Delibera n. 15960 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 15960
Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;
VISTI, in particolare, gli articoli 165, comma 2 e 165-bis, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007;
RITENUTA la necessità di modificare e integrare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti in materia di revisione contabile dei gruppi per adeguarle alla disciplina introdotta dalla richiamata legge n. 262 del 2005;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
VISTE le lettere del 4 e del 24 maggio 2007, con le quali l'Isvap e la Banca d'Italia hanno, rispettivamente rilasciato l'intesa prescritta dall'art. 165, comma 2 del richiamato decreto legislativo n. 58 del 1998;
D E L I B E R A:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007 è modificato e integrato come segue:
- nell'articolo 1 dopo le parole: ", dell'articolo 165, comma 2," sono inserite le seguenti: "dell'articolo 165-bis, comma 3,";
- nella Parte III, Titolo VI, il Capo II è sostituito dal seguente:
"Capo II
Revisione contabile dei gruppi
Art. 150
(Controllo contabile delle società controllate estere)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.
Art. 150-bis
(Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della medesima controllante, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini del consolidamento della predetta società italiana, con l'esclusione delle società indicate all'articolo 150.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato delle società italiane sottoposte con la società con azioni quotate a comune controllo, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dai revisori delle medesime società italiane, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini dei rispettivi consolidamenti.
3. Qualora le società italiane indicate nei commi 1 e 2 non redigano il bilancio consolidato, l'obbligo previsto dai suddetti commi è assolto dalle società italiane che eventualmente redigano il bilancio consolidato poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo.
Art. 151
(Criteri di esenzione per le società controllate)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.
2. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.
3. I bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e le situazioni contabili di quelle estere possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.
Art. 151-bis
(Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, anche se incluse nel bilancio consolidato della società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati della predetta società posta al livello più elevato della catena di controllo, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.
2. Qualora la società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti dal comma 1 sono riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.
3. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165-bis, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo che:
a) pongano in essere con il gruppo quotato operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla società quotata ed al relativo gruppo;
b) sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo quotato per effetto dello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
i) gestione della tesoreria del gruppo quotato;
ii) emissioni di strumenti finanziari garantiti dal gruppo quotato;
iii) altre attività che comportino a carico del gruppo quotato il rilascio di garanzie ovvero l'assunzione di impegni e rischi.
4. I bilanci d'esercizio delle società italiane e le situazioni contabili di quelle estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.
Art. 151-ter
(Modalità di determinazione delle soglie di esenzione)
1. Le soglie di esenzione stabilite dagli articoli 151 e 151-bis sono determinate rapportando i dati di bilancio delle società controllate o delle società sottoposte, con la società con azioni quotate, a comune controllo, al lordo delle scritture di elisione delle operazioni infragruppo, con i dati del bilancio consolidato.
2. Il superamento anche di una sola delle soglie di significativa rilevanza stabilite dagli articoli 151 e 151-bis comporta l'inapplicabilità della relativa esenzione prevista dalle medesime disposizioni.
3. Il superamento di una delle soglie complessive stabilite nell'ultima parte degli articoli 151, comma 1, e 151-bis, comma 1, comporta l'assoggettamento alle disposizioni in materia di revisione contabile delle società ritenute maggiormente significative in termini di attivo e di ricavi, già individualmente considerate esenti.
Art. 152
(Ambito temporale di applicazione)
1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate da società con azioni quotate, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dagli articoli 151 e 151-bis; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se le predette circostanze si realizzano nel secondo semestre.
2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati negli articoli 151 e 151-bis non produce effetti sugli incarichi in corso.
3. Nel caso in cui il trasferimento del controllo comporti comunque l'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 165 e 165-bis del Testo unico, l'incarico si conclude con il completamento della revisione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale il trasferimento è intervenuto. Qualora il revisore del gruppo cedente e del gruppo acquirente sia il medesimo, l'incarico prosegue sino alla sua naturale scadenza salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Ferma restando la durata massima dell'incarico stabilita dall'articolo 159, comma 4 del Testo unico, per le società che controllano società con azioni quotate, per le controllate di queste ultime e per quelle sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, sottoposte a revisione solo per effetto degli articoli 165, comma 1 e 165-bis, comma 1 del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della società con azioni quotate.".
II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 maggio 2007
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
Delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007
Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premessa
La legge 28 dicembre 2005, n. 262 - recante interventi per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - e il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 - di coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con la legge n. 262 del 2005 - hanno apportato al TUF significative modifiche riguardanti la disciplina degli emittenti.
Nella maggior parte dei casi il legislatore ha delegato alla Consob il compito di attuare le nuove disposizioni attraverso l'esercizio della potestà regolamentare ad essa riconosciuta dall'ordinamento.
Gli adempimenti regolamentari posti in essere dalla Consob si sono concretizzati nell'approvazione delle delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007, con le quali è stato modificato e integrato il regolamento in materia di emittenti (di seguito RE), adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, nelle materie di seguito indicate:
- sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [art. 11, comma 2, lett. b) della legge n. 262 del 2005];
- fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate (art. 117-bis, comma 2 del TUF);
- informazione societaria, ricerche e valutazioni del merito di credito (art. 114, commi 8 e 9 del TUF);
- dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del TUF);
- informazioni da fornire al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 114-bis del TUF);
- informazione relativa ai codici di comportamento (artt. 124-bis e 124-ter del TUF);
- controllo sulle informazioni fornite al pubblico (art. 118-bis del TUF);
- disciplina degli organi di amministrazione e di controllo (artt. 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, e 148-bis del TUF);
- revisione contabile (artt. 159, comma 7, 160, 161, comma 4, 165 e 165-bis del TUF).
Le modifiche approvate dalla Consob con le citate delibere n. 15915 e n. 15960 sono state adottate dopo un processo di consultazione pubblica, che ha permesso, tra l'altro, di tener conto delle conseguenze che le nuove disposizioni regolamentari hanno sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori. Gli esiti di tale consultazione sono compendiati in appositi documenti resi pubblici attraverso il sito internet dell'Istituto (www.consob.it), ai quali si rinvia per una più completa illustrazione delle scelte regolamentari operate dalla Commissione.
La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 del 15 maggio 2007 (S.O. n. 115) ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto in essa previsto per alcune parti della disciplina. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
1. Disciplina della sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [art. 11, comma 2, lett. b) della legge n. 262 del 2005]
La legge n. 262 del 2005 ha sancito l'abrogazione di uno dei casi di inapplicabilità delle disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento, quello relativo all'offerta al pubblico di "prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione", previsto dal testo vigente ante legge n. 262 del 2005 dell'art. 100, comma 1, lett. f) del TUF.
Tale abrogazione è collegata alla volontà del legislatore di ricondurre ad unità le differenti discipline di trasparenza in materia di prodotti finanziari, prescindendo dalla tipologia di emittenti e dagli specifici settori di regolamentazione. A tal fine, il legislatore ha provveduto all'individuazione dei prodotti finanziari-assicurativi introducendo con il decreto legislativo n. 303 del 2006 – al comma 1 dell'art. 1 del TUF – una nuova lettera "w-bis" in virtù della quale per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" devono intendersi: "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".(1)
Questa scelta conferma un orientamento già espresso in passato dalla Consob, secondo il quale un prodotto oggetto di sollecitazione all'investimento può essere qualificato "finanziario" in presenza di un impiego di capitale, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale impiego e di un rischio finanziario ad esso connesso.
Alla luce delle modifiche apportate all'art. 100 del TUF, la Consob ha introdotto nel Titolo I della Parte II, del RE un nuovo Capo II-bis, dedicato alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (articoli da 28-ter a 28-octies) e ha inserito, nell'Allegato 1B al RE, schemi di prospetto informativo per i differenti "prodotti finanziari-assicurativi".
1.1 Disposizioni regolamentari
Le nuove norme regolamentari sono volte a disciplinare l'offerta dei prodotti finanziari–assicurativi nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della Consob, quali: la comunicazione alla Consob in merito all'avvio della sollecitazione e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo (art. 28-quater); la definizione del contenuto informativo del prospetto e il regime di consegna agli investitori nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione (art. 28-quinquies); le modalità di aggiornamento del prospetto (art. 28-sexies); gli obblighi informativi e quelli di correttezza cui sono tenuti le imprese di assicurazione in corso di sollecitazione (art. 28-septies); l'attività di predisposizione e di diffusione di annunci pubblicitari (art. 28-octies).
L'intervento regolamentare in esame si pone come obiettivo di contenere gli oneri regolamentari a carico delle imprese di assicurazione in un'ottica di efficienza amministrativa, mantenendo livelli adeguati di tutela degli investitori e di efficienza dei controlli di trasparenza di tali prodotti nella fase di offerta al pubblico.
In coerenza con la legislazione comunitaria (direttiva 2002/83/CE) e nazionale in materia di assicurazioni sulla vita, non è stato previsto un regime autorizzatorio del prospetto ma un obbligo di comunicazione alla Consob relativo all'offerta, contestualmente al suo avvio, e la pubblicazione del prospetto informativo (art. 28-quater). Analogamente, non è richiesto il sistematico invio preventivo degli annunci pubblicitari, fermo rimanendo il potere della Consob di richiederne, di volta in volta, la trasmissione sia alle imprese di assicurazione offerenti che agli intermediari incaricati della distribuzione (art. 28-octies).
Le modalità procedurali suindicate – volte a semplificare sul piano amministrativo l'offerta al pubblico dei prodotti in parola - trovano un bilanciamento, in termini di tutela degli investitori, nell'attivazione di meccanismi di monitoraggio delle varie fasi in cui si articola l'offerta e nella capacità della Consob di esercitare i poteri interdittivi di cui all'art. 99 del TUF.
1.2 Il Prospetto Informativo
Nell'Allegato 1B del RE sono stati inseriti i seguenti schemi di prospetto informativo:
- schema n. 9, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari - assicurativi" di tipo unit linked;
- schema n. 10, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari - assicurativi" di tipo index linked;
- schema n. 11, relativo alla sollecitazione di "prodotti finanziari" di capitalizzazione.
Tutti e tre gli schemi hanno come obiettivo quello di favorire:
- una migliore comprensione delle caratteristiche finanziarie dei "prodotti finanziari-assicurativi";
- una maggior fruibilità dell'informazione resa disponibile all'investitore non sofisticato in sede di offerta;
- una più agevole comparazione, da parte dell'investitore, dei prodotti finanziari-assicurativi con altri analoghi prodotti (in special modo, con i prodotti del risparmio gestito).
Essi presentano una struttura modulare che consente un differente regime di consegna delle varie parti componenti il prospetto informativo e una flessibile modalità di deposito delle stesse in sede di aggiornamento.
