Comunicazione Quesito n. 1043775 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. DEM/1043775 dell'1-6-2001
inviata all'avv. ...
Oggetto: Certificati azionari rappresentativi del diritto di ormeggio
Si fa riferimento alla nota con cui Ella, per conto dell'Associazione ...., con riferimento alla comunicazione di questa Commissione n. DIS/36167 del 12 maggio 2000, chiede un riesame delle conclusioni ivi riportate in merito all'applicabilità della normativa in materia di sollecitazione all'investimento all'ipotesi di sottoscrizione di certificati azionari rappresentativi del diritto di utilizzo di posti ormeggio. Con la medesima nota chiede inoltre un pronunciamento in ordine ad analoga fattispecie con riferimento però alla sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata.
In primo luogo la suddetta nota evidenzia come lo strumento societario, sia riconosciuto dalla legge per attribuire agli azionisti il diritto di utilizzo del posto ormeggio (art. 4. del D.P.R. n. 633/1972 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
Nel merito poi, le argomentazioni sostenute per chiedere la revisione della suddetta comunicazione, si fondano in primo luogo sulla non qualificabilità delle azioni in parola quali strumenti finanziari ai fini dell'applicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n. 58/98. Ciò in quanto, ai sensi del citato art. 4, il possesso e la gestione, fra l'altro, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti non rientra fra le "attività commerciali", qualora la partecipazioni ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazioni ad associazioni, enti o altre organizzazioni.
Secondo la richiesta pertanto, la qualificazione dell'attività in parola quale attività non commerciale ai fini fiscali, in forza di una norma speciale che deroga ai principi codicistici di commercialità delle attività svolte dalle società diverse dalle società semplici, avrebbe un risvolto anche ai fini della disciplina relativa alla sollecitazione all'investimento escludendone l'applicabilità.
Inoltre, alle azioni in questione non sarebbe riconducibile il requisito di finanziarietà, in quanto strettamente correlate con il diritto d'uso del posto ormeggio, inteso, in termini più ampi, come diritto di godimento di un bene di consumo.
Al riguardo, preso atto di quanto comunicato in merito all'utilizzabilità della struttura societaria per l'attribuzione del diritto di utilizzo dei posti ormeggio, si evidenzia che la Commissione, a base della citata comunicazione n. DIS/36167, ha tenuto conto della natura dell'attività svolta dalle società in parola e dei diritti connessi alle azioni di cui trattasi, nonché delle finalità correlate all'acquisto delle azioni stesse, fra le quali non può escludersi, l'aspettativa di un ritorno finanziario nel momento dell'eventuale cessione del titolo in precedenza acquisito. Alla luce di quanto comunicato con la Sua nota, si evidenzia peraltro, che la qualificazione dell'attività di cui trattasi come non commerciale ai fini tributari, non necessariamente assume rilevanza ai fini dell'applicabilità o meno di altre normative di settore quale quella in materia di sollecitazione all'investimento. Si evidenzia infatti che le finalità delle due norme possono non risultare coincidenti, ben potendo la norma fiscale escludere anche totalmente la tassazione di alcuni titoli, senza che tali provvedimenti, abbiano incidenza alcuna sulla qualificabilità degli stessi quali strumenti finanziari.
Si rivela infine, ove ulteriormente necessario, che il presupposto per la qualifica di non commercialità dell'attività stessa, è quello dell'attribuzione del godimento "gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale", circostanze queste che oltre a non risultare presenti nel quesito a base dell'interpretazione del maggio 2000, laddove si affermava che "i soci si obbligano a corrispondere alla società un importo variabile annuale per la ripartizione dei costi dei servizi portuali inerenti il posto ormeggio e ad esso direttamente o indirettamente imputabili", non potrebbero essere valutate di volta in volta ai fini di determinare l'applicabilità o meno della normativa in materia di sollecitazione all'investimento, richiedendo in particolare, con riguardo al valore "normale", valutazioni fattuali e di mercato, di tipo extragiuridico, non rientranti nella competenza di questa Commissione.
Infine, con riferimento all'ipotesi in cui la gestione degli approdi turistici sia effettuata da società a responsabilità limitata in luogo delle società per azioni e conseguentemente la cessione del diritto di godimento avvenisse attraverso la vendita delle quote anziché delle azioni, la Commissione ritiene di confermare le valutazioni sopra riportate. Ciò in quanto, sebbene le quote di s.r.l. non rientrino nel novero degli strumenti finanziari individuati dal T.U. della finanza, le stesse, possono essere ricomprese nell'ambito dei prodotti finanziari, come definiti dall'art. 1, comma 1 del citato D.Lgs. 58/98, la cui offerta rivolta al pubblico costituisce una sollecitazione all'investimento ai sensi della precedente lett. t). In particolare, nel caso di specie, l'applicabilità della disciplina di riferimento all'offerta delle azioni, anche in considerazione del loro contenuto di carattere finanziario, comporta che la medesima caratteristica sia riconoscibile anche all'ipotesi dell'offerta delle quote di s.r.l. con la conseguente applicabilità anche a queste ultime delle norme in materia di sollecitazione all'investimento.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa