PITECO SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
Piteco S.p.A
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 28 settembre 2017 è stato stipulato un patto parasociale (il "Patto Parasociale") concernente la governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. tra Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti"). Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 12.055.002 azioni di Piteco S.p.A., costituenti complessivamente il 66,48% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d), del TUF.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie di Piteco S.p.A. con sede in Milano, Via Mercalli n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04109050965, R.E.A. 1726096, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 18.154.900, suddiviso in n. 18.132.500 azioni ordinarie senza valore nominale ("Piteco" o la "Società"). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel patto parasociale vincolano i seguenti soggetti:
Dedagroup S.p.A. con sede in Trento, Loc. Palazzine 120/f, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, P.IVA 01763870225, società controllata da Sequenza S.p.A., che detiene il 97,29% del capitale sociale, la quale è interamente posseduta da Lillo S.p.A.;
Fago60 S.r.l. con sede in Bolzano, Via Fago 60, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, P. IVA 02930610213, società avente come socio unico Lillo S.p.A. e soggetta alla direzione e coordinamento di quest’ultima;
Andrea Guido Guillermaz, nato a Milano il 16 aprile 1963 e residente in Milano, Via Romualdo Marenco 2, C.F. GLLNRG63D16F205R;
Riccardo Veneziani, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1963 e residente in Reggio Emilia, Via Racchetta 18/00, C.F. VNZRCR63H29H223I;
Paolo Virenti, nato a Varese il 2 agosto 1960 e residente in Varese, Via C. Paravicini 16, C. F. VRNPLA60M02L682N.
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale complessive n. 12.055.002 azioni ordinarie di Piteco rappresentanti complessivamente il 66,48% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella:
| Soggetto Aderente | Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale |
% del capitale della Società avente diritto di voto |
N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale |
% sul capitale sociale di Euro 18.154.900 suddiviso in n. 18.132.500 azioni |
% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
| Dedagroup S.p.A.(*) | 10.053.500 |
10.053.500 |
55,44% |
- |
55,44% |
83,40% |
| Fago60 S.r.l.(*) | 446.500 |
446.500 |
2,46% |
- |
2,46% |
3,7% |
| Andrea Guido Guillermaz | 518.334 |
518.334 |
2,86% |
- |
2,86% |
4,3% |
| Riccardo Veneziani | 518.334 |
518.334 |
2,86% |
- |
2,86% |
4,3% |
| Paolo Virenti | 518.334 |
518.334 |
2,86% |
- |
2,86% |
4,3% |
TOTALE |
12.055.002 |
12.055.002 |
66,48% |
66,48% |
100% |
(*) Dedagroup S.p.A. è indirettamente controllata da Lillo S.p.A., la quale detiene anche l’intero capitale sociale di Fago60 S.r.l.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Lillo S.p.A. detiene indirettamente il controllo di Piteco. Il Patto Parasociale non determina il cambiamento del controllo della Società. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Obbligo di non concorrenza dei soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un obbligo, a carico dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea Guido Guillermaz (amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) (i "Soci Operativi"), a non svolgere attività in concorrenza con le attività svolte da Piteco e a non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in società concorrenti e a non sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro ai dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti di Piteco o di tutte le società, consorzi, associazioni, imprese, joint-venture e simili, nazionali o estere, nelle quali Piteco acquisti o detenga una partecipazione sociale, interessenza, diritto di opzione che non sia di natura meramente finanziaria, per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in conformità alle disposizioni statutarie. La designazione dei candidati amministratori da inserire nelle rispettive liste è effettuata in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti da eleggere sia designata da Dedagroup S.p.A. e Fago60 s.r.l. e che almeno tre dei componenti da eleggere siano designati dai Soci Operativi (e coincidano con la persona del Socio Operativo stesso), fintantoché (i) i Soci Operativi continuino a ricoprire i propri incarichi all’interno della Società e (ii) il controllo di Piteco sia detenuto da una o più società congiuntamente, che siano controllate, direttamente o indirettamente, da Lillo S.p.A. Il diritto dei Soci Operativi a rivestire la carica di Amministratore della Società sussisterà anche quando lo stesso non detenga più alcuna azione della Società.
