Intestazione_SGR_SICAV_FAQ

SGR-SICAV

1. E' possibile nella medesima occasione effettuare sia un deposito di aggiornamento che un rideposito annuale?

No, non è possibile. Occorre effettuare una scelta tra le due opzioni.

In particolare,

  • la sgr nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2014 e il 28 febbraio 2014 effettua soltanto l'aggiornamento del rideposito annuale. In tale caso si effettuerà, tramite l'opzione "Nuovo Deposito", il primo deposito completo di tutti i documenti e prodotti dei fondi compresi nel prospetto, aggiornati con i dati storici del rideposito annuale;

  • l'sgr nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2014 e il 28 febbraio 2014, effettua uno o più aggiornamenti che non riguardino i dati storici del rideposito annuale. In tale caso, si procederà al momento del primo aggiornamento, tramite l'opzione "Nuovo Deposito", al primo deposito completo di tutti i documenti e prodotti dei fondi compresi nel prospetto;

  • per gli anni successivi al 2014, la SGR contestualmente all'aggiornamento periodico da effettuarsi entro febbraio di ogni anno, effettua ulteriori tipi di aggiornamento oltre a quelli dei dati storici. In tal caso dovrà essere selezionata l'opzione "Rideposito Annuale".

2. In che modo il rappresentante legale si assume la responsabilità della conformità dei documenti depositati a quelli che saranno utilizzati per l'offerta, nonché, con riguardo ai fondi di diritto estero, a quelli precedentemente presentati alle Autorità Competenti dello Stato membro d'origine?

L'accesso al sistema di deposito avviene esclusivamente per il tramite di appositi codici (login e password) rilasciati dalla Consob ai soggetti gestori e aventi natura riservata (si tratta dei medesimi codici con i quali si accede anche alla Teleraccolta e al Sistema dei contributi).

L'utilizzo di tali codici per l'inoltro tramite DEPROF della documentazione d'offerta avviene sotto la responsabilità del rappresentante legale del soggetto gestore assegnatario degli stessi che, pertanto, risponde anche in merito alla conformità dei documenti depositati rispetto ai profili rappresentati nella domanda.

3. È possibile effettuare una operazione di deposito unitamente ad una istanza di nuova commercializzazione?

Nel caso in cui per l'avvio della commercializzazione sia prevista la presentazione di un'istanza alla CONSOB (Offerta e/o quotazione di fondi chiusi di diritto italiano o di OICR chiusi di diritto estero per i quali la CONSOB deve approvare il prospetto ai sensi della normativa vigente e Quotazione in Italia di ETF esteri armonizzati) occorre utilizzare le "schede per le istanze" previste nell'apposita sezione del sito.

4. Cosa va indicato nel campo "Denominazione della Documentazione d'offerta"?

Questo campo deve essere obbligatoriamente compilato seguendo una delle regole previste dalle apposite note di chiarimento inserite nel Manuale d'uso.

5. Con riferimento alla Tipologia della Documentazione Depositata, su quali documenti vanno riportate le date di validità e di deposito?

Con riferimento ai fondi comuni aperti:

  • il KIID riporta esclusivamente la data di validità cosi come previsto dallo schema comunitario di riferimento;

  • il prospetto degli OICR Italiani riporta la data di deposito e la data di validità;

  • il prospetto degli OICR esteri non armonizzati riporta esclusivamente la data di validità;

  • il prospetto degli OICR esteri armonizzati riporta l'eventuale data indicata secondo il regime del Paese di origine;

  • il modulo di sottoscrizione riporta esclusivamente la data di validità.

Con riferimento ai fondi chiusi di diritto italiano e agli OICR chiusi di diritto per i quali la CONSOB deve approvare il prospetto ai sensi della normativa vigente e in tutti i documenti indicati nella relativa scheda di deposito saranno indicate sia la data di validità che la data di deposito.

Con riferimento agli OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazioni delle disposizioni comunitarie sarà indicata la data così come prevista dalle stesse disposizioni comunitarie. 

6. Quali tipi di file si devono utilizzare per il deposito?

Esclusivamente file in formato PDF non protetti da password.

7. Cosa si intende per modulo di sottoscrizione di OICR esteri?

Il modulo di sottoscrizione rappresenta il documento mediante il quale gli investitori sottoscrivono le quote/azioni di un OICR, accedendo così al servizio di gestione collettiva.

Tale modulo, pertanto, è un documento che l'emittente deve necessariamente predisporre per consentire la sottoscrizione di OICR. Nell'art. 20, comma 6, del Regolamento Emittenti è previsto il contenuto minimo che lo deve caratterizzare. La disciplina nazionale prevede anche che il medesimo sia depositato congiuntamente alla documentazione d'offerta. 

8. In base a quale criterio deve essere alimentato il campo "Data di validità"?

Il campo data di validità deve essere obbligatoriamente alimentato.

Con riferimento ai documenti, la data da inserire nel relativo campo deve essere uguale a quella presente sul documento. Qualora, in riferimento prospetto degli OICR esteri armonizzati, il prospetto non riporti la data di validità, il campo in parola sarà alimentato con la data successiva a quella di deposito.

Con riferimento ai prodotti e alle classi, la data di validità coinciderà con quella di effettiva validità dell'elemento caratterizzante il prodotto. Ciò implica, con particolare riguardo ai prodotti di diritto estero, che la data di validità possa essere anteriore a quella di deposito della relativa documentazione d'offerta.

