Società quotate - Estratto del patto parasociale (raccolta storica)

Raccolta storica degli estratti dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

IMPREGILO SPA
(con efficacia dal 01.01.2014 Impregilo S.p.A. si è fusa con Salini S.p.A. nella Salini Impregilo S.p.A., oggi denominata Webuild S.p.A.)

La Banca Commerciale Italiana, la Banca di Roma, CARIPLO, CREDIOP, Credito Italiano (gli Istituti) stipularono in data 30 maggio 1994 con Fiatimpresit S.p.A., Fiat Engineering s.r.l., Lodigiani S.p.A., Edilnova S.p.A., Girola S.p.A. e FI.LI.G S.p.A. (gli obbligati) un accordo di covendita relativo a n. 70.461.150 azioni ordinarie Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.A. (Cogefar) sottoscritte dagli Istituti in quote paritetiche (n. 14.092.230 Azioni cadauno) in data 15/04/94 nell'ambito di un aumento di capitale di Cogefar deliberato in data 07/02/94.

Tale accordo prevedeva che ove ciascuno degli obbligati intendesse cedere fuori Borsa la totalità o parte delle azioni Cogefar che fossero risultate di sua proprietà dopo la fusione in Cogefar di Impresit-Girola-Lodigiani-Impregilo S.p.A. (la società risultante dalla fusione assunse la denominazione sociale di Impregilo S.p.A.), ciascun Istituto avrebbe avuto il diritto di vendere agli stessi termini e alle stesse condizioni, al medesimo acquirente azioni di sua proprietà nella misura di 1 azione ogni 20 azioni oggetto di cessione di proprietà degli obbligati.

L'accordo aveva validità di tre anni a partire dal 31/12/1994 e si intendeva tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di tre mesi.

Alla data del 31.12.2000 l'accordo era ancora in vigore per i seguenti obbligati:

- Girola Partecipazioni S.p.A. (subentrata a Girola S.p.A. e FI.LI.G S.p.A.)

- Sicind S.p.A. (subentrata a Fiatimpresit S.p.A. e Fiat Engineering S.r.l.) nei confronti dei seguenti Istituti :

  • Banca di Roma per n. azioni 12.522.230
  • Banca Commerciale Italiana per n. azioni 7.896.794

Al 31 marzo 2001 non sono intervenute variazioni.

13 maggio 1998

[IF.1.98.1]


IMPREGILO S.P.A

La Banca Commerciale Italiana, la Banca di Roma, CARIPLO, CREDIOP, Credito Italiano (gli Istituti) stipularono in data 30 maggio 1994 con Fiatimpresit S.p.A., Fiat Engineering s.r.l., Lodigiani S.p.A., Edilnova S.p.A., Girola S.p.A. e FI.LI.G S.p.A. (gli obbligati) un accordo di covendita relativo a n. 70.461.150 azioni ordinarie Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.A. (Cogefar) sottoscritte dagli Istituti in quote paritetiche (n. 14.092.230 Azioni cadauno) in data 15/04/94 nell'ambito di un aumento di capitale di Cogefar deliberato in data 07/02/94.

Tale accordo prevedeva che ove ciascuno degli obbligati intendesse cedere fuori Borsa la totalità o parte delle azioni Cogefar che fossero risultate di sua proprietà dopo la fusione in Cogefar di Impresit-Girola-Lodigiani-Impregilo S.p.A. (la società risultante dalla fusione assunse la denominazione sociale di Impregilo S.p.A.), ciascun Istituto avrebbe avuto il diritto di vendere agli stessi termini e alle stesse condizioni, al medesimo acquirente azioni di sua proprietà nella misura di 1 azione ogni 20 azioni oggetto di cessione di proprietà degli obbligati.

L'accordo aveva validità di tre anni a partire dal 31/12/1994 e si intendeva tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di tre mesi.

IntesaBci S.p.A. (che ha incorporato Banca Commerciale Italiana S.p.A. con decorrenza dal 1° maggio 2001) e Banca di Roma S.p.A. (di seguito, gli "Istituti"), in relazione agli accordi di covendita stipulati in data 30 maggio 1994 con gli azionisti di Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.A. (ora Impregilo S.p.A.), rendono noto che:

• il patto stipulato con Fiat Impresit S.p.A. e Fiat Engineering S.p.A. (ora Sicind S.p.A.) non ha ulteriori effetti giuridici, avendo la Sicind S.p.A. ceduto in data 15 maggio 2001 la totalità della sua residua partecipazione nel capitale sociale di Impregilo S.p.A. a Gemina S.p.A. ed avendo gli "Istituti" esercitato il diritto di covendita di cui al patto suddetto (mediante cessione in data 29 giugno 2001 di n. 1.695.740 azioni, ciascuno, a Gemina S.p.A.);

• per quanto concerne il patto sottoscritto con Finanziaria Lavori Internazionali Girola - FI.L.I.G. S.p.A. (ora Girola Partecipazioni S.p.A.) e Girola S.p.A. (incorporata in FI.L.I.G. S.p.A.) ed Edinova S.r.l. la partecipazione - legata al patto - della Banca di Roma nel capitale Impregilo S.p.A. residua a n. 10.826.490 azioni (pari al 1,499% delle azioni ordinarie) e quella di IntesaBci S.p.A. residua a n. 6.201.054 azioni (pari allo 0,859% delle azioni ordinarie).

7 Luglio 2001

[IF.1.01.1]


IMPREGILO S.P.A.

La Banca Commerciale Italiana, la Banca di Roma, CARIPLO, CREDIOP, Credito Italiano (gli Istituti) stipularono in data 30 maggio 1994 con Fiatimpresit S.p.A., Fiat Engineering s.r.l., Lodigiani S.p.A., Edilnova S.p.A., Girola S.p.A. e FI.LI.G S.p.A. (gli obbligati) un accordo di covendita relativo a n. 70.461.150 azioni ordinarie Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.A. (Cogefar) sottoscritte dagli Istituti in quote paritetiche (n. 14.092.230 Azioni cadauno) in data 15/04/94 nell'ambito di un aumento di capitale di Cogefar deliberato in data 07/02/94.

Tale accordo prevedeva che ove ciascuno degli obbligati intendesse cedere fuori Borsa la totalità o parte delle azioni Cogefar che fossero risultate di sua proprietà dopo la fusione in Cogefar di Impresit-Girola-Lodigiani-Impregilo S.p.A. (la società risultante dalla fusione assunse la denominazione sociale di Impregilo S.p.A.), ciascun Istituto avrebbe avuto il diritto di vendere agli stessi termini e alle stesse condizioni, al medesimo acquirente azioni di sua proprietà nella misura di 1 azione ogni 20 azioni oggetto di cessione di proprietà degli obbligati.

L'accordo aveva validità di tre anni a partire dal 31/12/1994 e si intendeva tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di tre mesi.

IntesaBci S.p.A. (che ha incorporato Banca Commerciale Italiana S.p.A. con decorrenza dal 1° maggio 2001) e Banca di Roma S.p.A. (di seguito, gli "Istituti"), in relazione agli accordi di covendita stipulati in data 30 maggio 1994 con gli azionisti di Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.A. (ora Impregilo S.p.A.), rendono noto che:

• il patto stipulato con Fiat Impresit S.p.A. e Fiat Engineering S.p.A. (ora Sicind S.p.A.) non ha ulteriori effetti giuridici, avendo la Sicind S.p.A. ceduto in data 15 maggio 2001 la totalità della sua residua partecipazione nel capitale sociale di Impregilo S.p.A. a Gemina S.p.A. ed avendo gli "Istituti" esercitato il diritto di covendita di cui al patto suddetto (mediante cessione in data 29 giugno 2001 di n. 1.695.740 azioni, ciascuno, a Gemina S.p.A.);

• per quanto concerne il patto sottoscritto con Finanziaria Lavori Internazionali Girola - FI.L.I.G. S.p.A. (ora Girola Partecipazioni S.p.A.) e Girola S.p.A. (incorporata in FI.L.I.G. S.p.A.) ed Edinova S.r.l. la partecipazione - legata al patto - della Banca di Roma nel capitale Impregilo S.p.A. residua a n. 10.826.490 azioni (pari al 1,499% delle azioni ordinarie) e quella di IntesaBci S.p.A. residua a n. 1.908.854 azioni (pari allo 0,264% delle azioni ordinarie).

1° Luglio 2002

PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE IN DATA 19 MARZO 2003

[IF.1.02.1]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto quanto segue:

(i) in data 21 marzo 2005, si è perfezionato tra Gemina S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Turati 16/18, "Gemina"), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V., (società di diritto olandese, con sede in Rotterdam 3012 CN, Weena 674, "Techint"), Argo Finanziaria S.p.A. (con sede in Tortona (AL), Corso Romita n. 10, "Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50, "Autostrade") e Efibanca S.p.A. (con sede in Roma, Via Boncompagni n. 71, "Efibanca") (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli "Investitori". Gemina e gli Investitori, ciascuno, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), dall'altra parte, un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società") - emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.2. (la "Scrittura Privata Condizionata");

(ii) alla data della Scrittura Privata Condizionata: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 179.629.640 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 50.000 azioni di risparmio e n. 179.579.640 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) gli Investitori non sono titolari di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(iii) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto delle Parti in data 20 marzo 2005 (il "Comunicato Stampa") e mediante comunicato stampa di Gemina in data 21 marzo 2005 (contenente la notizia dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Gemina, della Scrittura Privata Condizionata, con conseguente perfezionamento della stessa), la Scrittura Privata Condizionata è finalizzata a consentire agli Investitori l'ingresso nella compagine azionaria di Impregilo, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento strategico e allo sviluppo della Società;

(iv) ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, l'ingresso degli Investitori nel capitale di Impregilo avverrà tramite la sottoscrizione, da parte di una costituenda società di diritto italiano interamente posseduta dagli Investitori, fermo restando quanto previsto al successivo punto A.5., ("Newco"), di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(v) la Scrittura Privata Condizionata prevede altresì l'impegno di Gemina e Newco a sottoscrivere - subordinatamente al verificarsi di tutte le Condizioni Sospensive come di seguito definite al punto A.2. - alla Data di Esecuzione, come di seguito definita al punto A.1.1.(b), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il "Patto Newco/Gemina"), come già reso noto nel Comunicato Stampa e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata e del Patto Newco/Gemina che prevedono, inter alia, un sindacato di voto, la prima, e un patto di consultazione, un sindacato di voto e un sindacato di blocco, il secondo, a norma dell'art. 122 del TUF.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata e del Patto Newco/Gemina

A. Scrittura Privata Condizionata

1. Aumento di Capitale di Impregilo

1.1. Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, Gemina si è impegnata:

(a) a far sì che sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi entro e non oltre il 31 luglio 2005 al fine di deliberare, sempre che si siano preventivamente verificate le Condizioni Sospensive (come definite al punto A.2. che segue) e non sia stato esercitato il diritto di recesso di cui al successivo punto A.4., quanto di seguito riportato: (i) revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004; (ii) aumento di capitale inscindibile per un importo complessivo di Euro 650.000.000,00 mediante emissione di n. 3.250.000.000 nuove azioni ordinarie Impregilo (le "Azioni"), ad un prezzo di Euro 0,20 cadauna, da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata (l'"Aumento di Capitale"); (iii) modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione, così da elevarlo sino a 15; Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore di tali delibere;

(b) entro il quinto giorno lavorativo successivo all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive e all'avvenuta iscrizione della delibera di aumento di capitale e della relativa offerta in opzione (la "Data di Esecuzione"), a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per n. 290.400.000 nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro 58.080.000,00 da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale, fino a concorrenza di tale somma, di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004; (ii) cedere a Newco n. 113.621.170 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 500.000.000 nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 100.000.000,00 (i "Diritti di Opzione") ad un prezzo complessivo correlato all'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi, che comunque non potrà superare l'importo massimo di Euro 15.000.000,00.

1.2. Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, gli Investitori si sono impegnati a far sì che, alla Data di Esecuzione, Newco: (i) acquisti i Diritti di Opzione e (ii) sottoscriva e liberi l'Aumento di Capitale mediante esercizio dei Diritti di Opzione per n. 500.000.000 nuove Azioni per un importo complessivo di Euro 100.000.000,00.

1.3. Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, sono stati assunti i seguenti impegni in relazione all'eventuale inoptato dell'Aumento di Capitale:

(a) in aggiunta a quanto indicato ai punti 1.1. e 1.2., Gemina si è impegnata a sottoscrivere (o ad acquistare dal Consorzio come di seguito definito) e gli Investitori si sono impegnati a far sì che Newco sottoscriva (o acquisti dal Consorzio medesimo), pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei citati punti 1.1. e 1.2., un numero massimo di 220.000.000 di nuove Azioni, per un controvalore massimo di Euro 44.000.000,00, tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Newco e Gemina nel capitale sociale di Impregilo possa incrementarsi sino a raggiungere una quota massima non superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo (post Aumento di Capitale) rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(b) tenuto conto di quanto previsto a carico delle Parti ai sensi del punto (a) che precede, la sottoscrizione della residua quota dell'inoptato dell'Aumento di Capitale, per massime n. 2.239.600.000 nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 447.920.000,00, dovrà essere garantita da un consorzio di banche, che hanno già manifestato in via preliminare il proprio interesse a riguardo (il "Consorzio"); Efibanca S.p.A. si è impegnata, nei confronti delle altre Parti, a partecipare al Consorzio, fermo restando che detto obbligo di garanzia dovrà essere strutturato in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e/o di Newco, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di lanciare un'offerta pubblica di acquisto.

1.4. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 1.1., 1.2. e 1.3., ad esito dell'Aumento di Capitale, Newco deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

2. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento (in orizzonti temporali diversi nel periodo 5 aprile - 31 luglio 2005) delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato Stampa e qui di seguito richiamate (le "Condizioni Sospensive"): (i) assunzione della delibera di Aumento di Capitale di cui al punto A.1.1.(a)(ii) che precede da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo; (ii) ristrutturazione a medio-lungo termine e riscadenziamento, da parte delle banche interessate, del debito bancario del Gruppo Impregilo già in essere; (iii) concessione al Gruppo Impregilo, da parte del sistema bancario, di nuove linee di credito destinate, per la parte non coperta dall'Aumento di Capitale, al soddisfacimento dei fabbisogni previsti; (iv) concessione al Gruppo Impregilo, da parte del sistema bancario, di nuove linee di credito sia per cassa sia per firma volte a consentire di ottemperare agli obblighi relativi a commesse già in corso ed a partecipare a gare per l'acquisizione di nuove commesse; (v) nelle more della realizzazione dell'Aumento di Capitale, concessione a breve, da parte del sistema bancario, di finanziamenti ponte da rimborsare con il ricavato dell'Aumento di Capitale e con le linee di credito di cui sopra; (vi) assunzione da parte del costituendo Consorzio dell'impegno irrevocabile ed incondizionato di garantire la sottoscrizione a fermo dell'eventuale inoptato dell'Aumento di Capitale; (vii) ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1.1.(a), il diritto di recesso spettante agli Investitori secondo quanto indicato al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata.

3. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata

3.1. Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata:

(i) Gemina si è impegnata:

(a) a far sì che alla Data di Esecuzione tutti i membri del consiglio di amministrazione di Impregilo rassegnino le proprie dimissioni e le Parti si sono impegnate a nominare un nuovo consiglio di amministrazione in conformità a quanto indicato nel Patto Newco/Gemina di cui al punto B. che segue;

(b) a fare quanto in proprio potere affinché alla Data di Esecuzione tutti i membri del collegio sindacale di Impregilo rassegnino le proprie dimissioni e le Parti si sono impegnate a nominare un nuovo collegio sindacale in conformità a quanto indicato nel Patto Newco/Gemina di cui al punto B. che segue.

(ii) le Parti hanno preso atto e concordato che verrà proposto all'assemblea di Impregilo di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli organi sociali (amministratori e sindaci) per le operazioni e le attività svolte nel corso del loro mandato; in ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla Data di Esecuzione, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

3.2. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata prevede un diritto di opzione a favore di Newco, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata; e (ii) la media ponderata del prezzo dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio, (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con il coefficiente di rettifica AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio).

4. Diritto di recesso

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, Impregilo, per il buon esito dell'Aumento di Capitale, ha affidato a consulenti esterni l'incarico di effettuare una due diligence contabile e legale da concludersi entro la data dell'11 aprile 2005. Qualora da tale due diligence emergessero fatti o circostanze relative al Gruppo Impregilo relative al periodo sino al 31 dicembre 2004 sostanzialmente peggiorative e difformi rispetto al pre-consuntivo esaminato dal consiglio di amministrazione della Società in data 18 febbraio 2005, ovvero emergessero fatti o circostanze relative al Gruppo Impregilo verificatesi successivamente al 1° gennaio 2005 tali da pregiudicare in modo sostanziale le prospettive del Gruppo Impregilo, gli Investitori si riservano di recedere dalla Scrittura Privata Condizionata entro sette giorni dalla consegna dei relativi due diligence reports.

5. Diritto di designazione

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, ciascuna di Argo Finanziaria, Autostrade e Techint si sono riservate il diritto, sino alla Data di Esecuzione, di designare, ai sensi dell'art. 1401 c.c., come Parte della Scrittura Privata Condizionata una società di cui Argo Finanziaria, Autostrade e Techint, rispettivamente, detengano non meno del 50% del capitale (od una società che controlli una delle stesse), fermo restando che tali soggetti - ove designati - assumeranno i medesimi obblighi e diritti spettanti, ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, ad Argo Finanziaria, Autostrade e Techint, ciascuna delle quali rimarrà solidalmente responsabile nei confronti della società rispettivamente designata.

6. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 179.579.640 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Newco/Gemina

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata, gli Investitori si sono impegnati a far sì che Newco sottoscriva e Gemina si è impegnata a sottoscrivere, alla Data di Esecuzione, il Patto Newco/Gemina diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Newco/Gemina aggregherà le azioni Impregilo possedute da Newco e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni eventualmente sottoscritte o acquistate ai sensi del punto A.1.3.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a Newco e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica che il numero delle azioni Impregilo che saranno conferite nel Patto Newco/Gemina da Newco e da Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.1.1. e A.1.2., nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto sia al totale delle azioni conferite nel Patto Newco/Gemina, sia al numero totale delle azioni di Impregilo. Si segnala che detta tabella non tiene conto delle Azioni eventualmente sottoscritte o acquistate da Newco e/o da Gemina ai sensi del precedente punto A.1.3.(a) (Azioni che comunque saranno aggregate al Patto Newco/Gemina come sopra indicato).

 

Soggetto

N. azioni conferite nel Patto Newco/Gemina

% azioni conferite nel Patto Newco/Gemina

% azioni conferite nel Patto Newco/Gemina rispetto al capitale sociale di Impregilo

Newco

500.000.000

51,54%

12,54%

Gemina

470.029.640 (*)

48,46%

11,78%

Totale

970.029.640

100,00%

24,32%

(*) di cui n. 50.000 azioni di risparmio

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Newco/Gemina.

Il Patto Newco/Gemina prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di Newco, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da Newco; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da Newco e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da Newco e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da Newco;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Newco/Gemina, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Newco/Gemina, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Newco/Gemina, il diritto di Newco di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di Newco a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di Newco, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Newco/Gemina, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo dell' "azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio; e (ii) la media ponderata del prezzo dell' "azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio,come definita nel Patto Newco/Gemina (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con il coefficiente di rettifica AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Newco/Gemina sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Newco/Gemina;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove Newco abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Newco/Gemina; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove Newco abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Newco/Gemina su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, di cui all'Articolo 5 della Scrittura Privata Condizionata (cfr. punto A.3.2. che precede), concessa a Newco da Gemina su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Newco/Gemina.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata e del Patto Newco/Gemina, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

31 marzo 2005

[IF.2.05.1]


IMPREGILO S.P.A.

Relativamente all'accordo parasociale avente ad oggetto azioni Impregilo S.p.A. perfezionatosi in data 21 marzo 2005 tra Gemina S.p.A., Techint European Holding (Netherlands) B.V., Argo Finanziaria S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A. e Efibanca S.p.A. (congiuntamente, le "Parti"), pubblicato per estratto sul quotidiano "il Corriere della Sera" in data 31 marzo 2005, si comunica ai sensi dell'art. 131, comma 3, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, che le Parti, con scrittura privata del 14 aprile 2005, hanno convenuto di risolvere con effetto immediato l'accordo parasociale medesimo.

22 aprile 2005

[IF.2.05.2]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue:

(i) In data 21 marzo 2005, Gemina S.p.A. ("Gemina"), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V. ("Techint"), Argo Finanziaria S.p.A. ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A. ("Autostrade") e Efibanca S.p.A. ("Efibanca") (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli "Investitori") hanno perfezionato un accordo (l'"Accordo"), ai sensi del quale, tra l'altro, hanno convenuto i termini e le condizioni alle quali, per il tramite di una società di capitali all'uopo costituita e dagli stessi Investitori, direttamente o indirettamente, partecipata, erano interessati ad entrare nella compagine sociale di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società"), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le pattuizioni di contenuto parasociale di cui all'Accordo sono state pubblicate per estratto, ai sensi degli artt. 122 TUF e 129 Regolamento Consob, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 31 marzo 2005;

(ii) in data 8 aprile 2005, TeSir S.r.l. (società controllata da Techint), Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca hanno costituito IGLI S.p.A. (con sede in Milano, Via Camperio n. 9, "IGLI"); IGLI è partecipata: quanto al 30%, da TeSir S.r.l.; quanto al 30%, da Argo Finanziaria; quanto al 20%, da Autostrade; quanto al 20%, da Efibanca;

(iii) in data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina e IGLI (Gemina e IGLI, ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti") un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo, sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.3. (la "Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005") e, contestualmente, Gemina e gli Investitori hanno risolto consensualmente l'Accordo alla luce del perfezionamento della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la notizia dello scioglimento dell'Accordo è pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 131 Regolamento Consob, sul quotidiano "Il Corriere della Sera";

(iv) alla data della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 179.629.640 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 50.000 azioni di risparmio e n. 179.579.640 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(v) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto in data 15 aprile 2005 (il "Comunicato del 15 Aprile 2005"), la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 è finalizzata a disciplinare modalità, condizioni e termini dell'ingresso di IGLI nella compagine azionaria di Impregilo, tramite la sottoscrizione, da parte di IGLI, di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(vi) la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede altresì l'impegno di Gemina e IGLI a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale (come definito al successivo punto A.1.) - alla Data di Esecuzione (come di seguito definita al punto A.2.1.), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il "Patto Impregilo"), come già reso noto nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo che prevedono inter alia: un sindacato di voto, e un impegno di acquisto rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, la prima; un sindacato di voto, un patto di consultazione e un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, il secondo.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo

A. Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

1. Assemblea straordinaria di Impregilo

Gemina si è impegnata a far sì che, entro il 16 aprile 2005, sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi, in terza convocazione, entro e non oltre il 20 maggio 2005 al fine di deliberare:

(i) la revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004;

(ii) un aumento di capitale inscindibile a pagamento per un importo complessivo di Euro 650.000.000,00 da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (l'"Aumento di Capitale"); le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "Azioni di Nuova Emissione") saranno offerte in opzione agli azionisti (l"Offerta in Opzione") ad un prezzo unitario (il "Prezzo di Emissione"), comunque non superiore a Euro 0,20 per azione, che verrà determinato entro l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in modo che il Prezzo di Emissione risulti scontato di un minimo del 25% rispetto al "TERP Effettivo" (per tale intendendosi il prezzo teorico ex diritto calcolato per ciascuna azione ordinaria Impregilo con riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati almeno negli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti l'Aumento di Capitale, i.e. antecedenti l'inizio dell'Offerta in Opzione); il numero delle Azioni di Nuova Emissione sarà determinato dividendo l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale per il Prezzo di Emissione;

(iii) la modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione di Impregilo, così da elevarlo sino a 15.

Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore delle delibere sopra indicate.

2. Esecuzione dell'Aumento di Capitale

2.1. Subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive (come di seguito definite al punto A.3.), Gemina si è impegnata il primo giorno dell'Offerta in Opzione (la "Data di Esecuzione") a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un numero di Azioni di Nuova Emissione - da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004 - in misura tale che le Azioni di Nuova Emissione sottoscritte da Gemina, sommate alle azioni Impregilo possedute da Gemina alla data del 14 aprile 2005, rappresentino complessivamente una quota pari all'11,78% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale; (ii) cedere a IGLI un numero di diritti di opzione per la sottoscrizione di un numero di Azioni di Nuova Emissione che, complessivamente considerate, rappresentino una quota pari al 12,54% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (i "Diritti di Opzione") ad un prezzo complessivo, fermo restando il limite di cui al successivo punto 2.2.(ii), determinato sulla base di formule matematiche che tengono conto, tra l'altro, dell'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi.

2.2. Sulla base degli impegni di Gemina di cui al precedente punto 2.1., IGLI si è impegnata (i) ad acquistare alla Data di Esecuzione i Diritti di Opzione e (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale il giorno successivo alla Data di Esecuzione, mediante esercizio dei Diritti di Opzione per il numero di Azioni di Nuova Emissione indicato al precedente punto 2.1.(ii), restando in ogni caso inteso che l'esborso complessivo di IGLI per l'acquisto dei Diritti di Opzione e per la sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione in esercizio dei Diritti di Opzione acquistati non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 115.000.000,00.

IGLI si è inoltre impegnata a consegnare a Impregilo (che ha dichiarato di voler profittare di detta pattuizione a suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.), entro la data di sottoscrizione dei contratti di finanziamento di cui al successivo punto A.3., sub (iv), una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito per un impegno massimo di Euro 100.000.000,00, secondo il testo costituente allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, a garanzia dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui al presente punto 2.2.

2.3. Gemina e IGLI si sono date reciprocamente atto che, senza che ciò comporti responsabilità solidale in capo alle medesime, nel complesso, la porzione dell'Aumento di Capitale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere ai sensi dei punti 2.1. e 2.2. che precedono è pari ad Euro 158.100.000,00. Impregilo ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Gemina e IGLI di cui rispettivamente ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. In relazione alla quota dell'eventuale inoptato derivante dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale (l'"Inoptato"), le Parti hanno convenuto che l'Inoptato sia garantito:

(a) parzialmente e in via prioritaria da Gemina e IGLI, pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei precedenti punti 2.1. e 2.2., fino ad un ammontare tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Gemina e IGLI post Aumento di Capitale non superi il 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF e comunque sino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 44.000.000,00 (controvalore calcolato assumendo che il Prezzo di Emissione di ciascuna Azione di Nuova Emissione sia pari ad Euro 0,20);

(b) in via subordinata da un consorzio di banche, inclusa Efibanca (il "Consorzio") in conformità al contratto preliminare di garanzia allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e sottoscritto dai garanti e da Impregilo in data 14 aprile 2005, fermo restando che gli obblighi di garanzia di Efibanca sono strutturati e saranno eseguiti dalla stessa in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e di Efibanca, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di offerta pubblica di acquisto.

2.5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.4., ad esito dell'Aumento di Capitale e in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato che dovesse essere sottoscritto da IGLI e da Gemina ai sensi del precedente punto 2.4.(a), IGLI deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

3. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e qui di seguito richiamate (le "Condizioni Sospensive"): (i) entro il 2 maggio 2005, approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.2.(ii), da parte dell'assemblea ordinaria di Impregilo; (ii) nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Impregilo, di un componente designato da IGLI quale amministratore delegato e conferimento al medesimo dei poteri di cui al successivo punto A.4.2.(ii); (iii) entro il 20 maggio 2005, assunzione (ed entro i successivi tre giorni, acquisto di efficacia) delle delibere di cui al precedente punto A.1. da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo e delle delibere di nomina di ulteriori 4 amministratori, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3., da parte dell'assemblea ordinaria della Società; (iv) entro il 4 maggio 2005, sottoscrizione di contratti definitivi aventi ad oggetto finanziamenti ponte, parzialmente convertibili in finanziamenti a medio termine su richiesta di Impregilo, per un importo complessivo di Euro 680.000.000,00 (il "Finanziamento Ponte"); (v) entro il 26 maggio 2005, trasformazione del debito bancario a breve del gruppo Impregilo in debito a medio-lungo termine e rimodulazione del debito a medio termine di Fisia S.p.A. secondo quanto indicato in allegato della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (vi) in orizzonti temporali diversi a partire dal 10 maggio 2005, messa a disposizione di Impregilo di tutte le tranche del Finanziamento Ponte; (vii) entro la data di deposito presso Consob del prospetto relativo all'Aumento di Capitale, sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del Consorzio di cui al precedente punto A.2.4.(b); (viii) entro il 26 maggio 2005, ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust; (ix) la Data di Esecuzione non sia successiva al 31 luglio 2005, fermo restando che tale termine sarà automaticamente esteso al 31 ottobre 2005 a condizione che Impregilo previamente ottenga l'erogazione di finanza ponte per ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per un corrispondente periodo di tempo.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1., l'impegno di IGLI a consegnare a Impregilo la garanzia bancaria di cui al precedente punto A.2.2., le ulteriori pattuizioni parasociali di cui al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per gli impegni di cui al successivo punto A.4.4., nonché delle previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, fermo restando che le medesime Condizioni Sospensive - ad eccezione di quella indicata sub A.3.(viii), concernente le necessarie autorizzazioni antitrust - si intendono poste nell'esclusivo interesse di IGLI e pertanto potranno essere, in tutto o in parte, rinunciate dalla stessa secondo il proprio libero apprezzamento.

4. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

4.1. Gemina si è impegnata a far sì che entro e non oltre il 16 aprile 2005, previe dimissioni di un consigliere, sia cooptato dal consiglio di amministrazione di Impregilo un amministratore di designazione di IGLI, con delega alla supervisione della predisposizione da parte degli uffici competenti della Società del business plan di Impregilo e delle società dalla stessa controllate.

4.2. Gemina si è impegnata a far sì che l'assemblea ordinaria di Impregilo convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2005 e in seconda convocazione per il 2 maggio 2005 - nomini: (i) un nuovo collegio sindacale in modo che uno dei suoi membri effettivi sia designato da IGLI; (ii) un nuovo consiglio di amministrazione i cui componenti siano designati come segue: 5, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 5 designati da IGLI; 1 amministratore indipendente designato da Gemina; le Parti hanno convenuto che alla data di insediamento di detto nuovo consiglio di amministrazione siano conferiti all'amministratore delegato designato da IGLI tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione.

4.3. Gemina si è impegnata a far sì che, contestualmente alla modifica dell'art. 20 dello statuto di Impregilo secondo quanto sopra riportato al punto A.1.(iii), l'assemblea ordinaria della Società incrementi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 11 a 15. Le Parti si sono impegnate a nominare i nuovi consiglieri in modo che la composizione dell'organo così integrato sia conforme a quanto indicato nel Patto Impregilo, come indicato al successivo punto B., sub (b)(i).

4.4. Qualora, per qualsiasi ragione, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 perda efficacia ai sensi del precedente punto A.3., a causa del mancato avveramento anche solo di una delle Condizioni Sospensive, IGLI si è impegnata a far sì che i consiglieri dalla stessa designati ed eletti ai sensi del punto 4.2.(ii) che precede rassegnino con effetto immediato le proprie dimissioni e Gemina si è impegnata a proporre, in occasione della prima assemblea di Impregilo che verrà convocata per il rinnovo del consiglio, di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli amministratori di designazione di IGLI per le operazioni e le attività dagli stessi svolte nel corso del loro mandato, e a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti dei suddetti amministratori per gli atti dai medesimi compiuti nel corso del loro mandato, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.5. In ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla data di cui al precedente punto A.4.2., salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.6. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina (comprese le Azioni di Nuova Emissione rivenienti a Gemina a seguito dell'Aumento di Capitale), ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio). Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto dovrà essere corrisposto da IGLI a Gemina, a discrezione di quest'ultima, in contanti ovvero, in tutto o in parte, mediante assegnazione a Gemina di azioni IGLI di nuova emissione, fermo restando che in ogni caso la partecipazione di Gemina al momento del suo ingresso in IGLI non potrà eccedere 1/6 del capitale sociale di IGLI. In tale ultimo caso, Gemina e gli altri soci di IGLI sottoscriveranno un altro patto parasociale relativo a IGLI, che conferisca a Gemina diritti sostanzialmente conformi a quelli dei soci di IGLI titolari di un'analoga percentuale del capitale sociale di IGLI.

5. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 179.579.640 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Impregilo

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti ai sensi dei punti A.1. e A.2. che precedono - alla Data di Esecuzione il Patto Impregilo diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da IGLI e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni di Nuova Emissione eventualmente sottoscritte ai sensi del punto A.2.4.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1. e A.2.2., e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1., A.2.2. e A.2.4.(a), e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

 

A

B

Soggetto

% rispetto al capitale sociale di Impregilo

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

% rispetto al capitale sociale di Impregilo (*)

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

IGLI

12,54%

51,55%

12,54 - 15,38

51,55

Gemina

11,78%

48,45%

11,78 - 14,46

48,45

Totale

24,32%

100,00

24,32% -29,84

100,00%

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

N.B. il dato numerico delle azioni Impregilo che saranno aggregate nel Patto Impregilo potrà essere determinato solo a seguito della determinazione, in funzione del Prezzo di Emissione, del numero di Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

22 aprile 2005

[IF.3.05.1]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue:

(i) In data 21 marzo 2005, Gemina S.p.A. ("Gemina"), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V. ("Techint"), Argo Finanziaria S.p.A. ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A. ("Autostrade") e Efibanca S.p.A. ("Efibanca") (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli "Investitori") hanno perfezionato un accordo (l'"Accordo"), ai sensi del quale, tra l'altro, hanno convenuto i termini e le condizioni alle quali, per il tramite di una società di capitali all'uopo costituita e dagli stessi Investitori, direttamente o indirettamente, partecipata, erano interessati ad entrare nella compagine sociale di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società"), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le pattuizioni di contenuto parasociale di cui all'Accordo sono state pubblicate per estratto, ai sensi degli artt. 122 TUF e 129 Regolamento Consob, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 31 marzo 2005;

(ii) in data 8 aprile 2005, TeSir S.r.l. (società controllata da Techint), Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca hanno costituito IGLI S.p.A. (con sede in Milano, Via Camperio n. 9, "IGLI"); IGLI è partecipata: quanto al 30%, da TeSir S.r.l.; quanto al 30%, da Argo Finanziaria; quanto al 20%, da Autostrade; quanto al 20%, da Efibanca;

(iii) in data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina e IGLI (Gemina e IGLI, ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti") un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo, sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.3. (la "Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005") e, contestualmente, Gemina e gli Investitori hanno risolto consensualmente l'Accordo alla luce del perfezionamento della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la notizia dello scioglimento dell'Accordo è pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 131 Regolamento Consob, sul quotidiano "Il Corriere della Sera";

(iv) alla data della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 179.629.640 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 50.000 azioni di risparmio e n. 179.579.640 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(v) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto in data 15 aprile 2005 (il "Comunicato del 15 Aprile 2005"), la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 è finalizzata a disciplinare modalità, condizioni e termini dell'ingresso di IGLI nella compagine azionaria di Impregilo, tramite la sottoscrizione, da parte di IGLI, di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(vi) la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede altresì l'impegno di Gemina e IGLI a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale (come definito al successivo punto A.1.) - alla Data di Esecuzione (come di seguito definita al punto A.2.1.), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il "Patto Impregilo"), come già reso noto nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo che prevedono inter alia: un sindacato di voto, e un impegno di acquisto rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, la prima; un sindacato di voto, un patto di consultazione e un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, il secondo.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo

A. Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

1. Assemblea straordinaria di Impregilo

Gemina si è impegnata a far sì che, entro il 16 aprile 2005, sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi, in terza convocazione, entro e non oltre il 20 maggio 2005 al fine di deliberare:

(i) la revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004;

(ii) un aumento di capitale inscindibile a pagamento per un importo complessivo di Euro 650.000.000,00 da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (l'"Aumento di Capitale"); le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "Azioni di Nuova Emissione") saranno offerte in opzione agli azionisti (l"Offerta in Opzione") ad un prezzo unitario (il "Prezzo di Emissione"), comunque non superiore a Euro 0,20 per azione, che verrà determinato entro l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in modo che il Prezzo di Emissione risulti scontato di un minimo del 25% rispetto al "TERP Effettivo" (per tale intendendosi il prezzo teorico ex diritto calcolato per ciascuna azione ordinaria Impregilo con riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati almeno negli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti l'Aumento di Capitale, i.e. antecedenti l'inizio dell'Offerta in Opzione); il numero delle Azioni di Nuova Emissione sarà determinato dividendo l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale per il Prezzo di Emissione;

(iii) la modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione di Impregilo, così da elevarlo sino a 15.

Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore delle delibere sopra indicate.

2. Esecuzione dell'Aumento di Capitale

2.1. Subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive (come di seguito definite al punto A.3.), Gemina si è impegnata il primo giorno dell'Offerta in Opzione (la "Data di Esecuzione") a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un numero di Azioni di Nuova Emissione - da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004 - in misura tale che le Azioni di Nuova Emissione sottoscritte da Gemina, sommate alle azioni Impregilo possedute da Gemina alla data del 14 aprile 2005, rappresentino complessivamente una quota pari all'11,78% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale; (ii) cedere a IGLI un numero di diritti di opzione per la sottoscrizione di un numero di Azioni di Nuova Emissione che, complessivamente considerate, rappresentino una quota pari al 12,54% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (i "Diritti di Opzione") ad un prezzo complessivo, fermo restando il limite di cui al successivo punto 2.2.(ii), determinato sulla base di formule matematiche che tengono conto, tra l'altro, dell'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi.

2.2. Sulla base degli impegni di Gemina di cui al precedente punto 2.1., IGLI si è impegnata (i) ad acquistare alla Data di Esecuzione i Diritti di Opzione e (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale il giorno successivo alla Data di Esecuzione, mediante esercizio dei Diritti di Opzione per il numero di Azioni di Nuova Emissione indicato al precedente punto 2.1.(ii), restando in ogni caso inteso che l'esborso complessivo di IGLI per l'acquisto dei Diritti di Opzione e per la sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione in esercizio dei Diritti di Opzione acquistati non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 115.000.000,00.

IGLI si è inoltre impegnata a consegnare a Impregilo (che ha dichiarato di voler profittare di detta pattuizione a suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.), entro la data di sottoscrizione dei contratti di finanziamento di cui al successivo punto A.3., sub (iv), una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito per un impegno massimo di Euro 100.000.000,00, secondo il testo costituente allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, a garanzia dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui al presente punto 2.2.

2.3. Gemina e IGLI si sono date reciprocamente atto che, senza che ciò comporti responsabilità solidale in capo alle medesime, nel complesso, la porzione dell'Aumento di Capitale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere ai sensi dei punti 2.1. e 2.2. che precedono è pari ad Euro 158.100.000,00. Impregilo ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Gemina e IGLI di cui rispettivamente ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. In relazione alla quota dell'eventuale inoptato derivante dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale (l'"Inoptato"), le Parti hanno convenuto che l'Inoptato sia garantito:

(a) parzialmente e in via prioritaria da Gemina e IGLI, pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei precedenti punti 2.1. e 2.2., fino ad un ammontare tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Gemina e IGLI post Aumento di Capitale non superi il 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF e comunque sino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 44.000.000,00 (controvalore calcolato assumendo che il Prezzo di Emissione di ciascuna Azione di Nuova Emissione sia pari ad Euro 0,20);

(b) in via subordinata da un consorzio di banche, inclusa Efibanca (il "Consorzio") in conformità al contratto preliminare di garanzia allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e sottoscritto dai garanti e da Impregilo in data 14 aprile 2005, fermo restando che gli obblighi di garanzia di Efibanca sono strutturati e saranno eseguiti dalla stessa in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e di Efibanca, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di offerta pubblica di acquisto.

2.5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.4., ad esito dell'Aumento di Capitale e in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato che dovesse essere sottoscritto da IGLI e da Gemina ai sensi del precedente punto 2.4.(a), IGLI deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

3. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e qui di seguito richiamate (le "Condizioni Sospensive"): (i) entro il 2 maggio 2005, approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.2.(ii), da parte dell'assemblea ordinaria di Impregilo; (ii) nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Impregilo, di un componente designato da IGLI quale amministratore delegato e conferimento al medesimo dei poteri di cui al successivo punto A.4.2.(ii); (iii) entro il 20 maggio 2005, assunzione (ed entro i successivi tre giorni, acquisto di efficacia) delle delibere di cui al precedente punto A.1. da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo e delle delibere di nomina di ulteriori 4 amministratori, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3., da parte dell'assemblea ordinaria della Società; (iv) entro il 16 maggio 2005, sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento ponte per un importo complessivo di Euro 680.000.000,00 (il "Finanziamento Ponte") e entro il 7 giugno 2005 sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento a medio-lungo termine tramite conversione, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 del Finanziamento Ponte; (v) entro il 7 giugno 2005, trasformazione del debito bancario a breve del gruppo Impregilo in debito a medio-lungo termine e rimodulazione del debito a medio termine di Fisia S.p.A. secondo quanto indicato in allegato della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (vi) in orizzonti temporali diversi a partire dal 16 maggio 2005, messa a disposizione di Impregilo di tutte le tranche del Finanziamento Ponte; (vii) entro la data di deposito presso Consob del prospetto relativo all'Aumento di Capitale, sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del Consorzio di cui al precedente punto A.2.4.(b); (viii) entro il 26 maggio 2005, ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust; (ix) la Data di Esecuzione non sia successiva al 31 luglio 2005, fermo restando che tale termine sarà automaticamente esteso al 31 ottobre 2005 a condizione che Impregilo previamente ottenga l'erogazione di finanza ponte per ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per un corrispondente periodo di tempo.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1., l'impegno di IGLI a consegnare a Impregilo la garanzia bancaria di cui al precedente punto A.2.2., le ulteriori pattuizioni parasociali di cui al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per gli impegni di cui al successivo punto A.4.4., nonché delle previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, fermo restando che le medesime Condizioni Sospensive - ad eccezione di quella indicata sub A.3.(viii), concernente le necessarie autorizzazioni antitrust - si intendono poste nell'esclusivo interesse di IGLI e pertanto potranno essere, in tutto o in parte, rinunciate dalla stessa secondo il proprio libero apprezzamento.

4. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

4.1. Gemina si è impegnata a far sì che entro e non oltre il 16 aprile 2005, previe dimissioni di un consigliere, sia cooptato dal consiglio di amministrazione di Impregilo un amministratore di designazione di IGLI, con delega alla supervisione della predisposizione da parte degli uffici competenti della Società del business plan di Impregilo e delle società dalla stessa controllate.

4.2. Gemina si è impegnata a far sì che l'assemblea ordinaria di Impregilo convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2005 e in seconda convocazione per il 2 maggio 2005 - nomini: (i) un nuovo collegio sindacale in modo che uno dei suoi membri effettivi sia designato da IGLI; (ii) un nuovo consiglio di amministrazione i cui componenti siano designati come segue: 5, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 5 designati da IGLI; 1 amministratore indipendente designato da Gemina; le Parti hanno convenuto che alla data di insediamento di detto nuovo consiglio di amministrazione siano conferiti all'amministratore delegato designato da IGLI tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione.

4.3. Gemina si è impegnata a far sì che, contestualmente alla modifica dell'art. 20 dello statuto di Impregilo secondo quanto sopra riportato al punto A.1.(iii), l'assemblea ordinaria della Società incrementi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 11 a 15. Le Parti si sono impegnate a nominare i nuovi consiglieri in modo che la composizione dell'organo così integrato sia conforme a quanto indicato nel Patto Impregilo, come indicato al successivo punto B., sub (b)(i).

4.4. Qualora, per qualsiasi ragione, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 perda efficacia ai sensi del precedente punto A.3., a causa del mancato avveramento anche solo di una delle Condizioni Sospensive, IGLI si è impegnata a far sì che i consiglieri dalla stessa designati ed eletti ai sensi del punto 4.2.(ii) che precede rassegnino con effetto immediato le proprie dimissioni e Gemina si è impegnata a proporre, in occasione della prima assemblea di Impregilo che verrà convocata per il rinnovo del consiglio, di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli amministratori di designazione di IGLI per le operazioni e le attività dagli stessi svolte nel corso del loro mandato, e a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti dei suddetti amministratori per gli atti dai medesimi compiuti nel corso del loro mandato, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.5. In ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla data di cui al precedente punto A.4.2., salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.6. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina (comprese le Azioni di Nuova Emissione rivenienti a Gemina a seguito dell'Aumento di Capitale), ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio). Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto dovrà essere corrisposto da IGLI a Gemina, a discrezione di quest'ultima, in contanti ovvero, in tutto o in parte, mediante assegnazione a Gemina di azioni IGLI di nuova emissione, fermo restando che in ogni caso la partecipazione di Gemina al momento del suo ingresso in IGLI non potrà eccedere 1/6 del capitale sociale di IGLI. In tale ultimo caso, Gemina e gli altri soci di IGLI sottoscriveranno un altro patto parasociale relativo a IGLI, che conferisca a Gemina diritti sostanzialmente conformi a quelli dei soci di IGLI titolari di un'analoga percentuale del capitale sociale di IGLI.

5. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 179.579.640 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Impregilo

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti ai sensi dei punti A.1. e A.2. che precedono - alla Data di Esecuzione il Patto Impregilo diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da IGLI e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni di Nuova Emissione eventualmente sottoscritte ai sensi del punto A.2.4.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1. e A.2.2., e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1., A.2.2. e A.2.4.(a), e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

 

A

B

Soggetto

% rispetto al capitale sociale di Impregilo

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

% rispetto al capitale sociale di Impregilo (*)

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

IGLI

12,54%

51,55%

12,54 - 15,38

51,55

Gemina

11,78%

48,45%

11,78 - 14,46

48,45

Totale

24,32%

100,00

24,32% -29,84

100,00%

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

N.B. il dato numerico delle azioni Impregilo che saranno aggregate nel Patto Impregilo potrà essere determinato solo a seguito della determinazione, in funzione del Prezzo di Emissione, del numero di Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

11 maggio 2005

[IF.3.05.2] 


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue:

(i) In data 21 marzo 2005, Gemina S.p.A. ("Gemina"), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V. ("Techint"), Argo Finanziaria S.p.A. ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A. ("Autostrade") e Efibanca S.p.A. ("Efibanca") (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli "Investitori") hanno perfezionato un accordo (l'"Accordo"), ai sensi del quale, tra l'altro, hanno convenuto i termini e le condizioni alle quali, per il tramite di una società di capitali all'uopo costituita e dagli stessi Investitori, direttamente o indirettamente, partecipata, erano interessati ad entrare nella compagine sociale di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società"), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le pattuizioni di contenuto parasociale di cui all'Accordo sono state pubblicate per estratto, ai sensi degli artt. 122 TUF e 129 Regolamento Consob, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 31 marzo 2005;

(ii) in data 8 aprile 2005, TeSir S.r.l. (società controllata da Techint), Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca hanno costituito IGLI S.p.A. (con sede in Milano, Via Camperio n. 9, "IGLI"); IGLI è partecipata: quanto al 30%, da TeSir S.r.l.; quanto al 30%, da Argo Finanziaria; quanto al 20%, da Autostrade; quanto al 20%, da Efibanca;

(iii) in data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina e IGLI (Gemina e IGLI, ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti") un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo, sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.3. (la "Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005") e, contestualmente, Gemina e gli Investitori hanno risolto consensualmente l'Accordo alla luce del perfezionamento della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la notizia dello scioglimento dell'Accordo è pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 131 Regolamento Consob, sul quotidiano "Il Corriere della Sera";

(iv) alla data della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 179.629.640 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 50.000 azioni di risparmio e n. 179.579.640 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(v) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto in data 15 aprile 2005 (il "Comunicato del 15 Aprile 2005"), la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 è finalizzata a disciplinare modalità, condizioni e termini dell'ingresso di IGLI nella compagine azionaria di Impregilo, tramite la sottoscrizione, da parte di IGLI, di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(vi) la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede altresì l'impegno di Gemina e IGLI a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale (come definito al successivo punto A.1.) - alla Data di Esecuzione (come di seguito definita al punto A.2.1.), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il "Patto Impregilo"), come già reso noto nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo che prevedono inter alia: un sindacato di voto, e un impegno di acquisto rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, la prima; un sindacato di voto, un patto di consultazione e un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, il secondo.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo

A. Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

1. Assemblea straordinaria di Impregilo

Gemina si è impegnata a far sì che, entro il 16 aprile 2005, sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi, in terza convocazione, entro e non oltre il 20 maggio 2005 al fine di deliberare:

(i) la revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004;

(ii) un aumento di capitale scindibile a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 650.000.000,00 da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (l'"Aumento di Capitale"); le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "Azioni di Nuova Emissione") saranno offerte in opzione agli azionisti (l"Offerta in Opzione") ad un prezzo unitario (il "Prezzo di Emissione"), comunque non superiore a Euro 0,20 per azione, che verrà determinato entro l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in modo che il Prezzo di Emissione risulti scontato di un minimo del 25% rispetto al "TERP Effettivo" (per tale intendendosi il prezzo teorico ex diritto calcolato per ciascuna azione ordinaria Impregilo con riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati almeno negli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti la determinazione del Prezzo di Emissione); il numero delle Azioni di Nuova Emissione sarà determinato (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) dividendo l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale per il Prezzo di Emissione;

(iii) la modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione di Impregilo, così da elevarlo sino a 15.

Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore delle delibere sopra indicate.

2. Esecuzione dell'Aumento di Capitale

2.1. Subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive (come di seguito definite al punto A.3.), Gemina si è impegnata il primo giorno dell'Offerta in Opzione (la "Data di Esecuzione") a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un numero di Azioni di Nuova Emissione - da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004 - in misura tale che le Azioni di Nuova Emissione sottoscritte da Gemina, sommate alle azioni Impregilo possedute da Gemina alla data del 14 aprile 2005, rappresentino complessivamente una quota pari all'11,78% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto); (ii) cedere a IGLI un numero di diritti di opzione per la sottoscrizione di un numero di Azioni di Nuova Emissione che, complessivamente considerate, rappresentino una quota pari al 12,54% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) (i "Diritti di Opzione") ad un prezzo complessivo, fermo restando il limite di cui al successivo punto 2.2.(ii), determinato sulla base di formule matematiche che tengono conto, tra l'altro, dell'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi.

2.2. Sulla base degli impegni di Gemina di cui al precedente punto 2.1., IGLI si è impegnata (i) ad acquistare alla Data di Esecuzione i Diritti di Opzione e (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale il giorno successivo alla Data di Esecuzione, mediante esercizio dei Diritti di Opzione per il numero di Azioni di Nuova Emissione indicato al precedente punto 2.1.(ii), restando in ogni caso inteso che l'esborso complessivo di IGLI per l'acquisto dei Diritti di Opzione e per la sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione in esercizio dei Diritti di Opzione acquistati non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 115.000.000,00.

IGLI si è inoltre impegnata a consegnare a Impregilo (che ha dichiarato di voler profittare di detta pattuizione a suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.), entro la data di sottoscrizione del Finanziamento Ponte di cui al successivo punto A.3., sub (iv), una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito per un impegno massimo di Euro 100.000.000,00, secondo il testo costituente allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, a garanzia dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui al presente punto 2.2.

2.3. Gemina e IGLI si sono date reciprocamente atto che, senza che ciò comporti responsabilità solidale in capo alle medesime, nel complesso, la porzione dell'Aumento di Capitale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere ai sensi dei punti 2.1. e 2.2. che precedono è pari ad Euro 158.100.000,00. Impregilo ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Gemina e IGLI di cui rispettivamente ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. In relazione alla quota dell'eventuale inoptato derivante dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale (l'"Inoptato"), le Parti hanno convenuto che l'Inoptato sia garantito:

(a) parzialmente e in via prioritaria da Gemina e IGLI, pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei precedenti punti 2.1. e 2.2., fino ad un ammontare tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Gemina e IGLI post Aumento di Capitale non superi il 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF e comunque sino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 44.000.000,00 (controvalore calcolato assumendo che il Prezzo di Emissione di ciascuna Azione di Nuova Emissione sia pari ad Euro 0,20);

(b) in via subordinata da un consorzio di banche, inclusa Efibanca (il "Consorzio") in conformità al contratto preliminare di garanzia allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e sottoscritto dai garanti e da Impregilo in data 14 aprile 2005, fermo restando che gli obblighi di garanzia di Efibanca sono strutturati e saranno eseguiti dalla stessa in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e di Efibanca, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di offerta pubblica di acquisto.

2.5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.4., ad esito dell'Aumento di Capitale e in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato che dovesse essere sottoscritto da IGLI e da Gemina ai sensi del precedente punto 2.4.(a) (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto), IGLI deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

2.6. Le Parti hanno convenuto che, qualora l'Aumento di Capitale non sia interamente sottoscritto e, per qualsivoglia o ragione, il contratto di garanzia stipulato in attuazione del contratto preliminare di garanzia di cui al precedente punto 2.4.(b) non abbia completa e tempestiva esecuzione, con l'effetto di far sì che la percentuale del capitale sociale di Impregilo di cui le Parti divengano titolari sia complessivamente: (i) compresa tra il 29,99% ed il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro-quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro il termine di cui all'art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob; (ii) eccedente il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro e non oltre trenta giorni. Le Parti hanno convenuto altresì che il presente impegno non troverà applicazione qualora, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai precedenti punti (i) e (ii), la Consob abbia confermato in forma scritta che le Parti, singolarmente o in solido, non sono obbligate a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo, in seguito al superamento della soglia del 29,99% dello stesso.

3. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e qui di seguito richiamate (le "Condizioni Sospensive"): (i) entro il 2 maggio 2005, approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.2.(ii), da parte dell'assemblea ordinaria di Impregilo; (ii) nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Impregilo, di un componente designato da IGLI quale amministratore delegato e conferimento al medesimo dei poteri di cui al successivo punto A.4.2.(ii); (iii) entro il 20 maggio 2005, assunzione (ed entro i successivi tre giorni, acquisto di efficacia) delle delibere di cui al precedente punto A.1. da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo e delle delibere di nomina di ulteriori 4 amministratori, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3., da parte dell'assemblea ordinaria della Società; (iv) entro il 17 maggio 2005, sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento ponte per un importo complessivo di Euro 680.000.000,00 (il "Finanziamento Ponte") e entro il 7 giugno 2005 sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento a medio-lungo termine tramite conversione, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 del Finanziamento Ponte; (v) entro il 7 giugno 2005, trasformazione del debito bancario a breve del gruppo Impregilo in debito a medio-lungo termine e rimodulazione del debito a medio termine di Fisia S.p.A. secondo quanto indicato in allegato della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (vi) in orizzonti temporali diversi a partire dal 17 maggio 2005, messa a disposizione di Impregilo di tutte le tranche del Finanziamento Ponte; (vii) entro la data di deposito presso Consob del prospetto relativo all'Aumento di Capitale, sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del Consorzio di cui al precedente punto A.2.4.(b); (viii) entro il 26 maggio 2005, ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust; (ix) la Data di Esecuzione non sia successiva al 31 luglio 2005, fermo restando che tale termine sarà automaticamente esteso al 31 ottobre 2005 a condizione che Impregilo previamente ottenga l'erogazione di finanza ponte per ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per un corrispondente periodo di tempo.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1., l'impegno di IGLI a consegnare a Impregilo la garanzia bancaria di cui al precedente punto A.2.2., le ulteriori pattuizioni parasociali di cui al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per gli impegni di cui al successivo punto A.4.4., nonché delle previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, fermo restando che le medesime Condizioni Sospensive - ad eccezione di quella indicata sub A.3.(viii), concernente le necessarie autorizzazioni antitrust - si intendono poste nell'esclusivo interesse di IGLI e pertanto potranno essere, in tutto o in parte, rinunciate dalla stessa secondo il proprio libero apprezzamento.

4. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

4.1. Gemina si è impegnata a far sì che entro e non oltre il 16 aprile 2005, previe dimissioni di un consigliere, sia cooptato dal consiglio di amministrazione di Impregilo un amministratore di designazione di IGLI, con delega alla supervisione della predisposizione da parte degli uffici competenti della Società del business plan di Impregilo e delle società dalla stessa controllate.

4.2. Gemina si è impegnata a far sì che l'assemblea ordinaria di Impregilo convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2005 e in seconda convocazione per il 2 maggio 2005 - nomini: (i) un nuovo collegio sindacale in modo che uno dei suoi membri effettivi sia designato da IGLI; (ii) un nuovo consiglio di amministrazione i cui componenti siano designati come segue: 5, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 5 designati da IGLI; 1 amministratore indipendente designato da Gemina; le Parti hanno convenuto che alla data di insediamento di detto nuovo consiglio di amministrazione siano conferiti all'amministratore delegato designato da IGLI tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione.

4.3. Gemina si è impegnata a far sì che, contestualmente alla modifica dell'art. 20 dello statuto di Impregilo secondo quanto sopra riportato al punto A.1.(iii), l'assemblea ordinaria della Società incrementi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 11 a 15. Le Parti si sono impegnate a nominare i nuovi consiglieri in modo che la composizione dell'organo così integrato sia conforme a quanto indicato nel Patto Impregilo, come indicato al successivo punto B., sub (b)(i).

4.4. Qualora, per qualsiasi ragione, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 perda efficacia ai sensi del precedente punto A.3., a causa del mancato avveramento anche solo di una delle Condizioni Sospensive, IGLI si è impegnata a far sì che i consiglieri dalla stessa designati ed eletti ai sensi del punto 4.2.(ii) che precede rassegnino con effetto immediato le proprie dimissioni e Gemina si è impegnata a proporre, in occasione della prima assemblea di Impregilo che verrà convocata per il rinnovo del consiglio, di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli amministratori di designazione di IGLI per le operazioni e le attività dagli stessi svolte nel corso del loro mandato, e a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti dei suddetti amministratori per gli atti dai medesimi compiuti nel corso del loro mandato, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.5. In ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla data di cui al precedente punto A.4.2., salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.6. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina (comprese le Azioni di Nuova Emissione rivenienti a Gemina a seguito dell'Aumento di Capitale), ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio). Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto dovrà essere corrisposto da IGLI a Gemina, a discrezione di quest'ultima, in contanti ovvero, in tutto o in parte, mediante assegnazione a Gemina di azioni IGLI di nuova emissione, fermo restando che in ogni caso la partecipazione di Gemina al momento del suo ingresso in IGLI non potrà eccedere 1/6 del capitale sociale di IGLI. In tale ultimo caso, Gemina e gli altri soci di IGLI sottoscriveranno un altro patto parasociale relativo a IGLI, che conferisca a Gemina diritti sostanzialmente conformi a quelli dei soci di IGLI titolari di un'analoga percentuale del capitale sociale di IGLI.

5. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 179.579.640 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Impregilo

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti ai sensi dei punti A.1. e A.2. che precedono - alla Data di Esecuzione il Patto Impregilo diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da IGLI e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni di Nuova Emissione eventualmente sottoscritte ai sensi del punto A.2.4.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1. e A.2.2., e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1., A.2.2. e A.2.4.(a), e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

 

A

B

Soggetto

% rispetto al capitale sociale di Impregilo

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

% rispetto al capitale sociale di Impregilo (*)

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

IGLI

12,54%

51,55%

12,54 - 15,38

51,55

Gemina

11,78%

48,45%

11,78 - 14,46

48,45

Totale

24,32%

100,00

24,32% - 29,84

100,00%

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

N.B. il dato numerico delle azioni Impregilo che saranno aggregate nel Patto Impregilo potrà essere determinato solo a seguito della determinazione, in funzione del Prezzo di Emissione, del numero di Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

17 maggio 2005

[IF.3.05.3]



IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue:

(i) In data 21 marzo 2005, Gemina S.p.A. (“Gemina”), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V. (“Techint”), Argo Finanziaria S.p.A. (“Argo Finanziaria”), Autostrade per l'Italia S.p.A. (“Autostrade”) e Efibanca S.p.A. (“Efibanca”) (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli “Investitori”) hanno perfezionato un accordo (l'“Accordo”), ai sensi del quale, tra l'altro, hanno convenuto i termini e le condizioni alle quali, per il tramite di una società di capitali all'uopo costituita e dagli stessi Investitori, direttamente o indirettamente, partecipata, erano interessati ad entrare nella compagine sociale di Impregilo S.p.A. (“Impregilo” o anche la “Società”), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le pattuizioni di contenuto parasociale di cui all'Accordo sono state pubblicate per estratto, ai sensi degli artt. 122 TUF e 129 Regolamento Consob, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” del 31 marzo 2005;

(ii) in data 8 aprile 2005, TeSir S.r.l. (società controllata da Techint), Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca hanno costituito IGLI S.p.A. (con sede in Milano, Via Camperio n. 9, “IGLI”); IGLI è partecipata: quanto al 30%, da TeSir S.r.l.; quanto al 30%, da Argo Finanziaria; quanto al 20%, da Autostrade; quanto al 20%, da Efibanca;

(iii) in data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina e IGLI (Gemina e IGLI, ciascuna, una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo, sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.3. (la “Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005”) e, contestualmente, Gemina e gli Investitori hanno risolto consensualmente l'Accordo alla luce del perfezionamento della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la notizia dello scioglimento dell'Accordo è pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 131 Regolamento Consob, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”;

(iv) alla data della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 17.962.963 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(v) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto in data 15 aprile 2005 (il “Comunicato del 15 Aprile 2005”), la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 è finalizzata a disciplinare modalità, condizioni e termini dell'ingresso di IGLI nella compagine azionaria di Impregilo, tramite la sottoscrizione, da parte di IGLI, di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(vi) la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede altresì l'impegno di Gemina e IGLI a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale (come definito al successivo punto A.1.) - alla Data di Esecuzione (come di seguito definita al punto A.2.1.), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il “Patto Impregilo”), come già reso noto nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo che prevedono inter alia: un sindacato di voto, e un impegno di acquisto rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, la prima; un sindacato di voto, un patto di consultazione e un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, il secondo.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo

A. Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

1. Assemblea straordinaria di Impregilo

Gemina si è impegnata a far sì che, entro il 16 aprile 2005, sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi, in terza convocazione, entro e non oltre il 20 maggio 2005 al fine di deliberare:

(i) la revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004;

(ii) un aumento di capitale scindibile a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 650.000.000,00 da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (l'“Aumento di Capitale”); le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le “Azioni di Nuova Emissione”) saranno offerte in opzione agli azionisti (l“Offerta in Opzione”) ad un prezzo unitario (il “Prezzo di Emissione”), comunque non superiore a Euro 0,20 per azione, che verrà determinato entro l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in modo che il Prezzo di Emissione risulti scontato di un minimo del 25% rispetto al “TERP Effettivo” (per tale intendendosi il prezzo teorico ex diritto calcolato per ciascuna azione ordinaria Impregilo con riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati almeno negli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti la determinazione del Prezzo di Emissione); il numero delle Azioni di Nuova Emissione sarà determinato (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) dividendo l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale per il Prezzo di Emissione;

(iii) la modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione di Impregilo, così da elevarlo sino a 15.

Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore delle delibere sopra indicate.

2. Esecuzione dell'Aumento di Capitale

2.1. Subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive (come di seguito definite al punto A.3.), Gemina si è impegnata il primo giorno dell'Offerta in Opzione (la “Data di Esecuzione”) a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un numero di Azioni di Nuova Emissione - da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004 - in misura tale che le Azioni di Nuova Emissione sottoscritte da Gemina, sommate alle azioni Impregilo possedute da Gemina alla data del 14 aprile 2005, rappresentino complessivamente una quota pari all'11,78% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto); (ii) cedere a IGLI un numero di diritti di opzione per la sottoscrizione di un numero di Azioni di Nuova Emissione che, complessivamente considerate, rappresentino una quota pari al 12,54% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) (i “Diritti di Opzione”) ad un prezzo complessivo, fermo restando il limite di cui al successivo punto 2.2.(ii), determinato sulla base di formule matematiche che tengono conto, tra l'altro, dell'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi.

2.2. Sulla base degli impegni di Gemina di cui al precedente punto 2.1., IGLI si è impegnata (i) ad acquistare alla Data di Esecuzione i Diritti di Opzione e (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale il giorno successivo alla Data di Esecuzione, mediante esercizio dei Diritti di Opzione per il numero di Azioni di Nuova Emissione indicato al precedente punto 2.1.(ii), restando in ogni caso inteso che l'esborso complessivo di IGLI per l'acquisto dei Diritti di Opzione e per la sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione in esercizio dei Diritti di Opzione acquistati non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 115.000.000,00.

IGLI si è inoltre impegnata a consegnare a Impregilo (che ha dichiarato di voler profittare di detta pattuizione a suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.), entro la data di sottoscrizione del Finanziamento Ponte di cui al successivo punto A.3., sub (iv), una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito per un impegno massimo di Euro 100.000.000,00, secondo il testo costituente allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, a garanzia dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui al presente punto 2.2.

2.3. Gemina e IGLI si sono date reciprocamente atto che, senza che ciò comporti responsabilità solidale in capo alle medesime, nel complesso, la porzione dell'Aumento di Capitale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere ai sensi dei punti 2.1. e 2.2. che precedono è pari ad Euro 158.100.000,00. Impregilo ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Gemina e IGLI di cui rispettivamente ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. In relazione alla quota dell'eventuale inoptato derivante dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale (l'“Inoptato”), le Parti hanno convenuto che l'Inoptato sia garantito:

(a) parzialmente e in via prioritaria da Gemina e IGLI, pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei precedenti punti 2.1. e 2.2., fino ad un ammontare tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Gemina e IGLI post Aumento di Capitale non superi il 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF e comunque sino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 44.000.000,00 (controvalore calcolato assumendo che il Prezzo di Emissione di ciascuna Azione di Nuova Emissione sia pari ad Euro 0,20);

(b) in via subordinata da un consorzio di banche, inclusa Efibanca (il “Consorzio”) in conformità al contratto preliminare di garanzia allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e sottoscritto dai garanti e da Impregilo in data 14 aprile 2005, fermo restando che gli obblighi di garanzia di Efibanca sono strutturati e saranno eseguiti dalla stessa in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e di Efibanca, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di offerta pubblica di acquisto.

2.5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.4., ad esito dell'Aumento di Capitale e in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato che dovesse essere sottoscritto da IGLI e da Gemina ai sensi del precedente punto 2.4.(a) (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto), IGLI deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

2.6. Le Parti hanno convenuto che, qualora l'Aumento di Capitale non sia interamente sottoscritto e, per qualsivoglia o ragione, il contratto di garanzia stipulato in attuazione del contratto preliminare di garanzia di cui al precedente punto 2.4.(b) non abbia completa e tempestiva esecuzione, con l'effetto di far sì che la percentuale del capitale sociale di Impregilo di cui le Parti divengano titolari sia complessivamente: (i) compresa tra il 29,99% ed il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro-quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro il termine di cui all'art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob; (ii) eccedente il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro e non oltre trenta giorni. Le Parti hanno convenuto altresì che il presente impegno non troverà applicazione qualora, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai precedenti punti (i) e (ii), la Consob abbia confermato in forma scritta che le Parti, singolarmente o in solido, non sono obbligate a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo, in seguito al superamento della soglia del 29,99% dello stesso.

3. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e qui di seguito richiamate (le “Condizioni Sospensive”): (i) entro il 2 maggio 2005, approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.2.(ii), da parte dell'assemblea ordinaria di Impregilo; (ii) nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Impregilo, di un componente designato da IGLI quale amministratore delegato e conferimento al medesimo dei poteri di cui al successivo punto A.4.2.(ii); (iii) entro il 20 maggio 2005, assunzione (ed entro i successivi tre giorni, acquisto di efficacia) delle delibere di cui al precedente punto A.1. da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo e delle delibere di nomina di ulteriori 4 amministratori, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3., da parte dell'assemblea ordinaria della Società; (iv) entro il 17 maggio 2005(1), sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento ponte per un importo complessivo di Euro 680.000.000,00 (il “Finanziamento Ponte”) e entro il 7 giugno 2005 sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento a medio-lungo termine tramite conversione, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 del Finanziamento Ponte(2); (v) entro il 7 giugno 2005(3), trasformazione del debito bancario a breve del gruppo Impregilo in debito a medio-lungo termine e rimodulazione del debito a medio termine di Fisia S.p.A. secondo quanto indicato in allegato della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (vi) in orizzonti temporali diversi a partire dal 17 maggio 2005(6), messa a disposizione di Impregilo di tutte le tranche del Finanziamento Ponte; (vii) entro la data di deposito presso Consob del prospetto relativo all'Aumento di Capitale, sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del Consorzio di cui al precedente punto A.2.4.(b); (viii) entro il 26 maggio 2005, ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust; (ix) la Data di Esecuzione non sia successiva al 31 luglio 2005, fermo restando che tale termine sarà automaticamente esteso al 31 ottobre 2005 a condizione che Impregilo previamente ottenga l'erogazione di finanza ponte per ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per un corrispondente periodo di tempo.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1., l'impegno di IGLI a consegnare a Impregilo la garanzia bancaria di cui al precedente punto A.2.2., le ulteriori pattuizioni parasociali di cui al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per gli impegni di cui al successivo punto A.4.4., nonché delle previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, fermo restando che le medesime Condizioni Sospensive - ad eccezione di quella indicata sub A.3.(viii), concernente le necessarie autorizzazioni antitrust - si intendono poste nell'esclusivo interesse di IGLI e pertanto potranno essere, in tutto o in parte, rinunciate dalla stessa secondo il proprio libero apprezzamento.

4. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

4.1. Gemina si è impegnata a far sì che entro e non oltre il 16 aprile 2005, previe dimissioni di un consigliere, sia cooptato dal consiglio di amministrazione di Impregilo un amministratore di designazione di IGLI, con delega alla supervisione della predisposizione da parte degli uffici competenti della Società del business plan di Impregilo e delle società dalla stessa controllate.

4.2. Gemina si è impegnata a far sì che l'assemblea ordinaria di Impregilo convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2005 e in seconda convocazione per il 2 maggio 2005 - nomini: (i) un nuovo collegio sindacale in modo che uno dei suoi membri effettivi sia designato da IGLI; (ii) un nuovo consiglio di amministrazione i cui componenti siano designati come segue: 5, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 5 designati da IGLI; 1 amministratore indipendente designato da Gemina; le Parti hanno convenuto che alla data di insediamento di detto nuovo consiglio di amministrazione siano conferiti all'amministratore delegato designato da IGLI tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione.

4.3. Gemina si è impegnata a far sì che, contestualmente alla modifica dell'art. 20 dello statuto di Impregilo secondo quanto sopra riportato al punto A.1.(iii), l'assemblea ordinaria della Società incrementi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 11 a 15. Le Parti si sono impegnate a nominare i nuovi consiglieri in modo che la composizione dell'organo così integrato sia conforme a quanto indicato nel Patto Impregilo, come indicato al successivo punto B., sub (b)(i).

4.4. Qualora, per qualsiasi ragione, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 perda efficacia ai sensi del precedente punto A.3., a causa del mancato avveramento anche solo di una delle Condizioni Sospensive, IGLI si è impegnata a far sì che i consiglieri dalla stessa designati ed eletti ai sensi del punto 4.2.(ii) che precede rassegnino con effetto immediato le proprie dimissioni e Gemina si è impegnata a proporre, in occasione della prima assemblea di Impregilo che verrà convocata per il rinnovo del consiglio, di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli amministratori di designazione di IGLI per le operazioni e le attività dagli stessi svolte nel corso del loro mandato, e a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti dei suddetti amministratori per gli atti dai medesimi compiuti nel corso del loro mandato, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.5. In ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla data di cui al precedente punto A.4.2., salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.6. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina (comprese le Azioni di Nuova Emissione rivenienti a Gemina a seguito dell'Aumento di Capitale), ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio). Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto dovrà essere corrisposto da IGLI a Gemina, a discrezione di quest'ultima, in contanti ovvero, in tutto o in parte, mediante assegnazione a Gemina di azioni IGLI di nuova emissione, fermo restando che in ogni caso la partecipazione di Gemina al momento del suo ingresso in IGLI non potrà eccedere 1/6 del capitale sociale di IGLI. In tale ultimo caso, Gemina e gli altri soci di IGLI sottoscriveranno un altro patto parasociale relativo a IGLI, che conferisca a Gemina diritti sostanzialmente conformi a quelli dei soci di IGLI titolari di un'analoga percentuale del capitale sociale di IGLI.

5. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 17.957.963 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Impregilo

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti ai sensi dei punti A.1. e A.2. che precedono - alla Data di Esecuzione il Patto Impregilo diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da IGLI e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni di Nuova Emissione eventualmente sottoscritte ai sensi del punto A.2.4.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1. e A.2.2., e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1., A.2.2. e A.2.4.(a), e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

A

B

Soggetto

% rispetto al capitale sociale di Impregilo

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

% rispetto al capitale sociale di Impregilo (*)

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

IGLI

12,54%

51,55%

12,54 - 15,38

51,55

Gemina

11,78%

48,45%

11,78 - 14,46

48,45

Totale

24,32%

100,00

24,32% -29,84

100,00%

 

 

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

N.B. il dato numerico delle azioni Impregilo che saranno aggregate nel Patto Impregilo potrà essere determinato solo a seguito della determinazione, in funzione del Prezzo di Emissione, del numero di Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

 

 

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

____________
Note:

1. Il termine originariamente fissato il 4 maggio 2005 è stato: (i) prorogato al 6 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 4 maggio 2005, di un primo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (ii) prorogato al 10 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 9 maggio 2005, di un secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, (iii) prorogato al 16 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 11 maggio 2005, di un terzo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (iv) da ultimo prorogato al 17 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 16 maggio 2005, di un quarto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

2. Clausola così modificata a seguito della sottoscrizione, in data 9 maggio 2005, del secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (salvo quanto precisato alla precedente nota 1).

3. Il termine, originariamente fissato il 26 maggio 2005, è stato prorogato al 7 giugno 2005 mediante sottoscrizione, in data 9 maggio 2005, del secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

4. Il termine, originariamente fissato il 10 maggio 2005, è stato: (i) prorogato al 16 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 11 maggio 2005, del terzo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (ii) da ultimo prorogato al 17 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 16 maggio 2005, di un quarto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

26 maggio 2005

[IF.3.05.4]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue:

(i) In data 21 marzo 2005, Gemina S.p.A. (“Gemina”), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V. (“Techint”), Argo Finanziaria S.p.A. (“Argo Finanziaria”), Autostrade per l'Italia S.p.A. (“Autostrade”) e Efibanca S.p.A. (“Efibanca”) (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli “Investitori”) hanno perfezionato un accordo (l'“Accordo”), ai sensi del quale, tra l'altro, hanno convenuto i termini e le condizioni alle quali, per il tramite di una società di capitali all'uopo costituita e dagli stessi Investitori, direttamente o indirettamente, partecipata, erano interessati ad entrare nella compagine sociale di Impregilo S.p.A. (“Impregilo” o anche la “Società”), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le pattuizioni di contenuto parasociale di cui all'Accordo sono state pubblicate per estratto, ai sensi degli artt. 122 TUF e 129 Regolamento Consob, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” del 31 marzo 2005;

(ii) in data 8 aprile 2005, TeSir S.r.l. (società controllata da Techint), Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca hanno costituito IGLI S.p.A. (con sede in Milano, Via Camperio n. 9, “IGLI”); IGLI è partecipata: quanto al 30%, da TeSir S.r.l.; quanto al 30%, da Argo Finanziaria; quanto al 20%, da Autostrade; quanto al 20%, da Efibanca;

(iii) in data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina e IGLI (Gemina e IGLI, ciascuna, una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo, sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.3. (la “Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005”) e, contestualmente, Gemina e gli Investitori hanno risolto consensualmente l'Accordo alla luce del perfezionamento della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la notizia dello scioglimento dell'Accordo è pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 131 Regolamento Consob, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”;

(iv) alla data della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 17.962.963 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(v) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto in data 15 aprile 2005 (il “Comunicato del 15 Aprile 2005”), la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 è finalizzata a disciplinare modalità, condizioni e termini dell'ingresso di IGLI nella compagine azionaria di Impregilo, tramite la sottoscrizione, da parte di IGLI, di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(vi) la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede altresì l'impegno di Gemina e IGLI a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale (come definito al successivo punto A.1.) - alla Data di Esecuzione (come di seguito definita al punto A.2.1.), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il “Patto Impregilo”), come già reso noto nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo che prevedono inter alia: un sindacato di voto, e un impegno di acquisto rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, la prima; un sindacato di voto, un patto di consultazione e un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, il secondo.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo

A. Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

1. Assemblea straordinaria di Impregilo

Gemina si è impegnata a far sì che, entro il 16 aprile 2005, sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi, in terza convocazione, entro e non oltre il 20 maggio 2005 al fine di deliberare:

(i) la revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004;

(ii) un aumento di capitale scindibile a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 650.000.000,00 da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (l'“Aumento di Capitale”); le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le “Azioni di Nuova Emissione”) saranno offerte in opzione agli azionisti (l“Offerta in Opzione”) ad un prezzo unitario (il “Prezzo di Emissione”), comunque non superiore a Euro 0,20 per azione, che verrà determinato entro l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in modo che il Prezzo di Emissione risulti scontato di un minimo del 25% rispetto al “TERP Effettivo” (per tale intendendosi il prezzo teorico ex diritto calcolato per ciascuna azione ordinaria Impregilo con riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati almeno negli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti la determinazione del Prezzo di Emissione); il numero delle Azioni di Nuova Emissione sarà determinato (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) dividendo l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale per il Prezzo di Emissione;

(iii) la modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione di Impregilo, così da elevarlo sino a 15.

Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore delle delibere sopra indicate.

2. Esecuzione dell'Aumento di Capitale

2.1. Subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive (come di seguito definite al punto A.3.), Gemina si è impegnata il primo giorno dell'Offerta in Opzione (la “Data di Esecuzione”) a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un numero di Azioni di Nuova Emissione - da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004 - in misura tale che le Azioni di Nuova Emissione sottoscritte da Gemina, sommate alle azioni Impregilo possedute da Gemina alla data del 14 aprile 2005, rappresentino complessivamente una quota pari all'11,78% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto); (ii) cedere a IGLI un numero di diritti di opzione per la sottoscrizione di un numero di Azioni di Nuova Emissione che, complessivamente considerate, rappresentino una quota pari al 12,54% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) (i “Diritti di Opzione”) ad un prezzo complessivo, fermo restando il limite di cui al successivo punto 2.2.(ii), determinato sulla base di formule matematiche che tengono conto, tra l'altro, dell'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi.

2.2. Sulla base degli impegni di Gemina di cui al precedente punto 2.1., IGLI si è impegnata (i) ad acquistare alla Data di Esecuzione i Diritti di Opzione e (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale il giorno successivo alla Data di Esecuzione, mediante esercizio dei Diritti di Opzione per il numero di Azioni di Nuova Emissione indicato al precedente punto 2.1.(ii), restando in ogni caso inteso che l'esborso complessivo di IGLI per l'acquisto dei Diritti di Opzione e per la sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione in esercizio dei Diritti di Opzione acquistati non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 115.000.000,00.

IGLI si è inoltre impegnata a consegnare a Impregilo (che ha dichiarato di voler profittare di detta pattuizione a suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.), entro la data di sottoscrizione del Finanziamento Ponte di cui al successivo punto A.3., sub (iv), una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito per un impegno massimo di Euro 100.000.000,00, secondo il testo costituente allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, a garanzia dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui al presente punto 2.2.

2.3. Gemina e IGLI si sono date reciprocamente atto che, senza che ciò comporti responsabilità solidale in capo alle medesime, nel complesso, la porzione dell'Aumento di Capitale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere ai sensi dei punti 2.1. e 2.2. che precedono è pari ad Euro 158.100.000,00. Impregilo ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Gemina e IGLI di cui rispettivamente ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. In relazione alla quota dell'eventuale inoptato derivante dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale (l'“Inoptato”), le Parti hanno convenuto che l'Inoptato sia garantito:

(a) parzialmente e in via prioritaria da Gemina e IGLI, pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei precedenti punti 2.1. e 2.2., fino ad un ammontare tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Gemina e IGLI post Aumento di Capitale non superi il 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF e comunque sino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 44.000.000,00 (controvalore calcolato assumendo che il Prezzo di Emissione di ciascuna Azione di Nuova Emissione sia pari ad Euro 0,20);

(b) in via subordinata da un consorzio di banche, inclusa Efibanca (il “Consorzio”) in conformità al contratto preliminare di garanzia allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e sottoscritto dai garanti e da Impregilo in data 14 aprile 2005, fermo restando che gli obblighi di garanzia di Efibanca sono strutturati e saranno eseguiti dalla stessa in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e di Efibanca, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di offerta pubblica di acquisto.

2.5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.4., ad esito dell'Aumento di Capitale e in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato che dovesse essere sottoscritto da IGLI e da Gemina ai sensi del precedente punto 2.4.(a) (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto), IGLI deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

2.6. Le Parti hanno convenuto che, qualora l'Aumento di Capitale non sia interamente sottoscritto e, per qualsivoglia o ragione, il contratto di garanzia stipulato in attuazione del contratto preliminare di garanzia di cui al precedente punto 2.4.(b) non abbia completa e tempestiva esecuzione, con l'effetto di far sì che la percentuale del capitale sociale di Impregilo di cui le Parti divengano titolari sia complessivamente: (i) compresa tra il 29,99% ed il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro-quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro il termine di cui all'art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob; (ii) eccedente il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro e non oltre trenta giorni. Le Parti hanno convenuto altresì che il presente impegno non troverà applicazione qualora, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai precedenti punti (i) e (ii), la Consob abbia confermato in forma scritta che le Parti, singolarmente o in solido, non sono obbligate a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo, in seguito al superamento della soglia del 29,99% dello stesso.

3. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e qui di seguito richiamate (le “Condizioni Sospensive”): (i) entro il 2 maggio 2005, approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.2.(ii), da parte dell'assemblea ordinaria di Impregilo; (ii) nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Impregilo, di un componente designato da IGLI quale amministratore delegato e conferimento al medesimo dei poteri di cui al successivo punto A.4.2.(ii); (iii) entro il 20 maggio 2005, assunzione (ed entro i successivi tre giorni, acquisto di efficacia) delle delibere di cui al precedente punto A.1. da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo e delle delibere di nomina di ulteriori 4 amministratori, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3., da parte dell'assemblea ordinaria della Società; (iv) entro il 17 maggio 2005(1), sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento ponte per un importo complessivo di Euro 680.000.000,00 (il “Finanziamento Ponte”) e entro il 7 giugno 2005 sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento a medio-lungo termine tramite conversione, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 del Finanziamento Ponte(2); (v) entro il 7 giugno 2005(3), (a) ottenimento dalle banche, in conformità a quanto previsto dal documento allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e successivi addenda, di impegni irrevocabili a riscadenziare la posizione creditoria a breve termine nei confronti del gruppo Impregilo e a stipulare i relativi contratti definitivi di finanziamento - ai termini e alle condizioni di cui ai term sheet allegati alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e successivi addenda - entro e non oltre la data del 31 luglio 2005 e (b) rimodulazione del debito a medio termine di Fisia S.p.A. secondo quanto indicato in allegato della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e successivi addenda; (vi) in orizzonti temporali diversi a partire dal 17 maggio 2005(4), messa a disposizione di Impregilo di tutte le tranche del Finanziamento Ponte; (vii) entro la data di deposito presso Consob del prospetto relativo all'Aumento di Capitale, sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del Consorzio di cui al precedente punto A.2.4.(b); (viii) entro il 26 maggio 2005, ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust; (ix) la Data di Esecuzione non sia successiva al 31 luglio 2005, fermo restando che tale termine sarà automaticamente esteso al 31 ottobre 2005 a condizione che Impregilo previamente ottenga l'erogazione di finanza ponte per ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per un corrispondente periodo di tempo.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1., l'impegno di IGLI a consegnare a Impregilo la garanzia bancaria di cui al precedente punto A.2.2., le ulteriori pattuizioni parasociali di cui al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per gli impegni di cui al successivo punto A.4.4., nonché delle previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, fermo restando che le medesime Condizioni Sospensive - ad eccezione di quella indicata sub A.3.(viii), concernente le necessarie autorizzazioni antitrust - si intendono poste nell'esclusivo interesse di IGLI e pertanto potranno essere, in tutto o in parte, rinunciate dalla stessa secondo il proprio libero apprezzamento.

4. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

4.1. Gemina si è impegnata a far sì che entro e non oltre il 16 aprile 2005, previe dimissioni di un consigliere, sia cooptato dal consiglio di amministrazione di Impregilo un amministratore di designazione di IGLI, con delega alla supervisione della predisposizione da parte degli uffici competenti della Società del business plan di Impregilo e delle società dalla stessa controllate.

4.2. Gemina si è impegnata a far sì che l'assemblea ordinaria di Impregilo convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2005 e in seconda convocazione per il 2 maggio 2005 - nomini: (i) un nuovo collegio sindacale in modo che uno dei suoi membri effettivi sia designato da IGLI; (ii) un nuovo consiglio di amministrazione i cui componenti siano designati come segue: 5, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 5 designati da IGLI; 1 amministratore indipendente designato da Gemina; le Parti hanno convenuto che alla data di insediamento di detto nuovo consiglio di amministrazione siano conferiti all'amministratore delegato designato da IGLI tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione.

4.3. Gemina si è impegnata a far sì che, contestualmente alla modifica dell'art. 20 dello statuto di Impregilo secondo quanto sopra riportato al punto A.1.(iii), l'assemblea ordinaria della Società incrementi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 11 a 15. Le Parti si sono impegnate a nominare i nuovi consiglieri in modo che la composizione dell'organo così integrato sia conforme a quanto indicato nel Patto Impregilo, come indicato al successivo punto B., sub (b)(i).

4.4. Qualora, per qualsiasi ragione, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 perda efficacia ai sensi del precedente punto A.3., a causa del mancato avveramento anche solo di una delle Condizioni Sospensive, IGLI si è impegnata a far sì che i consiglieri dalla stessa designati ed eletti ai sensi del punto 4.2.(ii) che precede rassegnino con effetto immediato le proprie dimissioni e Gemina si è impegnata a proporre, in occasione della prima assemblea di Impregilo che verrà convocata per il rinnovo del consiglio, di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli amministratori di designazione di IGLI per le operazioni e le attività dagli stessi svolte nel corso del loro mandato, e a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti dei suddetti amministratori per gli atti dai medesimi compiuti nel corso del loro mandato, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.5. In ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla data di cui al precedente punto A.4.2., salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.6. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina (comprese le Azioni di Nuova Emissione rivenienti a Gemina a seguito dell'Aumento di Capitale), ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio). Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto dovrà essere corrisposto da IGLI a Gemina, a discrezione di quest'ultima, in contanti ovvero, in tutto o in parte, mediante assegnazione a Gemina di azioni IGLI di nuova emissione, fermo restando che in ogni caso la partecipazione di Gemina al momento del suo ingresso in IGLI non potrà eccedere 1/6 del capitale sociale di IGLI. In tale ultimo caso, Gemina e gli altri soci di IGLI sottoscriveranno un altro patto parasociale relativo a IGLI, che conferisca a Gemina diritti sostanzialmente conformi a quelli dei soci di IGLI titolari di un'analoga percentuale del capitale sociale di IGLI.

5. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 17.957.963 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Impregilo

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti ai sensi dei punti A.1. e A.2. che precedono - alla Data di Esecuzione il Patto Impregilo diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da IGLI e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni di Nuova Emissione eventualmente sottoscritte ai sensi del punto A.2.4.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1. e A.2.2., e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1., A.2.2. e A.2.4.(a), e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

A

B

Soggetto

% rispetto al capitale sociale di Impregilo

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

% rispetto al capitale sociale di Impregilo (*)

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

IGLI

12,54%

51,55%

12,54 - 15,38

51,55

Gemina

11,78%

48,45%

11,78 - 14,46

48,45

Totale

24,32%

100,00

24,32% -29,84

100,00%

 

 

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

N.B. il dato numerico delle azioni Impregilo che saranno aggregate nel Patto Impregilo potrà essere determinato solo a seguito della determinazione, in funzione del Prezzo di Emissione, del numero di Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

 

 

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

____________________
Note:

1. Il termine originariamente fissato il 4 maggio 2005 è stato: (i) prorogato al 6 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 4 maggio 2005, di un primo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (ii) prorogato al 10 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 6 maggio 2005, di un secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, (iii) prorogato al 16 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 11 maggio 2005, di un terzo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (iv) da ultimo prorogato al 17 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 16 maggio 2005, di un quarto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

2. Clausola così modificata a seguito della sottoscrizione, in data 6 maggio 2005, del secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (salvo quanto precisato alla precedente nota 1).

3. Il termine, originariamente fissato il 26 maggio 2005, è stato prorogato al 7 giugno 2005 mediante sottoscrizione, in data 6 maggio 2005, del secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la clausola è stata altresì modificata mediante la sottoscrizione, in data 7 giugno 2005, del quinto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

4. Il termine, originariamente fissato il 10 maggio 2005, è stato: (i) prorogato al 16 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 11 maggio 2005, del terzo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (ii) da ultimo prorogato al 17 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 16 maggio 2005, di un quarto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

8 giugno 2005

[IF.3.05.5]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

(i) In data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina S.p.A. ("Gemina") e IGLI S.p.A. (società per azioni con sede in Milano, Via Camperio n. 9, il cui capitale sociale è posseduto al 30%, da TeSir S.r.l., controllata da Techint European Holding (Netherlands) B.V., al 30%, da Argo Finanziaria S.p.A., al 20%, da Autostrade per l'Italia S.p.A., al 20%, da Efibanca S.p.A., di seguito "IGLI"; Gemina e IGLI congiuntamente, le "Parti") un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF (la "Scrittura Privata"), avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società"), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la Scrittura Privata è stata successivamente modificata dalle Parti in data 4, 6, 11 e 16 maggio 2005, nonché in data 7 e 10 giugno 2005, come reso noto al mercato mediante comunicati stampa diffusi da Gemina a norma dell'art. 114 TUF;

(ii) ai sensi della Scrittura Privata, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale dell'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale della Società (come definito al punto (v) che segue), il primo giorno dell'offerta in opzione agli aventi diritto delle nuove azioni ordinarie Impregilo rivenienti da detto aumento - un patto parasociale (costituente l'Allegato 2 della Scrittura Privata) rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF e destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance di Impregilo ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il "Patto Impregilo");

(iii) in data 22 aprile 2005, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 129 Regolamento Consob, l'estratto della Scrittura Privata (l'"Estratto"), contenente anche la sintesi delle pattuizioni parasociali di cui al Patto Impregilo;

(iv) in data 20 maggio 2005, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato tra l'altro: (iv)1. un'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio Impregilo esistenti; per effetto di detta operazione, alla data del presente estratto il capitale sociale di Impregilo è pari a Euro 384.039.552,00, rappresentato da complessive n. 73.853.760 azioni, di cui n. 1.615.491 azioni di risparmio e n. 72.238.269 azioni ordinarie; (iv)2. un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 650.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Impregilo da offrirsi in opzione agli aventi diritto;

(v) in data 7 giugno 2005, il Consiglio di Amministrazione di Impregilo, in forza dei poteri attribuiti dall'assemblea straordinaria della Società del 20 maggio 2005 e in conformità ai criteri dalla stessa determinati, ha fissato in Euro 2,00 (di cui Euro 1,00 a titolo di sovrapprezzo) il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie Impregilo rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente punto (iv)2. e, per l'effetto, in Euro 649.913.088,00 l'importo massimo di detto aumento (con un arrotondamento per difetto rispetto all'importo massimo deliberato dall'organo assembleare per mere ragioni di quadratura del rapporto di assegnazione), e in n. 324.956.544 le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione da offrirsi in opzione agli aventi diritto (l'"Aumento di Capitale");

(vi) in data 13 giugno 2005, ha avuto inizio il periodo dell'offerta in opzione delle nuove azioni Impregilo rivenienti dall'Aumento di Capitale; la predetta offerta in opzione avrà termine il 1° luglio 2005 e i diritti di opzione non esercitati entro tale termine saranno offerti in borsa da Impregilo a norma dell'art. 2441, comma 3, c.c.;

(vii) sempre in data 13 giugno 2005, in osservanza degli impegni assunti con la Scrittura Privata, le Parti hanno sottoscritto il Patto Impregilo;

(viii) alla data di sottoscrizione del Patto Impregilo: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 17.962.963 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Impregilo sono riconducibili ad un sindacato di voto, ad un patto di consultazione e ad un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF.

3. Strumenti finanziari oggetto del Patto Impregilo

Il Patto Impregilo aggrega, alla data del presente estratto, le n. 17.962.963 azioni Impregilo di proprietà di Gemina, di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (queste ultime rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società).

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da Gemina e IGLI ad esito dell'Aumento di Capitale di cui al punto (v) della Premessa, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto degli impegni assunti in relazione ai diritti di opzione rivenienti dall'Aumento di Capitale, e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che sarebbero possedute da IGLI e da Gemina, per effetto degli impegni assunti in relazione alla quota dell'eventuale inoptato dell'Aumento di Capitale, e che nel caso saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

 

 

A

B

Soggetto

% rispetto al capitale sociale di Impregilo

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

% rispetto al capitale sociale di Impregilo (*)

% sul totale aggregato nel Patto Impregilo

IGLI

12,54%

51,55%

12,54 - 15,38

51,55

Gemina

11,78%

48,45%

11,78 - 14,46

48,45

Totale

24,32%

100,00

24,32% -29,84

100,00%

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

4. Contenuto del Patto Impregilo

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevede:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio).

5. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF

Per effetto della sottoscrizione del Patto Impregilo, nessun soggetto esercita il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

6. Durata del Patto Impregilo

Il Patto Impregilo prevede relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

7. Deposito del Patto Impregilo

Il Patto Impregilo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 giugno 2005.

23 giugno 2005

[IF.4.05.1]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue:

(i) In data 21 marzo 2005, Gemina S.p.A. (“Gemina”), da una parte, e Techint European Holding (Netherlands) B.V. (“Techint”), Argo Finanziaria S.p.A. (“Argo Finanziaria”), Autostrade per l'Italia S.p.A. (“Autostrade”) e Efibanca S.p.A. (“Efibanca”) (Techint, Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca, congiuntamente gli “Investitori”) hanno perfezionato un accordo (l'“Accordo”), ai sensi del quale, tra l'altro, hanno convenuto i termini e le condizioni alle quali, per il tramite di una società di capitali all'uopo costituita e dagli stessi Investitori, direttamente o indirettamente, partecipata, erano interessati ad entrare nella compagine sociale di Impregilo S.p.A. (“Impregilo” o anche la “Società”), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; le pattuizioni di contenuto parasociale di cui all'Accordo sono state pubblicate per estratto, ai sensi degli artt. 122 TUF e 129 Regolamento Consob, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” del 31 marzo 2005;

(ii) in data 8 aprile 2005, TeSir S.r.l. (società controllata da Techint), Argo Finanziaria, Autostrade ed Efibanca hanno costituito IGLI S.p.A. (con sede in Milano, Via Camperio n. 9, “IGLI”); IGLI è partecipata: quanto al 30%, da TeSir S.r.l.; quanto al 30%, da Argo Finanziaria; quanto al 20%, da Autostrade; quanto al 20%, da Efibanca;

(iii) in data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina e IGLI (Gemina e IGLI, ciascuna, una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo, sospensivamente condizionato agli eventi dettagliatamente indicati nell'accordo medesimo e sinteticamente riportati di seguito al punto A.3. (la “Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005”) e, contestualmente, Gemina e gli Investitori hanno risolto consensualmente l'Accordo alla luce del perfezionamento della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la notizia dello scioglimento dell'Accordo è pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 131 Regolamento Consob, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”;

(iv) alla data della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 17.962.963 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime;

(v) come reso noto al mercato mediante comunicato stampa congiunto in data 15 aprile 2005 (il “Comunicato del 15 Aprile 2005”), la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 è finalizzata a disciplinare modalità, condizioni e termini dell'ingresso di IGLI nella compagine azionaria di Impregilo, tramite la sottoscrizione, da parte di IGLI, di azioni Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale della Società (come definito al successivo punto A.1.);

(vi) la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede altresì l'impegno di Gemina e IGLI a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale (come definito al successivo punto A.1.) - alla Data di Esecuzione (come di seguito definita al punto A.2.1.), un patto parasociale destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il “Patto Impregilo”), come già reso noto nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e come di seguito sinteticamente indicato al punto B.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo che prevedono inter alia: un sindacato di voto, e un impegno di acquisto rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, la prima; un sindacato di voto, un patto di consultazione e un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF, il secondo.

Contenuto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo

A. Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

1. Assemblea straordinaria di Impregilo

Gemina si è impegnata a far sì che, entro il 16 aprile 2005, sia convocata un'assemblea straordinaria di Impregilo da tenersi, in terza convocazione, entro e non oltre il 20 maggio 2005 al fine di deliberare:

(i) la revoca delle delibere assunte ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter c.c. dall'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 ottobre 2004;

(ii) un aumento di capitale scindibile a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 650.000.000,00 da eseguirsi secondo le modalità e condizioni indicate nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (l'“Aumento di Capitale”); le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le “Azioni di Nuova Emissione”) saranno offerte in opzione agli azionisti (l“Offerta in Opzione”) ad un prezzo unitario (il “Prezzo di Emissione”), comunque non superiore a Euro 0,20 per azione, che verrà determinato entro l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'inizio dell'Offerta in Opzione in modo che il Prezzo di Emissione risulti scontato di un minimo del 25% rispetto al “TERP Effettivo” (per tale intendendosi il prezzo teorico ex diritto calcolato per ciascuna azione ordinaria Impregilo con riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati almeno negli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti la determinazione del Prezzo di Emissione); il numero delle Azioni di Nuova Emissione sarà determinato (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) dividendo l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale per il Prezzo di Emissione;

(iii) la modifica della previsione statutaria (art. 20) concernente il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione di Impregilo, così da elevarlo sino a 15.

Gemina si è inoltre impegnata sin d'ora a votare a favore delle delibere sopra indicate.

2. Esecuzione dell'Aumento di Capitale

2.1. Subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive (come di seguito definite al punto A.3.), Gemina si è impegnata il primo giorno dell'Offerta in Opzione (la “Data di Esecuzione”) a: (i) sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un numero di Azioni di Nuova Emissione - da liberarsi integralmente mediante conversione in capitale di parte del finanziamento fruttifero di Euro 100.000.000,00 concesso da Gemina a Impregilo ai sensi del contratto stipulato nel luglio 2004 - in misura tale che le Azioni di Nuova Emissione sottoscritte da Gemina, sommate alle azioni Impregilo possedute da Gemina alla data del 14 aprile 2005, rappresentino complessivamente una quota pari all'11,78% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto); (ii) cedere a IGLI un numero di diritti di opzione per la sottoscrizione di un numero di Azioni di Nuova Emissione che, complessivamente considerate, rappresentino una quota pari al 12,54% del capitale sociale della Società post Aumento di Capitale (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto) (i “Diritti di Opzione”) ad un prezzo complessivo, fermo restando il limite di cui al successivo punto 2.2.(ii), determinato sulla base di formule matematiche che tengono conto, tra l'altro, dell'andamento dei prezzi di negoziazione di diritti stessi.

2.2. Sulla base degli impegni di Gemina di cui al precedente punto 2.1., IGLI si è impegnata (i) ad acquistare alla Data di Esecuzione i Diritti di Opzione e (ii) a sottoscrivere e liberare l'Aumento di Capitale il giorno successivo alla Data di Esecuzione, mediante esercizio dei Diritti di Opzione per il numero di Azioni di Nuova Emissione indicato al precedente punto 2.1.(ii), restando in ogni caso inteso che l'esborso complessivo di IGLI per l'acquisto dei Diritti di Opzione e per la sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione in esercizio dei Diritti di Opzione acquistati non potrà comunque superare l'importo massimo di Euro 115.000.000,00.

IGLI si è inoltre impegnata a consegnare a Impregilo (che ha dichiarato di voler profittare di detta pattuizione a suo favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c.), entro la data di sottoscrizione del Finanziamento Ponte di cui al successivo punto A.3., sub (iv), una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito per un impegno massimo di Euro 100.000.000,00, secondo il testo costituente allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, a garanzia dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui al presente punto 2.2.

2.3. Gemina e IGLI si sono date reciprocamente atto che, senza che ciò comporti responsabilità solidale in capo alle medesime, nel complesso, la porzione dell'Aumento di Capitale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere ai sensi dei punti 2.1. e 2.2. che precedono è pari ad Euro 158.100.000,00. Impregilo ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Gemina e IGLI di cui rispettivamente ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4. In relazione alla quota dell'eventuale inoptato derivante dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale (l'“Inoptato”), le Parti hanno convenuto che l'Inoptato sia garantito:

(a) parzialmente e in via prioritaria da Gemina e IGLI, pro-quota rispetto alle partecipazioni che le stesse verranno a detenere in Impregilo post Aumento di Capitale sottoscritto ai sensi dei precedenti punti 2.1. e 2.2., fino ad un ammontare tale per cui la partecipazione complessivamente detenuta da Gemina e IGLI post Aumento di Capitale non superi il 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF e comunque sino ad un controvalore massimo complessivo di Euro 44.000.000,00 (controvalore calcolato assumendo che il Prezzo di Emissione di ciascuna Azione di Nuova Emissione sia pari ad Euro 0,20);

(b) in via subordinata da un consorzio di banche, inclusa Efibanca (il “Consorzio”) in conformità al contratto preliminare di garanzia allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e sottoscritto dai garanti e da Impregilo in data 14 aprile 2005, fermo restando che gli obblighi di garanzia di Efibanca sono strutturati e saranno eseguiti dalla stessa in modo tale da non far sorgere, in capo a ciascuna delle Parti e di Efibanca, ovvero in via solidale in capo alle stesse, obblighi di offerta pubblica di acquisto.

2.5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.4., ad esito dell'Aumento di Capitale e in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato che dovesse essere sottoscritto da IGLI e da Gemina ai sensi del precedente punto 2.4.(a) (assumendo che l'Aumento di Capitale sia interamente sottoscritto), IGLI deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 12,54% e 15,38%, mentre Gemina deterrà una partecipazione rappresentativa di una quota del capitale sociale di Impregilo ricompresa tra 11,78% e 14,46%.

2.6. Le Parti hanno convenuto che, qualora l'Aumento di Capitale non sia interamente sottoscritto e, per qualsivoglia o ragione, il contratto di garanzia stipulato in attuazione del contratto preliminare di garanzia di cui al precedente punto 2.4.(b) non abbia completa e tempestiva esecuzione, con l'effetto di far sì che la percentuale del capitale sociale di Impregilo di cui le Parti divengano titolari sia complessivamente: (i) compresa tra il 29,99% ed il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro-quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro il termine di cui all'art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob; (ii) eccedente il 33% dello stesso, le Parti dovranno alienare pro quota le azioni in eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 29,99%, entro e non oltre trenta giorni. Le Parti hanno convenuto altresì che il presente impegno non troverà applicazione qualora, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai precedenti punti (i) e (ii), la Consob abbia confermato in forma scritta che le Parti, singolarmente o in solido, non sono obbligate a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo, in seguito al superamento della soglia del 29,99% dello stesso.

3. Condizioni Sospensive

Le Parti hanno convenuto che l'efficacia della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (ad eccezione delle previsioni di seguito specificate), nonché di tutti i diritti e gli obblighi in essa previsti, siano sospensivamente condizionati all'avveramento delle condizioni sospensive già indicate nel Comunicato del 15 Aprile 2005 e qui di seguito richiamate (le “Condizioni Sospensive”): (i) entro il 2 maggio 2005, approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.2.(ii), da parte dell'assemblea ordinaria di Impregilo; (ii) nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione di Impregilo, di un componente designato da IGLI quale amministratore delegato e conferimento al medesimo dei poteri di cui al successivo punto A.4.2.(ii); (iii) entro il 20 maggio 2005, assunzione (ed entro i successivi tre giorni, acquisto di efficacia) delle delibere di cui al precedente punto A.1. da parte dell'assemblea straordinaria di Impregilo e delle delibere di nomina di ulteriori 4 amministratori, secondo quanto previsto dal successivo punto A.4.3., da parte dell'assemblea ordinaria della Società; (iv) entro il 17 maggio 2005(1), sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento ponte per un importo complessivo di Euro 680.000.000,00 (il “Finanziamento Ponte”) e entro il 7 giugno 2005 sottoscrizione di un contratto definitivo di finanziamento a medio-lungo termine tramite conversione, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 500.000.000,00 del Finanziamento Ponte(2) (v) entro il 7 giugno 2005(3), (a) ottenimento dalle banche, in conformità a quanto previsto dal documento allegato alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e successivi addenda, di impegni irrevocabili a riscadenziare la posizione creditoria a breve termine nei confronti del gruppo Impregilo e a stipulare i relativi contratti definitivi di finanziamento - ai termini e alle condizioni di cui ai term sheet allegati alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e successivi addenda - entro e non oltre la data del 31 luglio 2005 e (b) rimodulazione del debito a medio termine di Fisia S.p.A. secondo quanto indicato in allegato della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e successivi addenda; (vi) in orizzonti temporali diversi a partire dal 17 maggio 2005(4), messa a disposizione di Impregilo di tutte le tranche del Finanziamento Ponte; (vii) entro la data del 10 giugno 2005(5), sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione del Consorzio di cui al precedente punto A.2.4.(b); (viii) entro il 26 maggio 2005, ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni antitrust; (ix) la Data di Esecuzione non sia successiva al 31 luglio 2005, fermo restando che tale termine sarà automaticamente esteso al 31 ottobre 2005 a condizione che Impregilo previamente ottenga l'erogazione di finanza ponte per ammontare sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario per un corrispondente periodo di tempo.

Le Parti hanno convenuto che devono viceversa intendersi immediatamente efficaci gli impegni di Gemina descritti al precedente punto A.1., l'impegno di IGLI a consegnare a Impregilo la garanzia bancaria di cui al precedente punto A.2.2., le ulteriori pattuizioni parasociali di cui al successivo punto A.4., nonché le previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

Qualora anche solo una delle Condizioni Sospensive sopra indicate non si sia interamente e correttamente verificata entro il termine specificato con riferimento a ciascuna di esse, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 si intenderà definitivamente priva di efficacia e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dalla stessa, fatta eccezione per gli impegni di cui al successivo punto A.4.4., nonché delle previsioni di cui agli Articoli 7 (Disposizioni generali) e 8 (Clausola compromissoria) della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, fermo restando che le medesime Condizioni Sospensive - ad eccezione di quella indicata sub A.3.(viii), concernente le necessarie autorizzazioni antitrust - si intendono poste nell'esclusivo interesse di IGLI e pertanto potranno essere, in tutto o in parte, rinunciate dalla stessa secondo il proprio libero apprezzamento.

4. Ulteriori pattuizioni parasociali contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

4.1. Gemina si è impegnata a far sì che entro e non oltre il 16 aprile 2005, previe dimissioni di un consigliere, sia cooptato dal consiglio di amministrazione di Impregilo un amministratore di designazione di IGLI, con delega alla supervisione della predisposizione da parte degli uffici competenti della Società del business plan di Impregilo e delle società dalla stessa controllate.

4.2. Gemina si è impegnata a far sì che l'assemblea ordinaria di Impregilo convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2005 e in seconda convocazione per il 2 maggio 2005 - nomini: (i) un nuovo collegio sindacale in modo che uno dei suoi membri effettivi sia designato da IGLI; (ii) un nuovo consiglio di amministrazione i cui componenti siano designati come segue: 5, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 5 designati da IGLI; 1 amministratore indipendente designato da Gemina; le Parti hanno convenuto che alla data di insediamento di detto nuovo consiglio di amministrazione siano conferiti all'amministratore delegato designato da IGLI tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione.

4.3. Gemina si è impegnata a far sì che, contestualmente alla modifica dell'art. 20 dello statuto di Impregilo secondo quanto sopra riportato al punto A.1.(iii), l'assemblea ordinaria della Società incrementi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 11 a 15. Le Parti si sono impegnate a nominare i nuovi consiglieri in modo che la composizione dell'organo così integrato sia conforme a quanto indicato nel Patto Impregilo, come indicato al successivo punto B., sub (b)(i).

4.4. Qualora, per qualsiasi ragione, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 perda efficacia ai sensi del precedente punto A.3., a causa del mancato avveramento anche solo di una delle Condizioni Sospensive, IGLI si è impegnata a far sì che i consiglieri dalla stessa designati ed eletti ai sensi del punto 4.2.(ii) che precede rassegnino con effetto immediato le proprie dimissioni e Gemina si è impegnata a proporre, in occasione della prima assemblea di Impregilo che verrà convocata per il rinnovo del consiglio, di deliberare ampio e specifico scarico di responsabilità degli amministratori di designazione di IGLI per le operazioni e le attività dagli stessi svolte nel corso del loro mandato, e a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti dei suddetti amministratori per gli atti dai medesimi compiuti nel corso del loro mandato, salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.5. In ogni caso le Parti si sono impegnate a non esperire promuovere e/o sollecitare azioni di responsabilità, a qualunque titolo (ed a votare comunque contro l'esperimento di azioni di responsabilità), nei confronti degli organi sociali per gli atti compiuti fino alla data di cui al precedente punto A.4.2., salvo i casi in cui risulti che essi abbiano agito con dolo.

4.6. Relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo, la Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 prevede un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima a partire dal 31 marzo 2006 e sino alla scadenza del 3° anniversario della Data di Esecuzione, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina (comprese le Azioni di Nuova Emissione rivenienti a Gemina a seguito dell'Aumento di Capitale), ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio). Il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto dovrà essere corrisposto da IGLI a Gemina, a discrezione di quest'ultima, in contanti ovvero, in tutto o in parte, mediante assegnazione a Gemina di azioni IGLI di nuova emissione, fermo restando che in ogni caso la partecipazione di Gemina al momento del suo ingresso in IGLI non potrà eccedere 1/6 del capitale sociale di IGLI. In tale ultimo caso, Gemina e gli altri soci di IGLI sottoscriveranno un altro patto parasociale relativo a IGLI, che conferisca a Gemina diritti sostanzialmente conformi a quelli dei soci di IGLI titolari di un'analoga percentuale del capitale sociale di IGLI.

5. Strumenti finanziari oggetto della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Si precisa che le pattuizioni, contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e qualificabili come sindacato di voto a norma dell'art. 122 del TUF, hanno ad oggetto le n. 17.957.963 azioni ordinarie Impregilo di proprietà di Gemina, rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società.

B. Patto Impregilo

Ai sensi della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale all'esecuzione degli impegni assunti ai sensi dei punti A.1. e A.2. che precedono - alla Data di Esecuzione il Patto Impregilo diretto a regolare, tra l'altro, la corporate governance della Società, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo.

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da IGLI e Gemina ad esito dell'Aumento di Capitale, comprese le Azioni di Nuova Emissione eventualmente sottoscritte ai sensi del punto A.2.4.(a) che precede, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1. e A.2.2., e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti A.2.1., A.2.2. e A.2.4.(a), e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

  A B
Soggetto % rispetto al capitale sociale di Impregilo % sul totale aggregato nel Patto Impregilo % rispetto al capitale sociale di Impregilo (*) % sul totale aggregato nel Patto Impregilo
IGLI 12,54% 51,55% 12,54 - 15,38 51,55
Gemina 11,78% 48,45% 11,78 - 14,46 48,45
Totale 24,32% 100,00 24,32% -29,84 100,00%

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

N.B. il dato numerico delle azioni Impregilo che saranno aggregate nel Patto Impregilo potrà essere determinato solo a seguito della determinazione, in funzione del Prezzo di Emissione, del numero di Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevederà:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'“azione Impregilo” rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio);

(d) relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

C. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del TUF

Per effetto della sottoscrizione della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 e del Patto Impregilo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

D. Deposito della Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nella Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 saranno depositate presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), TUF.

______________
Note:

1.  Il termine originariamente fissato il 4 maggio 2005 è stato: (i) prorogato al 6 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 4 maggio 2005, di un primo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (ii) prorogato al 10 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 6 maggio 2005, di un secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005, (iii) prorogato al 16 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 11 maggio 2005, di un terzo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (iv) da ultimo prorogato al 17 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 16 maggio 2005, di un quarto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

2. Clausola così modificata a seguito della sottoscrizione, in data 6 maggio 2005, del secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005 (salvo quanto precisato alla precedente nota 1).

3.  Il termine, originariamente fissato il 26 maggio 2005, è stato prorogato al 7 giugno 2005 mediante sottoscrizione, in data 6 maggio 2005, del secondo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; la clausola è stata altresì modificata mediante la sottoscrizione, in data 7 giugno 2005, del quinto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

4.  Il termine, originariamente fissato il 10 maggio 2005, è stato: (i) prorogato al 16 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 11 maggio 2005, del terzo addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005; (ii) da ultimo prorogato al 17 maggio 2005 mediante sottoscrizione, in data 16 maggio 2005, di un quarto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

5.  Il termine è stato prorogato al 10 giugno 2005 mediante sottoscrizione, in data 10 giugno 2005, del sesto addendum alla Scrittura Privata Condizionata del 14 Aprile 2005.

10 giugno 2005

[IF.3.05.6]

*** PATTO SCIOLTO IN DATA 2 NOVEMBRE 2006 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 10 NOVEMBRE 2006


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

(i) In data 14 aprile 2005, si è perfezionato tra Gemina S.p.A. ("Gemina") e IGLI S.p.A. (società per azioni con sede in Milano, Via Camperio n. 9, il cui capitale sociale è posseduto al 30%, da TeSir S.r.l., controllata da Techint European Holding (Netherlands) B.V., al 30%, da Argo Finanziaria S.p.A., al 20%, da Autostrade per l'Italia S.p.A., al 20%, da Efibanca S.p.A., di seguito "IGLI"; Gemina e IGLI congiuntamente, le "Parti") un accordo rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF (la "Scrittura Privata"), avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società"), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la Scrittura Privata è stata successivamente modificata dalle Parti in data 4, 6, 11 e 16 maggio 2005, nonché in data 7 e 10 giugno 2005, come reso noto al mercato mediante comunicati stampa diffusi da Gemina a norma dell'art. 114 TUF;

(ii) ai sensi della Scrittura Privata, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente e quale presupposto essenziale dell'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale della Società (come definito al punto (v) che segue), il primo giorno dell'offerta in opzione agli aventi diritto delle nuove azioni ordinarie Impregilo rivenienti da detto aumento - un patto parasociale (costituente l'Allegato 2 della Scrittura Privata) rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF e destinato a regolare, tra l'altro, la corporate governance di Impregilo ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il trasferimento e gli ulteriori acquisti di azioni Impregilo (il "Patto Impregilo");

(iii) in data 22 aprile 2005, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 129 Regolamento Consob, l'estratto della Scrittura Privata (l'"Estratto"), contenente anche la sintesi delle pattuizioni parasociali di cui al Patto Impregilo;

(iv) in data 20 maggio 2005, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato tra l'altro: (iv)1. un'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio Impregilo esistenti; per effetto di detta operazione, alla data del presente estratto il capitale sociale di Impregilo è pari a Euro 384.039.552,00, rappresentato da complessive n. 73.853.760 azioni, di cui n. 1.615.491 azioni di risparmio e n. 72.238.269 azioni ordinarie; (iv)2. un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 650.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Impregilo da offrirsi in opzione agli aventi diritto;

(v) in data 7 giugno 2005, il Consiglio di Amministrazione di Impregilo, in forza dei poteri attribuiti dall'assemblea straordinaria della Società del 20 maggio 2005 e in conformità ai criteri dalla stessa determinati, ha fissato in Euro 2,00 (di cui Euro 1,00 a titolo di sovrapprezzo) il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie Impregilo rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente punto (iv)2. e, per l'effetto, in Euro 649.913.088,00 l'importo massimo di detto aumento (con un arrotondamento per difetto rispetto all'importo massimo deliberato dall'organo assembleare per mere ragioni di quadratura del rapporto di assegnazione), e in n. 324.956.544 le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione da offrirsi in opzione agli aventi diritto (l'"Aumento di Capitale");

(vi) in data 13 giugno 2005, ha avuto inizio il periodo dell'offerta in opzione delle nuove azioni Impregilo rivenienti dall'Aumento di Capitale; la predetta offerta in opzione avrà termine il 1 luglio 2005 e i diritti di opzione non esercitati entro tale termine saranno offerti in borsa da Impregilo a norma dell'art. 2441, comma 3, c.c.;

(vii) sempre in data 13 giugno 2005, in osservanza degli impegni assunti con la Scrittura Privata, le Parti hanno sottoscritto il Patto Impregilo;

(viii) alla data di sottoscrizione del Patto Impregilo: (a) Gemina (azionista di riferimento della Società) risulta titolare di complessive n. 17.962.963 azioni Impregilo (pari al 24,32% del capitale sociale della Società), di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (pari al 24,86% del capitale sociale ordinario); (b) IGLI non è titolare di azioni Impregilo o di diritti di voto inerenti le medesime.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Impregilo sono riconducibili ad un sindacato di voto, ad un patto di consultazione e ad un sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 TUF.

3. Strumenti finanziari oggetto del Patto Impregilo

Il Patto Impregilo aggrega, alla data del presente estratto, le n. 17.962.963 azioni Impregilo di proprietà di Gemina, di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 17.957.963 azioni ordinarie (queste ultime rappresentanti il 24,86% del capitale ordinario della Società).

Il Patto Impregilo aggregherà le azioni Impregilo possedute da Gemina e IGLI ad esito dell'Aumento di Capitale di cui al punto (v) della Premessa, nonché le azioni di nuova emissione spettanti a IGLI e Gemina a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, sottoscrizione e/o conversione.

La tabella che segue indica, rispetto al capitale sociale della Società post Aumento di Capitale e rispetto al totale delle azioni aggregate nel Patto Impregilo: (colonna A) la percentuale delle azioni Impregilo che saranno possedute da IGLI e da Gemina, per effetto degli impegni assunti in relazione ai diritti di opzione rivenienti dall'Aumento di Capitale, e che saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo; (colonna B) la percentuale delle azioni Impregilo che sarebbero possedute da IGLI e da Gemina, per effetto degli impegni assunti in relazione alla quota dell'eventuale inoptato dell'Aumento di Capitale, e che nel caso saranno conferite dalle stesse nel Patto Impregilo.

 

  A B
Soggetto % rispetto al capitale sociale di Impregilo % sul totale aggregato nel Patto Impregilo % rispetto al capitale sociale di Impregilo (*) % sul totale aggregato nel Patto Impregilo
IGLI 12,54% 51,55% 12,54 - 15,38 51,55
Gemina 11,78% 48,45% 11,78 - 14,46 48,45
Totale 24,32% 100,00 24,32% -29,84 100,00%

 

(*) intervallo percentuale in funzione dell'ammontare dell'eventuale Inoptato

4. Contenuto del Patto Impregilo

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali pattuizioni del Patto Impregilo.

Il Patto Impregilo prevede:

(a) relativamente all'esercizio del voto nelle assemblee di Impregilo:

(i) un obbligo di preventiva reciproca consultazione a carico delle parti sulle materie poste all'ordine del giorno delle assemblee della Società;

(ii) l'impegno delle parti a votare a favore delle deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria della Società solo previo accordo tra le stesse e quindi, in caso di mancato preventivo accordo tra le parti ad esito della consultazione di cui al precedente punto (i), l'impegno delle stesse ad esprimere voto contrario, fermo restando che le parti potranno esprimere liberamente il proprio diritto di voto nelle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nelle delibere relative ad aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci;

(b) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il consiglio di amministrazione, nominato per un triennio, sia composto da 15 membri: 6, tra cui il presidente, che sarà soggetto al gradimento di IGLI, designati da Gemina; 6, tra cui l'amministratore delegato, che sarà soggetto al gradimento di Gemina, designati da IGLI; 3 amministratori indipendenti di cui 2 designati da IGLI e 1 da Gemina;

(ii) che il comitato esecutivo sia composto da 5 membri: 2 designati da IGLI e 2 designati da Gemina, oltre all'amministratore delegato; che allo stesso comitato siano attribuiti i poteri di gestione dell'attività sociale, nei limiti di legge e di quanto indicato oltre al punto (vi); e che le deliberazioni riservate alla competenza del comitato esecutivo siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

(iii) che il presidente del comitato di controllo interno sia designato da Gemina;

(iv) che il collegio sindacale sia composto di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti: 2 sindaci effettivi, compreso il presidente, e 1 sindaco supplente designati da Gemina; e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da IGLI;

(v) che all'amministratore delegato siano conferiti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di impegno e di spesa di Euro 10.000.000,00 per singola operazione;

(vi) che alcune delibere siano riservate esclusivamente al consiglio di amministrazione e, tra queste, alcune vengano assunte con maggioranze qualificate, in particolare: con il voto favorevole di 10 amministratori, le delibere inerenti le operazioni di finanza straordinaria (con esclusione delle deliberazioni ex artt. 2446 e 2447 c.c. e delle delibere di aumento di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili da offrire in opzione ai soci) e le dismissioni di attività per importi superiori a Euro 25.000.000,00 per ciascuna operazione; con il voto di 9 amministratori, le delibere relative ad operazioni con parti correlate (con esclusione delle operazioni rientranti nella normale attività ed eseguite a condizioni ordinarie); ogni altra deliberazione del consiglio di amministrazione sarà assunta a maggioranza assoluta dei presenti;

(c) relativamente al trasferimento e agli ulteriori acquisti di azioni Impregilo:

(i) per tutta la durata del Patto Impregilo, al fine di garantirne la stabilità, un vincolo di lock up a carico delle parti, avente ad oggetto le azioni sindacate, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società (quali, ad esempio, strumenti partecipativi, diritti di opzione per la sottoscrizione e/o diritti di conversione ad essi inerenti), e relativi diritti di voto;

(ii) per tutta la durata del Patto Impregilo, l'impegno di Gemina, anche promettendo il fatto delle proprie controllate, a non acquisire ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, ad eccezione dei titoli sottoscritti in sede di aumento di capitale, conversione di obbligazioni convertibili o assegnati a seguito di scissioni, fusioni, frazionamenti o operazioni similari;

(iii) per tutta la durata del Patto Impregilo, il diritto di IGLI di acquistare ulteriori azioni Impregilo, nonché ogni altro titolo già emesso o che verrà emesso dalla Società, fermo restando l'impegno di IGLI a non effettuare acquisti che, sommati alle azioni sindacate, rappresentino una quota superiore al 29,99% del capitale sociale di Impregilo avente diritto di voto, rilevante a norma degli artt. 105 e 106 TUF;

(iv) un diritto di opzione a favore di IGLI, esercitabile da quest'ultima nel caso di Cambiamento di Controllo di Gemina, come definito all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo, ad acquistare tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di Gemina, ad un prezzo per azione pari alla più alta tra: (i) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei sei mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio come definita nel Patto Impregilo; e (ii) la media ponderata del prezzo ufficiale dell'"azione Impregilo" rilevato nei dodici mesi precedenti alla data di invio della Comunicazione di Esercizio (comunque non inferiore a Euro 0,50, per azione rettificato con la metodologia AIAF (Associazione italiana analisti finanziari) per tenere conto delle operazioni straordinarie sul capitale di Impregilo eseguite a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo sino alla data di invio della Comunicazione di Esercizio).

5. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF

Per effetto della sottoscrizione del Patto Impregilo, nessun soggetto esercita il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

6. Durata del Patto Impregilo

Il Patto Impregilo prevede relativamente alla durata del vincolo parasociale e alla sua eventuale cessazione anticipata:

(i) il vincolo parasociale avrà vigore per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto Impregilo;

(ii) il vincolo parasociale potrà cessare anticipatamente di produrre tutti i propri effetti nei seguenti casi: (a) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato, con effetto immediato, il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo; (b) in caso di Cambiamento del Controllo di Gemina, laddove IGLI abbia esercitato l'opzione di acquisto di cui all'Articolo 6.3 del Patto Impregilo su tutte, e non meno di tutte, le azioni Impregilo di proprietà di quest'ultima; e (c) in caso di acquisto da parte di IGLI, a qualsivoglia titolo, di tutte le azioni Impregilo di proprietà di Gemina oggetto del Patto Impregilo;

(iii) non é prevista alcuna clausola di rinnovo automatico del Patto Impregilo.

7. Deposito del Patto Impregilo

Il Patto Impregilo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 giugno 2005.

In data 28 luglio 2005, ad esito dell'avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale di Impregilo, si è provveduto a pubblicare, ai sensi dell'art. 131, comma 2 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, l'avviso di seguito riportato integralmente:

"Con riferimento al patto parasociale avente ad oggetto azioni Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società") sottoscritto in data 13 giugno 2005 tra Gemina S.p.A. ("Gemina") e IGLI S.p.A. ("IGLI"; Gemina e IGLI congiuntamente, le "Parti") e pubblicato per estratto sul quotidiano "il Corriere della Sera" in data 23 giugno 2005 (il "Patto Impregilo"), ai sensi dell'art. 131, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, si comunica che:

- per effetto dell'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti ai sensi del Patto Impregilo in relazione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 20 maggio 2005 (l'"Aumento di Capitale") e a seguito dell'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale medesimo: (i) Gemina è titolare di complessive n. 46.989.191 azioni, di cui n. 5.000 azioni di risparmio e n. 46.984.191 azioni ordinarie rappresentanti l'11,829% del capitale ordinario; (ii) IGLI è titolare di complessive n. 50.010.796 azioni ordinarie, pari al 12,591% del capitale sociale ordinario;

- ad esito dell'Aumento di Capitale, in forza delle pattuizioni del Patto Impregilo, le azioni Impregilo nel medesimo vincolate sono le seguenti:

 

aderente n. azioni sindacate % rispetto al capitale sociale ordinario % su totale azioni sindacate
IGLI 50.010.796 12,591 51,56
Gemina 46.989.191 (*) 11,829 48,44
Totale 96.999.987 24,42% 100,00

 

(*) di cui n. 46.984.191 azioni ordinarie e n. 5.000 azioni di risparmio

Restano invariate tutte le altre clausole del Patto Impregilo."

28 luglio 2005

[IF.4.05.2]

*** PATTO SCIOLTO IN DATA 2 NOVEMBRE 2006 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 10 NOVEMBRE 2006


IMPREGILO S.P.A.

1. Premesse

Ai sensi dell'art.122 del Testo Unico e degli artt.127 e ss.del Regolamento Consob,si rende noto quanto segue: 

(i) in data 14 aprile 2005,si è perfezionato tra Gemina S.p.A.(società per azioni con sede in Milano,Via Turati n.16/18,di seguito "Gemina ") e IGLI S.p.A.(società per azioni con sede in Milano,Via Camperio n.9,di seguito "IGLI")un accordo rilevante ai sensi dell'art.122 del Testo Unico (la "Scrittura Privata"), avente ad oggetto azioni ordinarie di Impregilo S.p.A.(società per azioni con sede in Sesto San Giovanni (MI),Viale Italia n.1,di seguito "Impregilo") emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;la Scrittura Privata è stata successivamente modificata da Gemina ed IGLI in data 4,6,11 e 16 maggio 2005,nonché in data 7 e 10 giugno 2005,come reso noto al mercato mediante comunicati stampa diffusi da Gemina a norma dell'art.114 del Testo Unico;

(ii) la Scrittura Privata prevede, inter alia, le modalità di ingresso di IGLI nel capitale sociale di Impregilo nonché, i termini e condizioni relativi alla concessione da parte di Gemina ad IGLI di un'opzione di acquisto su tutte (e non meno di tutte) le azioni detenute da Gemina in Impregilo a seguito dell'Aumento di Capitale, come definito alla successiva premessa (vi)(l '"Opzione di Acquisto");

(iii) ai sensi della Scrittura Privata,Gemina ed IGLI si sono impegnate a sottoscrivere – contestualmente e quale presupposto essenziale dell'esecuzione degli impegni assunti in relazione all'Aumento di Capitale di Impregilo, il primo giorno dell'offerta in opzione agli aventi diritto delle nuove azioni ordinarie Impregilo rivenienti da detto aumento – un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 del Testo Unico e destinato a regolare, tra l 'altro,l a corporate governance di Impregilo ad esito dell'Aumento di Capitale, nonché il regime di circolazione delle azioni che le stesse deterranno in Impregilo (il "Patto Impregilo");

(iv) in data 22 aprile 2005,è stato pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", ai sensi dell'art.122 del Testo Unico e dell'art. 129 del Regolamento Consob, l'estratto della Scrittura Privata, contenente anche la sintesi delle pattuizioni parasociali di cui al Patto Impregilo;

(v) in data 20 maggio 2005, l'assemblea straordinaria di Impregilo ha deliberato tra l'altro: (a) un'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio Impregilo esistenti; per effetto di detta operazione, alla data del presente estratto il capitale sociale di Impregilo è pari a Euro 384.039.552,00, rappresentato da complessive n.73.853.760 azioni, di cui n.1.615.491 azioni di risparmio e n. 72.238.269 azioni ordinarie; (b) un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 650.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Impregilo da offrirsi in opzione agli aventi diritto;

(vi) in data 7 giugno 2005, il Consiglio di Amministrazione di Impregilo, in forza dei poteri attribuiti dall'assemblea straordinaria della Società del 20 maggio 2005 e in conformità ai criteri dalla stessa determinati, ha fissato in Euro 2,00 (di cui Euro 1,00 a titolo di sovrapprezzo) il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie Impregilo rivenienti dall'aumento di capitale di cui al precedente punto 1(v) (b) e, per l'effetto, in Euro 649.913.088,00 l'importo massimo di detto aumento e in n.324.956.544 le azioni ordinarie Impregilo di nuova emissione da offrirsi in opzione agli aventi diritto (l'"Aumento di Capitale");

(vii) in data 13 giugno 2005,in osservanza degli impegni assunti con la Scrittura Privata, le Parti hanno sottoscritto il Patto Impregilo;

(viii) in data 23 giugno 2005, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Corriere della Sera", ai sensi dell'art.122 del Testo Unico e dell'art.129 del Regolamento Consob, l'estratto del Patto Impregilo;

(ix) il periodo dell'offerta in opzione delle nuove azioni Impregilo rivenienti dall'Aumento di Capitale ha avuto inizio in data 13 giugno 2005 e si conclude il 1° luglio 2005. Durante il periodo dell'offerta in opzione, IGLI ha sottoscritto un numero di azioni Impregilo rivenienti dall'Aumento di Capitale che rappresentano una percentuale pari al 12,54% del capitale sociale di Impregilo post Aumento di Capitale (assumendo l'integrale sottoscrizione dello stesso in sede di offerta in opzione);

(x) qualora il capitale sociale di Impregilo non fosse stato interamente sottoscritto in sede di offerta in opzione di cui al precedente punto 1 (ix), a seguito di offerta in borsa dei titoli rimasti inoptati a norma dell'art.2441, comma 3, cod.civ., e tenuto conto degli impegni assunti in virtù della Scrittura Privata, la partecipazione di IGLI nel capitale sociale di Impregilo potrebbe raggiungere una quota del 15,38%dello stesso;

(xi) in data 24 giugno 2005 è stato sottoscritto tra i soci di IGLI, Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n.10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade"), TeSir S.r.l., con sede in Milano, Via Camperio n. 9 ("TeSir") ed Efibanca S.p.A., con sede in Roma, Via Boncompagni n.71 ("Efibanca") (Argo Finanziaria, Autostrade, TeSir ed Efibanca ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 del Testo Unico (il "Patto IGLI") volto a disciplinare, tra l'altro, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo;

(xii) Le Parti detengono complessivamente il 100% del capitale sociale di IGLI nelle proporzioni indicate al successivo punto 3.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto IGLI sono riconducibili ad un patto di consultazione e ad un patto di sindacato di voto, nonché ad obblighi di acquisto e di vendita rilevanti a norma dell'art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto IGLI

Il Patto IGLI aggrega,alla data del presente estratto, tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade, TeSir ed Efibanca, nelle seguenti proporzioni:

Socio N. Azioni % di Capitale
Argo Finanziaria 7.236.000 30%
TeSir 7.236.000 30%
Autostrade 4.824.000 20%
Efibanca 4.824.000 20%
Totale 24.120.000 100%

 
 

4.Contenuto del Patto IGLI

4.1 Patto di preventiva consultazione relativo ad IGLI ed Impregilo

Il Patto IGLI prevede un obbligo di preventiva consultazione a carico delle Parti (qualora ne venga fatta richiesta anche da una sola di esse) sugli argomenti sottoposti all'esame di ciascuna assemblea di IGLI e di Impregilo (fermo restando l'impegno delle Parti di cui al successivo punto 4.2(b)), nonché di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione di IGLI.

4.2 Patto di sindacato di voto relativo ad IGLI

Con riferimento ad IGLI, il Patto IGLI prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 8 consiglieri, e che ciascuna Parte possa designare 2 consiglieri; che il Presidente sia nominato su designazione di Argo Finanziaria subordinatamente al gradimento di almeno due delle altre tre Parti;
(ii)che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati come segue: il Presidente designato da TeSir; 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da Autostrade; 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da Efibanca;
(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:
1. l'obbligo di preventiva riunione del Consiglio di Amministrazione di IGLI rispetto alla data fissata per ogni assemblea di Impregilo (anche tenuto conto della previa consultazione di cui al precedente punto 4.1), affinché vengano assunte:
(i) con il voto favorevole di 6 amministratori su 8, le delibere aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, di Impregilo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto (b)1.(ii), e fermo restando quanto previsto ai successivi punti 4.3(a)(i),4.3(a)(ii)e 4.3(a)(v);
(ii) all'unanimità dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le delibere aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo concernenti aumenti di capitale, fusioni e scissioni ovvero modifiche dell'oggetto sociale che comportino un cambiamento significativo dell'attività della società.
Il Patto IGLI prevede che qualora le decisioni di cui ai precedenti punti 4.2(b)1.(i)e 4.2(b)1.(ii) non possano essere assunte con i quorum ivi rispettivamente specificati,ciascuna Parte si impegna a fare quanto in proprio potere affinché la delibera in questione non venga adottata nell'assemblea di Impregilo;
2. l'impegno delle Parti a far sì che vengano assunte all'unanimità dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione di IGLI le delibere aventi ad oggetto:
(i) qualsiasi atto dispositivo di azioni Impregilo di proprietà di IGLI;
(ii) l'acquisto, a qualsiasi titolo, di azioni Impregilo da parte di IGLI (fermo restando quanto previsto in merito ad ipotesi di offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo di cui al successivo punto 4.6); e
(iii) l'esercizio da parte di IGLI dell'Opzione di Acquisto (come definita alla premessa (ii)), fermo restando quanto previsto al successivo punto 4.4.

4.3 Patto di sindacato di voto relativo ad Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto IGLI prevede:
(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:
(i) l'impegno delle Parti a far sì che i 6 componenti del Consiglio di Amministrazione di Impregilo di nomina di IGLI (ivi incluso l'amministratore delegato) ai sensi del Patto Impregilo, siano designati dal Consiglio di Amministrazione di IGLI come segue: 2 amministratori,su indicazione di TeSir; 2 amministratori, su indicazione di Argo Finanziaria; 1 amministratore su indicazione di Autostrade; e l'amministratore delegato,su indicazione di TeSir con gradimento delle altre Parti;
(ii) l'impegno delle Parti a far sì che i 2 consiglieri indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Impregilo di nomina di IGLI ai sensi del Patto Impregilo, siano designati dal Consiglio di Amministrazione di IGLI come segue: 1 consigliere indipendente su indicazione di Efibanca; e 1 consigliere indipendente su indicazione congiunta delle Parti, fermo restando che in caso di disaccordo, verrà designato per sorteggio tra i candidati presentati da ciascuna Parte;
(iii) l'impegno delle Parti a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione di Impregilo designati da IGLI in conformità a quanto previsto nel Patto IGLI si adoperino a che i 2 componenti del Comitato Esecutivo di Impregilo di nomina di IGLI (oltre all'amministratore delegato membro di diritto del Comitato Esecutivo) ai sensi del Patto Impregilo siano nominati come segue: 1 componente su indicazione di Argo Finanziaria e 1 componente su indicazione di TeSir;
(iv) l'impegno delle Parti a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione di Impregilo designati da IGLI in conformità al Patto IGLI si adoperino a che, ove possibile, 2 dei 3 componenti del Comitato di Controllo Interno, siano il componente del Consiglio di Amministrazione indicato da Autostrade e l'amministratore indipendente indicato congiuntamente dalle Parti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.3(a)(ii);
(v) l'impegno delle Parti a far sì che il sindaco effettivo ed il sindaco supplente del Collegio Sindacale di Impregilo di nomina di IGLI ai sensi del Patto Impregilo, siano designati dal Consiglio di Amministrazione di IGLI come segue: un sindaco effettivo e un sindaco supplente indicati congiuntamente da Efibanca e da  Autostrade, restando inteso che in caso di disaccordo tra le stesse, la designazione avverrà per sorteggio tra i candidati presentati da Efibanca ed Autostrade;
(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:
l'impegno delle Parti a far sì che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Impregilo da esse designati, ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti 4.3(a)(i)e 4.3(a)(ii), procedano ad una preventiva reciproca consultazione – su richiesta anche di uno solo di tali amministratori – in tempo utile prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Impregilo, affinché tali amministratori votino alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Impregilo, in conformità alle decisioni assunte dai componenti del Consiglio di Amministrazione di Impregilo di designazione di IGLI in sede di preventiva consultazione con i seguenti quorum:
(i) con il voto favorevole di tanti componenti del Consiglio di Amministrazione di Impregilo che siano espressione di almeno 3 Parti su 4, ove si tratti di delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Impregilo diverse da quelle di cui al successivo punto (ii);
(ii) con il voto favorevole di tanti componenti del Consiglio di Amministrazione di Impregilo che siano espressione di tutte le Parti, ove si tratti di delibere concernenti (x) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni azionarie e/o di aziende per importi superiori ad Euro 25.000.000,00 per singola operazione; (y) operazioni con parti correlate così come individuate nel Patto Impregilo; e (z)proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di Impregilo relative ad aumenti di capitale, fusioni, scissioni e modifiche dell'oggetto sociale.

4.4 Opzione di Acquisto su azioni Impregilo

Con riferimento all'Opzione di Acquisto di cui alla premessa 1.(ii) del presente estratto, il Patto IGLI prevede che, qualora la stessa non sia esercitata da IGLI in conformità a quanto previsto al precedente punto 4.2(b)2.(iii), entro il 13 aprile 2008, a decorrere dal 14 aprile 2008 e sino alla scadenza del periodo di esercizio dell'Opzione di Acquisto ai sensi del Patto Impregilo, trovino applicazione le seguenti disposizioni:
(a) qualora una o più delle Parti richieda alle altre Parti (entro il termine perentorio del 15 maggio 2008) di procurare l'esercizio dell'Opzione di Acquisto da parte di IGLI, ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché i componenti del Consiglio di Amministrazione di IGLI di propria designazione esprimano voto favorevole all'esercizio dell'Opzione di Acquisto e quest'ultima venga validamente esercitata prima della scadenza del relativo termine;
(b) la Parte o le Parti che abbiano inviato la richiesta di cui al precedente punto (a) unitamente a quelle che non abbiano espressamente dichiarato (entro il termine perentorio del 25 maggio 2008) di non essere interessate all'esercizio dell'Opzione di Acquisto (le "Parti Interessate"), si sono impegnate a trasferire a IGLI entro il 5 giugno 2008 un ammontare complessivo pari al prezzo di esercizio dell'Opzione di Acquisto come determinato ai sensi dell'Articolo 5 della Scrittura Privata, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale di IGLI senza tener conto, in tale calcolo, delle Parti che abbiano espressamente dichiarato (entro il suddetto termine perentorio del 25 maggio 2008) di non essere interessate all'esercizio dell'Opzione di Acquisto;
(c) le azioni Impregilo di proprietà di IGLI rivenienti dall'esercizio dell'Opzione di Acquisto saranno assegnate alle Parti Interessate in sede di liquidazione di IGLI in conformità a quanto previsto nel Patto IGLI in proporzione alla quota del prezzo di esercizio da ciascuna di tali Parti versata ad IGLI ai sensi del precedente punto 4.4(b).