Diritto di opzione dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un’opzione di vendita delle azioni Piteco detenute attualmente dai Soci Operativi nei confronti di Fago60 s.r.l., fino al 31 luglio 2020, in massimi tre lotti, ciascuno dei quali con un numero di azioni non superiore ad un terzo di quelle complessivamente detenute da tali soci (ammontanti complessivamente a n. 518.334 azioni per socio).
I lotti temporali sono suddivisi come segue:
primo lotto temporale: fino al 31 luglio 2018;
secondo lotto temporale: dall’ 1 agosto 2018 fino al 31 luglio 2019;
terzo lotto temporale: dall’1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2020.
In caso di esercizio dell’opzione di vendita il prezzo sarà pari al prezzo medio delle azioni registrato sul listino di riferimento nel periodo di sei mesi antecedenti all’esercizio dell’opzione stessa, incrementato per un importo per azione pari a:
Euro 1,00 in caso di esercizio dell’opzione nei lotti sub (a) e (b);
Euro 0,50 in caso di esercizio dell’opzione nel lotto sub (c).
Il Socio Operativo che non eserciti, in tutto o in parte, l’opzione di vendita nelle finestre temporali previste, avrà diritto di percepire da Fago 60 S.r.l. un premio in denaro determinato come segue:
Euro 1,30 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (a);
Euro 1,40 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (b);
Euro 1,05 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (c).
5. Durata del patto Parasociale
Il patto parasociale prevede una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, ma successivamente all’ammissione a negoziazione su MTA si applica il termine di durata inferiore stabilito per legge pari a tre anni.
6. Legge applicabile e foro competente
Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, invalidità, causa di risoluzione e simili è competente in via esclusiva il roro di Milano.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 29 settembre 2018 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo RI/PRA/2018/407744.
* * *
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.
1 ottobre 2018
[PT.1.18.1]
____________________________________________________________________________
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, ("TUF") e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti").
Piteco S.p.A
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 28 settembre 2017 è stato stipulato un patto parasociale (il "Patto Parasociale") concernente la governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. tra Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l. – In liquidazione, Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti"). Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 11.090.168 azioni di Piteco S.p.A., costituenti complessivamente il 61,17% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d), del TUF.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie di Piteco S.p.A. con sede in Milano, Via Mercalli n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04109050965, R.E.A. 1726096, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 18.154.900, suddiviso in n. 18.132.500 azioni ordinarie senza valore nominale ("Piteco" o la "Società"). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel patto parasociale vincolano i seguenti soggetti:
Dedagroup S.p.A. con sede in Trento, Loc. Palazzine 120/f, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, P.IVA 01763870225, società controllata da Sequenza S.p.A., che detiene il 97,29% del capitale sociale, la quale è interamente posseduta da Lillo S.p.A.;
Fago60 S.r.l. – In liquidazione con sede in Bolzano, Via Fago 60, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, P. IVA 02930610213, società avente come socio unico Lillo S.p.A. e soggetta alla direzione e coordinamento di quest’ultima;
Andrea Guido Guillermaz, nato a Milano il 16 aprile 1963 e residente in Milano, Via Romualdo Marenco 2, C.F. GLLNRG63D16F205R;
Riccardo Veneziani, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1963 e residente in Reggio Emilia, Via Racchetta 18/00, C.F. VNZRCR63H29H223I;
Paolo Virenti, nato a Varese il 2 agosto 1960 e residente in Varese, Via C. Paravicini 16, C. F. VRNPLA60M02L682N.
