Dettaglio News
Consob sottopone al mercato una consultazione sulle proposte di definizione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività.
In relazione all’evoluzione della normativa di riferimento riguardante le attività di vigilanza svolte a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e del d.lgs n. 129/2024 risulta necessario procedere ad apportare talune modifiche al Regime contributivo. Si tratta di interventi limitati alle specifiche categorie indicate e non di una revisione complessiva dei criteri di tariffazione. La consultazione non riguarda quindi la misura delle tariffe contributive.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 22 agosto 2025 on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, oppure, al seguente indirizzo: Consob- Ufficio Contabilità e Bilancio Divisione Finanza e Amministrazione - Via G. B. Martini, n. 3 -00198 Roma.
COMUNICATO STAMPA
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e la Banca d’Italia hanno sottoscritto due protocolli d’intesa, volti a definire le modalità della cooperazione nell’esercizio delle competenze di vigilanza che il Testo Unico della Finanza (TUF) attribuisce a tali Autorità sulle infrastrutture di post-trading, ossia sulle controparti centrali e sui depositari centrali di titoli.
Detti protocolli tengono conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e di promuovere l’economicità dell’azione delle Autorità di vigilanza; sono fondati su disposizioni specifiche contenute nel TUF.
Le modalità di cooperazione tra le due Autorità sono declinate con riferimento, tra l’altro, allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, alla gestione dei collegi di supervisione previsti dalle discipline unionali, all’esercizio dei poteri regolamentari e ispettivi, allo scambio di informazioni.
I due documenti possono essere consultati sui siti istituzionali www.consob.it e www.bancaditalia.it.
Delibera n. 23640
Sospensione ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Banco BPM S.p.A.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“Tuf”);
VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;
VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”);
VISTA la Delibera n. 23492 del 1° aprile 2025, con la quale la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di scambio (il “Documento di Offerta”) promossa da UniCredit S.p.A. (“UniCredit”), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Tuf, su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM” o “BPM”) – a fronte di un corrispettivo di n. 0,175 azioni ordinarie UniCredit per ogni azione ordinaria BPM, ovverosia n. 175 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione per ogni 1.000 azioni ordinarie dell’Emittente (l’“Offerta”);
VISTI il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi approvati dalla Consob (congiuntamente, “il Prospetto Informativo”), relativi all’offerta al pubblico delle azioni ordinarie, rivenienti dall’aumento di capitale sociale di UniCredit a servizio dell’Offerta, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit del 30 marzo 2025, nell’esercizio della delega allo stesso attribuita dall’assemblea straordinaria dei soci di UniCredit in data 27 marzo 2025, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., incorporati per riferimento nel Documento di Offerta ai sensi dell’Allegato 2A del Regolamento Emittenti;
VISTA l’avvenuta pubblicazione in data 2 aprile 2025 del suddetto Documento e del Prospetto Informativo nonché la successiva pubblicazione, in data 24 aprile, del comunicato dell’emittente di Banco BPM, di cui all’articolo 103, comma 3, del Tuf e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti;
VISTA altresì la pubblicazione in data 3 luglio 2025 del supplemento al Documento, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, nonché al Prospetto Informativo, ai sensi dell’art. 23, par. 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129;
CONSIDERATO che il periodo di adesione – concordato dall’Offerente con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, per un periodo di 40 giorni di Borsa Aperta –, che ha avuto inizio il 28 aprile 2025, è stato sospeso, a far data dal 22 maggio 2025 con delibera Consob n. 23562 del 21 maggio 2025, adottata ai sensi dell’art. 102, comma 6, lett. b) del Tuf, per un periodo di 30 giorni, e successivamente ha ripreso a decorrere il 23 giugno 2025 con scadenza al 23 luglio 2025 (incluso), con data di pagamento il 30 luglio 2025, sicché l’Offerta è attualmente pendente;
VISTA la sentenza pubblicata il 12 luglio 2025 (“Sentenza”) con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da UniCredit avverso il D.P.C.M. del 18 aprile 2025 (“Decreto”) – con il quale, in relazione all’Offerta sono stati esercitati i poteri speciali di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 –, ha così disposto: “accoglie il ricorso introduttivo, nei limiti di cui ai punti 14.1.5 e 14.2 della motivazione [“Rapporto Impieghi/Depositi” e “Livello del portafoglio di project finance”]; e per l’effetto, in tali limiti annulla, con riserva di rinnovato esercizio del potere da parte della competente Autorità, l’impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025”;
VISTO il comunicato stampa diffuso da UniCredit in data 13 luglio 2025 con il quale è stato reso noto, tra l’altro, che, il richiamato dispositivo della Sentenza, è tale “da richiedere l'emissione di un nuovo decreto, poiché quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte”, sicché “UniCredit valuterà ora tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva”;
VISTA la lettera del 14 luglio 2025 trasmessa da Banco BPM alla Consob, con riferimento alla Sentenza e al predetto comunicato diffuso da UniCredit in data 13 luglio 2025;
VISTA la lettera del 16 luglio 2025 con la quale UniCredit ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla Consob il precedente 14 luglio, ai sensi dell’art. 103, comma 2, e 115, comma 1, del Tuf;
VISTA, in particolare, la lettera del 15 luglio 2025, allegata da UniCredit alla predetta nota del 16 luglio 2025, con la quale la medesima UniCredit, a seguito della citata Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Amministrazione competente per il monitoraggio di avviare un contradditorio in merito alle prescrizioni imposte dal Decreto, al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella Sentenza del TAR Lazio finalizzate all’instaurazione di “idonee (ed; auspicabilmente virtuose) modalità di interlocuzione tra la pubblica Autorità e [UniCredit]”;
