Proposte di modifica al regolamento emittenti - Documento di consultazione - AREA PUBBLICA
Documenti di consultazione
REGOLAMENTO EMITTENTI
Proposte di modifica
26 febbraio 2010
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 22 marzo 2010 al seguente indirizzo: C O N S O B oppure on-line per il tramite del I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. |
Premessa
Con il presente documento sono poste in consultazione proposte di modifica del Regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche (di seguito, "Regolamento Emittenti" o "RE"), che, tenuto conto dell’esperienza applicativa e delle richieste del mercato, sono finalizzate a:
- chiarire la portata di quelle disposizioni che ingenerano negli operatori dubbi interpretativi;
- aggiornare alcune disposizioni regolamentari anche alla luce dell’evoluzione della normativa primaria e del mutato contesto dei mercati finanziari;
- semplificare alcuni obblighi in capo agli operatori.
In particolare, le modifiche riguardano le seguenti materie:
I. informazione su operazioni straordinarie;
III. esenzioni in materia di informazione periodica;
IV. emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
V. disciplina della pubblicità dei patti parasociali;
VI. organi di amministrazione e controllo.
* * *
I. Informazione su operazioni straordinarie
Con Comunicazione DIS/98081334 del 19 ottobre 1998 la Commissione aveva fornito indicazioni sui criteri generali da seguire per stabilire se un’operazione straordinaria deliberata o proposta da un emittente azioni debba considerarsi significativa e, conseguentemente, se detto emittente debba pubblicare il documento informativo, da redigersi in conformità agli schemi riportati nell’Allegato 3B del RE.
Tale Comunicazione attuava le previgenti disposizioni degli articoli 24 e 25 del RE, approvato con delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998, in virtù delle quali la Consob, ove riscontrasse la significatività di una specifica operazione straordinaria, procedeva a richiedere all’emittente quotato interessato la pubblicazione del documento informativo previsto dalle richiamate disposizioni.
Con delibera Consob n. 13086 del 18 aprile 2001 - a parte la diversa numerazione assunta dalle menzionate disposizioni, ora riportate negli artt. 70 e 71 del RE - è stato introdotto il vigente regime che attribuisce espressamente agli emittenti quotati il vaglio di significatività dell’operazione straordinaria, vaglio da effettuarsi sulla base dei criteri generali individuati dalla Consob, al fine di determinare la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo. Resta fermo, comunque, il potere della Consob di attivare una specifica richiesta in tal senso, in ossequio all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF").
In relazione alle sopra esposte modifiche normative, si ritiene utile provvedere ad una riformulazione dei contenuti della citata Comunicazione DIS/98081334 al fine di assicurare una maggiore coerenza con l’impianto normativo di riferimento. Nell’occasione appare altresì opportuno trasporre tali contenuti, anziché in una nuova comunicazione, in un’apposita sezione dell’Allegato 3B, che attualmente contiene gli schemi per la redazione dei documenti informativi relativi alle suddette operazioni, con conseguente modifica degli artt. 70, comma 4, e 71 del RE.
Inoltre, l’esperienza finora maturata in materia ha portato a rilevare casi di operazioni straordinarie non espressamente contemplati nelle indicazioni fornite nell’ottobre 1998 e oggetto di quesiti più volte sottoposti alla Commissione, in relazione ai quali appare opportuno fornire indicazioni generali, al fine di garantire sistematicità di applicazione e omogeneità interpretativa della disciplina in oggetto. Tra questi, considerata la frequenza di accadimento, si evidenziano i casi di operazioni straordinarie poste in essere tra un emittente quotato e altre società facenti capo all’emittente stesso, che non necessariamente determinano effetti economici, patrimoniali e finanziari significativi sui conti dell’emittente. Al riguardo, nell’Allegato 3B si è quindi ritenuto di specificare che sono da considerarsi escluse dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni effettuate tra l’emittente e società da esso interamente controllate nonché quelle effettuate tra due o più società interamente controllate dall’emittente medesimo.
Per converso, con riferimento ai casi di cumulo di operazioni, è stato esplicitato il principio, già da tempo applicato in via di prassi, secondo cui, qualora nel corso dell’esercizio l’emittente azioni concluda con la medesima controparte o con soggetti a quest’ultima correlati più operazioni che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino le soglie di rilevanza, esso è da ritenersi tenuto alla redazione del documento informativo.
I parametri per valutare la significatività di operazioni societarie straordinarie, già individuati con la citata Comunicazione n. DIS/98081334, sono stati inoltre rivisti parzialmente al fine di renderne più agevole l’applicazione.
In particolare, relativamente alle operazioni di acquisizione e dismissione di attività, è stato rivisto il numeratore dell’indicatore "prezzo della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta)/ capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell’emittente" previsto dalla citata Comunicazione, mediante l’introduzione del concetto di "controvalore"; si è inoltre provveduto ad allineare le modalità di determinazione di tale parametro a quelle già definite nella proposta disciplina attuativa dell’art. 2391-bis c.c. relativa alle operazioni con parti correlate(1). Sempre in analogia con tale disciplina è stato inoltre eliminato l’indicatore di redditività.
Per tutte le tipologie di operazioni considerate dagli articoli 70 e 71 del RE è stato introdotto il parametro costituito dal rapporto tra le passività della società acquisita (o fusa/scissa/ceduta) e quelle dell’emittente azioni, per tener conto di variabili che possono assumere rilevanza sull’evoluzione della situazione finanziaria di quest’ultimo.
Il restante set dei parametri è rimasto sostanzialmente immutato, in quanto ritenuto idoneo ad assicurare che le operazioni di finanza straordinaria più rilevanti siano assoggettate ad un regime supplementare di trasparenza informativa.
Ulteriori modifiche sono volte ad allineare il parametro reddituale alla forma di presentazione dei bilanci prevista dai principi contabili internazionali (IAS n. 1).
Si è infine avvertita l’esigenza di rimarcare che nei casi dubbi l’emittente debba preventivamente contattare la Consob al fine di sottoporre le specificità del caso che meritino la scelta di indicatori dimensionali diversi da quelli contenuti nella norma.
Si riporta di seguito il testo degli articoli 70 e 71 e della Sezione I da inserire nell’Allegato 3B:
"TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA
Capo II
Comunicazioni al pubblico
Sezione IV
Informazione su operazioni straordinarie
Art. 70
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)
1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile.
2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.
3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.
4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i criteri generali predeterminati dalla Consob indicati nell’Allegato 3B, o su richiesta di quest'ultima della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.
5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall’assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-bis, comma 2, 2506-ter nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:
a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nei termini previsti dal codice civile;
b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;
c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.
5-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-bis, comma 2.
[…]
Art. 71
(Acquisizioni e cessioni)
1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo i criteri generali predeterminati dalla Consob indicati nell’Allegato 3B o su richiesta di quest'ultima della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Si applica l'articolo 65-bis, comma 2.".
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"ALLEGATO 3B
Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate
I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.
A. principi generali
Per stabilire se per un’operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite società da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti ("il documento informativo"), ne deve essere preliminarmente valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell’emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l’operazione è da ritenersi significativa. Ove tuttavia, in considerazione delle caratteristiche dell’operazione e/o dell’attività svolta, tali parametri portino a risultati anomali, la Consob, sulla base di apposita segnalazione dell’emittente interessato, potrà accettare, in aggiunta o in sostituzione dei medesimi, altri specifici indicatori dimensionali ritenuti più consoni alle circostanze specifiche (tipologia operazione e/o settore di attività dell’emittente).
