Comunicazione Comunicazionecg n. 2049119 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. DIN/2049119 del 15-7-2002
inviata all'Abi, al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Agenti di Cambio, all'Anasf, all'Assofiduciaria, all'Assogestioni, all'Assoreti, all'Assosim, alla Federcasse, all'Unionsim e all'Assirevi
Oggetto: Attività di segnalazione svolta per conto di intermediari autorizzati da parte di soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari
La scrivente Commissione, in considerazione del diffuso utilizzo dei c.d. "produttori" nell'ambito dell'attività svolta fuori sede per conto di soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e di specifiche indagini condotte al riguardo, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni circa l'attività di segnalazione di clientela svolta da persone non iscritte all'albo dei promotori finanziari.
In proposito, si è già avuto modo di chiarire che lo svolgimento di tale attività non risulta sottoposto a riserva e, quindi, non è operante l'obbligo di impiego di promotori finanziari, stabilito all'art. 31, del d.lgs. n. 58/1998 con riferimento alla promozione e collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari e servizi di investimento. La Commissione ha, infatti, precisato che " l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare" (1).
La scrivente ha, peraltro, anche segnalato l'estrema labilità nella distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede (cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998).
Ciò considerato, pare opportuno richiamare gli intermediari allo stringente rispetto dell'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, adottando cautele concretamente idonee a limitare l'attività svolta dai c.d. "produttori" ad una mera segnalazione, nei termini sopra individuati.
Si ritiene, infatti, che il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, al di là delle clausole di stile contenute nelle convenzioni con i produttori circa la limitazione dell'attività consentita, non possa prescindere dai concreti meccanismi approntati dall'intermediario per regolare e controllare l'opera svolta da tali soggetti.
In proposito, la necessità di circoscrivere l'operato dei produttori ad una fase diversa da quella propriamente negoziale, induce a ritenere non facilmente giustificabili componenti retributive riferite ad una attività successiva all'acquisizione del cliente da parte dell'intermediario.
Ove, poi, gli intermediari ritengano di legare, anche solo in parte, il compenso dei segnalatori a componenti riferite ai risultati dell'attività prestata(es. effettiva sottoscrizione di contratti di investimento, patrimonio conferito in amministrazione o gestione, etc.), di tale particolarità dovrà tenersi conto nel definire i controlli sull'attività svolta da tali soggetti. Infatti, un meccanismo di remunerazione legato ai risultati ottenuti risulta potenzialmente idoneo ad indurre i c.d. "produttori" a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell'intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti.
Sicché, l'intermediario che abbia comunque optato per simili modalità retributive potrà essere chiamato a dimostrare la conformità del proprio contegno all'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per l'attività di promozione e collocamento fuori sede, approntando apposite procedure, ed in particolare un sistema di controlli idoneo a scongiurare che l'attività del segnalatore si estenda alla vera e propria promozione.
Della necessità di circoscrivere l'operato dei produttori nei termini prefigurati, poi, dovrà anche tenersi conto in sede di predisposizione delle soluzioni organizzative per lo svolgimento dell'attività fuori sede. In particolare, i soggetti abilitati dovranno destinare risorse sufficienti al coordinamento di tali figure nell'ambito della rete commerciale (a ciascun promotore finanziario potranno essere affidati segnalatori in numero non eccedente le effettive possibilità di controllo sull'attività da questi svolta). Inoltre, nella definizione dei moduli contrattuali standard, sia per l'attivazione dei rapporti con la clientela che per la formalizzazione delle successive scelte di investimento, gli intermediari dovranno tener presente che tali documenti afferiscono a fasi in cui l'unico interlocutore "fuori sede" con i clienti può essere un promotore finanziario, non anche un segnalatore. D'altra parte, anche i promotori finanziari, alla cui responsabilità è affidato il coordinamento e controllo immediato dei produttori, sono tenuti a vagliare l'operato dei soggetti a questi sottoposti.
In conclusione, in relazione al più o meno ampio utilizzo, nell'attività fuori sede, di soggetti non iscritti all'albo dei promotori, alle modalità retributive scelte ed all'inquadramento di tali soggetti nella rete commerciale, gli intermediari sono richiesti dello svolgimento di un'attività di prevenzione e controllo circa l'operato delle figure in discorso. In assenza di tali cautele, si renderebbe, infatti, non facile per l'intermediario fornire la dimostrazione di avere effettivamente ottemperato all'obbligo di avvalersi di promotori finanziari per l'offerta fuori sede, la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 58/1998.
IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa
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nota:
1.Cfr. Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998. Di analogo tenore, tra le altre, le Comunicazioni BOR/RM/94002407 del 15 marzo 1994 e n. DAL/RM/96006186 del 25 giugno 1996.