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Bollettino


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Delibera n. 15915 

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;

VISTI, in particolare, gli articoli 114, commi 5 e 9, 114-bis, comma 3, 117-bis, comma 2, 118-bis, 124-bis, 124-ter, 147-ter, comma 1, 148, comma 2, 148-bis, commi 1 e 2, 154-bis, comma 5, 159, comma 7, 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e l'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006;

RITENUTA la necessità di modificare e integrare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina introdotta dalla richiamata legge n. 262 del 2005 e dal relativo decreto legislativo di coordinamento n. 303 del 2006;

RITENUTA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006, è modificato e integrato come segue:

 

  • Nella Parte I, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell' articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-bis, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124-bis, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 183, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.";

 

  • Nella Parte II, Titolo I, dopo il Capo II è inserito il seguente Capo:

"Capo II-bis
Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Art. 28-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;

b) "prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked": le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

c) "prodotti finanziari di capitalizzazione": i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 28-quater
(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto informativo)

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all'avvio della sollecitazione ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, il prospetto informativo redatto in conformità all'articolo 28-quinquies.

Art. 28-quinquies
(Prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:

a) Scheda sintetica;

b) Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;

c) Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell'investimento;

d) Parte III – Altre informazioni.

2. La scheda sintetica, le Parti I e II del prospetto informativo aggiornato e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La Parte III deve essere gratuitamente consegnata su richiesta dell'investitore. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Il prospetto informativo ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli Schemi 9, 10 e 11 di cui all'Allegato 1B.

4. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5.

Art. 28-sexies
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso di sollecitazione comporta il suo tempestivo aggiornamento. A tal fine, le imprese di assicurazione offerenti provvedono a modificare ed integrare la scheda sintetica e la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato ai sensi dell'articolo 28-quater, dandone tempestiva notizia sul proprio sito internet. Nei casi di variazione di informazioni non significative per la valutazione del prodotto, le imprese possono procedere all'aggiornamento pubblicando un supplemento da allegare al prospetto.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 1, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto deve essere aggiornato con le informazioni contenute nei supplementi di cui al medesimo comma 1.

3. Il prospetto informativo aggiornato ai sensi dei commi 1 e 2 è contestualmente pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 1.

Art. 28-septies
(Obblighi informativi e norme di correttezza)

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto e sul proprio sito internet:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell'indice o del valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice o del valore di riferimento ed al rating dell'emittente o del garante.

2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Tale obbligo si intende assolto qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli Oicr, ovvero ai sensi degli articoli 24-ter, comma 3, e 25.

3. Le imprese di assicurazione offerenti rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, il prospetto informativo, i rendiconti periodici ed il regolamento del fondo interno o dell'Oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, nonché il regolamento, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili.

4. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. Sono tempestivamente comunicate ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked, sono altresì comunicate ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato.

6. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4 e 5, possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

7. Alle imprese di assicurazione offerenti si applica l'articolo 14, commi 1 e 2.

Art. 28-octies
(Annunci pubblicitari)

1. Agli annunci pubblicitari aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applicano l'articolo 17, commi 1, 2, 4 e 5, e l'articolo 18.

2. Gli annunci pubblicitari di cui al comma 1 possono essere diffusi dal giorno successivo alla pubblicazione del prospetto informativo.

3. La Consob può richiedere la trasmissione degli annunci pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione.";

 

  • nell'articolo 57, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene:

a) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;

b) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite agli strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;

c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.

1-ter. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 1-bis, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito:

a) dalla relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;

b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.

1-quater. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e le eventuali integrazioni almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione." ;

 

  • nell'articolo 65, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nella Sezione VI del Capo II del presente Titolo si intende per "codici di comportamento": i codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.";

 

  • l'articolo 69-decies è sostituito dal seguente:

"Art. 69-decies
(Disposizioni applicabili)

I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attività, le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) e f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies.";

 

  • nell'articolo 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3, del codice civile, descrivendole in modo tale da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate.";

 

  • l'articolo 80 è abrogato;

 

  • dopo l'articolo 81-bis è inserito il seguente:

"Art. 81-ter
(Attestazione relativa al bilancio di esercizio,
al bilancio consolidato e alla relazione semestrale)

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo il modello indicato nell'Allegato 3C-ter.";

 

  • dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

"Art. 84-bis
(Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a
esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Gli emittenti strumenti finanziari, almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico, redigono un documento informativo in conformità a quanto indicato nell'Allegato 3A, Schema 7. Entro i medesimi termini gli emittenti rendono pubblico il documento informativo:

a) mettendolo a disposizione presso la sede sociale;

b) inviandolo secondo le modalità indicate nell'articolo 66, commi 2 e 3;

c) pubblicandolo nel proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i beneficiari:

a) i soggetti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c)-c.1, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo, e c.2 dell'emittente azioni;

b) i soggetti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3, ad esclusione dei componenti degli organi di controllo delle società controllate dall'emittente azioni;

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e i soggetti che svolgono funzione di direzione delle società controllanti l'emittente azioni;

d) le persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste dal comma 1, lettere b) e c) delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno:

a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1;

b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4;

c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.

4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalità previste nel comma 1, lettere b) e c), in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3.

5. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, senza indugio e con le modalità previste nel comma 1, lettere b) e c):

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti l'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, per le materie oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23, riportando i dati rettificati nella tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'Allegato 3A, Schema 7.

6. Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalità, le informazioni previste nel comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società controllate, già comunicati ai sensi del comma 4.";

 

  • dopo l'articolo 89 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 89-bis
(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)

1. Le società con azioni quotate pubblicano annualmente una relazione sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti. La relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:

a) sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;

b) sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;

c) sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.

2. Le società con azioni quotate pubblicano la relazione indicata nel comma 1 in un'apposita sezione del proprio sito internet e ne mettono a disposizione una copia presso la sede sociale non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Le società con azioni quotate che adottano il modello dualistico pubblicano la relazione indicata nel comma 1 non oltre i 15 giorni che precedono l'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis del codice civile.

3. Dell'avvenuta pubblicazione della relazione indicata nel comma 1 è data contestuale notizia con le modalità indicate all'articolo 66, comma 2.

4. Le società con azioni quotate trasmettono la relazione indicata nel comma 1, entro il quinto giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce.

5. La relazione indicata nel comma 1 è riportata integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato della relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

6. Le società con azioni quotate che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella relazione sulla gestione.

Art. 89-ter
(Pubblicità dei codici di comportamento)

1. Le associazioni di categoria degli operatori trasmettono alla Consob e alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

a) informazioni sul grado di rappresentatività dell'associazione rispetto alla categoria di operatori di riferimento;

b) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

c) il testo integrale del codice.

2. Le società di gestione trasmettono alla Consob e alle altre società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate azioni emesse dalle società che aderiscono ai codici di comportamento promossi, entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice:

a) una descrizione sintetica del contenuto del codice;

b) il testo integrale del codice.

3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 89-bis, comma 4, le associazioni di categoria degli operatori e le società di gestione forniscono tempestivamente indicazione delle società con azioni quotate che aderiscono ai codici di comportamento alle società di gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono quotate le azioni.

4. Le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori pubblicano tempestivamente, in un'apposita sezione del proprio sito internet, le informazioni trasmesse ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e le relazioni ricevute ai sensi dell'articolo 89-bis, comma 4.

5. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le società di gestione e le associazioni di categoria degli operatori che promuovono codici di comportamento comunicano, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.

6. Le società di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione, pubblicano in un'apposita sezione del proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, anche mediante collegamento ipertestuale alle sezioni dei siti internet indicate nel comma 4, nonché l'elenco aggiornato delle società che aderiscono ai codici di comportamento.";

 

  • nella Parte III, Titolo II, Capo II, dopo la Sezione VI, è inserita la seguente sezione:

"Sezione VI-bis
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Art. 89-quater
(Criteri per l'esame dell'informazione diffusa da emittenti quotati)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, Titolo III, Parte IV del Testo unico, la Consob effettua il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti quotati su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR.

2. L'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l'altro conto:

a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;

b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;

c) dell'attività sui titoli;

d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.";

 

  • nell'articolo 104, al comma 2-bis, le parole "Alle società di rating" sono abrogate;

 

  • nell'articolo 107, al comma 1, dopo la parola "Titolo" sono inserite le parole "e dall'articolo 84-bis.";

 

  • nell'articolo 107, al comma 2, dopo la dizione "84," è inserita la parola "84-bis.";

 

  • nell'articolo 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84-bis. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, per piani di particolare rilevanza di cui all'articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli a favore di:

a) componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e soggetti che svolgono funzione di direzione nell'emittente azioni diffuse e nelle società controllanti o, direttamente o indirettamente, controllate;

b) persone fisiche controllanti l'emittente azioni diffuse, che siano dipendenti dell'emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di lavoro subordinato.";

 

  • nell'articolo 113, al comma 2-bis, le parole "Alle società di rating" sono abrogate;

 

  • dopo l'articolo 144-bis è inserito il Titolo seguente:

"TITOLO V-BIS
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 144-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;

c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;

d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;

e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste
per l'elezione del consiglio di amministrazione

Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro venti miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinque miliardi e inferiore o uguale a euro venti miliardi;

c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro due miliardi e cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro cinque miliardi;

d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro due miliardi e cinquecento milioni;

e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro cinquecento milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro cinquecento milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Sezione III
Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art.144-sexies
(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Sezione IV
Pubblicità delle liste

Art. 144-septies
(Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nell'articolo 66, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 66, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 144-decies
(Informazione periodica)

1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sull'adesione a codici di comportamento prevista dall'articolo 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.

Sezione V
Disposizioni finali

Art. 144-undecies
(Disposizioni in materia di società privatizzate)

1. In deroga a quanto previsto dal presente Capo, per le società privatizzate indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

Capo II
Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Art.144-duodecies
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "componente dell'organo di controllo": il componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione;

b) "sindaco incaricato del controllo contabile": il sindaco effettivo che esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile;

c) "amministratore con deleghe gestionali": l'amministratore unico o l'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile;

d) "emittenti": le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico;

e) "società di interesse pubblico": le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti;

f) "società grande": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro;

g) "società media": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;

h) "società piccola": la società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

i) "società controllata": società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di controllo riveste analoga carica nella capogruppo;

j) "incarichi esenti": incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.

2. I parametri quantitativi indicati ai punti f), g) e h) del comma 1 sono riferiti ai dati riportati nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 144-terdecies
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Art. 144-quaterdecies
(Obblighi di informativa alla Consob)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

2. Il componente dell'organo di controllo che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'articolo 144-terdecies, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

3. Entro 5 giorni dalle avvenute dimissioni il componente dell'organo di controllo comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 3, l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

4. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui al comma 1.

Art. 144-quinquiesdecies
(Obblighi di informativa al pubblico)

1. I componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza, redatta ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 4.

 

  • nella Parte III, Titolo VI, il Capo I è sostituito dai seguenti:

"Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 145
(Contenuto del libro della revisione contabile)

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3 del Testo unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1 del Testo unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con l'organo di controllo;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 145-bis
(Criteri generali per la determinazione del corrispettivo
per l'incarico di revisione contabile)

1. Il corrispettivo per l'incarico di revisione contabile è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore.

2. In conformità agli obiettivi previsti dal comma 1, la società di revisione determina le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a) del Testo unico.

3. Ai fini previsti dal comma 2, lettera a), la società di revisione acquisisce un'adeguata conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la società che conferisce l'incarico ed il relativo gruppo, con particolare riguardo ai rischi connessi all'attività svolta e ai presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno. La società di revisione consulta il precedente revisore per ricevere conferma degli elementi informativi acquisiti e per ottenere ogni ulteriore utile informazione in merito alla società che conferisce l'incarico, nonché al fine di conoscere il numero delle ore e la composizione delle risorse impiegate per lo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato.

4. La corresponsione e la misura del compenso non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione né essere legate ad eventuali servizi che la società di revisione o un'entità appartenente alla sua rete fornisce o si aspetta di fornire alla società che conferisce l'incarico di revisione, alle società da questa controllate, alle società che la controllano o a quelle sottoposte con essa a comune controllo.

Art. 146
(Documentazione da inviare alla Consob)

1. Le società con azioni quotate, nonché gli altri soggetti sottoposti agli obblighi di revisione contabile ai sensi degli articoli 9, comma 1, 12, comma 4, 61, comma 9, e 80, comma 10, del Testo unico, trasmettono alla Consob i seguenti documenti:

a) la proposta motivata dell'organo di controllo, formulata ai sensi dell'articolo 159, comma 1 del Testo unico, contenente l'indicazione della società di revisione prescelta, l'oggetto e la durata dell'incarico, l'ammontare dei corrispettivi previsti, il nominativo del socio o amministratore della società di revisione designato quale responsabile dell'incarico, nonché i criteri seguiti nella scelta della società di revisione;

b) la deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile e approvato il relativo corrispettivo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Testo unico.

2. Le società non quotate sottoposte agli obblighi di revisione ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, trasmettono alla Consob la documentazione indicata alla lettera b) del comma 1.

3. La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

4. La documentazione di cui al comma 1, relativamente agli incarichi di revisione contabile conferiti ai fini dell'ammissione a quotazione, è trasmessa alla Consob entro trenta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Qualora sia stata deliberata la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile, di cui all'articolo 159, comma 2 del Testo unico, i soggetti previsti dai commi 1 e 2 inviano alla Consob la deliberazione di revoca, le osservazioni della società di revisione e la proposta di revoca formulata dall'organo di controllo contenente le motivazioni in ordine alla sussistenza della giusta causa, avuto anche riguardo alle predette osservazioni.

