia al terzo ad un prezzo non inferiore al prezzo che risulterà essere il prezzo di offerta pubblica obbligatoria a carico del terzo acquirente la partecipazione in Finsalute S.r.l..

4. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

5. Deposito

Il Patto parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

6. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto avente ad oggetti l’esercizio dei diritti di voto rilevante a norma dell’art. 122, comma 5, lettera (b).

4 settembre 2009

[VE.2.09.1]


 VALSOIA SPA

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti (“Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto") teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni del suddetto Patto che si ritengono avere rilevanza parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 127 ss. del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n.11971 in data 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.450.408,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono

- Il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5 ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene una partecipazione pari al 99,01% del capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l., a seguito di operazioni di compravendita eseguite nel corso del secondo semestre dell’anno 2009, alla data del 31 dicembre 2009 detiene n. 6.776.889 azioni, pari al 64,815% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.

- il Signor Ruggero Ariotti,  nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5 ("Ariotti"). Ariotti è titolare di n. 521.000 azioni Valsoia, rappresentative del 4,983% del capitale sociale della stessa.

Alla data del 31 dicembre 2009 il Patto, quindi, aggrega n. 7.297.889 azioni di Valsoia, rappresentative del 69,798% del capitale sociale della stessa, di proprietà di Finsalute S.r.l.. Inoltre, le parti si sono obbligate a conferire al Patto qualsiasi ulteriore quantitativo di azioni che le stesse abbiano ad acquistare, direttamente e/o indirettamente, in futuro.
Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

3. Contenuto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, in sintesi, prevedono:

(a) l'impegno di Sassoli, qualora lo stesso intenda trasferire in qualsiasi forma ad un terzo un quantitativo di azioni di Valsoia (le “Azioni”) che comporti la perdita del possesso – diretto o indiretto - da parte di Finsalute S.r.l. stessa della maggioranza di diritto (da intendersi ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile) del capitale sociale della Società, a fare sì che Ariotti, qualora lo desideri, venda le proprie azioni al terzo insieme alla cessione delle Azioni da parte di Sassoli, ai medesimi termini e condizioni.

(b) l’impegno di procurare la vendita delle azioni Valsoia detenute dal Signor Ariotti viene assunto dal Signor Sassoli anche nel caso in cui lo stesso abbia a cedere a terzi una partecipazione in Finsalute S.r.l. pari alla maggioranza di diritto del capitale sociale. In tale caso, Sassoli si impegna a fare sì che Ariotti venda le proprie azioni Valsoia al terzo ad un prezzo non inferiore al prezzo che risulterà essere il prezzo di offerta pubblica obbligatoria a carico del terzo acquirente la partecipazione in Finsalute S.r.l..

4. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

5. Deposito

Il Patto parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

6. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto avente ad oggetti l’esercizio dei diritti di voto rilevante a norma dell’art. 122, comma 5, lettera (b).

9 gennaio 2010

[VE.2.10.1]


 Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob e pubblicati ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Valsoia S.p.A.

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti (“Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto") teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni del suddetto Patto che si ritengono avere rilevanza parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 127 ss. del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n.11971 in data 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.450.408,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono
- Il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5 ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene una partecipazione pari al 99,01% del capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l., a seguito di operazioni di compravendita eseguite nel corso del secondo semestre dell’anno 2009, alla data del 31 dicembre 2009 detiene n. 6.776.889 azioni, pari al 64,815% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.
- il Signor Ruggero Ariotti,  nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5 ("Ariotti"). Ariotti è titolare di n. 521.000 azioni Valsoia, rappresentative del 4,983% del capitale sociale della stessa.
Il Patto ha ad oggetto esclusivamente n. 6.273.471 azioni di Valsoia - direttamente e/o indirettamente – detenute da Sassoli, pari al 60% circa del capitale sociale di Valsoia e n. 521.000 azioni di Valsoia detenute da Ariotti, pari al 4,983% del capitale sociale di Valsoia.
Il Patto prevede l’obbligo del solo Ariotti di conferire al medesimo Patto tutte le ulteriori azioni che quest’ultimo dovesse acquistare – direttamente e/o indirettamente – in futuro.
Il Patto, quindi, aggrega n. 6794471 azioni di Valsoia, rappresentative del 64,983% del capitale sociale della stessa.
Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.


