In caso di offerta pubblica di acquisto

In caso di offerta pubblica di acquisto

Altrettanto importante rispetto alla fase in cui i propri risparmi vengono investiti è il disinvestimento ossia quel processo, economicamente inverso al primo, in cui le attività finanziarie  vengono vendute e trasformate in denaro. Questa fase, che rappresenta la conclusione del processo di investimento, necessita di particolare attenzione perché è in questo momento che, effettivamente, si può realizzare, o meno, un incremento in termini di valore del capitale investito.

In questo senso una offerta pubblica di acquisto ("Opa" o "Offerta") è una sollecitazione al disinvestimento per cui un soggetto (ad esempio una banca, una società o un fondo di investimento) propone al pubblico di acquistare determinati prodotti finanziari (ad esempio azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento) un certo prezzo. Una Offerta può avere ad oggetto titoli quotati in mercati regolamentati, titoli non quotati, titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Esistono varie tipologie di Offerte.

Una prima distinzione può essere effettuata in ragione dei presupposti giuridici e del quantitativo dei titoli oggetto di Offerta:

  • opa volontaria (artt. 102 e ss. del Tuf): la promozione dell'Offerta è rimessa alla mera volontà degli Offerenti, può essere promossa su titoli quotati, titoli non quotati o titoli diffusi; il corrispettivo è determinato dall'Offerente; il buon fine dell'Offerta può essere subordinato a determinate condizioni; può avere ad oggetto la totalità dei titoli della categoria emessi dell'Emittente (Opa volontaria totalitaria) o solo una parte di essi (Opa volontaria parziale);
  • opa obbligatoria (artt. 106 e ss del Tuf): la promozione dell'Offerta è imposta dalla legge al verificarsi di determinati presupposti;  può essere promossa soltanto su titoli quotati; il corrispettivo è determinato in base a criteri individuati dalla legge; il buon fine dell'Offerta non può essere subordinato a nessuna condizione; può essere solo di tipo totalitario. 

Una seconda distinzione può farsi in base al prezzo (o Corrispettivo) offerto che può essere costituito da contanti (OPA) oppure da altri strumenti finanziari.  In questo secondo caso si è in presenza di una offerta pubblico di scambio (OPS). Ci sono dei casi, infine, dove il corrispettivo è costituito in parte da denaro contante e in parte da strumenti finanziari: si parla allora di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASc).

L'Offerta, una volta promossa, è irrevocabile ed è rivolta a parità di condizioni a tutti coloro che detengono i titoli che l'Offerente si offre di acquistare.

Il soggetto che promuove l'Opa è definito "Offerente". Il soggetto i cui titoli sono oggetto dell'acquisto si definisce "Emittente" (o anche  "società target" o "società bersaglio"). I destinatari dell'Offerta (detti anche "oblati") sono i titolari dei prodotti finanziari, oggetto dell'Opa, che verranno acquistati dell'Offerente.

Prima di decidere se aderire o meno all'Offerta, si raccomanda una attenta lettura del Documento di offerta e del Comunicato dell'Emittente.

Si aderisce all'Offerta secondo modalità specifiche indicate nel Documento di Offerta in un arco di tempo definito ("Periodo di adesione". Solo quando l'Offerta ha ad oggetto titoli quotati i destinatari, in alcuni casi specifici ed al ricorrere di determinati presupposti, hanno la possibilità di aderire anche successivamente alla chiusura del periodo di adesione ossia:

  • durante la Riapertura dei termini dell'Offerta;
  • durante Periodo per la presentazione delle richieste di vendita qualora l'Offerente sia tenuto ad adempiere all'Obbligo di acquisto previsto dall'art. 108, comma 2, del Tuf;
La disciplina in materia di Opa si trova principalmente: (i) nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) detto comunemente "Tuf" agli artt. 101-bis e seguenti; (ii) nel Regolamento concernente la disciplina degli emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 1999 (in breve: "Regolamento Emittenti") agli artt. 35 e ss.

cosa fare

  • … cosa fare quando viene promossa un'Offerta
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la promozione

  • … la promozione dell'Offerta e la diffusione della notizia al  mercato
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la pubblicazione

  • … la pubblicazione del Documento di Offerta
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la diffusione

  • … la diffusione ed i contenuti del Comunicato dell'Emittente
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la struttura

  • …. la struttura del Documento di Offerta e le informazioni che contiene
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l'inizio

  • … l'inizio del  Periodo di adesione
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prima dell'adesione

  • … prima dell'adesione
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quando si può

  • … quando si può aderire all'Offerta
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come si aderisce

  • … come si aderisce all'Offerta
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irrevocabilità

  • …. irrevocabilità dell'adesione
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facoltà dell'offerente

  • … facoltà dell'Offerente di apportare modifiche all'Offerta
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eventuale pubblicazione

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diffusione informazioni

  • … diffusione delle informazioni relative all'Offerta nel corso del periodo di adesione ed a conclusione dell'Offerta
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riapertura offerta

  • … la riapertura dei termini dell'Offerta
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obbligo di acquisto

  • … l'obbligo di acquisto
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diritto di acquisto

  • … il diritto di acquisto ex art. 111, comma 1, del Tuf e l'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del Tuf
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procedura congiunta

  • …. la cd. "Procedura congiunta"
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data di pagamento

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il riparto

  • … il riparto
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non a buon fine

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opa concorrente

  • …  in caso di Opa concorrente
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revoca negoziazione

  • … la (eventuale) revoca dalla negoziazione del titolo
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chi non aderisce

  • … e per chi non aderisce?
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