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Bollettino


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Delibera 17121 (1)

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2010

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

VISTE  le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2009 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

VISTA la propria delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2010, i soggetti tenuti alla contribuzione;

ATTESA la necessità di stabilire, per l'esercizio 2010, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009;

D E L I B E R A :

Articolo 1
Misura della contribuzione

Il contributo dovuto, per l'esercizio 2010, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo
(delibera n.
 17120/2009
)

Soggetti tenuti alla corresponsione

Misura del contributo

Art. 1, lett. a) Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) € 5.345 per ciascun servizio/attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998]
Art. 1, lett. b) Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 € 5.345 per ciascun servizio/ attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998]
Art. 1, lett. c) Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2010 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti € 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato
Art. 1, lett. d) Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 € 5.345 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2010
Art. 1, lett. e) Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2010 nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998

Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2010 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998

€ 1.445 pro-capite

 

 

€ 85 pro-capite

Art. 1, lett. f) Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo € 2.225 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2010, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2010
Art. 1, lett. g) Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2010 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 € 7.165 pro-capite
Art. 1, lett. h) Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2010 nell'Albo € 95 pro-capite
Art. 1, lett. i) Borsa Italiana s.p.a. € 3.940.795
Art. 1, lett. l) Mts s.p.a. € 417.950
Art. 1, lett. m) Monte Titoli s.p.a. € 651.350
Art. 1, lett. n) Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. € 454.195
Art. 1, lett. o) Emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. p) Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob € 12.220 pro-capite
Art. 1, lett. q) Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. f) e g) Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. r) Società di revisione iscritte nell'Albo Come da successivo comma 5
Art. 1, lett. s) Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione € 48.275 pro-capite
Art. 1, lett. t) Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco Consob € 12.965 pro-capite
Art. 1, lett. u) Organismo Promotori finanziari € 344.335


2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. o), della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2010.

Per gli emittenti italiani di cui ai punti o1) ed o2):

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.075 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 94,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 76,2 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.075 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;

c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.075 per ogni warrant quotato;

d) l'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates è pari ad una quota fissa di € 1.410 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.755 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 401.870.

Per gli emittenti esteri di cui al punto o1):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.075;

b) l'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates è pari ad una quota fissa di € 1.410 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.755 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 401.870.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. q), della delibera n. 17.120 del 30 dicembre 2009 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 271 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.770 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,554% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 426 per ciascuna sollecitazione conclusa;

3/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.770 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,021308% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/2 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. r), della delibera n. 17120 del 30 dicembre 2009 è determinato nella misura del 9,45% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato svolti in applicazione delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2009.

Articolo 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica(2).

Roma, 30 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

__________________
Nota:

1. Resa esecutiva con d.p.c.m. del 25 gennaio 2010.

2. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 del 10 febbraio 2010.