Delibera n. 16837 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 16837
Impegno, assunto dalla Bim Fiduciaria spa su mandato dei propri fiducianti, di garanzia alla sottoscrizione delle azioni i cui diritti non siano stati esercitati nell'ambito dell'aumento di capitale della Ipi spa - Istanza di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "TUF");
VISTO in particolare l'art. 106, comma 1, del TUF;
VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "RE");
CONSIDERATO che Bim Fiduciaria S.p.A. (di seguito "BIM Fiduciaria") in data 9 gennaio 2009 ha sottoposto all'attenzione della Consob un quesito relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto prevista dall'art. 49, comma 1, lett. b) del RE, in quanto la stessa, congiuntamente ai propri fiducianti e alla BIM - Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito "BIM") potrebbe, ad esito dell'impegno alla sottoscrizione delle azioni i cui diritti siano rimasti inoptati nell'ambito dell'aumento di capitale di IPI S.p.A. (IPI), superare la soglia del 30% del nuovo capitale votante;
CONSIDERATO che BIM Fiduciaria, con lettera integrativa trasmessa in data 9 gennaio 2009 ha formulato alla Consob un'istanza (di seguito "l'istanza"), sempre avendo riguardo alla medesima operazione, di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUF;
VISTO che in data 11 novembre 2008 il Consiglio di Amministrazione di IPI, avvalendosi della delega contenuta nell'art. 6 dello Statuto, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il proprio capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare complessivo di Euro 30.588.099, mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli azionisti;
VISTO che in data 5 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione di BIM ha deliberato di obbligarsi a sottoscrivere l'aumento di capitale IPI in misura proporzionale alla partecipazione di cui essa è attualmente titolare, pari a n. 11.844.954 azioni ordinarie;
VISTO che in data 11 dicembre 2008 sono stati conferiti dai signori ...omissis... (i Fiducianti) a BIM Fiduciaria singoli mandati aventi ad oggetto l'impegno a procedere – entro cinque giorni di borsa aperta decorrenti dalla chiusura dell'asta di vendita dei diritti inoptati e relativi all'aumento di capitale deliberato dal CdA di IPI - alla sottoscrizione delle azioni i cui diritti non siano stati esercitati e non siano stati oggetto di contestazione da parte di un qualsivoglia azionista di IPI e che tale impegno risulta subordinato alla concessione da parte della Consob di preventiva ed espressa esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto e alla successiva costituzione in favore di BIM Fiduciaria – entro e non oltre cinque giorni dall'eventuale ottenimento dell'esenzione che precede - della provvista necessaria per far fronte alle obbligazioni di cui ai mandati fiduciari;
VISTO che in data 5 marzo 2009 la IPI, in seguito all'autorizzazione della Consob in data 4 marzo 2009, ha pubblicato il prospetto informativo (di seguito "il Prospetto") relativo all'offerta in opzione e alla quotazione di n. 30.588.099 azioni ordinarie e che il periodo per l'esercizio dell'opzione sarà dal 9 al 26 marzo 2009;
RILEVATO che, in considerazione della partecipazione attualmente detenuta da BIM al capitale di IPI, pari al 29,055% del capitale di IPI e che i soggetti che si sono impegnati, tramite BIM Fiduciaria, alla sottoscrizione delle eventuali azioni inoptate nell'ambito dell'aumento di capitale sono anche le persone fisiche che, congiuntamente, esercitano il controllo di COFITO, che a sua volta controlla ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. la BIM nonché risultano essere amministratori della medesima BIM, i suddetti soggetti, BIM e BIM Fiduciaria potrebbero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 bis, comma 4 e 109, comma 1 del TUF superare congiuntamente la soglia del trenta per cento di capitale della IPI prevista dall'art. 106, comma 1, del medesimo TUF;
VISTO l'art. 106, comma 5, del TUF, ai sensi del quale "La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove .... sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi", come attuato dall'art. 49, comma 1, lett. b), del RE che dispone "L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato";
RITENUTO che non ricorrano i presupposti per accordare l'esenzione di cui alla previsione regolamentare sopra riportata tenendo conto che:
