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Regolamento europeo sugli abusi di mercato: Consob adotta una policy interna sull'autorizzazione della richiesta degli emittenti di ritardare la pubblicazione di informazioni privilegiate che hanno un potenziale impatto sistemico

La Consob ha adottato una policy interna che disciplina i casi in cui gli emittenti possono essere autorizzati a ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico, in conformità all'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (MAR). L'istituto si affianca a quello ordinario accessibile a tutti gli emittenti ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR.

Perché il ritardo nella comunicazione possa essere autorizzato l'emittente deve mostrare che: (a) sussista il rischio che la diffusione immediata delle informazioni privilegiate comprometta la propria stabilità e quella del sistema finanziario; (b) sussista un interesse pubblico a ritardare la comunicazione; (c) sia garantita la riservatezza delle informazioni.

La policy delinea l'iter del processo di valutazione da parte della Consob e gli scambi di informazioni con le autorità di vigilanza prudenziale.

Con l'occasione si segnala che oggi l'ESMA ha pubblicato, nelle "Questions and Answers on the market abuse regulation (MAR)", tre Q&A concernenti l'articolo 17, paragrafo 5, MAR, attinenti, rispettivamente, alla valutazione della sussistenza delle condizioni per chiedere l'autorizzazione (Q&A n. 5.3), alla durata attesa del ritardo (Q&A n. 5.4) e, in caso di mancata autorizzazione, all'impossibilità di ritardare in via ordinaria la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR (Q&A n. 5.5).

01 ottobre 2018