6. La documentazione relativa alla revoca dell'incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal presidente dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico per la decisione della Consob in merito al divieto di dare esecuzione alla deliberazione di revoca dell'incarico di revisione, decorre dalla data di integrale ricezione, da parte della Consob, della documentazione indicata al comma 5.

Art. 147
(Documentazione relativa alle società controllate)

1. Per le società controllate dalle società con azioni quotate l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 1.

2. Per le società, non comprese nel prospetto indicato al comma 1, il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dei rispettivi esercizi, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto dalla società controllante entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dal comma 1.

3. Il prospetto previsto dal comma 1, relativamente agli incarichi di revisione delle società controllate conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione della società controllante, è trasmesso da quest'ultima entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

4. Alle società italiane controllate da società con azioni quotate si applica l'articolo 146, commi 5 e 6.

Art. 147-bis
(Documentazione relativa alle società controllanti
e alle società sottoposte a comune controllo)

1. Per le società indicate all'articolo 165-bis del Testo unico che risultino controllate dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di una società con azioni quotate, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del medesimo Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte della predetta società italiana, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 2. La trasmissione può essere delegata dalla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo ad una società italiana da essa controllata.

2. Per le società sottoposte a comune controllo con una società con azioni quotate, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, l'obbligo ivi previsto è adempiuto annualmente con la trasmissione alla Consob, da parte delle società italiane poste al livello più elevato nelle rispettive catene di controllo, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di queste ultime, di un prospetto redatto conformemente all'Allegato 5-ter, Schema 3. La trasmissione può essere delegata alla società italiana che adempie ai sensi del comma 1.

3. Per le società, non comprese nei prospetti previsti dai commi 1 e 2, il cui controllo sia stato acquisito dalle società italiane ivi indicate nel corso del primo semestre dell'esercizio delle società acquisite, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5 del Testo unico in relazione al conferimento dell'incarico è adempiuto dalle predette società italiane entro novanta giorni dalla data di acquisizione del controllo, secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. I prospetti previsti ai commi 1 e 2, relativamente agli incarichi di revisione conferiti in conseguenza dell'ammissione a quotazione, sono trasmessi dalle società italiane indicate ai medesimi commi entro sessanta giorni dalla data di avvio delle negoziazioni.

5. Alle società italiane che controllano società con azioni quotate e alle società italiane sottoposte con queste ultime a comune controllo si applica l'articolo 146, commi 5 e 6.

Art. 148
(Conferimento dell'incarico da parte della Consob)

1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo o dalla scadenza di un precedente incarico.

2. Per le società italiane indicate agli articoli 165, comma 1, e 165-bis del Testo unico il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato.

3. La Consob delibera nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 159, comma 6 del Testo unico.

Art. 148-bis
(Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione
di revoca dell'incarico di revisione)

1. Il provvedimento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 159, comma 5 del Testo unico è comunicato immediatamente alla società di revisione e alla società che ha revocato l'incarico, anche a mezzo telefax.

Art. 149
(Deposito nel registro delle imprese)

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 1 del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha conferito l'incarico di revisione.

2. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 2 del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'articolo 159, comma 5 del Testo unico.

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi dell'articolo 159, commi 1 e 6 del Testo unico sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla società.

Capo I-bis
Incompatibilità

Art. 149-bis
(Definizioni)

1. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità previste nel presente Capo, si applicano le seguenti definizioni.

2. La "rete", costituita dalla struttura più ampia - nazionale ed internazionale - cui appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate secondo i seguenti criteri: presenza di un fine comune di cooperazione, nonché

i) condivisione di utili o costi, o

ii) riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o

iii) condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o

iv) condivisione di una strategia aziendale comune, o

v) utilizzo del medesimo marchio, o

vi) condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative.

3. Il "gruppo di revisione" relativo a ciascun incarico è costituito da:

a) coloro che sono direttamente coinvolti nello svolgimento del lavoro di revisione contabile:

i) il responsabile dell'incarico di revisione ai sensi dell'articolo 156 del Testo unico;

ii) gli altri soci ed amministratori della società di revisione assegnati all'incarico;

iii) altro personale di revisione assegnato all'incarico e legato alla società di revisione da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

iv) professionisti di altre discipline che collaborano nello svolgimento dell'incarico di revisione, legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla società di revisione o alla rete;

b) coloro che, nell'ambito della società di revisione o della rete, svolgono il controllo di qualità in relazione ad uno specifico incarico, sia ai fini dell'emissione della relazione di revisione che successivamente.

4. La "catena di comando", da individuare nella società di revisione in relazione a ciascun incarico, è costituita da coloro che hanno una responsabilità diretta di supervisione, di direzione, di remunerazione o altre responsabilità di controllo nei confronti di qualsiasi socio o amministratore della società di revisione che sia direttamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico.

5. L'"ufficio" indica una sede della società di revisione o di un'entità della rete nella quale il responsabile dell'incarico di revisione esercita la sua attività. L'ufficio comprende altresì sedi diverse, tra le quali sussistono strette relazioni professionali e operative. Nel caso di società di revisione o di entità della rete di dimensioni limitate l'ufficio si estende all'intera società.

6. Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali rilevano le incompatibilità previste nel presente Capo si definiscono "familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico e si definiscono "stretti familiari" il coniuge non separato legalmente, il convivente e le persone fiscalmente a carico.

7. L'"interesse finanziario" è un interesse, detenuto anche per interposta persona, che consente il controllo sugli strumenti finanziari rientranti in una delle seguenti categorie:

a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;

b) strumenti finanziari previsti dagli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile;

c) obbligazioni e altri titoli di debito;

d) qualsiasi altro Titolo che permetta di acquisire gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere;

e) strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere.

8. Le "relazioni d'affari" sono relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.

9. La "direzione aziendale" comprende il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'articolo 154-bis del Testo unico e tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio.

Art. 149-ter
(Procedure della società di revisione)

1. Le società di revisione si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 160 del Testo unico e di cui al presente Capo, nonché le altre situazioni che possono comprometterne l'indipendenza, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza.

2. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

Art. 149-quater
(Interessi finanziari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario nella società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:

a) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la detenzione di un interesse finanziario, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Ove siano sottoposti a revisione una società di gestione del risparmio ed i fondi da essa gestiti, si applica il comma 2 alla detenzione di quote dei fondi medesimi.

Art. 149-quinquies
(Relazioni d'affari)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:

a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

c) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3. Non costituiscono situazioni di incompatibilità le relazioni d'affari regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei, e che non abbiano una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti. Possono essere comunque forniti i servizi assicurativi e previdenziali, i prestiti e le garanzie concessi da banche o altre istituzioni finanziarie, alle persone fisiche di cui al comma 1, a condizione che tali rapporti siano instaurati secondo le normali procedure di erogazione, e secondo termini e condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei.

Art. 149-sexies
(Influenza sul processo decisionale della società di revisione)

1. Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

a) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;

b) la partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;

c) la titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.

Art. 149-septies
(Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)

1. Costituisce causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la prestazione di lavoro autonomo o subordinato anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-octies
(Cariche sociali)

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:

a) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

b) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

c) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, anche in circostanze diverse da quelle rappresentate al comma 1, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-novies
(Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)

1. Costituisce causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:

a) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;

b) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

2. Costituisce altresì causa di incompatibilità la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo o lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, anche in circostanze diverse da quelle ivi rappresentate, qualora, avuto riguardo a quanto previsto dai principi applicabili in materia di indipendenza, ne risulti, in casi specifici, compromessa l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità sono individuate dalla società di revisione e dalla società che ha conferito l'incarico, che a tal fine si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Art. 149-decies
(Servizi di consulenza legale)

1. Rientrano tra gli altri servizi di cui all'articolo 160, comma 1-ter, lettera i), del Testo unico, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

Art. 149-undecies
(Comunicazione delle situazioni di incompatibilità)

1. In presenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 160 del Testo unico e dagli articoli 149-quater, 149-quinquies, 149-sexies, 149-septies, 149-octies, 149-novies e 149-decies, la società di revisione, non appena riscontrata, ne dà comunicazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico e alla Consob, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria. La società che ha conferito l'incarico, se ritenuto necessario, invia alla Consob le proprie osservazioni. La Consob valuta l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 160 e 163 del Testo unico.

2. Qualora la società che ha conferito l'incarico venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate al comma 1, non appena riscontrata, ne dà comunicazione alla Consob e alla società di revisione, la quale si attiva ai sensi del medesimo comma.

Art. 149-duodecies
(Pubblicità dei corrispettivi)

1. In allegato al bilancio d'esercizio della società che ha conferito l'incarico di revisione viene presentato un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione;

b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione e altri servizi, distinti per tipologia;

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2. Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al comma 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate.".

 

 

 

  • Nell'Allegato 3, è inserito l'Allegato 3C-ter (Allegato n. 5);

 

 

  • Nell'Allegato 6, il testo della nota n. 6 è sostituito dal seguente:

"6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap)

ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)".

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1). Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:

  • le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis si applicano alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi inizio in data successiva al 30 giugno 2007;

 

  • le disposizioni previste dall'articolo 81-ter si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007;

 

  • le disposizioni dell'articolo 84-bis si applicano a partire dal 1° settembre 2007;

 

  • le disposizioni previste dall'articolo 89-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;

 

  • le disposizioni previste nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, si applicano alle assemblee convocate dopo il 1° luglio 2007;

 

  • le disposizioni dell'articolo 144-quater, comma 4, si applicano a partire dal 1° gennaio 2008;

 

  • in sede di prima applicazione si attua la seguente disciplina transitoria:

    • per le sollecitazioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II-bis in corso al 1° novembre 2007, le imprese di assicurazione offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi di cui all'articolo 28-quinquies;
  • attribuzione di strumenti finanziari:

- per i piani approvati antecedentemente al 1° settembre 2007, gli emittenti, in occasione della decisione dell'organo competente per la loro attuazione, assunta a partire da tale data, pubblicano senza indugio e con le modalità previste dall'articolo 84-bis, comma 1:

a) le informazioni indicate nell'Allegato 3A, Schema 7, paragrafi 1, 3 e 4 e una sintetica descrizione delle informazioni contenute nel paragrafo 2 del medesimo Schema, se tali informazioni sono oggetto di decisione in tale occasione ovvero sono comunque disponibili e non sono state già pubblicate in precedenza;

b) le informazioni contenute nella tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A.

- per i piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1° settembre 2007, gli emittenti pubblicano, entro 15 giorni da tale data, le informazioni previste nel precedente alinea, lett. a), ove disponibili e non già pubblicate, e le informazioni contenute nella sezione 1 dei quadri 1 e 2, della tabella n. 1 unita allo Schema 7 dell'allegato 3A, con riferimento ai seguenti strumenti oggetto dei piani:

a) opzioni assegnate non scadute che non siano state ancora esercitate dai destinatari;

b) strumenti finanziari, diversi dalle opzioni, assegnati per i quali sussiste ancora il vincolo, stabilito dall'emittente, di vendita a terzi da parte dei destinatari;

  • limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo:

- i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 144-terdecies e 144-quaterdecies, entro il 30 agosto 2008;

- per la prima informativa alla Consob, i componenti degli organi di controllo degli emittenti in carica alla data del 30 agosto 2008 comunicano, nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 30 settembre 2008, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1, i dati relativi agli incarichi di cui all'articolo 144-quaterdecies, comma 1;

- per la prima informativa al pubblico, l'elenco di cui all'articolo 144-quinquiesdecies è allegato alle relazioni sull'attività di vigilanza, redatte ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del Testo unico, emesse per le assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi a partire dal 30 giugno 2008(2)

  • revisione contabile:

- le società di revisione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera; resta fermo il disposto di cui all'articolo 42, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

- le società che hanno conferito l'incarico di revisione provvedono alla pubblicità dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 149-duodecies in occasione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio in data successiva al 30 giugno 2006;

- le società controllanti e le società sottoposte a comune controllo, di cui all'articolo 165-bis del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 147-bis, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione del bilancio relativo all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2007.

III. Le disposizioni dell'articolo 89-quater si applicano alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude a partire dal 31 dicembre 2007.

Roma, 3 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

_______________________
Nota:

1. V. S.O. n. 115 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15.5.2007.

2. Punto così sostituito con delibera n. 16515 del 18.6.2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24.6.2008.


Delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 - recante interventi per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - e il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 - di coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con la legge n. 262 del 2005 - hanno apportato al TUF significative modifiche riguardanti la disciplina degli emittenti.

Nella maggior parte dei casi il legislatore ha delegato alla Consob il compito di attuare le nuove disposizioni attraverso l'esercizio della potestà regolamentare ad essa riconosciuta dall'ordinamento.

Gli adempimenti regolamentari posti in essere dalla Consob si sono concretizzati nell'approvazione delle delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007, con le quali è stato modificato e integrato il regolamento in materia di emittenti (di seguito RE), adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, nelle materie di seguito indicate:

  1. sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [art. 11, comma 2, lett. b) della legge n. 262 del 2005];
  2. fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate (art. 117-bis, comma 2 del TUF);
  3. informazione societaria, ricerche e valutazioni del merito di credito (art. 114, commi 8 e 9 del TUF);
  4. dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del TUF);
  5. informazioni da fornire al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 114-bis del TUF);
  6. informazione relativa ai codici di comportamento (artt. 124-bis e 124-ter del TUF);
  7. controllo sulle informazioni fornite al pubblico (art. 118-bis del TUF);
  8. disciplina degli organi di amministrazione e di controllo (artt. 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, e 148-bis del TUF);
  9. revisione contabile (artt. 159, comma 7, 160, 161, comma 4, 165 e 165-bis del TUF).