Il prospetto informativo, infatti, si compone di una Scheda sintetica, di una Parte I, di una Parte II e di una Parte III. Questa soluzione consente, tra l'altro, di contemperare la finalità di selezione dell'informativa – evitando così il rischio di "sovraccarico" informativo per l'investitore – con quella di completezza della stessa così da consentire una scelta di investimento informata. Infatti, l'investitore riceve le informazioni principali attraverso la consegna obbligatoria della Scheda sintetica e delle Parti I e II del prospetto e può richiedere informazioni integrative attraverso la consegna della Parte III del prospetto medesimo. Rimane in ogni caso fermo l'obbligo di consegna delle Condizioni di polizza che disciplinano lo specifico contratto assicurativo.
Più in particolare, la Scheda sintetica, illustrativa delle caratteristiche strutturali del prodotto, è organizzata nelle seguenti aree: le caratteristiche del prodotto; l'investimento finanziario; il rimborso dell'investimento; le coperture assicurative; i costi del contratto; il diritto di ripensamento.
La Parte I – oltre a presentare le informazioni generali sull'impresa di assicurazione, sui rischi generali connessi all'investimento finanziario – descrive in maniera analitica le informazioni-chiave riportate nella Scheda sintetica.
La Parte II fornisce i dati storici dei rendimenti effettivi dell'investimento nonché di alcune variabili finanziarie esplicative degli stessi.
La Parte III costituisce un documento informativo di approfondimento; specifica gli altri attori del processo gestionale o di offerta (soggetti delegati alla gestione, distributori, negoziatori) e fornisce informazioni sull'esistenza di conflitti di interessi dell'impresa di assicurazione e sulle modalità procedurali per minimizzarli nonché dettagli sul regime fiscale applicabile.
Si evidenzia, infine, che le innovazioni regolamentari introdotte in tema di prospetto informativo dei prodotti finanziari-assicurativi sono volte a delineare una disciplina informativa per prodotti standard di ramo III e ramo V, ferma rimanendo la potestà della Consob – quale Autorità delegata alla vigilanza di trasparenza - di consentire adattamenti di struttura e di contenuto della documentazione d'offerta per una corretta rappresentazione delle caratteristiche peculiari degli specifici prodotti.
La regolamentazione in parola, infatti, se, da un lato, intende assicurare ai potenziali investitori del prodotto finanziario-assicurativo la capacità di compiere scelte in piena consapevolezza circa i rischi della componente finanziaria, le condizioni delle coperture assicurative e i costi diretti e indiretti sottesi, dall'altro, non vuole condizionare la naturale libertà operativa delle imprese di assicurazione nel disegno del prodotto medesimo sì da non limitarne le spinte innovative. A quest'ultimo scopo è stata prevista una disposizione (art. 28-quinquies, comma 4) che rende applicabili alle sollecitazioni di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le previsioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e 7, del RE. La soluzione prospettata permette una maggiore flessibilità tanto degli schemi di prospetto, quanto
delle informazioni in essi contenute, potendo la Consob anche individuare, su richiesta dell'offerente, uno specifico contenuto del prospetto relativo a prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi. Resta, in ogni caso, fermo il rispetto del principio in base al quale devono essere fornite le informazioni "necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio (…) sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" (art. 94, comma 2, TUF).
1.3 Regime transitorio
Poiché la documentazione richiesta dalle nuove disposizioni risulta integrata da informazioni ulteriori rispetto a quella prevista dalla normativa assicurativa, è stato dettato un regime transitorio che prevede:
- il 1° luglio 2007, come data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel nuovo Capo II-bis (e dei richiamati schemi di prospetto inseriti nell'Allegato 1B) per i prodotti emessi a partire da tale data;
- il 1° novembre 2007 come termine per l'adeguamento ai nuovi schemi di prospetto dei prodotti ancora in corso di sollecitazione a tale data.
2. Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate (art. 117-bis, comma 2 del TUF)
L'art. 117-bis del TUF (Fusioni tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate), introdotto dalla legge n. 262 del 2005, stabilisce che "sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 (ndr: prospetto di quotazione) le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata". Lo stesso articolo, al comma 2, attribuisce alla Consob il potere di introdurre con regolamento la disciplina di dettaglio con riferimento alle operazioni appena descritte.
Finalità della norma è di evitare che l'obbligo del prospetto di quotazione possa essere eluso attraverso la fusione per incorporazione da parte di una società i cui attivi siano significativamente prevalenti rispetto a quelli dell'incorporante e di imporre, anche in tali casi, la pubblicazione di un prospetto di quotazione, ancorché la società incorporante, essendo già quotata, non debba presentare domanda di ammissione alla quotazione. Ciò in quanto si tratta di un'operazione straordinaria suscettibile di comportare radicali mutamenti delle attività dell'emittente quotato, così da modificare sostanzialmente il profilo di rischio-rendimento dei propri azionisti.
Nell'attuazione dell'art. 117-bis si è tenuto conto del quadro normativo delineato dal recepimento, seppure ancora non completato, nel nostro ordinamento della direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto. La citata normativa europea prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per gli "strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria.".
In virtù della potestà regolamentare specificamente assegnata alla Consob dall'art. 100, comma 2 del TUF, e in considerazione del contenuto self-executing della direttiva, la Consob, prima ancora dell'intervento del legislatore primario, con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 aveva adeguato il RE alle novità normative in tema di prospetto di cui all'ordinamento comunitario (nei limiti in cui non si ravvisassero disposizioni in senso contrario nel TUF) riproducendo, all'art. 57, comma 1, lettera d), la disposizione sopra richiamata contenuta nella direttiva prospetto.
Alla luce del quadro normativo appena delineato, si è ritenuto che anche le operazioni di fusione contemplate dall'art. 117-bis del TUF ricadono nell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dalla direttiva prospetto. Si tratta quindi di un'esenzione sottoposta a specifiche condizioni di informazione al mercato e, in ogni caso, previo vaglio dell'Autorità di vigilanza.
L'esigenza di adattare la fonte normativa secondaria al nuovo dettato legislativo ha peraltro reso necessaria una modifica dell'art. 57 del RE, al fine di disciplinare specificamente le ipotesi di cui all'art. 117-bis. Nel fare ciò, è stato necessario, in via preliminare, individuare i casi in cui l'entità degli attivi della società quotata incorporante possa considerarsi "significativamente inferiore", ai sensi del TUF, alle attività dell'incorporata e precisare i criteri in base ai quali la Consob valuta l'equivalenza rispetto al prospetto dell'apposito documento da pubblicarsi in occasione della fusione, ove gli interessati intendano avvalersi del disposto dell'art. 57, comma 1, lett. d) del RE.
Riguardo al primo punto, si è ritenuto opportuno adottare una soglia dimensionale del 50% (vale a dire che la nuova disciplina regolamentare si applica ove gli attivi della società incorporante siano inferiori al 50% di quelli della incorporata) (comma 1-bis). Riguardo alle modalità di calcolo di tale percentuale, considerato il tenore letterale della norma, essa sarà determinata sulla base dei dati del bilancio consolidato, ove redatto, ovvero del bilancio d'esercizio delle società partecipanti all'operazione, come rapporto tra l'entità degli attivi dell'incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, e il totale degli analoghi attivi dell'incorporata.
Con riferimento al secondo punto, si è ritenuto che, anche sulla base degli orientamenti emersi in sede comunitaria, il giudizio di equivalenza vada effettuato dalla Consob volta per volta, tenendo conto di tutte le particolarità del caso concreto; al riguardo il comma 1-quater contiene alcune previsioni volte a disciplinare l'inoltro alla Consob della documentazione richiesta e i termini di pubblicazione della stessa.
Il nuovo articolo 57 [comma 1-bis, lett. a), b) e c)] del regolamento indica dunque la documentazione da sottoporre alla Consob ai fini delle valutazioni ad essa spettanti in materia, facendo in particolare riferimento ad una consistente parte delle informazioni di cui agli allegati I, II e III del regolamento n. 809/2004/CE, nonché ad ogni altra informazione necessaria a consentire ai portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società coinvolte nell'operazione di esercitare i propri diritti.
L'occasione della novella regolamentare è stata colta anche per dettare una disciplina di dettaglio per le operazioni di fusione riguardanti emittenti quotati che non rientrano nella previsione dell'art. 117-bis del TUF, in modo da evitare incertezze interpretative e applicative in materia. Il nuovo art. 57 del regolamento individua pertanto anche per queste ipotesi la documentazione da sottoporre alla Consob per il giudizio di equivalenza (comma 1-ter).
3. Informazione societaria, ricerche e valutazioni (art. 114, commi 8 e 9 del TUF)
L'art. 114, comma 8 del TUF (Comunicazioni al pubblico) è stato modificato dalla legge n. 262 del 2005 nel senso di prevedere l'esclusione delle società di rating dagli obblighi informativi previsti per i soggetti che producono o diffondono valutazioni sul merito di credito.
Nella previgente formulazione del comma 8, adottata in attuazione della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato, le società di rating erano incluse tra i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di raccomandazioni e valutazioni del merito di credito; pertanto, a livello di regolamentazione secondaria erano state previste due discipline parallele, una per le raccomandazioni e una, basata sull'autoregolamentazione, per le valutazioni del merito di credito.
Con la modifica introdotta dalla legge n. 262 è stato necessario procedere ad una revisione dell'art. 69-decies del RE. In particolare, nella stesura della norma regolamentare è stato considerato che i soggetti che producono valutazioni sul merito del credito, in virtù dell'esclusione delle società di rating operata dalla legge, sono per lo più intermediari autorizzati già sottoposti alla disciplina delle raccomandazioni e, di conseguenza, tenuti a predisporre le procedure e le misure volte a garantire l'adempimento dei relativi obblighi; a tale categoria si aggiungono gli analisti indipendenti che, in quanto producono ricerche sugli strumenti finanziari, ricadono anch'essi nella sfera di applicazione delle norme in materia di raccomandazioni.
Per esigenze di sistematicità delle norme regolamentari l'art. 69-decies è stato quindi riformulato nel senso di estendere alle valutazioni del merito di credito l'applicazione delle norme di trasparenza e correttezza previste per le raccomandazioni che risultino compatibili [articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) ed f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies].
La novella legislativa ha infine comportato la modifica degli articoli 104 e 113 del RE al fine di eliminare il riferimento alle società di rating in essi contenuto.
4. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del TUF)
L'art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) ha introdotto, nell'ambito della disciplina dell'organizzazione aziendale delle società con azioni quotate, la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" a cui è affidata la funzione di predisporre la redazione della documentazione contabile della società.
In attuazione dell'art. 154-bis, comma 5, le modifiche regolamentari hanno riguardato:
- l'inserimento dell'art. 81-ter (Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione semestrale) che prevede in capo agli organi amministrativi e al "dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili" il rilascio di un'attestazione redatta secondo un modello stabilito dalla Consob;
- la predisposizione del modello di attestazione, inserito nell'Allegato 3: Allegato 3C-ter.