3. Contenuto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, in sintesi, prevedono:

(a) l'impegno di Sassoli, qualora lo stesso intenda trasferire in qualsiasi forma ad un terzo un quantitativo di azioni di Valsoia (le “Azioni”) che comporti la perdita del possesso – diretto o indiretto - da parte di Finsalute S.r.l. stessa della maggioranza di diritto (da intendersi ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile) del capitale sociale della Società, a fare sì che Ariotti, qualora lo desideri, venda le proprie azioni al terzo insieme alla cessione delle Azioni da parte di Sassoli, ai medesimi termini e condizioni.

(b) l’impegno di procurare la vendita delle azioni Valsoia detenute dal Signor Ariotti viene assunto dal Signor Sassoli anche nel caso in cui lo stesso abbia a cedere a terzi una partecipazione in Finsalute S.r.l. pari alla maggioranza di diritto del capitale sociale. In tale caso, Sassoli si impegna a fare sì che Ariotti venda le proprie azioni Valsoia al terzo ad un prezzo non inferiore al prezzo che risulterà essere il prezzo di offerta pubblica obbligatoria a carico del terzo acquirente la partecipazione in Finsalute S.r.l..

4. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

5. Deposito

Il Patto parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

6. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto avente ad oggetti l’esercizio dei diritti di voto rilevante a norma dell’art. 122, comma 5, lettera (b).

25 febbraio 2010

[VE.2.10.2]


Valsoia S.p.A.

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti (“Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto"), successivamente modificato in data 22 febbraio 2010, teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni del suddetto Patto che si ritengono avere rilevanza parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 127 ss. del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n.11971 in data 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Si rilevano le modifiche intervenute al numero di azioni apportate al patto a seguito di operazioni di compravendita effettuate nel primo semestre 2012.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.450.408,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono

- Il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5 ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Finsalute S.r.l. società uni personale (“Finsalute S.r.l.), con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l., detiene n. 6.691.689 azioni, pari al 64,000% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.

- il Signor Ruggero Ariotti,  nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5 ("Ariotti"). Ariotti, a seguito di operazioni di compravendita eseguite nel corso del primo semestre 2012, alla data del 30 giugno 2012 è titolare di n. 606.200 azioni Valsoia, rappresentative del 5,798% del capitale sociale della stessa.

Il Patto ha ad oggetto esclusivamente n. 6.273.471 azioni di Valsoia - direttamente e/o indirettamente – detenute da Sassoli, pari al 60% circa del capitale sociale di Valsoia e n. 606.200 azioni di Valsoia detenute da Ariotti, pari al 5,798% del capitale sociale di Valsoia.

Il Patto prevede l’obbligo del solo Ariotti di conferire al medesimo Patto tutte le ulteriori azioni che quest’ultimo dovesse acquistare – direttamente e/o indirettamente – in futuro.

Il Patto, quindi, aggrega n. 6.879.671 azioni di Valsoia, rappresentative del 65,798% del capitale sociale della stessa.

Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

3. Contenuto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto, in sintesi, prevedono

(a) l'impegno di Sassoli, qualora lo stesso intenda trasferire in qualsiasi forma ad un terzo un quantitativo di azioni di Valsoia (le “Azioni”) che comporti la perdita del possesso – diretto o indiretto - da parte di Finsalute S.r.l. stessa della maggioranza di diritto (da intendersi ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile) del capitale sociale della Società, a fare sì che Ariotti, qualora lo desideri, venda le proprie azioni al terzo insieme alla cessione delle Azioni da parte di Sassoli, ai medesimi termini e condizioni.

(b) l’impegno di procurare la vendita delle azioni Valsoia detenute dal Signor Ariotti viene assunto dal Signor Sassoli anche nel caso in cui lo stesso abbia a cedere a terzi una partecipazione in Finsalute S.r.l. pari alla maggioranza di diritto del capitale sociale. In tale caso, Sassoli si impegna a fare sì che Ariotti venda le proprie azioni Valsoia al terzo ad un prezzo non inferiore al prezzo che risulterà essere il prezzo di offerta pubblica obbligatoria a carico del terzo acquirente la partecipazione in Finsalute S.r.l..

4. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

5. Deposito

Il Patto parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

6. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto avente ad oggetti l’esercizio dei diritti di voto rilevante a norma dell’art. 122, comma 5, lettera (b).