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale complessive n. 11.090.168 azioni ordinarie di Piteco rappresentanti complessivamente il 61,17% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella:
| Soggetto Aderente | Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale |
% del capitale della Società avente diritto di voto |
N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale |
% sul capitale sociale di Euro 18.154.900 suddiviso in n. 18.132.500 azioni |
% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
| Dedagroup S.p.A.(*) | 10.053.500 |
10.053.500 |
55,44% |
- |
55,44% |
90,65% |
| Fago60 S.r.l.(*) | 0 |
0 |
0% |
- |
0% |
0% |
| Andrea Guido Guillermaz | 345.556 |
345.556 |
1,91% |
- |
1,91% |
3,12% |
| Riccardo Veneziani | 345.556 |
345.556 |
1,91% |
- |
1,91% |
3,12% |
| Paolo Virenti | 345.556 |
345.556 |
1,91% |
- |
1,91% |
3,12% |
TOTALE |
11.090.168 |
11.090.168 |
61,16% |
61,17% |
100% |
(*) Dedagroup S.p.A. è indirettamente controllata da Lillo S.p.A., la quale detiene anche l’intero capitale sociale di Fago60 S.r.l.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Lillo S.p.A. detiene indirettamente il controllo di Piteco. Il Patto Parasociale non determina il cambiamento del controllo della Società. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Obbligo di non concorrenza dei soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un obbligo, a carico dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea Guido Guillermaz (amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) (i "Soci Operativi"), a non svolgere attività in concorrenza con le attività svolte da Piteco e a non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in società concorrenti e a non sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro ai dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti di Piteco o di tutte le società, consorzi, associazioni, imprese, joint-venture e simili, nazionali o estere, nelle quali Piteco acquisti o detenga una partecipazione sociale, interessenza, diritto di opzione che non sia di natura meramente finanziaria, per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in conformità alle disposizioni statutarie. La designazione dei candidati amministratori da inserire nelle rispettive liste è effettuata in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti da eleggere sia designata da Dedagroup S.p.A. e che almeno tre dei componenti da eleggere siano designati dai Soci Operativi (e coincidano con la persona del Socio Operativo stesso), fintantoché (i) i Soci Operativi continuino a ricoprire i propri incarichi all’interno della Società e (ii) il controllo di Piteco sia detenuto da una o più società congiuntamente, che siano controllate, direttamente o indirettamente, da Lillo S.p.A. Il diritto dei Soci Operativi a rivestire la carica di Amministratore della Società sussisterà anche quando lo stesso non detenga più alcuna azione della Società.
Diritto di opzione dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un’opzione di vendita delle azioni Piteco detenute attualmente dai Soci Operativi nei confronti di Fago60 s.r.l. – In liquidazione ovvero i soggetti da questa designati, fino al 31 luglio 2020, in massimi tre lotti, ciascuno dei quali con un numero di azioni non superiore ad un terzo di quelle complessivamente detenute da tali soci (ammontanti complessivamente a n. 518.334 azioni per socio).
I lotti temporali sono suddivisi come segue:
primo lotto temporale: fino al 31 luglio 2018;
secondo lotto temporale: dall’ 1 agosto 2018 fino al 31 luglio 2019;
terzo lotto temporale: dall’1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2020.
In caso di esercizio dell’opzione di vendita il prezzo sarà pari al prezzo medio delle azioni registrato sul listino di riferimento nel periodo di sei mesi antecedenti all’esercizio dell’opzione stessa, incrementato per un importo per azione pari a:
Euro 1,00 in caso di esercizio dell’opzione nei lotti sub (a) e (b);
Euro 0,50 in caso di esercizio dell’opzione nel lotto sub (c).
Il Socio Operativo che non eserciti, in tutto o in parte, l’opzione di vendita nelle finestre temporali previste, avrà diritto di percepire da Fago 60 S.r.l. – In liquidazione un premio in denaro determinato come segue:
Euro 1,30 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (a);
Euro 1,40 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (b);
Euro 1,05 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (c).