Nel definire tale modello si è tenuto conto di quanto disposto in ordine alla rendicontazione annuale e infrannuale dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. direttiva Transparency). Pertanto, il contenuto della relazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili" è stato allineato a quanto disposto dalla direttiva comunitaria in materia di bilancio e relazione semestrale, nei limiti della delega legislativa di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF.
Il modello di attestazione predisposto è il medesimo sia per la documentazione contabile annuale sia per la rendicontazione infrannuale. Nella sua definizione si è tenuto conto di quanto letteralmente riportato nell'art. 154-bis, secondo il quale gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto devono redigere una relazione e non una mera attestazione. Pertanto nel modello è prevista la possibilità di riportare, tra l'altro, informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse o sull'esistenza di problematiche riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure.
E' stato, infine, previsto che gli obblighi di attestazione secondo il modello formulato dalla Consob decorreranno dalla rendicontazione contabile il cui periodo di riferimento chiude dopo il 1° luglio 2007. E' consentita l'applicazione anticipata del modello previsto dalla norma regolamentare nei casi in cui la società abbia già provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 154-bis del TUF.
5. Informazioni da fornire al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 114-bis del TUF)
L'art. 114-bis del TUF (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori), introdotto dalla legge n. 262 del 2005 e poi modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006, prevede l'obbligo di approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dell'attribuzione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari in favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, individuando puntualmente gli elementi informativi da porre a disposizione del pubblico e demandando alla Consob il potere di definire tali informazioni e di predisporne altre, più dettagliate, per i piani che rivestono particolare rilevanza.
In sede di adozione delle disposizioni attuative dell'art. 114-bis è stata formulata una preventiva analisi della norma volta a definirne l'ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo.
Sotto il primo profilo, si è proceduto ad individuare tanto i soggetti destinatari degli obblighi di informativa relativi ai piani di compenso quanto i soggetti beneficiari degli stessi piani.
In particolare, tra i primi è apparso opportuno annoverare, nel silenzio della disposizione, non solo l'emittente che approva il piano a favore di componenti degli organi amministrativi, dipendenti e collaboratori propri o appartenenti ad altre società controllanti e controllate, ma anche le stesse società controllate – specie se di dimensione significativa – che provvedano a deliberare piani di compenso a favore dei propri dipendenti. In tal caso, si ritiene ragionevole ammettere un diretto e giustificato interesse degli azionisti della società controllante, quotata o diffusa, a conoscere le caratteristiche degli adottati piani di compenso basati su strumenti finanziari emessi dalle controllate.
Per quanto riguarda, invece, i beneficiari dei predetti piani la norma di legge fa riferimento tanto ai componenti degli organi di direzione o ai dipendenti con funzioni idonee a incidere sull'evoluzione della gestione, quanto ai dipendenti e ai collaboratori che non hanno responsabilità manageriali. Emerge, tuttavia, una diversa rilevanza accordata alle qualità soggettive dei predetti beneficiari per via dalla loro diversa individuazione – nominativa o per categoria – necessaria ai fini del corretto adempimento dell'informativa societaria. Tale distinzione ha imposto una riflessione sull'opportunità di prevedere differenti set informativi a seconda delle caratteristiche soggettive dei beneficiari dei piani.
Sotto il profilo oggettivo, la portata applicativa della norma si estende a tutte le tipologie di compenso basate su strumenti finanziari, e finanche a talune forme di compenso che si risolvono nel solo pagamento di un differenziale legato alla variazione delle quotazioni di un certo strumento finanziario (c.d. phantom stock). Tuttavia, vista l'eterogeneità dell'elemento oggettivo, si è ritenuto di dare maggiore intensità all'informativa relativa ai piani basati su azioni piuttosto che su altri strumenti finanziari, per via della maggiore influenza che sulle prime possono esercitare le scelte gestionali.
Un'ultima questione interpretativa ha riguardato il concetto di "piano di particolare rilevanza" in presenza del quale la Consob è tenuta a prevedere oneri informativi più stringenti e dettagliati.
Al fine di definire il presupposto applicativo del proprio potere regolamentare, la Consob ha legato il concetto di rilevanza alla tipologia dei soggetti destinatari del piano, essendo indubbio che i piani destinati ad amministratori e soggetti con funzione di direzione presentano maggiore interesse per la formazione delle aspettative degli investitori e delle relative decisioni rispetto a quelli destinati agli altri dipendenti.
L'intervento regolamentare ha comportato l'introduzione nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI dell'art. 84-bis (Informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) e l'inserimento nell'Allegato 3A dello Schema 7 (Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari).
- Nell'art. 84-bis sono disciplinate:
- le modalità di redazione del documento informativo relativo ai piani secondo quanto indicato all'Allegato 3A, schema 7, da predisporre almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di compenso;
- le modalità di pubblicazione del predetto documento;
- i criteri determinativi dei piani di particolare rilevanza di cui all'art. 114-bis, comma 3 del TUF;
- il contenuto del comunicato che l'emittente deve predisporre per informare il pubblico delle deliberazioni con cui l'organo competente intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea i piani di compenso, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF;
- le informazioni che l'emittente deve fornire al pubblico sui piani di compensi basati su strumenti finanziari deliberati da società controllate a favore di organi amministrativi propri o di altre società controllanti o controllate nel caso in cui le predette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata;
- le informazioni relative alle deliberazioni attuative dei piani e agli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, anche se riguardano i piani di compensi deliberati dalle società controllate.
- E' stato poi inserito nell'Allegato 3A lo Schema 7 (Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari) in cui sono riportate le informazioni ritenute necessarie (categorie di soggetti destinatari dei piani; ragioni che motivano l'adozione del piano; modalità di approvazione del piano e tempistica di assegnazione degli strumenti; caratteristiche degli strumenti attribuiti). Tenendo conto della possibile indisponibilità di talune informazioni al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea, la Consob ne ha ammesso la divulgazione al momento di assegnazione degli strumenti e cioè nella fase attuativa dei piani, purché la loro mancanza sia stata chiaramente dichiarata fin dall'inizio.
- E' stato inserito negli articoli 107 e 111 il riferimento all'art. 84-bis tra le disposizioni che vanno applicate agli emittenti obbligazioni quotate in mercati regolamentati diversi dalla borsa, agli emittenti covered warrant e certificates nonché alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Si è reso, altresì, necessario procedere ad interventi di coordinamento normativo attraverso l'inserimento:
- nell'art. 78 (Note al bilancio) dell'obbligo per gli emittenti di indicare, nelle note al bilancio, le eventuali operazioni effettuate per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni, in modo da consentire un agevole raccordo con i dati di bilancio relativi agli eventuali crediti concessi e alle garanzie prestate;
- nell'Allegato 6 della nota 6 in cui è prevista l'indicazione del prezzo di esercizio, nel caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di stock option, al fine di mantenere un efficace raccordo tra le informazioni contenute nelle tabelle allegate al documento informativo e le comunicazioni effettuate in materia di internal dealing.
Le disposizioni contenute nell'art. 84-bis si applicano a partire dal 1° settembre 2007. In sede di prima applicazione degli adempimenti informativi oggetto della nuova disciplina regolamentare è stato definito un regime transitorio che ha cercato di tenere conto, quanto più possibile, dell'effettivo stato di convocazione delle eventuali assemblee societarie a ciò dedicate, distinguendo tra: piani per i quali deve ancora intervenire la delibera assembleare; piani già approvati per i quali si deve ancora produrre la fase attuativa dell'assegnazione dei relativi strumenti; piani, anche pluriennali, già approvati e per i quali si è già prodotta la fase attuativa dell'assegnazione dei relativi strumenti.
6. Informazione relativa ai codici di comportamento (articoli 124-bis e 124-ter del TUF)
Gli articoli 124-bis e 124-ter del TUF, introdotti dalla legge n. 262 del 2005, disciplinano, rispettivamente, l'informativa sull'adesione delle società con azioni quotate a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e la pubblicità di tali codici.
La nuova disciplina, sancendo esclusivamente obblighi di carattere informativo riguardanti i codici di comportamento e l'adesione agli stessi, mira ad introdurre obblighi di trasparenza in ordine alle scelte di governance degli emittenti azioni quotate, in modo da qualificare gli operatori che aderiscono ai codici ed effettivamente li rispettano, e scoraggiare adesioni di pura facciata che pregiudichino la qualità dell'informativa al pubblico sulla corporate governance delle società.
I nuovi articoli 124-bis e 124-ter del TUF hanno demandato alla Consob il compito di stabilire:
a) le modalità e i termini per la diffusione delle informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento;
b) le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.
Nel disciplinare l'informazione relativa all'adesione ai codici di comportamento e all'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, si è ritenuto che fosse necessario dettare norme di dettaglio circa i termini e le modalità della stessa, prevedendo i lineamenti contenutistici essenziali dell'informativa ma non anche i criteri concernenti il suo formato. In tal modo, si è inteso evitare che la definizione di schemi contenutistici di maggiore dettaglio potesse irrigidire le modalità di diffusione di informazioni, le quali sono peraltro soggette al costante adeguamento derivante dalle modifiche che possono essere apportate ai codici di comportamento da parte dei soggetti che li promuovono.
Le modifiche regolamentari hanno riguardato:
- l'introduzione della definizione di "codici di comportamento", ai sensi della quale sono assoggettati alla nuova disciplina soltanto quei codici che incidono in modo diretto sugli assetti di governance degli emittenti quotati, escludendo, invece, quelli che regolano materie diverse (ad esempio, i codici etici ovvero i codici che disciplinano il comportamento dei dipendenti) [art. 65, comma 3-bis];
- l'introduzione dell'art. 89-bis ("Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento") – diretto ad attuare l'art. 124-bis del TUF - in cui viene previsto che le società quotate pubblichino annualmente una relazione sull'adesione ai codici di comportamento redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice (comma 1). Sono inoltre previsti modalità e termini di pubblicazione della relazione (commi 2 e 3) e l'inoltro della stessa al promotore del codice da parte della società quotata (comma 4). Viene poi stabilito che la società riporti la relazione integralmente nella relazione sulla gestione o in un apposito allegato alla stessa, ovvero in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società (comma 5). Al fine di rendere più completa l'informazione del pubblico, le società che non aderiscono a nessun codice o che intendono non proseguire nell'adesione devono darne notizia nella relazione sulla gestione (comma 6);
- l'introduzione dell'art. 89-ter (Pubblicità dei codici di comportamento) – diretto ad attuare l'art. 124-ter del TUF - che stabilisce distinti obblighi informativi a carico del promotore del codice, a seconda che esso sia un'associazione di categoria o una società di gestione (commi 1, 2 e 3). I successivi commi 4 e 5 prevedono le modalità per la diffusione al pubblico delle informazioni da parte del promotore. Infine, è previsto che la società di gestione del mercato di quotazione dell'emittente pubblichi nel proprio sito internet le informazioni ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 5, nonché l'elenco aggiornato delle società che aderiscono ai codici; in questo modo è possibile concentrare in un unico luogo (il mercato regolamentato) l'informazione sull'adesione delle società quotate ai codici di comportamento (comma 6).
