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Bollettino


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Delibera n. 16850

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, e al regolamento di attuazione del medesimo decreto legislativo concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195 recante "Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE";

VISTA la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

VISTA la Direttiva 2007/14/CE della Commissione dell'8 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

VISTA la Raccomandazione della Commissione n. 657/2007 dell'11 ottobre 2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008 e n. 16840 del 24 marzo 2009;

VISTA la delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008;

RITENUTA la necessità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti e nel regolamento sui mercati per adeguarle alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della normativa comunitaria relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, unitamente al mandato del 27 luglio 2005 per il technical advice sulle misure di implementazione della direttiva 2004/109/CE, ha fornito al Committee of European Securities Regulators indicazioni relative alla possibilità di stabilire, da parte degli Stati membri della UE, soluzioni transitorie in materia di meccanismo di stoccaggio nell'attesa del futuro sviluppo delle predette misure di implementazione;

CONSIDERATO che le società di gestione dei mercati regolamentati italiani pubblicano le informazioni regolamentate relative agli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati da esse organizzati e gestiti tramite i propri siti internet, anche mediante rinvio ai siti internet dei predetti emittenti valori mobiliari assicurando di fatto un agevole accesso da parte del pubblico;

RITENUTA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle nuove disposizioni in materia di sistemi di diffusione delle informazioni e dei meccanismi di stoccaggio centralizzato delle stesse, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16530 del 25 giugno 2008, è modificato come segue:

1) nel Titolo VI, nel comma 2 dell'articolo 38, le parole "dall'articolo 66, commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "nella Parte III, Titolo II, Capo I".

II. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008 e n. 16840 del 24 marzo 2009, è modificato ed integrato come segue:

1) nella Parte I, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, comma 3, dell'articolo 98-quater, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 1 e 2, dell'articolo 101, comma 3, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 113-bis, dell'articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 117-bis, comma 2, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, comma 1, dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell'articolo 154-ter, comma 6, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-bis, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.";

2) nell'articolo 37, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata, ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.";

3) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54
(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario e della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

4. La pubblicazione del documento di informazione annuale è effettuata nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Il deposito presso la Consob è effettuato con le modalità indicate negli articoli 65-septies e 65-octies.

5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.";

4) l'articolo 65 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia;

b) "emittenti valori mobiliari": i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

c) "emittenti azioni": i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

d) "emittenti titoli di debito": i soggetti che emettono titoli di debito ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico;

e) "informazioni regolamentate": le informazioni indicate all'articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;

f) "media": le agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni finanziarie;

g) "sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" o "SDIR": sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico, nel presente Capo, nel Capo VIII-bis e nell'Allegato 3I;

h) "utilizzatori" dello SDIR: l'emittente valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell'emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione;

i) "meccanismo di stoccaggio autorizzato": meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato in aderenza ai requisiti previsti nel presente Capo, nel Capo VIII-ter e nell'Allegato 3L.";

  • dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Nel presente Titolo per "Stato membro ospitante" si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

1-ter. Nel presente Titolo per "titoli di debito" si intendono le obbligazioni e gli altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni.";

5) nella Parte III, Titolo II, Capo I, dopo l'articolo 65, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 65-bis
(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza editing;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, dei resoconti intermedi sulla gestione e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Art. 65-ter
(Codifica delle informazioni regolamentate)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, attribuiscono a ciascuna tipologia di informazioni regolamentate diffuse un codice identificativo indicato nell'Allegato 3N, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3I.

Art. 65-quater
(Regime linguistico)

1. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati soltanto in Italia e l'Italia è lo Stato membro di origine, le informazioni regolamentate sono comunicate in italiano.

2. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di più Stati membri dell'Unione Europea inclusa l'Italia e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate:

a) in italiano; e

b) a scelta dell'emittente, o in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli emittenti esteri che abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine possono comunicare le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

4. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati di uno o più Stati membri ospitanti, ma non in Italia, e l'Italia è lo Stato membro d'origine, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

a) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; o

b) in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in tal caso, anche in italiano.

5. Quando i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia che è Stato membro ospitante, le informazioni regolamentate sono comunicate, a scelta dell'emittente:

a) in italiano; o

b) in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

6. In deroga ai commi 1, 2 e 4, gli emittenti valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 50.000 euro alla data di emissione, che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine o come Stato membro ospitante, comunicano al pubblico le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.

Art. 65-quinquies
(Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno SDIR)

1. I soggetti indicati nell'articolo 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno SDIR.

2. Il soggetto che intende utilizzare uno SDIR:

a) individua uno SDIR tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema;

b) comunica al gestore dello SDIR il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato 3I;

c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato;

d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un nuovo SDIR in sostituzione di quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 2 per la comunicazione della scelta del nuovo SDIR.

Art. 65-sexies
(Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate )

1. Gli emittenti valori mobiliari che non si avvalgono di uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob:

a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri valori mobiliari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno SDIR precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato 3I;

b) un rapporto informativo annuale sul rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato 3I. Il rapporto, elaborato secondo l'Allegato 3O, è trasmesso entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato 3I, può proibire la negoziazione ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 9, lettera b), del Testo unico dandone informazione all'emittente e alla società di gestione del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni.

3. I soggetti indicati al comma 1 devono essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate:

a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

b) i dettagli di convalida della sicurezza;

c) l'ora e la data in cui le informazioni sono state comunicate ai media;

d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

e) se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.

4. I soggetti indicati al comma 1 pubblicano sul proprio sito internet l'informazione relativa alla scelta di diffondere in proprio le informazioni regolamentate.

Art. 65-septies
(Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti valori mobiliari, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione:

a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest'ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo;

b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. Ove le informazioni regolamentate previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico debbano essere diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato, esse sono trasmesse alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della loro diffusione, con le modalità indicate negli Allegati 3I e 3M, da parte dei soggetti indicati al comma 1 e, con le modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti controllanti che non siano anche emittenti valori mobiliari.

5. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano nel proprio sito internet le informazioni regolamentate entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione. Le informazioni rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni.

6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto:

a) l'obbligo previsto nel comma 4 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate;

b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7. I soggetti indicati al comma 1 che intendono individuare un meccanismo di stoccaggio autorizzato diverso da quello precedentemente scelto devono darne comunicazione alla Consob entro congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione del servizio. I predetti soggetti rispettano le modalità indicate al comma 1 per la comunicazione della scelta del nuovo meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Art. 65-octies
(Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applica l'articolo 65-septies, comma 5.