VISTA altresì la Valutazione Preliminare del 14 luglio 2025, a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (“Regolamento Concentrazioni”) e del protocollo 21 dell’accordo SEE inerente all’Offerta (la “Valutazione UE”), pubblicata integralmente dagli organi di stampa, con la quale, avuto riguardo al citato Decreto del 18 aprile 2025, “la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l'Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni, in particolare i paragrafi 2 e 4, in quanto: (1) L'adozione e l'entrata in vigore del Decreto, nella sua forma attuale, senza previa comunicazione alla Commissione, viola gli specifici obblighi di comunicazione e sospensione previsti da tale disposizione; (2) Il Decreto, nella sua forma attuale, è contrario alle norme dell'UE sulla libera circolazione dei capitali, alla competenza esclusiva della BCE in quanto autorità di vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, TFUE e dell'SSMR, nonché alla legislazione sui servizi finanziari, compresa la direttiva CRD, la direttiva OICVM, la direttiva MiFID II e la direttiva GEFIA”;
CONSIDERATO, altresì, che nella Valutazione UE viene rappresentato che “Se questa conclusione preliminare fosse confermata, la Commissione potrebbe adottare una decisione a norma dell'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni in cui (i) dichiara che l'Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e (ii) le ordina di revocare senza indugio il Decreto”;
CONSIDERATO altresì che la predetta Valutazione UE è adottata dalla Commissione “per dare all'Italia la possibilità di comunicarle il proprio punto di vista in merito al procedimento di cui all'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e/o di modificare il Decreto, prima che la Commissione adotti una decisione definitiva” e che, pertanto, “Si invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito a quanto precede entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera”;
VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;
VISTO l’art. 102, comma 6, lettera b), del Tuf secondo cui “in pendenza dell’offerta, la Consob può: (…) b) sospenderla per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta”;
CONSIDERATO che la Sentenza del Tar e la Valutazione espressa dalla Commissione UE costituiscono, alla stregua di quanto previsto dal richiamato art. 102, comma 6, lettera b), del Tuf, “fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta”, atteso che l’una e l’altra integrano uno scenario caratterizzato da massima incertezza, risultando inoltre suscettibili di dare luogo, anche a breve, all’assunzione di iniziative sicuramente rilevanti ai fini della compiuta valutazione dell’offerta da parte degli oblati; rientrano tra dette iniziative le scelte che la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe operare al fine di dare esecuzione alla Sentenza del TAR o di corrispondere all’invito della Commissione UE “di comunicarle il proprio punto di vista in merito al procedimento di cui all'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e/o di modificare il Decreto”, nonché le conseguenti determinazioni della stessa Commissione UE;
CONSIDERATO, pertanto, che le sopra dette circostanze “denotano una dinamica procedurale ancora in evoluzione fonte di incertezza e indeterminatezza per gli oblati”, i quali devono potere “disporre di quadro informativo il più possibile chiaro, completo e non fuorviante, a fronte di elementi sopravvenuti alla presentazione dell’OPS”, come ritenuto dal Tar Lazio nell’Ordinanza n. 3247/25 del 13 giugno 2025 in relazione alla sospensione della medesima Offerta disposta dalla Consob con la già citata delibera Consob n. 23562 del 21 maggio 2025;
RITENUTO che la situazione di incertezza creatasi per effetto degli eventi sopra descritti non consente, allo stato, agli oblati di pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta e che, pertanto, si rende necessario disporne la sospensione per il tempo massimo consentito dall’art. 102, comma 6, lett. b), del Tuf, ossia 30 giorni di calendario decorrenti dalla data della presente Delibera;
D E L I B E R A:
L’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da UniCredit S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, su azioni ordinarie emesse da Banco BPM S.p.A. è sospesa, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lettera b), del medesimo Testo unico, per un periodo di 30 giorni.
La presente delibera sarà comunicata agli interessati mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.
22 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
COMUNICATO STAMPA
Sono queste le principali evidenze del Bollettino statistico relativo al primo semestre 2025 pubblicato oggi dalla Consob.
Il valore complessivo di mercato delle azioni scambiate su mercati italiani alla fine del primo semestre 2025 (949,7 miliardi di euro) risulta in crescita del 13,6% rispetto alla fine dell’anno precedente (+18,8% l’incremento registrato dalle società italiane). Il dato include, oltre al listino principale (Exm, Euronext Milan), anche i valori di Euronext Growth Milan (Egm), la piattaforma multilaterale di negoziazione per le piccole e medie imprese, nonché quelli del sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, sul quale sono scambiati prevalentemente i titoli di alcune banche di minori dimensioni.
Forte balzo dei volumi scambiati sia per le azioni di società quotate vigilate dalla Consob (pari a 440,4 miliardi di euro rispetto ai 338,1 miliardi del primo semestre 2024) che per i titoli di Stato italiani, che hanno registrato, rispettivamente, un incremento del 30,3% e del 56,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il controvalore dei bond governativi passati di mano sulle piattaforme italiane è salito nel semestre a 5.950,9 miliardi di euro dai 3.797,2 del primo semestre 2024. In aumento anche gli scambi di obbligazioni di emittenti italiani diverse dai titoli di Stato (+6,9%) e gli scambi di ETF ed ETC/ETN (+55,2%).
Prosegue, tuttavia, la tendenza delle società ad uscire dal listino. Complessivamente, scende a 423 il numero totale delle società quotate (vigilate) o negoziate al 30 giugno 2025 su Exm, Egm e Vorvel. Di queste sono 408 le società italiane (erano 419 a fine 2024).
Il numero di società negoziate sull’Egm (204) supera il numero di società quotate vigilate dalla Consob sull’Exm (202).