Considerata la necessità di introdurre un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore del nuovo regime, é stato previsto che l'art. 89-bis si applichi a partire dal 1° gennaio 2008; in tal modo le società dovranno attenersi agli obblighi previsti da tale articolo a partire dalla relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2007.
7. Controllo sulle informazioni fornite al pubblico (art. 118-bis del TUF)
L'art. 118-bis del TUF (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico), introdotto dalla legge n. 262 del 2005 e poi modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006, attribuisce alla Consob il potere di stabilire, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per l'esercizio di un controllo periodico e sistematico sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge.
Con una simile previsione si è inteso rafforzare il sistema dei controlli a tutela degli investitori, sulla base di un'esigenza riferibile non solo all'ordinamento italiano ma avvertibile anche nel contesto internazionale; il collegamento contenuto nella norma con i "principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria" costituisce infatti un elemento essenziale della ratio della disciplina, oltre che punto di riferimento per l'attività di vigilanza della Consob.
La Consob ha esercitato il proprio potere regolamentare in materia, inserendo nella Parte III (Emittenti), Titolo II (Informazione societaria), Capo II (Comunicazioni al pubblico), del RE una nuova Sezione VI-bis (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico), contenente l'art. 89-quater.
Il comma 1 del nuovo articolo prevede che sia oggetto di controllo da parte della Consob "l'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti quotati". In tale locuzione devono ritenersi inclusi, in particolare, i bilanci e le rendicontazioni contabili periodiche, oltre alla documentazione relativa ad operazioni di carattere straordinario; sono esclusi, invece, i prospetti relativi a sollecitazioni o quotazioni, soggetti ad uno specifico esame preventivo da parte della Consob(2).
Per quanto concerne le modalità di esercizio del controllo, sempre il comma 1 prevede che questo venga svolto "su base campionaria". Al riguardo, il successivo comma 2 prevede che i criteri di selezione degli emittenti quotati da sottoporre al controllo sopra indicato dovranno basarsi sulla valutazione dei rischi attinenti la correttezza e la completezza delle informazioni rese pubbliche, nonché della necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti azioni.
L'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati sottoposti a controllo – non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi – verrà effettuata annualmente con un'apposita delibera della Consob sulla base di specifici parametri indicati nella delibera stessa(3). Fra questi, si terrà conto dei dati economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente, delle segnalazioni ricevute dagli organi di controllo interno o dal revisore, oltre che dalle altre amministrazioni o da soggetti interessati (tra i quali, ad esempio, le società di gestione del mercato), e dell'attività sui titoli (comma 3).
Al fine di garantire un efficace controllo anche di emittenti che non presentano situazioni rischiose, il comma 4 stabilisce che un quinto degli emittenti selezionati ogni anno per il controllo della relativa documentazione sarà determinato sulla base di criteri di selezione casuale.
E' stato, infine, previsto che l'art. 89-quater si applichi alle rendicontazioni contabili il cui periodo di riferimento chiude a partire dal 31 dicembre 2007.
8. Disciplina degli organi di amministrazione e di controllo (artt. 147-ter, comma 1, 148, comma 2, e 148-bis del TUF)
La legge n. 262 del 2005, al fine di rafforzare e rendere efficace il sistema dei controlli interni delle quotate, in un'ottica di tutela degli investitori, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina in materia di composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo della composizione degli organi sociali delle quotate, il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo degli azionisti di minoranza nei meccanismi di selezione e di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, e, di conseguenza, il ruolo che essi possono svolgere nella dialettica tra le funzioni di gestione e controllo e all'interno degli stessi organi: un elemento, questo, di peculiare importanza in un sistema societario caratterizzato da una elevata concentrazione degli assetti proprietari, quale quello italiano.
In particolare, l'art. 147-ter del TUF, introdotto dalla legge n. 262 e poi modificato con il decreto legislativo n. 303 del 2006, prevede che per l'elezione degli amministratori venga adottato il voto di lista e che gli statuti determinino le quote minime di partecipazione richieste per la presentazione delle liste "in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate".
Per quanto concerne l'organo di controllo, l'art. 148 del TUF, nel testo modificato dalla legge n. 262 del 2005, contiene prescrizioni più specifiche, assegnando alla Consob il compito di determinare con regolamento "modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".
Il nuovo art. 148-bis del TUF, inoltre - al fine di garantire che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate o con strumenti finanziari diffusi dedichino all'attività di vigilanza su tali società il tempo necessario per svolgere il proprio compito con diligenza - ha attribuito alla Consob il potere di stabilire limiti al cumulo degli incarichi che gli stessi possono ricoprire in società di capitali di diritto italiano.
L'intervento regolamentare ha comportato l'introduzione nella Parte III (Emittenti) del Titolo V-bis, rubricato "Organi di amministrazione e controllo" e suddiviso in due Capi, di cui il primo è intitolato "Nomina degli organi di amministrazione e controllo" (artt. 144-ter – 144-undecies) e il secondo "Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo"
8.1 Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo (artt. 147-ter, comma 1, 148, comma 2 del TUF)
8.1.1 Capo I – Sezione I "Disposizioni generali" (art. 144-ter) e Sezione II "Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione" (art. 144-quater)
In via preliminare è stata inserita la Sezione I (Disposizioni generali) il cui art. 144-ter contiene definizioni, quali, ad esempio, quella di capitalizzazione, flottante e rapporti di parentela, strumentali alla lettura delle norme successive.
Relativamente all'attuazione della delega regolamentare contenuta nell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, la Consob ha ritenuto che l'individuazione ad essa rimessa di una "diversa misura" della quota di partecipazione per la presentazione delle liste non fosse limitata alla riduzione della quota massima individuata per legge, ma che potesse estendersi anche all'individuazione di soglie superiori ad un quarantesimo del capitale sociale, in considerazione sia della lettera della norma, sia della necessità di contemperare l'interesse alla nomina effettiva di un amministratore della minoranza con quello di evitare la presentazione di liste di mero disturbo.
Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della nuova disciplina in materia, la Consob ha provveduto ad effettuare una approfondita analisi sulle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, sotto i tre profili indicati dall'art. 147-ter del TUF (capitalizzazione, flottante e assetti proprietari), verificando altresì - per ciascun emittente - le previsioni statutarie esistenti per l'elezione degli organi sociali e l'eventuale effettiva nomina di rappresentanti da parte delle minoranze.
In particolare, nella Sezione II (Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione):
- l'art. 144-quater: al comma 1, individua sei soglie percentuali di possesso azionario per la presentazione delle liste, in base, innanzi tutto, ad un criterio dimensionale. E' stata adottata, quale baricentro del sistema, la soglia fissata dal legislatore del 2,5% del capitale sociale per le società che presentano una capitalizzazione di mercato nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale maggiore di cinquecento milioni di euro e inferiore o uguale a un miliardo di euro. Sono state fissate, inoltre, quattro soglie inferiori (0,5%, 1%, 1,5% e 2%) per le società a più elevata capitalizzazione, cercando in tal modo di favorire la presentazione di liste di minoranza senza, peraltro, correre il rischio della presentazione di liste di mero disturbo, considerato che in società di maggiori dimensioni l'entità dell'investimento necessario è comunque molto consistente;
- al comma 2, viene stabilita una soglia per la presentazione delle liste superiore a quella di legge, pari al 4,5% del capitale sociale, per le società a bassa capitalizzazione, nelle quali il rischio della presentazione di liste di mero disturbo è stato ritenuto più concreto. In questo caso, tuttavia, hanno trovato applicazione anche il criterio del flottante e quello della struttura proprietaria, indicati all'art. 147-ter del TUF, onde favorire la presentazione di una lista di minoranza in società di piccola dimensione non più contendibili e/o con flottante ridotto: infatti, anche nelle suddette società, si applicherà in ogni caso la soglia del 2,5% del capitale sociale se il flottante è inferiore al 25% del capitale o un socio, o più soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, esercitano il controllo di diritto sulla quotata;
- al comma 3, per le società cooperative quotate, è prevista l'applicazione di una sola soglia di partecipazione, pari allo 0,5% del capitale sociale, che è stata individuata tenendo conto del limite al possesso azionario previsto dal d.lgs n. 385/93 ("TUB") per le banche popolari. Nell'ipotesi in cui, con specifico riferimento alle cooperative, fosse stata individuata una soglia minima di partecipazione rapportata al numero dei soci ovvero una "doppia soglia" parametrata congiuntamente ad una percentuale di capitale e al numero dei soci (come suggerito da alcuni soggetti in sede di consultazione), si sarebbe vanificata, in contrasto con la ratio(4) della disciplina di cui trattasi, la possibilità da parte di uno o di pochi soci di una cooperativa quotata, titolari, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione qualificata di concorrere alla formazione degli organi sociali. Peraltro, tenendo conto della particolare natura delle società cooperative, al comma 4 è stato previsto che gli statuti debbano consentire la presentazione di liste anche ad un numero minimo di soci, non superiore a 500, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale dagli stessi posseduta. Con tale disposizione si consente la presentazione delle liste, oltre che ad uno o pochi soci con partecipazione qualificata, quali ad esempio investitori istituzionali, anche ad un numero "rilevante" di piccoli soci cooperatori che cumulativamente non raggiungono tale percentuale di partecipazione. L'entrata in vigore di tale ultima norma è stata differita al 1° gennaio 2008.
8.1.2 Capo I - Sezione III "Elezione dell'organo di controllo" (artt. 144 quinquies – 144 sexies)
L'attuazione della delega regolamentare, contenuta nell'art. 148, comma 2 del TUF, in merito all'elezione dei membri dell'organo di controllo deve realizzare l'obiettivo di individuare modalità, più efficaci di quanto non fossero state quelle fissate dagli statuti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005, per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
Tali modalità, secondo le indicazioni del legislatore, devono includere l'adozione del voto di lista per l'elezione dei sindaci e garantire l'assenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano o votano la lista di minoranza e i soci di riferimento, ovverosia, secondo la definizione fissata all'art. 144-ter, comma 1, lett. e) del RE, i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
A tal fine:
- l'art. 144-quinquies stabilisce quali sono i rapporti di collegamento fra soci di riferimento e soci di minoranza, che possono rilevare ai sensi dell'art. 148, comma 2: rapporti di parentela (come definiti all'art. 144-ter), di gruppo, di controllo anche congiunto, di collegamento ai sensi della disciplina civilistica, svolgimento di funzioni gestorie o direttive con responsabilità strategiche nell'ambito di un gruppo facente capo ad un altro socio, adesione ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, di una controllata o di una controllante dell'emittente (comma 1). L'individuazione di tali ipotesi, le quali sostanzialmente rappresentano una selezione delle fattispecie più importanti rinvenibili nel principio IAS 24 relativo alle operazioni con parti correlate, ha un valore meramente esemplificativo, che, quindi, non esaurisce l'insieme dei rapporti di collegamento rinvenibili nella pratica. Il comma 2 dell'articolo in esame specifica, inoltre, che il rapporto di collegamento, ai fini di un eventuale impugnativa della delibera assembleare di nomina, assume rilievo solo se non viene superata la cosiddetta "prova di resistenza", ovverosia se il voto dato ad una lista di minoranza da parte di un soggetto collegato al socio di riferimento sia stato determinante per l'elezione del componente dell'organo di controllo.