4.5 Sindacato di blocco sulle Azioni Impregilo

Il Patto IGLI prevede l'impegno in capo a ciascuna delle Parti, anche promettendo il fatto delle proprie Consociate (come definite nel Patto IGLI), a non acquistare, nemmeno per interposta persona o tramite fiduciari, Azioni Impregilo (come definite nel Patto IGLI) per tutta la durata del Patto IGLI, fatta eccezione per l'eventuale acquisto da parte di Efibanca, quale membro del Consorzio, delle azioni di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate ad esito dell'Aumento di Capitale, in conformità a quanto previsto dalla Scrittura Privata.

4.6 Offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo ed altre offerte

Il Patto IGLI prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo (l'"OPA") durante la vigenza dello stesso, salvo decisione unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione di IGLI di aderire o di non aderire all'OPA, trovino applicazione le seguenti disposizioni:
(a) la Parte o le Parti che dissentono in merito all'adesione di IGLI all'OPA (ciascuna la "Parte Dissenziente"), hanno il diritto di acquistare tutte o parte delle azioni IGLI detenute dalla Parte o dalle Parti che intendano aderire all'OPA e che abbiano inviato alle altre Parti comunicazione scritta in tal senso entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data di chiusura del periodo di adesione all'OPA (ciascuna la "Parte Interessata"), che sono pertanto obbligate a venderle (l'"Opzione Call"). In particolare:
(i) l'Opzione Call può essere esercitata entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data di chiusura del periodo di adesione all'OPA,da ciascuna delle Parti Dissenzienti in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI (con diritto di accrescimento - da dichiararsi nella Comunicazione di Esercizio (come definita nel Patto IGLI) - qualora una o più delle Parti Dissenzienti non intendesse esercitare l'Opzione Call), mediante invio della Comunicazione di Esercizio a ciascuna delle Parti Interessate (qualora ve ne sia più di una), con le medesime modalità e in proporzione alle azioni IGLI detenute da ciascuna delle Parti Interessate;
(ii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI oggetto dell'Opzione Call è calcolato valutando il 100% del capitale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA;
(iii) qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi dell'Opzione Call sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto dell'Opzione Call, si deve comunque dar corso alla suddetta  esecuzione, anche se non si è verificata la condizione all'OPA;
(b) qualora la Parte o le Parti Dissenzienti non intendessero esercitare in tutto o in parte l'Opzione Call, salvo il diritto di accrescimento di cui al precedente punto 4.6(a)(i), le Parti si sono impegnate a far sì che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni Impregilo proporzionale al numero di azioni IGLI delle Parti Interessate con riferimento al quale non è stata esercitata l'Opzione Call ed i proventi derivanti da tale adesione all'OPA siano distribuiti alla Parte o alle Parti Interessate tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, a seguito dell'esercizio dell'Opzione Call e di quanto previsto al presente punto 4.6(b), la  Parte Interessata o le Parti Interessate hanno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Le disposizioni di cui al presente punto 4.6 si applicano anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI, che sarà determinato nel rispetto dei criteri indicati specificamente nel Patto IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, se necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte qui considerate.

5. Soggetto controllante ai sensi dell'art.93 del Testo Unico

Per effetto della sottoscrizione del Patto IGLI,nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art.93 del Testo Unico.

6. Durata del Patto IGLI

Fatto salvo quanto di seguito indicato, il Patto IGLI rimane in vigore sino al 12 giugno 2008,data alla quale perde efficacia senza necessità di comunicazione alcuna tra le Parti.

Il Patto IGLI viene anticipatamente risolto nei casi previsti ai precedenti punti 4.6(a) e 4.6(b). La risoluzione produce effetto dalla data in cui la Parte o le Parti Interessate cessino di essere socie di IGLI.
In tale caso, le Parti Dissenzienti si impegnano a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che tenga conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

7. Deposito del Patto Impregilo

Il Patto IGLI verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

1° luglio 2005

[IF.5.05.1]

PATTO SCIOLTO IN DATA 27 FEBBRAIO 2007 CON PUBBLICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 7 MARZO 2007


 IMPREGILO S.P.A.

1. Premesse

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue:

(i) in data 27 febbraio 2007, si è perfezionato tra i soci di IGLI S.p.A., con sede a Milano, Via M. Camperio n. 9 ("IGLI"), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") e Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto IGLI") volto a disciplinare, tra l’altro, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo;

(ii) Le Parti detengono complessivamente il 100% del capitale sociale di IGLI nelle proporzioni indicate al successivo punto 3.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto IGLI sono riconducibili ad un patto di sindacato di voto, ad un patto di sindacato di blocco rilevanti a norma dell’art. 122 del Testo Unico e costituiscono i termini essenziali di un nuovo patto parasociale che, una volta sottoscritto tra le Parti, sarà oggetto di pubblicazione e deposito ai sensi di legge.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto IGLI

Il Patto IGLI aggrega, alla data del presente estratto, tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda, nelle seguenti proporzioni:

Socio

N. Azioni

% di Capitale

Argo Finanziaria

8.040.000

33,3%

Autostrade

8.040.000

33,3%

Immobiliare Lombarda

8.040.000

33,3%

Totale

24.120.000

100%

 

 

 

4. Contenuto del Patto IGLI

4.1 Sindacato di voto sulle azioni IGLI

Con riferimento ad IGLI, il Patto IGLI prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte potrà designare 2 consiglieri; il Presidente su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade ed Immobiliare Lombarda;

(ii) che il Collegio Sindacale, in caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte potrà designare un sindaco effettivo; il Presidente su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; i 2 sindaci supplenti su designazione congiunta di Argo Fianziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda;

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dell’Assemblea di IGLI:

maggioranza semplice per l’assunzione delle deliberazioni da parte dell’assemblea ordinaria; quorum del 71%, sia in prima sia in seconda convocazione, su alcune materie di competenza dell’assemblea straordinaria (tra cui aumenti di capitale, fusioni e scissioni, emissioni di prestiti obbligazionari, determinate modifiche statutarie, scioglimento di IGLI prima del 12.6.2008);

(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:

voto favorevole di 5 amministratori su 6 per le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b), esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente a aumenti di capitale, fusioni e scissioni, emissioni di prestiti obbligazionari, modifiche statutarie; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo).

(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:

modifiche allo statuto di IGLI, concernenti l'inserimento delle disposizioni relative alle maggioranze assembleari e consiliari di cui ai precedenti punti 4.1(b) e 4.1(c) e l' eliminazione della clausola di lock up.

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto IGLI prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, tra cui: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente e un primo vicepresidente), su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente e un secondo vicepresidente), su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade e Immobiliare Lombarda, previo gradimento di Argo Finanziaria) 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Immobiliare Lombarda e Autostrade).

(ii) che il Comitato Esecutivo sia composto da 6 membri, nominati come segue: l’amministratore delegato e i due vicepresidenti; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Lombarda.

(iii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, tra cui 1 sindaco effettivo (Presidente) su designazione delle minoranze; 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade e un 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Lombarda;

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:

voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti per determinate deliberazioni (tra cui esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie di alcune società controllate ritenute strategiche, acquisizioni e dismissioni per importi superiori a determinate soglie, conferimento di deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale); voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti per determinate deliberazioni (tra cui esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie di alcune società controllate ritenute strategiche, modifiche dei poteri conferiti all’amministratore delegato e al comitato esecutivo, operazioni con parti correlate oltre un determinato importo).

4.3 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

Il Patto IGLI prevede un vincolo di lock up in capo alle Parti per tutta la durata del Patto IGLI (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI a favore di società "affiliate").

4.4 Offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto IGLI prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo (l’"OPA") durante la vigenza dello stesso, salvo decisione unanime delle Parti di aderire all'OPA, le Parti che dissentono in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i "soci dissenzienti") hanno un'opzione ad acquistare le azioni di IGLI detenute dalle Parti che intendono aderire all'OPA. Qualora nessuno dei soci dissenzienti intenda esercitare l’opzione di acquisto, le Parti faranno sì che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI delle Parti che hanno voluto aderire all'OPA con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti ed i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti alla Parte o alle Parti che hanno voluto aderire all'OPA tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato.

5. Soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico

Per effetto della sottoscrizione del Patto IGLI, nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico.

6. Durata del Patto IGLI

Il Patto IGLI rimane in vigore sino al 12 giugno 2008.

IGLI sarà sciolta in data 12 giugno 2008 e a ciascuna Parte saranno contestualmente assegnate, previo accollo dell’eventuale quota parte delle passività di IGLI, azioni Impregilo libere da vincoli e diritti di terzi nella misura corrispondente alla percentuale partecipativa in quel momento indirettamente detenuta nel capitale sociale di Impregilo.

7. Deposito del Patto IGLI

Il Patto IGLI verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

8 marzo 2007

[IF.7.07.1]


 IMPREGILO S.p.A.

capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 708 996 096,00 sede legale in Sesto San Giovanni (Milano), Viale Italia n 1 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n 00830660 155 

Si rende noto che, in data 3 ottobre 2005, le società Techint European Holding (Metherlands) BV ("Techint") e Sirti S.p.A. ("Sirti") (Sirti e Techint, congiuntamente, le "Parti") hanno stipulato un patto parasociale (il "Patto") al fine di: (i) darsi reciprocamente atto dell'avvenuta sottoscrizione e liberazione - attraverso una serie di società-veicolo partecipate dalle Parti come meglio indicato al successivo punto 1) (l"'Investimento") -di una quota dell' aumento di capitale, deliberato in data 20 maggio 2005 per complessivi massimi Euro 650.000.000 da Impregilo S.p.A. ("Impregilo"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (l'"Aumento di Capitale"), (ii) disciplinare i rispettivi impegni relativi a successivi acquisti sul mercato - attraverso le predette società-veicolo - di ulteriori azioni Impregilo (congiuntamente, gli "Acquisti"), nonché (iii) disciplinare i reciproci diritti ed obblighi in qualità di soci, in via diretta di TeSir S.r.l., e, in via indiretta, di IGLI S.p A e di lmpregilo.

Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto del Patto, ai sensi dell'art. 122, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n 58 ("TUF") e degli artt. 129 ss. del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato.

1.  SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Il Patto esplica la sua efficacia nei confronti delle seguenti società-veicolo utilizzate dalle Parti al fine di procedere all' Investimento:

(i) TeSir S.r.l. ("TeSir"), con sede in Milano, via Camperio n 9, società interamente partecipata dalle Parti nelle seguenti proporzioni: (a) Techint European Holding
(Netherlands) BV per 1'80% e (b) Sirti S.p A per il 20%; 

(ii) IGLI S.p.A ("IGLI"), con sede in Milano, via Camperio n. 9, società alla data odierna partecipata come segue: (a) TeSir per il 30%, (b) Argo Finanziaria S.p.A per il 30%, (c) Autostrade per I'ltalia S.p.A per il 20%, (d) Efibanca SpA. per il 20%.

Con riferimento a IGLI, si segnala inoltre quanto segue: (a) in data 13 giugno 2005, IGLI ha dato corso alla sottoscrizione e liberazione di una quota dell'Aumento di Capitale, per ciò acquisendo una partecipazione rappresentativa, post Aumento di Capitale, del 12,59% del capitale sociale di Impregilo; (b) in pari data, IGLI ha stipulato un patto parasociale - pubblicato ai sensi di legge -con Gemina S.p.A., che disciplina i reciproci diritti e obblighi in qualità di soci di Impregilo, (c) in data 24 giugno 2005, TeSir, Argo Finanziaria S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A ed Efibanca S.p.A. hanno stipulato un patto parasociale - pubblicato ai sensi di legge - che disciplina i reciproci diritti ed obblighi in qualità di soci, in via diretta di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo (il "Patto Parasociale IGLI"); (d) IGLI ha successivamente dato corso ad alcuni Acquisti, arrivando a detenere - alla data del 3 ottobre 2005 - una quota del 17,25759% del capitale sociale di Impregilo

Infine, si segnala che il Patto esplica la sua efficacia anche nei confronti di Impregilo

2. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

I soggetti che aderiscono al Patto sono i seguenti: Techint European Holding (Netherlands) BV e Sirti S.p.A. 

Il capitale sociale di Techint è interamente detenuto da Techint Curacao N V., società delle Antille Olandesi. Quest'ultima è controllata al 100% da Techint Financial Corporation N.V., società delle Antille Olandesi a sua volta interamente controllata da San Faustin N.V., società delle Antille Olandesi, San Faustin N.V. è interamente controllata dalla società Rocca&Partners S.A., società delle Isole Vergini Britanniche.

Il capitale sociale di Sirti è detenuto indirettamente, con una partecipazione pari al 69,767%, dalla società Technology Systems Holding S.A., società di diritto lussemburghese, il cui capitale sociale fa capo a:

(i) Global Technology Systems S.A., con una partecipazione pari al 57%. Il capitale di Global Technology Systems S.A. è detenuto pariteticamente da (a) World Technology Systems S.A. con sede in rue Joseph Hackin 2, Lussemburgo, società partecipata direttamente da Investindustrial LP il cui General Partner è Investindustrial GP Limited e da (b) Lauro Quattro S p A con sede in Milano, via del Lauro n 7. Lauro Quattro S.p.A. è società interamente partecipata da Clessidra SGR S.p.A. con sede in Milano, via del Lauro n. 7, che agisce nell'interesse e per conto del fondo comune chiuso di investimento mobiliare denominato Clessidra Capital Partners, da essa gestito;

(ii) Albrida S.A., con una partecipazione pari al 40%. Il capitale di Albrida S.A. è detenuto pariteticamente, rispettivamente in via diretta e in via indiretta da (a) Telecommunication Investments S.A.. con sede in Avenue Monterey 23, Lussemburgo, società del gruppo facente capo a Techint European Holding (Netherlands)B.V., e da
(b) Stella Jones Investments S.A., con sede in boulevard du Prince Henri 9b, Lussemburgo società del gruppo facente capo a Stella Jones Participations S.A.;

(iii) 21 Partners SGR S.p.A., con una partecipazione pari al 3%, nell'interesse del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato Giada Equity Fund, da essa gestito.

Nessuna delle Parti ha, in virtù del Patto o altrimenti, il potere di esercitare individualmente il controllo, diretto o indiretto, di IGLI ovvero di Impregilo.

3. NUMERO DI QUOTE INTERESSATE DAL PATTO

Le Parti hanno vincolato al Patto il 100% del capitale sociale di TeSir, costituito da n. 2 quote e detenuto dalle Parti nelle proporzioni indicate in appresso:

Socio

Numero di quote detenute

% capitale sociale TeSir

% conferita rispetto al totale delle azioni conferite nel Patto

Techint 1 80% 80%
Sirti 1 20% 20%
Totale 2 100% 100%

 

4. CONTENUTO DEL PATTO

 

4.1. Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a dotare TeSir delle risorse necessarie a finanziare - per la quota di competenza di quest'ultima - gli Acquisti.

4.2 Governance di TeSir

4.2.1 Delibere assembleari

Le deliberazioni concernenti: (i) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) operazioni di fusione e scissione ovvero (iii) la messa in liquidazione della Società, (ad eccezione della scissione e della messa in liquidazione della Società nell'ipotesi di cui all'ultimo paragrafo del successivo punto 5), dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale.

Le Parti saranno altresì tenute a deliberare (ma non a sottoscrivere) aumenti in numerario del capitale sociale di TeSir, da offrirsi in opzione ai soci, direttamente ed esclusivamente finalizzati alla partecipazione ad aumenti del capitale di IGLI.

4.2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di TeSir sarà composto da 3 membri, di cui 2, tra cui il Presidente, nominati da Techint e 1 nominato da Sirti.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà all'unanimità in relazione a: (i) qualsiasi atto di amministrazione di TeSir non strettamente connesso alla gestione della partecipazione detenuta direttamente in IGLI e, indirettamente, in Impregilo, ivi incluso qualsiasi atto dispositivo avente ad oggetto la suddetta partecipazione ovvero la costituzione di diritti reali di godimento sulla medesima e (ii) le delibere concernenti eventuali modifiche del Patto Parasociale IGLI (diverse dalle modifiche riguardanti la durata e l'eventuale rinnovo del patto stesso, che potranno essere assunte con la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di TeSir).

4.2.3 Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale di TeSir sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, di cui: il Presidente, 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente saranno nominati da Techint e 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente saranno nominati da Sirti.

4.3 Governance di IGLI

4.3.1 Consiglio di Amministrazione di IGLI

I 2 membri del Consiglio di Amministrazione di IGLI di nomina TeSir, ai sensi del Patto Parasociale IGLI, saranno designati dal Consiglio di Amministrazione di TeSir su indicazione di Techint previo gradimento di Sirti (che non potrà essere irragionevolmente negato) in ordine all'indicazione del nominativo di uno dei due consiglieri.

4.3.2 Collegio sindacale di IGLI

Il Presidente del Collego Sindacale di IGLI di nomina TeSir, ai sensi del Patto Parasociale IGLI, sarà designato dal Consiglio di Amministrazione di TeSir nella persona indicata da Techint.

4.4 Governance di Impregilo

4.4.1 Consiglio di Amministrazione di Impregilo

I 2 amministratori di Impregilo di designazione TeSir ai sensi del Patto Parasociale IGLI saranno designati dal Consiglio di Amministrazione di TeSir come segue: (i) 1 su  indicazione di Techint e, (ii) 1 su designazione di Sirti, inoltre, l'Amministratore Delegato di Impregilo di designazione TeSir ai sensi del Patto Parasociale IGLI, sarà designato dal Consiglio di Amministrazione di TeSir su indicazione di Techint.

La designazione del consigliere indipendente del Consiglio di Amministrazione di Impregilo da nominarsi di comune accordo tra i soci di IGLI ai sensi del Patto Parasociale IGLI dovrà avvenire, per il tramite dei membri del Consiglio di Amministrazione di Impregilo di rispettiva designazione ai sensi del precedente punto 4. 4.1, in modo coordinato, fermo restando che, in caso di dissenso, prevarrà l'orientamento espresso dagli amministratori di designazione di Techint.

4.4.2 Comitato esecutivo di Impregilo

Il membro del comitato esecutivo di Impregilo di nomina TeSir ai sensi del Patto Parasociale IGLI sarà designato dal Consiglio di Amministrazione di TeSir su indicazione di Techint.

4.5 Divieto di trasferimento/divieto di acquisto di azioni Impregilo

4.5.1 Divieto di trasferimento

Fatti salvi i trasferimenti (come definiti nel Patto) a società controllanti, controllate o soggette al comune controllo della Parte cedente (a condizione, inter alia, che la cessionaria subentri alla Parte cedente in tutti i diritti ed obblighi di cui al Patto), per tutta la durata, anche rinnovata, del Patto, le Parti si obbligano a non vendere né a trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o la disponibilità della rispettiva partecipazione detenuta in TeSir e dei relativi diritti di voto ovvero la costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione.

4.5.2 Divieto di acquisto di azioni Impregilo

Le Parti, promettendo anche il fatto delle proprie controllate, si impegnano a non acquistare, né direttamente né indirettamente, per tutta la durata, anche rinnovata, del Patto, azioni Impregilo (come definite nel Patto) ulteriori rispetto a quelle detenute da TeSir, per il tramite di IGLI, nel capitale sociale di Impregilo

5. DURATA DEL PATTO - RINNOVO

Il Patto rimarrà in vigore sino al 12 luglio 2008 data alla quale perderà efficacia senza necessità di comunicazione alcuna tra le Parti, fermo restando quanto previsto in appresso.

Laddove il Patto Parasociale IGLI (con scadenza 12 giugno 2008) sia rinnovato entro la data del 12 luglio 2008 o entro una successiva scadenza (in caso di precedente rinnovo), anche il Patto si intenderà rinnovato automaticamente per periodi di durata, di volta in volta, equivalenti a quelli del rinnovo del Patto Parasociale IGLI più 30 giorni, fermo restando che laddove Sirti abbia manifestato il proprio dissenso in merito al rinnovo del Patto Parasociale IGLI da parte di TeSir, si applicherà quanto previsto al successivo punto 6.

Laddove il Patto Parasociale IGLI non sia stato rinnovato alla scadenza del 12 giugno 2008 o a una successiva scadenza (in caso di precedente rinnovo) ovvero sia risolto anticipatamente per qualsivoglia motivo, dovranno trovare applicazione le seguenti disposizioni.

Ciascuna Parte sarà tenuta ad assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie affinché - tramite scissione o liquidazione di TeSir o altro procedimento che permetta di conseguire le finalità come infra indicate - vengano assegnate alle Parti azioni IGLI, ovvero - laddove si sia già provveduto all'assegnazione delle azioni Impregilo a TeSir a seguito della liquidazione di IGLI - azioni Impregilo, libere da vincoli e diritti di terzi, nella misura corrispondente alla partecipazione a quel momento indirettamente detenuta dalle Parti in Impregilo

6. OPZIONI DI ACQUISTO E VENDITA

6.1 Laddove il Patto Parasociale IGLI non sia stato rinnovato alla scadenza del 12 giugno 2008 o, in caso di precedente rinnovo, a una successiva scadenza, ovvero sia risolto anticipatamente, Techint avrà diritto di acquistare, obbligandosi Sirti sin da ora a vendere, l'intera partecipazione detenuta da Sirti nel capitale sociale di TeSir (la "Quota Sirti") a un prezzo pari a una quota del fair market value (quale determinato dalle Parti o da un arbitro indipendente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349 del codice civile) alla data della comunicazione di esercizio corrispondente percentualmente alla predetta partecipazione di Sirti.

6.2 Qualora il Patto sia stato rinnovato alla scadenza (iniziale o prorogata) - essendo stato a sua volta rinnovato il Patto Parasociale IGLI - ma Sirti abbia comunicato per iscritto a Techint almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di tale patto, il proprio dissenso in merito al rinnovo del Patto Parasociale IGLI da parte di TeSir, (i) Sirti avrà diritto di vendere, obbligandosi Techint sin da ora ad acquistare, la Quota Sirti a un prezzo da determinarsi in base a quanto previsto al precedente punto 6.1 (il "Prezzo diEsercizio"); e (ii) Techint avrà diritto di acquistare, obbligandosi Sirti sin da ora a vendere, al Prezzo di Esercizio, la Quota Sirti.

7. LEGGE REGOLATRICE E CLAUSOLA ARBITRALE

Il Patto e retto dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

Tutte le controversie derivanti dal Patto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano,

8. TIPO DI PATTO - UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO CUI IL PATTO E' DEPOSITATO

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili ad un patto di sindacato di voto nonché ad obblighi di acquisto e di vendita rilevanti a norma dell'art. 122 del Testo Unico.

Il Patto sarà depositato presso l'ufficio Registro delle Imprese di Milano nei termini previsti dall'art. 122, co. 1, lett. c), del TUF.

9. ORGANI DEL PATTO

Il Patto non prevede la costituzione di alcun organo

13 ottobre 2005

[IF.6.05.1]

PATTO SCIOLTO IN DATA 27 FEBBRAIO 2007


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

In data 8 marzo 2007 è stato sottoscritto tra tutti i soci di IGLI S.p.A. ("IGLI"), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") ed Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana ("Impregilo"). Il Patto Parasociale esplicita i termini essenziali di cui al term-sheet, stipulato tra le Parti in data 27 febbraio 2007, già comunicato e pubblicato ai sensi di legge.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni di cui al Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 709.814.896,00 suddiviso in n. 399.270.304,00 azioni, di cui n. 397.654.813,00 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

2. Tipo di accordo

Il Patto Parasociale contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e sindacati di blocco di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale aggrega, alla data del presente estratto:

(i) tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda, nelle seguenti proporzioni:

Socio

N. Azioni

Quota - (%) di Capitale

Argo Finanziaria

8.040.000

1/3 ( 33,33%)

Autostrade

8.040.000

1/3 (33,33%)

Immobiliare Lombarda

8.040.000

1/3 (33,33%)

Totale

24.120.000

100%

 
 

(ii) tutte le azioni possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentative del 29,866% del capitale sociale complessivo della Società.

4. Contenuto del Patto Parasociale

4.1 Sindacati di voto sulle azioni IGLI

Con riferimento ad IGLI, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare 2 consiglieri; il Presidente sarà nominato su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade ed Immobiliare Lombarda, che non potrà essere irragionevolmente negato;

(ii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare un sindaco effettivo; il Presidente sarà nominato su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; i 2 sindaci supplenti saranno nominati su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda;

(iii) che qualora uno dei componenti degli organi sociali di IGLI cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.1(a)(i) e 4.1(a)(ii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di IGLI:

che le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinarie e straordinaria siano assunte con le maggioranze di legge fatta eccezione per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria relative a determinate materie (tra cui aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale e le maggioranze qualificate in sede assembleare e consiliare, scioglimento di IGLI prima del 12.6.2008) che dovranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata del 71% del capitale sociale;

(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:

che le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b), esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente ad aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari convertibili con esclusione o limitazione del diritto di opzione, aumenti di capitale da liberarsi in natura, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo, ivi incluse offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio), siano assunte con il voto favorevole di 5 amministratori su 6;

(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:

che siano approvate alcune modifiche allo statuto di IGLI, tra le quali l’eliminazione della clausola di lock up e l’inserimento delle disposizioni relative delle maggioranze assembleari e consiliari di cui ai precedenti punti 4.1(b) e 4.1(c).

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, nominati come segue: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un primo Vicepresidente, su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un secondo Vicepresidente, su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade e Immobiliare Lombarda, previo gradimento di Argo Finanziaria, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Immobiliare Lombarda e Autostrade, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che siano adottati comportamenti idonei affinché (a) alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2006, il nuovo Consiglio di Amministrazione sia nominato, conformemente a quanto precede, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2007; (b) all’amministratore delegato siano conferiti, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007, i medesimi poteri attualmente attribuiti all'amministratore delegato di Impregilo; e (c) alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007, sia nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione - secondo quanto sopra previsto ed in conformità allo statuto di Impregilo adeguato alle disposizioni della Legge 262/2005 come modificata dal D.Lgs. 303/2006 (il "Decreto sul Risparmio") - che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010;

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché (a) il Comitato Esecutivo sia composto da 6 membri, dei quali facciano parte: l’amministratore delegato e i due vice-presidenti; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Lombarda e (b) al comitato esecutivo siano attribuiti gli stessi poteri allo stesso conferiti ai sensi del vigente Regolamento del Comitato Esecutivo;

(iii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi (tenuto conto del diritto di nomina del Presidente spettante alle minoranze ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico) e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade; 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(iv) che nel caso in cui uno dei componenti degli organi sociali di Impregilo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.2(a)(i), 4.2(a)(ii) e 4.2(a)(iii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:

(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (tra cui individuazione di società controllate ritenute strategiche, esercizio del diritto di voto per specifiche materie nelle assemblee delle società controllate ritenute strategiche, acquisizioni e dismissioni di partecipazioni, di aziende a rami d’azienda relative a determinati settori e per importi superiori a determinate soglie, conferimento delle deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale);

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti (tra cui conferimento agli organi di gestione di deleghe diverse rispetto a quelle attualmente ad essi attribuite, esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie delle società controllate ritenute strategiche, operazioni con parti correlate di valore superiore ad un determinato importo).

(c) relativamente alle modifiche statutarie di Impregilo:

che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché, in occasione dell'adeguamento dello statuto sociale di Impregilo alle disposizioni del Decreto sul Risparmio, venga inserita in statuto una clausola di voto di lista per l'elezione degli amministratori di Impregilo così sinteticamente articolata:

- qualora una sola lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, dalla prima lista saranno estratti 14 componenti del consiglio di amministrazione e dalla seconda lista 1 componente del Consiglio di Amministrazione;

- qualora più di una lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno estratti 14 componenti del Consiglio di Amministrazione e dalla seconda lista un componente del Consiglio di Amministrazione; qualora le prime due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste saranno estratti 7 componenti, mentre il 15° componente sarà estratto dalla terza lista, ove esistente; qualora non vi fosse tale lista, sarà eletto come 15° consigliere il candidato più anziano tra quelli indicati nelle prime due liste;

- qualora nessuna lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, la nomina dei 15 consiglieri avverrà con il criterio proporzionale puro (i 15 consiglieri verranno estratti dalle liste in proporzione al numero dei voti da ciascuna di esse riportati).

4.3 Sindacato di blocco sulle azioni IGLI

Il Patto Parasociale prevede un vincolo di lock up in capo alle Parti per tutta la durata del Patto Parasociale (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI effettuati dalle Parti a favore di proprie società "affiliate").

4.4 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle Parti (impegnandosi le stesse, anche per il fatto delle proprie "affiliate"), a non acquistare, nemmeno per interposta persona o tramite fiduciari, e neppure tramite offerta pubblica di acquisto, offerta pubblica di scambio ovvero offerta pubblica di acquisto e scambio, azioni Impregilo per tutta la durata del Patto Parasociale.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo (l’"OPA") durante la vigenza dello stesso, salvo decisione assunta con la maggioranza prevista dal precedente articolo 4.1(c) di aderire ovvero di non aderire all'OPA, le Parti che dissentono in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i "soci dissenzienti") abbiano un’opzione ad acquistare le azioni di IGLI detenute dalle Parti che invece intendono aderire all'OPA (i "soci interessati"), in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI dalle stesse detenuta (con diritto di accrescimento - qualora uno o più dei soci dissenzienti non intendesse esercitare il diritto di opzione ad esso spettante). L'esercizio della suddetta opzione potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA.

Qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi del diritto di opzione sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto del diritto di opzione, si dovrà comunque dar corso all’esercizio dell’opzione, anche se non si sia verificata la condizione all'OPA.

Qualora nessuno dei soci dissenzienti intenda esercitare in tutto o in parte l’opzione di acquisto (salvo il diritto di accrescimento di cui sopra), le Parti faranno sì (i) che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI dei soci interessati con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti e (ii) che i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti ai soci interessati tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, il socio interessato o i soci interessati avranno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Sia in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, sia in caso di parziale adesione all’OPA da parte di IGLI, il presente Patto Parasociale si risolverà con effetto dalla data in cui i soci interessati cessino di essere socie di IGLI, fermo restando l'impegno dei soci dissenzienti a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che dovrà tener conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni sinteticamente riportate al presente paragrafo 4.5 si applicheranno anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, ove necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte sopra considerate.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

6. Durata del Patto Parasociale

Il Patto IGLI rimane in vigore sino alla data del 12 giugno 2008.

Le Parti si sono impegnate a procedere, alla data di scadenza del Patto Parasociale, allo scioglimento di IGLI e alla contestuale assegnazione a ciascuna di esse - previo accollo dell’eventuale quota parte delle passività di IGLI - di azioni Impregilo, nella misura corrispondente alla percentuale partecipativa in quel momento indirettamente detenuta da ciascuna Parte nel capitale sociale di Impregilo.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo in merito alle modalità di scioglimento di IGLI, è previsto che quest’ultima venda alle Parti (impegnandosi le stesse ad acquistare o a far acquistare), in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI, le azioni Impregilo di proprietà di IGLI e che, successivamente alla compravendita delle azioni Impregilo, IGLI sia posta in liquidazione.

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

16 marzo 2007

[IF.7.07.2] 


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 8 marzo 2007 è stato sottoscritto tra tutti i soci di IGLI S.p.A. ("IGLI"), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") ed Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana ("Impregilo"). Il Patto Parasociale esplicita i termini essenziali di cui al term-sheet, stipulato tra le Parti in data 27 febbraio 2007, già comunicato e pubblicato ai sensi di legge.

(B) In data 12 marzo 2008 Autostrade, Immobiliare Lombarda ed Argo Finanziaria hanno sottoscritto un accordo (l’"Accordo di Rinnovo") avente ad oggetto, tra l’altro, il rinnovo del Patto Parasociale sino al 12 giugno 2009 (il"Rinnovo"). L’efficacia del Rinnovo è sospensivamente condizionata a che entro la data del 12 giugno 2008 la Commissione Europea, alternativamente, abbia informato Autostrade, Immobiliare Lombarda e Argo Finanziaria che l’accordo non realizza una concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero, avendo informato le medesime parti che l’accordo realizza una concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004, abbia adottato un provvedimento di autorizzazione (la "Condizione").

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni di cui al Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 709.814.896,00 suddiviso in n. 399.270.304,00 azioni, di cui n. 397.654.813,00 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

2. Tipo di accordo

Il Patto Parasociale contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e sindacati di blocco di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale aggrega, alla data del presente estratto:

(i) tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda, nelle seguenti proporzioni:

Socio

N. Azioni

Quota - (%) di Capitale

Argo Finanziaria

8.040.000

1/3 ( 33,33%)

Autostrade

8.040.000

1/3 (33,33%)

Immobiliare Lombarda

8.040.000

1/3 (33,33%)

Totale

24.120.000

100%

 
 

(ii) tutte le azioni possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentative del 29,866% del capitale sociale complessivo della Società.

4. Contenuto del Patto Parasociale

4.1 Sindacati di voto sulle azioni IGLI

Con riferimento ad IGLI, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare 2 consiglieri; il Presidente sarà nominato su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade ed Immobiliare Lombarda, che non potrà essere irragionevolmente negato;

(ii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare un sindaco effettivo; il Presidente sarà nominato su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; i 2 sindaci supplenti saranno nominati su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda;

(iii) che qualora uno dei componenti degli organi sociali di IGLI cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.1(a)(i) e 4.1(a)(ii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di IGLI:

che le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinarie e straordinaria siano assunte con le maggioranze di legge fatta eccezione per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria relative a determinate materie (tra cui aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale e le maggioranze qualificate in sede assembleare e consiliare, scioglimento di IGLI prima del 12.6.2008) che dovranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata del 71% del capitale sociale;

(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:

che le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b), esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente ad aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari convertibili con esclusione o limitazione del diritto di opzione, aumenti di capitale da liberarsi in natura, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo, ivi incluse offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio), siano assunte con il voto favorevole di 5 amministratori su 6;

(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:

che siano approvate alcune modifiche allo statuto di IGLI, tra le quali l’eliminazione della clausola di lock up e l’inserimento delle disposizioni relative delle maggioranze assembleari e consiliari di cui ai precedenti punti 4.1(b) e 4.1(c).

Ai sensi dell’Accordo di Rinnovo le Parti si sono altresì reciprocamente impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di IGLI al 31 dicembre 2007, deliberi, in sede straordinaria, la proroga della durata della società sino al 30 settembre 2009 e la conseguente modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale di IGLI S.p.A. Resta inteso che qualora la Condizione non risultasse soddisfatta entro il 12 giugno 2008, a decorrere da tale data le parti saranno obbligate a dare avvio alle iniziative volte allo scioglimento di IGLI S.p.A. ovvero alla vendita ad Autostrade per l’Italia S.p.A., Immobiliare Lombarda S.p.A. ed Argo Finanziaria S.p.A. della partecipazione detenuta da IGLI S.p.A. in Impregilo S.p.A., nei termini e alle condizioni contenute nel Patto Parasociale.

 

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, nominati come segue: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un primo Vicepresidente, su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un secondo Vicepresidente, su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade e Immobiliare Lombarda, previo gradimento di Argo Finanziaria, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Immobiliare Lombarda e Autostrade, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che siano adottati comportamenti idonei affinché (a) alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2006, il nuovo Consiglio di Amministrazione sia nominato, conformemente a quanto precede, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2007; (b) all’amministratore delegato siano conferiti, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007, i medesimi poteri attualmente attribuiti all'amministratore delegato di Impregilo; e (c) alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007, sia nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione - secondo quanto sopra previsto ed in conformità allo statuto di Impregilo adeguato alle disposizioni della Legge 262/2005 come modificata dal D.Lgs. 303/2006 (il "Decreto sul Risparmio") - che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010;

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché (a) il Comitato Esecutivo sia composto da 6 membri, dei quali facciano parte: l’amministratore delegato e i due vice-presidenti; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Lombarda e (b) al comitato esecutivo siano attribuiti gli stessi poteri allo stesso conferiti ai sensi del vigente Regolamento del Comitato Esecutivo;

(iii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi (tenuto conto del diritto di nomina del Presidente spettante alle minoranze ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico) e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade; 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(iv) che nel caso in cui uno dei componenti degli organi sociali di Impregilo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.2(a)(i), 4.2(a)(ii) e 4.2(a)(iii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:

(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (tra cui individuazione di società controllate ritenute strategiche, esercizio del diritto di voto per specifiche materie nelle assemblee delle società controllate ritenute strategiche, acquisizioni e dismissioni di partecipazioni, di aziende a rami d’azienda relative a determinati settori e per importi superiori a determinate soglie, conferimento delle deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale);

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti (tra cui conferimento agli organi di gestione di deleghe diverse rispetto a quelle attualmente ad essi attribuite, esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie delle società controllate ritenute strategiche, operazioni con parti correlate di valore superiore ad un determinato importo).

(c) relativamente alle modifiche statutarie di Impregilo:

che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché, in occasione dell'adeguamento dello statuto sociale di Impregilo alle disposizioni del Decreto sul Risparmio, venga inserita in statuto una clausola di voto di lista per l'elezione degli amministratori di Impregilo così sinteticamente articolata:

- qualora una sola lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, dalla prima lista saranno estratti 14 componenti del consiglio di amministrazione e dalla seconda lista 1 componente del Consiglio di Amministrazione;

- qualora più di una lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno estratti 14 componenti del Consiglio di Amministrazione e dalla seconda lista un componente del Consiglio di Amministrazione; qualora le prime due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste saranno estratti 7 componenti, mentre il 15° componente sarà estratto dalla terza lista, ove esistente; qualora non vi fosse tale lista, sarà eletto come 15° consigliere il candidato più anziano tra quelli indicati nelle prime due liste;

- qualora nessuna lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, la nomina dei 15 consiglieri avverrà con il criterio proporzionale puro (i 15 consiglieri verranno estratti dalle liste in proporzione al numero dei voti da ciascuna di esse riportati).

4.3 Sindacato di blocco sulle azioni IGLI

Il Patto Parasociale prevede un vincolo di lock up in capo alle Parti per tutta la durata del Patto Parasociale (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI effettuati dalle Parti a favore di proprie società "affiliate").

4.4 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle Parti (impegnandosi le stesse, anche per il fatto delle proprie "affiliate"), a non acquistare, nemmeno per interposta persona o tramite fiduciari, e neppure tramite offerta pubblica di acquisto, offerta pubblica di scambio ovvero offerta pubblica di acquisto e scambio, azioni Impregilo per tutta la durata del Patto Parasociale.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo (l’"OPA") durante la vigenza dello stesso, salvo decisione assunta con la maggioranza prevista dal precedente articolo 4.1(c) di aderire ovvero di non aderire all'OPA, le Parti che dissentono in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i "soci dissenzienti") abbiano un’opzione ad acquistare le azioni di IGLI detenute dalle Parti che invece intendono aderire all'OPA (i "soci interessati"), in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI dalle stesse detenuta (con diritto di accrescimento - qualora uno o più dei soci dissenzienti non intendesse esercitare il diritto di opzione ad esso spettante). L'esercizio della suddetta opzione potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA.

Qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi del diritto di opzione sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto del diritto di opzione, si dovrà comunque dar corso all’esercizio dell’opzione, anche se non si sia verificata la condizione all'OPA.

Qualora nessuno dei soci dissenzienti intenda esercitare in tutto o in parte l’opzione di acquisto (salvo il diritto di accrescimento di cui sopra), le Parti faranno sì (i) che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI dei soci interessati con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti e (ii) che i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti ai soci interessati tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, il socio interessato o i soci interessati avranno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Sia in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, sia in caso di parziale adesione all’OPA da parte di IGLI, il presente Patto Parasociale si risolverà con effetto dalla data in cui i soci interessati cessino di essere socie di IGLI, fermo restando l'impegno dei soci dissenzienti a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che dovrà tener conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni sinteticamente riportate al presente paragrafo 4.5 si applicheranno anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, ove necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte sopra considerate.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

6. Durata del Patto Parasociale

Fermo restando quanto indicato in Premessa, sub lettera (B), il Patto IGLI rimane in vigore sino alla data del 12 giugno 2008.

Le Parti si sono impegnate a procedere, alla data di scadenza del Patto Parasociale, allo scioglimento di IGLI e alla contestuale assegnazione a ciascuna di esse - previo accollo dell’eventuale quota parte delle passività di IGLI - di azioni Impregilo, nella misura corrispondente alla percentuale partecipativa in quel momento indirettamente detenuta da ciascuna Parte nel capitale sociale di Impregilo.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo in merito alle modalità di scioglimento di IGLI, è previsto che quest’ultima venda alle Parti (impegnandosi le stesse ad acquistare o a far acquistare), in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI, le azioni Impregilo di proprietà di IGLI e che, successivamente alla compravendita delle azioni Impregilo, IGLI sia posta in liquidazione.

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

22 marzo 2008

[IF.7.08.1] 


 IMPREGILO S.P.A.

Premesse

(A) In data 8 marzo 2007 è stato sottoscritto tra tutti i soci di IGLI S.p.A. ("IGLI"), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") ed Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana ("Impregilo"). Il Patto Parasociale esplicita i termini essenziali di cui al term-sheet, stipulato tra le Parti in data 27 febbraio 2007, già comunicato e pubblicato ai sensi di legge.

(B) In data 12 marzo 2008 Autostrade, Immobiliare Lombarda ed Argo Finanziaria hanno sottoscritto un accordo (l’"Accordo di Rinnovo") avente ad oggetto, tra l’altro, il rinnovo del Patto Parasociale sino al 12 giugno 2009 (il"Rinnovo"). L’efficacia del Rinnovo è sospensivamente condizionata a che entro la data del 12 giugno 2008 la Commissione Europea, alternativamente, abbia informato Autostrade, Immobiliare Lombarda e Argo Finanziaria che l’accordo non realizza una concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero, avendo informato le medesime parti che l’accordo realizza una concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004, abbia adottato un provvedimento di autorizzazione (la "Condizione").

(C) In data 6 maggio 2008, gli uffici della Commissione Europea hanno comunicato che l’Accordo di Rinnovo non realizza una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni di cui al Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 709.814.896,00 suddiviso in n. 399.270.304,00 azioni, di cui n. 397.654.813,00 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

2. Tipo di accordo

Il Patto Parasociale contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e sindacati di blocco di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale aggrega, alla data del presente estratto:

(i) tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda, nelle seguenti proporzioni:

Socio

N. Azioni

Quota - (%) di Capitale

Argo Finanziaria

8.040.000

1/3 ( 33,33%)

Autostrade

8.040.000

1/3 (33,33%)

Immobiliare Lombarda

8.040.000

1/3 (33,33%)

Totale

24.120.000

100%

 

 

(ii) tutte le azioni possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentative del 29,699% del capitale sociale complessivo della Società.

 

 

4. Contenuto del Patto Parasociale

4.1 Sindacati di voto sulle azioni IGLI

Con riferimento ad IGLI, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare 2 consiglieri; il Presidente sarà nominato su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade ed Immobiliare Lombarda, che non potrà essere irragionevolmente negato;

(ii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare un sindaco effettivo; il Presidente sarà nominato su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; i 2 sindaci supplenti saranno nominati su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda;

(iii) che qualora uno dei componenti degli organi sociali di IGLI cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.1(a)(i) e 4.1(a)(ii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di IGLI:

che le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinarie e straordinaria siano assunte con le maggioranze di legge fatta eccezione per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria relative a determinate materie (tra cui aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale e le maggioranze qualificate in sede assembleare e consiliare, scioglimento di IGLI prima del 12.6.2008) che dovranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata del 71% del capitale sociale;

(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:

che le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b), esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente ad aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari convertibili con esclusione o limitazione del diritto di opzione, aumenti di capitale da liberarsi in natura, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo, ivi incluse offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio), siano assunte con il voto favorevole di 5 amministratori su 6;

(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:

che siano approvate alcune modifiche allo statuto di IGLI, tra le quali l’eliminazione della clausola di lock up e l’inserimento delle disposizioni relative delle maggioranze assembleari e consiliari di cui ai precedenti punti 4.1(b) e 4.1(c).

Ai sensi dell’Accordo di Rinnovo le Parti si sono altresì reciprocamente impegnate a fare tutto quanto in loro potere affinché l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio di IGLI al 31 dicembre 2007, deliberi, in sede straordinaria, la proroga della durata della società sino al 30 settembre 2009 e la conseguente modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale di IGLI S.p.A.

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:

(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, nominati come segue: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un primo Vicepresidente, su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un secondo Vicepresidente, su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade e Immobiliare Lombarda, previo gradimento di Argo Finanziaria, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Immobiliare Lombarda e Autostrade, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che siano adottati comportamenti idonei affinché (a) alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2006, il nuovo Consiglio di Amministrazione sia nominato, conformemente a quanto precede, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2007; (b) all’amministratore delegato siano conferiti, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007, i medesimi poteri attualmente attribuiti all'amministratore delegato di Impregilo; e (c) alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2007, sia nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione - secondo quanto sopra previsto ed in conformità allo statuto di Impregilo adeguato alle disposizioni della Legge 262/2005 come modificata dal D.Lgs. 303/2006 (il "Decreto sul Risparmio") - che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010;

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché (a) il Comitato Esecutivo sia composto da 6 membri, dei quali facciano parte: l’amministratore delegato e i due vice-presidenti; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Lombarda e (b) al comitato esecutivo siano attribuiti gli stessi poteri allo stesso conferiti ai sensi del vigente Regolamento del Comitato Esecutivo;

(iii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi (tenuto conto del diritto di nomina del Presidente spettante alle minoranze ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico) e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade; 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(iv) che nel caso in cui uno dei componenti degli organi sociali di Impregilo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.2(a)(i), 4.2(a)(ii) e 4.2(a)(iii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:

(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (tra cui individuazione di società controllate ritenute strategiche, esercizio del diritto di voto per specifiche materie nelle assemblee delle società controllate ritenute strategiche, acquisizioni e dismissioni di partecipazioni, di aziende a rami d’azienda relative a determinati settori e per importi superiori a determinate soglie, conferimento delle deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale);

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti (tra cui conferimento agli organi di gestione di deleghe diverse rispetto a quelle attualmente ad essi attribuite, esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie delle società controllate ritenute strategiche, operazioni con parti correlate di valore superiore ad un determinato importo).