Le modifiche approvate dalla Consob con le citate delibere n. 15915 e n. 15960 sono state adottate dopo un processo di consultazione pubblica, che ha permesso, tra l'altro, di tener conto delle conseguenze che le nuove disposizioni regolamentari hanno sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori. Gli esiti di tale consultazione sono compendiati in appositi documenti resi pubblici attraverso il sito internet dell'Istituto (www.consob.it), ai quali si rinvia per una più completa illustrazione delle scelte regolamentari operate dalla Commissione.

La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 del 15 maggio 2007 (S.O. n. 115) ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto in essa previsto per alcune parti della disciplina. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

1. Disciplina della sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [art. 11, comma 2, lett. b) della legge n. 262 del 2005]

La legge n. 262 del 2005 ha sancito l'abrogazione di uno dei casi di inapplicabilità delle disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento, quello relativo all'offerta al pubblico di "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione", previsto dal testo vigente ante legge n. 262 del 2005 dell'art. 100, comma 1, lett. f) del TUF.

Tale abrogazione è collegata alla volontà del legislatore di ricondurre ad unità le differenti discipline di trasparenza in materia di prodotti finanziari, prescindendo dalla tipologia di emittenti e dagli specifici settori di regolamentazione. A tal fine, il legislatore ha provveduto all'individuazione dei prodotti finanziari-assicurativi introducendo con il decreto legislativo n. 303 del 2006 – al comma 1 dell'art. 1 del TUF – una nuova lettera "w-bis" in virtù della quale per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" devono intendersi: "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".(1)

Questa scelta conferma un orientamento già espresso in passato dalla Consob, secondo il quale un prodotto oggetto di sollecitazione all'investimento può essere qualificato "finanziario" in presenza di un impiego di capitale, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale impiego e di un rischio finanziario ad esso connesso.

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 100 del TUF, la Consob ha introdotto nel Titolo I della Parte II, del RE un nuovo Capo II-bis, dedicato alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (articoli da 28-ter a 28-octies) e ha inserito, nell'Allegato 1B al RE, schemi di prospetto informativo per i differenti "prodotti finanziari-assicurativi".

1.1 Disposizioni regolamentari

Le nuove norme regolamentari sono volte a disciplinare l'offerta dei prodotti finanziari–assicurativi nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della Consob, quali: la comunicazione alla Consob in merito all'avvio della sollecitazione e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo (art. 28-quater); la definizione del contenuto informativo del prospetto e il regime di consegna agli investitori nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione (art. 28-quinquies); le modalità di aggiornamento del prospetto (art. 28-sexies); gli obblighi informativi e quelli di correttezza cui sono tenuti le imprese di assicurazione in corso di sollecitazione (art. 28-septies); l'attività di predisposizione e di diffusione di annunci pubblicitari (art. 28-octies).

L'intervento regolamentare in esame si pone come obiettivo di contenere gli oneri regolamentari a carico delle imprese di assicurazione in un'ottica di efficienza amministrativa, mantenendo livelli adeguati di tutela degli investitori e di efficienza dei controlli di trasparenza di tali prodotti nella fase di offerta al pubblico.

In coerenza con la legislazione comunitaria (direttiva 2002/83/CE) e nazionale in materia di assicurazioni sulla vita, non è stato previsto un regime autorizzatorio del prospetto ma un obbligo di comunicazione alla Consob relativo all'offerta, contestualmente al suo avvio, e la pubblicazione del prospetto informativo (art. 28-quater). Analogamente, non è richiesto il sistematico invio preventivo degli annunci pubblicitari, fermo rimanendo il potere della Consob di richiederne, di volta in volta, la trasmissione sia alle imprese di assicurazione offerenti che agli intermediari incaricati della distribuzione (art. 28-octies).

Le modalità procedurali suindicate – volte a semplificare sul piano amministrativo l'offerta al pubblico dei prodotti in parola - trovano un bilanciamento, in termini di tutela degli investitori, nell'attivazione di meccanismi di monitoraggio delle varie fasi in cui si articola l'offerta e nella capacità della Consob di esercitare i poteri interdittivi di cui all'art. 99 del TUF.

1.2 Il Prospetto Informativo

Nell'Allegato 1B del RE sono stati inseriti i seguenti schemi di prospetto informativo:

- schema n. 9, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari - assicurativi" di tipo unit linked;

- schema n. 10, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari - assicurativi" di tipo index linked;

- schema n. 11, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari" di capitalizzazione.

Tutti e tre gli schemi hanno come obiettivo quello di favorire:

- una migliore comprensione delle caratteristiche finanziarie dei "prodotti finanziari-assicurativi";

- una maggior fruibilità dell'informazione resa disponibile all'investitore non sofisticato in sede di offerta;

- una più agevole comparazione, da parte dell'investitore, dei prodotti finanziari-assicurativi con altri analoghi prodotti (in special modo, con i prodotti del risparmio gestito).

Essi presentano una struttura modulare che consente un differente regime di consegna delle varie parti componenti il prospetto informativo e una flessibile modalità di deposito delle stesse in sede di aggiornamento.

Il prospetto informativo, infatti, si compone di una Scheda sintetica, di una Parte I, di una Parte II e di una Parte III. Questa soluzione consente, tra l'altro, di contemperare la finalità di selezione dell'informativa – evitando così il rischio di "sovraccarico" informativo per l'investitore – con quella di completezza della stessa così da consentire una scelta di investimento informata. Infatti, l'investitore riceve le informazioni principali attraverso la consegna obbligatoria della Scheda sintetica e delle Parti I e II del prospetto e può richiedere informazioni integrative attraverso la consegna della Parte III del prospetto medesimo. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo di consegna delle Condizioni di polizza che disciplinano lo specifico contratto assicurativo.

Più in particolare, la Scheda sintetica, illustrativa delle caratteristiche strutturali del prodotto, è organizzata nelle seguenti aree: le caratteristiche del prodotto; l'investimento finanziario; il rimborso dell'investimento; le coperture assicurative; i costi del contratto; il diritto di ripensamento.

La Parte I – oltre a presentare le informazioni generali sull'impresa di assicurazione, sui rischi generali connessi all'investimento finanziario – descrive in maniera analitica le informazioni-chiave riportate nella Scheda sintetica.

La Parte II fornisce i dati storici dei rendimenti effettivi dell'investimento nonché di alcune variabili finanziarie esplicative degli stessi.

La Parte III costituisce un documento informativo di approfondimento; specifica gli altri attori del processo gestionale o di offerta (soggetti delegati alla gestione, distributori, negoziatori) e fornisce informazioni sull'esistenza di conflitti di interessi dell'impresa di assicurazione e sulle modalità procedurali per minimizzarli nonché dettagli sul regime fiscale applicabile.

Si evidenzia, infine, che le innovazioni regolamentari introdotte in tema di prospetto informativo dei prodotti finanziari-assicurativi sono volte a delineare una disciplina informativa per prodotti standard di ramo III e ramo V, ferma rimanendo la potestà della Consob – quale Autorità delegata alla vigilanza di trasparenza - di consentire adattamenti di struttura e di contenuto della documentazione d'offerta per una corretta rappresentazione delle caratteristiche peculiari degli specifici prodotti.

La regolamentazione in parola, infatti, se, da un lato, intende assicurare ai potenziali investitori del prodotto finanziario-assicurativo la capacità di compiere scelte in piena consapevolezza circa i rischi della componente finanziaria, le condizioni delle coperture assicurative e i costi diretti e indiretti sottesi, dall'altro, non vuole condizionare la naturale libertà operativa delle imprese di assicurazione nel disegno del prodotto medesimo sì da non limitarne le spinte innovative. A quest'ultimo scopo è stata prevista una disposizione (art. 28-quinquies, comma 4) che rende applicabili alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le previsioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e 7, del RE. La soluzione prospettata permette una maggiore flessibilità tanto degli schemi di prospetto, quanto

delle informazioni in essi contenute, potendo la Consob anche individuare, su richiesta dell'offerente, uno specifico contenuto del prospetto relativo a prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi. Resta, in ogni caso, fermo il rispetto del principio in base al quale devono essere fornite le informazioni "necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio (…) sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" (art. 94, comma 2, TUF).

1.3 Regime transitorio

Poiché la documentazione richiesta dalle nuove disposizioni risulta integrata da informazioni ulteriori rispetto a quella prevista dalla normativa assicurativa, è stato dettato un regime transitorio che prevede:

  • il 1° luglio 2007, come data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel nuovo Capo II-bis (e dei richiamati schemi di prospetto inseriti nell'Allegato 1B) per i prodotti emessi a partire da tale data;
  • il 1° novembre 2007 come termine per l'adeguamento ai nuovi schemi di prospetto dei prodotti ancora in corso di sollecitazione a tale data.

2. Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate (art. 117-bis, comma 2 del TUF)

L'art. 117-bis del TUF (Fusioni tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate), introdotto dalla legge n. 262 del 2005, stabilisce che "sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 (ndr: prospetto di quotazione) le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata". Lo stesso articolo, al comma 2, attribuisce alla Consob il potere di introdurre con regolamento la disciplina di dettaglio con riferimento alle operazioni appena descritte.

Finalità della norma è di evitare che l'obbligo del prospetto di quotazione possa essere eluso attraverso la fusione per incorporazione da parte di una società i cui attivi siano significativamente prevalenti rispetto a quelli dell'incorporante e di imporre, anche in tali casi, la pubblicazione di un prospetto di quotazione, ancorché la società incorporante, essendo già quotata, non debba presentare domanda di ammissione alla quotazione. Ciò in quanto si tratta di un'operazione straordinaria suscettibile di comportare radicali mutamenti delle attività dell'emittente quotato, così da modificare sostanzialmente il profilo di rischio-rendimento dei propri azionisti.

Nell'attuazione dell'art. 117-bis si è tenuto conto del quadro normativo delineato dal recepimento, seppure ancora non completato, nel nostro ordinamento della direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto. La citata normativa europea prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per gli "strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria.".

In virtù della potestà regolamentare specificamente assegnata alla Consob dall'art. 100, comma 2 del TUF, e in considerazione del contenuto self-executing della direttiva, la Consob, prima ancora dell'intervento del legislatore primario, con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 aveva adeguato il RE alle novità normative in tema di prospetto di cui all'ordinamento comunitario (nei limiti in cui non si ravvisassero disposizioni in senso contrario nel TUF) riproducendo, all'art. 57, comma 1, lettera d), la disposizione sopra richiamata contenuta nella direttiva prospetto.

Alla luce del quadro normativo appena delineato, si è ritenuto che anche le operazioni di fusione contemplate dall'art. 117-bis del TUF ricadono nell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dalla direttiva prospetto. Si tratta quindi di un'esenzione sottoposta a specifiche condizioni di informazione al mercato e, in ogni caso, previo vaglio dell'Autorità di vigilanza.

L'esigenza di adattare la fonte normativa secondaria al nuovo dettato legislativo ha peraltro reso necessaria una modifica dell'art. 57 del RE, al fine di disciplinare specificamente le ipotesi di cui all'art. 117-bis. Nel fare ciò, è stato necessario, in via preliminare, individuare i casi in cui l'entità degli attivi della società quotata incorporante possa considerarsi "significativamente inferiore", ai sensi del TUF, alle attività dell'incorporata e precisare i criteri in base ai quali la Consob valuta l'equivalenza rispetto al prospetto dell'apposito documento da pubblicarsi in occasione della fusione, ove gli interessati intendano avvalersi del disposto dell'art. 57, comma 1, lett. d) del RE.

Riguardo al primo punto, si è ritenuto opportuno adottare una soglia dimensionale del 50% (vale a dire che la nuova disciplina regolamentare si applica ove gli attivi della società incorporante siano inferiori al 50% di quelli della incorporata) (comma 1-bis). Riguardo alle modalità di calcolo di tale percentuale, considerato il tenore letterale della norma, essa sarà determinata sulla base dei dati del bilancio consolidato, ove redatto, ovvero del bilancio d'esercizio delle società partecipanti all'operazione, come rapporto tra l'entità degli attivi dell'incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, e il totale degli analoghi attivi dell'incorporata.

Con riferimento al secondo punto, si è ritenuto che, anche sulla base degli orientamenti emersi in sede comunitaria, il giudizio di equivalenza vada effettuato dalla Consob volta per volta, tenendo conto di tutte le particolarità del caso concreto; al riguardo il comma 1-quater contiene alcune previsioni volte a disciplinare l'inoltro alla Consob della documentazione richiesta e i termini di pubblicazione della stessa.

Il nuovo articolo 57 [comma 1-bis, lett. a), b) e c)] del regolamento indica dunque la documentazione da sottoporre alla Consob ai fini delle valutazioni ad essa spettanti in materia, facendo in particolare riferimento ad una consistente parte delle informazioni di cui agli allegati I, II e III del regolamento n. 809/2004/CE, nonché ad ogni altra informazione necessaria a consentire ai portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società coinvolte nell'operazione di esercitare i propri diritti.