2. I soggetti non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari diffondono le informazioni regolamentate secondo le modalità indicate al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65-ter.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65-septies, comma 4, i soggetti indicati al comma 2 pubblicano le informazioni regolamentate:

a) inviandole al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato, ai sensi dell'articolo 65-septies, dall'emittente valori mobiliari controllato secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio;

b) pubblicandole sul sito internet degli emittenti indicati al comma 1 da essi controllati.

4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Art. 65-novies
(Comunicazioni nel periodo precedente l'ammissione alle negoziazioni)

1. I soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati in Italia, se non rispettano le disposizioni del presente Capo nel periodo antecedente l'inizio delle negoziazioni, adempiono gli obblighi informativi:

a) inviando le informazioni ad almeno due agenzie di stampa;

b) pubblicando le informazioni nel proprio sito internet.

2. Le informazioni diffuse secondo quanto previsto nelle lettere a) e b) del comma 1 sono contestualmente trasmesse alla Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob e alla società di gestione del mercato secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Art. 65-decies
(Procedura per la scelta dello Stato membro di origine)

1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:

a) con le modalità previste all'articolo 65-novies, nei casi di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

b) con le modalità di cui all'articolo 65-bis, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numero 4, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.

3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo 65-septies, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.

Art. 65-undecies
(Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente)

1. Per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 113-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea.";

6) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, l'articolo 65-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 65-duodecies
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.";

7) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 66
(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel Capo I.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità indicate nel Capo I;

c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;

d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

3. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste nel Capo I:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili qualora siano destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità indicate nel Capo I, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.";

8) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, nel comma 2 dell'articolo 66-bis, la parola "Sono" è sostituita dalla parola "Le"; dopo le parole "ai sensi del comma 1" è aggiunta la parola "includono";

9) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, l'articolo 67 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.";

  • i commi 3 e 4 sono abrogati;

10) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, nel comma 1 dell'articolo 68 le parole "previste dall'articolo 66" sono sostituite dalle parole "indicate nel Capo I";

11) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione II, l'articolo 69-novies è modificato come segue:

  • nel comma 5, le parole "dall'articolo 66, commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "nel Capo I";

     
  • nel comma 6, le parole "i soggetti indicati al comma 1" sono sostituite dalle parole "i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi";

12) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 70 è modificato come segue:

  • nei commi 1, 3, 4 e 5, lettere a), b) e c), le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

13) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 70-bis è modificato come segue:

  • nei commi 1, 2, 3 e 4, le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

14) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 71 è modificato come segue:

  • nel comma 1, le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

15) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, nel comma 1 dell'articolo 71-bis, le parole "ai sensi dell'articolo 66" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità indicate nel Capo I";

16) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 72 è modificato come segue:

  • nella rubrica dell'articolo, le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto";

     
  • nel comma 1, le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto"; le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • nel comma 2, le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • nel comma 3, le parole "presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari" sono sostituite dalle parole "presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, nonché presso i depositari";

     
  • nel comma 3, è soppresso il seguente periodo: "Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.";

     
  • nel comma 3, terzo periodo, le parole "rende pubblici" sono sostituite dalle parole "pubblica sul proprio sito internet";

     
  • nell'ultimo periodo del comma 3, le parole "pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" sono sostituite dalle parole "diffuso con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • nel comma 4, le parole "mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • nel comma 5, nelle lettere a) e b), le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

17) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 73 è modificato come segue:

  • nel comma 1, le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

18) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 74 è modificato come segue:

  • nei commi 1 e 2, le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I";

     
  • dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

19) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 75 è modificato come segue:

  • nella rubrica dell'articolo, la parola "obbligazioni" è sostituita dalle parole "valori mobiliari diversi dalle azioni";

     
  • nel comma 1, la parola "obbligazioni" è sostituita dalle parole "valori mobiliari diversi dalle azioni"; le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto";

20) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'articolo 76 è modificato come segue:

  • nel comma 1, la parola "depositata" è sostituita dalla parola "pubblicata";
  • il comma 2 è abrogato;

21) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77
(Relazione finanziaria annuale)

1. Gli emittenti valori mobiliari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I:

a) i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico;

b) la relazione del collegio sindacale prevista dall'articolo 153 del Testo unico e il verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni.

2. Gli stessi emittenti, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

b) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

3. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

4. Entro quindici giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.";

22) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

"Art. 81
(Relazione finanziaria semestrale)

1. Gli emittenti azioni, ai sensi dell'articolo 154-ter, comma 4, del Testo unico, forniscono nella relazione intermedia sulla gestione un'informazione analitica:

a) sulle singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati dell'emittente; e

b) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nelle precedenti relazioni che potrebbe avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale o i risultati dell'impresa.

2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.";

23) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 81-ter è modificato come segue:

  • nella rubrica dell'articolo, le parole "alla relazione semestrale" sono sostituite dalle parole "al bilancio semestrale abbreviato";
  • nel comma 1, le parole "il modello indicato" sono sostituite dalle parole "i modelli indicati";

24) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 82 è modificato come segue:

  • la rubrica dell'articolo è modificata come segue: "Resoconto intermedio di gestione";
  • il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico.";

  • il comma 2 è abrogato;

25) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'articolo 83 è sostituito dal seguente

"Art. 83
(Esenzioni)

1. Le disposizioni della presente Sezione non si applicano a:

a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;

b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.";

26) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, prima dell'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 83-bis
(Informazioni sulla modifica dei diritti)

1. Gli emittenti azioni pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti inerenti alle varie categorie di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, compresi i cambiamenti nei diritti inerenti a derivati emessi dall'emittente stesso e che danno diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di tale emittente ovvero il cui rendimento è collegato a tali azioni.

2. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, qualsiasi modifica nei diritti dei possessori di tali valori mobiliari diversi dalle azioni, compresi i cambiamenti delle condizioni ad essi relative che possano indirettamente pregiudicare detti diritti, in particolare a seguito di una modifica delle condizioni relative al prestito o dei tassi di interesse.

3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano quanto prima, con le modalità indicate nel Capo I, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.

4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.";

27) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Art. 84
(Informazioni sull'esercizio dei diritti)

1. I soggetti indicati nell'articolo 92, comma 2, del Testo unico forniscono al pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, garantendo che le stesse siano disponibili nello Stato membro d'origine o nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e preservandone l'integrità.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del presente Regolamento e dall'articolo 2366 del codice civile, gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità indicate nel Capo I e riportano nello stesso anche le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea e le informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto e sulle condizioni previste per la partecipazione all'assemblea, ivi incluse le indicazioni riguardo alle modalità con cui ciascuna persona avente diritto di voto nell'assemblea degli azionisti può reperire un modulo di delega.