5. Durata del patto Parasociale
Il patto parasociale prevede una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, ma successivamente all’ammissione a negoziazione su MTA si applica il termine di durata inferiore stabilito per legge pari a tre anni.
6. Legge applicabile e foro competente
Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, invalidità, causa di risoluzione e simili è competente in via esclusiva il roro di Milano.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 29 settembre 2018 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo RI/PRA/2018/407744.
* * *
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.
9 novembre 2018
[PT.1.18.2]
____________________________________________________________________________
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, ("TUF") e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti").
Piteco S.p.A.
Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, rispetto alle informazioni essenziali pubblicate da ultimo in data 9 novembre 2018 in conseguenza dell’intervenuta sottoscrizione in data 2 maggio 2019 dell’Addendum (come infra definito) al patto parasociale.
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 28 settembre 2017 è stato stipulato un patto parasociale (il "Patto Parasociale") concernente la governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. tra Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani. Successivamente alla liquidazione di Fago60 S.r.l., in data 2 maggio 2019 è stato stipulato un addendum al Patto Parasociale ("Addendum") tra Lillo S.p.A. ("Lillo"), Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz, Riccardo Veneziani e Dedagroup S.p.A., per mezzo del quale Lillo ha assunto gli obblighi di Fago60 S.r.l. relativi all’opzione di vendita di cui al successivo paragrafo "Diritto di opzione dei Soci Operativi" ed è altresì divenuta parte del Patto Parasociale. Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 11.130.168 azioni di Piteco S.p.A., costituenti complessivamente il 61,38% circa delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, come risultanti in esito all’Addendum, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d), del TUF.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie di Piteco S.p.A. con sede in Milano, Via Mercalli n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04109050965, R.E.A. 1726096, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 18.154.900, suddiviso in n. 18.132.500 azioni ordinarie senza valore nominale ("Piteco" o la "Società"). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.
2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, come integrate e modificate dall’Addendum, vincolano i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti"):
Dedagroup S.p.A. con sede in Trento, Loc. Palazzine 120/f, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.IVA 01763870225, società controllata da Sequenza S.p.A., che detiene il 97,29% del capitale sociale, la quale è interamente posseduta da Lillo S.p.A.;
Lillo S.p.A., con sede in Gricignano di Aversa (CE), Zona A.S.I. - Capannone n. 18, snc, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, C.F. 06744850634, P. IVA n. 02322740610;
Andrea Guido Guillermaz, nato a Milano il 16 aprile 1963 e residente in Milano, Via Romualdo Marenco 2, C.F. GLLNRG63D16F205R;
Riccardo Veneziani, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1963 e residente in Reggio Emilia, Via Racchetta 18, C.F. VNZRCR63H29H223I;
Paolo Virenti, nato a Varese il 2 agosto 1960 e residente in Varese, Via C. Paravicini 16, C. F. VRNPLA60M02L682N.