L'occasione della novella regolamentare è stata colta anche per dettare una disciplina di dettaglio per le operazioni di fusione riguardanti emittenti quotati che non rientrano nella previsione dell'art. 117-bis del TUF, in modo da evitare incertezze interpretative e applicative in materia. Il nuovo art. 57 del regolamento individua pertanto anche per queste ipotesi la documentazione da sottoporre alla Consob per il giudizio di equivalenza (comma 1-ter).

3. Informazione societaria, ricerche e valutazioni (art. 114, commi 8 e 9 del TUF)

L'art. 114, comma 8 del TUF (Comunicazioni al pubblico) è stato modificato dalla legge n. 262 del 2005 nel senso di prevedere l'esclusione delle società di rating dagli obblighi informativi previsti per i soggetti che producono o diffondono valutazioni sul merito di credito.

Nella previgente formulazione del comma 8, adottata in attuazione della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato, le società di rating erano incluse tra i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di raccomandazioni e valutazioni del merito di credito; pertanto, a livello di regolamentazione secondaria erano state previste due discipline parallele, una per le raccomandazioni e una, basata sull'autoregolamentazione, per le valutazioni del merito di credito.

Con la modifica introdotta dalla legge n. 262 è stato necessario procedere ad una revisione dell'art. 69-decies del RE. In particolare, nella stesura della norma regolamentare è stato considerato che i soggetti che producono valutazioni sul merito del credito, in virtù dell'esclusione delle società di rating operata dalla legge, sono per lo più intermediari autorizzati già sottoposti alla disciplina delle raccomandazioni e, di conseguenza, tenuti a predisporre le procedure e le misure volte a garantire l'adempimento dei relativi obblighi; a tale categoria si aggiungono gli analisti indipendenti che, in quanto producono ricerche sugli strumenti finanziari, ricadono anch'essi nella sfera di applicazione delle norme in materia di raccomandazioni.

Per esigenze di sistematicità delle norme regolamentari l'art. 69-decies è stato quindi riformulato nel senso di estendere alle valutazioni del merito di credito l'applicazione delle norme di trasparenza e correttezza previste per le raccomandazioni che risultino compatibili [articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) ed f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies].

La novella legislativa ha infine comportato la modifica degli articoli 104 e 113 del RE al fine di eliminare il riferimento alle società di rating in essi contenuto.

4. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del TUF)

L'art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) ha introdotto, nell'ambito della disciplina dell'organizzazione aziendale delle società con azioni quotate, la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" a cui è affidata la funzione di predisporre la redazione della documentazione contabile della società.

In attuazione dell'art. 154-bis, comma 5, le modifiche regolamentari hanno riguardato:

  • l'inserimento dell'art. 81-ter (Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale) che prevede in capo agli organi amministrativi e al "dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili" il rilascio di un'attestazione redatta secondo un modello stabilito dalla Consob;

     
  • la predisposizione del modello di attestazione, inserito nell'Allegato 3: Allegato 3C-ter.

Nel definire tale modello si è tenuto conto di quanto disposto in ordine alla rendicontazione annuale e infrannuale dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. direttiva Transparency). Pertanto, il contenuto della relazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili" è stato allineato a quanto disposto dalla direttiva comunitaria in materia di bilancio e relazione semestrale, nei limiti della delega legislativa di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF.

Il modello di attestazione predisposto è il medesimo sia per la documentazione contabile annuale sia per la rendicontazione infrannuale. Nella sua definizione si è tenuto conto di quanto letteralmente riportato nell'art. 154-bis, secondo il quale gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto devono redigere una relazione e non una mera attestazione. Pertanto nel modello è prevista la possibilità di riportare, tra l'altro, informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse o sull'esistenza di problematiche riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure.

E' stato, infine, previsto che gli obblighi di attestazione secondo il modello formulato dalla Consob decorreranno dalla rendicontazione contabile il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007. E' consentita l'applicazione anticipata del modello previsto dalla norma regolamentare nei casi in cui la società abbia già provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 154-bis del TUF.

5. Informazioni da fornire al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 114-bis del TUF)

L'art. 114-bis del TUF (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori), introdotto dalla legge n. 262 del 2005 e poi modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006, prevede l'obbligo di approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dell'attribuzione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari in favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, individuando puntualmente gli elementi informativi da porre a disposizione del pubblico e demandando alla Consob il potere di definire tali informazioni e di predisporne altre, più dettagliate, per i piani che rivestono particolare rilevanza.

In sede di adozione delle disposizioni attuative dell'art. 114-bis è stata formulata una preventiva analisi della norma volta a definirne l'ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo profilo, si è proceduto ad individuare tanto i soggetti destinatari degli obblighi di informativa relativi ai piani di compenso quanto i soggetti beneficiari degli stessi piani.

In particolare, tra i primi è apparso opportuno annoverare, nel silenzio della disposizione, non solo l'emittente che approva il piano a favore di componenti degli organi amministrativi, dipendenti e collaboratori propri o appartenenti ad altre società controllanti e controllate, ma anche le stesse società controllate – specie se di dimensione significativa – che provvedano a deliberare piani di compenso a favore dei propri dipendenti. In tal caso, si ritiene ragionevole ammettere un diretto e giustificato interesse degli azionisti della società controllante, quotata o diffusa, a conoscere le caratteristiche degli adottati piani di compenso basati su strumenti finanziari emessi dalle controllate.

Per quanto riguarda, invece, i beneficiari dei predetti piani la norma di legge fa riferimento tanto ai componenti degli organi di direzione o ai dipendenti con funzioni idonee a incidere sull'evoluzione della gestione, quanto ai dipendenti e ai collaboratori che non hanno responsabilità manageriali. Emerge, tuttavia, una diversa rilevanza accordata alle qualità soggettive dei predetti beneficiari per via dalla loro diversa individuazione – nominativa o per categoria – necessaria ai fini del corretto adempimento dell'informativa societaria. Tale distinzione ha imposto una riflessione sull'opportunità di prevedere differenti set informativi a seconda delle caratteristiche soggettive dei beneficiari dei piani.

Sotto il profilo oggettivo, la portata applicativa della norma si estende a tutte le tipologie di compenso basate su strumenti finanziari, e finanche a talune forme di compenso che si risolvono nel solo pagamento di un differenziale legato alla variazione delle quotazioni di un certo strumento finanziario (c.d. phantom stock). Tuttavia, vista l'eterogeneità dell'elemento oggettivo, si è ritenuto di dare maggiore intensità all'informativa relativa ai piani basati su azioni piuttosto che su altri strumenti finanziari, per via della maggiore influenza che sulle prime possono esercitare le scelte gestionali.

Un'ultima questione interpretativa ha riguardato il concetto di "piano di particolare rilevanza" in presenza del quale la Consob è tenuta a prevedere oneri informativi più stringenti e dettagliati.

Al fine di definire il presupposto applicativo del proprio potere regolamentare, la Consob ha legato il concetto di rilevanza alla tipologia dei soggetti destinatari del piano, essendo indubbio che i piani destinati ad amministratori e soggetti con funzione di direzione presentano maggiore interesse per la formazione delle aspettative degli investitori e delle relative decisioni rispetto a quelli destinati agli altri dipendenti.

L'intervento regolamentare ha comportato l'introduzione nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI dell'art. 84-bis (Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) e l'inserimento nell'Allegato 3A dello Schema 7 (Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari).

  • Nell'art. 84-bis sono disciplinate:

- le modalità di redazione del documento informativo relativo ai piani secondo quanto indicato all'Allegato 3A, schema 7, da predisporre almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compenso;

- le modalità di pubblicazione del predetto documento;

- i criteri determinativi dei piani di particolare rilevanza di cui all'art. 114-bis, comma 3 del TUF;

- il contenuto del comunicato che l'emittente deve predisporre per informare il pubblico delle deliberazioni con cui l'organo competente intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea i piani di compenso, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF;

- le informazioni che l'emittente deve fornire al pubblico sui piani di compensi basati su strumenti finanziari deliberati da società controllate a favore di organi amministrativi propri o di altre società controllanti o controllate nel caso in cui le predette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata;

- le informazioni relative alle deliberazioni attuative dei piani e agli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, anche se riguardano i piani di compensi deliberati dalle società controllate.

  • E' stato poi inserito nell'Allegato 3A lo Schema 7 (Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari) in cui sono riportate le informazioni ritenute necessarie (categorie di soggetti destinatari dei piani; ragioni che motivano l'adozione del piano; modalità di approvazione del piano e tempistica di assegnazione degli strumenti; caratteristiche degli strumenti attribuiti). Tenendo conto della possibile indisponibilità di talune informazioni al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea, la Consob ne ha ammesso la divulgazione al momento di assegnazione degli strumenti e cioè nella fase attuativa dei piani, purché la loro mancanza sia stata chiaramente dichiarata fin dall'inizio.

     
  • E' stato inserito negli articoli 107 e 111 il riferimento all'art. 84-bis tra le disposizioni che vanno applicate agli emittenti obbligazioni quotate in mercati regolamentati diversi dalla borsa, agli emittenti covered warrant e certificates nonché alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Si è reso, altresì, necessario procedere ad interventi di coordinamento normativo attraverso l'inserimento:

  • nell'art. 78 (Note al bilancio) dell'obbligo per gli emittenti di indicare, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni, in modo da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate;

     
  • nell'Allegato 6 della nota 6 in cui è prevista l'indicazione del prezzo di esercizio, nel caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, al fine di mantenere un efficace raccordo tra le informazioni contenute nelle tabelle allegate al documento informativo e le comunicazioni effettuate in materia di internal dealing.

Le disposizioni contenute nell'art. 84-bis si applicano a partire dal 1° settembre 2007. In sede di prima applicazione degli adempimenti informativi oggetto della nuova disciplina regolamentare è stato definito un regime transitorio che ha cercato di tenere conto, quanto più possibile, dell'effettivo stato di convocazione delle eventuali assemblee societarie a ciò dedicate, distinguendo tra: piani per i quali deve ancora intervenire la delibera assembleare; piani già approvati per i quali si deve ancora produrre la fase attuativa dell'assegnazione dei relativi strumenti; piani, anche pluriennali, già approvati e per i quali si è già prodotta la fase attuativa dell'assegnazione dei relativi strumenti.

6. Informazione relativa ai codici di comportamento (articoli 124-bis e 124-ter del TUF)

Gli articoli 124-bis e 124-ter del TUF, introdotti dalla legge n. 262 del 2005, disciplinano, rispettivamente, l'informativa sull'adesione delle società con azioni quotate a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e la pubblicità di tali codici.

La nuova disciplina, sancendo esclusivamente obblighi di carattere informativo riguardanti i codici di comportamento e l'adesione agli stessi, mira ad introdurre obblighi di trasparenza in ordine alle scelte di governance degli emittenti azioni quotate, in modo da qualificare gli operatori che aderiscono ai codici ed effettivamente li rispettano, e scoraggiare adesioni di pura facciata che pregiudichino la qualità dell'informativa al pubblico sulla corporate governance delle società.

I nuovi articoli 124-bis e 124-ter del TUF hanno demandato alla Consob il compito di stabilire:

a) le modalità e i termini per la diffusione delle informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento;

b) le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.

Nel disciplinare l'informazione relativa all'adesione ai codici di comportamento e all'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, si è ritenuto che fosse necessario dettare norme di dettaglio circa i termini e le modalità della stessa, prevedendo i lineamenti contenutistici essenziali dell'informativa ma non anche i criteri concernenti il suo formato. In tal modo, si è inteso evitare che la definizione di schemi contenutistici di maggiore dettaglio potesse irrigidire le modalità di diffusione di informazioni, le quali sono peraltro soggette al costante adeguamento derivante dalle modifiche che possono essere apportate ai codici di comportamento da parte dei soggetti che li promuovono.

Le modifiche regolamentari hanno riguardato:

  • l'introduzione della definizione di "codici di comportamento", ai sensi della quale sono assoggettati alla nuova disciplina soltanto quei codici che incidono in modo diretto sugli assetti di governance degli emittenti quotati, escludendo, invece, quelli che regolano materie diverse (ad esempio, i codici etici ovvero i codici che disciplinano il comportamento dei dipendenti) [art. 65, comma 3-bis];

     
  • l'introduzione dell'art. 89-bis ("Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento") – diretto ad attuare l'art. 124-bis del TUF - in cui viene previsto che le società quotate pubblichino annualmente una relazione sull'adesione ai codici di comportamento redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice (comma 1). Sono inoltre previsti modalità e termini di pubblicazione della relazione (commi 2 e 3) e l'inoltro della stessa al promotore del codice da parte della società quotata (comma 4). Viene poi stabilito che la società riporti la relazione integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato alla stessa, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società (comma 5). Al fine di rendere più completa l'informazione del pubblico, le società che non aderiscono a nessun codice o che intendono non proseguire nell'adesione devono darne notizia nella relazione sulla gestione (comma 6);

     
  • l'introduzione dell'art. 89-ter (Pubblicità dei codici di comportamento) – diretto ad attuare l'art. 124-ter del TUF - che stabilisce distinti obblighi informativi a carico del promotore del codice, a seconda che esso sia un'associazione di categoria o una società di gestione (commi 1, 2 e 3). I successivi commi 4 e 5 prevedono le modalità per la diffusione al pubblico delle informazioni da parte del promotore. Infine, è previsto che la società di gestione del mercato di quotazione dell'emittente pubblichi nel proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, nonché l'elenco aggiornato delle società che aderiscono ai codici; in questo modo è possibile concentrare in un unico luogo (il mercato regolamentato) l'informazione sull'adesione delle società quotate ai codici di comportamento (comma 6).

