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Bollettino


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Delibera n. 13858

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, concernente il regolamento di attuazione dei citati Decreti Legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

RITENUTA l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

PRESO ATTO dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 2 dicembre 2002;

D E L I B E R A:

I. Il Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001 e n. 13659 del 10 luglio 2002, è modificato e integrato come segue:

  • La lettera c) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'articolo 1, lettera n) della disciplina dei sistemi di garanzia;

  • la lettera e) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

e) «sistemi di garanzia della liquidazione»: i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;

  • la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

f) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

  • all'art. 14 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere:

i) «Disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico;

j) «Fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 68 del Testo Unico;

  • la lettera c) del comma 2 dell'art. 16 (Accertamento dell'insolvenza di mercato) è sostituita dalla seguente:

c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), la controparte centrale comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia;

  •  il comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

omissis

  • la lettera c) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituita dalla seguente:

c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

  • il numero 1 della lettera d) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:
1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli Euro, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'articolo 68 del Testo Unico da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione;
  • il numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:

1) in favore dei sistemi di garanzia della liquidazione per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

  • il numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

  • il comma 3 dell'art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) è sostituito dal seguente:

3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in Euro da essi costituite presso l'insolventemedesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.

II. La presente delibera, pubblicata anche nel Bollettino della Consob, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1).

Roma, 4 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

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1. La delibera n. 13858 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 292 del 13.12.2002.