(c) relativamente alle modifiche statutarie di Impregilo:

che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché, in occasione dell'adeguamento dello statuto sociale di Impregilo alle disposizioni del Decreto sul Risparmio, venga inserita in statuto una clausola di voto di lista per l'elezione degli amministratori di Impregilo così sinteticamente articolata:

- qualora una sola lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, dalla prima lista saranno estratti 14 componenti del consiglio di amministrazione e dalla seconda lista 1 componente del Consiglio di Amministrazione;

- qualora più di una lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno estratti 14 componenti del Consiglio di Amministrazione e dalla seconda lista un componente del Consiglio di Amministrazione; qualora le prime due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste saranno estratti 7 componenti, mentre il 15° componente sarà estratto dalla terza lista, ove esistente; qualora non vi fosse tale lista, sarà eletto come 15° consigliere il candidato più anziano tra quelli indicati nelle prime due liste;

- qualora nessuna lista abbia riportato voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale di Impregilo, la nomina dei 15 consiglieri avverrà con il criterio proporzionale puro (i 15 consiglieri verranno estratti dalle liste in proporzione al numero dei voti da ciascuna di esse riportati).

4.3 Sindacato di blocco sulle azioni IGLI

Il Patto Parasociale prevede un vincolo di lock up in capo alle Parti per tutta la durata del Patto Parasociale (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI effettuati dalle Parti a favore di proprie società "affiliate").

4.4 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle Parti (impegnandosi le stesse, anche per il fatto delle proprie "affiliate"), a non acquistare, nemmeno per interposta persona o tramite fiduciari, e neppure tramite offerta pubblica di acquisto, offerta pubblica di scambio ovvero offerta pubblica di acquisto e scambio, azioni Impregilo per tutta la durata del Patto Parasociale.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Impregilo (l’"OPA") durante la vigenza dello stesso, salvo decisione assunta con la maggioranza prevista dal precedente articolo 4.1(c) di aderire ovvero di non aderire all'OPA, le Parti che dissentono in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i "soci dissenzienti") abbiano un’opzione ad acquistare le azioni di IGLI detenute dalle Parti che invece intendono aderire all'OPA (i "soci interessati"), in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI dalle stesse detenuta (con diritto di accrescimento - qualora uno o più dei soci dissenzienti non intendesse esercitare il diritto di opzione ad esso spettante). L'esercizio della suddetta opzione potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA.

Qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi del diritto di opzione sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto del diritto di opzione, si dovrà comunque dar corso all’esercizio dell’opzione, anche se non si sia verificata la condizione all'OPA.

Qualora nessuno dei soci dissenzienti intenda esercitare in tutto o in parte l’opzione di acquisto (salvo il diritto di accrescimento di cui sopra), le Parti faranno sì (i) che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI dei soci interessati con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti e (ii) che i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti ai soci interessati tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, il socio interessato o i soci interessati avranno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Sia in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, sia in caso di parziale adesione all’OPA da parte di IGLI, il presente Patto Parasociale si risolverà con effetto dalla data in cui i soci interessati cessino di essere socie di IGLI, fermo restando l'impegno dei soci dissenzienti a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che dovrà tener conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni sinteticamente riportate al presente paragrafo 4.5 si applicheranno anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, ove necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte sopra considerate.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

6. Durata del Patto Parasociale

Il Patto IGLI rimane in vigore sino alla data del 12 giugno 2009.

Le Parti si sono impegnate a procedere, alla data di scadenza del Patto Parasociale, allo scioglimento di IGLI e alla contestuale assegnazione a ciascuna di esse - previo accollo dell’eventuale quota parte delle passività di IGLI - di azioni Impregilo, nella misura corrispondente alla percentuale partecipativa in quel momento indirettamente detenuta da ciascuna Parte nel capitale sociale di Impregilo.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo in merito alle modalità di scioglimento di IGLI, è previsto che quest’ultima venda alle Parti (impegnandosi le stesse ad acquistare o a far acquistare), in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI, le azioni Impregilo di proprietà di IGLI e che, successivamente alla compravendita delle azioni Impregilo, IGLI sia posta in liquidazione.

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

16 maggio 2008

[IF.7.08.2] 


 IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 8 marzo 2007 è stato sottoscritto tra tutti i soci di IGLI S.p.A. (“IGLI”), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") ed Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare,  i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana (“Impregilo”). Il Patto Parasociale esplicita i termini essenziali di cui al term-sheet, stipulato tra le Parti in data 27 febbraio 2007, già comunicato e pubblicato ai sensi di legge.

(B) In data 12 marzo 2008 il Patto Parasociale è stato rinnovato sino al 12 giugno 2009.

(C) In data 11 giugno 2009 Autostrade, Immobiliare Lombarda ed Argo Finanziaria hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale (l’“Accordo Modificativo”) al fine di ulteriormente prorogare la durata del Patto Parasociale sino al 12 giugno 2010 e di apportare allo stesso alcune modifiche ed integrazioni.

1.  Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni di cui al Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 718.364.456,72 suddiviso in n. 404.073.428 azioni, di cui n. 402.457.937 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

2. Tipo di accordo

Il Patto Parasociale contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e sindacati di blocco di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale aggrega, alla data del presente estratto:

(i)  tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda, nelle seguenti proporzioni:

Socio                     

              N. Azioni           

Quota - (%) di Capitale

Argo Finanziaria

8.040.000

1/3 (33,33%)

Autostrade

8.040.000

1/3 (33,33%)

Immobiliare Lombarda

8.040.000

1/3 (33,33%)

Totale

24.120.000

100%

 

 

(ii) tutte le n. 120.576.293 azioni ordinarie possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentative del 29,960% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

 

 

4. Contenuto del Patto Parasociale

4.1 Sindacati di voto sulle azioni IGLI

Con riferimento ad IGLI, il Patto Parasociale prevede:
(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:

(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare 2 consiglieri; il Presidente sarà nominato su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade ed Immobiliare Lombarda, che non potrà essere irragionevolmente negato;
(ii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare un sindaco effettivo; il Presidente sarà nominato su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; i 2 sindaci supplenti saranno nominati su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda;
(iii) che qualora uno dei componenti degli organi sociali di IGLI cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.1(a)(i) e 4.1(a)(ii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di IGLI:
che le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria siano assunte con le maggioranze di legge fatta eccezione per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria relative a determinate materie (tra cui aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale e le maggioranze qualificate in sede assembleare e consiliare, scioglimento di IGLI prima del 12 giugno 2010) che dovranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata del 71% del capitale sociale;

(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:
che le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b); esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente ad aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari convertibili con esclusione o limitazione del diritto di opzione, aumenti di capitale da liberarsi in natura, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo, ivi incluse offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio, siano assunte con il voto favorevole di almeno 5 amministratori su 6. Le Parti hanno tuttavia previsto che le deliberazioni concernenti (i) gli acquisti finalizzati a contrastare offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio lanciate da terzi su azioni Impregilo; e (ii) le operazioni di vendita e/o trasferimento delle azioni Impregilo da parte di IGLI in favore delle Parti (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 4.5. e 6), possano essere assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori in carica;

(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:
 Ai sensi dell’Accordo Modificativo le Parti si sono reciprocamente impegnate a far sì che venga convocata e si tenga, in data 29 settembre 2009 - o in altra data (comunque antecedente alla data del 30 settembre 2009) individuata di comune accordo tra le Parti - un’assemblea di IGLI che deliberi (i) la proroga della durata della società sino al 31 luglio 2010 e la conseguente modifica dell’articolo 4 del vigente statuto sociale di IGLI; e (ii) di modificare l’articolo 15.3(ii) del vigente statuto sociale di IGLI al fine di introdurre la maggioranza semplice per l’adozione delle delibere del consiglio di amministrazione di IGLI di cui al precedente punto 4.1(c)(i) e (ii).

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:
(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, nominati come segue: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un primo Vicepresidente, su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un secondo Vicepresidente, su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade e Immobiliare Lombarda, previo gradimento di Argo Finanziaria, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Immobiliare Lombarda e Autostrade, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto.

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché (a) il Comitato Esecutivo sia composto da 7 membri, dei quali facciano parte: l’amministratore delegato e i due vice-presidenti; 2 membri designati tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Lombarda e (b) al comitato esecutivo siano attribuiti gli stessi poteri allo stesso conferiti ai sensi del vigente Regolamento del Comitato Esecutivo;

(iii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi (tenuto conto del diritto di nomina del Presidente spettante alle minoranze ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico) e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade; 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Autostrade e Immobiliare Lombarda; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade e Immobiliare Lombarda, ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(iv) che nel caso in cui uno dei componenti degli organi sociali di Impregilo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.2(a)(i), 4.2(a)(ii) e 4.2(a)(iii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:
(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (tra cui individuazione di società controllate ritenute strategiche, esercizio del diritto di voto per specifiche materie nelle assemblee delle società controllate ritenute strategiche,  acquisizioni e dismissioni di partecipazioni, di aziende a rami d’azienda relative a determinati settori e per importi superiori a determinate soglie, conferimento delle deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale);
(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti (tra cui conferimento agli organi di gestione di deleghe diverse rispetto a quelle attualmente ad essi attribuite, esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie delle società controllate ritenute strategiche, operazioni con parti correlate di valore superiore ad un determinato importo).

4.3 Sindacato di blocco sulle azioni IGLI

Il Patto Parasociale prevede un vincolo di intrasferibilità delle azioni IGLI in favore di terze parti per tutta la durata del Patto Parasociale (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI effettuati dalle Parti a favore di proprie società “affiliate”). Sono invece consentiti i trasferimenti tra le Parti nel rispetto del diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale.

4.4 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

L’Accordo Modificativo prevede che, senza pregiudizio di quanto previsto nell’ultimo capoverso del paragrafo 4.5 nonchè delle maggioranze previste negli paragrafi 4.1 e 4.2 per l’assunzione delle delibere dei competenti organi sociali in IGLI ed Impregilo, ciascuna Parte può liberamente acquistare, direttamente ovvero indirettamente, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, compravendita, fusione, scissione, acquisto o conferimento di ramo d’azienda,  permuta, contratti derivati, etc.), azioni Impregilo, entro il  limite massimo del 5% del capitale sociale ordinario di Impregilo, a condizione che tale acquisto non determini in capo a IGLI e/o alle altre Parti e/o ad alcuna delle affiliate, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di Impregilo.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto da parte di terzi sul capitale sociale di Impregilo (l’“OPA”) durante la vigenza dello stesso, salvo che sia stata assunta dal consiglio di amministrazione di IGLI una delibera di aderire ovvero di non aderire all’OPA con una maggioranza di almeno 5 amministratori su 6, le Parti che non siano favorevoli in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i “soci dissenzienti”) abbiano un’opzione ad acquistare tutte le azioni di IGLI detenute dalle Parti che invece intendono aderire all'OPA (i “soci interessati”), in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI dalle stesse detenuta (con diritto di accrescimento - qualora uno o più dei soci dissenzienti non intendesse esercitare il diritto di opzione ad esso spettante). L'esercizio della suddetta opzione potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA come eventualmente incrementato a seguito di offerte concorrenti e/o rilanci ai sensi dell’articolo 44 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

Qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi del diritto di opzione sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto del diritto di opzione, si dovrà comunque dar corso all’esercizio dell’opzione, anche se non si sia verificata la condizione all'OPA.

Qualora i soci dissenzienti non esercitino l’opzione di acquisto (salvo il diritto di accrescimento di cui sopra), le Parti faranno sì (i) che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI dei soci interessati con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti e (ii) che i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti ai soci interessati tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, il socio interessato o i soci interessati avranno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Sia in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, sia in caso di adesione all’OPA da parte di IGLI, il presente Patto Parasociale si risolverà con effetto dalla data in cui i soci interessati cessino di essere socie di IGLI, fermo restando l'impegno dei soci dissenzienti a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che dovrà tener conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni sinteticamente riportate al presente paragrafo 4.5 si applicheranno anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, ove necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte sopra considerate, con eccezione dell’offerta concorrente di cui al successivo capoverso.

Il Patto Parasociale prevede altresì che, laddove il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato, con le relative maggioranze, di non aderire all’OPA e abbia poi deliberato di contrastare l’OPA lanciata da terzi su Impregilo attraverso il lancio di un’offerta concorrente (l’“Offerta Concorrente”), la Parte che abbia eventualmente dissentito in merito al lancio dell’Offerta Concorrente avrà il diritto di vendere alle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di IGLI, tutte le azioni di IGLI da essa detenute (l’ “Opzione Put”). L'esercizio dell’Opzione Put potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo dell’Offerta Concorrente come eventualmente incrementato a seguito di ulteriori offerte concorrenti e/o rilanci ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti.

Le Parti hanno altresì previsto che, laddove, a seguito dell’Offerta Concorrente, venissero effettuate offerte concorrenti da parte di terzi ed il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato di non aderirvi e non abbia altresì deliberato di effettuare rilanci, l’Opzione Put si intenderà decaduta a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui sopra si troveranno applicazione, mutatis mutandis, anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio.

Il Patto Parasociale prevede altresì che laddove il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato di non aderire all’offerta pubblica di acquisto, all’offerta pubblica di scambio ovvero all’offerta pubblica di acquisto e di scambio lanciate da terzi su Impregilo ma abbia poi deliberato di non lanciare un’Offerta Concorrente, la Parte che abbia eventualmente dissentito in merito alla decisione di non lanciare l’Offerta Concorrente, avrà diritto di lanciare detta offerta, informandone le altre Parti con comunicazione scritta contestuale al lancio dell’Offerta Concorrente. In tal caso il Patto Parasociale cesserà di produrre i propri effetti contestualmente al lancio dell’Offerta Concorrente e le Parti procederanno alla vendita di cui al successivo paragrafo 6.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

6. Durata e condizioni del Patto Parasociale

Fermo restando quanto indicato nel presente paragrafo, il PattoParasociale rimane in vigore sino alla data del 12 giugno 2010.

Le Parti si sono impegnate a che alla data di scadenza del Patto Parasociale IGLI proceda alla vendita alle Parti (impegnandosi le stesse ad acquistare o a far acquistare), in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI, delle azioni Impregilo di proprietà della stessa e che, contestualmente all’esecuzione delle compravendite delle azioni Impregilo, IGLI sia posta in liquidazione.

Le Parti si sono altresì impegnate ad informare del contenuto dell’Accordo Modificativo, a seconda dei dati di fatturato risultanti dai rispettivi bilanci, la Commissione Europea ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. In particolare, laddove risultasse competente la Commissione Europea (A) la proroga delle disposizioni relative alla maggioranza qualificata di 2/3 per l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Impregilo delle delibere concernenti (i) l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie delle società ritenute strategiche convocate per deliberare sulla nomina dei rispettivi organi sociali e (ii) l’approvazione del business plan, del budget e del piano industriale, nonché (B) l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 4.2(a)(ii), sono sospensivamente condizionate a che entro il 28 settembre 2009 (il “Termine”) la Commissione Europea, alternativamente: (a) abbia confermato che la stipula dell’Accordo Modificativo non comporta la realizzazione di una operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n° 139/2004 (“Regolamento”), ovvero (b), abbia informato le Parti che la stipula dell’Accordo Modificativo realizza una operazione di concentrazione e - a seguito della notifica formale effettuata dalle Parti ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento - abbia adottato, entro il Termine, il provvedimento di cui all’articolo 8.1 del Regolamento che dichiara che la predetta operazione è compatibile con il mercato comune (la “Clearance”). Resta altresì inteso tra le Parti che nel caso in cui la Commissione Europea, entro il Termine, non abbia rilasciato la Clearance, ovvero abbia rilasciato una Clearance condizionata ovvero abbia adottato una decisione negativa ovvero abbia avviato l’istruttoria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento, il Patto Parasociale cesserà immediatamente (alla scadenza del Termine, ovvero, a seconda del caso, alla data di rilascio della Clearance ovvero della decisione negativa ovvero dell’avvio dell’istruttoria, ove precedenti alla scadenza del Termine) di produrre (nella sua interezza) qualsiasi effetto e si applicheranno le disposizioni di cui i precedenti capoversi. Laddove, invece, risultasse competente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’efficacia delL’Accordo Modificativo è risolutivamente condizionata a che la predetta Autorità abbia informato le Parti che la stipula dell’Accordo Modificativo realizza una operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della Legge 10 ottobre 1990 n°287 (“Legge”) e - a seguito della notifica formale effettuata dalle Parti ai sensi dell’articolo 16 della Legge - abbia quindi adottato (x) un provvedimento di non avvio dell’istruttoria subordinato a impegni e/o condizioni ovvero (y) un’autorizzazione subordinata a impegni e/o condizioni ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della Legge. In tal caso, il Patto Parasociale cesserà immediatamente di produrre qualsiasi effetto alla data di rilascio di uno dei provvedimenti di cui sopra e si applicheranno le disposizioni di cui al secondo e al terzo capoverso del presente paragrafo.

Le Parti hanno altresì previsto che, laddove il Patto Parasociale cessi di essere produttivo di effetti in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva ovvero per il realizzarsi della condizione risolutiva di cui al precedente capoverso, IGLI proceda alla vendita delle azioni Impregilo alle Parti (ovvero a soggetto dalle stesse all’uopo designato ed in misura proporzionale alle azioni di IGLI della stesse detenute). La vendita avverrà a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa dell'azione Impregilo rilevati nei 90 giorni precedenti la data del 2° giorno antecedente la data di cessazione del Patto Parasociale. Contestualmente alla vendita delle azioni Impregilo IGLI provvederà a rimborsare integralmente alle banche finanziatrici il debito residuo di cui ai contratti di finanziamento dalla stessa stipulati. In tale eventualità IGLI sarà altresì posta in liquidazione e il residuo attivo verrà distribuito alle Parti in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI (con accollo dell’eventuale residuo passivo). (1)

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

20 giugno 2009

(1) La condizione sospensiva si è verificata il 29 luglio 2009, data in cui gli uffici della Commissione Europea hanno comunicato che l'Accordo Modificativo non realizza una concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.139/2004.

[IF.7.09.1]


 IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("TUF") e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, si rende noto quanto segue.

Premessa

(i) In data 26 febbraio 2007, TeSir S.r.l. ("TeSir"), da una parte, e Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") e Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), dall'altra, hanno perfezionato un accordo ("Accordo") con il quale hanno disciplinato il trasferimento, da parte di TeSir alle Parti, di complessive n. 7.236.000 azioni ordinarie di IGLI S.p.A., con sede a Milano, Via M. Camperio n. 9 ("IGLI");

(ii) il capitale sociale di IGLI, pari a Euro 24.120.000,00, è detenuto dalle Parti nelle seguenti proporzioni: Argo Finanziaria, n. 8.040.000 azioni, rappresentative del 33,3% del capitale sociale; Autostrade, n. 8.040.000 azioni, rappresentative del 33,3% del capitale sociale; Immobiliare Lombarda, n. 8.040.000 azioni, rappresentative del 33,3% del capitale sociale;

(iii) IGLI detiene una quota di partecipazione del 29,866% del capitale sociale di Impregilo S.p.A. ("Impregilo" o anche la "Società"), emittente quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 708.996.096,00 suddiviso in n. 398.810.304 azioni, di cui n. 397.194.813 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, tutte senza indicazione del valore nominale.

2. Soggetti aderenti e strumenti finanziari da essi detenuti

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto:

(i) tutte le azioni possedute dalle Parti in IGLI, e quindi complessivamente n. 24.120.000 azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale, come riportato nella tabella che segue:

Socio

N. Azioni

% di Capitale

Argo Finanziaria

8.040.000

33,3%

Autostrade

8.040.000

33,3%

Immobiliare Lombarda

8.040.000

33,3%

Totale

24.120.000

100%

(ii) tutte le azioni possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione dell'Accordo, rappresentative del 29,866% del capitale sociale complessivo della Società.

3. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo sono riconducibili ad un sindacato di voto, rilevante a norma dell'art. 122, comma 1 TUF.

4. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo

L'Accordo prevede quanto segue.

(i) l'impegno delle Parti, anche per i propri eventuali aventi causa, a non deliberare a non far valere in qualsivoglia sede eventuali responsabilità dei Consiglieri di IGLI di designazione di TeSir;

(ii) l'impegno delle Parti a fare quanto in proprio potere affinché, in occasione dell'Assemblea di Impregilo che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, siano proposte ed approvate le seguenti deliberazioni (i) ratifica e piena approvazione dell'operato degli amministratori e dei sindaci fino alla data di cessazione dalla carica, (ii) rinuncia a qualsiasi azione, ai sensi dell'art. 2393 e 2393 bis c.c., per ogni singolo atto gestionale posto in essere dagli amministratori e dai sindaci negli esercizi 2005 e 2006, (iii) manleva e indennizzo a favore degli amministratori e sindaci per qualsiasi domanda e/o richiesta e/o pretesa e/o risarcimento danni che gli stessi dovessero subire da parte dei creditori sociali e/o terzi (ivi compresi enti o organismi pubblici) e/o soci, ex art. 2395 c.c. e/o per qualsiasi sanzione civile e/o amministrativa (di natura pecuniaria) che dovesse essere agli stessi comminate, rimborsandosi ogni spesa legale di difesa e assistenza anche in sede penale in relazione all'operato svolto sino alla data di cessazione della carica, eccezion fatta per i casi in cui dovesse essere accertata con pronuncia definitiva a loro carico una responsabilità penale per fatti di arricchimento personale e diretto in danno della Società;

(iii) l'impegno delle Parti a non votare, in qualsivoglia sede, eventuali responsabilità dei Consiglieri di Impregilo di designazione indiretta di TeSir.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo, nessun soggetto eserciterà il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 TUF.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Le pattuizioni di contenuto parasociale contenute nell'Accordo saranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano, nei termini di legge.

7 marzo 2007

[IF.8.07.1] 

Patto scaduto il 26 febbraio 2010. Pubblicazione del 17 giugno 2010


 IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 8 marzo 2007 è stato sottoscritto tra tutti i soci di IGLI S.p.A. ("IGLI"), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") ed Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana ("Impregilo"). Il Patto Parasociale esplicita i termini essenziali di cui al term-sheet, stipulato tra le Parti in data 27 febbraio 2007, già comunicato e pubblicato ai sensi di legge.

(B) In data 12 marzo 2008 il Patto Parasociale è stato rinnovato sino al 12 giugno 2009.

(C) In data 11 giugno 2009 Autostrade, Immobiliare Lombarda ed Argo Finanziaria hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale (l’"Accordo Modificativo") al fine di ulteriormente prorogare la durata del Patto Parasociale sino al 12 giugno 2010 e di apportare allo stesso alcune modifiche ed integrazioni.

(D) In data 25 settembre 2009, Immobiliare Lombarda ha stipulato l’atto di scissione parziale non proporzionale a favore di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e di Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., società entrambe controllate, direttamente o indirettamente, da Fondiaria-SAI S.p.A. (la "Scissione"); la Scissione – la cui efficacia si è perfezionata in data 1° ottobre 2009 – è avvenuta mediante assegnazione, da parte di Immobiliare Lombarda, a favore di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e di Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., dei principali elementi patrimoniali delle proprie attività, ivi compresa la partecipazione dalla stessa detenuta in IGLI, che è stata assegnata alle due società beneficiare in parti uguali tra loro;

(E) in seguito alla Scissione, la partecipazione detenuta da Immobiliare Lombarda nel capitale sociale di IGLI, pari a n. 8.040.000 azioni ordinarie, rappresentative del 33,3% del capitale sociale, è nella titolarità di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l., quanto a n. 4.020.000 azioni e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., quanto alle residue n. 4.020.000 azioni;

(F) in data 9 ottobre 2009 fra Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Lombarda, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. ed Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. si è perfezionato l’accordo di adesione al Patto Parasociale (l’"Accordo di Adesione"), con il quale Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. hanno assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto Parasociale, vincolando nel medesimo le azioni ordinarie di IGLI dalle stesse possedute. Per effetto dell’Accordo di Adesione la definizione di Parte include anche Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. e qualsiasi previsione riferita alle Parti si applica anche ad Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., restando in ogni caso inteso che Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. saranno considerate come un’unica Parte e come tali dovranno congiuntamente esercitare i diritti attribuiti ed adempiere agli obblighi precedentemente gravanti su Immobiliare Lombarda ai sensi del Patto Parasociale.

1.  Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni di cui al Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Sesto San Giovanni (Mi), Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 718.364.456,72 suddiviso in n. 404.073.428 azioni, di cui n. 402.457.937 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

2. Tipo di accordo

Il Patto Parasociale contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e sindacati di blocco di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale aggrega, alla data del presente estratto:

(i) tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., nelle seguenti proporzioni:

Socio                          

                N. Azioni                              

Quota - (%) di Capitale        
Argo Finanziaria  

8.040.000 

1/3 ( 33,33%)

Autostrade

8.040.000 

1/3 ( 33,33%)

Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l.

4.020.000

1/6 (16,67%)

Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.

4.020.000

1/6 (16,67)

Totale

24.120.000

100%

 

 

 

 

(ii) tutte le n. 120.576.293 azioni ordinarie possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentative del 29,960% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

 

 

 

 

4. Contenuto del Patto Parasociale

4.1 Sindacati di voto sulle azioni IGLI


Con riferimento ad IGLI, il Patto Parasociale prevede:
(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:
(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare 2 consiglieri; il Presidente sarà nominato su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade, da una parte, e Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., dall’altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato;
(ii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare un sindaco effettivo; il Presidente sarà nominato su designazione congiunta di Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; i 2 sindaci supplenti saranno nominati su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.;
(iii) che qualora uno dei componenti degli organi sociali di IGLI cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.1(a)(i) e 4.1(a)(ii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di IGLI:
che le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria siano assunte con le maggioranze di legge fatta eccezione per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria relative a determinate materie (tra cui aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale e le maggioranze qualificate in sede assembleare e consiliare, scioglimento di IGLI prima del 12 giugno 2010) che dovranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata del 71% del capitale sociale;

(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:
che le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b); esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente ad aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari convertibili con esclusione o limitazione del diritto di opzione, aumenti di capitale da liberarsi in natura, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo, ivi incluse offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio, siano assunte con il voto favorevole di almeno 5 amministratori su 6. Le Parti hanno tuttavia previsto che le deliberazioni concernenti (i) gli acquisti finalizzati a contrastare offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio lanciate da terzi su azioni Impregilo; e (ii) le operazioni di vendita e/o trasferimento delle azioni Impregilo da parte di IGLI in favore delle Parti (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 4.5. e 6), possano essere assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori in carica;

(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:
 Ai sensi dell’Accordo Modificativo le Parti si sono reciprocamente impegnate a far sì che venga convocata e si tenga, in data 29 settembre 2009 - o in altra data (comunque antecedente alla data del 30 settembre 2009) individuata di comune accordo tra le Parti - un’assemblea di IGLI che deliberi (i) la proroga della durata della società sino al 31 luglio 2010 e la conseguente modifica dell’articolo 4 del vigente statuto sociale di IGLI; e (ii) di modificare l’articolo 15.3(ii) del vigente statuto sociale di IGLI al fine di introdurre la maggioranza semplice per l’adozione delle delibere del consiglio di amministrazione di IGLI di cui al precedente punto 4.1(c)(i) e (ii).

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto Parasociale prevede:
(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:
(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, nominati come segue: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un primo Vicepresidente, su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un secondo Vicepresidente, su designazione congiunta di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., previo gradimento di Argo Finanziaria, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l., Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. e Autostrade, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché (a) il Comitato Esecutivo sia composto da 7 membri, dei quali facciano parte: l’amministratore delegato e i due vice-presidenti; 2 membri designati tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. e (b) al comitato esecutivo siano attribuiti gli stessi poteri allo stesso conferiti ai sensi del vigente Regolamento del Comitato Esecutivo;

(iii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi (tenuto conto del diritto di nomina del Presidente spettante alle minoranze ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico) e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade; 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(iv) che nel caso in cui uno dei componenti degli organi sociali di Impregilo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.2(a)(i), 4.2(a)(ii) e 4.2(a)(iii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:
(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (tra cui individuazione di società controllate ritenute strategiche, esercizio del diritto di voto per specifiche materie nelle assemblee delle società controllate ritenute strategiche,  acquisizioni e dismissioni di partecipazioni, di aziende a rami d’azienda relative a determinati settori e per importi superiori a determinate soglie, conferimento delle deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale);
(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti (tra cui conferimento agli organi di gestione di deleghe diverse rispetto a quelle attualmente ad essi attribuite, esercizio del diritto di voto per determinate materie nelle assemblee straordinarie delle società controllate ritenute strategiche, operazioni con parti correlate di valore superiore ad un determinato importo).


4.3 Sindacato di blocco sulle azioni IGLI

Il Patto Parasociale prevede un vincolo di intrasferibilità delle azioni IGLI in favore di terze parti per tutta la durata del Patto Parasociale (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI effettuati dalle Parti a favore di proprie società “affiliate”). Sono invece consentiti i trasferimenti tra le Parti nel rispetto del diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale.

4.4 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

L’Accordo Modificativo prevede che, senza pregiudizio di quanto previsto nell’ultimo capoverso del paragrafo 4.5 nonchè delle maggioranze previste negli paragrafi 4.1 e 4.2 per l’assunzione delle delibere dei competenti organi sociali in IGLI ed Impregilo, ciascuna Parte può liberamente acquistare, direttamente ovvero indirettamente, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, compravendita, fusione, scissione, acquisto o conferimento di ramo d’azienda,  permuta, contratti derivati, etc.), azioni Impregilo, entro il  limite massimo del 5% del capitale sociale ordinario di Impregilo, a condizione che tale acquisto non determini in capo a IGLI e/o alle altre Parti e/o ad alcuna delle affiliate, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di Impregilo.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto da parte di terzi sul capitale sociale di Impregilo (l’“OPA”) durante la vigenza dello stesso, salvo che sia stata assunta dal consiglio di amministrazione di IGLI una delibera di aderire ovvero di non aderire all’OPA con una maggioranza di almeno 5 amministratori su 6, le Parti che non siano favorevoli in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i “soci dissenzienti”) abbiano un’opzione ad acquistare tutte le azioni di IGLI detenute dalle Parti che invece intendono aderire all'OPA (i “soci interessati”), in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI dalle stesse detenuta (con diritto di accrescimento - qualora uno o più dei soci dissenzienti non intendesse esercitare il diritto di opzione ad esso spettante). L'esercizio della suddetta opzione potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA come eventualmente incrementato a seguito di offerte concorrenti e/o rilanci ai sensi dell’articolo 44 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

Qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi del diritto di opzione sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto del diritto di opzione, si dovrà comunque dar corso all’esercizio dell’opzione, anche se non si sia verificata la condizione all'OPA.

Qualora i soci dissenzienti non esercitino l’opzione di acquisto (salvo il diritto di accrescimento di cui sopra), le Parti faranno sì (i) che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI dei soci interessati con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti e (ii) che i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti ai soci interessati tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, il socio interessato o i soci interessati avranno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Sia in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, sia in caso di adesione all’OPA da parte di IGLI, il presente Patto Parasociale si risolverà con effetto dalla data in cui i soci interessati cessino di essere socie di IGLI, fermo restando l'impegno dei soci dissenzienti a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che dovrà tener conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni sinteticamente riportate al presente paragrafo 4.5 si applicheranno anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, ove necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte sopra considerate, con eccezione dell’offerta concorrente di cui al successivo capoverso.

Il Patto Parasociale prevede altresì che, laddove il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato, con le relative maggioranze, di non aderire all’OPA e abbia poi deliberato di contrastare l’OPA lanciata da terzi su Impregilo attraverso il lancio di un’offerta concorrente (l’“Offerta Concorrente”), la Parte che abbia eventualmente dissentito in merito al lancio dell’Offerta Concorrente avrà il diritto di vendere alle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di IGLI, tutte le azioni di IGLI da essa detenute (l’ “Opzione Put”). L'esercizio dell’Opzione Put potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo dell’Offerta Concorrente come eventualmente incrementato a seguito di ulteriori offerte concorrenti e/o rilanci ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti.

Le Parti hanno altresì previsto che, laddove, a seguito dell’Offerta Concorrente, venissero effettuate offerte concorrenti da parte di terzi ed il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato di non aderirvi e non abbia altresì deliberato di effettuare rilanci, l’Opzione Put si intenderà decaduta a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui sopra si troveranno applicazione, mutatis mutandis, anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio.

Il Patto Parasociale prevede altresì che laddove il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato di non aderire all’offerta pubblica di acquisto, all’offerta pubblica di scambio ovvero all’offerta pubblica di acquisto e di scambio lanciate da terzi su Impregilo ma abbia poi deliberato di non lanciare un’Offerta Concorrente, la Parte che abbia eventualmente dissentito in merito alla decisione di non lanciare l’Offerta Concorrente, avrà diritto di lanciare detta offerta, informandone le altre Parti con comunicazione scritta contestuale al lancio dell’Offerta Concorrente. In tal caso il Patto Parasociale cesserà di produrre i propri effetti contestualmente al lancio dell’Offerta Concorrente e le Parti procederanno alla vendita di cui al successivo paragrafo 6.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

6. Durata e condizioni del Patto Parasociale

Fermo restando quanto indicato nel presente paragrafo, il PattoParasociale rimane in vigore sino alla data del 12 giugno 2010.

Le Parti si sono impegnate a che alla data di scadenza del Patto Parasociale IGLI proceda alla vendita alle Parti (impegnandosi le stesse ad acquistare o a far acquistare), in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI, delle azioni Impregilo di proprietà della stessa e che, contestualmente all’esecuzione delle compravendite delle azioni Impregilo, IGLI sia posta in liquidazione.

Le Parti si sono altresì impegnate ad informare del contenuto dell’Accordo Modificativo, a seconda dei dati di fatturato risultanti dai rispettivi bilanci, la Commissione Europea ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. In particolare, laddove risultasse competente la Commissione Europea (A) la proroga delle disposizioni relative alla maggioranza qualificata di 2/3 per l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Impregilo delle delibere concernenti (i) l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie delle società ritenute strategiche convocate per deliberare sulla nomina dei rispettivi organi sociali e (ii) l’approvazione del business plan, del budget e del piano industriale, nonché (B) l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 4.2(a)(ii), sono sospensivamente condizionate a che entro il 28 settembre 2009 (il “Termine”) la Commissione Europea, alternativamente: (a) abbia confermato che la stipula dell’Accordo Modificativo non comporta la realizzazione di una operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n° 139/2004 (“Regolamento”), ovvero (b), abbia informato le Parti che la stipula dell’Accordo Modificativo realizza una operazione di concentrazione e - a seguito della notifica formale effettuata dalle Parti ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento - abbia adottato, entro il Termine, il provvedimento di cui all’articolo 8.1 del Regolamento che dichiara che la predetta operazione è compatibile con il mercato comune (la “Clearance”). Resta altresì inteso tra le Parti che nel caso in cui la Commissione Europea, entro il Termine, non abbia rilasciato la Clearance, ovvero abbia rilasciato una Clearance condizionata ovvero abbia adottato una decisione negativa ovvero abbia avviato l’istruttoria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento, il Patto Parasociale cesserà immediatamente (alla scadenza del Termine, ovvero, a seconda del caso, alla data di rilascio della Clearance ovvero della decisione negativa ovvero dell’avvio dell’istruttoria, ove precedenti alla scadenza del Termine) di produrre (nella sua interezza) qualsiasi effetto e si applicheranno le disposizioni di cui i precedenti capoversi. Laddove, invece, risultasse competente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’efficacia delL’Accordo Modificativo è risolutivamente condizionata a che la predetta Autorità abbia informato le Parti che la stipula dell’Accordo Modificativo realizza una operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della Legge 10 ottobre 1990 n°287 (“Legge”) e - a seguito della notifica formale effettuata dalle Parti ai sensi dell’articolo 16 della Legge - abbia quindi adottato (x) un provvedimento di non avvio dell’istruttoria subordinato a impegni e/o condizioni ovvero (y) un’autorizzazione subordinata a impegni e/o condizioni ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della Legge. In tal caso, il Patto Parasociale cesserà immediatamente di produrre qualsiasi effetto alla data di rilascio di uno dei provvedimenti di cui sopra e si applicheranno le disposizioni di cui al secondo e al terzo capoverso del presente paragrafo.

Le Parti hanno altresì previsto che, laddove il Patto Parasociale cessi di essere produttivo di effetti in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva ovvero per il realizzarsi della condizione risolutiva di cui al precedente capoverso, IGLI proceda alla vendita delle azioni Impregilo alle Parti (ovvero a soggetto dalle stesse all’uopo designato ed in misura proporzionale alle azioni di IGLI della stesse detenute). La vendita avverrà a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa dell'azione Impregilo rilevati nei 90 giorni precedenti la data del 2° giorno antecedente la data di cessazione del Patto Parasociale. Contestualmente alla vendita delle azioni Impregilo IGLI provvederà a rimborsare integralmente alle banche finanziatrici il debito residuo di cui ai contratti di finanziamento dalla stessa stipulati. In tale eventualità IGLI sarà altresì posta in liquidazione e il residuo attivo verrà distribuito alle Parti in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI (con accollo dell’eventuale residuo passivo). (1)

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

(1) La condizione sospensiva si è vericata il 29 luglio 2009, data in cui gli uffici della Commissione Europea hanno comunicato che l'Accordo Modificativo non realizza una concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004.

19 ottobre 2009

[IF.7.09.2]


IMPREGILO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 8 marzo 2007 è stato sottoscritto tra tutti i soci di IGLI S.p.A. ("IGLI"), Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") ed Immobiliare Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25 ("Immobiliare Lombarda") (Argo Finanziaria, Autostrade ed Immobiliare Lombarda ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), un accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico (il "Patto Parasociale") volto a disciplinare, i rapporti delle Parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI ed, in via indiretta, di Impregilo S.p.A., società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana ("Impregilo"). Il Patto Parasociale esplicita i termini essenziali di cui al term-sheet, stipulato tra le Parti in data 27 febbraio 2007, già comunicato e pubblicato ai sensi di legge.

(B) In data 12 marzo 2008 il Patto Parasociale è stato rinnovato sino al 12 giugno 2009.

(C) In data 11 giugno 2009 Autostrade, Immobiliare Lombarda ed Argo Finanziaria hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto Parasociale al fine di ulteriormente prorogare la durata dello stesso sino al 12 giugno 2010 e di apportarvi alcune modifiche ed integrazioni.

(D) In data 25 settembre 2009, Immobiliare Lombarda ha stipulato un atto di scissione parziale non proporzionale a favore di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e di Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., società entrambe controllate, direttamente o indirettamente, da Fondiaria-SAI S.p.A. (la "Scissione"); la Scissione – la cui efficacia si è perfezionata in data 1° ottobre 2009 – è avvenuta mediante assegnazione, da parte di Immobiliare Lombarda, a favore di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e di Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., dei principali elementi patrimoniali delle proprie attività, ivi compresa la partecipazione dalla stessa detenuta in IGLI che è stata assegnata alle due società beneficiare in parti uguali tra loro e quindi segnatamente, quanto a n. 4.020.000 azioni a favore di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e quanto alle residue n. 4.020.000 azioni a favore di Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.;

 (E) in data 9 ottobre 2009 Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Lombarda, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. ed Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di adesione al Patto Parasociale (l’"Accordo di Adesione"), in forza del quale Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. hanno assunto tutti i diritti e gli obblighi ai sensi del Patto Parasociale, vincolando nel medesimo le azioni ordinarie di IGLI dalle stesse possedute. Per effetto dell’Accordo di Adesione la definizione di Parte include anche Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. e qualsiasi previsione riferita alle Parti si applica anche ad Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., restando in ogni caso inteso che Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. saranno considerate come un’unica Parte e come tali dovranno congiuntamente esercitare i diritti attribuiti ed adempiere agli obblighi precedentemente gravanti su Immobiliare Lombarda ai sensi del Patto Parasociale. Con la sottoscrizione dell’Accordo di Adesione Immobiliare Lombarda si è obbligata in solido insieme a Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale in capo a Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.

(F) In data 12 giugno 2010, le Parti hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto alcune limitate modifiche e il rinnovo, sino al 31 luglio 2012, del Patto Parasociale (l’“Accordo Modificativo e di Rinnovo”). Nell’ambito del medesimo Accordo Modificativo e di Rinnovo, Immobiliare Lombarda ha confermato l’impegno di cui alla precedente premessa (E).

(G) In data 26 febbraio 2010, è scaduto inoltre anche il patto parasociale stipulato tra Autostrade, Immobiliare Lombarda ed Argo Finanziaria in data 26 febbraio 2007 ai sensi del quale i predetti soggetti, in concomitanza con l’uscita di TeSir S.r.l. dalla compagine sociale di IGLI e l’ingresso nella stessa di Immobiliare Lombarda, si erano impegnati, inter alia, a ratificare, alla prima assemblea di Impregilo successiva alla data del 26 febbraio 2007, come effettivamente è avvenuto, l'operato degli amministratori e dei sindaci di designazione di TeSir S.r.l. fino alla data di cessazione dalla carica dei medesimi e a rinunciare a qualsiasi azione nei confronti dei medesimi per gli atti posti in essere negli esercizi 2005 e 2006;

La definizione di “Patto Parasociale” di seguito utilizzata deve intendersi riferita al Patto Parasociale come successivamente modificato dall’Accordo Modificativo e di Rinnovo).

1.  Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni di cui al Patto Parasociale hanno ad oggetto: (i) azioni della Società IGLI S.p.A., con sede in Milano, Via M. Camperio n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04822800969, capitale sociale Euro 24.120.000,00, suddiviso in n. 24.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00; e (ii) azioni della società Impregilo S.p.A., con sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97, Viale Italia n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 718.364.456,72 suddiviso in n. 404.073.428 azioni, di cui n. 402.457.937 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale.

2. Tipo di accordo

Il Patto Parasociale contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto e sindacati di blocco di cui all’art. 122 del Testo Unico.

3. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale aggrega, alla data del presente estratto:

(i) tutte le n. 24.120.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di IGLI, che sono detenute da Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., nelle seguenti proporzioni:

Socio                          

                N. Azioni                              

Quota - (%) di Capitale        
Argo Finanziaria  

8.040.000 

1/3 ( 33,33%)

Autostrade

8.040.000 

1/3 ( 33,33%)

Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l.

4.020.000

1/6 (16,67%)

Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.

4.020.000

1/6 (16,67)

Totale

24.120.000

100%

 

 

(ii) tutte le n. 120.576.293 azioni ordinarie possedute da IGLI in Impregilo alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, rappresentative del 29,960% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

 

 

4. Contenuto del Patto Parasociale

4.1 Sindacati di voto sulle azioni IGLI


Con riferimento ad IGLI, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di IGLI:
(i) che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 consiglieri, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare 2 consiglieri; il Presidente sarà nominato su designazione di Argo Finanziaria, subordinatamente al gradimento di Autostrade, da una parte, e Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., dall’altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato;
(ii) che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: ciascuna Parte avrà diritto di designare un sindaco effettivo; il Presidente sarà nominato su designazione congiunta di Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; i 2 sindaci supplenti saranno nominati su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.;
(iii) che qualora uno dei componenti degli organi sociali di IGLI cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.1(a)(i) e 4.1(a)(ii).
(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di IGLI:
che le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria siano assunte con le maggioranze di legge fatta eccezione per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria relative a determinate materie (tra cui aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari convertibili o di altri strumenti finanziari con esclusione o limitazione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale e le maggioranze qualificate in sede assembleare e consiliare, scioglimento di IGLI prima del 30 settembre 2012) che dovranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata del 71% del capitale sociale;
(c) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di IGLI:
che le deliberazioni concernenti determinate materie di tipo straordinario (tra cui proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria di IGLI sulle materie rilevanti di cui al precedente punto 4.1(b); esercizio del voto nelle assemblee straordinarie di Impregilo relativamente ad aumenti di capitale ed emissioni di prestiti obbligazionari o di altri strumenti finanziari convertibili con esclusione o limitazione del diritto di opzione, aumenti di capitale da liberarsi in natura, fusioni e scissioni, modifiche statutarie concernenti l'oggetto sociale; acquisto, vendita e trasferimento a qualsivoglia titolo di azioni di Impregilo, ivi incluse offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio, siano assunte con il voto favorevole di almeno 5 amministratori su 6. Le Parti hanno tuttavia previsto che le deliberazioni concernenti (i) gli acquisti finalizzati a contrastare offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, offerte pubbliche di acquisto e scambio lanciate da terzi su azioni Impregilo; e (ii) le operazioni di vendita e/o trasferimento delle azioni Impregilo da parte di IGLI in favore delle Parti (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 4.5. e 6), possano essere assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori in carica;
(d) relativamente alle modifiche statutarie di IGLI:
Ai sensi dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo le Parti si sono reciprocamente impegnate a far sì che venga convocata e si tenga entro il 16 luglio 2010  un’assemblea di IGLI che deliberi la proroga della durata della società sino al 30 settembre 2012 e la conseguente modifica dell’articolo 4 del vigente statuto sociale di IGLI.

4.2 Sindacato di voto sulle azioni Impregilo

Con riferimento ad Impregilo, il Patto Parasociale prevede:

(a) relativamente alla composizione degli organi sociali di Impregilo:
(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da 15 membri, nominati come segue: 4 amministratori (di cui un indipendente) su designazione di Argo Finanziaria; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un primo Vicepresidente, su designazione di Autostrade; 4 amministratori (di cui un indipendente), tra cui un secondo Vicepresidente, su designazione congiunta di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; 1 amministratore, che assumerà la carica di Presidente, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. (in caso di disaccordo, sarà designato congiuntamente da Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., previo gradimento di Argo Finanziaria, che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore, che assumerà la carica di amministratore delegato, su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. (in caso di disaccordo, sarà designato da Argo Finanziaria, previo gradimento di Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., che non potrà essere irragionevolmente negato); 1 amministratore su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché (a) il Comitato Esecutivo sia composto da 7 membri, dei quali facciano parte: l’amministratore delegato e i due vice-presidenti; 2 membri designati tra gli amministratori di nomina Argo Finanziaria; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Autostrade; 1 membro designato tra gli amministratori di nomina Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. e (b) al comitato esecutivo siano attribuiti gli stessi poteri allo stesso conferiti ai sensi del vigente Regolamento del Comitato Esecutivo;

(iii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi (tenuto conto del diritto di nomina del Presidente spettante alle minoranze ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico) e 2 sindaci supplenti, nominati come segue: 1 sindaco effettivo, su designazione di Autostrade; 1 sindaco effettivo su designazione di Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.; 1 sindaco supplente su designazione congiunta di Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., ove non altrimenti designato ai sensi di legge o di statuto;

(iv) che nel caso in cui uno dei componenti degli organi sociali di Impregilo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dalla scadenza dell’ufficio, le Parti faranno tutto quanto in loro potere affinché la sostituzione del soggetto cessato dalla carica avvenga in modo tale da rispettare quanto previsto ai precedenti punti 4.2(a)(i), 4.2(a)(ii) e 4.2(a)(iii).