Considerata la necessità di introdurre un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore del nuovo regime, é stato previsto che l'art. 89-bis si applichi a partire dal 1° gennaio 2008; in tal modo le società dovranno attenersi agli obblighi previsti da tale articolo a partire dalla relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2007.

7. Controllo sulle informazioni fornite al pubblico (art. 118-bis del TUF)

L'art. 118-bis del TUF (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico), introdotto dalla legge n. 262 del 2005 e poi modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006, attribuisce alla Consob il potere di stabilire, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per l'esercizio di un controllo periodico e sistematico sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge.

Con una simile previsione si è inteso rafforzare il sistema dei controlli a tutela degli investitori, sulla base di un'esigenza riferibile non solo all'ordinamento italiano ma avvertibile anche nel contesto internazionale; il collegamento contenuto nella norma con i "principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria" costituisce infatti un elemento essenziale della ratio della disciplina, oltre che punto di riferimento per l'attività di vigilanza della Consob.

La Consob ha esercitato il proprio potere regolamentare in materia, inserendo nella Parte III (Emittenti), Titolo II (Informazione societaria), Capo II (Comunicazioni al pubblico), del RE una nuova Sezione VI-bis (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico), contenente l'art. 89-quater.

Il comma 1 del nuovo articolo prevede che sia oggetto di controllo da parte della Consob "l'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti quotati". In tale locuzione devono ritenersi inclusi, in particolare, i bilanci e le rendicontazioni contabili periodiche, oltre alla documentazione relativa ad operazioni di carattere straordinario; sono esclusi, invece, i prospetti relativi a sollecitazioni o quotazioni, soggetti ad uno specifico esame preventivo da parte della Consob(2).

Per quanto concerne le modalità di esercizio del controllo, sempre il comma 1 prevede che questo venga svolto "su base campionaria". Al riguardo, il successivo comma 2 prevede che i criteri di selezione degli emittenti quotati da sottoporre al controllo sopra indicato dovranno basarsi sulla valutazione dei rischi attinenti la correttezza e la completezza delle informazioni rese pubbliche, nonché della necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti azioni.

L'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati sottoposti a controllo – non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi – verrà effettuata annualmente con un'apposita delibera della Consob sulla base di specifici parametri indicati nella delibera stessa(3). Fra questi, si terrà conto dei dati economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente, delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo interno o dal revisore, oltre che dalle altre amministrazioni o da soggetti interessati (tra i quali, ad esempio, le società di gestione del mercato), e dell'attività sui titoli (comma 3).

Al fine di garantire un efficace controllo anche di emittenti che non presentano situazioni rischiose, il comma 4 stabilisce che un quinto degli emittenti selezionati ogni anno per il controllo della relativa documentazione sarà determinato sulla base di criteri di selezione casuale.

E' stato, infine, previsto che l'art. 89-quater si applichi alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude a partire dal 31 dicembre 2007.

8. Disciplina degli organi di amministrazione e di controllo (artt. 147-ter, comma 1, 148, comma 2, e 148-bis del TUF)

La legge n. 262 del 2005, al fine di rafforzare e rendere efficace il sistema dei controlli interni delle quotate, in un'ottica di tutela degli investitori, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina in materia di composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo della composizione degli organi sociali delle quotate, il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo degli azionisti di minoranza nei meccanismi di selezione e di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, e, di conseguenza, il ruolo che essi possono svolgere nella dialettica tra le funzioni di gestione e controllo e all'interno degli stessi organi: un elemento, questo, di peculiare importanza in un sistema societario caratterizzato da una elevata concentrazione degli assetti proprietari, quale quello italiano.

In particolare, l'art. 147-ter del TUF, introdotto dalla legge n. 262 e poi modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006, prevede che per l'elezione degli amministratori venga adottato il voto di lista e che gli statuti determinino le quote minime di partecipazione richieste per la presentazione delle liste "in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate".

Per quanto concerne l'organo di controllo, l'art. 148 del TUF, nel testo modificato dalla legge n. 262 del 2005, contiene prescrizioni più specifiche, assegnando alla Consob il compito di determinare con regolamento "modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

Il nuovo art. 148-bis del TUF, inoltre - al fine di garantire che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate o con strumenti finanziari diffusi dedichino all'attività di vigilanza su tali società il tempo necessario per svolgere il proprio compito con diligenza - ha attribuito alla Consob il potere di stabilire limiti al cumulo degli incarichi che gli stessi possono ricoprire in società di capitali di diritto italiano.

L'intervento regolamentare ha comportato l'introduzione nella Parte III (Emittenti) del Titolo V-bis, rubricato "Organi di amministrazione e controllo" e suddiviso in due Capi, di cui il primo è intitolato "Nomina degli organi di amministrazione e controllo" (artt. 144-ter – 144-undecies) e il secondo "Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo"

8.1 Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo (artt. 147-ter, comma 1, 148, comma 2 del TUF)

8.1.1 Capo I – Sezione I "Disposizioni generali" (art. 144-ter) e Sezione II "Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione" (art. 144-quater)

In via preliminare è stata inserita la Sezione I (Disposizioni generali) il cui art. 144-ter contiene definizioni, quali, ad esempio, quella di capitalizzazione, flottante e rapporti di parentela, strumentali alla lettura delle norme successive.

Relativamente all'attuazione della delega regolamentare contenuta nell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, la Consob ha ritenuto che l'individuazione ad essa rimessa di una "diversa misura" della quota di partecipazione per la presentazione delle liste non fosse limitata alla riduzione della quota massima individuata per legge, ma che potesse estendersi anche all'individuazione di soglie superiori ad un quarantesimo del capitale sociale, in considerazione sia della lettera della norma, sia della necessità di contemperare l'interesse alla nomina effettiva di un amministratore della minoranza con quello di evitare la presentazione di liste di mero disturbo.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della nuova disciplina in materia, la Consob ha provveduto ad effettuare una approfondita analisi sulle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, sotto i tre profili indicati dall'art. 147-ter del TUF (capitalizzazione, flottante e assetti proprietari), verificando altresì - per ciascun emittente - le previsioni statutarie esistenti per l'elezione degli organi sociali e l'eventuale effettiva nomina di rappresentanti da parte delle minoranze.

In particolare, nella Sezione II (Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione):

  • l'art. 144-quater: al comma 1, individua sei soglie percentuali di possesso azionario per la presentazione delle liste, in base, innanzi tutto, ad un criterio dimensionale. E' stata adottata, quale baricentro del sistema, la soglia fissata dal legislatore del 2,5% del capitale sociale per le società che presentano una capitalizzazione di mercato nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale maggiore di cinquecento milioni di euro e inferiore o uguale a un miliardo di euro. Sono state fissate, inoltre, quattro soglie inferiori (0,5%, 1%, 1,5% e 2%) per le società a più elevata capitalizzazione, cercando in tal modo di favorire la presentazione di liste di minoranza senza, peraltro, correre il rischio della presentazione di liste di mero disturbo, considerato che in società di maggiori dimensioni l'entità dell'investimento necessario è comunque molto consistente;

- al comma 2, viene stabilita una soglia per la presentazione delle liste superiore a quella di legge, pari al 4,5% del capitale sociale, per le società a bassa capitalizzazione, nelle quali il rischio della presentazione di liste di mero disturbo è stato ritenuto più concreto. In questo caso, tuttavia, hanno trovato applicazione anche il criterio del flottante e quello della struttura proprietaria, indicati all'art. 147-ter del TUF, onde favorire la presentazione di una lista di minoranza in società di piccola dimensione non più contendibili e/o con flottante ridotto: infatti, anche nelle suddette società, si applicherà in ogni caso la soglia del 2,5% del capitale sociale se il flottante è inferiore al 25% del capitale o un socio, o più soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, esercitano il controllo di diritto sulla quotata;

- al comma 3, per le società cooperative quotate, è prevista l'applicazione di una sola soglia di partecipazione, pari allo 0,5% del capitale sociale, che è stata individuata tenendo conto del limite al possesso azionario previsto dal d.lgs n. 385/93 ("TUB") per le banche popolari. Nell'ipotesi in cui, con specifico riferimento alle cooperative, fosse stata individuata una soglia minima di partecipazione rapportata al numero dei soci ovvero una "doppia soglia" parametrata congiuntamente ad una percentuale di capitale e al numero dei soci (come suggerito da alcuni soggetti in sede di consultazione), si sarebbe vanificata, in contrasto con la ratio(4) della disciplina di cui trattasi, la possibilità da parte di uno o di pochi soci di una cooperativa quotata, titolari, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione qualificata di concorrere alla formazione degli organi sociali. Peraltro, tenendo conto della particolare natura delle società cooperative, al comma 4 è stato previsto che gli statuti debbano consentire la presentazione di liste anche ad un numero minimo di soci, non superiore a 500, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale dagli stessi posseduta. Con tale disposizione si consente la presentazione delle liste, oltre che ad uno o pochi soci con partecipazione qualificata, quali ad esempio investitori istituzionali, anche ad un numero "rilevante" di piccoli soci cooperatori che cumulativamente non raggiungono tale percentuale di partecipazione. L'entrata in vigore di tale ultima norma è stata differita al 1° gennaio 2008.

8.1.2 Capo I - Sezione III "Elezione dell'organo di controllo" (artt. 144 quinquies – 144 sexies)

L'attuazione della delega regolamentare, contenuta nell'art. 148, comma 2 del TUF, in merito all'elezione dei membri dell'organo di controllo deve realizzare l'obiettivo di individuare modalità, più efficaci di quanto non fossero state quelle fissate dagli statuti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005, per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

Tali modalità, secondo le indicazioni del legislatore, devono includere l'adozione del voto di lista per l'elezione dei sindaci e garantire l'assenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano o votano la lista di minoranza e i soci di riferimento, ovverosia, secondo la definizione fissata all'art. 144-ter, comma 1, lett. e) del RE, i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tal fine:

  • l'art. 144-quinquies stabilisce quali sono i rapporti di collegamento fra soci di riferimento e soci di minoranza, che possono rilevare ai sensi dell'art. 148, comma 2: rapporti di parentela (come definiti all'art. 144-ter), di gruppo, di controllo anche congiunto, di collegamento ai sensi della disciplina civilistica, svolgimento di funzioni gestorie o direttive con responsabilità strategiche nell'ambito di un gruppo facente capo ad un altro socio, adesione ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, di una controllata o di una controllante dell'emittente (comma 1). L'individuazione di tali ipotesi, le quali sostanzialmente rappresentano una selezione delle fattispecie più importanti rinvenibili nel principio IAS 24 relativo alle operazioni con parti correlate, ha un valore meramente esemplificativo, che, quindi, non esaurisce l'insieme dei rapporti di collegamento rinvenibili nella pratica. Il comma 2 dell'articolo in esame specifica, inoltre, che il rapporto di collegamento, ai fini di un eventuale impugnativa della delibera assembleare di nomina, assume rilievo solo se non viene superata la cosiddetta "prova di resistenza", ovverosia se il voto dato ad una lista di minoranza da parte di un soggetto collegato al socio di riferimento sia stato determinante per l'elezione del componente dell'organo di controllo.

     
  • l'art. 144-sexies contiene i principi che la Consob ha ritenuto più idonei a regolare la procedura d'elezione dei membri dell'organo di controllo nel senso più favorevole possibile alla nomina effettiva del sindaco di minoranza.

In particolare, il comma 2 attribuisce ad ogni socio il diritto a presentare una lista per l'elezione dei componenti del collegio sindacale. Tale regola potrà essere derogata dagli statuti, tramite l'inserimento di clausole che vincolino la presentazione delle liste alla titolarità, al momento della presentazione, di una quota minima di partecipazione in misura non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF per la nomina degli amministratori. Peraltro, il riferimento al momento della presentazione esclude la necessità di mantenere la partecipazione sino all'assemblea, evitando così quell'effetto di "blocco" delle negoziazioni che potrebbe disincentivare iniziative da parte degli investitori istituzionali. Per la medesima ragione, è fatto divieto, al comma 9, di introdurre negli statuti clausole che vincolino la nomina del sindaco al raggiungimento di una percentuale o di un numero minimo di voti.

Il comma 5, sempre al fine di favorire l'effettiva elezione del sindaco di minoranza, introduce un meccanismo di proroga del termine per la presentazione delle liste, associato ad un dimezzamento delle eventuali soglie partecipative richieste. In particolare, secondo la previsione del comma 4, lettera b), le liste presentate entro il termine indicato al medesimo comma sono corredate di una dichiarazione dei soci (di minoranza) presentatori che attesti l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Qualora alla scadenza del termine risulti che sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste che, sulla base delle dichiarazioni su indicate, risultano collegate tra loro, possono essere presentate altre liste nei cinque giorni successivi al primo termine; in tal caso, le soglie di partecipazione eventualmente previste dagli statuti sono ridotte alla metà.

Sempre al fine di favorire la presentazione di liste di minoranza, non collegate a quelle di maggioranza, è fatto divieto ad ogni socio di presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona, e il divieto si estende anche ai partecipanti al medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente (comma 6).