- nella fattispecie in esame, il RE condiziona l'applicabilità dell'esenzione espressamente alla sussistenza di tre requisiti, ossia che il superamento della soglia rilevante ai fini dell'OPA obbligatoria avvenga mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, che la società sia in stato di "crisi" e che si sia in presenza di un piano di ristrutturazione del debito comunicato alla Consob ed al mercato;
- quanto al primo dei tre requisiti il superamento del 30% del capitale di IPI avverrebbe, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del TUF mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, considerato che BIM detiene, alla data odierna il 29,055% del capitale di IPI e che i Fiducianti che sottoscriverebbero le azioni inoptate, risultano pertanto agire di concerto, ai sensi del citato art. 101-bis, comma 4, lett. d) del Tuf con la medesima BIM;
- quanto al secondo dei predetti requisiti, sulla base delle dichiarazioni formulate dalla società nel Prospetto, nonché delle ultime rendicontazioni contabili, la situazione economico patrimoniale di IPI integra il requisito dello stato di crisi indicato dalla norma, in quanto l'assenza dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale e la conseguente impossibilità a riavviare in tempi utili l'iniziativa di Porta Vittoria farebbero sorgere significative incertezze in merito alla continuità aziendale del Gruppo IPI;
- quanto al terzo requisito si ritiene viceversa che gli accordi perfezionati tra IPI e Banca Popolare di Lodi S.p.A. e Tikal Plaza SA in liquidazione non presentano i requisiti richiesti ai fini della sussistenza di un piano di ristrutturazione del debito in quanto non risultano strettamente collegati, sia funzionalmente sia temporalmente, all'acquisto della partecipazione eccedente il 30% e gli stessi non sono sufficienti, per espressa dichiarazione degli Amministratori della IPI, ai fini del proseguimento dell'attività aziendale;
VISTO l'articolo 106, comma 6, del TUF, in base al quale la Consob può: "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";
RITENUTO che l'intervento dei Fiducianti finalizzato alla integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale della IPI sia propedeutico alla possibilità di riavviare l'iniziativa di Porta Vittoria che costituisce uno dei principali presupposti di ripristino della continuità aziendale della società;
RILEVATO altresì che sulla base di quanto affermato dalla stessa IPI nel Prospetto, ai fini di coprire il fabbisogno finanziario complessivo generato dall'iniziativa di Porta Vittoria i proventi dell'aumento di capitale, ancorché integralmente sottoscritto, non sono sufficienti ma è necessaria l'attuazione di un complessivo intervento di riequilibrio finanziario;
RILEVATO, in particolare, che ai fini suindicati è necessario, tra l'altro, ottenere la proroga del finanziamento di Euro 77.500.000,00 da parte della Banca Popolare di Lodi S.p.A. e il rifinanziamento o la proroga del debito verso Tikal Plaza S.A. in liquidazione pari a Euro 80.092.933,18 in linea capitale ;
CONSIDERATO inoltre che, con nota inviata in data 16 marzo 2009, la Banca Popolare di Lodi S.p.A. ha espresso la disponibilità "di massima" al rinnovo della citata linea di credito per ulteriori 12 mesi e quindi fino al 15 giugno 2010, "alle condizioni che verranno concordate".
VALUTATO pertanto che può rinvenirsi nel caso di specie la ratio sottesa all'esenzione prevista dall'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF ("operazioni dirette al salvataggio di società in crisi"), anche se non espressamente riconducibile all'ipotesi contemplata dal vigente art. 49, comma 1, lett. b), del RE;
D E L I B E R A:
L'eventuale superamento della partecipazione del 30% nel nuovo capitale sociale di IPI a seguito dell'adempimento dell'impegno di garanzia delle azioni inoptate assunto nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale di detta Società, non comporta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo a BIM Fiduciaria, BIM e ai Fiducianti ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, potendosi ricondurre tale fattispecie all'ipotesi di esenzione per "operazioni dirette al salvataggio di società in crisi" di cui all'art. 106, comma 5, lett. a), del TUF, anche se non espressamente prevista dal vigente art. 49, comma 1, lett. b), del RE, a condizione che:
- il superamento del 30% del capitale avvenga esclusivamente tramite sottoscrizione dell'aumento di capitale di IPI;
- la IPI ottenga la proroga del finanziamento di Euro 77.500.000,00 da parte della Banca Popolare di Lodi S.p.A.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 19 marzo 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia