Aggregatore Risorse

Disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Comunicazione n. 2/2020 del 25 marzo 2020)

Comunicazione Consob n. 2/20 del 25 marzo 2020

Oggetto: Disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L'art. 103, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, reca una disciplina sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni. La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.

Con riguardo agli atti amministrativi di competenza Consob regolati dalla legge nazionale, si formulano i seguenti chiarimenti sulla portata della sospensione introdotta da tale norma.

Procedimenti amministrativi

In base all'art. 103, comma 1, del d.l. n.18/2020, ai fini del computo dei termini che regolano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Consob, compresi i procedimenti sanzionatori, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

La sospensione opera ex lege e i termini inizieranno a decorrere nuovamente dal 16 aprile 2020.

La sospensione dei termini opera anche con riguardo ai procedimenti amministrativi - pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge - caratterizzati da un termine di conclusione "significativo", ovverosia il cui spirare senza l'adozione di un provvedimento espresso produce per legge l'effetto dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza del privato (in base all'art. 103, comma 1, del d.l. n.18/2020 "Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento").

Anche in questo caso l'effetto previsto dalla norma è automatico e determina che:

- i termini "significativi" che hanno iniziato a decorrere prima del 23 febbraio 2020 ed in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge si arrestano e riprendono a decorrere il 16 aprile 2020;

- i termini "significativi" che iniziano a decorrere nel periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020 prendono avvio ab origine il 16 aprile 2020.

Fermo restando quanto sopra, la Consob, in linea generale, si disporrà a svolgere la propria attività amministrativa secondo i termini ordinariamente stabiliti, nel rispetto delle garanzie procedimentali e fatti salvi i casi in cui la sua attività sia condizionata dall'apporto procedimentale di terzi soggetti, privati o pubblici, che potranno avvalersi della sospensione prevista dalla norma, anche senza darne comunicazione all'Istituto.

Provvedimenti cautelari ed urgenti

Esulano dall'ambito applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto-legge le misure di natura cautelare ed urgenziale di competenza dell'Istituto, posto che i relativi procedimenti non contemplano, sulla base della disciplina secondaria attuativa della legge n. 241 del 1990 (Reg. Consob n. 18388 del 2012), un termine di conclusione entro il quale l'Autorità provvede all'adozione del provvedimento.

Obblighi di comunicazione alla Consob

La previsione contenuta nell'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica ai termini direttamente previsti da norme di legge, di regolamento o da deliberazioni di carattere generale che stabiliscono obblighi di trasmissione di informazioni o documenti alla Consob. Tali disposizioni, poste a tutela dell'attività di vigilanza dell'Istituto, non danno vita a procedimenti amministrativi; conseguentemente, a tali obblighi dovrà darsi adempimento nei termini ordinari.

Tenuto conto della situazione emergenziale e delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione si riserva comunque di prorogare, in talune specifiche materie, i termini da essa previsti in regolamenti o in deliberazioni di carattere generale.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza l'Autorità terrà, in ogni caso, in adeguata considerazione l'attuale contesto emergenziale.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

26 marzo 2020