In particolare, risulta negativo (-7) il saldo tra entrate e uscite sul listino principale, Euronext Milan, nel quale a fronte di zero new entry si registrano sette delisting. Per la prima volta dal 2020, scende anche il numero delle imprese con titoli negoziati sull’Egm con un saldo negativo (-5) tra le nuove entrate (6) e le società uscite (11).
COMUNICATO STAMPA
Tempi più brevi per il via libera della Consob alla pubblicazione dei prospetti informativi delle emissioni obbligazionarie. A partire da domani, sabato 19 luglio, il potere di autorizzazione sia dei prospetti che dei relativi supplementi passa di regola dalla Commissione, organo decisionale di vertice della Consob, al capo della Divisione Emittenti.
L’innovazione è volta a favorire l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, accorciando l’iter autorizzativo delle emissioni di bond societari e rendendo quindi più facile per le aziende cogliere il momento più favorevole per il collocamento dei titoli sul mercato.
A monte di questa novità c’è una consultazione con il mercato, ad esito della quale la Consob ha introdotto il nuovo articolo 8-bis del Regolamento Emittenti, che per l’appunto attribuisce il potere di approvazione dei prospetti di titoli diversi dai titoli di capitale al Responsabile di Divisione competente per materia, il quale può delegare anche in via generale il Vice Responsabile di Divisione. La competenza ad approvare tale tipologia di prospetti rimane attribuita alla Commissione in determinati casi (delibera n. 23574 del 28 maggio 2025).
L’iniziativa fa seguito a una serie di interventi regolamentari già adottati dalla Consob nel perseguimento degli obiettivi fissati dal Libro Verde del Ministero dell’Economia e delle Finanze del marzo 2022, con particolare focus sul procedimento di approvazione dei prospetti e sulla necessità di accelerare i relativi tempi procedimentali, allo scopo di rendere il mercato dei capitali italiano maggiormente attraente.
L’attribuzione del potere di approvazione dei prospetti relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale al Responsabile di Divisione, in luogo della Commissione, si aggiunge quindi alle novità introdotte nel mese di febbraio 2024 in tema di riduzione dei tempi di scrutinio e dei costi nonché dell’utilizzo della lingua inglese anche per le domande di approvazione e va incontro alle aspettative degli operatori di mercato di una riduzione del tempo intercorrente tra la chiusura dell’istruttoria (c.d. “no-further comments”) e l’approvazione del prospetto.
Anche il certificato di approvazione previsto per il cd. “passaporto” sarà adottato per i prospetti relativi ai suddetti titoli dal Responsabile di Divisione.
I moduli di domanda di approvazione di tali prospetti sono stati aggiornati al fine di tener conto della novità introdotta nella fase approvativa.
La modifica regolamentare entra in vigore da domani, 19 luglio 2025, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della citata delibera Consob n. 23574 nella Gazzetta Ufficiale, e sarà applicabile alle domande di approvazione dei prospetti presentate da tale data.
Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Commissione ha istituito presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e ha adottato il regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (regolamento ACF). Tale regolamento è stato successivamente modificato dalla delibera n. 21867 del 21 maggio 2021: le modifiche sono entrate in vigore il 1° ottobre 2021.
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4, del suddetto regolamento, il collegio dell’ACF è composto da un Presidente e da quattro membri, dei quali tre - tra cui il Presidente - sono scelti dalla Consob e due designati, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con le medesime modalità sono nominati uno o più membri supplenti per ogni membro effettivo. A tale riguardo la Commissione ha stabilito la nomina di due membri supplenti per ciascun membro effettivo.
Il prossimo 11 dicembre 2025 giungerà a scadenza il mandato di sei membri (due membri effettivi e quattro membri supplenti) del collegio dell’ACF, nominati dalla Consob su propria designazione. Con il presente avviso la Consob avvia la procedura per la nomina dei predetti sei membri in scadenza.
Possono esprimere la manifestazione di interesse coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 5, commi 2 e 2-bis, e 6 del regolamento ACF.
In particolare, il comma 1 del predetto articolo 6 prevede che i componenti del collegio siano individuati tra:
- avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;
- notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;
- professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.
È richiesta una significativa e comprovata competenza in materia finanziaria, di disciplina degli intermediari e di tutela dei consumatori.
Le candidature dei dipendenti in servizio della Consob saranno prese in considerazione solo decorsi due anni dalla cessazione delle eventuali funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie precedentemente svolte nelle materie di competenza dell’Arbitro.
Nell’individuazione dei membri sarà assicurata la presenza delle diverse professionalità (competenze giuridiche ed economiche) e sarà posta attenzione alla diversificazione per genere.
La durata dell’incarico è di tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai sensi del sopra richiamato articolo 5, comma 3, del regolamento ACF, al termine del secondo mandato, i membri supplenti possono essere nominati nel ruolo di membro effettivo per un solo ulteriore mandato.
Per quanto riguarda i compensi, si rimanda alla delibera n. 19622 dell’8 giugno 2016.
L’incarico richiede un impegno attivo e costante, in ragione dei profili di complessità ed elevato tecnicismo dell’attività che l’Arbitro è chiamato a svolgere. Il collegio si riunisce, di norma, almeno una volta a settimana e, pertanto, si richiama l’attenzione dei soggetti interessati alla tipologia dell’incarico e all’impegno richiesto, affinché ne valutino appieno e consapevolmente la sostenibilità in relazione ad altri incarichi ed impegni professionali ricoperti. Rispetto a questi ultimi, si richiede anche che i soggetti interessati conducano una valutazione circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità.