Per assicurare la presenza effettiva di un sindaco di minoranza, ritenuta necessaria dalla legge, la Consob, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare tale sindaco, ha in parte disciplinato anche la sostituzione del sindaco eletto con altro sindaco di minoranza. A tal fine, al comma 3, è stato ritenuto opportuno imporre la candidatura di un sindaco supplente in ogni lista e, al comma 8, consentire agli statuti di prevedere la nomina anche di più sindaci supplenti. Inoltre la Consob ha specificato, al comma 12, che sarà onere delle assemblee convocate ai sensi degli articoli 2401 e 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, rispettare il principio della necessaria rappresentanza delle minoranze.

8.1.3 Capo I - Sezione IV "Pubblicità delle liste" (artt. 144 septies – 144 decies)

L'inserimento di una Sezione dedicata alla pubblicità delle liste risponde a diverse esigenze, sia degli investitori e del mercato in generale che degli stessi emittenti, per una corretta ed efficace applicazione della nuova disciplina regolamentare.

In particolare:

  • al fine di evitare difficoltà per gli operatori nell'attuazione pratica della nuova disciplina regolamentare, in relazione soprattutto al calcolo della capitalizzazione di mercato da parte delle stesse società quotate, la Consob ha previsto all'art. 144-septies, comma 1, in accoglimento di diverse richieste formulate nelle fasi di consultazione, che sarà onere della stessa Commissione pubblicare, entro trenta giorni dalla chiusura degli esercizi sociali di riferimento delle quotate, la quota di partecipazione applicabile per la presentazione delle liste in ciascun emittente, anche attraverso l'uso di strumenti informatici;

     
  • in attuazione dell'art. 114, comma 5 del TUF, la Consob ha ritenuto opportuno introdurre, alla luce anche di una evidente lacuna disciplinare in materia, un sistema di pubblicità specifico nei confronti del pubblico in relazione alle assemblee chiamate a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo. Tale inserimento risponde innanzitutto all'esigenza di assicurare agli azionisti dell'emittente, con sufficiente anticipo, un adeguato livello informativo onde poter esercitare il proprio diritto di voto sulla base di un fondato giudizio. L'art. 144-octies, comma 1, indica tempi e modalità di diffusione delle informazioni ritenute a tal fine necessarie, distinguendone il contenuto a seconda della carica per cui sono state presentate le liste. Imprescindibili per la presentazione di liste ad entrambe le cariche saranno le informazioni relative a caratteristiche personali e professionali dei candidati, possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dallo statuto, identità dei soci presentatori. Inoltre, tenuto conto del peculiare sistema di nomina dei sindaci fondato sulla possibilità che la presentazione delle liste si svolga in due fasi successive con soglie diverse per la presentazione delle stesse, si è ritenuto di assicurare che il mercato venga tempestivamente informato - tramite la diffusione di un apposito comunicato stampa ai sensi dell'art. 66 del RE - anche dell'eventualità che alla scadenza del primo termine non siano state presentate liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto (art. 144-octies, comma 2);

     
  • nell'ottica di assicurare una compiuta informativa anche sugli esiti delle votazioni riguardanti la nomina degli organi sociali, ai sensi dell'art. 144-novies sarà onere della società, a conclusione dell'assemblea, comunicare senza indugio al mercato i nominativi degli eletti, precisando in particolare la loro appartenenza ad una lista di maggioranza o della minoranza, oltre che, nel caso siano amministratori, l'indicazione di coloro che hanno dichiarato di possedere requisiti di indipendenza. La norma risulta particolarmente funzionale allo sviluppo di un mercato efficiente, capace soprattutto di esercitare un adeguato monitoraggio sull'attuazione da parte delle società delle indicazioni in materia di corporate governance sia di natura legislativa o regolamentare che di autodisciplina. Infine, l'art. 144-decies prevede che le informazioni preassembleari e quelle sugli esiti dell'assemblea siano riportate nella relazione sull'adesione ai codici di comportamento prevista dall'art. 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

8.1.4 Capo I – Sezione V "Disposizioni finali" (art. 144-undecies)

In deroga alle nuove disposizioni introdotte nel RE, l'art. 144-undecies prevede che alle società privatizzate indicate dall'art. 3 del decreto 31 maggio 1994, n. 332 (convertito dalla legge n. 474 del 30 luglio 1994) si applicano le disposizioni dell'art. 4 dello stesso decreto sul voto di lista per la nomina degli organi sociali.

8.2 Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo (art. 148-bis del TUF)

L'art. 148-bis del Tuf, introdotto dalla legge n. 262 del 2005, prevede forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i componenti dell'organo di controllo di società quotate o diffuse possono assumere presso altre società di capitali. In particolare, il comma 1 attribuisce alla Consob il potere di stabilire con regolamento tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione delle società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. Con lo stesso regolamento vanno stabiliti modi e termini per l'informazione della Consob e del pubblico circa gli incarichi rivestiti presso altre società. La Consob è inoltre chiamata a dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti in eccedenza ai limiti fissati per regolamento.

Precedentemente alla legge di riforma del risparmio, l'art. 148, comma 1, lett. d) del Tuf prevedeva che fosse l'atto costitutivo della società, e non la Consob, a stabilire per il collegio sindacale "limiti al cumulo degli incarichi". La nuova disposizione introduce, come già evidenziato, una serie di parametri da prendere in considerazione al fine di stabilire il limite massimo al cumulo degli incarichi. Inoltre il perimetro da considerare ai fini della definizione di tale limite ricomprende non soltanto gli incarichi assunti nelle società quotate, ma anche quelli ricoperti in tutte le società di capitali, nonché gli incarichi rivestiti in qualità di amministratore.

Le norme regolamentari di attuazione hanno come obiettivo primario quello di garantire un'adeguata disponibilità in termini di tempo per l'espletamento dell'incarico assunto nelle società quotate da parte dei componenti degli organi di controllo, tenendo conto proprio dell'impegno richiesto dagli incarichi di amministrazione e controllo complessivamente assunti in società quotate e non quotate.

In attuazione della delega, la Consob ha proceduto ad elaborare un modello che tenesse conto sia dei diversi tipi di incarichi che un membro dell'organo di controllo può assumere, sia delle diverse categorie di società di capitali nelle quali può assumerli, combinandoli tra loro. Tale soluzione è risultata la più aderente alla ratio della norma e ai parametri in essa fissati, oltre che più equa nei risultati applicativi, rispetto ad una soluzione semplificata, basata esclusivamente sulla determinazione di un numero fisso di incarichi di amministrazione e controllo.

Le relative disposizioni regolamentari sono contenute all'interno del nuovo Titolo V-bis, nel Capo II rubricato "Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo" (artt. 114-duodecies - 144 quinquiesdecies).

Per l'individuazione del modello, si è proceduto innanzitutto a stabilire una soglia massima di incarichi quale componente dell'organo di controllo che un soggetto può assumere in società quotate e in emittenti strumenti finanziari diffusi: l'art. 144-terdecies, comma 1, stabilisce un limite di 5 incarichi. Tale limite è stato ritenuto ragionevole, in quanto in linea con le previsioni statutarie delle società quotate, che stabiliscono nella maggior parte dei casi, un limite analogo.

E' stato poi individuato un modello di calcolo basato sulla ponderazione tra tipologie di incarico e caratteristiche delle società nelle quali tali incarichi vengono svolti, attraverso l'attribuzione di "pesi". In particolare sono state individuate, da un lato, le tipologie di incarichi da prendere in considerazione (membro di organo di controllo, amministratore con deleghe di gestione, amministratore che partecipa al comitato esecutivo senza deleghe gestionali, amministratore che non partecipa al comitato esecutivo e senza deleghe gestionali; sindaco incaricato del controllo contabile) e, dall'altro, categorie differenti di società in cui possono essere assunti tali incarichi: (quotate o diffuse e società non quotate). In particolare l'art. 144-duodecies, comma 1 suddivide le società non quotate in quattro categorie (società di interesse pubblico, società grandi, medie e piccole) in base a parametri quali/quantitativi mutuati sia dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (società grandi e medie) sia dall'art. 2435-bis del codice civile (società piccole), anche in funzione dell'eventuale appartenenza ad un gruppo societario.

Il modello prevede, come detto, l'attribuzione di "pesi" decrescenti ad ognuna delle tipologie di incarico individuate per ciascuna categoria di società, rappresentativi dell'impegno che si ritiene che il soggetto debba dedicare ad ogni incarico. L'applicazione del modello determina un punteggio che, secondo quanto stabilito dall'art. 144-terdecies, comma 2, non può essere superiore a sei. Il superamento di tale limite non consente dunque ai componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati o diffusi di assumere altri incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali. I pesi rispettivamente attribuiti ad ogni tipologia di incarico individuata dalla Consob e le relative modalità di calcolo del punteggio raggiunto sono indicati nell'Allegato 5-bis, Schema 1.

E' stato inoltre previsto un coefficiente di riduzione del "peso" quando l'incarico di membro di controllo è assunto in una società controllata, qualora il soggetto ricopra il medesimo incarico anche nella capogruppo e possa quindi beneficiare di sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni riguardanti l'intero gruppo di appartenenza. In tal caso si è ritenuto che l'impegno richiesto dall'incarico in queste situazioni fosse inferiore. La riduzione è pari allo 0,4% rispetto al "peso" se l'incarico è ricoperto in società di interesse pubblico e in società grandi e dello 0,5% se l'incarico è svolto in società medie. Tali riduzioni non si applicano nel caso in cui la controllata sia a sua volta quotata.

Sono, inoltre, stati considerati esenti dal calcolo gli incarichi assunti in società di piccole dimensioni, per il limitato impegno temporale da dedicare a questa tipologia di incarichi, nonché quelli assegnati nell'ambito di procedure concorsuali o previsti dalle leggi speciali, in considerazione soprattutto del fatto che in tali casi la nomina dei componenti gli organi societari è disposta dall'autorità pubblica sotto la cui direzione si svolgono le procedure, nomina che escluderebbe la possibilità per la Consob di intervenire per dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 148-bis, comma 2 del Tuf.

E' stato infine ritenuto opportuno prevedere una disposizione che consenta agli statuti di ridurre i limiti inferiori o di introdurne ulteriori, laddove si ritenga che la particolare complessità dell'incarico, connessa alle caratteristiche dell'emittente, lo richieda (art. 144-terdecies, comma 4).

L'efficacia della disciplina regolamentare ora descritta ruota intorno ad un sistema di obblighi informativi nei confronti della Consob, secondo quanto previsto dall'art. 144-quaterdecies.

Ai sensi del comma 1, i componenti degli organi di controllo debbono comunicare alla Consob, con periodicità annuale e secondo le modalità previste nell'Allegato 5-bis, Schema 1, l'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso società di capitali, anche piccole, alla data del 30 giugno. Si è ritenuto che il termine del 30 giugno sia il più rappresentativo della situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo, sul presupposto che a tale data si siano ormai tenute le assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci nel corso delle quali vengono di norma deliberate anche le nomine degli organi societari in scadenza. La comunicazione alla Consob va effettuata entro 15 giorni da tale data.

Per coloro che abbiano assunto l'incarico di componente dell'organo di controllo per la prima volta, l'obbligo di comunicazione ora descritto dovrà essere adempiuto entro novanta giorni dall'assunzione dello stesso.

Ai sensi del comma 2, i membri degli organi di controllo dovranno informare la Consob in tutti i casi in cui, per motivi sopravvenuti, risultino non più rispettati i limiti previsti dal RE. In tali casi, il componente dell'organo di controllo, entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza del superamento del limite ne deve dare conoscenza alla Consob ed entro 90 giorni, sempre dall'avvenuta conoscenza del superamento del limite, sarà tenuto a regolarizzare la sua posizione, dando successiva comunicazione alla Consob ai sensi del comma 3, entro cinque giorni, dell'incarico o degli incarichi per i quali ha rassegnato le dimissioni. Tale norma si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a far data dal giorno dell'assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

L'informativa prevista dal secondo comma dall'art. 144-quaterdecies ha la funzionedi assegnare un congruo periodo di tempo al componente dell'organo di controllo che dovesse trovarsi, anche inconsapevolmente, a superare i limiti previsti dall'art. 144-terdecies, commi 1 e 2, e al tempo stesso di evitare che la Consob avvii nel frattempo una procedura finalizzata a far dichiarare la decadenza del membro dagli incarichi assunti oltre il limite previsto, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 2.

Infine, per assicurare una compiuta informativa al pubblico in merito agli incarichi ricoperti dai componenti degli organi di controllo, è stato previsto, all'art. 144-quinquiesdecies, che questi ultimi alleghino l'elenco dei propri incarichi alla relazione sull'attività di vigilanza svolta, prevista dall'art. 153 del Tuf. Tale informativa consentirà agli azionisti e più in generale al mercato di conoscere il grado di impegno profuso da ciascun membro all'attività di controllo cui è deputato.

In considerazione del fatto che l'attuazione della nuova disciplina regolamentare comporterà per molti dei componenti degli organi di controllo attualmente in carica la necessità di adeguarsi ai limiti ora descritti, è stato fissato come termine per adeguare la situazione degli incarichi il 30 giugno 2008. Si è ritenuto che tale data rappresenti un periodo sufficiente per i membri di controllo attualmente in carica per regolarizzare la propria posizione consentendo loro, ma anche alle società interessate, di usufruire delle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci 2007 per procedere alla nomina dei componenti dimissionari o decaduti.

Anche l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico prenderà avvio a partire dalla data del 30 giugno 2008.