3. Gli emittenti azioni, con delibera assembleare, possono prevedere che, per la trasmissione delle informazioni agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, siano utilizzati mezzi elettronici, purché tale modalità di comunicazione sia disciplinata nel rispetto almeno delle condizioni seguenti:

a) l'uso dei mezzi elettronici non dipende in alcun modo dall'ubicazione della sede, del domicilio o della residenza dell'azionista o delle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto;

b) vengono posti in atto sistemi di identificazione in modo tale che gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di esercitare i diritti di voto o di dare istruzioni in merito siano effettivamente informati;

c) gli azionisti o le persone fisiche o giuridiche aventi il diritto di acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto sono contattati per iscritto per richiedere il loro consenso sull'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni; se questi non esprimono obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo, il loro consenso può considerarsi acquisito. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento;

d) qualsiasi imputazione dei costi connessi alla trasmissione di tali informazioni con mezzi elettronici è stabilita dall'emittente conformemente al principio di parità di trattamento di cui all'articolo 92 del Testo unico.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono curati dall'emittente anche tramite gli intermediari depositari.

5. Nel caso in cui abbiano prestato il proprio consenso all'utilizzo dei mezzi elettronici di comunicazione soltanto alcuni dei soggetti indicati al comma 3, lettera c) o tale consenso sia stato successivamente revocato, le informazioni di cui al comma 2 sono riportate anche nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile.

6. Per la trasmissione delle informazioni ai possessori di titoli di debito, gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro di origine possono utilizzare mezzi elettronici, purché la decisione sia presa nell'assemblea speciale dei possessori di tali titoli, nel rispetto almeno delle condizioni indicate nei commi 3 e 4.

7. Qualora i titoli di debito abbiano un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, un valore unitario almeno equivalente a 50.000 euro, per l'assemblea speciale dei possessori di tali titoli l'emittente può scegliere come luogo di convocazione qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato.";

28) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 84-bis è modificato come segue:

  • nel comma 1, dopo le parole "emittenti strumenti finanziari" sono aggiunte le parole "aventi sede legale in Italia";

  • nel comma 1, lettera b), le parole "nell'articolo 66, commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "nel Capo I; si applica l'articolo 65-bis, comma 2";

  • nel comma 3, dopo le parole "emittenti strumenti finanziari" sono aggiunte le parole "aventi sede legale in Italia";

  • nel comma 3, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b) e dal Capo I,";

  • nel comma 4, le parole "nel comma 1, lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "dal comma 1, lettera b) e nel Capo I";

  • nel comma 5, dopo le parole "emittenti strumenti finanziari" sono aggiunte le parole "aventi sede legale in Italia"; le parole "nel comma 1, lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "nel Capo I e nel comma 1, lettera b)";

  • alla fine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

29) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell'articolo 85, le parole "strumenti finanziari" sono sostituite dalle parole "valori mobiliari";

30) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 86 è modificato come segue:

  • nel comma 1, le parole "la società di gestione del mercato" sono sostituite dalle parole "con le modalità previste dal Capo I";

  • alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica l'articolo 65-bis, comma 2.";

31) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell'articolo 87, le parole "Gli emittenti strumenti finanziari" sono sostituite dalle parole "I soggetti indicati all'articolo 114, comma 5, del Testo unico"; dopo le parole "informano il pubblico" sono aggiunte le parole "e la Consob";

32) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell'articolo 87-bis, le parole "nell'articolo 66" sono sostituite dalle parole "nel Capo I";

33) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 88 è abrogato;

34) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, nel comma 1 dell'articolo 89 le parole "su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" sono sostituite dalle parole "con le modalità indicate nel Capo I"; le parole "almeno il giorno prima dell'inizio" sono sostituite dalle parole "in tempo utile rispetto all'inizio"; la parola "avviso" è sostituita dalla parola "comunicato";

35) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'articolo 89-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 89-bis
(Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento)

1. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano annualmente le informazioni relative all'adesione a codici di comportamento indicate nell'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del Testo unico.

2. Le informazioni indicate nel comma 1 sono riportate integralmente nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

3. Gli emittenti indicati nel comma 1 comunicano le informazioni indicate nella medesima disposizione alla società di gestione o all'associazione di categoria degli operatori che promuove il codice di comportamento al quale la relazione si riferisce entro il quinto giorno lavorativo dalla loro pubblicazione.

4. Gli emittenti indicati al comma 1 che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia con le modalità indicate nel comma 2.";

36) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI-bis, l'articolo 89-quater è modificato come segue:

  • nella rubrica dell'articolo, la parola "quotati" è sostituita dalle parole "strumenti finanziari";

  • nel comma 1, le parole "da emittenti quotati" sono sostituite dalle parole "dagli emittenti indicati nell'articolo 118-bis del Testo unico"; dopo le parole "in materia dal CESR" sono aggiunte le parole "(Committee of European Securities Regulators)";

37) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 90 è modificato come segue:

  • nel comma 1, lettera a), le parole "e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura" sono soppresse; le parole "di tale organo" sono sostituite dalle parole "di tale organo, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies,comma 3";

  • nel comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

"a-bis) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare tale operazione, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;";

  • nel comma 1, nelle lettere b) e c), le parole "fissato per l'assemblea" sono sostituite dalle parole "fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

  • nel comma 1, lettera d), le parole "l'assemblea ha deliberato" sono sostituite dalle parole "l'assemblea ha deliberato, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

  • nel comma 1, lettera d-bis), le parole "diffusione al pubblico" sono sostituite dalle parole "diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

  • nel comma 1, lettera e), dopo le parole "codice civile" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

  • nel comma 1, lettera f), le parole "l'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "lo statuto"; dopo le parole "registro delle imprese" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

  • nel comma 2, le parole "contestualmente alla diffusione al pubblico" sono sostituite dalle parole "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

38) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 90-bis è modificato come segue:

  • nel comma 1, nelle lettere a), c) e d), le parole "contestualmente alla diffusione al pubblico" sono sostituite dalle parole "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";
  • nel comma 1, lettera b), dopo le parole "fissato per l'assemblea" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

39) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 91
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3.";

40) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 92 è modificato come segue:

  • nella rubrica dell'articolo, le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto";

  • nel comma 1, lettera a), le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto"; dopo le parole "viene decisa la convocazione" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

  • nel comma 1, lettera b), le parole "almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea" sono sostituite dalle parole "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

  • nel comma 1, lettera c), dopo le parole "l'assemblea ha deliberato" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

  • nel comma 1, lettera d), le parole "l'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "lo statuto"; dopo le parole "nel registro delle imprese" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

  • nel comma 1, lettera e), le parole "contestualmente alla diffusione al pubblico" sono sostituite dalle parole "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