Le manifestazioni di interesse andranno presentate, unitamente a un curriculum vitae in formato europeo aggiornato e a una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 18.00 del 18 agosto 2025 alla casella di posta elettronica: acf@pec.consob.it.
Si precisa che, in base alle previsioni regolamentari, la scelta dei candidati ai quali conferire l’incarico di membro del collegio dell’ACF è rimessa esclusivamente alla Consob nell’esercizio della propria discrezionalità. Il presente avviso non costituisce una procedura concorsuale ma un mezzo per acquisire manifestazioni di interesse.
Il presente avviso, in quanto rivolto a una generalità di destinatari, è pubblicato sul sito della Consob e su quello dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
COMUNICATO STAMPA
Più coinvolgimento degli stakeholder nell’analisi dei temi Esg rilevanti per la società
Cresce l’integrazione dei temi di sostenibilità nella governance
Gli impatti del cambiamento climatico presenti nell’informativa di bilancio
Cresce l’impegno delle società italiane verso la trasparenza e l'integrazione dei temi di sostenibilità nella propria governance e nella definizione delle strategie aziendali. Stakeholder sempre più coinvolti nell’analisi dei temi Esg (Environmental, Social and Governance). Graduale evoluzione anche dell’informativa finanziaria volta a includere gli impatti del cambiamento climatico. Questi alcuni dei principali risultati del settimo Rapporto Consob sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane pubblicato oggi, le cui evidenze verranno presentate con un webinar nella seconda metà del mese di settembre.
Nel 2024 150 società con azioni ordinarie quotate su Euronext Milan (Exm) hanno pubblicato una dichiarazione non finanziaria o Dnf (di cui 6 in forma volontaria), rappresentando il 72% del totale alla fine del 2023 (97% in termini di capitalizzazione complessiva di mercato).
Tutte le società hanno svolto un'analisi per individuare le tematiche rilevanti riportate nella Dnf (analisi di materialità). Il coinvolgimento degli stakeholder è aumentato, con il 73% delle società che ha considerato il loro punto di vista, rispetto al 70% nel 2023 e al 66% nel 2022. Il Consiglio di amministrazione è stato coinvolto a valle del processo di analisi di materialità nel 72% dei casi, segnando un aumento di oltre 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente e raggiungendo il massimo dal 2019 (primo anno di rilevazione).
Il 27% delle società ha riportato connessioni tra la lista dei temi rilevanti e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg), con particolare attenzione agli obiettivi n. 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) e n. 13 (Agire per il clima).
Il Rapporto evidenzia anche che circa l’81% delle società ha fornito informazioni sui propri obiettivi di sostenibilità e il 27% ha citato obiettivi legati alla transizione climatica.
Inoltre, l'82% delle società che hanno pubblicato la Dnf ha istituito un comitato di sostenibilità (vs. 75% nel 2023 e 70% nel 2022), evidenziando una crescente rilevanza dei temi Esg nelle discussioni in seno al board. Questa evidenza si accompagna ad un aumento dei riferimenti ai temi Esg e agli Sdg nei Piani strategici, rilevato negli abstract pubblicati da 67 società.
Con riguardo alle politiche in materia di remunerazione, nel 2024 le società con azioni ordinarie quotate su Exm che hanno integrato fattori non finanziari nei compensi variabili degli amministratori delegati sono state 151 (in crescita rispetto alle 137 rilevate nel 2023), con una quota della remunerazione variabile legata ai fattori Esg in media pari al18,8% per la remunerazione di breve periodo e al 20,6% per quella di lungo periodo.
In un Addendum del Rapporto sono esaminate, per la prima volta, le informazioni sul clima contenute nei bilanci pubblicati nel 2024 dalle società del Ftse Mib. L'analisi mostra un progressivo adeguamento dell'informativa finanziaria per riflettere gli effetti del cambiamento climatico, pur evidenziando aree di miglioramento.
ESMA ha pubblicato, in data 11 luglio 2025, uno Statement che richiama l'attenzione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) sui rischi connessi all'offerta combinata di servizi regolamentati ai sensi del MiCAR e di servizi non regolamentati da detta disciplina. In particolare, lo Statement evidenzia l'obbligo, a carico dei prestatori, di evitare qualsiasi possibile confusione tra i clienti riguardo al livello di tutela applicabile. Il documento fornisce anche indicazioni pratiche finalizzate a garantire trasparenza e un'informazione chiara e corretta nei confronti della clientela.
Rischio elevato di perdita del capitale investito, forte deprezzamento dei titoli coinvolti che in base all'esperienza maturata negli ultimi tre anni e mezzo ha toccato in media l'80%, diluizione della partecipazione degli azionisti con picchi compresi fra il 60% e l'80%: sono alcuni dei rischi evidenziati dalla Consob in un Richiamo di Attenzione rivolto agli investitori che aderiscono ai Poc cosiddetti non standard, ovvero i prestiti obbligazionari convertibili emessi in favore di un unico soggetto.
Si tratta di operazioni di finanza straordinaria alle quali fanno ricorso per lo più le società che presentano gravi squilibri patrimoniali e di bilancio nel tentativo di attivare uno strumento di ultima istanza per reperire risorse finanziarie fresche.
L'osservazione empirica dal 2022 ad oggi mostra che nella quasi totalità dei casi l'uso dei Poc non standard non è servito a scongiurare il peggioramento della situazione aziendale, che anzi in alcuni casi si è ulteriormente deteriorata fino a richiedere l'avvio di procedure concorsuali o di liquidazione. Al tempo stesso gli azionisti hanno subito minusvalenze pesanti e un drastico effetto di diluizione nel capitale.