La Commissione si riserva, comunque, di richiedere, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la redazione del documento informativo ove, pur non risultando raggiunta la soglia di significatività, le specifiche caratteristiche dell’operazione straordinaria e degli emittenti coinvolti (ad esempio, per le dimensioni assolute comunque rilevanti), inducano a ritenere necessaria la pubblicazione di informazioni aggiuntive.
Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo, qualora le specifiche circostanze del caso non rendano necessaria la predisposizione di tale documento.
L’emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell’esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti a quest’ultima correlati, più operazioni che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo.
Devono ritenersi escluse dall’obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:
- effettuate tra l’emittente quotato e società da esso interamente possedute;
- effettuate tra due o più società interamente possedute dall’emittente.
B. parametri di significatività
Si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti.
b1. fusioni e scissioni
a - Attività: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente(2);
b - Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto dell'emittente azioni(3);
c - Passività: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale delle passività dell’emittente azioni(4).
Si precisa, in via generale, che la Consob intende richiedere comunque la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
b2. acquisizioni e dismissioni
a - Controvalore: controvalore dell’operazione/capitalizzazione media degli ultimi sei mesi dell'emittente. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
i) Per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) Per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell’accordo.
b - Attività: totale attivo della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell’emittente azioni(5);
c - Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società (o del ramo d’azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell’emittente(6);
d - Passività: totale passività dell’entità/ramo d’azienda acquisita-o/ceduta-o/totale passività dell’emittente azioni(7).
Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a).
II. Schemi di documenti informativi
[…]".
* * *
Si ritiene opportuno apportare alcune modifiche all’art. 65-decies, relativo alla scelta dello Stato membro d’origine da parte degli emittenti indicati nell’art. 1, comma 1, lettera w-quater(8), numeri 3 e 4, del TUF. In particolare, si propone:
- di inserire alcuni perfezionamenti testuali nel comma 1, al fine di chiarire che il dies a quo da cui decorre l’obbligo di comunicazione alla Consob e al mercato da parte dei suddetti emittenti coincide con la scelta dell’Italia quale Stato membro di origine;
- di introdurre un nuovo comma 4 che prevede la comunicazione, senza indugio, alla Consob della variazione dello Stato membro di origine, dopo il periodo di tre anni dalla precedente scelta, al fine di assicurare la disponibilità immediata delle informazioni concernenti l’identità e il numero degli emittenti sottoposti alla vigilanza dell’Istituto.
Inoltre, sempre con riferimento all’ipotesi di variazione dello Stato membro di origine, si evidenzia che in tal caso l’emittente è tenuto, in conformità all’art. 21 della Direttiva 2004/109/CE (di seguito, "direttiva Trasparency"), ad utilizzare un meccanismo di stoccaggio autorizzato dal nuovo Stato membro d’origine. Pertanto, al fine di garantire agli operatori continuità nel reperimento delle informazioni regolamentate, si rende opportuno modificare l’Allegato 3L (punto 3.2) e prevedere l’obbligo, per il gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, di indicare i dati relativi al nuovo gestore (ad esempio, inserimento di un link al sito) e di mantenerli per almeno un anno.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riporta di seguito il nuovo testo dell’art. 65-decies e dell’Allegato 3L:
"TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA
Capo I
Disposizioni generali
[…]
Art. 65-decies
(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)
1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, che hanno scelto scelgono l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:
a) con le modalità previste all'articolo 65-novies, nei casi di presentazione della prima richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) con le modalità di cui all'articolo 65-bis, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numero 4, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.
3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo 65-septies, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.
4. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l’eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d’origine con le modalità previste all'articolo 65-novies, comma 2.
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ALLEGATO 3L
Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio
[….]
3.2. Utilizzatori del meccanismo di stoccaggio
Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.
La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al meccanismo di stoccaggio.
In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:
- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.
La lista dei referenti del processo per i necessari contatti deve contenere le seguenti informazioni:
- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.
Nell’ipotesi in cui sia comunicata una variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 65-decies, comma 4, del Regolamento Emittenti, il gestore del meccanismo di stoccaggio deve indicare i dati relativi al nuovo gestore (ad esempio, attraverso l’inserimento di un link al sito) e mantenerli per almeno un anno.
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III. Esenzioni in materia di informazione periodica
Si propongono alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento Emittenti finalizzate a chiarire la portata delle esenzioni in materia di informazione periodica, alla luce dell’art. 8, par. 1, della direttiva Trasparency(9).
Sono stati infatti evidenziati da parte di alcuni operatori dubbi interpretativi sull’attuale formulazione dell’art. 83 del RE che sembra limitare l’esenzione alla sola pubblicazione dei conti annuali e infrannuali e non anche alla redazione di tali documenti.
Al riguardo, si propone di riformulare la disposizione in esame nel senso di prevedere che l’esenzione riguarda gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione dei documenti previsti dall’art. 154-ter del TUF.
Per completezza, è stato inserito un nuovo articolo (art. 97-bis), che prevede un’analoga esenzione per i predetti documenti contabili dagli obblighi di comunicazione nei confronti della Consob.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riportano di seguito il novellato testo dell’art. 83 e il nuovo art. 97-bis:
"Capo II
Comunicazioni al pubblico
Sezione V
Informazione periodica
[…]
Art. 83
(Esenzioni)
1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall’articolo 154-ter, commi 1 e 2, del TUF Le disposizioni della presente Sezione non si applicano a:
a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;
b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.
[….]
Capo III
Comunicazioni alla Consob
[…]
Sezione II
Informazione periodica
[…]
Art. 97-bis
(Esenzioni)
1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 83.".
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IV. Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
Il vigente art. 108 del RE prevede che la qualifica di "emittente strumenti finanziari diffusi" sia acquisita "all’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni" previste dall’art. 2-bis del RE(10).
Si propone di modificare la citata disposizione stabilendo che la qualifica di "emittente strumenti finanziari diffusi" sia acquisita al momento stesso in cui si verificano le condizioni previste dall’art. 2-bis del RE, comunicate senza indugio alla Consob ai sensi del comma 1-bis dell’art. 108 del RE.
Tale proposta è conseguente alle modifiche e integrazioni apportate al TUF dal decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101, che ha esteso la disciplina sugli abusi di mercato anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano (MTF)(11).
Con la modifica in esame potranno pertanto essere immediatamente applicati a tutti gli emittenti diffusi gli obblighi di disclosure delle informazioni price sensitive anche alla luce della disciplina di futura emanazione che prevederà analoghi obblighi a partire dalla ammissione a negoziazione di talune società nei sistemi multilaterali di negoziazione (art. 116, comma 2-bis, del TUF).
La nuova disposizione consente inoltre di prevedere l’acquisizione della qualità di "emittente diffuso" per le società delistate, che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 2-bis del RE, dal momento immediatamente successivo a quello del delisting, senza soluzione di continuità tra lo status di società quotata e quello di società diffusa. Tale previsione viene pertanto a codificare la prassi operativa già seguita dalla Consob in caso di revoca dell’ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati.
Con riferimento al momento in cui viene meno la qualifica di emittente diffuso, si ritiene invece di mantenere invariata l’attuale previsione secondo la quale un emittente continuerà a considerarsi diffuso "fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno" delle relative condizioni (art. 108, comma 1, del RE); ciò al fine di garantire la permanenza, per un congruo periodo, degli obblighi di informativa posti a tutela degli azionisti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riporta di seguito il testo novellato dell’art. 108:
"TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA
Capo VI
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
Art. 108
(Individuazione degli emittenti)
1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale dal momento in cui si sono verificate verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:
- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;
- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.
1-ter. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.
2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.".