  • nel comma 1, lettera f), dopo le parole "riunione consiliare" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

41) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 93 è modificato come segue:

  • nel comma 1, lettera a), le parole "contestualmente alla diffusione al pubblico" sono sostituite dalle parole "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

  • nel comma 1, lettera b), dopo le parole "trenta giorni dall'assemblea" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

42) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 94 è modificato come segue:

  • nei commi 1, lettera a), e 2, le parole "contestualmente alla diffusione al pubblico" sono sostituite dalle parole "mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3";

  • nel comma 1, lettera b), dopo le parole "trenta giorni dall'assemblea" sono aggiunte le parole "attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione";

43) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione I, l'articolo 95 è modificato come segue:

  • nella rubrica dell'articolo, la parola "obbligazioni" è sostituita dalle parole "valori mobiliari diversi dalle azioni";

  • nel comma 1, la parola "obbligazioni" è sostituita dalle parole "valori mobiliari diversi dalle azioni"; le parole "si applica l'articolo 90, comma 1, 90-bis, e l'articolo 92" sono sostituite dalle parole "si applicano gli articoli 90, comma 1, 90-bis e 92";

  • nel comma 2, le parole "alla quotazione ufficiale di borsa" sono sostituite dalle parole "alle negoziazioni nei mercati regolamentati";

44) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione II, l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"Art. 96
(Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3:

a) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a) e b);

b) la documentazione prevista dall'articolo 154-ter, commi 2 e 5, del Testo unico.";

45) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione II, l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 97
(Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni)

1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a) e quella prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3.";

46) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 98 è modificato come segue:

  • il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

"1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso

a) al pubblico, con le modalità di cui al Capo I, e

b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.";

  • nel comma 3, le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto";

47) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, il comma 1 dell'articolo 98-bis è modificato come segue: dopo la parola "comunicano" sono aggiunte le parole "al pubblico e"; le parole "e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo" sono sostituite dalle parole "con le modalità di cui al Capo I";

48) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 99
(Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3.";

49) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Art. 100
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello compilato secondo le istruzioni previste nell'Allegato 3H e trasmesso tramite il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.";

50) nella Parte III, Titolo II, Capo III, Sezione III, l'articolo 101 è abrogato;

51) nella Parte III, Titolo II, il Capo IV è sostituito dal seguente:

"Capo IV
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 102
(Informazioni su eventi e circostanze rilevanti relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, con riferimento a ciascun fondo chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, e i soggetti che le controllano, osservano le disposizioni del Capo I e del Capo II, Sezione I, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 68, nonché le disposizioni del Titolo VII.

2. Agli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, le cui quote o azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, e non nello Stato membro d'origine, ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 113 ad eccezione dell'articolo 68.

3. Gli articoli 66, 66-bis e 67 si applicano anche con riferimento agli OICR chiusi per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'articolo 26, comma 1 e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalità indicate nel Capo I del presente Titolo. Si applica l'articolo 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti agli OICR chiusi.

Art. 103
(Informazione periodica e altre informazioni relative a OICR chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il rendiconto annuale, corredato della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito, le cui quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.

2. Gli emittenti quote o azioni di OICR esteri chiusi, aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini indicati dal comma precedente, la relazione finanziaria annuale e quella semestrale previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 42, comma 6, del Testo unico.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Capo I, il documento previsto dall'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico, descrivendo gli eventi di particolare importanza per gli OICR verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.

4. Alla diffusione delle informazioni previste nei commi 1 e 3, si applica l'articolo 65-bis, comma 2.

5. I soggetti di cui ai commi precedenti osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati:

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR chiusi.

6. I soggetti di cui ai commi precedenti informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote o azioni degli OICR chiusi gestiti, effettuate dagli stessi soggetti o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti appositamente incaricati.

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le Sicav, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19, commi 2 e 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Le società di gestione armonizzate, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti:

a) il prospetto di quotazione;

b) il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.";

52) nella Parte III, Titolo II, il Capo V è abrogato;

53) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 109
(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusipubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:

a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 3, lettera b), e 66-bis;

b) con le modalità indicate nel Capo I oppure inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, oppure, entro il giorno successivo, pubblicato nel sito internet dell'emittente strumenti finanziari diffusi.";

54) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, nel comma 1 dell'articolo 110, le parole "pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" sono sostituite dalle parole "diffuso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b)";

55) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, nell'articolo 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli emittenti azioni diffuse trasmettono alla Consob, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio o dal pagamento del dividendo, informazioni in merito al nominativo degli azionisti che, sulla base degli aggiornamenti del libro soci, partecipano in misura superiore al 2% del proprio capitale sociale rappresentato da titoli che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto, indicando il numero di azioni da loro posseduto.";

56) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, dopo l'articolo 111 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 111-bis
(Emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 109, gli emittenti strumenti finanziari diffusi, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo diffondono al pubblico le informazioni indicate al presente Capo con le modalità indicate nel Capo I.

Art. 111-ter
(Deposito delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi trasmettono alla Consob le informazioni indicate nel presente Capo contestualmente alla loro diffusione al pubblico attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.";

57) nella Parte III, Titolo II, l'intestazione del Capo VII è modificata come segue: "Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani";

58) nella Parte III, Titolo II, all'inizio del Capo VII è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 112-bis
(Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)

1. Agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-bis, 65-ter, 65-quater, 65-quinquies, 65-sexies, 65-octies e 65-novies.

2. Per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni.";

59) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, l'articolo 113 è abrogato;

60) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

"Art. 114
(Operazioni straordinarie e altre informazioni)

1. Gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni soltanto in mercati regolamentati italiani forniscono informazioni equivalenti a quelle previste nel Capo II, Sezioni IV e VI, e nel Capo III, Sezioni I e III, del presente Titolo, avendo riguardo all'ordinamento societario vigente nel paese della propria sede legale.";

61) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 115
(Informazioni diffuse all'estero)

1. Gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.";

62) nella Parte III, Titolo II, Capo VII, gli articoli 116 e 116-bis sono sostituiti dal seguente articolo:

"Art. 116
(Equivalenza delle informazioni)

1. La Consob, all'atto dell'ammissione alle negoziazioni, può consentire agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, n. 3, del Testo unico, di non adempiere agli obblighi di pubblicazione e di deposito presso la stessa delle informazioni regolamentate previsti nel Capo II, Sezioni V e VI, e nel Capo III, Sezioni II e III, del presente Titolo qualora ritenga gli obblighi previsti dalla disciplina vigente nel paese in cui i predetti emittenti hanno la propria sede equivalenti a quelli previsti dalla legge italiana e dal presente regolamento.