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale complessive n. 11.130.168 azioni ordinarie di Piteco rappresentanti complessivamente il 61,38% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella:
| Soggetto Aderente | Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale |
% del capitale della Società avente diritto di voto |
N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale |
% sul capitale sociale di Euro 18.154.900 suddiviso in n. 18.132.500 azioni |
% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
| Dedagroup S.p.A.(*) | 10.053.500 |
10.053.500 |
55,44% |
- |
55,44% |
90,33% |
| Lillo S.p.A. | 40.000 |
40.000 |
0,22% |
- |
0,22% |
0,36% |
| Andrea Guido Guillermaz | 345.556 |
345.556 |
1,91% |
- |
1,91% |
3,10% |
| Riccardo Veneziani | 345.556 |
345.556 |
1,91% |
- |
1,91% |
3,10% |
| Paolo Virenti | 345.556 |
345.556 |
1,91% |
- |
1,91% |
3,10% |
TOTALE |
11.130.168 |
11.130.168 |
61,38% |
- |
61,38% |
100% |
(*) Dedagroup S.p.A. è indirettamente controllata da Lillo S.p.A.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Lillo S.p.A. detiene indirettamente il controllo di Piteco. Il Patto Parasociale non determina il cambiamento del controllo della Società. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Obbligo di non concorrenza dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un obbligo, a carico dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea Guido Guillermaz (amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) (i "Soci Operativi"), a non svolgere attività in concorrenza con le attività svolte da Piteco e a non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in società concorrenti e a non sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro ai dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti di Piteco o di tutte le società, consorzi, associazioni, imprese, joint-venture e simili, nazionali o estere, nelle quali Piteco acquisti o detenga una partecipazione sociale, interessenza, diritto di opzione che non sia di natura meramente finanziaria, per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in conformità alle disposizioni statutarie. La designazione dei candidati amministratori da inserire nelle rispettive liste è effettuata in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti da eleggere sia designata da Dedagroup S.p.A. (e/o dalle altre società del gruppo controllato da Lillo che detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni Piteco pari alla metà più uno del capitale sociale) e che almeno tre dei componenti da eleggere siano designati dai Soci Operativi (e coincidano con la persona del Socio Operativo stesso), fintantoché (i) i Soci Operativi continuino a ricoprire i propri incarichi all’interno della Società e (ii) il controllo di Piteco sia detenuto da una o più società congiuntamente, che siano controllate, direttamente o indirettamente, da Lillo S.p.A. Il diritto di ciascun Socio Operativo a rivestire la carica di Amministratore della Società sussisterà anche quando lo stesso non detenga più alcuna azione della Società.
Diritto di opzione dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale, come modificato dall’Addendum, prevede un’opzione di vendita delle azioni Piteco detenute dai Soci Operativi nei confronti di Lillo S.p.A. (ovvero i soggetti da questa designati), fino al 31 luglio 2020, in massimi tre lotti, ciascuno dei quali con un numero di azioni non superiore ad un terzo di quelle complessivamente detenute da tali soci (ammontanti complessivamente a n. 518.334 azioni per socio).
I lotti temporali sono suddivisi come segue:
primo lotto temporale: fino al 31 luglio 2018;
secondo lotto temporale: dal 1 agosto 2018 fino al 31 luglio 2019;
terzo lotto temporale: dal 1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2020.
In caso di esercizio dell’opzione di vendita il prezzo sarà pari al prezzo medio delle azioni registrato sul listino di riferimento nel periodo di sei mesi antecedenti all’esercizio dell’opzione stessa, incrementato per un importo per azione pari a:
Euro 1,00 in caso di esercizio dell’opzione nei lotti sub (a) e (b);
Euro 0,50 in caso di esercizio dell’opzione nel lotto sub (c).
Il Socio Operativo che non eserciti, in tutto o in parte, l’opzione di vendita nelle finestre temporali previste, avrà diritto di percepire da Lillo S.p.A. un premio in denaro determinato come segue:
Euro 1,30 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (a);
Euro 1,40 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (b);
Euro 1,05 per ciascuna azione non oggetto dell’esercizio dell’opzione di vendita nel lotto sub (c).
5. Durata del patto Parasociale
Il patto parasociale prevede una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, ma successivamente all’ammissione a negoziazione su MTA si applica il termine di durata inferiore stabilito per legge pari a tre anni.
6. Legge applicabile e foro competente
Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, invalidità, causa di risoluzione e simili è competente in via esclusiva il roro di Milano.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 29 settembre 2018 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo RI/PRA/2018/407744. Copia dell’Addendum è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 3 maggio 2019.
* * *
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, come integrate e modificate dall’Addendum, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale e dell’Addendum depositato e comunicato ai sensi di legge.
6 maggio 2019
[PT.1.19.1]
_______________________________________________________________________________
Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, ("TUF") e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti").
Piteco S.p.A.
Premessa
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 1 agosto 2019 è stato stipulato un patto parasociale (il "Patto Parasociale") concernente la governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani.