- l'art. 144-sexies contiene i principi che la Consob ha ritenuto più idonei a regolare la procedura d'elezione dei membri dell'organo di controllo nel senso più favorevole possibile alla nomina effettiva del sindaco di minoranza.
In particolare, il comma 2 attribuisce ad ogni socio il diritto a presentare una lista per l'elezione dei componenti del collegio sindacale. Tale regola potrà essere derogata dagli statuti, tramite l'inserimento di clausole che vincolino la presentazione delle liste alla titolarità, al momento della presentazione, di una quota minima di partecipazione in misura non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF per la nomina degli amministratori. Peraltro, il riferimento al momento della presentazione esclude la necessità di mantenere la partecipazione sino all'assemblea, evitando così quell'effetto di "blocco" delle negoziazioni che potrebbe disincentivare iniziative da parte degli investitori istituzionali. Per la medesima ragione, è fatto divieto, al comma 9, di introdurre negli statuti clausole che vincolino la nomina del sindaco al raggiungimento di una percentuale o di un numero minimo di voti.
Il comma 5, sempre al fine di favorire l'effettiva elezione del sindaco di minoranza, introduce un meccanismo di proroga del termine per la presentazione delle liste, associato ad un dimezzamento delle eventuali soglie partecipative richieste. In particolare, secondo la previsione del comma 4, lettera b), le liste presentate entro il termine indicato al medesimo comma sono corredate di una dichiarazione dei soci (di minoranza) presentatori che attesti l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Qualora alla scadenza del termine risulti che sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste che, sulla base delle dichiarazioni su indicate, risultano collegate tra loro, possono essere presentate altre liste nei cinque giorni successivi al primo termine; in tal caso, le soglie di partecipazione eventualmente previste dagli statuti sono ridotte alla metà.
Sempre al fine di favorire la presentazione di liste di minoranza, non collegate a quelle di maggioranza, è fatto divieto ad ogni socio di presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona, e il divieto si estende anche ai partecipanti al medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente (comma 6).
Per assicurare la presenza effettiva di un sindaco di minoranza, ritenuta necessaria dalla legge, la Consob, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare tale sindaco, ha in parte disciplinato anche la sostituzione del sindaco eletto con altro sindaco di minoranza. A tal fine, al comma 3, è stato ritenuto opportuno imporre la candidatura di un sindaco supplente in ogni lista e, al comma 8, consentire agli statuti di prevedere la nomina anche di più sindaci supplenti. Inoltre la Consob ha specificato, al comma 12, che sarà onere delle assemblee convocate ai sensi degli articoli 2401 e 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, rispettare il principio della necessaria rappresentanza delle minoranze.
8.1.3 Capo I - Sezione IV "Pubblicità delle liste" (artt. 144 septies – 144 decies)
L'inserimento di una Sezione dedicata alla pubblicità delle liste risponde a diverse esigenze, sia degli investitori e del mercato in generale che degli stessi emittenti, per una corretta ed efficace applicazione della nuova disciplina regolamentare.
In particolare:
- al fine di evitare difficoltà per gli operatori nell'attuazione pratica della nuova disciplina regolamentare, in relazione soprattutto al calcolo della capitalizzazione di mercato da parte delle stesse società quotate, la Consob ha previsto all'art. 144-septies, comma 1, in accoglimento di diverse richieste formulate nelle fasi di consultazione, che sarà onere della stessa Commissione pubblicare, entro trenta giorni dalla chiusura degli esercizi sociali di riferimento delle quotate, la quota di partecipazione applicabile per la presentazione delle liste in ciascun emittente, anche attraverso l'uso di strumenti informatici;
- in attuazione dell'art. 114, comma 5 del TUF, la Consob ha ritenuto opportuno introdurre, alla luce anche di una evidente lacuna disciplinare in materia, un sistema di pubblicità specifico nei confronti del pubblico in relazione alle assemblee chiamate a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo. Tale inserimento risponde innanzitutto all'esigenza di assicurare agli azionisti dell'emittente, con sufficiente anticipo, un adeguato livello informativo onde poter esercitare il proprio diritto di voto sulla base di un fondato giudizio. L'art. 144-octies, comma 1, indica tempi e modalità di diffusione delle informazioni ritenute a tal fine necessarie, distinguendone il contenuto a seconda della carica per cui sono state presentate le liste. Imprescindibili per la presentazione di liste ad entrambe le cariche saranno le informazioni relative a caratteristiche personali e professionali dei candidati, possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dallo statuto, identità dei soci presentatori. Inoltre, tenuto conto del peculiare sistema di nomina dei sindaci fondato sulla possibilità che la presentazione delle liste si svolga in due fasi successive con soglie diverse per la presentazione delle stesse, si è ritenuto di assicurare che il mercato venga tempestivamente informato - tramite la diffusione di un apposito comunicato stampa ai sensi dell'art. 66 del RE - anche dell'eventualità che alla scadenza del primo termine non siano state presentate liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto (art. 144-octies, comma 2);
- nell'ottica di assicurare una compiuta informativa anche sugli esiti delle votazioni riguardanti la nomina degli organi sociali, ai sensi dell'art. 144-novies sarà onere della società, a conclusione dell'assemblea, comunicare senza indugio al mercato i nominativi degli eletti, precisando in particolare la loro appartenenza ad una lista di maggioranza o della minoranza, oltre che, nel caso siano amministratori, l'indicazione di coloro che hanno dichiarato di possedere requisiti di indipendenza. La norma risulta particolarmente funzionale allo sviluppo di un mercato efficiente, capace soprattutto di esercitare un adeguato monitoraggio sull'attuazione da parte delle società delle indicazioni in materia di corporate governance sia di natura legislativa o regolamentare che di autodisciplina. Infine, l'art. 144-decies prevede che le informazioni preassembleari e quelle sugli esiti dell'assemblea siano riportate nella relazione sull'adesione ai codici di comportamento prevista dall'art. 89-bis o, in mancanza, nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile.
8.1.4 Capo I – Sezione V "Disposizioni finali" (art. 144-undecies)
In deroga alle nuove disposizioni introdotte nel RE, l'art. 144-undecies prevede che alle società privatizzate indicate dall'art. 3 del decreto 31 maggio 1994, n. 332 (convertito dalla legge n. 474 del 30 luglio 1994) si applicano le disposizioni dell'art. 4 dello stesso decreto sul voto di lista per la nomina degli organi sociali.
8.2 Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo (art. 148-bis del TUF)
L'art. 148-bis del Tuf, introdotto dalla legge n. 262 del 2005, prevede forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i componenti dell'organo di controllo di società quotate o diffuse possono assumere presso altre società di capitali. In particolare, il comma 1 attribuisce alla Consob il potere di stabilire con regolamento tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione delle società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. Con lo stesso regolamento vanno stabiliti modi e termini per l'informazione della Consob e del pubblico circa gli incarichi rivestiti presso altre società. La Consob è inoltre chiamata a dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti in eccedenza ai limiti fissati per regolamento.
Precedentemente alla legge di riforma del risparmio, l'art. 148, comma 1, lett. d) del Tuf prevedeva che fosse l'atto costitutivo della società, e non la Consob, a stabilire per il collegio sindacale "limiti al cumulo degli incarichi". La nuova disposizione introduce, come già evidenziato, una serie di parametri da prendere in considerazione al fine di stabilire il limite massimo al cumulo degli incarichi. Inoltre il perimetro da considerare ai fini della definizione di tale limite ricomprende non soltanto gli incarichi assunti nelle società quotate, ma anche quelli ricoperti in tutte le società di capitali, nonché gli incarichi rivestiti in qualità di amministratore.
Le norme regolamentari di attuazione hanno come obiettivo primario quello di garantire un'adeguata disponibilità in termini di tempo per l'espletamento dell'incarico assunto nelle società quotate da parte dei componenti degli organi di controllo, tenendo conto proprio dell'impegno richiesto dagli incarichi di amministrazione e controllo complessivamente assunti in società quotate e non quotate.
In attuazione della delega, la Consob ha proceduto ad elaborare un modello che tenesse conto sia dei diversi tipi di incarichi che un membro dell'organo di controllo può assumere, sia delle diverse categorie di società di capitali nelle quali può assumerli, combinandoli tra loro. Tale soluzione è risultata la più aderente alla ratio della norma e ai parametri in essa fissati, oltre che più equa nei risultati applicativi, rispetto ad una soluzione semplificata, basata esclusivamente sulla determinazione di un numero fisso di incarichi di amministrazione e controllo.
Le relative disposizioni regolamentari sono contenute all'interno del nuovo Titolo V-bis, nel Capo II rubricato "Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo" (artt. 114-duodecies - 144 quinquiesdecies).
Per l'individuazione del modello, si è proceduto innanzitutto a stabilire una soglia massima di incarichi quale componente dell'organo di controllo che un soggetto può assumere in società quotate e in emittenti strumenti finanziari diffusi: l'art. 144-terdecies, comma 1, stabilisce un limite di 5 incarichi. Tale limite è stato ritenuto ragionevole, in quanto in linea con le previsioni statutarie delle società quotate, che stabiliscono nella maggior parte dei casi, un limite analogo.
E' stato poi individuato un modello di calcolo basato sulla ponderazione tra tipologie di incarico e caratteristiche delle società nelle quali tali incarichi vengono svolti, attraverso l'attribuzione di "pesi". In particolare sono state individuate, da un lato, le tipologie di incarichi da prendere in considerazione (membro di organo di controllo, amministratore con deleghe di gestione, amministratore che partecipa al comitato esecutivo senza deleghe gestionali, amministratore che non partecipa al comitato esecutivo e senza deleghe gestionali; sindaco incaricato del controllo contabile) e, dall'altro, categorie differenti di società in cui possono essere assunti tali incarichi: (quotate o diffuse e società non quotate). In particolare l'art. 144-duodecies, comma 1 suddivide le società non quotate in quattro categorie (società di interesse pubblico, società grandi, medie e piccole) in base a parametri quali/quantitativi mutuati sia dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (società grandi e medie) sia dall'art. 2435-bis del codice civile (società piccole), anche in funzione dell'eventuale appartenenza ad un gruppo societario.