(b) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte del Consiglio di Amministrazione di Impregilo:
(i) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei membri presenti (tra cui individuazione di società controllate ritenute strategiche, esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate ritenute strategiche convocate per deliberare sulla nomina degli organi sociali, acquisizioni e dismissioni di partecipazioni, di aziende a rami d’azienda relative a determinati settori e per importi superiori a determinate soglie, conferimento delle deleghe agli organi di gestione, operazioni con parti correlate fino ad un determinato importo, approvazione del business plan, del budget e del piano industriale);
(ii) che ciascuna Parte adotti comportamenti idonei affinché determinate deliberazioni siano assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei membri presenti (tra cui conferimento agli organi di gestione di deleghe diverse rispetto a quelle attualmente ad essi attribuite, esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società controllate ritenute strategiche - con la sola eccezione dell’esercizio del diritto di voto per le delibere relative all’approvazione del bilancio e ferma restando la maggioranza dei 2/3 per le delibere concernenti la nomina degli organi sociali -, l’acquisto, la vendita e il trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazione detenute nelle controllate ritenute strategiche, operazioni con parti correlate di valore superiore ad un determinato importo).

4.3 Sindacato di blocco sulle azioni IGLI

Il Patto Parasociale prevede un vincolo di intrasferibilità delle azioni IGLI in favore di terze parti per tutta la durata del Patto Parasociale (fatta eccezione per i trasferimenti aventi ad oggetto le azioni IGLI effettuati dalle Parti a favore di proprie società “affiliate”). Sono invece consentiti i trasferimenti tra le Parti nel rispetto del diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale.

4.4 Sindacato di blocco sulle azioni Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che, senza pregiudizio di quanto previsto nell’ultimo capoverso del paragrafo 4.5 nonchè delle maggioranze previste negli paragrafi 4.1 e 4.2 per l’assunzione delle delibere dei competenti organi sociali in IGLI ed Impregilo, ciascuna Parte può liberamente acquistare, direttamente ovvero indirettamente, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, compravendita, fusione, scissione, acquisto o conferimento di ramo d’azienda,  permuta, contratti derivati, etc.), azioni Impregilo, entro il limite massimo del 5% del capitale sociale ordinario di Impregilo, a condizione che tale acquisto non determini in capo a IGLI e/o alle altre Parti e/o ad alcuna delle affiliate, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di Impregilo.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto sul capitale sociale di Impregilo

Il Patto Parasociale prevede che in ipotesi di offerta pubblica di acquisto da parte di terzi sul capitale sociale di Impregilo (l’“OPA”) durante la vigenza dello stesso, salvo che sia stata assunta dal consiglio di amministrazione di IGLI una delibera di aderire ovvero di non aderire all’OPA con una maggioranza di almeno 5 amministratori su 6, le Parti che non siano favorevoli in merito all'adesione di IGLI all'OPA (i “soci dissenzienti”) abbiano un’opzione ad acquistare tutte le azioni di IGLI detenute dalle Parti che invece intendono aderire all'OPA (i “soci interessati”), in proporzione alla rispettiva partecipazione in IGLI dalle stesse detenuta (con diritto di accrescimento - qualora uno o più dei soci dissenzienti non intendesse esercitare il diritto di opzione ad esso spettante). L'esercizio della suddetta opzione potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo d'OPA come eventualmente incrementato a seguito di offerte concorrenti e/o rilanci ai sensi dell’articolo 44 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

Qualora l'OPA fosse condizionata, l'esecuzione della compravendita delle azioni IGLI ai sensi del diritto di opzione sarà anch'essa sospensivamente condizionata all'effettivo verificarsi della condizione o delle condizioni di cui all'OPA. Qualora il mancato verificarsi della condizione all'OPA fosse dipeso dal mancato apporto all'OPA delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI corrispondenti alle azioni IGLI oggetto del diritto di opzione, si dovrà comunque dar corso all’esercizio dell’opzione, anche se non si sia verificata la condizione all'OPA.

Qualora i soci dissenzienti non esercitino l’opzione di acquisto (salvo il diritto di accrescimento di cui sopra), le Parti faranno sì (i) che IGLI aderisca all'OPA tramite consegna di un numero di azioni di Impregilo proporzionale al numero di azioni di IGLI dei soci interessati con riferimento al quale non è stata esercitata l’opzione di acquisto da parte dei soci dissenzienti e (ii) che i proventi derivanti da tale adesione all’OPA siano distribuiti ai soci interessati tramite riduzione di capitale, o scissione di IGLI o altro procedimento che permetta di conseguire il medesimo risultato. Conseguentemente, il socio interessato o i soci interessati avranno l'obbligo di uscire dalla compagine sociale di IGLI.

Sia in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, sia in caso di adesione all’OPA da parte di IGLI, il presente Patto Parasociale si risolverà con effetto dalla data in cui i soci interessati cessino di essere socie di IGLI, fermo restando l'impegno dei soci dissenzienti a rinegoziare in buona fede un nuovo patto parasociale che dovrà tener conto delle diverse partecipazioni detenute da ciascuna di esse in IGLI.

Il Patto Parasociale prevede che le disposizioni sinteticamente riportate al presente paragrafo 4.5 si applicheranno anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio (fatto salvo per il prezzo di acquisto di ciascuna azione di IGLI), nonché - con gli opportuni adeguamenti, ove necessari – nelle ipotesi di offerte concorrenti e/o di rilanci delle offerte sopra considerate, con eccezione dell’offerta concorrente di cui al successivo capoverso.

Il Patto Parasociale prevede altresì che, laddove il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato, con le relative maggioranze, di non aderire all’OPA e abbia poi deliberato di contrastare l’OPA lanciata da terzi su Impregilo attraverso il lancio di un’offerta concorrente (l’“Offerta Concorrente”), la Parte che abbia eventualmente dissentito in merito al lancio dell’Offerta Concorrente avrà il diritto di vendere alle altre Parti, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di IGLI, tutte le azioni di IGLI da essa detenute (l’ “Opzione Put”). L'esercizio dell’Opzione Put potrà avvenire ad un prezzo di acquisto per azione IGLI calcolato valutando il 100% del capitale sociale di IGLI applicando il metodo del patrimonio netto rettificato, valorizzando le azioni Impregilo di proprietà di IGLI al prezzo dell’Offerta Concorrente come eventualmente incrementato a seguito di ulteriori offerte concorrenti e/o rilanci ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti.

Le Parti hanno altresì previsto che, laddove, a seguito dell’Offerta Concorrente, venissero effettuate offerte concorrenti da parte di terzi ed il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato, di non aderirvi e non abbia altresì deliberato, di effettuare rilanci, l’Opzione Put si intenderà decaduta a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui sopra si troveranno applicazione, mutatis mutandis, anche in ipotesi di offerta pubblica di scambio ovvero di acquisto e di scambio.

Il Patto Parasociale prevede altresì che laddove il Consiglio di Amministrazione di IGLI abbia deliberato, di non aderire all’offerta pubblica di acquisto, all’offerta pubblica di scambio ovvero all’offerta pubblica di acquisto e di scambio lanciate da terzi su Impregilo ma abbia poi deliberato di non lanciare un’Offerta Concorrente, la Parte che abbia eventualmente dissentito in merito alla decisione di non lanciare l’Offerta Concorrente, avrà diritto di lanciare detta offerta, informandone le altre Parti con comunicazione scritta contestuale al lancio dell’Offerta Concorrente. In tal caso il Patto Parasociale cesserà di produrre i propri effetti contestualmente al lancio dell’Offerta Concorrente e le Parti procederanno alla vendita di cui al successivo paragrafo 6.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto esercita il controllo su IGLI ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

6. Durata e condizioni del Patto Parasociale

Fermo restando quanto indicato nel presente paragrafo, il PattoParasociale rimane in vigore sino alla data del 31 luglio 2012 (la “Data di Scadenza”).

Le Parti si sono impegnate - a decorrere dal 120° giorno antecedente la Data di Scadenza - a negoziare in buona fede l’eventuale rinnovo del Patto Parasociale, ovvero, in assenza di accordo sul rinnovo del Patto Parasociale e, comunque, a far data dal 100° giorno antecedente la Data di Scadenza, a far sì che siano assunte tutte le iniziative necessarie affinché si proceda alla scissione proporzionale di IGLI entro il 5° giorno lavorativo antecedente la Data di Scadenza (la “Scissione”).

Le Parti sono altresì obbligate a far sì che, laddove entro il 5° giorno lavorativo antecedente la Data di Scadenza, la Scissione non sia divenuta efficace per qualsivoglia ragione, alla Data di Scadenza IGLI proceda alla vendita alle Parti (impegnandosi le stesse ad acquistare o a far acquistare), in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI, delle azioni Impregilo di proprietà della stessa (ad un prezzo pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa rilevati nei 90 giorni precedenti la data del 2° giorno antecedente la Data di Scadenza) e che, contestualmente all’esecuzione delle compravendite delle azioni Impregilo, IGLI sia posta in liquidazione.

Le Parti si sono altresì impegnate ad informare del contenuto dell’Accordo Modificativo, a seconda dei dati di fatturato risultanti dai rispettivi bilanci, la Commissione Europea ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. In particolare, laddove risultasse competente la Commissione Europea, la proroga delle disposizioni relative alla maggioranza qualificata di 2/3 per l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Impregilo delle delibere concernenti (i) l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie delle società ritenute strategiche convocate per deliberare sulla nomina dei rispettivi organi sociali e (ii) l’approvazione del business plan, del budget e del piano industriale, sono sospensivamente condizionate a che entro il 30 settembre 2010 (il “Termine”) la Commissione Europea, alternativamente: (a) abbia confermato che la stipula dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo non comporta la realizzazione di una operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n° 139/2004 (“Regolamento”), ovvero (b), abbia informato le Parti che la stipula dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo realizza una operazione di concentrazione e - a seguito della notifica formale effettuata dalle Parti ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento - abbia adottato, entro il Termine, il provvedimento di cui all’articolo 8.1 del Regolamento che dichiara che la predetta operazione è compatibile con il mercato comune (la “Clearance”). Resta altresì inteso tra le Parti che nel caso in cui la Commissione Europea, entro il Termine, non abbia rilasciato la Clearance, ovvero abbia rilasciato una Clearance condizionata ovvero abbia adottato una decisione negativa ovvero abbia avviato l’istruttoria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento, il Patto Parasociale cesserà immediatamente (alla scadenza del Termine, ovvero, a seconda del caso, alla data di rilascio della Clearance condizionata ovvero della decisione negativa ovvero dell’avvio dell’istruttoria, ove precedenti alla scadenza del Termine) di produrre (nella sua interezza) qualsiasi effetto e si applicheranno le disposizioni di cui i precedenti capoversi. Laddove, invece, risultasse competente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’efficacia dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo è risolutivamente condizionata a che la predetta Autorità abbia informato le Parti che la stipula dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo realizza una operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della Legge 10 ottobre 1990 n°287 (“Legge”) e - a seguito della notifica formale effettuata dalle Parti ai sensi dell’articolo 16 della Legge - abbia quindi adottato (x) un provvedimento di non avvio dell’istruttoria subordinato a impegni e/o condizioni ovvero (y) un’autorizzazione subordinata a impegni e/o condizioni ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della Legge. In tal caso, il Patto Parasociale cesserà immediatamente di produrre qualsiasi effetto alla data di rilascio di uno dei provvedimenti di cui sopra e si applicheranno le disposizioni di cui al secondo e al terzo capoverso del presente paragrafo.

Le Parti si sono altresì impegnate a far sì che, laddove il Patto Parasociale cessi di essere produttivo di effetti in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva ovvero per il realizzarsi della condizione risolutiva di cui al precedente capoverso, entro il 5° giorno successivo alla cessazione del Patto Parasociale siano assunte tutte le iniziative necessarie affinché si proceda alla Scissione, secondo quanto sopra previsto. Resta altresì inteso che laddove entro il termine di 120 giorni dalla suddetta cessazione del Patto Parasociale la Scissione non sia divenuta efficace per qualsiasi ragione, ciascuna Parte si impegna a far sì che, entro il termine di 125 giorni successivi alla cessazione del Patto Parasociale, si proceda alla vendita da parte di IGLI ad Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. – in proporzione alla quota da ciascuna di esse detenuta nel capitale sociale di IGLI – delle azioni Impregilo di proprietà di IGLI, secondo quanto sopra previsto.

7. Deposito del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

17 giugno 2010

[IF.7.10.1]


IMPREGILO S.p.A.

Si rende noto che il patto parasociale stipulato in data 12 giugno 2010 tra Argo Finanziaria S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. volto a disciplinare i rapporti delle parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI S.p.A. e, in via indiretta, di Impregilo S.p.A. è cessato in data 8 marzo 2012 per effetto dell’acquisto da parte di Autostrada Torino Milano S.p.A. dell’intero capitale sociale di IGLI S.p.A.

**********

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico, degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto inoltre quanto segue.

Premesse

(A) In data 27 dicembre 2011, Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria") e Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l., e di Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l., entrambe con sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12 (rispettivamente "Immobiliare Fondiaria SAI" e "Immobiliare Milano Assicurazioni"), hanno stipulato un accordo avente ad oggetto l’acquisto da parte di Argo Finanziaria di complessive n. 8.040.000 azioni ordinarie pari al 33,33% del capitale sociale di IGLI S.p.A., con sede legale in Milano, Via Quintino Sella 4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04822800969, capitale sociale pari ad Euro 24.120.000,00 ("IGLI").

(B) In data 24 febbraio 2012, Argo Finanziaria e Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade") hanno stipulato un accordo avente ad oggetto l’acquisto da parte di Argo Finanziaria di n. 8.040.000 azioni ordinarie pari al 33,33% del capitale sociale di IGLI.

(C) In ciascuno dei contratti di cui alle premesse (A) e (B) (i "Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade"), Argo Finanziaria si era riservata la facoltà di nominare Autostrada Torino Milano S.p.A. - con sede legale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165 ("ASTM") quale acquirente delle azioni oggetto del contratto.

(D) In data 5 marzo 2012, a seguito della dichiarazione di nomina da parte di Argo Finanziaria e della relativa accettazione da parte di ASTM, quest’ultima è subentrata nei Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade, quale soggetto designato ai sensi dell’art. 1401 del Codice Civile ed ha acquisito i diritti e gli obblighi posti in capo ad Argo Finanziaria ai sensi dei Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade.

(E) In data 6 marzo 2012, Argo Finanziaria e ASTM hanno stipulato un accordo avente ad oggetto l’acquisto da parte di ASTM di n. 8.040.000 azioni ordinarie pari al 33,33% del capitale sociale di IGLI ("Contratto di Compravendita Argo Finanziaria").

(F) In data 8 marzo 2012, a seguito dell’esecuzione dei Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade e del Contratto di Compravendita Argo Finanziaria, ASTM ha acquistato l’intero capitale di IGLI che a sua volta detiene una partecipazione di n. 120.576.293 azioni ordinarie, pari al 29,96% del capitale sociale ordinario, di Impregilo S.p.A., con sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 718.364.456,72 suddiviso in n. 404.073.428 azioni, di cui n. 402.457.937 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale ("Impregilo").

(G) Per effetto delle operazioni di cui alle premesse (A), (B), (D), (E) e (F) è cessato il patto parasociale vigente tra Argo Finanziaria, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni volto a disciplinare i rapporti delle parti in qualità di soci, in via diretta, di IGLI e, in via indiretta, di Impregilo.

(H) I Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade contengono alcune pattuizioni parasociali di cui si riporta l’estratto.

****************

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto (i) IGLI e (ii) Impregilo.

2. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali

Il capitale sociale di IGLI è interamente detenuto da ASTM.

IGLI detiene una partecipazione di n. 120.576.293 azioni ordinarie pari al 29,96% del capitale sociale ordinario di Impregilo.

Le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto sono in essere tra ASTM e Autostrade e tra ASTM e Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni.

Alla data del presente estratto, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni non detengono né azioni IGLI, né azioni Impregilo.

3. Contenuto delle pattuizioni parasociali

Nell’ambito dei Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade è stato pattuito che:

A) ciascun venditore (e quindi specificatamente Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni collettivamente i "Venditori"):

(i) faccia sì - laddove richiesto da ASTM - che i membri del Consiglio di Amministrazione di IGLI e di Impregilo di designazione dei Venditori rassegnino le proprie dimissioni irrevocabili dalle cariche ricoperte;

(ii) faccia tutto quanto in proprio potere - laddove richiesto da ASTM - affinchè i membri del Collegio Sindacale di IGLI e di Impregilo di designazione dei Venditori rassegnino le proprie dimissioni irrevocabili dalle cariche ricoperte.

B) ASTM non promuova, ovvero se promossa da altri soci, voti contro, nell’assemblea di IGLI e di Impregilo, ad azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e/o dei Sindaci di IGLI e/o di Impregilo di designazione dei Venditori rispetto ai quali abbia chiesto ai Venditori di procurare le dimissioni.

C) Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni non acquistino, né direttamente né indirettamente, neppure per qualsiasi eventuale persona interposta o fiduciario, ad alcun titolo, azioni Impregilo, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data dell’8 marzo 2012.

D) Autostrade non acquisti, né direttamente né indirettamente, neppure per qualsiasi eventuale persona interposta o fiduciario, ad alcun titolo, azioni Impregilo, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data dell’8 marzo 2012.

4. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto, per effetto delle pattuizioni parasociali di cui al presente estratto, esercita il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

5. Deposito dei Contratti di Compravendita contenenti le pattuizioni parasociali

I Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade contenenti le pattuizioni parasociali sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 marzo 2012 (N. PRA/64430/2012/CMIAUTO, Protocollo Automatico del 9 marzo 2012).

12 marzo 2012

[IF.7.12.1]


IMPREGILO SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob 11971/1999 si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 8 marzo 2012 ASTM S.p.A. (già Autostrada Torino Milano S.p.A.) - con sede legale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165 ("ASTM") - ha acquistato l’intero capitale di IGLI S.p.A., con sede legale in Milano, Via Quintino Sella 4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04822800969, capitale sociale pari ad Euro 24.120.000,00 ("IGLI"), in esecuzione degli accordi di seguito indicati:

(i) contratto di compravendita stipulato in data 6 marzo 2012 tra ASTM ed Argo Finanziaria S.p.A., con sede in Tortona, Corso Romita n. 10 ("Argo Finanziaria"), avente ad oggetto l’acquisto da parte di ASTM di n. 8.040.000 azioni ordinarie IGLI;

(ii) contratto di compravendita stipulato in data 27 dicembre 2011 tra Argo Finanziaria, Immobiliare Fondiaria-SAI S.r.l. ("Immobiliare Fondiaria SAI") e Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l. ("Immobiliare Milano Assicurazioni"), queste ultime due con sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, avente ad oggetto l’acquisto da parte di ASTM (quale soggetto designato da Argo Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss. cod. civ.) di complessive n. 8.040.000 azioni ordinarie IGLI; e

(iii) contratto di compravendita stipulato in data 24 febbraio 2012 tra Argo Finanziaria ed Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50 ("Autostrade"), avente ad oggetto l’acquisto da parte di ASTM (quale soggetto designato da Argo Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1401 e ss. cod. civ.) di n. 8.040.000 azioni ordinarie IGLI (il predetto contratto, congiuntamente al contratto di cui al punto (ii) che precede, i "Contratti di Compravendita Fondiaria ed Autostrade").

(B) Al momento dell’acquisto dell’intero capitale di IGLI da parte di ASTM, IGLI deteneva n. 120.576.293 azioni ordinarie, complessivamente rappresentative di una quota pari al 29,96% del capitale sociale ordinario di Impregilo S.p.A., con sede sociale in Milano, Via dei Missaglia n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00830660155, capitale sociale Euro 718.364.456,72 suddiviso in n. 404.073.428 azioni, di cui n. 402.457.937 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, prive del valore nominale ("Impregilo").

(C) A seguito dell’adesione da parte di ASTM, per il tramite di IGLI, all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Salini S.p.A. (con sede legale in Roma, Via della Dataria n. 22) sulle azioni ordinarie Impregilo, conclusasi in data 24 aprile 2013, la partecipazione al capitale sociale con diritto di voto di Impregilo detenuta, per il tramite di IGLI, da ASTM si è ridotta allo 0,248% (n. 1.000.000 di azioni ordinarie).

(D) I Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade contengono alcune pattuizioni parasociali di cui, per quanto attualmente ancora vigenti, si riporta qui di seguito l’estratto.

****************

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto (i) IGLI e (ii) Impregilo.

2. Soggetti aderenti e strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali

Il capitale sociale di IGLI è interamente detenuto da ASTM.

IGLI detiene n. 1.000.000 azioni ordinarie Impregilo complessivamente rappresentative di una quota pari allo 0,248% del capitale sociale con diritto di voto.

Le pattuizioni parasociali di cui al presente estratto sono in essere tra ASTM e Autostrade e tra ASTM, Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni.

Alla data del presente estratto, Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni non detengono né azioni IGLI, né azioni Impregilo.

3. Contenuto delle pattuizioni parasociali

Nell’ambito dei Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade è stato pattuito, tra l’altro (per quanto attualmente ancora vigente) che:

A) ASTM non promuova, nei termini di legge, ovvero se promossa da altri soci, voti contro, nell’assemblea di IGLI e di Impregilo, ad azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e/o dei Sindaci di IGLI e/o di Impregilo di designazione di Autostrade, Immobiliare Fondiaria-SAI e Immobiliare Milano Assicurazioni rispetto ai quali ASTM, in conformità a quanto previsto nei Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade, abbia chiesto di procurare le dimissioni;

B) Autostrade non acquisti, né direttamente né indirettamente, neppure per qualsiasi eventuale persona interposta o fiduciario, ad alcun titolo, azioni Impregilo, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data dell’8 marzo 2012.

4. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

Nessun soggetto, per effetto delle pattuizioni parasociali di cui al presente estratto, esercita il controllo su Impregilo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

5. Deposito dei Contratti di Compravendita contenenti le pattuizioni parasociali

I Contratti di Compravendita Fondiaria e Autostrade contenenti le pattuizioni parasociali sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 marzo 2012 (N. PRA/64430/2012/CMIAUTO, Protocollo Automatico del 9 marzo 2012).

14 giugno 2013

[IF.7.13.1]



 SALINI IMPREGILO SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premesse

In data 2 agosto 2019, tra gli altri, Salini Costruttori S.p.A., con sede in Milano, via del Lauro n. 3 (“Salini Costruttori”), CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21A (“CDPE”) e Salini Impregilo S.p.A., con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97 (“Salini Impregilo” o l’“Emittente”, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo”) avente a oggetto, inter alia, i termini e le condizioni della sottoscrizione, da parte di CDPE e di Salini Costruttori, di una porzione di un aumento di capitale che – subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive - verrà deliberato, a condizioni di mercato e ove ne ricorrano i presupposti, da Salini Impregilo (l’“Aumento di Capitale”) a servizio della realizzazione di un progetto strategico volto a rafforzare il settore nazionale delle costruzioni di grandi opere e infrastrutture complesse, denominato “Progetto Italia”.

È previsto che i proventi dell’Aumento di Capitale siano destinati a supportare, in via prioritaria, il Progetto Italia e, più in generale, il piano industriale di Salini Impregilo di cui il Progetto Italia fa parte.

All’Accordo ha altresì aderito il dott. Pietro Salini, anche nella propria qualità di azionista di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. – società con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22, che controlla Salini Costruttori - (“SAPA”), nei termini e limitatamente agli impegni descritti nel successivo paragrafo 4.3.3 delle presenti informazioni essenziali.

Tipologia di pattuizioni parasociali

Talune pattuizioni del predetto Accordo assumono rilevanza, con riferimento all’Emittente, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico. Le stesse riguardano, in particolare (i) impegni di voto di Salini Costruttori nel contesto del menzionato Aumento di Capitale di Salini Impregilo, che è funzionale a consentire l’ingresso nel capitale sociale dell’Emittente di CDPE, di talune importanti istituzioni bancarie italiane e di ulteriori investitori istituzionali e che, ove ne ricorrano i presupposti di lancio ai termini e condizioni di cui all’Accordo, sarà sottoposto all’approvazione di una prossima assemblea degli azionisti dell’Emittente, (ii) taluni impegni afferenti alle nuove regole di governo societario di Salini Impregilo che entreranno in vigore alla data di esecuzione del suddetto Aumento di Capitale, ivi inclusi impegni di voto di Salini Costruttori e CDPE ai fini della nomina degli organi sociali dell’Emittente e più in generale al fine di dare efficacia alle previsioni dell’Accordo, e (iii) talune limitazioni e impegni afferenti al trasferimento delle partecipazioni detenute da Salini Costruttori e da CDPE nell’Emittente e tali da consentire il mantenimento in capo a Salini Costruttori del controllo esclusivo su Salini Impregilo anche ad esito del predetto Aumento di Capitale.

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI


1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo hanno a oggetto azioni ordinarie di Salini Impregilo S.p.A., con sede legale in Milano, via dei Missaglia n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00830660155, Partita IVA: 02895590962. Alla data del presente documento, il capitale sociale di Salini Impregilo è pari a Euro 544.740.000 i.v., diviso in n. 493.788.182 azioni prive di valore nominale, delle quali n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio. Alla data odierna, l’Emittente detiene - a titolo di azioni proprie - n. 1.330.845 azioni, rappresentative dello 0,27% circa del capitale sociale. L’Emittente è altresì soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

L’Accordo include altresì un impegno di lock-up avente a oggetto le azioni di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22 (“SAPA”), società che controlla Salini Costruttori, nei termini e alle condizioni indicate nel successivo Paragrafo 4.3.3.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Oltre all’Emittente, i soggetti che aderiscono alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo sono:

(a) Salini Costruttori S.p.A. con sede in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00436420582, partita IVA: IT00892101007;

(b) CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21A, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 07532930968;

(c) il dott. Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C), nella propria qualità di azionista di SAPA e limitatamente agli impegni di cui al successivo Paragrafo 4.3.3.

3. Diritti di voto conferiti

L’Accordo ha ad oggetto tutte le azioni e gli strumenti finanziari che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente, detenuti sia da Salini Costruttori (alla data odierna e a valle della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale) che da CDPE (quest’ultima, a valle della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale).

In particolare, alla data odierna:

(i) Salini Costruttori possiede - ed ha sindacato per intero all’Accordo - n. 367.592.786 azioni ordinarie, pari a circa il 74,688% del capitale con diritti di voto dell’Emittente e a circa il 74,443% del capitale sociale complessivo; mentre

(ii) CDPE non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Salini Impregilo, né strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente.

Fermo quanto precede, Salini Costruttori e CDPE hanno conferito e conferiranno nell’Accordo le intere partecipazioni nel capitale dell’Emittente di cui le stesse saranno titolari ad esito del predetto Aumento di Capitale.

Alla data odierna, non è suscettibile di quantificazione l’ammontare della futura partecipazione di Salini Costruttori e CDPE al capitale sociale di Salini Impregilo post esecuzione dell’Aumento di Capitale, poiché (i) non è possibile stimare il prezzo di emissione delle azioni che saranno emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale, e (ii) il numero di azioni ordinarie oggetto di effettiva sottoscrizione da parte di Salini Costruttori e di CDPE potrà essere progressivamente ridotto pro quota rispetto agli impegni di sottoscrizione assunti in funzione degli esiti del collocamento dell’Aumento di Capitale sul mercato degli investitori istituzionali. Si veda altresì il successivo Paragrafo 4.1.

Il dott. Pietro Salini ha sottoscritto l’Accordo ai solo fini di cui al paragrafo 4.3.3, non avendo conferito all’Accordo azioni ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente.

Soggetto che esercita il controllo sull’Emittente

Alla data odierna, Salini Costruttori esercita il controllo esclusivo di diritto su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e 93 del Testo Unico. L’azionista ultimo della catena di controllo dell’Emittente è l’arch. Simonpietro Salini.

Successivamente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale, è previsto che Salini Costruttori mantenga comunque il controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del Testo Unico.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali pattuizioni parasociali di cui all’Accordo.

4.1 Impegni relativi alle Deliberazioni Assembleari

Ai sensi dell’Accordo, Salini Impregilo si è impegnata - ove ne ricorrano le condizioni nell’interesse di Salini Impregilo stessa e di Salini Costruttori - a convocare un’assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare sulle seguenti proposte: (i) delegare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di eseguire l’Aumento di Capitale, inscindibile e a pagamento, per Euro 600.000.000 (seicento milioni/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione a investitori istituzionali, tra i quali CDP Equity, e a Salini Costruttori; (ii) revocare le delibere e/o deleghe ex artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, ad aumentare il capitale sociale dell’Emittente o emettere obbligazioni convertibili, approvate dall’assemblea alla data del 2 agosto 2019 e non ancora integralmente eseguite, diverse da quelle al servizio di piani di incentivazione (stock option/stock grant) vigenti e non ancora integralmente eseguiti; e (iii) approvare, con efficacia dalla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale (la “Data di Esecuzione”), alcune modifiche dello statuto sociale, volte a implementare talune regole di governance meglio descritte di seguito (collettivamente, le “Deliberazioni Assembleari”).

Le Deliberazioni Assembleari, che saranno sottoposte, ricorrendone i presupposti, all’assemblea degli azionisti di Salini Impregilo, prevedranno inoltre che nel caso in cui, ad esito e per effetto della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, CDPE venisse a detenere una partecipazione nel capitale con diritto di voto di Salini Impregilo superiore alla soglia dell’OPA obbligatoria, la quota dell’Aumento di Capitale riservata a CDPE ed eccedente la predetta soglia sarà rappresentata da azioni prive del diritto di voto ma dotate di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale spettante alle azioni ordinarie.

Salini Costruttori, ricorrendone i presupposti, si è impegnata a votare a favore di ciascuna delle Deliberazioni Assembleari.

Per completezza di informazione, sempre in data 2 agosto 2019, Salini Costruttori e Salini Impregilo hanno altresì sottoscritto un separato e distinto accordo con alcune primarie istituzioni finanziarie italiane, avente a oggetto la prospettata sottoscrizione da parte di queste ultime di una porzione dell’Aumento di Capitale, per le medesime finalità di cui al Progetto Italia.

L’Accordo con CDPE e i separati accordi con le predette banche prevedono, subordinatamente all’avveramento di talune condizioni sospensive, impegni di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale da parte:

(a) di Salini Costruttori, per Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00);

(b) di CDPE, per massimi Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00); e

(c) delle banche, per complessivi massimi Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00).

È altresì prevista la costituzione di un consorzio di garanzia che sottoscriva, fino a un importo massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), l’eventuale quota dell’Aumento di Capitale che risulti non sottoscritta a esito della relativa offerta.

4.2 Impegni di governance relativi a Salini Impregilo

Ai sensi dell’Accordo, è stato convenuto che, con efficacia dalla Data di Esecuzione, l’Emittente adotti talune modifiche al proprio sistema di corporate governance secondo quanto di seguito illustrato e in parte riflesso nel nuovo statuto di Salini Impregilo, che è previsto entri in vigore alla stessa Data di Esecuzione, subordinatamente alla sua approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente (il “Nuovo Statuto”).

4.2.1 Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che il consiglio di amministrazione dell’Emittente sia composto da 15 (quindici) amministratori e che l’attuale consiglio - che già prevede tale composizione numerica - rimanga in carica fino alla naturale scadenza del mandato (e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020), fermo restando l’impegno di Salini Costruttori a far sì che:

  • con efficacia dalla Data di Esecuzione, 4 (quattro) amministratori dalla stessa designati si dimettano dalla carica;
  • fino al momento della cooptazione prevista nel successivo alinea, l’attuale posizione vacante nel consiglio di amministrazione dell’Emittente non sia oggetto di cooptazione; e
  • entro o alla Data di Esecuzione, il consiglio di amministrazione si riunisca al fine di nominare per cooptazione – con effetto dalla Data di Esecuzione - 5 (cinque) nuovi amministratori designati da CDPE (di cui uno assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione) in sostituzione dei consiglieri cessati, in modo tale che il consiglio di amministrazione della Società sia composto, a partire dalla Data di Esecuzione, in conformità con quanto previsto di seguito.

Salini Costruttori e CDPE (i “Partner”) si sono inoltre impegnate a far sì che, ad ogni nomina o rinnovo, il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo riceva mandato per un triennio, impegnandosi ad esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee di Salini Impregilo in conformità a quanto sopra.

Fermo restando quanto precede, i Partner hanno convenuto che, ai fini dell’elezione del consiglio di amministrazione, gli stessi:

(i) presenteranno regolarmente un’unica lista congiunta (la “Lista Congiunta”), che dovrà essere depositata ai sensi di legge entro e non oltre il termine pattizio di 31 (trentuno) giorni di calendario prima della data dell’assemblea in prima o unica convocazione e sarà composta da 15 (quindici) componenti, di cui:

(a) i primi 5 (cinque) componenti per ordine progressivo saranno indicati da CDPE, con il primo candidato che assumerà la carica di presidente, restando inteso che almeno 3 (tre) dei predetti candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 2 (due) dovranno appartenere al genere meno rappresentato;

(b) i successivi 9 (nove) componenti saranno indicati da Salini Costruttori, restando inteso che almeno 6 (sei) dei predetti candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 4 (quattro) dovranno appartenere al genere meno rappresentato; e

(c) il 15° (quindicesimo) e ultimo componente sarà indicato da Salini Costruttori con il numero 15;

(ii) CDPE e Salini Costruttori voteranno con tutte le proprie azioni la Lista Congiunta da esse presentata; e

(iii) al fine di addivenire alla presentazione della Lista Congiunta entro il predetto termine di 31 (trentuno) giorni di calendario prima della data dell’assemblea in prima o unica convocazione, i Partner avvieranno e concluderanno in tempo utile le interlocuzioni interne funzionali all’individuazione dei candidati da inserire nella Lista Congiunta.

Nel caso in cui la Lista Congiunta non venga regolarmente presentata nei termini di cui sopra, CDPE avrà diritto di recedere con effetto immediato dall’Accordo.

Fermo quanto precede, i Partner hanno convenuto che, tra i componenti da designare ai fini dell’elezione nel consiglio di amministrazione, CDPE possa indicare fino a 2 (due) manager del gruppo facente capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che non potranno comunque ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, ove le minoranze non presentino una lista, esperite le formalità idonee a consentire che le stesse formulino un’eventuale candidatura durante l’assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione, anche il 15° (quindicesimo) amministratore sarà tratto dalla lista di maggioranza.

CDPE e Salini Costruttori, ciascuna per quanto di competenza, hanno concordato di far sì, impegnandosi a esercitare conformemente i propri diritti di voto nelle assemblee di Salini Impregilo, che qualora il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo attualmente in carica dovesse cessare, per qualsiasi ragione, prima della data della sua naturale scadenza, il successivo consiglio sia rinnovato con un mandato fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e che, a tale data, il nuovo consiglio di amministrazione riceva un mandato per un ulteriore triennio.

Conformemente al Nuovo Statuto, a partire dalla Data di Esecuzione, dei 15 (quindici) amministratori che comporranno il consiglio di amministrazione:

  • almeno 9 (nove) saranno indicati e designati da Salini Costruttori, fintantoché quest’ultima detenga, anche attraverso società controllate, la partecipazione di maggioranza relativa nel capitale sociale dell’Emittente, come risultante dalle comunicazioni di cui all’art. 120 del Testo Unico;
  • 5 (cinque) saranno indicati e designati da CDPE, fintantoché la stessa - direttamente o indirettamente attraverso la sua controllante, le sue controllate e/o le società sottoposte a comune controllo da parte della sua controllante - detenga una quota superiore al 10% (dieci per cento) dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente, come risultante dalle comunicazioni di cui all’art. 120 del Testo Unico; e
  • 1 (uno) sarà indicato e designato dalle minoranze, ove le stesse abbiano presentato una lista in assemblea o votato in assemblea l’elezione di tale amministratore.

I diritti di nomina sopra indicati e tutti i diritti di governance di cui all’Accordo spetteranno a CDPE fino alla precedente tra: (i) la data in cui CDPE verrà a detenere una partecipazione inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Salini Impregilo, e (ii) la data di completamento del Progetto Italia (come di seguito individuata). A decorrere dalla prima di tali date, la lista risultata prima per numero di voti eleggerà 2/3 (due terzi) dei consiglieri e la lista risultata seconda per numero di voti eleggerà 1/3 (un terzo) dei consiglieri, a condizione che tale lista ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, coerentemente con il Nuovo Statuto.

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che il completamento del Progetto Italia debba essere accertato con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza qualificata di 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti e previo parere motivato del “comitato strategico” dell’Emittente (istituito ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 4.2.5).

Con effetto dalla Data di Esecuzione, è previsto che l’Emittente adotti un regolamento dei lavori del consiglio di amministrazione il quale prevedrà – quale limitazione (solo interna) alle deleghe attualmente riconosciute in capo all’amministratore delegato – che, prima dell’esercizio delle deleghe relative a: (i) la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano quale valore nozionale un ammontare superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) e che non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale; (ii) la sottoscrizione di nuovi accordi (o la modifica dei termini di tali accordi o comunque di accordi già in essere) tra Salini Impregilo e propri amministratori e dirigenti apicali volti a disciplinare la spettanza di tutele apicali al verificarsi di taluni eventi legati all’eventuale cessazione anticipata del rapporto con l’Emittente; e (iii) previo motivato parere del comitato strategico, le operazioni di Progetto Italia, nonché ogni operazione di acquisizione di aziende o società (M&A) in Italia e all’estero che, indipendentemente dalla loro inclusione nel Progetto Italia, siano in ogni caso idonee a incidere in misura significativa sull’attuazione dello stesso, l’amministratore delegato riferisca e ottenga la previa autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente.

4.4.2 Sostituzione e revoca degli amministratori

L’Accordo prevede che, qualora - successivamente alla Data di Esecuzione - un amministratore designato da Salini Costruttori o CDPE si dimetta o altrimenti cessi dal proprio ufficio per qualsivoglia ragione, il Partner che aveva designato l’amministratore cessato avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di cui al precedente Paragrafo 4.2.1 e i Partner eserciteranno i propri diritti e in generale, ciascuna per quanto di competenza, faranno sì che venga nominata la persona fisica indicata dal Partner che aveva nominato l’amministratore cessato.

Qualora uno dei Partner desideri revocare qualunque degli amministratori da essa designato, l’altro Partner coopererà, nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, al fine di far sì che tale amministratore venga revocato, fatti salvi obblighi di manleva anche nei confronti dell’Emittente.

4.2.3 Presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’Accordo, Salini Costruttori e CDPE si sono impegnate a far sì che, entro la Data di Esecuzione, il presidente del consiglio di amministrazione sia il soggetto che sarà designato da CDPE, tra gli amministratori di propria nomina, previo gradimento di Salini Costruttori, che non potrà essere irragionevolmente negato. Successivamente e fino al primo rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione, il presidente sarà designato da CDPE previo gradimento di Salini Costruttori, che non potrà essere irragionevolmente negato e che potrà esercitare il proprio diniego motivato solo due volte per ogni rinnovo della carica presidenziale. Al presidente, che sarà selezionato tra soggetti in possesso di requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza adeguati al ruolo, saranno attribuiti poteri e deleghe in continuità con il pregresso.

4.2.4 Amministratore delegato

L’amministratore delegato continuerà a essere designato da Salini Costruttori e manterrà le proprie deleghe in continuità con quelle attuali, salvo solo quanto alle modifiche che dovessero essere apportate al Progetto Italia, alle operazioni che dovessero incidere su tale Progetto ove diverse da quelle già previste dal piano industriale di Salini Impregilo e all’accertamento in merito alla realizzazione del Progetto Italia medesimo e alle materie espressamente riservate dallo statuto alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell’Emittente. Restano inoltre ferme le limitazioni interne previste dal regolamento dei lavori del consiglio di amministrazione.

4.2.5 Comitati endo-consiliari

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che l’Emittente istituisca e mantenga i seguenti comitati endo-consiliari:

(i) un comitato controllo e rischi;

(ii) un comitato per la remunerazione e nomine;

(iii) un comitato per le operazioni con parti correlate; e

(iv) un comitato strategico (quest’ultimo per tutta la durata del Progetto Italia).

La composizione e le prerogative di ciascun comitato saranno disciplinate dal Nuovo Statuto e dai relativi regolamenti, mediante meccanismi in virtù dei quali:

(a) il comitato controllo e rischi sarà composto da 6 (sei) amministratori indipendenti, di cui 2 (due) scelti tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 3 (tre) - tra cui il presidente - scelti tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori, a uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato e 1 (uno) tratto dalla lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE;

(b) il comitato per la remunerazione e nomine sarà composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, di cui 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori e 1 (uno) - con funzioni di presidente - tratto dalla lista di minoranza, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato. Qualora in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione non sia stata presentata una lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori;

(c) il comitato per le operazioni con parti correlate sarà composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, di cui 1 (uno) - con funzioni di presidente - scelto tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori e 1 (uno) tratto dalla lista di minoranza, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato. Qualora in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione non sia stata presentata una lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori;

(d) il comitato strategico sarà composto da 5 (cinque) amministratori e, in particolare, 1 (un) componente sarà l’amministratore delegato, 3 (tre) componenti, di cui 2 (due) amministratori indipendenti, saranno scelti tra gli amministratori designati da CDPE, uno dei quali assumerà la carica di presidente, e il restante componente sarà scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori.

4.2.6 Collegio sindacale

Ai sensi dell’Accordo, il collegio sindacale dell’Emittente sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. I Partner hanno convenuto che, a partire dal primo rinnovo del collegio sindacale:

(i) Salini Costruttori designi 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;

(ii) CDPE designi 1 (un) sindaco effettivo; e

(iii) le minoranze designino 1 (un) sindaco effettivo (che sarà il presidente del collegio sindacale) e 1 (un) sindaco supplente, restando inteso che, ove le minoranze non presentino una lista, esperite le formalità idonee a consentire che le stesse formulino un’eventuale candidatura durante l’assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del collegio sindacale, anche il presidente sarà tratto dalla lista di maggioranza tra i candidati designati da Salini Costruttori.

4.3 Impegni di lock-up

4.3.1 Impegni di Salini Costruttori

L’Accordo prevede l’impegno di Salini Costruttori, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale, a non effettuare alcun trasferimento di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo senza il preventivo consenso scritto di CDPE. Tale impegno riguarda altresì le ulteriori azioni che saranno acquisite da Salini Costruttori nel contesto dell’Aumento di Capitale e non troverà applicazione esclusivamente con riferimento all’eventuale escussione del pegno sulle azioni dell’Emittente di proprietà di Salini Costruttori, ai sensi dei contratti di finanziamento di cui quest’ultima è parte.
In ogni caso, Salini Costruttori si è altresì impegnata, fintantoché CDPE detenga una partecipazione pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Salini Impregilo:

  • a non ridurre la propria partecipazione in Salini Impregilo al di sotto del 30% (trenta per cento) del relativo capitale sociale ordinario; e
  • a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall’Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in, azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto di CDPE.

Salini Costruttori si è altresì impegnata a fare tutto quanto nelle proprie possibilità affinché, per la durata dell’Accordo, il controllo di SAPA rimanga in capo alla famiglia Salini.

4.3.2 Impegni di CDPE

L’Accordo prevede l’impegno di CDPE, a decorrere dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale e per i 6 (sei) mesi successivi, a non effettuare alcun trasferimento di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo, senza il preventivo consenso scritto di Salini Costruttori e comunque fatti salvi i trasferimenti (i) alla propria controllante o (ii) a proprie controllate o altre controllate della propria controllante, in quest’ultimo caso - ove le controllate della controllante non siano direttamente o indirettamente detenute al 100% (cento per cento) dalla stessa - previo consenso scritto di Salini Impregilo che non potrà essere irragionevolmente negato.
CDPE si è altresì impegnata a non trasferire la propria partecipazione in Salini Impregilo al di sotto del 10% (dieci per cento) fino alla data di completa realizzazione del Progetto Italia.

4.3.3 Impegni del dott. Pietro Salini

Ai sensi dell’Accordo e per l’intera durata dello stesso, il dott. Pietro Salini si è impegnato, nella sua qualità di azionista di SAPA, a non effettuare alcun trasferimento, senza il preventivo consenso scritto di CDPE, di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni della SAPA, tali da comportare la perdita del controllo della famiglia Salini su SAPA e/o Salini Costruttori e/o Salini Impregilo.

4.3.4 Impegni di Salini Impregilo

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale, Salini Impregilo si è impegnata:

  • a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l’attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà ovvero di altro diritto sulle azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni dell’Emittente), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni dell’Emittente e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto di CDPE;
  • a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall’Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto di CDPE.

Sono fatte salve eventuali assegnazioni di azioni di Salini Impregilo sulla base di piani di stock option approvati prima della sottoscrizione dell’Accordo.

4.4 Diritto di co-vendita

Ai sensi dell’Accordo, qualora, successivamente allo scadere del 6° (sesto) mese successivo alla Data di Esecuzione, Salini Costruttori intenda vendere azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo dalla stessa detenute ad un potenziale acquirente diretto (e quindi con l’esclusione delle vendite sul mercato o tramite accelerated bookbuilding), per ragioni diverse dall’escussione del pegno ai sensi dei contratti di finanziamento di cui la stessa Salini Costruttori è parte, CDPE avrà un diritto di co-vendita esercitabile su base proporzionale.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto

Per quanto occorrer possa, si segnala che, successivamente alla Data di Esecuzione e per tutta la durata dell’Accordo, Salini Costruttori e CDPE si sono impegnate a non porre in essere, direttamente o indirettamente, individualmente o in concerto con altri soggetti ai sensi degli artt. 101-bis e 109 del TUF, atti, fatti e/o operazioni, che comportino, o possano comportare, l’obbligo di promuovere un’OPA obbligatoria su Salini Impregilo.

4.6 Controversie

Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’Accordo, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione, e che non fossero risolte amichevolmente tra le parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

5. Durata dell’Accordo - Rinnovo

L’Accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2019 (data di sottoscrizione) e rimarrà valido ed efficace fino al 3° (terzo) anniversario della predetta data. Alla scadenza, è previsto che lo stesso sia automaticamente rinnovato di volta in volta per ulteriori periodi di 2 (due) anni ciascuno, salvo disdetta con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo termine.

6. Deposito

L’Accordo è stato depositato in data 7 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano.

7 agosto 2019

[SAL.1.19.1]


SALINI IMPREGILO SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue, ad integrazione ed in sostituzione di quanto reso già noto al mercato in data 7 agosto 2019.

Le parti aggiunte o riformulate sono di seguito riportate in carattere grassetto sottolineato.

PREMESSE

In data 2 agosto 2019, tra gli altri, Salini Costruttori S.p.A., con sede in Milano, via del Lauro n. 3 (“Salini Costruttori”), CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21A (“CDPE”) e Salini Impregilo S.p.A., con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97 (“Salini Impregilo” o l’“Emittente”, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo”) avente a oggetto, inter alia, i termini e le condizioni della sottoscrizione, da parte di CDPE e di Salini Costruttori, di una porzione di un aumento di capitale che – subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive - verrà deliberato, a condizioni di mercato e ove ne ricorrano i presupposti, da Salini Impregilo (l’“Aumento di Capitale”) a servizio della realizzazione di un progetto strategico volto a rafforzare il settore nazionale delle costruzioni di grandi opere e infrastrutture complesse, denominato “Progetto Italia”.