Alla luce delle analisi svolte la Consob richiama, quindi, l'attenzione degli investitori attuali e potenziali sui rischi associati ai Poc non standard e, in particolare, sul rischio deprezzamento delle azioni degli emittenti, sulla conseguente perdita del capitale investito e sugli effetti diluitivi sulla compagine azionaria.
Agli organi di controllo interno si chiede, invece, di tenere alto il livello di guardia sull'uso dei Poc non standard, per assicurare che il processo decisionale societario riguardante l'uso di questi strumenti avvenga tramite procedure trasparenti idonee all'assunzione di decisioni consapevoli e coerenti con l'interesse sociale.
Sul tema, inoltre, la Consob ha adottato una Comunicazione che aggiorna e sostituisce quella del maggio 2023 in cui - muovendosi nell'ambito delle prescrizioni già in vigore - si migliorano gli standard di trasparenza informativa richiesti alle società.
Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web tramite cui vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- "09pqws" (sito internet https://09pqws.it);
- "DSS776" (sito internet https://dss776.it);
- "ERY357" (sito internet https://ery357.it);
- "TNT882" (sito internet https://tnt882.it);
- "ZeroTrillionWorld" (sito internet https://zerotrillionworld.it);
- "ZGV796" (sito internet https://zgv796.it);
- "78DEF" (sito internet https://78def.it).
Sale, così, a 1376 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web tramite cui vengono abusivamente offerti servizi su strumenti finanziari o abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. In particolare, Consob ha ordinato l'oscuramento di 2 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 3 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019) relativamente all'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi nonché dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- "Geneve Capital Invest" (sito internet https://geneveinvestcap.com e pagina https://webtrader.gencapwebtrader.com);
- "Finbridge International" (sito internet https://finbridgeinternational.com e pagina https://webtrader.finbridgeinternational.trade);
- "Atomic Wallet" (sito internet https://atomicwallet.io);
- "Cexrqw.com" (sito internet https://cexrqw.com);
- "Interersos.it" (sito internet https://interersos.it);
Sale, così, a 1381 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- "Indexswiss" (sito internet www.indexswiss.com e relativa pagina https://client.indexswiss.com);
- "Fusion4Markets" (sito internet https://fusion4marketsltd.com e relativa pagina https://client.fusion4marketsltd.com);
- "MGLuxembourg" (sito internet https://mgluxembourg.cm e pagine https://client.mgluxembourg.cm e https://webtrader.mgluxembourg.cm).
Sale, così, a 1369 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Il cliente come obiettivo prioritario dei produttori e dei distributori di strumenti finanziari. Chi progetta e chi offre al pubblico dei risparmiatori prodotti d'investimento deve sempre avere come stella polare di riferimento l'esigenza di definire l'identikit della clientela quanto, per esempio, a profilo di rischio, orizzonte temporale, disponibilità patrimoniali, per far sì che dalla prima fase della ideazione e fino al collocamento l'offerta corrisponda effettivamente alla domanda.
È questo uno dei capisaldi della disciplina europea in materia di servizi d'investimento (Mifid 2), che viene riaffermato con forza dalla Consob nel suo ultimo Quaderno dal titolo "Il target market nella disciplina della product governance quale presidio di tutela dell'investitore retail", da oggi sul sito dell'Istituto.
Gli autori, Michele Siri (Università di Genova), Fiamma Cambiano e Dario Colonnello (Consob), analizzano il ruolo dei produttori e dei distributori nel governo dei prodotti (product governance) che costituisce un aspetto chiave per la protezione dell'investitore, specie retail.
I produttori, nel progettare i vari strumenti da portare sul mercato finanziario, devono individuare i clienti "teorici o potenziali" a cui destinarli sulla base di caratteristiche come le competenze finanziarie, il livello patrimoniale e la propensione al rischio. Analogamente devono identificare i clienti per i quali determinati prodotti risultino non idonei. Lo stesso vale anche per gli intermediari che hanno il rapporto diretto con gli investitori nella fase di distribuzione dei prodotti a clienti "reali o effettivi".
Il Quaderno ricostruisce, inoltre, le attività svolte dall'Esma (European Securities and Markets Authority) e l'esperienza applicativa di alcuni Stati membri (Germania, Francia e Olanda). Dall'esame emerge che sussistono ancora differenze tra i diversi Paesi europei, un elevato tasso di formalismo in alcuni processi nonché difficoltà nell'individuare prodotti che offrano un reale valore aggiunto agli investitori.
Recenti iniziative europee come la Ris (Retail Investment Strategy) e la Siu (Savings and Investments Union) sono volte a rimuovere questi ostacoli. Nel Quaderno si chiarisce inoltre che le nuove tecnologie possono contribuire ad una maggiore semplificazione ed efficienza dei processi.
La protezione degli investitori è e resta il requisito necessario per accrescere la loro partecipazione al mercato finanziario europeo. Ciò è particolarmente vero nella fase di turbolenza che caratterizza l'attuale contesto geopolitico.
COMUNICATO STAMPA
Facilitare e semplificare la quotazione dei fondi d’investimento sul mercato finanziario italiano e allineare l’ordinamento nazionale a quello degli altri Paesi dell’Unione Europea, migliorando con ciò l’attrattività e la competitività della nostra piazza finanziaria.
Questi gli obiettivi di una consultazione avviata dalla Consob per rimuovere l’obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione in Italia degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) europei e dei fondi di investimento alternativo (Fia) aperti riservati, gestiti da società europee.
Nella consultazione la Consob propone, inoltre, alcune modifiche dell’appendice allo schema regolamentare che disciplina le informazioni da includere nel prospetto informativo in caso di ammissione alle negoziazioni di fondi aperti italiani (Oicr, organismi di investimento collettivi del risparmio).