Il modello prevede, come detto, l'attribuzione di "pesi" decrescenti ad ognuna delle tipologie di incarico individuate per ciascuna categoria di società, rappresentativi dell'impegno che si ritiene che il soggetto debba dedicare ad ogni incarico. L'applicazione del modello determina un punteggio che, secondo quanto stabilito dall'art. 144-terdecies, comma 2, non può essere superiore a sei. Il superamento di tale limite non consente dunque ai componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati o diffusi di assumere altri incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali. I pesi rispettivamente attribuiti ad ogni tipologia di incarico individuata dalla Consob e le relative modalità di calcolo del punteggio raggiunto sono indicati nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
E' stato inoltre previsto un coefficiente di riduzione del "peso" quando l'incarico di membro di controllo è assunto in una società controllata, qualora il soggetto ricopra il medesimo incarico anche nella capogruppo e possa quindi beneficiare di sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni riguardanti l'intero gruppo di appartenenza. In tal caso si è ritenuto che l'impegno richiesto dall'incarico in queste situazioni fosse inferiore. La riduzione è pari allo 0,4% rispetto al "peso" se l'incarico è ricoperto in società di interesse pubblico e in società grandi e dello 0,5% se l'incarico è svolto in società medie. Tali riduzioni non si applicano nel caso in cui la controllata sia a sua volta quotata.
Sono, inoltre, stati considerati esenti dal calcolo gli incarichi assunti in società di piccole dimensioni, per il limitato impegno temporale da dedicare a questa tipologia di incarichi, nonché quelli assegnati nell'ambito di procedure concorsuali o previsti dalle leggi speciali, in considerazione soprattutto del fatto che in tali casi la nomina dei componenti gli organi societari è disposta dall'autorità pubblica sotto la cui direzione si svolgono le procedure, nomina che escluderebbe la possibilità per la Consob di intervenire per dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 148-bis, comma 2 del Tuf.
E' stato infine ritenuto opportuno prevedere una disposizione che consenta agli statuti di ridurre i limiti inferiori o di introdurne ulteriori, laddove si ritenga che la particolare complessità dell'incarico, connessa alle caratteristiche dell'emittente, lo richieda (art. 144-terdecies, comma 4).
L'efficacia della disciplina regolamentare ora descritta ruota intorno ad un sistema di obblighi informativi nei confronti della Consob, secondo quanto previsto dall'art. 144-quaterdecies.
Ai sensi del comma 1, i componenti degli organi di controllo debbono comunicare alla Consob, con periodicità annuale e secondo le modalità previste nell'Allegato 5-bis, Schema 1, l'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso società di capitali, anche piccole, alla data del 30 giugno. Si è ritenuto che il termine del 30 giugno sia il più rappresentativo della situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo, sul presupposto che a tale data si siano ormai tenute le assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci nel corso delle quali vengono di norma deliberate anche le nomine degli organi societari in scadenza. La comunicazione alla Consob va effettuata entro 15 giorni da tale data.
Per coloro che abbiano assunto l'incarico di componente dell'organo di controllo per la prima volta, l'obbligo di comunicazione ora descritto dovrà essere adempiuto entro novanta giorni dall'assunzione dello stesso.
Ai sensi del comma 2, i membri degli organi di controllo dovranno informare la Consob in tutti i casi in cui, per motivi sopravvenuti, risultino non più rispettati i limiti previsti dal RE. In tali casi, il componente dell'organo di controllo, entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza del superamento del limite ne deve dare conoscenza alla Consob ed entro 90 giorni, sempre dall'avvenuta conoscenza del superamento del limite, sarà tenuto a regolarizzare la sua posizione, dando successiva comunicazione alla Consob ai sensi del comma 3, entro cinque giorni, dell'incarico o degli incarichi per i quali ha rassegnato le dimissioni. Tale norma si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a far data dal giorno dell'assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.
L'informativa prevista dal secondo comma dall'art. 144-quaterdecies ha la funzionedi assegnare un congruo periodo di tempo al componente dell'organo di controllo che dovesse trovarsi, anche inconsapevolmente, a superare i limiti previsti dall'art. 144-terdecies, commi 1 e 2, e al tempo stesso di evitare che la Consob avvii nel frattempo una procedura finalizzata a far dichiarare la decadenza del membro dagli incarichi assunti oltre il limite previsto, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 2.
Infine, per assicurare una compiuta informativa al pubblico in merito agli incarichi ricoperti dai componenti degli organi di controllo, è stato previsto, all'art. 144-quinquiesdecies, che questi ultimi alleghino l'elenco dei propri incarichi alla relazione sull'attività di vigilanza svolta, prevista dall'art. 153 del Tuf. Tale informativa consentirà agli azionisti e più in generale al mercato di conoscere il grado di impegno profuso da ciascun membro all'attività di controllo cui è deputato.
In considerazione del fatto che l'attuazione della nuova disciplina regolamentare comporterà per molti dei componenti degli organi di controllo attualmente in carica la necessità di adeguarsi ai limiti ora descritti, è stato fissato come termine per adeguare la situazione degli incarichi il 30 giugno 2008. Si è ritenuto che tale data rappresenti un periodo sufficiente per i membri di controllo attualmente in carica per regolarizzare la propria posizione consentendo loro, ma anche alle società interessate, di usufruire delle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci 2007 per procedere alla nomina dei componenti dimissionari o decaduti.
Anche l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico prenderà avvio a partire dalla data del 30 giugno 2008.
9. Disciplina della revisione contabile (artt. 159, comma 7, 160, 161, comma 4, 165 e 165-bis del TUF)
La legge n. 262 del 2005 e il decreto legislativo n. 303 del 2006 hanno apportato alla disciplina della revisione contabile numerosi e articolati interventi, finalizzati essenzialmente a neutralizzare i conflitti di interessi emersi a seguito dei noti casi di dissesto finanziario.
In particolare, sono state dettate nuove norme in materia di incompatibilità, incidenti sia sulla società di revisione e sui soggetti a questa collegati, sia sulle persone fisiche in esse operanti; è stato inoltre consolidato il ruolo di vigilanza della Consob, mediante la previsione di controlli di qualità da effettuare periodicamente sulle società di revisione nonché attraverso una più compiuta articolazione dei poteri esercitabili e dei provvedimenti assumibili in caso di accertamento di irregolarità, ivi compresa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La disciplina della revisione del gruppo dell'emittente quotato, è stata estesa anche alle società controllanti la società quotata ovvero sottoposte con questa a comune controllo. Ulteriori interventi hanno, infine, riguardato la disciplina del conferimento e della revoca dell'incarico di revisione, con la previsione di nuovi termini per la durata massima dell'incarico di revisione e per la rotazione del partner e l'introduzione di un potere di veto della Consob rispetto alle deliberazioni di revoca dell'incarico.
In tale nuovo contesto, la norma primaria ha attribuito alla Consob un ampio potere regolamentare in materia di disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di revisione (art. 159, comma 7 del
TUF), di indipendenza dei revisori (art. 160 del TUF), di revisione contabile delle società controllanti le società quotate e delle società sottoposte con queste a comune controllo (art. 165-bis, comma 3 del TUF) e di garanzie e coperture assicurative per le società di revisione (art. 161, comma 4 del TUF).
9.1 Disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi (art. 159, comma 7 del TUF)
Relativamente alla disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di revisione, l'art. 159, comma 7 del TUF, nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 262 del 2005, ha assegnato alla Consob il compito di definire:
a) i criteri generali per la determinazione dei corrispettivi ai revisori;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di approvazione e di revoca degli incarichi nonché le modalità e i termini di trasmissione della documentazione medesima;
c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati in precedenza.
La Consob in sede di attuazione ha sostituito, nella Parte III (Emittenti), Titolo VI (Revisione contabile), del RE, il testo del Capo I (Disposizioni di carattere generale – articoli da 145 a 149).
Sulla base della delega conferita dall'art. 159, comma 7, lett. a) del TUF, il nuovo art. 145-bis del RE stabilisce i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile.
E' stato al riguardo fatto riferimento ai criteri formulati in una precedente comunicazione Consob del 18 aprile 1996(5), opportunamente aggiornati e integrati.
In particolare, la disposizione individua, quali obiettivi generali a cui ispirarsi nella determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione, la qualità e l'affidabilità dei lavori nonché l'indipendenza del revisore. In conformità a tali obiettivi, la società di revisione deve determinare il corrispettivo sulla base delle risorse professionali e delle ore necessarie per lo svolgimento dell'incarico, avendo riguardo ad aspetti relativi sia alla specifica entità da sottoporre a revisione, sia alla professionalità e all'organizzazione delle risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico. Infine, l'art. 145-bis, nel riprendere i principi generali contenuti nel citato art. 159, comma 7, lett. a) del TUF (a loro volta mutuati dall'art. 25 della nuova VIII direttiva comunitaria sulla revisione contabile) in merito alle condizioni a cui non possono essere subordinate la corresponsione e la misura del compenso, individua l'ambito di applicazione degli stessi principi.
Sulla base della delega conferita dall'art. 159, comma 7, lett. b) del TUF, in materia di documentazione da inviare alla Consob in occasione dei conferimenti e delle revoche degli incarichi, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 146 e 147 del RE. Inoltre, in relazione all'estensione dei soggetti tenuti agli obblighi di revisione contabile, operata dall'art. 165-bis del TUF, è stato previsto un nuovo articolo (il 147-bis), che disciplina appunto l'invio della documentazione relativa alle società controllanti società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
In particolare, il nuovo art. 146 precisa, in modo più dettagliato, rispetto alla precedente formulazione, le categorie di soggetti a cui si applica la norma (le "società con azioni quotate", le Sim, le Sgr e le Sicav, le società del gruppo cui appartengono intermediari, nei confronti delle quali la Banca d'Italia può disporre l'applicazione delle disposizioni in materia di revisione contabile, le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari).
Inoltre, poiché a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 303 del 2006 all'art. 159 del TUF, nella procedura per il conferimento dell'incarico l'organo di controllo non è più chiamato ad esprimere un parere ma a formulare una proposta motivata all'assemblea dei soci, è stata prevista la trasmissione di tale proposta, contenente l'indicazione delle informazioni fondamentali relative al conferimento dell'incarico(6). Alla luce delle maggiori informazioni riportate nel documento sopra indicato, si è ritenuta non più necessaria la trasmissione della proposta redatta dalla società di revisione e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità. Ciò anche in ragione della previsione, in materia di incompatibilità, di obblighi specifici di monitoraggio e di comunicazione alla Consob nelle nuove disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 160 del TUF.
Quanto agli incarichi di revisione conferiti da società di assicurazioni e di riassicurazioni non quotate, l'unico documento da trasmettere alla Consob è rappresentato dalla deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale è stato conferito l'incarico e approvato il relativo corrispettivo, posto che tali società sono sottoposte alla vigilanza dell'ISVAP e che quest'ultima, secondo quanto previsto dalla recente normativa di settore (art. 102, comma 5, del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), informa immediatamente la Consob qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione.
