Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 15232

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004";

VISTA la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

VISTA la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Eeuropeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;

VISTA la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato;

VISTA la Direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse;

VISTA la Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette;

VISTO il Regolamento 2273/2003/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005;

RITENUTA la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato e con la normativa comunitaria relativa al prospetto;

RITENUTA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie che coinvolgono aspetti organizzativi dei soggetti vigilati e della Borsa Italiana s.p.a., al fine di consentire l'adeguamento o la creazione delle necessarie procedure;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005, è modificato ed integrato come segue:

  • L'art. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8, dell'articolo 165, comma 2 e dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

  • Nell'art. 2:

- al comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere:

"i) "Stato membro d'origine":

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 EUR;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti avente sede in paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo stato membro d'origine;

m) "titoli di capitale": le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

n) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari che non sono di titoli di capitale;

o) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.";

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 809/2004/CE.";

  • Nell'art. 3 la lettera d) è abrogata.
  • L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto informativo relativo a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti è redatto in conformità delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.

2. Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo.

3. Il prospetto contiene anche una nota di sintesi, redatta in linguaggio non tecnico e in conformità dell'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto e contiene un'avvertenza secondo cui:

a) va letta come un'introduzione al prospetto;

b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;

c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del prospetto.

4. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo gli schemi allegati al Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate. L'emittente o l'offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi allegati a detto regolamento da riprodursi in apposito allegato alla comunicazione.

5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo Unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto.

6. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità di cui al comma precedente, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

7. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.";

  • L'art. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Formato del prospetto)

1. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi.

2. L'emittente che abbia già fatto approvare dalla CONSOB il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. In tal caso, la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

3. Se l'emittente ha solamente trasmesso un documento di registrazione senza richiederne l'approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.";

  • Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis
(Prospetto di base)

1. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta, o emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, in presenza delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria, il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente o dell'offerente, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico.

2. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ciascuna sollecitazione non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. Si applica l'articolo 5, comma 2.

3. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 11, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico.";

  • L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati e non diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da un emittente avente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o che ha offerto strumenti finanziari al pubblico.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione è incompleta, la Consob ne informa l'emittente e l'offerente, a seconda del caso, entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob i documenti ovvero gli elementi mancanti.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 1, o entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 2. I termini previsti dai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.

5. I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente è informato della incompletezza.

6. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni di OICR aperti e quote di fondi chiusi si applicano, rispettivamente, gli articoli 22-bis e 25-bis.";

  • L'art. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8
(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia del prospetto in forma stampata.

2. Ove la sollecitazione sia svolta in Italia, quale Stato nel membro d'origine, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prospetto, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso contiene le informazioni indicate nel Regolamento n. 809/2004/CE. Copia dell'avviso è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione del medesimo su supporto informatico.

3. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

4. Le pubblicazioni previste dal presente articolo sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 809/2004/CE.";

  • L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Pubblicazione degli avvisi integrativi)

1. Le indicazioni relative al prezzo stabilito per la sollecitazione ed al quantitativo definitivo della stessa, ove non inserite nel prospetto, sono pubblicate, mediante l'avviso integrativo previsto dall'articolo 5, comma 2, non appena tali elementi sono determinati.

2. L'avviso integrativo è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo.

3. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è trasmessa alla Consob.";

  • L'art. 9-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 9-bis
(Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)

1. Il prospetto è valido per dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 11.

2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base è valido per un periodo fino a dodici mesi.

3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da enti creditizi previsti dall'articolo 6-bis, comma 1, il prospetto di base è valido fino a quando gli stessi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, previamente trasmesso è valido per un periodo fino a dodici mesi, purché eventualmente aggiornato ai sensi dell'articolo 11. Tale documento, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari, eventualmente aggiornata ai sensi dell'articolo 11, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.";

  • L'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10
(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto )

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi la cui pubblicazione sia stata autorizzata dalla Consob in applicazione del presente Titolo sono validi ai fini dell'offerta al pubblico negli altri Stati membri della UE.

2. Se la sollecitazione non ha luogo nel territorio dello Stato, la Consob rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 94 del Testo Unico soltanto se l'Italia è lo Stato membro d'origine. Ai fini dell'istruttoria, il prospetto può essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

3. Su richiesta dell'emittente o dell'offerente, la Consob trasmette, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dal rilascio dell'autorizzazione, alle autorità competenti degli Stati membri della UE in cui la sollecitazione è prevista i seguenti documenti:

a) un certificato attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE;

b) una copia di detto prospetto;

c) ove richiesta, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove la sollecitazione è prevista. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

4. La procedura prevista al comma 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.

5. Nel certificato previsto dal comma 3, lettera a) è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 5, commi 5 e 6, nonché delle relative motivazioni.";

  • Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis
(Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)

1. Ove la sollecitazione sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine può essere pubblicato in Italia, purché la Consob riceva da detta autorità i documenti di cui all'articolo 10, comma 3. Alle medesime condizioni sono pubblicati in Italia gli eventuali supplementi al prospetto.