2. Restano ferme, per gli emittenti indicati al comma 1, le modalità di diffusione, stoccaggio, deposito e la disciplina del regime linguistico stabilite per la pubblicazione delle informazioni regolamentate nel Capo I.

3. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 115 e 116-ter, i soggetti indicati nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, le informazioni diverse da quelle regolamentate fornite ai sensi di legge nel paese d'origine, se le stesse possono essere rilevanti per il pubblico della Comunità.

4. La Consob effettua le valutazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei principi previsti dalla direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2007/14/CE, nonché di ogni altra misura di esecuzione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, della direttiva 2004/109/CE.";

63) nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente Capo:

"Capo VII-bis
Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro dell'Unione Europea

Art. 116-bis
(Adempimenti relativi alle informazioni regolamentate)

1. Gli emittenti che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, in occasione dell'ammissione dei propri valori mobiliari alla negoziazione nei mercati regolamentati di altri Stati membri dell'Unione Europea e non in Italia, ne danno informazione alla Consob secondo le modalità dalla stessa indicate con propria comunicazione.

2. Gli emittenti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio autorizzato.

3. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti che emettono valori mobiliari per i quali sia stata presentata la prima richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un altro Stato membro, e che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, fino al giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni pubblicano le informazioni regolamentate nel proprio sito internet.

5. Ai soggetti indicati al comma 1 si applicano il Capo II, Sezione V, del presente Titolo e gli articoli 83-bis e 84.

6. Agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati di altri Stati membri e non in Italia, si applicano gli articoli 98, 98-bis e 100.

Art. 116-ter
(Informazioni diffuse all'estero)

1. Gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico.";

64) nella Parte III, Titolo II, il Capo VIII è sostituito dal seguente:

"Capo VIII
Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti

Art. 116-quater
(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne dà notizia all'emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi con il consenso degli emittenti;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), b-bis), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo.";

65) nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VIII sono aggiunti i seguenti Capi:

"Capo VIII-bis
Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate

Art. 116-quinquies
(Requisiti dello SDIR)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, da parte della Consob, lo SDIR garantisce:

a) il rispetto delle previsioni indicate nel Capo I e dei requisiti organizzativi e operativi indicati nell'Allegato 3I;

b) alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari l'accesso senza oneri alle informazioni regolamentate ricevute, contestualmente alla loro diffusione al pubblico;

c) nel caso di informazioni regolamentate, previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato ove è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, l'accesso, indicato alla lettera b), alla Consob e alla società di gestione del mercato quindici minuti prima della diffusione al pubblico delle informazioni.

2. Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato per conto dei propri utilizzatori.

3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate consentono, per almeno tre anni, la consultazione e il trasferimento gratuito alla Consob delle informazioni regolamentate diffuse nei tre anni precedenti la data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio autorizzati, stabilita con apposito provvedimento della Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico.

Art. 116-sexies
(Domanda di autorizzazione di uno SDIR)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dello SDIR è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato 3I redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3O;

b) i dettagli di tutte le connessioni stabilite con i media in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea;

c) i dettagli delle tariffe previste per ogni servizio prestato.

Art. 116-septies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell'Allegato 3I per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. Per le stesse finalità, la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L'autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell'elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano uno SDIR.

Art. 116-octies
(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte dello SDIR dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita uno SDIR e a coloro che vi svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai suoi direttori generali e ai suoi soci ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato 3I, il soggetto che gestisce lo SDIR precedentemente autorizzato adegua la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-septies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco di cui all'articolo 116-septies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce lo SDIR.

4. Qualora sia accertata la perdita dei predetti requisiti, la Consob richiede al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita lo SDIR dall'elenco di cui all'articolo 116-septies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato alla gestione dello SDIR che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del sistema, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di diffusione delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette alla Consob, con le modalità specificate nella delibera di revoca dell'autorizzazione, la documentazione relativa al processo di elaborazione delle informazioni regolamentate svolto negli ultimi cinque anni.

Capo VIII-ter
Meccanismi di stoccaggio autorizzati

Art. 116-novies
(Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)

1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato 3L:

a) la ricezione e la conservazione delle informazioni regolamentate inviate dagli emittenti strumenti finanziari, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dai rispettivi soggetti controllanti, ovvero dagli SDIR, per conto dei predetti soggetti, dalla società di gestione del mercato in cui sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari e dalla Consob;

b) sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;

c) la disponibilità alla Consob e alla società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate;

d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili.

Art. 116-decies
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio è presentata alla Consob.

2. La domanda contiene:

a) una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti contenuti nell'Allegato 3L redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3P;

b) i dettagli delle tariffe previste per il servizio prestato.

Art. 116-undecies
(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, riscontra i requisiti indicati nell'articolo 116-novies e nell'Allegato 3L per il rilascio dell'autorizzazione e delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione al soggetto richiedente indicando il termine entro il quale le predette informazioni devono essere trasmesse. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci del richiedente ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio. In tali casi il termine previsto al comma 1 è sospeso fino alla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste.

3. L'autorizzazione ha efficacia dal giorno di iscrizione del soggetto richiedente nell'elenco, tenuto dalla Consob, dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio.

Art. 116-duodecies
(Controllo della Consob e revoca dell'autorizzazione)

1. La Consob vigila sul mantenimento da parte del meccanismo di stoccaggio dei requisiti necessari per l'autorizzazione. A tal fine la Consob può richiedere, in qualunque momento, informazioni e documenti al soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio e a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci dello stesso ed effettuare verifiche presso la sede del gestore del servizio.

2. Qualora la Consob, sulla base delle modalità di funzionamento dei mercati e dell'innovazione tecnologica, modifichi i requisiti indicati nell'Allegato 3L, il soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio, precedentemente autorizzato, deve adeguare la struttura del servizio nel termine stabilito dalla Consob con apposito provvedimento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-undecies, comma 3.

3. Qualsiasi modificazione, concernente i requisiti necessari per l'autorizzazione, che intervenga successivamente all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco dei soggetti che esercitano il meccanismo di stoccaggio di cui all'articolo 116-undecies, comma 3, è immediatamente comunicata alla Consob da parte del soggetto che gestisce il meccanismo di stoccaggio.

4. Qualora la Consob accerti la perdita dei predetti requisiti richiede al soggetto autorizzato che esercita il meccanismo di stoccaggio di ripristinare la prevista funzionalità indicando il termine di adeguamento. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la revoca da parte della Consob dell'autorizzazione e la cancellazione del soggetto che esercita il meccanismo di stoccaggio dall'elenco di cui all'articolo 116-undecies, comma 3.