9. In base a quale criterio deve essere indicata la finalità dell'utilizzo dell'investimento in strumenti derivati?

Il sistema consente la scelta di una o più opzioni tra le finalità di copertura/arbitraggio/investimento.

Le citate opzioni, pertanto, dovranno essere selezionate in conformità a quanto previsto nella documentazione d'offerta (Prospetto Informativo e KIID).

10. In base a quale criterio deve essere indicato il livello della leva finanziaria?

L'informazione da riportare deve essere coerente con quanto espresso nel prospetto informativo.

In particolare, qualora, in merito alla leva finanziaria, nel prospetto informativo:

  • si indichi che l'OICR non fa ricorso alla leva finanziaria, il valore che, convenzionalmente, deve essere espresso è 1;

  • si indichi un preciso valore della leva, tale valore è riportato nel DEPROF in forma di numero intero maggiore di 1 con la possibilità di esprimere 1 o 2 decimali;

  • non sia espressa alcuna informazione, il campo è lasciato vuoto. Questa opzione è consentita solo per i fondi di diritto estero perché i fondi di diritto italiano, in base a quanto previsto dallo schema di prospetto informativo (Allegato 1B, Schema 1 del Regolamento Emittenti) sono tenuti a fornire l'informazione sulla leva.

Occorre al riguardo fare attenzione alla circostanza che il valore riportato nel prospetto informativo riguardi esclusivamente il valore dell'esposizione tramite derivati, ovvero dell'esposizione complessiva del fondo.

Ad esempio: nel prospetto è indicato un valore di leva uguale a 200%. Occorre comprendere se tale valore si riferisce:

a) all'esposizione complessiva del fondo; in tal caso nel DEPROF sarà imputato il valore 2;

b) esclusivamente all'esposizione del fondo ottenuta tramite derivati; in tal caso nel DEPROF sarà imputato il valore 3.

11. Con riferimento agli OICR di diritto italiano, in base a quale criterio devono essere alimentati i campi relativi alle "spese"?

I campi relativi alle spese devono essere alimentati in conformità a quanto previsto nella Parte I del Prospetto Informativo.

12. In caso di aggiornamento della documentazione d'offerta, da parte di oicr di diritto estero armonizzati alla Direttiva UCITS IV, è necessario effettuare la comunicazione dell'aggiornamento anche mediante email ?

In caso di aggiornamento esclusivamente della documentazione d'offerta, l'offerente è tenuto alla pubblicazione della stessa mediante l'usuale procedura di deposito. L'offerente è tuttavia esonerato dal comunicare alla CONSOB mediante mail – tramite l'indirizzo di posta elettronica UCITS-UPDATE@CONSOB.IT – l'aggiornamento della  documentazione già trasmessa con la procedura di deposito.

L'offerente dovrà comunque provvedere a comunicare alla CONSOB via mail tramite l'indirizzo di posta elettronica UCITS-UPDATE@CONSOB.IT tutte quelle modifiche che non si traducano in un aggiornamento della documentazione d'offerta da pubblicare mediante deposito o del modulo di sottoscrizione da depositare (ad esempio, modifiche al regolamento o all'atto costitutivo, alle informazioni concernenti gli accordi di commercializzazione comunicate nella lettera di notifica o l'offerta di una classe di quote o azioni riservata).

Ne consegue che nei casi in cui tale aggiornamento:

a. consista esclusivamente in modifiche della documentazione d'offerta da pubblicare  mediante deposito o del modulo di sottoscrizione da depositare, il predetto deposito vale anche come comunicazione alla CONSOB della modifica stessa e l'offerente non è quindi tenuto ad inviare alcuna email all'indirizzo UCITS-UPDATE@CONSOB.IT;

b. consista in modifiche della documentazione d'offerta da pubblicare mediante deposito o del modulo di sottoscrizione da depositare e in modifiche/aggiornamenti di ulteriori informazioni o documenti inviati alla CONSOB tramite la lettera di notifica (cfr. supra) il predetto deposito esonera l'offerente dal comunicare via mail le modifiche alla documentazione depositata. L'offerente è comunque tenuto ad inviare un'email all'indirizzo UCITS-UPDATE@CONSOB.IT ai fini della comunicazione delle ulteriori modifiche per cui è richiesta la comunicazione alla CONSOB.;

c. riguardi OICR la cui offerta è riservata a investitori qualificati, non essendo prevista la pubblicazione della documentazione d'offerta né il deposito del modulo di sottoscrizione, l'offerente è tenuto ad inviare un'email all'indirizzo UCITS-UPDATE@CONSOB.IT ai fini della comunicazione alla Consob anche degli aggiornamenti che riguardano la documentazione d'offerta (KIID o prospetto) oltreché delle modifiche agli altri documenti per cui è richiesta la comunicazione tramite mail.

13. Per gli OICR armonizzati alla Direttiva UVITS IV e domiciliati in uno Stato Membro diverso dall'Italia, quali documenti devono essere depositati per l'aggiornamento dei dati su base annuale?

In occasione dell'aggiornamento dei dati su base annuale dovrà essere depositato il KIID, predisposto in conformità alle disposizioni di riferimento, relativo alle classi commercializzate/quotate in Italia.

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