Tempi rapidi per la fase di consultazione, che si chiuderà il 12 luglio 2025.
COMUNICATO STAMPA
Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web tramite cui vengono abusivamente offerti servizi su strumenti finanziari o abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. In particolare, Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 3 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.
L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019) relativamente all’oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi nonché dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all’oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
- “The Toro Global” (sito internet https://thetoroglobal.com e relativa pagina https://client.thetoroglobal.com);
- “Finbridge International” (sito internet www.finbridgeinter.com e relativa pagina https://webtrader.finbridgeinter.tech);
- “INCORE-INVFX” - “IncoreInvestment” (sito internet https://incore-invfx.com e relativa pagina https://client.incore-invfx.com);
- “Coingridr.top” (sito internet https://coingridr.top);
- “Gigtaskr” (sito internet https://gigtaskr.top);
- “Sxr922” (sito internet https://sxr922.it).
Sale, così, a 1366 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 6 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all'oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l'offerta abusiva.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- "EXT24" (sito internet https://ext247.co e relativa pagina https://my.ext247.co);
- "Rgroupltd" (sito internet https://rgroupltd.cm e pagine https://client.rgroupltd.cm e https://webtrader.rgroupltd.cm);
- "Trevorex" (sito internet https://trevorrex.com e la relativa pagina https://app.trevorrex.com);
- "AHP" (sito internet sito www.ahpcmg.com);
- "QW Limited" (sito internet www.quantumwins.com e relative pagine https://webtrader.quantumwins.com e https://mobtrader.quantumwins.com);
- "Tradepower" (sito internet https://tradepower.pro e pagine https://client.trade-power.pro e https://bestrader.io);
- "Magnomic Yield Ltd" (sito internet https://magnomicyieldltd.com);
Sale, così, a 1360 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Venerdì 20 giugno 2025, si è svolto, in Piazza Affari nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, l’Incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. L’incontro ha concluso le celebrazioni per i cinquant’anni dell’Autorità.
È possibile vedere il video dell'evento su YouTube al seguente link: https://youtube.com/live/MrUfwUQrDEc.
Avviso congiunto Consob/Banca d’Italia del 2 luglio 2025 in merito all’estensione del periodo transitorio nazionale per l’adeguamento al MiCAR e alla pubblicazione dell’opinion dell’EBA in materia di interconnessione tra MiCAR e PSD2
Il 30 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 95/2025, che ha esteso il regime transitorio nazionale per i VASP (Virtual Asset Service Providers) iscritti nel Registro Operatori Valute Virtuali tenuto dall’OAM[1]. In particolare, gli operatori che già beneficiano del regime transitorio potranno continuare ad operare per un ulteriore periodo di sei mesi – ossia fino al 30 dicembre 2025 – ai sensi della disciplina attualmente prevista dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e dalle relative disposizioni attuative. Inoltre, i medesimi operatori, a condizione che: (i) presentino istanza di autorizzazione in Italia o in un altro Stato membro, entro il 30 dicembre 2025, come prestatori di servizi per le cripto-attività (“CASP”) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), o (ii) appartengano allo stesso gruppo di una società che abbia presentato un’istanza entro la stessa data, potranno continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione, fino al rilascio o rifiuto della medesima e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
È stato altresì posticipato al 30 settembre 2025 (in sostituzione del 31 maggio 2025) il termine ultimo entro cui tutti i soggetti iscritti nel registro tenuto dall’OAM devono comunicare ai clienti e rendere noto via web come intendono conformare la propria operatività al MiCAR o, alternativamente, qualora non intendano presentare un’istanza di autorizzazione a operare come CASP, come intendono gestire l’ordinata chiusura dei rapporti in essere. Pertanto, eventuali integrazioni e/o aggiornamenti ai piani e alle misure che avrebbero dovuto essere comunicati e pubblicati entro il 31 maggio u.s., dovranno essere apportati non oltre il prossimo 30 settembre.
Con l’occasione, si invitano gli operatori a prestare particolare attenzione alla Opinion, pubblicata il 10 giugno dall’EBA, sentita l’ESMA, che disciplina i profili di interconnessione tra il MiCAR e la Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2)[2]. L’Opinion – rispondendo ad una richiesta della Commissione Europea – tratta le casistiche di prestazione di servizi per le cripto-attività in relazione a token di moneta elettronica (EMT). Considerato che gli EMT hanno una duplice natura di cripto-attività ai sensi del MiCAR e di fondi ai sensi della PSD2, la prestazione dei seguenti servizi per le cripto-attività richiede l’applicazione delle norme PSD2:
- trasferimento di EMT per conto dei clienti;
- custodia e amministrazione di EMT nel caso in cui il custodial wallet consenta di effettuare e ricevere trasferimenti di EMT.
L’Opinion specifica inoltre che l’attività di un CASP che intermedia l’acquisto di cripto-attività con EMT non costituisce un servizio di pagamento.
Con riferimento ai profili autorizzativi, l’Opinion chiarisce che il CASP che intenda prestare i servizi citati deve, non oltre il 2 marzo 2026:
- essere autorizzato anche alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi della PSD2 o in alternativa
- operare in partnership con un prestatore di servizi di pagamento (PSP) già autorizzato ai sensi della PSD2.
Al fine di facilitare l’adeguamento alle previsioni dell’Opinion, verranno fornite indicazioni operative per la presentazione delle istanze come PSP ai sensi della PSD2.
***
Per favorire un processo ordinato di adeguamento alla nuova disciplina, sono state tempo per tempo fornite indicazioni operative ai soggetti interessati, sia attraverso comunicazioni di carattere generale[3] sia tramite interlocuzioni dedicate[4]. Alla luce della recente proroga del regime transitorio, le Autorità ritengono opportuno ribadire la necessità che gli operatori interessati presentino le istanze di autorizzazione in maniera tempestiva e accurata, in modo da garantire un’ordinata transizione verso il nuovo regime. Le Autorità restano disponibili a continuare le interlocuzioni con tali operatori.