5. Il soggetto autorizzato per la gestione del meccanismo di stoccaggio che intende terminare la prestazione del servizio deve darne tempestiva comunicazione alla Consob e agli emittenti utilizzatori del meccanismo, ove possibile deliberando in tempi tali da non pregiudicare la funzionalità a livello di sistema delle funzioni di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

6. Il soggetto cancellato dall'elenco trasmette le informazioni regolamentate oggetto di stoccaggio nel proprio meccanismo al soggetto o ai soggetti indicati con apposito provvedimento della Consob. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni.";

66) nella Parte III, Titolo III, all'inizio del Capo I e prima della Sezione I, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 116-terdecies
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:

a) "emittenti azioni quotate": emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 1 e 3, del Testo unico;

b) "azioni": azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;

c) "capitale sociale": capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;

d) "partecipazioni potenziali": le partecipazioni potenziali in acquisto e le partecipazioni potenziali in vendita;

d1) «partecipazioni potenziali in acquisto»: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

d2) «partecipazioni potenziali in vendita»: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di vendere, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

e) "società di gestione": le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

f) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le SGR e le società di gestione armonizzate autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 85/611/CEE;

g) "partecipazioni gestite": le azioni, i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dalle società di gestione, di pertinenza:

- degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito alla società di gestione che ha istituito gli OICR;

- degli OICR istituiti, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;

e/o le azioni l'esercizio dei cui diritti di voto sia dal cliente attribuito discrezionalmente ai soggetti abilitati nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli;

h) "istruzione diretta": qualsiasi istruzione impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, nella quale siano specificate, con riferimento a casi determinati, le modalità di esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

i) "istruzione indiretta": qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, impartita alle società di gestione o ai soggetti abilitati dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata, volta a limitare la discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite al fine di perseguire gli interessi aziendali specifici del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata;

l) "giorni di negoziazione": i giorni di apertura dei mercati regolamentati situati od operanti nel territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;

m) "controparte centrale": il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

n) "procedure esecutive": le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.";

67) nella Parte III, Titolo III, Capo I, l'intestazione della Sezione I è modificata come segue: "Partecipazioni in emittenti quotati";

68) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Art. 117
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2%;

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%;

c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Gli obblighi previsti al comma 1 si applicano anche a coloro che raggiungono o superano le soglie di cui al medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente azioni quotate ai sensi dell'articolo 98.";

69) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, dopo l'articolo 117 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 117-bis
(Operazioni su azioni proprie)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione si applicano anche agli emittenti azioni quotate relativamente alle azioni proprie detenute direttamente ovvero tramite società controllate.

2. Le azioni proprie degli emittenti azioni quotate e le azioni detenute da società da questi ultimi controllate non sono computate ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni dei soggetti che controllano gli stessi emittenti azioni quotate.

3. Agli obblighi di comunicazione aventi ad oggetto le azioni degli emittenti azioni quotate, detenute dalle società da questi ultimi controllate, si applica quanto previsto dall'articolo 119-bis, commi 1 e 2.";

70) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 118 è sostituito dal seguente:

"Art. 118
(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;

b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;

c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall'articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

4. I fiduciari calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni oggetto di intestazione. Tali partecipazioni non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario.

5. Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

6. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

7. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale.

8. Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 117, la medesima comunicazione dovrà, altresì, contenere:

a) l'indicazione delle azioni di cui il soggetto tenuto all'obbligo è titolare suddivise per categoria; nonché

b) la percentuale da esse rappresentata sul totale delle azioni della medesima categoria.";

71) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Art. 119
(Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali)

1. Coloro che detengono partecipazioni potenziali in acquisto, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2%;

b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

c) la riduzione della partecipazione potenziale in acquisto al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

2. Coloro che detengono una partecipazione effettiva o una partecipazione potenziale in acquisto superiore al 2% comunicano alla società partecipata e alla Consob la detenzione di partecipazioni potenziali in vendita, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, quando le azioni sottostanti:

a) superino la soglia del 2%;

b) raggiungano o superino le soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

c) si riducano al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.

4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali, le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquisto sono computate separatamente da quelle sottostanti agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di vendita.

5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

6 Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.

7 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.";

72) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, dopo l'articolo 119 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 119-bis
(Esenzioni)

1. Una società controllata non è tenuta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione quando, con riferimento alla partecipazione detenuta dalla stessa, sussistono tali obblighi a carico del soggetto controllante.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 possono essere adempiuti dalla sola società controllata, purché sia garantita la completezza delle informazioni riguardanti l'intera catena di controllo, anche relativamente ad altre partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:

a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;

b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;

c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker:

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

- non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse;

- sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E. Il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali.

4. I diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché:

- i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e

- l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.

6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.

7. Le SGR, le Sicav e le società di gestione armonizzate che, esclusivamente nell'ambito della gestione di OICR armonizzati, hanno acquisito partecipazioni gestite, anche potenziali, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Sezione.

8. L'esenzione di cui al comma 7 si applica alle società di gestione extracomunitarie a condizione che gli schemi di funzionamento degli OICR gestiti siano compatibili con quelli previsti per gli OICR armonizzati.

Art. 119-ter
(Criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite)

1. Il soggetto controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché la società di gestione eserciti il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società dallo stesso controllata.

2. Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata, con le partecipazioni gestite, anche potenziali, purché i soggetti abilitati:

a) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite esclusivamente dietro istruzioni impartite dal cliente per iscritto o con mezzi elettronici, ovvero assicurino che il servizio di gestione di portafogli sia prestato indipendentemente da qualsiasi altra attività o servizio di investimento a condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, mediante la creazione di opportuni meccanismi; e

b) esercitino il diritto di voto inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante o da altra società da esso controllata.

3. Il soggetto controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali, o quelle di altra società controllata con le partecipazioni gestite, anche potenziali, nel caso in cui la società di gestione o i soggetti abilitati controllati non abbiano discrezionalità nell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite e ricevano istruzioni dirette o indirette per l'esercizio degli stessi da parte del soggetto controllante o altra società da esso controllata.

4. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette senza indugio alla Consob:

a) un elenco costantemente aggiornato delle società di gestione o dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza competenti o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;

b) con riferimento a ciascuna società di gestione o soggetto abilitato controllato, un attestato certificante che:

- il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;

- la società di gestione o i soggetti abilitati esercitano i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite indipendentemente dal soggetto controllante.

5. È fatta salva per il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati la possibilità di avvalersi dei criteri previsti dai commi 1 e 2 soltanto in relazione alle partecipazioni potenziali. In tal caso, alla Consob è trasmesso esclusivamente l'elenco di cui al comma 4, lettera a).