L'art. 146 individua, infine, le modalità di invio della documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione e la documentazione e le relative modalità di invio con riguardo alle deliberazioni di revoca degli incarichi.
In relazione all'informativa sugli incarichi di revisione conferiti dalle società controllate da società con azioni quotate, l'esperienza fin qui maturata ha dimostrato l'efficacia della disciplina regolamentare adottata sin dal 1999. Pertanto si è mantenuta sostanzialmente immutata l'impostazione dell'art. 147 del RE, apportando, tuttavia, allo stesso alcune modifiche finalizzate a consentire l'acquisizione dalle società con azioni quotate di informazioni complete e omogenee in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte delle proprie controllate, anche alla luce delle modifiche al TUF introdotte dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto legislativo n. 303 del 2006. Pertanto, è stato previsto un apposito schema di prospetto, allegato al regolamento, il quale, nel prevedere rispetto al precedente regime un ampliamento di informazioni in ordine alle caratteristiche dell'incarico di revisione, garantisce al contempo l'omogeneità, nella forma e nel contenuto, dei dati da produrre alla Consob. In particolare, il nuovo prospetto richiede, nella prima sezione, la comunicazione di una serie di dati in merito agli incarichi conferiti; nella seconda sezione, i dati relativi alle società controllate esenti dagli obblighi di revisione e di verifica ai sensi dell'art. 151 del RE; nella terza sezione, i dati riguardanti le società controllate già indicate nel prospetto inviato nell'esercizio precedente, successivamente uscite dal perimetro del gruppo.
Il nuovo art. 147-bis deriva dall'introduzione nel TUF dell'art. 165-bis, con il quale il legislatore ha significativamente ampliato il perimetro dei soggetti sottoposti alla disciplina del conferimento e della revoca dell'incarico di revisione contabile, estendendolo anche alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. Al fine di individuare la
documentazione relativa agli incarichi di revisione conferiti dalle sopra citate società si è ritenuto di mutuare sostanzialmente il meccanismo previsto nel precedente art. 147; pertanto, analogamente a quanto previsto per le società controllate, è stato individuato un procedimento semplificato, che si sostanzia, da un lato, nell'accentramento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni in capo ad un unico soggetto, dall'altro, nell'invio sistematico (con cadenza annuale) di dati sintetici alla Consob, tramite appositi prospetti standardizzati.
Con riferimento alle deliberazioni di revoca degli incarichi di revisione, è infine previsto che ciascuna società controllata trasmetta autonomamente alla Consob la documentazione contemplata dall'art. 146, comma 5, secondo i medesimi termini e modalità previsti dal comma 6 dello stesso articolo. In tal modo la Consob è in grado di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per le valutazioni di competenza in merito alla sussistenza della giusta causa nella deliberazione di revoca dell'incarico di revisione.
In materia di conferimento dell'incarico da parte della Consob, l'art. 148 è stato riformulato. In particolare, l'applicazione degli obblighi di cui al comma 2, già riferita alle società controllate da società con azioni quotate, è stata estesa, in considerazione di quanto previsto dal nuovo art. 165-bis del TUF, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. È stata altresì prevista la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine entro il quale la Consob provvede al conferimento d'ufficio dell'incarico di revisione; ciò per adeguare tale termine a quello stabilito dall'art. 159, comma 6, del TUF in relazione alla fattispecie di conferimento d'ufficio ivi contemplata.
Sulla base della delega contenuta nell'art. 159, comma 7, lett. c) del TUF, il nuovo art. 148-bis prevede le modalità e i termini di comunicazione del provvedimento relativo al divieto di dare esecuzione alla delibera di revoca dell'incarico di revisione, adottato dalla Consob. In particolare, è previsto che detto provvedimento venga comunicato "immediatamente" alla società di revisione e alla società che ha revocato l'incarico, anche a mezzo telefax, al fine di ridurre al minimo il periodo di incertezza riguardo alla società di revisione legittimata a svolgere l'incarico.
Infine, sulla base della delega conferita alla Consob dall'art. 159, comma 7, lett. d) del TUF, l'art. 149 (Deposito nel registro delle imprese) è stato riformulato per tener conto delle modifiche apportate dalla legge n. 262 del 2005 all'art. 159 del TUF in materia di revoca dell'incarico di revisione e di conferimento d'ufficio nonché per rendere più sistematica l'esposizione delle varie fattispecie, in precedenza concentrate in un unico comma.
9.2 Disciplina delle situazioni di incompatibilità (art. 160 del TUF)
L'art. 160 del TUF, nel testo sostituito dalla legge n. 262 del 2005 e dal decreto legislativo n. 303 del 2006, ha profondamente innovato la disciplina delle situazioni di incompatibilità che non consentono il conferimento e lo svolgimento dell'incarico di revisione, disciplina dettata, nel quadro normativo precedente, dall'art. 3 del d.P.R. n. 136 del 1975. Inoltre, la norma ha attribuito alla Consob ampi poteri regolamentari per disciplinare la materia dell'indipendenza delle società di revisione, delegando alla stessa il compito di definire:
a) le situazioni di incompatibilità dei revisori;
b) i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione;
c) le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione;
d) le forme di pubblicità dei compensi percepiti per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, da parte della società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete;
e) gli "altri servizi e attività", anche di consulenza, ivi compresa quella legale, non collegati alla revisione, che non potranno essere forniti dalle società di revisione, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle nuove norme.
La materia dell'indipendenza risultava in precedenza disciplinata anche da un documento emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, raccomandato dalla Consob con delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, intitolato "Principi sull'indipendenza del revisore". Tale documento contiene principi e criteri applicativi che recepiscono la raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 ("L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali").
Nella raccomandazione e nel citato documento "Principi sull'indipendenza del revisore" viene indicato che per assicurare l'indipendenza della società di revisione e del responsabile della revisione devono essere altresì indipendenti tutti coloro che, rispetto ad uno specifico incarico, si trovano in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione: in particolare, tutti coloro che partecipano direttamente all'incarico di revisione, che fanno parte della "catena di comando" di riferimento nell'esecuzione di quell'incarico, o che, nell'ambito della società di revisione o della rete, per qualsiasi motivo, possano esercitare un'influenza sull'attività di revisione. Inoltre i due documenti prendono in considerazione una serie di relazioni personali e familiari facenti capo ai soggetti menzionati che a loro volta possono comprometterne l'indipendenza.
Tenuto conto di questi principi ispiratori, la Consob, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 160 del TUF, ha introdotto nella Parte III, Titolo VI, del RE, il Capo I-bis (Incompatibilità) che contiene gli articoli da 149-bis a 149-duodecies.
Con riguardo all'art. 149-bis, che contiene alcune definizioni strumentali all'individuazione delle situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento stesso, si sottolinea che è stata fornita la definizione di "rete" della società di revisione, in linea con la definizione indicata nella direttiva 43/2006/CE. Sono stati altresì identificati il "gruppo di revisione", la "catena di comando", l'"ufficio" nonché le categorie dei "familiari" e "stretti familiari", tutte definizioni che risultano determinanti ai fini dell'individuazione dei soggetti relativamente ai quali deve essere valutata la presenza di eventuali incompatibilità. Sono state infine fornite le definizioni di "interesse finanziario", di "relazioni d'affari" e di "direzione aziendale".
Nell'art. 149-ter, in linea con la raccomandazione europea, è previsto l'obbligo per le società di revisione di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni di incompatibilità.
Gli articoli da 149-quater a 149-duodecies disciplinano le situazioni di incompatibilità indicando le situazioni potenzialmente lesive dell'indipendenza, la cui pericolosità tuttavia può essere diversa a seconda delle circostanze e spesso richiede di essere valutata in modo specifico. Sono state quindi individuate due categorie di cause di incompatibilità. Nella prima categoria rientrano tutte le situazioni per le quali sussiste una presunzione assoluta di mancanza di indipendenza (individuate al comma 1 degli articoli da 149-quater a 149-decies), mentre nella seconda categoria rientrano tutte le situazioni che richiedono una valutazione per stabilire se, nel caso specifico, l'indipendenza sia o meno compromessa (situazioni richiamate al comma 2 degli articoli da 149-quater a 149-novies, escluso l'art. 149-sexies).
Le situazioni di cui alla seconda categoria richiedono, quindi, da parte della società di revisione e della società che ha conferito l'incarico, una valutazione caso per caso del rischio per l'indipendenza che esse comportano. A tal fine è previsto un sistema di comunicazione reciproca, tra i due soggetti, delle situazioni che sono anche solo potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza. Qualora anche uno solo di essi reputi la specifica situazione come idonea a compromettere l'indipendenza del revisore, essa deve essere considerata alla stregua delle altre situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento, e quindi dare avvio alla procedura prevista dall'art. 149-undecies, che disciplina la gestione di tutte le cause di incompatibilità e gli obblighi di comunicazione relativi.
In particolare, con riferimento alle diverse situazioni di incompatibilità, gli articoli sopra citati prevedono quanto segue.
L'art. 149-quater disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla detenzione di un interesse finanziario.
L'art. 149-quinquies disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni.
L'art. 149-sexies individua le situazioni di incompatibilità derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione, di una sua controllata o di un soggetto che la controlla, nonché dalla titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.
L'art. 149-septies disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o subordinato a favore della società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e controllate, da parte di soggetti appartenenti alla società di revisione o alla sua rete. Tra tali soggetti sono ricompresi anche i soci e amministratori della società di revisione, coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore nell'art. 160, comma 1-quinquies del TUF, con riferimento al cosiddetto cooling-off period.
Nell'art. 149-octies disciplina le situazioni di incompatibilità derivanti dalla partecipazione di alcuni soggetti, individuati secondo gli stessi criteri previsti in relazione alla prestazione di lavoro autonomo e subordinato, agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico, delle società in cui questa detiene più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano.
L'art. 149-novies individua le situazioni di incompatibilità derivanti dalla partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o dallo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o funzioni tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei familiari dei soggetti maggiormente coinvolti nel lavoro di revisione.
L'art. 149-decies, infine, individua tra le situazioni di incompatibilità la prestazione di servizi di consulenza legale che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché di servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie. L'individuazione di tali servizi discende dalla previsione contenuta nell'art. 160, comma 1-ter, lett. i) del TUF, che richiede alla Consob di individuare con regolamento altri servizi, anche di consulenza inclusa quella legale, da aggiungere a quelli già vietati proprio dall'art. 160, comma 1-ter, tenendo conto dei principi in tema di indipendenza
di cui all'ottava direttiva 84/253/CE, ora sostituita dalla nuova direttiva 43/2006/CE. L'art. 22 della direttiva 43/2006/CE, infatti, afferma il principio che l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa in caso di auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Da tale affermazione consegue il corollario stabilito nella raccomandazione europea secondo il quale nella prestazione dei servizi diversi dalla revisione, il revisore non deve prendere alcuna decisione né partecipare a qualsiasi processo decisionale per conto del cliente. Tenuto conto di tali principi, sono stati vietati quei servizi di natura legale che presentano proprio i rischi di cui sopra, in quanto risultano caratterizzati da un coinvolgimento nelle decisioni del cliente tale da compromettere l'indipendenza del revisore.
