Comunicazione n. 1031710 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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[Revocata]
[Comunicazione n. DEM/1031710 del 27-4-2001[1]
inviata agli Sponsor, ai responsabili del collocamento, ai soggetti che ricoprono il ruolo di global coordinator e, p.c.: all'Abi, all'Assosim e all'Assogestioni
Oggetto: adempimenti relativi alla comunicazione dei risultati dell'offerta e alla attività di stabilizzazione
A seguito di alcune verifiche svolte in recenti operazioni di offerta pubblica iniziale finalizzata all'ammissione a quotazione ("IPO"), si ritiene di puntualizzare alcuni aspetti tecnici relativi agli adempimenti previsti dal Regolamento Emittenti della CONSOB (Delibera 11971/99 e successive modifiche "RE").
In particolare, con riguardo all'avviso sui risultati dell'offerta, da pubblicare secondo le previsioni dell'art. 13 c. 7 del RE e con il contenuto previsto dall'allegato 1F dello stesso, si segnala che:
il quantitativo di azioni "assegnato" deve intendersi comprensivo dell'esercizio di eventuali:
- overallotment facilities (ovvero di azioni consegnate ad investitori istituzionali in eccesso rispetto all'ammontare dell'offerta globale, fino a concorrenza dell'importo della greenshoe);
- upsize (ovvero di azioni consegnate ad investitori istituzionali in eccesso rispetto all'ammontare dell'offerta globale e della greenshoe).
Pertanto l'avviso deve comprendere tutte le azioni effettivamente consegnate il giorno di regolamento, indipendentemente dal fatto che il global coordinator assuma una posizione corta sui titoli;
nella pubblicazione dei risultati relativi al collocamento riservato agli investitori istituzionali, qualora la raccolta di adesioni da parte degli stessi sia avvenuta tramite indicazione di adesioni per diversi livelli di prezzo dell'offerta (bookbuilding) l'ammontare del numero di strumenti finanziari richiesti da indicare nell'avviso sui risultati dell'offerta deve corrispondere a quello espresso al solo prezzo di assegnazione.
Inoltre, per quanto riguarda le operazioni di stabilizzazione consentite dall'art. 15 RE, si specifica:
- nel caso di offerte primarie l'inizio del periodo di trenta giorni, previsto dal comma 1, in cui è possibile procedere ad operazioni di stabilizzazione è da intendersi dal primo giorno di negoziazione sul mercato regolamentato, che è successivo al termine del periodo di adesione;
- la comunicazione al pubblico, prevista dal comma 3, da attuarsi tramite comunicato stampa ex art. 66 RE, nel caso sopra citato, andrà effettuata al termine del periodo di stabilizzazione, ancorché posteriore al trentunesimo giorno successivo al termine del periodo di adesione;
- la medesima comunicazione è da considerarsi dovuta anche qualora non sia stata effettuata attività di stabilizzazione;
- si raccomanda di indicare nella medesima comunicazione se è stata esercitata l'opzione greenshoee per quale importo.
Infine si precisa che, nel caso in cui siano previste offerte globali in cui la quota di offerta al pubblico possa essere coperta, anche solo in sede di trasferimento di azioni dalla quota inizialmente riservata agli investitori istituzionali, con azioni in vendita da parte di azionisti venditori, gli azionisti venditori dovranno essere considerati come offerenti per quanto riguarda l'offerta al pubblico.
p. IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini]
[1] La presente comunicazione è stata revocata con Avviso Consob del 24 novembre 2021.