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V. Disciplina della pubblicità dei patti parasociali
Si propongono alcune modifiche alla disciplina della pubblicità dei patti parasociali (artt. 127-131 del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del RE) in conseguenza delle novità apportate dal decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146(12). In particolare, le nuove disposizioni introdotte nell’art. 122 del TUF prevedono:
a) che i patti debbano essere "comunicati alle società con azioni quotate" in aggiunta ai previgenti obblighi di comunicazione alla Consob, di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana nonché di deposito del testo integrale dei patti presso il registro delle imprese(13);
b) un unico termine, di cinque giorni dalla stipula, per i vari adempimenti relativi alla diffusione dei patti (diversamente dalle disposizioni previgenti che fissavano il termine di cinque giorni dalla stipulazione per la comunicazione alla Consob, di dieci giorni per pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana, e di quindici giorni per il deposito presso il registro delle imprese);
c) un nuovo ambito applicativo della disciplina in commento previsto dal comma 5-ter(14) dell’art. 122 del TUF, che esenta dagli obblighi di comunicazione i patti cui siano apportate azioni in misura inferiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, del TUF.
Si propongono, pertanto, alcune limitate modifiche alle disposizioni regolamentari in materia in considerazione del nuovo unico termine di cinque giorni previsto per tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza dei patti, nonché dell’esenzione stabilita dal comma 5-ter del medesimo art. 122 del TUF.
Inoltre, nell’ottica di semplificare le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Consob, si propone di consentire agli aderenti al patto di avvalersi del sistema di Teleraccolta per il tramite dell’emittente quotato i cui titoli sono oggetto del patto(15), ferma restando la responsabilità in capo ai medesimi pattisti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riporta di seguito il testo novellato degli articoli 127, 130 e 131.
"TITOLO II
ASSETTI PROPRIETARI
[…]
Capo II
Patti parasociali
Sezione I
Comunicazioni del patto
Art. 127
(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)
1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all’articolo 120, comma 2, sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.
2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:
a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato, l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione;
c) informazioni concernenti:
- gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;
- la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;
- il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.
3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.
4. Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo possono essere assolti, per il tramite dell’emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l’utilizzo del sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.
Art. 128
(Altre comunicazioni)
1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:
a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;
b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);
c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;
d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.
2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.
3 Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.
Sezione II
Estratto del patto
[...]
Art. 130
(Contenuto dell'estratto)
1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:
a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.
Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l' indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;
d) il contenuto e la durata del patto;
e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;.
2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c), sono integrate, se oggetto di previsione nell' accordo, dall'indicazione di:
a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, commai 1 e 5, del Testo unico;
b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti, e delle modalità di composizione e di funzionamento;
c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
d) delle clausole penali;
e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.
2-bis. Qualora con la pubblicazione dell'estratto si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120, il medesimo dovrà altresì contenere:
- l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;
- il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.
Art. 131
(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)
1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall' articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.
2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci cinque giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali.
3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:
a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci cinque giorni dall'inoltro dello stesso;
b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci cinque giorni dal loro perfezionamento.".
* * *
VI. Organi di amministrazione e controllo
A. Quote di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati agli organi di amministrazione e controllo
L'art. 147-ter, comma 1, del TUF dispone che gli statuti delle società con azioni quotate prevedano che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base del voto di lista e determinino la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste medesime, "in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate [...]". In attuazione della menzionata norma di legge il RE, a seguito di una modifica intervenuta nel 2007, ha stabilito, tra l'altro, i criteri di individuazione della quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste per l'elezione del consiglio di amministrazione (artt. 144-ter e 144-quater). Tali criteri si applicano anche per la nomina dell’organo di controllo ove gli statuti richiedano una quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste (cfr. art. 144-sexies, comma 2). La determinazione e la pubblicazione della misura della quota per ogni società sono effettuate dalla Consob entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (cfr. art. 144-septies, comma 1).
In estrema sintesi, le quote di partecipazione attualmente individuate dall’art. 144-quater del RE sono sei (0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 4,5%) ciascuna delle quali corrispondente ad una determinata classe di capitalizzazione di mercato. Più specificamente, per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di cinquecento milioni di euro, l'individuazione della quota di partecipazione avviene esclusivamente in ragione della capitalizzazione della società medesima; per le società la cui capitalizzazione di mercato è uguale o inferiore a cinquecento milioni di euro, la quota di partecipazione è: (i) pari al 4,5% se ricorrono entrambe le condizioni di flottante e azionariato indicate dall'art. 144-quater, comma 2, del RE(16); (ii) pari al 2,5% negli altri casi.
L’esperienza applicativa della suddetta disciplina ha evidenziato come l’evoluzione del valore della capitalizzazione di mercato, che ha interessato il complesso delle società quotate come effetto della crisi finanziaria, abbia comportato significativi effetti sul numero di società appartenenti a ciascuna delle classi dimensionali individuate e, di conseguenza, sulla quota di partecipazione determinata dalla Consob per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.
Le tabelle che seguono riportano l’evoluzione nel triennio 2007-2009 del numero di società(17) per classe dimensionale (tabella 1) e per quota di partecipazione (tabella 2). I dati evidenziano che, in conseguenza della marcata flessione dei corsi azionari verificatasi nel periodo di riferimento, si è sensibilmente ridotto sia il numero delle società presenti nelle classi "intermedie" di capitalizzazione, sia il numero complessivo delle società per le quali la quota di partecipazione è stata determinata in misura inferiore al 2,5% individuato dalla legge.
Tabella 1 - Numerosità classi di capitalizzazione nel triennio di applicazione dell’art. 144-quater
Classe capitalizzazione |
N. società 2007 |
N. società 2008 |
N. società 2009 |
> 20 miliardi di € |
5 |
3 |
3 |
> 5 miliardi di € e <= 20 miliardi di € |
11 |
9 |
10 |
> 2,5 miliardi di € e <= 5 miliardi di € |
18 |
5 |
3 |
> 1 miliardi di € e <= 2,5 miliardi di € |
27 |
22 |
28 |
> 500 milioni di € e <= 1 miliardo di € |
40 |
22 |
18 |
< = 500 milioni di € |
174 |
205 |
191 |
non applicabile (*) |
0 |
2 |
7 |
Totale |
275 |
268 |
260 |
(*) Trattasi di società sospese o non negoziate per l’intera durata del trimestre di riferimento per il calcolo della capitalizzazione di mercato. Per tali società, secondo l’orientamento interpretativo adottato dalla Commissione, la quota di partecipazione è stata determinata in misura pari al valore fissato dalla legge (2,5%).
Tabella 2 - Quota di partecipazione determinata nel triennio di applicazione dell’art. 144-quater
Quota di partecipazione |
N. società 2007 |
N. società 2008 |
N. società 2009 |
0.5% |
5 |
3 |
3 |
1.0% |
11 |
9 |
10 |
1.5% |
18 |
5 |
3 |
2.0% |
27 |
22 |
28 |
2.5% |
158 |
172 (*) |
161 (*) |
4.5% |
56 |
59 |
55 |
Totale |
275 |
270 |
260 |
(*) Comprendono le società che nella tabella 1 sono classificate nella riga "non applicabile".
La necessità di verificare la coerenza delle soglie dimensionali individuate per l’identificazione delle classi di capitalizzazione era stata manifestata dalla Consob già in sede di prima adozione della disciplina regolamentare. Nel documento di consultazione del 23 febbraio 2007, in particolare, si affermava che: "tenuto conto che le norme in esame fanno riferimento a delle soglie di capitalizzazione media determinate sulla base dei dati del IV trimestre 2006, la Commissione provvederà, qualora la capitalizzazione media di mercato dovesse modificarsi in modo significativo, a rivedere le stesse in occasione della revisione ordinaria del RE".
Si rammenta infatti che, in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari in questione, le sei classi dimensionali utilizzate per l’attribuzione delle quote erano state individuate a partire dal valore della capitalizzazione media del mercato nel IV trimestre del 2006(18), pari a circa 1 miliardo di euro, successivamente moltiplicato per dei fattori fissi(19).
L’applicazione della medesima metodologia di calcolo della capitalizzazione media di mercato ai dati riferiti al IV trimestre degli ultimi due anni determinerebbe un valore pari a circa 500 milioni di euro per il 2008 e a circa 580 milioni di euro per il 2009. Le classi dimensionali ad oggi identificate dalla normativa Consob risultano, pertanto, notevolmente sovradimensionate rispetto al valore medio.
Ponendo a confronto le quote di partecipazione determinate per il 2007, esercizio di prima applicazione della disciplina, con quelle determinate per il 2009, emerge che per 41 società si è verificato un innalzamento della quota(20). Tale indicazione, sebbene chiaramente indotta e accentuata dagli effetti della crisi finanziaria, appare particolarmente critica se si considera che l’efficacia dell’applicazione del voto di lista appare ancora limitata. Alcune evidenze sull’applicazione del voto di lista suggeriscono infatti che tale meccanismo non sia ancora adeguatamente valorizzato dal mercato: in occasione dei rinnovi degli organi amministrativi avvenuti nel 2008 e 2009, la presentazione di più di una lista è avvenuta in appena, rispettivamente, il 36% e 31% dei casi.
Alla luce di ciò, si ritiene opportuno provvedere ad una revisione delle norme regolamentari vigenti con l’obiettivo di ridurre la variabilità della quota di partecipazione in conseguenza dall’andamento del ciclo di borsa e di sue oscillazioni anche repentine.
In particolare, è stata ipotizzata una modifica dell’art. 144-quater del RE consistente nella rideterminazione delle sei classi dimensionali corrispondenti alle relative quote di partecipazione, utilizzando quale grandezza di riferimento la capitalizzazione media del mercato nel periodo 2007-2009 "troncata" al 10% (pari a 750 milioni di euro) e applicando alla stessa i medesimi coefficienti già individuati in sede di prima emanazione delle norme in esame nel 2007. Tale approccio presenta il vantaggio di parametrare le classi dimensionali medesime ad un valore della capitalizzazione calcolato su un orizzonte temporale più lungo e, pertanto, meno influenzato da situazioni di mercato contingenti.
L’impatto potenziale della citata modifica è stato testato e confrontato con gli esiti del calcolo delle quote di partecipazione riferite all’esercizio 2009. L’applicazione delle "nuove" classi dimensionali ai valori della capitalizzazione registrati nel 2009 avrebbe determinato in 18 casi una quota di partecipazione inferiore a quella individuata e pubblicata dalla Consob(21).
Le tabelle che seguono sintetizzano i risultati della comparazione tra la quota di partecipazione determinata dalla Consob nell’ultimo esercizio e la quota teorica che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove previsioni all’esercizio appena trascorso. La distribuzione delle società per quota di partecipazione secondo le nuove classi dimensionali (tabella 3) non si sarebbe modificata in modo sostanziale per le società a capitalizzazione molto elevata. L’evoluzione più sensibile della quota avrebbe interessato le società appartenenti alle classi di capitalizzazione intermedie; ciò costituisce un risultato apprezzabile dal momento che la numerosità di tali classi, come già osservato, aveva subito negli esercizi 2008 e 2009 una visibile riduzione (cfr. supra). Inoltre, l’applicazione dell’ipotizzata revisione delle classi dimensionali non avrebbe alterato in modo significativo la distribuzione del numero di società per classe (tabella 4) ma avrebbe avuto l’effetto di riequilibrarne la numerosità, rendendola più vicina a quella riscontrata in sede di prima applicazione della disciplina nel 2007.
Tabella 3 - Simulazione dell’applicazione delle modifiche regolamentari all’anno 2009: distribuzione delle società per quota di partecipazione
Quota di partecipazione |
N. società (esercizio 2009) |
Simulazione del N. società secondo l’ipotesi di revisione delle classi di capitalizzazione |
0.5% |
3 |
4 |
1.0% |
10 |
9 |
1.5% |
3 |
11 |
2.0% |
28 |
28 |
2.5% |
161 |
154 |
4.5% |
55 |
54 |
Totale |
260 |
260 |
Tabella 4 - Simulazione dell’applicazione delle modifiche regolamentari all’anno 2009: distribuzione delle società per classe di capitalizzazione
Classi di capitalizzazione 2009 |
N. società |
Nuove classi di capitalizzazione |
N. società |
> 20 miliardi € |
3 |
> 15 miliardi € |
4 |
> 5 miliardi € e <= 20 miliardi € |
10 |
> 3 miliardi e 750 milioni € e <= 15 miliardi € |
9 |
> 2,5 miliardi € e <= 5 miliardi € |
3 |
> 1 miliardo e 875 milioni € e <= 3 miliardi e 750 milioni € |
11 |
> 1 miliardo € e <= 2,5 miliardi € |
28 |
> 750 milioni € e <= 1 miliardo e 875 milioni € |
28 |
> 500 milioni € e<= 1 miliardo € |
18 |
> 375 milioni € e <= 750 milioni € |
20 |
< = 500 milioni € |
191 |
< 375 milioni € |
181 |
non applicabile (*) |
7 |
non applicabile (*) |
7 |
Totale |
260 |
Totale |
260 |
(*)Come già indicato, si tratta di società sospese o non negoziate per l’intera durata del trimestre di riferimento per il calcolo della capitalizzazione di mercato, per le quali la quota di partecipazione è stata determinata in misura pari al valore fissato dalla legge (2,5%).
Infine, coerentemente con l’orientamento già manifestato all’epoca dell’introduzione della disciplina in esame, la Commissione procederà ad una verifica periodica, con cadenza almeno triennale, del valore della capitalizzazione media di mercato a partire dalla quale si identificano le diverse classi di capitalizzazione, calcolato applicando la metodologia sopra illustrata(22).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riporta di seguito il testo novellato dell’art. 144-quater.
"TITOLO V-BIS
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
Sezione I
Disposizioni generali
[...]
Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione
Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)
1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:
a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti quindici miliardi;
b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro venti quindici miliardi;
c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due un miliardoi e cinquecento ottocentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi tre miliardi e settecentocinquanta milioni;
d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni un miliardo e ottocentosettantacinque milioni;
e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento trecentosettantacinque milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo settecentocinquanta milioni.
2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il flottante sia superiore al 25%;
- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.
Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.
3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.
* * *
B. Obblighi di pubblicità sui componenti degli organi sociali eletti con particolare riferimento alla valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori previsti dal TUF
In data 26 febbraio 2009 la Consob, rilevata l’esigenza di assicurare un più elevato grado di trasparenza in argomento, aveva sottoposto alla consultazione una bozza di Comunicazione contenente raccomandazioni in ordine all'informativa che l'organo amministrativo deve fornire in merito alle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai suoi componenti(23).
Dall’esame delle osservazioni pervenute, la Commissione aveva riscontrato la generale condivisione da parte del mercato degli obiettivi di trasparenza perseguiti dalla Comunicazione medesima, prendendo peraltro atto dell’intenzione manifestata da Borsa Italiana s.p.a. di avviare "in tempi brevissimi" una revisione del Codice di Autodisciplina anche per tener conto delle migliori prassi rilevate e delle esigenze di trasparenza emerse nella specifica materia.