[1] Cfr. art. 10 del decreto legislativo n. 95 del 2025, che modifica l’articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024.
[2] Autorità Bancaria Europea, No Action letter on the interplay between Payment Services Directive (PSD2/3) and Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), 10 giugno 2025 (testo disponibile solo nella versione inglese).
[3] Cfr. Comunicazione CONSOB n. 1/24 del 12 settembre 2024, “Prima attuazione della nuova disciplina delle cripto-attività – preliminari indicazioni per gli operatori”. Inoltre, sui siti internet delle Autorità sono state rese disponibili specifiche sezioni che riportano indicazioni e informazioni, anche di carattere normativo, utili per la predisposizione delle istanze MiCAR.
[4] A partire dal mese di ottobre 2024 sono stati contattati tutti gli operatori interessati e, successivamente, le Autorità hanno tenuto congiuntamente molteplici interlocuzioni al fine di agevolare l’ordinata transizione al regime MiCAR.
Comunicato congiunto Consob - Banca d'Italia 2 luglio 2025 in versione PDF
COMUNICATO STAMPA
Segnali di un ritorno d’interesse da parte degli investitori istituzionali per le società italiane quotate in Borsa. Il 2024, per la prima volta dal 2019, mostra un incremento (27% da 24% dell’anno prima) nella quota delle imprese in Piazza Affari che hanno nell’azionariato investitori istituzionali, in particolare esteri (21,5% società vs. 19% nel 2023).
È uno dei dati che risultano dall’ultimo Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato oggi dalla Consob.
Per la prima volta il Rapporto affronta, in un apposito Addendum, una mappatura dell’interazione avvenuta tra imprese, azionisti e altri stakeholder, che – sulla base di un’indagine condotta a campione – dà conto di un intenso dialogo con i vari portatori d’interesse.
Il Rapporto conferma, tra l’altro, anche la crescente attenzione dei Consigli di amministrazione verso i temi Esg sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governo delle imprese. A fine 2023 i comitati di sostenibilità risultano presenti nel 68% delle imprese a fronte del 61% del 2022 e del 20% nel 2017.
Lo studio evidenzia, inoltre, che la presenza delle donne negli organi sociali delle quotate si attesta al 43% delle posizioni, al di sopra quindi della soglia minima fissata per legge (40%). È in crescita rispetto agli anni precedenti la percentuale di società in cui il genere femminile è ugualmente o più rappresentato rispetto a quello maschile nell’organo di amministrazione (19% dei Cda, rispetto al 15% del 2023). Tuttavia, le donne continuano a ricoprire raramente il ruolo di amministratore delegato o di presidente dell’organo di amministrazione (rispettivamente 2,2% e 3,5% degli incarichi ricoperti da donne).
La titolarità di incarichi di amministrazione in più di un emittente quotato (interlocking) riguarda il 27,6% delle donne. Il dato femminile è superiore a quello degli uomini, come nelle rilevazioni precedenti, ma mostra una graduale e continua riduzione iniziata negli anni più recenti dopo il valore massimo del 34,9% raggiunto nel 2019.
Gli emittenti che hanno introdotto in statuto il voto maggiorato sono 72 (vs. 74 nel 2023), pari al 14,7% del valore totale di mercato. Tra questi, 10 emittenti hanno previsto un voto maggiorato rafforzato.
Il Rapporto sarà presentato e discusso a Roma presso l’Auditorium della Consob il prossimo 3 luglio 2025 in occasione dell’evento Corporate governance in Italia - Analisi sugli strumenti di potenziamento dei diritti di voto, organizzato dalla Consob in collaborazione con il Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime.
Dal 6 al 12 ottobre 2025 si terrà la nona edizione della Settimana Mondiale dell’Investitore - World Investor Week (WIW), la campagna globale promossa da IOSCO per sensibilizzare sull’importanza dell’educazione finanziaria e della protezione degli investitori. L’edizione 2025 si concentrerà su tre temi chiave: Tecnologia e Finanza Digitale, Intelligenza Artificiale e Prevenzione di Frodi e Truffe, in linea con la “Roadmap for Retail Investor Online Safety”.
Saranno inoltre affrontati temi come le cripto-attività e i fondamenti dell’investimento. All’iniziativa partecipano ogni anno oltre 100 Paesi, con eventi, campagne e progetti realizzati anche in collaborazione con scuole, università e soggetti del settore finanziario.
La Consob coordina l’iniziativa per il territorio italiano fin dalla prima edizione della WIW.
Di seguito i link al comunicato stampa IOSCO, alla versione tradotta in lingua italiana, al sito www.worldinvestorweek.org e al post LinkedIN della Consob.
COMUNICATO STAMPA
La Consob ha pubblicato un'Avvertenza per mettere in guardia i risparmiatori sulla crescente diffusione del fenomeno delle false offerte di lavoro online con cui viene proposto lo svolgimento di generiche attività (quali, per esempio, cliccare link, iscriversi a siti internet, mettere like a prodotti/servizi commerciali, scrivere recensioni e simili), collegati all'effettuazione di operazioni su cripto-valute da cui deriverebbe un'ulteriore opportunità di guadagno (il cosiddetto task scam). Queste proposte, veicolate soprattutto tramite social network, inducono gli utenti a operare attraverso siti internet riconducibili a prestatori abusivi di servizi su cripto-attività e si configurano come iniziative ingannevoli, finalizzate all'acquisizione delle somme di denaro e dei dati personali degli utenti stessi.