6. Il soggetto controllante una o più società di gestione o soggetti abilitati trasmette alla Consob, su richiesta della stessa, informazioni idonee a comprovare che:

a) la propria struttura organizzativa e quella delle società di gestione o dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e la società di gestione o i soggetti abilitati adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;

b) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dalla società di gestione o dai soggetti abilitati controllati sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

7. Limitatamente alle società di gestione extracomunitarie ed ai soggetti abilitati extracomunitari, i commi da 1 a 6 si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda le seguenti condizioni:

a) esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite in modo indipendente e discrezionale;

b) obbligo, nel caso di conflitto di interessi, di non tenere in considerazione gli interessi del soggetto controllante o di altra società dallo stesso controllata.

8. Il soggetto controllante uno o più soggetti di cui al comma 7 è tenuto ad attestare i requisiti previsti nel medesimo comma con riferimento a ciascun soggetto controllato.";

73) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

"Art. 120
(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2% e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%, anche le azioni conferite nel patto dagli altri aderenti, indicando:

a) le azioni complessivamente conferite nel patto;

b) le proprie azioni conferite nel patto;

c) le proprie ulteriori azioni non conferite nel patto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta anche da chi aderisce al patto parasociale tramite interposte persone o fiduciari e da chi controlla l'aderente al patto.

3. La comunicazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4B nei termini di cui all'articolo 121, comma 1.

4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto di cui all'articolo 122 del Testo unico nei termini di cui all'articolo 121, comma 1.";

74) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

"Art. 121
(Termini e modalità di comunicazione)

1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.

2. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

3. Qualora più soggetti non legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati anche in relazione ad eventuali ulteriori partecipazioni detenute da ciascuno di essi e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.";

75) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

"Art. 122
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti azioni quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.";

76) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, l'articolo 122-bis è modificato come segue:

  • nel comma 1, le parole "società emittente" sono sostituite dalle parole "emittente azioni quotate";

  • nel comma 2, ultimo periodo, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "commi 4 e 5";

  • nel comma 3, le parole "mercato aperto" sono sostituite dalla parola "negoziazione"; nell'ultimo periodo, le parole "commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "comma 3";

  • nel comma 4, le parole "mercato aperto" sono sostituite dalla parola "negoziazione"; le parole "tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I";

77) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l'articolo 123 è modificato come segue:

  • nel comma 1, lettera a), le parole "la società con" sono sostituite dalle parole "l'emittente";

  • nel comma 1, lettera b), le parole "alla medesima società" sono sostituite dalle parole "al medesimo emittente";

  • nel comma 2, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 3";

78) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l'articolo 124 è modificato come segue:

  • nel comma 1, le parole "Le società con azioni quotate" sono sostituite dalle parole "Gli emittenti azioni quotate";

  • nel comma 3, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 3";

79) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l'articolo 125 è sostituito dal seguente:

"Art. 125
(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Gli emittenti azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura dell'esercizio.

2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.

3. Qualora più emittenti azioni quotate legati da rapporti di controllo siano tenuti ad obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti anche da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti gli emittenti azioni quotate e ferma restando la responsabilità dei singoli soggetti tenuti alla comunicazione.

4. Si applica l'articolo 121, comma 3.";

80) nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

"Art. 126
(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Gli emittenti azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio.";

81) nella Parte III, Titolo III, Capo II, Sezione II, nell'articolo 130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Qualora con la pubblicazione dell'estratto si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120, il medesimo dovrà altresì contenere:

- l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;

- il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.";

82) nella Parte III, Titolo V, nel comma 5 dell'articolo 144-bis, le parole "all'articolo 66" sono sostituite dalle parole "nel Titolo II, Capo I";

83) nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, Sezione IV, nel comma 2 dell'articolo 144-octies, le parole "nell'articolo 66" sono sostituite dalle parole "nel Titolo II, Capo I";

84) nella Parte III, Titolo V-bis, Capo I, Sezione IV, nel comma 1 dell'articolo 144-novies, le parole "previste dall'articolo 66" sono sostituite dalle parole "indicate nel Titolo II, Capo I";

85) nella Parte III, Titolo VII, Capo I, il comma 5 dell'articolo 152-bis è sostituito dal seguente:

"5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, qualora tali strumenti siano già ammessi in un mercato regolamentato nella Comunità Europea con il consenso dell'emittente.";

86) nella Parte III, Titolo VII, Capo II, l'articolo 152-octies è modificato come segue:

  • il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.";

  • il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.";

  • il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.";

87) nella Parte IV, l'articolo 153 è abrogato;

88) nell'Allegato 3, il testo dell'Allegato 3C-ter è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 1);

89) nell'Allegato 3, l'Allegato 3D è abrogato;

90) nell'Allegato 3, il testo dell'Allegato 3F è modificato come segue:

  • le Istruzioni sono sostituite dal testo in allegato (Allegato n. 2);

  • nello Schema di comunicazione delle operazioni sui titoli dell'emittente, alla fine della Sezione I, le parole "inviare via fax al numero 06-8477612" e la parole "in caso di difficoltà contattare i numeri: 06-8477462, 06-8477610" sono sostituite dalle seguenti parole: "in caso di difficoltà tecniche, inviare via fax al numero 06-8477757";

91) nell'Allegato 3, nelle Istruzioni dell'Allegato 3H, il paragrafo B è modificato come segue:

  • la rubrica del paragrafo B è sostituita dalla seguente: "Disciplina transitoria delle modalità di invio";

  • il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, con la quale verrà reso operativo il sistema di Teleraccolta, la comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:

a) consegnata direttamente;

b) spedita per lettera raccomandata A/R.

Nei casi sub a) e b) sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99".";

  • il punto 3 è abrogato;

92) nell'Allegato 3, dopo l'Allegato 3H sono aggiunti gli Allegati 3I, 3L, 3M, 3N, 3O e 3P (Allegato n. 3, Allegato n. 4, Allegato n. 5, Allegato n. 6, Allegato n. 7 e Allegato n. 8);

93) l'Allegato 4 è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 9);

94) nell'Allegato 6, le "Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi" sono sostituite dalle seguenti:

"1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:

a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;

b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.".

III. Nella delibera n. 16840 del 24 marzo 2009, il punto 10) è abrogato.

IV. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1). Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto per le disposizioni del regolamento emittenti indicate nei punti seguenti:

IV.1 Fino alla data di inizio dell'attività dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico, ovvero, in assenza di richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati, fino alla data stabilita dalla Consob con apposito provvedimento, non si applicano gli articoli 65-ter, 65-quinquies e 65-sexies del Regolamento Emittenti. In tale periodo gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-bis del medesimo Regolamento:

a) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato:

a.1) ad almeno due agenzie di stampa e alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico; ovvero

a.2) tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob;

b) in relazione alle informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate alla lettera a), in deroga alle modalità previste nel medesimo Allegato;

c) in relazione alle informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b) e al punto IV.2, salvo diversa richiesta della Consob, tramite invio dei relativi documenti alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi valori mobiliari, che ne assicura la diffusione al pubblico, e invio di un comunicato, secondo le modalità indicate alla lettera a), contenente l'annuncio della pubblicazione dei predetti documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.