2. Il prospetto può essere redatto o in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi sarà tradotta in lingua italiana.";

  • L'art. 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11
(Supplemento al prospetto)

1. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa la sollecitazione forma oggetto di apposito supplemento al prospetto informativo. La pubblicazione del supplemento è autorizzata dalla Consob entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il supplemento è pubblicato utilizzando almeno le stesse modalità adottate per il prospetto. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

2. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.";

  • L'art. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Svolgimento della sollecitazione)

1. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo;

b) il richiamo all'eventuale paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto informativo.

3. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.

4. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.

5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.

6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.";

  • Nell'art. 14:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.";

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori professionali o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 11";

  • L'art. 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)

1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.";

  • Nell'art. 16, comma 1, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle parole "commi 5 e 6";
  • Nell'art. 17 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.";

  • Nell'art. 20 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. L'articolo 9-bis, comma 1, non si applica al prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di tipo aperto.";

  • L'art. 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di quote o azioni di OICR è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.";

  • Nell'art. 22, comma 5, le parole "dell'articolo 13, comma 7" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 13, comma 5";
  • Nella Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II, prima dell'art. 23 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis
(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.

3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro sette giorni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.

4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.

5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, i termini previsti nei commi 1 e 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.";

  • Nell'art. 23, comma 4, le parole "gli schemi 8, 9 e 19" sono sostituite dalle parole "gli schemi 1, 2 e 8";
  • Nella Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, prima dell'art. 26 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis
(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda quote di fondi di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.

3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.

4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.

5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione ovvero dall'ultima richiesta di informazioni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.";

  • L'art. 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti:

a) Indice;

b) Nota di sintesi;

c) Fattori di rischio;

d) Informazioni relative all'investimento.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 3, 4 e 5 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.

3. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.";

  • L'art. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27
(Emissioni successive)

1. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le nuove sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti aggiornano il prospetto mediante pubblicazione:

a) di un supplemento alle condizioni indicate nell'articolo 11;

b) di un supplemento da allegare al prospetto entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato, nei casi indicati nell'allegato 1G.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione è soggetto a pubblicazione e contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2.

4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 5 e 6, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.";

  • L'art. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il prospetto informativo per la sollecitazione di OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26.

3. Al prospetto degli OICR chiusi approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica l'articolo 10-bis.";

  • L'art. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29
(Disposizioni applicabili)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4 e 22-bis.";

  • Nell'art. 30, comma 1, le parole "schema 13" sono sostituite dalle parole "schema 6";
  • L'art. 32 è abrogato.
  • L'art. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento;

b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;

d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;

e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;

f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

g) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

h) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

i) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

j) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

2. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate non si applica l'articolo 13, comma 6. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6.

3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.";

  • Nell'art. 37, comma 5, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 4";
  • Nell'art. 41, comma 6, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle parole "commi 5 e 6";
  • L'art. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 52
(Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato trasmette alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I.";

  • L'art. 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 53
(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto di quotazione è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE ed agli schemi al medesimo allegati.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, 6, 6-bis, 9 e 9-bis.";

  • L'art. 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la CONSOB dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 EUR.

5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE.";

  • L'art. 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55
(Istruttoria della Consob)

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7.

2. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione a quotazione della società di gestione del mercato.";

  • L'art. 56 è sostituito dal seguente:

"Art. 56
(Pubblicazione e aggiornamento del prospetto)

"1. Prima dell'inizio delle negoziazioni o, nel caso di un'offerta al pubblico di azioni che devono essere ammesse alla negoziazione, sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta, il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e nel sito degli intermediari che provvedono al collocamento degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione.