È previsto che i proventi dell’Aumento di Capitale siano destinati a supportare, in via prioritaria, il Progetto Italia e, più in generale, il piano industriale di Salini Impregilo di cui il Progetto Italia fa parte.

All’Accordo ha altresì aderito il dott. Pietro Salini, anche nella propria qualità di azionista di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. – società con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22, che controlla Salini Costruttori - (“SAPA”), nei termini e limitatamente agli impegni descritti nel successivo paragrafo 4.3.3 delle presenti informazioni essenziali.

In data 4 novembre 2019, CDPE, da un lato, e Salini Costruttori e Salini Impregilo, dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo dell’Accordo (l’“Accordo Integrativo”) al fine, in particolare e come meglio descritto di seguito, di scadenzare e definire in maniera puntuale le attività, la tempistica e gli adempimenti per (i) l’identificazione ed approvazione della nuova denominazione sociale dell’Emittente e del nuovo brand, che saranno individuati e condivisi tra CDPE e Salini Costruttori, con il supporto di professionisti esperti di rebranding, (ii) le connesse attività di rebranding, nonché (iii) l’individuazione e successiva cooptazione nel consiglio di amministrazione di Salini Impregilo di n. 5 amministratori che saranno designati da CDPE(cooptazione inizialmente prevista entro la Data di Esecuzione e che, per effetto della suddetta modifica, potrà essere invece effettuata anche successivamente a tale data).

In esecuzione e conformemente a quanto previsto dall’Accordo, in data 4 ottobre 2019 l’assemblea straordinaria dell’Emittente (l’“Assemblea del 4 ottobre 2019”) ha approvato, tra l’altro, (i) l’attribuzione della delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, a deliberare - ove ne ricorressero le condizioni nell’interesse di Salini Impregilo - l’Aumento di Capitale (la “Delega”) e (ii) le modifiche allo statuto sociale dell’Emittente, con efficacia dalla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale (la “Data di Esecuzione”), in un testo conforme a quello accluso in allegato all’Accordo e già reso noto al mercato.

In data 6 novembre 2019, il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di dare avvio all’esercizio integrale alla delega conferita ex artt. 2443 e 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, a condizioni e prezzi di mercato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 del Codice Civile, per un importo di Euro 600.000.000,00 (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del prezzo di emissione e del numero di azioni oggetto della medesima), comprensivo del sovrapprezzo, da liberarsi interamente in denaro e mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare - ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, di nuove azioni prive del diritto di voto denominate “Azioni B” di cui all’art. 36 del Nuovo Statuto (come infra definito) - da offrire in sottoscrizione esclusivamente a Salini Costruttori e a investitori qualificati, tra cui CDPE, banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero altri investitori istituzionali. Il collocamento istituzionale delle azioni ordinarie dell’Emittente è stato avviato in data 7 novembre 2019 e si è concluso in data 8 novembre 2019.

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, aggiornate per effetto della sottoscrizione dell’Accordo Integrativo.

TIPOLOGIA DI PATTUIZIONI PARASOCIALI

Talune pattuizioni del predetto Accordo assumono rilevanza, con riferimento all’Emittente, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico. Le stesse riguardano, in particolare (i) impegni di voto di Salini Costruttori nel contesto del menzionato Aumento di Capitale di Salini Impregilo, che è funzionale a consentire l’ingresso nel capitale sociale dell’Emittente di CDPE, di talune importanti istituzioni bancarie italiane e di ulteriori investitori istituzionali, (ii) taluni impegni afferenti alle nuove regole di governo societario di Salini Impregilo che entreranno in vigore alla Data di Esecuzione, ovvero alla Data di Cooptazione (come di seguito definita), a seconda del caso, ivi inclusi impegni di voto di Salini Costruttori e CDPE ai fini della nomina degli organi sociali dell’Emittente, all’adozione della nuova denominazione sociale e del nuovo brand dell’Emittente, e più in generale al fine di dare efficacia alle previsioni dell’Accordo, e (iii) talune limitazioni e impegni afferenti al trasferimento delle partecipazioni detenute da Salini Costruttori e da CDPE nell’Emittente e tali da consentire il mantenimento in capo a Salini Costruttori del controllo esclusivo su Salini Impregilo anche ad esito del predetto Aumento di Capitale.

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo hanno a oggetto azioni ordinarie di Salini Impregilo S.p.A., con sede legale in Milano, via dei Missaglia n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00830660155, Partita IVA: 02895590962. Alla data del presente documento, il capitale sociale di Salini Impregilo è pari a Euro 544.740.000 i.v., diviso in n. 493.788.182 azioni prive di valore nominale, delle quali n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio. Alla data odierna, l’Emittente detiene - a titolo di azioni proprie - n. 1.330.845 azioni, rappresentative dello 0,27% circa del capitale sociale.

L’Emittente è altresì soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

L’Accordo include altresì un impegno di lock-up avente a oggetto le azioni di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22 (“SAPA”), società che controlla Salini Costruttori, nei termini e alle condizioni indicate nel successivo Paragrafo 4.3.3.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Oltre all’Emittente, i soggetti che aderiscono alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo sono:

(a) Salini Costruttori S.p.A. con sede in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00436420582, partita IVA: IT00892101007;

(b) CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21A, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 07532930968;

(c) il dott. Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C), nella propria qualità di azionista di SAPA e limitatamente agli impegni di cui al successivo Paragrafo 4.3.3.

3. Diritti di voto conferiti

L’Accordo ha ad oggetto tutte le azioni e gli strumenti finanziari che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente, detenuti sia da Salini Costruttori  che da CDPE (quest’ultima, a valle della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale).

In particolare, alla data odierna:

(i) Salini Costruttori possiede - ed ha sindacato per intero all’Accordo - n. 368.021.258 azioni ordinarie, pari a circa il 74,783% del capitale con diritti di voto dell’Emittente e a circa il 74,538% del capitale sociale complessivo; mentre

(ii) CDPE non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Salini Impregilo, né strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente.

In base alle informazioni disponibili all’Emittente alla data delle presenti informazioni essenziali - e come già rappresentato dall’Emittente al mercato con comunicato dell’8 novembre u.s. - è previsto che a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale (interamente collocato in data 7 novembre 2019 e la cui data di perfezionamento è fissata al 12 novembre 2019): (i) Salini Costruttori venga a detenere una partecipazione rappresentativa del 44,91% del capitale sociale (pari al 44,99% del capitale sociale con diritto di voto) dell’Emittente, e (ii) CDPE venga a detenere una partecipazione rappresentativa del 18,61% del capitale sociale (pari al 18,68% del capitale sociale con diritto di voto) dell’Emittente.

Il dott. Pietro Salini ha sottoscritto l’Accordo ai solo fini di cui al paragrafo 4.3.3, non avendo conferito all’Accordo azioni ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente.

Soggetto che esercita il controllo sull’Emittente

Alla data odierna, Salini Costruttori esercita il controllo esclusivo di diritto su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e 93 del Testo Unico. L’azionista ultimo della catena di controllo dell’Emittente è l’arch. Simonpietro Salini.

Successivamente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale, è previsto che Salini Costruttori mantenga comunque il controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del Testo Unico.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali pattuizioni parasociali di cui all’Accordo.

4.1 Deliberazioni Assembleari su Aumento di Capitale e Modifiche Statutarie

Preliminarmente, l’Accordo aveva a oggetto impegni di voto di Salini Costruttori con riferimento alle Deliberazioni Assembleari (come di seguito definite).

Ai sensi dell’Accordo, l’assemblea del 4 ottobre 2019ha assunto le seguenti delibere (collettivamente, le “Deliberazioni Assembleari”): (i) ha conferito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la Delega a deliberare ed eseguire  l’Aumento di Capitale; e (ii)  ha approvato, con efficacia dalla Data di Esecuzione, alcune modifiche dello statuto sociale, volte a implementare talune regole di governance meglio descritte di seguito, nonché a revocare, sempre con efficacia dalla Data di Esecuzione, le pregresse delibere e/o deleghe ex artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, ad aumentare il capitale sociale dell’Emittente o emettere obbligazioni convertibili, approvate dall’assemblea alla data del 2 agosto 2019 e non ancora integralmente eseguite, diverse da quelle al servizio di piani di incentivazione (stock option/stock grant) vigenti e non ancora integralmente eseguiti (lo statuto sociale dell’Emittente, come modificato per effetto delle Deliberazioni Assembleari, è di seguito definito il “Nuovo Statuto”).

4.2 Impegni di governance relativi a Salini Impregilo

Ai sensi dell’Accordo, è stato convenuto che, con efficacia a partire dalla Data di Esecuzione o dalla Data di Cooptazione (come di seguito definita), a seconda del caso, l’Emittente adotti talune modifiche al proprio sistema di corporate governance secondo quanto di seguito illustrato e in parte riflesso nel Nuovo Statuto.

4.2.1 Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’Accordo, come successivamente integrato e modificato dall’Accordo Integrativo, è previsto che il consiglio di amministrazione dell’Emittente sia composto da 15 (quindici) amministratori e che l’attuale consiglio - che già prevede tale composizione numerica - rimanga in carica fino alla naturale scadenza del mandato (e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020), fermo restando che:

(i) nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2019, CDPE designerà 5 (cinque) nuovi amministratori, che saranno cooptati nel consiglio di amministrazione dell’Emittente entro i termini di cui infra;

(ii) fino al momento della cooptazione prevista nel successivo alinea, l’attuale posizione vacante nel consiglio di amministrazione dell’Emittente non sia oggetto di cooptazione; e

(iii) entro 7 (sette) Giorni Lavorativi (intendendosi per “Giorno Lavorativo” ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Milano e Roma per l’esercizio della loro normale attività) dalla data di ricezione della comunicazione scritta da parte di CDPE degli amministratori designati ai sensi del precedente punto (i), Salini Costruttori procurerà che: (a) 4 (quattro) amministratori dalla stessa designati si dimettano dalla carica, con efficacia dalla data di nomina dei nuovi amministratori per cooptazione di cui al successivo punto (b), e (b) il consiglio di amministrazione dell’Emittente si riunisca al fine di nominare per cooptazione - con efficacia dalla data della cooptazione (la “Data di Cooptazione”), ferma la necessità che intervenga per tempo l’accettazione della carica da parte degli amministratori cooptati - i 5 (cinque) nuovi amministratori designati da CDPE (di cui uno, individuato ai sensi dell’Accordo, assumerà la carica di Presidente del consiglio di amministrazione) in sostituzione dei consiglieri venuti a cessare, in modo tale che l’attuale consiglio di amministrazione dell’Emittente sia composto, oltre che dall’amministratore espressione delle minoranze, da 5 (cinque) membri designati da CDPE e da 9 (nove) membri designati da Salini Costruttori.

Salini Costruttori e CDPE (i “Partner”) si sono inoltre impegnate a far sì che, ad ogni nomina o rinnovo, il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo riceva mandato per un triennio, impegnandosi ad esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee di Salini Impregilo in conformità a quanto sopra.

Fermo restando quanto precede, i Partner hanno convenuto che, ai fini dell’elezione del consiglio di amministrazione, gli stessi:

(i) presenteranno regolarmente un’unica lista congiunta (la “Lista Congiunta”), che dovrà essere depositata ai sensi di legge entro e non oltre il termine pattizio di 31 (trentuno) giorni di calendario prima della data dell’assemblea in prima o unica convocazione e sarà composta da 15 (quindici) componenti, di cui:

(a) i primi 5 (cinque) componenti per ordine progressivo saranno indicati da CDPE, con il primo candidato che assumerà la carica di presidente, restando inteso che almeno 3 (tre) dei predetti candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 2 (due) dovranno appartenere al genere meno rappresentato;

(b) i successivi 9 (nove) componenti saranno indicati da Salini Costruttori, restando inteso che almeno 6 (sei) dei predetti candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 4 (quattro) dovranno appartenere al genere meno rappresentato; e

(c) il 15° (quindicesimo) e ultimo componente sarà indicato da Salini Costruttori con il numero 15;

(ii) CDPE e Salini Costruttori voteranno con tutte le proprie azioni la Lista Congiunta da esse presentata; e

(iii) al fine di addivenire alla presentazione della Lista Congiunta entro il predetto termine di 31 (trentuno) giorni di calendario prima della data dell’assemblea in prima o unica convocazione, i Partner avvieranno e concluderanno in tempo utile le interlocuzioni interne funzionali all’individuazione dei candidati da inserire nella Lista Congiunta.

Nel caso in cui la Lista Congiunta non venga regolarmente presentata nei termini di cui sopra, CDPE avrà diritto di recedere con effetto immediato dall’Accordo.

Fermo quanto precede, i Partner hanno convenuto che, tra i componenti da designare ai fini dell’elezione nel consiglio di amministrazione, CDPE possa indicare fino a 2 (due) manager del gruppo facente capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che non potranno comunque ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, ove le minoranze non presentino una lista, esperite le formalità idonee a consentire che le stesse formulino un’eventuale candidatura durante l’assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione, anche il 15° (quindicesimo) amministratore sarà tratto dalla lista di maggioranza.

CDPE e Salini Costruttori, ciascuna per quanto di competenza, hanno concordato di far sì, impegnandosi a esercitare conformemente i propri diritti di voto nelle assemblee di Salini Impregilo, che qualora il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo attualmente in carica dovesse cessare, per qualsiasi ragione, prima della data della sua naturale scadenza, il successivo consiglio sia rinnovato con un mandato fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e che, a tale data, il nuovo consiglio di amministrazione riceva un mandato per un ulteriore triennio.

Conformemente al Nuovo Statuto, a partire dalla Data di Cooptazione, dei 15 (quindici) amministratori che comporranno il consiglio di amministrazione:

  • almeno 9 (nove) saranno indicati e designati da Salini Costruttori, fintantoché quest’ultima detenga, anche attraverso società controllate, la partecipazione di maggioranza relativa nel capitale sociale dell’Emittente, come risultante dalle comunicazioni di cui all’art. 120 del Testo Unico;
  • 5 (cinque) saranno indicati e designati da CDPE, fintantoché la stessa - direttamente o indirettamente attraverso la sua controllante, le sue controllate e/o le società sottoposte a comune controllo da parte della sua controllante - detenga una quota superiore al 10% (dieci per cento) dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente, come risultante dalle comunicazioni di cui all’art. 120 del Testo Unico; e
  • 1 (uno) sarà indicato e designato dalle minoranze, ove le stesse abbiano presentato una lista in assemblea o votato in assemblea l’elezione di tale amministratore.

I diritti di nomina sopra indicati e tutti i diritti di governance di cui all’Accordo spetteranno a CDPE fino alla precedente tra: (i) la data in cui CDPE verrà a detenere una partecipazione inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Salini Impregilo, e (ii) la data di completamento del Progetto Italia (come di seguito individuata). A decorrere dalla prima di tali date, la lista risultata prima per numero di voti eleggerà 2/3 (due terzi) dei consiglieri e la lista risultata seconda per numero di voti eleggerà 1/3 (un terzo) dei consiglieri, a condizione che tale lista ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, coerentemente con il Nuovo Statuto.

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che il completamento del Progetto Italia debba essere accertato con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza qualificata di 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti e previo parere motivato del “comitato strategico” dell’Emittente (istituito ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 4.2.5).

Con effetto dalla Data di Cooptazione, è previsto che l’Emittente adotti un regolamento dei lavori del consiglio di amministrazione (già approvata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente tenutosi in data 7 novembre 2019, con efficacia differita dalla Data di Cooptazione, nel testo allegato all’Accordo di Investimento) il quale prevede – quale limitazione (solo interna) alle deleghe attualmente riconosciute in capo all’amministratore delegato – che, prima dell’esercizio delle deleghe relative a: (i) la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano quale valore nozionale un ammontare superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) e che non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale; (ii) la sottoscrizione di nuovi accordi (o la modifica dei termini di tali accordi o comunque di accordi già in essere) tra Salini Impregilo e propri amministratori e dirigenti apicali volti a disciplinare la spettanza di tutele apicali al verificarsi di taluni eventi legati all’eventuale cessazione anticipata del rapporto con l’Emittente; e (iii) previo motivato parere del comitato strategico, le operazioni di Progetto Italia, nonché ogni operazione di acquisizione di aziende o società (M&A) in Italia e all’estero che, indipendentemente dalla loro inclusione nel Progetto Italia, siano in ogni caso idonee a incidere in misura significativa sull’attuazione dello stesso, l’amministratore delegato riferisca e ottenga la previa autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente.

4.2.2 Sostituzione e revoca degli amministratori

L’Accordo prevede che, qualora - successivamente alla Data di Cooptazione - un amministratore designato da Salini Costruttori o CDPE si dimetta o altrimenti cessi dal proprio ufficio per qualsivoglia ragione, il Partner che aveva designato l’amministratore cessato avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di cui al precedente Paragrafo 4.2.1 e i Partner eserciteranno i propri diritti e in generale, ciascuna per quanto di competenza, faranno sì che venga nominata la persona fisica indicata dal Partner che aveva nominato l’amministratore cessato.

Qualora uno dei Partner desideri revocare qualunque degli amministratori da essa designato, l’altro Partner coopererà, nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, al fine di far sì che tale amministratore venga revocato, fatti salvi obblighi di manleva anche nei confronti dell’Emittente.

4.2.3 Presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’Accordo, come successivamente integrato e modificato dall’Accordo Integrativo, Salini Costruttori e CDPE si sono impegnate a far sì che, alla Data di Cooptazione, il presidente del consiglio di amministrazione sia il soggetto che sarà designato da CDPE, tra gli amministratori di propria nomina, previo gradimento di Salini Costruttori, che non potrà essere irragionevolmente negato. Successivamente e fino al primo rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione, il presidente sarà designato da CDPE previo gradimento di Salini Costruttori, che non potrà essere irragionevolmente negato e che potrà esercitare il proprio diniego motivato solo due volte per ogni rinnovo della carica presidenziale. Al presidente, che sarà selezionato tra soggetti in possesso di requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza adeguati al ruolo, saranno attribuiti poteri e deleghe in continuità con il pregresso.

4.2.4 Amministratore delegato

L’amministratore delegato continuerà a essere designato da Salini Costruttori e manterrà le proprie deleghe in continuità con quelle attuali, salvo solo quanto alle modifiche che dovessero essere apportate al Progetto Italia, alle operazioni che dovessero incidere su tale Progetto ove diverse da quelle già previste dal piano industriale di Salini Impregilo e all’accertamento in merito alla realizzazione del Progetto Italia medesimo e alle materie espressamente riservate dallo statuto alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell’Emittente. Restano inoltre ferme le limitazioni interne previste dal regolamento dei lavori del consiglio di amministrazione.

4.2.5 Comitati endo-consiliari

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che l’Emittente istituisca e mantenga i seguenti comitati endo-consiliari:

(i) un comitato controllo e rischi;

(ii) un comitato per la remunerazione e nomine;

(iii) un comitato per le operazioni con parti correlate; e

(iv) un comitato strategico (quest’ultimo per tutta la durata del Progetto Italia).

La composizione e le prerogative di ciascun comitato saranno disciplinate dal Nuovo Statuto e dai relativi regolamenti, che entreranno in vigore a decorrere dalla Data di Cooptazione, mediante meccanismi in virtù dei quali:

(a) il comitato controllo e rischi sarà composto da 6 (sei) amministratori indipendenti, di cui 2 (due) scelti tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 3 (tre) - tra cui il presidente - scelti tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori, a uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato e 1 (uno) tratto dalla lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE;

(b) il comitato per la remunerazione e nomine sarà composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, di cui 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori e 1 (uno) - con funzioni di presidente - tratto dalla lista di minoranza, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato. Qualora in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione non sia stata presentata una lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori;

(c) il comitato per le operazioni con parti correlate sarà composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, di cui 1 (uno) - con funzioni di presidente - scelto tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori e 1 (uno) tratto dalla lista di minoranza, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato. Qualora in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione non sia stata presentata una lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori;

(d) il comitato strategico sarà composto da 5 (cinque) amministratori e, in particolare, 1 (un) componente sarà l’amministratore delegato, 3 (tre) componenti, di cui 2 (due) amministratori indipendenti, saranno scelti tra gli amministratori designati da CDPE, uno dei quali assumerà la carica di presidente, e il restante componente sarà scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori.

4.2.6 Collegio sindacale

Ai sensi dell’Accordo, il collegio sindacale dell’Emittente sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. I Partner hanno convenuto che, a partire dal primo rinnovo del collegio sindacale:

(i) Salini Costruttori designi 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;

(ii) CDPE designi 1 (un) sindaco effettivo; e

(iii) le minoranze designino 1 (un) sindaco effettivo (che sarà il presidente del collegio sindacale) e 1 (un) sindaco supplente, restando inteso che, ove le minoranze non presentino una lista, esperite le formalità idonee a consentire che le stesse formulino un’eventuale candidatura durante l’assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del collegio sindacale, anche il presidente sarà tratto dalla lista di maggioranza tra i candidati designati da Salini Costruttori.

4.2.7 Nuova Denominazione e Rebranding dell’Emittente

Ai sensi dell’Accordo, come successivamente integrato e modificato dall’Accordo Integrativo, Salini Costruttori, CDPE e l’Emittente si sono impegnate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, affinché:

(i) nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro il 31 dicembre 2019, (a) vengano identificati la nuova denominazione sociale dell’Emittente e il nuovo brand, che saranno individuati e condivisi tra Salini Costruttori e CDPE, con il supporto di professionisti esperti di “rebranding”, conformemente a quanto previsto nell’Accordo, (b) vengano altresì individuate le relative attività di comunicazione e rebranding e (c) non appena concluse le attività di cui alle precedenti lettere (a) e (b) e in ogni caso entro il 31 dicembre 2019, venga data comunicazione al mercato, e vengano avviate le relative attività di comunicazione e rebranding; e

(ii) una volta diffuso il comunicato di cui al punto (i) (c) che precede, (a) venga convocata, entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione del predetto comunicato, un’assemblea dei soci dell’Emittente in sede straordinaria affinché l’Emittente – previa approvazione da parte di detta assemblea - adotti la nuova denominazione sociale come individuata ai sensi del precedente punto (i) e, più in generale, (b) immediatamente a seguire, l’Emittente avvii tutte le connesse attività di comunicazione e rebranding con l’obiettivo di completarle nel minor tempo possibile.

4.3 Impegni di lock-up

4.3.1 Impegni di Salini Costruttori

L’Accordo prevede l’impegno di Salini Costruttori, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale, a non effettuare alcun trasferimento di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo senza il preventivo consenso scritto di CDPE. Tale impegno riguarda altresì le ulteriori azioni che saranno acquisite da Salini Costruttori nel contesto dell’Aumento di Capitale e non troverà applicazione esclusivamente con riferimento all’eventuale escussione del pegno sulle azioni dell’Emittente di proprietà di Salini Costruttori, ai sensi dei contratti di finanziamento di cui quest’ultima è parte.

In ogni caso, Salini Costruttori si è altresì impegnata, fintantoché CDPE detenga una partecipazione pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Salini Impregilo:

  • a non ridurre la propria partecipazione in Salini Impregilo al di sotto del 30% (trenta per cento) del relativo capitale sociale ordinario; e
  • a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall’Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in, azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto di CDPE.

Salini Costruttori si è altresì impegnata a fare tutto quanto nelle proprie possibilità affinché, per la durata dell’Accordo, il controllo di SAPA rimanga in capo alla famiglia Salini.

4.3.2 Impegni di CDPE

L’Accordo prevede l’impegno di CDPE, a decorrere dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale e per i 6 (sei) mesi successivi, a non effettuare alcun trasferimento di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo, senza il preventivo consenso scritto di Salini Costruttori e comunque fatti salvi i trasferimenti (i) alla propria controllante o (ii) a proprie controllate o altre controllate della propria controllante, in quest’ultimo caso - ove le controllate della controllante non siano direttamente o indirettamente detenute al 100% (cento per cento) dalla stessa - previo consenso scritto di Salini Impregilo che non potrà essere irragionevolmente negato.

CDPE si è altresì impegnata a non trasferire la propria partecipazione in Salini Impregilo al di sotto del 10% (dieci per cento) fino alla data di completa realizzazione del Progetto Italia.

4.3.3 Impegni del dott. Pietro Salini

Ai sensi dell’Accordo e per l’intera durata dello stesso, il dott. Pietro Salini si è impegnato, nella sua qualità di azionista di SAPA, a non effettuare alcun trasferimento, senza il preventivo consenso scritto di CDPE, di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni della SAPA, tali da comportare la perdita del controllo della famiglia Salini su SAPA e/o Salini Costruttori e/o Salini Impregilo.

4.3.4 Impegni di Salini Impregilo

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale, Salini Impregilo si è impegnata:

  • a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l’attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà ovvero di altro diritto sulle azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni dell’Emittente), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni dell’Emittente e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto di CDPE;
  • a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall’Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto di CDPE.

Sono fatte salve eventuali assegnazioni di azioni di Salini Impregilo sulla base di piani di stock option approvati prima della sottoscrizione dell’Accordo.

4.4 Diritto di co-vendita

Ai sensi dell’Accordo, qualora, successivamente allo scadere del 6° (sesto) mese successivo alla Data di Esecuzione, Salini Costruttori intenda vendere azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo dalla stessa detenute ad un potenziale acquirente diretto (e quindi con l’esclusione delle vendite sul mercato o tramite accelerated bookbuilding), per ragioni diverse dall’escussione del pegno ai sensi dei contratti di finanziamento di cui la stessa Salini Costruttori è parte, CDPE avrà un diritto di co-vendita esercitabile su base proporzionale.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto

Per quanto occorrer possa, si segnala che, successivamente alla Data di Esecuzione e per tutta la durata dell’Accordo, Salini Costruttori e CDPE si sono impegnate a non porre in essere, direttamente o indirettamente, individualmente o in concerto con altri soggetti ai sensi degli artt. 101-bis e 109 del TUF, atti, fatti e/o operazioni, che comportino, o possano comportare, l’obbligo di promuovere un’OPA obbligatoria su Salini Impregilo.

4.6 Controversie

Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’Accordo, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione, e che non fossero risolte amichevolmente tra le parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

5. Durata dell’Accordo - Rinnovo

L’Accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2019 (data di sottoscrizione) e rimarrà valido ed efficace fino al 3° (terzo) anniversario della predetta data. Alla scadenza, è previsto che lo stesso sia automaticamente rinnovato di volta in volta per ulteriori periodi di 2 (due) anni ciascuno, salvo disdetta con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo termine.

6. Deposito

L’Accordo è stato depositato in data 7 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano. L’Accordo Integrativo è stato depositato in data 8 novembre 2019 presso il medesimo Registro delle Imprese di Milano.

9 novembre 2019

[SAL.1.19.2]


SALINI IMPREGILO SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue, ad integrazione ed in sostituzione di quanto reso già noto al mercato in data 9 novembre 2019.

PREMESSE

In data 2 agosto 2019, tra gli altri, Salini Costruttori S.p.A., con sede in Milano, via del Lauro n. 3 (“Salini Costruttori”), CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21A (“CDPE”) e Salini Impregilo S.p.A., con sede in Milano, via dei Missaglia n. 97 (“Salini Impregilo” o l’“Emittente”, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo”) avente a oggetto, inter alia, i termini e le condizioni della sottoscrizione, da parte di CDPE e di Salini Costruttori, di una porzione di un aumento di capitale che – subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive - sarebbe stato deliberato, a condizioni di mercato e ricorrendone i presupposti, da Salini Impregilo (l’“Aumento di Capitale”) a servizio della realizzazione di un progetto strategico volto a rafforzare il settore nazionale delle costruzioni di grandi opere e infrastrutture complesse, denominato “Progetto Italia”.

È previsto che i proventi dell’Aumento di Capitale siano destinati a supportare, in via prioritaria, il Progetto Italia e, più in generale, il piano industriale di Salini Impregilo di cui il Progetto Italia fa parte.

All’Accordo ha altresì aderito il dott. Pietro Salini, anche nella propria qualità di azionista di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. – società con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22, che controlla Salini Costruttori - (“SAPA”), nei termini e limitatamente agli impegni descritti nel successivo paragrafo 4.3.3 delle presenti informazioni essenziali.

In data 4 novembre 2019, CDPE, da un lato, e Salini Costruttori e Salini Impregilo, dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo dell’Accordo (l’“Accordo Integrativo”) al fine, in particolare e come meglio descritto di seguito, di scadenzare e definire in maniera puntuale le attività, la tempistica e gli adempimenti per (i) l’identificazione ed approvazione della nuova denominazione sociale dell’Emittente e del nuovo brand, che saranno individuati e condivisi tra CDPE e Salini Costruttori, con il supporto di professionisti esperti di rebranding, (ii) le connesse attività di rebranding, nonché (iii) l’individuazione e successiva cooptazione nel consiglio di amministrazione di Salini Impregilo di n. 5 amministratori che saranno designati da CDPE (cooptazione inizialmente prevista entro la Data di Esecuzione e che, per effetto della suddetta modifica, è avvenuta successivamente alla stessa, e segnatamente in data 6 dicembre 2019). 

In esecuzione e conformemente a quanto previsto dall’Accordo, in data 4 ottobre 2019 l’assemblea straordinaria dell’Emittente (l’“Assemblea del 4 ottobre 2019”) ha approvato, tra l’altro, (i) l’attribuzione della delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, a deliberare - ove ne ricorressero le condizioni nell’interesse di Salini Impregilo - l’Aumento di Capitale (la “Delega”) e (ii) le modifiche allo statuto sociale dell’Emittente, con efficacia dalla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale (la “Data di Esecuzione”), in un testo conforme a quello accluso in allegato all’Accordo e già reso noto al mercato.

In data 6 novembre 2019, il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di dare avvio all’esercizio integrale alla delega conferita ex artt. 2443 e 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, a condizioni e prezzi di mercato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 del Codice Civile, per un importo di Euro 600.000.000,00 (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del prezzo di emissione e del numero di azioni oggetto della medesima), comprensivo del sovrapprezzo, da liberarsi interamente in denaro e mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare - ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, di nuove azioni prive del diritto di voto denominate “Azioni B” di cui all’art. 36 del Nuovo Statuto (come infra definito) - da offrire in sottoscrizione esclusivamente a Salini Costruttori e a investitori qualificati, tra cui CDPE, banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero altri investitori istituzionali. Il collocamento istituzionale delle azioni ordinarie dell’Emittente è stato avviato in data 7 novembre 2019 e si è concluso in data 8 novembre 2019.

In data 12 novembre è avvenuto il regolamento dell’Aumento di Capitale (l’“Esecuzione”).

Successivamente, in data 26 dicembre 2019, CDPE, da un lato, e Salini Costruttori e Salini Impregilo, dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo modificativo dell’Accordo Integrativo – e dunque, per l’effetto, dell’Accordo di Investimento - al fine di prorogare al 31 gennaio 2020 il termine ivi inizialmente previsto (i.e. il 31 dicembre 2019) per il completamento degli adempimenti relativi all’identificazione e condivisione della nuova denominazione sociale dell’Emittente e del nuovo brand, per il compimento delle relative attività di comunicazione e rebranding, nonché per la successiva comunicazione al mercato (l’“Accordo di Proroga”).

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, aggiornate per effetto dell’avvenuta Esecuzione dell’Aumento di Capitale, della cooptazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente di n. 5 (cinque) amministratori designati da CDPE, nonché della sottoscrizione dell’Accordo di Proroga.

TIPOLOGIA DI PATTUIZIONI PARASOCIALI

Talune pattuizioni del predetto Accordo assumono rilevanza, con riferimento all’Emittente, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico. Le stesse riguardano, in particolare (i) impegni di voto di Salini Costruttori nel contesto del menzionato Aumento di Capitale di Salini Impregilo, attraverso il quale si è perfezionato l’ingresso nel capitale sociale dell’Emittente di CDPE, di talune importanti istituzioni bancarie italiane e di ulteriori investitori istituzionali, (ii) taluni impegni afferenti alle nuove regole di governo societario di Salini Impregilo che sono entrate in vigore alla Data di Esecuzione, ovvero alla Data di Cooptazione (come di seguito definita), a seconda del caso, ivi inclusi impegni di voto di Salini Costruttori e CDPE ai fini della nomina degli organi sociali dell’Emittente, all’adozione della nuova denominazione sociale e del nuovo brand dell’Emittente, e più in generale al fine di dare efficacia alle previsioni dell’Accordo, e (iii) talune limitazioni e impegni afferenti al trasferimento delle partecipazioni detenute da Salini Costruttori e da CDPE nell’Emittente e tali da consentire il mantenimento in capo a Salini Costruttori del controllo esclusivo su Salini Impregilo anche ad esito del predetto Aumento di Capitale.

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo hanno a oggetto azioni ordinarie di Salini Impregilo S.p.A., con sede legale in Milano, via dei Missaglia n. 67, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00830660155, Partita IVA: 02895590962. Alla data del presente documento, il capitale sociale di Salini Impregilo è pari a Euro 600.000.000,00 i.v., diviso in n. 893.788.182 azioni prive di valore nominale, delle quali n. 892.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio. Alla data odierna, l’Emittente detiene - a titolo di azioni proprie - n. 1.330.845 azioni, rappresentative dello 0,15% circa del capitale sociale.

L’Emittente è altresì soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Salini Costruttori ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

L’Accordo include altresì un impegno di lock-up avente a oggetto le azioni di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. con sede in Roma, Via della Dataria, n. 22 (“SAPA”), società che controlla Salini Costruttori, nei termini e alle condizioni indicate nel successivo Paragrafo 4.3.3.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Oltre all’Emittente, i soggetti che aderiscono alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo sono:

(a) Salini Costruttori S.p.A. con sede in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00436420582, partita IVA: IT00892101007;

(b) CDP Equity S.p.A., con sede in Milano, via San Marco n. 21A, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano: 07532930968;

(c) il dott. Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C), nella propria qualità di azionista di SAPA e limitatamente agli impegni di cui al successivo Paragrafo 4.3.3.

3. Diritti di voto conferiti

L’Accordo ha ad oggetto tutte le azioni e gli strumenti finanziari che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente, detenuti sia da Salini Costruttori  che da CDPE (quest’ultima, a valle della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale).

In particolare, alla data odierna, sono conferite e sindacate all’Accordo complessive n. 568.061.257 azioni ordinarie, pari a circa il 63,672% del capitale con diritti di voto dell’Emittente e a circa il 63,577% del capitale sociale complessivo. Nel dettaglio:

(i) Salini Costruttori possiede - ed ha sindacato per intero all’Accordo - n. 401.394.591 azioni ordinarie, pari a circa il 44,991% del capitale con diritti di voto dell’Emittente, a circa il 44,909% del capitale sociale complessivo dell’Emittente e a circa il 70,660% delle azioni complessivamente sindacate all’Accordo; mentre

(ii) CDPE possiede - ed ha sindacato per intero all’Accordo - n. 166.666.666 azioni ordinarie, pari a circa il 18,681% del capitale con diritti di voto dell’Emittente, a circa il 18,647% del capitale sociale complessivo dell’Emittente e a circa il 29,340% delle azioni complessivamente sindacate all’Accordo.

In base alle informazioni disponibili all’Emittente alla data delle presenti informazioni essenziali - e come già rappresentato dall’Emittente al mercato con comunicato dell’8 novembre u.s. - è previsto che a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale (interamente collocato in data 7 novembre 2019 e la cui data di perfezionamento è fissata al 12 novembre 2019): (i) Salini Costruttori venga a detenere una partecipazione rappresentativa del 44,91% del capitale sociale (pari al 44,99% del capitale sociale con diritto di voto) dell’Emittente, e (ii) CDPE venga a detenere una partecipazione rappresentativa del 18,61% del capitale sociale (pari al 18,68% del capitale sociale con diritto di voto) dell’Emittente.

Il dott. Pietro Salini ha sottoscritto l’Accordo ai solo fini di cui al paragrafo 4.3.3, non avendo conferito all’Accordo azioni ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente.

Soggetto che esercita il controllo sull’Emittente

Alla data odierna, Salini Costruttori esercita il controllo esclusivo di diritto su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e 93 del Testo Unico. L’azionista ultimo della catena di controllo dell’Emittente è l’arch. Simonpietro Salini.

Successivamente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale, è previsto che Salini Costruttori mantenga comunque il controllo esclusivo su Salini Impregilo ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del Testo Unico.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali pattuizioni parasociali di cui all’Accordo.

4.1 Deliberazioni Assembleari su Aumento di Capitale e Modifiche Statutarie

Preliminarmente, l’Accordo aveva a oggetto impegni di voto di Salini Costruttori con riferimento alle Deliberazioni Assembleari (come di seguito definite).

Ai sensi dell’Accordo, l’assemblea del 4 ottobre 2019 ha assunto le seguenti delibere (collettivamente, le “Deliberazioni Assembleari”): (i) ha conferito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la Delega a deliberare ed eseguire  l’Aumento di Capitale; e (ii)  ha approvato, con efficacia dalla Data di Esecuzione, alcune modifiche dello statuto sociale, volte a implementare talune regole di governance meglio descritte di seguito, nonché a revocare, sempre con efficacia dalla Data di Esecuzione, le pregresse delibere e/o deleghe ex artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, ad aumentare il capitale sociale dell’Emittente o emettere obbligazioni convertibili, approvate dall’assemblea alla data del 2 agosto 2019 e non ancora integralmente eseguite, diverse da quelle al servizio di piani di incentivazione (stock option/stock grant) vigenti e non ancora integralmente eseguiti (lo statuto sociale dell’Emittente, come modificato per effetto delle Deliberazioni Assembleari, è di seguito definito il “Nuovo Statuto”). Il Nuovo Statuto è entrato in vigore a far data dalla Data di Esecuzione.

4.2 Impegni di governance relativi a Salini Impregilo

Ai sensi dell’Accordo, è stato convenuto che, con efficacia a partire dalla Data di Esecuzione o dalla Data di Cooptazione (come di seguito definita), a seconda del caso, l’Emittente ha adottato talune modifiche al proprio sistema di corporate governance secondo quanto di seguito illustrato e in parte riflesso nel Nuovo Statuto.

4.2.1 Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’Accordo, come successivamente integrato e modificato dall’Accordo Integrativo, è previsto che, per tutta la durata dell’Accordo, il consiglio di amministrazione dell’Emittente sia composto da 15 (quindici) amministratori e che l’attuale consiglio - che già prevede tale composizione numerica - rimanga in carica fino alla naturale scadenza del mandato (e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020).

Con riguardo all’attuale composizione di tale organo, in data 6 dicembre 2019 (la “Data di Cooptazione”), il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha deliberato – in esecuzione dell’Accordo, come integrato e modificato dall’Accordo Integrativo – la cooptazione con efficacia immediata di n. 5 (cinque) neo-amministratori designati da CDPE, tra i quali è stato nominato il nuovo Presidente dell’Emittente, scelto dalla medesima CDPE previo gradimento di Salini Costruttori in ossequio alle previsioni di cui all’Accordo.

Per l’effetto, l’attuale consiglio di amministrazione dell’Emittente è composto, oltre che dall’amministratore espressione delle minoranze, da 5 (cinque) membri designati da CDPE e da 9 (nove) membri designati da Salini Costruttori.

Salini Costruttori e CDPE (i “Partner”) si sono inoltre impegnate a far sì che, ad ogni nomina o rinnovo, il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo riceva mandato per un triennio, impegnandosi ad esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee di Salini Impregilo in conformità a quanto sopra.

Fermo restando quanto precede, i Partner hanno convenuto che, ai fini dell’elezione del consiglio di amministrazione, gli stessi:

(i) presenteranno regolarmente un’unica lista congiunta (la “Lista Congiunta”), che dovrà essere depositata ai sensi di legge entro e non oltre il termine pattizio di 31 (trentuno) giorni di calendario prima della data dell’assemblea in prima o unica convocazione e sarà composta da 15 (quindici) componenti, di cui:

(a) i primi 5 (cinque) componenti per ordine progressivo saranno indicati da CDPE, con il primo candidato che assumerà la carica di presidente, restando inteso che almeno 3 (tre) dei predetti candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 2 (due) dovranno appartenere al genere meno rappresentato;

(b) i successivi 9 (nove) componenti saranno indicati da Salini Costruttori, restando inteso che almeno 6 (sei) dei predetti candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 4 (quattro) dovranno appartenere al genere meno rappresentato; e

(c) il 15° (quindicesimo) e ultimo componente sarà indicato da Salini Costruttori con il numero 15;

(ii) CDPE e Salini Costruttori voteranno con tutte le proprie azioni la Lista Congiunta da esse presentata; e

(iii) al fine di addivenire alla presentazione della Lista Congiunta entro il predetto termine di 31 (trentuno) giorni di calendario prima della data dell’assemblea in prima o unica convocazione, i Partner avvieranno e concluderanno in tempo utile le interlocuzioni interne funzionali all’individuazione dei candidati da inserire nella Lista Congiunta.

Nel caso in cui la Lista Congiunta non venga regolarmente presentata nei termini di cui sopra, CDPE avrà diritto di recedere con effetto immediato dall’Accordo.

Fermo quanto precede, i Partner hanno convenuto che, tra i componenti da designare ai fini dell’elezione nel consiglio di amministrazione, CDPE possa indicare fino a 2 (due) manager del gruppo facente capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che non potranno comunque ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, ove le minoranze non presentino una lista, esperite le formalità idonee a consentire che le stesse formulino un’eventuale candidatura durante l’assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di amministrazione, anche il 15° (quindicesimo) amministratore sarà tratto dalla lista di maggioranza.

CDPE e Salini Costruttori, ciascuna per quanto di competenza, hanno concordato di far sì, impegnandosi a esercitare conformemente i propri diritti di voto nelle assemblee di Salini Impregilo, che qualora il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo attualmente in carica dovesse cessare, per qualsiasi ragione, prima della data della sua naturale scadenza, il successivo consiglio sia rinnovato con un mandato fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e che, a tale data, il nuovo consiglio di amministrazione riceva un mandato per un ulteriore triennio.

Conformemente al Nuovo Statuto, a partire dalla Data di Cooptazione, dei 15 (quindici) amministratori che comporranno il consiglio di amministrazione:

  • almeno 9 (nove) saranno indicati e designati da Salini Costruttori, fintantoché quest’ultima detenga, anche attraverso società controllate, la partecipazione di maggioranza relativa nel capitale sociale dell’Emittente, come risultante dalle comunicazioni di cui all’art. 120 del Testo Unico;
  • 5 (cinque) saranno indicati e designati da CDPE, fintantoché la stessa - direttamente o indirettamente attraverso la sua controllante, le sue controllate e/o le società sottoposte a comune controllo da parte della sua controllante - detenga una quota superiore al 10% (dieci per cento) dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente, come risultante dalle comunicazioni di cui all’art. 120 del Testo Unico; e
  • 1 (uno) sarà indicato e designato dalle minoranze, ove le stesse abbiano presentato una lista in assemblea o votato in assemblea l’elezione di tale amministratore.

I diritti di nomina sopra indicati e tutti i diritti di governance di cui all’Accordo spetteranno a CDPE fino alla precedente tra: (i) la data in cui CDPE verrà a detenere una partecipazione inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Salini Impregilo, e (ii) la data di completamento del Progetto Italia (come di seguito individuata). A decorrere dalla prima di tali date, la lista risultata prima per numero di voti eleggerà 2/3 (due terzi) dei consiglieri e la lista risultata seconda per numero di voti eleggerà 1/3 (un terzo) dei consiglieri, a condizione che tale lista ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, coerentemente con il Nuovo Statuto.

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che il completamento del Progetto Italia debba essere accertato con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza qualificata di 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti e previo parere motivato del “comitato strategico” dell’Emittente (istituito ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 4.2.5).

Con effetto dalla Data di Cooptazione (i.e., dal 6 dicembre 2019), l’Emittente ha adottato un regolamento dei lavori del consiglio di amministrazione (già approvato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente tenutosi in data 7 novembre 2019, con efficacia differita dalla Data di Cooptazione, nel testo allegato all’Accordo di Investimento) il quale prevede – quale limitazione (solo interna) alle deleghe riconosciute in capo all’amministratore delegato – che, prima dell’esercizio delle deleghe relative a: (i) la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano quale valore nozionale un ammontare superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) e che non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale; (ii) la sottoscrizione di nuovi accordi (o la modifica dei termini di tali accordi o comunque di accordi già in essere) tra Salini Impregilo e propri amministratori e dirigenti apicali volti a disciplinare la spettanza di tutele apicali al verificarsi di taluni eventi legati all’eventuale cessazione anticipata del rapporto con l’Emittente; e (iii) previo motivato parere del comitato strategico, le operazioni di Progetto Italia, nonché ogni operazione di acquisizione di aziende o società (M&A) in Italia e all’estero che, indipendentemente dalla loro inclusione nel Progetto Italia, siano in ogni caso idonee a incidere in misura significativa sull’attuazione dello stesso, l’amministratore delegato riferisca e ottenga la previa autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente.

4.2.2 Sostituzione e revoca degli amministratori

L’Accordo prevede che, qualora - successivamente alla Data di Cooptazione - un amministratore designato da Salini Costruttori o CDPE si dimetta o altrimenti cessi dal proprio ufficio per qualsivoglia ragione, il Partner che aveva designato l’amministratore cessato avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di cui al precedente Paragrafo 4.2.1 e i Partner eserciteranno i propri diritti e in generale, ciascuna per quanto di competenza, faranno sì che venga nominata la persona fisica indicata dal Partner che aveva nominato l’amministratore cessato.

Qualora uno dei Partner desideri revocare qualunque degli amministratori da essa designato, l’altro Partner coopererà, nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, al fine di far sì che tale amministratore venga revocato, fatti salvi obblighi di manleva anche nei confronti dell’Emittente.

4.2.3 Presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’Accordo, come successivamente integrato e modificato dall’Accordo Integrativo, Salini Costruttori e CDPE si sono impegnate a far sì che, dalla Data di Cooptazione, il presidente del consiglio di amministrazione è il soggetto che sarà designato da CDPE, tra gli amministratori di propria nomina, previo gradimento di Salini Costruttori, che non potrà essere irragionevolmente negato. Successivamente e fino al primo rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione, il presidente sarà designato da CDPE previo gradimento di Salini Costruttori, che non potrà essere irragionevolmente negato e che potrà esercitare il proprio diniego motivato solo due volte per ogni rinnovo della carica presidenziale. Al presidente, che sarà selezionato tra soggetti in possesso di requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza adeguati al ruolo, saranno attribuiti poteri e deleghe in continuità con il pregresso.

4.2.4 Amministratore delegato

L’amministratore delegato continuerà a essere designato da Salini Costruttori e manterrà le proprie deleghe in continuità con quelle attuali, salvo solo quanto alle modifiche che dovessero essere apportate al Progetto Italia, alle operazioni che dovessero incidere su tale Progetto ove diverse da quelle già previste dal piano industriale di Salini Impregilo e all’accertamento in merito alla realizzazione del Progetto Italia medesimo e alle materie espressamente riservate dallo statuto alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell’Emittente. Restano inoltre ferme le limitazioni interne previste dal regolamento dei lavori del consiglio di amministrazione.