L'art. 149-undecies disciplina le comunicazioni che la società di revisione deve effettuare in presenza di una situazione di incompatibilità, sia con riferimento alle situazioni che integrano presunzioni assolute di incompatibilità sia con riferimento alle situazioni che devono essere oggetto del citato processo valutativo da effettuarsi, nei casi specifici, da parte della società di revisione e della società che ha conferito l'incarico.
L'art. 149-duodecies stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.
Considerato che tale pubblicità è finalizzata a dare elementi al mercato circa l'indipendenza della società di revisione con riguardo alla particolare problematica della contemporanea prestazione di servizi diversi dalla revisione anche da parte della rete, si è ritenuto che debbano avere accesso a tale informazione coloro che sono interessati ai conti della società che ha conferito l'incarico di revisione (i lettori del bilancio). Pertanto si è scelto di includere tale informazione nei documenti che accompagnano il bilancio della società che conferisce l'incarico, attribuendo quindi a tale società l'obbligo di fornire l'informazione.
9.3 Disciplina della revisione contabile dei gruppi (artt. 165 e 165-bis del TUF)
La legge n. 262 del 2005 ha apportato modifiche alla disciplina della revisione contabile dei gruppi facenti capo a società quotate, di cui all'art. 165 del TUF, ed ha introdotto l'art. 165-bis relativo al gruppo di appartenenza della quotata nel caso in cui quest'ultima sia controllata da una o più società non quotate.
In particolare:
- all'art. 165 del TUF, dopo il comma 1 che estende le disposizioni sulla revisione contabile alle società controllate da emittenti quotati (fatta eccezione per l'art. 157), viene aggiunto il comma 1-bis con il quale si stabilisce che la società incaricata della revisione della capogruppo quotata è responsabile per la revisione del bilancio consolidato di gruppo; a tal
fine, la società riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione delle altre società del gruppo e può chiedere alle predette società di revisione ovvero agli amministratori ulteriori documenti e notizie utili, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le società del gruppo; essa è inoltre tenuta a segnalare alla Consob ed all'organo di controllo della capogruppo le eventuali irregolarità riscontrate;
- il nuovo art. 165-bis estende le norme del TUF sulla revisione contabile (sempre con esclusione dell'art. 157) alle società controllanti società con azioni quotate ed alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo; a tali fattispecie sono altresì estese le nuove disposizioni dell'art. 165 in materia di revisione del gruppo; è previsto, infine, che la Consob definisca con regolamento disposizioni di attuazione, ivi compresa la determinazione di criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Capo II (Revisione contabile dei gruppi), contenuto nella Parte III, Titolo VI del RE, è stato sostituito, con delibera n. 15960 del 30 maggio 2007, con un nuovo Capo recante, rispetto al precedente, nuove disposizioni (artt. 150-bis, 151-bis e 151-ter).
In particolare, l'art. 150-bis relativo alla revisione contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo, prevede una disciplina analoga a quella già esistente per le società estere controllate da società con azioni quotate, per le quali è richiesta la verifica delle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento. Al riguardo, si fa presente che l'art. 150-bis si applica unicamente nei confronti di quelle società estere controllanti società con azioni quotate o sottoposte con quest'ultima a comune controllo che siano a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, da società italiane che redigono il bilancio consolidato. Vista l'impossibilità di estendere direttamente a società di diritto estero gli obblighi conseguenti a disposizioni legislative nazionali, tali obblighi sono stati attribuiti alla società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate, la quale rediga il bilancio consolidato. Nel caso in cui la catena di controllo di una società quotata sia delimitata al vertice da una società di diritto estero con rapporti di controllo con società italiane collocate al di fuori della catena di controllo del gruppo quotato (che rappresentano "società sottoposte a comune controllo con la quotata"), è stato previsto che siano sottoposte a verifica anche le situazioni contabili delle società estere controllate dalle medesime società italiane, sempre a condizione che tali società redigano il bilancio consolidato.
Qualora, invece, la società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate e le società italiane sottoposte a comune controllo con la quotata facenti capo a società estere non predispongano un bilancio consolidato, avvalendosi della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione dello stesso prevista dalla normativa vigente, l'obbligo di far sottoporre a verifica le situazioni contabili delle società estere controllate è stato imputato alle società italiane poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo che redigano il bilancio consolidato.
Con il nuovo art. 151-bis sono state recepite le innovazioni apportate al TUF in merito alla revisione contabile delle società sottoposte con la società quotata a comune controllo, introducendo una disciplina analoga a quella già esistente per le società controllate da società con azioni quotate. In particolare, sono stati confermati i parametri quantitativi previsti ai fini dell'esenzione dalla disciplina del TUF delle società controllate da società con azioni quotate; per la loro determinazione, tuttavia, si è ritenuto più opportuno fare riferimento ai dati del bilancio consolidato della società italiana o estera posta al livello più elevato della catena di controllo della società con azioni quotate.
Nel caso in cui la società posta al livello più elevato della catena di controllo non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti per l'esenzione dall'obbligo di revisione saranno riferiti al bilancio consolidato redatto dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.
Inoltre, in conformità a quanto disposto per le società controllate da società con azioni quotate, si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri qualitativi che tengano conto sia delle operazioni poste in essere dal gruppo quotato con parti correlate sia di determinate attività svolte da queste ultime, in grado di influenzare in maniera significativa la situazione economica, patrimoniale e finanziari del gruppo quotato medesimo.
Il nuovo art. 151-ter disciplina le modalità di determinazione delle soglie di esenzione relative alle società controllate e sottoposte a comune controllo di cui ai precedenti articoli 151 e 151-bis, riprendendo sostanzialmente quanto già indicato nella Comunicazione Consob n. 5796/99.
Il nuovo Capo II contiene inoltre articoli già presenti nella precedente disciplina (artt. 151 e 152) ai quali sono state apportate alcune modifiche.
In particolare, l'art. 151, che prevede criteri di esenzione per le società controllate, è stato modificato eliminando dal secondo comma l'indicazione "secondo criteri generali stabiliti dalla Consob", che presupponeva l'individuazione da parte della Commissione di criteri qualitativi specifici ulteriori rispetto a quanto già previsto nel regolamento. Si è infatti ritenuto che la disciplina introdotta dalla legge sul risparmio in materia di responsabilità del revisore della capogruppo e di società del gruppo aventi sede in paradisi legali, nonché la prassi operativa sin qui maturata rendano sufficiente il mantenimento dei soli parametri qualitativi previsti in via regolamentare.
L'art. 152 è stato modificato al fine di estendere alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo le disposizioni relative all'ambito temporale di applicazione dell'obbligo di revisione contabile già previste per le società controllate.
Si segnala, infine, che l'art. 150 non ha subito modifiche, in quanto si ritiene che le disposizioni in esso contenute abbiano mantenuto la loro validità anche alla luce delle variazioni apportate al TUF in materia di revisione contabile delle società controllate da società quotate.
9.4 Garanzie e coperture assicurative per le società di revisione (art. 161, comma 4 del TUF)
L'art. 161, comma 4 del TUF delega la Consob ad individuare con regolamento eventuali ulteriori parametri, rispetto a quello delle "classi di volume d'affari" fissato dalla medesima disposizione, in base ai quali stabilire l'ammontare della garanzia o copertura assicurativa richiesta alle società di revisione per l'iscrizione nell'Albo Speciale.
Al riguardo si osserva che il parametro individuato dalla legge - indicativo delle dimensioni della società di revisione attraverso il volume di operatività - appare, al momento, il più significativo parametro oggettivo in base al quale stabilire dei massimali. Infatti, in presenza di un regime di responsabilità illimitata del revisore quale quello vigente in Italia, il massimo esborso al quale è esposto il revisore nell'esercizio della sua attività professionale, ancorché non esattamente quantificabile a priori, non può che essere commisurato all'entità dei lavori svolti.
In attesa degli esiti dei lavori in corso in sede europea sulla materia, non è sembrato inoltre opportuno fissare parametri ulteriori, rispetto a quello fissato nella norma primaria, e pertanto l'intervento della Consob è stato limitato alla determinazione di nuovi massimali delle garanzie/coperture assicurative, commisurati esclusivamente al parametro fissato dall'art. 161, comma 4, del TUF (delibera n. 15898 del 24 aprile 2007).
9.5 Regime transitorio
Tenuto conto delle rilevanti innovazioni che caratterizzano le nuove disposizioni regolamentari in tema di revisione contabile, è stato ritenuto opportuno prevedere per esse un regime transitorio. In particolare, relativamente alle norme in materia di incompatibilità, alle società di revisione è stato riconosciuto un termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della delibera, per adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli da 149-bis a 149-undecies. Per quanto riguarda poi la disciplina delle forme di pubblicità dei compensi, prevista nell'art. 149-duodecies, è stato ritenuto opportuno prevedere il primo adempimento in occasione dei bilanci che si chiuderanno a partire dal 1° luglio 2007. Infine, anche per le società controllanti società quotate e per le società sottoposte con queste ultime a comune controllo, è stato previsto un periodo di sei mesi per l'invio delle informazioni relative ai conferimenti degli incarichi di revisione in relazione all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2007, tenuto conto che dette categorie ricadono per la prima volta tra i soggetti tenuti ad adempimenti di tale natura.
Roma, 30 maggio 2007
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Note:
[1] In particolare, si tratta dei seguenti prodotti:
ramo vita III: | contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni (polizze c.d. unit linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (polizze c.d. index linked); |
ramo vita V: | le operazioni di capitalizzazione (ovvero, il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività). |
[2] Cfr. Principle 11 e Principle 12 dello Standard n. 1 del CESR, citato nel testo.
[3] Anche la previsione della pubblicazione annuale di una delibera da parte della Consob per questo genere di contenuti ricalca i principi emanati in materia dal CESR, in base ai quali le autorità di vigilanza dovrebbero periodicamente informare il mercato sull’attività svolta e le politiche adottate: cfr. Principle 21 dello Standard n. 1, cit.
[4] Come detto, la disciplina in esame è finalizzata a garantire alle minoranze la possibilità di concorrere alla nomina di un amministratore e di un sindaco ponendo come unico limite possibile l’individuazione di una soglia minima di partecipazione commisurata all’entità dell’investimento effettuato, al fine di evitare la presentazione di liste di mero disturbo.
[5] Comunicazione n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996, adottata in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 136/75.
[6] In relazione alla nuova previsione di legge che attribuisce all’organo di controllo un potere di proposta in merito al conferimento e alla revoca degli incarichi di revisione, è stato abrogato l’art. 80 del RE (Parere dell’organo di controllo sul conferimento dell’incarico di revisione).