Comunicazione quesito n. 10077002 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. DIN/10077002 del 17-09-2010
inviata alla [… società A …]
OGGETTO: Risposta a richiesta di parere concernente l'eventuale riconducibilità ai "servizi di investimento" di attività svolte da soggetti non autorizzati.
Con nota … codesta Società ha richiesto alla scrivente di esprimere il proprio parere "in merito al modello commerciale adottato [dalla Società] in Italia".
Al riguardo, codesta Società ha riferito di essere "specializzata nella progettazione e vendita di formazione personale e manageriale per aziende e persone fisiche ... forn[endo] consulenza per strategie di marketing, studi di mercato e studi di modelli produttivi".
In particolare, nella richiesta di parere di cui sopra, è stato precisato che [… società A …] - oltre ad organizzare "corsi di formazione e workshop aziendali [ove vengono fornite] ai partecipanti ... informazioni su ricerche di mercato, nonché studi di modelli produttivi di mercati ... come la previdenza privata o ... come il mercato dell'oro e del forex" - "offre, attraverso il proprio sito, la possibilità ad altre aziende, italiane e U.E., che operano in diversi settori, tra cui servizi assicurativi e finanziari, di fare la loro pubblicità, a pagamento, mediante degli spazi (banner)".
Secondo quanto rappresentato da codesta Società, l'attività prestata si sostanzierebbe, pertanto; nel "promuovere i [propri] servizi di consulenza, marketing e corsi di formazione, mette[ndo] in contatto [il potenziale] interessato con l'azienda che gli interessa conoscere [e] che già fa pubblicità nel sito aziendale"; come evidenziato, "se, e solo quando il loro contatto va a buon fine (contralto concluso o prodotto venduto), l'azienda che fa pubblicità nel sito, oltre a pagare per la pubblicità .. fa avere [… società A …] un riconoscimento monetario che può variare dal settore e/o dall'azienda".
In proposito, per quanto di competenza e con esclusivo riferimento ai profili inerenti alla disciplina di settore, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi, secondo un orientamento già espresso dalla Commissione (cfr., in particolare, Comunicazione n. DAL/97007247 del 20 agosto 1997), che lo svolgimento del servizio di analisi finanziaria, nonché di diffusione di dati ed informazioni concernenti l'andamento dei mercati, nei termini prospettati, non integra un'attività per il cui esercizio è richiesta alcuna forma di autorizzazione o abilitazione.
Con riguardo ai "banners" pubblicitari ospitati sul sito internet riconducibile a codesta Società, appare opportuno precisare, in linea generale, che i predetti "banners" - qualora consentano, ove selezionati, di accedere all'indirizzo web di un soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento - sono da intendersi come accorgimenti di natura tecnica, insuscettibili di essere qualificati, di per sé solo considerati, come autonoma forma di "promozione e collocamento a distanza", come tale riservata agli intermediari autorizzati ai sensi degli artt. 32 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)(1) e 79 del Regolamento CONSOB n. 16190/20072 (2).
A conclusioni diverse si perviene, invece, nell'ipotesi in cui i menzionati "banners" costituiscano elementi di una più complessa attività a carattere non meramente pubblicitario ed informativo; in particolare, l'ospitare in pagine web "banners" può integrare, anche in relazione al contesto in cui sono collocati, la nozione di "promozione o collocamento a distanza" dei servizi di investimento prestati dall'intermediario al cui sito è favorito il collegamento, qualora i messaggi ivi contenuti siano idonei ad instaurare forme di dialogo o di interazione con gli utenti ovvero presentino natura negoziale (o comunque siano tali da non limitarsi all'enunciazione delle qualità e caratteristiche del soggetto offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti). In considerazione di ciò, nel caso in cui i messaggi contenuti nei siti internet ospitanti i "banners" in parola, dovessero presentare le caratteristiche da ultimo indicate, si configurerebbe un'attività di "promozione e collocamento a distanza" riservata a soggetti debitamente autorizzati, il cui esercizio abusivo integrerebbe, conseguentemente, un illecito punibile sia penalmente(3) che amministrativamente(4).
Con specifico riferimento all'attività di "presentazione" di clientela svolta da [… società A …] in favore di soggetti abilitati (i cui servizi risultano, peraltro, pubblicizzati nell'ambito del sito internet gestito da codesta Società), deve rilevarsi che la Commissione ha avuto modo di intervenire più volte sulla questione, chiarendo che l'esercizio della menzionata attività non risulta sottoposta a riserva, non integrando, in assenza del carattere propriamente negoziale, forme di prestazione di servizi di investimento.
In particolare, la Comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998 precisa che "l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare"(5).
Fermi restando tali principi, ed in particolare la necessità di valutare caso per caso le fattispecie sulla base dei concreti comportamenti tenuti, si deve, peraltro, osservare che un meccanismo di remunerazione legato ai risultati dell'attività prestata (ad es. effettiva conclusione di contratti di investimento, sottoscrizione di prodotti finanziari, etc.) si dimostra potenzialmente idoneo ad indurre i c.d. "procacciatori d'affari" a non limitare la propria operatività ad una mera "presentazione" e/o "messa in contatto" della eventuale clientela con le imprese di investimento interessate nei termini sopra individuati, ma ad estenderla ad Una effettiva promozione dei servizi da quest' ultimi forniti, come tale riservata solo ai soggetti debitamente autorizzati.
In tal senso, la Comunicazione n. DIN/57808 del 26 luglio 2000 evidenzia che un meccanismo di remunerazione dell'attività di mera segnalazione che preveda il riconoscimento di un compenso solo ove il cliente "presentato" abbia effettivamente concluso il contratto e compiuto un atto di disposizione "potrebbe indurre, in modo implicito ma convincente, [...] a non limitare la propria attività ad una mera presentazione dell'impresa di investimento ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi dalla stessa forniti"; attività, quest'ultima, che, se svolta "fuori sede", risulta riservata esclusivamente agli intermediari appositamente autorizzati.
CONSOB
Luigi Spada – Giuseppe D’Agostino
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Note:
1. Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 58/1998, costituisce attività di "promozione e collocamento a distanza" quella che si realizza, mediante tecniche di comunicazione a distanza", per tali intendendosi "le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato".
2. In particolare, l'art. 79, comma 1, del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 dispone che "le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le banche italiane e extracomunitarie, le banche comunitarie con succursale in Italia e la società Poste Italiane ... autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis) del Testo Unico, nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari".
3. In particolare, l'art. 166, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 58/1998 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove chi, non abilitato ai sensi della normativa vigente, "offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento".
4. In particolare, l'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila in capo a chiunque presti in Italia uno o più servizi/attività di investimento professionalmente e nei confronti del pubblico in assenza delle necessarie autorizzazioni.
5. Di analogo tenore, tra le altre, le Comunicazioni BOR/RM/94002407 del 15 marzo 1994, n. DAL/RM/96006186 del 25 giugno 1996 e n. DIN/20491 19 del 15 luglio 2002.