La Consob, nel contrastare tale fenomeno, ha inoltre ordinato, ai sensi dalla disciplina europea sulle cripto-attività (Regolamento Mica) l'oscuramento di quattro siti web mediante i quali erano prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:
- https://hct685.it;
- https://sdh878.it;
- https://skillnexp.top;
- https://ymg686.it.
Sale, così, a 1353 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione "Occhio alle truffe!", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
La Commissione, ad esito della consultazione con il mercato, ha approvato alcune modifiche al Regolamento Emittenti in tema di prospetti informativi relativi a titoli “non-equity”. Ciò al fine di garantire tempi autorizzativi celeri per questa tipologia di prospetti (delibera n. 23574 del 28 maggio 2025).
Con le modifiche al Regolamento è stato introdotto il nuovo articolo 8-bis (“Definizione del procedimento di approvazione del prospetto da parte di personale con qualifica dirigenziale”) con il quale: (i) è stato individuato il soggetto, tra il “personale con qualifica dirigenziale”, a cui attribuire la competenza dell’adozione dell’atto finale di approvazione del prospetto; (ii) è stato definito l’ambito oggettivo di applicazione dell’intervento normativo limitandolo ai soli prospetti obbligazionari; (iii) sono stati individuati i casi eccezionali al ricorrere dei quali la competenza ad approvare il prospetto rimane attribuita alla Commissione; (iv) ed infine sono stati previsti flussi informativi periodici per la Commissione in merito ai prospetti autorizzati.
Un’ulteriore modifica riguarda l’adozione del certificato di approvazione e, in particolare, l’art. 8-bis specifica che nei casi di approvazione del prospetto da parte del Responsabile di Divisione o del Vice Responsabile, questi adotta altresì il certificato di approvazione previsto dall’articolo 25 del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).
La relazione illustrativa degli esiti della consultazione e i contributi pervenuti sono pubblicati sul sito della Consob, sezione Regolamentazione/Consultazioni concluse.
COMUNICATO STAMPA
Via libera della Consob alle modifiche regolamentari (delibera n. 23597 del 4 giugno 2025) in materia di procedimenti sanzionatori.
Al termine di una consultazione con il mercato finanziario, avviata nel gennaio scorso, la Consob ha definito le norme di dettaglio che disciplinano il ricorso allo strumento degli “impegni”; un’innovazione introdotta dall’articolo 196-ter del Testo unico della finanza (Tuf) per effetto della “Legge Capitali” del marzo 2024.
La previsione degli “impegni” rende possibile l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio senza che si arrivi a sanzione. Il presupposto, però, è che il destinatario delle contestazioni della Consob si impegni verso l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza e verso il mercato ad adottare misure di rimedio.
Con ciò l’Italia si allinea alle prassi più evolute dei Paesi europei, che già hanno adottato meccanismi di definizione alternativa dei procedimenti sanzionatori. L’intervento normativo si inquadra nel più ampio sforzo di migliorare l’attrattività e la competitività della piazza finanziaria italiana nel contesto europeo ed extra-europeo.
In particolare, il regolamento prevede, tra l’altro, un termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della proposta di impegni (con la possibilità di integrare l’istanza nei 30 giorni successivi). La Consob esamina la proposta, decide se approvarla o rigettarla e, in caso di accoglimento, la pubblica sul proprio sito.
La nuova disciplina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025).
COMUNICATO STAMPA
Richiamo di attenzione della Consob ai finfluencer e al pubblico dei risparmiatori che li segue sul web.
In un’apposita Avvertenza diffusa oggi l’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari si rivolge ai risparmiatori che seguono in rete i finfluencer, cioè gli influencer che tramite i social e internet dispensano consigli per gli acquisti in Borsa, evidenziando i rischi che possono derivare da decisioni d’investimento prese in modo affrettato, superficiale ed emotivo, facendosi trascinare dall’“effetto gregge” o presumendo erroneamente che un finfluencer possa offrire un servizio equiparabile a quello di un professionista autorizzato.
I risparmiatori devono in particolare prestare attenzione a quelle offerte che vengono incautamente presentate come molto redditizie e prive di rischio nonché ai conflitti d’interesse che possono interessare gli stessi finfluencer. Al riguardo la Consob ricorda una delle regole basilari in materia di scelte d’investimento cioé la correlazione fra rischio e rendimento: a rendimenti alti corrispondono di regola rischi elevati.
Al tempo stesso la Consob mette in guardia anche i finfluencer, sottolineando che l’attività dev’essere svolta nel rispetto della normativa europea di settore, ovvero la disciplina sulle raccomandazioni d’investimento e sul contrasto degli abusi di mercato. I finfluencer devono attenersi alle regole in materia di correttezza delle informazioni e di trasparenza sui potenziali conflitti d’interesse.
Sul tema si sono già pronunciate con apposite prese di posizione sia la Iosco, l’organizzazione mondiale cui aderiscono le Consob di oltre 130 Paesi, sia l’Esma, l’Autorità europea di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari.
Il Richiamo di attenzione s’inquadra nell’ambito di una più ampia iniziativa internazionale, la Global Week of Action Against Unlawful Finfluencers, alla quale hanno aderito oltre alla Consob le Autorità di vigilanza di Regno Unito, Canada, Australia, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, i risparmiatori e gli stessi finfluencer sui rischi potenzialmente connessi con l’attività di questi operatori.
La Consob ha voluto dare il suo contributo anche attraverso la pubblicazione di un breve video che a partire dallo “schema Ponzi” mette in guardia il pubblico indifferenziato dei risparmiatori dai rischi delle truffe finanziarie on line e sui social.