9. Disciplina della revisione contabile (artt. 159, comma 7, 160, 161, comma 4, 165 e 165-bis del TUF)

La legge n. 262 del 2005 e il decreto legislativo n. 303 del 2006 hanno apportato alla disciplina della revisione contabile numerosi e articolati interventi, finalizzati essenzialmente a neutralizzare i conflitti di interessi emersi a seguito dei noti casi di dissesto finanziario.

In particolare, sono state dettate nuove norme in materia di incompatibilità, incidenti sia sulla società di revisione e sui soggetti a questa collegati, sia sulle persone fisiche in esse operanti; è stato inoltre consolidato il ruolo di vigilanza della Consob, mediante la previsione di controlli di qualità da effettuare periodicamente sulle società di revisione nonché attraverso una più compiuta articolazione dei poteri esercitabili e dei provvedimenti assumibili in caso di accertamento di irregolarità, ivi compresa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La disciplina della revisione del gruppo dell'emittente quotato, è stata estesa anche alle società controllanti la società quotata ovvero sottoposte con questa a comune controllo. Ulteriori interventi hanno, infine, riguardato la disciplina del conferimento e della revoca dell'incarico di revisione, con la previsione di nuovi termini per la durata massima dell'incarico di revisione e per la rotazione del partner e l'introduzione di un potere di veto della Consob rispetto alle deliberazioni di revoca dell'incarico.

In tale nuovo contesto, la norma primaria ha attribuito alla Consob un ampio potere regolamentare in materia di disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di revisione (art. 159, comma 7 del

TUF), di indipendenza dei revisori (art. 160 del TUF), di revisione contabile delle società controllanti le società quotate e delle società sottoposte con queste a comune controllo (art. 165-bis, comma 3 del TUF) e di garanzie e coperture assicurative per le società di revisione (art. 161, comma 4 del TUF).

9.1 Disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi (art. 159, comma 7 del TUF)

Relativamente alla disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di revisione, l'art. 159, comma 7 del TUF, nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 262 del 2005, ha assegnato alla Consob il compito di definire:

a) i criteri generali per la determinazione dei corrispettivi ai revisori;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di approvazione e di revoca degli incarichi nonché le modalità e i termini di trasmissione della documentazione medesima;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati in precedenza.

La Consob in sede di attuazione ha sostituito, nella Parte III (Emittenti), Titolo VI (Revisione contabile), del RE, il testo del Capo I (Disposizioni di carattere generale – articoli da 145 a 149).

Sulla base della delega conferita dall'art. 159, comma 7, lett. a) del TUF, il nuovo art. 145-bis del RE stabilisce i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile.

E' stato al riguardo fatto riferimento ai criteri formulati in una precedente comunicazione Consob del 18 aprile 1996(5), opportunamente aggiornati e integrati.

In particolare, la disposizione individua, quali obiettivi generali a cui ispirarsi nella determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione, la qualità e l'affidabilità dei lavori nonché l'indipendenza del revisore. In conformità a tali obiettivi, la società di revisione deve determinare il corrispettivo sulla base delle risorse professionali e delle ore necessarie per lo svolgimento dell'incarico, avendo riguardo ad aspetti relativi sia alla specifica entità da sottoporre a revisione, sia alla professionalità e all'organizzazione delle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico. Infine, l'art. 145-bis, nel riprendere i principi generali contenuti nel citato art. 159, comma 7, lett. a) del TUF (a loro volta mutuati dall'art. 25 della nuova VIII direttiva comunitaria sulla revisione contabile) in merito alle condizioni a cui non possono essere subordinate la corresponsione e la misura del compenso, individua l'ambito di applicazione degli stessi principi.

Sulla base della delega conferita dall'art. 159, comma 7, lett. b) del TUF, in materia di documentazione da inviare alla Consob in occasione dei conferimenti e delle revoche degli incarichi, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 146 e 147 del RE. Inoltre, in relazione all'estensione dei soggetti tenuti agli obblighi di revisione contabile, operata dall'art. 165-bis del TUF, è stato previsto un nuovo articolo (il 147-bis), che disciplina appunto l'invio della documentazione relativa alle società controllanti società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

In particolare, il nuovo art. 146 precisa, in modo più dettagliato, rispetto alla precedente formulazione, le categorie di soggetti a cui si applica la norma (le "società con azioni quotate", le Sim, le Sgr e le Sicav, le società del gruppo cui appartengono intermediari, nei confronti delle quali la Banca d'Italia può disporre l'applicazione delle disposizioni in materia di revisione contabile, le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari).

Inoltre, poiché a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 303 del 2006 all'art. 159 del TUF, nella procedura per il conferimento dell'incarico l'organo di controllo non è più chiamato ad esprimere un parere ma a formulare una proposta motivata all'assemblea dei soci, è stata prevista la trasmissione di tale proposta, contenente l'indicazione delle informazioni fondamentali relative al conferimento dell'incarico(6). Alla luce delle maggiori informazioni riportate nel documento sopra indicato, si è ritenuta non più necessaria la trasmissione della proposta redatta dalla società di revisione e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità. Ciò anche in ragione della previsione, in materia di incompatibilità, di obblighi specifici di monitoraggio e di comunicazione alla Consob nelle nuove disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 160 del TUF.

Quanto agli incarichi di revisione conferiti da società di assicurazioni e di riassicurazioni non quotate, l'unico documento da trasmettere alla Consob è rappresentato dalla deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico e approvato il relativo corrispettivo, posto che tali società sono sottoposte alla vigilanza dell'ISVAP e che quest'ultima, secondo quanto previsto dalla recente normativa di settore (art. 102, comma 5, del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), informa immediatamente la Consob qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione.

L'art. 146 individua, infine, le modalità di invio della documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione e la documentazione e le relative modalità di invio con riguardo alle deliberazioni di revoca degli incarichi.

In relazione all'informativa sugli incarichi di revisione conferiti dalle società controllate da società con azioni quotate, l'esperienza fin qui maturata ha dimostrato l'efficacia della disciplina regolamentare adottata sin dal 1999. Pertanto si è mantenuta sostanzialmente immutata l'impostazione dell'art. 147 del RE, apportando, tuttavia, allo stesso alcune modifiche finalizzate a consentire l'acquisizione dalle società con azioni quotate di informazioni complete e omogenee in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte delle proprie controllate, anche alla luce delle modifiche al TUF introdotte dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto legislativo n. 303 del 2006. Pertanto, è stato previsto un apposito schema di prospetto, allegato al regolamento, il quale, nel prevedere rispetto al precedente regime un ampliamento di informazioni in ordine alle caratteristiche dell'incarico di revisione, garantisce al contempo l'omogeneità, nella forma e nel contenuto, dei dati da produrre alla Consob. In particolare, il nuovo prospetto richiede, nella prima sezione, la comunicazione di una serie di dati in merito agli incarichi conferiti; nella seconda sezione, i dati relativi alle società controllate esenti dagli obblighi di revisione e di verifica ai sensi dell'art. 151 del RE; nella terza sezione, i dati riguardanti le società controllate già indicate nel prospetto inviato nell'esercizio precedente, successivamente uscite dal perimetro del gruppo.

Il nuovo art. 147-bis deriva dall'introduzione nel TUF dell'art. 165-bis, con il quale il legislatore ha significativamente ampliato il perimetro dei soggetti sottoposti alla disciplina del conferimento e della revoca dell'incarico di revisione contabile, estendendolo anche alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. Al fine di individuare la

documentazione relativa agli incarichi di revisione conferiti dalle sopra citate società si è ritenuto di mutuare sostanzialmente il meccanismo previsto nel precedente art. 147; pertanto, analogamente a quanto previsto per le società controllate, è stato individuato un procedimento semplificato, che si sostanzia, da un lato, nell'accentramento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni in capo ad un unico soggetto, dall'altro, nell'invio sistematico (con cadenza annuale) di dati sintetici alla Consob, tramite appositi prospetti standardizzati.

Con riferimento alle deliberazioni di revoca degli incarichi di revisione, è infine previsto che ciascuna società controllata trasmetta autonomamente alla Consob la documentazione contemplata dall'art. 146, comma 5, secondo i medesimi termini e modalità previsti dal comma 6 dello stesso articolo. In tal modo la Consob è in grado di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per le valutazioni di competenza in merito alla sussistenza della giusta causa nella deliberazione di revoca dell'incarico di revisione.

In materia di conferimento dell'incarico da parte della Consob, l'art. 148 è stato riformulato. In particolare, l'applicazione degli obblighi di cui al comma 2, già riferita alle società controllate da società con azioni quotate, è stata estesa, in considerazione di quanto previsto dal nuovo art. 165-bis del TUF, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. È stata altresì prevista la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine entro il quale la Consob provvede al conferimento d'ufficio dell'incarico di revisione; ciò per adeguare tale termine a quello stabilito dall'art. 159, comma 6, del TUF in relazione alla fattispecie di conferimento d'ufficio ivi contemplata.

Sulla base della delega contenuta nell'art. 159, comma 7, lett. c) del TUF, il nuovo art. 148-bis prevede le modalità e i termini di comunicazione del provvedimento relativo al divieto di dare esecuzione alla delibera di revoca dell'incarico di revisione, adottato dalla Consob. In particolare, è previsto che detto provvedimento venga comunicato "immediatamente" alla società di revisione e alla società che ha revocato l'incarico, anche a mezzo telefax, al fine di ridurre al minimo il periodo di incertezza riguardo alla società di revisione legittimata a svolgere l'incarico.

Infine, sulla base della delega conferita alla Consob dall'art. 159, comma 7, lett. d) del TUF, l'art. 149 (Deposito nel registro delle imprese) è stato riformulato per tener conto delle modifiche apportate dalla legge n. 262 del 2005 all'art. 159 del TUF in materia di revoca dell'incarico di revisione e di conferimento d'ufficio nonché per rendere più sistematica l'esposizione delle varie fattispecie, in precedenza concentrate in un unico comma.

9.2 Disciplina delle situazioni di incompatibilità (art. 160 del TUF)

L'art. 160 del TUF, nel testo sostituito dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto legislativo n. 303 del 2006, ha profondamente innovato la disciplina delle situazioni di incompatibilità che non consentono il conferimento e lo svolgimento dell'incarico di revisione, disciplina dettata, nel quadro normativo precedente, dall'art. 3 del d.P.R. n. 136 del 1975. Inoltre, la norma ha attribuito alla Consob ampi poteri regolamentari per disciplinare la materia dell'indipendenza delle società di revisione, delegando alla stessa il compito di definire:

a) le situazioni di incompatibilità dei revisori;

b) i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione;

c) le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione;

d) le forme di pubblicità dei compensi percepiti per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, da parte della società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete;

e) gli "altri servizi e attività", anche di consulenza, ivi compresa quella legale, non collegati alla revisione, che non potranno essere forniti dalle società di revisione, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle nuove norme.

La materia dell'indipendenza risultava in precedenza disciplinata anche da un documento emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, raccomandato dalla Consob con delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, intitolato "Principi sull'indipendenza del revisore". Tale documento contiene principi e criteri applicativi che recepiscono la raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 ("L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali").

Nella raccomandazione e nel citato documento "Principi sull'indipendenza del revisore" viene indicato che per assicurare l'indipendenza della società di revisione e del responsabile della revisione devono essere altresì indipendenti tutti coloro che, rispetto ad uno specifico incarico, si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione: in particolare, tutti coloro che partecipano direttamente all'incarico di revisione, che fanno parte della "catena di comando" di riferimento nell'esecuzione di quell'incarico, o che, nell'ambito della società di revisione o della rete, per qualsiasi motivo, possano esercitare un'influenza sull'attività di revisione. Inoltre i due documenti prendono in considerazione una serie di relazioni personali e familiari facenti capo ai soggetti menzionati che a loro volta possono comprometterne l'indipendenza.

Tenuto conto di questi principi ispiratori, la Consob, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 160 del TUF, ha introdotto nella Parte III, Titolo VI, del RE, il Capo I-bis (Incompatibilità) che contiene gli articoli da 149-bis a 149-duodecies.

Con riguardo all'art. 149-bis, che contiene alcune definizioni strumentali all'individuazione delle situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento stesso, si sottolinea che è stata fornita la definizione di "rete" della società di revisione, in linea con la definizione indicata nella direttiva 43/2006/CE. Sono stati altresì identificati il "gruppo di revisione", la "catena di comando", l'"ufficio" nonché le categorie dei "familiari" e "stretti familiari", tutte definizioni che risultano determinanti ai fini dell'individuazione dei soggetti relativamente ai quali deve essere valutata la presenza di eventuali incompatibilità. Sono state infine fornite le definizioni di "interesse finanziario", di "relazioni d'affari" e di "direzione aziendale".

Nell'art. 149-ter, in linea con la raccomandazione europea, è previsto l'obbligo per le società di revisione di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità.

Gli articoli da 149-quater a 149-duodecies disciplinano le situazioni di incompatibilità indicando le situazioni potenzialmente lesive dell'indipendenza, la cui pericolosità tuttavia può essere diversa a seconda delle circostanze e spesso richiede di essere valutata in modo specifico. Sono state quindi individuate due categorie di cause di incompatibilità. Nella prima categoria rientrano tutte le situazioni per le quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza di indipendenza (individuate al comma 1 degli articoli da 149-quater a 149-decies), mentre nella seconda categoria rientrano tutte le situazioni che richiedono una valutazione per stabilire se, nel caso specifico, l'indipendenza sia o meno compromessa (situazioni richiamate al comma 2 degli articoli da 149-quater a 149-novies, escluso l'art. 149-sexies).