Il Patto Parasociale annulla e sostituisce il patto parasociale vigente tra le medesime parti, originariamente stipulato in data 28 settembre 2017 e da ultimo modificato in data 2 maggio 2019. Mediante la sottoscrizione del Patto Parasociale, le parti hanno inteso, tra l’altro, modificare i termini di esercizio del diritto di opzione previsto nel precedente accordo e rimuovere talune previsioni che non erano più applicabili.
Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 11.130.168 azioni di Piteco S.p.A., costituenti complessivamente il 61,31% circa del capitale sociale della Società avente diritto di voto.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni previste nel Patto Parasociale rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d), del TUF.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto azioni ordinarie di Piteco S.p.A. con sede in Milano, Via Mercalli n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04109050965, R.E.A. 1726096, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 18.247.300, suddiviso in n. 18.154.500 azioni ordinarie senza valore nominale ("Piteco" o la "Società"). Ogni azione conferisce ai relativi titolari diritto ad un voto.2. Soggetti aderenti e azioni conferite al Patto Parasociale
2.1 Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Aderenti"):
Dedagroup S.p.A. con sede in Trento, Loc. Palazzine 120/f, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.IVA 01763870225, società controllata da Sequenza S.p.A., che detiene il 97,29% del capitale sociale, la quale è interamente posseduta da Lillo S.p.A.;
Lillo S.p.A., con sede in Gricignano di Aversa (CE), Zona A.S.I. - Capannone n. 18, snc, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, C.F. 06744850634, P. IVA n. 02322740610;
Andrea Guido Guillermaz, nato a Milano il 16 aprile 1963 e residente in Milano, Via Romualdo Marenco 2, C.F. GLLNRG63D16F205R;
Riccardo Veneziani, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1963 e residente in Reggio Emilia, Via Racchetta 18/00, C.F. VNZRCR63H29H223I;
Paolo Virenti, nato a Varese il 2 agosto 1960 e residente in Varese, Via C. Paravicini 16, C. F. VRNPLA60M02L682N.
2.2 Formano oggetto del Patto Parasociale complessive n. 11.130.168 azioni ordinarie di Piteco rappresentanti complessivamente il 61,31% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale, come indicato nella tabella che segue.
2.3 I Soggetti Aderenti sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti - nella seguente tabella:
| Soggetto Aderente | Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale |
% del capitale della Società avente diritto di voto |
N. ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferite al Patto Parasociale |
% sul capitale sociale di Euro 18.247.300 suddiviso in n. 18.154.500 azioni |
% sul totale delle azioni oggetto del Patto Parasociale |
| Dedagroup S.p.A.(*) | 10.053.500 |
10.053.500 |
55,38% |
- |
55,38% |
90,33% |
| Lillo S.p.A. | 40.000 |
40.000 |
0,22% |
- |
0,22% |
0,36% |
| Andrea Guido Guillermaz | 345.556 |
345.556 |
1,90% |
- |
1,90% |
3,10% |
| Riccardo Veneziani | 345.556 |
345.556 |
1,90% |
- |
1,90% |
3,10% |
| Paolo Virenti | 345.556 |
345.556 |
1,90% |
- |
1,90% |
3,10% |
TOTALE |
11.130.168 |
11.130.168 |
61,31% |
- |
61,31% |
100% |
(*) Dedagroup S.p.A. è indirettamente controllata da Lillo S.p.A.