In considerazione di ciò, come reso noto al mercato in data 28 aprile 2009, era stato pertanto deliberato di rinviare l'adozione della Comunicazione per poter valutare, in ogni caso in tempo utile per le assemblee del 2010, gli sviluppi dell'autoregolamentazione e il grado di trasparenza raggiunto dalle informazioni rese in proposito dalle società quotate nella stagione assembleare 2009.
Nelle more degli esiti delle verifiche di cui sopra, è stato peraltro ritenuto opportuno disciplinare in modo più sistematico a livello regolamentare, nella parte in cui sono previsti specifici obblighi di pubblicità sui componenti degli organi sociali eletti (amministratori e componenti degli organi di controllo di minoranza o maggioranza, amministratori indipendenti), la disclosure sulle valutazioni concernenti gli amministratori che siano indipendenti secondo i requisiti previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. Nel Codice di Autodisciplina, infatti, si fa riferimento esclusivamente alle valutazioni aventi ad oggetto i requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso, mentre la menzionata bozza di Comunicazione della Consob richiedeva una completa informativa su entrambe le fattispecie.
In particolare è stato ipotizzato, avvalendosi dei poteri di richiesta in via generale di cui all’art. 114, comma 5, del TUF, di modificare l’art. 144-novies del RE, prevedendo l’obbligo:
- per le società quotate, di rendere nota l’avvenuta valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dal TUF per alcuni amministratori(24) e per tutti i componenti degli organi di controllo(25): tali informazioni potranno essere diffuse al mercato, ove le valutazioni circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza siano state già effettuate a tale data, nel comunicato richiesto dall’art. 144-novies, comma 1, del RE diffuso senza indugio dopo la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; ovvero con un ulteriore comunicato ad hoc nel caso in cui le valutazioni medesime intervengano in un momento successivo;
- per i componenti degli organi di amministrazione e per i componenti degli organi di controllo, di trasmettere agli organi di cui fanno parte tutte le informazioni necessarie per effettuare in modo completo ed adeguato le suddette valutazioni: al riguardo, infatti, è stato riscontrato nella prassi che - di frequente - le valutazioni in parola si basano esclusivamente su mere "autocertificazioni" di indipendenza depositate all’atto di presentazione delle liste. Tra le informazioni oggetto di comunicazione da parte degli interessati dovrà rientrare, a titolo esemplificativo, l’indicazione dei rapporti di affari, commerciali, o di consulenza - ove significativi - intrattenuti con la società o con gli amministratori esecutivi, che si ritenga debbano essere presi in considerazione dagli organi competenti ai fini delle valutazioni in ordine alla sussistenza di rapporti "di natura patrimoniale o professionale che [...] compromettano l’indipendenza".
In conseguenza della modifica di cui sopra, è stato altresì integrato l’art. 144-decies del RE per precisare che dovranno essere oggetto di informativa periodica, nella relazione sul governo societario, anche le informazioni riguardanti gli esiti delle valutazioni effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai candidati eletti, come sopra specificate.
Infine, si è provveduto ad effettuare due ulteriori modifiche di natura formale volte a:
- precisare, nell’art. 144-octies, che la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dai codici di comportamento deve essere messa a disposizione all’atto della presentazione delle liste a prescindere che tali requisiti siano o meno previsti dallo statuto;
- sostituire, nell’art. 144-decies, il riferimento non più attuale alla "relazione sull’adesione a codici di comportamento" con quello alla "relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"(26) disciplinata dall’art. 123-bis del TUF, come modificato dall’art. 5 del D.lgs. n. 173 del 3.11.2008.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riporta di seguito il testo novellato degli articoli da 144-octies a 144-decies.
"Sezione IV
Pubblicità delle liste
[...]
Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)
1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:
a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;
b) per i candidati alla carica di amministratore:
b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e , se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.
Art. 144-novies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)
1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:
a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
2. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:
a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater;
b) al possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico.
3. I soggetti interessati comunicano agli organi di cui fanno parte le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 2.
Art. 144-decies
(Informazione periodica)
1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 2, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’articolo 123-bis del Testo unico sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.".
* * *
C. Obblighi di informativa alla Consob in materia di incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi
In sede di emanazione delle norme di attuazione dell’art. 148-bis del TUF, la Consob aveva anticipato che le modalità con cui devono essere trasmesse le comunicazioni previste dagli artt. 144-terdecies, 144-quaterdecies e 144-quinquesdecies del RE, avrebbero potuto essere modificate in considerazione dell’implementazione di un’applicazione informatica per l’acquisizione dei dati da parte della Consob stessa.
Tale applicazione informatica per la gestione delle comunicazioni relative al calcolo del cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo è stata realizzata nel maggio 2008, e ha dato luogo al S.A.I.V.I.C. (Sistema Automatico Integrato di Vigilanza Incarichi di Controllo). Le istruzioni per l’utilizzo del sistema sono riportate nel Manuale tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.
Attraverso il S.A.I.V.I.C. i componenti degli organi di controllo degli emittenti, dal luglio del 2008, comunicano i loro incarichi di amministrazione e controllo in emittenti e in società di cui al libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del cod. civ.
Attualmente, le diverse disposizioni che impongono, in capo ai componenti degli organi di controllo degli emittenti, obblighi informativi alla Consob e al pubblico, danno luogo ad una struttura di adempimenti diversificata (per quanto concerne la periodicità e/o la frequenza degli adempimenti e i termini entro cui tali adempimenti devono essere resi). In particolare, tale struttura si presenta:
i. con cadenza annuale:
- dichiarazione annuale alla Consob sugli incarichi in essere al 30 giugno, da rendere tra il 1° e il 15 luglio (art. 144-quaterdecies, comma 1);
- informazione al pubblico: obbligo di allegare annualmente alla relazione sull’attività di vigilanza, redatta ai sensi dell’art. 153, comma 1, del TUF, l’elenco degli incarichi rivestiti nelle società di cui al libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del cod. civ. (art. 144-quinquesdecies);
ii. continua ma di carattere "eventuale" (comunicazioni dovute, tra due dichiarazioni annuali, al verificarsi di determinati eventi). Tali comunicazioni hanno un regime diverso in relazione alla loro natura; esse possono, infatti, essere:
- "obbligatorie":
- comunicazione di avvenuto superamento del limite al cumulo, da rendere entro 10 giorni dal momento in cui si verifica l’evento (art. 144-quaterdecies, comma 2);
- comunicazione di assunzione di un nuovo incarico o di variazione di un incarico esistente tale da produrre il superamento del limite. In questo caso, oltre alla dichiarazione (con la quale si comunica alla Consob la variazione), sempre entro il limite di 10 giorni, deve essere resa la comunicazione di cui al punto precedente;
- dichiarazione di chiusura di un incarico, da rendere entro 5 giorni dal momento in cui si verifica l’evento (art. 144-quaterdecies, comma 3);
- "volontarie":
- comunicazione di assunzione di un nuovo incarico o di variazione di un incarico esistente tale da non produrre il superamento del limite. In questo caso non esiste un termine preciso ma la Consob, nel Manuale Tecnico, ha raccomandato di procedere il più celermente possibile, tenendo aggiornata la posizione, fermo restando che il termine massimo è rappresentato dalla dichiarazione annuale successiva.
Infine, si rappresenta che tra gli eventi che determinano l’insorgere dell’obbligo di comunicazione, secondo le modalità previste dal Manuale Tecnico, rientrano le comunicazioni relative ai dati dimensionali delle società nelle quali sono ricoperti gli incarichi, conseguenti all’approvazione dei bilanci annuali, in relazione alla possibile variazione dei parametri di ponderazione degli incarichi ricoperti.