Le situazioni di cui alla seconda categoria richiedono, quindi, da parte della società di revisione e della società che ha conferito l'incarico, una valutazione caso per caso del rischio per l'indipendenza che esse comportano. A tal fine è previsto un sistema di comunicazione reciproca, tra i due soggetti, delle situazioni che sono anche solo potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza. Qualora anche uno solo di essi reputi la specifica situazione come idonea a compromettere l'indipendenza del revisore, essa deve essere considerata alla stregua delle altre situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento, e quindi dare avvio alla procedura prevista dall'art. 149-undecies, che disciplina la gestione di tutte le cause di incompatibilità e gli obblighi di comunicazione relativi.

In particolare, con riferimento alle diverse situazioni di incompatibilità, gli articoli sopra citati prevedono quanto segue.

L'art. 149-quater disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla detenzione di un interesse finanziario.

L'art. 149-quinquies disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni.

L'art. 149-sexies individua le situazioni di incompatibilità derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione, di una sua controllata o di un soggetto che la controlla, nonché dalla titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.

L'art. 149-septies disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o subordinato a favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e controllate, da parte di soggetti appartenenti alla società di revisione o alla sua rete. Tra tali soggetti sono ricompresi anche i soci e amministratori della società di revisione, coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore nell'art. 160, comma 1-quinquies del TUF, con riferimento al cosiddetto cooling-off period.

Nell'art. 149-octies disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla partecipazione di alcuni soggetti, individuati secondo gli stessi criteri previsti in relazione alla prestazione di lavoro autonomo e subordinato, agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui questa detiene più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano.

L'art. 149-novies individua le situazioni di incompatibilità derivanti dalla partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o dallo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o funzioni tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei familiari dei soggetti maggiormente coinvolti nel lavoro di revisione.

L'art. 149-decies, infine, individua tra le situazioni di incompatibilità la prestazione di servizi di consulenza legale che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché di servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie. L'individuazione di tali servizi discende dalla previsione contenuta nell'art. 160, comma 1-ter, lett. i) del TUF, che richiede alla Consob di individuare con regolamento altri servizi, anche di consulenza inclusa quella legale, da aggiungere a quelli già vietati proprio dall'art. 160, comma 1-ter, tenendo conto dei principi in tema di indipendenza

di cui all'ottava direttiva 84/253/CE, ora sostituita dalla nuova direttiva 43/2006/CE. L'art. 22 della direttiva 43/2006/CE, infatti, afferma il principio che l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa in caso di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Da tale affermazione consegue il corollario stabilito nella raccomandazione europea secondo il quale nella prestazione dei servizi diversi dalla revisione, il revisore non deve prendere alcuna decisione né partecipare a qualsiasi processo decisionale per conto del cliente. Tenuto conto di tali principi, sono stati vietati quei servizi di natura legale che presentano proprio i rischi di cui sopra, in quanto risultano caratterizzati da un coinvolgimento nelle decisioni del cliente tale da compromettere l'indipendenza del revisore.

L'art. 149-undecies disciplina le comunicazioni che la società di revisione deve effettuare in presenza di una situazione di incompatibilità, sia con riferimento alle situazioni che integrano presunzioni assolute di incompatibilità sia con riferimento alle situazioni che devono essere oggetto del citato processo valutativo da effettuarsi, nei casi specifici, da parte della società di revisione e della società che ha conferito l'incarico.

L'art. 149-duodecies stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.

Considerato che tale pubblicità è finalizzata a dare elementi al mercato circa l'indipendenza della società di revisione con riguardo alla particolare problematica della contemporanea prestazione di servizi diversi dalla revisione anche da parte della rete, si è ritenuto che debbano avere accesso a tale informazione coloro che sono interessati ai conti della società che ha conferito l'incarico di revisione (i lettori del bilancio). Pertanto si è scelto di includere tale informazione nei documenti che accompagnano il bilancio della società che conferisce l'incarico, attribuendo quindi a tale società l'obbligo di fornire l'informazione.

9.3 Disciplina della revisione contabile dei gruppi (artt. 165 e 165-bis del TUF)

La legge n. 262 del 2005 ha apportato modifiche alla disciplina della revisione contabile dei gruppi facenti capo a società quotate, di cui all'art. 165 del TUF, ed ha introdotto l'art. 165-bis relativo al gruppo di appartenenza della quotata nel caso in cui quest'ultima sia controllata da una o più società non quotate.

In particolare:

- all'art. 165 del TUF, dopo il comma 1 che estende le disposizioni sulla revisione contabile alle società controllate da emittenti quotati (fatta eccezione per l'art. 157), viene aggiunto il comma 1-bis con il quale si stabilisce che la società incaricata della revisione della capogruppo quotata è responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo; a tal

fine, la società riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione delle altre società del gruppo e può chiedere alle predette società di revisione ovvero agli amministratori ulteriori documenti e notizie utili, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le società del gruppo; essa è inoltre tenuta a segnalare alla Consob ed all'organo di controllo della capogruppo le eventuali irregolarità riscontrate;

- il nuovo art. 165-bis estende le norme del TUF sulla revisione contabile (sempre con esclusione dell'art. 157) alle società controllanti società con azioni quotate ed alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo; a tali fattispecie sono altresì estese le nuove disposizioni dell'art. 165 in materia di revisione del gruppo; è previsto, infine, che la Consob definisca con regolamento disposizioni di attuazione, ivi compresa la determinazione di criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Capo II (Revisione contabile dei gruppi), contenuto nella Parte III, Titolo VI del RE, è stato sostituito, con delibera n. 15960 del 30 maggio 2007, con un nuovo Capo recante, rispetto al precedente, nuove disposizioni (artt. 150-bis, 151-bis e 151-ter).

In particolare, l'art. 150-bis relativo alla revisione contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo, prevede una disciplina analoga a quella già esistente per le società estere controllate da società con azioni quotate, per le quali è richiesta la verifica delle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento. Al riguardo, si fa presente che l'art. 150-bis si applica unicamente nei confronti di quelle società estere controllanti società con azioni quotate o sottoposte con quest'ultima a comune controllo che siano a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, da società italiane che redigono il bilancio consolidato. Vista l'impossibilità di estendere direttamente a società di diritto estero gli obblighi conseguenti a disposizioni legislative nazionali, tali obblighi sono stati attribuiti alla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate, la quale rediga il bilancio consolidato. Nel caso in cui la catena di controllo di una società quotata sia delimitata al vertice da una società di diritto estero con rapporti di controllo con società italiane collocate al di fuori della catena di controllo del gruppo quotato (che rappresentano "società sottoposte a comune controllo con la quotata"), è stato previsto che siano sottoposte a verifica anche le situazioni contabili delle società estere controllate dalle medesime società italiane, sempre a condizione che tali società redigano il bilancio consolidato.

Qualora, invece, la società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate e le società italiane sottoposte a comune controllo con la quotata facenti capo a società estere non predispongano un bilancio consolidato, avvalendosi della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione dello stesso prevista dalla normativa vigente, l'obbligo di far sottoporre a verifica le situazioni contabili delle società estere controllate è stato imputato alle società italiane poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo che redigano il bilancio consolidato.

Con il nuovo art. 151-bis sono state recepite le innovazioni apportate al TUF in merito alla revisione contabile delle società sottoposte con la società quotata a comune controllo, introducendo una disciplina analoga a quella già esistente per le società controllate da società con azioni quotate. In particolare, sono stati confermati i parametri quantitativi previsti ai fini dell'esenzione dalla disciplina del TUF delle società controllate da società con azioni quotate; per la loro determinazione, tuttavia, si è ritenuto più opportuno fare riferimento ai dati del bilancio consolidato della società italiana o estera posta al livello più elevato della catena di controllo della società con azioni quotate.

Nel caso in cui la società posta al livello più elevato della catena di controllo non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti per l'esenzione dall'obbligo di revisione saranno riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.

Inoltre, in conformità a quanto disposto per le società controllate da società con azioni quotate, si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri qualitativi che tengano conto sia delle operazioni poste in essere dal gruppo quotato con parti correlate sia di determinate attività svolte da queste ultime, in grado di influenzare in maniera significativa la situazione economica, patrimoniale e finanziari del gruppo quotato medesimo.

Il nuovo art. 151-ter disciplina le modalità di determinazione delle soglie di esenzione relative alle società controllate e sottoposte a comune controllo di cui ai precedenti articoli 151 e 151-bis, riprendendo sostanzialmente quanto già indicato nella Comunicazione Consob n. 5796/99.

Il nuovo Capo II contiene inoltre articoli già presenti nella precedente disciplina (artt. 151 e 152) ai quali sono state apportate alcune modifiche.

In particolare, l'art. 151, che prevede criteri di esenzione per le società controllate, è stato modificato eliminando dal secondo comma l'indicazione "secondo criteri generali stabiliti dalla Consob", che presupponeva l'individuazione da parte della Commissione di criteri qualitativi specifici ulteriori rispetto a quanto già previsto nel regolamento. Si è infatti ritenuto che la disciplina introdotta dalla legge sul risparmio in materia di responsabilità del revisore della capogruppo e di società del gruppo aventi sede in paradisi legali, nonché la prassi operativa sin qui maturata rendano sufficiente il mantenimento dei soli parametri qualitativi previsti in via regolamentare.

L'art. 152 è stato modificato al fine di estendere alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo le disposizioni relative all'ambito temporale di applicazione dell'obbligo di revisione contabile già previste per le società controllate.

Si segnala, infine, che l'art. 150 non ha subito modifiche, in quanto si ritiene che le disposizioni in esso contenute abbiano mantenuto la loro validità anche alla luce delle variazioni apportate al TUF in materia di revisione contabile delle società controllate da società quotate.

9.4 Garanzie e coperture assicurative per le società di revisione (art. 161, comma 4 del TUF)

L'art. 161, comma 4 del TUF delega la Consob ad individuare con regolamento eventuali ulteriori parametri, rispetto a quello delle "classi di volume d'affari" fissato dalla medesima disposizione, in base ai quali stabilire l'ammontare della garanzia o copertura assicurativa richiesta alle società di revisione per l'iscrizione nell'Albo Speciale.

Al riguardo si osserva che il parametro individuato dalla legge - indicativo delle dimensioni della società di revisione attraverso il volume di operatività - appare, al momento, il più significativo parametro oggettivo in base al quale stabilire dei massimali. Infatti, in presenza di un regime di responsabilità illimitata del revisore quale quello vigente in Italia, il massimo esborso al quale è esposto il revisore nell'esercizio della sua attività professionale, ancorché non esattamente quantificabile a priori, non può che essere commisurato all'entità dei lavori svolti.

In attesa degli esiti dei lavori in corso in sede europea sulla materia, non è sembrato inoltre opportuno fissare parametri ulteriori, rispetto a quello fissato nella norma primaria, e pertanto l'intervento della Consob è stato limitato alla determinazione di nuovi massimali delle garanzie/coperture assicurative, commisurati esclusivamente al parametro fissato dall'art. 161, comma 4, del TUF (delibera n. 15898 del 24 aprile 2007).

9.5 Regime transitorio

Tenuto conto delle rilevanti innovazioni che caratterizzano le nuove disposizioni regolamentari in tema di revisione contabile, è stato ritenuto opportuno prevedere per esse un regime transitorio. In particolare, relativamente alle norme in materia di incompatibilità, alle società di revisione è stato riconosciuto un termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della delibera, per adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies. Per quanto riguarda poi la disciplina delle forme di pubblicità dei compensi, prevista nell'art. 149-duodecies, è stato ritenuto opportuno prevedere il primo adempimento in occasione dei bilanci che si chiuderanno a partire dal 1° luglio 2007. Infine, anche per le società controllanti società quotate e per le società sottoposte con queste ultime a comune controllo, è stato previsto un periodo di sei mesi per l'invio delle informazioni relative ai conferimenti degli incarichi di revisione in relazione all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2007, tenuto conto che dette categorie ricadono per la prima volta tra i soggetti tenuti ad adempimenti di tale natura.

Roma, 30 maggio 2007

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Note:

[1] In particolare, si tratta dei seguenti prodotti:

ramo vita III:  contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (polizze c.d. unit linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (polizze c.d. index linked);
ramo vita V:    le operazioni di capitalizzazione (ovvero, il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività).

[2] Cfr. Principle 11 e Principle 12 dello Standard n. 1 del CESR, citato nel testo.

[3] Anche la previsione della pubblicazione annuale di una delibera da parte della Consob per questo genere di contenuti ricalca i principi emanati in materia dal CESR, in base ai quali le autorità di vigilanza dovrebbero periodicamente informare il mercato sull’attività svolta e le politiche adottate: cfr. Principle 21 dello Standard n. 1, cit. 

[4]  Come detto, la disciplina in esame è finalizzata a garantire alle minoranze la possibilità di concorrere alla nomina di un amministratore e di un sindaco ponendo come unico limite possibile l’individuazione di una soglia minima di partecipazione commisurata all’entità dell’investimento effettuato, al fine di evitare la presentazione di liste di mero disturbo.

[5] Comunicazione n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, adottata in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 136/75.

[6] In relazione alla nuova previsione di legge che attribuisce all’organo di controllo un potere di proposta in merito al conferimento e alla revoca degli incarichi di revisione, è stato abrogato l’art. 80 del RE (Parere dell’organo di controllo sul conferimento dell’incarico di revisione).