2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

3. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della domanda di quotazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni forma oggetto di apposito supplemento al prospetto. Si applica l'articolo 11.";

  • L'art. 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57
(Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto)

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari di seguito indicati:

a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe degli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

iv) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;

vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione.";

  • L'art. 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58
(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)

  1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 10-bis.";
  • Nella Parte III, Titolo I, l'intestazione del Capo II è modificata come segue: "Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati";
  • Nell'art. 60:

- nel comma 1 le parole "schemi 10, 11 e 12" sono sostituite dalle parole "schemi 3, 4 e 5";

- nel comma 2 le parole "schema 19" sono sostituite dalle parole "schema 8";

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. All'istruttoria relativa alla quotazione degli OICR di cui al comma precedente si applica l'articolo 22-bis.";

- il comma 3 è rinumerato "comma 4" e le parole "schema 14" sono sostituite dalle parole "schema 7";

  • L'art. 61 è abrogato;
  • L'art. 62 è abrogato;
  • L'art. 63 è sostituito dal seguente:

"Art. 63
(Prospetto informativo)

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell‘articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'articolo 5, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.";

  • Il "Capo IV – Ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti" è soppresso;
  • L'art. 64-bis è abrogato;
  • Nell'art. 65, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Nella Sezione I del Capo II del presente Titolo si intendono per:

a) "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;

b) "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento":

- informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;

- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

c) "valutazioni del merito di credito": giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;

d) "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;

e) "persona giuridica collegata": persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente;

f) "emittente": l'emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;

g) "canale di divulgazione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche;

h) "informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone.

3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a), non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.";

  • Nella Parte III, Titolo II, Capo II, l'intestazione della Sezione I è modificata come segue: "Informazione su eventi e circostanze rilevanti";
  • Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I prima dell'articolo 66 è inserito il seguente:

"Art. 65-bis
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Per società di gestione e Sicav indicate dall'articolo 102, comma 1, si intendono anche le società di gestione i cui fondi chiusi di pertinenza emettono strumenti finanziari, nonché le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.";

  • L'art. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 66
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendono pubbliche le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

3. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

5. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet, ove disponibile, il comunicato entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato rimane disponibile nel sito internet per almeno due anni.

6. I soggetti indicati al comma 2 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

7. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.";

  • Dopo l'art. 66 è inserito il seguente:

"Art. 66-bis
(Ritardo della comunicazione)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

5. La Consob, avuta notizia ai sensi del comma 4 ovvero in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.";

  • Nell'art. 67, comma 1, lett. b), le parole "articolo 66, comma 1" sono sostituite dalle parole "articolo 66, comma 2";
  • Dopo l'art. 68 è inserita la seguente Sezione: "Sezione II – Raccomandazioni";
  • L'art. 69 è sostituito dal seguente:

"Art. 69
(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)

1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l'identità dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.";

  • Dopo l'art. 69 sono inseriti i seguenti:

"Art. 69-bis
(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:

a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;

c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.

3. I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.

Art. 69-ter
(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:

a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;

b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;

c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;

d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;

f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

Art. 69-quater
(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)

1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:

a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;

b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

Art. 69-quinquies
(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-quater, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:

a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:

- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso; o

- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso;

b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;

c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;

d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;

g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:

- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e

- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni.

2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:

a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;

b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.

Art. 69-sexies
(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)

1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.

3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.

4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.

5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell'informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:

a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell'informazione diffusa il nome dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;

b) ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 69-quinquies a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;

c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-quinquies qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.

Art. 69-septies
(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)

1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lettere a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

2. Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.

Art. 69-octies
(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall'articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

Art. 69-novies
(Pubblicazione delle raccomandazioni)

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:

a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;

b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di specialisti e/o sponsor, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3.

6. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,

i soggetti indicati al comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.";

  • Dopo l'art. 69-novies è inserita la Sezione seguente:

"Sezione III
Valutazioni del merito di credito

Art. 69-decies
(Corretta presentazione delle valutazioni del merito di credito e comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)

1. Le società di rating, i soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito informano il pubblico delle misure adottate al fine di presentare l'informazione in modo corretto e di comunicare l'esistenza di ogni interesse o conflitto di interesse riguardo ai soggetti o agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce, specificando, altresì, se e in quale forma tali misure sono aderenti a quelle emanate dalla International Organization of Securities Commissions in materia di Credit Rating Agencies.

2. Le informazioni indicate al comma 1 sono rese disponibili su apposito sito internet, che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse da parte del pubblico, ovvero mediante altra fonte dove le predette informazioni possono essere consultate con modalità equivalenti. Le valutazioni del merito di credito contengono un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui tali informazioni sono disponibili.

