Delibera n. 12498 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 12498
Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente disciplina degli intermediari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58/1998;
VISTA la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione del decreto legislativo n. 58/1998 (1);
TENUTO CONTO delle modificazioni ed integrazioni apportate al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 58/1998 e del decreto legislativo n. 213/1998, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 (2);
CONSIDERATO che le transazioni aventi ad oggetto strumenti negoziati nei mercati regolamentati, eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati si svolgono in condizioni di trasparenza e di tutela degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei mercati regolamentati fuori dell'orario ufficiale di negoziazione;
RITENUTO pertanto di dover modificare ed integrare il comma 4 dell'art. 32, il comma 4 dell'art. 43, ed il comma 4 dell'art. 54 del regolamento n. 11522/1998;
VISTA la lettera del 5 aprile 2000 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
D E L I B E R A:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato ed integrato come segue:
- Il comma 4 dell'art. 32 è così sostituito:
«4 Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;
- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.».
- Il comma 4 dell'art. 43 è così sostituito:
«4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:
- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;
- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.».
- Il comma 4 dell'art. 54 è così sostituito:
«4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:
- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;
- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.».
II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale (3), ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 aprile 2000
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
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NOTE:
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998ed, altresì, in CONSOB , Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U.n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98e con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella G.U.n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 3/2000.
2. Pubblicata nel Bollettino Consob n. 12/98 ed, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 30.12.1998.
3. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 2.5.2000.