4.2.5 Comitati endo-consiliari

Ai sensi dell’Accordo, l’Emittente ha istituito e manterrà i seguenti comitati endo-consiliari:

(i) un comitato controllo e rischi;

(ii) un comitato per la remunerazione e nomine;

(iii) un comitato per le operazioni con parti correlate; e

(iv) un comitato strategico (quest’ultimo per tutta la durata del Progetto Italia).

La composizione e le prerogative di ciascun comitato sono disciplinate dal Nuovo Statuto e dai relativi regolamenti, che sono entrati in vigore a decorrere dalla Data di Cooptazione, mediante meccanismi in virtù dei quali:

(a) il comitato controllo e rischi è composto da 6 (sei) amministratori indipendenti, di cui 2 (due) scelti tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 3 (tre) - tra cui il presidente - scelti tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori, a uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato e 1 (uno) tratto dalla lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE;

(b) il comitato per la remunerazione e nomine è composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, di cui 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori e 1 (uno) - con funzioni di presidente - tratto dalla lista di minoranza, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato. Qualora in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione non sia stata presentata una lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori;

(c) il comitato per le operazioni con parti correlate è composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, di cui 1 (uno) - con funzioni di presidente - scelto tra gli amministratori indipendenti designati da CDPE, 1 (uno) scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori e 1 (uno) tratto dalla lista di minoranza, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato. Qualora in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione non sia stata presentata una lista di minoranza, ovvero, in mancanza, tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori;

(d) il comitato strategico è composto da 5 (cinque) amministratori e, in particolare, 1 (un) componente sarà l’amministratore delegato, 3 (tre) componenti, di cui 2 (due) amministratori indipendenti, saranno scelti tra gli amministratori designati da CDPE, uno dei quali assumerà la carica di presidente, e il restante componente sarà scelto tra gli amministratori indipendenti designati da Salini Costruttori.

4.2.6 Collegio sindacale

Ai sensi dell’Accordo, il collegio sindacale dell’Emittente sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. I Partner hanno convenuto che, a partire dal primo rinnovo del collegio sindacale:

(i) Salini Costruttori designi 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;

(ii) CDPE designi 1 (un) sindaco effettivo; e

(iii) le minoranze designino 1 (un) sindaco effettivo (che sarà il presidente del collegio sindacale) e 1 (un) sindaco supplente, restando inteso che, ove le minoranze non presentino una lista, esperite le formalità idonee a consentire che le stesse formulino un’eventuale candidatura durante l’assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del collegio sindacale, anche il presidente sarà tratto dalla lista di maggioranza tra i candidati designati da Salini Costruttori.

4.2.7 Nuova Denominazione e Rebranding dell’Emittente

Ai sensi dell’Accordo, come successivamente integrato e modificato dall’Accordo Integrativo e, da ultimo, dall’Accordo di Proroga, Salini Costruttori, CDPE e l’Emittente si sono impegnate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, affinché:

(i) nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro il 31 gennaio 2020, (a) vengano identificati la nuova denominazione sociale dell’Emittente e il nuovo brand, che saranno individuati e condivisi tra Salini Costruttori e CDPE, con il supporto di professionisti esperti di “rebranding”, conformemente a quanto previsto nell’Accordo, (b) vengano altresì individuate le relative attività di comunicazione e rebranding e (c) non appena concluse le attività di cui alle precedenti lettere (a) e (b) e in ogni caso entro il predetto termine del 31 gennaio 2020, venga data comunicazione al mercato, e vengano avviate le relative attività di comunicazione e rebranding; e

(ii) una volta diffuso il comunicato di cui al punto (i) (c) che precede, (a) venga convocata, entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione del predetto comunicato, un’assemblea dei soci dell’Emittente in sede straordinaria affinché l’Emittente – previa approvazione da parte di detta assemblea - adotti la nuova denominazione sociale come individuata ai sensi del precedente punto (i) e, più in generale, (b) immediatamente a seguire, l’Emittente avvii tutte le connesse attività di comunicazione e rebranding con l’obiettivo di completarle nel minor tempo possibile.

Posto quanto precede, ai sensi dell’Accordo di Proroga le Parti si sono comunque impegnate a cooperare fattivamente e a fare tutto quanto in proprio potere al fine di completare le attività di cui al precedente punto (i) del presente Paragrafo 4.2.7 nel più breve tempo possibile, fermo in ogni caso il predetto termine del 31 gennaio 2020.

4.3 Impegni di lock-up

4.3.1 Impegni di Salini Costruttori

L’Accordo prevede l’impegno di Salini Costruttori, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale, a non effettuare alcun trasferimento di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo senza il preventivo consenso scritto di CDPE. Tale impegno riguarda altresì le ulteriori azioni che saranno acquisite da Salini Costruttori nel contesto dell’Aumento di Capitale e non troverà applicazione esclusivamente con riferimento all’eventuale escussione del pegno sulle azioni dell’Emittente di proprietà di Salini Costruttori, ai sensi dei contratti di finanziamento di cui quest’ultima è parte.

In ogni caso, Salini Costruttori si è altresì impegnata, fintantoché CDPE detenga una partecipazione pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Salini Impregilo:

  • a non ridurre la propria partecipazione in Salini Impregilo al di sotto del 30% (trenta per cento) del relativo capitale sociale ordinario; e
  • a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall’Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in, azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto di CDPE.

Salini Costruttori si è altresì impegnata a fare tutto quanto nelle proprie possibilità affinché, per la durata dell’Accordo, il controllo di SAPA rimanga in capo alla famiglia Salini.

4.3.2 Impegni di CDPE

L’Accordo prevede l’impegno di CDPE, a decorrere dalla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale e per i 6 (sei) mesi successivi, a non effettuare alcun trasferimento di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo, senza il preventivo consenso scritto di Salini Costruttori e comunque fatti salvi i trasferimenti (i) alla propria controllante o (ii) a proprie controllate o altre controllate della propria controllante, in quest’ultimo caso - ove le controllate della controllante non siano direttamente o indirettamente detenute al 100% (cento per cento) dalla stessa - previo consenso scritto di Salini Impregilo che non potrà essere irragionevolmente negato.

CDPE si è altresì impegnata a non trasferire la propria partecipazione in Salini Impregilo al di sotto del 10% (dieci per cento) fino alla data di completa realizzazione del Progetto Italia.

4.3.3 Impegni del dott. Pietro Salini

Ai sensi dell’Accordo e per l’intera durata dello stesso, il dott. Pietro Salini si è impegnato, nella sua qualità di azionista di SAPA, a non effettuare alcun trasferimento, senza il preventivo consenso scritto di CDPE, di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni della SAPA, tali da comportare la perdita del controllo della famiglia Salini su SAPA e/o Salini Costruttori e/o Salini Impregilo.

4.3.4 Impegni di Salini Impregilo

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e per i 6 (sei) mesi successivi alla Data di Esecuzione dell’Aumento di Capitale, Salini Impregilo si è impegnata:

  • a non effettuare direttamente o indirettamente operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l’attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, della proprietà ovvero di altro diritto sulle azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni dell’Emittente), nonché a non stipulare contratti derivati sulle azioni dell’Emittente e/o comunque effettuare operazioni su strumenti derivati che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, ovvero a non annunciare alcuna delle predette operazioni senza il preventivo consenso scritto di CDPE;
  • a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale (diverse dall’Aumento di Capitale) e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto di CDPE.

Sono fatte salve eventuali assegnazioni di azioni di Salini Impregilo sulla base di piani di stock option approvati prima della sottoscrizione dell’Accordo.

4.4 Diritto di co-vendita

Ai sensi dell’Accordo, qualora, successivamente allo scadere del 6° (sesto) mese successivo alla Data di Esecuzione, Salini Costruttori intenda vendere azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni di Salini Impregilo dalla stessa detenute ad un potenziale acquirente diretto (e quindi con l’esclusione delle vendite sul mercato o tramite accelerated bookbuilding), per ragioni diverse dall’escussione del pegno ai sensi dei contratti di finanziamento di cui la stessa Salini Costruttori è parte, CDPE avrà un diritto di co-vendita esercitabile su base proporzionale.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto

Per quanto occorrer possa, si segnala che, successivamente alla Data di Esecuzione e per tutta la durata dell’Accordo, Salini Costruttori e CDPE si sono impegnate a non porre in essere, direttamente o indirettamente, individualmente o in concerto con altri soggetti ai sensi degli artt. 101-bis e 109 del TUF, atti, fatti e/o operazioni, che comportino, o possano comportare, l’obbligo di promuovere un’OPA obbligatoria su Salini Impregilo.

4.6 Controversie

Le controversie che dovessero sorgere in relazione all’Accordo, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione, e che non fossero risolte amichevolmente tra le parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

5. Durata dell’Accordo - Rinnovo

L’Accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2019 (data di sottoscrizione) e rimarrà valido ed efficace fino al 3° (terzo) anniversario della predetta data. Alla scadenza, è previsto che lo stesso sia automaticamente rinnovato di volta in volta per ulteriori periodi di 2 (due) anni ciascuno, salvo disdetta con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del relativo termine.

6. Deposito

L’Accordo è stato depositato in data 7 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano.

L’Accordo Integrativo e l’Accordo di Proroga sono stati depositati, rispettivamente, in data 8 novembre 2019 e in data 27 dicembre 2019 presso il medesimo Registro delle Imprese di Milano.

28 dicembre 2019

[SAL.1.19.3]


  SALINI COSTRUTTORI SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premesse

Ai sensi degli articoli 122 del Testo Unico e 130 del Regolamento Emittenti, si rendono note informazioni relative all’accordo stipulato in data 9 ottobre 2019 tra Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., SA.PAR. S.r.l., i dott.ri Alessandro Salini, Francesco Saverio Salini e Pietro Salini e l’arch. Simonpietro Salini (l’“Accordo”), contente talune pattuizioni parasociali (la “Pattuizioni Parasociali”) relative a Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori”), società che controlla Salini Impregilo S.p.A. (“Salini Impregilo” o l’“Emittente”) ed esercita attività di direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi degli articoli 2497 e ss.

Tipologia di pattuizioni parasociali

Avuto riguardo alla circostanza che Salini Costruttori controlla Salini Impregilo, talune pattuizioni del predetto Accordo assumono rilevanza, con riferimento all’Emittente, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Testo Unico. Le stesse riguardano, in particolare:(i) impegni di voto nelle assemblee di  Salini Costruttori del 9 ottobre 2019 (in relazione alla già intervenuta nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Salini Costruttori) e dell’11-15 novembre 2019, rispettivamente in prima e in seconda convocazione (in relazione a talune modifiche dello statuto di Salini Costruttori poste all’ordine del giorno di tale assemblea), (ii) impegni di voto in relazione, tra l’altro, alla conferma - avuto riguardo alla situazione esistente alla data dell’Accordo - della composizione del comitato consultivo interno al consiglio di amministrazione, nonché alla conferma in continuità delle deleghe e dei poteri dell’amministratore delegato e alla nomina del vice presidente del consiglio, e (iii) impegni di voto di Salini Simonpietro e C. S.a.p.a. in relazione all’approvazione del bilancio di esercizio di Salini Costruttori e della distribuzione di dividendi.

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Le Pattuizioni Parasociali di cui all’Accordo hanno ad oggetto azioni ordinarie di Salini Costruttori S.p.A., con sede legale in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano MonzaBrianza Lodi: 00436420582, Partita IVA: 00892101007. Alla data del presente documento, il capitale sociale di Salini Costruttori è pari a Euro 62.400.000 i.v., diviso in n. 120.000.000 azioni.

Salini Costruttori possiede una partecipazione nel capitale con diritto di voto di Salini Impregilo S.p.A. pari a circa il 74,78% ed esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

I soggetti che aderiscono alle Pattuizioni Parasociali di cui all’Accordo sono:

(a) Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., con sede in Roma, via della Dataria n. 22, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04848501005;

(b) SA.PAR. S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Crociferi n. 44, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04685631006;

(c) Alessandro Salini (codice fiscale: SLNLSN61C26H501H);

(d) Francesco Saverio Salini (codice fiscale: SLNFNC36B20H501C);

(e) Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C);

(f) Simonpietro Salini (codice fiscale: SLNSNP32H04H501V).

3. Diritti di voto conferiti

La Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto tutte le azioni di Salini Costruttori possedute dai sottoscrittori dell’Accordo elencati sopra sub 2, secondo quanto di seguito indicato.

In particolare, alla data dell’Accordo:

(a) Salini Simonpietro & C. S.a.p.a., possiede n. 56.301.805 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(b) SA.PAR. S.r.l., possiede n. 51.710.363 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(c) Alessandro Salini, possiede n. 3 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(d) Francesco Saverio Salini, possiede n. 3 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(e) Pietro Salini possiede n. 240 azioni ordinarie di Salini Costruttori.

Anche a seguito della sottoscrizione dell’Accordo, Simonpietro Salini, nella sua qualità di socio accomandatario di Salini Simonpietro & C. S.a.p.a., continua ad essere l’azionista ultimo della catena di controllo relativa a Salini Costruttori e a Salini Impregilo.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali Pattuizioni Parasociali di cui all’Accordo.

Ai sensi dell’Accordo, le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono impegnate a far sì che:

1. l’assemblea ordinaria di Salini Costruttori del 9 ottobre 2019, con il voto favorevole di Sa.Par. S.r.l. e di Simonpietro Salini & C. S.a.p.a. deliberasse di:

  1. nominare per un triennio (e quindi con scadenza alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021), con remunerazione pari a quella prevista alla data dell’Accordo, un consiglio di amministrazione composto dai seguenti 9 amministratori: Simonpietro Salini, Francesco Saverio Salini, Pietro Salini, Alessandro Salini, Claudio Costamagna, Sergio Erede, Nicola Greco, Antonio Nuzzo e Daniele Gambirasio;
  2. nominare per il medesimo triennio, quali sindaci effettivi, Giancarlo Russo Corvace (con funzioni di presidente), Carmine Biancardi e Francesco Facchini e, quali sindaci supplenti, Stefano Massarotto (per il caso in cui cessi dall’ufficio Francesco Facchini) e Giuseppe Mongiello (per il caso in cui cessi dall’ufficio Giancarlo Russo Corvace o Carmine Biancardi);
  3. nominare quale presidente del consiglio di amministrazione l’arch. Simonpietro Salini.

Con la precisazione che: (i) l’efficacia delle suddette delibere è sospensivamente condizionata all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria di cui al paragrafo 2 che segue, delle modifiche statutarie ivi previste, e (ii) in pendenza dell’avveramento della condizione, il consiglio di amministrazione di Salini Costruttori si asterrà dall’approvare delibere non convenute dalle parti firmatarie dell’Accordo;

2. l’assemblea straordinaria di Salini Costruttori convocata, in prima convocazione, per l’11 novembre 2019 e, in seconda convocazione, per il 15 novembre 2019, con il voto favorevole di Sa.Par. S.r.l. e di Simonpietro Salini & C. S.a.p.a., approvi le modifiche statutarie riprodotte di seguito, con la precisazione che, avuto riguardo al testo di statuto sociale vigente, le parole sottolineate sono da aggiungere e le parole barrate sono invece da espungere:

Articolo 12 –

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell’Assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione ed i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni dell’Assemblea può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.    
             

Articolo  23 -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di essere compiutamente informati, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Simonpietro Salini & C. S.a.p.a. e Sa.Par. S.r.l. partecipassero e partecipino, rispettivamente, alle assemblee di cui sub 1 e 2, votando in conformità a quanto sopra previsto sub 1 e 2;

4. dopo l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria delle delibere di cui sub 2, il nuovo consiglio di amministrazione di Salini Costruttori si riunisca per assumere le seguenti delibere:

  1. confermare in continuità il comitato consiliare esistente alla data dell’Accordo, composto da Simonpietro Salini, Francesco Saverio Salini, Pietro Salini e Alessandro Salini;
  2. nominare Francesco Saverio Salini vice presidente del consiglio di amministrazione, con poteri vicari in caso di assenza o impedimento del presidente, impregiudicato quanto previsto dallo statuto in punto convocazione e presidenza del CdA e dell’assemblea;
  3. nominare in continuità Pietro Salini quale amministratore delegato, attribuendo allo stesso i medesimi e poteri, deleghe e remunerazione al medesimo attribuiti alla data dell’Accordo;

5. al fine di assicurare continuità e piena condivisione in relazione a Salini Costruttori Simonpietro Salini e Pietro Salini faranno comunque sì che Simonpietro Salini & C. S.a.p.a. intervenga in ogni caso all’assemblea di Salini Costruttori e ivi manifesti il proprio voto a favore della deliberazione di approvazione del bilancio d’esercizio e di distribuzione di dividendi. 

5. Durata

L’Accordo è stato sottoscritto il 9 ottobre 2019.

Le Pattuizioni Parasociali sono a tempo indeterminato.

6. Deposito

L’estratto dell’Accordo è stato depositato in data 14 ottobre 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano.

14 ottobre 2019

[SAL.2.19.1]

*PATTO CESSATO PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI PREVISTI E SOSTITUITO DAL NUOVO ACCORDO DEL 2021*


 SALINI COSTRUTTORI SPA

Ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico e dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 22 novembre 2021, Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., SA.PAR. S.r.l., i dott.ri Alessandro Salini e Pietro Salini e l’arch. Simonpietro Salini, nella loro qualità di soci e/o amministratori di Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori” o la “Società”), società che controlla Webuild S.p.A. (“Webuild” o l’“Emittente”) ed esercita attività di direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile, hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) contenente talune pattuizioni di natura parasociale (le “Pattuizioni Parasociali”) relative sia a Salini Costruttori, sia a Salini S.p.A. (“Salini Spa”), una società di nuova costituzione, interamente partecipata da Salini Costruttori, alla quale è previsto venga conferita, tra l’altro, l’intera partecipazione nel capitale sociale di Webuild attualmente posseduta da Salini Costruttori, che alla data del presente documento rappresenta circa il 40,14% del capitale sociale con diritto di voto di Webuild (l’“Apporto”).

Tipologia di pattuizioni parasociali

Avuto riguardo alla circostanza che (i) alla data dell’Accordo Salini Costruttori controlla direttamente Webuild e (ii) a esito del prospettato Apporto, la partecipazione di controllo in Webuild sarà posseduta indirettamente dalla stessa Salini Costruttori per il tramite di Salini SpA, talune pattuizioni del predetto Accordo assumono rilevanza, con riferimento a Webuild, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Testo Unico.
Le stesse riguardano, in particolare e come meglio illustrato nel prosieguo:(a) impegni di voto relativi alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all’approvazione di talune modifiche dello statuto sociale di Salini Costruttori; e (b) impegni di voto riguardanti la composizione degli organi sociali di Salini Spa e l’approvazione di talune modifiche dello statuto vigente di Salini Spa.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali

Webuild S.p.A. è una società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00830660155, Partita IVA: 02895590962, capitale sociale pari a Euro 600.000.000,00.

Le Pattuizioni Parasociali hanno a oggetto azioni ordinarie di Salini Costruttori S.p.A., con sede legale in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00436420582, Partita IVA: 00892101007, capitale sociale pari a Euro 62.400.000 i.v., diviso in n. 120.000.000 azioni ordinarie, la quale possiede una partecipazione nel capitale con diritto di voto di Webuild pari a circa il 40,14% ed esercita attività di direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

A seguito del prospettato Apporto, mediante il quale l’intera partecipazione nel capitale sociale di Webuild posseduta da Salini Costruttori sarà assegnata a Salini S.p.A., con sede legale in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12090500963, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 i.v., diviso in n. 50.000 azioni ordinarie, le Pattuizioni Parasociali assumeranno rilevanza anche con riguardo alle azioni di tale ultima società.

Si stima che l’Apporto possa essere eseguito entro la fine del corrente esercizio 2021.

2. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

I soggetti che aderiscono alle Pattuizioni Parasociali sono:

(a) Salini Simonpietro e C. S.a.p.a., con sede in Roma, via della Dataria n. 22, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04848501005;

(b) SA.PAR. S.r.l., con sede legale in Roma, via dei Crociferi n. 44, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Roma: 04685631006;

(c) Alessandro Salini (codice fiscale: SLNLSN61C26H501H);

(d) Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C);

(e) Simonpietro Salini (codice fiscale: SLNSNP32H04H501V).

3. Diritti di voto conferiti

La Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto tutte le azioni di Salini Costruttori possedute dai sottoscrittori dell’Accordo elencati nel precedente Paragrafo 2 che siano soci della Società, secondo quanto di seguito indicato.

In particolare, alla data dell’Accordo:

(a) Salini Simonpietro & C. S.a.p.a. possiede n. 56.301.805 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(b) SA.PAR. S.r.l. possiede n. 51.710.363 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(c) Alessandro Salini possiede n. 3 azioni ordinarie di Salini Costruttori;

(d) Pietro Salini possiede n. 240 azioni ordinarie di Salini Costruttori.

Pertanto, i diritti di voto in Salini Costruttori conferiti nelle Pattuizioni Parasociali rappresentano complessivamente, alla data dell’Accordo, circa il 90,01% del capitale sociale della Società.

Rimane invariato l’assetto di controllo.

4. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali

Ai sensi dell’Accordo, le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono impegnate:

1. a far sì che, nel minor tempo tecnico possibile dalla data dell’Accordo, si tenga un’assemblea di Salini Costruttori, che, con il voto favorevole di ciascuna di esse:

(a)     in sede ordinaria, elegga un nuovo consiglio di amministrazione in conformità alle regole statutarie introdotte con le modifiche di cui alla successiva lettera (b), con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2023 e con remunerazione pari a quella dell’attuale consiglio;

(b)     in sede straordinaria, modifichi lo statuto al fine di prevedere, tra l’altro, quanto segue:

  • sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, di Salini Spa, ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa nelle assemblee convocate, in seconda convocazione, al più tardi entro tre mesi dalla prima convocazione, l’attribuzione di due voti a ciascuna azione di Salini Costruttori che voti a favore del progetto di bilancio e della distribuzione del dividendo a valere sull’utile distribuibile proposto dal Consiglio;
  • una composizione del consiglio di amministrazione di Salini Costruttori in numero pari a nove membri, con la possibilità che l’assemblea o il consiglio di amministrazione nominino un presidente onorario, anche non componente del consiglio di amministrazione, ma in questo caso privo del diritto di voto;
  • sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, di Salini Spa, le modalità di elezione del consiglio di amministrazione mediante voto di lista, prevedendo che (i) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi siano assegnati la metà più uno dei seggi disponibili (incluso il presidente) e (ii) alla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi siano assegnati i seggi residui, restando inteso che, in caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori saranno tratti da tale lista a prescindere dal numero di voti ricevuti e che, in caso di cessazione anticipata di un amministratore, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea, al medesimo subentrerà il primo candidato non eletto indicato nella lista dalla quale era stato tratto l’amministratore cessato ovvero, in mancanza, il consiglio procederà, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, cooptando il soggetto all’uopo prontamente designato dal socio che aveva presentato e votato tale ultima lista;  
  • che sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, di Salini Spa, in caso di parità dei voti il Voto espresso dal presidente vale doppio e il consiglio di amministrazione deliberi con il voto favorevole di tutti i componenti meno uno in merito all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea di Salini Spa in relazione a delibere che abbiano ad oggetto: (i) la nomina di un consiglio di amministrazione avente componenti diversi dai consiglieri di nomina assembleare che tempo per tempo ricoprono la carica di consiglieri in Salini Costruttori; (ii) la modifica dello statuto di Salini Spa, ivi inclusa la sua scissione, nonché la fusione in società diversa da Salini Costruttori; (iii) la revoca dello stato di liquidazione; (iv) gli atti di disposizione della partecipazione in Salini Spa; (v) la nomina di un liquidatore di Salini Spa diverso da un collegio di liquidatori avente componenti diversi dai consiglieri di nomina assembleare in carica in Salini Costruttori al momento di apertura della liquidazione;

2. funzionalmente agli impegni di cui al successivo punto 6, con riferimento all’assemblea ordinaria di Salini Costruttori di cui al precedente punto 0, lettera (a), a votare a favore dell’elezione dei seguenti amministratori:

  • Pietro Salini, Claudio Costamagna, Sergio Erede, Nicola Greco e Daniele Gambirasio, che saranno tratti dalla lista che sarà presentata da Simonpietro Salini & C. S.a.p.a.;
  • Alessandro Salini, Antonio Nuzzo, Eugenio Ruggiero e Giuseppe Sancetta, che saranno tratti dalla lista che sarà presentata da SA.PAR. S.r.l.;

3. a far sì che il dott. Pietro Salini sia nominato in continuità amministratore delegato di Salini Costruttori, con attribuzione dei medesimi poteri, deleghe e remunerazione attribuiti allo stesso alla data dell’Accordo;

4. in occasione del primo rinnovo del collegio sindacale di Salini Costruttori che sarà deliberato dall’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, a votare a favore dell’elezione, per un triennio, di Matteo Caratozzolo (con funzioni di presidente), Carmine Biancardi e Francesco Facchini, quali sindaci effettivi, e di Stefano Massarotto (per il caso in cui venga meno Francesco Facchini) e di Giuseppe Mongiello (per il caso in cui venga meno Matteo Caratozzolo o Carmine Biancardi), quali sindaci supplenti;

5. in occasione del successivo rinnovo del consiglio di amministrazione di Salini Costruttori ad opera dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, a votare a favore dell’elezione di un consiglio di amministrazione:

(a)     di durata triennale, e quindi con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026; e
(b)     composto da tutti i consiglieri di amministrazione indicati nel precedente punto 2, con remunerazione pari a quella dell’attuale consiglio;

6. a  esercitare le prerogative e i diritti di rispettiva pertinenza al fine di far sì che - fatto salvo quanto eventualmente deciso dal consiglio di amministrazione di Salini Costruttori con delibera assunta con la maggioranza di tutti i componenti meno uno - la composizione degli organi sociali e gli assetti di governance di Salini Spa rispecchino tempo per tempo quelli di Salini Costruttori;

7. a far sì che: (i) il dott. Pietro Salini sia nominato amministratore delegato di Salini Spa, con attribuzione dei medesimi poteri stabiliti per la medesima carica in Salini Costruttori; e (ii) tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Salini Spa assumano l’incarico con espressa pattuizione della sua gratuità;

8. a far sì che, nel minor tempo tecnico possibile dalla data dell’Accordo, si tenga un’assemblea di Salini Costruttori che deliberi l’adozione di un nuovo testo di statuto coerente con quanto sopra illustrato.

5. Durata

L’Accordo è stato sottoscritto il 22 novembre 2021. Le Pattuizioni Parasociali hanno efficacia per un periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.

Rimangono impregiudicate e pienamente vincolanti le pattuizioni [non parasociali] di cui al patto sottoscritto, tra gli altri, dalle medesime parti in data 9 ottobre 2019 e non oggetto di quanto disciplinato dalle Pattuizioni Parasociali di cui all’Accordo.

6. Deposito

Un estratto dell’Accordo contenente le Pattuizioni Parasociali è stato depositato in data 26 novembre 2021 presso il Registro delle Imprese di Milano.

27 novembre 2021

[SAL.3.21.1]


WEBUILD SPA

Ai sensi dell’articolo 122 del Testo Unico e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premesse

In data 2 agosto 2019, CDP Equity S.p.A., (“CDPE”), da una parte, e Salini Costruttori S.p.A. (“Salini Costruttori”), Salini Impregilo S.p.A. (ora Webuild S.p.A., “Webuild” o “Emittente”) nonché Pietro Salini personalmente, a taluni limitati fini in qualità di azionista di Salini Simonpietro e C. S.A.p.A., hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento Originario”) – successivamente integrato e modificato in data 4 novembre e 26 dicembre 2019 e a cui, a decorrere dal 21 febbraio 2022, ha aderito Salini S.p.A. (“Salini S.p.A.”), a seguito del conferimento in quest’ultima, da parte di Salini Costruttori, dell’intera partecipazione dalla medesima detenuta in Webuild – relativo alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e al governo societario di Webuild a servizio della realizzazione di un progetto strategico volto a rafforzare il settore nazionale delle costruzioni di grandi opere e infrastrutture complesse, denominato “Progetto Italia” (tutti i soggetti di cui sopra, congiuntamente, le “Parti”).

La parte preponderante delle previsioni contemplate nell’Accordo di Investimento Originario ha esaurito i propri effetti a seguito dell’avvenuto completamento del “Progetto Italia” ivi disciplinato, accertato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Webuild in data 25 marzo 2022, mentre talune disposizioni residue di natura parasociale sono rimaste in vigore tra le Parti, alla scadenza dell’Accordo di Investimento Originario, per effetto del suo tacito rinnovo sino al 2 agosto 2024, conseguito alla mancata disdetta di alcuna delle Parti entro l’applicabile termine di preavviso.

A seguito di nuove intese raggiunte, Salini S.p.A. e CDPE nonché, a taluni limitati fini, Salini Costruttori, Webuild e Pietro Salini, nella sua qualità di azionista di Salini Simonpietro e C. S.A.p.A., in data 29 febbraio 2024 hanno sottoscritto un nuovo accordo (“Accordo”) – con contestuale risoluzione dell’Accordo di Investimento Originario – al fine di regolare, con riferimento alla rispettiva partecipazione in Webuild: (i) taluni reciproci diritti ed obblighi afferenti agli assetti partecipativi in Webuild, (ii) taluni principi di governo societario, funzionali alla futura composizione degli organi sociali di Webuild, e (iii) gli impegni di voto relativi alla proposta di parziale rimodulazione del meccanismo statutario di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tipologia di pattuizioni parasociali

Talune pattuizioni dell’Accordo assumono rilevanza, con riferimento all’Emittente, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del Testo Unico, e sono sintetizzate nei Paragrafi che seguono.

Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Le pattuizioni parasociali di cui all’Accordo hanno a oggetto azioni ordinarie di Webuild S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 - Palazzo L, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi: 00830660155, Partita IVA: 02895590962. Alla data di pubblicazione delle presenti informazioni essenziali, il capitale sociale di Webuild è pari a Euro 600.000.000 i.v., diviso in n. 1.019.138.641 azioni prive di indicazione del valore nominale: n. 1.017.523.150 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio. Alla data di pubblicazione delle presenti informazioni essenziali, l’Emittente detiene n. 21.877.494 azioni proprie, rappresentative del 2,15% circa del capitale sociale. L’Emittente è altresì soggetto all’attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

L’Accordo include altresì un impegno di lock-up, assunto dal dott. Pietro Salini,avente a oggetto le azioni di Salini Simonpietro & C. S.A.p.A. con sede legale in Roma, Via della Dataria, n. 22, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 04848501005 (“SAPA”), società che controlla Salini Costruttori, secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo 4.3.3.

2. Soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

I soggetti che aderiscono alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo sono:

(a) Salini S.p.A. con sede legale in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 1209050096, società con unico socio Salini Costruttori S.p.A.; e

(b) CDP Equity S.p.A., con sede legale in Milano, via San Marco n. 21/A, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 07532930968, società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

nonché, ai soli fini di cui ai successivi Paragrafi 4.1 e 4.3.3

(c) il dott. Pietro Salini (codice fiscale: SLNPTR58C29H501C), nella propria qualità di azionista di SAPA; e,  

ai soli fini di cui al successivo Paragrafo 4.1, oltre a Webuild,

(d) Salini Costruttori S.p.A. con sede legale in Milano, via del Lauro, n. 3, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00436420582, partita IVA: IT00892101007.

3. Oggetto dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto tutte le azioni ordinarie dell’Emittente detenute da Salini S.p.A. e da CDPE alla data delle presenti informazioni essenziali e, segnatamente:

(i) S.p.A. possiede - ed ha sindacato per intero all’Accordo - n. 403.534.376 azioni ordinarie, pari a circa il 39,66% del capitale con diritti di voto dell’Emittente e a circa il 39,60% del capitale sociale complessivo;

(ii) CDPE possiede - ed ha sindacato per intero all’Accordo - n. 167.555.145 azioni ordinarie, pari a circa il 16,47% del capitale con diritti di voto dell’Emittente e a circa il 16,44% del capitale sociale complessivo.

Per completezza, si dà atto che le suddette azioni detenute da Salini S.p.A. e CDPE sono iscritte nel Registro del Voto Maggiorato istituito da Webuild e conseguiranno la rispettiva maggiorazione consistente nel voto doppio alle seguenti date:

quanto a Salini S.p.A.

  • in data 21 aprile 2024 per n. 401.685.772 azioni ordinarie;
  • in data 4 settembre 2024 per n. 175.877 azioni ordinarie;
  • in data 5 febbraio 2026 per n. 1.672.727 azioni ordinarie;

quanto a CDPE

  • in data 28 aprile 2024 per n. 166.666.666 azioni ordinarie;
  • in data 30 agosto 2024 per n. 193.931 azioni ordinarie;
  • in data 31 gennaio 2026 per n. 694.548 azioni ordinarie.

Come sopra precisato, il dott. Pietro Salini ha sottoscritto l’Accordo ai soli fini di cui ai Paragrafi 4.1 e 4.3.3, non avendo conferito all’Accordo azioni ordinarie o altri strumenti che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni o diritti di voto dell’Emittente.

Soggetto che esercita il controllo sull’Emittente
Alla data delle presenti informazioni essenziali, Salini S.p.A. esercita il controllo su Webuild ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 2, del Codice Civile e 93 del Testo Unico. L’azionista ultimo della catena di controllo dell’Emittente è il dott. Pietro Salini. Infine, come anticipato, l’Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori.

4. Contenuto delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali pattuizioni parasociali di cui all’Accordo.

4.1 Risoluzione consensuale dell’Accordo di Investimento Originario.

Alla luce di quanto indicato in premessa, le Parti hanno convenuto di risolvere consensualmente l’Accordo di Investimento Originario con effetto dalla entrata in vigore dell’Accordo, ossia il 29 febbraio 2024, le cui previsioni hanno sostituito integralmente il contenuto dell’Accordo di Investimento Originario nelle parti ancora vigenti.

4.2 Impegni di governance relativi a Webuild

Ai sensi dell’Accordo, è stato convenuto quanto segue.

4.2.1 Consiglio di amministrazione di Webuild

Ai sensi dell’Accordo, è stato previsto che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sia composto da 15 (quindici) amministratori nominati in conformità a quanto di seguito previsto, secondo il meccanismo di voto di lista previsto in statuto, tenuto altresì conto delle modifiche statutarie proposte di cui al successivo Paragrafo 4.4.

In particolare, le Parti hanno convenuto che per la durata dell’Accordo, ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione di Webuild, CDPE e Salini S.p.A.:

(i)  presenteranno regolarmente un’unica lista congiunta, in conformità a quanto segue:

a)     la lista sarà composta da 15 candidati (indicati secondo un ordine progressivo con i numeri da 1 a 15), di cui (x) il primo candidato sarà il soggetto designato secondo quanto previsto al Paragrafo 4.2.3, e assumerà la carica di Presidente, ai sensi di Statuto, (y) i successivi 8 componenti per ordine progressivo saranno indicati da Salini S.p.A. con i numeri da 2 a 9 (e saranno inseriti nella lista secondo l’ordine puntuale indicato da Salini S.p.A., (y) i successivi 4 componenti saranno indicati da CDPE con i numeri da 10 a 13 (e saranno inseriti nella lista secondo l’ordine puntuale indicato da CDPE), mentre (z) il 14° e il 15° (e ultimo) componente saranno indicati da Salini S.p.A. con i  numeri 14 e 15 (la “Lista Congiunta CDA”);
b)    ai fini della presentazione della Lista Congiunta CDA - a cura di Salini S.p.A. anche per conto di CDPE - la comunicazione dei 5 nominativi di competenza di CDPE, accompagnata dalla relativa accettazione di carica e documentazione accessoria, sarà consegnata dalla stessa CDPE a Salini S.p.A. con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine per il deposito della Lista Congiunta CDA, fermo restando che, nel caso in cui CDPE non dovesse trasmettere a Salini S.p.A. i 5 nominativi nel termine indicato, Salini S.p.A. potrà depositare autonomamente una propria lista e CDPE si asterrà dal presentare o dal concorrere a presentare, anche per interposta persona o società fiduciaria, altre liste, al fine di non invalidare i voti espressi in favore delle liste medesime, ai sensi dell’art 20 dello Statuto Sociale;
c)     (i) dei 10 (dieci) candidati indicati da Salini S.p.A. e senza considerare il decimo, almeno 6 (sei) dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 4 (quattro) dovranno appartenere al genere meno rappresentato; (ii) dei 5 (cinque) candidati indicati da CDPE, almeno 3 (tre), tra cui il soggetto indicato per la carica di Presidente, dovranno avere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e almeno 2 (due) dovranno appartenere al genere meno rappresentato. L’ordine di compilazione della Lista Congiunta CDA sarà tale da assicurare comunque che i candidati indicati da Salini S.p.A., nel suo ruolo di soggetto che detiene il controllo di Webuild, rappresentino almeno la maggioranza dell’eleggendo Consiglio di Amministrazione;
d)    CDPE potrà indicare fino a 2 (due) manager del gruppo facente capo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che non potranno comunque ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(ii) si asterranno dal presentare o dal concorrere a presentare, anche per interposta persona o società fiduciaria, altre liste, e voteranno con tutte le proprie azioni di tempo in tempo possedute a favore della Lista Congiunta CDA.

Ai sensi dell’Accordo è chiarito che, ai fini di quanto precede, le Parti si sono impegnate ad esercitare i propri diritti sociali e amministrativi, inclusi i diritti di voto, in conformità a quanto sopra convenuto.

Ai sensi dell’Accordo, le Parti hanno altresì concordato che:

(i) il Consiglio di Amministrazione di Webuild riceva mandato per un triennio;

(ii) dei 15 (quindici) amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione, 1 (uno) sia designato dalle minoranze ai sensi di statuto, sulla base della proposta di modifica di cui al Paragrafo 4.4, ove le stesse abbiano presentato una lista in assemblea o votato in assemblea l’elezione di tale amministratore;

(iii) ove le minoranze non presentino una lista, anche il quindicesimo amministratore sarà tratto dalla lista di maggioranza tra i candidati designati da Salini S.p.A.

Per mera chiarezza e senza limitazione alcuna, ai fini di quanto precede le Parti si sono impegnate ad esercitare i propri diritti di voto nelle assemblee di Webuild in conformità a quanto sopra.

4.2.2 Sostituzione degli amministratori

L’Accordo prevede che, qualora un amministratore designato da Salini S.p.A. o CDPE si dimetta o altrimenti cessi dal proprio ufficio per qualsivoglia ragione, la Parte che aveva designato l’amministratore cessato avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del Consiglio concordata con l’Accordo e le Parti eserciteranno i propri diritti e in generale, ciascuna per quanto di competenza, faranno sì che venga nominata la persona fisica indicata dal socio che aveva nominato l’amministratore cessato.

4.2.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per tutta la durata dell’Accordo, la designazione del presidente del Consiglio di Amministrazione competerà a CDPE, la quale avrà il diritto di indicarlo tra gli amministratori di propria nomina ai sensi di quanto sopra, previo gradimento di Salini S.p.A., che non sarà irragionevolmente negato. Al presidente, che sarà selezionato tra soggetti in possesso di requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza adeguati al ruolo, saranno attribuiti poteri e deleghe in continuità con il pregresso.

4.2.4 Amministratore delegato

Per tutta la durata dell’Accordo, le Parti hanno convenuto e si sono impegnate a far sì che la carica di Amministratore Delegato della Società sia mantenuta dal dott. Pietro Salini, ovvero da altro soggetto designato da Salini S.p.A., con deleghe in linea e in continuità con quelle attuali.

4.2.5 Comitati endo-consiliari

Ai sensi dell’Accordo, è previsto che l’Emittente istituisca e mantenga i seguenti comitati endo- consiliari:

  1. un comitato controllo e rischi;
  2. un comitato per la remunerazione e nomine;
  3. inoltre, potrà essere istituito un comitato per le operazioni con parti correlate, le cui funzioni potranno anche essere attribuite al comitato controllo e rischi, fermo restando che - in ogni caso – dovranno essere implementati adeguati presidi in linea con la normativa vigente e la best practice.

Ai sensi dell’Accordo, le Parti si sono impegnate, modificando, se del caso, i relativi regolamenti dei comitati, a far sì che:

  1. dei 6 (sei) componenti del comitato controllo e rischi, almeno 2 (due) siano scelti tra gli amministratori designati da CDPE;
  2. dei 3 (tre) componenti del comitato per la remunerazione e nomine, almeno 1 (uno) sia scelto tra gli amministratori designati da CDPE;
  3. dei 3 (tre) componenti del comitato per le operazioni con parti correlate, ove istituito, almeno 1 (uno) sia scelto tra gli amministratori designati da CDPE.

4.2.6 Collegio sindacale

Le Parti hanno convenuto che l’elezione dell’organo di controllo avvenga in modo che:

  1. Salini S.p.A. designi 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;
  2. CDPE designi 1 (un) sindaco effettivo; e
  3. le minoranze designino 1 (un) sindaco effettivo (che sarà il presidente del collegio sindacale) e 1 (un) sindaco supplente, restando inteso che, ove le minoranze non presentino una lista, anche il presidente sarà tratto dalla lista di maggioranza tra i candidati designati da Salini S.p.A.

Al fine di consentire la designazione dei propri esponenti nel Collegio Sindacale nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto, le Parti si sono impegnate a formare e presentare una lista congiunta (“Lista Congiunta CS ”) nella quale i candidati designati da ciascuna delle Parti saranno collocati in ordine tale da assicurare (qualora detta lista ottenga la maggioranza dei voti in assemblea) che la nomina dei sindaci rifletta la composizione sopra indicata.

L’Accordo prevede che la Lista Congiunta CS sia presentata a cura di Salini S.p.A., anche per conto di CDPE e regola i termini di comunicazione da parte di CDPE a Salini S.p.A. dei candidati di propria designazione.

Le Parti si sono impegnate ad astenersi dal presentare o dal concorrere a presentare, anche per interposta persona o società fiduciaria, altre liste, e a votare con tutte le proprie azioni di tempo in tempo possedute a favore della Lista Congiunta CS.

4.3 Impegni di lock-up

4.3.1 Impegni di Salini S.p.A.

L’Accordo prevede l’impegno di Salini S.p.A., per tutta la durata dell’Accordo e fintanto che CDPE deterrà una partecipazione pari o superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale di Webuild, a:

  • non ridurre la propria partecipazione in Webuild – detenuta direttamente o indirettamente attraverso soggetti controllanti, le proprie controllate e/o società sottoposte a comune controllo –al di sotto del 30% (trenta per cento) del relativo capitale sociale ordinario; e
  • non promuovere e/o approvare, senza il preventivo consenso scritto di CDPE, operazioni che possano comportare una diluizione della partecipazione di CDPE al di sotto del 15% (quindici per cento) del capitale sociale di Webuild oppure una riduzione della partecipazione di Salini S.p.A. al di sotto del 30% (trenta per cento) del capitale sociale di Webuild (i.e: operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in - e/o scambiabili con - azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in azioni della Società), restando inteso che in nessun caso CDPE sarà obbligata a esercitare eventuali diritti di opzione ad essa spettanti in relazione ad aumenti di capitale, anche ove dalla stessa autorizzati ai sensi dell’Accordo.

4.3.2 Impegni di CDPE

Fatti salvi i trasferimenti (i) alla propria controllante o (ii) a proprie controllate o altre controllate della propria controllante), l’Accordo prevede l’impegno di CDPE a non ridurre la propria partecipazione – calcolata unitamente alle partecipazioni detenute in Webuild, ad esito di un trasferimento autorizzato ai sensi di quanto sopra, da società controllanti, da società controllate o da altre società controllate dalla propria controllante – al di sotto del 15% (quindici per cento) del capitale sociale di Webuild fino alla prima tra (i) la completa realizzazione da parte di Webuild dei progetti in cui la società è coinvolta alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiamati dall’Accordo e (ii) il 31 dicembre 2026.

4.3.3 Impegni del dott. Pietro Salini

Ai sensi dell’Accordo e per l’intera durata dello stesso, il dott. Pietro Salini si è impegnato, nella sua qualità di azionista di SAPA, a non effettuare alcun trasferimento, senza il preventivo consenso scritto di CDPE, di azioni o altri strumenti che diano il diritto di sottoscrivere azioni della SAPA, tali da comportare la perdita del controllo della famiglia Salini su SAPA e/o Salini Costruttori e/o Salini S.p.A. e/o Webuild.

4.4 Modifiche Statutarie.

Ai sensi dell’Accordo, CDPE e Salini S.p.A., ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si sono obbligate ad esercitare tutti i diritti di voto di propria titolarità in favore della proposta di delibera assembleare, che Salini S.p.A. si è impegnata a formulare al Consiglio di Amministrazione di Webuild, avente ad oggetto la modifica dello statuto vigente di Webuild mediante abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 20.(A).b), relativamente all’inciso (riportato al quattordicesimo alinea dell’art. 20) “…con la precisazione, tuttavia, che qualora la lista risultata seconda per numero di voti ottenga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti, alla prima lista andranno i 2/3 (due terzi) degli amministratori da eleggere, mentre il restante 1/3 (un terzo) sarà riservato alla predetta seconda lista”.

4.5 Offerte pubbliche di acquisto

Per tutta la durata dell’Accordo le Parti si sono impegnate a non porre in essere, direttamente o indirettamente, individualmente o in concerto con altri soggetti ai sensi degli artt. 101-bis e 109 del TUF, atti, fatti e/o operazioni, che comportino, o possano comportare, l’obbligo di promuovere un’OPA obbligatoria su Webuild. Ciascuna Parte inadempiente sarà la sola responsabile in relazione alla violazione dei relativi obblighi imposti dalla legge e dalla Consob.

5. Durata dell’Accordo - Rinnovo

L’Accordo è entrato in vigore il 29 febbraio 2024 (data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario) e rimarrà valido ed efficace fino al 3° (terzo) anniversario della predetta data. Alla scadenza, è previsto che lo stesso si rinnovi automaticamente di volta in volta per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, salvo disdetta con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi rispetto alla scadenza del termine di durata originario o prorogato.

Ai sensi dell’Accordo, nel caso in cui non venga regolarmente presentata la lista congiunta per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei termini di cui all’Accordo e sopra richiamati, CDPE avrà diritto di recedere con effetto immediato dal medesimo Accordo, salvo il caso in cui la mancata presentazione della lista congiunta non sia dipesa dalla mancata trasmissione, da parte di CDPE a Salini S.p.A., dei nominativi dei candidati da includere all’interno della medesima, nei termini previsti.

6. Deposito

L’Accordo è stato depositato in data 4 marzo 2024 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

4 marzo 2024

[SAL.4.24.1]