2 luglio 2012

[VE.2.12.1]


 VALSOIA SPA

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti ("Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto"), successivamente modificato in data 22 febbraio 2010, teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito vengono riportate le informazioni essenziali, ai sensi dell’art. 122 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, relative al Patto come modificato con accordo sottoscritto da Sassoli e Ariotti in data 7 settembre 2015.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.450.408,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Diritti di voto apportati al Patto

Il Patto, aggrega n. 5.966.200 azioni di Valsoia, rappresentative del 57,061% circa del capitale sociale della stessa.

3. Soggetti aderenti al Patto 

I soggetti aderenti al Patto sono:

  • Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5, codice fiscale SSS LNZ 52S26 Z110N ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene l’intero capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, per nominali Euro 1.940.000,00 a titolo di piena proprietà e per i restanti nominali Euro 60.000,00 a titolo di nuda proprietà, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l. detiene n. 6.656.227 azioni, pari al 63,661% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998. 
  • Ruggero Ariotti, nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5, codice fiscale RTT RGR 40P29 A944D ("Ariotti"). Ariotti è titolare di n. 606.200 azioni Valsoia, rappresentative del 5,798% del capitale sociale della stessa. 

Il Sig. Sassoli ha conferito nel Patto n. 5.360.000 azioni di Valsoia, pari al 51,263% circa del capitale sociale della stessa e al 89,840% delle azioni aggregate nel Patto, detenute tramite la controllata Finsalute.

Il Sig. Ariotti ha conferito nel Patto l’intera partecipazione detenuta e dunque n. 606.200 azioni di Valsoia, pari al 5,798% del capitale sociale della stessa e al 10,160% delle azioni aggregate nel Patto.

Il Patto prevede l’obbligo del solo Ariotti di conferire al medesimo Patto tutte le ulteriori azioni che quest’ultimo dovesse acquistare – direttamente e/o indirettamente – in futuro. 

Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

4. Contenuto del Patto

 Il Patto è teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia, tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

5. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

6. Deposito

Il Patto parasociale originale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge. 

8 settembre 2015

[VE.2.15.1]


Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

VALSOIA SPA

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti ("Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto"), successivamente modificato in data 22 febbraio 2010 ed in data 7 settembre 2015, teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito vengono riportate le informazioni essenziali, ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, relative al Patto come modificato a seguito di operazioni di compravendita di azioni effettuate dal Signor Ruggero Ariotti in data 20 settembre 2016.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.503.024,91, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.615.227 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Diritti di voto apportati al Patto

Il Patto, aggrega n. 5.974.778 azioni di Valsoia, rappresentative del 56,285% circa del capitale sociale della stessa.

3. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono:

  • Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5, codice fiscale SSS LNZ 52S26 Z110N ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene l’intero capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, per nominali Euro 1.940.000,00 a titolo di piena proprietà e per i restanti nominali Euro 60.000,00 a titolo di nuda proprietà, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l. detiene n. 6.718.875 azioni, pari al 63,295% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.
  • Ruggero Ariotti, nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5, codice fiscale RTT RGR 40P29 A944D ("Ariotti"). Ariotti è titolare di n. 614.778 azioni Valsoia, rappresentative del 5,791% del capitale sociale della stessa.

Il Sig. Sassoli ha conferito nel Patto n. 5.360.000 azioni di Valsoia, pari al 50,494% circa del capitale sociale della stessa e al 89,710% delle azioni aggregate nel Patto, detenute tramite la controllata Finsalute.

Il Sig. Ariotti ha conferito nel Patto l’intera partecipazione detenuta e dunque n. 614.778 azioni di Valsoia, pari al 5,791% del capitale sociale della stessa e al 10,290% delle azioni aggregate nel Patto.

Il Patto prevede l’obbligo del solo Ariotti di conferire al medesimo Patto tutte le ulteriori azioni che quest’ultimo dovesse acquistare – direttamente e/o indirettamente – in futuro.

Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

4. Contenuto del Patto

Il Patto è teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia, tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

5. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

6. Deposito

Il Patto parasociale originale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

22 settembre 2016

[VE.2.16.1]


 Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Valsoia S.p.A.

Si rende noto che in data 3 settembre 2009, il Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi, ("Sassoli") e il Signor Ruggero Ariotti ("Ariotti") hanno stipulato un accordo (il "Patto"), successivamente modificato in data 22 febbraio 2010 e in data 7 settembre 2015, teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

Di seguito vengono riportate le informazioni essenziali, ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, relative al Patto come modificato con accordo sottoscritto da Sassoli, Ariotti e, per adesione, dalla società Galvani Fiduciaria S.r.l., in data 8 aprile 2019.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni di Valsoia S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero di codice fiscale 02341060289 e Partita IVA 04176050377, con capitale sociale pari a euro 3.503.024,91, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 10.615.227 azioni con valore nominale di euro 0.33 ciascuna.

2. Diritti di voto apportati al Patto

Il Patto, aggrega n. 6.134.778 azioni di Valsoia, rappresentative del 57,792% circa del capitale sociale della stessa.

3. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono:

  • Lorenzo Sassoli de Bianchi, nato a Parigi (Francia) il 26 novembre 1952, domiciliato in Bologna, Via Ilio Barontini, 16/5, codice fiscale SSS LNZ 52S26 Z110N ("Sassoli"). Si precisa che Sassoli detiene l’intero capitale sociale di Finsalute S.r.l., con sede in Bologna, Via Bellombra, 1/2, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna numero di codice fiscale e partita IVA 02586261204, per nominali Euro 1.940.000,00 a titolo di piena proprietà e per i restanti nominali Euro 60.000,00 a titolo di nuda proprietà, essendone pertanto socio controllante di diritto. A sua volta, Finsalute S.r.l. detiene n. 6.513.975 azioni, pari al 61,364% del capitale sociale di Valsoia. Sassoli è pertanto socio controllante di diritto di Valsoia ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile e 93 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998.
  • Ruggero Ariotti, nato a Bologna il 29 settembre 1940, domiciliato in Bologna, via Ilio Barontini 16/5, codice fiscale RTT RGR 40P29 A944D ("Ariotti"). Ariotti è titolare, come si vedrà più in dettaglio in seguito, del diritto di usufrutto su n. 774.778 azioni Valsoia, rappresentative del 7,299% del capitale sociale della stessa.
  • Società Galvani Fiduciaria S.r.l. con sede in Bologna, Via Barberia 13, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna n. 02115851202. La società Galvani Fiduciaria S.r.l., ricopre il ruolo di trustee del Trust Kobra, con sede in Bologna, Via Barberia 13, codice fiscale n. 91305130378 ed è nudo proprietario delle azioni di cui Ariotti è usufruttuario.

Il Sig. Sassoli ha conferito nel Patto n. 5.360.000 azioni di Valsoia, pari al 50,494% circa del capitale sociale della stessa e al 87,371% circa delle azioni aggregate nel Patto, detenute tramite la controllata Finsalute.

Il Sig. Ariotti aveva originariamente conferito nel Patto l’intera partecipazione detenuta e dunque n. 774.778 azioni di Valsoia, pari al 7,299% del capitale sociale della stessa e al 12,629% circa delle azioni aggregate nel Patto (la “Partecipazione Ariotti”).

In data 8 aprile Ariotti ha trasferito a Galvani Fiduciaria S.r.l., in qualità di trustee del Trust Kobra, la nuda proprietà della Partecipazione Ariotti, mantenendo per sé il diritto di usufrutto su ogni diritto economico ed amministrativo inerente alla Partecipazione Ariotti.

A fronte di tale trasferimento la società Galvani Fiduciaria S.r.l., ha pertanto acquisito la nuda proprietà della Partecipazione Ariotti.

Il Patto prevede l’obbligo del solo Ariotti di conferire al medesimo Patto tutte le ulteriori azioni che quest’ultimo dovesse acquistare – direttamente e/o indirettamente – in futuro.

Il Patto non inficia il controllo di Valsoia da parte di Lorenzo Sassoli de Bianchi.

4. Contenuto del Patto

 Il Patto è teso a disciplinare un patto di covendita in relazione all’eventualità che Sassoli venda a terzi – direttamente e/o indirettamente - una partecipazione pari ad un quantitativo di azioni della società Valsoia, tale da comportare la perdita del controllo di diritto sulla medesima Valsoia.

5. Durata del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto avranno durata indeterminata. Ciascuna delle parti ha diritto di esercitare il recesso dal Patto con preavviso di almeno 180 giorni.

6. Deposito

Il Patto parasociale originale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

Bologna, 10 aprile 2019

[VE.2.19.1]