A fronte di questo articolato sistema, dall’esperienza operativa maturata è emerso che, i componenti degli organi di controllo, di fatto, a prescindere dagli obblighi regolamentari, si sono indirizzati verso un sistema di comunicazioni continue di nuovi incarichi e/o di variazioni(27). Tale scelta pare motivata dalla considerazione che l’aggiornamento costante della posizione, soprattutto per gli esponenti che presentano un valore del cumulo prossimo al limite massimo consentito, è un modo utile per evitare superamenti del limite e le conseguenti sanzioni.
Alla luce dell’esperienza di cui sopra, si ritiene opportuna una razionalizzazione e una semplificazione del sistema di rilevazione e di pubblicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di controllo attraverso i seguenti interventi:
1. eliminazione dell’obbligo di dichiarazione annuale alla Consob (art. 144-quaterdecies, comma 1);
2. eliminazione dell’obbligo della comunicazione di avvenuto superamento (art. 144-quaterdecies, comma 2, seconda parte);
3. previsione che Consob fornisca al soggetto interessato (secondo modalità e tempi stabiliti nel manuale Tecnico) conferma dell’avvenuto superamento dei limiti rilevato dal sistema S.A.I.V.C.;
4. eliminazione dell’obbligo di allegare annualmente, alla relazione sull’attività di vigilanza redatta ai sensi dell’art. 153, comma 1 del Testo Unico, l’elenco degli incarichi rivestiti nelle società di cui al libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del C.C. (art. 144-quinquesdecies); previsione che sia la Consob a pubblicare nel proprio sito Internet le informazioni rese dagli esponenti circa gli incarichi rivestiti;
5. introduzione dell’obbligo di comunicazione, entro il termine di 10 giorni, di nuovi incarichi o di eventuali variazioni relative a incarichi già in essere, indipendentemente dalla circostanza che tali variazioni comportino o meno il superamento del limite al cumulo degli incarichi;
6. allungamento del termine da 5 a 10 giorni per le comunicazioni relative alle cessazioni da incarichi già ricoperti (art. 144-quaterdecies, comma 3), a quello previsto per la comunicazione dei nuovi incarichi o delle variazioni.
Dall’applicazione delle modifiche proposte, ne risulterebbe un sistema di più facile gestione, operante in via continuativa secondo termini omogenei:
- gli esponenti degli organi di controllo dovrebbero comunicare (attraverso il S.A.I.V.I.C.), entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si produce l’evento, le assunzioni di nuovi incarichi, le cessazioni da incarichi ricoperti e le variazioni relative agli incarichi in essere;
- la Consob procederebbe, in luogo degli esponenti, ad informare il pubblico, rendendo disponibili nel proprio sito Internet le informazioni rese sinora dagli esponenti, secondo un sistema analogo a quello da tempo in atto per la informazione del mercato riguardante le partecipazioni rilevanti.
Con le modifiche proposte, oltre a raggiungere una rilevante semplificazione degli adempimenti in capo ai componenti degli organi di controllo, si contribuisce ad una riduzione del rischio di errori nell’adempimento degli obblighi. Infatti, come già detto, la maggior parte dei componenti degli organi di controllo già oggi, di fatto, trasmette le comunicazioni in via continuativa, proprio per evitare il rischio di superare il limite al cumulo e di incorrere nelle sanzioni previste.
In questa stessa ottica, viene altresì previsto che la Consob provveda a confermare agli esponenti il superamento, da parte di questi ultimi, del limite al cumulo degli incarichi.
Un’ulteriore semplificazione deriverebbe infine dalla circostanza che, mentre oggi la dichiarazione annuale è comunque dovuta da ogni componente di organo di controllo di emittente che abbia anche solo un incarico in essere alla data di riferimento (il 30 giugno di ogni anno), nel sistema proposto le dichiarazioni dovrebbero essere rese solo se si producono delle variazioni negli incarichi.
Per completezza informativa, tenuto conto che l’art. 144-terdecies, comma 4, del RE stabilisce che gli emittenti possano ridurre i limiti al cumulo degli incarichi fissati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo (rispettivamente, non più di 5 cariche di componente dell’organo di controllo in emittenti e/o non più del limite di 6 punti risultante dall’applicazione agli incarichi ricoperti del modello di calcolo contenuto nello Schema 1 dell’Allegato 5-bis), ovvero che possano prevedere ulteriori limiti, si rende necessario introdurre l’obbligo, per gli emittenti che adottino tali previsioni, di comunicare alla Consob tali limiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Regolamento Emittenti.
In considerazione delle proposte regolamentari sopra illustrate, si rende infine necessario modificare gli Schemi di comunicazione contenuti nell’Allegato 5-bis, anche al fine di allinearli alle istruzioni contenute nel Manuale Tecnico del S.A.I.V.I.C..
In particolare, le modifiche consistono in:
- eliminare gli attuali Schemi 1 (relativo alla dichiarazione annuale), 2 (relativo alla comunicazione di avvenuto superamento del limite) e 4 (relativo alla dichiarazione annuale degli incarichi ricoperti da allegare alla relazione predisposta ai sensi dell’art. 153 del TUF);
- inserire tre nuovi Schemi:
- Schema 1, relativo alla dichiarazione da inviare in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito all’assunzione di nuovi incarichi;
- Schema 2, relativo alle informazioni da trasmettere con riferimento alle variazioni aventi ad oggetto incarichi già in essere;
- Schema 4, relativo alle informazioni che gli Emittenti dovrebbero inviare alla Consob nel caso adottino limiti al cumulo degli incarichi più stringenti di quelli previsti dal regolamento Emittenti;
- modificare l’attuale Schema 3 nel senso di prevedere che le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessazione da incarichi già comunicati siano effettuate indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato alla cessazione.
Si riporta di seguito il testo del nuovo articolato e dell’Allegato 5-bis.
"TITOLO V-bis
Organi di amministrazione e controllo
[ … ]
Capo II
Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo
Art.144-duodecies
(Definizioni)
1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "componente dell'organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;
b) "sindaco incaricato del controllo contabile": il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;
c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;
d) "emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;
e) "società di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;
f) "società grande": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;
g) "società media": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non è classificabile come società piccola ai sensi della successiva lettera h) e che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
h) "società piccola": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, anche alternativamente:
1) occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera due dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile;
2) svolge l'attività di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
3) è di nuova costituzione, e alla data di adempimento dell'obbligo di informativa alla Consob di cui al successivo articolo 144-quaterdecies , comma 1, non ha ancora approvato il e non ha ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio;
4) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;
i) "società controllata": società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;
j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.
1-bis. Fermo quanto previsto nel comma 1, lettera h), è considerata "società piccola" la società di interesse pubblico che, alternativamente:
a) è assoggettata al procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII del codice civile o ai procedimenti previsti dall'articolo 2409, comma 4, del codice civile o alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali;
b) che non ha ancora dato inizio allo svolgimento della propria attività.
2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.
Art. 144-terdecies
(Limiti al cumulo degli incarichi)
1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti. In tal caso, gli emittenti ne danno notizia alla Consob secondo le istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 4.
5. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dal verificarsi di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
6. La Consob fornisce al componente dell’organo di controllo conferma dell’avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell’apposito Manuale Tecnico.
Art. 144-quaterdecies
(Obblighi di informativa alla Consob)
1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'articolo 144-terdecies, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
31. Entro 5 10 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dall’assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione o controllo, il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, rispettivamente Schema 1 e Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni assunti e/o cessati.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il componente dell’organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2:
a) le variazioni attinenti agli incarichi in essere;
b) a far data dall’approvazione del bilancio di riferimento, i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l’incarico;
c) a far data dal momento in cui si realizza l’evento, le variazioni nel rapporti di controllo rilevanti ai sensi dell’articolo 144-duodecies, comma 1, lettera i).
d) le variazioni dei propri dati anagrafici.
43. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.
Art. 144-quinquesdecies
(Obblighi di Informativa al pubblico)
1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute La Consob pubblica, in luogo dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, le informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 144-quaterdecies, rendendole disponibili nel proprio sito Internet secondo le modalità indicate nell’apposito Manuale Tecnico nell'Allegato 5-bis, Schema 4.".
"ALLEGATO 5-BIS
CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 148-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998
Schema 1
Informazioni da trasmettere alla Consob, da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti, in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito all’assunzione di nuovi incarichi
1. Informazioni anagrafiche richieste all’atto del ritiro delle credenziali necessarie per effettuare le comunicazioni
Informazioni generali
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza;
- recapiti telefonici;
- indirizzo di posta elettronica (e-mail);
- eventuale riferimento dello studio d’appoggio.
2. Informazioni da inviare, secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico disponibile nel sito Internet della Consob, all’atto della prima dichiarazione e in seguito all’assunzione di nuovi incarichi
Informazioni relative ai singoli incarichi
- denominazione sociale della società;
- codice fiscale della società;
- indirizzo della sede legale della società;
- tipologia di incarico (i.e.: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile);
- data di inizio dell’incarico;
- categoria di società (i.e.: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola);
- stato della società (i.e.: operativa, non operativa, in liquidazione);
- dati contabili della società (i.e.: numero dipendenti, totale proventi della gestione caratteristica, totale attivo dello stato patrimoniale e data di approvazione del bilancio) riferiti al bilancio d’esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato;
- eventuale rapporto di controllo (se rilevante(28)) con riferimento al quale devono essere indicati il codice fiscale della controllante, la sua denominazione e la data a partire dalla quale sussiste il rapporto di controllo.
3. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi
Nella presente tabella per "Peso" s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.
Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo di amministrazione o di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto del 40% per le società d’interesse pubblico e le società grandi e del 50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.
4. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob
I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti (così come quelli relativi alle cessazioni da tali incarichi, all’assunzione di nuovi incarichi e alle variazioni di quelli in essere, nonché quelli relativi alle variazioni dei dati anagrafici dei componenti e all’aggiornamento dei dati contabili delle società nelle quali si ricoprono gli incarichi, illustrati negli Schemi successivi) devono essere trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito Internet della Consob.
Schema 2
Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di variazioni attinenti agli incarichi in essere o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti
1. Relativamente agli incarichi in essere, già oggetto di segnalazione, le variazioni dei dati possono attenere a:
1. gli elementi qualificativi della carica, c.d. "attributi" (i.e.: presenza di deleghe gestionali, essere incaricati di controllo contabile e l’appartenenza al Comitato esecutivo. Nel caso in cui uno o più di questi attributi varino con riferimento ad una carica già in essere, devono essere trasmessi, oltre che le indicazioni necessarie per individuare la carica in parola:
- lo stato dell’attributo che varia (da "SI" a "NO" o viceversa);
- la data a partire dalla quale la variazione produce il suo effetto;
2. i dati dimensionali della società a seguito dell’approvazione di un nuovo bilancio. In questo caso devono essere forniti, oltre alle indicazioni necessarie per individuare la società in parola, la data di approvazione del nuovo bilancio, l’indicazione se si tratta di un bilancio d’esercizio o di un bilancio consolidato e i valori relativi a:
- numero dipendenti;
- totale dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica;
- totale dell’attivo del patrimonio netto;
3. l’evoluzione di un rapporto di controllo rilevante ai fini della determinazione del cumulo degli incarichi. In particolare, se viene meno un rapporto di controllo precedentemente indicato, deve essere segnalato per quale società (individuata tramite il relativo codice fiscale) il rapporto di controllo viene meno e la data a partire dalla quale tale rapporto non è più in essere. Se invece, con riferimento a un incarico già oggetto di segnalazione, viene ad assumere rilevanza un rapporto di controllo, per lo stesso dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- dati identificativi della controllata;
- codice fiscale della controllante;
- denominazione della controllante;
- data dalla quale il rapporto di controllo rilevante sussiste.
2. Eventi che non danno luogo alla segnalazione di variazioni:
il mero rinnovo di una carica già ricoperta e segnalata (in questo caso continua a valere come data di inizio quella nella quale era stato conferito il mandato originario mentre la data fine dovrà essere comunicata solo allorquando scadrà l’ultimo mandato senza che esso sia rinnovato);
la trasformazione, con riferimento a un incarico ricoperto in una determinata società, di una carica in una dello stesso genere (i.e.: quella di "Sindaco Effettivo" in quella di "Presidente del Collegio Sindacale"). In questo caso o in quello opposto (i.e.: da una carica di "Presidente del Consiglio di Amministrazione" a quella di "Amministratore"), sono dovute due comunicazioni, da effettuarsi secondo quanto indicato, rispettivamente, nello Schema 3 e nello Schema 1: una per la chiusura della carica precedentemente ricoperta e una per comunicare la nuova carica assunta.
3. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob
Le informazioni da trasmettere in occasione del superamento del limite devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito Internet della Consob.
Schema 3
Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione della cessazione da incarichi precedentemente ricoperti
1. In seguito alla cessazione da un incarico precedentemente ricoperto, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato a tale cessazione (i.e: scioglimento della società, dimissioni volontarie, mancato rinnovo della carica, venir meno dell’obbligo della costituzione di un collegio sindacale a seguito della riduzione del capitale sociale, ….), è sempre dovuta la comunicazione di tale cessazione. In questo caso, i dati da trasmettere sono:
- denominazione della società nella quale si ricopriva l’incarico cessato;
- codice fiscale della società nella quale si ricopriva l’incarico cessato;
- data di cessazione dalla carica.
2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob
Le informazioni da trasmettere devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito Internet della Consob.
Schema 4
Informazioni che gli emittenti devono trasmettere alla Consob relativamente a eventuali disposizioni statutarie che stabiliscono limiti al cumulo degli incarichi più stringenti rispetto a quelli previsti dall’art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti
Tale Schema deve essere compilato a cura degli emittenti nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano adottato, secondo quanto previsto dall’art. 144-terdecies, comma 4, del Regolamento Emittenti, limiti più stringenti, per i componenti dei propri organi di controllo, rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 del medesimo art. 144-terdecies.
1. Dati da trasmettere
- denominazione dell’emittente;
- codice fiscale dell’emittente;
- eventuale limite (inferiore a 5) al numero di incarichi di controllo in altri emittenti che i componenti dell’organo di controllo dell’emittente segnalante sono tenuti ad osservare;
- eventuale limite (inferiore a 6) al valore massimo del punteggio attribuito al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti complessivamente da ognuno dei componenti dell’organo di controllo dell’emittente segnalante, fermo restando il sistema di pesi di cui allo Schema 1 ovvero un sistema che, per ogni categoria di società, preveda pesi non inferiori a quelli del citato Schema 1;
- eventuali ulteriori limiti al cumulo degli incarichi posti dallo statuto dell’emittente segnalante;
- data a partire dalla quale la disposizione statutaria produce i suoi effetti.
2. Modalità tecniche di invio dei dati alla Consob
Le informazioni da trasmettere da parte degli emittenti in occasione dell’adozione di norme statutarie che prevedano limiti più stringenti rispetto a quelli di cui all’art. 144-terdecies, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti, devono essere trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico per gli Emittenti pubblicato nel sito Internet della Consob.