IV.2 Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico:

a) per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 del Regolamento Emittenti non si applicano gli articoli 65-ter, 65-quinquies e 65-sexies del medesimo Regolamento e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-bis tramite invio dell'Allegato 3F, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, alla Consob, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni contenute nel predetto Allegato;

b) ...omissis...(2)

IV.3 Fino alla data indicata nel punto IV.1, i soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) del Regolamento Emittenti pubblicano le informazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico tramite invio dell'Allegato 6 secondo le modalità indicate nel punto IV.1, lettera a.1, ovvero nel punto IV.1, lettera a.2, nel caso di apposito accordo con l'emittente.

IV.4 Fino alla data indicata nel punto IV.1:

a) la società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, modalità di comunicazione al mercato e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel punto IV.1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti; resta fermo, fino alla medesima data, quanto allo stato previsto dalle società di gestione dei mercati in tema di sistemi telematici di trasmissione delle informazioni;

b) gli emittenti valori mobiliari osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi della lettera a).

IV.5 Fino alla data indicata nel punto IV.2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 65-septies, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti le informazioni regolamentate si considerano transitoriamente stoccate in forma centralizzata per effetto della loro pubblicazione sul sito internet delle società di gestione dei mercati regolamentati italiani, anche mediante rinvio ai siti internet dei relativi emittenti valori mobiliari.

IV.6 Fino alla data indicata nel punto IV.2, ove la Consob riscontri il venir meno delle modalità di pubblicazione previste dal punto IV.5, che garantiscono di fatto un agevole accesso al pubblico delle informazioni regolamentate, la stessa può richiedere alle società di gestione del mercato di adottare misure necessarie:

a) per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico dagli emittenti valori mobiliari, ammessi alla negoziazione nel proprio mercato, ai sensi del presente punto;

b) per assicurare la diffusione al pubblico di comunicati, dati e documenti indicati alla lettera a).

IV.7 Fino alla data indicata nel punto IV.2, i controllanti emittenti valori mobiliari, in deroga all'articolo 65-octies, comma 3, lettera a), del Regolamento Emittenti pubblicano le informazioni regolamentate tramite invio del comunicato anche alla società di gestione del mercato ove sono ammessi alla negoziazione i relativi strumenti finanziari, che ne assicura la diffusione al pubblico.

IV.8 Fino alla data indicata nel punto IV.2:

a) l'obbligo di contestuale deposito delle informazioni regolamentate presso la Consob si considera adempiuto mediante inserimento: (i) nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni predisposti dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, ovvero (ii) nei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzati ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera a), del Testo unico;

b) le informazioni non depositate presso la Consob con le modalità indicate alla lettera a), sono depositate mediante trasmissione attraverso il sistema di Teleraccolta, nei casi indicati dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/7029641 del 1° maggio 2007(3), ovvero via posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.

IV.9 Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, l'obbligo di deposito delle informazioni regolamentate attraverso il sistema di Teleraccolta, previsto rispettivamente negli articoli 90, comma 1, lettere a-bis), d), e) e f), 90-bis, comma 1, lettera b), 92, comma 1, lettere a), c), d) e f), 93, comma 1, lettera b), 94, comma 1, lettera b), 98, comma 1, lettera b), 100, comma 1, e 111-ter del Regolamento Emittenti è sostituito dall'invio delle stesse informazioni per posta all'indirizzo indicato sul sito internet della Consob.

IV.10 Gli emittenti valori mobiliari che possono scegliere l'Italia come Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Testo unico, provvedono ad effettuare tale scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera ovvero entro l'eventuale termine, se successivo, stabilito, per la predetta scelta, nello Stato membro dell'Unione Europea ove abbiano richiesto l'ammissione alle negoziazioni dei propri valori mobiliari.

IV.11 Fino alla data indicata nel punto IV.1, gli emittenti strumenti finanziari diffusi negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 111-bis del Regolamento Emittenti, diffondono:

a) le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico tramite invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa;

b) le informazioni regolamentate diverse da quelle indicate alla lettera a) tramite invio, ad almeno due agenzie di stampa, di un comunicato contenente l'annuncio della pubblicazione dei relativi documenti e l'indicazione del sito internet dove sono disponibili.

IV.12 Gli emittenti strumenti finanziari e gli emittenti strumenti finanziari diffusi predispongono il sito internet per la pubblicazione delle informazioni, previsto, nel Titolo II, rispettivamente Capo I e Capo VI, del Regolamento Emittenti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

IV.13 Le società di gestione del mercato che hanno predisposto, ai sensi della previgente disciplina, un sistema telematico di trasmissione delle informazioni, al quale ha accesso la Consob, rendono disponibili per almeno tre anni ovvero trasferiscono alla Consob, su apposita richiesta ai sensi dell'articolo 74 del Testo unico, le informazioni, in formato elettronico, diffuse dal predetto sistema nei tre anni che precedono:

a) la data indicata nel punto IV.1; ovvero

b) la data di cessazione dell'attività di gestione del predetto sistema telematico di trasmissione delle informazioni, nel caso in cui tale data sia anteriore rispetto a quella indicata alla lettera a).

IV.14 Le disposizioni contenute nel Capo VIII-ter del Regolamento Emittenti relative ai meccanismi di stoccaggio autorizzati, sono sospese fino all'emanazione di apposito provvedimento con il quale la Consob darà avvio alla procedura di autorizzazione dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico. Al fine di una preliminare ricognizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti interessati a prestare il servizio relativo al meccanismo di stoccaggio autorizzato presentano alla Consob una manifestazione di interesse non vincolante, indicando se dispongono di un'apposita organizzazione, che presenti le caratteristiche richieste nell'Allegato 3P, ovvero i tempi necessari per la realizzazione della predetta organizzazione.

IV.15 Fino alla data del 1° luglio 2009, i richiami alle norme della Parte II, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti previsti rispettivamente negli articoli 102, comma 4; 103, comma 5; 103-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo Regolamento non sono efficaci e continuano a trovare applicazione i richiami alle predette norme previsti nelle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 1° aprile 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

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Note:

1. Pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009.

2. Lettera abrogata con delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 (pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2009).

3. Rectius Comunicazione n. DEM/7029641 del 5 aprile 2007.