3. Le informazioni indicate al comma 1 e le loro eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate alla Consob.";

  • Nella Parte III, Titolo II, Capo II:

- la "Sezione II - Informazione su operazioni straordinarie" è rinumerata come "Sezione IV";

- la "Sezione III - Informazione periodica" è rinumerata come "Sezione V";

- la "Sezione IV - Altre informazioni" è rinumerata come "Sezione VI";

  • L'art. 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 87
(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.";

  • Dopo l'art. 87 è inserito il seguente:

"Art. 87-bis
(Informazioni su acquisti di azioni proprie)

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nell'articolo 66 del presente regolamento.";

  • L'art. 101 è sostituito dal seguente:

"Art. 101
(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.";

  • Nell'art. 103:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio, con riferimento ai fondi quotati in borsa, si applicano l'articolo 84 e le disposizioni del Titolo VII, Capi I e II.";

- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Le società di gestione del risparmio informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da loro stesse o da società da esse direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da esse appositamente incaricati.";

  • Nell'art. 103-bis il comma 5 è abrogato;
  • Nell'art. 104:

- nel comma 1, le parole "articoli 66, 67 e 68" sono sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68";

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies."

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies."

  • Nell'art. 105, comma 1, le parole "Sezione II, Capo II, del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Sezione IV, Capo II, del presente Titolo"
  • L'art. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 109
(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, 2 lettera b), 3, 5, e 6, lettere a), b) e c), e 7, lettera b) e 66-bis."

  • Nell'art. 113:

- la rubrica "Informazione su fatti rilevanti" è sostituita dalla seguente: "Informazione su eventi e circostanze rilevanti"

- nel comma 1, le parole "articoli 66, 67 e 68" sono sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68";

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies."

- dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies."

  • Nell'art. 116-ter, lettera c), le parole "Sezioni II e III, Capo II, del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "Sezioni IV e V, Capo II, del presente Titolo"
  • Nella Parte III l'intestazione del Titolo V è sostituita dalla seguente: "Tutela delle minoranze";
  • Dopo l'art. 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis
(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;

d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'assemblea l'emittente comunica al pubblico informazioni sull'esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione.

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 66."

  • Dopo l'art. 152 è inserito il Titolo seguente:

"Titolo VII
Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate

Capo I
Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis
(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 152-ter
(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

b) una persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater
(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies
(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Capo II
Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate

Art. 152-sexies
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies
(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies
(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.";

  • Nell'art. 156 sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) la comunicazione Consob n. 92005334 del 23 luglio 1992;

v-bis) la comunicazione Consob n. 94375 del 22 dicembre 2000;

x) la comunicazione n. 4090018 del 14 ottobre 2004.";

  • L'Allegato 1A è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 1);
  • L'Allegato 1B, è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 2);
  • Gli Allegati 1C, 1D e 1E sono soppressi;
  • nell'Allegato 1G, nell'intestazione, le parole "27, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle parole "27, comma 2, lettera b)";
  • nell'Allegato 1H, Sezione B), il terzo capoverso dell'allegato al modulo di sottoscrizione è sostituito dal seguente: "Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.";
  • L'Allegato 1I, è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 3);
  • L'Allegato 1L è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 4);
  • Nell'Allegato 3A lo Schema 4 è sostituito dallo schema in allegato (Allegato n. 5);
  • L'Allegato 3F è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 6);

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1). Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:

  • le modifiche della Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione II; degli articoli 87, 101, 103 e dell'allegato 3F; le disposizioni della Parte III, Titolo VII, Capo I e Capo II e quelle che ad esse rinviano entrano in vigore il 1° aprile 2006, salvo quanto previsto al successivo punto;
  • ai fini della prima applicazione delle previsioni contenute nella nuova formulazione dell'Allegato 3F, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- gli adempimenti previsti dal punto 1.5 [ndr: rectius 1.4] dell'Allegato 3F decorrono dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2006, da inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese di maggio 2006;

- la comunicazione alla Consob, prevista al punto 1.7 [ndr: rectius 1.6]dell'Allegato 3F, da parte degli emittenti azioni ovvero delle società di gestione di fondi chiusi già ammessi a quotazione, del nominativo del referente delle comunicazioni, a cui saranno attribuiti le specifiche tecniche e i codici di accesso al modulo elettronico di trasmissione delle comunicazioni, è effettuata entro il 20 gennaio 2006;

- l'obbligo di comunicazione delle informazioni contenute nella sezione III dello schema unito all'Allegato 3F è sospeso. L'entrata in vigore sarà comunicata con successivo provvedimento emanato dalla Consob.

III. Le modifiche apportate dalla presente delibera si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione di prospetti di sollecitazione o di quotazione pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

IV. Le disposizioni dell'art. 144-bis si applicano ai programmi di acquisto di azioni proprie degli emittenti quotati la cui approvazione da parte dell'assemblea delle società sia intervenuta dopo il 1° gennaio 2006.

Roma, 29 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

_________
Nota:

1. Vedi S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 14 dicembre 2005