3. Soggetto che possa, tramite il Patto Parasociale, esercitare il controllo sulla Società o determinare la nomina di amministratori o sindaci
Lillo S.p.A. detiene indirettamente il controllo di Piteco. Il Patto Parasociale non determina il cambiamento del controllo della Società. Si rinvia al successivo Paragrafo 4 per quanto concerne le previsioni contenute nel Patto Parasociale in relazione alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
4. Contenuto del Patto Parasociale
Obbligo di non concorrenza dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un obbligo, a carico dei soci Paolo Virenti (amministratore delegato della Società), Andrea Guido Guillermaz (amministratore) e Riccardo Veneziani (amministratore) (i "Soci Operativi"), a non svolgere attività in concorrenza con le attività svolte da Piteco e a non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in società concorrenti e a non sollecitare o offrire, direttamente o indirettamente, lavoro ai dipendenti, agenti, collaboratori e/o consulenti di Piteco o di tutte le società, consorzi, associazioni, imprese, joint-venture e simili, nazionali o estere, nelle quali Piteco acquisti o detenga una partecipazione sociale, interessenza, diritto di opzione che non sia di natura meramente finanziaria, per tutto il periodo in cui gli stessi svolgano le rispettive funzioni manageriali nella Società e per i 24 mesi successivi alla cessazione delle stesse.
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle parti a votare congiuntamente i candidati rispettivamente presentati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero presentare e votare un’unica lista, in conformità alle disposizioni statutarie e alle disposizioni normative e regolamentari applicabili. La designazione dei candidati amministratori da inserire nelle rispettive liste è effettuata in modo da assicurare che almeno quattro (i.e., la maggioranza) dei componenti da eleggere sia designata da Dedagroup S.p.A. (e/o dalle altre società del gruppo controllato da Lillo S.p.A. che detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni Piteco pari alla metà più uno del capitale sociale) e che tre dei componenti da eleggere siano designati dai Soci Operativi (e coincidano con la persona del Socio Operativo stesso), fintantoché (i) i Soci Operativi continuino a ricoprire i propri incarichi all’interno della Società e (ii) il controllo di Piteco sia detenuto da una o più società congiuntamente, che siano controllate, direttamente o indirettamente, da Lillo S.p.A. Il diritto di ciascun Socio Operativo a rivestire la carica di Amministratore della Società sussisterà anche quando lo stesso non detenga più alcuna azione della Società.
Diritto di opzione dei Soci Operativi
Il Patto Parasociale prevede un’opzione di vendita delle azioni Piteco detenute dai Soci Operativi nei confronti di Lillo S.p.A. (ovvero i soggetti da questa designati) in due lotti, ciascuno dei quali per un numero di azioni non superiore alla metà delle azioni complessivamente detenute da tali soci (ammontanti complessivamente a n. 345.556 azioni per socio).
I lotti temporali sono suddivisi come segue:
primo lotto temporale: periodo compreso tra il 30 settembre 2020 e il 30 settembre 2025;
secondo lotto temporale: periodo compreso tra la data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2026.
In caso di esercizio dell’opzione di vendita il prezzo sarà pari al prezzo medio (media aritmetica giornaliera) delle azioni registrato sul listino di riferimento nel periodo di sei mesi antecedenti all’esercizio dell’opzione stessa (il "Prezzo Base"), incrementato per un importo per azione pari a Euro 2,00. Qualora il Prezzo Base dovesse risultare inferiore ad un ammontare pari a Euro 4,50, resta inteso che questo si intenderà convenzionalmente pari a Euro 4,50.
Nel caso in cui i Soci Operativi non abbiamo esercitato, in tutto o in parte, l’opzione di vendita entro i termini sopra indicati, Lillo S.p.A. si è impegnata a concedere un’estensione dei periodi di esercizio per un ulteriore periodo di 5 anni per consentire l’esercizio dell’opzione di vendita.
5. Durata del patto Parasociale
Il Patto Parasociale prevede una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di tre anni in caso di mancata comunicazione delle Parti, entro il termine di tre mesi prima della scadenza, della volontà di non rinnovare il Patto Parasociale.
6. Legge applicabile e foro competente
Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, invalidità, causa di risoluzione e simili è competente in via esclusiva il foro di Milano.
7. Deposito
Il Patto Parasociale è stato depositato in data 5 agosto 2019 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con numero di protocollo 368736.
* * *
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni del Patto Parasociale depositato e comunicato ai sensi di legge.
5 agosto 2019
[PT.2.19.1]