______________________
Note:
1 Cfr. Documento di consultazione CONSOB concernente la disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate, pubblicato il 3 agosto 2009.
2 Dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero dal più recente stato patrimoniale individuale qualora la società non sia tenuta alla redazione dei conti consolidati.
3 Cfr. nota n. 2.
4 Cfr. nota n. 2.
5 Cfr. nota n. 2.
6 Cfr. nota n. 2.
7 Cfr. nota n. 2.
8 Si riporta di seguito il testo dell’art. 1, lettera w-quater del TUF (Definizioni) - "1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: […] w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d' origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea".
9 L’art. 8, par. 1, della direttiva Transparency prevede che "1. Gli articoli 4, 5 e 6 non si applicano ai seguenti emittenti:
a) lo Stato, le autorità regionali o locali di uno Stato, gli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari; e
b) gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50000 EUR."
10 L’art. 2-bis del RE dispone che "1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell' articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile.
2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);
- siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
11 Il d.lgs. n. 101/2009 ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 116 del TUF che recita: "2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l’ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall’emittente".
12 Il decreto legislativo n. 146/2009 emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), contiene le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 229/2007 (che ha recepito la Direttiva 2004/25/CE in materia di offerte pubbliche di acquisto).
13 Il novellato comma 1 dell’art. 122 del TUF dispone che "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l' esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
d) comunicati alle società con azioni quotate."
14 Il nuovo comma 5-ter dell’art. 122 del TUF prevede che: "Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all' articolo 120, comma 2".
15 L'accesso al sistema della Teleraccolta è consentito solo ai soggetti emittenti azioni quotate per l'inoltro della documentazione periodica, della documentazione relativa al capitale sociale e agli organi sociali, nonché della comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 del TUF.
16 In particolare, è richiesto che il flottante sia superiore al 25% e che non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.
17 I dati non includono le società privatizzate escluse, ai sensi dell’art. 144-undecies del RE, dall’ambito di applicazione della disciplina in esame, nonché le società cooperative per le quali, ai sensi dell’art. 144-quater, comma 3, la quota di partecipazione è sempre pari allo 0,5% del capitale sociale (salva la minore percentuale prevista nello statuto) a prescindere dalla capitalizzazione.
18 Più precisamente, si trattava della capitalizzazione media trimestrale del mercato "troncata" al 10% (individuata, cioè, escludendo il 5% delle società a maggiore capitalizzazione e il 5% delle società a minore capitalizzazione).
19 La capitalizzazione media trimestrale è moltiplicata per i seguenti coefficienti: 0.5, 1, 2.5, 5 e 20.
20 Nel dettaglio, il confronto tra le quote determinate per il 2007 e per il 2009 ha evidenziato che:
- delle 61 società "grandi" (rientranti nelle prime 4 classi dimensionali, aventi pertanto capitalizzazione superiore al miliardo di euro) nell’esercizio 2007, 14 hanno perso tale status e 15, pur restando società "grandi", sono passate a una classe dimensionale inferiore;
- delle 40 società cosiddette "medie", aventi una capitalizzazione compresa tra 500 milioni e un miliardo di euro, 22 sono diventate società "piccole" (rientrando nell’ultima classe dimensionale, quella delle società con capitalizzazione non superiore ai 500 milioni di euro). Per 4 di questi emittenti, la quota per la presentazione delle liste è stata aumentata dal 2,5% al 4,5% poiché si sono verificate le due ulteriori condizioni relative al flottante e all’assetto proprietario, per le restanti 18 società la quota è rimasta invariata al 2,5%;
- tra le società che risultavano "piccole" anche a fine 2007, 8 hanno subito un innalzamento della quota di partecipazione in conseguenza dell’evoluzione dell’assetto proprietario e/o del flottante.
21 Più precisamente:
- una società appartenente alla seconda classe di capitalizzazione (tra 5 e 20 miliardi di euro) secondo l’attuale disciplina sarebbe rientrata nella "nuova" prima classe di capitalizzazione (oltre 15 miliardi); la quota di partecipazione sarebbe stata quindi dello 0,5% del capitale in luogo dell’1%;
- 8 società appartenenti alla quarta classe di capitalizzazione (tra 1 e 2,5 miliardi di euro) sarebbero rientrate nella "nuova" terza classe di capitalizzazione (tra 1,875 e 3,750 miliardi di euro); per tali società la quota di partecipazione si sarebbe ridotta dal 2% all’1,5%;
- 8 società "medie" (con capitalizzazione compresa tra i 500 milioni e un miliardo di euro) sarebbero rientrate nella "nuova" classe di capitalizzazione immediatamente superiore (tra i 750 milioni e 1,875 miliardi di euro); la quota di partecipazione sarebbe pertanto passata dal 2,5% al 2%;
- infine, per una sola delle società "piccole" ai sensi della vigente disciplina (capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro) il passaggio alla "nuova" classe dimensionale immediatamente superiore (tra i 375 e i 750 milioni di euro) avrebbe comportato una riduzione della quota di partecipazione; si tratterebbe, infatti, di una società la cui quota è stata determinata al 4,5%, essendosi verificate le condizioni su assetto proprietario e flottante, e che risulterebbe destinataria della quota del 2,5% avendo assunto lo status di "media" in base alla proposta di modifica.
22 A titolo esemplificativo, nel 2013 le soglie in questione sarebbero rideterminate prendendo quale grandezza di riferimento la capitalizzazione media del mercato nel periodo 2010-2012 ("troncata" al 10%).
23 In particolare, nella Comunicazione in parola si era inteso raccomandare alle società quotate, dopo le nomine dell'organo amministrativo e, periodicamente, nella relazione sul governo societario, di:
- chiarire quali amministratori siano stati valutati indipendenti con riferimento ai requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF), quali con riferimento ai requisiti del Codice di Autodisciplina e quali siano stati ritenuti in possesso sia dei requisiti previsti dal TUF che dei requisiti previsti dal Codice;
- con riferimento agli amministratori definiti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, qualora l’organo amministrativo li abbia ritenuti indipendenti utilizzando criteri aggiuntivi o difformi da quelli indicati dal Codice, fornire una chiara e completa informazione su tali criteri aggiuntivi o difformi, motivando in modo adeguato le ragioni per le quali, in concreto, si è ritenuta sussistente l’indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente riconducibili alle ipotesi individuate dal Codice come sintomatiche di mancanza di indipendenza.
24 Cfr., per il consiglio di amministrazione, art. 147-ter, comma 4, del TUF, ai sensi del quale "[...] almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 [...]"; per il consiglio di gestione, art. 147-quater, del TUF, ove si legge: "Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 [...]".
25 Cfr. art. 148, comma 3, del TUF, in forza del quale "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".
26 Si rammenta che la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari costituisce una specifica sezione della relazione sulla gestione e contiene informazioni dettagliate in ordine, tra l’altro, all’"adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati [...]".
27 Al riguardo si consideri che:
- la prima dichiarazione annuale (dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari in esame) è stata fatta da 1.052 componenti. Successivamente, tra la prima e la seconda dichiarazione annuale (9 mesi dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009), 725 componenti hanno inviato 1.151 dichiarazioni di aggiornamento;
- la seconda dichiarazione annuale è stata resa da 1.035 componenti. Successivamente (6 mesi dal 16 luglio 2009 al 15 gennaio 2010), 616 componenti hanno inviato 1.032 dichiarazioni di aggiornamento.
28 Il rapporto di controllo è rilevante, ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi, solo se il componente riveste analogo incarico nella controllata e nella controllante e se quest’ultima redige il bilancio consolidato ovvero ne è esonerata ai sensi di legge.